STATUTO DEL FONDO UNICO NAZIONALE
STATUTO DEL FONDO UNICO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO
(in breve: Fondo unico nazionale l.t.c.)
Statuto
premesso che
- le Parti, in considerazione del prevedibile allungamento della vita umana e della possibilità che intervengano eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza, e quindi di necessità di assistenza, si erano impegnate alla costituzione di un istituto che garantisse prestazioni del tipo Long Term Care, dando attuazione alla realizzazione di quanto previsto all’art. 88 del CCNL del 18 luglio 2003, e cioè l’introduzione di un istituto che presti le garanzie dianzi citate ad integrazione, in via complementare o in forma autonoma a quelle offerte dal servizio pubblico;
- le Parti, in data 24 novembre 2004, hanno siglato un accordo integrativo del summenzionato art. 88 che delinea le caratteristiche principali del costituendo Fondo.
Articolo 1 - Costituzione e Denominazione
Il presente Statuto disciplina il Fondo unico nazionale che garantisce il rischio di non autosufficienza mediante copertura assicurativa, denominato Fondo unico nazionale per l’assicurazione contro i rischi di non autosufficienza dei dipendenti del settore assicurativo (in breve: Fondo unico nazionale L.T.C.) e in seguito definito Fondo.
Il Fondo è costituito come associazione non riconosciuta, ai sensi e con gli effetti degli artt. 36 e seguenti cod. civ. Il Fondo non ha fini di lucro.
Articolo 2 - Sede
Il Fondo ha sede in Milano.
Articolo 3 - Scopo
Le tipologie e le modalità di erogazione delle prestazioni, nonché i requisiti e le condizioni per poter accedere alle medesime ed i profili tributari, sono disciplinati nel Regolamento.
Le prestazioni attuate dal Fondo sono finalizzate ad erogare, per l’intera vita degli Affiliati-beneficiari, prestazioni di assistenza alla persona, del tipo indennitario, e/o di rendita, e/o di capitale e/o con prestazione di servizi, al verificarsi del rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana che saranno disciplinati nel Regolamento.
Al fine di adempiere ai propri scopi il Fondo stipulerà apposite convenzioni assicurative con compagnie di assicurazione o provvederà a conferire incarico di gestione con la stipulazione di apposite convenzioni con le imprese per i propri dipendenti.
Articolo 4 - Associati e Affiliati-Beneficiari
Gli Associati che hanno costituito il Fondo sono l’ANIA e le organizzazioni sindacali FIBA/CISL – FISAC/CGIL – FNA – SNFIA – UILCA/UIL.
Gli scopi del Fondo, indicati nell’art. 3 del presente Statuto, devono essere compatibili con gli scopi perseguiti dagli Associati.
I rappresentanti delegati dagli Associati esercitano il diritto di voto, secondo le modalità definite all’art.9, e partecipano alla gestione del Fondo e al suo sviluppo.
Gli Affiliati-beneficiari del Fondo, che hanno diritto solamente alla prestazione assicurativa sono:
1) per tutta la durata del rapporto di lavoro, il personale dipendente il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del settore assicurativo siglato il 18 luglio 2003, e successive modificazioni e integrazioni, che risulti in servizio alla data del 1° gennaio 2004, nonché quello successivamente assunto;
2) il personale sub 1) cessato dal servizio dal 1° gennaio 2004 con diritto a pensione. E’ inoltre compreso il personale sub 1) che, per effetto di accordi collettivi od individuali, cessa dal servizio con accompagnamento alla pensione e, pertanto, continuerà a beneficiare della copertura assicurativa contro il rischio di non autosufficienza, a condizione che non instauri un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai quali non si applichi il CCNL del settore assicurativo;
3) il personale dipendente da imprese ed enti del settore assicurativo diversi da quelli di cui al punto 1 e 2 del presente articolo per i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 bis dello Statuto, è stato espresso il parere favorevole dell’Assemblea dei delegati.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può riconoscere lo status di affiliato/beneficiario al personale che risultava in servizio alla data del 18 luglio 2003, eventualmente colpito da evento prima del 31 dicembre 2003 in costanza di rapporto di lavoro, con impresa che applica il CCNL del settore assicurativo siglato il 18 luglio 2003. A tal fine, il Consiglio stesso dovrà provvedere all’individuazione preventiva di idonee soluzioni finalizzate a riconoscere una prestazione con decorrenza comunque successiva alla data di costituzione del Fondo.
Articolo 5 - Finanziamento del fondo
Il Fondo, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziato mediante il versamento, da parte delle imprese che applicano il CCNL del 18 luglio 2003 e delle imprese di cui al successivo art. 5 bis, del contributo determinato ai sensi dell'art. 88 del medesimo CCNL e successive modificazioni o integrazioni. Le modalità di versamento del contributo sono determinate nel Regolamento.
I contributi versati da parte delle Imprese e degli enti non sono in alcun modo ripetibili e sono acquisiti a titolo definitivo nel patrimonio del Fondo.
Ulteriori forme di contribuzione relative a spese per l’organizzazione e il funzionamento del Fondo dovranno essere appositamente disciplinate nel Regolamento.
Articolo 5 bis – Adesione di altre imprese ed Enti
Le imprese e gli enti del settore assicurativo che non applicano il CCNL del 18 luglio 2003 e successive modificazioni e integrazioni che intendano garantire ai propri dipendenti la copertura prevista dal Fondo, debbono richiedere al Consiglio di Amministrazione l’estensione di tale copertura, previa l’espressa manifestazione di impegno ad attenersi alle disposizioni previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento.
L’estensione è considerata ammissibile se, nel contratto o nel regolamento applicato dall’impresa o dall’ente richiedente e regolante il rapporto di lavoro tra questa ed i dipendenti oggetto dell’estensione, venga:
1) previsto l’istituto del Fondo unico nazionale per l’assicurazione contro i rischi della non autosufficienza dei dipendenti del settore assicurativo;
2) fatto espresso riferimento all’art. 88 del CCNL del settore assicurativo siglato il 18 luglio 2003, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda le modalità di determinazione del contributo al Fondo LTC nonché la relativa aliquota.
Le imprese e gli enti che, ai sensi di quanto disciplinato dal presente articolo, abbiano ottenuto l’estensione ai propri dipendenti della copertura prevista dal Fondo sono tenuti ad effettuare i versamenti secondo le aliquote tempo per tempo in vigore. Nell’ipotesi di variazione della misura della contribuzione, a seguito del rinnovo del CCNL del settore assicurativo siglato il 18 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese e gli enti sono pertanto obbligati ad adeguare i versamenti alle aliquote contributive dovute. I dipendenti delle imprese e degli enti decadranno dalla copertura prevista dal Fondo qualora i soggetti obbligati al versamento omettano in tutto o in parte la contribuzione dovuta.
La richiesta di estensione della copertura, firmata dall’azienda e dalle relative rappresentanze sindacali aziendali, deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione del Fondo LTC che, al fine di valutare l’equilibrio attuariale dell’operazione, può chiedere ogni informazione utile e pertinente, in particolare sulla collettività da assicurare. La valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione non è in alcun modo sindacabile.
A seguito dell’accoglimento della richiesta di ammissione da parte dell’Assemblea dei delegati del Fondo, ai sensi dell’art. 9, sesto comma, lett. F), i dipendenti delle imprese e degli enti acquisiscono la qualifica di Affiliati- beneficiari e beneficiano, in tal modo, delle prestazioni del Fondo.
In ogni caso non possono essere qualificati come Affiliati-beneficiari i dipendenti delle imprese o degli enti, la cui richiesta è stata accolta, che siano individuati dal rispettivo contratto con criteri più estensivi di quelli previsti dall’art. 4, quarto comma, punti 1 e 2
Articolo 6 - Operazioni ed attività
Il Fondo può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3.
Nella conclusione delle convenzioni di cui all’art. 3, per le quali il Fondo assume obbligazioni verso i terzi, il Fondo agisce in nome proprio e per conto degli Affiliati-beneficiari.
Articolo 7 - Durata
La durata del Fondo è illimitata.
Articolo 8 - Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
A. l’Assemblea dei delegati;
B. il Consiglio di Amministrazione;
C. il Presidente;
D. il Collegio Sindacale
Articolo 9 - Assemblea dei delegati
L’Assemblea dell’associazione è composta dai rappresentanti delegati dai sottoscrittori dell’atto costitutivo, che rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
L’Assemblea è composta dai delegati degli Associati in rappresentanza di tutti gli Associati Affiliati-beneficiari.
L’Assemblea dei delegati si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta all’anno (comunque entro il 30 giugno) ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
L’Assemblea deve altresì essere convocata quando lo richiedano, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei rappresentanti delegati.
L’Assemblea è costituita da 30 delegati, dei quali 15 nominati dall’ANIA e 3 nominati ciascuno dalle XX.XX. FIBA/CISL – FISAC/CGIL – FNA – SNFIA – UILCA/UIL.
L’Assemblea:
A. approva lo Statuto del Fondo nonché le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione;
B. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo quanto stabilito dai successivi artt. 12 e 13;
C. approva il bilancio di previsione e il bilancio annuale;
D. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’eventuale compenso dei revisori dei conti e degli amministratori;
E. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti e sulla loro eventuale revoca;
X. xxxxxxxx, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione al Fondo dei dipendenti delle imprese e degli enti di cui all’art. 5 bis del presente Statuto, che ne abbiano fatto espressa richiesta;
G. delibera le modalità di scioglimento del Fondo.
La convocazione dell’Assemblea, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail con avviso di lettura da inviare ai delegati almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. L’Assemblea nomina tra i presenti un Segretario il quale redige il verbale di riunione.
Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea che vota, di norma per alzata di mano. L’Assemblea può deliberare a maggioranza dei presenti altra modalità di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Il diritto di voto spetta agli Associati nella figura dei rappresentanti delegati dall’ANIA e dalle XX.XX. FIBA/CISL
– FISAC/CGIL – FNA – SNFIA – UILCA/UIL.
Ciascuna riunione Assembleare è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati presenti.
Articolo 10 - Rappresentanza nell’Assemblea
Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.
La delega deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.
La delega:
- può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione;
- può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti;
- non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli amministratori.
Articolo 11 - Cessazione e decadenza dei delegati. Sostituzione
Qualora nel corso del triennio cessi dalla carica uno dei delegati, per decadenza, morte o altro impedimento fisico, dimissioni nonché revoca dell’associato delegante, subentra nella carica il nuovo soggetto nominato dall’associato ordinario delegante.
I delegati subentranti rimangono in carica fino al completamento del triennio.
Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da 10 (dieci) membri.
Per l’elezione a componente del Consiglio di Amministrazione è richiesta l’assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’articolo 2382 del codice civile.
In attuazione del principio di pariteticità i delegati di ambo le Parti, in seno all’Assemblea, provvedono disgiuntamente alla nomina dei rispettivi 5 (cinque) consiglieri.
Per le XX.XX di cui all’art. 4 del presente Xxxxxxx sarà nominato un consigliere per ogni sigla sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione elegge per i primi tre anni il Presidente tra i membri eletti tra quelli designati dall’ANIA e il Vice Presidente tra quelli eletti tra quelli designati dalle XX.XX., e viceversa per i successivi tre anni.
Il Presidente rappresenta il Fondo ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio.
I consiglieri di amministrazione durano in carica per un triennio e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione:
A. approva il Regolamento di cui al successivo art. 16 del presente Statuto, nonché le eventuali modificazioni;
B. predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Assemblea dei delegati;
C. sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui all’art. 3;
D. gestisce il Fondo in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni del presente statuto ed osservando quanto previsto dal regolamento;
E. determina la prestazione, attraverso polizze assicurative, che sarà erogata per l’intera durata della vita dell’ affiliato-beneficiario;
F. nel determinare le prestazioni nei confronti degli Affiliati-beneficiari è tenuto ad adottare modelli che garantiscano la certezza della prestazione stessa e il costante equilibrio tecnico ed attuariale del Fondo. Nel caso di mancato equilibrio tecnico ed attuariale, debitamente accertato, dovrà adottare misure di riequilibrio o altri rimedi sottoponendoli a ratifica dell’Assemblea. In ogni caso le misure di riequilibrio e gli altri rimedi non produrranno effetti nei confronti dei soggetti già colpiti da evento;
G. delibera sull’ammissibilità delle richieste pervenute ai sensi del precedente art. 5 bis dello Statuto valutando, in particolare, l’impatto tecnico attuariale dell’estensione della copertura alle imprese richiedenti. In caso di
ammissibilità della richiesta il Consiglio convoca l’Assemblea dei delegati competente a deliberare l’ammissione al Fondo;
H. esegue le deliberazioni Assembleari;
I. predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di previsione ed il bilancio annuale del Fondo. Delibera le procedure di liquidazione del Fondo, procede alla nomina dei liquidatori e alla destinazione degli eventuali fondi esistenti nonchè del patrimonio sociale residui. Le delibere adottate dovranno essere ratificate dall’Assemblea dei delegati.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei poteri di cui alle precedenti lettere “D” e “H” al Presidente e/o al Vice Presidente, anche in via tra loro disgiunta, determinando i limiti della delega.
Fino a che il Consiglio di Amministrazione non si avvalga di tale facoltà, il Presidente ed il Vice Presidente sono investiti in via disgiunta dei poteri utili ad impedire dannose pause dell’attività gestionale corrente.
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della relativa documentazione, sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con e-mail con avviso di lettura, da inviare ai consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
Nei casi di particolare urgenza le convocazioni potranno essere effettuate anche con telegramma o xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx 0 giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei consiglieri , o del Collegio Sindacale.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele-conferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente
Articolo 13 - Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Per l’elezione a componente del Collegio Sindacale è richiesta l’assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile.
In attuazione del principio di pariteticità e di rotazione i delegati di ambo le Parti, in seno all’Assemblea, provvedono disgiuntamente alla loro elezione come segue:
- per il primo triennio di carica il membro effettivo che rivestirà la funzione di Presidente dovrà risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viceversa per il successivo triennio;
- un membro effettivo ed uno supplente saranno eletti tra quelli designati dalle XX.XX. dei lavoratori;
- un membro effettivo ed uno supplente saranno eletti tra quelli designati dall’ANIA.
I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per un triennio e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere rieletti.
Il candidato a sindaco che rivesta già la carica di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti e ai doveri previsti dagli artt. 2403 e ss. del cod. civ., ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa del Fondo e deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
Il Collegio Sindacale predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo.
Al Collegio Sindacale spetta il controllo legale sui conti.
Articolo 14 - Patrimonio
Il patrimonio del Fondo è costituito dai versamenti annuali di cui all’art. 5 del presente Statuto. Il Fondo provvede allo svolgimento della propria attività anche con i mezzi che gli derivano:
− dagli eventuali residui di gestione di ciascun esercizio finanziario;
− da eventuali quote versate dagli Associati ;
− da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale;
− anche da eventuale rendimenti finanziari.
Nei limiti della disciplina legale, il Fondo potrà ricevere donazioni o altre forme di liberalità che entreranno a far parte del patrimonio del Fondo.
Articolo 15 - Esercizio Sociale e Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nella forma di legge e con criteri di prudenza.
Gli eventuali residui di gestione del bilancio saranno destinati ad un fondo di riserva del Fondo, che potrà all’uopo essere creato dal Consiglio di Amministrazione, sempre in funzione di quelle che possono essere le esigenze per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
Articolo 16 - Regolamento
Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto ed approvato a cura del Consiglio di Amministrazione.
Il Regolamento, al pari dello Statuto, sarà sottoposto tanto alle Imprese quanto alle XX.XX per loro eventuali osservazioni.
Articolo 17 - Scioglimento
Il Fondo può sciogliersi, oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, per deliberazione dell’Assemblea dei delegati in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo medesimo.
L’Assemblea dei delegati può altresì deliberare lo scioglimento del Fondo a seguito di accordo conforme tra le Parti firmatarie dell’atto costitutivo.
Il Collegio Sindacale ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi che possano lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
In caso di scioglimento dell’associazione, gli eventuali residui di patrimonio dovranno essere utilizzati esclusivamente per scopi conformi allo scopo Associativo e il liquidatore o liquidatori, dovranno definire le modalità di assolvimento allo scopo, in relazione all’esistenza di enti aventi finalità analoghe.
Articolo 18 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Fondo, gli Associati, gli Affiliati-beneficiari, i delegati, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell’atto costitutivo e/o del presente Statuto e del Regolamento, saranno deferite al giudizio di un collegio di arbitri.
Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il Presidente del Tribunale di Milano in difetto di accordo) nomineranno uno o, ove necessario ad assicurare il numero dispari, due altri arbitri.
Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni, anche questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.
Gli arbitri così nominati giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura.