CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
Busalla Campomorone Ronco Scrivia Sant’Olcese
Accordo Quadro per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e Valle Scrivia)
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
STAZIONE APPALTANTE
XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Comune di Busalla Comune di Campomorone Comune di Ronco Scrivia Comune di Sant’Olcese
AMMINISTRAZIONI ADERENTI
DEFINIZIONI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’Accordo Quadro
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Concessionario Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata
o consorziata, che stipula il contratto di concessione
Comune, Committente .............................................. I soggetti aggiudicatori che aderiscono all’Accordo
Quadro e attivano i contratti derivati
Accordo Quadro ........................................................ Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione
Appaltante, Committenti e Concessionario, e l’attivazione dei contratti derivati
DEFINIZIONI
Contratti derivati ........................................................ I contratti stipulati dai Committenti con il
Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria
Disciplinare di gara.................................................... Le disposizioni che regolano la partecipazione alla
procedura di affidamento, in raccordo a quanto riportato nel bando di gara, nella documentazione di gara e nei relativi allegati
Documentazione contrattuale .................................. Il Contratto, Convenzione o Accordo Quadro, le
Condizioni generali, il Capitolato speciale d’Oneri o il Capitolato prestazionale
Responsabile Unico del Procedimento, RUP ......... Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo
Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente
Direttore dell’esecuzione I soggetti eventualmente incaricati dal Committente a
supporto del RUP
Referente contrattuale Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
DSS10 Il Distretto Socio Sanitario n. 10, che comprende Alta
Valpolcevera e Valle Scrivia, nell’ambito del quale si svolge l’esecuzione del servizio
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Disciplina contrattuale 4
Articolo 2 Corrispettivo 4
Articolo 3 Retta di frequenza, agevolazioni ed esenzioni economiche e riscossione 4
Articolo 4 Fatturazione e pagamenti 5
Articolo 5 Obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari 7
Articolo 6 Facoltà di proroga 7
Articolo 7 Estensioni e modifiche contrattuali 8
Articolo 8 Ruoli contrattuali 8
8.1 Referente contrattuale 8
8.2 Coordinatore pedagogico 8
8.3 Responsabile Unico del Procedimento 8
Articolo 9 Direttore dell’esecuzione 9
Articolo 10 Comunicazioni 9
Articolo 11 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 9
Articolo 12 Obblighi e responsabilità del Concessionario 10
Articolo 13 Obblighi in materia di sicurezza 10
Articolo 14 Garanzia definitiva per i contratti derivati 11
Articolo 15 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 12
Articolo 16 Ammontare delle penali 12
Articolo 17 Applicazione delle penali 13
Articolo 18 Garanzie assicurative 13
Articolo 19 Facoltà di recesso 14
Articolo 21 Clausole risolutive 15
Articolo 22 Modifiche ed estensioni contrattuali 16
Articolo 23 Clausola risolutiva espressa 17
Articolo 24 Diffida ad adempiere 18
Articolo 25 Effetti della risoluzione e del recesso 18
Articolo 26 Cessione del contratto e subappalto 19
Articolo 27 Tutela della riservatezza 19
Articolo 29 Norme di rinvio 21
Articolo 30 Spese contrattuali 22
Articolo 31 Foro competente 22
Articolo 1 Disciplina contrattuale
L’Accordo Quadro regola i rapporti tra la Stazione Appaltante, i Committenti e il Concessionario rispetto all’attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati.
I Contratti Derivati regolano i rapporti tra i Committenti il Concessionario nell’esecuzione delle prestazioni richieste e sono disciplinati dai seguenti documenti:
1) ACCORDO QUADRO;
2) CONDIZIONI GENERALI;
3) CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI;
4) L’offerta presentata dal Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato DISCIPLINARE DI GARA.
Articolo 2 Corrispettivo
Il corrispettivo è a misura e viene determinato applicando i ribassi offerti dal concessionario agli importi pro capite mensili a base di gara per ogni bambino iscritto all’asilo nido a seconda della tipologia di frequenza full time o part-time.
Il corrispettivo è costituito:
dalla retta mensile a carico dell’utenza deliberata annualmente dai Comuni (pari a circa il 60% del corrispettivo)
dalle integrazioni in capo a ciascun Comune derivanti dell’applicazione del Regolamento comunale ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”, o per altre forme di esenzione totale o parziale, stabilite da ciascun Ente (pari a circa il 40% del corrispettivo).
Nel caso in cui i bambini iscritti siano superiori a 20 (venti), il corrispettivo è determinato applicando lo specifico ribasso indicato in sede di offerta esclusivamente alle iscrizioni eccedenti la soglia sopra indicata.
Il corrispettivo s’intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d’arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Xxxxx e nei suoi allegati, nonché nelle proposte migliorative e integrative formulate in sede di offerta.
Il Concessionario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.
Il corrispettivo è percepito dal Concessionario attraverso la riscossione diretta per la parte a carico dell’utenza (retta mensile di frequenza) e attraverso la fatturazione per la quota a carico del Committente.
Articolo 3 Retta di frequenza, agevolazioni ed esenzioni economiche e riscossione
Ciascun Comune stabilisce annualmente la retta mensile di frequenza, comprensiva di IVA e qualsiasi altro onere, a carico dell’utenza che sarà pagata direttamente al Concessionario. La retta mensile a carico dell’utenza può essere inferiore rispetto al corrispettivo pro-capite determinato dall’applicazione dei ribassi sugli importi a base di gara.
Gli utenti del servizio possono fruire di agevolazioni economiche per il pagamento della retta stabilita a loro carico, a seguito dell’applicazione del Regolamento comunale ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013,
n. 159, o per altre forme di esenzione totale o parziale, stabilite da ciascun Comune. Gli utenti che fruiscono di agevolazioni economiche o esenzioni parziali, pagano al Concessionario soltanto la quota di retta a loro carico.
Il Committente comunica annualmente al Concessionario le rette stabilite per la frequenza part-time e full- time, le agevolazioni o esenzioni totali o parziali per ciascuna tipologia di utenza.
Il Concessionario riscuote direttamente dagli utenti le rette di frequenza nella misura ordinaria o agevolata, secondo quanto comunicato dal Committente prima dell’inizio della frequenza (elenco degli iscritti a seguito della graduatoria iniziale e successive variazioni).
La riscossione delle rette è mensile, il pagamento non può essere richiesto prima della fine del mese di riferimento.
In caso di morosità il Concessionario, prima di procedere a forme di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve segnalare il caso al Comune interessato.
Eventuali comunicazioni o indicazioni particolari da parte del Comune devono essere comunicate entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 4 Fatturazione e pagamenti
Il Concessionario fattura a ciascun Comune, per ogni bambino iscritto, la differenza tra il corrispettivo e la retta mensile a carico dell’utente, tenuto conto delle agevolazioni o esenzioni spettanti.
Il servizio deve essere fatturato per singolo Comune mensilmente, in funzione del numero dei bambini iscritti e della modalità di frequenza.
Alla fattura deve essere allegato mensilmente il report riepilogativo dell’attività svolta, firmato dal Referente Contrattuale del Concessionario, recante le attività svolte, l’elenco e le presenze dei bambini, la tipologia di retta, agevolazione o esenzione applicata, l’indicazione del personale impiegato con le ore effettivamente svolte da educatori e addetti ai servizi generali.
Le rette non riscosse non possono essere addebitate ai Comuni.
Gli oneri della sicurezza per anno scolastico sono fatturati in unica soluzione ad inizio del periodo.
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all’esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati.
Le fatture devono essere, obbligatoriamente, intestate ai singoli Committenti e riportare: l’oggetto, la data e il numero della determina d’impegno, il CIG (Codice Identificativo Gara) del contratto derivato e il mese di riferimento della prestazione, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.
4.1 Fatturazione elettronica
Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, secondo le previsioni della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), del Decreto attuativo del 3 aprile 2013, n. 55, e dell’articolo
25 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89.
Le fatture devono, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno liquidati al Concessionario i soli importi riferiti all’imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
Il Committente s’impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:
Descrizione dell’ente per l’intestazione della fattura;
Codice Univoco del Committente, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx).
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio di ciascun Committente:
Committente | Codice Univoco Ufficio | Ufficio/Settore |
Comune di Busalla | IW237O | Area Servizi Sociali |
Comune di Campomorone | UFPV05 | Area Politiche Sociali |
Comune di Ronco Scrivia | RKRWDU | Area Sociale Scolastica e Culturale |
Comune di Sant’Olcese | UF1Y85 | Settore Servizi Sociali |
4.2 Condizioni e termini di pagamento
Ciascun Comune provvede direttamente al pagamento della fattura delle prestazioni di propria competenza, previa verifica di conformità nel rispetto della normativa vigente.
La verifica di conformità delle prestazioni è effettuata dal Rup del Servizio del Committente ovvero, se nominato, dal Direttore dell’esecuzione sulla scorta del report riepilogativo, di cui all’articolo 4 del presente documento, firmato dal Referente contrattuale del Concessionario sotto forma di autocertificazione.
I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.
Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.
La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di regolarità contributiva e previdenziale.
Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente a ciascun Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ed ogni eventuale modifica dovesse intervenire unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell’ art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 5.000 euro la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare la verifica presso l’Agenzia Entrate Riscossione dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento. Ciascun Comune si impegna a dare all’aggiudicatario sollecita informazione del blocco dei pagamenti eventualmente imposti da Agenzia Entrate Riscossione
Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri derivanti dal Capitolato Speciale d’oneri.
Articolo 5 Obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari
Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, del Capitolato speciale d’oneri e del presente documento comporta la risoluzione dei contratti.
Il Concessionario s’impegna a comunicare ai Committenti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall’avvio dell’esecuzione dei contratti derivati unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Il Concessionario s’impegna inoltre a comunicare ai Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Il Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Concessionario deve trasmettere ai Committenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.
Il Concessionario s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.
Il Concessionario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.
Articolo 6 Facoltà di proroga
Qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro o dei Contratti Derivati non dovessero essere state completate le procedure e le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le Condizioni Contrattuali in essere.
Ogni singolo contratto derivato è prorogabile per ulteriori 12 mesi, su richiesta dei Comuni, per l’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino all’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario, ovvero al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio della gestione degli asili nido.
Il Comune comunica al Concessionario, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, mediante pec la volontà di avvalersi della facoltà di proroga contrattuale.
Durante la proroga il Concessionario deve mantenere le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti inizialmente pattuiti, senza null’altro pretendere, fatta salva l’applicazione della revisione prezzi.
Articolo 7 Estensioni e modifiche contrattuali
Non sono considerate aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali le variazioni del numero dei bambini, in quanto il contratto disciplina sia le ipotesi di riduzione e di aumento del numero delle iscrizioni rispetto alla previsione a base di gara.
Sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del rapporto contrattuale in oggetto, i Comuni possono affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’affidamento di queste prestazioni costituisce una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e presuppone un nuovo provvedimento di autorizzazione a contrarre, che esula dalla disciplina dell’Accordo Quadro.
Articolo 8 Ruoli contrattuali
8.1 Referente contrattuale
Il Concessionario s’impegna a indicare alla Stazione Appaltante e al Comune, prima dell’inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto concerne l’esecuzione del contratto. In caso di cessazione o assenza temporanea del Responsabile, il Concessionario deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.
Il Responsabile del contratto deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Il Responsabile del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla Documentazione Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.
Tutte le contestazioni relative all’ esecuzione sono comunicate al Responsabile del contratto. Il Concessionario deve comunicare al committente i suoi recapiti telefonici, fisso e mobile, di posta elettronica, etc.
8.2 Coordinatore pedagogico
Il Concessionario deve altresì comunicare il nominativo, del soggetto incaricato della funzione di coordinamento degli operatori e delle attività.
È richiesta la reperibilità sulle 24 ore.
Il Concessionario deve comunicare al committente i suoi recapiti telefonici, fisso e mobile, di posta elettronica, etc.
8.3 Responsabile Unico del Procedimento
Il Referente unico contrattuale del committente deve identificarsi nel Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n .50/2016.
Il Referente unico contrattuale del Concessionario ha l’obbligo di fare riferimento al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante e dei Committenti, per tutte le questioni attinenti rispettivamente all’Accordo Quadro e all’esecuzione dei Contratti Derivati.
Articolo 9 Direttore dell’esecuzione
La Stazione Appaltante si riserva di nominare un Direttore per l’esecuzione dell’Accordo Quadro. Fino alla nomina del Direttore dell’esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro.
Per i Xxxxxx il Direttore dell’esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti, con il Responsabile Unico del Procedimento.
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
Articolo 10 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative all’Accordo Quadro e ai contratti derivati sono effettuate a mezzo pec, o in subordine e in caso di non funzionamento della pec, a mezzo posta elettronica ordinaria.
Le comunicazioni a mezzo pec possono comunque essere accompagnate da comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale, ma non sostitutivo.
Il Concessionario deve indicare all’atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s’impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
Il Concessionario s’impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Responsabile del Contratto e degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.
Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall’omissione degli obblighi di comunicazione.
Articolo 11 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi, fermo restando l’inquadramento minimo indicato all’articolo 5 del Capitolato per il personale educativo e il personale ausiliario.
Il Concessionario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. Il Concessionario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
Il Concessionario è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Sono fatti salvi gli obblighi posti a carico dell’amministrazione dall’applicazione dell’art.30 comma 6 del DL 18/04/2016 n.50.
Il Concessionario è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi sub-appaltatori, fornitori o collaboratori.
I Comuni sono manlevati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Concessionario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di Gara i Documenti di valutazione rischi di natura interferenziale, allegato 1 del Capitolato Speciale d’Oneri, redatti in relazione a ciascuno degli asili nido presso i quali il servizio deve essere prestato.
Articolo 12 Obblighi e responsabilità del Concessionario
Il Concessionario s’impegna ad eseguire il contratto nel pieno rispetto del capitolato speciale d’oneri e dell’offerta presentata.
Tutte le attività e le prestazioni previste dalla presente concessione sono a totale carico e rischio del concessionario, che ha completa autonomia nell’organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
È fatto obbligo al Concessionario di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati. Il Concessionario risponde dei danni a persone, cose o animali che potrebbero derivare dall’espletamento del servizio per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
Il Concessionario manleva pertanto i Comuni da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi i frequentatori delle strutture, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio.
Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura e nelle relative pertinenze attività non autorizzate e/o che contrastino con le prescrizioni delle presenti condizioni generali
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Unico tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente.
Articolo 13 Obblighi in materia di sicurezza
Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Concessionario s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
L’attività risulta soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto riconducibile, ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, art. 2, comma 2, all’attività individuata al punto 67/3B dell'allegato I (asili nido con oltre 30 persone presenti.
I responsabili dell'attività (gestione asilo nido) presentano istanza ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al Comando dei Vigili del Fuoco, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività. Il Comune fornirà tutto il supporto tecnico e documentale necessario alla predisposizione della documentazione da presentare presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
Inoltre il Concessionario deve:
(a) prevedere ogni modalità, in caso di emergenza, per il sicuro esodo degli occupanti e per la gestione della sicurezza conforme a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 18 settembre 2002;
(b) prevedere l’esposizione, ben in vista, all’ingresso delle strutture di precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro, conformemente al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, unitamente alle istruzioni previste (per ciascun piano e ciascun vano).
(c) effettuare e tenere aggiornata la Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) dell’attività, redatto ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell’aggiudicatario (Allegato 1 al Capitolato speciale d’Oneri), e che dovrà ricomprendere anche il Piano di Evacuazione delle strutture e verificarne eventuali criticità rispetto alla pianificazione di emergenza a livello comunale. L’Operatore economico è tenuto all’osservanza del DUVRI, eventualmente integrato dai datori di lavoro prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.
(d) garantire l’effettuazione dei controlli e delle manutenzioni da effettuarsi sulle misure di protezione antincendio, in particolare, con riferimento all’allegato VI al dm 10 marzo 1998: sorveglianza dei mezzi antincendio (estintori), del corretto funzionamento dei maniglioni antipanico, degli spazi destinati all’esodo, (passaggi, corridoi, scale..) della corretta installazione dei cartelli segnaletici (le spese necessarie al controllo e manutenzione sui presidi antincendio sono a carico del Comune)
(e) tenere aggiornato, a disposizione per gli eventuali controlli, il registro antincendio delle attività presso le sedi delle attività stesse.
Il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.
Il Concessionario, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.
Il Concessionario s’impegna a manlevare i Comuni da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Il Concessionario è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
Articolo 14 Garanzia definitiva per i contratti derivati
Il Concessionario s’impegna a costituire, a favore dei Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato una garanzia definitiva in misura pari al 80% del valore della garanzia calcolata sull’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza a far data dall’attivazione del servizio, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato .
La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte del Concessionario all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante o del Committente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
Articolo 15 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Il Comune trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell’avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione da parte del concessionario degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Xxxxxx può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 16 Ammontare delle penali
Il Committente ha facoltà di applicare le seguenti penali.
In caso di mancata osservanza degli orari previsti per l’apertura e la chiusura delle strutture per ogni giorno di riscontrata violazione si applica una penale di € 1.000,00 (mille/00).
Qualora il concessionario non rispetti gli standard minimi di dimensionamento dell’organico si applica una penale di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni violazione rilevata.
Qualora il concessionario non rispetti gli standard minimi qualitativi del servizio si applica una penale di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni violazione rilevata.
Nel caso in cui non siano mantenute le condizioni igienico sanitarie e gli standard sull’igiene personale dei bambini si applica una penale fino a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione.
Per inosservanza degli obblighi di custodia dei locali si applica una penale di € 1000,00 (mille/00) per ogni violazione rilevata.
Articolo 17 Applicazione delle penali
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati dal Committente in forma scritta al Concessionario a mezzo pec.
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Qualora il Concessionario non provveda a rimuovere l’inadempimento, ciò può essere motivo per il Committente di risoluzione del contratto.
Le penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita dal Concessionario, con l’obbligo per quest’ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l’immagine del committente può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall’inadempimento del Concessionario per effetto della ritardata o della mancata, incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l’eventuale maggior costo che il committente fosse chiamato a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell’ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza del concessionario.
Il servizio affidato è qualificato come pubblico servizio: nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea servizio.
Articolo 18 Garanzie assicurative
Il Concessionario è tenuto a stipulare per ciascuna struttura “asilo nido” una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto.
La polizza assicurativa deve avere massimale unico, senza franchigie, di almeno € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila). I Comuni dovranno essere considerati terzi.
Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori comprensiva di eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale, che presta servizio a qualsiasi titolo.
Copia di tali documenti deve essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto.
Il Concessionario nel corso dell’esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
Analogamente deve essere trasmessa copia al Committente di eventuali modifiche e/o rinnovi delle assicurazioni, con relative quietanze attestanti l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.
Articolo 19 Facoltà di recesso
Le Amministrazioni Committenti possono esercitare la facoltà di recesso dai Contratti Derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.
I Committenti si riservano il diritto di recedere dal contratto per giusta causa prima della scadenza, intendendo come tale ogni situazione o fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia con il Concessionario.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
il Concessionario abbia posto in essere comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, ecc.);
il Concessionario abbia commesso violazioni alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e in generale agli obblighi in materia di lavoro.
Le situazioni e le fattispecie di cui sopra rilevano sia per l’Accordo Quadro che per i Contratti derivati. A tal fine i Responsabili del procedimento e i Direttori dell’esecuzione dei Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante l’emergere delle fattispecie di cui al presente articolo.
I Comuni si riservano altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente dal contratto, entro il 31 luglio di ogni anno per ragioni di interesse pubblico, sulla base di valutazioni inerenti il numero dei bambini iscritti e/o la congruità e compatibilità finanziaria del servizio e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio.
La comunicazione di disdetta anticipata deve essere effettuata a mezzo pec, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.
Articolo 20 Risoluzione
La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti hanno l’obbligo di risolvere l’Accordo quadro e i Contratti Derivati nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti hanno la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e i Contratti Derivati nei casi seguenti :
- quando sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in
possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
- quando il Concessionario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dei servizi.
- quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori;
- in caso di violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi relativi al subappalto;
- in ogni caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano a carico del concessionario situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del Concessionario tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.
Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Committenti espletano la procedura di risoluzione con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate o, negli altri casi, mediante lettera di contestazione, inviata via pec al Concessionario, del Responsabile del Procedimento con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.
Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dal Concessionario non siano ritenuti accoglibili e adeguati, le Amministrazioni Committenti adottano i conseguenti provvedimenti e ne danno comunicazione al Concessionario.
Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Le Amministrazioni Committenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante tutti i casi di risoluzione e devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Articolo 21 Clausole risolutive
Le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il Contratto Derivato, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato Speciale d’oneri.
Le Amministrazioni Committenti possono risolvere il Contratto Derivato nei seguenti casi:
a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto Derivato;
b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell’Appaltatore dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
e) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;
h) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
i) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazione della stazione appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del Contratto Derivato ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
j) Il concessionario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. Le Amministrazioni Committenti che procedono a risolvere un Contratto Derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).
Articolo 22 Modifiche ed estensioni contrattuali
L’aumento o la diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, non determinano variazioni delle condizioni contrattuali. La percentuale massima di variazione è riferita al singolo Contratto Derivato.
L’Appaltatore non può apportare modifiche o varianti all’esecuzione delle prestazioni, senza l’espressa autorizzazione del RUP dei Contratti Derivati, ancorché previste dai documenti di gara.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Trattandosi di concessione di servizi aggiudicata dopo il 27 gennaio 2022 sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
E’ stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, il concessionario ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, iscrivendo riserve negli atti della concessione.
In tal caso il Rup del committente conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat ( ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
Sulle richieste avanzate - tramite la formulazione di riserve - dal concessionario il Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste del Concessionario il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione i servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 23 Clausola risolutiva espressa
L’Accordo Quadro può essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:
a) Il Concessionario non sottoscriva il Contratto derivato o non dia avvio al servizio entro la data convenuta;
b) In caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
c) Per cumulo di penali in misura superiore al 10% del valore dell’Accordo Quadro;
d) La violazione del divieto di subappalto del servizio e del divieto di cessione del contratto;
e) La risoluzione di un singolo Contratto derivato;
f) Il Concessionario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara. Costituiscono motivo di risoluzione del Contratto derivato:
a) L’utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;
b) La mancanza delle autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio, a cui il Concessionario deve scrupolosamente e costantemente attenersi e adeguarsi, ancorché non espressamente richiamate nei documenti di gara;
c) In caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
d) L’accertamento di false dichiarazioni o la contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
e) L’interruzione o l’abbandono del servizio;
f) L’effettuazione da parte del Concessionario di pagamenti senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Articolo 24 Diffida ad adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, in tutti gli altri casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali, come risultanti dal Disciplinare di Gara, che possano configurare gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, gravi errori nell’esercizio delle attività, carenze e insufficienze tali da compromettere in modo grave la funzionalità del servizio, il Committente del Contratto derivato, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo pec, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni.
Qualora il Concessionario, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Committente di risolvere il contratto.
Il Comune che intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Città Metropolitana l’intenzione di risolvere l’affidamento o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Committente previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai fini della valutazione delle conseguenze sull’Accordo Quadro.
Articolo 25 Effetti della risoluzione e del recesso
Dalla data del recesso o della risoluzione il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.
In caso di risoluzione o recesso per giusta causa, il Committente beneficia dell’escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di acquisire un nuovo contratto e le condizioni economicamente più sfavorevoli che dovessero conseguire.
Alla quantificazione degli ulteriori danni concorrerà, altresì, il maggior costo che il Committente sarà chiamato a sostenere, nell’ambito della stessa o di una ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza dello stesso.
Articolo 26 Cessione del contratto e subappalto
Il Concessionario non può cedere ad altri l’esecuzione del contratto.
Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 108 /2021. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del d.lgs 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente concessione, essendo le stesse qualificabili come “ad alta intensità di manodopera”.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Articolo 27 Tutela della riservatezza
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI
1. In conseguenza dell’affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell’Ente e/o Committente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell’articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s’intende accettato senza riserve con la presentazione dell’offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L’esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
3. Conseguita l’aggiudicazione provvisoria, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di precisare:
a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
c) le operazioni di trattamento previste;
d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell’interessato, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12 del GDPR;
f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
g) l’esistenza di disposizioni normative o dell’Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);
4. Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato.
5. La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:
a) informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
b) informazioni relative alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID e/o relative alla qualificazione e sottoscrizione di un accordo di servizio con PagoPA SpA;
c) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;
d) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all’infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
e) la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
f) la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell’affidamento;
g) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l’esattezza, la veridicità, l’aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
h) la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l’indicazione dei provvedimenti subìti;
i) l’indicazione in merito all’avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
l) l’indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell’articolo 35 del GDPR – il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.
7. Ove il fornitore intenda trasferire all’estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:
a) il paese nel quale s’intendono trasferire i dati personali;
b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l’indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.
8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto (“Sub-responsabile”) per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:
a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al
trattamento dei dati;
f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).
9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:
a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
b) di aver preso conoscenza dell’apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.
Articolo 28 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI
1. L’Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.
2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all’obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.
3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.
5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.
6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l’osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all’interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Articolo 29 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dall’Accordo Quadro e dagli altri documenti di gara di cui all’articolo 1 del presente documento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
B) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora attualmente in vigore;
C) Codice Civile.
Articolo 30 Spese contrattuali
Tutte le spese, comprese quelle occorse per la procedura di gara, quali quelle di bollo, di registro, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione, inerenti l’accordo quadro e i contratti derivati, sono a carico del Concessionario.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dei Comuni committenti.
Articolo 31 Foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, esecuzione, scioglimento dell’accordo quadro e dei contratti derivati, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Genova.