Contract
CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL’INSUBRIA ED ENTE CENTRO GULLIVER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA DI VARESE PER LA STRUTTURA SRP2 - C.P.M. VENTO E FUOCO DI CANTELLO (VA) - (CODICE REGIONALE 322000894) - (C.F. 95007560121) PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA.
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PREMESSO che:
1. con Deliberazione 29 dicembre 1999, n. VI/47508 la Giunta Regionale ha, fra l’altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l’ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. l’art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;
3. l’art. 15 LR n. 33/2009 come modificato dalla LR 23/2015 regolamenta l’autorizzazione, l’accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;
4. l’art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che “la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate”;
5. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una condanna
divenuta definitiva e irrevocabile, ai sensi dell’art.80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50;
6. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, successivamente integrata dalla DGR 16 marzo 2015, n. X/3275 sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato con la Pubblica Amministrazione, alle quali si rimanda integralmente;
7. ATS è tenuta a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art.1, comma 39, della L. n.243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
8. ai sensi dell’art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell’ambito del progetto CRS-SISS;
9. ai sensi dell’art. 15, comma 7 della LR 33/2009 sono tenuti a garantire la piena applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità nell’esercizio delle professioni, reso nell’ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n.223 del 2006, di cui in particolare all’art.2;
10. con DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 la Giunta Regionale ha confermato che il contratto in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori, sia integrato relativamente all’esercizio 2019, con l’indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie laddove previste come indicato dalla DGR stessa;
11. in data 14 maggio 2008 tra l’ASL della Provincia di Varese confluita nell’ATS
dell’Insubria e l’Ente Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, è stato stipulato un contratto conforme allo schema tipo di cui sopra per l’erogazione di prestazioni di Psichiatria, denominato “contratto base”.
Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella già citata DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ne hanno condiviso le regole procedurali nonché le modalità applicative della negoziazione.
Tutto ciò premesso
tra
Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria
e
Ente Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata con sede legale nel comune di Varese - Via Albani n. 91 - per la Struttura SRP2 - C.P.M. Vento e Fuoco di Cantello (VA) nella persona del Legale Rappresentante si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto stipulato in data 14 maggio 2008, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra tra l’ASL della Provincia di Varese e l’Ente Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata con riferimento agli assetti rappresentati nell’applicativo regionale dedicato A.S.A.N., per come aggiornati durante il periodo di validità del presente contratto.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Psichiatria erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.
Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.2019.
Art. 3 - Valorizzazione per le attività di Psichiatria
Per le attività di Psichiatria la valorizzazione relativa alle attività garantite ai cittadini residenti in Regione Lombardia per l‘anno 2019, viene individuata nella quota di Euro 427.037,00.=.
Al raggiungimento della predetta quota, in assenza di previo accordo con l’ATS dell’Insubria, l’Ente non è autorizzato ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 4 - Tariffe ed oneri del personale
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ente Gestore ha valutato che il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall’applicazione ai propri dipendenti delle condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.
Art. 5 - Programmazione delle attività
L’Ente si impegna a programmare l’erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l’arco dell’anno.
Art. 6 - Controllo dell’applicazione dei contenuti del contratto
Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei
compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sui controlli, saranno orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le parti concordano che le dimissioni dei pazienti debbano essere sempre preventivamente condivise e concordate con l’Unità inviante di Psichiatria. Le parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall’esito dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.
L’Ente erogatore di prestazioni sanitarie di Psichiatria, residenziali e/o semiresidenziali, deve adottare tutte le misure necessarie all’accertamento e/o verifica della residenza del paziente al momento dell’ingresso in struttura e darne tempestiva comunicazione all’ATS di residenza del paziente e all’ATS dell’Insubria. L’Ente erogatore deve altresì comunicare ad entrambe le ATS ogni modifica della residenza del paziente inserito nella propria struttura.
Art. 7 - Pagamenti
L’ATS dell’Insubria si impegna a riconoscere all’Ente rimesse mensili pari al 95% del valore delle prestazioni di Psichiatria oggetto del presente contratto, erogate, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentante mediante l’utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare il 95% dell’importo mensile previsto a contratto.
Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole rispetto del disposto cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 concordano di prevedere, per il pagamento del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il
recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l’ATS dell’Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti, tramite compensazione, con quanto dovuto dall’ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l’avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Art. 8 - Obblighi informativi e di comportamento
L’Agenzia e l’Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l’osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).
L’Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l’Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l’Agenzia ne curerà l’aggiornamento.
L’inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti
dell’Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all’Ente.
Art. 9 - Tutela dei dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
• utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra l’Ente e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
• assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
• ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con
riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).
• assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente
segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;
• rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
L’Ente inoltre:
• raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
• prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli’artt. 13 e 14 del Regolamento UE.
Art. 10 - Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti dell’applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, dovrà essere
imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro Regionale per l’Autorizzazione, l’Accreditamento, l’Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.
Art. 11 - Validità e Clausola Risolutiva espressa
Il presente contratto integrativo ha validità esclusivamente per il periodo 00.00.0000
- 00.00.0000, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999, n. VI/47508. Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, per l’effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell’adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso.
Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 12 - Norma conclusiva
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto “base” sottoscritto tra le stesse Parti in data 14 maggio 2008 ed a quanto dettagliato nella DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico dell’Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall’Ente se non previa approvazione scritta da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi
irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico. Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.
Varese, 30 maggio 2019
Per Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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Per Ente Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Il Rappresentante Legale
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx
Art. 13 - Approvazione specifica
A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 3, art. 4, art. 5, art.6, art. 7, art.8, art.10, art. 11, art.12, nonché tutte le disposizioni di cui all’epigrafata premessa.
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Per Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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Per Ente Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Il Rappresentante Legale
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx
“esente bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, X.Xxx. n. 117/2017”