REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI
CONDIZIONI GENERALI DELLA BANCA
REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI
Indice
1. CAMPO D'APPLICAZIONE
2. APERTURA DEI CONTI BANCARI
3. FUNZIONAMENTO DEI CONTI BANCARI
4. DEPOSITI E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
5. INFORMAZIONI E RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
6. PROTEZIONE DEI DEPOSITANTI E DEGLI INVESTITORI
7. UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA
8. I SERVIZI DI PAGAMENTO
9. LE OPERAZIONI DI INCASSO
10. IL CREDITO DOCUMENTARIO
11. PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI SOTTOSCRITTI ELETTRONICAMENTE NEI LOCALI DELLA BANCA O A DISTANZA
12. SERVIZI DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI
13. CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI SERVIZI ACCESSORI
14. PROFILO DEL CLIENTE - VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELL'APPROPRIATEZZA, CONSULENZA IN MATERIA D'INVESTIMENTO
15. REGOLE GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DEL CLIENTE
16. REGOLE DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
17. REGOLE DI ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO
18. CONFLITTO D'INTERESSI
19. UNICITÀ DI CONTO
20. CONNESSIONE E COMPENSAZIONE DELLE OPERAZIONI
21. ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DIRITTO DI RITENZIONE
22. COSTITUZIONE DI PEGNO
23. CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE
24. RETTIFICA DI ERRORI
25. TARIFFE, COMMISSIONI E TASSE
26. DATI DEL CLIENTE
27. REGISTRAZIONI DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE, ELETTRONICHE E SCAMBIATE PERSONALMENTE
28. LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
29. OBBLIGHI FISCALI DEL CLIENTE
30. LA PROVA
31. INFORMAZIONI COMMERCIALI
32. SUBAPPALTO
33. FINE DELLE RELAZIONI TRA LA BANCA E IL CLIENTE
34. LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI
35. RECLAMI E COMUNICAZIONI
36. COMPETENZA GIUDIZIARIA E DIRITTO APPLICABILE
1. CAMPO D'APPLICAZIONE
1.1. Le relazioni tra BGL BNP PARIBAS (di seguito, la Banca) e il proprio cliente (di seguito, il Cliente) sono disciplinate dalle presenti condizioni generali (di seguito, le Condizioni Generali) e dagli accordi specifici che possono essere conclusi tra la Banca e il Cliente.
1.2. La Banca può modificare le Condizioni Generali in qualunque momento, in particolare per tener conto delle modifiche legislative o normative o dei principi del gruppo BNP Paribas, nonché degli usi del centro finanziario di Lussemburgo e della situazione dei mercati finanziari.
1.3. Qualunque modifica è comunicata al Cliente ai sensi dell'articolo 23 delle Condizioni Generali. Le modifiche saranno considerate come approvate dal Cliente nel caso in cui quest'ultimo non comunichi la propria opposizione prima della data in vigore di tali modifiche. In caso di opposizione del Cliente, conformemente al presente comma, le parti avranno il diritto di mettere fine a qualunque relazione d'affari esistente tra loro.
2. APERTURA DEI CONTI BANCARI
La richiesta di presa di contatto si effettua secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla Banca. I conti possono essere aperti a una o più persone fisiche o giuridiche da essa autorizzate e alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate.
3. FUNZIONAMENTO DEI CONTI BANCARI
3.1. Natura dei conti
3.1.1. Conto indiviso
In assenza di accordi specifici, il conto aperto a nome di più titolari è indiviso e richiede la firma congiunta di tutti i titolari. Per effettuare tutti gli atti amministrativi e di disposizione di carattere generale sul conto, compresa la chiusura dei conti, contrarre crediti, conferire o ritirare a un terzo o alla Banca qualunque potere amministrativo o di disposizione, concedere beni in garanzia, i titolari del conto indiviso devono fornire alla Banca istruzioni congiunte. Tuttavia, un potere d'amministrazione o di disposizione concesso congiuntamente dall'insieme dei titolari del conto indiviso può essere revocato su istruzione di un solo titolare del conto indiviso.
Tutti i titolari del conto indiviso sono responsabili in solido nei confronti della Banca rispetto a tutti gli obblighi contratti.
In caso di decesso di uno dei titolari del conto indiviso, gli aventi diritto del defunto subentrano automaticamente a quest'ultimo, salvo disposizioni di legge contrarie. Gli eredi sono tenuti ad assolvere verso la Banca qualunque obbligo del defunto esistente al momento del decesso del titolare, in qualità di debitore in solido.
3.1.2. Conto congiunto
Il conto congiunto è oggetto di un accordo specifico e richiede la firma individuale di ciascun titolare. Ciascuno dei titolari del conto congiunto può effettuare sul conto qualunque atto amministrativo e di disposizione di carattere generale, compresa la chiusura dei conti, contrarre crediti, conferire e ritirare a un terzo o alla Banca qualunque potere amministrativo o di disposizione, concedere beni in garanzia, ottenere dalla Banca qualunque informazione e documento relativo al conto, gli attivi ivi iscritti e le operazioni eseguite, consultare il saldo e le operazioni, anche attraverso l'online banking o altri canali digitali, senza che la Banca debba informare appositamente gli altri titolari del conto congiunto o gli eventuali eredi.
L'esecuzione d'istruzione da parte della Banca sulla base della firma di uno dei titolari è per lei liberatoria nei confronti di tutti i titolari nonché nei confronti di xxxxx, tra i titolari, che sarebbe deceduto, degli eredi e dei rappresentanti, anche minorenni, dell'uno o dell'altro dei titolari, come altresì di tutti gli eventuali aventi diritto.
L'ingresso di un nuovo titolare può avvenire soltanto con il consenso di tutti gli altri titolari.
Tutti i titolari del conto congiunto sono responsabili in solido nei confronti della Banca di tutti gli obblighi, contratti individualmente o collettivamente, risultanti dal conto congiunto.
Il decesso di uno o più titolari del conto non influisce sulle condizioni di funzionamento del conto congiunto.
Nel caso in cui uno o più titolari, oppure uno degli aventi diritto o dei rappresentanti legali del titolare defunto formulino nei confronti della banca, per iscritto, un'opposizione all'esecuzione, da parte di quest'ultima, di una o più istruzioni emesse da uno o più degli altri titolari, la Banca non esegue l'istruzione o le istruzioni contestate e considera l'accordo di conto congiunto come risolto. La solidarietà attiva esistente tra tutti i titolari prende fine immediatamente nei confronti della Banca, senza effetti sulla solidarietà passiva tra i titolari. La risoluzione dell'accordo di conto congiunto implica il funzionamento del conto secondo le regole che disciplinano il conto indiviso.
3.2. Interessi
3.2.1. Salvo accordo specifico, la Banca ha il diritto di applicare, in qualunque momento e senza messa in mora preventiva:
- in caso di saldo negativo sul conto: degli interessi passivi secondo le informazioni presenti nelle tariffe della Banca;
- in caso di superamento dello scoperto autorizzato sul conto: degli interessi sull'importo di superamento secondo le informazioni presenti nella tariffe della Banca, a titolo di clausola penale.
3.2.2. La presente disposizione non può essere interpretata come autorizzazione, di qualunque genere, del Cliente ad effettuale scoperti sul proprio conto.
La Banca potrà, in qualunque momento, esigere il rimborso immediato della cifra eccedente il limite di scoperto autorizzato dalla Banca.
3.2.3. Gli interessi passivi prodotti dai conti sono capitalizzati e addebitati trimestralmente sul conto.
3.2.4. Nel calcolo degli interessi sia attivi che passivi, la Banca prende in considerazione delle date di valuta determinate in funzione degli usi bancari, delle disposizioni legali e delle condizioni particolari.
3.3. Conti a termine
3.3.1. I conti a termine diventano operativi due giorni lavorativi bancari dopo la data di ricezione delle istruzioni del Cliente da parte della Banca.
3.3.2. Salvo parere contrario del Cliente ricevuto due giorni lavorativi bancari prima della scadenza, i depositi a termine sono rinnovati d'ufficio per un periodo di stessa durata, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.
3.3.3. La Banca può accettare una risoluzione anticipata di tutto o parte del deposito a termine contro pagamento di una penale.
3.4. Conti in valute diverse dall'euro.
3.4.1. Gli attivi della Banca corrispondenti alle attività dei Clienti in valute diverse dall'euro sono detenuti presso dei corrispondenti con sede nel paese d'origine della valuta in questione, oppure in un altro paese.
3.4.2. Il Cliente fa fronte, proporzionalmente alla sua quota negli attivi della Banca presso i suoi corrispondenti, a tutte le conseguenze economiche e giuridiche che potrebbero influire sull'insieme degli attivi della Banca nel paese della valuta o in quello in cui sono investiti i fondi, in seguito (i) a delle misure prese da tale paese o da paesi terzi, (ii) a dei casi fortuiti o di forza maggiore, oppure (iii) a qualunque altra azione esterna alla Banca.
3.4.3. In caso di mancata disponibilità della valuta in questione, la Banca può, senza esservi tenuta, consegnare l'importo dei fondi corrispondenti in valuta nazionale, con tutte le perdite sui cambi o di altra natura a carico del Cliente.
3.4.4. I conti denominati in valute metalliche (codice valuta: XAU per l'oro / XPT per il platino / XPD per il palladio / XAG per l'argento) non soggiacciono alle disposizioni normative relative ai depositi fungibili di metalli preziosi. Tali conti conferiscono al proprio titolare un diritto di credito sulla qualità di metalli preziosi indicata.
3.5 Procura
Il Cliente ha la facoltà conferire a uno o più mandatari, senza potere di sostituzione, una procura al fine di effettuare sul suo conto, a suo nome e sotto la sua completa responsabilità, gli atti amministrativi e di disposizione ivi definiti. A tal fine, la procura deve avere forma scritta ed essere depositata presso la Banca.
Tuttavia, la Banca si riserva il diritto di rifiutare, se del caso, un mandatario proposto o la procura stessa nel caso in cui quest'ultima non sia redatta su un formulario della Banca.
Il Cliente riconosce il suo impegno nei confronti della Banca attraverso gli ordini e gli atti che saranno identificati dalla Banca come dati da uno
o più mandatari, nella misura in cui rientrano nei poteri conferiti in virtù della procura.
La Banca si riserva il diritto, senza esservi obbligata, di poter richiedere la conferma al Cliente di una o più istruzioni da parte di uno o più mandatari.
La procura resterà valida fino alla revoca da parte del Cliente o a qualunque altro avvenimento che vi ponga fine.
3.6 Tassi utilizzati
La Banca può utilizzare dei tassi di riferimento, quali l’EONIA, l’€STR, o un tasso IBOR (EURIBOR, LIBOR, …) oppure delle combinazioni di tassi al fine di calcolare i tassi di interesse applicabili ai prodotti seguenti (insieme i "Prodotti bancari"):
- call money;
- scoperto sul conto;
- conti a termine;
- depositi a termine ;
- conti correnti a vista ("Optiflex");
- oppure qualunque altro prodotto che fa riferimento a un tasso quale EONIA o IBOR e non coperto da una documentazione contrattuale specifica.
I tassi IBOR (Interbank Offered Rates) indicano i tassi EURIBOR e LIBOR.
Il tasso XXXXXXX è il tasso d'interesse interbancario in euro amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI) o da qualunque altro ente che lo sostituirà. È pubblicato sul sito internet dell'EMMI (xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx/) o sul sito internet dell'ente che lo sostituirà.
Il tasso LIBOR è il tasso d'interesse interbancario amministrato dall'ICE Benchmarks Administration (IBA) o da qualunque altro ente che lo sostituirà. È pubblicato sul sito internet dell'IBA (xxxxx://xxx. xxxxxx.xxx/xxx/xxxxx) o sul sito internet dell'ente che lo sostituirà. Viene pubblicato per 5 valute differenti (EUR, USD, GBP, JPY, CHF).
L’EONIA (Euro Overnight Index Average) è il tasso overnight in euro, è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI) e pubblicato sul suo sito internet (xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx/).
L’€STR (Euro Short Term Rate) è il tasso overnight privo di rischio, in euro, amministrato dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato sul suo sito internet.
3.6.1. Indisponibilità temporanea di un tasso di riferimento.
(i) Se alla data di determinazione degli interessi dei Prodotti Bancari, il tasso di riferimento XXXXXXX non è disponibile, oppure non appare alcuna quotazione sul sito di amministratore del tasso, l'agente di calcolo solleciterà quattro banche di primo piano sul mercato interbancario della zona euro ("Banche di riferimento") al fine di ottenere la loro quotazione del tasso di riferimento. Se almeno due Banche di riferimento forniscono all'agente di calcolo tali quotazioni, il tasso di interesse, per il periodo d'interessi, corrisponderà alla loro media aritmetica, più o meno il margine;
(ii) Se alla data di determinazione degli interessi, il tasso di riferimento non è disponibile oppure se non appare alcuna quotazione sul sito dell'amministratore dei tassi e meno di due Banche di riferimento
forniscono le quotazioni, il tasso d'interesse per il periodo d'interessi in questione, sarà pari all'ultimo tasso di riferimento disponibile sul sito dell'amministratore del tasso, più o meno il margine, salvo se l'indisponibilità della quotazione è dovuta a una scomparsa definitiva;
(iii) Se alla data di determinazione degli interessi, un tasso di riferimento IBOR o l'EONIA non è disponibile, la Banca utilizzerà il tasso che l'agente di calcolo avrà determinato e pubblicato sul suo sito.
3.6.2. Indisponibilità permanente di un tasso di riferimento.
(i) In caso si verifichi uno degli eventi seguenti:
- una perturbazione significativa del tasso o una modifica sostanziale del suo metodo di calcolo;
- l'indisponibilità del tasso di riferimento o l'assenza della quotazione sul sito dell'amministratore del tasso su un periodo definito dall'agente di calcolo oppure da qualunque dichiarazione emessa da un'autorità competente alla soppressione o cessazione permanente o indeterminata della fornitura del tasso;
- il divieto da parte di un'autorità competente, un regolatore o qualunque altro ente ufficiale di utilizzare il tasso o l'indicazione che il suo utilizzo è soggetto a delle restrizioni o a delle conseguenze pregiudizievoli;
- Assenza o perdita dell'autorizzazione da parte dell'amministratore del tasso oppure assenza o cancellazione del tasso o del suo amministratore dai registri ufficiali
Come tasso sostitutivo al tasso di riferimento, la Banca utilizzerà un tasso di riferimento sostitutivo.
(ii) Il tasso di riferimento sostitutivo è definito come:
- il tasso alternativo e qualunque adeguamento pubblicato, sostenuto, approvato o riconosciuto dall'amministratore del tasso di riferimento, dalla banca centrale, dalla banca di riserva, dall'autorità monetaria oppure qualunque altra istituzione simile o autorità competente o comitato o organo istituito, sostenuto o approvato da queste ultime o in assenza di tale xxxxx;
- un tasso fisso corrispondente all'ultimo tasso mid-swap disponibile e qualunque adeguamento determinato dalla Banca, conformemente al paragrafo 3.6.3 qui di seguito.
L'adeguamento rappresenta un margine che consente di minimizzare o di eliminare qualunque trasferimento di valore potenziale tra la Banca e il Cliente, indotto dalla sostituzione del tasso di riferimento e consentendo di garantire che il tasso di riferimento sostitutivo sarà equivalente al tasso di riferimento al giorno della sostituzione, conformemente al paragrafo 3.6.3 qui di seguito. L'adeguamento potrà essere positivo o negativo.
Il tasso mid-swap indica il tasso ICE swap rate amministrato da ICE Benchmarks Administration per gli swap in euro pubblicati sulla schermata del Tasso Mid-Swap.
3.6.3. Conseguenze dell'utilizzo del tasso di riferimento sostitutivo
Nel momento in cui viene determinato un tasso di riferimento sostitutivo:
- per garantire la continuità del Prodotto Bancario, la Banca determinerà tutte le modifiche tecniche richieste e tutti gli adeguamenti, se necessario, al fine di rendere il tasso di riferimento sostitutivo paragonabile al tasso di riferimento utilizzato per il
Prodotto Bancario. Tale determinazione sarà effettuata in buona fede e in linea con gli standard della professione bancaria;
- qualunque riferimento al tasso di riferimento nei Prodotti Bancari, sarà considerato come un riferimento al tasso di riferimento sostitutivo;
- la banca notificherà al cliente il tasso di riferimento sostitutivo e i dettagli indicati qui di seguito, quanto prima possibile.
4. DEPOSITI E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
4.1. La Banca può accettare in deposito qualunque strumento finanziario, lussemburghese o straniero.
4.2. Salvo convenzione particolare, gli strumenti finanziari sono depositati in conto fungibile. Di conseguenza, la Banca è tenuta a restituire al Cliente degli strumenti finanziari della stessa natura, senza concordanza di cifre.
4.3. La Banca si accerta di stabilire una distinzione tra gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente e le proprie attività.
4.4. La Banca è autorizzata a investire gli strumenti finanziari depositati, per conto e a rischio del Cliente, presso dei corrispondenti/terzi depositari e/o di centri di deposito collettivi da lei scelti, a Lussemburgo o all'estero. I depositi all'estero sono soggetti alle leggi e agli usi del luogo di deposito.
4.5. Qualora la Banca conservi o faccia conservare gli strumenti finanziari di un Cliente su un conto di deposito di strumenti finanziari disciplinato da una legislazione straniera, i diritti del Cliente relativi agli strumenti finanziari depositati su tale conto possono differire da quelli che gli sarebbero stati conferiti dalla legge applicabile in assenza di tale deposito.
4.6. La Banca può depositare gli strumenti finanziari su un conto globale presso un depositario terzo.
La Banca si assicura che un terzo depositario stabilisca una distinzione tra gli strumenti finanziari di proprietà della Banca, quelli di proprietà del Cliente e quelli di proprietà del terzo depositario, che siano o non siano depositati su un conto globale. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari dei Clienti siano detenuti da un terzo depositario straniero, la legislazione nazionale di quest'ultimo può non autorizzarlo a separare gli strumenti finanziari dei Clienti dai propri valori o da quelli della Banca. In questo caso, i diritti di proprietà del Cliente potrebbero non essere protetti, in particolare in seguito all'insolvibilità del terzo depositario. Il Cliente rischierebbe, allora, di non recuperare l'integralità dei suoi valori.
Su richiesta del Cliente, la Banca fornirà ulteriori informazioni sui terzi depositari in questione.
4.7. In ogni caso, la responsabilità della Banca si limita alla selezione e al controllo del terzo depositario da essa scelto.
4.8. Gli strumenti finanziari depositati devono essere di buona consegna, ovvero autentici, in buono stato materiale, non oggetto di opposizione, decadenza, sequestro in alcun luogo e muniti di tutte le cedole da ricevere.
Il Cliente si assume la responsabilità del danno causato da una mancanza di autenticità, di vizi nascosti o manifesti, nonché di problemi inerenti gli strumenti finanziari depositati presso la Banca.
Egli fa fronte a tutte le conseguenze e a tutte le spese legate alla consegna di strumenti finanziari di non buona consegna. A tal fine, la Banca si riserva il diritto di addebitare, in qualunque momento, sul conto del cliente, la somma del danno e/o delle spese causate.
4.9. Il ritiro di strumenti finanziari può avvenire soltanto attraverso un termine stabilito dalla Banca, suscettibile di variazione secondo il luogo di deposito.
4.10. In ogni caso, le azioni e le operazioni che riguardano uno strumento finanziario in deposito sono effettuate sulla base delle informazioni trasmesse alla Banca dai terzi depositari di strumenti finanziari, nonché di tutte le altre fonti di informazioni finanziaria di cui essa potrà disporre. Le informazioni fornite dalla Banca non possono e non devono essere considerate come una consulenza in materia d'investimento. La Banca non può essere ritenuta responsabile dell'inesattezza di tali informazioni e di errori che potrebbero risultarne.
4.11. Salvo disposizioni legali obbligatorie, la Banca non è tenuta ad informare il Cliente di eventi della vita sociale delle società che hanno emesso gli strumenti finanziari in deposito. Tali azioni e operazioni sono effettuate sulla base delle informazioni trasmesse alla Banca, in particolare dagli emittenti di strumenti finanziari, da parte di terzi depositari di strumenti finanziari, di altre fonti d’informazione finanziaria. Pertanto, la Banca non può essere ritenuta responsabile dell’inesattezza di tali informazioni e degli errori che potrebbero risultarne.
4.12. Salvo indicazione contraria del Cliente notificata alla Banca in tempo utile, il prodotto netto delle cedole pagabili e degli strumenti finanziari rimborsabili è accreditato d'ufficio sul conto del Cliente nella valuta corrispondente.
4.13. Nel caso in cui non esista un conto nella valuta corrispondente, la Banca si riserva la facoltà di aprire un conto di questo tipo, oppure di convertire il prodotto netto in euro.
4.14. Qualora la Banca abbia accreditato sul conto del Cliente il valore equivalente di cedole e strumenti finanziari rimborsabili che non è stata in grado di riscuotere, per motivi ad essa non imputabili, la Banca è autorizzata ad addebitare automaticamente il conto del Cliente.
4.15. Per tutti gli eventi che incidono sullo strumento finanziario in deposito e che non richiedono istruzioni specifiche da parte del Cliente, la Banca procede d'ufficio agli atti amministrativi usuali e alle operazioni di regolarizzazione.
4.16. Per tutte le operazioni che influiscono sullo strumento finanziario in deposito e che richiedono delle istruzioni specifiche del Cliente, la Banca informa il Cliente dell'operazione in corso, al fine di richiedere le sue istruzioni. In mancanza di istruzioni da parte del Cliente, la Banca agirà secondo le indicazioni contenute nella nota informativa Inoltre, la Banca si riserva il diritto, senza esservi tenuta, nei casi in cui l'urgenza non consente di contattare il Cliente, di effettuare un'operazione che essa ritenga nell'interesse di quest'ultimo.
4.17. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile di qualunque danno diretto o indiretto subito dal Cliente a causa di:
-mancanza di istruzioni o istruzioni tardive da parte del Cliente o di un terzo da lui nominato, oppure
-mancanza di trasmissione di informazioni obbligatorie dal punto di vista legale, da parte del Cliente o di un terzo da lui nominato, oppure
-mancanza di trasmissione o trasmissione tardiva di richieste di divulgazione di informazioni da parte di un terzo o mancanza di risposta o risposta tardiva a delle richieste di divulgazione di informazioni da parte di un terzo,
-operazioni che riguardano uno strumento finanziario in deposito, effettuate su istruzione del Cliente o di un terzo da lui nominato, oppure
-operazioni che influiscono su uno strumento finanziario in deposito, avviate d’ufficio dalla Banca, conformemente al presente articolo.
4.18. Quando la Banca agisce da intermediario acquistando, sottoscrivendo e/o detenendo degli strumenti finanziari a suo nome ma per conto del Cliente, essa non ha altre obbligazioni oltre a quelle previste dal presente articolo 4. Nell'ipotesi in cui il Cliente fornisca alla Banca delle istruzioni che quest'ultima non può o non vuole eseguire a suo nome, la Banca attua tutte le misure che consentono al Cliente di agire in prima persona, a suo nome. Il Cliente si impegna a risarcire la Banca di qualunque danno, costo, perdita, rivendicazione, richiesta o spesa che essa potrà sostenere o subire nel suo ruolo di intermediario.
4.19. La Banca può ricevere, sulla base delle disposizioni legali o normative lussemburghesi o straniere, delle richieste di divulgazione di talune informazioni (relative, nello specifico, all’identità del Cliente e ai suoi strumenti finanziari in deposito) sugli azionisti o obbligazionisti delle società emittenti di strumenti finanziari, provenienti da tali società, da terzi nominati da queste ultime o eventualmente da altri intermediari, al fine di identificare gli azionisti o obbligazionisti delle società emittenti degli strumenti finanziari precedentemente citati.
Il Cliente autorizza e da istruzione alla Banca di divulgare le informazioni necessarie in virtù delle disposizioni legali o normative applicabili, sia direttamente, sia attraverso qualunque soggetto coinvolto nel deposito di titoli di cui all’articolo 4.4 delle Condizioni Generali (in particolare i corrispondenti/terzi depositari e/o i centri di deposito collettivo scelti dalla Banca in Lussemburgo o all’estero).
Quando viene informato di tale richiesta, il Cliente si impegna a fornire alla Banca, il più rapidamente possibile, tutte le informazioni richieste per legge e ad adottare tutte le misure necessarie per poter ottenere le informazioni richieste.
5. INFORMAZIONI E RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
5.1. I servizi della Banca coprono un'ampia gamma di strumenti finanziari. Ogni strumento finanziario possiede le proprie caratteristiche ed è accompagnato da particolari rischi. Alcuni strumenti finanziari possono non essere adeguati o non essere appropriati a un Cliente, tenuto conto della sua classificazione (Cliente professionista o non professionista della finanza) e/o delle sue conoscenze e della sua esperienza, della sua situazione finanziaria (ivi inclusa la sua capacità di subire delle perdite) e/o dei suoi obiettivi di investimento (compresa la sua tolleranza ai rischi)...
5.2. Al Cliente è fornita una descrizione generale della natura e dei rischi
degli strumenti finanziari ai quali sono legati i sevizi d'investimento e i servizi accessori della Banca, in applicazione dell'articolo 23 delle presenti Condizioni Generali.
5.3. Prima di investire in quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e in PRIIP (packaged and insurance-based investment products), il Cliente si impegna a consultare le relative "informazioni chiave per l'investitore", che contengono indicazioni importanti sulle caratteristiche e sui rischi relativi agli strumenti finanziari. Tali informazioni sono disponibili sul sito web della Banca (xxx.xxx.xx) oppure presso la succursale della Banca o il consulente bancario del Cliente.
Le informazioni chiave per gli investitori relative agli OICVM e ai PRIIP distribuite dalla Banca, sono fornite dalla Banca ai Clienti conformemente all'articolo 23 delle presenti Condizioni Generali.
5.4. Il Cliente riconosce l'importanza di prendere visione di tutta la documentazione fornita dalla Banca, relativa agli strumenti finanziari scelti, prima di trasmettere degli ordini riguardanti i suddetti strumenti. Il Cliente s'impegna a chiedere, se necessario, informazioni complementari al fine di comprendere meglio le caratteristiche e i rischi associati agli strumenti finanziari scelti.
6. PROTEZIONE DEI DEPOSITANTI E DEGLI INVESTITORI
6.1. La Banca adotta diverse misure per assicurare, nei limiti del possibile, la protezione di strumenti finanziari e di altre attività da essa detenuti e, se del caso, delle attività detenute da terzi depositari per conto del Cliente. Tali misure includono, in particolare, la separazione degli strumenti finanziari e delle altre attività della Banca da quelle del Cliente, delle procedure tecniche volte a garantire che gli strumenti finanziari e le altre attività detenute dalla Banca siano tenuti in un luogo sicuro e protetto, nonché la formazione e la vigilanza adeguata del personale e la verifica regolare della concordanza tra libri contabili, strumenti finanziari e altre attività detenute per conto del Cliente.
6.2. La Banca è membro del "Fondo di garanzia dei depositi di Lussemburgo" (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, FGDL) che garantisce, a concorrenza di talune somme e conformemente a certe condizioni, la protezione dei depositi dei Clienti in caso di insolvenza della Banca.
6.3. Il modulo relativo alle informazioni sulla protezione dei depositi dei Clienti è allegato alle presenti Condizioni Generali ed è fornito annualmente al Cliente, conformemente all'articolo 23 delle presenti condizioni generali.
6.4. La Banca è membro del Sistema di indennizzo degli investitori del Lussemburgo (Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, SIIL) che garantisce, a concorrenza di talune somme e conformemente a certe condizioni, la protezione dei fondi e degli strumenti dei Clienti relativamente alle operazioni d'investimento in caso di insolvenza della Banca.
6.5. Un documento che presenta le principali caratteristiche di questo sistema di protezione degli investitori è disponibili sul sito del SIIL e può essere fornito su richiesta al Cliente, conformemente all'articolo 23 delle presenti condizioni generali.
7. UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA
7.1. La Banca può, previo accordo esplicito del Cliente e secondo i termini e le condizioni specifiche concordate a tale scopo, utilizzare gli strumenti finanziari del cliente nel quadro di cessioni temporanee di titoli (ovvero un di prestito o di un prestito azionario o di altri strumenti finanziari, una sottoscrizione o una cessione con patto di riacquisto di titoli oppure una transazione di operazione di sell-buy back o di buy- sell back di titoli) o altrimenti per proprio conto o per conto di un altro cliente, a rischio e profitto della Banca, a condizione che tali operazioni siano effettuate su dei mercati generalmente aperti ai professionisti del settore finanziario. A tal fine, il Cliente trasferisce la proprietà giuridica degli strumenti finanziari alla Banca.
7.2. Nonostante quanto precede, si considera che il Cliente abbia conservato la proprietà degli strumenti finanziari per le necessità di distribuzione (dividendi, interessi, rimborsi ecc.) nonché per eventuali diritti, operazioni ed eventi legati agli strumenti finanziari.
7.3. La Banca versa una commissione al Cliente a titolo di remunerazione per l'utilizzo degli strumenti finanziari e per il rischio corrispondente sulla solvibilità della Banca.
7.4. Il Cliente può esigere in qualunque momento la restituzione completa o parziale degli strumenti finanziari con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
7.5. Se la Banca si trova nell'impossibilità, per qualunque ragione, di restituire gli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari equivalenti, il suo obbligo di restituzione si considererà come soddisfatto se essa accredita sul conto del Cliente una cifra corrispondente al prezzo di mercato degli strumenti finanziari alla scadenza del preavviso.
7.6. In qualunque momento, la Banca può porre fine all'utilizzo degli strumenti finanziari, restituendo al Cliente gli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari equivalenti oppure una cifra corrispondente al prezzo di mercato degli strumenti finanziari alla data della restituzione.
8. I SERVIZI DI PAGAMENTO
8.1.Aspetti generali
La Banca può fornire ai suoi Clienti dei servizi di pagamento quali il versamento e il ritiro di liquidi, l'esecuzione di versamenti, di ordini permanenti e di domiciliazioni di crediti (Domiciliazione), l'esecuzione di operazioni di pagamento tramite carta di debito o di credito, l'emissione e/o l'acquisizione di strumenti di pagamento nonché dei servizi d'accesso online ai conti di pagamento (online banking), dei servizi di informazioni sui conti e dei servizi di disposizione di ordine di pagamento.
8.2. Domiciliazioni
8.2.1. La domiciliazione è un servizio di pagamento per il quale il Cliente autorizza un terzo (il beneficiario) attraverso la firma del "mandato di domiciliazione" a dare istruzione alla Banca di versare un importo di
denaro dal conto del Cliente a quello del beneficiario. La Banca versa l'importo in questione al beneficiario alla data o alle date concordate tra il Cliente e il beneficiario. L'importo in questione può variare.
8.2.2. A partire dal 1° febbraio 2014, soltanto le Domiciliazioni europee secondo gli schemi SEPA sono disponibili per effettuare dei pagamenti in euro a Lussemburgo e verso i paesi e territori dell’area SEPA, quali i paesi dello Spazio Economico Europeo (27 Stati membri dell’Unione europea + Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Monaco, Regno Unito, San Marino, la Svizzera e il Vaticano). Sono disponibili due schemi:
- la Domiciliazione SEPA « Core » che si rivolge tanto ai Clienti consumatori quanto ai Clienti professionisti, ovvero che agiscono nel quadro della loro attività commerciale o professionale;
- la Domiciliazione SEPA “Interimpresa” (o SEPA « Business to Business » o SEPA « B2B ») che si rivolge unicamente ai Clienti professionisti.
8.2.3. Mandati di Domicliazione precedenti
I mandati sottoscritti prima del 1° febbraio 2014 per lo schema precedente di Domiciliazione, restano validi dopo tale data e la Banca è in diritto di addebitare il conto del Cliente per l'esecuzione di una richiesta di riscossione di Domiciliazione secondo lo schema SEPA scelto dal creditore del Cliente, salvo opposizione o revoca formale del Cliente.
8.2.4. Limitazione dell'autorizzazione all'addebito, specifica per le Domiciliazioni SEPA "Core"
Il Cliente può manifestare il proprio rifiuto di accettare delle Domiciliazione SEPA "Core" oppure dare istruzione alla Banca di limitarne la riscossione:
- a un determinato importo;
- a una determinata periodicità;
- a uno o più creditori specifici;
oppure può bloccare le richieste di riscossione avviate da uno o più creditori specifici o provenienti da uno o più paesi specifici.
8.2.5. Obblighi del Cliente specifici alle Domiciliazioni SEPA "Interimpresa"
8.2.5.1. Il Cliente deve consegnare immediatamente alla Banca una copia conforme da lui certificata, dei mandati di Domiciliazione SEPA Interimpresa, che egli firma a favore dei suoi creditori oppure deve fornire alla banca l'insieme dei dati contenuti nei succitati mandati. Il Cliente deve altresì informare immediatamente la Banca, per iscritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione concordato, in caso di revoca o di modifica di uno degli elementi del mandato conferito o se egli perde il titolo di professionista e agisce in qualità di consumatore.
8.2.5.2. In caso di discordanza tra i dati del mandato contenuti nel file di riscossione e tutti i dati trasmessi dal Cliente o in mancanza di consegna della copia del mandato o dei dati a questo relativi, la Banca contatterà il Cliente, al momento della prima richiesta di riscossione, al fine di ottenere conferma del mandato. Se la Banca non è in grado di ottenere la conferma del Cliente entro i termini necessari all'esecuzione della richiesta di riscossione della Domiciliazione, la responsabilità della non esecuzione di quest'ultima ricade sul Cliente.
8.2.6. Diritto di rimborso
8.2.6.1. Nel momento in cui un creditore avvia una richiesta di riscossione di Domiciliazione sulla base dello schema SEPA "Core" il Cliente, sia consumatore che professionista, può chiedere il rimborso dell'importo addebitato sul suo conto, senza dover indicare i motivi della richiesta. Egli deve inviare la propria richiesta di rimborso, per iscritto, alla Banca entro le 8 (otto) settimane successive alla data di addebito dei fondi sul suo conto.
8.2.6.2. Il diritto al rimborso è escluso per le Domiciliazioni SEPA 'Interimpresa".
Lo stesso vale per le Domiciliazioni avviate da un creditore situato al di fuori dello Spazio Economico Europeo, qualunque sia la valuta utilizzata.
8.2.6.3. Per le Domiciliazioni all'interno dello Spazio Economico Europeo, denominate in una valuta diversa dall'Euro, il diritto di rimborso è riconosciuto unicamente al Cliente consumatore e a condizione che:
- l'importo esatto dell'operazione non sia stato determinato al momento del consenso e
- questo superi l'importo che il Cliente poteva ragionevolmente aspettarsi per l'addebito sul proprio conto.
Egli deve inviare la propria richiesta di rimborso, per iscritto, alla Banca entro le 8 (otto) settimane successive alla data di addebito dei fondi sul suo conto.
8.2.7. Xxxxxxxxxxx tra il Cliente e il suo creditore
La Banca è parte terza nei contenzioni tra il Cliente e il suo creditore. Spetta al Cliente, se del caso, risolvere direttamente con il suo creditore qualunque contenzioso relativo all'esecuzione di una Domiciliazione.
8.3. Costi relativi ai trasferimenti di fondi
8.3.1. In assenza di indicazione contraria nelle tariffe della Banca o in un accordo specifico, la Banca applica il principio dei "costi ripartiti", il che vuol dire che ciascuna delle parti (committente e beneficiario) paga i costi prelevati dalla propria Banca tramite l'addebito sul conto.
8.3.2. Per i trasferimenti di fondi all'interno dello Spazio Economico Europeo, qualunque sia la valuta, non è consentito addebitare i costi al beneficiario.
8.3.3. Se l'operazione di pagamento implica una conversione monetaria, le commissioni di cambio sono a carico della parte che ha avviato il cambio.
8.3.4. Salvo accordo contrario, la Banca deduce i propri costi dall'importo trasferito prima di accreditarlo sul conto del suo Cliente beneficiario. Nell'informazione fornita al Cliente, la Banca indica, se del caso e separatamente, l'importo lordo, i costi prelevati e l'importo netto dell'operazione di pagamento.
8.4. Strumenti di pagamento
8.4.1. Gli strumenti di pagamento emessi e consegnati dalla Banca possono essere disciplinati da condizioni speciali.
8.4.2. La Banca si riserva il diritto di bloccare gli strumenti di pagamento
consegnati per delle ragioni attinenti alla sicurezza o a un sospetto di un loro utilizzo non autorizzato o fraudolento.
8.4.3. Il Cliente deve intraprendere tutte le ragionevoli misure per proteggere gli strumenti di pagamento da perdita, furto, uso scorretto o fraudolento. In caso di perdita, furto, uso scorretto o fraudolento, il Cliente è tenuto, non appena ne viene a conoscenza, a notificarlo immediatamente alla Banca o a qualunque altro ente da questa designato, secondo le modalità concordate.
8.4.4. Il Cliente fa fronte alla perdite legate a qualunque operazione di pagamento non autorizzata, conseguente all'utilizzo di uno strumento di pagamento perso, rubato o utilizzato in modo scorretto fino alla notifica alla Banca, nonché in caso di atti fraudolenti o di una negligenza grave da parte sua.
Per il Cliente consumatore, le perdite legate alle operazioni di pagamento non autorizzate, conseguenti all'utilizzo di uno strumento di pagamento perduto o rubato e alle quali lui ha fatto fronte, sono limitate a 50 (cinquanta) euro, salvo in caso di atti fraudolenti o di negligenza grave da parte sua.
8.4.5. Il Cliente risponde personalmente di tutte le conseguenze che possono risultare dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo fraudolento degli assegni che gli vengono consegnati.
La Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni causati dall'omissione o dal ritardo nel protesto.
8.5 Dichiarazione del Cliente Persona Giuridica
8.5.1. Se il Cliente è una persona giuridica che utilizza un servizio di pagamento oppure è beneficiaria di un servizio di pagamento, il Cliente dichiara e garantisce alla Banca:
- che né lui, né alcuna delle sue filiali, alcun amministratore o direttore o, a sua conoscenza, alcuna delle società a lui legate, alcun agente o dipendente è coinvolto in un'attività o un comportamento suscettibile di violare le leggi, le regole e i regolamenti applicabili in qualunque giurisdizione competente in materia di lotta al riciclaggio di capitali e alla corruzione;
- che né lui né alcuna delle sue filiali, alcun amministratore o direttore oppure, a sua conoscenza, alcuna delle società a lui legate, alcun agente o dipendente, non costituisce una persona fisica o morale (una "Persona") che è o è detenuta o controllata da Persone che sono, (i) oggetto di misure sanzionatorie (una "Persona soggetta a misura/e sanzionatoria/e"), oppure (ii) situata/e, avente sede o residente in un paese o un territorio che è, o il cui governo è soggetto a delle misure sanzionatorie che vietano, in misura generale, di trattare con il suddetto governo, paese o territorio (un "Paese soggetto a misura/e sanzionatoria/e").
8.5.2. Se il Cliente è una persona giuridica, egli s'impegna in modo specifico a, e garantisce di, non utilizzare, direttamente o indirettamente, il prodotto di pagamento o gli incassi, oppure a non prestare, contribuire o a mettere a disposizione, in qualunque altro modo, i capitali a qualunque filiale o partner, nel quadro di una joint-venture a qualunque altra Persona: (i) con l'obiettivo di finanziare attività o affari di o con altre Persone o in qualunque paese o territorio, suscettibile di essere una Persona oggetto di misure sanzionatorie o un Paese oggetto di misure sanzionatorie, oppure (ii) in qualunque altro modo che possa
generare una violazione di Sanzioni da parte di una Persona.
8.5.3. Nel quadro degli articoli 8.5.1 e 8.5.2 delle presenti condizioni generali, il termine "Sanzioni" include l'insieme delle sanzioni di natura finanziaria, economica o commerciale, oppure misure restrittive stabilite, amministrate, imposte o attuate dall'Unione europea, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'Ufficio per il controllo degli attivi stranieri negli Stati Uniti (OFAC) e/o lo "U.S. Department of State" o qualunque altra autorità competente.
8.6 Terzi prestatori di servizi di pagamento (TPP)
Se il Cliente desidera ricorrere a dei prestatori di servizi d'informazione sui conti ("AISP") oppure a dei prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento ("PISP") per accedere alle informazioni o disporre ordini di pagamento dai propri conti di pagamento presso la Banca, a condizioni che tali conti siano accessibili online, spetta al Cliente concludere dei contratti appropriati con gli AISP e PISP in questione.
La Banca si riserva il diritto di rifiutare a un AISP o un PISP l'accesso a un conto di pagamento in caso di ragioni oggettive legate alla sicurezza, a un accesso non autorizzato o fraudolento, a una disposizione d'ordine non autorizzata o fraudolenta di un'operazione di pagamento nonché nel caso in cui il TPP in questione non disponga di un'autorizzazione di PISP o non sia registrato come AISP presso delle autorità di vigilanza competenti.
Il Cliente fa fronte a tutti i rischi e/o eventuali perdite finanziarie, legate a una divulgazione delle sue credenziali a terzi, secondo la definizione all'articolo 11.6.
8.7. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore
La Banca si riserva il diritto di non applicare, integralmente o parzialmente, le disposizioni della legge del 10 novembre 2009, relative alle condizioni e ai requisiti in materia di informazioni, che disciplinano i servizi di pagamento. Può essere il caso, nello specifico, delle spese di informazione, di informazione sulle spese di conversione valutaria, del tasso di cambio e del tasso di interesse applicati.
9. LE OPERAZIONI DI INCASSO
Le operazioni di incasso effettuate dalla Banca per conto del Cliente sono disciplinate dalle "Regole uniformi relative agli incassi" stabilite dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nella misura in cui le disposizioni in esse contenute non siano contrarie alle Condizioni Generali e speciali in vigore presso la Banca.
10. IL CREDITO DOCUMENTARIO
Salvo accordo contrario, i crediti documentari sono disciplinati da "Regole e Usi uniformi relativi ai crediti documentari", pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale. I termini commerciali saranno interpretati conformemente alle "Regole Internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali" (Incoterms) della suddetta Camera.
11. PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI SOTTOSCRITTI ELETTRONICAMENTE NEI LOCALI DELLA BANCA O A DISTANZA
11.1. La Banca offre al Cliente la possibilità di sottoscrivere alcuni prodotti e servizi finanziari elettronicamente, nei suoi locali o a distanza. Se il Cliente fa ricorso a tali servizi, egli accetta di sottoscrivere elettronicamente i prodotti e i servizi in questione, qualunque sia l'importo, nei limiti accettati dalla Banca.
11.2. Alla sottoscrizione elettronica di prodotti e servizi presso i locali della Banca o a distanza, il Cliente accetta che i documenti precontrattuali e contrattuali richiesti gli vengano comunicati su un supporto durevole diverso dalla carta, attraverso dei mezzi di comunicazione elettronica. Tali documenti sono conservati dalla Banca sui suoi server e sono accessibili al Cliente nel quadro del suo accesso a distanza ai propri conti o secondo le forme concordate tra lui e la Banca. Il Cliente dispone sempre della possibilità di stampare o di richiedere la stampa di tali documenti su carta e/o di salvarli sull'hardisk del suo computer o su un qualunque altro supporto duraturo.
11.3. Se la firma autografa è stata sostituita da un mezzo di accesso elettronico personale e confidenziale, come la firma elettronica, la composizione sulla tastiera del numero identificativo, la comunicazione elettronica di una password o qualunque altra procedura tecnica messa in atto dalla Banca, tale procedura è opponibile al titolare con lo stesso valore della firma autografa.
11.4. Se il Cliente accede a distanza ai servizi della Banca, egli deve garantire che le sue apparecchiature e gli abbonamenti di telecomunicazione gli consentano l'accesso alle funzionalità offerte. Le informazioni necessarie all'utilizzo dei servizi finanziari a distanza sono a disposizione del Cliente su semplice richiesta.
11.5. Il Cliente si impegna a utilizzare i software, i programmi e le applicazioni messi a sua disposizione, conformemente alle istruzioni e disposizioni della Banca. In nessuna forma e maniera egli può metterli a disposizione di terzi o copiarli, scomporli, adattarli o alterarli.
11.6. Il nome utente, il numero cliente, le password, i codici PIN o altri mezzi elettronici che permettono l'identificazione e il login ("credenziali") che la Banca può mettere a disposizione del Cliente hanno carattere personale e intrasmissibile. Qualunque operazione effettuata con l'ausilio delle credenziali del Cliente è considerata come avviata dal Cliente.
11.7. Il Cliente è tenuto a intraprendere le misure necessarie a preservare la sicurezza e la riservatezza delle proprie credenziali e a segnalare immediatamente alla Banca, se del caso, la perdita o il furto delle sue credenziali per poterle bloccare. L'omissione della segnalazione tempestiva costituisce una negligenza grave a carico del Cliente chiamando in causa, se del caso, la sua responsabilità.
11.8. Quando il Cliente sottoscrive prodotti e servizi finanziari attraverso un contratto concluso a distanza, egli dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni di calendario per recedervi senza penali e senza indicarne i motivi.
Qualunque rimborso conseguente all'esercizio del diritto di recesso del Cliente sarà eseguito entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione da parte della Banca della notifica di recesso da parte del Cliente. Una volta passato questo termine di recesso, il cliente può recedere dai prodotti e dai servizi sottoscritti, conformemente alle condizioni generali in vigore relative ai prodotti e/o servizi.
12. SERVIZI DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI
12.1. La Banca può proporre ai suoi Clienti i seguenti servizi di investimento e accessori:
12.1.1. Servizi di investimento:
- ricezione e trasmissione di ordini relativi a uno o più strumenti finanziari;
- esecuzione di ordini a nome del Cliente;
- negoziazione per conto proprio;
- gestione dei portafogli, ovvero gestione su base discrezionale e individualizzata dei portafogli (includendo uno o più strumenti finanziari) nel quadro di un mandato conferito dal Cliente;
- consulenza in materia di investimenti (specifica o continua), ovvero la fornitura di raccomandazioni personalizzate per un Cliente, su una o più transazioni relative a degli strumenti finanziari;
- assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o investimento di tali strumenti con disposizione vincolante;
- investimento di strumenti finanziari senza disposizione vincolante. Il Cliente potrà beneficiare di servizi di consulenza in materia di investimento in modo continuativo, di gestione del portafoglio, di sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di investimento a capitale fisso di strumenti finanziari e d'investimento di strumenti finanziari senza disposizione vincolante, secondo i termini e le condizioni specifiche concordate a tal fine.
12.1.2. Servizi accessori:
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di Clienti, ivi compresa la tutela e i servizi connessi, come la gestione della tesoreria/di garanzie;
- concessione di un credito o di un prestito a un investitore per consentirgli di effettuare una transazione su uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene la Banca;
- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse;
- consulenze e servizi in materia di fusioni e di rilevamenti d'imprese;
- servizi di cambio qualora tali servizi siano legati alla fornitura di servizi d'investimento;
- ricerche in materia di investimenti e analisi finanziaria o qualunque altra forma di raccomandazione generale relativa alle transazioni sugli strumenti finanziari;
- servizi relativi all'assunzione a fermo;
- i servizi e le attività d'investimento nonché i servizi accessori relativi a delle materie prime o ad altri elementi quali le variabili climatiche, le tariffe merci o i tassi d'inflazione se sono utilizzati come sottostanti di alcuni prodotti derivati e se sono legati alla prestazione di altri servizi d'investimento o accessori.
12.2. Pacchetti
La Banca può proporre dei servizi d'investimento insieme ad altri servizi o prodotti nell'ambito di offerte a pacchetto o come precondizione alla fornitura di altri servizi o prodotti. Salvo indicazione contraria da parte della Banca al momento della fornitura di un servizio/di un offerta a pacchetto, il Cliente non può acquistare separatamente i diversi elementi che compongono il pacchetto.
12.3. Depositi strutturati
Le presenti Condizioni Generali si applicano, se del caso e salvo accordo contrario, se la Banca vende depositi strutturati o se offre al cliente
consulenza al riguardo.
13. CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI SERVIZI ACCESSORI
13.1. Ciascun Cliente è classificato dalla Banca come "Cliente non professionista della finanza" oppure come "Cliente professionista della finanza".
Inoltre, alcuni Clienti professionisti possono altresì essere classificati come "controparti autorizzate".
Tale classificazione viene effettuata sulla base di criteri oggettivi ed è notificata al Cliente. A tali categorie corrispondono dei livelli di protezione specifici, per i quali il Cliente non professionista della finanza beneficia di un livello di protezione più elevato.
13.2. In applicazione della clausola 23 delle presenti Condizioni Generali, è possibile ottenere dalla Banca delle informazioni relative al diritto del Cliente di chiedere una classificazione diversa nonché relative ai limiti applicabili al livello di protezione in caso di cambiamento di categoria. Le clausole 14, 16.11 e 16.12 delle presenti Condizioni Generali non si applicano ai Clienti appartenenti alla categoria delle controparti autorizzate.
13.3. Opzione per una migliore protezione
Un Cliente classificato come Cliente professionista della finanza può chiedere in qualunque momento alla Banca di essere trattato come un Cliente non professionista della finanza (e di beneficiare, di conseguenza e in quanto tale, di una protezione maggiore). Allo stesso modo, una controparte autorizzata può chiedere in qualunque momento alla Banca di essere trattata come un Cliente professionista della finanza o come un Cliente non professionista della finanza. Tuttavia, la Banca non è tenuta ad accettare una richiesta di protezione più elevata e la suddetta richiesta avrà effetto solo se sarà accettata dalla Banca.
13.4. Opzione per un livello di protezione inferiore
Un Cliente classificato dalla Banca come Cliente non professionista della finanza o come Cliente professionista della finanza e che possiede le qualità richieste per poter beneficiare di una protezione inferiore, può chiedere in qualunque momento alla Banca, per iscritto, di essere trattato come un Cliente Professionista della finanza o come una controparte autorizzata (perdendo, dunque, alcune tutele e alcuni diritti), sia in maniera generale sia relativamente a un determinato servizio d'investimento o ad una determinata transazione o a un determinato tipo di transazione o prodotto. Tuttavia, la Banca non è tenuta ad accettare la richiesta relativa a un livello di protezione più basso. La suddetta richiesta avrà effetto soltanto se accettata dalla Banca.
13.5. Cambiamento di classificazione di Clienti professionisti della finanza/delle controparti autorizzate
Spetta ai Clienti professionisti della finanza e alle controparti autorizzate tenere la Banca al correte di qualunque cambiamento suscettibile di influenzare la loro classificazione in qualità di Clienti professionisti della finanza o di controparti autorizzate.
Se la Banca è a conoscenza del fatto che un Cliente professionista della finanza/una controparte autorizzata non soddisfa più le condizioni iniziali che lo/la rendeva idoneo/a al trattamento di Cliente
professionista della finanza/controparte autorizzata, la Banca può prendere le misure necessarie, inclusa la riclassificazione del Cliente in qualità di Cliente professionista della finanza o in qualità di Cliente non professionista della finanza.
14. PROFILO DEL CLIENTE - VALUTAZIONE
DELL'ADEGUATEZZA E DELL'APPROPRIATEZZA, CONSULENZA DI INVESTIMENTO
14.1. Nel fornire servizi di consulenza in materia di investimenti o servizi
ausiliari, la Banca può essere spinta a cercare, in taluni casi determinati dalla Banca (ad esempio se il Cliente è un'entità giuridica o un gruppo di due o più persone fisiche) informazioni relative non soltanto al Cliente in questione, ma anche ad altre persone (ad esempio le persone fisiche che rappresentano il Cliente), in vista della valutazione dell'adeguatezza e l'appropriatezza per conto proprio. Il Cliente farà sì che la Banca disponga di tutte le informazioni necessarie sulle altre persone, al fine di poter effettuare la suddetta valutazione.
14.2. Nella fornitura di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio, la Banca valuta l'adeguatezza delle transazioni per il Cliente, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, relative alle sue conoscenze e alla sua esperienza in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria (compresa la tolleranza delle perdite) e i suoi obiettivi d'investimento (compresa la tolleranza ai rischi). La valutazione dell'adeguatezza delle transazioni rispetto al Cliente è una delle misure utilizzare dalla Banca nell'interesse del Cliente.
Se richiesto dalla legge, la Banca valuta, prima di proporre dei servizi d'investimento diversi dalla consulenza in materia o dalla gestione del portafoglio, se il servizio o il prodotto d'investimento previsto sia appropriato al Cliente, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente alla Banca, relativamente alle sue conoscenze e alla sua esperienza in materia d'investimento.
14.3. Compete a ciascun Cliente garantire che le informazioni fornite alla Banca siano esatte e aggiornate, nonché d'informare tempestivamente la Banca di qualunque modifica delle informazioni fornite. La Banca è in diritto di affidarsi alle informazioni che gli vengono fornite dal Cliente. Delle informazioni incomplete, errate, non corrette o non aggiornate possono portarla a fornire al Cliente un servizio o un prodotto d'investimento non adeguato o appropriato al Cliente e che potrebbe, di conseguenza, avere per quest'ultimo delle conseguenze dannose di cui la Banca non potrà essere ritenuta responsabile.
14.4. Sulla base delle informazioni fornite alla Banca dal Cliente (incluso il caso di informazioni incomplete o contraddittorie, oppure in caso di mancanza totale di informazioni), la Banca si riserva il diritto di non fornire i servizi in questione o potrebbe non essere autorizzata dalla legge a fornire tali servizi.
14.5. Il Cliente riconosce che qualunque modifica relativa alle informazioni trasmesse alla Banca o qualunque omissione nella trasmissione d'informazioni pertinenti potrà influire sul risultato della valutazione di adeguatezza/appropriatezza realizzata dalla Banca.
14.6. Consulenza in materia d'investimenti
La Banca può fornire al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, una consulenza in materia di investimenti relativa ad alcune tipologie e categorie di strumenti finanziari, compresi degli strumenti finanziari
emessi dalla Banca o da altri enti del Gruppo BNP Paribas.
La consulenza in materia di investimento può essere fornita sottoforma di consulenza specifica (ovvero una raccomandazione personalizzata fornita dalla Banca al Cliente in merito a una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari) oppure di consulenza continua (ovvero una serie di tali raccomandazioni personalizzate e/o la fornitura periodica di relazioni d'idoneità relative agli strumenti finanziari del Cliente, detenuti presso la Banca, secondo termini e condizioni specifici, concordati a tale scopo).
Quando fornisce consulenza in materia di investimenti, la Banca trasmette al Cliente delle dichiarazioni di idoneità. Tuttavia, la decisione di seguire o meno il consiglio della Banca in merito all'investimento in questione rientra sempre ed esclusivamente nella responsabilità del Cliente.
In mancanza di un accordo specifico, la Banca fornisce consulenza al Cliente in modo "non indipendente", il che implica che gli strumenti finanziari valutati dalla Banca nel quadro della sua prestazione di consulenza in materia di investimento possono limitarsi agli strumenti finanziari emessi o forniti dalla Banca o da altre entità che hanno dei legami (di natura giuridica o economica) con la Banca oppure con il Gruppo BNP Paribas.
14.7. Mercato di riferimento
Nella distribuzione degli strumenti finanziari, la Banca tiene conto del mercato di riferimento stabilito dal produttore e/o da lei stessa, prendendo in considerazione i bisogni, le caratteristiche e gli obiettivi di un gruppo di clienti di riferimento. La Banca può tuttavia raccomandare e/o vendere degli strumenti finanziari a un Cliente che non rientra nel mercato di riferimento prestabilito, se gli strumenti finanziari sono valutati come appropriati e/o adeguati nel caso specifico del Cliente, tendendo conto in particolare degli obiettivi di composizione e di diversificazione del portafoglio, di copertura e/o di altre caratteristiche specifiche legate al profilo individuale del Cliente.
15. REGOLE GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DEL CLIENTE
15.1. In linea di principio, la Banca esegue le istruzioni e gli ordini nel momento in cui sono comunicati dal Cliente o per suo conto attraverso un documento scritto e debitamente firmato.
Le parti possono concordare una deroga a tale regola e consentire l'esecuzione di istruzioni o ordini trasmessi oralmente, per fax o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica, per qualunque importo, nei limiti accettati dalla Banca.
L'esecuzione di tali istruzioni o ordini da parte della Banca costituirà la prova dell'accordo tra le parti in merito a tale deroga. In questo caso, le scritture della Banca provano soltanto a quest'ultima le modalità di esecuzione concordate.
Il Cliente dichiara di assumersi, solo e senza contestazione, tutte le conseguenze dannose di frode o di errore inerenti, in particolare, alla trasmissione, comprensione del messaggio oppure all'identità del Cliente, salvo il caso in cui il Cliente dimostri che la frode trae origine dalla Banca o dal suo personale.
15.2. Se il Cliente invia alla Banca un'istruzione o un ordine scritto, senza specificare che si tratta di una conferma o di una modifica di un'istruzione o di un ordine trasmesso oralmente, la Banca ha il diritto
di considerare tale comunicazione scritta come un nuovo ordine.
15.3. Gli ordini del Cliente sono eseguiti nell'arco di tempo necessario alla Banca a svolgere la sua procedura di verifica e di trattamento, conformemente alle condizioni del mercato sul quale essi devono essere trattati.
15.4. La Banca si riserva il diritto di soprassedere all'esecuzione di qualunque ordine, di esigere maggiori indicazioni o una conferma scritta, se reputa che esso sia incompleto, confuso o che non risulti abbastanza autentico.
In caso di ritardo d'esecuzione, in tali circostanze la Banca è esente da qualunque responsabilità.
La Banca può rifiutare l'esecuzione di un ordine o sospenderne l'esecuzione se tale ordine fa riferimento a delle transazioni o a dei prodotti di cui la Banca non si occupa abitualmente oppure se l'ordine è contrario ai principi o alla deontologia della Banca o se è suscettibile di farle correre un rischio.
15.5. Il Cliente è tenuto ad avvertire la Banca per iscritto in ogni caso specifico in cui dei pagamenti sono legati al rispetto di una scadenza e in cui dei ritardi nell'esecuzione possono causare un danno. Tali istruzioni di pagamento devono tuttavia essere sempre fornite sufficientemente in anticipo e sono soggette alle condizioni abituali di esecuzione. Se la Banca non riesce a eseguire tali istruzioni entro la scadenza richiesta, la sua responsabilità nei confronti del Cliente si limita alla perdita di interessi legata al ritardo.
15.6. L'iscrizione dell'operazione nell'estratto conto costituisce prova sufficiente dell'esecuzione degli ordini.
15.7. Per le tipologie di operazioni in cui la firma autografa è stata sostituita da un mezzo di accesso elettronico personale e confidenziale, come la firma elettronica, la composizione sulla tastiera del numero identificativo, la comunicazione elettronica di una password o qualunque altra procedura tecnica messa in atto dalla Banca, tale procedura è opponibile al titolare con lo stesso valore della firma autografa.
15.8. In caso di esecuzione di ordini del Cliente da parte di un terzo, la Banca non si assume alcuna responsabilità in proposito se la scelta del terzo è stata fatta dal Cliente.
16. REGOLE DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
16.1. La Banca si occupa di eseguire o far eseguire gli ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari nel Granducato di Lussemburgo e all'estero, conformemente alle istruzioni trasmesse dal Cliente e alle leggi e agli usi del luogo delle loro esecuzione.
16.2. Salvo accordo contrario formulato per iscritto, se la Banca riceve un ordine da parte di un Cliente (e l'accetta) relativo all'acquisto/la sottoscrizione o la vendita/il riacquisto di strumenti finanziari, la Banca può, a sua discrezione (i) eseguire essa stessa l'ordine del cliente, (ii) trasmettere l'ordine a una parte terza in previsione della sua esecuzione oppure (iii) agire in qualità di controparte nel quadro della transazione (ovvero negoziare per conto proprio), laddove queste tre tipologie di esecuzione di ordini vengono indicate come "servizi di esecuzione di ordini".
16.3. Salvo istruzioni contrarie, tutti gli strumenti finanziari acquistati per conto del Cliente sono depositati e soggetti al dovere di fiduciario a partire dalla data di acquisto, conformemente alle tariffe in vigore.
16.4. Al momento dell'emissione degli ordini, il Cliente è tenuto a coprire gli strumenti finanziari da acquistare o di consegnare gli strumenti finanziari da vendere.
In caso di copertura assente o insufficiente, la Banca può scegliere di rifiutare gli ordini d'acquisto o di vendita oppure di eseguirli in modo parziale o totale.
16.5. Salvo disposizioni contrarie, gli ordini di borsa sono validi fino alla fine del mese durante il quale sono stati trasmessi. Il rinnovo si effettua soltanto su richiesta esplicita del Cliente. Tuttavia, gli ordini ricevuti durante gli ultimi otto giorni lavorativi di un mese e che non è stato possibile eseguire durante i restanti giorni lavorativi del mese in questione, restano validi fino alla fine del mese successivo.
16.6. Salvo disposizioni legali o normative contrarie, gli ordini recanti la dicitura "valido fino a esecuzione o revoca" o equivalente, scadono di diritto l'ultimo giorno dell'anno della loro ricezione da parte della Banca.
16.7. La Banca si riserva la scelta del luogo di esecuzione degli ordini salvo disposizione particolare del Cliente. In ogni caso, gli ordini da trasmettere ai corrispondenti sono eseguiti soltanto se la loro trasmissione è materialmente possibile in tempo utile, tenuto conto degli usi locali.
16.8. Si presume che il Cliente che chiede alla Banca l'esecuzione di ordini d'acquisto o di vendita di opzioni o di contratti a termine ("futures") conosca i rischi legati a tali operazioni, che sono soggette alle norme e agli usi del mercato del luogo di esecuzione. Per quanto riguarda le opzioni, la Banca non è in nessun modo obbligata, in assenza di indicazioni da parte del Cliente, a prendere qualunque iniziativa alla loro scadenza.
16.9. Nelle transazioni con margine la Banca può, se le condizioni del mercato evolvono contro la posizione del Cliente, esigere che il Cliente paghi o fornisca tempestivamente un margine supplementare sottoforma di valuta o di strumenti finanziari per coprire la sua posizione. Se il Cliente non può soddisfare tale esigenza entro la scadenza richiesta, la sua posizione può essere liquidata anche con perdita a carico del Cliente.
16.10. La Banca si riserva la facoltà di costituirsi controparte per l'esecuzione di ordini d'acquisto o di vendita di strumenti finanziari, conservando al contempo il diritto di addebitare al Cliente le commissioni e le tasse d'utenza.
16.11. A meno che la Banca non accetti un ordine specifico da parte di un Cliente essa adotta, quando fornisce dei servizi d'esecuzione di ordini, un certo numero di misure volte a ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, tenendo conto dei diversi criteri quali il prezzo, i costi, la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, la portata, la natura e qualunque altro elemento pertinente all'esecuzione dell'ordine.
Salvo accordo contrario formulato per iscritto, la Banca esegue gli ordini del Cliente conformemente alla sua politica di esecuzione, su una piattaforma di negoziazione (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione) o al di fuori di una piattaforma di negoziazione.
A tale scopo, la Banca ha elaborato una politica di esecuzione degli ordini dei Clienti. Un documento contenente delle precisazioni su tale politica di esecuzione è fornito al Cliente in applicazione dell'articolo 23 delle presenti Condizioni Generali.
16.12. Presentando alla Banca un ordine da eseguire, il Cliente conferma il suo consenso alla politica di esecuzione degli ordini dei Clienti e accetta esplicitamente che la Banca possa eseguire tale ordine al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.
16.13. Internalizzatore sistematico
Nella negoziazione per proprio conto, la Banca può agire in qualità di internalizzatore sistematico. Se richiesto dalla legge, la Banca rende pubblici i propri prezzi fissi relativi a (i) le azioni, i certificati rappresentativi, i fondi negoziati in Borsa ("ETF"), i certificati e gli altri strumenti finanziari simili; e (ii) le obbligazioni, i prodotti finanziari strutturati, le quote d'emissione e i prodotti derivati negoziati su una piattaforma di negoziazione, per i quali la Banca agisce in qualità d'internalizzatore sistematico e per i quali esiste un mercato liquido.
17. REGOLE DI ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO
17.1 Numero di conto e coordinate bancarie
17.1.1. Numero di conto e coordinate bancarie
Per l'esecuzione degli ordini di pagamento, il Cliente deve indicare il numero di conto sotto forma di IBAN.
L'esecuzione di ordini di pagamento per i quali il numero di conto è indicato in un formato diverso dall'IBAN o per i quali il numero di conto non esiste in formato IBAN, richiede l'indicazione del codice BIC (SWIFT) della banca del beneficiario o di qualunque altro numero o dato che ne consenta l'identificazione e verrà effettuata sotto la responsabilità del Cliente.
Il fatto di emettere ordini di pagamento senza indicazione del numero di conto in formato IBAN può causare dei ritardi e delle spese supplementari, conformemente alle tariffe in vigore.
17.1.2. Formato dei file
Il Cliente che non è un consumatore o una micro impresa, deve utilizzare come formato la norma ISO 20022 XML quando raggruppa i suoi ordini di pagamento individuali, in un file, per la loro trasmissione alla Banca.
Se non trasmette i propri ordini di pagamento nel formato richiesto, il Cliente accetta che la Banca proceda alla conversione dei file ai fini della loro esecuzione.
17.2. Data di ricezione di un ordine di pagamento
17.2.1. Salvo disposizione contraria prevista nelle condizioni speciali degli strumenti di pagamento o la tariffazione a questi relativa, gli ordini di pagamento trasmessi alla Banca sono considerati come ricevuti:
- il giorno stesso, se sono stati trasmessi prima dell'orario limite
comunicato
conformemente all'articolo 23;
- il primo giorno lavorativo bancario successivo, se sono stati trasmessi
dopo l'orario limite o in un giorno non lavorativo bancario.
17.2.2. Se il conto su cui effettuare l'addebito non presenta una copertura sufficiente, gli ordini trasmessi alla Banca senza indicazione di una data di esecuzione sono considerati come ricevuti dalla Banca stessa il giorno della messa a disposizione dei fondi necessari da parte del Cliente, ma al più tardi 2 (due) giorni lavorativi bancari a partire dalla data di ricezione determinata in virtù dell'articolo 17.2.1.
17.3. Tempo di esecuzione di un ordine di pagamento
17.3.1. La data di esecuzione corrisponde alla data alla quale è stato effettuato l’addebito sul conto del Cliente. Il tempo di esecuzione rappresenta il periodo necessario per accreditare i fondi sul conto della banca del beneficiario. Tale periodo viene calcolato a partire dalla data di ricezione dell’ordine o della data di esecuzione indicata dal Cliente, a condizione che quest’ultima sia posteriore alla data di ricezione.
17.3.2. Salvo disposizione più favorevole all’interno delle condizioni speciali o nella Guida delle tariffe, il termine massimo di esecuzione per gli ordini di pagamento in euro, senza operazione di cambio, all’interno dello Spazio Economico Europeo, è di un giorno lavorativo bancario a partire dalla data di ricezione. Tale periodo può essere prolungato di un giorno supplementare, se l’ordine di pagamento è trasmesso alla banca su supporto cartaceo. Nel caso in cui il Cliente avvii un pagamento istantaneo in euro secondo gli schemi SEPA, il tempo di esecuzione è di qualche secondo, qualunque sia il giorno e l’ora di ricezione dell’ordine, purché il conto del committente e il conto del beneficiario siano autorizzati a tale servizio e il servizio non sia momentaneamente sospeso per delle ragioni di sicurezza o di manutenzione.
17.3.3. Il tempo massimo di esecuzione è anch’esso di un giorno lavorativo bancario a partire dalla ricezione, per gli ordini di pagamento che implicano un’operazione di cambio tra l’euro e la valuta di uno Stato membro, a condizione che il trasferimento venga effettuato in euro e che la conversione sia effettuata nello Stato membro non appartenente alla zona euro.
17.3.4. Per tutti gli ordini di pagamento, all’interno dello Spazio Economico Europeo, denominati in valute degli Stati membri, il tempo massimo d’esecuzione è di 4 (quattro) giorni lavorativi bancari a partire dalla data di ricezione.
17.3.5. Per gli ordini di pagamento al di fuori dello Spazio Economico Europeo, in qualunque valuta o per gli ordini di pagamento all’interno dello Spazio Economico Europeo in valute diverse dall’euro e dalle valute degli Stati membri, il tempo di esecuzione può essere superiore ai 4 (quattro) giorni lavorativi bancari a partire dalla ricezione.
17.3.6. Se la data d’esecuzione di un ordine permanente stipulata dal Cliente corrisponde all’ultimo giorno del mese e tale giorno non è un giorno lavorativo bancario, la Banca addebita il conto del Cliente il giorno lavorativo precedente.
17.4. Rifiuto di esecuzione di un ordine di pagamento
17.4.1. La Banca può rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento se il conto sul quale effettuare l'addebito non presenta una copertura sufficiente alla data di ricezione. La Banca si riserva, se del caso, il diritto di addebitare delle spese per la notifica di rifiuto d'esecuzione.
17.4.2. In caso di esecuzione nonostante una copertura insufficiente, si applica l'articolo 3.2.2.
avviata dall'intermediario di un PISP.
Se l'operazione di pagamento non autorizzata o l'esecuzione inesatta è imputabile al PISP, la Banca si rivarrà sul PISP in questione. A tal fine, con la presente il Cliente surroga la Banca in tutti i diritti che può far valere nei confronti del PISP in questo contesto.
18. CONFLITTO D'INTERESSI
18.1. Nel normale esercizio delle sue attività, la
17.5. Condizioni di revoca di un ordine di pagamento
17.5.1. A partire dalla loro ricezione da parte della Banca, gli ordini di pagamento non possono più essere revocati.
17.5.2. Gli ordini di pagamento per i quali viene indicata una data di esecuzione ulteriore alla data di ricezione, possono essere revocati dal Cliente al più tardi il giorno lavorativo bancario precedente alla data di esecuzione.
17.5.3. La Banca può addebitare delle spese per la revoca di un ordine di pagamento, conformemente alle tariffe in vigore.
17.5.4. Il Cliente non può revocare gli ordini di pagamento avviati dall'intermediario di un PISP dopo aver dato il proprio consenso all'avvio delle operazioni di pagamento da parte del PISP.
17.6. Contestazione relativa all'esecuzione di un ordine di pagamento
17.6.1. Qualunque contestazione relativa all'esecuzione di un ordine di pagamento deve essere inviata senza ritardo ingiustificato e per iscritto alla Banca, anche se l'operazione di pagamento in questione è stata avviata da un PISP.
17.6.2. Il Cliente deve inoltrare il proprio reclamo non appena constata l'errore e al più tardi entro 30 (trenta) giorni a partire dall'invio di documenti e estratti conto. Per quanto riguarda i termini del reclamo, il Cliente consumatore dispone di un periodo di 13 (tredici) mesi successivi alla data di addebito sul suo conto.
17.7. Responsabilità del Cliente
17.7.1. Un ordine di pagamento eseguito conformemente al numero di conto indicato, è considerato come debitamente eseguito per quel che riguarda il beneficiario indicato.
Se il numero di conto indicato dal Cliente non corrisponde a quello del beneficiario indicato, il Cliente è responsabile dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento e fa fronte alla perdita finanziaria.
17.7.2. Lo stesso vale per le operazioni di pagamento al di fuori dello Spazio Economico Europeo, se il numero di conto e tutti gli altri dati forniti dal Cliente per l'identificazione del beneficiario non corrispondono a quest'ultimo.
17.7.3. Su richiesta del Cliente, la Banca s'impegna, senza obbligo di risultato, a recuperare i fondi coinvolti e si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di ricerca e di recupero, conformemente alle tariffe in vigore.
17.8. Responsabilità della Banca
Fatto salvo l'articolo 17.7, in caso di operazione di pagamento non autorizzata o di esecuzione inesatta, la Banca rimborsa il Cliente dopo i controlli di rito e, se del caso, riporta il conto sul quale è stato effettuato l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato nel caso in cui non fosse avvenuta l'operazione, anche se l'operazione di pagamento è stata
Banca incontra delle potenziali situazioni di conflitto d'interessi.
Un conflitto di interessi è una situazione nella quale, nell'esercizio delle attività della Banca, gli interessi dei Clienti della Banca e quelli della Banca stessa (ivi compresi quelli dei suoi responsabili, collaboratori, agenti collegati e altre persone direttamente o indirettamente legate alla Banca per controllo) divergono, direttamente o indirettamente e in cui la parte oggetto del conflitto risente della decisione presa.
Per interesse si intende un vantaggio di qualunque natura, materiale o immateriale, professionale, commerciale, finanziario o personale.
La Banca ha identificato le situazioni che lei e/o i suoi responsabili, collaboratori, agenti collegati e altre persone direttamente o indirettamente legate alla Banca per controllo possono incontrare nel quadro delle loro attività con i loro clienti e che sono suscettibili di incidere in maniera negativa sugli interessi del cliente ed ha preso le misure necessarie per gestire tali situazioni ed evitare che esse ledano gli interessi del Cliente.
Per far fronte alle situazioni di conflitto d'interessi potenziali, la Banca può:
a) declinare l'operazione generatrice del conflitto d'interessi,
b) accettare l'operazione e la situazione di conflitto d'interessi che essa genera, mettendo in atto i dispositivi interni che consentono di gestire in modo appropriato la situazione al fine di evitare di ledere sensibilmente gli interessi del Cliente,
c) informare il Cliente: alcuni conflitti d'interesse non possono essere trattati correttamente nel quadro dei punti a) o b). In questo caso, la Banca comunica al Cliente le informazioni sulla natura e/o origine di tali conflitti d'interesse e le misure adottate per attenuare i rischi potenzialmente associati a questi ultimi.
La Banca gestisce le situazioni di conflitto d'interesse potenziali o reali sulla base di:
- principi deontologici: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e la preminenza degli interessi del Cliente;
- l'attuazione di un dispositivo di controllo a livello di tutte le attività che consentono di garantire la prevenzione dei conflitti d'interesse o al livello delle misure correttive da attuare;
- separazione delle funzioni per assicurare la loro indipendenza d'azione: in alcune situazioni permanenti di conflitti d'interesse potenziali, la Banca ha attuato delle disposizioni permanenti di separazione delle operazioni collegate, in modo tale che queste siano effettuare indipendentemente dalle altre operazioni con le quali possono sopraggiungere dei problemi di conflitto d'interesse;
- procedure interne che inquadrino i dispositivi succitati.
18.2. Un documento che presenta una sintesi della politica della Banca in materia di conflitti d'interesse è fornita in applicazione dell'articolo 23 delle presenti Condizioni Generali.
19. UNICITÀ DI CONTO
19.1. Tutti i conti dello stesso Cliente, qualunque sia la loro natura e qualunque siano le condizioni ad essi applicabili, costituiscono in fatto e in diritto dei sotto-conti di un conto unico e indivisibile.
Il saldo di tale conto unico è stabilito in seguito alla conversione delle valute in euro al tasso di cambio del giorno di chiusura dei sotto-conti.
19.2. Il saldo negativo del conto unico, in seguito alla chiusura e alla conversione, è assicurato dalle garanzie reali e personali legate a uno qualunque dei suoi sotto-conti.
19.3. Il saldo negativo è immediatamente esigibile, così come gli interessi passivi e i costi.
19.4. In qualsiasi momento la Banca può cedere, parzialmente o totalmente, i crediti esigibili nei confronti del Cliente a dei terzi. Se del caso, la cessione sarà comunicata al Cliente conformemente alle disposizioni legali.
20. CONNESSIONE E COMPENSAZIONE DELLE OPERAZIONI
20.1. Tutte le operazioni che la Banca tratta con un Cliente sono interconnesse. Fatte salve le altre disposizioni delle Condizioni Generali, la Banca ha il diritto di compensare, in ogni momento, senza messa in mora ne autorizzazione preventiva, il saldo attivo di un sotto-conto con il saldo passivo di un altro sotto-conto, qualunque essi siano e questo fino a concorrenza dello scoperto di quest'ultimo, procedendo a tal fine a delle conversioni di valuta, se del caso.
20.2. In caso di dilazione di pagamento o di procedura di liquidazione nei confronti della Banca, i saldi dei conti del cliente nei libri della Banca saranno compensati a pieno titolo in vista di stabilire un saldo unitario.
20.3. Il Cliente rinuncia al beneficio dell'articolo 1253 del Codice civile e accetta che la Banca possa addebitare tutte le somme ricevute dal Cliente sul debito o su parte del debito che essa intende estendere.
21. ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DIRITTO DI RITENZIONE
La Banca è autorizzata a sospendere l'esecuzione dei propri obblighi se il Cliente non esegue uno qualunque di quelli a suo carico, a qualunque titolo.
Qualunque importo e valore, di qualunque natura, detenuti dalla Banca per conto del Cliente, possono essere trattenuti dalla Banca in caso di mancata esecuzione o di ritardo nell'esecuzione degli obblighi da parte dal Cliente.
22. COSTITUZIONE DI PEGNO
22.1. In virtù delle presenti Condizioni Generali, tutti i documenti, gli strumenti finanziari, i crediti, i valori, gli effetti commerciali affidati e da affidare da parte del Cliente, o per suo conto, alla Banca, per qualunque motivo, costituiscono di pieno diritto, a beneficio della Banca, il pegno
stabilito per la garanzia di rimborso di qualunque importo dovuto alla Banca, in capitale, interessi, spese e accessori. La Banca non può essere costretta a privarsi di tali valori. Il diritto concesso dalla banca al cliente di disporre dei beni dati in pegno non influisce sull'esproprio di questi ultimi.
22.2. La Banca definisce il metodo di realizzazione del pegno conformemente alla legislazione e alla regolamentazione lussemburghese e in particolare la Banca può:
- acquisire gli strumenti finanziari e i crediti al prezzo stabilito conformemente al processo di valutazione concordato tra la Banca e il Cliente;
- cedere gli strumenti finanziari o i crediti impegnati attraverso una transazione privata conclusa alle condizioni normali di mercato, su un mercato azionario o tramite una vendita pubblica ;
- richiedere una decisione del tribunale secondo la quale una parte o la totalità degli strumenti finanziari o dei crediti impegnati restino presso la Banca in pagamento fino alla dovuta concorrenza delle somme dovute dal Cliente, secondo una stima effettuata da uno o più esperti;
- acquisire gli strumenti finanziari al prezzo corrente di mercato se si tratta di strumenti finanziari ammessi alla quotazione di una borsa situata in Lussemburgo o all'estero o negoziati su un mercato regolamentato, che funziona regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico oppure acquisire le unità o quote all'ultimo valore d'inventario pubblicato se si tratta di unità o di quote di un Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OPCVM) che calcola e pubblica regolarmente il suo valore d'inventario;
- procedere alla compensazione degli strumenti finanziari o dei crediti impegnati.
22.3. In applicazione di questo pegno generale, a tutti gli effetti, gli strumenti finanziari al portatore fungibili o non fungibili, i metalli preziosi in generale e qualunque valore depositato dal Cliente in Banca sono trasferiti a titolo di garanzia nelle mani della Banca. La Banca è autorizzata a iscrivere a suo nome, nei registri dell'emittente, tutti gli strumenti finanziari nominativi che il Cliente deve detenere sui suoi conti presso la Banca; qualunque altro strumento finanziario negoziabile può essere munito di girata piena tramite la Banca, a nome e per conto del Cliente, indicante che gli strumenti finanziari sono stati costituiti in garanzia. Tutti gli strumenti finanziari e i metalli preziosi fungibili sono considerati come iscritti in un conto speciale e, a tale fine, il conto aperto a nome del Cliente è dichiarato di comune accordo come un conto speciale costituito a tale scopo.
22.4. Per tutti i crediti del Cliente nei confronti della Banca, con la presente la Banca accetta la loro cessione in pegno a suo favore.
22.5. Fatte salve le garanzie speciali che essa ha potuto farsi accordare e quelle risultanti da quanto precede, la Banca ha il diritto di reclamare, in qualunque momento, la costituzione di nuove garanzie o l'aumento di quelle che le sono state accordate, per tutelarsi da tutti i rischi da lei corsi a causa delle operazioni trattate con il Cliente, sia che queste siano scadute o a termine, pure e semplici o soggette a una condizione sospensiva o risolutoria.
23. CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE
23.1. Il Cliente accetta che tutte le informazioni a lui dovute dalla Banca gli vengano fornite su supporto cartaceo o per xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tutti i mezzi di comunicazione che la banca reputerà adeguati secondo le circostanze e in particolare attraverso: la consegna brevi manu, l'invio postale, il messaggio inviato attraverso la piattaforma online
della Banca, per email o tramite comunicazione messa a disposizione sul sito web della banca (xxx.xxx.xx), qualunque altra comunicazione elettronica. Tali informazioni sono altresì disponibili su semplice richiesta del Cliente presso le agenzie e/o i suoi contatti usuali.
23.2. Se la legge prevede la trasmissione di informazioni per via elettronica (in particolare tramite e-mail e su un sito web) previa constatazione delle Banca di un accesso regolare a internet da parte del Cliente, tale accesso sarà considerato come esistente se il Cliente ha comunicato alla Banca un indirizzo e-mail che gli consenta di corrispondere con quest'ultima o se il Cliente dispone dell'accesso a una delle piattaforme on-line della Banca.
23.3. Qualunque modifica delle informazioni di cui al paragrafo precedente deve essere notificata dalla Banca al Cliente, nelle stesse forme dell'originale, salvo accordo contrario.
23.4. La Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni che possono sopraggiungere al momento della trasmissione di tali informazioni.
23.5. Tutte le informazioni che devono essere fornite dalla Banca e tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente potranno essere scambiate in una delle lingue concordate a tempo debito tra la Banca e il Cliente, secondo quanto indicato nei fascicoli della Banca.
23.6. Le comunicazioni della Banca, effettuate tramite un mezzo elettronico considerato adeguato dalla Banca o attraverso la posta, sono considerate come effettuate al momento del loro invio all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. La Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni causati dalla mancata ricezione da parte del Cliente delle comunicazioni della Banca.
23.7. Il Cliente deve notificare per iscritto alla Banca qualunque modifica del suo indirizzo e in caso di mancata notifica egli è l'unico responsabile di qualsiasi conseguenza ne possa risultare.
23.8. Per quanto riguarda gli invii tramite posta, la data che compare sulla copia o sulla lista d'invio in possesso della Banca è considerata come quella di spedizione. Le copie delle comunicazioni sono considerate come delle prove di spedizione.
23.9. Per quanto riguarda le spedizioni tramite posta, se una comunicazione torna indietro alla Banca con l'indicazione di destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato o non più residente, la Banca ha il diritto di conservare tale comunicazione nei propri fascicoli, nonché tutta la corrispondenza successiva destinata a tale Cliente allo stesso indirizzo, sotto la responsabilità di quest'ultimo. Tale comunicazione sarà trattata come una lettera messa a disposizione della Banca presso l'agenzia.
23.10. La lettera messa a disposizione della Banca presso l'agenzia è considerata come consegnata alla data su di essa indicata. In questo caso, l'obbligo d'informazione è rispettato attraverso la messa a disposizione delle informazioni sia sotto forma di lettera depositata, sia sottoforma di archiviazione di un file elettronico, che può essere consegnato su richiesta del Cliente. Resta inteso che in questi casi, il Cliente si assume l'intera responsabilità di tutte le conseguenze che possono risultare dalla sua scelta di domiciliazione della corrispondenza.
23.11. Nonostante il fatto che egli abbia sollecitato una domiciliazione
di corrispondenza, il Cliente accetta che la Banca conservi la facoltà d'inviare all'ultimo indirizzo da lui indicato qualunque tipo di corrispondenza e comunicazione via posta o tramite qualunque altro mezzo di comunicazione elettronica ritenuto adeguato dalla Banca. In qualunque circostanza, la Banca mantiene la possibilità, senza esservi tenuta, di contattare il Cliente con tutti i mezzi che riterrà necessari.
23.12. Se le comunicazioni della Banca sono messe a disposizione sul suo sito internet xxx.xxx.xx, esse sono considerate come ricevute da parte del Cliente il giorno seguente alla loro pubblicazione. Se le comunicazioni della Banca vengono effettuare tramite rinvio a qualunque dei suoi documenti, a un sito internet sul quale sono state pubblicate, esse sono considerate come ricevute dal Cliente alla data del documento in questione.
23.13. Se la Banca fornisce al Cliente dei servizi d'investimento e/o dei servizi ausiliari, essa invia a quest'ultimo le notifiche di conferma, i resoconti e gli estratti conto previsti dalla legge.
23.14. Inoltre, la Banca invia a ciascun Cliente a nome del quale detiene degli strumenti finanziari, un estratto trimestrale relativo a tali strumenti finanziari e/o ai fondi detenuti per suo conto dalla Banca, salvo il caso in cui tali informazioni siano già state comunicate nel quadro di altri rapporti periodici. Il cliente potrà chiedere alla Banca di inviargli degli estratti più frequentemente e in tal caso la Banca potrà addebitargli, a questo titolo, delle spese supplementari.
23.15. Nel caso in cui il Cliente non avesse ricevuto i documenti, gli estratti conto o altre notifiche relative a una determinata operazione entro i termini usuali di recapito della corrispondenza tramite il servizio postale o, secondo il caso, tramite qualunque altro mezzo di comunicazione, il Cliente è tenuto ad avvisare immediatamente la Banca.
24. RETTIFICA DI ERRORI
24.1. Il Cliente è tenuto a segnalare alla Banca gli errori che possono essere contenuti nelle notifiche di conferma della transazione, nei documenti e estratti conto che riceve dalla Banca. Fatto salvo l'articolo 17.6, in mancanza di reclamo per iscritto entro 30 (trenta) giorni a partire dalla spedizione o dalla disponibilità dei documenti e degli estratti conto, le indicazioni che vi figurano sono considerate esatte, salvo errore materiale palese, e si ritiene che il Cliente abbia approvato tali documenti ed estratti.
24.2. Se la Banca ha commesso un errore nell'addebito o accredito di un importo sul conto del Cliente, essa può rettificare d'ufficio l'errore materiale commesso, accreditando o addebitando l'importo corrispondente sul conto.
25. TARIFFE, COMMISSIONI E TASSE
25.1. La Banca percepisce una remunerazione in contropartita dei servizi prestati al Cliente in funzione delle tariffe in uso e secondo la natura delle operazioni. Il Cliente si impegna a pagare alla Banca tutti gli interessi, le commissioni, le spese, gli oneri e accessori ("i costi") ad essa potenzialmente dovuti, nonché tutte le spese incorse o sostenute dalla Banca nell'interesse del Cliente e dei suoi aventi diritto attraverso la prestazione di servizi.
25.2. L'elenco delle tariffe stabilite dalla Banca nonché qualunque modifica delle suddette tariffe da parte della Banca è fornita al Cliente in applicazione dell'articolo 23 delle Condizioni generali.
25.3. Salvo accordo contrario la Banca, prima di fornire servizi di investimento, invia al Cliente una stima dei costi totali dei servizi e dell'investimento sottostante. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce la ripartizione dettagliata dei costi totali stimati. Si tratta di una semplice stima, fornita unicamente a titolo informativo. I costi esigibili dalla Banca sono i costi reali comunicati al Cliente previa prestazione del servizio in questione.
25.4. Nel caso in cui l'elenco delle tariffe non includa informazioni sulla tariffa di un'operazione o di un ordine che egli desidera eseguire, il Cliente fa in modo di informarsi sulla tariffa applicabile presso la propria agenzia o tramite il suo contatto abituale, prima che il suo ordine venga eseguito o che la sua operazione venga conclusa. In ogni caso, si considera che il Cliente abbia preso visione e accettato le tariffe della Banca in caso di trasmissione del suo ordine e/o operazione alla Banca.
25.5. Nello specifico, sono a carico del Cliente: le spese d'invio, di telecomunicazione e di ricerca, le spese sostenute dalla Banca a seguito di qualunque procedura legale intentata contro un Cliente e volta alla regolarizzazione o alla copertura del suo credito o ancora in seguito a misure intraprese contro quest'ultimo da parte delle autorità, le spese sostenute dalla Banca nell'interesse del Cliente o dei suoi aventi diritto.
25.6. Tutte le imposte di bollo e di registro, le spese relative alla trasmissione dei beni, le tasse e le imposte, tutte le spese o retribuzioni esigibili a seguito o in occasione di qualunque operazione con la Banca, sono a carico del Cliente.
25.7. Le imposte sul reddito del capitale che la Banca paga in qualità di debitrice o di intermediario, restano a carico del beneficiario del reddito.
25.8. La Banca è autorizzata a prelevare su qualunque conto del Cliente qualunque somma che essa è tenuta a prelevare legalmente o in esecuzione delle presenti Condizioni Generali, relativamente alle operazioni, ai redditi incassati e altre distribuzioni versate su questo conto.
25.9. Salvo nei casi previsti dalla legge, la Banca non risponde dei danni che possono essere causati dall'omissione di procedere o di procedere correttamente alle ritenute fiscali applicabili.
25.10. Fornendo al Cliente dei servizi di investimento e/o dei servizi ausiliari, la Banca può versare a terzi, ricevere da terzi o conservare onorari, commissioni o altri vantaggi non monetari, in particolare in caso di distribuzione di prodotti d'investimento come le quote dei Fondi. La natura e l'importo degli onorari, delle commissioni o di altri vantaggi non monetari dipendono da diversi fattori. La Banca verserà al Cliente i suddetti onorari, le commissioni o gli altri vantaggi non monetari soltanto in linea con le condizioni previste dalla legge o espressamente concordate con il Cliente.
La Banca si riserva il diritto di versare a terzi onorari, commissioni o altri vantaggi non monetari, a titolo di retribuzione per la messa in relazione dei nuovi Clienti e/o per la fornitura di servizi. Tali onorari, commissioni e vantaggi non monetari sono di solito determinati sulla base delle commissioni che la Banca preleva al Cliente e/o delle attività del Cliente, investite presso la Banca.
La Banca informa i propri Clienti dell'esistenza, della natura e dell'importo dei suddetti onorari, commissioni o altri vantaggi non monetari oppure, se il suddetto importo non può essere calcolato con precisione, del metodo di calcolo utilizzato, in applicazione della clausola 23 delle presenti Condizioni Generali.
25.11. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare su qualunque conto le spese e le commissioni per le quali gli estratti conto costituiranno le fatture per i servizi forniti.
25.12. Salvo diversa indicazione, il Cliente autorizza la Banca a prelevare tasse per conto del Cliente, dovute da quest'ultimo in virtù di una legislazione straniera. Il Cliente viene debitamente informato nel momento in cui la Banca ha preso la decisione di dichiarasi come agente pagatore per conto dei suoi clienti. In questo quadro e al fine di consentire alla Banca di garantire le spese amministrative relative al pagamento della tassa nei confronti delle autorità fiscali straniere, il Cliente, nel suo interesse, autorizza la Banca durante l'intera durata del suo rapporto bancario, a trasmettere e/o a fornire l'accesso alle autorità fiscali straniere alle informazioni e ai dati relativi al Cliente, che sarebbero richiesti nel quadro della sua missione di controllo di pagamento della tassa.
Al fine di determinare se un Cliente rientra nelle condizioni di applicazione del pagamento di una tassa, la Banca tiene in considerazione le informazioni relative al Cliente di cui essa dispone al momento di effettuare la suddetta operazione su titoli. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile in caso di errore di pagamento risultante dall'atto del Cliente.
26. DATI DEL CLIENTE
26.1. I dati a carattere personale indicano tutte le informazioni che si riferiscono a una persona fisica, identificata o identificabile. In qualità di responsabile del trattamento, la Banca tratta dei dati a carattere personale relativi a ciascun cliente, ai suoi mandatari o rappresentanti.
26.2. La Banca ha redatto una comunicazione relativa alla protezione dei dati, disponibile sul sito internet www.bgl.luo su semplice richiesta alla Banca, che fornisce alle persone fisiche tutte le informazioni necessarie a norma di legge e relative al trattamento dei loro dati a carattere personale ad opera della Banca.
Nel quadro delle operazioni, comprese quelle oggetto di subappalto, i Clienti possono essere indotti a comunicare alla Banca dei dati a carattere personale relativi ad altre persone fisiche (ad esempio membri della famiglia, parenti, mandatari, rappresentanti legali, dipendenti, azionisti di società, dirigenti, amministratori o ancora beneficiari effettivi); in tal caso i Clienti si impegnano a informare tali persone del trattamento dei loro dati da parte della Banca e della comunicazione relativa alla protezione dei dati, nonché del suo aggiornamento in modo da ottenere, se del caso, il consenso di tali persone al trattamento dei loro dati personali da parte della Banca.
La comunicazione relativa alla protezione dei dati può essere soggetta a modifiche secondo le norme previste all’interno della stessa.
26.3. IIl buon funzionamento dei conti è soggetto all’esistenza di una documentazione per il Cliente, completa e aggiornata.
Il Cliente, che si tratti di una persona giuridica o una persona fisica, si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie
alla Banca o al fornitore esterno da essa nominato, conformemente all’articolo 32, nel quadro della loro relazione contrattuale. Il Cliente si impegna altresì a informare, il più rapidamente possibile, la Banca o il fornitore di servizi da essa designato, di qualunque modifica dei dati e delle informazioni raccolte, nonché a fornire alla Banca o al fornitore di servizi da lei nominato, su semplice richiesta, qualunque informazioni aggiuntiva che la Banca riterrà utile nel quadro del mantenimento delle relazioni bancarie e/o prescritte da disposizioni legali o normative.
Il rifiuto di comunicare tali dati e informazioni alla Banca o al fornitore di servizi da esso nominato e il divieto che le sarà fatto di far ricorso a tecniche di trattamento dei dati per lo più informatiche, lasciando tutto alla discrezione del Cliente, costituisce un ostacolo all’inizio o al prosieguo delle relazioni esistenti con la Banca.
26.4. Il segreto professionale del banchiere si oppone al fatto che la Banca comunichi i dati e le informazioni relative alle relazioni d'affari con il cliente, che si tratti di una persona giuridica o fisica (di seguito, le informazioni) a terzi e/o al fatto che essa faccia da intermediario per la raccolta e la trasmissione di tali informazioni a terzi, salvo il caso in cui la divulgazione delle informazioni sia effettuata su indicazione formale o con il consenso del Cliente, oppure conformemente a quanto richiesto dalla legge applicabile.
26.5. Dando ordine alla Banca di eseguire un pagamento o qualunque altra transazione, il Cliente indica di fatto il proprio accordo al fatto che la Banca, le banche corrispondenti, gli operatori del sistema di pagamento, i sotto depositari, le piattaforme di cambio, le borse, i committenti o gli intermediari di carte di pagamento, gli intermediari, le entità del Gruppo BNP Paribas e altre imprese specializzate quali SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) trattino tutte le informazioni necessarie all'esecuzione corretta del pagamento o della transazione. Tali trattamenti possono essere effettuati tramite l'intermediazione di centri situati in altri paesi europei, negli Stati Uniti d'America e altrove nel mondo, che operano in linea con la loro legislazione. Di conseguenza, le autorità di tali paesi possono chiedere un accesso alle informazioni archiviate in questi centri di trattamento, nel quadro della lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo.
26.6. Nell'ambito dell'esecuzione di un versamento, la Banca può comunicare al beneficiario il numero di conto IBAN, il nome e l'indirizzo del Cliente.
26.7. Conformemente agli obblighi legali e normativi propri dello scambio automatico d'informazioni con i paesi che vi hanno aderito, la Banca può comunicare, secondo le disposizioni legislative applicabili, alcune informazioni riguardanti i clienti, le persone fisiche, alle autorità fiscali lussemburghesi. Le autorità fiscali lussemburghesi comunicheranno i dati trasmessi dalla Banca a ciascuna autorità fiscale straniera competente a riceverli, in virtù degli obblighi legali e normativi applicabili in Lussemburgo. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet www.bgl. lu.
26.8 L’investimento in strumenti finanziari secondo la definizione dell’Allegato II, sezione B, della legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario e successive modifiche può richiedere, in virtù delle disposizioni legali o normative, la trasmissione di dati relativi al titolare e/o al beneficiario effettivo di tali strumenti finanziari. Tale trasmissione di dati può essere destinata a delle autorità di controllo nazionali o straniere, a dei depositari di strumenti finanziari, a degli emittenti di strumenti finanziari, a dei repertori di dati nazionali o stranieri, a delle stanze di compensazione, nazionali o straniere.
26.9 Conformemente agli obblighi legali e normativi propri della legge del 10 luglio 2020 che istituisce il Registro delle fiduciarie e dei trust la Banca, quando agisce in qualità di fiduciaria o trustee, procede alle iscrizioni, alle formalità o dichiarazioni richieste e fornisce le informazioni relative ai suoi clienti, alle operazioni in questione o alle persone coinvolte, a qualunque persona o amministrazione abilitata e/o autorizzata.
27. REGISTRAZIONI DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE, ELETTRONICHE E SCAMBIATE PERSONALMENTE
27.1. Il Cliente riconosce e accetta che la Banca proceda alla registrazione delle comunicazioni telefoniche. La finalità delle registrazioni è quella di fornire la prova, in caso di contestazione, di una transazione o di qualunque comunicazione commerciale.
La Banca conserva tali registrazioni in conformità con la regolamentazione in vigore, per una durata massima di dieci anni.
27.2. Per quanto concerne i servizi di consulenza in materia di investimenti e di esecuzione di ordini, la legge obbliga la Banca a registrare e tenere in archivio le comunicazioni telefoniche ed elettroniche in entrata e in uscita con i clienti, nonché di stilare e conservare i verbali delle conversazioni scambiate di persona con il Cliente, a prescindere dal fatto che tali comunicazioni diano luogo o meno a delle transazioni. Tali registrazioni sono conservate dalla Banca e sono tenute a disposizioni dei clienti su loro richiesta, durante un periodo equivalente o superiore a cinque anni, se le autorità competenti lo esigono.
28. LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
28.1. La Banca, in generale, nelle sue relazioni con i Clienti risponde soltanto della sua colpa grave.
28.2. Essa non risponde di danni che possono essere causati da o in relazione a:
- l’incapacità giuridica del Cliente, dei suoi mandatari, eredi, legatari e aventi diritto;
- il decesso del titolare del conto, fino quando questo non sarà notificato alla Banca;
- l’errore relativo alla devoluzione del patrimonio successorio del Cliente deceduto;
- l'attestazione inesatta da parte del mandatario di un Cliente deceduto riguardo all'informazione, data agli eredi del titolare, dell'esistenza del mandato e l'indicazione inesatta, da parte del mandatario, dell'identità degli eredi informati.
28.3. La Banca non è responsabile dei danni causati dagli eventi di ordine politico o economico la cui natura porta a interrompere, disorganizzare o perturbare totalmente o parzialmente i servizi della Banca o quelli dei suoi corrispondenti nazionali o stranieri, anche se tali eventi non rappresentano casi di forza maggiore come, ad esempio, delle interruzioni del sistema di telecomunicazioni o altri eventi simili. Lo stesso vale per i danni causati da attacchi a mano armata.
28.4. La Banca non sarà responsabile dei danni dovuti a delle disposizioni legali, a delle misure prese da autorità pubbliche dichiarate o imminenti ecc, a atti di guerra, rivoluzioni, guerre civili, cause di forza maggiore, scioperi, lock-out, boicottaggi e picchetti, indipendentemente dal fatto di sapere se la Banca è essa stessa parte del conflitto o se i suoi servizi
ne subiscono un impatto solo parziale.
29. OBBLIGHI FISCALI DEL CLIENTE
Il Cliente certifica l'osservanza, da parte sua, di tutti gli obblighi legali e normativi a lui attribuiti, in ragione della sua nazionalità o della sua residenza. In particolare, il Cliente deve rispettare gli obblighi fiscali, a lui applicabili, sia nei diversi paesi coinvolti dalle transazioni o dagli investimenti sia nel suo paese di residenza e deve assicurarsi che tutte le indicazioni o gli ordini da lui trasmessi alla Banca per l'esecuzione, siano conformi a tali obblighi. La Banca non si fa carico di alcuna responsabilità nel caso in cui il cliente non vi si conformi. La Banca effettua i controlli necessari a lui imposti dalle convenzioni internazionali e/o dalle disposizioni legali e normative e si riserva, in particolare, il diritto di chiedere al Cliente una dichiarazione di conformità fiscale. Rientra nella responsabilità del Cliente chiedere alla Banca tutti gli estratti e i documenti necessari che gli consentano di espletare i proprio obblighi fiscali.
30. LA PROVA
30.1. Le registrazioni, i libri,i documenti e i file della Banca, sotto qualunque forma, sono considerati come probanti fino a prova contraria.
30.2. La prova contro le riproduzioni micrografiche e le registrazioni informatiche effettuate dalla Banca a partire da documenti originali potrà essere riferita dal Cliente soltanto attraverso un documento della stessa natura o per iscritto.
30.3. Il Cliente accetta che le procedure tecniche messe in atto dalla Banca per i prodotti e servizi finanziari sottoscritti elettronicamente presso i locali della Banca o a distanza possano essere utilizzate e presentate dalla Banca davanti ai tribunali e costituiscano una prova, grazie ai dati ed elementi che contengono:
- d'identificazione del Cliente,
- del suo consenso al contenuto dell'atto che hanno sottoscritto,
- del legame indissociabile tra l'atto e la firma elettronica del Cliente,
- dell'integrità dell'atto.
Il Cliente accetta che le procedure tecniche gli siano opponibili con lo stesso valore della firma autografa.
31. INFORMAZIONI COMMERCIALI
Le informazioni commerciali sono trasmesse dalla Banca conformemente agli usi e nel rispetto del segreto bancario.
32. SUBAPPALTO
32.1 La Banca può essere indotta a subappaltare, integralmente o parzialmente, alcune funzioni, attività o servizi, per parte o l’integralità della sua Clientela, a delle entità del gruppo BNP Paribas, a dei prestatori di servizi o dei subappaltatori terzi (di seguito, i Prestatori di Servizi) che possono essere regolamentati o meno, situati a Lussemburgo o all’estero, all’interno o all’esterno dell’UE, per poter garantire al Cliente dei servizi di qualità elevata, di conformarsi alla regolamentazione e di
beneficiare di risorse tecniche di specialisti qualificati.
Qualunque prestazione di subappalto è attuata e seguita dalla Banca conformemente alle esigenze legali e normative in vigore in materia di subappalto e sulla base di un contratto di servizio. La Banca conserva l’intera responsabilità del rispetto dell’insieme degli obblighi che le spettano in virtù della normativa prudenziale.
In questo contesto, dati, elementi, documenti e informazioni relative al Cliente (le “Informazioni”), in particolare:
- dati identificativi (ad esempio nome/denominazione sociale, indirizzo/sede sociale, luogo di nascita/costituzione, domicilio fiscale, documento d’identità ecc.);
- dati di persone collegate al Cliente (ad esempio mandatari, i suoi rappresentanti legali, i suoi dirigenti, i beneficiari effettivi, i contatti commerciali...), dati o documenti bancari (ad esempio il numero di conto, i servizi bancari utilizzati, i crediti ...);
- dati finanziari e patrimoniali (ad esempio operazioni di pagamento, transazioni finanziarie, redditi, patrimonio, attivi, spese, status fiscale, ...)
possono essere raccolti e comunicati ai Fornitori di Servizi.
Tali Fornitori di Servizi che hanno accesso alle Informazioni sono sia sottoposti per legge a un obbligo di segreto professionale, sia tenuti per contratto, da parte della Banca, a conformarsi a delle norme rigide di riservatezza.
Se il subappalto implica un subappalto relativo al trattamento dei dati a carattere personale, la Banca si assicurerà che i Fornitori di Servizi presentino delle garanzie sufficienti per quanto riguarda la messa in atto di misure tecniche e organizzative appropriate, in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
La Banca può, nello specifico, subappaltare una parte o la totalità delle funzioni e attività seguenti (insieme “i subappalti”):
- le funzioni informatiche operative, di sviluppo, di manutenzione e di supporto di infrastrutture e/o applicazioni informatiche;
- le piattaforme di messaggistica e di pagamento,
- il filtraggio degli ordini e delle transazioni sugli strumenti finanziari, nonché delle transazioni finanziarie e dei trasferimenti di fondi, al fine di accertarsi della conformità delle suddette transazioni e dei pagamenti di cui sopra alle norme internazionali e alle leggi applicabili;
- il filtraggio degli ordini di pagamento ai fini dell’individuazione e della prevenzione di frodi;
- le funzioni amministrative, relative alla conservazione della documentazione « know your customer » (KYC), in particolare le attività di identificazione e di conoscenza del Cliente e di gestione delle Informazioni,
- il trattamento amministrativo di operazioni bancarie, su qualunque valore o strumento,
-il trattamento delle operazioni di pagamento, di credito e di
clearing di operazioni,
- l’esecuzione di attività o di operazioni in strumenti finanziari e valute,
- alcune funzioni legate alla gestione di portafogli,
- alcune funzioni legate alla conservazione o alla gestione di strumenti finanziari,
- alcune funzioni legate al controllo interno,
- alcune funzioni amministrative in materia di credito,
- assistenza Clienti/utente per alcuni strumenti/servizi digitali (Hotline)
32.2. Per le attività subappaltate al di fuori di un’entità regolamentata in Lussemburgo, il Cliente può consultare l’allegato al presente documento, pubblicato anche sul sito internet della Banca xxx.xxx.xx e disponibile su semplice richiesta presso la Banca, contente delle informazioni supplementari relative alle attività subappaltate, alla clientela in questione, la natura delle informazioni scambiate e alla localizzazione del subappalto. Il presente allegato costituisce parte integrante delle condizioni generali della Banca.
32.3. Con la presente, il Cliente riconosce e autorizza espressamente la Banca a ricorrere a dei Fornitori di Servizi nel quadro dei Subappalti effettuati nonché al trasferimento e alla divulgazione delle relative Informazioni e questo conformemente ai requisiti normativi ai quali è tenuta la Banca.
Con la presente, il Cliente conferma espressamente di aver debitamente informato tutte le persone le cui informazioni potrebbero essere trattate dalla Banca nel quadro della sua relazione d’affari con quest’ultima (quali i beneficiari effettivi, gli azionisti, i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti, le persone di contatto, gli agenti, i fornitori di servizi, i mandatari e/o altri rappresentanti) dell’esistenza e del contenuto del presente articolo nonché della sua autorizzazione e istruzione a trasferire le informazioni a loro relative nel quadro dei suddetti subappalti. Il Cliente conferma altresì di aver ottenuto, se del caso, il loro consenso al trasferimento delle loro informazioni.
32.4. Autorizzando la Banca a ricorrere ai Fornitori di Servizi nell’ambito del Subappalto, il Cliente riconosce e accetta con la presente che :
- i Fornitori di servizi non siano sempre soggetti alle norme lussemburghesi relative al segreto professionale,
- che in questo caso il segreto professionale che potrebbe essere a loro applicabile potrebbe essere meno rigoroso della legislazione lussemburghese relativa al segreto professionale,
- in talune circostanze, nonostante degli impegni di riservatezza, essi potrebbero essere legalmente tenuti a fornire le informazioni a terzi o a delle autorità.
32.5. Qualunque revoca da parte del Cliente della sua autorizzazione a uno dei subappalti deve essere notificata alla Banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di conto, con effetto alla data di ricezione, da parte della Banca, della raccomandata succitata.
La cessazione di un rapporto d’affari non pregiudica il diritto della Banca di conservare le informazioni trasmesse ai fornitori di servizi interessati per gli scopi sopra menzionati per il periodo di conservazione imposto dalle procedure della Banca e/o dalle leggi applicabili e al fine di consentire alla Banca di adempiere ai propri obblighi legali e/o normativi, di gestire i reclami e/o le controversie, di difendere i propri interessi o far valere i propri diritti e/o di rispondere alle richieste delle autorità.
33. FINE DELLE RELAZIONI TRA LA BANCA E IL CLIENTE
33.1. Salvo disposizione contraria in un accordo specifico tra la Banca e il Cliente, l'una o l'altra parte può mettere fine alle relazioni reciproche in qualunque momento, senza indicazione dei motivi.
33.2. Se la Banca presta dei servizi di pagamento a un Cliente consumatore, il termine di preavviso è di 2 (due) mesi.
33.3. In ogni caso, se constata che la solvibilità di un Cliente è compromessa, che le garanzie ottenute sono insufficienti o che le garanzie richieste non siano state ottenute, oppure se constata che la sua responsabilità possa essere chiamata in causa dalla perpetrarsi dei legami con il suo Cliente o che le operazioni del suo Cliente sembrino poter essere contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, la Banca può mettere fine con effetto immediato, senza messa in mora preventiva, alle relazioni reciproche e in quel caso tutti i termini definiti dagli obblighi del Cliente decadranno e le disposizioni dei precedenti articoli da 19 a 22 troveranno applicazione.
34. LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI
Salvo stipula contraria, la sede della Banca è il luogo di esecuzione degli obblighi della Banca nei confronti del Cliente e del Cliente nei confronti della Banca.
35. RECLAMI E COMUNICAZIONI
35.1. I reclami e le comunicazioni possono essere inviati gratuitamente a:
BGL BNP PARIBAS Società per Azioni
all'attenzione del dipartimento "Gestione della Qualità" 00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx
X-0000 Xxxxxxxxxx
35.2. Informazioni più dettagliate relative al processo di trattamento dei reclami e in particolare alla politica di gestione dei reclami, sono disponibili sul sito xxx.xxx.xx, alla sezione Informazioni Generali, sottosezione Presentare un reclamo. La Banca metterà tali informazioni a disposizione del Cliente, su richiesta di quest'ultimo e in seguito alla ricezione di un reclamo.
35.3. In caso di accordo con la Banca, il Cliente ha la possibilità di presentare un reclamo presso la Commissione di sorveglianza del settore finanziario (CSSF), con sede al 000 xxxxx x'Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx.
36. COMPETENZA GIUDIZIARIA E DIRITTO APPLICABILE
Xxxxx espressa stipula contraria, le relazioni tra la Banca e il Cliente sono disciplinate dal diritto lussemburghese. I tribunali del Granducato di Lussemburgo sono i soli competenti per qualunque contestazione tra il Cliente e la Banca, anche se quest'ultima dispone della facoltà di adire qualunque altra giurisdizione che, in mancanza della identificazione della giurisdizione di cui sopra, sarebbe normalmente competente nei confronti del Cliente.
CONDIZIONI GENERALI DELLA BANCA
ALLEGATO
Ambito | Descrizione del servizio | Natura delle informazioni condivise | Localizzazione del (/dei) fornitore(i) di servizi | Clientela di riferimento (in funzione delle diverse professioni della Banca) |
Funzioni operative informatiche | Soluzione di protezione informatica attraverso il filtraggio del flusso internet al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture informatiche della Banca. | Le informazioni in questione sono i dati presenti nel flusso internet, in particolare gli indirizzi IP degli utenti. | Prestatore di Servizi con sede in Francia che subappalta a una società specializzata che dispone di una rete con numerosi punti di presenza nel mondo. | Per tutta la clientela della Banca |
KYC
Effettuare i controlli e le verifiche necessarie, in particolare in materia di identificazione dei Clienti (incluse tutte
le parti coinvolte in una relazione d’affari, nonché tutti i beneficiari effettivi) e di lotta contro il riciclaggio di denaro e
di finanziamento del terrorismo, sia all’apertura dei conti, sia per tutta la durata di questi ultimi o di una relazione d'affari.
Le informazioni in questione riguardano tutti i dati d'identificazione del Cliente (incluse tutte le parti coinvolte in
una relazione d'affari, nonché tutti i beneficiari effettivi), di cui i suoi elementi d'identità, la data e il luogo di nascita,
il numero di passaporto, il numero identificativo nazionale e/o fiscale, l'indirizzo, il luogo di residenza, il numero di telefono e, più in generale, tutti i dati comunicati all'apertura del conto o in una fase successiva, in materia di conoscenza del cliente e di origine dei fondi e tutti
gli elementi comunicati alla Banca al momento di ogni transazione effettuata sui conti aperti presso la Banca.
Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo.
Per la clientela
BNP Paribas Wealth Management.
Middle and back-offices
Garantire il monitoraggio e il trattamento della conservazione e della gestione di strumenti finanziari presso i depositari. Garantire il monitoraggio e il trattamento delle operazioni sugli strumenti finanziari.
Garantire l'elaborazione e la produzione rendicontazione normativa.
Garantire diverse attività amministrative in materia di percezione e di trasferimento di onorari, commissioni
o di altri vantaggi non monetari.
Le informazioni in questione sono i dati relativi ai depositi e alle transazioni sugli strumenti finanziari e alla loro conservazione nonché i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti
coinvolte in una relazione d'affari e tutti i beneficiari effettivi), di cui i suoi elementi d'identità, la data e il luogo di nascita,
il numero di passaporto, il numero identificativo nazionale e/o fiscale, l'indirizzo, il luogo di residenza.
Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo o in Svizzera.
Per tutta la clientela della Banca
Ambito | Descrizione del servizio | Natura delle informazioni condivise | Localizzazione del (/dei) fornitore(i) di servizi | Clientela di riferimento (in funzione delle diverse professioni della Banca) |
Trattamento dei pagamenti istantanei, generazione dei messaggi SWIFT, trasmissione dei pagamenti al sistema di compensazione interbancaria. Monitoraggio della loro esecuzione corretta e intervento, se del caso, presso diversi intermediari. Verifica delle transazioni alla luce degli obblighi legali e normativi. | Le informazioni in questione sono tutti i dati ripresi nelle istruzioni o nei diversi campi presenti nei messaggi o nei sistemi di pagamento compresi, ma non limitati a: l'identità del Cliente, il suo indirizzo, il suo numero IBAN, l'identità dei committenti o dei beneficiari delle operazioni di pagamento nonché tutti i dettagli di tali operazioni in generale. | Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, in Belgio, in Portogallo, in Canada e a Singapore. |
Pagamenti
Filtraggio delle operazioni di pagamento attraverso strumenti di individuazione di frodi.
Trattamento delle segnalazioni notificate tramite gli strumenti di individuazione
di frodi.
Addestramento degli strumenti di individuazione di frodi sui dati di pagamento.
Le informazioni in questione sono tutti i dati ripresi nelle istruzioni o nei diversi campi presenti nei messaggi o nei sistemi di pagamento compresi, ma non limitati a: l’identità del Cliente, il suo indirizzo,
il suo numero IBAN, l’identità, il paese e la banca dei committenti e dei beneficiari delle operazioni di pagamento, nonché tutti i dettagli di tali operazioni in generale.
Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia e a Lussemburgo.
Per tutta la clientela della Banca
Crediti
Monitoraggio e controlli dei rischi di taluni crediti e del mercato
Monitoraggio e controllo delle garanzie di taluni crediti.
Le informazioni in questione sono i dati di tipo finanziario: riferimento cliente, numero di conto, saldo del conto, scadenzari, tipologia e caratteristiche dei prodotti sottoscritti, condizioni di
remunerazione, garanzie, cauzioni e beni.
Discretionary Portfolio Management / Gestione discrezionale
Attuazione delle decisioni di Xxxxxxxx prese dai Gestori di Portafogli.
Le informazioni in questione sono i dati di tipo finanziario: riferimento cliente, numero di conto, saldo del conto, posizioni sugli strumenti finanziari.
Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo.
Per le clientele
BGL BNP Paribas Banque Privée
e BNP Paribas Wealth Management in gestione discrezionale.
Hotline
Assistenza Clienti/utente per alcuni strumenti/servizi digitali.
Le informazioni in questione sono quelle che consentono l'identificazione
dell'utente/Cliente che contatta il servizio per usufruire di un'assistenza.
Per le clientele
BGL BNP Paribas Banque Privée
e BNP Paribas Wealth Management.
Ambito | Descrizione del servizio | Natura delle informazioni condivise | Localizzazione del (/dei) fornitore(i) di servizi | Clientela di riferimento (in funzione delle diverse professioni della Banca) |
Rendiconti fiscali | Rendiconti fiscali destinati ai Clienti. | Le informazioni in questione sono i dati di tipo finanziario: riferimento cliente, numero di conto, saldo del conto, posizioni sugli strumenti finanziari, transazioni, nonché i dati identificativi del Cliente di cui i suoi elementi d'identità, la data e il luogo di nascita, il numero di passaporto, il numero identificativo nazionale e/o fiscale, l'indirizzo, il luogo di residenza. | Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo. | Per le clientele Banca al dettaglio, BGL BNP Paribas Banque Privée e BNP Paribas Wealth Management. |
Sanzioni finanziarie internazionali e embarghi.
Effettuare il filtraggio delle transazioni finanziarie e dei trasferimenti di
fondi nonché il trattamento delle segnalazioni, sulla base degli elenchi ufficiali di sanzioni internazionali, come le liste dell’Unione europea e dell’OFAC, conformemente agli obblighi legali e normativi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di rispetto degli elenchi di sanzioni finanziarie internazionali ed embarghi.
Le informazioni in questione sono quelle Entità del Gruppo BNP Paribas con sede
Per tutta la clientela della Banca
che figurano nella transazione o nel
in Francia, in Portogallo, negli Stati Uniti
trasferimento o a questi collegate, come o a Singapore. il nome del beneficiario, il nome del
committente, l'indirizzo, il paese o la denominazione della comunicazione.
I dati relativi a qualunque operazione che abbia generato una segnalazione saranno archiviati, in seguito al trattamento, nello strumento del Fornitore di Servizi situato in Francia per una durata di 6 (sei) anni.