Contract
Accordo Economico Collettivo 13 ottobre 1958 per la modifica dell'Accordo Economico Collettivo sulla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938.
(Accordo economico collettivo reso valido erga omnes con D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842)
Il giorno 13 ottobre 1958 in Roma
tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio
e
la Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio;
Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938 approvato con decreto del Capo del Governo 17 novembre 1938 n. 1784 (in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 30 novembre 1938), rimasto in vigore in virtù dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369;
Visto l'Accordo stipulato il 29 novembre 1947 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Commercio da una parte e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio dall'altra, contenente una modifica dei massimali di cui all'art. 10 dell'Accordo economico collettivo del 30 giugno 1938;
Visto l'Accordo stipulato il 15 maggio 1951 tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio da una parte e la Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio dall'altra, contenente parziali modifiche dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938;
Visto lo Statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) approvato con X.X. 0 giugno 1939, n. 1505 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 18 giugno 1953) e in particolare gli artt. 14 e 15 relativi al rimborso alle Case mandanti dei contributi da esse versati.
Considerata l'esigenza, già avvertita in occasione della stipulazione degli Accordi 29 ottobre 1947 e 15 maggio 1951 sopra citati, di adeguare i massimali stabiliti nell'Accordo del 30 giugno 1938 tuttora vigenti in virtù dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369:
Xxxxxxxxx l'opportunità di istituire, a favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio, un vero e proprio Fondo di previdenza;
Si è convenuto:
Art.1. - Il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale tra le aziende commerciali e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel Capo X del Titolo III del Libro IV del vigente accordo economico 30 giugno 1938 tuttora vigente in virtù dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 369.
Art. 2 - L'indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato, di cui all'art. 8 dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938 e dell'art. 1751 del vigente cod. civ., resta stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 dicembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L.
50.000 è elevato a L. 70.000 di provvigioni annue;
b) non oltre L. 500.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 è elevato a L. 600.000 di provvigioni annue;
c) non oltre L. 2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola Ditta, il limite di L. 2.000.000 è elevato a L. 2.500.000.
A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta in misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nella misura del 3% fino al limite di L. 2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 e L. 3.000.000; per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 saranno elevati rispettivamente a L.
2.500.000 e L. 3.500.000; il tutto secondo l'allegata tabella, redatta a titolo di chiarimento, allo scopo di facilitare i relativi calcoli.
Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai precedenti capoversi è assolto ogni obbligo gravante sulle Case mandanti in virtù degli artt. 8, 9, 10, 11e 12 dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938, rimasto in vigore ai sensi dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369.
Art.3 - L'ammontare delle indennità di cui all'art. precedente, già versato dalle Case mandanti all'ENASARCO, resterà accantonata presso l'Ente stesso.
Ferma restando l'obbligatorietà del versamento all'ENASARCO nei limiti stabiliti dall'art. 10 dell'Accordo Economico 30 giugno 1938, con decorrenza 1° gennaio 1959 il versamento delle eccedenze diverrà facoltativo e sarà regolato da apposita
Convenzione che la Confederazione Generale Italiana del Commercio si riserva di stipulare con l'Ente, in guisa da assicurare alle aziende versanti un congruo interesse annuo, comunque non inferiore al 4% sulle somme depositate a tale titolo.
Art. 4 - A favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio, che dell'attività di agenzia e di rappresentanza facciano oggetto esclusivo della loro attività professionale, e gestiscano in proprio le loro agenzie, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato, la Case commerciali mandanti devolveranno, a decorrere dal 1° gennaio 1959, un contributo nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nell'anno fino al limite di L. 2.000.000, con esclusione del computo delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Pari contributo, posto a carico dell'agente o rappresentante, sarà trattenuto dalla Casa mandante all'atto della liquidazione delle provvigioni.
I contributi di cui al 1° comma del presente articolo saranno versati a cura delle case mandanti all'ENASARCO, allo scopo di istituire un vero e proprio Fondo di previdenza, a mezzo di conti individuali vincolati: a tal fine la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio si riservano di stipulare con l'Ente predetto apposita convenzione.
Del trattamento di cui sopra, dato il carattere di forma previdenziale ad personam, restano in ogni caso escluse le società commerciali comunque costituite o denominate, che esercitano l'attività di agenzia o rappresentanza commerciale.
Il trattamento di cui al presente articolo, per la parte a carico del preponente, conserva il carattere degli atti di previdenza di cui al secondo comma dell'art. 1751 del cod. civ., e non cumulabile con alcun altro trattamento che non sia espressamente stabilito e definito, nei suoi limiti e nelle sue misure, nel presente accordo.
Art. 5 - Il presente Accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1959; in pari data si intendono decaduti ad ogni effetto gli accordi 29 ottobre 1947 e 15 maggio 1951 citati in premessa.
Le norme tutte contenute nel presente Accordo sono correlative e inscindibili, e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La durata del presente accordo è stabilita in anni uno; ove non ne sia data disdetta da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, l'accordo stesso si intenderà rinnovato per altri sei mesi, e così via di sei mesi in sei mesi.
Dichiarazione a verbale
I rappresentanti della Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio danno atto all'altra parte, che il presente Accordo
rappresenta un disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera la possibilità dell'economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata, e pertanto l'accordo stesso è da considerarsi come lo strumento più idoneo per la disciplina tra agenti e rappresentanti e Case commerciali mandanti.
In relazione a quanto sopra, i rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Commercio dichiarano a loro volta, e i rappresentanti della Federazione contraente sopra citata ne prendono atto, che, ove venisse intrapresa una azione legislativa tendente a disciplinare altrimenti i rapporti tra agenti e rappresentanti e Case mandanti, o che comunque comportasse nuovi oneri per le aziende, o anche in caso del consolidarsi di una difforme giurisprudenza, la Confederazione Generale Italiana del Commercio dovrà considerare decaduta ogni pattuizione collettiva in atto, e regolarsi di conseguenza.
Tabella allegata all'Accordo Economico 13 ottobre 1958. - Aliquote dell'indennità di scioglimento di contratto di cui all'art. 2.
Agenti e rappresentanti senza esclusiva | |||
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili | |||
integrativa Totale | Ind.base | Ind. | |
I) sulle provvigioni fino a Lire 2.000.000 annue1 | % | 3% | 4% |
II) sulla quota di provvigione | |||
da Lire 2.000.001 a Lire.3.000.000 1% | 1% | 2% | |
III) sulla quota di provvigione eccedente | |||
Lire 3.000.000 annue 1% | - | 1% | |
Agenti e rappresentanti in esclusiva |
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Ind.base | Ind. integrativa | Totale | |
I) sulle provvigioni fino a Lire 2.500.000 annue | 1% | 3% | 4% |
II) sulla quota di provvigione da Lire 2.501.000 a Lire.3.500.000 | 1% | 1% | 2% |
III) sulla quota di provvigione eccedente Lire 3.500.000 annue | 1% | - | 1% |