Art. 1 COSTITUZIONE
C.R.A.L. STATUTO
Art. 1 COSTITUZIONE
E' costituito il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Dipendenti Regione Abruzzo, con sede legale in Pescara Xxxxx Xxxxx 000, con articolazioni decentrate territoriali, meglio specificate nel successivo art 2.
Art. 2 ARTICOLAZIONI DECENTRATE
Il Circolo Ricreativo, Aziendale della Regione Abruzzo, di seguito indicato, per brevità, C.R.A.L., organismo associativo unico tra tutti i dipendenti della Regione Abruzzo, ha come sede legale amministrativa Pescara, ed è organizzato con strutture provinciali aventi sedi operative presso l'ufficio regionale maggiormente rappresentativo. Il responsabile di ciascuna struttura provinciale, eletto dagli iscritti, è chiamato a far parte del Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 3 FIGURA GIURIDICA
Il C.R.A.L. è un organismo sociale ed autonomo di tutti i dipendenti a carattere volontario e democratico patrimonialmente ed amministrativamente indipendente, regolato a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile.
Assume la figura giuridica dell'associazione di fatto, non persegue finalità di lucro, è apolitico e apartitico; aderisce all'lntercral, alla Federazione Nazionale dei C.R.A.L. delle regioni d'Italia o ad altra Associazione senza scopo di lucro con le medesime finalità.
Art. 4 FINALITA'
Il CRAL persegue finalità di solidarietà sociale in favore dei propri iscritti. Sono, altresi, finalità del C.R.A.L.:
- promuovere la partecipazione di tutti gli associati, secondo le norme di cui al presente statuto;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati mediante iniziative di natura culturale, sportiva, turistica e ricreativa, al fine di contribuire all'arricchimento delle qualità intellettuali, fisiche, culturali e dei rapporti sociali dei lavoratori, contribuendo al tempo stesso alla promozione della cultura e dell'arte;
- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività di tempo libero;
- favorire lo svolgersi della vita post-Iavorativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenze;
- attuare servizi speciali diretti ad assicurare ai soci le agevolazioni compatibili con le suddette finalità;
- sviluppare collaborazioni con altri circoli, enti, associazioni, organizzazioni sindacali;
- perseguire ogni altra finalità compatibile con gli obiettivi indicati dall'art.2 della L.R.
25.08.83 n.56, nonché quelle di natura previdenziale ed assistenziale a favore dei propri soci
Art. 5 SOCI
ISCRIZIONE - DECADENZA -TESSERAMENTO - DIRITTI e DOVERI
L'appartenenza al C.R.A.L. è riconosciuta in qualità di:
1) soci ordinari: - dipendenti regionali in servizio - dipendenti regionali in quiescenza -
dipendenti a tempo determinato o precario per il periodo di contratto
2) soci equiparati: - dipendenti di enti strumentali della Regione – dipendenti regionali assegnati, comandati e trasferiti ad altri enti pubblici oppure dipendenti di altri Enti assegnati, comandati alla Regione - dipendenti di enti o associazioni operanti a livello regionale o nazionale aventi rapporto con la Regione
3) soci aggregati: - familiari dei soci ordinari ed equiparati, nonché familiari di soci deceduti
Si intendono associati gratuitamente i figli minori fino al diciottesimo anno di età. ISCRIZIONE
L'iscrizione awiene tramite domanda indirizzata al Consiglio Direttivo del C.R.A.L Regionale, che in seguito si chiamerà, per brevità, C.D.R., che approva o respinge la domanda nella prima seduta utile successiva.
Lo status di socio si realizza con:
1) la completa accettazione del presente statuto e dei singoli regolamenti vigenti del C.R.A.L.;
2) il pagamento della quota sociale nella misura e nelle modalità previste dal C.D.R.. Il pagamento delle quote, comprensivo anche di quelle per i soci aggregati, può awenire mediante rilascio da parte del socio, di regolare delega all'Amministrazione a prelevare l'importo direttamente dallo stipendio o dalla pensione a beneficio dell'Associazione.
DECADENZA
La qualità di socio si perde per:
1) carenza dei requisiti di accesso;
2) dimissioni volontarie da inviare per iscritto al C.D.R. del C.R.A.L., con decorrenza dall'inizio del mese successivo. Le dimissioni effettuate nei termini e con le modalità suddette comportano la restituzione della tessera di socio e l'annullamento dell'eventuale delega rililsciata dal socio all’Amministrazione a prelevare le quote associative direttamente dallo stipendio o dalla pensione;
3) morosità protrattasi per un anno dall'ultimo versamento;
4) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei Componenti il C.D.R per gravi azioni compiute contro o di ostacolo all'associazione. Il prowedimento è definitivo a seguito della ratifica dell'assemblea ordinaria alla quale deve essere convocato il socio interessato e durante la quale si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti;
5) per decesso del socio;
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. DIRITTI E DOVERI
l soci hanno diritto a:
- frequentare la sede sociale;
- partecipare alle manifestazioni promosse dal C.R.A.L.;
- beneficiare delle prowidenze e dei servizi offerti dal C.RA.L. stesso nel contesto degli scopi di cui al precedente art 4
- ad esercitare il diritto di voto (limitatamente ai soci maggiorenni).
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Nella sede del C.RA.L., è tassativamente vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica e sindacale.
Art. 6
ORGANI DEL CRAL
Sono organi del C.RA.L. :
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato Provinciale;
c) il Consiglio Direttivo Regionale;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
CONVOCAZIONE
Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Si riunisce, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta l’anno ed in via straordinaria, ogni qualvolta il C.D.R. lo riterrà necessario.
L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei responsabili dei Comitati Provinciali oppure di un quinto dei soci e non oltre venti giorni dalla data della richiesta stessa.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione, si effettua mediante awisi affissi nelle sedi provinciali degli Uffici della Regione almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Gli awisi devono contenere la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, dove avrà luogo l'assemblea e l'ordine del giorno dei lavori. La seconda convocazione può essere fissata non prima di un giorno successivo a quello della prima.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'ASSEMBLEA ORDINARIA delibera sulle direttive generali programmatiche e amministrative del C.R.A.L.
In particolare:
a) elegge il Consiglio Direttivo Regionale;
b) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
d) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo Regionale.
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera su:
a) le modifiche da apportare allo statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti;
b) lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica oppure da un socio designato dagli intervenuti.
Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario verbalizzante, designato dagli intervenuti; verifica la validità dell'assemblea e firma il verbale unitamente al Segretario.
Le deliberazioni dell'assemblea vengono affisse nelle bacheche degli uffici regionali con gli allegati relativi (bilanci di previsione - rendiconti).
Art. 8 ELEZIONI
Le elezioni di cui al precedente art.7 si svolgono ogni tre anni. L'assemblea per le elezioni deve essere convocata con i criteri di cui al precedente art.7, con preawiso di almeno venti giorni.
Partecipano all'assemblea tutti i soci maggiori di età che siano in regola con il pagamento della quota associativa, che abbiano fatto pervenire regolare domanda di iscrizione alla segreteria del circolo ed abbiano rilasciato delega per la riscossione della quota associativa, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
Sono eleggibili i soci ordinari ed equiparati. Apposita commissione elettorale, presieduta dal Presidente dell'assemblea, cura lo svolgimento delle elezioni.
La Commissione, composta da cinque membri compreso il Presidente, di cui tre scrutatori, viene designata dalla assemblea.
La Commissione elettorale controlla l'elenco dei soci aventi diritto al voto redatto dal C.D.R.. I soci non possono farsi rappresentare alla assemblea da altri soci.
Le votazioni si effettuano durante l'assemblea a voto segreto. Il voto sarà espresso con l'indicazione del nome e del cognome del socio che si intende votare su apposite schede bianche, con il timbro dell'associazione a firma del Presidente della Commissione elettorale, predisposte dal Comitato Direttivo.
Sulla medesima scheda dovranno essere predisposti numero tre spazi per l'elezione dei membri del Comitato Provinciale, cinque spazi per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo Regionale, numero tre spazi per l'elezione dei membri effettivi del Collegio Revisori dei Conti e numero due spazi per quelli supplenti.
Possono essere predisposti elenchi orientativi recanti nome e cognome degli associati che volontariamente hanno fatto richiesta di esservi inseriti: Tali elenchi orientativi non vincolano il voto e devano essere affissi, assieme all'elenco generale degli iscritti, nella sede dell'assemblea.
In caso di parità dei voti tra due o più soci viene eletto il più anziano di età.
Nel verbale dell'assemblea dovrà essere inserito l'elenco di tutti i votati non eletti, per una eventuale surroga successiva.
Art. 9 COMITATO PROVINCIALE
E' un organo esecutivo del C.D.R.; opera nella attività istituzionale del C.R.A.L. connessa agli Uffici regionali della Provincia. E' composto da 3 membri, di cui un responsabile; lo stesso è designato dagli stessi membri nella prima seduta dopo le elezioni, ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo Regionale.
Il Comitato Provinciale è eletto con le modalità previste dal precedente art.8, ha la stessa durata in carica degli organi e decade contemporaneamente.
Il Comitato Provinciale si riunisce tutte le volte sia necessario a seguito di convocazione del responsabile, o di due membri.
I Componenti che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle sedute del Comitato Provinciale, sono dichiarati dimissionari dal C.D.R. e sostituiti, come quelli che per qualsiasi causa venissero a cessare dalla carica, dai soci primi non eletti o, in mancanza, con elezioni parziali.
L'atto di sostituzione implica esclusivamente la nomina a componente del comitato.
Art. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da 13 membri eletti dall'Assemblea dei soci del circolo, di cui quattro responsabili dei Comitati Provinciali.
I 9 rimanenti saranno eletti con voto limitato a cinque preferenze. Il C.D.R. elegge, nella prima seduta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l'Economo Cassiere. La carica di Responsabile Provinciale non é cumulabile con altra. Il C.D.R. può essere dichiarato decaduto in qualsiasi momento dall'assemblea dei soci, con la maggioranza assoluta dei voti presenti, purché siano presenti e votanti aImeno la metà più uno degli iscritti, per gravi fatti di ordine morale, irregolarità palesi nella condotta amministrativa del Circolo o per violazioni allo statuto.
Il C.D.R. si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei consiglieri o quando lo ritenga necessario il Presidente.
Esso delibera validamente, in prima e seconda convocazione, con l'intervento dei due terzi dei componenti ed in seconda con la presenza di almeno sette componenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente. I componenti che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio sono dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso e sostituiti come quelli che per qualsiasi causa venissero a cessare dalla carica, con i soci primi non eletti o, in mancanza, con elezioni parziali.
L'atto di sostituzione implica esclusivamente la nomina a componente del Consiglio. Tutte le cariche, in seno al Consiglio, sono conferite mediante votazione.
Il C.D.R. del circolo:
1) stabilisce il programma delle attività sociali, secondo gli scopi che il circolo persegue;
2) designa i collaboratori tecnici predisposti alle attività sociali;
3) promulga i singoli regolamenti integrativi al presente statuto e non in contrasto con le norme in esso contenute, per la utilizzazione, da parte dei soci dei servizi speciali;
4) dispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
5) attua le disposizioni assembleari;
6) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali.
Art. 11 PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal C.D.R. del circolo. Egli ha la rappresentanza legale del circolo, convoca e presiede il C.D.R., esegue le deliberazioni dell'assemblea dei soci ed è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente, sono temporaneamente disimpegnate dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo le funzioni vengono temporaneamente disimpegnate dal Consigliere più anziano.
Art. 12 SEGRETARIO
Il Segretario viene eletto dal C.D.R. del circolo. Egli predispone, in collaborazione con l'economo cassiere, il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario. Questi
ultimi documenti vengono sottoposti dal Presidente all'approvazione del C.D.R. e del collegio dei Revisori dei Conti.
Il Segretario, inoltre, tiene aggiornati l'elenco dei soci ed i documenti organizzativi del circolo, compila i verbali delle sedute del Consiglio e collabora con il Presidente per la buona riuscita di tutte le attività del circolo.
Art. 13 ECONOMO – CASSIERE
L'Economo - Cassiere viene eletto dal C.D.R. del Circolo. Egli compila, in collaborazione con il Segretario, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, prowede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate a mezzo assegni di c/c o col fondo cassa, è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. Prende in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo e predispone gli inventari. Tiene a disposizione del Collegio dei revisori dei Conti tutti i documenti contabili per le periodiche verifiche.
Art. 14
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che vengono eletti dall'assemblea dei soci ogni tre anni.
Il Collegio, similmente al C.D.R., può essere dichiarato decaduto ed i suoi membri sostituiti, con le stesse modalità previste dall'art.10 del presente Statuto.
L'incarico dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica sociale del Circolo. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del C.D.R., ma non hanno diritto a voto deliberativo.
Il Collegio dei revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti di gestione compiuti dal circolo, verifica che la contabilità sia regolarmente tenuta, esamina le relazioni sui bilanci e propone eventuali modifiche. Accerta, almeno ogni tre mesi, con apposito verbale, la consistenza della cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
Art. 15 PATRIMONIO DEL CIRCOLO
Il patrimonio del circolo è costituito dai beni mobili e immobili acquisiti e risultanti dai bilanci e dagli inventari. Il patrimonio del circolo, non può essere destinato ad altro uso se
non a quello per il quale è stato costituito. In caso di scioglimento del circolo per qualunque causa, il suo patrimonio darà destinato ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 ENTRATE DEL CIRCOLO
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e da quelle aggiuntive stabilite dall'assemblea dei soci;
b) dagli utili delle manifestazioni sociali;
c) dai proventi delle gestioni accessorie;
d) da obbligazioni, elargizioni e lasciti o contributi di Enti o di privati;
e) dal contributo della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n. 56 del 25.08.1983 e di eventuali altre leggi;
f) dai redditi patrimoniali.
Art. 17
BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Il C.D.R. del circolo ha l'obbligo di rimettere all'esame ed approvazione dell'assemblea dei soci, entro il trenta giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno corrente, con annessa relazione del collegio dei revisori dei conti. Non ottemperando a tale incombenza, il C.D.R. decade di diritto.
E' fatto divieto al C.D.R. del circolo di impegnare o, comunque, di erogare somme per spese non previste dal bilancio, di stipulare contratti o assumere obbligazioni che impegnino il circolo al pagamento delle somme eccedenti gli ordinari stanziamenti del bilancio. In casi contrario, l'obbligo del pagamento nei confronti di terzi creditori, ricade sul Presidente o su coloro che, a nome del Consiglio Direttivo del circolo, hanno stipulato il contratto o assunto l'obbligazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 18
DURATA DELLE CARICHE
Il Consiglio Direttivo Regionale del circolo ed il Collegio dei Revisori dei Conti scadono al compimento del ciclo triennale, e restano in funzione per l'ordinaria amministrazione e per indire l'assemblea per le nuove elezioni e successive consegne. Tutti i componenti del
C.D.R. e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere rieletti. Le cariche del C.D.R. e del Collegio dei Revisori dei Conti sono espletate a titolo gratuito.
Art. 19 SCIOGLIMENTO
Il circolo cessa di esistere per l'assoluta impossibilità di adempiere alle funzioni statutarie owero per mancanza di associati. La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno ¾ (trequarti) dei soci presenti all'assemblea la cui validità è data dalla partecipazione del 50% (cinquanta per cento) del corpo sociale.
Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro contenute nel codice civile e relative leggi complementari.