DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI PC E SERVIZI CONNESSI PER L’INFORMATICA OCCORRENTI ALLA SEDE CENTRALE E AGLI UFFICI TERRITORIALI – CENTRI PER L’IMPIEGO, DELL’ASPAL.
CIG: 813061079F CPV: 30213300-8
SOMMARIO
INFORMAZIONI GENERALI
PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO
CAPO I – Definizioni generali.
Art. 1 Definizioni
CAPO II - Oggetto dell'appalto
Art. 2 Oggetto dell'appalto
Art. 3 Lotto di gara e valore contrattuale dell'appalto Art. 4 Durata dell'appalto
Art. 5 Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d’appalto
Art. 6 Requisiti per la partecipazione alla gara
6.1 Soggetti ammessi alla gara
6.2 Requisiti di carattere generale
6.3 Requisiti di capacità economico – finanziaria
PARTE II – DISCIPLINARE DI GARA
CAPO I - Modalità di scelta del contraente
Art. 7 Procedura e criterio di aggiudicazione
CAPO II – Regolamento gara telematica – Requisiti di partecipazione – Modalità di abilitazione alla gara telematica – Definizioni e dotazione necessaria
Art. 8 Modalità di partecipazione alla gara telematica e abilitazione alla piattaforma Art. 9 Dotazione informatica, istruzioni di gara e chiarimenti
Art.10 Termine e modalità di presentazione delle offerte Art.11 Caricamento telematico della documentazione di gara Art.12 Documentazione amministrativa “Busta di qualifica” Art 13 Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”
Art.14 Offerta Economica – “Busta Economica” Art.15 Requisiti dell’offerta
Art.16 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate Art.17 CIG e contributo di partecipazione alla gara
CAPO III – Modalità di svolgimento della gara
Art.18 Seggio di gara
Art.19 Commissione Giudicatrice
Art.20 Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice Art.21 Soccorso Istruttorio
Art. 22 Aggiudicazione
Art. 23 Offerte anormalmente basse Art. 24 Stipulazione del contratto
Art. 25 Cause espresse di esclusione
PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
CAPO I - Partecipazione e costituzione
Art. 26 Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese
Art. 27 Fatturazione e liquidazione a favore di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa e
Consorzi
PARTE IV – CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
CAPO I – Garanzie
Art. 28 Cauzione provvisoria
Art. 29 Restituzione cauzione provvisoria ai Soggetti non aggiudicatari Art. 30 Cauzione definitiva
PARTE V – AGGIUDICAZIONE
CAPO I - Adempimenti soggetto aggiudicatario
Art. 31 Documentazione
Art. 32 Documentazione cartacea per stipula contratto
PARTE VI – Disciplinare tecnico CAPO I – Disciplinare di fornitura
Art. 33 Caratteristiche specifiche dell'appalto Art. 34 Responsabilità e penalità
Art. 35 Prezzi
Art. 36 Modalità di fatturazione e pagamenti Art. 37 Risoluzione del contratto
Art. 38 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni Art. 39 Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii Art. 40 Subappalto
Art. 41 Avvalimento
Art. 42 Cessione del contratto
Art. 43 Tracciabilita' dei flussi finanziari Art. 44 Privacy
Art. 45 Foro competente Art. 46 Allegati
INFORMAZIONI GENERALI
Procedura Aperta telematica per l'affidamento della fornitura, in noleggio, di PC e servizi connessi per l’informatica occorrenti alla Sede Centrale e agli Uffici Territoriali – Centri per l’Impiego, dell’ASPAL.
X. XXXX 7622836 - CIG 813061079F – CPV: 30213300-8
STAZIONE APPALTANTE | ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro) |
INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE | Via Is Mirrionis 195 – 09122 CAGLIARI Tel. 070/6067923-7969 fax 070/0000000 sito web: xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx |
SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili Direttore ad Interim del Servizio: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Art. 31 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii – Art. 34 della L.R 8 del 2018. | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx |
ISTRUTTORE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx |
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Art. 111 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016 | Il DEC verrà nominato dopo l’aggiudicazione della procedura |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE | Determinazione del Direttore Generale n. 3100 del 09.12.2019 |
PROCEDURA DI GARA | Procedura Aperta telematica ex art. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) |
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. |
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI DITTE | 18.02.2020 Ore 18:00 |
TERMINE PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI ASPAL | 25.02.2020 Ore 18:00 |
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE | 04.03.2020 Ore 12:00 |
DATA APERTURA OFFERTE | 09.03.2020 Ore 09:00 |
GESTORE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA |
PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I – Definizioni generali
Art. 1 - Definizioni
Nel testo del presente Disciplinare di gara valgono le seguenti definizioni:
1. ASPAL. Per ASPAL si intende l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
2. Soggetto candidato. Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
3. Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell’appalto secondo le modalità di cui al presente Disciplinare;
4. Soggetto escluso. Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione della gara;
5. Legale Rappresentante. Si definisce Legale Rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale Rappresentante del Raggruppamento di Imprese è il Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria quale risulta dall’atto di costituzione del Raggruppamento medesimo.
CAPO II – Oggetto dell’appalto
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, in noleggio, di PC e servizi connessi per l’informatica occorrenti alla Sede Centrale e agli Uffici Territoriali – Centri per l’Impiego, dell’ASPAL, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico di gara, di seguito riportati:
- Noleggio n. 250 PC Desktop All in-one;
- Noleggio n. 250 Licenze software Microsoft Windows 10 Pro;
- Servizio di manutenzione Hardware e Software n. 250 apparecchiature;
- Servizio di consegna e installazione n. 250 apparecchiature.
Il presente appalto ha l’obiettivo di rispondere all’esigenza dell’ASPAL di dotare ogni dipendente della sede centrale e delle sedi dei CPI dislocate sul territorio regionale di una postazione di lavoro informatica, anche a seguito degli ultimi riassestamenti organici dell’Agenzia, nell’ottica di un potenziamento generale dei Centri suddetti e dei relativi servizi rivolti all’utenza.
L’Amministrazione si riserva, al termine del periodo di 36 mesi, di esercitare l’opzione di riscatto dell’intera fornitura secondo le modalità e condizioni previste all’art. 3 del Capitolato Tecnico.
Tutti i prodotti/servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.
Art. 3 – Lotto di gara e valore contrattuale dell’appalto
Il presente appalto verrà aggiudicato, in Lotto unico e inscindibile, in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del punteggio di offerta tecnica e del punteggio di offerta economica, come specificati nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico ("Art. 5 – Criteri di aggiudicazione").
Le Ditte concorrenti ovvero i Raggruppamenti temporanei di Imprese dovranno, pertanto, presentare offerta per il lotto unico di gara, restando esclusa la possibilità di aggiudicazione frazionata.
L’importo complessivo a base d'asta dell’appalto è pari a € 359.500,00 IVA esclusa, determinato come segue:
• Fornitura, in noleggio, PC Desktop, Monitor, Licenze Software, Servizi di consegna installazione e Servizi di manutenzione Hardware e Software, occorrenti alla Sede Centrale e agli Uffici Territoriali – Centri per l’Impiego dell’ASPAL, per l’importo di
€ 355.000,00 IVA esclusa.
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 4.500,00.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii l’Aspal ha redatto il “Documento di valutazione dei rischi da interferenze” rivolto ad individuare i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, alternative nonché di valore
complessivo pari o superiore all’importo a base di gara del lotto unico.
L'ASPAL si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura/servizio per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La fornitura/servizio dovrà quindi essere eseguita alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l’Impresa aggiudicataria per la
risoluzione anticipata del contratto.
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché si tratta di un progetto funzionalmente unitario e la sua suddivisione potrebbe comprometterne la buona riuscita in ragione dell’interdipendenza dei suoi elementi costitutivi e per l’imprescindibilità di un unico contraente che ne coordini tutte le componenti, garantendo la sua funzionalità secondo i più alti standard tecnici.
Art. 4 - Durata dell’appalto
La durata del contratto è stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data dell’ultima consegna
(inclusiva di installazione e collaudo) delle apparecchiature.
Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
L’ASPAL si riserva inoltre la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo con semplice preavviso di 60 giorni, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo qualora si decidesse l’interruzione e/o la soppressione del servizio/fornitura o intervengano successivi provvedimenti regionali/nazionali che dispongano la succitata soppressione, salvo il pagamento di quanto previsto all’art. 109 comma 1 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.
Art. 5 - Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d’appalto
L’aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di
contratto il seguente ordine di validità e d’importanza dei documenti:
- Capitolato Tecnico
- Offerta dell’aggiudicatario
- Contratto
Il capitolato è il documento che riveste l’importanza maggiore ed a seguire gli altri
documenti elencati precedentemente.
Se all’interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà interpretato la condizione più favorevole per l’ASPAL.
Art. 6 – Requisiti per la partecipazione alla gara
6.1 – Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici regolarmente registrati e abilitati sulla piattaforma SardegnaCAT, di seguito specificati:
1. Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2017:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate, i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
I concorrenti stranieri dovranno dichiarare la sussistenza dei requisiti di ordine generale equivalenti a quelli prescritti per i concorrenti italiani/unione europea, conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese e dovranno possedere altresì i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica richiesti ai paragrafi 6.3 e 6.4 del presente articolo.
***
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, idoneità professionale e di carattere economico finanziario e tecnico-professionale.
6.2 - Requisiti di carattere generale a pena di esclusione.
La partecipazione alla presente procedura di appalto è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di seguito riportati:
1) inesistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2) insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'esclusione di cui ai sopra indicati punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
3) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
4) esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto
in una delle seguenti situazioni, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
b) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), se dovuta, per l'attività oggetto del presente
appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Operatori l’iscrizione anzidetta deve essere posseduta da tutti gli O.E. facenti parte del Raggruppamento/Consorzio. In caso di consorzi di diversa tipologia il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso e dalle Consorziate indicate come esecutrici.
N.B. pena l’esclusione, nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella“black list” di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, deve possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero, in alternativa prova della presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M.
14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima
6.3 - Requisiti di capacità economico - finanziaria previsti dall’art. 83 c. 4 del
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a pena di esclusione:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:
c) Dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi il cui bilancio sia stato approvato (2016-2017-2018), o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni;
N.B. Si precisa che: per “fatturato globale” s'intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
d) Dichiarazione concernente il fatturato nel settore oggetto di gara, non inferiore all’importo complessivo, IVA esclusa, a base d’asta pari a € 359.500,00, realizzato negli esercizi finanziari 2016-2017-2018, o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni;
6.4 - Requisiti di capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 83 c. 6 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a pena di esclusione:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico e professionale:
e) in relazione alla capacità tecnica, e a dimostrazione del suddetto fatturato specifico di cui al punto d), le Ditte concorrenti presentano l’elenco dei principali servizi/forniture nel settore oggetto di gara, prestati nel triennio di riferimento (2016- 2017-2018), o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture/servizi medesimi;
La previsione della limitazione alla partecipazione alla presente gara connesso al fatturato
aziendale, in particolare il requisito di fatturato specifico relativo alla fornitura in noleggio di prodotti informatici e servizi connessi è motivata da quanto segue:
- assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di: 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo dell’appalto posto a base d’asta tale da garantire la congruità della capacità produttiva del fornitore con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi e dei prodotti;
- al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. A tal fine non è prescritto, il possesso da parte dei componenti del RTI di percentuali minime del requisito di fatturato specifico.
Quote di qualificazione in caso di R.T.I./ Consorzi Ordinari
Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I./Consorzio ordinario:
- i requisiti di carattere generale, di cui al paragrafo 6.2 del presente articolo devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;
- il requisito di capacità economico - finanziaria e tecnico professionale, di cui ai punti
d) e e), deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso, determinato dalla somma dei fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria, oppure, in caso di consorzio, una delle imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, non inferiore al 40%, mentre le imprese mandanti/consorziate dovranno possedere, cumulativamente, il requisito per il restante 60% e, singolarmente, in misura non inferiore al 10%. La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del R.T.I. (costituito ovvero costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte alla realizzazione del requisito.
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA
CAPO I – Modalità di scelta del contraente Art. 7 - Procedura e criterio di aggiudicazione
La scelta del contraente avviene mediante procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58
e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii nei tempi previsti per le procedure sopra la soglia comunitaria.
Non sono ammesse offerte parziali, pari o in aumento.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii sulla base dei seguenti punteggi:
a) punteggio di offerta tecnica max punti 70/100;
b) punteggio di offerta economica max punti 30/100.
Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso:
Offerta Tecnica: max 70 punti
Le ditte partecipanti dovranno presentare adeguata offerta tecnica nella quale siano evidenziate le caratteristiche minime richieste dal capitolato tecnico e le eventuali caratteristiche migliorative offerte.
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche per ciascuna ditta offerente, avverrà mediante l’attribuzione dei relativi punteggi assegnati al singolo sub-criterio, secondo quanto indicato di seguito:
Criterio di valutazione | Sub criterio | Punteggio MAX |
A. Proposte migliorative offerte senza costi aggiuntivi (Max 50 punti) | A1. Caratteristiche tecniche della configurazione di base proposta – condizioni migliorative qualitative • Processore: punteggio aggiuntivo da 0 a 12 punti max; • Scheda grafica: punteggio aggiuntivo da 0 a 4 punti max; • Ulteriori migliorie qualitative: punteggio aggiuntivo da 0 a 6 punti max. A2. Caratteristiche tecniche della configurazione di base proposta – condizioni migliorative quantitative • Memoria RAM: 2 punti per ogni 4 GB di memoria aggiuntiva fino a max 8 punti; • Hard Disk: 4 punti per 512 GB di memoria disco SSD – 4 punti per Hard Disk HDD aggiuntivo da almeno 1 TB- (max 8 punti totali); • Monitor integrato: 3 punti ogni pollice aggiuntivo fino a max 9 punti; | 50 |
• Porte USB aggiuntive (oltre le 6 base): 2 punti ogni USB 3.0 aggiuntiva e 1 punto ogni USB 2.0 aggiuntiva fino a max 3 punti totali; | ||
B. Service Level Agreement (SLA) (Max 10 punti) | B1. SLA – Service Level Agreement – Tempo di consegna • Tempo di consegna: 1 punto per ogni 3 giorni di anticipo rispetto al termine ultimo di consegna fino ad un massimo di 6 punti; B2. SLA – Service Level Agreement – Tempo di Ripristino • Tempo di Ripristino: 1 punto per ogni 3 ore di riduzione del tempo di ripristino operatività a seguito di malfunzionamento fino a un massimo di 4 punti. | 10 |
C. Compatibilità ambientale (Max 10 punti) | C1. Consumo energetico (Riduzione dell’ETEC in percentuale rispetto al valore massimo ammesso – maximum TEC requirement Etec_MAX) • 80% ETEC_MAX <ETEC≤100% ETEC_MAX: 0 punti; • 60% ETEC_MAX <ETEC≤80% ETEC_MAX: 2 punti; • 40% ETEC_MAX <ETEC≤60% ETEC_MAX: 4 punti; • ETEC≤40%ETEC_MAX: 6 punti. C2. Emissioni sonore • Per valore di LwAd <= 40 bB(A) in idle mode: 4 punti. | 10 |
Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta della ditta a-esima presentata Pt(a), sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei relativi pesi Wi per i coefficienti V(a)i, come riassunto in tale formula:
𝑛
𝑃𝑡(a) = ∑(𝑊𝑖 ∗ V(a)𝑖)
𝑖=1
Pt(a) = punteggio di valutazione dell’offerta tecnica del concorrente a-esimo;
Wi = peso previsto per sub-criterio (i);
V(a)i = media dei coefficienti calcolati dalla Commissione rispetto al sub-criterio (i);
n = numero totale dei sub-criteri
∑n= sommatoria dei pesi per il coefficiente di valutazione
Si precisa che i singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:
Giudizio qualitativo | Coefficiente |
Ottimo | Fino a 1 |
Buono | Fino a 0,80 |
Sufficiente | Fino a 0,50 |
Mediocre | Fino a 0,20 |
Non presentato o non valutabile | 0 |
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta valida da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di re- scaling):
• se V(max)pi>0
𝑉(𝑎)𝑝𝑖
𝑉
𝑉(𝑎)𝑖 =
(𝑚𝑎𝑥)𝑝𝑖
• se V(max)pi=0 V(a)i=0 dove:
V(a)pi è il coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per il sub-criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
V(max)pi il coefficiente massimo ottenuto fra le ditte concorrenti per il sub-criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per il sub-criterio i-esimo.
Si precisa inoltre che:
• La procedura di re-scaling non viene applicata in caso di una sola offerta valida;
• Verrà applicata la verifica dell’anomalia delle offerte.
Offerta Economica: max 30 punti
L’offerta economica, dovrà essere presentata dalle Ditte concorrenti secondo quanto riportato nel Disciplinare di Xxxx.
Il punteggio attribuito alle offerte economiche relativo al parametro P1 verrà calcolato secondo la seguente
formula:
P1(a) = 30 * V(a)
dove:
V(a) = Ra / Rmax;
V(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra 0 e 1;
Ra = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d’asta e il Prezzo Complessivo
offerto dal concorrente (a);
Rmax = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d’asta e il Prezzo Complessivo
dell’offerta più conveniente.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un’offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al Capitolato tecnico e del presente disciplinare, risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d’asta.
Ai sensi dell’art. 69 del X.X. X. 000 del 23.05.1924, si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta purché tecnicamente valida ed economicamente congrua. Si precisa che:
- l’ASPAL può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- L’ASPAL si riserva, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l’oggetto dell’appalto, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all’affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti.
CAPO II – Regolamento gara telematica – Requisiti di partecipazione – Modalità di abilitazione alla gara telematica – Definizioni e dotazione necessaria
Art. 8 - Modalità di partecipazione alla gara telematica e abilitazione alla piattaforma
È requisito essenziale di partecipazione la regolare registrazione e abilitazione sulla piattaforma di SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema.
A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “All. 1 Istruzioni di gara”. Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Xxxxxxxxx è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT+1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).
Si riporta di seguito la categoria dell’albero merceologico Sardegna Cat relativa alla presente
procedura di gara: AD22AA.
Art. 9 - Dotazione informatica, istruzioni di gara e chiarimenti
Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
a) firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale
all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx.
Nell’ambito del presente Disciplinare si intende per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, solo tramite messaggistica da parte della società abilitata al sistema, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 18/02/2020.
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx e sulla sezione bandi e gare del profilo del committente entro il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, cosi come previsto dall’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.
E’ facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione” Messaggi”. E’ onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.
Art. 10- Termine e modalità di presentazione delle offerte
La gara si svolge con modalità interamente telematica.
Come di seguito precisato l'invio della documentazione amministrativa, della documentazione tecnica e dell'offerta economica dovrà avvenire in formato digitale con le modalità di seguito elencate. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 04/03/2020 pena l’irricevibilità della stessa e l’esclusione dalla procedura di gara.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La seduta del seggio di gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno 09/03/2020 alle ore 09:00 presso la sede dell'ASPAL – Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni beni mobili ed immobili - piano terra -in Via Is Mirrionis, 195 a Cagliari.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà
essere composta dai seguenti documenti:
1. Documentazione Amministrativa – “Busta di qualifica” Art. 12 del presente disciplinare
2. Offerta Tecnica – “Busta Tecnica” - Art. 13 del presente disciplinare
3. Offerta Economica – “Busta Economica” - Art. 14 del presente disciplinare
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
1. accedere al Portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata
3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”
4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
5. cliccare sull’evento di interesse;
6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della
documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”;
7. cliccare sull’evento corrispondente al lotto per cui si intende presentare un’offerta;
8. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento dell’offerta per il lotto selezionato e confermare cliccando su “OK”.
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento
delle offerte si rimanda al documento denominato “Allegato 1 - Istruzioni di gara”.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica. Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive in sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Art. 11 – Caricamento telematico della documentazione di gara
Entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta, le ditte partecipanti dovranno caricare sul sistema, negli appositi spazi messi a disposizione la documentazione di gara.
Art. 12 Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO, a pena di esclusione, fatto salvo il
soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti, firmati digitalmente:
1. Dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 2A;
2. Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato in tutte le sue parti;
3. “Istruzioni di gara” (All. 1) firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; in caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;
4. Dichiarazione sostitutiva ex DPR n° 445/2000 per soggetti diversi dal legale rapp.te in grado di impegnare la società v/terzi (All. 2AA);
5. Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole di cui al modello allegato 3 contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, loro allegati e negli atti tutti di gara, compresi i chiarimenti;
6. Dichiarazione di cui al Modello allegato 4 ai fini della specifica approvazione
delle clausole onerose ai sensi dell’art. 1341 del c.c.;
7. Copia di documentazione attestante il pagamento del contributo all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n.266, recante evidenza del codice identificativo di gara, per il lotto unico;
8. Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta per il Lotto, fatto salvo il caso di riduzione della stessa come precisato nell’art. 29 del presente disciplinare;
9. Patto di integrità, (Allegato 5) firmato digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura;
10. Procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;
11. In caso di avvalimento la documentazione richiesta dall’art. 42 presente
disciplinare;
12. In caso di partecipazione sotto forma di RTI e/o Consorzio si tenga conto di quanto di seguito indicato:
- RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;
- RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;
- RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale
rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
• a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 comma 8, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- Rete di imprese: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete e copia informatica autentica del contratto di rete.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Art 13 – Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”
Nella sezione denominata “Busta Tecnica” della RdO, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti tecnici:
1. Relazione tecnica dalla quale si evince i requisiti minimi richiesti e/o migliorativi del prodotto offerto;
2. Scheda tecnica dell’apparecchiatura offerta;
3. Certificazioni di conformità e/o autocertificazione;
3. Relazione sul servizio di manutenzione software e hardware;
4. Relazione sul servizio di consegna e installazione.
***
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti tecnici richiesti per il Lotto di cui al presente articolo, comporterà l’esclusione dalla gara.
Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana o, in caso contrario, accompagnata da traduzione giurata.
La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della
documentazione.
La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti, con nota formale e nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti tale da non consentire la valutazione dell’offerta da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara. In ogni caso non è ammessa l’integrazione della documentazione tecnica.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D .Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).
In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. Pertanto l’impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare e fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati.
Tutti i documenti contenuti nella Busta tecnica devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
Art. 14- Offerta Economica – “Busta Economica”
Le imprese concorrenti devono, per il lotto unico di gara, secondo le modalità indicate
nell’Allegato 1 Istruzioni di iscrizione al Portale Sardegna CAT:
1. inserire a sistema l’importo complessivo offerto IVA esclusa, inferiore alla base d’asta
stabilita per il lotto nell’art. 3 del presente Disciplinare di gara;
2. compilare e allegare nella sezione “Allegati Generici” della Busta Economica della RDO, lo schema di offerta economica che dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello predisposto dall’ASPAL (Allegato 6 - Schema Offerta Economica), sottoscritta digitalmente.
Si precisa che nel succitato modello di offerta economica (Allegato 6 - Schema Offerta Economica), dovrà essere indicato lo stesso importo offerto IVA esclusa, per il lotto unico, già
inserito nel sistema ai fini dell’assegnazione del punteggio economico e della graduatoria che
verrà elaborata automaticamente dalla piattaforma.
In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la Stazione appaltante.
L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, né potranno essere presentate offerte alternative.
La ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale.
Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.
In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato nel sistema.
In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l’offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.
Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
Art. 15 - Requisiti dell’offerta
I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico con la sola esclusione dell’I.V.A.
L’offerta, sottoscritta con firma digitale, s’intenderà proveniente dal legale rappresentante o
dal procuratore speciale indicati nella domanda di partecipazione e nel DGUE.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell’aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui.
Si ricorda che le Ditte concorrenti dovranno presentare offerta per tutti i servizi/forniture richieste nel lotto unico restando, in ogni caso, esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate.
La mancanza nell’offerta economica e/o tecnica anche di uno solo dei servizi che costituiscono il lotto, non consentendo la comparazione delle offerte, determinerà l’esclusione dalla gara del concorrente.
Il concorrente nel formulare l’offerta dovrà valutare attentamente tutti i costi inerenti l’appalto sia indiretti che diretti sollevando in questo modo l’Agenzia destinataria del servizio oggetto della presente procedura di gara dal pagamento di ulteriori oneri per garantire la corretta funzionalità dello stesso.
Il concorrente sarà tenuto ad indicare nell’offerta economica i propri costi di manodopera e oneri aziendali sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 16 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, L’ASPAL può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati.
In caso di imprese straniere il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara potrà essere dimostrato mediante presentazione dei documenti rilasciati dai Paesi di appartenenza, ovvero mediante dichiarazione giurata o altra dichiarazione resa innanzi ad autorità competente a riceverla secondo le Leggi del Paese di provenienza che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente gara.
L’ASPAL può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
Art. 17 - CIG e contributo di partecipazione alla gara
I soggetti concorrenti dovranno allegare nella busta di qualifica il pagamento del contributo all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG da indicare in sede di versamento del contributo di partecipazione alla gara, viene di seguito riportato: 813061079F.
Il contributo è dovuto per il lotto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Lotto | CIG | Contributo a carico della Ditta | Importo a base di gara | Contributo Stazione Appaltante |
Lotto Unico | 813061079F | € 35,00 | € 359.500,00 | € 225,00 |
Ai fini del versamento le imprese concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’ANAC.
A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire
attraverso il sistema:
• in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione” del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
• in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
• in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, scansione della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
Per tutte le ipotesi di versamento contemplate dovrà essere prodotta copia informatica della pagina web del sito dell’Autorità attestante l’avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico dell’operatore economico l’onere di verificare l’effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI, il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria.
CAPO III – Modalità di svolgimento della gara
Art. 18 - Seggio di gara
La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara, composto da un Presidente e due testimoni, di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante.
Art. 19 - Commissione Giudicatrice
La valutazione tecnico-qualitativa e la conseguente attribuzione dei punteggi è rimessa al giudizio di una Commissione Giudicatrice.
La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un’apposita Commissione giudicatrice, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l’Amministrazione Regionale, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. Tali componenti verranno individuati secondo
modalità che garantiscano il principio di rotazione degli stessi.
E’ altresì pubblicata sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ASPAL xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 20 - Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice
Il seggio di gara provvederà nella data indicata nelle informazioni generali a:
• verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
• aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
• procedere all’ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.
In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.
La commissione giudicatrice procederà all’apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente in una o più sedute riservate, o anche lavorando da remoto, alla valutazione di conformità della documentazione presentata all’interno delle “Buste tecniche” rispetto alle specifiche del capitolato e dei criteri di aggiudicazione, attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nell’art. 7 (“Procedura e criterio di aggiudicazione”), redigendo uno o più verbali.
Successivamente la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora in cui si terrà la seduta, da parte della commissione giudicatrice, per l’apertura e verifica del contenuto delle buste economiche.
È altresì compito della commissione giudicatrice supportare il RUP nella procedura di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Di seguito le fasi per l’analisi delle offerte per il lotto unico:
1) valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2) esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
3) lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
4) calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
5) esclusione delle eventuali offerte anomale all’esito del procedimento di verifica;
6) definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
7) formazione della graduatoria di gara.
In caso di ex aequo tra le migliori offerte per singolo Lotto, si procederà, ex art. 77 del
R.D 827/24, a richiedere ai partecipanti la formulazione di una offerta migliorativa, in mancanza della quale si procederà al sorteggio.
Si fa presente che il sistema permette alla Stazione Appaltante di conoscere le quotazioni economiche delle Ditte concorrenti solo dopo la chiusura della fase di verifica dell’offerta tecnica.
I concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97, comma 3 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le giustificazioni.
All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvede a comunicare d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
d) le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal destinatario nel modello “Allegato 2A Dichiarazione di partecipazione” e “Allegato 2B _DGUE”.
Art. 21 - Soccorso Istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 22 - Aggiudicazione
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore Generale dell’ASPAL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere
all’aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell’offerta nel suo insieme.
L’aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater, del C.P., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Art. 23 - Offerte anormalmente basse
La valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 commi 3 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare comunque la congruità dell’offerta presentata dal Concorrente.
Art. 24 - Stipulazione del contratto
A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
L'appaltatore e altresi obbligato ad ottemperare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal X.Xxx. 81/2008. Deve altresì applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, contribuzioni retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL.
L’appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti all’ASPAL, al Personale dell’ASPAL ovvero a terzi o a cose di terzi o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, del proprio personale o da chiunque chiamato a collaborare.
Art. 25 - Cause espresse di esclusione
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta
l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della “par
condicio”, segretezza e imparzialità:
1. offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nel Disciplinare di gara;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta (artt. 12, 13
e 14), fatto salvo il soccorso istruttorio laddove applicabile ( art. 12);
3. presenza di indicazioni di prezzo nell’offerta tecnica (art. 13) e nella documentazione
amministrativa in generale;
4. offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo fissato a base di gara pari a €
359.500,00 Iva/esclusa;
5. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla gara,
indicate negli atti di gara.
PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
CAPO I - Partecipazione e costituzione
Art. 26 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la stazione appaltante procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D. L. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.
Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:
• la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria;
• con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e firmata digitalmente:
1. dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
2. dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;
3. dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c)del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
5. dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;
6. dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
L’allegato 2A "Dichiarazione di partecipazione" e l’allegato 2B "DGUE” al presente disciplinare, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.
La cauzione provvisoria e il relativo impegno dovrà essere presentata, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:
• in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto
garantito è il raggruppamento;
• in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
• in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.
Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.
La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.
Il documento “Condizioni generali di registrazione” All.1 al presente disciplinare, in caso di RTI (sia formalmente costituito che non) dovrà essere sottoscritto solo dall’impresa mandataria.
La dichiarazione di accettazione del presente disciplinare, del capitolato tecnico e dei relativi allegati, nonché di tutti gli atti di gara, compresi i chiarimenti, nonché del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del patto di integrità, dovrà essere firmata digitalmente:
• dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
• dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, D.L. 5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.
Con riferimento al contenuto delle Buste tecnica ed economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, la firma da riportare dovrà essere quella dei seguenti soggetti:
1. dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
2. dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
3. dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
4. dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, D.L. n.5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.
In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
1. cauzione definitiva presentata dall’impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
2. copia autentica dell’atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all’Impresa capogruppo;
3. dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.
Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.
Art. 27 - Fatturazione e liquidazione a favore di Raggruppamenti Temporanei
d’Impresa e Consorzi
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento o un consorzio ordinario, i pagamenti spettanti al raggruppamento o al un consorzio ordinario saranno effettuati esclusivamente all’Impresa mandataria o Capogruppo, ovvero, se richiesto, distintamente a ciascuna Impresa raggruppata o consorziata, in rapporto alla parte di prestazione.
PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
CAPO I – Garanzie
Art. 28 Cauzione Provvisoria
In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell’importo a base d’asta di € 359.500,00 Iva esclusa.
Ovvero:
Lotto | Importo a base d’asta | Importo cauzione provvisoria 2% |
LOTTO UNICO | € 359.500,00 | € 7.190,00 |
La garanzia dovrà:
1. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere costituita a favore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - Via Is Mirrionis 195 – 00000 - Xxxxxxxx - Codice fiscale: 92028890926.
2. essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice.
In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art.
103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx - nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo
garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto:
• del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali e stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
• del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
• del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
• del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero allegando idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.
Art. 29 - Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari
La cauzione provvisoria si intende svincolata a seguito di comunicazione da parte dell'ASPAL ai soggetti non aggiudicatari, dall'adozione della Determina di aggiudicazione definitiva.
Art. 30 - Cauzione definitiva
Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.
Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:
• sottoscrizione autenticata da notaio;
• essere incondizionata e irrevocabile;
• prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice medesimo.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione.
L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.
PARTE V – AGGIUDICAZIONE
CAPO I - Adempimenti soggetto aggiudicatario
Art. 31 - Documentazione
Entro quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire, caricandola telematicamente sul sistema nella sezione messaggistica, la documentazione prevista nell’art. 83 co. 3 e 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di partecipazione alla gara, in particolare, i seguenti documenti:
- fatturato globale del triennio 2016-2017-2018: producendo copia conforme del conto
economico degli ultimi tre bilanci depositati all’Ufficio del Registro delle Imprese;
- in riferimento all’elenco dei principali servizi nel settore oggetto di gara prestati nel triennio 2016-2017-2018 a privati, di cui al punto e) dell’art. 6 paragrafo 6.4 del presente Disciplinare, la produzione di almeno un certificato rilasciato da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, comprensivi di attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese e dei corrispondenti importi relativi alle prestazioni eseguite nel settore oggetto della gara e dichiarati in sede di presentazione dell’offerta;
- “dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia” compilato dai medesimi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi maggiorenni. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente.
Per quanto concerne il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle imprese, il Certificato del Casellario Giudiziale, la certificazione di regolarità contributiva ai sensi della Legge n° 266/2002 nonché l'attestazione di regolarità fiscale, nonché i servizi resi ad altre P.A. e ogni altra certificazione atta ad accertare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta in sede di partecipazione alla gara, sarà cura dell’ASPAL provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000 come modificato dall'art. 15 della Legge n° 183/2011.
Il termine di cui sopra può essere, a richiesta dell'Aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell’ASPAL dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso dell’ASPAL si riserva la facoltà di aggiudicare a favore della Ditta seconda classificata e sarà immediatamente incamerata la cauzione provvisoria del Concorrente a titolo di risarcimento.
Art. 32 – Documentazione cartacea per stipula contratto
La Ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà inoltre PRODURRE IN ORIGINALE/FORMATO DIGITALE il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 31 del presente Disciplinare.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o un
Consorzio, il medesimo sarà tenuto a trasmettere in formato cartaceo l'atto di costituzione di cui all'art. 27 del presente Disciplinare.
Dovranno essere depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti relativi alle prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura, ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c-bis) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Sono a carico della società aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti il contratto: bolli, diritti, imposta di registrazione, onorari, copie e quant’altro, ivi comprese eventuali spese notarili.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), stimate in circa € 6.000,00, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all’aggiudicatario le relative modalità di
effettuazione dei rimborsi.
PARTE VI – Disciplinare tecnico CAPO I – Disciplinare di fornitura
Art. 33 - Caratteristiche specifiche dell'appalto
Per quanto attiene alle caratteristiche specifiche dell'appalto si fa rinvio a quanto previsto ed analiticamente disposto nel Capitolato Tecnico.
Art. 34 – Responsabilità e penalità
La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.
Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda via Pec entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è
imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali:
INADEMPIMENTO | MISURA DELLA PENALE |
Ritardo nell’erogazione dei servizi rispetto alla tempistica definita nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nel piano operativo di consegna, ovvero diversamente concordato con il committente | 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo |
Le penali saranno trattenute, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 35 - Prezzi
I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l’Aggiudicatario e sono da intendersi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA. I prezzi offerti ed aggiudicati e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi onnicomprensivi delle prestazioni specificate nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico di gara e rispettivi allegati, per servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura.
Art. 36 - Modalità di fatturazione e pagamenti
In applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 e DM 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all’ ASPAL attraverso il sistema di interscambio.
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Dovrà essere emessa fattura mensile posticipata concernente il noleggio delle apparecchiature e del servizio di manutenzione software e hardware (per quanto concerne le spese di consegna e installazione le stesse dovranno essere indicate nella prima fattura), che sarà ammessa al pagamento previa attestazione di regolarità da parte del DEC.
Qualora applicabile sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, se dovuta per legge; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC se dovuto per legge. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità.
Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell’affidamento della fornitura, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura.
La fattura andrà intestata a:
AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
xxx Xx Xxxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxx
P.IVA: 92028890926
dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
Il n. del CIG indicato nell’ordinativo di fornitura;
Il codice univoco ufficio: UFVJ58;
Il nome dell’ufficio: ASPAL;
Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita.
L’assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l’emissione dell’ordinativo di pagamento senza che all’ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.
Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l’opzione S “Split payment”.
L’applicazione dello splyt-payment non si applica ai fornitori esteri.
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall’accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012.
Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto della fornitura a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Agenzia potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più
gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 37 - Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi:
• per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
• in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
• qualora il ritardo nell’esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per
l’ASPAL;
• per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del
contratto;
• applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
• violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
• cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
• violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii;
• mancato rispetto di quanto previsto in materia di riservatezza (art. 13 Capitolato Tecnico).
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.
Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.
Art. 38– Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Il Soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 del C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Disciplinare e dal Capitolato Tecnico.
Tutte le riserve che il Soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Art. 39 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii
L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente
Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e rispettivi allegati, del codice degli appalti nonché di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, etc.
A questo proposito si ricorda che l’Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell’offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all’amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.
Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e nel Bando di gara, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.
Art. 40 – Subappalto
E’ ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs, n°
50/2016 e ss.mm.ii (fino alla quota massima consentita dalla succitata normativa). Il subappalto è sottoposto perciò alle seguenti condizioni:
• il concorrente, nell’ambito Documentazione Amministrativa - ”Busta di Qualifica”, di cui all’art. 12 del presente Capitolato, deve indicare la quota parte, in termini percentuali, di fornitura che intende eventualmente subappaltare. L’espressione di un valore numerico che possa rendere nota l’offerta economica di gara, determina l’esclusione del Concorrente dalla gara;
• l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso l’ASPAL, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.
Art. 41 – Avvalimento
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l’avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.
L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:
• una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
• copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario.
In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.
La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89,comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).
L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.
Art. 42 - Cessione del contratto
Secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di fornitura
non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, , fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).
Art. 43 - Tracciabilita' dei flussi finanziari
L’aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal DL n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’ASPAL, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.
Unitamente alla comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilarsi a cura della Ditta aggiudicataria e da restituire all’ASPAL - Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili tramite PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, o mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Art. 44 – Privacy
Ai sensi e per gli effetti Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 ed in conformità con la vigente legislazione nazionale, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Titolare del trattamento è Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito denominata ASPAL), con sede legale in Cagliari, Via is Mirrionis 195, Codice Fiscale 92028890926.
2) Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali e/o identificativi forniti dal partecipante alla gara saranno raccolti e trattati in quanto il trattamento:
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misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- è necessario per motivi di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
3) Modalità di trattamento e conservazione dei dati Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea da parte di ASPAL e SardegnaCAT, società in house della Regione Autonoma della Sardegna, che gestisce il portale delle domande di partecipazione dell’Avviso di gara.
I dati forniti saranno archiviati presso la sede centrale dell’ASPAL e presso SardegnaCAT, e conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali sono conservati per i tempi imposti dalla normativa vigente su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, all’interno dell’Unione Europea.
4) Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali soggetti la cui facoltà d’accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.
I dati saranno trasmessi anche ad altri soggetti, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti.
La ditta aggiudicatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28
Xxx.Xx 2016/679.
5) Obbligatorietà del conferimento dati Il conferimento dei dati risulta necessario a per la partecipazione alla procedura di gara e ai conseguenti atti.
6) Profilazione e diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
7) Diritti dell’interessato
AI sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di:
- accedere ai propri dati personali;
- richiedere la correzione dei propri dati personali;
- revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei propri dati personali;
- richiedere la cancellazione dei propri dati personali;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, nonché di trasmettere i propri dati personali ad un altro titolare del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- ottenere la limitazione al trattamento dei propri dati personali;
- proporre reclamo all’autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa normativa.
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.
8) Modalità per l’esercizio dei diritti. E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all’URP dell’ASPAL x/x xxx Xx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx oppure una PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
9) Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della Protezione dei dati dell’ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12.02.2019, al quale viene associata la mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 45 - Foro competente
Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l’ASPAL e l’aggiudicataria durante o al termine del contratto è competente il Foro di Cagliari. È escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta aggiudicataria non potrà
sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l’ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. 46 - Allegati
Allegati:
Allegato 1 Istruzioni di iscrizione al Portale Sardegna CAT Allegato 2A Domanda di partecipazione
Allegato 2AA Modello di dichiarazione sostitutiva altri soggetti Allegato 2B DGUE
Allegato 3 Dichiarazione di accettazione di tutti i documenti di gara compresi i chiarimenti
Allegato 4 Dichiarazione di accettazione clausole onerose Allegato 5 Patto d’Integrità
Allegato 6 Schema di offerta economica