PROVINCIA DI NUORO
PROVINCIA DI NUORO
Settore Ambiente, Protezione Civile Polizia Provinciale
SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLA FAUNA SELVATICA
CAPITOLATO SPECIALE ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto lo svolgimento di un servizio di pronto soccorso e assistenza veterinaria diretto alla fauna selvatica in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Nuoro.
ART. 2 - NORME REGOLATRICI IL SERVIZIO
1. Il servizio deve essere eseguito secondo quanto previsto:
a) dal Bando di gara;
b) dal presente capitolato speciale;
c) dall'offerta;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato diversamente dal presente atto.
ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio verrà effettuato presso la struttura veterinaria dell'aggiudicatario a favore della fauna selvatica in difficoltà ivi portata da soggetti pubblici o privati, o dalla stesso aggiudicatario del servizio in oggetto, cha sarà tenuto al trasporto dell’animale dal punto in cui viene ritrovato alla propria struttura.
2. Il servizio deve essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso la reperibilità di almeno un veterinario qualificato.
3. L'aggiudicatario provvede a visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione ed a effettuare gli esami e le cure necessarie nel rispetto del programma triennale allegato al presente capitolato (allegato n°1).
4. Conclusa la visita e la medicazione l'aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:
- al trasporto dell'animale ed alla sua liberazione nel sito concordato con la Provincia di Nuoro, qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato in applicazione della normativa vigente in materia,
- a trattenere l'animale in degenza presso la struttura veterinaria per un tempo da stabilirsi in base alle necessità e alla normativa vigente;
- a trasportare l'animale, qualora sia necessaria la sua ospedalizzazione, presso uno dei centri di recupero regionali previo accordo con i responsabili dei medesimi.
5. La degenza dovrà aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico dell'animale.
6. La re immissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie sul territorio.
7. In caso di morte dell'animale durante il trasporto o durante la sua permanenza presso la struttura veterinaria l'aggiudicatario provvederà allo smaltimento dell'animale deceduto come previsto dalla normativa vigente.
ART.4 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CIASCUN ANIMALE VISITATO
l. Ogni animale visitato dovrà essere registrato attraverso la compilazione di schede contenenti le seguenti informazioni:
➢ SCHEDA 1 dati generali
✓ data arrivo
✓ dati anagrafici della persona che consegna l'animale
✓ località di ritrovamento
✓ numero progressivo di identificazione del soggetto
✓ dati di identificazione del soggetto (specie - sesso - classe di età - peso)
✓ motivo del ricovero
✓ dati sulla degenza
✓ data località e modalità di liberazione
✓ data e causa decesso
✓ foto digitale del soggetto
➢ SCHEDA 2 dati sanitari
➢ dati E.O.G (esame obiettivo generale)
✓ sviluppo scheletrico
✓ stato di nutrizione e tonicità muscolare
✓ stato del sensorio
✓ segni ed atteggiamenti particolari
✓ cute e connettivo sottocutaneo
✓ respiro
✓ grandi funzioni organiche
✓ aspetto delle mucose
✓ linfonodi esplorabili temperatura
✓ polso
➢ dati E.O.P. (esame obiettivo particolare)
✓ eventuali esami collaterali
✓ esame radiografico (volatili) (foto digitale)
✓ diagnosi
✓ terapia
✓ documentazione digitale delle lesioni visibili
2. le schede di carico e scarico degli animali sottoposti a visita clinica in sede provinciale devono essere inseriti in una banca dati da conferire trimestralmente all'xxx.xx xxxx.xx assieme alla rendicontazione di cui all'art 7.
ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO
l. Il servizio ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla stipula del contratto di appalto.
ART.6 –CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. L'aggiudicatario assume l'obbligo di eseguire le prestazioni professionali,per la durata di tre anni a decorrere dalla stipula del contratto, dietro corresponsione della tariffa prevista dal tariffario veterinario della Federazione Nazionale Ordini Veterinari disponibile all’indirizzo:
xxxx://xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/XxxxxxXxxxxxxx_x_xxxxx-xxxxxxxx_xxxxxx.xxx da applicarsi per ogni prestazione.
2. Il costo complessivo del servizio triennale non potrà superare la somma di euro 50.000,00 comprensiva di IVA cassa previdenziale, ed ogni altro onere connesso a conseguente, di cui € 20.000,00 sono destinati al primo anno ed € 15.000,00 al secondo e terzo anno.
3. Gli onorari e le spese che eventualmente comportassero il superamento del costo complessivo annuale, come sopra previsto, rimangono a totale carico dell’aggiudicatario.
4. In assenza di prestazioni rese, sarà corrisposta la somma forfetaria annuale di € 5.000,00, considerata la tipologia di servizio richiesto con reperibilità h24.
5. Nel caso di prestazioni rese per un importo inferiore a € 5.000,00, sarà integrato il corrispettivo fino alla somma di € 5.000,00.
ART.7 - PAGAMENTO
l. I pagamenti verranno effettuati, a seguito di presentazione trimestrale di apposita fattura
- relazione con rendicontazione analitica delle prestazioni professionali svolte.
2. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Nuoro, Settore Ambiente, Protezione Civile, Polizia Provinciale - piazza Italia,22 -08100 Nuoro . In essa si dovrà menzionare anche il numero di repertorio del contratto o quello della determinazione di aggiudicazione.
3. Trattandosi di un incarico conferito con fondi regionali in forza delle convenzioni rep. n°881A.D.A del 28.12.2005 fra la Regione Sardegna- servizio conservazione della natura e degli habitat- e la Provincia di Nuoro, l'Amministrazione non sarà responsabile degli eventuali ritardi nella corresponsione dei compensi rispetta ai termini previsti dal comma 1 qualora tale ritardo derivi dalla tempistica di versamento delle rate dei finanziamento da parte della Regione Sardegna o sia, in ogni caso, da addebitare alla stessa.
ART. 8 RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
Il professionista dovrà presentare entro il 30 Novembre di ciascun anno di svolgimento del servizio una relazione comprovante l'attività svolta
ART.9-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
l. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi svolti la Provincia potrà intimare al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali entro il termine perentorio di quindici giorni. Qualora il soggetto affidatario non dovesse provvedere, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
2. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui all' art. 3 commi 2 e 4 ed all'art. 4 comma 1 il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c. civ a seguito di esplicita manifestazione di volontà da parte della Provincia di Nuoro.
3. La risoluzione comporterà l'incameramento a titolo di penale della cauzione definitiva, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno.
ART. 10 – CAUZIONE
1. L'aggiudicatario è obbligato a prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva da costituirsi nelle forme e modalità previste dall’art. 54 della L.R. 5/2007, per un importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'appalto, a copertura degli eventuali oneri per inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto.
2. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.
3. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione debba avvalersene, in tutta o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
4. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni ulteriore azione qualora la cauzione risulti insufficiente.
ART. 11- SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto del servizio.
ART. 12 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E FORO COMPETENTE
1. Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Nuoro.
2. Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il foro competente è quello di Nuoro.
ART. 13 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a esso è a carico dell'appaltatore- in particolare sono a carico dell'appaltatore le somme occorrenti per la stipula del contratto.
2. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte relative al contratto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante nei confronti della Provincia di Nuoro.
ART. 14 – PRIVACY
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 196/2006 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali e le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano i pubblici appalti ed il diritto di accesso agli atti.
IL DIRIGENTE
- Xxx. Xxxxx Xxxxx –
Ref. D.ssa X.Xxxxx– tel. 0784/238812.