CAPITOLATO SPECIALE COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO INCENDIO, FURTO, KASKO, VEICOLI UTILIZZATI PER
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS
CAPITOLATO SPECIALE
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO INCENDIO, FURTO, KASKO, VEICOLI UTILIZZATI PER
MOTIVI DI SERVIZIO
Direzione amministrativa
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta all’Assicurato/Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto le categorie indicate in polizza.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
CONTRAENTE: ARPAS che stipula il contratto.
SOCIETÀ: l’Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici
BENEFICIARIO: il soggetto, che può essere diverso dal Contraente e dall’Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita.
CAPITALI O VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.
DIPENDENTI: il personale in servizio a qualsiasi titolo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
FRANCHIGIA: la parte di danno che il Contraente/Assicurato tengono a proprio carico.
FURTO: la sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.
INCENDIO: la combustione con fiamma del veicolo assicurato che può autoalimentarsi e propagarsi. INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o Beneficiario in caso di sinistro.
PERDITA TOTALE: il caso in cui il veicolo assicurato in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato. Agli effetti delle garanzie Incendio e Guasti Accidentali, il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo dei veicolo dopo il sinistro, sia superiore al valore commerciale dello stesso veicolo;
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RAPINA: la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne.
RIVALSA: il diritto della Società in virtù dell'Articolo 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di assicurazione;
SCOPERTO: la parte percentuale di danno che il Contraente/Assicurato tiene a suo carico.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
VALORE COMMERCIALE: il valore reale del veicolo (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione ed allo stato di conservazione, e di usura.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La presente polizza assicura A.R.P.A.S. contro i rischi di seguito specificati, per eventuali danni subiti dai veicoli di proprietà e/o comunque in uso, condotti, (in attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti per i Dirigenti ed i Dipendenti) dai dipendenti dell’Agenzia, nonché dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Scientifico e dai componenti il Collegio Sindacale dell’Agenzia, autorizzati all’utilizzo di veicoli propri per adempimenti di servizio (c.d. missione).
Le garanzie di polizza sono valide per i veicoli di proprietà o comunque condotti dagli Assicurati autorizzati a servirsene in occasione di missione o di adempimenti di lavoro.
Ai fini dell'attestazione che un Assicurato è stato autorizzato ad utilizzare il proprio veicolo, o comunque del quale è in possesso, per esigenze di servizio è sufficiente, che il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente interessato lo attesti formalmente indicando le motivazioni del servizio ed il luogo di destinazione, ovvero risulti da documentazione dell'Azienda.
La garanzia è prestata per il valore del veicolo, fino ad un massimo convenzionale di € 20.000,00= e quindi a primo rischio assoluto, vale a dire senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori stabilmente installati sul veicolo.
Sono escluse dall'indennizzo le eventuali spese concernenti modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
Art. 1 – Rischi assicurati
La Società Assicuratrice s’impegna a rispondere dei danni subiti dai veicoli di cui sopra in conseguenza di:
□.Urto, collisione, colpi, ribaltamenti, uscite di strada accidentali e/o urti contro qualsiasi ostacolo.
□.Furto, sia totale sia parziale, e incendio per qualsiasi motivo.
Sono inoltre compresi i danni:
□.Cagionati da trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, alluvioni e straripamenti di corsi d'acqua.
□.Determinati da scioperi, dimostrazioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti con movente politico, e da atti vandalici e/o dolosi.
□.Sono risarcibili anche i danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati al veicolo assicurato nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione ed i danni che il veicolo assicurato subisce durante la circolazione abusiva successiva al furto, alla rapina od all’estorsione.
La Società inoltre garantisce, sino alla concorrenza della somma di € 200,00 per sinistro le spese sostenute per:
- sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi;
- il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto;
- i danni alle cose trasportate dagli Assicurati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, con esclusione di denaro e preziosi.
Art. 2 – Franchigia
La presente polizza si intende prestata con l’applicazione di una franchigia fissa a carico dell’Agenzia per ogni sinistro di € 100,00 (euro cento).
La società si impegna a liquidare al dipendente interessato l’importo del danno al lordo della franchigia contrattualmente prevista e ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore alla franchigia. Con cadenza semestrale, la società comunicherà alla contraente gli importi anticipati per le franchigie e la contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un’unica soluzione.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 3 – Dichiarazioni del Contraente – Buona fede
3.1 Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
3.2 Deroga alle dichiarazioni della Contraente: la Contraente è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Art. 4 – Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.
La Contraente è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, la Contraente/Assicurata deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art.1910 C.C. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 5 - Decorrenza dell’assicurazione, pagamento e regolazione del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 X.X., xxxxx 00 (xxxxxxxxxxxxxx) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al quarantacinquesimo giorno, l’effetto dell’Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza.
Se il Contraente non paga entro tali termini, l’Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società od alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Il premio annuo lordo relativo alla suddetta polizza dovrà essere formulato in sede di offerta sulla base della percorrenza chilometrica annua dei dipendenti dell’Agenzia con mezzi privati. Tale importo sarà predeterminato sulla base di n° 700.000 di km annui percorsi dai dipendenti in missione.
Tale premio, convenuto, in parte, in base ad elementi variabili di rischio, verrà anticipato in via provvisoria, nell’importo indicato in sede di offerta e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nei valori presi come base per il conteggio del premio (il numero di chilometri effettivamente percorsi dai dipendenti ARPAS in missione).
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute nell’annualità precedente relativamente ai valori delle partite assicurate.
Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società
Qualora i chilometri percorsi dai dipendenti in missione risultino inferiori rispetto a quelli preventivati o dichiarati per l’annualità precedente la regolazione del premio sarà a debito della società assicuratrice, fermo restando che per il primo anno viene garantito alla società un premio minimo pari all’80% di quello offerto in gara.
I premi di competenza delle annualità successive alla prima saranno pertanto uguali al premio regolato per l’annualità immediatamente precedente.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire in sede giudiziale o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Durata dell’assicurazione
La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del 31/07/2009 alle ore
24.00 del 31/07/2012 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del contraente.
E’ facoltà del contraente richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l’opportunità e la convenienza.
E’ inoltre facoltà del contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla società la proroga temporanea della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l’aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.
La società in tal caso si impegna a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.
Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 9 – Estensione territoriale
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 10 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente.
Art. 11 – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 13 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
La denuncia di sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto e l'indicazione delle conseguenze.
La denuncia dei sinistri dovrà essere fatta dal Contraente alla Compagnia d’Assicurazione entro 15 giorni solari e continuativi dalla conoscenza del fatto, intendendosi per tale l'assunzione al protocollo del Servizio Affari Generali, registro con specifica valenza giuridica, dalla segnalazione dell'incidente o da parte del dipendente o da parte del servizio d’appartenenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo sempre che tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio.
Il dipendente interessato è tenuto, a comunicare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento al Servizio da cui dipende, anche a livello telefonico, purché immediatamente seguito da comunicazione scritta, notizie dirette identificanti la natura e le caratteristiche dell'accaduto.
Altresì il dipendente interessato è tenuto a presentare, nei casi richiesti, al Contraente l'originale della denuncia dell'accaduto all'Autorità Giudiziaria.
Il dipendente infine dovrà comunicare gli estremi della polizza obbligatoria R.C. auto e di quella eventuale incendio, furto e Kasko.
Art. 14 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro
L'Assicurato s’impegna, in caso di perdita totale del veicolo, a consegnare alla Società Assicuratrice la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
Art. 15 - Nomina dei periti liquidatori
Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questo è deferito a due Periti, uno nominato dalla Compagnia di Assicurazione e uno nominato dal Contraente. Tali Periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo Perito, con onere economico ripartito fra le parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la Società Assicuratrice sia per il Contraente. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo Perito la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contraente.
Art. 16 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso, ed è eseguito entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, sempre che sia trascorso il termine di 30 gg. da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione, (salvo applicazione delle norme di cui all'Articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e per il caso di furto totale, sia stata prestata alla Società anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e in ogni caso entro 90 giorni dalla data del sinistro.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa apposizione in quietanza di clausola d’impegno dell'Assicurato a consegnare il certificato di "Chiusa Istruttoria", non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente.
Se il veicolo rubato è recuperato in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuta notizia. Se la Società ha già risarcito integralmente il danno, diviene proprietaria delle cose recuperate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la Società e l'Assicurato in misura proporzionale. Qualora non sia intervenuto alcun risarcimento, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali danni riscontrati sul veicolo.
La Società ha la facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.
Art. 17 - Determinazione e liquidazione dei danni
In caso di danno, il risarcimento spettante all’Assicurato, nei limiti di cui all’Art. “Somma assicurata”, sarà effettuato come segue:
Danno totale:
- liquidazione secondo il prezzo di listino (costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro) se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;
- liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro se il sinistro è avvenuto dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
Danno parziale: liquidazione con l’applicazione di un degrado d’uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado d’uso su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del veicolo).
Indennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
Art. 18 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) gio rno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione, con un preavviso minimo di 180 giorni. In caso di recesso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Anche la Contraente può recedere dal contratto secondo le medesime modalità sopra indicate, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla società.
Art. 19 – Obblighi di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso.
- sinistri denunciati.
- sinistri riservati, con indicazione dei singoli importi posti a riserva.
- sinistri liquidati, con l’indicazione dei singoli importi liquidati e data di definizione.
- sinistri respinti e/o senza seguito e relativa motivazione.
Tutti i sinistri, all’apertura della pratica presso la Società, dovranno essere corredati di: data di denuncia del sinistro, data di accadimento del fatto, partite e/o persone colpite dal sinistro, numero di sinistro. Il monitoraggio è fornito progressivamente, vale a dire in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi è l’esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dalla Contraente stessa.
Art. 20 – Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di xxxx, e sempre che la Contraente non eserciti a sua volta azioni di rivalsa verso il responsabile.
ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO
Art. 21 - Esclusioni
L'assicurazione non opera:
1. Per danni causati da cose o da animali trasportati sul veicolo.
2. Per danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada.
3. Se il conducente non è abilitato a condurre i veicoli a norma delle disposizioni di legge in vigore.
4. Per i danni cagionati dal mancato uso del veicolo e suo deprezzamento.
5. Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni.
6. Occorsi in occasione d’esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive, oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
7. Determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche.
8. Per danni avvenuti durante la partecipazione a gare, corse in genere e relative prove od allenamenti.
9. Dovuti a dolo dell'Assicurato o delle persone della cui opera egli è tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti.
10. Occorsi alle apparecchiature fonoaudiovisive, alle cose trasportate e quelli determinati da oggetti trasportati dal veicolo stesso.
11. Avvenuti quando il conducente si trova in stato d’ubriachezza o d’alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.
12. Causati in occasione di partecipazione ad attività illecita.
La Società è surrogata ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti degli Assicurati verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità pagata.