Condizioni generali per macchine edili
Condizioni generali per macchine edili
(Le presenti condizioni sono state elaborate dalle delegazioni della VSBM e della SBI/SBV)
1. Generalità
Le condizioni riportate qui di seguito valgono per tutte le forniture e tutti i lavori della ditta fornitrice risultanti dal contratto di compravendita o d’appalto. Deroghe da tali condizioni sono valide solamente se pattuite per iscritto tra le parti contraenti.
2. Offerta
a) Basi tecniche
Le basi tecniche dell’offerta sono vincolanti per il fornitore. Deviazioni di carattere essenziale dalle rappresentazioni riportate in cataloghi, prospetti, disegni e fotografie vanno comunicate al cliente nell’- ambito dell’offerta sottoposta.
La totalità della documentazione rimane di proprietà della ditta fornitrice. Non deve essere né copiata o riprodotta né resa accessibile a terzi o utilizzata per produrre in proprio i relativi oggetti. La docu- mentazione va restituita alla ditta fornitrice su richiesta.
b) Riserva di vendita intermedia
La ditta fornitrice rimane libera fino alla stipulazione legalmente valida del contratto nel senso che essa è autorizzata a vendere ulteriormente a terzi in qualsiasi momento gli oggetti offerti in vendita.
c) Spese di progettazione
Se il cliente ha incaricato la ditta fornitrice dell’elaborazione di un progetto, senza però impartirle l’esecuzione di tale progetto successivamente alla sottoposizione della relativa offerta, la ditta fornitrice ha il diritto di richiedere al cliente il pagamento delle spese di progettazione in base alla tariffa SIA. Sono escluse le spese par chiarificazioni di base per quanto concerne l’elaborazione dell’offerta.
d) Misure costruttive
La totalità delle misure costruttive connesse con l’installazione degli oggetti da fornire (determinazione del luogo di installazione della macchina, rilevamento della consistenza del terreno, procacciamento dei progetti di costruzione e delle autorizzaiono delle autorità competenti, realizzazione delle fondazioni incluse le rotaie e le installazioni elettriche, predisposizione dell’acqua, realizzazione di un accesso in- eccepibile, predisposizione della superficie di lavoro stabile per un eventuale magazzinaggio intermedio e per il montaggio preliminare, predisposizione della capacità gru richiesta, messa a disposizione dei relativi mezzi di esercizio (p. es. combustibile, aria compressa ecc.) nonché l’esecuzione di ulteriori lavori di costruzione) competeno al committente e non sono oggetto dell’offerta.
e) Utilizzo
Le prescrizioni di servizio e di manutenzione del fabbricante e/o del fornitore nonché le istruzioni relative all’utilizzo regolare ed al carico ammissibile vanno osservate scrupolosamente.
3. Stipulazione del contratto
I contratti di acquisto d’appalto sono vincolanti per le parti contraenti solamente dopo essere stati firmati da ambo le parti. La ditta fornitrice è vincolata da contratti stipulati da agenti commerciali solamente se non ha dichiarato la propria recessione dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla stipulazione di quest’ultimo.
4. Prezzi
a) I prezzi sono intesi xxxxxx xxxxxxxxx della ditta fornitrice, caricati per il trasporto.
b) Doppo la conclusione del contratto gli aumenti di prezzo sono traslabili esclusivamente di comune accordo con l’acquirente.
c) Le evasioni delle ordinazioni nel contratto d’appalto vengono regolate separatamente (valuta, rincaro, trasporto, imballaggio, assicurazione, dazi doganali, imposte e tasse).
5. Consegna
a) Termine di consegna
Il termine di consegna inizia a decorrere dalla stipulazione del contratto, comunque non prima dell’ar-rivo di tutte le indicazioni e di tutti i documenti da procurare dal committente nonché degli eventuali pagamenti in acconto da effettuare. Viene stabilito in funzione dei rapporti esistenti al momento della stipulazione del contratto ed è vincolante. In caso di subentro di eventi imprevisti al di fuori della vo-lontà del fornitore — come in casi di forza maggiore, difficoltà relative all’approvvigionamento di mate-riale, anomalie di servizio ecc. — esso viene prolungato in misure adeguata. Viene inoltre sospeso finché il committente non ha rispettato i suoi obblighi di pagamento entro i termini previsti.
Nel caso in cui dovessero risultare danni per il committente a seguito di un ritardo di cui è responsabile il fornitore, il committente è autorizzato, ad esclusione di ulteriori rivendicazioni — ad esirge un risarci-mento per il ritardo dopo un periodo di carenza di 2 settimane. Tale risarcimento ammonta per ogni settimana intera di ritardo al ½ %, comunque complessivamente al massimo al 5 % del valore della parte della fornitura complessiva che, a causa del ritardo, non può essere utilizzato in tempo o non può essere utilizzato in modo utile allo scopo previsto ovvero, in caso di prestazioni sulla base del contratto d’appalto, del prezzo della prestazione da contratto d’appalto. Nel caso in cui il fornitore, per pro-pria colpa, dovesse trovarsi in mora anche a seguito del maturare del risarcimento di xxxx xxxxxxx del 5 % menzionato in precedenza, il committente è autorizzato a recedere dal contratto dopo avere concesso un’adeguata dilazione.
Un eventuale regolamento bonus/malus per modifiche di termini di consegna potrà essere stabilito individualmente nell’ambito del contratto di compravendita/d’appalto.
b) Trasporto
Le spese di trasporto vanno a carico del committente. La spedizione ha luogo a rischio e pericolo del committente, anche se è stata pattuita una consegna esente da spese di trasporto. Il pericolo trapassa al committente non appena la spedizione viene messa a disposizione del vettore, dello spedizioniere o del committente caricata per il trasporto franco magazzino della ditta fornitrice.
Nel caso in cui il committente dovesse constatare danni o difetti all’arrivo della spedizione, è tenuto a farne immediata comunicazione al vettore ovvero allo spedizioniere dalla ditta fornitrice nonché all’- assicuratore, e, nella misura in cui ciò dovesse risultare necessario per l’assunzione di prove a futura memoria, a fare stendere un verbale firmato dagli interessati. I numeri di unità vanno controllati sulla base della bolletta di consegna. Nel caso in cui non dovesse pervenire un ricorso in garanzia per vizi della cosa scritto alla ditta fornitrice entro 8 giorni di lavoro, la spedizione viene considerata approvata. Reclami avanzati in un momento successivo vengono accolti solamente se i difetti non erano riconoscibili al momento della consegna nonostante un esame accurato e il committente dichiara per iscritto la presenza del vizio entro una settimana dalla scoperta di quest’ultimo, al più tardi comunque entro la decorrenza del termine di garanzia.
c) Magazzinaggio
Nel caso in cui non dovesse risultare possibile, senza che ne abbia colpa il fornitore, consegnare la merce ordinata entro il termine di consegna prestabilito dopo l’ultimazione della merce in questione e la comunicazione della disponibilità di tale merce per la spedizione, la merce viene depositata presso il fornitore o presso un terzo a rischio e pericolo del committente.
d) Montaggio e smontaggio
La ditta fornitrice assume il montaggio o lo smontaggio degli oggetti forniti solamente in caso di relati-vo accordo esplicito. In altri casi mette a disposizione del committente addetti al montaggio su richiesta di quest’ultimo dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e di attesa, delle spese di viaggio nonché delle spese di alloggio corrispondentemente alle tariffe rispettivamente valide del fornitore.
Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi non sono responsabili, tutte le spese risultanti da tale circostanza vanno a carrico del committente, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfetaria. Il committente dovrà mettere a disposizione anche i manovali ed i dispositivi di montaggio necessari (p. es. le gru) in osservanza degli accordi presi ed a tempo debito. Nella misura in cui il committente dovesse essere obbligato a mettere a disposizione della ditta fornitrice addetti al montaggio o manovali, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese di quelle persone vanno a carico del committente.
I tempi indicati dalla ditta fornitrice per quanto concerne il montaggio e/o lo smontaggio da eseguire da parte di quest’ultima sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggi- ore, cattivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente ecc.) possono avere comunque per conseguenza una proroga delle relative scadenze. Un’eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta per il committente né il diritto di recedere dall’ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.
6. Condizioni di pagamento
Salvo accordi diversi valgono le condizioni di pagamento riportate qui di seguito:
a) per contratti di compravendita, forniture di parti di ricambio, riparazioni 30 giorni dopo la fatturazio- ne, senza qualsivoglia detrazione.
b) per contratti d’appalto
1/3 alla stipulazione del contratto
1/3 alla comunicazione della disponibilità per la spedizione 1/3 30 giorni dopo il collaudo per la messa in funzione
I pagamenti vanno effettuati sempre senza alcuna spesa e anche nel caso in cui sugli oggetti forniti dovessero essere effettuate operazioni di ripassatura o dovessero essere sostituite componenti o nel caso in cui la merce non possa essere fornita in osservanza delle scadenze prestabilite per motivi di cui è responsabile il committente.
In caso di forniture errate o di difetti consistenti di cui è responsabile il fornitore non consententi la messa in funzione, l’ultimo terzo va pagato dopo l’arrivo della fornitura in modo conforme a quanto stipulato contrattualmente ovvero rispettivamente dopo l’eliminazione dei difetti.
7. Mora del committente
I crediti non pagati in modo conforme a quanto pattuito scadono immediatamente per il pagamento e vengono fatturati interessi di mora, ammontanti normalmente all’1 % oltre l’interesse usale di conto corrente delle banche, a partire dal giorno di scadenza, senza precedente messa in mora.
Nel caso in cui pagamenti parziali pattuiti non dovessero essere effettuati entro 30 giorni dalla loro scadenza, scade immediatamente per il pagamento l’intero importo residuo.
In caso di forniture errate o di difetti consistenti di cui è responsabile il fornitore e non consententi la messa in funzione, il committente ha il diritto di richiedere una proroga dei termini di pagamento scadenti.
La ditta fornitrice si riserva esplicitamente il diritto di recedere dal contratto in caso di mora nei pagamenti richiedendo la restituzione degli oggetti forniti.
a) Qualora la ditta fornitrice dovesse dichiarare il recesso dal contratto, il committente è obbligato oltre che alla restituzione immediata degli oggetti già forniti — alle prestazioni riportate qui di seguito:
- al pagamento di un canone di locazione del 5 % rispetto al prezzo di acquisto pattuito per ogni mese pieno o iniziato a partire dalla fornitura fino alla restituzione degli oggetti forniti;
- al risarcimento dei danni per usura straordinaria eventuale e per danneggiamenti degli oggetti forniti;
- al pagamento delle spese di smontaggio, di trasporto e di assicurazione per il rinvio degli oggetti forniti ed al pagamento di eventuali ulteriori spese connesse a tale operazione.
Il committente deve queste prestazioni anche nel caso in cui non dovesse incombergli alcuna colpa.
b) Nel caso in cui il danno subito dalla ditta fornitrice dovesse eccedere le prestazioni stabilite al punto a), il committente è tenuto a risarcirle l’importo superiore, a meno che non sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa in merito.
c) Le disposizioni definite in precedenza vengono applicate in senso corrispondente in altri casi di mancato adempimento del contratto da parte del committente, come ad esempio la mancata accettazione degli oggetti ordinati.
8. Riserva di proprietà
Gli oggetti forniti rimangono di proprietà della ditta fornitrice fino al pagamento del prezzo pattuito incluse tutte le spese addizionali ed i relativi interessi. Fino a tale momento non possono essere né pignorati, né venduti o chiodati senza averne informato precedentemente il fornitore; la responsabilità permane comunque al partner contrattuale. La ditta fornitrice è autorizzata a fare iscrivere la riserva di proprietà nel luogo di residenza del committente nel registro delle riserve di proprietà.
Inoltre, il committente è obbligato ad informare la ditta fornitrice immediatamente in caso di cambio del suo domicilio ovvero della sua sede operativa.
9. Assicurazione
Il committente è obbligato, con effetto a partire dal trapasso del rischio per gli oggetti non pagati o non pagati intermente a stipulare tutte le assicurazioni ad esempio le assicurazioni contro i furti, gli incendi, le esplosioni, i danni elementari, le assicurazioni, comme di trasporto, delle macchine e/o le assicurazioni contro tutti i rischi di macchina e di montaggio. Cede alla ditta fornitrice tutti i suoi diritti a prestazioni di assicurazione.
Nel caso in cui il committente non dovesse essere in grado di comprovare la stipulazione delle necessarie assicurazioni, la ditta fornitrice è autorizzata a stipularle essa stessa a carico del committente. Il committente è tenuto a segnalare immediatamente alla ditta fornitrice qualsiasi caso di sinistro.
Tra il committente e la ditta fornitrice può essere pattuita la fornitura di garanzie equivalenti.
10. Garanzie e responsabilità
a) Enità
La ditta fornitrice presta garanzia per 6 mesi o per 1'000 ore di servizio, a seconda di quanto risulti per primo, per la costruzione regolare, la qualità corrispondente allo scopo d’impiego del materiale utilizzato e l’esecuzione ineccepibile. Nel caso in cui gli oggetti forniti dovessero cambiare proprietario prima del decorrere del tempo di garanzia ordinario, la garanzia termina al momento del trapasso di proprietà.
La ditta fornitrice rifiuta qualsiasi garanzia:
- per oggetti usati e componenti di questi ultimi,
- per materiale non fornito da essa,
- per lavori di montaggio e di smontaggio non eseguiti da essa nonché per oggetti sui quali sono state apportate modifiche o effettuate riparazioni senza il suo consenso,
- nel caso in cui il committente apporti modifiche all’oggetto, in particolare incorpori componenti addizionali, senza il precedente consenso scritto da parte della ditta fornitrice,
- per danni di quasiasi tipo dovuti a normale usura, trattamento errato o violento, utilizzo eccessivo, fondazioni insufficienti, trattamento e manutenzione insufficienti, congelamento, utilizzo di materiali e di lubrificanti non appropriati, incidenti o forza maggiore o simili,
- per merce commerciale o materiale di subfornitori, come ed esempio equipaggiamenti elettrici, pneumatici ecc. (in questo caso la ditta fornitrice risponde esclusivamente nell’ambito delle dispo- sizioni di garanzia della relativa azienda fabbricante),
- per qualisiasi altra rivendicazione che oltrepassi l’obbligo di garanzia descritto. In particolare tutti gli ulteriori diritti di garanzia (come ad esempio la riduzione o la redibizione) e qualsiasi ulteriore responsabilità della ditta fornitrice per danni diretti o indiretti del committente (come quelli risultanti dall’inutilizzabilità dell’oggetto del contratto e dall’escussione del committente per danni di terzi con- nessi alla consegna ed all’esercizio dell’oggetto del contratto) sono esplicitamente esclusi. Rimangono riservati i sinistri provocati dalla ditta fornitrice stessa comprovabilimente per colpa grave o con intenzione illegittima.
b) Regresso
Qualora la ditta fornitrice dovesse essere escussa da terzi per un sinistro e vi sia responsabilità solidale, essa può prendere in regresso il committente per quanto concerne la totalità delle spese, nella misura in cui essa stessa non sia comprovabilmente colpita da colpa grave.
c) Prestazioni di garanzia
I difetti che vanno a carico della ditta fornitrice sulla base della presente garanzia vengono riparati gra- tuitamente nel modo più rapido possibile e vengono sostituite le relative componenti.
I controlli di esercizio addizionali da parte degli addetti al montaggio della ditta fornitrice richiesti addi- zionalmente dal committente non fanno parte delle prestazioni di garanzia ma vengono invece fatturati.
11. Diritto applicabile
I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.
12. Luogo di adempimento e foro competente