CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
29 aprile 2013
Anno scolastico 2012 / 2013
Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26/5/99, composte da:
PARTE PUBBLICA
II Dirigente scolastico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx………………….
PARTE SINDACALE
I Rappresentanti Sindacali d’Istituto
CISL Xxxxxx XXXXXX SNALS…… Annunziata XXXXXXX
I Rappresentanti delle XX.XX. Territoriali
CGIL (………….) ….…………………………………..
CISL (……….) ….…………………….
SNALS (Xxxxx XXXXXXX) …………………………………………
UIL ……………………………………………
XXXXX ………………………………………
riunitesi in data 29 aprile 2013 nella sede dell'istituzione scolastica,
STIPULANO LA PRESENTE IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
I N D I C E
LE RELAZIONI SINDACALI:
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
art. 1 Finalità
art. 2 Istituti del sistema delle relazioni sindacali
art. 3 Composizione della delegazione trattante a livello di istituzione scolastica art. 4 Segreteria delle relazioni sindacali
art. 5 Convocazione delle riunioni
art. 6 Protocollo d’intesa e Contratto d’Istituto art. 7 Materie oggetto di discussione
art. 8 Diritti di informazione art. 9 Informazione preventiva art. 10 Informazione successiva
art. 11 Esame e contrattazione integrativa art. 12 Referendum
art. 13 Trasparenza accesso agli atti art. 14 Patronato e patrocinio sindacale
DIRITTI SINDACALI
art. 15 Assemblee sindacali art. 16 Permessi sindacali art. 17 Bacheche sindacali art. 18 Agibilità sindacale
art. 19 Sciopero e servizi essenziali
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMUNI A TUTTO IL PERSONALE
art. 20 Le materie oggetto di contrattazione art. 21 Sicurezza sul lavoro
DISCIPLINA DEI FONDI:
FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
art. 22 Finalità del fondo
art. 23 Costituzione del fondo
art. 24 Fondi per compenso incentivante
art. 25 Disciplina del fondo a disposizione del personale docente
AREA DEL PERSONALE DOCENTE:
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
art. 26 Orario di lavoro e suo utilizzo art. 27 Funzioni strumentali al POF
ASSENZE DEL PERSONALE
art. 28 Permessi per diritto allo studio
AREA DEL PERSONALE ATA:
art. 29 Modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario. art. 30 Prestazioni aggiuntive
art. 31 Incarichi specifici art. 47 CCNL 29/11/07
DISPOSIZIONI FINALI
art. 32 Clausole di salvaguardia
art. 33 Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica art. 34 Durata e validità del contratto
art. 35 Distribuzione del contratto
LE RELAZIONI SINDACALI:
• Il Sistema delle relazioni sindacali
• Diritti sindacali
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Finalità
Il sistema delle relazioni sindacali è articolato per raggiungere il duplice obiettivo del miglioramento delle condizioni lavorative all'interno dell'istituzione scolastica e della capacità della qualificazione dell'offerta formativa finalizzata al raggiungimento del successo formativo. Esso, nelle sue varie articolazioni si sviluppa nel pieno rispetto dei ruoli, dell'autonomia e delle competenze proprie del Dirigente Scolastico, delle Organizzazioni Sindacali e degli Organi Collegiali interni all'istituzione scolastica.
Art. 2 Istituti del sistema delle relazioni sindacali
Sono istituti di relazioni sindacali:
1. l'informazione;
2. la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
3. l'interpretazione autentica;
Art. 3 Composizione della delegazione trattante a livello di istituzione scolastica
In conformità a quanto indicato nell'art. 9 del CCNL del 26.5.99 e art. 7 CCNL 16.5.2003, la delegazione trattante a livello di singola istituzione scolastica è così composta:
a. Parte pubblica: il Dirigente scolastico
b. Parte sindacale: RSU
c. le XX.XX. territoriali del comparto Scuola firmatarie del CCNL: CGIL, CISL, SNALS, UIL, GILDA.
Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione; quando sì tratta di argomenti che riguardano il personale ATA, partecipa il Direttore S.G.A.
Le riunioni di delegazione trattante avvengono, di norma, all'interno dell'orario di servizio.
Art. 4 Segreteria delle relazioni sindacali
Il D.S. deve individuare l'Ufficio preposto ad assolvere le funzioni di Segreteria delle relazioni sindacali. A tale Ufficio competono tutti i compiti di emissione delle varie comunicazioni, produzione e distribuzione in tempo utile delle copie della documentazione, redazione di verbali, accordi, contratti.
Art. 5 Convocazione delle riunioni
1. Gli incontri, richiesti da una qualsiasi delle componenti la delegazione trattante, sono convocati a cura del D.S. di norma entro 10 giorni dalla richiesta. La documentazione relativa agli argomenti in discussione deve pervenire alle Rappresentanze Sindacali con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data stabilita per l'incontro. In caso d'urgenza la Delegazione deve riunirsi entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti la Parte Sindacale, ricevuta l’informazione riguardante atti e materie indicate nell'art. 6 del CCNL del 26/5/99 e nell'art. 3 del CCNL 15/2/2001 e 16.5.2003, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame congiunto degli stessi. Tale esame si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima riunione. Analoga disciplina viene prevista nel caso di riunioni di consultazione richieste dal Dirigente scolastico.
Art. 6 Protocollo d'intesa e Contratto d'istituto
Gli incontri possono concludersi con una intesa, vincolante fra le parti, oppure con un disaccordo; in tal caso, al termine della riunione, viene redatto apposito verbale, in cui risultano le diverse posizioni delle parti, che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.
Art. 7 Materie oggetto di discussione
1. Le materie su cui la Delegazione Trattante è abilitata a discutere sono quelle espressamente richiamate dalla normativa vigente in materia di contrattazione decentrata, esame congiunto, informazione, consultazione.
Tali materie possono interessare sia la totalità del personale che, nello specifico, il personale di ciascuna area, docente ed ATA.
2. L'elenco delle materie demandate alla contrattazione integrativa non esclude, peraltro, che possano essere definiti, per volontà delle parti, protocolli d'intesa e accordi su altre, ai fini di un miglioramento della qualità del servizio offerto e della tutela dei dipendenti all’interno di quanto previsto nella normativa e nei CCNL.
Art. 8 Diritti di informazione
L'informazione sulle varie materie elencate nell'art 6 del CCNL 26/5/99 e nell'art. 3 del CCNL15/2/2001 e art. 6 CCNL 2003, può essere preventiva o successiva.
Essa costituisce atto dovuto da parte del Dirigente Scolastico e non è soggetta ad alcuna richiesta preventiva da parte delle Rappresentanze Sindacali d'istituto e/o territoriali.
Art. 9 Informazione preventiva
II Dirigente Scolastico effettua l'informazione preventiva nei confronti delle Rappresentanze Sindacali, sia mediante il tempestivo invio di esauriente documentazione (almeno 5 giorni prima) che con specifici incontri, sulle seguenti materie:
• proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
• piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
• criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
• criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
• utilizzazione dei servizi sociali;
• criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
• tutte le materie oggetto di contrattazione;
• modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
• criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dalla intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
• criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
Art. 10 Informazione successiva
Con gli stessi tempi e xxxx, il D.S. effettua l'informazione successiva sulle seguenti materie:
• Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto (entro il mese di giugno);
• Modalità di utilizzo del personale in relazione al POF o in progetti, convenzioni, intese ed accordi con altre istituzioni pubbliche e/o private (entro il mese di ottobre);
• Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’ utilizzazione delle risorse.
Art. 11 Esame e contrattazione integrativa
Ricevuta l'informazione da parte del Dirigente Scolastico, le Rappresentanze Sindacali possono chiedere degli specifici incontri, per un esame congiunto, sulle materie oggetto di contrattazione di istituto:
• attuazione della normativa sulla sicurezza (ottobre);
• utilizzazione dei servizi sociali (ottobre);
• criteri, procedure e modalità per la fruizione dei permessi e delle ferie (ottobre) ;
• criteri generali per l'impiego delle risorse, del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini di scuola presenti nell'istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
• la misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica e per le attività complementari di ed. fisica;
• la misura dei compensi da corrispondere al personale ATA per le attività aggiuntive;
• la misura dei compensi al personale docente, della cui collaborazione il Dirigente Scolastico intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali;
• ogni altra materia che le parti riterranno utile definire nel contratto d'istituto nel rispetto delle norme contrattuali e di legge vigente nonché delle prerogative del Dirigente scolastico e degli organi collegiali.
Art. 12 Referendum
L'istituzione scolastica deve consentire, in tutte le sue sedi, lo svolgimento tra i dipendenti, in orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale. Tali referendum possono essere indetti dalle R.S.U. limitatamente alle materie oggetto del contratto di istituto o dalle Organizzazioni Sindacali sulle altre materie, congiuntamente e/o disgiuntamente; ad essi ha diritto a partecipare tutto il personale della scuola e/o della categoria interessata.
Art. 13 Trasparenza accesso agli atti
Le R.S.U. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva nonché su quelle relative al contratto d'istituto. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e di norma entro 5 giorni dalla richiesta. L'affissione all'albo dei prospetti di destinazione del fondo d'istituto comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi non costituisce violazione della privacy, in quanto applicativa di disposizioni contrattuali.
Art. 14 Patronato e patrocinio sindacale
II personale scolastico può farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e/o previdenziali davanti ai competenti organi della Scuola.
Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività di natura assistenziale, previdenziale e fiscale all'interno della Scuola in locali messi a loro disposizione gratuitamente. Il personale scolastico può, inoltre, farsi assistere o difendere da rappresentanti delle
R.S.U. o da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, durante le fasi del procedimento disciplinare.
Le R.S.U. e i sindacati territoriali, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda il delegante.
DIRITTI SINDACALI
Art. 15 Assemblee sindacali
a) L'assemblea può essere indetta:
• dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto scuola sia unitariamente che disgiuntamente;
• dalla RSU sia unitariamente che disgiuntamente.
b) Il personale interessato deve esprimere, in forma scritta, la propria adesione o non adesione, almeno 5 giorni prima del suo svolgimento; tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (dieci ore) ed è irrevocabile.
c) I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti di carattere burocratico.
d) Il Dirigente Scolastico adotta tutte le iniziative per garantire la massima diffusione dell'informazione con tempestività; nello stesso giorno in cui la richiesta viene presentata il
D.S. predispone l'affissione all'albo nelle bacheche sindacali delle varie sedi e la trasmette, con apposita circolare interna, al personale interessato.
e) Per le assemblee in cui è coinvolto il personale ATA se l'adesione è totale, il D.S. d'intesa con le RSU stabilisce la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
f) Di norma, il D.S. potrà trattenere in servizio al massimo n° 1 unità di personale amministrativo nella sede centrale e n. 1 collaboratore scolastico. In caso di mancata disponibilità si procede per sorteggio, assicurando comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
g) La durata delle assemblee di istituto è, come previsto dal contratto nazionale, di due ore (prime due ore di lezione o ultime due) comprensive del tempo necessario per il trasporto che verrà conteggiato nel monte ore annuale di 10 ore.
Art. 16 Permessi sindacali
In conformità alle vigenti normative le RSU, per lo svolgimento delle proprie attività dispongono per il corrente anno scolastico di un monte ore di 32 ore 38 minuti (25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato (per a.s. 2012/13 n. 76).
Art. 17 Bacheche sindacali
Nella sede centrale e nelle eventuali sezioni staccate è garantito l'utilizzo di una bacheca. Le RSU hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente.
Art. 18 Agibilità sindacale
Alle RSU è consentito comunicare con il personale durante l'orario di servizio, di norma al di fuori delle ore di lezione.
Al di fuori dell'orario obbligatorio di servizio, per motivi sindacali, previa comunicazione all'ufficio di Presidenza, è consentito l'uso gratuito del telefono (esclusivamente in ambito provinciale), del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice (per la quantità minima indispensabile di copie) ivi compreso l'uso del computer, della posta elettronica e delle reti telematiche con l'assegnazione di una password.
Alle RSU è garantito l'uso di un apposito locale o di uno spazio definito per le riunioni, per lo svolgimento dell'attività e un armadio per la conservazione del materiale.
Le RSU possono ricevere comunicazioni e/o materiali dalle strutture territoriali sindacali tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; le stesse verranno consegnate o depositate tempestivamente in apposita casella.
Art. 19 Sciopero e servizi essenziali
In caso dì sciopero, il Dirigente Scolastico, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2 comma
3 dell’Allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29 maggio 1999 in attuazione della Legge 146/90, può chiedere al personale di dichiarare se intende o meno aderirvi:
1. In caso di sciopero breve, o dell'intera giornata, per il personale Docente non sono previsti contingenti minimi da garantire.
2. Per il personale ATA, invece, il contratto integrativo nazionale dell'8/10/99 indica i contingenti e le prestazioni minime, ritenute indifferibili, per cui in ragione delle norme legislative e contrattuali si concorda quanto segue:
a. per l'effettuazione degli esami e degli scrutini finali: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico ;
b. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti: il Direttore dei servizi generali e amministrativi, n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico.
Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non potrà essere impedita la partecipazione allo sciopero e nessun atto autoritativo potrà essere adottato dal D.S., senza un apposito accordo con le RSU.
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE
COMUNI A TUTTO IL PERSONALE
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMUNI A TUTTO IL PERSONALE
Art. 20 Le materie oggetto di contrattazione
Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa comuni a tutto il personale sono le seguenti:
a. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
b. utilizzazione dei servizi sociali.
Art. 21 Sicurezza sul lavoro
1. PRINCIPI GENERALI
Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici.
Essi, infatti, prima ancora che un obbligo di legge con le serie di adempimenti che ne conseguono, rappresentano un'opportunità per promuovere all'interno dell'Istituzione Scolastica una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche.
2. COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
II Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 81/2008, deve:
a. valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'Istituzione Scolastica;
b. elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra l'altro, criteri adottati ai fini della valutazione nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
c. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
d. designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
e. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili), nonché la figura del preposto ove necessaria (es.laboratori);
f. adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;
g. assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
h. consultare il R.L.S. (e in sua assenza le RSU d'istituto).
3. ANALISI DEI RISCHI
Al Dirigente scolastico compete la stesura del documento sui fattori di rischio. Egli ne assume la piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga dell'opera del R.S.P.P. o della collaborazione del personale tecnico dell'Ente locale (Comune o Provincia), nonché degli Enti o Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
Per la rilevazione e la analisi dei rischi vanno assegnate e destinate idonee risorse ed investimenti. Nella Scuola oggetto del presente CCDII, l'analisi dei rischi deve essere effettuata entro e non oltre la fine dell’anno solare.
4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
II Dirigente Scolastico, ferma restando la sua diretta responsabilità, designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con le seguenti modalità: utilizzando prioritariamente personale in servizio che sia in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge.
Nell’anno scolastico 2012/13 il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è designato nella persona della Professoressa Xxxxx Xxxxx.
5. FIGURE SENSIBILI
Sono considerati tali i dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Il Dirigente Scolastico individua tali figure tra il personale interno che sia in possesso di attitudini e capacità adeguate e previa consultazione del R.L.S. (o della RSU in sua assenza).
6. RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
II Dirigente Scolastico per la realizzazione del programma di interventi derivanti dall'analisi dei rischi deve prioritariamente attivare, per quanto di competenza, l'Ente locale proprietario dell'immobile ove é ubicata l'istituzione scolastica, in quanto sono a suo carico le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
7. FORMAZIONE
Gli interventi di formazione verranno organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile, l’eventuale compenso potrà avvenire a fronte di fondi specificatamente assegnati per la formazione sulla sicurezza o dal fondo di istituto, quando previsto in contrattazione. La formazione, per la durata prevista dalla normativa, prevede:
a. La partecipazione del personale, con riferimento al posto di lavoro e alla mansione svolta da ciascuno, a corsi di formazione sulla prevenzione (incendi, evacuazione, pronto soccorso) e tutela della salute durante l’espletamento della propria attività lavorativa;
b. La formazione o l’aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti sulla sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regione;
c. La predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale (docente, amministrativo, tecnico, ausiliario) da distribuire a tutto il personale in servizio nell'istituzione scolastica.
8. AGIBILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
L'attività di formazione, interna ed esterna, e l'attività di consultazione prevista dall'art. 37 del D. L.vo 81/2008, non rientrano in alcun modo nei permessi orari a disposizione di ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (40 ore annue pro-capite) e sono considerati orario di lavoro a tutti gli effetti.
9. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
II R.L.S. (art. 50 del D. L.vo 81/2008) ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro (uffici, laboratori, palestre, ecc.) in tutte le sedi (plessi, sezione staccate, scuole coordinate, ecc.) dipendenti dall'istituzione scolastica oggetto del presente CCDII. Il
R.L.S. deve comunicare per iscritto al Dirigente scolastico le visite ai luoghi/sedi di lavoro con almeno 24 ore di preavviso, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. II Dirigente Scolastico può dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita, che dovrà avvenire alla presenza del RSPP o del D.S., dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dai presenti.
10.MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
II R.L.S. può essere convocato, per consultazioni, sia dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione che dal Dirigente Scolastico, su ordine del giorno scritto, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, tranne che non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. Della consultazione viene redatto apposito verbale da cui devono risultare anche le eventuali osservazioni e proposte del R.L.S.; detto verbale dovrà essere firmato da chi ha indetto la riunione, controfirmato dal R.L.S. e da eventuali altri partecipanti.
11.RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'art. 35, comma 1, del D. L.vo 81/2008, le riunioni periodiche sono indette almeno una volta all'anno secondo necessità.
12.ASSEMBLEE DEL PERSONALE
II R.L.S. può convocare assemblee del personale in servizio nella scuola, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione di argomenti specifici riguardanti la prevenzione della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
13.STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI R.L.S.
Per lo svolgimento dei propri compiti, il R.L.S. é autorizzato all'utilizzo dei locali e degli strumenti in dotazione alla Scuola (es. fotocopiatrici, computer, stampanti, fax, telefoni, ecc), con le stesse modalità previste per i componenti la RSU, dal CCDII sulle Relazioni ed i Diritti Sindacali. L'Istituzione Scolastica mette a disposizione del RLS uno specifico stanziamento per l'acquisto di pubblicazioni e materiale formativo informativo.
DISCIPLINA DEI FONDI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
FONDO PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 22 Finalità del fondo
II fondo dell'Istituzione Scolastica è finalizzato a retribuire:
a. Relativamente all'area del personale Docente, le seguenti attività:
• le attività aggiuntive di insegnamento;
• le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento;
• le attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente Scolastico;
• la flessibilità organizzativa e didattica.
b. Relativamente all'area del personale ATA, le seguenti attività:
• le prestazioni aggiuntive;
• la flessibilità organizzativa, da intendersi come intensificazione delle attività mediante una articolazione dell'orario di servizio diversa da quanto prevista dal CCNL;
• l'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica.
Art. 23 Costituzione del fondo
In applicazione delle vigenti norme contrattuali, il fondo dell'istituzione scolastica risulta finanziato come da allegato.
Le risorse finanziarie indicate nell’allegato 1 (Budget docenti ed ATA) e gestite con la modalità Cedolino Unico MEF sono state calcolate sulla base dell’Intesa 30.01.2013 ex accordo ARAN.OOSS del 12.12.2012 e sulla base degli importi comunicati dal MIUR con nota Prot. n° 1067 del 18.02.2013 e n. 1167 del 21.02.2013 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88–62 -33-30 del CCNL/2007.
Art. 24 Fondi per compenso incentivante
II fondo di cui all'art. 84 C.C.N.L. 06/09 è ripartito in modo proporzionale al numero dei docenti e
A.T.A. in organico di fatto, compresi gli insegnanti di sostegno e IRC, considerando gli spezzoni se raggiungono l’orario cattedra.
Verrà accantonata una riserva pari al 3% delle rispettive quote, che potrà essere utilizzata per incentivare alcune attività non prevedibili in fase di attuale programmazione.
Le ore a consuntivo dovranno essere rendicontate e controfirmate per avere un riconoscimento economico. In ogni caso non verranno saldate ore consuntivate in eccesso al limite fissato dalla contrattazione.
Le economie vengono considerate in forma separata, in base ai rispettivi budget docenti e A.T.A.
Le ore per la formazione e/o aggiornamento obbligatorie per tutti i dipendenti secondo l’Accordo Stato-Regione saranno attinte dall’orario di servizio (es.: ore per riunioni collegiali per il personale docente, ore di servizio o a recupero per il personale A.T.A.). Qualora ciò non fosse possibile, non è previsto un riconoscimento economico specifico per tali ore, ma si riterrà assorbito dalla quota del Fondo già ricevuto per le altre mansioni.
Per il personale docente è previsto in contrattazione un monte ore complessivo per la formazione/aggiornamento delle figure sensibili per la sicurezza, dei Collaboratori del Dirigente Scolastico, e dei Responsabili di Plesso individuati come Dirigenti per la sicurezza; nel caso le ore complessive svolte superassero l’importo complessivo previsto, i singoli compensi verranno saldati in proporzione a tale importo. Per il personale A.T.A. le ore di formazione/aggiornamento delle figure sensibili per la sicurezza e del D.S.G.A. come dirigente per la sicurezza verranno svolte in orario di servizio oppure riconosciute come ore a recupero.
Art. 25 Disciplina del fondo a disposizione del personale Docente
a. All'utilizzo del Fondo d'istituto possono accedere tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, con supplenza annuale e/o con supplenza a tempo determinato; il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
b. Il fondo complessivo, nelle sue varie voci, viene distribuito nel corso dell'anno di riferimento.
c. Se dovessero esserci avanzi nel Fondo, nel caso di esplicita indicazione da parte del Ministero di impossibilità a collocarli a riserva, si definirà insieme alle RSU le modalità di riutilizzo.
d. Gestione delle Supplenze Brevi:
in caso di assenza del personale docente il Dirigente Scolastico procederà alla sostituzione prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione di
contemporaneità non programmata e in subordine mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Nel caso le soluzioni indicate non risultino praticabili o sufficienti il Dirigente Scolastico provvederà alla nomina del personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria.
Una volta completato l'orario settimanale definitivo per ogni ordine scolastico i docenti di ogni plesso, coordinati dal loro responsabile, indicheranno la disponibilità alla copertura tramite ore eccedenti per le sopraddette situazioni emergenziali in modo che tutte le ore del quadro orario settimanale siano coperte e il monte ore messo a disposizione da ogni docente sia il più possibile omogeneo.
Se nella stessa ora vi sono più docenti a disposizione, i criteri di chiamata, nell'ordine, sono i seguenti:
• docente in completamento d'orario,
• docente della stessa classe,
• docente della stessa disciplina,
• docente di altra disciplina.
Il docente di norma, viene preavvertito della supplenza con almeno n. 2 giorni lavorativi di anticipo, compatibilmente con la comunicazione dell'assenza.
AREA DEL PERSONALE DOCENTE
1. Utilizzazione del personale e distribuzione degli incarichi
2. Assenze del personale
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’assegnazione dei docenti alle classi, alle attività del curricolo e alle altre attività sono allegate nell’informazione preventiva
Art. 26 Orario di lavoro e suo utilizzo
1. L'orario di lavoro di ogni docente deve essere definito prima dell'inizio delle lezioni, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quella funzionale dell'insegnamento.
2. L'orario settimanale di insegnamento si svolge:
a. di norma, su 5 giorni settimanali;
b. a richiesta del singolo docente, su 6 giorni settimanali;
3. Il calendario delle attività collegiali funzionali all'insegnamento comprende:
a. Collegio Docenti e sue articolazioni, incontri di programmazione di inizio anno scolastico, incontri di verifica quadrimestrale, incontri di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini. Il Dirigente Scolastico deve tener conto del limite individuale di 40 ore annue, superate le quali, su autorizzazione scritta, spetta la retribuzione prevista per le attività aggiuntive;
b. Consigli di classe, entro il limite individuale di 40 ore annue, con le seguenti specifiche:
• per i docenti con più di 6 classi, al fine di evitare il superamento del sopra citato monte-ore, il Dirigente formula una proposta di presenza ai Consigli di classe;
• per i docenti part-time, al fine di evitare il superamento delle ore dovute, spetta al Dirigente concordare con il docente una proposta di presenza ai Consigli di Classe.
4. In aggiunta all'orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere delle attività aggiuntive; esse sono programmate nel P.O.F. e consistono nello svolgimento di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.
Esse possono essere:
a. Attività di insegnamento (ore di supplenza, interventi di potenziamento e/o recupero didattico)
b. Attività funzionali all'insegnamento; esse sono svolte oltre le 40 ore annue, sia a livello individuale che di commissione, e consistono in:
• progettazione di interventi formativi
• svolgimento delle funzioni di responsabile di laboratorio, biblioteca, area, funzione ecc.
• produzione di materiali, con particolare riferimento a prodotti informatizzati utili per la didattica,
• partecipazione a progetti comunitari, nazionali, locali mirati al miglioramento del servizio fornito dall'Istituzione scolastica ed al sostegno dei processi di innovazione didattica,
• partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e/o terzi, per progetti aperti al territorio,
• ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo/Istituto nell'ambito del P.O.F.
5. L'orario di lavoro giornaliero massimo (somma delle ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento, obbligatorie ed aggiuntive) di ciascun docente è di n. 9 ore.
6. I docenti che ricoprono una cattedra con un orario inferiore a 18 ore, sono tenuti a completare l'orario, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti, con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze, interventi integrativi, attività para ed interscolastiche con le seguenti modalità:
a. Se sono inserite nell'orario delle lezioni, questo non può essere modificato.
b. In caso di supplenza e in presenza di più docenti a disposizione, i criteri di chiamata, nell'ordine, sono i seguenti:
• docenti della stessa classe,
• docenti della stessa disciplina,
• docenti di altre discipline,
c. Se invece vengono svolte in orari diversi rispetto all'orario di funzionamento delle lezioni, in caso di variazioni dell'orario, il docente interessato ha diritto di essere preavvertito di ciò con almeno n. 2 giorni lavorativi di anticipo. Sia nella collocazione delle ore di completamento dell'orario, che nell'utilizzo dei docenti durante le ore a disposizione, il Dirigente Scolastico deve garantire uniformità di trattamento tra tutti i docenti.
7. Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi, ritardi, ecc, vengono recuperate dal docente secondo le seguenti modalità:
a. supplenze nella stessa classe;
b. supplenze nella stessa disciplina anche in classi diverse;
c. supplenze in altre discipline anche di classi diverse.
8) In caso di uscita anticipata dovuta a malore:
• Se il servizio prestato è inferiore alla metà dell’orario di lavoro bisogna giustificare tutta la giornata con certificato medico e le ore prestate non verranno riconosciute;
• Se il servizio prestato è superiore alla metà dell’orario di lavoro si può chiedere un permesso orario con recupero delle ore non prestate o in alternativa giustificare tutta la giornata con certificato medico e le ore prestate non verranno riconosciute.
Art. 27 Funzioni strumentali al POF
Sono strumentali al Piano dell'Offerta Formativa (POF) in quanto servono per coordinare le attività didattiche sia durante il loro normale svolgimento che durante l'attuazione dei progetti.
a. Per l’ anno scolastico 2012/13 si articolano sulle seguenti aree:
• Area del Curricolo
Responsabile POF e Poffini
• Area dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa
Responsabile PDS Infanzia Responsabile PDS Primaria Responsabile PDS Secondaria Responsabile Strumento Musicale
Responsabile Cittadinanza e Consiglio Comunale dei ragazzi Responsabile Salute e Benessere
• Area della Personalizzazione Responsabile Diversamente abili Responsabile Sportello Psico-pedagogico Responsabile Orientamento
• Area della Comunicazione e Rapporti con l’esterno Responsabile Solidarietà e Rapporti con Associazioni del Territorio Responsabile Notiziario Scuola
• Area della Sicurezza
Responsabile dell’Area Sicurezza
Le Funzioni Strumentali al POF per l’anno scolastico 2012/13 sono state approvate nel Collegio Docenti del 25.09.2012.
b. Non si possono assegnare Funzioni Strumentali al POF a docenti autorizzati a svolgere libera professione.
c. Per lo svolgimento di Funzioni Strumentali al POF il compenso riconosciuto va liquidato in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il mese di agosto, compatibilmente con la disponibilità dei fondi.
d. Nell'assegnazione delle funzioni strumentali va seguita la seguente procedura:
- il Collegio identifica, nell'ambito del POF, le funzioni strumentali;
- nomina, se lo ritiene necessario, una commissione al suo interno con funzione istruttoria;
- il Collegio definisce preliminarmente le competenze e i requisiti necessari per l'accesso alle varie funzioni;
- i docenti interessati presentano domanda dichiarando il possesso dei requisiti e delle competenze richieste, nonché la disponibilità a permanere nella stessa scuola per la durata dell'incarico;
- il Collegio designa i docenti cui affidare le funzioni strumentali;
- il D.S. assegna gli incarichi ai personale prescelto, in forma scritta e con motivata deliberazione.
e. Si possono valutare:
- incarichi ricoperti e relativi risultati;
- esperienze e progetti di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale;
- titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire.
f. Non è prevista l'assegnazione di punteggi o la formulazione di graduatorie.
g. Il Collegio esprime una valutazione per l'eventuale riconferma, alla fine di ciascun anno scolastico e, comunque, non oltre il mese di giugno, sulla base di una relazione redatta da ciascun responsabile di funzione e delle indicazioni fornite dal D.S. circa il regolare svolgimento dell'incarico.
ASSENZE DEL PERSONALE
I criteri per la fruizione dei permessi per formazione ed aggiornamento sono indicate nell’informazione preventiva.
Art. 28 Permessi per Diritto allo Studio CONCESSIONI E CERTIFICAZIONE DEI PERMESSI
I provvedimenti formali di concessione spettano al Dirigente Scolastico sulla scorta delle autorizzazioni nominative pervenute dall'Ufficio Scolastico Provinciale, cui gli interessati hanno prodotto domanda entro il termine stabilito. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al Dirigente Scolastico non oltre il termine di ciascun anno solare e, comunque, prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
AGEVOLAZIONI
II personale cui viene riconosciuto il diritto di usufruire di permessi retribuiti per motivi di studio, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente documentate, hanno altresì diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN PERMESSO
Per tali assenze si applicano le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.
AREA DEL PERSONALE ATA
Art. 29 Modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario PIANO DELLE ATTIVITÀ
a. Il piano delle attività del personale ATA è predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a norma dell’art. 53, comma 1, del CCNL 29.11.2007, dopo apposite riunioni di servizio con il personale interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l'articolazione degli orari, della ripartizione dei carichi di lavoro e il numero e le disponibilità del personale da assegnare alle sedi della scuola e ai corsi serali; detti incontri sono considerati a tutti gli effetti servizio anche quando si protraggono oltre il normale orario di lavoro;
b. Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Consiglio d'Istituto e contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti;
c. Il Direttore S.G.A. individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel presente CCDIL e dispone l'organizzazione del lavoro;
d. All'albo della scuola viene esposto un prospetto generale analitico con l'indicazione di mansioni, turni ed orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto viene consegnato alle rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto;
e. L'adozione del piano da parte del Dirigente Scolastico, dopo averne verificata la congruità, lo rende esecutivo;
f. Si allega a scopo informativo al presente contratto il piano dell’organizzazione del lavoro per l’anno scolastico 2012/2013.
RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI
La ripartizione delle mansioni è indicata nell’informazione preventiva.
ORARIO DI SERVIZIO
Per orario di servizio si intende il tempo in cui nell'Istituzione Scolastica si svolgono attività didattiche, amministrative e di pulizia.
ORARIO DI LAVORO
Per la determinazione dell’orario di lavoro si sono utilizzati tutti gli strumenti previsti dal vigente CCNL:
• orario ordinario
• orario flessibile
• orario su 5 giorni
• turnazioni
• orario plurisettimanale
RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO
La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata con timbratrice automatica presente in ogni plesso, registrando l'orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa.
Tutti i dipendenti sono responsabili della gestione corretta del proprio tesserino. E’ fatto divieto assoluto di effettuare timbrature per conto di colleghi o di uscire dalla scuola senza avvisare la segreteria e senza timbrare uscita o rientro sul proprio tesserino. I documenti delle timbrature saranno custoditi dal DSGA.
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dei permessi orari, dei relativi recuperi e delle ore eccedenti sarà messo a disposizione attraverso un elenco riepilogativo di tutto il personale entro quindici giorni dal termine di ogni mese.
Gli atti dell'orario di presenza saranno vidimati ogni mese dalla D.S.G.A. mentre il riepilogo mensile anche dal D.S.
ORARIO DI LAVORO ORDINARIO
a. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio delle Scuole e consiste in 6 ore continuative per 6 giorni, per un totale di 36 ore che possono essere articolate tenendo conto delle seguenti precisazioni;
b. L'orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 3 ore giornaliere né superiore alle 9, comprese le prestazioni aggiuntive;
c. Per attività svolte al di fuori della sede di servizio il tempo necessario per lo spostamento e il rientro in sede è considerato servizio a tutti gli effetti;
d. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative di lavoro, il personale, a richiesta, usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti che diventa obbligatoria qualora l'orario continuativo superi le 7 ore e 12 minuti. Le prestazioni straordinarie per esigenze di servizio non sono soggette a pausa obbligatoria.
ORARIO FLESSIBILE
Consiste nella possibilità di posticipare l’orario di entrata, oppure nell’anticipare l’orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. Pertanto si propone la flessibilità dell’orario di massimo 5 minuti nel posticipo dell’entrata per i Collaboratori Scolastici sul primo turno (responsabili dell’apertura del plesso) e di 15 minuti per i Collaboratori Scolastici del secondo turno e per gli Assistenti Amministrativi.
I debiti orari saranno recuperati con le seguenti modalità:
• nella stessa giornata anticipando o prolungando l'orario;
• con modalità da concordare con il DSGA.
ORARIO INDIVIDUALE SU 5 GIORNI
a. Il personale che effettua l' orario strutturato su 5 giorni settimanali, durante il periodo di chiusura delle attività didattiche, continuerà ad effettuare detto orario con diritto a n° 27 giorni di ferie (25 per i neo assunti fino al terzo anno di servizio);
b. Durante la sospensione delle attività didattiche i Collaboratori Scolastici che non hanno l’orario istituzionalizzato su 5 giorni garantiranno l’apertura e la chiusura della scuola dalle ore 7,30 alle ore 14,00 anticipando o posticipando il proprio orario individuale di lavoro nel limite delle sei ore giornaliere.
c. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con orario di servizio da svolgere in 5 giorni mantiene comunque l'orario prefissato; allo stesso modo non deve essere recuperato il giorno libero non fruito per qualsiasi causa o perché ricadente con una festività infrasettimanale;
d. Le unità che potranno usufruire dell'orario strutturato su 5 gg. verranno definiti nel piano delle attività ed in caso di esubero delle richieste varranno i criteri di assegnazione indicati al punto 3 dell’Informazione Preventiva personale ATA (assegnazione alle sezioni staccate..).
TURNAZIONE
Quando l'organizzazione con l’orario ordinario, l'orario articolato su 5 giorni e con l'orario flessibile non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio, è possibile attuare la turnazione.
Si intende per turnazione ogni scorrimento dell'orario di lavoro individuale di 6 ore giornaliere continuative dell'orario normale.
La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione di servizio.
a. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei dipendenti motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri dipendenti;
b. Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione; in assenza di disponibilità sufficienti a coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per rotazione tra tutto il personale della medesima area;
c. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio consensuale, giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione al Direttore S.G.A.;
d. Una volta stabiliti i turni lavorativi questi di norma non verranno modificati se non per esigenze inderogabili;
e. Tutte le richieste di modifica dell'orario di servizio, valide per l'anno successivo, dovranno essere presentate entro il 31 agosto, e saranno accolte solo se compatibili con le esigenze di servizio.
ORARIO PLURISETTIMANALE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI - ART. 53 COMMA 2 LETT.B CCNL 2006/09
In coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico, per realizzare un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, l’orario di lavoro potrà essere programmato su base plurisettimanale.
Prevedibilmente durante le fasi di realizzazione delle seguenti attività:
• feste scolastiche (dicembre – giugno)
• realizzazione progetti con la presenza di esperti che coinvolgono più classi / laboratori
• accoglienza alunni Bielorussi presso la scuola Primaria.
L’orario plurisettimanale sarà adottato per non più di 13 settimane nell’anno scolastico.
Le ore prestate in aggiunta verranno recuperate, in accordo con il personale, nei periodi di minore carico di lavoro, attraverso la riduzione giornaliera dell’orario ordinario o la riduzione del numero delle giornate lavorative
LAVORO STRAORDINARIO
Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero per periodi superiore a 15 minuti (solo per gli Assistenti Amministrativi), è escluso dal conteggio l’eventuale recupero di flessibilità o di permessi. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali.
Le ore straordinarie saranno riconosciute previa autorizzazione del DSGA. La preventiva autorizzazione, in funzione dell’esigenza del servizio prestato può essere rilasciata:
- per un determinato periodo di tempo (inizio anno, periodo iscrizioni, periodo di esami);
- per eventuali emergenze (assemblee, colloqui genitori, riunioni serali, ecc.).
Per la sostituzione dei collaboratori scolastici assenti l'autorizzazione si intende tacitamente accordata, secondo il piano di organizzazione di lavoro dei vari plessi.
Le ore di lavoro straordinario saranno utilizzate (entro la durata del contratto per il personale a tempo determinato ed entro il 31.08 per il personale a tempo indeterminato):
• a copertura delle giornate di chiusura pre-festiva deliberate dall’Assemblea ATA
• recuperate per esigenze personali concordate e compatibili con le esigenze di servizio
• retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie del Fondo ATA.
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI
La riduzione a 35 ore settimanali viene stabilita in sede di Contrattazione di Istituto. Si applica al personale che:
- lavora presso sedi che prolungano il loro orario di servizio per almeno tre giorni alla settimana per più di 10 ore;
- viene adibito ad un regime di orario articolato su più turni (antimeridiano e pomeridiano), con rotazione ciclica su di essi;
- effettua orari particolarmente disagiati (orario flessibile con rientri pomeridiani - turni di lavoro diversificati rispetto al modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane).
La riduzione a 35 ore settimanali non viene accordata durante la sospensione delle attività didattiche e nel caso in cui il personale non abbia effettuato per assenze varie l’intero orario settimanale previsto. In tal caso il personale svolgerà l’orario giornaliero previsto per le 36 ore settimanali.
La riduzione a 35 ore settimanali si applica, con le modalità di cui sopra, ai Collaboratori Scolastici in servizio presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'Istituto che, viste le esigenze di ampliamento del servizio all'utenza, effettuano turni in orario pomeridiano per più giornate all'interno della settimana
La riduzione a 35 ore settimanali non spetta al personale in servizio presso la Scuola Secondaria 1^ perché l’articolazione individuale dell’orario di lavoro (1 turno pomeridiano e martedì pomeriggio per riunioni, finalizzato al recupero dei pre-festivi) non presenta le caratteristiche per la riduzione.
DISPOSIZIONI COMUNI
Sono consentite eccezionalmente deroghe temporanee agli orari, su richiesta dagli interessati, se motivate e compatibili con le esigenze di servizio. Tali esigenze saranno valutate dal Dirigente Scolastico e dalla D.S.G.A, previo accordo con il personale in servizio presso la sede di assegnazione. Gli orari indicati sono stati, per quanto possibile, concordati con gli interessati e saranno suscettibili di variazioni secondo bisogni emergenti che, se prevedibili, saranno programmati con anticipo di almeno una settimana.
CHIUSURE PREFESTIVE
a. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi Collegiali, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive;
b. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente Scolastico quando lo richieda più del 50% del personale A.T.A. in organico per giornate comprese fra l'inizio dell'anno scolastico e il 30 giugno, e dal 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto;
c. Qualora non venga raggiunto il quorum, il personale favorevole alla chiusura prefestiva potrà usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, del giorno anzidetto con recupero delle ore. In caso di richiesta di ferie per tali giorni deve essere data la precedenza al personale che si è espresso favorevolmente alla chiusura rispetto a chi si è dichiarato contrario alla proposta.
d. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all’USR Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo.
e. L'Istituzione scolastica deve promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate.
f. E' possibile recuperare il monte ore determinato dalle chiusure prefestive attraverso il prolungamento dell'orario di lavoro, per un massimo di 3 ore giornaliere, per:
➢ riunioni o attività scolastiche straordinarie;
➢ sostituzione dei colleghi assenti dal servizio;
➢ riunioni di organi collegiali
➢ ore di partecipazione a corsi di aggiornamento;
➢ piano pulizie straordinarie per esigenze di servizio imprevedibili;
➢ periodi di particolare intensità del servizio con orario plurisettimanale
Alla fine del mese di Aprile verrà adottato, se necessario, un piano di recupero per le chiusure pre-festive con pulizie straordinarie e/o intensificazione del servizio finalizzato al raggiungimento del relativo monte ore.
g. Il personale che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate, concorda con il DSGA una delle seguenti forme di compensazione:
- giorni di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite.
PERMESSI, ORARI E RECUPERI
a. I permessi possono essere concessi a tutto il personale, compreso quello con contratto a tempo determinato;
b. Complessivamente non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastico;
c. I permessi sono autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal suo sostituto;
d. Non occorre motivare e/o documentare la domanda, che salvo casi eccezionali, deve essere presentata almeno due giorni prima e non può superare la metà dell'orario giornaliero individuale di servizio;
e. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso;
f. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo;
g. Il recupero con ore di lavoro da effettuare entro i due mesi successivi e in ogni caso non oltre l'anno scolastico in corso, avverrà nei giorni o periodi da concordare con il D.S.G.A.
h. I permessi non recuperati daranno luogo ad una trattenuta d'importo corrispondente sullo stipendio.
i. In caso di uscita anticipata dovuta a malore:
• Se il servizio prestato è inferiore alla metà dell’orario di lavoro bisogna giustificare tutta la giornata con certificato medico e le ore prestate non verranno riconosciute;
• Se il servizio prestato è superiore alla metà dell’orario di lavoro si può chiedere un permesso orario con recupero delle ore non prestate o in alternativa giustificare tutta la giornata con certificato medico e le ore prestate non verranno riconosciute.
RITARDI
S'intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio non superiore ai 30 minuti. Il ritardo deve in ogni modo essere giustificato e recuperato, possibilmente nella stessa giornata, previo accordo con il Direttore S.G.A. e comunque entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.
FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE
(Art. 13 comma 11 CCNL 2007): “Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto.”
• Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA.
• Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue:
- nei periodi di attività didattica, compatibilmente con le esigenze di servizio, con almeno sei giorni lavorativi di anticipo, salvo casi eccezionali. Dovranno comunque essere coperte dalla disponibilità dei colleghi ad effettuare sostituzioni all’interno del proprio orario di servizio;
- nei periodi di sospensione attività didattica: la domanda deve essere presentata tre settimane prima e la concessione due settimane prima del periodo di sospensione.
• Le ferie estive dovranno essere richieste entro il 30 aprile, la concessione avverrà entro i 30 gg. successivi
• Nel caso di ferie coincidenti con la settimana, la giornata del sabato va considerata come ferie.
• Le ore maturate a credito derivanti dalle prestazioni lavorative, potranno essere utilizzate a copertura dei prefestivi e per riposo compensativo fino a un massimo di 3 giorni, previo accordi con l'amministrazione.
• Per il personale a Tempo Determinato le ferie vanno richieste e fruite entro la durata del contratto di lavoro;
• Per il Personale a Tempo Indeterminato le ferie risultanti al 31.08 di ogni anno scolastico non possono, di norma, superare 8 gg. (6 gg. per il personale che lavora su 5 gg.) e saranno utilizzati entro il 30.04 dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Art. 30 Prestazioni Aggiuntive
Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo.
Tali attività consistono in:
• Elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi scolastici;
• attività didattiche (es. esami - progetti - corsi di recupero - stages - ecc.) che coinvolgono unità di personale ATA;
• attività non comprese nel profilo della qualifica interessata.
1. PIANO DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE:
• Il piano delle attività aggiuntive del personale ATA è predisposto dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Direttore S.G.A. secondo i criteri definiti nell’informazione preventiva;
• Il relativo compenso verrà liquidato ad attività svolta ed in rapporto al periodo effettivo di servizio.
• Tale compenso sarà ridotto proporzionalmente in caso di assenze dal servizio per periodi complessivamente superiori ai 15 gg. nel periodo dal 1.9 al 31.8. In caso di assenza o di non svolgimento delle attività il compenso sarà distribuito sui colleghi che svolgeranno tale attività nel plesso.
2. ORARIO DI SVOLGIMENTO:
Tutte le attività aggiuntive del personale ATA possono essere svolte:
• nell'ambito del proprio orario di lavoro, come lavoro intensivo; in questo caso, il lavoro ordinario non potrà generare ore eccedenti da retribuire o da riconoscere con riposi compensativi;
3. PROGETTI E CORSI FINANZIATI CON RISORSE DIVERSE DAL FONDO D'ISTITUTO:
• Viene considerato qualsiasi tipo di progetto o corso che prevede compensi per il personale docente e che coinvolge anche unità di personale ATA (es. progetti intesa, corsi approfondimento, legge 440/2000, corsi aggiornamento, ecc.);
• Le attività aggiuntive prestate dal personale ATA vengono retribuite utilizzando le risorse specifiche per tali progetti, corsi, ecc.; in mancanza di disponibilità vengono retribuite nell'ambito del fondo di istituto;
• Per la registrazione delle attività e delle ore viene istituito un apposito registro.
Art. 31 Incarichi specifici art. 47 C.C.N.L. 29/11/07-
Hanno lo scopo di valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli operatori attraverso l'assunzione di nuovi compiti e mansioni, di ulteriori responsabilità rischi o disagio, necessari per la realizzazione del POF, come descritto nel piano delle attività. I criteri di attribuzione degli Incarichi specifici sono definiti dal D.S. su proposta del DSGA e allegati come informazione preventiva.
Disposizioni Finali
Art. 32 Clausole di salvaguardia
1. Gli importi possono essere corrisposti nella misura definita dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 9.1 che recita “per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio (…) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. Ogni indicazione ufficiale o interpretazione autentica che provenga dal MEF sarà applicata al presente contratto integrativo d’Istituto.
2. In caso di rilievi da parte dei Revisori dei Conti, le parti si incontreranno per armonizzare il presente contratto ai rilievi stessi.
3. In caso di difformità di parti del presente contratto rispetto al disposto della legge 150/09, esse e solo esse saranno automaticamente nulle, salvaguardando le parti restanti ai sensi del Codice Civile artt. 1339 e 1419.
4. Qualora intervenissero nuove disposizioni applicative legislative e/o normative all’applicazione del D.Leg.vo 27 ottobre 2009 n. 150 le parti concordano la riconvocazione per gli adempimenti necessari rispetto a quanto previsto dal contratto testè sottoscritto.
5. Qualora sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva per attività impreviste.
6. In caso di esaurimento del fondo di riserva, di cui sopra, il Dirigente, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs 165/2001, può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
7. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente procederà, previa informazione alla parte sindacale, alla decurtazione percentuale per ogni singola voce interessata.
8. Nella competenza disponibile per la Contrattazione d’Istituto sono state inserite le somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti come indicato nella nota MIUR prot. n° 3980 del 16.05.11 – Cedolino unico. Qualora queste non si rendessero disponibili il Dirigente procederà, previa informazione alla parte sindacale, alla decurtazione percentuale nella liquidazione dei relativi compensi.
9. La contrattazione è stata fatta sull’importo totale previsto dai parametri dell’Intesa del 30 gennaio 2013 ex accordo ARAN.OOSS del 12.12.2012. Nel caso la cifra definitiva si dovesse discostare in modo significativo, le quote verranno modificate proporzionalmente, a fronte invece di piccole variazioni in eccesso o in difetto queste verranno assorbite o compensate con il fondo di riserva. In ogni caso si ribadisce che la quota che potrà essere riconosciuta come oggetto finale di contrattazione e di conseguenza saldata sarà solo quella effettivamente accertata dalla scuola.
Art. 33 Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
In caso di controversia su una delle materie oggetto del contratto si farà ricorso alla procedura di conciliazione, prevista dall'art. 8 del CCNL del 26/5/99 e segg..
Ognuno dei soggetti firmatari può attivare la richiesta di interpretazione autentica o di conciliazione in relazione ad eventuali violazioni del contratto; la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Le parti si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta presso la sede dell'Ufficio competente e non intraprendono iniziative unilaterali, senza aver esperito il tentativo di conciliazione, nei 30 giorni successivi alla trasmissione della richiesta di conciliazione o interpretazione autentica.
Art. 34 Durata e validità del contratto
II presente CCDIL, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula di Contratti Collettivi Nazionali, ha la durata di un anno scolastico e sì intende tacitamente rinnovato, per le materie in esso disciplinate, di anno in anno.
In ogni caso, al fine di evitare periodi di vacanza contrattuale, il presente CCDII rimane in vigore nelle sue varie parti alla stipula del nuovo CCDII.
Art. 35 Distribuzione del contratto
A cura del Dirigente Xxxxxxxxxx, copia del presente contratto viene consegnato, a richiesta, a ciascun lavoratore/ lavoratrice, compreso i neo-assunti, gli assunti come supplenti annuali e/o a tempo determinato superiore a 15 gg. e pubblicato sul sito dell’Istituto, nell’area riservata; nel caso di proroga della sua validità agli anni successivi, la consegna del contratto avverrà all'inizio di ciascun anno scolastico limitatamente al personale neo-assunto o assunto con contratto annuale o con contratto a tempo determinato.
Ranica, 29 aprile 2013 Letto, confermato e sottoscritto PER LA DELEGAZIONE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
I rappresentanti delle OO. SS. Territoriali di comparto --------------------------------------------------
ALLEGATI:
1) Budget dei fondi per il Miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2012/13
PERSONALE DOCENTE
2) Prospetto utilizzo Fondo dell'Istituzione Scolastica;
3) Assegnazione Funzioni Strumentali al POF e relativo compenso;
4) Scheda utilizzo fondi diversi
PERSONALE ATA
5) Individuazione incarichi specifici e posizioni economiche art. 50 CCNL
6) Prospetto utilizzo Fondo di Istituto e degli Incarichi Specifici