Contratto Italiano per Risone n. 109
Contratto Italiano per Risone n. 109
( Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr )
(in vigore dal 1° settembre 1994) (Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo)
Redatto a ........................................................................ il ................................
a conferma del contratto gia' stipulato fra le parti.
Venditore: ....................................................................................
Compratore: ...........................................................................
Mediatore: ..............................................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza … e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione oggi vigenti.
Merce: ....................................................................................
Resa: ....................................................................................
Umidità: ....................................................................................
Difetti: ....................................................................................
Qualità:
a) secondo "campione reale" - identificato a mani: .............................................
b) secondo "campione tipo" - identificato a mani: ..............................................
c) secondo "denominazione" ................. con caratteristiche ..........................
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantita':................................................................................
(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o in meno del 5% della quantità contrattata, di cui 2% al prezzo di contratto e 3% al prezzo ufficiale del giorno della consegna o ritiro).
Epoca di Consegna/Spedizione: .........................................
Epoca di Ritiro: ...........................................................
Luogo di consegna o spedizione/ritiro: .......................................................
Campionamento: .......................................................................
Prezzo: Lire italiane per 100 kg
Merce resa franco:................................................................
Pagamento: ..........................................................................
Mediazione: ..........................................................................
Imballaggio: ...........................................................................
Condizioni particolari: .............................................................
..............................................................................................................
CONDIZIONI GENERALI
Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:
? Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
? La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal compratore.
? I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
? La merce non è garantita esente da difetti occulti, salvo che in contratto vengano chiaramente indicati tali difetti.
? Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
I PARTE (QUALITA' - ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO - ANALISI)
Art. I - QUALITA'
x. Xx merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
b. La merce venduta secondo "campione-tipo" deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa, e con una percentuale di difetti non superiore ai limiti previsti dalle norme legislative sul riso bianco.
c. La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute.
Art. II - TOLLERANZE E ABBUONI
- RESA
La valutazione delle differenze di resa e di resa globale, dovrà essere effettuata come segue:
- il valore del punto di resa si calcola sottraendo al prezzo massimo di Xxxxxxx (alla data del contratto) di kg. 1 di riso lavorato, di varietà e qualità corrispondente a quella contrattata, il prezzo massimo di kg. 1 di Mezzagrana.
- il valore del punto di resa globale è considerato pari al prezzo massimo di Xxxxxxx (alla data del contratto) di kg. 1 di Mezzagrana.
- DEFINIZIONE DEI DIFETTI
I difetti dei risoni vanno determinati analizzando il corrispondente riso bianco che si ottiene dalla raffinazione di un campione di risone.
Le percentuali espresse sono riferite, quindi, a 100 grammi di riso raffinato ottenuto - come detto - dalla raffinazione di un congruo quantitativo di risone.
Per la definizione dei difetti, si fa riferimento alla Tabella allegata che è da considerarsi come parte integrante del presente Contratto.
Gli abbuoni a favore del Compratore, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione secondo le seguenti indicazioni:
- UMIDITÀ
Il contenuto di umidità è tollerato sino al 14,50%.
Per contenuto superiore, fino al 15,00% sarà riconosciuto un abbuono dello 0,50%.
Qualora il contenuto di umidità risultasse superiore al 15% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce oppure, a sua scelta, avrà diritto di ottenere un abbuono del 2% per ogni punto eccedente.
- DIFETTI
Nei contratti conclusi "secondo campione reale", qualora i contenuti percentuali dei difetti sottoindicati superassero i limiti previsti dalla legislazione vigente sul riso bianco, il compratore avrà il diritto di rifiuto alla merce.
Nei contratti conclusi "secondo campione-tipo" o "secondo denominazione" o "con caratteristiche", le percentuali dei difetti eccedenti i limiti pattuiti, daranno luogo ai seguenti abbuoni:
- GRANI STRIATI ROSSI
- fino allo 0,50%: abbuono dell'1%
- dallo 0,51% al 3,00%: abbuono del 2%.
Oltre il 3,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.
- DISFORMITA' NATURALI
- fino al 2,00%: abbuono dell'1%;
- dal 2,01% al 5,00%: abbuono del 2%.
Oltre il 5,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.
- IMPURITA' VARIETALI
- fino al 2,00%: abbuono dell'1%.
- dal 2,01% al 5,00%: abbuono del 2%.
Oltre il 5,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.
- GRANI GESSATI
- fino al 1,00%: abbuono dell'1%.
- dall'1,01% al 3,00%: abbuono del 2%.
Oltre il 3,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto eccedente.
- GRANI DANNEGGIATI
- fino al 0,30%: abbuono dell'1,50%.
- dallo 0,31% all'1,00%: abbuono del 3%.
Oltre l'1,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure - a sua scelta - avrà diritto ad un abbuono del 4% per ogni punto eccedente.
- GRANI DANNEGGIATI DA CALORE
- fino allo 0,05%: abbuono dell'1,50%.
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- CORPI ESTRANEI (non commestibili)
- tollerati fino al limite massimo dello 0,15 per mille, per le sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche.
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- CORPI ESTRANEI (commestibili)
- è tollerata la presenza di semi, parti di semi o loro derivati commestibili, fino al limite massimo dello 0,30 per mille.
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti previsti dal presente Articolo, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi e/o perizie eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.
Art. III - RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al venditore stesso per telegramma e/o telex entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce. Per le vendite concluse franco partenza x xxxxxx arrivo, qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, il reclamo negli stessi tempi e xxxx, deve essere inviato dal ricevitore, oltre che al proprio diretto venditore, anche a chi ha effettuato la consegna. I venditori-compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ricevettero la comunicazione.
Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI
- Campionamento
L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite franco partenza e al compratore per le vendite franco arrivo.
I campioni devono effettuarsi, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale anche senza alcuna specifica autorizzazione rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.
I campioni per la determinazione dell'umidità debbono essere confezionati in contenitori di vetro o plastica (sacchetti esclusi) a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 350 grammi.
Per la determinazione della qualità sono validi sia i campioni confezionati per l'umidità che altri campioni, confezionati in sacchetti di tela o carta o plastica, di medesimo peso.
Per la eventuale determinazione del condizionamento, i campioni, del peso netto di almeno 1000 grammi, dovranno essere confezionati in sacchetti di tela. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione a mezzo telegramma o telex alla controparte, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra
persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione o da altro Ente od autorità civile o giudiziaria più vicina.
- Analisi
In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere inoltrati per l'analisi al laboratorio dell'Associazione, sotto pena di decadenza:
- entro 7 (sette) giorni consecutivi se depositati, o 2 (due) giorni lavorativi se spediti, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento.
Qualora il venditore intenda effettuare l'analisi sul campione di sua spettanza, deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio d'analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia al compratore a mezzo telegramma o telex.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.
I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti e/o comunicati prontamente alla controparte a mezzo raccomandata, telegramma o telex.
Le spese d'analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente, per gli elementi che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattuali.
Art. V - CALO DI VIAGGIO
Il calo naturale di viaggio è in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso è effettuato ed è tollerato nella misura massima dello 0,15 per cento.
Art. VI - PESO
Il peso ufficiale è quello accertato dal Peso Pubblico, se accompagnato da regolare ricevuta-scontrino.
Art. VII - SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE
Le clausole «franco» o «resa frontiera» comportano l'obbligo per il venditore di adempiere le formalità di dogana all'uscita - e di transito se del caso - e di sostenerne le relative spese e, per il compratore, di assolvere tutte le formalità sia negli eventuali paesi di transito, sia d'entrata nel paese di destinazione e di sostenerne le relative spese.
II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Art. VIII - CONSEGNA O SPEDIZIONE - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini di consegna o di spedizione si riferiscono al luogo di consegna o di spedizione della merce e sono così stabiliti:
a. per consegna o spedizione "prontissima" od "immediata": entro 3 (tre) giorni;
b. per consegna o spedizione "pronta": entro 8 (otto) giorni;
c. per consegna o spedizione "entro una data fissa": entro il periodo di tempo prestabilito;
d. per consegna o spedizione "entro un determinato numero di giorni" od "entro uno o più periodi determinati": nei termini pattuiti;
e. per consegna o spedizione "differita o ripartita in uno o più periodi di tempo": per ogni quota, entro il periodo od i periodi stabiliti, con facoltà del venditore di consegnare le rispettive quote in un giorno lavorativo qualsiasi del periodo stabilito;
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:
? per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
? per seconda decade: il periodo del mese che va dal 11° al 20° giorno incluso;
? per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
? per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
? per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
? per mensile: il periodo dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Art. IX - DISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA O LA SPEDIZIONE DELLA MERCE
Le disposizioni per la consegna o per la spedizione della merce, se non diversamente precisato in contratto, devono pervenire al venditore:
a. immediatamente, comunque entro lo stesso giorno, per la consegna o spedizione "prontissima" od "immediata";
b. almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine di consegna per la consegna o spedizione da eseguirsi in un determinato numero di giorni non superiore a 15 (quindici);
c. in tempo utile per la consegna o la spedizione "differita" o "ripartita entro uno o più periodi di tempo", però il venditore ha il diritto di chiedere al compratore l'invio delle disposizioni in tempo utile per poter consegnare/spedire fin dall'inizio del periodo stabilito per la consegna o la spedizione di ogni singola quota.
Art. X - RITIRO
Se nel contratto è convenuta la clausola "ritiro prontissimo" o "ritiro immediato" o "ritiro pronto", il compratore ha la facoltà di ritirare la merce a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione, ma ha l'obbligo di ritirarla entro 3 (tre) giorni dalla data del contratto per "ritiro prontissimo" o "ritiro immediato", ed entro 8 (otto) giorni per "ritiro pronto". Se nel contratto è stabilito che il ritiro della merce deve avvenire in un termine superiore di quello di cui al comma precedente, il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l'approntamento della merce.
Art. XI - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI CONSEGNA O SPEDIZIONE O RITIRO OD INVIO DELLE DISPOSIZIONI
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore, o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di quest'ultimo per l'inoltro della merce danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:
d. senza diffida ad adempiere (messa in mora) per le consegne o spedizioni o ritiri contrattualmente stabiliti "prontissimi" o "immediati".
e. previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi i festivi) per le consegne o spedizioni o ritiri da eseguirsi "pronti" o entro un maggiore periodo di tempo.
La diffida deve essere data con telegramma o telex, ed il termine ha inizio dal giorno seguente a quello di ricevimento della diffida medesima.
Scaduti 2 (due) giorni dal termine contrattuale di pagamento, sempre esclusi i giorni festivi, il contratto è risolto di diritto a danno della parte inadempiente; però durante tale periodo di 2 (due) giorni il venditore ha diritto di consegnare ed il compratore il dovere di ritirare, così come il compratore ha il diritto di ritirare ed il venditore ha il dovere di consegnare, la merce contrattata.
Art. XII - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA
Per luogo di consegna s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità.
Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al venditore di indicare nella messa a disposizione il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.
Art. XIII - DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
Il Compratore, qualora ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno se al Compratore spetta il "diritto di rifiuto della merce".
Oltre alle ipotesi previste dall'articolo II, il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il degrado complessivo risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10% (dieci per cento) del valore della merce.
In ogni caso per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall'articolo IV. Se le parti non si accorderanno altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore a mezzo di telegramma o telex. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il Compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il
trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del Venditore - della differenza fra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al Venditore a mezzo telegramma o telex.
Nel caso non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al Compratore competeranno solamente gli abbuoni in base ai risultati delle constatazioni della Camera Arbitrale dell'Associazione, sui campioni prelevati e suggellati in contraddittorio.
Art. XIV - PAGAMENTO
Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L'emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del venditore.
Per "pagamento pronto", s'intende un pagamento da effettuarsi e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce e' venduta alla generica condizione di consegna "franco valuta", il pagamento s'intende pattuito "pronto".
Per pagamenti "differiti", ove non diversamente pattuito, cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di contratto.
Nonostante sia pattuito il pagamento "differito", il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo pero' al Compratore:
o in caso di pagamento pattuito "pronto": uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
o in caso di pagamento pattuito "differito", oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi - conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del Compratore, il contratto s'intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
In caso di precedenti fatture scoperte, relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospenderne le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la
facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico dell'acquirente.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.
Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al Venditore il pagamento adeguato e comunque non inferiore al 90% (novanta per cento) del valore della merce nei termini stabiliti, fatto salvo il caso in cui - per la merce franco arrivo - le differenze qualitative riscontrate non diano motivo di palese rifiuto. Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente al dovuto, il debitore dovra' corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.
Art. XV - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di ricevere una merce non corrispondente alle condizioni di contratto, a termine della precedente clausola XIII, darà diritto, esclusivamente per la quota parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso.
La parte inadempiente dovrà rimborsare l'ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi in linea di massima sull'indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo.
Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza, sino a quello del pagamento.
La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell'inadempienza, potrà anche procedere al riacquisto o alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.
Art. XVI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di gravi calamità, anche naturali, che interessano il territorio di consegna o di ritiro della merce, il contratto o la quota non eseguita, si risolve al diritto. In caso di scioperi di categoria - comunque comprovati - che impediscano la regolare esecuzione anche parziale del contratto, la parte impedita ad eseguire deve segnalare immediatamente alla controparte, a mezzo telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento. Il contratto s'intenderà automaticamente prorogato per la durata dell'impedimento se esso non superi 15 (quindici) giorni. Qualora
l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, e' risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
Se la causa di forza maggiore è in dipendenza di uno sciopero aziendale, di durata superiore ai 15 (quindici) giorni, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto o della quota non eseguita, nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
Se la causa di forza maggiore è costituita da comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su richiesta fatta dal compratore, nel predetto termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, deve mettere la merce venduta a disposizione del compratore stesso, nel luogo dove si trova contro deduzione delle spese normali di trasporto. In questo caso la merce deve essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione. Se le operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e quest'ultimo non vi provvede per denunciata e comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore entro il termine di 15 (quindici) giorni, può sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro rimborso delle spese normali di trasporto.
Art. XVII - RISCHI DI VIAGGIO
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
Art. XVIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
III PARTE (ARBITRATO)
Art. XIX - ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto- tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell' Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta di arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione…:
h. entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
i. entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta. Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltà di richiedere all' Associazione… l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.
Art. XX - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 15-7-1994 del Consiglio Direttivo dell'A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.
IL COMPRATORE | IL MEDIATORE | IL VENDITORE |
espressamente accetta la clausola compromissoria | espressamente accetta la clausola compromissoria | |
........................................ | ........................................ | ........................................ |