CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEO PER GLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI PER GLI ANNI ACCADEMICI 2002/03 – 2003/04- 2004/05
CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEO PER GLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI PER GLI ANNI ACCADEMICI 2002/03 – 2003/04- 2004/05
Sottoscritto in data _21.4.2005_
Il giorno 21 del mese di Aprile dell'anno 2005, presso una sala del Rettorato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, le parti negoziali composte da:
Delegazione di parte pubblica:
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Presidente)
Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX GELMINI (Direttore Amministrativo)
R.S.U., nelle persone di:
..Xxxxxxxx Xxxxx...
..Xxxxx Xxxxxxxxx.....
..Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
..Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
..Xxxxxx Xxxxxxxx.
...............................
...............................
...............................
...............................
Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx FLC-CGIL
Xxxx. Xxxxx Xxxxx XXXX-Università
Sig. Santo Sergi UIL-P.A.
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxx S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.
sottoscrivono l’allegato contratto collettivo integrativo riguardante la determinazione del trattamento integrativo di ateneo per gli esperti e collaboratori linguistici per gli anni accademici 2002/03 – 2003/04- 2004/05
Premessa
VISTO che l’art.51 del CCNL/1996 – al comma 5 prevede che: “Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Xxxxxx, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all’esperienza acquisita”;
VISTO che l’art.51 del CCNL/1996 – al comma 6 prevede che: “I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno durata quadriennale e conservano la
loro efficacia fino a quando non siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Xxxxxx;
VISTO che l’art.22 – comma 1 – del CCNL 2000/01 prevede che: “Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all’art.51 del CCNL 21.5.1996 del comparto Università”;
VISTO il contratto integrativo, stipulato in data 30.3.2001, relativo all'applicazione dell'art.51- comma 5 - "esperti e collaboratori linguistici" del CCNL 21.5.1996;
VISTO il contratto integrativo del 31.10.2003, con il quale le parti negoziali hanno destinato, a decorrere dall’anno 2003, euro 14.719, per incrementare i compensi accessori degli esperti e collaboratori linguistici, rimandando ad un successivo accordo la determinazione di criteri generali di incentivazione degli stessi;
VISTO il CCNL stipulato in data 27.01.2005;
VISTA l’ipotesi di accordo, riguardante la determinazione del trattamento integrativo di ateneo per gli esperti e collaboratori linguistici per gli anni accademici 2002/03 – 2003/04- 2004/05, siglata in data 11.4.2005;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.4.2005, con la quale detto Xxxxxx ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo, ai sensi dell’art.3 – comma 3 del CCNL 27.1.2005;
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEO PER GLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI PER GLI ANNI ACCADEMICI 2002/03 – 2003/04- 2004/05
PREMESSO CHE agli effetti del presente accordo
- per servizio prestato in ‘mansioni professionalmente equivalenti o superiori’ a quelle previste dal profilo professionale di lettore e/o di CEL si intendono l’attività di insegnamento presso scuole secondarie di II grado statali, o legalmente riconosciute, o presso Centri linguistici abilitati al rilascio di certificazioni riconosciute a livello internazionale e l’attività di docenza presso Istituti universitari o di Istruzione superiore;
- l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx si impegna ad implementare le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività di supporto all’apprendimento delle lingue straniere;
1. il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato è incrementato mediante attribuzione del trattamento integrativo di Ateneo spettante
annualmente in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all’esperienza acquisita secondo i criteri e con le modalità indicate nelle disposizioni seguenti.
Il suddetto trattamento integrativo compete a titolo di trattamento accessorio.
A) CRITERI
A1 Trattamento accessorio per esperienza acquisita
Per arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa maturata nel profilo di CEL o di lettore o in mansioni professionalmente equivalenti o superiori è assegnato un compenso lordo dell’ammontare di € 150, di € 300 e di € 400, in corrispondenza di un’anzianità di servizio minima, rispettivamente, di anni 3, di anni 8, e di anni 13.
Il compenso compete per intero in relazione all’anzianità maturata entro l’anno accademico di riferimento.
A2 Trattamento accessorio per miglioramento dei servizi e incremento della produttività
E’ assegnato un premio di produttività per miglioramento dell’offerta formativa ai collaboratori ed esperti linguistici che nel corso di uno stesso anno accademico prestano servizio presso almeno due sedi.
In relazione a tale criterio il premio di produttività si compone di un importo forfetario lordo dell’ammontare di € 150 per il personale che presta la propria attività presso due sedi, di € 250 per il personale che presta la propria attività presso tre sedi e di € 350 per il personale che presta la propria attività presso quattro sedi
Le eventuali economie derivanti dalla attribuzione di somme a titolo di trattamento accessorio, verranno ridistribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto in base al criterio previsto dal punto A1
B) MODALITA’
Il trattamento integrativo di Ateneo è corrisposto al personale avente diritto secondo i criteri indicati ai precedenti punti A1) e A2), in un’unica soluzione al termine di ogni anno accademico, a condizione dell’esito positivo delle verifiche annuali dell’attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali, con giudizio espresso dal Centro Linguistico sulla base delle relazioni dei docenti responsabili dei corsi di formazione linguistica.
L’assegnazione del trattamento accessorio previsto dal presente Accordo è disposta per la quota prevista al precedente punto A2), sulla base del piano annuale di utilizzazione dei collaboratori ed esperti linguistici predisposto dal CLA e delle attestazioni dell’attività svolta dai medesimi effettuata dal Direttore del Centro Linguistico secondo le risultanze dei registri tenuti dai CEL e, per la quota prevista al precedente punto A1, sulla base della documentazione presentata dal personale interessato attestante i servizi prestati in mansioni professionalmente equivalenti
o superiori alle dipendenze di Enti diversi dall’Università di Modena e Reggio Xxxxxx.
2. L’incremento del costo orario determinato dall’Accordo integrativo di Ateneo del 30/03/01 nella misura di £. 500, pari a € 0,26, è conservato per il triennio 2002/03 - 2003/04 2004/05 ed è assorbito a decorrere dall’a.a. 2005/06 dal trattamento integrativo di Ateneo previsto dal successivo accordo.
3. Le disposizioni del presente Accordo hanno effetto a decorrere dall’a.a. 2002/03 fino all’entrata in vigore del nuovo CCNL del comparto Università.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX_x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (23.4.2005) Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX x.xx Reggiani Xxxxxxx Xxxxx
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
R.S.U. x.xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
x.xx Xxxxxx Xxxxxxxx
x.xx Xxxxx Xxxxxxxxx
x.xx Xxxxxxxx Xxxxx
x.xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
F.L.C.-C.G.I.L. x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
C.I.S.L. – Università _x.xx Xxxxx Xxxxx
U.I.L. – P.A. x.xx Santo Sergi
S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. x.xx Xxxxxxx Xxxxxxx