ALLEGATO E)
ALLEGATO E)
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E
DE GIOSA XXXXXXXX 24.11.2020
14:39:13
UTC
PER LA CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “AZIENDA AGRICOLA FORTORE” CON LA FINALITÀ ESCLUSIVA E SPECIFICA DI REALIZZARE INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER L’INTEGRAZIONE CULTURALE, SOCIALE, OCCUPAZIONALE ED ABITATIVA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME O POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA
Tra
la Regione Puglia - C.F. n. 80017210727 - rappresentata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale - che interviene nel presente atto in virtù di quanto disposto con DGR n. 2439 del 30.12.2019
e
il/la Signor/a …........................................................, nato/a a …........................... il …........................ e residente in
…..........................., via ….............................................. n. ….................. (C.F. n. ….................................................), in
qualità di legale rappresentante di........... (in seguito "Concessionario") con sede in , via
…................................................. n. …........... codice fiscale n. …..........................................
Premesso che:
• con determinazione n. del .è stato approvato l'avviso pubblico
per la manifestazione di interesse alla co-progettazione e gestione di interventi di innovazione sociale per l’integrazione culturale, sociale, occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nella provincia di Foggia;
• con determinazione dirigenziale n. del è stato selezionato per la fase di coprogettazione ;
• con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato il progetto definitivo,
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Finalità
Scopo della presente convenzione è lo svolgimento, da parte del Concessionario, della gestione del complesso immobiliare “Azienda Agricola Fortore” con la finalità specifica ed esclusiva di realizzare attività di innovazione sociale per l’integrazione culturale, sociale, occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Il concessionario realizzerà specificatamente le attività di seguito descritte
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. In particolare, il Concessionario dovrà realizzare entro:
il 20.04.2021, xxxxx xxxxxxxx, …...............................
il 31.10.2021, xxxxx xxxxxxxx, …..............................
…...................................
Art. 3 – Immobili oggetto di concessione
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 viene concesso l'immobile denominato “Azienda Agricola Fortore” - sito in …........individuato catastalmente …...................
L'immobile è specificatamente descritto nella relazione che si allega sub …......
L'immobile è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il Concessionario ne ha preso visione, accettandolo, senza eccezione o riserva alcuna.
Art. 4 - Vincoli alla utilizzazione dell’immobile
Il concessionario utilizzerà i locali cui al precedente art. 3 esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte al precedente art. 2, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti regionali e comunali e degli eventuali atti autorizzativi.
È fatto divieto al Concessionario di utilizzare il complesso immobiliare per attività non previste o con modalità differenti da quanto previsto dall'art. 2.
Art. 5 - Durata
La concessione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e dalla contestuale consegna dell'immobile. La durata della convenzione è stabilita in anni , con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Alla scadenza del contratto il bene immobile, con tutte le opere di ristrutturazione apportate, sarà restituito alla piena disponibilità della Regione, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d’uso.
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario all'atto della riconsegna.
Qualora, alla scadenza della presente convenzione, il Concessionario non provveda alla riconsegna dell’immobile libero e sgombero da persone e cose, salvo mezzi e arredi di proprietà della Regione Puglia, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati in conseguenza del suo comportamento.
Art. 6 - Corrispettivo e cofinanziamento
Per la realizzazione delle attività di inclusione sociale al Concessionario è riconosciuto un rimborso pari a
….....................................................
Il pagamento avverrà con le seguenti modalità …......................................................
Il Concessionario si obbliga a cofinanziare le attività in oggetto con un importo di € con le seguenti
modalità................
La Regione si riserva la facoltà di implementare le risorse in coprogettazione ai fini della definizione del progetto esecutivo anche in corso di esecuzione delle attività.
Art. 7 - Oneri e obblighi a carico del Concessionario
Sono a carico del concessionario:
• tutte le spese inerenti alla convenzione da stipulare (xxxxx, spese di registrazione, ecc.);
• l'ottenimento di tutti i pareri e i titoli autorizzativi necessari alla realizzazione delle opere, attività e prestazioni;
• la manutenzione ordinaria nonché la custodia e la pulizia dei locali assegnati;
• l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere l'immobile in stato da servire all'uso per cui viene concesso, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che non costituiscono valorizzazione patrimoniale previste nel progetto definitivo;
• tutte le spese per le utenze (telefoniche, telematiche, quelle afferenti ai consumi di luce, acqua, condizionamento, riscaldamento, ecc.); tali utenze dovranno essere intestate al Concessionario;
• tutti gli oneri fiscali e tributari (compresa la tassa sui rifiuti) connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà;
• l'acquisizione della strumentazione tecnica e di qualsiasi altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività. Il Concessionario dovrà inoltre:
• realizzare il progetto di attività come previsto nell'allegato ;
• utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dal progetto definitivo allegato alla presente concessione sub ;
• apporre le targhe identificative del progetto e dei fondi FAMI/EMAS e PON secondo le indicazioni e la veste grafica che sarà indicata dalla Regione Puglia, fornire materiale fotografico e video relativo allo svolgimento delle prestazioni e conservare esemplari di eventuali materiali prodotti con la chiara apposizione dei loghi dei progetti;
• non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia;
• concordare le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte dal Concessionario per le finalità di cui all'art. 2 del presente avviso;
• rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Concessionario dovrà, altresì:
• riprendere la fase di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, in ogni caso in cui la Regione Puglia ritenga necessario modificare/integrare la programmazione delle attività;
• cessare immediatamente gli interventi e le attività, a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee, su richiesta scritta della Regione Puglia.
In tali casi al Concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento, al di fuori dei corrispettivi maturati per le prestazioni già eseguite.
È fatto infine obbligo al soggetto affidatario di tenere registri, diari di bordo, calendari attività, schede destinatario e quanto altro secondo le indicazioni della Regione Puglia per registrare le attività svolte/i beni erogati e di trasmetterli con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta richiesto dal committente, per garantire adeguati monitoraggio e valutazione delle attività in conformità con le linee guida per il monitoraggio e la valutazione dei progetto SU.PR.EME e P.I.U. – SUPREME.
Art. 8 - Responsabilità – Coperture assicurative
Il Concessionario esonera espressamente la Regione Puglia da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare al Concessionario e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte nell'immobile.
L’operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Regione Puglia.
Il Concessionario esonera altresì la Regione Puglia da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che esso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.
Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali la Regione Puglia) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
1. conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
2. committenza di lavori e servizi;
3. danni a cose in consegna e/o custodia;
4. danni a cose di terzi da incendio;
5. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
6. danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
7. interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali il concessionario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico del concessionario l’iscrizione all’INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a euro per sinistro e euro
per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, anche se di fornitori, non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
Art. 9 - Cause di risoluzione, decadenza
La Regione Puglia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione al Concessionario, in caso di:
• omessa presentazione della documentazione richiesta,
• destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi,
• mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative,
• gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione,
• frode dimostrata dal Concessionario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale,
• accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali,
• grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento dei danni subiti,
• mancato cofinanziamento delle attività in oggetto secondo le previsioni di cui all'art. 6.
Art. 10 - Controversie
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bari.
Art. 11 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche. In particolare si impegna a:
a) comunicare alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato e a riportare sui pagamenti stessi gli estremi identificativi forniti dalla Regione Puglia;
c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui alla legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.
Art. 12 -Trattamento dei dati personali
Le parti reciprocamente autorizzano l’uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.
Art. 13 - Clausola di rinvio e norme regolatrici del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto nell'avviso di manifestazione di interesse, nell'atto di coprogettazione e nel presente contratto, si fa rinvio ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto e che vincolano espressamente il concessionario al rispetto delle previsioni in essi contenute e degli obblighi derivanti per quanto riguarda le attività cofinanziate dai fondi citati:
• Grant agreement for an action with multiple beneficiaries, Agreement number – HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086, relativi allegati e successivi “amendments”;
• Linee guida per la gestione finanziaria e la rendicontazione del progetto SU.PR.EME. (versione luglio 2020);
• Linee guida sulla visibilità UE e la comunicazione del progetto SU.PR.EME. (versione settembre 2020);
• Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 , n. 2, “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;
• PON Inclusione 2014-2020. Manuale per i Beneficiari del 23/04/2020;Linee guida per le azioni di comunicazione. Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020.
Xxxxx, approvato e sottoscritto