DIREZIONE CULTURA E SPORT
DIREZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI COMUNALI E ATTIVITA’ CULTURALI PROGETTO DEFINITIVO
RESTAURO DEGLI ARGENTI DI PALAZZO VECCHIO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
codice opera n. 180020 anno 2021
Le opere oggetto del presente capitolato sono classificate nella categoria OS2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) dell’elenco del DM 10 novembre 2016, n. 248 e rientrano nell’ambito dei lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro per i quali si applica, in ordine alla qualificazione dei soggetti esecutori, l’art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154
Firenze, lì 15 luglio 2021
testo aggiornato a:
- DPGR n. 45/r del 7/8/2008 (Regolamento attuativo della L.R. n. 38/2007);
- artt. 39 e 40 D.L. n. 112/2008 e D.M. 9/7/2008 (che istituiscono il libro unico del lavoro)
- L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett u) del D.Lgs. n.50/2016;
- D.Lgs. n.192/2012 (modifica del D.Lgs.. n.231 del 2002 per l’integrale recepimento della Direttiva UE n.7/2011 relativa alla lotta contro i ritardi del pagamento) ed alla relativa circolare dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1293 del 23/01/2013;
- D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
- codice comportamento Comune di Firenze, approvato con Del. di Giunta n. 471/2013
- D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito anche “Codice”)
- D. Lgs. n. 56 del 19/14/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n.49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”
- Legge 37/2019 in vigore dal 26/05/2019
- Legge n. 55 del 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze
- Decreto Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo n. 154 del 22 agosto 2017
INDICE
PARTE I
Art. 1 - Oggetto dell'appalto Art. 2 - Ammontare dell'appalto
Art. 3 - Descrizione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento Forma e principali dimensioni delle opere
Art. 4 - Normativa applicabile - Abilitazioni Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto
Art. 6 - Contratto - Documenti che ne fanno parte Art. 7 - Discordanze negli atti del contratto
Art. 8 - Cessione del corrispettivo di appalto Art. 9 - Direzione lavori
Art.10 - Domicilio della ditta appaltatrice
Art.11 - Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori Art.12 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art.13 - Varianti in corso d’opera
Art.14 - Sospensione dei lavori - Proroghe Art.15 - Garanzie e coperture assicurative
Art.16 - Consegna dei lavori – Inizio dell’esecuzione dei lavori Art.17 - Durata dell’appalto - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori Art.18 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori Art.19 - Pagamenti
Art.20 - Ultimazione dei lavori Art.21 - Penali per ritardo
Art.22 - Conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione e pagamento rata di saldo Art.24 - Danni di forza maggiore
Art.25 - Trattamento a tutela dei lavoratori
Art.26 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno Art.27 - Sicurezza del cantiere
Art.28 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore Art.29 - Esecuzione d’ufficio
Art.30 - Risoluzione del contratto Art.31 - Recesso
Art.32 - Subappalti e cottimi Art.33 - Revisione prezzi
Art.34 - Responsabilità dell’Appaltatore
Art.35 - Rappresentante tecnico dell’Appaltatore
Art.36 – Accordo bonario - Definizione delle controversie
PARTE II
Art. 37 – Indagini preliminari ai lavori di restauro Art. 38 – Modi di esecuzione
PARTE I
Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il restauro delle seguenti opere di proprietà comunale, costituenti un’organica raccolta di beni culturali di interesse storico artistico conservata in Palazzo Vecchio:
- Orafo fiorentino, Bigoncia o bossolo, sec. XV (?), argento, cm 12x22 diametro, inv. MCF-PV 2004- 10677
- Orafo fiorentino, Bacile, sec. XVI (?), argento sbalzato parzialmente dorato, diametro cm 20, inv. MCF- PV 2004-10679
- Xxxxx xxxxxxxxxx, n. 12 Mazze da Mazziere, legno e argento sbalzato cesellato bulinato parzialmente dorato, secc. XV-XVII, cm 72-80, inv. MCF-PV 2004 10680-10691
- Manifattura fiorentina, n. 14 Mazze da Comandatore, secc. XVII-XIX (?), legno velluto e argento, cm 39,5, inv. MCF-PV 2004-1692.1-14
Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a euro 23.000,00 (ventitremila), al netto di IVA, comprensivi di provviste (trasferimenti delle opere, analisi diagnostiche, documentazione) e di oneri per la sicurezza, come di seguito indicato:
Categoria prevalente OS2-A restauro beni culturali mobili di interesse
storico artistico
€ 23.000,00
Sommano per opere € 23.000,00
dei quali: - importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta | € 22.800,00 | |||
- oneri per la sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) | € 200,00 | |||
Incidenza minima del costo della manodopera: | ||||
OS2-A | restauro beni culturali mobili di interesse storico artistico | € 23.000,00 | 26,50% | € 6.095,00 |
Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 59 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 53 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, per le opere a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica sulla loro misura.
Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
I lavori che rappresentano l’oggetto dell'appalto risultano dalla relazione tecnica allegata, parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente Capitolato (parte II), che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.
Articolo 4
NORMATIVA APPLICABILE - ABILITAZIONI
1. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche “Capitolato”), è regolato dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” xx.xx. (di seguito anche “Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 xx.xx. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016; dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con
D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti ancora in vigore; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; dall’ Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze; dal D.M. n. 49 del 7/3/2018, dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
2. Per gli interventi di restauro su beni di valore storico artistico sottoposti a tutela delle competenti Soprintendenze, l’appaltatore, l’impresa associata o il subappaltatore devono possedere le prescritte qualificazioni (art. 82 del D.Lgs. 42/2004; art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154), devono attenersi scrupolosamente e obbligatoriamente alle norme contenute nella Carta del Restauro 1972 diramata con circolare n.117 del 6 aprile 1972 dal Ministero della Pubblica Istruzione, oltre che al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 5
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, quali, se bene vincolato, la natura e i vincoli gravanti sul bene ai sensi del D.Lgs 42/2004, ma altresì di tutte le condizioni particolari del presente capitolato di seguito elencate:
- I lavori dovranno essere eseguiti nel laboratorio di restauro dell’Appaltatore/esecutore o comunque in locali a suo esclusivo uso, dotati di appropriati impianti di sicurezza antincendio e antintrusione e idonei a garantire la protezione delle opere da ogni possibile rischio di furto, perdita o danneggiamento.
- Il trasferimento dei beni oggetto dei lavori dell’appalto dalle loro collocazioni alla sede di lavoro e viceversa è a spese dell’Appaltatore/esecutore e sarà eseguito in una unica soluzione, nei tempi e xxxx che indicherà il Direttore dei Lavori.
L’assunzione dell’appalto implica altresì la conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.
Articolo 6
CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
1. Xxxxx parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:
a) il Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 ss. mm., per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010;
b) la relazione tecnica descrittiva.
I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto (amministrativo e tecnico prestazionale), l’elenco prezzi unitari ed il cronoprogramma.
2. La stipulazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ai sensi del c. 8 dell’art. 32 del Codice.
3. Ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto, le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l’Amministrazione si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell’interno e dall’ANAC con le linee guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019.
5. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto comporta la revoca dell’aggiudicazione e, qualora prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.
6. In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
7. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Articolo 7
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
Articolo 8
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
1. Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità all’Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
4. E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
Articolo 9 DIREZIONE LAVORI
Ai sensi dell’art. 101 del Codice la Stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale.
Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amministrazione Appaltante.
Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, incluse le seguenti attività:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del sub Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 del codice;
d) svolgere, qualora in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previste dalla normativa vigente sulla sicurezza.
I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Xxxxxx.
Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.
L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal Codice e dalla L.R.n. 38/2007.
Articolo 10
DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
L’appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante.
Art. 11
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI
Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori la seguente documentazione:
1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 15 del presente capitolato;
2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;
3) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
4) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
5) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV, punto 3, del D.lgs.81/2008;
6) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV, punto 3.2., del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di sicurezza sostitutivo.
L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art. 90, comma 9, lett. a), X.Xxx. 81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare:
- la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs. 81/2008.
In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art. 6, ultimo comma, del presente capitolato.
Articolo 12
MODIFICA CONTRATTO DURANTE PERIODO DI EFFICACIA.
Ai sensi dell’art. 106 del Codice le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
- all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
1) le soglie fissate all'articolo 35;
2) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.
Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Articolo 13 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.
Articolo 14
SOSPENSIONE DEI LAVORI- PROROGHE
Il Direttore Xxxxxx può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dall’art. 107 del Codice.
Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell’Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell’Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.
Per la sospensione dei lavori l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se l’Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Il Direttore dei Lavori può quindi ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle seguenti ipotesi:
1) Avverse condizioni climatiche che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi;
2) Casi di forza maggiore;
3) Ritrovamento sul cantiere degli oggetti indicati all’articolo 35 del D.M. 145/2000;
4) Per ragioni di pubblico interesse o necessità;
5) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
6) Per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 207/2010, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
7) Per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale né al momento della conclusione del contratto;
8) Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore (art. 1664, secondo comma, del codice civile);
L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art.107, comma 5 del Codice.
Le sospensioni e le riprese dei lavori devono essere opportunamente verbalizzate ed annotate sul giornale dei lavori; in ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori, da ciò è da intendersi aggiuntiva.
Articolo 15
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A) CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art 93 del Codice l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 % (diconsi 2 Euro ogni cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento e, nei casi di cui art. 36 c. 2 lett. A) del medesimo Codice, può altresì non richiedere le garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
B) CAUZIONE DEFINITIVA
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 103 c. 5 del Codice.
Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice.
Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7 del Codice.
C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
D) POLIZZA ASSICURAZIONE DANNI ESECUZIONE E R. C. VERSO TERZI
Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con somma assicurata pari ad Euro 250.000,00 (diconsi Euro duecentocinquantamila), stante l’importanza storico artistica dei beni oggetto dell’appalto;
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale pari o superiore ad Euro 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila) cioè pari al 5% della somma assicurata di cui al punto 1) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Articolo 16
CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna delle opere subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori l’Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
Articolo 17 DURATA DELL'APPALTO
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Salvo diverso termine indicato nella lettera di xxxxxx, l’appaltatore deve ultimare i lavori entro n. 180 (diconsi numero centottanta) giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'eventuale impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti Autorità eventuali permessi di qualsiasi natura, per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Articolo 18
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle opere compiute.
L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di misura dei lavori, né potrà, senza autorizzazione della Direzione Lavori, eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e in contraddizione alle disposizioni della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente.
Articolo 19 PAGAMENTI
Ai sensi dell’art 35 c. 18 del Codice sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Il restante importo sarà così corrisposto:
- acconto pari al 75% del prezzo all’emissione del certificato di ultimazione delle opere da parte del Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm..
- rata di saldo pari al 5% del prezzo al netto del ribasso d’asta alla scadenza sotto indicata.
Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.15 del presente capitolato.
In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.
Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10.
L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 20 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
La predisposizione della documentazione di restauro di cui alle norme tecniche del Capitolato rientra nel tempo di esecuzione. I lavori non potranno considerarsi ultimati prima della consegna di detta documentazione al Direttore dei lavori.
Articolo 21 PENALI PER RITARDO
Le penali dovute dall’appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell'1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
L’ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
6. Ai sensi dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c).
7. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
Articolo 22
CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO
Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 102 c. 2 del Codice.
Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile e dell’art. 4 del D. Lgs. 50/2016.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
In tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l’Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 23
GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI
Il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Tale garanzia è dovuta anche nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera all’Amministrazione Comunale.
E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1668, comma 2, x.x.
Xxxxxxxx 00
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Articolo 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
A) TUTELA RETRIBUTIVA
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 del Codice – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo.
Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dall’art. 30 c. 6 del Codice.
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 30 c. 5 del Codice, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.
Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 del Codice – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Qualora l’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.
Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare ed il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro.
I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e xx.xx., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l’Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.
Articolo 26
DURATA GIORNALIERA LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezzaL’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Articolo 27 SICUREZZA DEL CANTIERE
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, nel medesimo termine l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell’art.96, comma 1, lett. g), D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero il piano sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art.131, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 ss. mm.
In particolare a carico dell’Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere.
L’Impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell’Impresa appaltatrice.
Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore Lavori procede all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.
Articolo 28
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
- La formazione delle aree di cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni.
- Obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione. I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l’indicazione del committente.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Xxxxxxxx ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
- L'apprestamento di eventuali opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
- Sono a carico dell’impresa il progetto e calcoli statici delle opere provvisionali di cui sopra, quando necessarie, secondo le leggi vigenti.
- Le occupazioni temporanee per formazione di eventuali aree di cantiere, per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- Lo sgombero e la pulizia di eventuali aree di cantiere.
- La custodia delle opere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera relativi ai lavori (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre imprese). Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra l'ultimazione e il rilascio del certificato di regolare esecuzione, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche di verifiche e saggi che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio dell’Appaltatore o presso gli Istituti autorizzati, su materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- La conservazione dei campioni fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
- La fornitura di rilievi, fotografie, relazioni tecniche e di ogni altro elaborato utile a documentare lo stato delle opere e i lavori eseguiti, secondo i livelli minimi di prestazione indicati nelle norme tecniche del presente Capitolato.
- Qualsiasi movimentazione delle opere diversa da quelle descritte nella parte tecnica del presente capitolato.
- La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori compiuti da altri.
- L'autorizzazione alla Direzione Lavori e al personale di assistenza e sorveglianza al libero accesso, in qualsiasi momento, agli ambienti di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese e al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx.
Articolo 29 ESECUZIONE D'UFFICIO
Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art. 108 del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Articolo 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei casi previsti dall’art. 108 del Codice.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dal suddetto articolo e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente nei casi e con le modalità di cui all’art. 108 c. 9 del Codice.
Articolo 31 RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Si applicano i dettami normativi previsti da tale articolo.
Articolo 32 SUBAPPALTI E COTTIMI
L’Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Articolo 33 REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
Articolo 34 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
E’ obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
Articolo 35
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE
A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con DM 145/2000 l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l’Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
Articolo 36
ACCORDO BONARIO-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205 e seguenti del Codice.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
È escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE II
Articolo 37
INDAGINI PRELIMINARI AI LAVORI DI RESTAURO
Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico-artistico, l'appaltatore, se previsto negli elaborati di progetto, sarà tenuto ad effettuare su di essi tutte quelle operazioni che, finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati certi inerenti allo stato di conservazione e ai loro processi di degrado e di alterazione, possano consentire una diagnosi corretta ed accurata dei meccanismi che provocano il deperimento, al fine di intervenire su di essi con i rimedi più efficaci.
La diagnosi sarà effettuata commissionando, esclusivamente a laboratori riconosciuti ed autorizzati dalla Direzione Lavori, l'esecuzione di una specifica serie di prove in laboratorio e di analisi.
Il laboratorio dovrà eseguire le analisi su campioni di manufatto che dovranno essere prelevati o da personale di sua fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito sotto il suo diretto controllo.
Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sarà necessario non modificare lo stato originario del manufatto e dei luoghi.
I rilievi e le indagini di tipo non distruttivo, ordinati ai fini diagnostici, saranno eseguiti ricorrendo a specifiche apparecchiature le cui dimensioni e la cui maneggevolezza, unitamente all'innocuità dei principi fisici di funzionamento, possano garantire la conservazione dell'integrità fisica dell'oggetto indagato e fornire, nel contempo, risultati a livello qualitativo e quantitativo non ottenibile mediante l'uso di attrezzature di tipo tradizionale.
La scelta delle finalità, delle modalità, dei sistemi, e degli attrezzi più adatti al singolo caso, se non specificato negli elaborati di progetto, sarà effettuata dietro insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Articolo 38
MODI DI ESECUZIONE
I lavori dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono. La Direzione Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune o aggiungendone altre che ritenesse più adatte al caso specifico, e l’Appaltatore dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere sollevare eccezioni di sorta.
Nel caso di lavori in economia, gli operai dovranno essere idonei a svolgere le mansioni per le quali sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Sede di lavoro
Le indagini diagnostiche e i lavori di restauro dovranno essere eseguiti nel laboratorio di restauro dell’Appaltatore o comunque in locali a suo esclusivo uso, dotati di appropriati impianti di sicurezza antincendio e antintrusione e idonei a garantire la protezione delle opere da ogni possibile rischio di furto, perdita o danneggiamento.
Movimentazioni
Il trasferimento delle opere oggetto dell’appalto dalle rispettive attuali collocazioni alla sede di lavoro e viceversa, è a carico dell’Appaltatore e potrà essere eseguito in una unica soluzione, nei tempi e modi che indicherà il Direttore dei Lavori.
In considerazione dello stato di conservazione e della fragilità delle opere, prima del trasporto dalle rispettive attuali sedi al laboratorio di restauro, l’Appaltatore dovrà provvedere a metterne in sicurezza le parti più delicate e deteriorate, con interventi idonei a consentirne la movimentazione e dovrà assicurare l’assistenza di restauratori specializzati nelle fasi dell’imballaggio e del disimballaggio, sia per il trasporto al laboratorio
di restauro che per la riconsegna alla stazione appaltante, nonché durante l’installazione delle opere nella sede espositiva, a lavori terminati.
Lavorazioni
1. Trasferimento da Palazzo Vecchio al laboratorio di restauro con imballaggio morbido, a cura di trasportatore specializzato
2. Spolveratura a pennello e microspirazione
3. Documentazione fotografica professionale in alta definizione (tiff e jpg) prima del restauro
4. Documentazione fotografica di cantiere in alta definizione delle varie fasi del restauro
5. Indagini diagnostiche preliminari a cura di istituti di ricerca specializzati, da ripetere parzialmente in corso d’opera:
a. spettrofotometria FT-IR in riflessione (almeno un punto di misura per ognuno degli oggetti da votazione, per un campione di mazza da comandatore e per non meno di 6 campioni di mazze da mazziere)
b. fluorescenza raggi X – XRF (almeno un punto di misura per ognuno degli oggetti da votazione, per un campione di mazza da comandatore e per non meno di 6 campioni di mazze da mazziere)
c. eventuale analisi di aree-campione con Xxxx Current, Lips, microscopio ottico e microscopio elettronico a scansione (da quotare a parte)
6. Verifica della stabilità strutturale di tutti gli elementi costitutivi di ciascuna opera
7. Prove di pulitura delle superfici metalliche
8. Pulitura delle superfici metalliche da eseguirsi gradualmente nel rispetto delle patine: sgrassaggio a tampone con idonei solventi; asportazione meccanica dei materiali incoerenti dagli interstizi mediante pennelli e punte morbide con l’ausilio di micro pompa aspirante; rimozione delle macchie di solfurazione mediante tamponatura con pasta microabrasiva disciolta in idonei solventi; rimozione dei sali di corrosione con l’impiego di idonei prodotti a tampone; rimozione finale dei residui dei prodotti utilizzati con acqua deionizzata a tampone
9. Consolidamento strutturale, anche mediante la sostituzione o l’integrazione dei perni o chiodi incoerenti o mancanti
10. Stesura di idoneo protettivo su tutte le superfici metalliche
11. Sostituzione dei rivestimenti in velluto degradati delle mazze da comandatore mediante smontaggio delle parti in metallo, pulitura del fusto in legno, posa in opera del nuovo tessuto, rimontaggio degli elementi metallici
12. Eventuale pulitura e riordino estetico e/o integrazione/sostituzione dei cordoni tortili con nappe
13. Documentazione fotografica professionale in alta definizione (tiff e jpg) dopo il restauro
14. Relazione di restauro comprendente: rapporti di tutte le indagini diagnostiche effettuate, completi di localizzazione grafica/fotografica dei punti di misura/prelievo, descrizione degli strumenti utilizzati e dei risultati conseguiti, tabelle, grafici e immagini; una scheda per ciascun oggetto con misure, pesi e descrizione dettagliata dei materiali e della tecnica di esecuzione, dello stato di conservazione riscontrato, delle tecniche di indagine applicate, degli interventi eseguiti e di tutti i prodotti utilizzati; mappatura di eventuali numerazioni, saggi, integrazioni di restauro ecc. di epoca remota, nonché delle eventuali integrazioni e sostituzioni eseguite durante l’intervento
15. Trasferimento dal laboratorio di restauro a Palazzo Vecchio con imballaggio morbido, a cura di trasportatore specializzato.
IL PROGETTISTA
Curatore Civici Musei e Chiese Dott.ssa Xxxxxx Xxxx