DELLE SPONSORIZZAZIONI
Provincia di Lecco
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI
E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE.
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 035 del 27.11.2009.
Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni 3
Art. 3 – Accordi di collaborazione: definizione. 4
Art. 4 – Il Comune come sponsee 4
Art. 5 – Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente. 4
Art. 6 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione. 6
Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione. 6
Art. 8 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche 7
Art .9 – Il Comune quale sponsor 7
Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni. 7
Art. 11 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni. 8
Art. 12 - Trattamento dei dati personali. 8
Art. 14 - Verifiche e controlli. 9
Art. 15 - Riserva organizzativa 9
Art. 16 - Spese contrattuali. 9
Art. 1 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006.
2. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione devono tendere al soddisfacimento di un interesse pubblico, a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. I contratti di sponsorizzazione e di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati, associazioni senza fini di lucro costituite regolarmente, per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, o l’equivalente corrispettivo, inseriti nei programmi di spesa, ovvero da inserire con apposita variazione, con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente;
4. Il risultato della sponsorizzazione o della collaborazione si concretizza nella realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo e/o a fornire una determinata prestazione di beni o di servizi od altra utilità,la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
c) per “sponsor”: ai sensi dell’art. 119 del T.U. approvato con d. lgs.. n. 267/2000, il soggetto (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Ballabio;
d) per “sponsee”: il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor; nel caso il Comune di Ballabio;
e) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dallo sponsee per la pubblicità dello sponsor.
Art. 3 – Accordi di collaborazione: definizione.
Gli accordi di collaborazione si hanno qualora lo sponsor, o c.d. “collaborante”, investa somme di denaro a vantaggio del Comune di Ballabio e ne ricavi, oltre al ritorno pubblicitario di cui al precedente articolo, anche una redditività specifica direttamente dal bene o servizio oggetto della collaborazione, mediante gestione diretta per un periodo di tempo prestabilito, necessario a determinare un adeguato ritorno economico finanziario delle somme erogate.
Art. 4 – Il Comune come sponsee.
1. Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni/collaborazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. La Giunta comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Ballabio il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni/collaborazioni, in via generale con l’approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e successive variazioni, e per iniziative specifiche con apposite deliberazioni;
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai commi precedenti sono demandate alla esclusiva competenza del Responsabile del servizio interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina.
Art. 5 – Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente.
1. La scelta del contraente, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisite o realizzate a cura e spese dello sponsor viene effettuata secondo i Principi del Trattato UE, nonché con l’osservanza delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto (art. 26 del d. lgs.. n. 163/2006).
2. All’avviso di sponsorizzazione/collaborazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso, approvato dal Responsabile del servizio competente, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione;
b) i vantaggi per lo sponsor;
c) l’esatta determinazione dello spazio pubblicitario o della particolare modalità offerta dal Comune;
d) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
e) le procedure di valutazione delle proposte.
4. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e di regola indica:
a) Il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, ovvero la somma corrispondente:
b) l’accettazione delle condizioni previste nel capitolato o negli atti di gara;
c) il contenuto del messaggio pubblicitario oggetto del contratto o l’impegno, da parte dello sponsor, ad informare preventivamente il Comune sul contenuto del messaggio pubblicitario;
d) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
5. L’offerta deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione attestante:
a) per le persone fisiche:
1. il possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt.
120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla legislazione antimafia;
3. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
4. la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. certificato della Camera di Commercio (solo se imprese);
b) per le persone giuridiche:
1. oltre alle autocertificazioni sopra elencate previste per le persone fisiche, ed eventualmente riferite anche ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
6. L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni, compresa l’eventuale presentazione di idonea copertura assicurativa;
7. Le offerte sono valutate dal Servizio competente, che approva apposita graduatoria nel rispetto dei criteri definiti;
8. L’aggiudicazione del contratto è effettuata dal Responsabile del servizio competente con propria determinazione. Il contratto è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del servizio che organizza l’attività o l’evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel capitolato:
9. Nel caso di più iniziative per le quali si ritenga di ricorrere alla sponsorizzazione, potrà essere previsto che non possa essere affidato al medesimo sponsor più di uno o due contratti;
10. Qualora un soggetto offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni, ecc. il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di camparare l’offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative;
11. Se l’iniziativa proposta riguarda un’attività il cui valore contrattuale non supera il limite stabilito dalla normativa comunale in materia, è ammesso il ricorso all’affidamento diretto.
Art. 6 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione.
1. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi assegnati al Responsabile del servizio interessato. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al Responsabile per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione/collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’Ente nei capitoli di spesa.
3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
4. La sponsorizzazione/collaborazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
a) sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di promozione turistica:
b) attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche (determinazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 24 del 05.12.2001);
c) lavori di cui all’allegato I del d. lgs n. 163/2006 e s.m.i., servizi di cui all’allegato II del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., forniture disciplinate dallo stesso d. lgs. n. 163/2006;
d) manutenzione o restauro di edifici di proprietà e/o di beni culturali;
e) ogni altra attività di interesse pubblico.
Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione.
1. La gestione della sponsorizzazione/collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) l’oggetto del contratto;
b) il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblcitario;
c) il valore e la durata del contratto;
d) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
f) ogni altro elemento utile a discrezione del Responsabile del servizio competente;
2. Il contratto si intende risolto qualora cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione dell’iniziativa; in tal caso le parti convengono di definire consensualmente i reciproci rapporti.
3. Oltre l’ipotesi di cui al paragrafo precedente, il contratto dovra prevedere altresì che, nei casi di inadempimento, violazione degli obblighi previsti nel presente regolamento a carico del contraente, la risoluzione del contratto, fatto salvo il
diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni subiti, opererà automaticamente e di diritto al momento del ricevimento, da parte del contraente, della lettera con la quale il Comune comunicherà che intende avvalersi della clausola di risoluzione;
4. Al termine del contratto, lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio pubblicitario con oneri a proprio carico.
Art. 8 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche
1. Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 24/2001, e l’art. 26 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l’esecuzione, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica, con la procedura del D.lgs. 163/2006 di cui all’art. 5 comma 1.
2. I contratti stipulati contengono l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi.
3. Gli sponsor che effettuano direttamente la progettazione e i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto diquanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 163/2006).
4. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 163/2006).
5. L’Amministrazione provvederà ad effettuare adeguata sorveglianza e vigilanza in merito.
Art .9 – Il Comune quale sponsor.
1. Il Comune può assumere la veste di sponsor veicolando il proprio nome presso il pubblico attraverso il sostegno, finanziario o di altra natura, di particolari manifestazioni od iniziative di carattere socio-culturale o sportivo, ideate ed organizzate da soggetti privati ritenuti di volta in volta rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei cittadini.
2. In tale prospettiva, per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei regolamenti inerenti ai trasferimenti di benefici a terzi.
Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.
1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di contingente inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
b) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
c) pubblicità ingannevole.
3. Il Responsabile del Servizio è tenuto, prima della stipula del contratto di cui all’art. 7, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, anche di immagine, per il Comune.
4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con il Comune di Ballabio.
Art. 11 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni.
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione/collaborazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa e sono destinate al finanziamento di altre iniziative o costituiscono economie di bilancio in base agli indirizzi di volta in volta definiti dalla Giunta Comunale. Quest’ultima potrà destinare, compatibilmente con le leggi vigenti ed i vincoli imposti dal patto di stabilità ed in materia di spese per il personale, una parte del risparmio, non superiore al 10%, all’implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’art. 15 del C.C.N.L. del 01/04/1999 e dell’implementazione della percentuale dell’indennità di risultato dei responsabili dei servizi.
2. La ripartizione dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali.
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ballabio in persona del Sindaco pro- tempore che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 13 - Aspetti fiscali.
1. La prestazione di promozione dell’immagine dello sponsor è da considerare attività commerciale ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera i) del D.P.R. n 633/1972, pertanto la stessa genera in capo allo sponsee l’obbligo di emissione di fattura ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/1972.
2. Il corrispettivo della sponsorizzazione può essere regolato dallo sponsor in denaro o mediante messa a disposizione o realizzazione di beni e/o servizi.
3. Nel caso di messa a disposizione o di realizzazione di beni e servizi, si concretizza un’operazione permutativa ai sensi dell’art. 11 comma 1 D.P.R. 633/1972.
4. Lo sponsor e lo sponsee sono pertanto tenuti ad assolvere gli obblighi fiscali connessi all’operazione di sponsorizzazione con emissione di regolari fatture con riferimento al valore del contratto.
Art. 14 - Verifiche e controlli.
1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.
Art. 15 - Riserva organizzativa.
1. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dal Comune di Ballabio secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
3. In tale eventualità l’affidatario è scelto ricorrendo alla procedura ad evidenza pubblica.
Art. 16 - Spese contrattuali.
Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione/collaborazione sono a carico dello sponsor.
Art. 17 – Norme di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.
Art. 18 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.