VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 26 novembre 2020 in Desio tra
Banco Desio e della Brianza S.p.A., Banca Capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario,
e la
Delegazione Sindacale “ad hoc” prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 21 del c.c.n.l. vigente e dell’art. 25 del testo coordinato in materia di agibilità sindacali del 25 novembre 2015 e s.m.i. degli Organismi Sindacali Aziendali: FIRST-CISL, UILCA, UNISIN.
premesso e considerato che:
a) in data 29 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato, in relazione all’attuale contesto economico nazionale e reddituale della banca, nonché in relazione alla prossima semplificazione organizzativa della Rete Commerciale, un piano di uscite su base volontaria, di ca 125 Risorse;
b) il 2 novembre 2020, Banco Desio S.p.A., in nome e per conto del Gruppo bancario, ha provveduto a fornire alle Organizzazioni Sindacali l’informativa prevista ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge relativa alla riorganizzazione della rete commerciale e conseguenti ricadute sul Personale;
c) le Parti si sono incontrate nelle date del 2, 10, 11,17, 18, 25 e 26 novembre 2020 e in data 10 novembre 2020, hanno sottoscritto un verbale di accordo per richiedere a tutti i Dipendenti nati entro il 31 dicembre 1965, il modello Ecocert o in mancanza l’Estratto Contributivo Previdenziale, nell’attesa di ricevere comunque il modello Ecocert, per conoscere le posizioni contributive aggiornate;
d) le Parti, al fine di attenuare gli impatti derivanti dalla riorganizzazione che precede, concordano in merito all’opportunità di ricorrere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore (ex DM 83486/2014 e successive modificazioni ed integrazioni).
tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe indicate, dopo ampio confronto,
hanno raggiunto il seguente accordo
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
CAPITOLO I – STRUMENTI DI GESTIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI
Articolo 2 – Riduzione organici
Il numero totale degli esuberi da gestire con strumenti volontari corrisponde a n. 100 Risorse. La gestione di tali eccedenze verrà garantita tramite il ricorso agli strumenti di cui al presente Capitolo.
Articolo 3 – Personale con decorrenza della prestazione pensionistica AGO entro il 30.09.2021 (ultima decorrenza trattamento pensionistico al 1.10.2021)
1. Il personale che ha già maturato o maturerà la decorrenza della prestazione pensionistica
A.G.O. entro il 30.09.2021 (con ultima decorrenza del trattamento pensionistico al 1° ottobre 2021 compreso), potrà volontariamente richiedere il pensionamento compilando l’apposito modulo di adesione allegato al presente accordo (all. n.1), per risolvere consensualmente e in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso e di indennità sostitutiva a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro.
2. Il predetto modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato e fatto pervenire all’Azienda inderogabilmente entro e non oltre il 15 dicembre 2020, con le modalità operative che verranno indicate con apposita normativa aziendale.
3. A tale personale sarà riconosciuta una somma pari a 3 mensilità lorde (3/12 della R.A.L.) da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR.
Articolo 4 – Prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore
1. Per il raggiungimento dei numeri previsti dal presente accordo, l’accesso avverrà su base
esclusivamente volontaria su due finestre di esodo:
- 1° luglio 2021
- 1° luglio 2022
alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (di seguito Fondo di solidarietà), di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i., per i Lavoratori che aderiranno, su base volontaria all’“offerta al pubblico”, secondo quanto in appresso specificato.
2. Ai sensi dell’art. 1336 c.c., i Dipendenti di ogni ordine e grado - compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - appartenenti alle Banche e Società del Gruppo bancario che maturino il requisito pensionistico AGO con decorrenza della prestazione pensionistica dal 1° novembre 2021 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2024, in attuazione di quanto previsto dal D.I. del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i., potranno accettare l’“offerta al pubblico” formulata da ciascuna Azienda di appartenenza, compilando l’apposito modulo di adesione allegato al presente accordo (all. n. 2), per risolvere consensualmente e in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso e di indennità sostitutiva a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro. Il predetto modulo di adesione dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato e fatto pervenire all’Azienda inderogabilmente entro e non oltre il 18 dicembre 2020, con le modalità operative che verranno indicate con apposita normativa aziendale.
3. Ferma restando la necessità di aderire all’offerta entro e non oltre il 18 dicembre 2020, l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà avverrà, con i criteri previsti al successivo comma 4, con la decorrenza del 1° luglio 2021 o del 1° luglio 2022, con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al 30 giugno 2021 o al 30 giugno 2022, secondo la tabella sotto riportata:
DATA CESSAZIONE | DECORRENZA PRESTAZIONE AGO |
30 giugno 2021 | 1/11/2021 – 1/03/2023 |
30 giugno 2022 | 1/04/2023 – 1/12/2024 |
Restando fermo che il periodo medio di permanenza al Fondo non potrà superare i 16 mesi, in
riferimento al suddetto schema, l’Azienda si riserva - in relazione alle necessità operative aziendali
- la facoltà di disporre una diversa data di cessazione nell’ambito delle due finestre; tale diversa decorrenza verrà prontamente comunicata all’ interessato.
4. Nell’ambito di quanto previsto dal comma che precede, i Dipendenti che avranno accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo saranno individuati con i criteri di priorità nell’ordine di seguito rappresentato:
I. coloro che aderiranno, su base volontaria, all’“offerta al pubblico” classificati in ordine cronologico in funzione della data di trasmissione del modulo nel pieno rispetto delle modalità e tempistiche che saranno indicate nell’apposita normativa aziendale e comunque in un arco temporale che va dal 27 novembre 2020 al 11 dicembre 2020;
II. gli ulteriori Lavoratori che aderiranno su base volontaria all’“offerta al pubblico” sino alla data del 18 dicembre 2020.
Fermo restando l’accesso dei Lavoratori di cui ai punti I e II che precedono, nel caso in cui il numero complessivo delle adesioni risulti eccedente rispetto al complessivo obiettivo di cui all’art. 2 del presente accordo, si stilerà una graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri:
a) Lavoratori titolari per sé dei diritti previsti dall’art. 3, comma 3, della 104/’92.
b) Lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico
dell’A.G.O.;
c) Lavoratori con maggiore età anagrafica;
d) ulteriori rilevanti motivazioni di carattere personale e familiare del Dipendente.
5. La data di cessazione del rapporto di lavoro dei Lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà sarà comunicata dall’Azienda agli interessati, in coerenza con i criteri sopra esposti, tempestivamente prima della cessazione del rapporto di lavoro.
6. I Lavoratori part-time che dovessero accedere al Fondo di solidarietà vedranno trasformato, a loro richiesta, il loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno un mese prima di accedere al predetto Fondo.
7. Le Parti precisano che le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di cui al presente articolo saranno ratificate in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) entro il 30 aprile 2021, ai sensi della normativa vigente, tramite verbale condiviso e allegato all’accordo che dirima ogni controversia anche potenziale concernente il rapporto di lavoro oggetto di risoluzione, anche ai fini di quanto previsto in tema di risoluzione del rapporto di lavoro dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.
8. Al Personale di cui al precedente comma 4, I alinea, che farà pervenire all’Azienda l’adesione sarà riconosciuto un premio pari a due mensilità lorde (2/12 della R.A.L.) da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
L’Azienda si impegna a stabilizzare gli attuali contratti a tempo determinato, una volta valutata la positività della prestazione e ad assumere, in coerenza temporale delle finestre di uscite sopra
esposte, Risorse in modo che complessivamente, alla data del 31.12.2023 sia garantito il risultato del rapporto di una risorsa assunta, a tempo indeterminato, a fronte di due uscite.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Per Retribuzione Annua Lorda (RAL), in tutti gli articoli in cui essa è richiamata, si intende la complessiva retribuzione contrattuale, corrisposta in via continuativa, gli assegni ad personam erogati su 12 e su 13 mensilità, con esclusione degli importi di natura variabile (quali ad esempio le voci erogate a titolo di indennità e rimborso spese, premi aziendali, importi una tantum, liberalità, etc..).
Articolo 5 – Opzione Donna
1. Le Dipendenti che decidano di esercitare l’opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all’art. 1, comma 9, L. 243/2004 e s.m.i. (c.d. “Opzione Xxxxx”) potranno risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro al 31.12.2020 compilando l’apposito modulo di adesione allegato al presente accordo (all.3)
2. A detto personale sarà riconosciuto un importo onnicomprensivo lordo pari al 100% della RAL (Retribuzione Annua Lorda) quale incentivo all’esodo. Resta inteso che tale importo sarà erogato quale incentivazione all’esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. L’erogazione in parola sarà subordinata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e alla connessa sottoscrizione dell’apposito verbale di conciliazione da ratificarsi in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.), ai sensi della normativa vigente tramite verbale condiviso e allegato all’accordo che dirima ogni controversia anche potenziale concernente il rapporto di lavoro oggetto di risoluzione.
Articolo 6 – Garanzie in caso di modifiche normative previdenziali
Nel caso di modiche normative e/o legislative che pregiudichino il diritto alla percezione dei trattamenti previdenziali pubblici dei lavoratori che abbiano avuto accesso al Fondo di solidarietà, e salvo che il Fondo stesso non prosegua l’erogazione delle prestazioni straordinarie previste dal
D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 e successive modifiche, fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici, gli stessi avranno diritto a rientrare in servizio, con contratto a tempo determinato (anche part-time se richiesto dall’interessato), fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione. Il Gruppo si riserva di collocare i lavoratori in aspettativa retribuita per l’intero predetto periodo.
Articolo 7 – Agevolazioni per il Personale che accede alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà
1. Al Personale che acceda alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di cui al presente accordo, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sono riconosciute le agevolazioni di seguito indicate:
assistenza sanitaria integrativa: agli interessati sarà assicurato, in quanto già iscritti alla Polizza RBM alla data di sottoscrizione del presente accordo, il mantenimento dell’iscrizione fino al termine dell’anno in cui gli interessati stessi avranno accesso al trattamento di pensione dall’A.G.O., alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte
a carico del Dipendente sia per la parte a carico dell’Azienda) in essere per il Personale in
servizio tempo per tempo vigenti.
previdenza complementare: al Dipendente sarà riconosciuto un importo - quale incentivazione all’esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione e in un’unica soluzione nel primo cedolino paga utile - pari alla contribuzione complessiva che l’Azienda avrebbe dovuto versare alla forma di previdenza complementare cui il Dipendente aderisce nella misura in vigore all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà;
condizioni bancarie e creditizie: saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del Personale in servizio, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione A.G.O., e con particolare riferimento al tasso dei mutui in essere per gli aderenti al Fondo verrà garantito, in via del tutto eccezionale e con riferimento esclusivo a tale categoria di Personale, il mantenimento del tasso di mutuo in essere alla data della cessazione; tale mantenimento riguarderà anche per il Personale di cui agli artt. 3 e 5 del presente accordo.
2. In ogni caso, le previsioni del presente articolo avranno effetto per ciascun interessato che abbia aderito al Fondo di solidarietà con fruizione delle prestazioni in forma rateale e fino all’ultimo mese di percepimento dell’assegno straordinario erogato dal Fondo. Successivamente gli interessati potranno beneficiare delle agevolazioni tempo per tempo in vigore per il Personale in quiescenza.
Articolo 8 – Incontro di verifica
1. Le Parti prevedono sin da ora un momento di verifica, da tenersi con apposito incontro entro il 31 gennaio 2021, nell’ambito del quale saranno esaminati i dati relativi alle domande pervenute ai sensi del presente accordo, al fine di valutare il raggiungimento del più volte richiamato obiettivo di riduzione degli organici, di cui all’art. 2 del presente accordo.
2. Le parti dichiarano, che, laddove l’Azienda ravvisi la necessaria compatibilità economica, il numero complessivo degli esuberi da gestire con strumenti volontari, potrà essere conseguentemente aumentato. Di tale eventualità verrà fornita puntuale informazione alle Organizzazioni Sindacali nell’ambito dell’incontro previsto al comma che precede.
CAPITOLO II – NUOVA STRUTTURA DELLA RETE COMMERCIALE
Articolo 9 – Nuova struttura della rete commerciale
1. In relazione alla nuova struttura organizzativa della Rete Commerciale di Banco Desio, essa troverà concreta definizione operativa entro il primo gennaio 2021. La lista delle Filiali tempo per tempo oggetto di ottimizzazione, anche in considerazione della diffusione territoriale del Gruppo, sarà comunicata tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, alla Clientela e alle strutture delle Banche interessate al fine di non creare criticità con riferimento alla motivazione delle Risorse, alle azioni commerciali e alla gestione della Clientela e comunque in ottemperanza alle disposizioni normative e contrattuali in materia.
2. Con apposite convocazioni, saranno previsti specifici e appositi incontri di verifica con le Organizzazioni Sindacali, da tenersi preventivamente alla comunicazione alla Clientela, dove saranno valutati ed eventualmente definiti percorsi professionali per il personale interessato e specifiche indennità di mobilità talora se ne ravvisasse la necessità.
Articolo 10 – Riqualificazione e riconversione delle Risorse
1. Le riduzioni di organico previste e la nuova struttura della rete commerciale, potrebbero determinare percorsi di riqualificazione, riconversione e ricollocazione professionale, in conformità alle previsioni del vigente c.c.n.l. e in coerenza con quanto previsto nel comma 2 dell’art.9.
2. La riqualificazione, riconversione e ricollocazione professionali saranno attuate anche attraverso adeguati percorsi formativi e/o di affiancamento, in un’ottica di complessivo accrescimento delle professionalità nei rispettivi ruoli, facendo altresì ricorso alle risorse messe a disposizione dal Fondo paritetico di settore (FBA). A tale riguardo le Parti confermano che all’atto della pubblicazione dell’Avviso per l’anno 2021 le stesse si rincontreranno per valutare i contenuti dei relativi programmi formativi condivisi con le XX.XX. onde consentire il finanziamento del progetto formativo all’uopo strutturato.
3. Le Parti convengono sulla opportunità che il Personale coinvolto dal presente accordo sia inserito, laddove necessario, in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di solidarietà del settore del credito istituito con D.I. 83486 del 28 luglio 2014 e s.m.i..
4. All’uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte.
CAPITOLO III – MISURE SPECIFICHE E CONCLUSIONE PROCEDURE
Articolo – 11 Lavoro agile
Le Parti concordano sul fatto che, successivamente alla conclusione della procedura sindacale di cui al presente accordo, si incontreranno con le Delegazioni composte dalle Segreterie Nazionali e dalle Delegazioni trattanti, entro il 15 gennaio 2021, a livello aziendale, per definire i contenuti di un’intesa che disciplini le modalità di ricorso al c.d. “lavoro agile” in coerenza con le norme stabilite dal vigente CCNL.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
Il Gruppo dichiara che proseguirà la sperimentazione relativa al progetto “smartworking” di cui ha già dato verbale informazione alle Organizzazioni Sindacali sia nell’ambito degli ordinari incontri.
Articolo 12 – Condizioni di mutuo per il personale dipendente
A far data dal 1° gennaio 2021, le Parti definiscono la modifica delle condizioni di mutuo per prestiti prima casa, ristrutturazione e cambio prima casa, per le nuove stipulazioni effettuate dalla medesima data, per il personale dipendente come di seguito rappresentato:
1) importo massimo concedibile € 350.000,00, fatti salvi i requisiti di rispetto del rapporto complessivo “rata / reddito”;
2) Durata massima, 30 anni entro il compimento del 75° anno di età del dipendente.
3) LTV 90% per i Mutui ipotecari tasso variabile e tasso fisso.
4) Mutui a tasso fisso:
- Eurirs attualmente in essere + 0,50% durata fino a 10 anni;
- Eurirs attualmente in essere + 0,60% durata da 10 a 20 anni;
- Eurirs attualmente in essere + 0,75% durata da 20 a 30 anni;
- Spese perizia: 0.
5) Ecobonus: al 110%, percentuale acquisto 92,73%; al 50%/65%/90%, percentuale acquisto 90%.
6) Prestiti straordinari a tasso variabile, BCE + 1,00% con un minimo del 1,25%; La Banca provvederà con immediatezza ad aggiornare la circolare aziendale sul tema.
Articolo 13 – Buono pasto
1. A far data dal 1° gennaio 2021, il buono pasto - emesso unicamente in formato elettronico - sarà definito, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, in euro 6,00 in caso di svolgimento dell’attività a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con rientro dopo la pausa pranzo.
2. Verificato il raggiungimento dell’80% dell’obiettivo di cui all’art. 2 del presente accordo, nell’ambito dell’apposito incontro di cui all’art. 8, a far data dal 1° gennaio 2022, l’importo del buono pasto verrà elevato a euro 6,50.
Articolo 14 – Percorso di verifica
Circa le tematiche relative a:
- assistenza sanitaria;
- previdenza complementare;
- eventuale mobilità straordinaria derivante dalle future azioni poste in essere sulla rete commerciale;
- percorsi di carriera connessi alla futura configurazione della già richiamata rete commerciale
- rinegoziazione dei mutui in essere.
Le Parti effettueranno appositi incontri per verificare e trovare soluzioni che si dovessero verificare nell’ambito delle tematiche su indicate. Le commissioni saranno composte da due rappresentanti sindacali per ciascuna sigla firmataria del presente accordo.
Articolo 15 – Conclusione procedure
Le Parti dopo un approfondito esame delle tematiche inerenti alle operazioni di cui alla già citata informativa del 2 novembre 2020, si danno atto di aver definito e concluso, con la sottoscrizione del presente accordo, le relative procedure di legge e di contratto.
Gruppo Banco Desio e della Brianza S.p.A.,
La Delegazione Sindacale ad hoc FIRST-CISL, UILCA, UNISIN
Allegato n. 1 al verbale di accordo del xx novembre 2020
Pensionamento – entro il 30/09/2021
Spettabile
Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse, Banco Desio e della Brianza S.p.A.
Via X. Xxxxxxxxx, 1
xxxxx – Desio
Il/La Sottoscritto/a
codice fiscale nato/a il
a provincia Dipendente della Società
matricola e.mail personale (non
aziendale) recapito telefonico personale
preso atto
del contenuto del Verbale di accordo del xx novembre 2020,
attesta che
è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici AGO con decorrenza pensionistica entro il 1/10/2021, e propone in via irrevocabile al proprio datore di lavoro di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, anche al fine di beneficare del trattamento previsto all’art. 3 del Verbale di Accordo del xx novembre 2020.
Conseguentemente dichiara di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro in data
(31.12.2020 ovvero ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico AGO se successiva al 1° gennaio 2021)
, / / (Luogo) (Data) (Firma)
Allegato n. 2 al verbale di accordo del xx novembre 2020
Spettabile
Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse, Banco Desio e della Brianza S.p.A.
Via X. Xxxxxxxxx, 1
xxxxx – Desio
Oggetto: accettazione dell’“offerta al pubblico” ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del credito
Il/La Sottoscritto/a
codice fiscale nato/a il
a provincia Dipendente della Società
matricola e.mail personale (non
aziendale) recapito telefonico personale
con la presente, in adesione al piano di incentivazione all’esodo di cui al verbale di accordo del xx novembre 2020
preso atto
▪ del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i. e delle relative disposizioni sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (di seguito Fondo di solidarietà);
▪ del contenuto dell’accordo sindacale del xx novembre 2020, con particolare riferimento alla
“offerta al pubblico” in esso formulata;
atteso che
in base alle vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria successivamente alla data del ,
dichiara di
□ 1) accettare l’offerta, formulata dall’Azienda ai sensi dell’art. 1336 c.c., di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro al 30/06/2021- 30/06/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro) per poter accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, consapevole che, con la ricezione da parte dell’Azienda della presente dichiarazione, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà perfezionata e conclusa e non sarà più possibile modificare e/o revocare il consenso prestato dal sottoscritto;
□ 2) accettare tutto quanto stabilito dall’accordo sindacale del xx novembre 2020 e dal Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i.;
□ 3) rinunciare – ai sensi del Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i.- al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva;
□ 4a) non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità, oppure
□ 4b) essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità con scadenza prevista al
/ / , con impegno a non presentare istanza di xxxxxxx;
ciò premesso il/la sottoscritto/a richiede
(barrare la casella prescelta):
la liquidazione dell’assegno straordinario in unica soluzione; la liquidazione dell’assegno straordinario in forma rateale;
solo nel caso di liquidazione dell’assegno straordinario in forma rateale (opzionale):
si
no il versamento dei contributi a favore dell’Organizzazione Sindacale a cui aderisce
per tutta la permanenza al Fondo di solidarietà;
Il sottoscritto, infine
▪ prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data comunicata dall’Azienda; la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà ratificata in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) anche ai sensi della normativa vigente;
▪ dichiara di essere consapevole che “Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d’investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.”, come espressamente previsto dalla vigente normativa che disciplina le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà;
▪ si impegna a comunicare tempestivamente all’Azienda ed al Fondo l’eventuale instaurazione
– nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di un rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo che comportino un’attività lavorativa prestata in favore di soggetti diversi da quelli di cui al punto che precede.
, / / (Luogo) (Data) (Firma)
Allegati: documento di identità in corso di validità.
Allegato n. 3 al verbale di accordo del xx novembre 2020
Pensionamento – “Opzione donna”
Spettabile
Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse, Banco Desio e della Brianza S.p.A.
Via X. Xxxxxxxxx, 1
xxxxx – Desio
Il/La Sottoscritto/a
codice fiscale nato/a il
a provincia Dipendente della Società
matricola e.mail personale (non
aziendale) recapito telefonico personale
preso atto
del contenuto del Verbale di accordo del xx novembre 2020,
attesta che
ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 26/2019, così come prorogato dall’art.1, comma 476 della Legge n.160/2019 eserciterà il diritto al trattamento pensionistico anticipato c.d. ”Opzione donna” e propone in via irrevocabile al proprio datore di lavoro di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dall’art.5 del Verbale di accordo del xx novembre 2020.
Conseguentemente dichiara di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro in data
(31.12.2020)
, / / (Luogo) (Data) (Firma)
COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
(Costituita ai sensi dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 2019)
VERBALE DI CONCILIAZIONE
(art. 412-ter c.p.c.)
Il giorno xx xxxx xxxx in Milano dinanzi alla Commissione Paritetica di conciliazione composta da:
1. il Sig. xxxx dell'Associazione Bancaria Italiana
2. il Sig. xxxx (sigla sindacale) sono comparsi:
- il (società) nella persona del Signor xxxx, nella sua qualità di Procuratore Speciale (parte d’ora in poi indicata come: “il Datore di lavoro”) in forza di procura notarile del xxxx
e
- il Signor xxxx (d’ora in poi indicato come “il Dipendente”), nato a xxxx (xx) il xx/xx/19xx, residente a xxxx in Via xxxx;
premesso che:
a) il Dipendente intrattiene un rapporto di lavoro subordinato con il Datore di lavoro con inquadramento xxxx ai sensi del CCNL 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
b) con verbale di accordo sottoscritto in data xx novembre 2020, il Datore di lavoro e le Organizzazioni Sindacali convenivano di ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito di cui al D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni (di seguito fondo di solidarietà), concordando di favorire l’accesso volontario alle prestazioni del fondo di solidarietà stesso dei lavoratori con diritto a percepire il trattamento pensionistico entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
c) il Dipendente, con formale adesione notificata in data xx xxxx xxxx, ha dichiarato di accettare l’offerta di cui all’art. 4 del suddetto verbale di accordo del xx novembre 2019, formulata dal Datore di lavoro ai sensi dell’art. 1336 c.c., di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro al 30/06/2021 - 30/06/2022 per poter accedere alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà, al fine di maturare il diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell’A.G.O. entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
d) con la predetta dichiarazione di accettazione dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., il Dipendente ha, altresì, dichiarato di accettare tutto quanto stabilito dall’accordo sindacale del xx novembre 2020 e dal D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità e di richiedere la liquidazione dell’assegno straordinario (1) in un’unica soluzione (2) in forma rateale con/senza versameno dei contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale di appartenenza;
e) il Datore di lavoro, in forza di quanto previsto e regolato dal richiamato verbale accordo del xx novembre 2020, e, all’esito della verifica effettuata sulla domanda del Dipendente, prende atto di tale dichiarazione di accettazione dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.;
f) il Datore di lavoro e il Dipendente, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato verbale di accordo e adempiendo a quanto ivi disposto, intendono formalizzare in sede protetta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra loro intercorso, addivenendo ad un accordo che prevenga e definisca interamente qualsivoglia controversia insorta o che possa insorgere tra le medesime;
g) le parti intendono pertanto concordare quanto segue nell’ambito del tentativo di
amichevole composizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c.;
h) le parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all’avvio del tentativo di amichevole composizione di cui al punto che precede.
La Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l’identità delle parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.
Quanto sopra premesso le parti stesse, dopo ampia e approfondita disamina della questione, hanno convenuto quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante del presente verbale e il Dipendente ne riconosce, anche
negozialmente, l’esattezza;
2) il Datore di lavoro e il Dipendente confermano la definitiva risoluzione del loro rapporto di lavoro;
3) trattandosi di risoluzione consensuale è escluso ogni reciproco obbligo di preavviso o di indennità per il mancato preavviso. In ogni caso le parti convengono espressamente la rinunzia a qualsiasi reciproca pretesa a titolo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso. Le parti escludono altresì qualsiasi sospensione della data di cessazione, ovvero qualsiasi proroga della medesima, per qualsiasi titolo, ragione o causa (e dunque anche per il caso di eventuale malattia o infortunio che dovessero intervenire prima della cessazione o all’atto della cessazione);
4) le parti confermano che la data di efficacia della risoluzione consensuale si intende quella del 30 giugno 2021 - 30 giugno 2022. Tale giornata si intende quale ultima giornata del rapporto di lavoro; pertanto, con il termine di tale giornata, il rapporto di lavoro si intende definitivamente estinto;
5) il Datore di lavoro pagherà, se spettante, il trattamento di fine rapporto nonché le altre competenze dovute per effetto della cessazione del rapporto (indennità sostitutiva delle eventuali ferie non utilizzate e ratei delle competenze retributive indirette maturati alla data di cessazione del rapporto); ciò avverrà sulla base degli accantonamenti e delle contabilizzazioni effettuati dal Datore di lavoro. Il pagamento avverrà nei tempi tecnici di liquidazione all’uopo necessari;
6) il Dipendente presta il suo incondizionato assenso ad accedere alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà a partire dal giorno successivo a quello di cessazione, di cui al precedente
punto 4, con conseguente fruizione delle prestazioni erogate dal fondo secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme che disciplinano l’Istituto in parola, e comunque non oltre la maturazione dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico A.G.O., per modo che si impegna a presentare domanda di accesso alle prestazioni erogate in via straordinaria dal fondo di solidarietà;
7) durante il periodo di permanenza al fondo di solidarietà sarà corrisposto al Dipendente, per il tramite del fondo di solidarietà, un assegno straordinario per il sostegno al reddito in forma rateale mensile, determinato come previsto dal D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni;
8) durante il periodo di permanenza al fondo di solidarietà il Datore di lavoro assicura all’ex Dipendente il mantenimento della forma di assistenza sanitaria integrativa, alle medesime condizioni economiche e normative previste per il Personale in servizio;
9) il Datore di lavoro riconoscerà all’ex Dipendente un importo - quale incentivazione all’esodo a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione e in un’unica soluzione - pari alla contribuzione complessiva che l’Azienda avrebbe dovuto versare alla forma di previdenza complementare cui il Dipendente aderisce nella misura in vigore all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà;
10) durante il periodo di permanenza al fondo di solidarietà il Datore di lavoro dichiara che saranno garantite al Dipendente le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del Personale in servizio, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione AGO;
11) il Dipendente rinunzia ad ogni eventuale pretesa derivante o derivabile dal pregresso rapporto di lavoro, dalla sua stipulazione, esecuzione e risoluzione, salvo solo quanto previsto con il presente accordo. Il Dipendente dichiara di essere consapevole che tale rinunzia include, a titolo esemplificativo, ogni pretesa economica (retribuzioni arretrate, differenze retributive, premi, indennità, bonus, ricalcolo del trattamento di fine rapporto rispetto a quanto ad oggi accantonato, ecc.); ogni pretesa di rimborsi spese; ogni pretesa per inquadramenti superiori o per dequalificazioni; ogni pretesa per diritti connessi al rapporto di lavoro; ogni pretesa relativa a benefici in natura di qualsiasi genere; ogni richiesta per trattamenti assicurativi o previdenziali non previsti dalla legge, e ogni altra configurabile, per qualsiasi titolo, ragione o causa. Queste rinunzie valgono anche nei confronti di ogni Società del Gruppo cui appartiene il Datore di lavoro; il Datore di lavoro accetta tali rinunce;
12) il Dipendente si impegna, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a mantenere riservatezza in ordine ai dati, conoscenze, informazioni e documentazioni da lui acquisiti durante l’esecuzione del rapporto di lavoro e che facciano parte delle proprietà del Datore di lavoro. Il Dipendente si obbliga altresì, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non trattenere, disporre e utilizzare, documenti, cartacei o informatici, in originale o in copia, di pertinenza del Datore di lavoro. A ciò fanno eccezione solo i documenti divulgati al pubblico dal Datore di lavoro o la corrispondenza o i documenti inoltrati dal Datore di lavoro al Dipendente nella di lui qualità di contraente del contratto di lavoro. Il Dipendente si impegna a restituire tutti i beni aziendali di cui avesse il possesso o la detenzione;
13) il Dipendente dichiara di essere consapevole che “Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d’investimento, che
svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.”, come espressamente previsto dalla vigente normativa che disciplina le prestazioni straordinarie erogate dal fondo di solidarietà;
14) il Dipendente si impegna a comunicare tempestivamente al Datore di lavoro ed al fondo di solidarietà l’eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo che comportino un’attività lavorativa prestata in favore di soggetti diversi da quelli di cui al punto 13 che precede;
15) il presente documento è riservato. Salvo l’utilizzo nei reciproci rapporti, e salvi i trattamenti necessari per l’esecuzione delle pattuizioni previste, nessuna delle due parti potrà divulgare a terzi questo documento senza il consenso dell’altra Parte.
In relazione alla volontà come sopra espressa dalle parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art. 412-ter c.p.c., accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra (Società) e il Signor xxxx ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 2019 e dell’art. 2113, quarto comma, c.c..
I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.
Letto, confermato e sottoscritto.
Copia del presente verbale di Conciliazione viene depositata presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Milano.
Desio, xx xxxx 2021
IL DIPENDENTE
IL DATORE DI LAVORO
LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE