CICLOMOTORI E MOTOCICLI
CONTRATTO DI POLIZZA
Set
Edizione
25 gennaio 2023
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Informativo
Il presente Set Informativo, contenente
il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario
e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
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xxx.xxxxxxxxxx.xx
SOMMARIO
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI
DI ASSICURAZIONE DANNI Pag 1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI R.C. AUTO Pag 1 di 5
CONDIZIONI CONTRATTUALI Pag 1 di 12
GLOSSARIO Pag 1 di 12
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Pag 1 di 12 Art. 1.1 COME POSSO STIPULATE LA MIA POLIZZA? Pag 1 di 12 Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO? Pag 1 di 12 Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO
CAMBIANO NEL TEMPO? Pag 1 di 12
Art. 1.4 COSA FA QUIXA POINT PER IL CONTROLLO
E LA REPRESSIONE DELLE FRODI? Pag 1 di 12 Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO
DI MODIFICA DI CONTRATTO? Pag 2 di 12
Art. 1.6 COSA SUCCEDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA MOTO (SE LA VENDO, LA CEDO
IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO,
LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL’ESTERO,
LA RITIRO DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)? Pag 2 di 12
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Quixa Point di aver trasferito
la proprietà della mia moto? Pag 2 di 12
Art. 1.7 COSA SUCCEDE AL MIO CONTRATTO
SE MI RUBANO LA MOTO? Pag 2 di 12 Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA POINT È D’ACCORDO, POSSO
ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE
PER ALTRI MOTIVI? Pag 2 di 12
Art. 1.9 QUAL È IL FORO COMPETENTE? Pag 2 di 12
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 2 di 12
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO? Pag 2 di 12
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Pag 2 di 12 Art. 2.3 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA
AL MIO CONTRATTO? Pag 2 di 12
Art. 2.4 COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO? Pag 3 di 12 Art. 2.5 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE X.X.XXXX? Pag 3 di 12
INCENDIO E FURTO Pag 3 di 12
Art. 3.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INCENDIO
E FURTO? Pag 3 di 12
Art. 3.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO
E FURTO? Pag 3 di 12
Art. 3.3 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA? Pag 3 di 12 Art. 3.4 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO
DI SURROGAZIONE? COME OPERA Pag 3 di 12
Art. 3.5 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE FURTO
E INCENDIO? Pag 3 di 12
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Pag 4 di 12 Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI
DEL CONDUCENTE? Pag 4 di 12
Art. 4.1.1 Morte Pag 4 di 12
Art. 4.1.2 Invalidità permanente Pag 4 di 12 Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI? Pag 4 di 12 Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO? Pag 4 di 12 Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA? Pag 4 di 12
SOCCORSO STRADALE Pag 4 di 12
Art. 5.1 NORME GENERALI Pag 5 di 12
Art. 5.1.1 Operatività della polizza Pag 5 di 12 Art. 5.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA? Pag 5 di 12
Art. 5.2.1 Dépannage
(riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) Pag 5 di 12 Art. 5.2.2 Soccorso stradale Pag 5 di 12
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso Pag 5 di 12
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento Pag 5 di 12 Art. 5.2.5 Spese di albergo e Rientro
al domicilio/ prosecuzione del viaggio
(prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio
dell’Assicurato) Pag 5 di 12
Art. 5.2.6 Recupero del veicolo riparato Pag 6 di 12 Art. 5.2.7 Recupero del veicolo ritrovato dopo
il furto (prestazione valida ad oltre
100 km dal domicilio dell’Assicurato) Pag 6 di 12
Art. 5.3 ESCLUSIONI Pag 6 di 12
Art 5.4 DOVE VALE LA COPERTURA? Pag 6 di 12
TUTELA LEGALE Pag 6 di 12
Art. 6.1 COSA ASSICURA Pag 6 di 12
Art. 6.2 DELIMITAZIONIDELL’OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE Pag 6 di 12
Art. 6.3 CASI ASSICURATI Pag 7 di 12
Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRA
FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE Pag 7 di 12 Art. 6.5 ESCLUSIONI Pag 7 di 12
Art. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA
DEL SINISTRO Pag 7 di 12
Art. 6.7 DENUNCIA DI XXXXXXXX E LIBERA SCELTA
DEL LEGALE Pag 7 di 12
Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE
DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Pag 7 di 12 Art. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO Pag 7 di 12
Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME Pag 7 di 12
Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE Pag 7 di 12
IL SINISTRO Pag 8 di 12
Art. 7.1 NORME COMUNI Pag 8 di 12
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro? Pag 8 di 12 Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro
o presento la denuncia in ritardo? Pag 8 di 12
Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze Pag 8 di 12 Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto
al risarcimento del danno? Pag 8 di 12
Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa?
In che modo? Pag 8 di 12
Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno? Pag 8 di 12 Art. 7.1.7 Cosa fa Quixa Point per controllare
e reprimere le frodi? Pag 8 di 12
Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 8 di 12
Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente
a Quixa Point? (Procedura di risarcimento diretto) Pag 8 di 12 Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento
del danno all’Impresa di assicurazione
del veicolo responsabile? Pag 8 di 12 Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento
del danno il passeggero trasportato? Pag 8 di 12
Art. 7.2.4 Come ottenere Il rimborso del sinistro
per evitare il malus? Pag 8 di 12
Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità Pag 8 di 12 Art. 7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente
con un veicolo con targa estera? Pag 8 di 12
Art. 7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo
vittime della strada? Pag 8 di 12
Art. 7.3 SINISTRO – GARANZIE DANNI AL VEICOLO Pag 9 di 12
Art. 7.3.1 Cos’è il degrado? Pag 9 di 12 Art. 7.3.2. Come viene quantificata
la somma assicurata? Pag 9 di 12
Art. 7.3.3 Come viene determinato l’ammontare
del danno? Pag 9 di 12
Art. 7.3.5 Procedure di valutazione del danno –
Nomina dei periti Pag 9 di 12
Art. 7.3.6 Norme per la liquidazione dei danni
al veicolo Pag 9 di 12
Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI Pag 9 di 12
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS Pag 10 di 12
TABELLA A – COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE
DEL PREMIO Pag 10 di 12
TABELLA A1 – VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA
DI SINISTRO Pag 11 di 12
TABELLA B - CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE Pag 11 di 12
TABELLA C – CORRISPONDENZA TRA CLASSE CU
E CLASSE INTERNA QUIXA POINT Pag 11 di 12
TABELLA D1 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
QUIXA POINT Pag 11 di 12
TABELLA D1 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
QUIXA POINT Pag 11 di 12
TABELLA D2 - REGOLE EVOLUTIVE DEL BONUS/MALUS –
SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA Pag 11 di 12
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO
DI INVALIDITÀ PERMANENTE Pag 12 di 12
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag 1 di 4
Assicurazione R.C. Auto (Ciclomotori e Motocicli) DIP – Documento informativo dei contratti di assicurazione danni
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Moto Quixa Point
Data Realizzazione 25/01/2023 Ultima edizione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✔ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.
✔ Responsabilità civile dei trasportati: danni chequesti posso- no involontariamente causare durante la circolazione.
✔ Ricorso terzi da incendio: danni materialiprovocati a terzi dall’incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000.
L’Impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Incendio e furto (opzionale) Soccorso stradale (opzionale) Infortuni del conducente (opzionale) Tutela (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’ assicurazione:
✘ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose.
✘ il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
✘ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
✘ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.
✘ se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
L’impresa ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
guida in stato di ebbrezza (fino a € 5.000) conducente non abilitato alla guida
xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti.
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei ciclomotori e motocicli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato in- sieme al Certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Nel caso in cui sia previsto dall’Impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 8%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite: Carta di credito, Postepay (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o ugua- le a € 1450); Bonifico bancario (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450); PUNTOLIS, Coop (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1494); SisalPay (nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1497).
Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza neces- sità di disdetta. La copertura x.x.xxxx resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, a condizione che non sia stata stipulata un’altra polizza per lo stesso veicolo con altra impresa.
Non è prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.
Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Impresa e hai diritto al rimborso della parte di pre- mio R.C. Auto già pagata e relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Assicurazione R.C. Auto
Ciclomotori e Motocicli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Moto Quixa Point
Data Realizzazione 25/01/2023 Ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA POINT
Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.xxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@legal- xxxx.xx – email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - Telefono: (x00) 00 0000 0000 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e
C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041
La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da Quixa Point ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 109,2 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 1,6 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 161%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxxxx.xx
Al contratto si applica la Legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, si precisa che la responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua moto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale). | |
QUALI PERSONALIZZAZIONI/OPZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? | |
Massimali | L’importo minimo previsto dalla legge è pari a: ✔ € 6.450.000 per danni a persona ✔ € 1.300.000 per danni a cose La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Estensioni di garanzia (già descritte nel Dip Base) che sono offerte gratuitamente: RCA Trasportati, e Ricorso terzi da incendio. |
Tipi di guida | La garanzia x.x.xxxx ti consente di far guidare la moto assicurata da qualunque conducente purché in possesso di rego- lare patente di guida abilitata per la categoria. |
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Quali coperture posso aggiungere alla mia R.C. Auto con un premio aggiuntivo?
INCENDIO/FURTO (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni arrecati alla tua moto in caso di ✔furto (totale o tentato) o rapina; ✔ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da circolazione causati alla moto successivi al furto o alla rapina, i danni causati alla tua moto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati e il valore degli oggetti stessi (fermi i limiti sotto indicati). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔conseguenti ad appropriazione indebita; ✔verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ✔ determinati da incendio doloso. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente del veicolo in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio fino a un massimale di € 100.000. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale. Se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non ha la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intende aumentata al 5% a somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni i danni: ✔verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo ✔ derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni; In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. ✔ derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l ✔ durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico. |
SOCCORSO STRADALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Soccorso Stradale offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l’invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall’esaurimento/errore carburante, dalla rottura/ smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell’antifurto) dall’ esaurimento della batteria. È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto. Per ogni sinistro il costo massimo sostenuto dall’Impresa è pari a € 150. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ✔ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); ✔ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ✔fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale. |
TUTELA LEGALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l’assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi fino ad un massimale di € 15.000. Tale tutela è estesa anche all’ipotesi in cui il contraente (persona fisica), il coniuge e i figli minori conviventi siano coin- volti in un incidente in veste di pedoni, ciclisti, o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contra- ente. Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa b) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere; c) nelle controversie nei confronti dell’Impresa, durante la procedura del Risarcimento Diretto nel caso in cui l’incarico venga conferito al legale prima che l’Impresa abbia già formulata l’offerta e che tu abbia deciso di non accettarlo. |
In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Che cosa non è assicurato?
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Base, la garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili oppure in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
Inoltre, l’Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro:
✔abbia provocato danni con dolo;
✔Si trovi in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oppure per abuso di psicofarmaci;
✔si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso;
✔utilizzi il telefono senza utilizzare le auricolari o non in modalità viva voce; oppure recuperare fino a 5.000 euro se:
✔il conducente abbia la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
✔la revisione del veicolo sia scaduta da oltre 4 mesi
✔l veicolo circola nonostante sia soggetta a fermo amministrativo
✔il contratto è stato formulato sulla base di dichiarazioni inesatte/reticenze effettuate dal Contraente
✔il veicolo venga utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente senza osservare le disposizioni vigenti
✔l’auto venga posta in circolazione in violazione delle disposizioni vigenti.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di Quixa Point via e-mail all’indirizzo di posta elet- tronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa Point (procedura di risarcimento diretto) se concorrono le seguenti condizioni: ✔il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; ✔il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; ✔il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ✔i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ✔i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia; ✔qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, devi inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’Impresa di assicurazione del responsa- bile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. xxxxxxxxxx.xx nella sezione “modulistica”. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo potrai inviare la richiesta di risarcimento all’Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel. 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet xxxx://xxx. xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx , in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx , gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale. Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da: ✔veicoli non assicurati; ✔veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; ✔veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; ✔veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. ✔Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’ Impresa designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individua- bile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indica- zione del sinistro nell’ attestato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro. Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risarcimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla sua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax:00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: rimborsistanza@ xxxxxx.xx. Se preferisci puoi richiedere a Quixa Assicurazioni S.p.A. di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, Quixa Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per tuo conto, fermo restando che in tal caso ti verrà fornita opportuna comunicazione circa l’esercizio di tale facoltà e che, anche in questo caso, CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effet- tuare il pagamento. Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da Quixa Assicurazioni S.p.A., potrai rimborsare direttamente l’Impresa. A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente elimina- zione del sinistro nell’attestato di rischio. | |
Gestione da parte di altre Imprese: La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Tutela Legale è stata affidata da Quixa Point ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance. |
Prescrizione: ✔il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; ✔i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’As- sicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro: ✔per per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto dell’Impresa di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) ✔per le altre garanzie, la mancata operatività delle prestazioni stabilite.. |
Obblighi dell’Impresa | L’impresa, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento completa di tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore, è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento oppure a negarla indicandone i motivi entro 60 giorni per i danni materiali. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entram- bi i conducenti. In caso di lesioni/ decesso la formulazione dell’ offerta o del diniego dovrà essere adempiuta entro il termine di 90 giorni. Qualora la richiesta di risarcimento risulti incompleta, l’impresa richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. In caso di risarcimento ex art. 148 del C.A.P., cosiddetta procedura ordinaria, l’impresa deve corrispondere la somma offerta entro 15 giorni, sia in caso di accettazione da parte del danneggiato, sia in caso di suo rifiuto. Nell’ipotesi di silen- zio da parte del danneggiato l’offerta dovrà essere invece formulata entro 30 giorni. In caso di risarcimento ex art 149 del C.A.P., cosiddetta procedura di risarcimento diretto, l’impresa deve corrispondere la somma offerta entro 15 giorni, sia in caso di accettazione da parte del danneggiato, che in caso di suo rifiuto o silenzio. In caso sia stata sottoscritta la garanzia Infortuni al Conducente, QUIXA Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell’indennizzo entro il termine di 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Base. |
Rimborso | Se trasferisci la proprietà del tuo veicolo (lo vendi, lo cedi in conto vendita) oppure lo rottami, lo demolisci, lo esporti definiti- vamente all’estero e decidi di non sostituirlo con un altro veicolo, oppure nel caso in cui ti sia stato rubato, QUIXA ti restituirà la parte di premio R.C. Auto pagata e non goduta, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. Se ci ripensi entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza (diritto di recesso), l’impresa è tenuta a rimborsarti il premio per il periodo di rischio non corso al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza. Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a con- dizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra Impresa assicurativa. Le garanzie diverse dalla x.x.xxxx sono quindi prestate fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale senza necessità di disdetta e non è dunque previsto il tacito rinnovo nemmeno per le garanzie diverse dalla x.x.xxxx (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. Quixa Point provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Risoluzione | Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativa alla sola R.C. Auto, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale, se la tua auto viene: ✔venduta/consegnata conto vendita ✔ demolita/rottamata ✔ esportata definitamente all’estero ✔ ritirata dalla pubblica circolazione ✔ rubata/rapinata. |
Il prodotto è rivolto ai proprietari di ciclomotori e motocicli per cui l’assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è distribuito da Quixa Point attraverso una rete di intermediari la cui quota parte percepita è pari al 8.54%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all’ Ufficio Reclami di Quixa Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 2) Tramite posta all’indirizzo Xxxxx Xxxx 00, 00000 - Xxxxxx (XX) L’Impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L’ ammontare del danno è definito direttamente da Quixa Point, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa Point e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicurazione R.C. Auto (Ciclomotori e Motocicli) Condizioni Contrattuali comprensive di glossario
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Moto Quixa Point
Data Realizzazione 25/01/2023 Ultima edizione disponibile
GLOSSARIO
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse èprotetto dall’assicurazione.
❯ Atto vandalico: il danneggiamento odeturpamento ed imbrattamen- to del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato da- gli artt. 635 e 639 Codice Penale.
❯ Carta Verde: documento attestantel’estensione della copertura di as- sicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
❯ Classe C.U.: classe di merito di ConversioneUniversale stabilita intro- dotta dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive mo- difiche.
❯ Codice delle assicurazioni: DecretoLegislativo 7 settembre 2005, n. 209.
❯ Contraente: il soggetto che stipulal’assicurazione.
❯ Degrado: percentuale di riduzione che vieneapplicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in con- seguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sul- la base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equi- pollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
❯ Emissione della polizza: registrazione delcontratto nel sistema infor- matico di Quixa Point.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmentepattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A.,marchio commerciale Quixa Point.
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso disinistro.
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causafortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fi siche obiettivamente constatabili.
❯ Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogliin locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono Riportate sulla carta di circolazione.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza dellequali Quixa Point presta l’assicurazione.
❯ M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasportiin Concessione territorial- mente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
❯ Polizza: il documento che xxxxxx’assicurazione.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Premio: la somma dovuta dal Contraenteall’Impresa.
❯ Proprietario del veicolo: l’intestatario alP.R.A. o colui che possa legitti- mamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
❯ Quixa Point: marchio commerciale QuixaAssicurazioni S.p.A.
❯ R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità CivileAuto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
❯ Risarcimento: somma corrispostadall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
❯ Risarcimento diretto: procedura dirisarcimento diretto prevista dal
D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
❯ Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confrontidell’assicurato di recupe- rare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazio- ne.
❯ Scoperto: la percentuale di danno liquidabilea termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, ilverificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Sinistro tardivo: sinistro pagato fuori dalperiodo di osservazione op- pure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato ab- bia cambiato Impresa.
❯ Surrogazione: Il diritto dell’Impresa direcuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
❯ Tariffa: le condizioni di premio e le norme diassunzione predisposte da Quixa Point.
❯ Tutela Legale: l’assicurazione di tutelalegale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
❯ Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvodiversa pattuizione) di listi- no del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa,salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
CAPITOLO 1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1.1 COME POSSO STIPULATE LA MIA POLIZZA?
Al salvataggio del tuo preventivo, Point effettua in via telematica i con- trolli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell’ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 132 del Codice delle assicurazioni private. L’esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell’acquisto immediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE.
Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, dovrai inviare a Quixa Point, tramite e- mail i documenti richiesti e comprovanti le di- chiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale, Quixa Point ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.
Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?
La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione ef- fettuata via mail che ti conferma l’avvenuta emissione della polizza.
Contestualmente Quixa Point procede alla consegna, secondo la moda- lità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.
Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?
Hai l’obbligo di comunicare all’Impresa ogni variazione dei dati interve- nuta nel tempo (ad esempio: la variazione della residenza del proprieta- rio del veicolo).
Quixa Point, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà a ef- fettuare le variazioni e, qualora queste comportino una variazione del rischio assicurato, a comunicarti l’eventuale premio ricalcolato a seguito della rettifica.
Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio Quixa
Point, ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazio- ne o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento.
Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantene- re in vita il contratto, l’Impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporti di pagare l’eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.
Il pagamento dell’integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.
In caso di mancato pagamento del conguaglio, Quixa Point, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro x.x.xxxx, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comuni- cazione e per l’efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall’ Impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.
Il recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella ban- ca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
Art. 1.4 COSA FA QUIXA POINT PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?
Quixa Point ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.
In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffat- ti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Quixa Point potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunica- zione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di espe-
Se non comunichi a Quixa Point l’eventuale trasferimento di proprietà | ||
della tua moto nel corso dell’annualità assicurativa e non scegli, in modo | ||
irrevocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall’art 171 del | ||
Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o | ||
sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell’art | ||
1896 del Codice Civile. | ||
Point, avvalendosi dell’utilizzo delle apposite banche dati, effettua pe- | ||
riodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza. | ||
Nel caso in cui l’Impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le | ||
sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempestivamente una delle | ||
possibilità previste dalla citata norma. | ||
In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, Quixa Point | ||
provvede all’annullamento del contratto rimborsando la parte di premio | ||
non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell’imposta | ||
e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo conte- | ||
stualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decre- | ||
to Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine. | ||
In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà | ||
non comunicato Quixa Point si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per | ||
quanto abbia dovuto pagare a eventuali danneggiati. |
rire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
In qualunque caso Quixa Point ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento. L’Impresa utilizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a di- sposizione a tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
la polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.
Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione del-
Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CON- TRATTO?
❯ attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
1241e ss. del Codice Civile);
sa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt.
perazione richiesta, al netto dell’eventuale credito vantato dall’Impre-
❯ ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta, a seguito dell’o-
Nel caso in cui Quixa Point rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:
Art. 1.6 COSA SUCCEDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA MOTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL’ESTERO, LA RITIRO DALLA PUB- BLICA CIRCOLAZIONE)?
Devi darne immediata comunicazione a Quixa Point e scegliere tassati- vamente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art 171 del Codice delle assicurazioni private):
a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di pre- mio pagata e non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
b) Puoi cedere il contratto all’acquirente del veicolo.
In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il Certi- ficato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la Carta Verde, del veicolo di cui hai trasferito la proprietà.
Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rimbor- sare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa Point ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
c) Puoi sostituire il veicolo con un altro veicolo di tua proprietà trasfe- rendone la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia),previo con- guaglio di premio. L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. Quixa Point si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Point di aver trasferi- to la proprietà della mia moto?
Art. 1.7 COSA SUCCEDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO LA MOTO?
Devi darne immediata comunicazione a Quixa Point inviandoci conte- stualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Xxxxx non sia presente nella tua polizza.
Quixa Point procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti il premio pagato e non goduto relativo alla sola garanzia RC Auto, trattenendo l’imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un’altra moto beneficiando della classe di merito maturata.
Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA POINT È D’ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?
di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la Carta Verde.
comprendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il Certificato
Sei tenuto a inviare a Quixa Point apposita richiesta. Tale richiesta dovrà
In caso di accordo con Quixa Point, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.
La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell’even- tuale parte di premio non goduto, relativo alla sola RC Auto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 1.9 QUAL È IL FORO COMPETENTE?
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residen- za del Contraente.
CAPITOLO 2
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
siti l’utilizzo delle mani.
Quixa Point eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massi-
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO?
disposizioni vigenti.
la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le
g2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire
chiarazioni del contraente;
f2) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descritte nell’art. 1.5 – Di-
della strada;
to di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice
e2) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimen-
sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si
xxxxx accertata dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro ove
d2) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revi-
dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato
tuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della
c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effet-
limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro,
b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di
di un anno;
a2) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno
mo di € 5.000 nei seguenti casi:
La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua moto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale).
La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:
A)CIRCOLAZIONE AREEE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree mi- litari ed aeroportuali;
B)RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
traffico e sosta di aeromobili;
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
adoperato con l’ausilio di auricolare e che tale funzionalità non neces-
do un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia
f1) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzan-
del sinistro;
stare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo
e1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di pre-
per tutti i sinistri successivi al primo causati nell’annualità assicurativa;
ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro
d1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di
in vigore;
c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni
cofarmaci;
Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psi-
terazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle
b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di al-
a1) in caso di dolo del conducente;
zioni:
e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicura-
Quixa Point eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi,
competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
Art. 2.3 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede di- ciotto classi di merito dalla 18 alla 1.
A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicato nella tabella A dell’Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Set Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del con- tratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell’Allegato 1.
Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osserva- zione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con Quixa Point): ha la dura- ta di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza sti-
pulata con Quixa Point e termina 60 giorni prima della scadenza dell’an- nualità assicurativa.
Periodi successivi (annualità con Quixa Point successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima
della scadenza dell’annualità assicurativa.
In caso di sinistro tardivo non presente nell’attestato di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualo- ra l’assicurato abbia cambiato Impresa.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che Quixa Point abbia o meno effet- tuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei con- ducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la per- centuale di responsabilità “cumulata”che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene con- siderato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1.
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizza- re la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo ap- pena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizio- ne che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente e
(indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.
Art. 2.4 COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO?
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), cer- tifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Point in via telematica alla banca dati prevista dal Rego- lamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.
Contestualmente, l’attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all’interno dell’apposita area del sito internet dell’Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le creden- ziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell’atte- stato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/ proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del con- tratto al quale l’attestato si riferisce.
Art. 2.5 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE X.X.XXXX?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia.
è consultabile al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
L’elenco degli Stati dove Quixa Point garantisce la copertura assicurativa
Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde: l’assicurazione in questo caso vale per gli stati non barrati sulla carta verde.
CAPITOLO 3
DANNI AL VEICOLO
vista dall’offerta a te riservata.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo, qualora pre-
dimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
Art. 3.1 COSA ASSICURANO LE GARANZIE DANNI?
assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
limite di 0.8 gr/l.
xxxxxxxx verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in-
di circolazione “fuori strada”.
b)subiti a causa di traino attivo o passivo,di manovre a spinta o a mano o
a)causati da operazioni di carico e scarico;
Sono inoltre esclusi i danni:
condizioni contrattuali.
xxxxx e rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle
La garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclu-
nell’annualità assicurativa.
La garanzia è prestata limitatamente al primo sinistro denunciato
assenza di segni di effrazione o di manomissione del veicolo.
del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in
le chiavi di accensione. Non opera altresì in caso di mancata chiusura
La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza del-
i) determinati da incendio doloso.
guerra o di terrorismo;
h) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di
g) conseguenti ad appropriazione indebita;
f) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria);
festatosi non seguiti da incendio;
ni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque mani-
e) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i dan-
3.1 Cosa assicura la garanzia Incendio e Furto?
La garanzia del presente capitolo prevede l’indennizzo dei danni mate- riali e diretti arrecati alla tua moto e agli accessori di serie stabilmente fissati.
La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto
dal contratto, corrisponde al valore della moto come risultante:
❯ dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto,per i veicoli di nuova immatricolazione;
❯ dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Due ruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari
sinistro.
o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del
terminata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino
veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è de-
ta sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applica-
con l’applicazione del degrado.
al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottrat- te,
Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
Art. 3.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
❯ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione;
❯ furto (consumato o tentato) e rapina.
Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conse- guenti al furto o alla rapina.
gli scoperti e relativi minimi indicati in polizza.
mata in polizza ed è prestata con l’applicazione, per ciascun sinistro, de-
La garanzia Furto e Incendio è operante, solo se espressamente richia-
Art. 3.3 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?
c )indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato go-
xxxx al veicolo in occasione della sua riparazione;
b) conseguenti alle spese per modificazioni,aggiunte o migliorie appor-
nistro;
persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del si-
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle
Incendio e Furto non comprende i danni:
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, la garanzia
Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni?
In caso di incendio, non è prevista l’applicazione di scoperti e minimi.
Art. 3.4 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO DI SURROGAZIONE? COME OPERA?
Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell’assicuratore, che ha corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.
L’assicurato, ai sensi dell’art 1916 del codice civile, surroga Quixa Point nei propri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime delle
Strada, nei limiti dell’entità dell’indennizzo ricevuto.
Resta ferma la facoltà dell’assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.
Art. 3.5 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO?
La garanzia Furto e Incendio vale esclusivamente
nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
CAPITOLO 4
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?
Quixa Point si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che de- terminino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all’Allegato 2 del presente Set Informativo.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od | |
inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta supe- | |
riore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte ecce- | |
dente. La percentuale del 3% si aumenta al 5% quando il conducente, al | |
momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. | |
Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi | |
i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà | |
pari al 70% dell’intera somma assicurata. |
Art. 4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della succes- sione legittima del Conducente assicurato.
Art. 4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrime- diabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’inva- lidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, Quixa Point corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale perma- nente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato 0.Xx precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massi- mi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, perma- nente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
❯ nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
❯ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o ar- ticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla
base dei valori elencati alla lettera B) e C), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è deter- minata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere persona- le e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Quixa Point paga agli eredi l’importo liquidato o offerto se- condo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?
salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la
guerra o di terrorismo.
g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
avviene contro la volontà del proprietario;
conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l’utilizzo del veicolo
e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in
ste o circuiti privati;
che e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in pi-
d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni motociclisti-
limite di 0.8 gr/l
c) derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il
colo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del vei-
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:
Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità per- manente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguen- za di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA?
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia.
CAPITOLO 5
SOCCORSO STRADALE
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo..
42115749 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Rappresentanza generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 06
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da Quixa Point ad Inter Partner Assistance S.A. -
DEFINIZIONI
❯ Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impre- visto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni | |
di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da | |
interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzio- | |
namento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di ma- | |
nutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il | |
veicolo assicurato o il relativo rimorchio. |
Sono considerati guasti:
❯ errore carburante;
❯ esaurimento carburante;
❯ gelo carburante;
❯ rottura e/o smarrimento chiavi;
❯ blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
❯ tentato furto o furto parziale;
❯ rottura o foratura dello pneumatico;
❯ esaurimento batteria;
❯ furto totale e successivo ritrovamento.
❯ Incendio: la combustione con fiamma del veicolo odi sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
❯ Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circola- zione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un dan- no che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
❯ Veicolo: Quello descritto e identificato nel contratto, rientrante nelle seguenti definizioni:
Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguen- ti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fi no a 45 km/h;
2. Le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determi-
nazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’a- gevole manomissione degli organi di propulsione.
3. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratte- ristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli.
Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fi no a 80 km/h.
Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti vei- coli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono conside- rati autoveicoli
Art. 5.1 NORME GENERALI
tro le successive 24 (ventiquattro) ore.
possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato en-
❯ Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse
assistenza.
❯ entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di
stro;
❯ senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sini-
❯ a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), incidente e incendio;
colo,durante ciascun anno di validità della copertura;
❯ con costi a carico dell’Impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per vei-
no, 365giorni l’anno;
❯ mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al gior-
zioni, la garanzia opera:
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole presta-
Art. 5.1.1 Operatività della polizza
carrelli appendice.
❯ la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o
del sinistro;
bile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito
merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsa-
❯ il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della
in aree ad essa equivalenti;
soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o
mento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di
❯ la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al mo-
trale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
❯ in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Cen-
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso
dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Opera- tiva invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l’Impresa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ri- cevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assicurato debba recarsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operati- va potrà organizzare un servizio di accompagnamento.
Art. 5.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA?
Art. 5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobiliz- zo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a segui- to di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, orga- nizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’As- sicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
Art. 5.2.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di repe- rire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alterna- tiva, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina entro 50km dal luogo dell’evento. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giu- dizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come con- seguenza il danneggiamento del veicolo odi sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale. In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
La società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 150 per si- nistro.
Si precisa per i soccorsi in autostrada o per alcune tipologie di veicoli, il costo del soccorso stradale potrebbe superare il massimale sopra indica- to e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneg- giamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
per sinistro.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del nor- male orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’of- ficina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccor- ritore.
Art. 5.2.5 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicu- rato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il pun- to di assistenza sia chiuso notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro,
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite
A. alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali pas- seggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato tra- sportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
indipenden-
“Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
❯ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il
mo;
fettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richia-
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’ef-
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
alle Autorità competenti del luogo;
zione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata
❯ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presenta-
mente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
❯ le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusiva-
prima colazione;
❯ la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e
Si specifica che:
temente dal numero di persone coinvolte.
albergo”.
nita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di
previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”; la prestazione non è for-
❯ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto
tuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effet-
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
❯ le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i
alle Autorità competenti del luogo;
zione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata
❯ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presenta-
Si specifica che:
to,per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
❯ il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimita-
400 per sinistro;
❯ il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e
per sinistro;
❯ il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000
La Società, terrà a proprio carico:
za, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
❯ aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorren-
della Centrale Operativa, in
Il rientro o il proseguimento saranno effettuati, ad insindacabile giudizio
B. Al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizial- mente previsto.
Si specifica che:
Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custo- dia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fi no al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende co- munque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell’Im- presa per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
ta previsti dalla casa costruttrice;
j) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programma-
mo della casa costruttrice;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richia-
attivo o di sostanze pericolose;
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radio-
(prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato).
Art. 5.2.6 Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le riparazio- ni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assi- curato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario
rietà, gare su strada, rally e relative prove;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temera-
❯ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percor- renza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
biglietto di viaggio dell’Assicurato;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il
mo;
fettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richia-
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’ef-
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
Si specifica che:
❯ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giu- dizio dell’Impresa.
2. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione
1. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n°
un mezzo di soccorso ordinario);
essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad
psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
Art. 5.2.7 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione vali- da ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
xxxx pubblica competente.
un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Auto-
stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo
4. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in
questi provocati.
dizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da
3. L’Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o con-
costanze fortuite o imprevedibili.
conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da cir-
eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni
agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le
verse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni
rante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio di-
(manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carbu-
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Ope- rativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
❯ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percor- renza superiore
mento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
❯ l’Impresa potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrova-
biglietto di viaggio dell’Assicurato;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il
Si specifica che:
euro 100 per sinistro.
❯ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di
ZIONI, Veicolo assicurato);
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINI-
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
cidio o tentato suicidio;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il sui-
o di radioattività;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare
di calamità naturale;
inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni,
partenza);
rato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua
invasioni (dopo il 10°giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicu-
peri, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio,occupazioni militari,
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scio-
1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
Art. 5.3 ESCLUSIONI
Art. 5.4 DOVE VALE LA COPERTURA?
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia.
Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facen- ti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
CAPITOLO 6
TUTELA LEGALE
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
L’Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 6.1 COSA ASSICURA
nel limite di €
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sini- stri, la Compagnia, alle condizioni di seguito indicate e
15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al suc- cessivo Art. 6.3 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
fino ad un massi-
❯ le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
❯ le spese per l’intervento di un legale domiciliatario,
mo di €2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudi- ziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comu- ne ove l’assicurato ha la residenza;
❯ le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Axa Assi- stance;
❯ le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
❯ le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della con- troparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
❯ le spese per il contributo unificato;
❯ le spese di giustizia in sede penale;
❯ le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
mo di €500,00;
❯ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massi-
❯ le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
❯ le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
❯ le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
xxxxx nel corso o alla fine della causa.
❯ assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presen-
e di registro ,i documenti necessari per la gestione del sinistro;
❯ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fi scali di bollo
L’assicurato
Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
deve:
Risarcimento Diretto.
lettera a) dell’Art.6.3 “Casi Assicurati” relativamente alla procedura del
e dovuti al medesimo evento o fatto.
❯ le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate
domande identiche o connesse;
❯ le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
stato posto in essere il primo atto.
successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è
qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti
norma;
versia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla contro-
12 mesi dalla cessazione del contratto.
del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro
periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel
ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono
e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da
tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico
❯ Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra
nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
❯ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato
❯ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
Art. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO
Art. 6.3 CASI ASSICURATI
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
sa qualora questa non sia stata accettata;
del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte dell’Impre-
prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione
la garanzia viene
Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarci- mento diretto dei danni derivanti dalla circolazione)
difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fi- | |
scale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di | |
denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la | |
prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione | |
passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso | |
a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia | |
di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono | |
esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; |
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
Art. 6.7 DENUNCIA DI XXXXXXXX E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a | |
lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. | |
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’as- | |
sicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della | |
condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 6.3 - “Casi assicurati” (mancata | |
accettazione dell’offerta). |
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ad AXA As- sistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
c)
d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all’estero, a seguito di in- cidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
viene prestata unicamente a favore del contraente;
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia
g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.
Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRA FATTISPECIE DI CIR- COLAZIONE
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del contraente -come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qual- siasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
Art. 6.5 ESCLUSIONI
j) le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla
attive.
sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radio-
polari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto,
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse po-
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
CI o dalla FMI;
relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’A-
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e
quando la sentenza è passata in giudicato;
qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute
ne passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per
285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisio-
tamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n.
187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (compor-
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool),
te (D.Lgs. n. 209/2005);
dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Priva-
guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza
curato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla
coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.,salvo che l’assi-
o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è
colo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il vei-
menti negligenti;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comporta-
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
o aeromobili;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni
mente previsto;
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressa-
Le garanzie non sono valide:
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il
legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assi- stance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il
proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o con AXA Assistance.
documenti necessari.
care i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i
nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indi-
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi
documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
tiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veri-
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCOR- RENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Art. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impu- gnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcu- | |
na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria | |
senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle | |
spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal | |
successivo comma. |
In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere deman- data in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designa- to di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concor- date transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assi- curazione R.C.A. cui si riferisce.
CAPITOLO 7
IL SINISTRO
Art. 7.1 NORME COMUNI
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro, devi, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, comunicare l’evento al Servizio Sinistri di Quixa Point via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richie- sta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denun- cia in ritardo?
Quixa Point applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
❯ rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
❯ negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tutte le altre garanzie. Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell’invio di documentazione odi atti giudiziari.
Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze
Quixa Point assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicura- to, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa Point gli atti proces- suali che gli vengono notificati.
Quixa Point non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali
Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azio- ne civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa? In che modo?
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa Point, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa Point, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richie- sta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa Point invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.
Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
Art. 7.1.7 Cosa fa Quixa Point per controllare e reprimere le frodi? Quixa Point, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto-legge 24 gen- naio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la di- namica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa Point respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle au- torità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno di- rettamente a Quixa Point? (Procedura di risarcimento diretto)
Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a Quixa Point se ricorrono i presupposti previsti per l’applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art 149 del Codice delle assicurazioni:
❯ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
❯ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
❯ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repub- blica di San Marino o nella Città del Vaticano;
❯ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubbli- ca di San Marino o nella Città del Vaticano;
❯ i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
❯ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere muni- to della targa prevista dal D.P.R 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Modulistica” e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa Point congiuntamente al mo- dulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debita- mente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa Point entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvo-
cato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati
dall’assicurato).
Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della pro- cedura di risarcimento diretto (vedi paragrafo precedente), devi ai sensi dell’art 148 del Codice delle assicurazioni, inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’Impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “modulistica”.
Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assi- curato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Quixa Point, mediante raccomandata a/r.
Art. 7.2.4 Come ottenere Il rimborso del sinistro per evitare il malus? In caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni de- rivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro nell’ at- testato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro.
Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risar- cimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla tua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax: 00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: rimborsistanza@ xxxxxx.xx.
Se preferisci puoi richiedere a QUIXA di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pa- gamento. In ogni caso, QUIXA si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per tuo conto, fermo restando che in tal caso ti verrà fornita opportu- na comunicazione circa l’esercizio di tale facoltà e che, anche in que- sto caso, CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento.
Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da QUIXA, potrai rim- borsare direttamente l’Impresa.
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente eliminazione del sinistro nell’at- testato di rischio.
Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visiva- mente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.
Art. 7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito ti comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto im- portante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Qua- lora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all’Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per in- dividuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx. it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi- informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richie- sta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.
In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Econo-
mico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) pro- vocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento do- vrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garan- zia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
Art. 7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale mi- nimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
❯ veicoli non assicurati;
❯ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministra- tiva;
❯ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
❯ veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia av- venuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
❯ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risar- citi:
❯ i danni alla persona;
❯ i danni alle cose, con una franchigia di €500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’Impresa designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CON- SAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
Art. 7.3 SINISTRO – GARANZIE DANNI AL VEICOLO
Art. 7.3.1 Cos’è il degrado?
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul vei- colo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determi- nata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La riduzione per degrado viene applicata all’indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?
La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza
in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati al paragrafo 7.3.3, salvo diverso massimale indicato in polizza.
Art. 7.3.3 Come viene determinato l’ammontare del danno?
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti cri- xxxx:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successiva- mente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto.;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a ecce- zione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Quixa Point, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Quixa Point, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudi- zio sofferto da Quixa Point per l’anticipata riparazione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si ve- rifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di xxxxxxx.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 7.3.6 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo
Verificata l’operatività della garanzia, Quixa Point, provvede al pagamen- to dell’indennizzo entro 60 giorni.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Quixa Point di specifica documentazione compresa l’eventuale perizia del vei- colo.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquida- zione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo Quixa Point prov- vede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia spor- to denuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occor- rente, ovvero:
❯ denuncia di sinistro;
❯ in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della poliz- za, fattura di acquisto del veicolo;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità com- petente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
❯ il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estrat- to cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di posses- so;
❯ libretto di circolazione se disponibile;
❯ tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali anti furto);
❯ una procura notarile a vendere intestata a Quixa Point, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
❯ quietanza (documento attestante l’importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
eroga il relativo servizio. In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell’antifurto al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne Quixa Point entro 3 giorni, non- ché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il re- lativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quan- to fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà
di proprietà della Quixa Point se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recupera- to restituendo a Quixa Point l’indennizzo ricevuto.
❯ nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l’installazio- ne sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che
Art. 7.3.5 Procedure di valutazione del danno –Nomina dei periti L’ammontare del danno è definito direttamente da Quixa Point, o da persona da questa incaricata.
In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valuta- zione del danno fra due periti nominati uno da Quixa Point e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito intervie- ne soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i pe- riti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vin- colanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti con- trattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla;
INCENDIO:
❯ denuncia di sinistro;
❯ in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura
❯ comprovante la riparazione del veicolo;
❯ copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI
Art. 7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Quixa Point corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero co- munque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisica- mente integra e sana.
obbligatori.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Alle- gato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta su- periore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.
dell’intera somma assicurata.
Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70%
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invali- dità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a Quixa Point entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, gior- no, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire alla So- cietà le indagini e gli accertamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa
ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le nor- me legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione rela- tiva al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
ALLEGATO 1
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS
❯ TABELLA A –
Coefficienti di determinazione del premio
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella:
BM Class | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - CICLOMOTORI | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - MOTOCICLI |
da -1 in poi | 0,66000 | 0,93567 |
0 | 0,67000 | 0,93567 |
1 | 0,68000 | 1,00000 |
2 | 0,69000 | 1,05263 |
3 | 0,70000 | 1,05848 |
4 | 0,71000 | 1,06436 |
5 | 0,72000 | 1,12904 |
6 | 0,73000 | 1,25253 |
7 | 0,74000 | 1,25841 |
8 | 0,76000 | 1,26474 |
BM Class | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - CICLOMOTORI | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - MOTOCICLI |
9 | 0,78000 | 1,27109 |
10 | 0,80000 | 1,57402 |
11 | 0,82000 | 1,67499 |
12 | 0,85000 | 1,85912 |
13 | 0,88000 | 2,02543 |
14 | 1,05000 | 2,36400 |
15 | 1,08000 | 4,49456 |
16 | 1,20000 | 4,73112 |
17 | 1,35000 | 5,05498 |
18 | 1,50000 | 5,37414 |
❯ TABELLA A1 –
Variazioni percentuali in assenza di sinistro
Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.
Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fab- bisogno tariffario dell’Impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata.
BM CLASS | In assenza di sinistri - ciclomotori | In presenza di un sinistro - ciclomotori | ||
% | € | % | € | |
da -1 in poi | -- | -- | 3,03% | 10,49 |
0 | -1,49% | -5,25 | 2,99% | 10,49 |
1 | -1,47% | -5,25 | 2,94% | 10,49 |
2 | -1,45% | -5,25 | 2,90% | 10,49 |
3 | -1,43% | -5,25 | 2,86% | 10,49 |
4 | -1,41% | -5,25 | 2,82% | 10,49 |
5 | -1,39% | -5,25 | 2,78% | 10,49 |
6 | -1,37% | -5,25 | 4,11% | 15,74 |
7 | -1,35% | -5,25 | 5,41% | 20,98 |
8 | -2,63% | -10,49 | 5,26% | 20,98 |
9 | -2,56% | -10,49 | 5,13% | 20,98 |
10 | -2,50% | -10,49 | 6,25% | 26,23 |
11 | -2,44% | -10,49 | 7,32% | 31,47 |
12 | -3,53% | -15,74 | 23,53% | 104,91 |
13 | -3,41% | -15,74 | 22,73% | 104,91 |
14 | -16,19% | -89,17 | 14.29% | 78,68 |
15 | -2,78% | -15,74 | 25,00% | 141,63 |
16 | 10,00% | -62,95 | 25,00% | 157,36 |
17 | -11,11% | -78,68 | 11,11% | 78,68 |
18 | -10,00% | -78,68 | -- | -- |
BM CLASS | In assenza di sinistri - motocicli | In presenza di un sinistro - motocicli | ||
% | € | % | € | |
da -1 in poi | 0,00% | 0,00 | 6,88% | 8,88 |
0 | 0,00% | 0,00 | 12,50% | 16,14 |
1 | -6,43% | -8,88 | 5,85% | 8,07 |
2 | -5,00% | -7,27 | 1,11% | 1,62 |
3 | -0,55% | -0,81 | 6,67% | 9,74 |
4 | -0,55% | -0,81 | 17,68% | 25,98 |
5 | -5,73% | -8,93 | 11,46% | 17,86 |
6 | -9,86% | -17,05 | 0,97% | 1,68 |
7 | -0,47% | -0,81 | 1,01% | 1,75 |
8 | -0,50% | -0,87 | 24,45% | 42,69 |
9 | -0,50% | -0,88 | 31,78% | 55,75 |
10 | -19,25% | -41,81 | 18,11% | 39,36 |
11 | -6,03% | -13,94 | 20,92% | 48,37 |
12 | -9,90% | -25,42 | 27,16% | 69,69 |
13 | -8,21% | -22,96 | 121,91% | 340,83 |
14 | -14,32% | -46,73 | 100,13% | 326,75 |
15 | -47,40% | -294,10 | 12,47% | 77,36 |
16 | -5,00% | -32,65 | 13,59% | 88,76 |
17 | -6,41% | -44,70 | 6,31% | 44,06 |
18 | -5,94% | -44,06 | -- | -- |
❯ TABELLA B
Classe di conversione universale
Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato)
CLASSE DI MERITO | |
ANNI SENZA SINISTRI | |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
❯ TABELLA D1
Tabella delle regole evolutive Quixa Point
❯ TABELLA C
Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa Point
CLASSE CU | CLASSE QUIXA POINT | CLASSE CU | CLASSE QUIXA POINT |
1 | -8 | 6 | 6 |
1 | -7 | 7 | 7 |
1 | -6 | 8 | 8 |
1 | -5 | 9 | 9 |
1 | -4 | 10 | 10 |
1 | -3 | 11 | 11 |
1 | -2 | 12 | 12 |
1 | -1 | 13 | 13 |
1 | 0 | 14 | 14 |
2 | 2 | 15 | 15 |
3 | 3 | 16 | 16 |
4 | 4 | 17 | 17 |
5 | 5 | 18 | 18 |
❯ TABELLA D2
Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza
CLASSE DI MERITO QUIXA POINT | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI | |
-8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 3 |
-7 | -8 | -8 | -2 | 2 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -5 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CLASSE DI MERITO QUIXA POINT | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita anatomica o funzionale di: | |
• un arto superiore | 70% |
• una mano o un avambraccio | 60% |
• un pollice | 18% |
• un indice | 14% |
• un medio | 8% |
• un anulare | 8% |
• un mignolo | 12% |
• falange ungueale del pollice | 9% |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera | 20% |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera | 10% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
• al di sopra della metà della coscia | 70% |
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
• un piede | 40% |
• ambedue i piedi | 100% |
• un alluce | 5% |
• un altro dito del piede | 1% |
• la falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
• una vertebra cervicale | 12% |
• una vertebra dorsale | 5% |
• 12a dorsale | 10% |
• una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio | 25% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di un rene | 20% |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 10% |
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi. |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali
– ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.
1. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative5
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rap- porto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all’interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall’interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi6, anche mediante la consultazione di apposite Banche Dati legittimamente consultabili o attraverso il dispositivo di BlackBox, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere necessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di legge7), e
– a tal fine – si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo.
In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell’interessato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assi- curative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
ii. riassicurazione e coassicurazione;
iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazio- ne;
iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
vi. gestione e controllo interno;
vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti
e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di per- correnza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i com- portamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
viii. valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso infor- mazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazio- ni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ix. attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
x. utilizzo dei dati raccolti tramite la BlackBox8 necessari per dare ese- cuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l’attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personaliz- zata (quali, a titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di per- correnza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i com- portamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
xi. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.
I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arric- chendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessibili – a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie – utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateiz- zazione del premio. A tali fini, non è richiesto all’interessato il Consenso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la forni- tura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati9.
Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamento dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. BlackBox, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l’esecuzione del contratto tra l’interessato e la Compagnia, ovvero nell’i- potesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l’utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L’adesione a tale tipologia di contratto comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. BlackBox per poter dare esecuzione al contratto richiesto dall’interessato. Resta inteso che, nell’ambito di tale Trattamento, i Dati telematici (quali le informazioni sui Movimenti e la Localizzazioni del Veicolo, i Comportamenti di Guida e i cc.dd. “Dati grezzi”) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l’attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla deter- minazione dello sconto / premio applicabile (determinato sulla base – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del numero di chilometri percorsi rilevati attraverso la c.d. BlackBox o sulla base del profilo del compor- tamento di guida dell’interessato). L’adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in rela- zione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza
1 Dove, per “Dato Personale”, s’intende – ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – « […] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
2 Qualora i Dati Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l’interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l’esecuzione di prestazioni assicurative (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Xxxxxxxx si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.
3 E che abroga la direttiva 95/46/CE.
4 Ex co.1 dell’art. 4 del GDPR, « […] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
5 La “Finalità Assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
6 Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.
7 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
8 Laddove l’Utente Interessato abbia aderito alla relativa garanzia che preveda il Servizio di riferimento.
9 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per inda- gini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell’In- dustria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
chilometrica e/o alla profilazione, permette l’attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare benefici sull’im- porto del premio, determinati per mezzo di parametri oggettivi rilevati attraverso la BlackBox.
Il Consenso dell’interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Categorie Particolari di Dati Personali10 (di seguito indicati altresì come “Dati Sensibili”), l’utilizzo dei quali è strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inoltre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all›estero – come autonomi Titolari del Trattamento o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali appositamente designati / nominati dalla Compagnia, rientranti nella la c.d. “Catena Assicurativa”11, in parte anche con funzioni meramente organizzative. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Trattamenti e le comunicazioni previste all’interno della c.d. “Catena Assicurativa”, effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. “Dati Sensibili” dell’interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapi- to ricevuti dall’interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumen- tali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell’interessato, non sarà possibile per QUIXA contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale, nonché altre comunicazioni di servi- zio. L’adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tramite il sito web della Compagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all’attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò con- sente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adotta- re decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esem- plificazioni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la necessità di disporre di Dati Personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso. Ulteriore Base Giuridica che legittima l’utilizzo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il perseguimento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l’attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, l’esaminazione atta ad individuare e gestire eventuali possibili comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l’invio di comunicazioni di servizio strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo stesso.
Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell’Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti12.
2. Trattamento dei Dati Personali per attività Commerciali e di
Marketing
Al fine di migliorare i propri servizi e prodotti, nonché per provvedere ad informare l’interessato sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di proprio interesse, QUIXA chiede di consentire all’utilizzo dei Dati Personali dell’interessato non “Sensibili” nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei Dati.
Laddove l’interessato fornisca liberamente gli specifici consensi richiesti per tali finalità, QUIXA sarà in grado di:
i. comprendere quali siano i bisogni, le esigenze dell’interessato, non- ché le opinioni sui prodotti ed i servizi offerti;
ii. effettuare analisi sulla qualità dei servizi forniti;
iii. attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di migliorare l’offerta per l’interessato;
iv. realizzare ricerche di mercato;
v. effettuare indagini statistiche;
vi. proporre prodotti e servizi che possano essere effettivamente di interesse per l’interessato;
vii. inviare comunicazioni promozionali e permettere la partecipazio- ne dell’interessato ad iniziative di marketing (quali, ad esempio, Programmi Fedeltà, Concorsi o Operazioni a Premio, Campagne Promozionali, ecc.) mediante i canali di comunicazione accessibili per il tramite dei Dati di recapito riferiti all’interessato stesso (quali posta ordinaria, posta elettronica, App, telefono, fax, SMS, MMS, social media e/o altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
viii. comunicare novità ed opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA, sia di società esterne part- ner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i Dati Personali di riferimen- to dell’interessato;
ix. proporre prodotti e servizi sulla base dei Dati generati nel caso di utilizzo da parte dell’interessato di strumenti che permettano la rilevazione della posizione nel territorio.
In particolare, la Compagnia potrà provvedere alle seguenti attività:
i. invio di materiale pubblicitario;
ii. vendita diretta;
iii. compimento di ricerche di mercato;
iv. comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle altre società del Gruppo AXA Italia;
v. inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il Consenso che si richiede all’interessato è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma l’interessato non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative ivi indi- cate. Si precisa inoltre che – in caso di un Consenso esplicito fornito da parte dell’interessato – la Compagnia potrà inviare messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e/o telefono), sia strumenti automatici (quali posta elettronica, App, SMS, MMS, fax, social media, nonché altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica), nonché trami- te l’apposita Area Riservata o l’App della Compagnia, fermo restando la possibilità per l’interessato, in ogni momento, di modificare e/o revocare il Consenso precedentemente prestato attraverso gli appositi canali a disposizione. QUIXA potrà inoltre provvedere, sempre in base al Consenso espresso dall’interessato, all’invio di materiale pubblicitario, all’esecuzione di attività di vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato, nonché alla comunicazione di novità in merito a prodotti e servizi forniti da partner della Compagnia e/o del Gruppo AXA. In questo caso, tali Xxxxxxxx non riceveranno i Dati Personali dell’Interessato se non in caso di adesione dello stesso alle offerte e/o alle iniziative proposte.
Precisiamo che le attività di comunicazione e di marketing ivi descritte potranno essere realizzate direttamente dalla Compagnia anche per il tramite di propri Agenti e/o Collaboratori, i quali agiranno in qualità di Responsabili e Soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali, nominati dal Titolare stesso. Per la Finalità Commerciale e di Marketing ivi descritta, la Base Giuridica che legittima il Trattamento consiste nella manifestazione del Consenso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità. Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell’Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la propo- sizione di offerte e vantaggi riservati.
3. Trattamento dei Dati Personali per Attività di Profilazione
Con specifico e separato Consenso fornito liberamente da parte dell’in- teressato, la Compagnia potrà svolgere attività di profilazione, attraverso l’analisi dei Dati Personali, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze dell’interessato in relazione a specifici prodotti e/o servi- zi, anche attraverso l’utilizzo di trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentire di accedere a vantaggi persona- lizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i bisogni dell’in- teressato, nonché per migliorare l’offerta dei prodotti di QUIXA. Per tali specifiche attività e finalità, si precisa che la Compagnia potrà utilizzare, unitamente ai Dati Personali forniti direttamente dall’interessato, altresì:
i. informazioni ottenute attraverso la consultazione di Banche Dati pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Catasto e Pubblici Registri dell’Agenzia delle Entrate;
ii. informazioni elaborate anche da Terze Parti in qualità di Titolari o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali.
Si precisa, inoltre, che fornendo tale Consenso, al solo scopo di assunzio- ne del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti e/o premi, nonché tariffe personalizzate, a seconda del pro- dotto scelto, la Compagnia potrà utilizzare altresì:
iii. informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata
10 Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del GDPR, si tratta di « […] Dati Personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenen- za sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ».
11 La c.d. “Catena Assicurativa” è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all’estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (controllanti, controllate e col- legate, anche indirettamente); altri assicuratori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è pecu- liare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
12 Si veda Par. 7, “Diritti degli Interessati”.
su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferi- bili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazio- ni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
iv. Dati prelevati da Banche Dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell’interessato o del mezzo assicurato, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, lo stato delle Revisioni del Veicolo, ecc.
Il Consenso che chiediamo di esprimere all’interessato è facoltativo. In mancanza di tale consenso, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi. La Base Giuridica del Trattamento per le attività di profilazio- ne ivi menzionate e descritte è la manifestazione del Consenso dell’inte- ressato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.
4. Modalità di utilizzo dei Dati Personali
I Dati Personali dell’interessato sono trattati13 da QUIXA – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – solo con modalità strettamente necessarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del soggetto stesso, ovvero – laddove sia stato prestato l’apposito consenso – per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali ed automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente Informativa, i quali – a propria volta – sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente Informativa.
5. Destinatari dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati) In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’am- bito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archi- viazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di infor- mazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allega- to A.5 del Codice Privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato
A.7 del Codice Privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamen- te i Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
iii. società del Gruppo a cui appartiene la Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
xiv.società Partner, autonome Titolari del Trattamento:
a. se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all’esecuzione del contratto assi- curativo (quali, ad esempio, prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto; ecc.);
b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione
della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
iv. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); orga- nismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gesto- ri di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
Per talune attività si prevede l’ingaggio di soggetti di fiducia della Compagnia – operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea (e.g. India) – che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tec- nica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasfe- rimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatez- za. Questi soggetti, a tutela dell’Interessato, svolgeranno la funzione di Responsabile o di Incaricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti Titolari del Trattamento. Il Consenso che chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali ulti- mi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.
Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell’Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti14.
6. Tempi di Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando che – decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente – si procede alla cancellazio- ne dei Dati stessi.
Per le attività di marketing, in caso di apposita manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali e/o nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’Interessato, e comunque per non più di 24 (ventiquattro) mesi – 2 (due) anni – dalla cessazione del rapporto tra l’Interessato ed il Titolare del Trattamento, mentre – per le attività di profilazione, sempre in caso di apposita manifestazione del consenso opzionale richiesto – i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità sottostanti e, comunque, per non più di 12 (dodici) mesi – 1 (un) anno – dal momento della raccolta del Dato Personale.
7. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trattamento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’ag- giornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancel- lare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l’esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l’Interessato può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx x. 000, X.X.X. 00000 Xxxxxx (XX) – E-mail: centro- xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Inoltre, l’Interessato potrà proporre recla- mo all’Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali
– in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxx; (x00) 00000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’apposita sezione Privacy del sito web della Compagnia.
13 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnes- sione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
14 Si veda Par. 7, “Diritti degli Interessati”.
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