ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l. (di seguito Stazione Sperimentale), codice fiscale/partita iva 07936981211, con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 – Napoli e sede operativa in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxxx, rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxx
e
L’Università degli Studi di Trieste, (di seguito Università) con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 80013890324, Partita IVA 00211830328, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022
Allo scopo di:
− promuovere e mantenere relazioni scientifiche di comune interesse, nonché di stabilire intese preliminari per programmi di collaborazione e progettazione di attività scientifiche e didattiche che coinvolgano la realtà accademica, l’ambito della ricerca pura ed il mondo dell’industria, soprattutto nel campo dei programmi di ricerca innovativi per il settore conciario;
− avviare una fase di studio e di ricerca di interesse comune delle Parti sulla scienza e tecnologia conciaria, particolarmente in materia di esplorazione di nuove tecnologie di concia e rifinizione, anche mediante impiego di nuovi materiali circolari e molecole biobased.
le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1. Premesse
Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono cooperare per l’individuazione e lo sviluppo progetti congiunti e di un portafoglio di programmi di studio e di ricerca, di divulgazione, disseminazione ed altre iniziative comuni nell’ambito delle tematiche oggetto di reciproco interesse, di seguito elencate, a titolo non esaustivo:
- Sperimentazione di nuovi sistemi di concia e riconcia
- Riuso di scarti derivanti dalla lavorazione conciaria per la sostenibilità e la circolarità dei cuoi
- Individuazione di nuovi compound di rifinizione a matrice biobased
- Identificazione di nuovi approcci diagnostici per la caratterizzazione di prodotto
Articolo 2. Oggetto
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, l’Università e la Stazione Sperimentale si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero per le specifiche esigenze delle attività di collaborazione oggetto del presente Accordo, nel rispetto degli ordinamenti interni di ciascuna parte.
Nello specifico, le Parti concordano sulla opportunità di approfondire la cooperazione mediante:
− lo svolgimento di ricerche comuni;
− lo scambio di ricercatori e studenti;
− l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento;
− la disponibilità del materiale bibliografico e delle attrezzature scientifiche;
− la partecipazione comune a conferenze, simposi, congressi, seminari, corsi di approfondimento con comunicazioni scientifiche;
− lo scambio e il trasferimento di informazioni e materiali scientifici previo specifici accordi;
− la pubblicazione dei risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione;
− la cooperazione attiva sui temi oggetto del presente Accordo, sfruttando e mettendo a disposizione ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni;
− la presentazione di domande di finanziamento congiunte su specifici progetti in risposta a bandi emanati da Enti ed Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali (MIUR, Unione Europea, etc.), anche attraverso la partecipazione a Consorzi di Ricerca nazionali e internazionali.
Negli anni futuri l’accordo potrà svilupparsi e/o modificarsi a seconda delle reciproche esigenze o delle necessità intrinseche al programma stesso, anche attraverso l'allargamento ad altri settori di mutuale interesse.
Articolo 3. Modalità di funzionamento
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le Parti si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti.
L’onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non esistano altre possibili forme di
finanziamento (Ministeri, Istituzioni sovranazionali, enti nazionali pubblici e privati, ecc.) potrà gravare sulle singole strutture direttamente coinvolte nell’iniziativa, previa specifica delibera dei rispettivi organi collegiali.
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le
Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili agli articoli 1 e 2.
Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente Accordo.
Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale
dell’Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”.
Articolo 4 – Spazi, attrezzature e servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero
comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Articolo 5 – Clausola di non concorrenza
Le attività svolte in attuazione del presente Accordo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario di cui all’art.11, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso.
Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità
La Stazione Sperimentale non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.
L’Università non si assume le obbligazioni della Stazione Sperimentale né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Stazione Sperimentale.
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte dalla Stazione Sperimentale; è parimenti esclusa ogni garanzia della Stazione Sperimentale per le obbligazioni contratte dall’Università.
Articolo 7 – Codici etici e di comportamento
Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.
Articolo 8. Copertura assicurativa e sicurezza
Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle Istituzioni di appartenenza.
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall’Ateneo ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto
reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 9. Proprietà intellettuale dei risultati
Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti. Qualora i risultati vengano prodotti separatamente, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca è dell’Istituzione nella quale sono stati raggiunti, salvo accordi specifici preventivamente stipulati con l’Istituzione partner.
La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell’altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l’espresso consenso scritto.
Articolo 10. Durata
Il presente accordo avrà una durata di 36 mesi dalla data dell’ultima firma da parte dei Legali Rappresentanti delle due Istituzioni. Il presente accordo potrà essere rinnovato mediante atto scritto scambiato tra le parti entro lo scadere del 36° mese. Il presente accordo potrà essere interrotto nel caso in cui una delle parti o entrambe intendano recedere dallo stesso, con preavviso scritto di tre mesi, da comunicarsi a mezzo PEC.
Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dal presente Accordocomporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell’intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.
Articolo 11. Responsabili dell’accordo
L’Università indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx;
La Stazione Sperimentale indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx.
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra entro trenta giorni
con comunicazione scritta.
Articolo 12. Risorse
Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo quelli che eventualmente saranno determinati in specifiche Convenzioni operative da stipulare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse.
Articolo 13 – Clausola di segretezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito del presente AccordoQuadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dall’Accordo.
Articolo 14. Trattamento dei dati personali
Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono la e l’Università come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai soggetti incaricati della gestione dei procedimenti di volta in volta attivati; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
I rispettivi responsabili della protezione dei dati personali sono:
− il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx per la Stazione Sperimentale SSIP;
− la dott.ssa avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (DPO) per l’Università;
Inoltre, le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.
A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
Articolo 15. Foro Competente
In caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all' esecuzione e alla risoluzione del presente contratto che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di
Napoli.
Articolo 16. Firma Digitale e spese
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale dalle Parti; costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
Per l’Università l’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.
Il presente accordo sarà registratosolo in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del
D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Firmato* a Pozzuoli, data della firma digitale STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L. IL DIRETTORE GENERALE XXXX. XXXXXXX XXXXXXXXX | Xxxxxxx* a Trieste, data della firma digitale UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE IL RETTORE PROF. XXXXXXX XX XXXXXXX |
Firmato digitalmente da
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CN = Xxxxxxx Xxxxxxxxx
O = STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MA
C = IT
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT Data: 02/05/2022 16:20:13
* Firmato e controfirmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
norme ad esso connesse