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S.S. Tomaselli
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI
Testo approvato dal Consiglio di Circolo il con delibera N. 209 del
04/09/2018 su proposta del Collegio dei Docenti ( delibera | N. 9 | |
del 03/09/2018) SOMMARIO | ||
Premessa | 2 | |
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione | 2 | |
Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti .. | 2 | |
Art. 3 – Requisiti professionali e competenze | 3 | |
Art. 4 – Pubblicazione degli avvisi di selezione .. | 3 | |
Art. 5 – Determinazione del compenso | 4 | |
Art. 6 – Individuazione dei contraenti | 5 | |
Art. 7 – Formalizzazione dell’incarico | 5 | |
Disposizioni finali | 5 |
1
PREMESSA
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTO il D.I. n 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.A. 895/2001, art. 40 secondo cui “ La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto”.
VISTO il D.A. 895/2001, art. 33, c.2 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
CONSIDERATA la non applicabilità del codice dei contratti( di cui al D.lgs 18/04/2016 n. 50 e successivo decreto correttivo 19/04/2017 n. 56) ai contratti di prestazione d’opera con esperti ;
VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto in data 2911/2007;
VISTO il CCNL comparto scuola triennio 2016/18 ed in particolare il comma 10 dell’art. 1
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTE le Linee Guida del MIUR del 25/07/2017PROT. N. 31732Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la circolare prot. 35815 del 02/08/2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti;
Approva ed Emana
il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica , al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel P.T.O.F., disciplina inoltre le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (progetti PON – POR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44. Il presente
Regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.
2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
- Garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa,
- Realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento,
3.Le attività per le quali l’Istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
- Coerenti con il PTOF,
- Coerenti con le finalità dichiarate nel precedente comma,
- Coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
4. Sono, comunque, esclusi dalle procedure comparative (come da Circolare FP n. 2/2008), e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma , anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del decreto legislativo165/2001
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI
1. Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola, cui sarà dato apposito avviso mediante circolare interna pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. E' fatto, quindi, divieto all’istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30marzo 2001, n. 165
1. In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l’istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne,ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017. In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione (esperti e anche tutor) ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente
correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali.
Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione
che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto
ART. 3- INDIVIDUAZIONE REQUISITI MINIMI
a. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi, della consulenza di apposita commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato, al fine di determinare i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo che l’esperto deve possedere per accedere all’incarico.
b. Per gli incarichi relativi ai PON tali criteri sono indicativi e possono essere variati in funzione delle specifiche esigenze e secondo eventuali disposizioni e istruzioni attuative relative alle annualità di riferimento. I criteri specifici al percorso da sviluppare verranno quindi stabiliti con apposita delibera dal Consiglio di Circolo sentito il Collegio dei Docenti. La valutazione comparativa è operata in tal caso da apposito/a Comitato/Commissione.
c. Art. 3-Requisiti
1. Ai sensi della normativa vigente (circ. Funzione pubblica 2/08) per il conferimento dell’incarico occorre:
a) Xxxxxx in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) Godere dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) Xxxxxx a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
ART 4 REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE
1. Il reclutamento degli esperti dovrà avvenire sulla base del possesso delle competenze previste mediante l’acquisizione di curriculum vitae formato europeo che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi. L’individuazione sarà effettuata mediante un’analisi comparativa , non considerando indispensabile ai fini dell’inclusione in graduatoria la mancanza di uno dei requisiti, fatta eccezione per il titolo di studio richiesto.
2. La valutazione delle domande e dei relativi curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
• curriculum complessivo del candidato; • contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati; • pubblicazioni ed altri titoli.
3. La valutazione comparativa dei candidati sarà fatta facendo riferimento almeno ai seguenti
criteri:
• livello di qualificazione professionale o scientifica dei candidati;
• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’attività per i quali è bandita la selezione;
• eventuali precedenti esperienze didattiche
•Congruenza progetto specifico di intervento agli obiettivi da perseguire
La valutazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio secondo la seguente griglia in cui saranno indicati anche i rispettivi punteggi massimi:
TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE | |||
TITOLI VALUTABILI CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE | Punti | ||
Diploma di Laurea di durata almeno quadriennale attinente l’incarico | Punteggio 110 e lode | 10 | |
Punteggio da 100 a 110 | 8 | ||
Punteggio da 99 a 60 | 6 | ||
Laurea triennale attinente l’incarico (in alternativa al titolo di cui sopra) | 4 | ||
Master II livello o specializzazione | 2 punti per titolo – Max 6 punti | ||
Corso/i perfezionamento post laurea | 2 punti per titolo – Max 6 punti | ||
Patente EDCL CORE o equivalente EIPASS Certificazioni informatica per didattica (LIM, teacher, etc.) | Punti 2 Punti 3 | ||
Corsi di formazione attinenti all’incarico ( minimo 20 ore) | 1 punto per titolo Max7 punti | ||
ESPERIENZE PROFESSIONALI | |||
Attività lavorative o professionali congruenti con gli specifici obiettivi dell’attività per i quali è bandita la selezione | 1 punto per ogni esperienza | Max. 10 punti | |
Esperienze di docenza come esperto di didattica e percorsi laboratoriali per alunni Scuola Infanzia e/o Scuola Primaria | 2 punti per ogni attività di formazione | Max. 10 punti | |
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza | 2 punti per ogni pubblicazione | Max. 6 punti | |
Colloquio( qualora il punteggio massimo stabilito per il colloquio non apporti modifica alcuna alla graduatoria stilata non si procederà al colloquio) | Max 10 punti | ||
Solo esperti di inglese | |||
Esaminatore Trinity, Cambridge, British o titoli equivalenti (max 3 titoli) | 2 punti per titolo – Max 6 punti |
Progetto specifico di intervento | |
● Completezza e coerenza della proposta ● Adeguamento alla realtà scolastica ● Metodologicamente innovativo ● Produzione finale | Punti da 1 a 5 Punti da 1 a 5 Punti da 1 a 5 Punti da 1 a 5 |
Esperti Madrelingua (Nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017). Per gli esperti madrelingua, le azioni FSE stabiliscono che, nei percorsi di formazione di lingua straniera, la priorità deve essere data ai docenti MADRELINGUA vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, quindi, documentino di aver seguito:
a) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo:
b) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma ) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente con il “quadro comune europeo di riferimento per le lingue”- livello C2 se gli alunni devono conseguire il B2, C1 per tutte gli altri i livelli.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola farà ricorso ad esperti “non madre lingua”ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia.
4. A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato più giovane L’individuazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione/ comitato, cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. La commissione /il comitato predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico, pubblicata all’albo dell’istituto e nel sito web dello stesso.
5. Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Circolo a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l’amministrazione scolastica.
6. Il Dirigente Xxxxxxxxxx è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l’inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.
ART. 5 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE
1 Il Dirigente scolastico per ciascuna attività o progetto previsti nel P.T.O.F. e formalmente assunti in bilancio, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo dell’istituto e sul sito web della scuola ;
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, i criteri di selezione, nonché l’elenco dei contratti che s’intendono stipulare.
3. Per ciascun contratto deve essere specificato: • l’oggetto della prestazione • il luogo della prestazione
• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; • il corrispettivo per la prestazione.
4. Ciascunaspiranteinpossessodeirequisiti,nelterminechesaràstabilitodalDirigentescolastico, potrà presentare domanda all’istituto al fine dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
5. L'affidamento avrà luogo anche nel caso vi sia una sola istanza, purché rispondente ai requisiti.
ART. 6 DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL’ESPERTO
1. L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
a) Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
b) Produrre relazione finale delle attività e degli interventi effettuati secondo il progetto specifico di intervento.
2. In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni è congiunta, oppure può gestire direttamente corsi aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
ART.7 STIPULA DEL CONTRATTO
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
- l’oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di: svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; di svolgere l’attività di verifica del profitto, se prevista documentare l’attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003. I titolari dei contratti hanno l’obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del XXXX 0000-0000.
7. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
9. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti della Pubblica Amministrazione è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001 n. 165, salvo i casi di cui al comma 6 del medesimo articolo.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione o attività sarà determinato dal Dirigente scolastico tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto. Il Dirigente scolastico farà riferimento al vigente C.C.N.L. del comparto scuola ed al D.I. n. 326 del 12/10/1995 . Nei progetti autorizzati nell’ambito del P.O.N. e del P.O.R., finanziati dal Fondo Sociale Europeo o dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, i compensi saranno determinati secondo le istruzioni impartite rispettivamente dal
M.I.U.R. e dalla Regione Siciliana. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti il cui ammontare è già determinato dall’ente erogatore. Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle norme richiamate, qualora le attività afferiscano a diverse tipologie ( ad es. Docenza , progettazione, produzione di materiali , valutazione ecc. ) e sempre nell’interesse della Pubblica Amministrazione.
ART. 9 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.A. 31/12/2001 n. 895, soltanto per le prestazioni e le attività: • che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; • che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; • di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
ART.10 PUBBLICITÀ
Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite pubblicazione all’albo e al sito WEB dell’Istituto.
ART.11 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04/09/2018 con delibera n.2019 , entra in vigore dal momento della sua approvazione.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Circolo con apposita delibera.