DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE
Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE
C_A182 - C_A182 - 1 - 2020-12-07 - 0095206
ALESSANDRIA
Codice Amministrazione: C_A182
Numero di Protocollo: 0095206
Data del Protocollo: lunedì 7 dicembre 2020
Classificazione: 1 - 11 - 0
Fascicolo:
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI ALESSANDRIA - PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DELIBERA N.
154/2020/PRSP.
Note:
MITTENTE:
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Al Presidente del Consiglio Comunale Al Sindaco
All’Organo di Revisione
del Comune di Alessandria
Al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.
Roma
Alla Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti
c.a. Procuratore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Torino Via PEC
Oggetto: Comune di Alessandria - Piano di riequilibrio finanziario pluriennale –
Delibera n. 154/2020/PRSP.
Con riferimento all’oggetto si trasmette, in allegato alla presente, la delibera n. 154/2020/PRSP approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 2 dicembre 2020.
Il Funzionario Preposto
Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx | Tel. 000 0000000-000
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx | pec: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Delibera n.154/2020/SRCPIE/PRSP
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa | Xxxxx Xxxxxx XXXXXX | Presidente |
Xxxx. | Xxxxx XXXX | Consigliere relatore |
Dott.ssa | Xxxxx XXXXXXXX | Referendario |
Xxxx. | Xxxxx XXXXXXXX | Referendario |
Xxxx. | Xxxxx Xxxxx XXXXX | Referendario |
Dott.ssa | Xxxxxxxx XXXXXXX | Referendario |
Dott.ssa | Xxxxxx XXXXXX | Referendario |
Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
VISTA la disposizione di cui all’art. 85, comma 3, lett. e) del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che “Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”;
VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, n. 11/SEZAUT/2013/INPR, n. 14/SEZAUT/2013/INPR, n.
22/SEZAUT/2013/QMIG e n.5/SEZAUT/2018/INPR, con cui sono state approvate le Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e le Linee d’indirizzo per l’esame delle questioni interpretative ed applicative concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis-quater, quinquies del TUEL);
VISTE le delibere n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR,
con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019 e 2020;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 73 del 16 maggio 2019, con la quale l’Ente ha
deliberato di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 102 del 7 agosto 2019, con la quale l’Ente ha
adottato il piano di riequilibrio pluriennale;
VISTE la deliberazione della Sezione regionale di controllo del Piemonte n. 14/2019 del 19 febbraio 2019;
VISTA la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Alessandria, trasmessa dal Ministero dell’Interno in data 25 giugno 2020;
VISTA la delibera n. 91 del 27 luglio 2020 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte; VISTA la nota di risposta dell’Ente n. AOO.C_A182 del 30 settembre 2020, alla quale veniva accluso il Rendiconto dell’esercizio 2019, comprensivo della documentazione relativa all’approvazione dello schema di rendiconto 2019, e degli allegati richiesti, nonché le ulteriori comunicazioni rese ed i chiarimenti forniti dall’ente;
VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, con l’annessa Relazione sull’esame del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Alessandria;
VISTO l’art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto, assicurando comunque ai rappresentanti delle Amministrazioni l’esercizio di ampio contraddittorio, e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare,
l’art. 263;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, con cui al fine del contenimento della diffusione del virus sono state disposte particolare misure restrittive e da ultimo il DPCM 3 novembre 2020, con
cui il Piemonte è stato inserito nella zona rossa, con ampie limitazioni al movimento fra le persone nei diversi territori regionali;
CONSIDERATO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 il Piemonte è stato inserito nella zona arancione per la quale esistono ancora ampie limitazioni negli spostamenti;
VISTO l’art. 26 ter, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-
19 l’operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del D.L. n. 18 del 2020;
VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell’art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;
VISTO il decreto n. 287 del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze, delle adunanze e delle camere di consiglio durante il periodo di emergenza, mediante collegamento in remoto;
VISTO il Decreto n. 123 del 30 ottobre 2020 con cui il Presidente della Regione Piemonte, avendo constatato un incremento dell’andamento dei contagi particolarmente allarmante, con situazione di criticità e di rischio territoriale, ha disposto per il Piemonte misure di prevenzione più rigorose con provvedimenti in materia di trasporto pubblico e di lavoro agile;
VISTI i decreti n. 2/2020 del 25 marzo 2020, n. 3/2020 del 15 aprile 2020, n. 4/2020 del 4 maggio 2020, n. 5/2020 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020, con cui il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Piemonte ha disposto “Indicazioni di massima sull’esercizio delle funzioni di controllo”, tenuto conto dell’incremento della diffusione epidemiologica in particolare nella regione Piemonte, prevedendo le modalità di svolgimento delle Camere di consiglio e delle Adunanze pubbliche;
Considerato che l’attuale situazione epidemiologica nella regione Piemonte sconsiglia lo
svolgimento delle adunanze pubbliche in presenza;
VISTA l’ordinanza n. 79/2020, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha convocato la Sezione per l’Adunanza pubblica del 2 dicembre 2020, mediante collegamento da remoto, in contraddittorio con le parti, in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei rappresentanti dell’ente e dei membri del Collegio dai propri domicili e ciò considerato che l’attuale situazione epidemiologica nella regione Piemonte sconsiglia lo svolgimento delle adunanze pubbliche in presenza;
VISTO il consenso dell’Ente alla partecipazione in modalità telematica, comunicato alla Segreteria tramite posta elettronica;
UDITO il relatore, Consigliere xxxx. Xxxxx XXXX;
UDITI per il Comune di Alessandria, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, previa manifestazione espressa del relativo assenso alla detta modalità di attuazione del contraddittorio, il Sindaco xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXX di Revigliasco, l’Assessore alla Programmazione finanziaria e Bilancio, dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX, il Direttore del Settore delle Risorse finanziarie e Tributi xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX, il Direttore del Settore del Gabinetto del Sindaco xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXX il Segretario Generale dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXX.
PREMESSA
1. Con la deliberazione n. 260/2012, approvata dalla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte nell’adunanza del 12 giugno 2012, successiva all’accertamento - effettuato con Delibera n. 12/2012 della stessa Sezione - dell’inadempimento da parte del Comune di Alessandria dell’adozione delle necessarie misure correttive previste dall’art. 1, comma 168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, veniva rilevato il perdurante inadempimento del Comune di Alessandria nell’adozione di misure correttive idonee a effettivamente risanare la propria situazione finanziaria gravemente deficitaria ed in tal modo invertire la tendenza al suo progressivo deterioramento.
Conseguentemente, veniva dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del
TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.
Quindi, con Deliberazione del 12 luglio 2012 il Consiglio Comunale di Alessandria, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarava il dissesto finanziario della Città di Alessandria conseguente all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, effettuato con deliberazione n. 260/2012 in data 12 giugno 2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti.
Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012 veniva
nominato l’Organismo straordinario di Liquidazione (di seguito OSL).
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 19/12/2012 ad oggetto “Art. 259 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni: Approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2012 e pluriennale 2012-2014 e relativi allegati” è stato approvato in sede di Consiglio comunale l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2012, e trasmesso, in data 16/01/2013, ai competenti uffici del Ministero dell’Interno ai fini della relativa approvazione con decreto ministeriale.
Il Ministero dell’Interno, a sua volta in data 13/02/2013, ha formulato i rilievi e le richieste istruttorie all’ipotesi di bilancio 2012, ai sensi dell’art. 261, c. 1 del TUEL.
L’Ente nel corso dell’ampia istruttoria che è seguita ha fornito i chiarimenti richiesti e in data 15 ottobre 2013 ha definitivamente approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dell’esercizio finanziario 2012 nonché con successivo atto n. 136 del 15 ottobre 2013, l’ipotesi di bilancio dell’esercizio finanziario 2013. Dette deliberazioni venivano integrate con le deliberazioni consiliari nn. 10 e 11 del 1° febbraio 2014.
Con Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2014 sono state approvate, ai sensi del comma 1bis dell’art. 259 del TUEL, le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2012 e 2013. In data 17 ottobre 2016 l’Organismo Straordinario di Liquidazione ha approvato la ricognizione finale di riscossioni e pagamenti, dando atto della conclusione dello stato di dissesto.
2. Ciò premesso, con deliberazione della Sezione regionale di controllo del Piemonte n. 14/2019, approvata in data 05 febbraio 2019 e depositata in data 19 febbraio 2019, sono state sollevate alcune criticità relativamente al rendiconto 2016 e 2017 del Comune di Alessandria.
In particolare questa Sezione ha accertato:
-la non attendibilità del risultato di amministrazione 2016;
-la reiterazione di impostazioni contabili non corrette adottate dall'Ente, già dall'esercizio 2012, tali da pregiudicare qualunque attendibile valutazione nonché la stabilità finanziaria dell'Ente;
-l'esistenza di un cospicuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, prolungato anche nell'esercizio 2017 e, conseguentemente, l’invito all'Amministrazione a perseverare in modo rigoroso nella revisione delle procedure di incasso e di pagamento;
-la scarsa capacità di riscossione dell'Ente e l’invito all'Amministrazione ad adottare ogni scelta che possa incidere sulla riscossione delle entrate relative al recupero tributario nonché delle altre tipologie di credito;
-la perdurante consistenza dello stock di residui attivi e passivi dopo le operazioni svolte dall'O.S.L. e la dichiarazione della chiusura del dissesto.
In particolare, la Sezione ha accertato che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 risultava essere pari ad euro 34.183.422,48 e a seguito di accantonamenti, vincoli e della quota destinata agli investimenti, la parte disponibile risultava essere negativa e pari ad euro - 46.887.506,73, come meglio riassunto nello schema che segue:
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 | 34.183.422,48 |
Parte accantonata | 67.264.398,60 |
Parte vincolata | 12.784.692,26 |
Parte destinata agli investimenti | 1.021.838,35 |
Totale parte disponibile
-46.887.506,73.
La Sezione esprimeva inoltre forti dubbi circa la correttezza della permanenza nel bilancio del
Comune di tutti i residui attivi e passivi dopo l’insediamento dell’OSL.
Non appariva, peraltro, chiarito se i residui attivi e i residui passivi di competenza dell’OSL fossero stati trasferiti in apposito bilancio gestito da quest’ultimo oppure se fossero rimasti contabilizzati nel bilancio dell’Ente.
Sulla scorta di quanto dedotto, precisato e documentato dal Comune di Alessandria venne chiarito che i debiti (residui passivi) ed i crediti (residui attivi) maturati fino all’esercizio 2011, erano rimasti contabilizzati nel bilancio dell’Ente.
Al fine di rendere veritiere le risultanze contabili alla fine dell’esercizio 2012, la Sezione giudicò che non fosse corretto portare in decurtazione – peraltro, reiterata nei successivi esercizi - l’importo complessivo (derivante dal dichiarato dissesto) di euro 46.887.506,77, e, di conseguenza, rappresentare le movimentazioni intervenute nei residui attivi e nei residui passivi a seguito delle attività di liquidazione da parte dell’Organo Straordinario, anche nel risultato di amministrazione, facendone carico all’Ente.
3. La Sezione di controllo con la detta deliberazione disponeva che il Comune di Alessandria:
- ricalcolasse i risultati di amministrazione dall’esercizio 2013 fino all’esercizio 2017, non contabilizzando in decurtazione la somma di euro 46.887.506,77 ed al contempo provvedesse a dare evidenza delle variazioni intervenute in ogni esercizio relativamente allo stock di residui attivi e passivi legati alla gestione del dissesto;
- provvedesse ad un nuovo e corretto ricalcolo dei risultati di amministrazione dal 2012 al 2017, verificando anche la correttezza delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, effettuate il 1° gennaio 2015, ed effettuando accantonamenti e vincoli coerenti con le scritture contabili e le verifiche extra contabili afferenti alle annualità di competenza;
- rappresentasse in maniera corretta ed esaustiva gli accantonamenti nel risultato di amministrazione riguardanti le somme ricevute tramite il ricorso al D.L. 35/2013, dando adeguata evoluzione dell'accantonamento nel corso dei vari esercizi, specificando infine l'eventuale utilizzo per il finanziamento del FCDE nella composizione del risultato di amministrazione finale;
-tenesse conto nella predisposizione del rendiconto 2018 dei risultati di amministrazione ricalcolati, adottando la corretta impostazione contabile necessaria a far emergere il reale risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.
Nel contempo, la Sezione:
- invitava l'Amministrazione a monitorare con puntualità la corretta gestione del debito garantito attraverso fideiussioni nei confronti di diversi soggetti al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di bilancio del Comune;
- raccomandava un attento monitoraggio dell'andamento delle partecipazioni;
-invitava l'Ente ad effettuare i dovuti accantonamenti per debiti potenziali collegati all'eventuale mancata riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e le società e gli organismi partecipati;
- raccomandava di effettuare annualmente, e comunque negli anni precedenti alla scadenza del
contratto derivato, gli accantonamenti necessari per evitare future difficoltà nei bilanci dell'Ente legate al reperimento di adeguate risorse;
- raccomandava il rispetto della puntualità e tempestività nei pagamenti al fine di non incorrere in richieste di interessi passivi e nelle sanzioni previste dalla vigente norma.
In sede di approvazione del rendiconto 2018 il Comune di Alessandria accertava un disavanzo, al 31 dicembre 2018, pari a euro -68.159.576,46.
L’importo è la risultante della sommatoria delle seguenti voci:
- euro -46.887.506,73 per rideterminazione risultati di amministrazione esercizio dal 2012 al 2017;
- euro -21.272.069,73 per adeguamento FCDE e Fondo rischi contenzioso nel rendiconto 2018. Per comodità di esposizione, si anticipa fin d’ora che, in sede di istruttoria dell’adottando Piano di riequilibrio (v., infra), sono emerse ulteriori partite da portare in detrazione, anch’esse oggetto di approvazione den relativa delibera consiliare, ed indicate come segue:
- euro -4.651.384,07 per riaccertamento straordinario residui 2019;
- euro -55.554,09 per accertamento di debiti fuori bilancio 2019;
- euro -882.538,36 per debiti per interessi moratori 2019;
- euro -1.309.535,26 per rischi legati al contenzioso 2019.
In definitiva, al 7 agosto 2019, data di approvazione del Piano di riequilibrio da parte del Consiglio del Comune di Alessandria, il disavanzo, quantificato al 31 dicembre 2018, rideterminato complessivamente dall'Ente, ammontava ad Euro -75.058.588,24.
4. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 69 del 16 maggio 2019, procedeva alla rideterminazione ed approvazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per i rendiconti della gestione dall'esercizio 2012 all'esercizio 2017, in osservanza di quanto disposto con la sopra citata deliberazione della Corte dei Conti.
5. Successivamente, il Comune di Alessandria approvava il Consuntivo 2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 6 giugno 2019 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 16 maggio 2019.
Quindi, il Consiglio Comunale deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui all’articolo 243 bis e segg. del D. Lgs. 267/2000 con deliberazione n. 73 del
16 maggio 2019, delibera dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, TUEL, pubblicata all’albo pretorio online del Comune il 20 maggio 2019 con pubblicazione n. 1755, e regolarmente trasmessa nel termine di 5 giorni, previsto dall’art. 243 bis, comma 2, del Tuel, a questa Sezione regionale con relativa nota di trasmissione.
Successivamente, nel pieno rispetto del termine perentorio di novanta giorni, stabilito dall’art. 243 bis, comma 5, del TUEL, a decorrere dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla richiamata procedura, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 7 agosto 2019, l’Ente, previa parere favorevole espresso dall’organo di revisione in data 2 agosto 2019, adottava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Tale deliberazione è stata trasmessa alla Sezione nel termine di dieci giorni, indicato dall’art. 243 quater, comma 1, del TUEL, nonchè alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 155 del TUEL.
Segnatamente, giusta il parametro introdotto dall’ art. 1, co. 888, lettera a), legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( legge di bilancio 2018), disposizione normativa entrata in vigore in data 1 gennaio 2018, nonché in base a quanto disposto dal Decreto Crescita – D.L. n. 34/2019, coordinato con Legge di conversione n.58 del 28/06/2019, all’ art. 38, comma 1-terdecies, che
stabilisce che, se il rapporto passività/impegni di cui al titolo I risulta superiore al 60%, la durata massima del Piano di riequilibrio finanziario può essere stabilita in anni venti, l’Ente, in data 7 agosto 2019, adottava il Piano di riequilibrio pluriennale della durata di anni venti (2019 – 2038) senza richiesta di accesso al fondo di rotazione.
Il Piano veniva, quindi, sottoposto all’istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria
degli enti locali.
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - con nota pervenuta a questa Sezione in data 5 marzo 2020, formulava richiesta istruttoria, ai sensi dell’art. 243, quater, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, richiedendo al Comune di Alessandria una serie di documenti e chiarimenti circa i saldi di bilancio, alcuni dati di preconsuntivo 2019, precisazioni sulle anticipazioni di tesoreria nonché su alcuni punti del piano di riequilibrio approvato (come verrà meglio approfondito nel successivo paragrafo sub 6, per una più completa ricostruzione) ed assegnando, nel contempo, un termine di trenta giorni per la risposta.
Il Comune, con nota datata 10 marzo 2020, chiedeva il differimento di trenta giorni per la risposta alle richieste istruttorie, richiesta giustificata con motivazioni legate alle contingenti criticità, proprio in quel momento dilatatesi in concomitanza con l’esplosione dell’emergenza sanitaria COVID 19 e, quindi, con l’attuazione indifferibile di misure urgenti in materia di contenimento e gestione della stessa emergenza.
L’Ente, dopo la concessione, di fatto, della proroga richiesta, forniva riscontro alle richieste ricevute con relativa nota n. 35503 del 5 maggio 2020, contestualmente partecipata alla Sezione del Controllo, e del cui contenuto si riferisce nel paragrafo che segue, trasmettendo, altresì, al Ministero dell’Interno, ulteriori chiarimenti in data 15 maggio 2020.
In data 25 giugno 2020 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, all’esito dell’istruttoria, trasmetteva alla scrivente Sezione la Relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, assunta in data 26 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 243 quater, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e relativa al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Alessandria.
La suddetta relazione, dopo una prima parte dedicata alle verifiche preliminari, è articolata in due sezioni: una prima sezione, relativa ai fattori e alle cause dello squilibrio ed una seconda sezione concernente il risanamento.
Nella parte relativa alle verifiche preliminari, la Commissione, dopo una breve descrizione delle caratteristiche del territorio del Comune, relaziona sulla tempistica relativa all’adozione degli atti in cui si è articolata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Nulla è previsto, in questa prima parte, né in relazione all’assolvimento degli adempimenti propedeutici alla predisposizione del piano né con riferimento alla sua riformulazione.
Nella parte riguardante i fattori e le cause dello squilibrio la Commissione relaziona sui seguenti aspetti:
-Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate
dall’ente locale;
-Patto di stabilità e Saldo di finanza pubblica;
-Andamenti di cassa e analisi sull’anticipazione di tesoreria;
-Risultato di amministrazione;
-Riaccertamento straordinario;
-Debiti fuori bilancio e passività potenziali;
-Gestione immobili.
Nella parte concernente il risanamento la Commissione indica come è stato articolato il ripiano del disavanzo e riporta, testualmente, le misure indicate nel piano.
La Relazione conclude nei seguenti termini:
“Ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla valutazione della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall’ente nel piano, rispetto all’obiettivo del riequilibrio economico finanziario, per quanto esposto e riscontrato nel corpo della presente relazione, si rileva che il Comune di Alessandria ha presentato un Piano formalmente, anche se non integralmente, in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti.
Desta qualche perplessità la passata gestione finanziaria dell’ente, visto il recente accertamento del rilevante disavanzo di amministrazione, proveniente da esercizi precedenti, soprattutto in considerazione della pregressa condizione di dissesto finanziario, durante la quale la stessa andava programmata improntandola, ancor più, al necessario rigore.
Il riequilibrio finanziario prospettato si fonda principalmente sulla riduzione delle spese, attraverso una puntuale riorganizzazione dei servizi erogati, nonché sull’incremento delle entrate, soprattutto attraverso il recupero dell’evasione tributaria.
Si evidenzia, d’altra parte, come il Comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell’erario”.
6. Successivamente, con Deliberazione n. 91 del 27 luglio 2020, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell’ambito dei propri poteri istruttori e cognitivi, ordinava al Comune di Alessandria ed all’Organo di revisione di trasmettere una serie di informazioni e documentazioni, meglio indicate nella Delibera istruttoria.
L’attivazione dei poteri istruttori da parte della Sezione è conforme a quanto disposto dalla deliberazione delle Sezioni Autonomie n. 22 /SEZAUT/2013/QMIG, secondo cui: “la Sezione regionale di controllo, se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri”.
Nello stesso senso, si sono, peraltro, espresse anche le Sezioni Riunite in speciale composizione con la sentenza n. 10/2014/EL, ove si afferma che: “Ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, la competente Sezione regionale di controllo può, quindi, o
aderire o discostarsi dalle formulazioni conclusive della Commissione ministeriale, disponendo,
ove necessario, anche appositi accertamenti istruttori”.
La richiesta istruttoria si è resa necessaria al fine di ottenere una serie di elementi conoscitivi necessari ai fini delle valutazioni di competenza e non forniti dall’Ente alla Commissione ed a chiarire delle discrasie rilevate nel prospetto riguardante l’incremento delle entrate e la revisione della spesa.
Al contempo, è stato richiesto all’Ente di fornire, unitamente a copia della deliberazione consiliare relativa all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2019 e dei relativi allegati, alcuni dati di preconsuntivo per l’anno 2019, al fine di disporre di un quadro il più possibile aggiornato della situazione finanziaria dell’Ente con riferimento ai principali fattori di analisi, quali i dati dimostrativi degli equilibri, il risultato di amministrazione conseguito e l’entità dell’eventuale anticipazione di tesoreria fruita.
A sua volta, il Comune di Alessandria forniva i documenti ed i chiarimenti richiesti con nota n. AOO.C_A182-2020.0074572, del 30 settembre 2020, nota alla quale veniva accluso parimenti il Rendiconto dell’esercizio 2019.
A seguito dell’esame della suddetta nota e della documentazione trasmessa, il Magistrato istruttore ha ritenuto di chiedere formale deferimento avanti la Sezione del Comune di Alessandria.
Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza n. 79/2020, il Collegio per l’adunanza pubblica del 2 dicembre 2020, dando termine al 25 novembre 2020, per eventuali controdeduzioni da parte del Comune, al quale, peraltro, è stato assicurato il più ampio contraddittorio, invitandolo a partecipare all’adunanza anche con propri rappresentanti attraverso collegamento in remoto in videoconferenza.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.
Al riguardo, si osserva che la riunione dell’organo giudicante, mediante collegamento telematico, è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria per COVID-19.
La ratio della disciplina, sopra richiamata, è quella di evitare il blocco dell’attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l’esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell’ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).
Ciò premesso, gli articoli 243 bis e seguenti, del decreto legislativo n. 267 del 2000, (introdotti dall’art. 3, comma 1, lettera r, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Tale procedura, articolata in più fasi, vede il coinvolgimento di diversi soggetti tra cui: l’ente, che decide di farvi ricorso; la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, deputata allo svolgimento dell’attività istruttoria; la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con il compito di deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano, valutatane la congruenza ai fini del riequilibrio.
Invero, la normativa de qua attribuisce ai comuni e alle province, ove sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario e nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, la facoltà di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura in argomento.
In seguito alla predetta deliberazione, l’ente, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della stessa, dovrà deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro il termine di dieci giorni dalla data di quest’ultima delibera, dovrà trasmettere il piano sia alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.
Quest’ultima Commissione, ricevuto il piano, ha il compito di svolgere la necessaria istruttoria, anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, e, all'esito dell'istruttoria, deve redigere una relazione finale da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Successivamente, la Sezione regionale di controllo è tenuta a deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano, valutatane la congruenza ai fini del riequilibrio, e, in caso di eventuale approvazione, a vigilare sull’esecuzione dello stesso ai sensi dell’art. 243 quater, comma 6.
Con particolare riferimento all’esame della congruenza del piano ai fini del riequilibrio si richiama la giurisprudenza di questa Corte sull’importanza di “una visione dinamica dei profili contabili che sostengono il piano di riequilibrio, anche sulla base delle risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi (Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL) poiché l’evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/EL/2014)”(Sezioni Autonomie n. 36 del 2016).
Tuttavia, occorre “prendere in considerazione i fatti documentati attestanti una diversa situazione finanziaria, contabile e gestionale dell’ente ed un percorso di risanamento eventualmente già adottato o da adottarsi, che appaia più virtuoso, sempre però nell’ambito delle misure di risanamento individuate e tracciate nel Piano, che ovviamente non può essere modificato, dando eventualmente atto sia dei miglioramenti registrati alla data del ricorso, sia delle risultanze contabili effettive non conosciute né conoscibili all’atto dell’adozione della delibera di diniego del Piano e delle concrete prospettive di recupero. È ciò in quanto “il fluire del tempo (…) non può non condizionare l’oggetto della valutazione di queste Sezioni riunite, perché
l’evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio dell’ente.”(Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL).
La suesposta valutazione dinamica è richiamata anche nelle linee guida 2018 n. 8 secondo cui: “Per le valutazioni in sede istruttoria così come in sede procedimentale (Commissione ministeriale e Sezione regionale di controllo) vanno tenute in considerazione le indicazioni offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione circa la necessità di una “visione dinamica” della situazione contabile dell’ente. Di conseguenza le prospettive di recupero, in quanto correlate al concetto stesso di strutturalità dello squilibrio, devono essere individuate tenendo in considerazione la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive”.
Si osserva, al riguardo, che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella deliberazione n. 5/2018, raccomanda di adottare misure che abbiano una maggiore incidenza nei primi anni previsti dal piano, per poi stabilizzarsi negli anni successivi, dando prova di aver adottato, di fatto, misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti e non soltanto misure contingenti a sostegno di un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti.
Merita segnalare che, nella specie, la Commissione, nell’ambito della propria Relazione, ha ritenuto di segnalare l’esistenza di altro recente indirizzo giurisprudenziale, segnatamente, richiamando la recente deliberazione n. 125/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, la quale sulla questione ha ritenuto superabile l’indirizzo espresso nelle linee guida dalla Sezione Autonomie, allorquando alcune delle misure, adottate dall’ente, richiedano tempi di implementazione che non sono di per se stessi immediati, di talchè́ le misure proposte sono destinate a produrre il loro impatto finanziario positivo in un arco temporale necessariamente spostato in avanti.
La Commissione, con particolare riferimento alla fattispecie concreta, tenuto conto della vicenda complessiva, che ha interessato nel tempo il Comune di Alessandria e le criticità che hanno contribuito alla creazione della situazione finanziaria dell’ente, ha giustificato i termini dell’operazione che, in realtà, comporta una minore incidenza degli oneri di ripiano sui primi anni del percorso di riequilibrio per poi stabilizzarsi a regime nel prosieguo.
Viene, in definitiva, posto l’accento sul fatto che l’effettivo disavanzo debba essere valutato alla luce della definizione dei rischi di contenzioso e dei debiti per interessi di mora, nonché del miglioramento dell’efficacia nelle riscossioni delle entrate che potrà incidere positivamente sulle somme da accantonare a fondo crediti dubbia esigibilità.
Nel caso di specie questa Sezione è chiamata ad esaminare il piano di riequilibrio presentato dal Comune di Alessandria e, nella valutazione della congruità ai fini del riequilibrio dello stesso, si terrà in considerazione, in una visione dinamica, anche la situazione economico- finanziaria attualmente presente per reputare sussistenti o meno le prospettive di recupero e, dunque, per valutare l’attendibilità degli equilibri rappresentati nel piano.
La successiva disamina si articolerà nei seguenti aspetti:
I. Origini e cause dello squilibrio;
II. Esame del piano di riequilibrio del Comune di Alessandria:
X. Xxxxxxx e delle cause di squilibrio;
X. Xxxxxxxxxxx;
III. Parere dell’Organo di revisione.
IV. Valutazioni della Sezione.
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I. ORIGINI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO
L’esame del piano di riequilibrio del Comune di Alessandria deve avere inizio dall’analisi delle cause dello squilibrio che hanno portato l’Ente a ricorrere, come descritto in premessa, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con la relativa deliberazione del Consiglio comunale.
a) In primo luogo, la Città di Alessandria è stata sottoposta a procedura di dissesto, dichiarato con delibera del Consiglio comunale n.61 del 12 luglio 2012, a seguito di delibera della Sezione di Controllo per il Piemonte della Corte dei conti n.260 del 12 giugno 2012.
Al riguardo, la Commissione, concludendo la Relazione istruttoria, evidenzia a chiare lettere come abbia destato “… perplessità la passata gestione finanziaria dell’ente, soprattutto in considerazione della pregressa condizione di dissesto finanziario, durante la quale la stessa andava programmata improntandola, ancor più, al necessario rigore.”
b) In secondo luogo, sullo squilibrio ha pesato, altresì ed inevitabilmente, il recente accertamento del rilevante disavanzo di amministrazione, proveniente da esercizi precedenti.
Non a caso l’ente stesso, nella deliberazione con la quale adotta il piano di riequilibrio, dopo aver quantificato in € 75.058.588,24, l’importo della massa passiva da ripianare, riconosce che la situazione di squilibrio è emersa anche in seguito all’attività posta in essere in esecuzione della deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti del Piemonte, n.14 del 5 febbraio 2019, la quale, rilevando criticità in relazione al rendiconto 2016 e 2017, aveva invitato l’Amministrazione comunale ad adottare rigorose misure correttive.
In osservanza di quanto disposto dal giudice contabile, il Comune aveva appunto approvato, con la deliberazione consiliare del 15 maggio 2019, la rideterminazione dei risultati di amministrazione dal 2012 al 2017, rilevando al 31.12.2017, un disavanzo di € 46.887.507,00.
Il disavanzo dell’esercizio 2018, come risulta dall’approvazione del rendiconto di tale esercizio, accresciutosi, nel frattempo, a causa dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, si è attestato nella maggiore somma di € 68.159.576,46.
A tale importo sono stati aggiunti quelli dei debiti fuori bilancio, da riconoscere e finanziare (€ 55.554,09), le sopravvenute insussistenze per € 4.651.384,07 (residui attivi cancellati), i debiti per interessi moratori da ritardato pagamento (€ 882.538,36) e le passività potenziali da contenzioso (€ 1.309.535,26).
Non essendo le misure ordinarie, previste dall’ordinamento, giudicate sufficienti a superare le condizioni di squilibrio in cui l’ente viene a trovarsi, si è deciso di ricorrere allo strumento di cui all’art.243-bis Tuel.
Dalla relazione del dirigente del settore risorse finanziarie e tributi, si evince che le principali cause del disavanzo sono dovute ad accantonamenti e a registrazioni contabili precauzionali e che la rideterminazione dei risultati di amministrazione fa riferimento prevalente al disavanzo di amministrazione registrato al 31 dicembre 2011 e, successivamente, riassorbito, ma solo in parte, dai rapporti intercorsi tra ente e Osl, insediatosi in seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario dichiarato il 12 luglio 2012.
Sul punto, l’Organo di revisione nel proprio parere (v., verbale 2 agosto 2019) ha dichiarato che il Piano è presentato ai sensi dell'art. 243 Bis e successivi del TUEL, in quanto sono emersi squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario e, che, comunque, le misure di cui agli articoli 193 e 194 non sono apparse sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.
A fronte di tale situazione, il Collegio dei revisori dei conti invitava “il Consiglio ad adottare al più presto le misure di risanamento concesse dalla normativa vigente” e, con il successivo verbale del 2 agosto 2019, lo stesso Xxxxxxxx si esprimeva favorevolmente nel senso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Le citate criticità sono state evidenziate, successivamente, anche nella relazione dell’Organo di revisione, a corredo del piano, adottato con la relativa deliberazione n. 73 del 16 maggio 2019, allorchè, nel parere favorevole dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in oggetto, si attestava “…l’attendibilità delle misure individuate nel piano al fine di superare le condizioni di squilibrio rilevate ma anche veniva posta in evidenza l’esposizione debitoria pregressa accumulata”.
Con il forte richiamo all’esigenza improrogabile di far in modo che “…il piano costruito in modo che, a regime, sia raggiunto l’equilibrio di bilancio corrente e che le entrate di competenza siano di entità tale da finanziare le spese di competenza” - stante, si ripete, l’esposizione debitoria pregressa accumulata – così che venga costantemente dall’ente assicurato un “minimo margine di sicurezza per fronteggiare eventuali criticità impreviste, individuando misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo”.
II. ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA
A. FORMULAZIONE DEL PIANO
Il Comune di Alessandria ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con la relativa deliberazione consiliare n. 73 del 16 maggio 2019.
Successivamente, nel rispetto del termine perentorio di novanta giorni, stabilito dall’art. 243 bis, comma 5, del TUEL, a decorrere dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla richiamata procedura, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 7 agosto 2019, l’Ente, previa parere favorevole espresso dall’organo di revisione in data 2 agosto 2019, adottava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Tale deliberazione è stata trasmessa alla Sezione nel termine di dieci giorni indicato dall’art. 243 quater, comma 1, del TUEL, nonchè alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 155 del TUEL.
a) Durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Alla luce del parametro introdotto dall’art. 1, co. 888, lettera a), legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore in data 1° gennaio 2018, nonché da quanto disposto dal Decreto Crescita – D.L. n. 34/2019, coordinato con Legge di conversione n.58 del 28/06/2019 all’art. 38, comma 1-terdecies che stabilisce che, se il rapporto passività/impegni di cui al titolo I, risulta oltre il 60%, la durata massima del riequilibrio finanziario può essere stabilita in anni venti, viene evidenziato il rapporto tra le passività da ripianare nel piano e l’ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso nei termini che seguono:
-Disavanzo al 31/12/2018, da ripianare | euro | 68.159.576,46; |
-impegni Titolo I rendiconto 2018 | euro | 91.762.780,37; |
-incidenza percentuale 74,28%. |
In sede di istruttoria del piano sono emerse ulteriori partite contabili, che hanno generato il disavanzo complessivo, equivalente a euro 75.058.588,24, riconosciuto dallo stesso Ente, come segue:
- riaccertamento dei residui attivi e passivi, come richiesto dalle linee guida della Corte dei Conti in sede di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per euro – 4.651.384,07 (residui passivi cancellati: + 372.273,87; residui attivi cancellati: -5.023.657,94);
- debiti per partite fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell’art. 194 TUEL per euro –
55.554,09 (incrementatisi, medio tempore, fino ad euro - 147.147,36, v., par. sub 9);
- debiti per interessi moratori di ritardato pagamento per euro – 882.538,36;
- analisi dei rischi da contenzioso per euro – 1.309.535,26.
L’incremento del disavanzo finale - pari a euro 6.899.011,78 - costituisce disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019.
Di modo che il rapporto con gli impegni di spesa corrente, risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2018, pari ad € 91.762.780,37, è rappresentato dall’81,79%: in applicazione del nuovo parametro, introdotto dall’art. 1, comma 888, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n.205, la durata del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale viene stabilita in 20 anni, decorrenti dal 2019 e fino al 2038.
b) fondo di rotazione.
Il piano di riequilibrio non prevede l'utilizzo del fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL.
Ciò in quanto, sulla base di quanto emerso nel Piano stesso, e di quanto asseverato dall’Organo di Revisione, ad eccezione dell’esercizio 2019, è assicurato l'equilibrio di bilancio nelle annualità previste dal piano.
La parte di spesa, analizzata per aggregati, evidenzia la sostanziale invarianza delle spese previste dal 2021 al 2038, fatta eccezione per la voce 107 - interessi passivi - che presenta andamento decrescente, anche per la previsione di cessazione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria dall’esercizio 2022.
L'Ente ha valutato di provvedere al pagamento dei debiti scaduti al 30/06/2019, ammontanti ad euro 14.337.270,00, in 36 rate mensili di circa 400.000,00, a partire dall'approvazione del piano e di saldare le passività derivanti dai debiti fuori bilancio e da debiti per interessi di mora, per complessivi euro 939.092,09, entro l'esercizio 2019.
L’ente ha previsto, altresì, di estinguere l'anticipazione di tesoreria entro l'anno 2021.
Ad avviso de medesimo Organo di revisione, “…Tale obiettivo richiederà stretto monitoraggio nel corso dei primi anni di realizzazione del piano, al fine di intervenire tempestivamente qualora non si realizzino i flussi finanziari stimati”.
I debiti fuori bilancio sono finanziati sul bilancio 2019, essendo di lieve entità (rispetto alla massa passiva complessiva costituente il disavanzo da ripianare).
Le percentuali di riequilibrio del disavanzo sono indicate (v., pag. 104 del piano) nelle misure del 1,48% per l'anno 2019, del 4,66% nel 2020 e 2021 e del 5,25% dal 2022 al 2038.
L'Ente ha già deliberato nella misura massima le aliquote o tariffe dei tributi locali consentiti. l'Ente ha previsto la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, con i proventi della relativa tariffa.
Gli oneri per i servizi a domanda individuale sono coperti mediamente con percentuale superiore al 36%.
c) Dismissione del patrimonio immobiliare
E’ stata adottata la deliberazione consiliare n. 71 del 16/05/2019, di approvazione del DUP 2019/2021, che contiene il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 2019-2021. Nel contempo, sono state previste alienazioni anche per gli esercizi successivi.
L’importo complessivo dei beni da alienare viene indicato in € 15.541.094,71.
La realizzazione del programma delle alienazioni immobiliari, ricompreso nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2019/2021”, già facente parte del DUP 2019/2021 (giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 16 maggio 2019) e della relazione del Responsabile Urbanistica e Patrimonio al presente piano (lettera prot. n. 3947 in data 3 luglio 2019), è articolato come segue:
- anno 2019 euro 896.974,16,
- anno 2020 euro 533.519,72,
- anno 2021 euro 2.418.656,19,
Il Piano prevede la realizzazione di ulteriori programmi di alienazioni immobiliari e finanziarie, in corso di definizione da parte dell’Amministrazione che, in caso di vendita, saranno tutte portate a parziale copertura della rata annuale di ripiano del disavanzo complessivo e dell’esercizio di riferimento.
L’ente, tuttavia, ha dichiarato di non aver inserito nel Piano tali eventuali risorse, essendo le stesse, allo stato, anche in conseguenza della congiuntura economica sfavorevole in atto, di incerta realizzazione.
Sempre con riferimento alle alienazioni immobiliari, si riferisce, infatti, che “il programma di dismissione immobiliare, poiché ad oggi non risulta certo nella sua entità di realizzazione, non è stato inserito a bilancio di Piano.”
Ad ogni buon conto, in sede di aggiornamento del Piano delle Alienazioni, l’ente con nota del
30 settembre 2020 ha comunicato di aver completato nell’anno 2019 vendite per complessive
euro 979.266,32 (cessione di terreni).
Qualora, secondo le previsioni dell’ente, all’importo di euro 979.266,32, già introitato ed accertato in entrata, dovessero aggiungersi i corrispettivi delle vendite previste entro il 31/12/2020, ammontanti ad ulteriori euro 648.003,40, sarà conseguito un ricavato complessivo di euro 1.627.269,72, così da registrare un trend nettamente positivo rispetto all’anno 2019 (accertato e riscosso pari ad euro 191.908,68).
B. FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO
Questo paragrafo riepiloga l’esame della prima sezione del Piano, riguardante i fattori e le cause
dello squilibrio.
1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e misure
correttive adottate dall’ente locale.
Con deliberazione della Sezione Controllo della Corte dei conti del Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE, approvata in data 05 febbraio 2019 e depositata il 19 febbraio 2019, sono state sollevate alcune rilevanti criticità relativamente al rendiconto 2016 e 2017 (v., in Premessa).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69, del 16 maggio 2019, ad oggetto “Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05 febbraio 2019 - Rendiconti di gestione 2012-2017 - composizione del risultato di amministrazione – rideterminazione”, si è proceduto alla rideterminazione ed approvazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dei rendiconti della gestione dall’esercizio 2012 all’esercizio 2017, in osservanza di quanto disposto con la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti.
La Città di Alessandria è stata, in precedenza, sottoposta a procedura di dissesto, dichiarato con delibera del Consiglio comunale n.61, del 12 luglio 2012, a seguito di delibera della Sezione di Controllo per il Piemonte della Corte dei conti n. 260, del 12 giugno 2012.
1. Patto di stabilità e Saldo di finanza pubblica
Il Comune di Alessandria, in quanto soggetto al rispetto del patto di stabilità e dei vincoli di
finanza pubblica, ha dichiarato di aver rispettato il saldo di finanza pubblica nell’ultimo triennio.
Nel corso dell’istruttoria sono state acquisite le relative certificazioni.
In particolare, il Comune di Alessandria, a conferma del rispetto dei detti saldi, ha fornito i relativi prospetti e le certificazioni inviate al MEF.
Nell’ultimo triennio, come accertato dalla Commissione, l’Ente ha fornito dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica degli esercizi 2016/2018.
In particolare:
-nel 2016 è stata conseguita una differenza positiva tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale pari a 31.965 migliaia di euro;
-nel 2017 la differenza tra il saldo di entrate e spese finali e il saldo obiettivo finale è stato di 2.884 migliaia di euro;
-nel 2018 la differenza tra il saldo di entrate e spese finali e il saldo obiettivo finale è stato di
7.522 migliaia di euro.
2. Andamenti di cassa
La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, nella prima sezione del piano, relativa all’andamento di cassa, prescrive all’ente di dichiarare se il medesimo si sia avvalso o meno negli anni dell’elevazioni a 5/12 dell’anticipazione, consentita dall’art. 1, comma 618, legge n. 205/2017.
Ciò premesso, la gestione della cassa costituisce, da tempo, una delle principali criticità per il Comune di Alessandria.
In effetti, la situazione dell'anticipazione di cassa, utilizzata e non restituita dal Comune di Alessandria, al 31/12 degli ultimi tre esercizi, mostra una crescita progressiva e molto significativa dell’importo della anticipazione di tesoreria non oggetto di restituzione, come in appresso indicato (si precisa che il dato relativo al 2019 si riferisce al preconsuntivo ed è stato fornito dall’ente con nota del 5 maggio 2020, a seguito di richiesta istruttoria del Ministero dell’Interno):
Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2016-2017-2018:
Rendiconto esercizio 2016 | Rendiconto esercizio 2017 | Rendiconto esercizio 2018 | |
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII) | 49.212.210,17 | 8.928.914,00 | 00.000.000,08 |
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V | 49.212.210,17 | 8.928.914,00 | 00.000.000,08 |
Entità anticipazioni non restituite al 31.12 | 0,00 | 4.073.567,00 | 00.000.000,07 |
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL | 35.112.678,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,60 |
Entità delle somme maturate per interessi passivi | 250.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 |
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile | 7.614.395,00 | 25.666.706,00 | 00.000.000,69 |
Esposizione massima di tesoreria | 16.960.965,00 | 7.675.677,00 | 00.000.000,51 |
Giorni di utilizzo delle anticipazioni | 299 | 38 | 365 |
L’Ente si è avvalso, negli esercizi in esame, dell'elevazione a 5/12 dell'anticipazione consentita, da ultimo, dall'art. 1, co. 618, legge n. 205/2017 come segue:
Anno 2016: Deliberazione G.C. n. 2 del 13/01/2016 (elevazione 4/12), valore limite max euro 35.112.678,41;
Anno 2017: Deliberazione G.C. n. 384 del 29/12/2016 (elevazione 4/12), valore limite max euro 35.551.644,68;
Anno 2018: Deliberazione G.C. n. 135 del 04/06/2018 (elevazione 5/12), valore limite max euro 50.652.075,00;
Anno 2019: Deliberazione G.C. n. 1 del 03/01/2019 (elevazione 4/12), valore limite max euro 31.659.052,00.
Più in particolare, nel corso dell’istruttoria è emerso che l’ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria nel periodo 2016/2018, provvedendo alla restituzione integrale dell’erogazione al tesoriere entro il 31.12.2016, mentre nel 2017 la mancata restituzione alla fine dell’esercizio è stata di € 4.073.567,38 ed al 31.12.2018 di € 15.422.388,07.
L’anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2019 ammonta ad euro 18.484.335,41 e
corrisponde all’importo iscritto tra i residui passivi.
Anche per l’esercizio 2020 l’ente si è avvalso, dapprima con deliberazione G.C. n. 284 del 07/11/2019, del ricorso all’anticipazione di tesoreria nella misura dei 3/12, e successivamente, con deliberazione G.C. n. 354 del 23/12/2019, ha incrementato il detto limite, elevandolo a 5/12, come consentito dalla normativa vigente.
L’ente, peraltro, come da previsione inserita in Piano, prevede di non utilizzare anticipazione di cassa a partire dall’esercizio 2022.
Questa Sezione, con delibera istruttoria n.91/2020 del 27 luglio 2020, chiedeva un aggiornamento circa la situazione e la consistenza della anticipazione di tesoreria al 30 giugno 2020.
Il Comune di Alessandria con nota del 30 settembre 2020 confermava i dati in precedenza forniti, comunicando, altresì, il dato al 30 giugno 2020 come di seguito indicato.
Dall’esame dei dati così acquisiti, emerge, ictu oculi, che anche nel primo semestre 2020 l’ente ha fatto ampio ricorso ad anticipazione di tesoreria, fino alla concorrenza di euro 13.412.224,47, come infra rappresentato:
Anno | Importo non restituito |
2017 | 4.073.567,38 |
2018 | 15.422.388,07 |
2019 | 18.484.335,41 |
30/06/2020 | 13.412.224,47 |
Quanto alle cause del ricorso continuo all’istituto dell’anticipazione di tesoreria, l’Ente ha dichiarato che: “…Quanto alla genesi del sopra riferito disequilibrio di cassa, il medesimo nasce principalmente dalla difficoltà e dai ritardi, nel triennio, nelle attività di sollecito dei pagamenti nonché dall’acclarato deficitario recupero dell’evasione delle entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente”.
Più in particolare, per quanto risultante dagli accertamenti istruttori e per quanto dichiarato dallo stesso Ente, quest’ultimo ha riferito che il continuo ricorso all'anticipazione di cassa è derivato dai seguenti elementi di criticità:
- mancati incassi per alcune entrate, specialmente per il recupero dell'evasione, provenienti da concessioni edilizie e concessione di loculi cimiteriali;
· entità dei residui attivi superiore a quella dei residui passivi, con attribuzione delle cause ai ritardi nelle attività di riscossione;
· mancati incassi dei residui attivi relativi a società partecipate, sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione, solo parzialmente compensate da residui passivi.
In ultimo, nel piano è stato evidenziato anche l’utilizzo, in termini di cassa, dei fondi a
disposizione aventi specifica destinazione per legge.
In merito all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 TUEL, l'ente ha, correttamente, ricostituito la consistenza delle somme vincolate, come segue:
-Anno 2016: Determina Dirigenziale, n. 359 del 08/03/2016, consistenza di cassa, pari ad euro 11.070.203,29;
-Anno 2017: Determina Dirigenziale, n. 154 del 30/01/2017, consistenza di cassa, pari ad euro 26.289.765,14;
-Anno 2018: Determina Dirigenziale, n. 136 del 30/012018, consistenza di cassa, pari ad euro 25.666.706,02;
-Anno 2019: Determina Dirigenziale, n. 292 del 15/01/2019, consistenza di cassa, pari ad euro 14.949.873,69.
La criticità dei vincoli di cassa è stata ricondotta dall’ente alla ricostruzione degli stessi, che si è resa necessaria effettuare a seguito della dichiarazione 2012 di dissesto finanziario, per complessivi euro 27.885.000,0, mancanti alla data del 1° gennaio 2012 (determinazioni dirigenziali n. 1604 in data 26/10/2012 e n. 2099 in data 12/12/2014).
Più in generale, in osservanza di quanto disposto dalla Sezione di Controllo del Piemonte della Corte dei conti, con la Delibera n. 14 del 2019, il Comune ha approvato, con la deliberazione consiliare n.69, del 15 maggio 2019, la rideterminazione dei risultati di amministrazione dal 2012 al 2017, rilevando al 31.12.2017, un disavanzo di euro 46.887.507,00.
Inoltre, l’Ente e l’Organo di revisione hanno riferito di debiti scaduti alla data del 30 giugno 2019 per un totale di euro 14.337.270, in parte relativi al 2018 - euro 7.439.076,00 - ed in parte relativi al 2019 per euro 6.898.194,00.
L'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata, alla data del 31/12/2019, per l'importo di euro 10.059.522,62, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato al D.Lgs.118/2011, come si evince da D.D. n. 20 del
15/01/2020 (Allegato F1), importo della cassa vincolata che corrisponde a quello risultante dal Tesoriere.
L'Ente ha valutato di provvedere al pagamento dei detti debiti scaduti al 30 giugno 2019, ammontanti ad euro 14.337.270,00, in 36 rate mensili di circa 400.000,00, a partire dall'approvazione del Piano e di saldare le passività, derivanti dai debiti fuori bilancio e da debiti per interessi di mora, per complessivi euro 939.092,09 entro l'esercizio 2019.
L’Ente è stato invitato a trasmettere una tabella relativa all’evoluzione della cassa vincolata nel corso dell’anno 2019, precisando l’eventuale utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate e la quota di reintegro al 31/12/2019.
Dai dati, comunicati dall’Ente con la citata nota del 30 settembre 2020, risulta una consistenza di cassa vincolata al 31/12/2019 di euro 10.059.522,62, con situazione che appare in miglioramento.
Consistenza cassa vincolata | |
anno | euro |
2016 | 26.289.765,14 |
2017 | 25.666.706,02 |
2018 | 14.949.873,69 |
2019 | 10.059.522,62 |
Nell’interesse stesso dell’ente appare improcrastinabile il richiamo, ad opera della Sezione, alla ricostituzione della consistenza delle somme vincolate, come statuito dall’art. 195 TUEL.
In merito al ricorso all’anticipazione di tesoreria, non può non sottolinearsi l’importanza del ripristino, anche se graduale, ma assolutamente costante, nel lasso temporale residuo, dei corretti flussi di cassa che rappresentano uno degli elementi essenziali del risanamento dell’equilibrio generale del bilancio.
In sostanza, se da un lato, la restituzione progressiva ed integrale dell’anticipazione di tesoreria e la ricostituzione della cassa vincolata costituiscono fattori di primaria importanza, dall’altro, deve richiamarsi l’attenzione dell’ente alla necessità di evitare rallentamenti nell’assolvimento dei debiti, adempimento che l’Ente deve onorare nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.
3. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale
a) Come ricordato dalla stessa Commissione ministeriale nella propria relazione, oltre a stabilire la struttura e il sistema di rilevazione contabile del bilancio comunale, il D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede alcune regole circa gli equilibri di bilancio, ovvero il rapporto tra le voci di entrata e quelle di spesa.
In particolare, il TUEL prevede l'obbligo di equilibrio di parte corrente e di parte capitale.
Per quanto attiene all’equilibrio di parte corrente è prescritto che le previsioni di competenza,
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in
c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.
In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che non si finanziassero spese a lungo termine (cd. investimenti) con entrate correnti, ovvero di carattere annuale.
Queste ultime sono invece a disposizione per il finanziamento della parte corrente del bilancio, ovvero delle spese di funzionamento e di erogazione dei servizi.
b) Con riguardo al Piano in esame, l’equilibrio di bilancio di parte corrente e l’equilibrio di parte capitale, dal rendiconto dell’esercizio 2018 (v., infra), risultano formalmente rispettati, come pure l’equilibrio in riferimento alle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo.
Il rispetto degli equilibri di bilancio per tutta la durata del piano, in via previsionale, appare parimenti assicurato, ad esclusione che nell’esercizio 2019, ove lo squilibrio di € 2.247.627,71 deriva dalla parte corrente (v., infra).
c) Circa il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio nell’esercizio 2019, l’Ente riferisce che nel predisporre il Piano di Riequilibrio, nel prospetto relativo agli equilibri di bilancio di previsione - annualità 2019 - si è evidenziato un equilibrio finale negativo di euro 2.247.627,71, derivante unicamente dalla parte corrente e determinato dalle seguenti voci:
Debiti per partite fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art.194 TUEL: euro 55.554,09; Debiti per interessi moratori di ritardato pagamento: euro 882.538,36;
- Analisi dei rischi legali da contenzioso: euro 1.309.535,26.
d)Dall'analisi del preconsuntivo 2019, precedente al Riaccertamento ordinario dei residui, si evince, dall'allegato Verifica Equilibri 2019 (Allegato D), che il risultato di competenza W1 è positivo per euro 15.952.039,19. Il dato, peraltro, non solo è confermato dalle risultanze del Rendiconto 2019 ma appare in miglioramento, ammontando ad euro 18.604.340,26 (v., W1, risultato di competenza).
Dalle medesime elaborazioni si riscontra che il risultato presunto di amministrazione chiude con un disavanzo di euro -75.033.196,61, in accordo con quanto esposto a pag. 104 del PRFP, che espone un disavanzo da ripianare pari a 75.058.588,24 (Allegato D1).
Ciò precisato, si riepiloga di seguito la dinamica degli equilibri conseguiti dal Comune di Alessandria, come da apposite tabelle riportate nel piano.
I dati, come sopra rappresentati, dimostrano il conseguimento di saldi positivi di parte corrente e di parte capitale.
I dati sul rendiconto 2019 (fonte BDAP) presentano, invece, un equilibrio complessivo negativo pari a euro – 451.025 euro, conseguenza di un saldo tra equilibrio di parte corrente negativo pari a -1.697.963 euro ed un equilibrio di parte capitale positivo pari ad euro 1.246.937.
Infine, con riferimento alle entrate ed alle spese correnti, aventi carattere non ripetitivo, anche ad avviso della competente Commissione ministeriale, risulta formalmente rispettato il relativo equilibrio.
Entrate | Accertamenti di competenza | ||
Tipologia | Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
Contributo rilascio permesso di costruire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recupero evasione tributaria IMU TARI | 3.176.629,58 | 3.531.467,76 | 8.753.478,09 |
Entrate per eventi calamitosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Canoni concessori pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sanzioni al codice della strada | 2.554.576,49 | 2.938.553,71 | 2.954.976,35 |
Plusvalenze da alienazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altre *: Somme riversate all’OSL accantonate e art. 258, c.4 del TUEL | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,34 |
Totale | 6.731.206,07 | 6.470.021,00 | 00.000.000,78 |
Per le spese i dati forniti dall’Ente sono i seguenti:
Spese | Impegni di competenza | ||
Tipologia | Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
Consultazioni elettorali o referendarie locali | 106.296,00 | 145.496,05 | 86.724,00 |
Xxxxxxx disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oneri straordinari della gestione corrente | 429.040,60 | 374.500,88 | 273.362,24 |
Spese per eventi calamitosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sentenze esecutive ed atti equiparati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altre * | 0,00 | 2.900.934,00 | 00.000.000,45 |
Totale | 535.336,60 | 3.420.931,00 | 00.000.000,69 |
L’esercizio, nel quale si registra una differenza particolarmente marcata, è l’anno 2018, nel
quale la differenza tra le entrate e le spese non ripetitive ammonta ad euro 12.675.907,00.
In data 15 maggio 2020 sono pervenute dal Comune di Alessandria ulteriori precisazioni trasmesse al Ministero dell’Interno a seguito di richieste, come riferisce il Comune stesso, formulate per le vie brevi.
I dati delle spese ed entrate aventi carattere non ripetitivo sono stati integrati con i dati del Preconsuntivo 2019 e i dati dell’annualità 2020, così come previsti nel Bilancio di previsione 2019/2021, e di cui in appresso:
Entrate | Accertamenti di competenza | Previsioni | |||
Tipologia | Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Preconsuntivo 2019 | Bilancio 2020 |
Contributo rilascio permesso di costruire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.229,00 | 100.000,00 |
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recupero evasione tributaria IMU TARI | 3.176.629,58 | 3.531.467,76 | 8.753.478,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
Entrate per eventi calamitosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Canoni concessori pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sanzioni al codice della strada | 2.554.576,49 | 2.938.553,71 | 2.954.976,35 | 2.742.824,00 | 00.000.000,00 |
Plusvalenze da alienazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altre *: Somme riversate all’OSL accantonate e art. 258, c.4 TUEL | 0,00 | 0,00 | 12.671.396,34 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 6.731.206,07 | 6.470.021,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Spese | Impegni di competenza | Previsioni | |||
Tipologia | Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Preconsuntivo 2019 | Bilancio 2020 |
Consultazioni elettorali o referendarie locali | 106.296,00 | 145.496,05 | 86.724,00 | 72.396,00 | 0,00 |
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oneri straordinari della gestione corrente | 429.040,60 | 374.500,88 | 273.362,24 | 82.773,56 | 122.000,00 |
Spese per eventi calamitosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sentenze esecutive ed atti equiparati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altre * | 0,00 | 2.900.934,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 |
Totale | 535.336,60 | 3.420.931,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 |
La Sezione, nel prendere atto dei dati comunicati dall’Ente, evidenzia che, per il ripristino strutturale degli equilibri di bilancio, debba essere data evidenza alla necessità che la spesa corrente ripetitiva trovi copertura esclusivamente nelle entrate correnti ripetitive.
Infatti, l’Ente, ai fini del risanamento, dovrà assicurare condizioni di equilibrio che escludano un’ordinaria necessità di ricorrere ad entrate straordinarie per coprire spese correnti di natura ricorrente.
Quest’ultima ipotesi, ovviamente, pregiudicherebbe il raggiungimento di una condizione di equilibrio, dal momento che si deve escludere che la gestione corrente possa fare affidamento su entrate non ripetitive, onde evitare che gli andamenti ordinari della spesa possano non trovare adeguata copertura in entrate che, per la loro natura straordinaria, non hanno la necessaria caratteristica di ripetitività, quindi, caratteristica indispensabile per poter costituire un idoneo strumento di copertura ordinaria di spese ricorrenti a garanzia di un equilibrio durevole nel tempo.
4. Risultato di amministrazione
La relazione della Commissione ministeriale evidenzia che, dal rendiconto dell’esercizio 2018, risulta una parte disponibile dell’avanzo di amministrazione di € - 68.159.576,46, in presenza di un risultato di amministrazione positivo, di euro 26.564.932,57 (come rappresentato infra).
Risultato di amministrazione rendiconto 2018)
GESTIONE | ||||
RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | ||
Fondo cassa al 01/01/2018 | 0,00 | |||
Riscossioni | (+) | 32.634.088,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,92 |
Pagamenti | (-) | 53.953.021,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,92 |
Saldo di cassa al 31/12/2018 | (=) | 0,00 |
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2018 | (-) | 0,00 | ||
Fondo di cassa al 31/12/2018 | (=) | 0,00 | ||
Residui Attivi | (+) | 81.238.097,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,91 |
-di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze | 0,00 | |||
Residui Passivi | (-) | 27.893.499,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,42 |
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti | (-) | 2.879.019,53 | ||
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale | (-) | 4.657.848,39 | ||
Risultato di Amministrazione al 31/12/2018 (A) | (=) | 26.564.932,57 |
Dimostrazione del risultato di amministrazione.
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 | ||
Parte accantonata | ||
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 | 44.242.588,34 | |
Fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 20.146.387,41 | |
Fondo perdite società partecipate | 254.742,00 | |
Fondo contenzioso (vedere dettaglio sotto riportato) | 16.486.520,76 | |
Altri accantonamenti | 108.959,10 | |
Totale parte accantonata (B) | 81.239.197,61 | |
Parte vincolata | ||
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 218.643,42 | |
Vincoli derivanti da trasferimenti | 3.867.025,56 | |
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 3.360.952,57 | |
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 825.704,75 | |
Altri vincoli | 3.744.152,00 | |
Totale parte vincolata (C) | 12.016.478,30 | |
Parte destinata agli investimenti | ||
Totale parte destinata agli investimenti (D) | 1.468.833,12 | |
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | -68.159.576,46 | |
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare |
Risultato di amministrazione nell’ultimo triennio:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE | |||
Rendiconto | |||
Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | |
Risultato di amministrazione (+/-) | 34.183.422,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,57 |
di cui: | |||
a) parte accantonata | 67.264.398,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,61 |
b) Parte vincolata | 12.784.692,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,30 |
c) Parte destinata a investimenti | 1.021.838,35 | 1.097.535,40 | 1.468.833,12 |
e) Parte disponibile (+/-) * | -46.887.506,73 | -46.887.506,73 | -68.159.576,46 |
Sulla rideterminazione del risultato di amministrazione che precede, l’OREF ha espresso parere
favorevole con verbale n. 17, in data 17 maggio 2019.
Come già indicato in premessa, nel corso dell’istruttoria del Piano, il disavanzo, al 31 dicembre 2018, pari a euro 68.159.576,46, si è ulteriormente incrementato a causa della emersione di ulteriori partite contabili, in conseguenza delle quali il disavanzo complessivo si è attestato alla soglia di euro 75.058.588,24 come segue:
- riaccertamento dei residui attivi e passivi, in sede di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per euro – 4.651.384,07 (residui passivi cancellati: + 372.273,87; residui attivi cancellati: - 5.023.657,94);
- debiti per partite fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell’art. 194 TUEL per euro – 55.554,09;
- debiti per interessi moratori di ritardato pagamento per euro – 882.538,36;
- analisi dei rischi da contenzioso per euro – 1.309.535,26.
L’incremento del disavanzo finale - pari a euro 6.899.011,78 - costituisce disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, oggetto di conseguente rettifica del precedente risultato, come in precedenza quantificato.
Il disavanzo di amministrazione complessivo, rideterminato in sede di Piano di riequilibrio finanziario dall'Ente, ammonta, in conclusione, ad Euro -75.058.588,24, così composto:
- Euro 46.887.506,73, per rideterminazione dei risultati di amministrazione degli esercizi 2012/2017, nel rendiconto 2018;
- Euro 21.272.069,73, per adeguamento FCDE e Fondo rischi contenzioso nel rendiconto 2018;
- Euro 4.651.384,07, per riaccertamento straordinario residui 2019;
- Euro 55.554,09, per accertamento di debiti fuori bilancio 2019;
- Euro 882.538,36, per debiti per interessi moratori 2019;
- Euro 1.309.535,26 per rischi legali da contenzioso.
L’Ente, con nota del 30 settembre 2020, ha, peraltro, precisato che il disavanzo di amministrazione, emerso nel rendiconto 2019 e pari a euro -75.024.248,46, deliberato con atto del Consiglio Comunale 46 del 15/07/2020, è differente rispetto al disavanzo iscritto e approvato con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (pari ad euro -75.058.588,24).
Nel 2019, infatti, la quota di ripiano del disavanzo di euro 1.109.313.66 è stata ripianata soltanto per euro 34.339,78, mentre la differenza di euro 1.074.973,88 è stata rinviata direttamente al bilancio di previsione 2020/2022 all’esercizio 2020, in linea con il dettato normativo previsto dall’art. 243–bis del TUEL.
Come meglio descritto infra (v., pagg. 89 e segg.), per l’anno 2020 è stata iscritta una quota di ripiano del disavanzo di amministrazione 2019, pari ad euro 4.572.634,36, che rappresenta sia la quota parte di ripiano del disavanzo previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (euro 3.497.662,48) sia la quota aggiuntiva derivante dalle risultanze del rendiconto 2019 (euro 1.074.973,88), mentre per gli anni 2021 e 2022 la quota di ripiano è pari ad euro 3.497.662,48, come previsto nel PRFP 2019-2038.
Al riguardo, con nota datata 20 ottobre 2020, l’ente ha comunicato che la quota di disavanzo, iscritta nell’annualità 2020, pari ad euro 4.572.634,36, e che rappresenta sia la quota parte di ripiano del disavanzo previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (euro 3.497.662,48) e sia la quota aggiuntiva derivante dalle risultanze del rendiconto 2019 (euro 1.074.973,88), è ripianata integralmente nei termini ed importi sottoindicati:
- per euro 979.000,00, proventi da alienazione terreni, come da accertamenti e riscossioni già effettuati;
- per euro 3.501.500,00, proventi della vendita della residua quota di partecipazione nella società XXXX.Xx. S.r.l. (la relativa variazione di bilancio sarà registrata nell’ambito della predisponenda manovra di salvaguardia degli equilibri) con incasso entro il 31/12/2020;
- per euro 92.134,36, proventi di alienazioni di terreni, già individuati e programmati con apposita delibera di Giunta n. 143 del 09/07/2020 di approvazione del Piano triennale delle alienazioni immobili, i cui accertamenti verranno registrati in contabilità non appena esigibili, acquisito il titolo di vendita.
5. Risultato di gestione
Il risultato della gestione di competenza, nell'ultimo triennio, presenta un avanzo/disavanzo, come risulta dai seguenti elementi:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Rendiconto | ||||
Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | ||
Accertamenti di competenza | (+) | 261.979.625,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,60 |
Impegni di competenza | (-) | 237.652.811,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,58 |
Saldo | 24.326.813,66 | -6.331.953,70 | 2.076.135,02 | |
Quota di FPV applicata al bilancio | (+) | 4.492.880,64 | 4.332.226,89 | 4.139.043,50 |
Impegni confluiti nel FPV | (-) | 4.332.226,89 | 4.439.043,50 | 7.536.867,92 |
Saldo gestione di competenza | 24.487.467,41 | -6.438.770,31 | -1.321.689,40 |
così dettagliati:
DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA
Rendiconto | ||||
Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | ||
Riscossioni | (+) | 222.520.385,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,33 |
Pagamenti | (-) | 188.283.912,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,54 |
[A ] | 34.326.473,82 | -10.548.937,00 | 00.000.000,79 | |
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata Applicato al Bilancio | (+) | 4.492.880,64 | 4.332.226,89 | 4.139.043,50 |
Fondo Pluriennale Vincolato Spesa | (-) | 4.332.226,89 | 4.439.043,50 | 7.536.867,92 |
] | 160.653,75 | -106.816,61 | -3.397.824,42 | |
Residui attivi | (+) | 39.459.239,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,27 |
Residui passivi | (-) | 49.368.899,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,04 |
] | -9.909.660,16 | 4.216.983,61 | -19.242.797,77 | |
Saldo avanzo/disavanzo di competenza | 24.487.467,41 | -6.438.770,31 | -1.321.689,40 |
La Sezione prende atto dell’utilizzo di avanzo – peraltro, in esercizi antecedenti la predisposizione del Piano (come sopra documentato) - ma rammenta che l’applicazione dell’avanzo suscita perplessità in quanto non solo operazione effettuata in epoche nelle quali l’ente versava da tempo in stato di disavanzo – e, quindi, in presenza di “avanzo fittizio” - ma soprattutto realizzata allorchè non erano ancora stati rettificati i risultati di amministrazione.
Infine, la relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2019 riporta un risultato di gestione di euro 18.604.340 (conforme al dato del quadro riassuntivo del rendiconto ; totale degli accertamenti di competenza – totale impegni di competenza).
6. Analisi della capacità di riscossione
Nel piano l’ente espone i dati relativi alla capacità di riscossione delle entrate correnti e delle
entrate da recupero dell’evasione tributaria.
In esito alla richiesta istruttoria del Ministero dell’Interno in data 5 maggio 2020, il Comune di Alessandria aggiornava la situazione con i dati di preconsuntivo 2019, poi integrati con quelli del Rendiconto 2019.
In particolare, l’ente riporta la percentuale di riscossione delle entrate del titolo I, attestata, nel
2016 al 75,61%, nel 2017 al 70,70% e nel 2018 al 71,95%.
Il titolo III mostra un andamento altalenante, sia quanto agli importi accertati sia in riferimento alle riscossioni, con una percentuale che va dal 54% nel 2016, al 44% nel 2017 e al 69% nel 2018.
La riscossione del Titolo II è indicata nel 78,87%, nel 79,52% e nel 91,29%, rispettivamente nei tre esercizi considerati.
Nel 2019 la capacità di riscossione delle entrate del Titolo I è stata del 69,76%; quella del Titolo
II risulta dell’ 85,40% e quella del Titolo III del 65,30%.
Quanto all’attività di recupero dell’evasione tributaria nel triennio precedente, la capacità̀ di riscossione si attesta in misura poco significativa e, comunque, decisamente progressivamente decrescente, vale a dire:
-nel 9,51% nel 2016;
-nel 6,02% nel 2017;
-nel 3,32% nel 2018.
Nel 2019 si conferma ampiamente il sopra rappresentato trend negativo, essendo tale capacità̀ risultata equivalente al 1,46%.
Analisi della capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016 | Rendiconto esercizio 2017 | Rendiconto esercizio 2018 | |||||||
Accertamenti (A) | Riscossioni (R) | Capacità di riscossione % | Accertamenti (A) | Riscossioni (R) | Capacità di riscossione % | Accertamenti (R/A)100 (A) | Riscossioni (R) | Capacità di riscossione | |
Titolo1 - Entrate di natura tributaria | 72.811.653,00 | 00.000.000,19 | 75,,61% | 69.685.240,6 0 | 49.266.401,73 | 70,70% | 74.934.206,00 | 00.000.000,19 | 71,95% |
Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.105.478,01 | 7.969.970,51 | 78,87% | 10.973.616,6 8 | 8.725.807,56 | 79,52% | 6.304.704,14 | 5.755.506,33 | 91,29 % |
Titolo 3 - Entrate extratributarie | 38.647.849,00 | 00.000.000,54 | 54,26% | 14.318300,22 | 6.392.011,08 | 44,64% | 27.549.069,00 | 00.000.000,51 | 69,15 % |
Totale Entrate Correnti | 121.564.980,00 | 00.000.000,24 | 69,10% | 94.977.157,5 0 | 64.384.220,37 | 67,79% | 108.787.980,00 | 00.000.000,03 | 72,36% |
Dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria
Rendiconto | |||
Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | |
Previsione | 2.900.000,00 | 2.400.000,00 | 2.630.809,00 |
Accertamento (A) | 3.176.629,58 | 3.531.467,76 | 8.793.293,09 |
Riscossione c/competenza (B) | 302.178,09 | 212.427,69 | 292.230,54 |
Riscossione c/residui | 1.550,00 | 622.428,18 | 137.328,81 |
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) % | 9,51% | 6,02% | 3,32% |
Le basse percentuali sopra riportate confermano un esito particolarmente negativo dell’attività di recupero dell’evasione tributaria.
L’Ente attribuisce l’auspicato miglioramento della capacità di riscossione, a partire per il futuro, al manifestato ed assicurato significativo rafforzamento dell’attività di accertamento tributario, per il quale risulta essere in corso l’esternalizzazione del supporto all’accertamento ed alla riscossione coattiva.
In esito alle richieste con delibera istruttoria n.91/2020 il Comune di Alessandria ha fornito i dati di seguito indicati aggiornati al 30 giugno 2020.
Analisi della capacità di riscossione:
Rendiconto 2019 | Previsione al 30/06 2020 | |||||||
Accertamenti | Riscossioni | Capacità di riscossione | Stanziamenti | Accertamenti Competenza | Riscossioni Competenza | Capacità di riscossione | Riscossioni residui | |
Titolo I – | 76.471.260,00 | 00.000.000,56 | 70,02% | 77.225.369,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,11 | 68,79% | 4.751.775,97 |
Entrate di natura Tributaria | ||||||||
Titolo II – Trasferimenti correnti | 6.544.646,87 | 5.589.088,05 | 85,40% | 7.910.280,17 | 4.431.523,92 | 4.037.387,46 | 91,11% | 587.198,46 |
Titolo III– Entrate extratributarie | 20.599.353,80 | 8.730.152,75 | 42,38% | 27.436.890,07 | 3.929.503,80 | 2.639.002,24 | 67,16% | 1.035.122,60 |
TOTALE | 103.615.260,00 | 00.000.000,36 | 65,93% | 112.572.539,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,81 | 75,69% | 6.374.097,03 |
Le percentuali sono, pertanto, così riepilogate:
- annualità̀ 2016: 69,10%;
- annualità̀ 2017: 67,79 %;
- annualità̀ 2018: 72,36%;
- annualità̀ 2019: 65,93%;
- annualità 2020 (I semestre): 75,69%.
Nel complesso, la minore capacità di riscossione deriva principalmente dalle entrate extratributarie (Tit. III) ed in particolare dai proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (tipologia 200), la cui copertura, nel fondo crediti dubbia esigibilità del rendiconto 2019 e Bilancio 2020, risulta pari al 84,83%.
In generale, comunque, si registrano per le riscossioni in conto competenza delle entrate proprie buone percentuali di realizzazione.
Il rischio del minor incasso di competenza risulta, pertanto, neutralizzato, quasi interamente, dal Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), stanziato in competenza.
Peraltro, il dato rilevato al 30 giugno 2020, risulta poco indicativo in quanto, a quella data, risultavano diversi provvisori di entrata ancora da regolarizzare presso il Tesoriere (pari ad euro 15.598.282,50), tra i quali parte del gettito IMU del I semestre 2020 pagato dai contribuenti.
Un ulteriore elemento che ha inciso negativamente sul mancato incasso deriva, ad avviso dell’ente, dall’effetto pregiudizievole rappresentato dall’emergenza epidemiologica COVID-19, che ha prodotto sui contribuenti una certa incertezza con relativa tendenza a non procedere ai pagamenti, vista anche la sospensione dei termini di pagamento sancita dalle disposizioni normative (D.L. 34/2020 e s.m.i.).
Quanto alla riscossione dell’ evasione tributaria risulta quanto segue:
Xxxx.0000 | Xxxx.0000 | Xxxx.0000 | Xxxx.0000 | Dati al 30/06/2020 | |
Previsione | 2.900.000,00 | 2.400.000,00 | 2.630.809,00 | 7.820.000,00 | 5.440.000,00 |
Accertamento | 3.176.629,58 | 3.531.467,76 | 8.793.293,00 | 00.000.000,41 | 48.509,51 |
Riscossione c/Competenza | 302.178,09 | 212.427,69 | 292.230,54 | 147.965,19 | 0,00 |
Residui (C) | 14.238,70 | 2.887.140,19 | 4.689.311,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,30 |
Riscossione c/Residui (D) | 1.550,00 | 622.428,18 | 137.328,81 | 1.809.658,76 | 803.275,76 |
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) | 9,51% | 6,02% | 3,32% | 1,46% | |
Capacità di Riscossione in c/residui (D/C) % | 10,89% | 21,56% | 2,93% | 13,32% | 3,83% |
Le percentuali di riscossione sono, pertanto, così riepilogate:
- esercizio 2016: 9,51 %;
- esercizio 2017: 6,02%;
- esercizio 2018: 3,32%;
- esercizio 2019: 1,46%.
Un elemento distorsivo del dato, appena rendicontato, è rappresentato dal fatto che, per l’esercizio 2019, non sussiste una rendicontazione puntuale degli incassi da lotta all’evasione, che sono erroneamente confluiti nei capitoli di entrata del gettito di competenza, specialmente per quanto concerne l’IMU, i cui provvedimenti di entrate devono essere regolarizzati in tempi celeri dagli uffici contabili, per la chiusura del conto del Tesoriere.
Tale anomalia viene analizzata in fase di riaccertamento dei residui, operando lo stralcio dei residui attivi non più esigibili, in quanto incassati su altro capitolo di entrata (IMU ordinaria).
La capacità di riscossione dei tributi da recupero evasione, al contrario, oltre a costituire, da tempo, una criticità particolarmente significativa, ha subito pesantemente, giova ripeterlo, l’effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che ha indotto molti contribuenti ad astenersi dal pagamento delle cartelle alle scadenze previste dall’Ente, data anche la sospensione dei termini imposta dalla normativa nazionale (D. L. 18/2020 – Cura Italia e s.m.i.).
Sul punto, si richiama l’attenzione dell’Ente sull’esigenza di porre in essere tutte le iniziative necessarie per la regolare riscossione delle entrate, attuando un costante monitoraggio del loro andamento.
La regolare riscossione delle entrate costituisce, infatti, condizione indispensabile per una sana gestione finanziaria, anche in considerazione degli effetti sulla consistenza di cassa e sulla conseguente possibilità per l’Ente di effettuare i pagamenti nei termini di legge.
7. Analisi dei residui
Dai dati esposti nel piano, relativi al grado di smaltimento e realizzazione dei residui, nel periodo 2016-2018, risulta complessivamente una bassa percentuale di riscossione dei residui attivi la cui media si attesta a circa il 22 % (considerando tutti i titoli di entrata).
Atteso che l’Analisi in oggetto richiede la dimostrazione della capacità di realizzo o smaltimento dei residui e vetustà degli stessi, al fine di verificare se sussistano fondati dubbi in merito alla esigibilità di crediti risalenti iscritti in bilancio o a impegni vetusti, soprattutto se relativi a spese correnti, la Commissione ministeriale, con la propria relazione, ha rappresentato che la capacità̀ di realizzo e di smaltimento dei residui attivi e passivi nel triennio 2016-2018 risulta essere molto bassa.
Infatti, come emerge dal grafico che segue, con riferimento alle entrate proprie nel 2016 la medesima capacità è attestata al 33,65%; nel 2017 al 22,43%, nel 2018 al 24,45% e nel 2019 al
18%.
I residui passivi riferiti alle spese correnti risultano smaltiti nella percentuale del 51,45% nel 2016, del 43,76% nel 2017, del 54,91% nel 2018 e del 57,36% nel 2019.
7.1 Analisi sull'anzianità dei residui attivi
Esercizio di riferimento | Valori assoluti | ||||||
Titolo 1 Tributi propri | Titolo 2 Trasferimenti correnti | Titolo 3 Entrate extratributarie | Entrate Proprie (Titolo 1 e Titolo 3) | Titolo 4 Entrate in conto capitale | Titolo 6 Accensione prestiti | Totale entrate | |
2013 e precedenti | 4.857.489.56 | 41.131,05 | 2.428.565,81 | 7.286.055,37 | 5.200.616,34 | 3.086.992,00 | 00.000.000,06 |
0000 | 0.000.000,36 | 437,25 | 766.601,27 | 6.723.473,43 | 34.845,88 | 0,00 | 6.758.756,56 |
2015 | 5.553.584,23 | 1.231.176,70 | 5.553.679,00 | 00.000.000,44 | 210.376,17 | 1.013.474,00 | 00.000.000,16 |
0000 | 0.000.000,14 | 270.222,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,59 | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,74 |
0000 | 0.000.000,85 | 570.811,88 | 6.009.387,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,16 |
0000 | 00.000.000,29 | 549.197,81 | 8.498.673,00 | 00.000.000,64 | 718.510,76 | 1.919.886,00 | 00.000.000,23 |
Totale residui | 52.563.967,23 | 2.662.976,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 000.000.000,91 |
L’analisi conferma un progressivo incremento dei residui, passando da euro 13.562.291,16 del
2015 ad euro 21.774.978,74 del 2016, ad euro 18.222.022,16 del 2017, ad euro 32.703.753,23 del
2018.
L’incremento prosegue anche nel 2019: infatti, l’ammontare complessivo dei residui attivi risulta, al 31 dicembre 2019, pari ad euro 121.897.074,05 (v., Rendiconto 2019), con un aumento di circa euro 13.000.000,00 rispetto al dato risultante alla fine del 2018, e pari ad euro 108.136.596,91.
Analisi sull'anzianità dei residui passivi
Esercizio di riferimento | Valori assoluti | ||||
Titolo 1 Spese correnti | Titolo 2 Spese in conto capitale | Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti | Titolo 7 Spese per servizi per c/terzi | Totale spese | |
2013 e precedenti | 4.082.768,26 | 314.374,20 | 0,00 | 189.972,45 | 4.587.114,91 |
2014 | 1.198.672,00 | 8.244,06 | 0,00 | 40.758,65 | 1.247.674,71 |
2015 | 2.012.112,94 | 264.781,94 | 0,00 | 80.196,45 | 2.357.091,33 |
2016 | 5.198.151,82 | 108.645,95 | 0,00 | 172.597,78 | 5.479.395,55 |
2017 | 8.429.281,04 | 1.535.865,58 | 0,00 | 113.032,00 | 00.000.000,71 |
0000 | 00.000.000,00 | 0.000.000,98 | 278.544,14 | 938.844,00 | 00.000.000,35 |
Totale residui | 55.032.004,31 | 7.873.685,71 | 278.544,14 | 1.535.402,00 | 00.000.000,56 |
Le tabelle di cui ai punti che precedono rappresentano l’esistenza sia di residui attivi che di residui passivi anteriori al 2013, anche di rilevante consistenza, afferenti, i primi, soprattutto ai Titoli I e III, mentre i residui passivi al Titolo I.
La significativa presenza di quote di residui, relativi ad esercizi così risalenti nel tempo, risulta
sintomatico dell’esistenza di condizioni non propriamente ispirate ad una sana gestione finanziaria.
Al già rilevato incremento della massa di residui attivi, alla fine del 2019 – euro 121.897.045,00 circa, rispetto ad euro 108.136.596,00 – si registra, sulla base degli elementi tratti dal Rendiconto 2019, che il totale dei residui passivi, attestati a fine 2018 ad euro 64.719.636,00, è aumentato fino all’ammontare di euro 88.672.697,60.
Sotto quest’ultimo profilo, risulta, quindi, inevitabile il monito all’Ente di assicurare il massimo sforzo fisiologico in funzione dello smaltimento dei residui passivi, attraverso un regolare flusso di cassa che deve pervenire dalla rinforzata gestione delle riscossioni e non certo dal ricorrente utilizzo di anticipazioni di tesoreria.
Per altro verso, pesa non poco il cospicuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria – che, come accertato in precedenza, perdura ancora (v., aggiornamento al 30 giugno 2020) – e che viene dichiarato, comunque, dall’ente necessario per scongiurare un ulteriore rallentamento dei pagamenti.
Nel proprio percorso di sistematico risanamento, pertanto, appare inevitabile che l’Ente assuma le iniziative necessarie per regolarizzare i flussi di cassa e per riacquisire una fisiologica gestione dei residui che non comporti ritardi nei pagamenti.
Al contempo, deve rinnovarsi il richiamo all’Ente, già oggetto di statuizione nella delibera n. 14/2019, di assumere ogni valida iniziativa per evitare l’eccessivo incremento e, quindi, accumulo di residui attivi, i quali, con il passare del tempo, possono determinare sempre maggiori difficoltà nella loro riscossione.
7.2 Fondo crediti dubbia esigibilità.
Il Fondo crediti dubbia esigibilità, al 31.12.2018, è stato costituito nell’importo di euro 44.242.588,34, mentre al 31.12.2019 il medesimo Fondo ammonta ad euro 62.158.672,89 (v., Rendiconto 2019).
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011e s.m.i.
Per la determinazione del F.C.D.E., l’Ente ha utilizzato il metodo della media semplice relativa al
quinquennio 2014/2018 (esempio n.5 punto 2) lettera a, come da principio contabile, già citato.
Per quanto riguarda la percentuale di svalutazione, relativa ai residui attivi derivanti dalla gestione di competenza della T.A.R.I., è stata applicata una aliquota diversa di svalutazione, con riferimento agli incassi registrati negli ultimi tre anni (2017/2018/2019).
Ciò è stato reso possibile, poichè l'Ente ha avviato procedure di riscossione più efficaci, che hanno permesso di accelerare la riscossione stessa della tariffa.
Nell'esercizio 2019, l’FCDE è stato incrementato sia dalla quota annua stanziata in bilancio pari ad euro 13.549.727,54 nonché sono sottratte le quote capitali anni 2018 e 2019, proveniente dal fondo accantonato di Liquidità DL 35/2013, per euro 1.200.057,76, e da quota parte dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per euro 679.987,80.
A tale cifra deve essere aggiunto un importo di euro 9.542.055,75, relativo sia all’esposizione massima dei rischi che l’Ente può essere costretto ad affrontare nei confronti delle società partecipate che dalla svalutazione totale di alcuni accertamenti, ritenuti di estrema difficoltà di esazione.
Pertanto, il Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 è pari ad euro 62.158.672,89.
8. Debiti fuori bilancio e passività potenziali
a) Nell’ultimo triennio non sono stati rilevati debiti fuori bilancio da parte dei Responsabili di Settore e/ Servizio Autonomo dell’Ente (v., punto 9 della Sezione I e punto 3 della Sezione II del Piano).
Nel corso dell’istruttoria del presente Piano sono, tuttavia, emersi debiti fuori bilancio per
complessivi euro 55.554,09, relativi ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa.
La somma individuata da parte del Responsabile di Xxxxxxx come debiti fuori bilancio riguarda le seguenti posizioni (alcune delle quali piuttosto datate e risalenti al 2012 ed al 2015):
rif.fattura | Denominazione ditta | Importo fattura | Tipologia di prestazione effettuata | Importo esigibile | Note |
30 del 19/03/2012 | TECNOLUCE SRL | 907,50 | LAVORI ESEGUITI PRESSO LA TORRE CAMPANARIA DI VALMADONNA PER RIPRISTINO CORPI ILLUMINATI A PARETE | 907,50 | Prestazione resa |
36 del 08/05/2012 | TECNOLUCE SRL | 726,00 | FORNITURA 100 A LAMPADE ALOGENE A GOCCIA | 726,00 | Prestazione resa |
40 del 22/05/2012 | TECNOLUCE SRL | 822,80 | FORN. E POSA LUCI C/O CAMPANILE CHIESA VALMADONNA E CAMPANILE CHIESA VALLE X. XXXXXXXXXX | 822,80 | Prestazione resa |
41 del 22/05/2012 | TECNOLUCE SRL | 266,20 | 2012 SISTEMAZIONE PUNTO LUCE E LINEA DI ALIMENTAZIONE - FACCIATA COMUNE | 266,20 | Prestazione resa |
24 del 29/02/2012 | TECNOLUCE SRL | 30.855,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO COMANDO TORRE FARO N ° 4 COMPLETO DI TUTTE LE | 30.855-4107= 26.748,00+809,02 | A suo tempo era stata predisposta la determina di finanziamento che non ha completato l’iter procedurale. E’ stata poi liquidata una quota parte della fattura per l’importo di € 4.107,00 (num. Atto di liq. |
APPARECCHIATURE E ALLACC. LINEE ELETTR. | 795/2012 – imp. 1545/2001). Il programma di contabilità “Contabilia” ha inserito la fattura tra le “valide” (al pari di tutte quelle dotate di impegno di spesa). € 809,02 Oneri per eventuali interessi di mora tecnoluce Lavori regolarmente eseguiti. | ||||
09 PA del 01/03/2018 | STUDIO CAIRO VOARINO | 17.289,30 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CARETTA DI SPINETTA MARENGO - redazione progetto esecutivo del 2012 del secondo stralcio | 17.289,30 | Prestazione resa. Progetto approvato con delibera di G.C. n° 276 del 19/02/2012. Acquisito parere favorevole dell’Avvocatura. |
19/02/2012 | GEOM. MANFRIN | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CARETTA DI SPINETTA MARENGO - redazione piano di sicurezzae di coordinamento progetto esecutivo del 2012 del secondo stralcio | 7.409,79 | Prestazione resa. Progetto approvato con delibera di G.C. n° 276 del 19/02/2012 Acquisito parere favorevole dell’Avvocatura | |
001-E/2015 del 13/05/2015 | Vegal | 258,64 | Fornitura vetri | 254,64 | Ex impegni 27/2014 e 587/2015 ora non più disponibili Prestazione resa |
429/1G del 13/05/2015 | Restiani | 270,84 | Fornitura gas GPL | 270,84 | Prestazione resa |
55.504,09 |
Quanto ai debiti fuori bilancio di cui sopra, l’ente ha dichiarato che, con deliberazione G.C. n. 307 del 28/11/2019, tali somme sono state accantonate nell'apposito fondo rischi destinato al riconoscimento di debiti fuori bilancio e che, in sede di rendiconto, tale importo confluirà̀ nell'apposito avanzo accantonato, in attesa di dare copertura a tale debito in tempi successivi al rendiconto stesso, con specifico provvedimento.
Per i sopradescritti debiti fuori bilancio, per complessivi euro 55.554,09, relativi ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, da riconoscere e finanziare, la liquidazione degli stessi, in assenza di accordi transattivi con i creditori, risulta nel Piano programmata per intero nell’esercizio 2019, primo anno considerato nel Piano medesimo, previo riconoscimento da parte del Consiglio comunale.
Il dato è confermato dall’organo di revisione contabile nel parere reso sul piano.
Con nota del 30 settembre 2020, il Comune di Alessandria, in risposta a richieste di chiarimenti effettuata dalla Sezione con delibera istruttoria n.91/2020, ha precisato che:
- al debito fuori bilancio di € 55.554,09, già presente nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, deve essere aggiunto un ulteriore debito fuori bilancio di euro 91.593,27, afferente il Settore Sistemi Informativi ed E-Government, comunicato con nota prot. n. 12378 del 23/01/2020, che è stato successivamente riconosciuto, contestualmente al primo, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 6/08/2020.
L’ente ha riferito che è in corso di avvio la procedura di liquidazione e pagamento, a conclusione dell’iter di applicazione dell’avanzo accantonato nel Rendiconto 2019.
Le fatture per le quali si sta avviando la procedura di liquidazione e pagamento, la cui
conclusione è prevista nell’esercizio 2020, ammontano ad un totale pari ad euro 51.431,73.
Residuano ancora fatture per un ammontare di euro 2.993,34, per le quali deve essere completata la verifica presso gli operatori economici interessati al fine di accertare la sussistenza o meno dei relativi ordinativi.
In particolare, per detti debiti, la situazione in questo momento è la seguente:
- con Deliberazione del C.C. n. 53 del 06/08/2020 è avvenuto il riconoscimento della legittimità di tutti i debiti fuori bilancio (trattasi di forniture di servizi da parte di società e prestazioni di servizio da parte di fornitori, di cui l’ente ha usufruito);
- con la medesima Deliberazione si è provveduto al finanziamento ex art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con risorse proprie in sede di Rendiconto 2019, accantonando l’importo globale – euro 147.147,36 – in apposito fondo dell’avanzo accantonato per essere successivamente applicato al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con delibera n. 218 del 17/9/2020, la Giunta comunale ha sottoposto al Consiglio Comunale, la proposta di autorizzazione all’utilizzo dell’applicazione dell’avanzo vincolato accontonato al fine di provvedere all’estinzione di tali debiti;
- il Settore Lavori pubblici, Infrastrutture, Disability e Smart city ha già fornito al Settore Risorse finanziarie idonee informazioni al fine di individuare i Capitoli di spesa congrui per l’allocazione delle somme che saranno disponibili a seguito dell’applicazione dell’avanzo vincolato accontonato;
- quando il Consiglio comunale avrà approvato l’autorizzazione all’utilizzo dell’appplicazione dell’avanzo vincolato, il Settore Lavori pubblici, Infrastrutture, Disability e Smart city provvederà ad eseguire le fasi contabili per la liquidazione di detti debiti.
In merito ai debiti per interessi di mora, ammontanti ad euro 939.092,09, nel corso della redazione del Rendiconto 2019, l’ente ha proceduto ad una rivisitazione dell’accantonamento, riducendolo ad un importo pari ad euro 894.496,94.
A tale quota si aggiungono ulteriori interessi di mora per un importo pari ad euro 221.184,03, che sono stati stanziati nel rispettivo capitolo del bilancio di previsione 2020/22, esercizio 2020.
Attualmente, le somme risultano insolute ed è in corso la stesura di un piano di rientro con i fornitori per l’estinzione del debito in tempi consoni, soprattutto tenendo presenti le difficoltà di cassa dell’Ente, da tempo in anticipazione di tesoreria.
b) Quanto alle passività potenziali, connesse al contenzioso pendente, l’Ente, prospettando un rischio concreto di potenziale debito verso il Fallimento ATM, ha quantificato il detto rischio in € 1.309.535,26.
Essendo, tuttavia, emerso che è pendente un’ulteriore causa con l’ATM, per la quale non è indicato il potenziale rischio di soccombenza, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, è stata trasmessa la relazione dello Studio legale Zoppolato e Associati di Milano, rilasciata in data 5 novembre 2018, con la quale lo stesso Studio esprime le proprie considerazioni sui rischi collegati alla controversia in atto con la società ATM S.p.A. in fallimento, in merito alla situazione debitoria.
Dalla medesima si ricava che l’importo da prevedere, quale elevato rischio a carico dell’ente,
ammonta ad euro 1.800.0000,00.
Quanto alle altre tipologie di passività potenziali, l’ente dichiara, al punto 9.7, di aver creato un apposito fondo rischi contenzioso relativo ai rapporti con le società partecipate ed un altro ancora per il rischio di debiti riconosciuti dall’OSL e non transati.
Tale circostanza non affievolisce, ad ogni modo, l’obbligo di monitorare con attenzione la gestione dell’Ente e di operare ogni prudente accantonamento di risorse al verificarsi delle condizioni che, sulla base dei principi contabili, impongono specifici obblighi di costituzione, nel risultato di
amministrazione, di fondi adeguati a sopportare gli effetti di passività potenziali, che si dovessero, ulteriormente, manifestare nel periodo di esecuzione del Piano.
D'altronde, si tratta di dare attuazione ad obblighi, che trovano applicazione nel corso di gestioni in equilibrio e che, a maggior ragione, devono essere rispettati nel corso di un percorso di risanamento, considerate le già precarie condizioni finanziarie, a cui l’esecuzione del Piano mira a dare una soluzione strutturale e non solo contingente.
Ciò posto, la Sezione ritiene opportuno rammentare come, nella giurisprudenza di questa Corte (v. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 221/2018/PRSE), sia stata rimarcata la necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte del Comune volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.
Ciò anche nella costituzione del fondo rischi, del quale va ribadita la doverosità in quanto l’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h) ne prevede, tra l’altro, la costituzione per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il comune abbia una “significativa probabilità di soccombere” e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al “pagamento di spese”.
Al riguardo, si rammenta quanto più volte evidenziato nella giurisprudenza dalla Sezione delle autonomie (cfr. deliberazione n. 14/2017/INPR e già, in precedenza, deliberazione n. 9/2016/INPR) circa la particolare attenzione che deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso per cui “risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.
La valutazione della passività potenziale deve, pertanto, ad avviso della Sezione, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio, soprattutto di quelli di imparzialità e verificabilità (v., Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento, deliberazione n. 57/2019/PRSE).
Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza contabile (cfr., deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti principi:
- la passività“probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali i legali abbiano espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., documento OIC
n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più
verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% ed un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
-la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con
accantonamento previsto pari a zero.
Per tutto quanto precede, si invita l’Ente a proseguire nell’azione di costante monitoraggio del contenzioso in essere, verificando attentamente la congruità degli accantonamenti da appostare per fronteggiare eventuali passività potenziali, al fine di scongiurare che le stesse possano minare gli equilibri di bilancio.
9. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi
L’Ente ha fornito i dati riguardanti la gestione dei servizi per conto terzi, sia in termini di accertamenti/impegni, sia in termini di riscossioni/pagamenti ed ha dichiarato che non sussiste la fattispecie riguardante la presenza, fra gli accertamenti e i residui attivi dei servizi per conto terzi, di somme che non abbiano un titolo giuridico che li giustifichi e per i quali il corrispondente impegno sia gia’ stato estinto attraverso il pagamento.
Viene verificata la corrispondenza dell'accertato e dell'impegnato rispettivamente nei Xxxxxx XX e VII riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:
SERVIZI CONTO TERZI | ACCERTAMENTI (Titolo IX- conto competenza) | IMPEGNI (Titolo VII - conto competenza) | ||||
Rendiconto esercizio 2016 | Rendiconto esercizio 2017 | Rendiconto esercizio 2018 | Rendiconto esercizio 2016 | Rendiconto esercizio 2017 | Rendiconto esercizio 2018 | |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 2.154.275,81 | 2.056.554,84 | 2.005.821,97 | 2.154.275,81 | 2.056.554,84 | 2.001.783,32 |
Ritenute erariali | 3.780.218,35 | 3.881.617,59 | 3.922.008,22 | 3.780.218,35 | 3.881.617,59 | 3.922.008,22 |
Altre ritenute al personale c/terzi | 475.481,70 | 426.908,01 | 451.895,36 | 475.481,70 | 426.908,01 | 451.895,36 |
Depositi cauzionali | 44.043,85 | 29.609,66 | 43.109,33 | 44.043,85 | 29.609,66 | 43.109,33 |
Fondi per il Servizio economato | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Depositi per spese contrattuali | 55.077,97 | 35.919,94 | 41.993,29 | 55.077,97 | 35.919,94 | 41.993,29 |
Altre per servizi conto terzi* | 82.310.710,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,25 |
TOTALE DEL TITOLO | 88.849.808,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,77 |
L'andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:
SERVIZI CONTO TERZI | RISCOSSIONI (Titolo IX - conto competenza) | PAGAMENTI (Titolo VII - conto competenza) | ||||
Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 2.137.587,10 | 2.056.554,83 | 2.005.861,97 | 1.862.484,83 | 1.790.950,04 | 1.751.405,10 |
Ritenute erariali | 3.780.218,00 | 0.000.0000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,60 |
Altre ritenute al personale c/terzi | 376.427,08 | 369.810,62 | 380.619,33 | 376.427,08 | 351.801,36 | 347.441,88 |
Depositi cauzionali | 44.043,85 | 27.919,66 | 37.850,62 | 0,00 | 3.263.64 | 0,00 |
Fondi per il Servizio economato | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Depositi per spese contrattuali | 14.335,22 | 11.292,35 | 13.044,75 | 0,00 | 0,00 | 12.929,23 |
Altre per servizi conto terzi* | 81.903.582,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,98 |
TOTALE DEL TITOLO | 88.286.194,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,79 |
Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | |
1 Spese per servizi conto terzi – Giro conto per pagamenti non andati a buon fine – Fondi anagrafe, polizia municipale, elettorale. | 453.171,00 | 279.619,18 | 1.913.410,02 |
2 IVA Split payment | 3.070.336,65 | 4.450.290,77 | 5.365.740,88 |
3 Utilizzo/rientro vincoli | 65.198.303,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,08 |
4 Versamento somme riscosse per conto OSL | 246.419,18 | 0,00 | 0,00 |
Come rappresentato dalla tabella del punto n.10.1 del Piano, negli esercizi 2016, 2017 e 2018, gli accertamenti e gli impegni coincidono, mentre tra le riscossioni e i pagamenti vi sono lievi scostamenti.
L’ente ha giustificato lo scostamento tra riscossioni e pagamenti con la seguente dichiarazione:
”I lievi scostamenti che si registrano tra riscossioni e pagamenti sono fisiologici, in quanto a seconda della tipologia del servizio per conto terzi la riscossione e il pagamento possono accadere in tempi non coincidenti. Nell’anno 2016 la maggiore riscossione di circa 12,9 ml. risulta dovuta principalmente per la registrazione contabile del trasferimento della somma non utilizzata e relativa all’anticipazione di liquidità, ai sensi dell’ex art. 33 D.L. 66/2014 conv. L. 89/2014, da parte dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, in attesa di risposta del Ministero dell’Interno, relativamente alle modalità contabili di restituzione dell’importo stesso. Nell’anno 2017 si è registrato un maggior pagamento rispetto alla riscossione di circa 6 ml., poichè alcuni pagamenti di partite debitorie post- OSL sono state allocate provvisoriamente nel TIT. VII spesa, in attesa della loro giusta allocazione contabile, nel predisponendo bilancio di previsione 2018”.
Nel relativo prospetto (v., pag.16) sono inseriti gli importi relativi all’utilizzo/reintegro di incassi vincolati.
In merito alla voce “Altre per servizio conto terzi”, si specifica quanto segue:
Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | |
1. Spese per servizi conto terzi – Giro conto per pagamenti non andati a buon fine – Fondi anagrafe, polizia municipale, elettorale. | 453.171,00 | 279.619,18 | 1.913.410,02 |
2. IVA Split payment | 3.070.336,65 | 4.450.290,77 | 5.365.740,88 |
3. Utilizzo/rientro vincoli | 65.198.303,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,08 |
4. Versamento somme riscosse per conto OSL | 246.419,18 | 0,00 | 0,00 |
Spese per servizi conto terzi – Giro conto per pagamenti non andati a buon fine – Fondi anagrafe, polizia municipale, economato: nell’anno 2018 si è registrato un maggior pagamento rispetto agli anni precedenti dovuti a:
- un pagamento di circa euro 465.000,00 allocato provvisoriamente nel TIT. VII spesa a causa della mancanza di cassa nel capitolo di pertinenza, regolarizzato successivamente nell’esercizio 2018;
- un pagamento di circa euro 953.000,00 relativo al contributo adeguamento alla media enti dissestati, allocato nel TIT. VII spesa in quanto considerato non più di pertinenza dell’Ente.
IVA Split payment: nell’anno 2018 si è registrato un maggior pagamento rispetto agli anni precedenti dovuto all’intento di ridurre i tempi medi di pagamento.
10. Indebitamento
La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, nella prima sezione, relativa all’indebitamento, prescrive all’ente di dichiarare se lo stesso abbia fatto ricorso alla rinegoziazione del debito.
Nel corso del triennio 2017/2019 il Comune di Alessandria ha dichiarato di non aver attivato leasing immobiliare, né Project financing.
Al contrario, ha riconosciuto che è stata effettuata una rinegoziazione del debito, sulla base di espressa previsione delle leggi di bilancio degli anni di riferimento, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, per mutui contratti con CDP.
Con il Decreto del 30 agosto 2019 ("Decreto MEF") il Ministero dell'economia e delle finanze, in esecuzione di quanto previsto al comma 963, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, ha individuato i mutui che possono essere oggetto di rinegoziazione e i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni.
Il Comune di Alessandria con delibera della Giunta Comunale n.239/441, del 3/10/2019 ad oggetto: "Operazione di rinegoziazione dei mutui non estinti anticipatamente alla data del 30 giugno 2019 (DM 30 agosto 2019), Autorizzazione" - (Allegato M) con Allegato A della suddetta deliberazione — (Allegato M1), ha autorizzato l'operazione di rinegoziazione rispettando tutte le disposizioni normative del TUEL.
I prestiti sono stati individuati dall'Ente in base alle condizioni rese note dalla CDP, tramite il proprio sito internet, in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione ("Elenco Prestiti") al Decreto del Decreto MEF.
Per il Comune di Alessandria è risultato un prestito individuato nella posizione 4447329.00, il cui debito residuo al 01/01/2019 risulta essere di Euro 13.911,94.
La società Finance Active Italia (consulente in materia) ha effettuato una relazione, dalla quale si evince un unico mutuo CDP, che rientra nell'operazione e che comporta, pertanto, una riduzione della rata annuale fino alla scadenza.
Per gli esercizi 2019 e 2020 la rata annua si riduce di un importo pari a euro 280,00 annue e nel contempo vi è un aumento della quota capitale del 2019 pari a euro 175,00 e del 2020 pari a euro 164,00 (v., Determina Dirigenziale n. 3074 del 09/10/2019 ad oggetto "Rinegoziazione dei prestiti ordinari con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.” (Decreto del 30 agosto 2019) - (Allegato M2) e Documento relativo all'analisi di Rinegoziazione del debito CDP/MEF —Ottobre 2019, realizzato dalla società di consulenza Finance Active il 7/10/2019 (Allegato M3).
Il Piano rende conto del rispetto dei limiti in materia di indebitamento, disposti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del TUEL, in conformità dell’attestazione dell’Organo di Revisione contabile con la Relazione al Conto Consuntivo anno 2018, come da successivo prospetto riepilogativo.
verifica del rispetto del limite
Nel piano viene fornita la dimostrazione del rispetto del limite previsto dall’art. 204 del d.lgs. n.
267 del 2000, come si evince dalla tabella seguente:
Rendiconto | ||||
Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | |
Entrate correnti | 105.677.734,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,92 |
Interessi passivi | 4.914.026,28 | 5.068.872,30 | 4.968.761,28 | 3.845.515,67 |
Incidenza percentuale | 4,65% | 4,81% | 4,66% | 3,16% |
11.2 Evoluzione del debito nel quinquennio | |||||
Rendiconto | |||||
Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 0000 | |
x/- | x/- | x/- | x/- | x/- | |
Xxxxxxx xxx xxxxxx xx 01.01 | 153.659.999,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,65 |
Nuovi prestiti (titolo VI entrate) | 60.971.377,00 | 00.000.000,59 | 380.000,00 | 2.711.266,09 | 2.185.470,98 |
Estinzione mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prestiti rimborsati | -11.745.726,05 | -9.922.657,37 | -10.281.375,33 | -10.625.073,95 | -11.2251.769,91 |
Altre variazioni (cancellazioni mutui e linee di credito) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Residuo debito al 31.12 | 202.885.651,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,72 |
Dal predetto prospetto emerge una progressiva diminuzione del debito in ordine al quale l’Ente ha fornito anche dimostrazione del rispetto del limite previsto dall’art. 204 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Con nota del 30 settembre 2020 il Comune di Alessandria precisa che:
Verifica del rispetto del limite
2018 | 2019 | al 30/06/2020 | |
Entrate correnti | 121.564.980,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,22 |
Interessi passivi | 3.845.515,67 | 3.557.228,35 | 925.857,23 |
Incidenza percentuale | 3,16% | 3,43% | 2,07% |
Xxxx interessi passivi di euro 926.839,15, impegnati alla data del 30/06/2020, sono seguiti gli impegni assunti nel mese di luglio per un importo pari ad euro 1.204.103,09 per effetto delle disposizioni disciplinate dal D.L. 34/2020 e s.m.i.), che hanno posticipato il pagamento dei mutui nel mese di luglio.
L’ente ha precisato che il dato delle entrate correnti accertate al 30/06/2020 risulta indicativo, poiché l’effettivo rispetto del limite potrà essere acquisito solo al 31/12/2020.
Evoluzione del debito
2018 | 2019 | al 00/00/0000 | |
(-x- / -) | (-x- / -) | (-x- / -) | |
Residuo debito al 01,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,59 |
Nuovi prestiti (titolo VI entrate) | 2.185.470,98 | 800.000,00 | - |
Estinzione mutuo | - | - | - |
- | - | ||
Prestiti rimborsati | 11.251.769,00 | 00.000.000,47 | - 0.000.000,71 |
- | |||
Altre variazioni +/- | - | 5.620.874,66 | - |
Residuo debito al 31.12 | 179.118.266,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,88 |
L’Ente, in considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19, (D.L. 34/2020 Cura Italia e s.m.i.) nel corso dell'anno 2020:
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 26/05/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha richiesto la rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e con determinazione dirigenziale n. 696 del 27/05/2020 è stata determinata l’autorizzazione a rinegoziarli;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 28/05/2020, esecutiva a tutti gli effetti di Xxxxx, ha ottenuto la sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020 dei mutui erogati da Unicredit e con determinazione dirigenziale n. 1141 dell’11/06/2020 è stata determinata l’autorizzazione a sospenderli;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/05/2020, esecutiva a tutti gli effetti di Xxxxx, ha ottenuto la sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020 dei mutui erogati da Banco BPM.
In sintesi:
-Previsione pagamento mutui anno 2020 senza rinegoziazione o sospensione quota capitale: Quota capitale Quota interessi TOTALE
11.056.300,00 3.538.000,00 00.000.000,00
-Pagamento mutui anno 2020 con rinegoziazione o sospensione quota capitale Quota capitale Quota interessi TOTALE
7.533.300,00 3.435.000,00 00.000.000,00
-Differenza 3.626.000,00
La rinegoziazione è stata sottoscritta con Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti, mentre con Unicredit e BPM è stata concordata la sospensione del pagamento della quota capitale.
In entrambi i casi la scadenza naturale dell’ammortamento dei mutui è prorogata di un anno
rispetto alla scadenza originale dei finanziamenti.
Risulta, infine, che nel bilancio di previsione 2020/2022 non è prevista l’attivazione di nuovi mutui, ad eccezione del proseguimento del progetto pluriennale finanziato con i mutui Kyoto che riguarda l’edilizia scolastica.
Si prende atto dei valori comunicati e sopra riportati che evidenziano una riduzione dell’indebitamento nel periodo considerato, così come anche segnalato dall’Ente nella citata nota, come conseguenza della mancata attivazione di nuovi mutui e prestiti.
In merito all’attivazione di nuovo indebitamento si ricorda quanto disposto dal comma 9 lett. d) dell’articolo 243-bis del TUEL.
11.Tributi locali e servizi a domanda individuale
Con deliberazione n. 5/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha specificato che, al fine di valutare le misure, che l’Ente ha programmato di adottare per il riequilibrio finanziario, occorre avere
conoscenza degli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla copertura dei servizi a domanda individuale, della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto.
All’esito dell’istruttoria, ad avviso della Commissione, le aliquote o tariffe dei tributi locali, deliberate nella misura massima, consentita a far data dal 2012, anno della dichiarazione del dissesto finanziario del Comune, sono rimaste invariate.
La gestione dell’IMU e dell’addizionale comunale IRPEF è svolta direttamente dal Comune mentre i tributi minori sono gestiti tramite affidamento a concessionario; la riscossione ordinaria della TARI è esternalizzata dal 2018.
Il trend degli accertamenti IMU presenta un andamento costante dal 2016 al 2019.
Le riscossioni in c/competenza non evidenziano particolari problematiche, mentre la percentuale di incasso dei residui è alquanto bassa.
Le entrate da TARI, in via previsionale, stimate in circa € 18.000.000,00, sono state accertate nel 2017 per € 18.239.253,95, di cui riscossi in c/competenza per € 13.230.804,27.
Nel 2018 la riscossione è stata di € 12.889.959,75 e nel 2019 di € 13.000.016,48.
La percentuale di copertura dei costi del servizio è stata integrale nel triennio 2016-2018.
In via previsionale è assicurata la copertura integrale del costo del servizio, evidenziato di anno in anno nel Piano economico-finanziario, sulla cui base vengono deliberate le tariffe.
Emerge, altresì, dall’istruttoria che l’attività rivolta alla riscossione delle entrate, soprattutto
quelle arretrate, è inefficace.
La riscossione volontaria, che si attesta complessivamente intorno ad una percentuale del 70%, non appare soddisfacente, in particolare in riferimento alla TARI.
Le entrate da permessi di costruire, previste nel 2016 in € 1.350.000,00, sono state accertate per € 745.334,73 in conto competenza ed in € 286.302,67 in conto residui e riscosse, rispettivamente, per € 699.758,34 ed € 87.853,27.
Nel 2017 la previsione di entrata era di € 1.501.631,00, accertata e riscossa quasi integralmente. Nel 2018 rispetto alla previsione di € 881.405,95, l’accertamento in c/competenza è stato di €
764.593,37 e la riscossione di € 741.035,70.
Nel 2019 è stato accertato l’importo di € 910.490,17, riscosso per € 815.870,71.
Le somme accertate con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al
codice della strada sono state, nel 2017, pari ad € 2.622.944,46 rispetto alla previsione di
€2.480.000,00, riscosse per € 1.223.614,42 in conto competenza.
Nel 2018 l’ente ha incassato € 1.212.577,02, pur avendo accertato un’entrata di € 2.619.608,73,
maggiore della previsione in bilancio.
Nel 2019 la previsione in bilancio è di € 6.174.000,00 ma vi è stato un accertamento dell’entrata di € 2.419.880,04 ed una riscossione di €1.187.611,21.
L’ente ha motivato il minor incasso, come conseguenza dell’intervento del provvedimento di revoca della procedura di gara già indetta, ascritta alla necessità, sollecitata dall’Anac, di indire una Procedura sopra soglia comunitaria, con oggetto “…Procedura per l’affidamento della fornitura tramite locazione, con facoltà di riscatto gratuito, di apparecchiature per la rilevazione automatica
delle infrazioni semaforiche, comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi, per una
sola intersezione semaforizzata”.
I proventi dei beni dell’ente (fitti attivi e canoni patrimoniali), quantificati nel 2019 in €
240.000,00 ed accertati per € 280.181,95 sono stati riscossi per € 190.078,80.
Negli esercizi 2016, 2017 e 2018, la previsione di tale entrata nei bilanci era di € 261.000,00, incassata rispettivamente per € 90.957,44, € 119.296,20 ed € 179.517,77.
Nel Piano viene riportato l’andamento relativo alla copertura dei servizi a domanda individuale erogati, ed indicati nell’asilo nido, nell’utilizzo di musei civici ed impianti sportivi, nel servizio trasporti funebri e refezione scolastica.
La copertura complessiva realizzata, negli anni dal 2016 al 2018, oscilla tra il 50% e il 42%.
La previsione della percentuale complessiva di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è individuata nella misura almeno del 36%, preferendo l’ente assicurare l’erogazione di tali servizi - soprattutto asilo nido, impianti sportivi e musei - piuttosto che rischiare una diminuzione della domanda in seguito ad incrementi tariffari.
Si prende atto della decisione dell’Ente di non incrementare ulteriormente la percentuale di copertura di tale servizio al fine di non far ulteriormente gravare sull’utenza le esigenze di risanamento.
La decisione, peraltro, come noto, rimane nella discrezionalità degli Organi di governo e comunque si fonda su percentuali di copertura (42 - 50%), già di per sé superiori alla percentuale minima prevista dalla legge (36%).
Anche per tale aspetto si rammenta fin d’ora che il rispetto di quest’ultima percentuale deve essere assicurato per l’intera durata del Piano.
In riferimento all’entrata per il servizio di refezione scolastica, dopo la criticità emersa negli esercizi 2016 e 2017, allorquando l’entrata è stata pari all’8 ed al 3 per cento circa, successivamente, la stessa è migliorata nei successivi esercizi, attestandosi al 48,98% nel 2018 e al 91,88 nel 2019.
Le entrate, relative al servizio di asili nido, musei civici, impianti sportivi, trasporti funebri, COSAP e Pubblicità e Pubbliche Affissioni, risultano incassate quasi integralmente rispetto alle previsioni e agli accertamenti, soprattutto a partire dal 2018.
L’ente, in sede di precisazioni, ha evidenziato che il dato, al 30/6/2020, risulta poco indicativo in quanto il calcolo di alcuni impegni riguarda l'intera annualità, come dispone il principio contabile Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 (ad esempio: spese di personale ed utenze), a differenza di altri (acquisti di beni e prestazioni di servizi), la cui registrazione è rapportata alla data del 30/06/2020.
Sul fronte delle entrate, invece, si registrano gli accertamenti alla data del 30/06/2020 in
funzione dell’esigibilità del titolo giuridico maturato.
La flessione degli incassi, per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, determina un tasso di copertura non completamente paragonabile al dato annuale.
Nello specifico i servizi risultati interrotti per effetto dell’emergenza COVID-19 sono:
- Asili nido;
- Mense scolastiche;
- Impianti sportivi.
Per quanto riguarda la mensa scolastica si è inizialmente proceduto alla riduzione degli impegni di spesa, tramite determinazioni n. 744 del 15/6/2020 e n. 1041 del 28/7/2020, per un importo complessivo di euro 681.058,78, nei confronti della cooperativa affidataria del servizio, in quanto le prestazioni non sono state erogate a causa della chiusura dei plessi scolastici.
Con determinazione dirigenziale n. 1360 del 28/09/2020, si è provveduto ad effettuare un’ulteriore riduzione di impegno, pari ad euro 500.000,00, portando pertanto l’impegno n.55/2020 ad euro 1.568.941,22.
Sono, peraltro, in corso di verifica le opportune variazioni di impegno anche sulla concessione del servizio asilo nido, che potranno produrre l’emersione di ulteriori economie di spesa sull’esercizio 2020, date dalla mancata erogazione del servizio a causa del COVID-19.
Il tasso di copertura al 31/12/2020 dovrà garantire la percentuale minima di copertura del 36%, come disposto dal D.L. n. 415/89, conv. in Legge n. 38/1990.
Sul fronte delle infrazioni del Codice della Strada, l’ente ha comunicato che il giorno 28 settembre 2020 è entrato in esercizio il rilevatore di infrazioni semaforiche (installato all’intersezione tra Spalto Gamondio, Via Don Orione e Corso IV Novembre), il quale ha registrato, tra il 28 settembre ed il 17 ottobre 2020, n. 465 violazioni, per un importo di € 77.655,00.
Inoltre, con determina dirigenziale n. 1580, del 30/10/2020 è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva del noleggio dei rilevatori di infrazioni semaforiche da collocarsi in sei diverse località del territorio, per numero 34 corsie monitorate.
Gli incaricati dell’operatore aggiudicatario hanno eseguito un sopralluogo dettagliato già in data 28/10/2020, ed è in corso di redazione il progetto esecutivo.
L’ente prevede l’installazione nel mese di gennaio 2021, fatte salve le limitazioni possibili a seguito dei provvedimenti conseguenti alla pandemia da Covid-19 in corso.
12.Spese per il personale
Nella prima sezione del piano, relativa alle spese del personale, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie, occorre verificare se, nell’ultimo triennio, l’ente abbia garantito il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, acquisendo notizia delle azioni poste in essere.
In particolare, si prevede che l’analisi miri a mostrare:
-l’andamento della spesa del personale e il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle
norme di finanza pubblica;
-l’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;
-il trend di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell’ultimo triennio, con la
quantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie;
-l’incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata e continuativa e
di quelli di cui all’art. 110, co. 1, TUEL.
Con il Piano l’Ente attesta di aver garantito, nell'ultimo triennio, sia il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, sia l’incidenza rispetto al complesso alla spesa corrente ed il sensibile contenimento rispetto alla media del triennio 2011/2013 nel rispetto dell’art. 1 della L. 296/2006 e ss.mm.ii.
L’analisi richiede di verificare se nell'ultimo triennio l'Ente abbia garantito il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale, acquisendo notizia delle azioni poste in essere.
In ordine alla spesa per il personale la Commissione, sulla base dei dati forniti dall’Ente per il periodo 2016-2018, ha rilevato il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica sia per il personale a tempo indeterminato che per il personale a tempo determinato e delle altre tipologie di contratti di lavoro flessibile.
Con riferimento all’andamento della spesa del personale ed il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica ed in relazione all’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti, il Comune ha trasmesso la seguente tabella:
2016 | 2017 | 2018 | Media triennio 2011 -2013 | |
Spese intervento 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 00.000.000,00 | 00.000.000,06 | |
Spese intervento 03 | 260.544,27 | 393.474,43 | ||
Irap intervento 07 | 1.501.041,26 | 1.390.816,52 | 1.402.196,27 | 1.423.207,94 |
Altre spese da specificare: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.248,44 |
Altre spese da specificare: reiscrizione imputate all'esercizio successivo | 886.432,36 | |||
Risoluzioni contrattuali ed altre tipologie di spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.248,44 |
Totale spese di personale | 25.643.111,60 | 23.930.211,27 | 25.086.116,00 | 28.465.370,88 |
(-) Componenti escluse* | 1.860.849,46 | 1.399.569,35 | 2.259.872,45 | 2.183.529,11 |
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A) | 23.782.262,14 | 22.530.641,92 | 22.826.243,55 | 26.281.841,76 |
Totale spesa corrente (B) | 85.378.981,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,81 |
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B) | 27,85% | 25,34% | 24,88% | 25,78% |
La tabella di cui sopra evidenzia l’andamento della spesa del personale nonché l’incidenza rispetto alla spesa corrente ed il sensibile contenimento rispetto alla media del triennio 2011/2013 nel rispetto dell’art. 1 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., che in particolare dispone:
- al comma 557 “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale..”
- al comma 557-quater, “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, cioè con riferimento al triennio 2011-2012- 2013.
Con deliberazione della Giunta comunale, n. 313 del 20 novembre 2012, ad oggetto
“Rideterminazione della dotazione organica – allegato all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”,
nell’ambito della procedura, prevista per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto (ex art. 244 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000), è stata rideterminata la dotazione organica secondo le categorie contrattuali e l’Ente ha sottolineato che la consistenza del personale è al disotto delle esigenze, per cui non sussistono casi di eccedenze e posizioni soprannumerarie.
Di modo che, con riguardo al trend di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell’ultimo triennio, dal piano emerge che si è verificata una riduzione della stessa, confermata, in relazione agli esercizi 2017-2019.
La stessa rideterminazione, che prevede n. 710 posti, è stata approvata dalla Commissione Centrale per la Finanza Pubblica nella seduta del 12.03.2013.
Infine, nel piano, l’Ente dichiara di non aver stipulato contratti di collaborazione autonoma,
coordinata e continuativa, né contratti di cui all’art. 110, comma 1 del TUEL.
Dalla deliberazione di giunta comunale n.201 del 29/08/2019, ad oggetto “dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”, corredata del parere favorevole dell’organo di revisione economico-contabile, è emerso che:
- il valore medio della spesa di personale per il triennio 2011-2013, è consolidato in €
26.281.841,76;
- la spesa per il personale in servizio nel 2018 ammonta ad € 25.086.116,00 e la spesa prevista per le assunzioni (autorizzata dalla COSFEL con decisione n. 199 del 17 dicembre 2019) è contenuta entro tale importo;
- la spesa flessibile sostenuta nell’anno 2009 è stata pari ad euro 1.428.134,00 e tale importo
costituisce il limite annuale per le assunzioni flessibili;
- non emergono situazioni di personale in esubero;
- è in essere n.1 contratto ex art.110, comma 1 e n.1 contratto ex art.110 comma 2 Tuel, nonchè́ n. 2 contratti ex art. 90 Tuel, per un totale di spesa pari ad euro 310.814,44;
- l’andamento della spesa per il personale, nel biennio 2016-2017, è in diminuzione, mentre nel 2018 presenta un lieve incremento dovuto al riconoscimento dei rinnovi contrattuali ex CCNL 21.05.2018.
Pertanto, avendo il Comune di Alessandria, alla data del 31.12.2018, una popolazione di 93.631 abitanti, in base al rapporto sopracitato la dotazione organica rideterminata rispetta il parametro previsto (1/132).
Dal confronto tra i dipendenti in servizio e la consistenza della vigente dotazione organica, rideterminata come da deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 20.11.2012, non emergono posizioni in soprannumero: infatti, risultano in servizio a tempo indeterminato, al 31.12.2018, n. 566 dipendenti di ruolo a fronte di una dotazione organica vigente di n. 710 posti, così come non emergono eccedenze della dotazione organica.
Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che la spesa relativa alle assunzioni proposte con il Piano del fabbisogno 2019-2021 è compatibile con il piano di riequilibrio finanziario ventennale e che vi è il rispetto del limite percentuale di cui all’art. 23 del d.lgs. n.81/2015, per cui i contratti a tempo determinato non possono essere superiori al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
Relativamente alla richiesta di precisazioni formulate con delibera n.91/2020 l’Ente evidenzia che,
anche con riferimento all’anno 2019, come riportato nella tabella seguente, si può evidenziare:
- una tendenziale riduzione della spesa di personale, nel rispetto del comma 557 L. 296/2006 come modificata dal DL 90/2014;
- il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013, nel rispetto del comma 557 quater, L. 296/2006, come modificata dal D.L. 90/2014;
- il totale delle spese di personale dell’anno 2019, ammontanti ad euro 25.333.256,05, calcolato in ragione della sola competenza 2019, dovrebbe essere depurato dell’importo di euro 1.805.930,20, a titolo di FPV pagato nel 2019 ma riferito all’anno 2018.
Di conseguenza, la spesa di personale, riferita alla sola competenza 2019, ammonta ad euro 23.527.325,85 e, depurata delle componenti escluse, ammonta a euro 22.499.827,34.
L’incidenza della spesa di personale 2019 effettiva sulla spesa corrente è, quindi, pari al 26.58%, in costante diminuzione anche in considerazione della minore spesa corrente complessiva, determinata dagli interventi di contenimento previsti dal piano di riequilibrio.
Relativamente alla situazione aggiornata al 30.6.2020, sulla base degli elementi disponibili, risulta quanto segue:
Spese personale - macroaggregato 01 - €. 20.777.809,80. Irap - macroaggregato 02 - €. 1.358.786,51.
Dalla riportata tabella, si evince una riduzione negli anni della spesa per il personale ed anche una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti:
2016 | 2017 | 2018 | Media triennio 2011 -2013 | 2019 | |
Spese intervento 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,32 |
Spese intervento 03 | 260.544,27 | 393.474,43 | |||
Irap intervento 07 | 1.501.041,26 | 1.390.816,52 | 1.402.196,27 | 1.423.207,94 | 1.356.042,21 |
Altre spese da specificare: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.248,44 | 0,00 |
Altre spese da specificare: FPV imputato all'esercizio successivo | 886.432,36 | 2.009.211,52 | |||
Altre spese da specificare: FPV imputato dall'esercizio precedente | -1.805.930,20 | ||||
Risoluzioni contrattuali ed altre tipologie di spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.248,44 | 0,00 |
Totale spese di personale | 25.643.111,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,85 |
(-) Componenti escluse* | 1.860.849,46 | 1.399.569,35 | 2.259.872,45 | 2.183.529,11 | 1.027.498,51 |
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A) | 23.782.262,14 | 22.530.641,92 | 22.826.243,55 | 26.281.841,76 | 22.499.827,34 |
Totale spesa corrente (B) | 85.378.981,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,88 |
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A/B) | 27,85% | 25,34% | 24,88% | 25,78% | 26,58% |
13.Organismi partecipati
Nella prima sezione del piano, relativa agli organismi partecipati, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie, occorre:
· verificare se l’ente ha adottato il bilancio consolidato;
· verificare la situazione economico-finanziaria di tutti gli organismi e società partecipate,
nell’ultimo triennio, evidenziando relativi costi, oneri e situazioni di criticità;
· verificare che siano integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di servizio con società partecipate o controllate e che non vi siano esposizioni debitorie pregresse derivanti da
precedenti gestioni per le quali non siano stati assunti i provvedimenti di finanziamento dovuti per legge;
· indicare gli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo agli obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi amministrativi e, ove ricorra la fattispecie, di dismissioni, scioglimento e/o alienazioni;
· indicare se l’ente ha trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o ad altro titolo, ad un organismo partecipato, illustrando le ragioni della scelta e i costi che l’operazione pone in carico all’organismo partecipato ed all’ente stesso.
Atteso che ciascuna Amministrazione pubblica deve dichiarare se ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, possedute alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016,
n. 175, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, per il 2017, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, e, successivamente, ai sensi del precedente art. 20, la Commissione ha rappresentato che l’Ente ha provveduto alla revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016.
Infatti, il Comune di Alessandria ha adottato i seguenti provvedimenti in merito:
-Deliberazione Consiglio Comunale, n. 90 del 28/9/2017, “Art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 – ricognizione degli organismi partecipati dal Comune di Alessandria – Piano di razionalizzazione delle società direttamente ed indirettamente partecipate”;
-Deliberazione Consiglio Comunale, n. 18 del 6/2/2019, “Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche”.
Nel corso della procedura di riconciliazione dei saldi a debito nei confronti degli organismi partecipati al 31 dicembre 2018, svolta ai sensi dell’art. 11 c.6 l. j) e All. 4/4 D. Lgs. 118/2011, sono emersi i seguenti debiti, oggetto di contestazione:
-Euro 1.600.000,00, debiti non finanziati nei confronti di A.T.M., società in fallimento: l’importo è
stato stanziato nel bilancio di previsione 2019-2021 (annualità 2020);
-Euro 3.350.782,32, debiti nei confronti di X.X.X.XX. s.r.l., in liquidazione, debiti non transati dalla società con l’Organismo Straordinario di Liquidazione: l’importo risulta compreso nel Fondo Contenzioso;
-Euro 2.950.008,83, debiti nei confronti di A.M.I.U. S.p.A, in fallimento, debiti non transati dalla società con l’Organismo Straordinario di Liquidazione: l’importo risulta compreso nel Fondo Contenzioso;
-Euro 4.114.262,00, debiti nei confronti del Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, debiti non transati dalla società con l’Organismo Straordinario di Liquidazione: l’importo risulta compreso nel Fondo Contenzioso.
x. Xxxxxx vs A.T.M. fallita.
Risulta in essere presso il Tribunale di Torino una controversia tra il Comune di Alessandria ed il Fallimento ATM (giudizio iscritto al n. R.G. 2953/2018).
In data 5/10/2018 l’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, patrocinatore del Comune di Alessandria, ha illustrato, in una relazione, le proprie considerazioni in merito ai rischi collegati alla controversia, tenendo conto delle avversarie domande nella causa in questione.
In particolare, ad avviso del legale “il rischio che concretamente corre il Comune è di essere condannato a versare al Fallimento l’importo di euro 3.326.038,28, oltre gli interessi di mora (al momento, il Fallimento non ha domandato interessi di mora, sicché allo stato gli interessi sarebbero quelli legali)”.
Il bilancio del Comune espone, fra i residui passivi nei confronti di ATM euro 2.091.070,30 e contiene uno stanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’annualità 2022, pari ad euro 1.600.000,00 (con la seguenta allocazione di bilancio: Miss. 20 Progr. 3. Tit. 1 macro 110 “Fondo rischi fallimento A.T.M. S.p.A” ) per un totale di euro 3.691.070,30, che costituiscono la garanzia della copertura contabile del rischio eventuale relativo al fallimento.
b. Il bilancio del Comune espone crediti di finanziamento concessi alle partecipate, come in appresso:
-Euro 415. 359,46, per un finanziamento concesso ad X.X.XX. s.p.a. per l’allestimento del 2°
lotto funzionale della discarica R.S.U. di Solero (AL) - approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 28/5/2014 – RESIDUO ATTIVO ELIMINATO in sede di riaccertamento dei residui 2019 (esercizio 2018) poiché la società si trovava in procedura preconcorsuale avendo richiesto l’ammissione al concordato preventivo (in seguito concessa a seguito di relativa procedura di omologa da parte del Tribunale di Alessandria);
-Euro 5.019.998,00, relativi a finanziamenti concessi ad A.M.I.U. s.p.a. (ora in fallimento) negli esercizi 2009-2012: il 100% dei crediti nei confronti della società è svalutato nel FCDE iscritto nel bilancio al 31/12/2018;
-Euro 565.000,00, relativi a concessioni di credito concessi a X.X.X.XX. s.r.l. (ora in fallimento) negli esercizi 2006 e 2010: RESIDUO ELIMINATO in sede di riaccertamento dei residui 2019 (esercizio 2018) poiché la società è fallita.
c. In merito ai potenziali accantonamenti dell’Ente, nei bilanci e nei risultati di amministrazione, volti a salvaguardare gli equilibri finanziari del Comune di Alessandria (da ricondurre alle società partecipate ed alle criticità sopra evidenziate) è emerso che:
L'Ente ha effettuato stanziamenti di spesa nel bilancio 2018 relativamente:
· alla fideiussione a suo tempo prestata (e già escussa), nei confronti della società XXXXX.X.XX. S.p.A., fallita in data 7 maggio 2018 (v., infra sub 2);
· agli interessi passivi quantificati al fine della scrittura privata di transazione (art. 1965 CC) con Banco BPM (delibera CC 143/2018 allegata) ed anche nei bilanci degli esercizi 2017-2018, relativamente al rischio derivante dalla mancata riscossione dei crediti nei confronti di ATM in fallimento ed AMIU in fallimento.
L'Ente ha inoltre effettuato stanziamenti di spesa nel bilancio di previsione 2019-2021 in corso di approvazione relativamente:
· alle perdite presunte della società A.R.A.L. S.p.a. (euro 1.048.000,00 – per l’esercizio 2019, v.
infra);
- alle passività potenziali nei confronti di A.T.M. in fallimento (euro 1.600.000,00 esercizio 2020, euro 1.800.000,00 ricompresi nell'avanzo 2017, già accantonato).
d. Il Comune di Alessandria ha, inoltre, dichiarato di non aver effettuato, nel triennio 2016-2018, alcuna concessione di finanziamento a società partecipate, in luogo del conferimento in conto capitale.
Il Comune non ha concesso fidejussioni, non ha trasferito beni patrimoniali nè rilasciato lettere di patronage a favore degli organismi partecipati nel triennio 2016-2018.
L’Ente non ha trasferito beni patrimoniali agli organismi partecipati nel triennio 2016-2019. Né risultano accesi mutui per garantire la solvibilità delle società partecipate.
Tuttavia, risultano criticità nella gestione o nel mantenimento dell'esistenza degli organismi partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti.
Risultano compilate le tabelle contenenti i dati delle predette società con riferimento al numero del personale dipendente, al risultato di esercizio ed alle situazioni di debito/credito reciproco.
Con alcune società è pendente un contenzioso giudiziale, relativamente al quale risulta costituito in sede di rendiconto 2019 un fondo rischi contenzioso equivalente ad euro 8.444.822,29 (fonte BDAP), anche se dall’esame del medesimo Rendiconto 2019 risulta un Fondo perdite società partecipate pari a zero.
In riferimento, comunque, agli innumerevoli crediti vantati dal Comune nei confronti delle proprie partecipate, risulta che una consistente parte degli stessi è stata svalutata ed iscritta nel FCDE.
e. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti, relativa al bilancio consolidato dell’Ente, è stato riferito quanto segue:
- l’ultimo bilancio consolidato, relativo all’esercizio 2018, è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 114, del 30/09/2019 e si è chiuso con una perdita consolidata di euro 7.348.992,56.
La perdita consolidata al 31/12/2018 è spiegabile con alcune considerazioni.
Innanzitutto, è riconducibile al fatto che alcune società/consorzi del gruppo (Gruppo AMAG, Azienda Speciale Costruire Insieme, C.I.S.S.A.C.A), con bilancio societario in utile, generano ricavi prevalentemente all'interno del gruppo stesso, mentre acquistano i fattori produttivi all'esterno (acquisti di beni e servizi, fattore lavoro e risorse finanziarie) determinando un risultato “consolidato” in perdita.
Questo effetto negativo è però assorbito dalla situazione inversa: i costi del Comune di Alessandria derivano, per gran parte, da acquisti infragruppo, mentre i ricavi nascono da
interazioni con l’esterno.
Fattore importante per la determinazione della perdita consolidata è il significativo importo degli oneri straordinari presenti nel conto economico 2018 del Comune di Alessandria e dovuti essenzialmente alle insussistenze dell’attivo.
Altro fattore negativo è costituito dai costi per imposte (sui redditi delle società e IRAP per gli enti locali).
La perdita va a diminuzione del patrimonio netto consolidato dell'anno.
Al bilancio consolidato non si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di destinazione di utili e copertura perdite, previste per le società.
Il bilancio consolidato al 31/12/2019 del Comune di Alessandria non è ancora stato redatto: sarà approvato entro il termine di legge (ora: 30 novembre 2020).
Tutto ciò premesso, merita rammentare che la Sezione del Controllo, in merito alle partecipazioni del Comune di Alessandria, nella recente delibera n. 14/2019, dopo aver ricostruito una situazione densa di criticità, aveva rilevato che molti soggetti partecipati sono stati posti in liquidazione, con conseguente necessità da parte dell’Ente di accertare se le società partecipate fossero o meno in grado di concludere la propria attività in bonis o meno.
f. Si procede in appresso ad una disamina delle criticità emerse nei confronti degli organismi partecipati dal Comune.
1. A.R.A.L. spa.
Nel caso della società A.R.A.L. S.P.A. è stata evidenziata una situazione alquanto complessa e problematica con notevoli ripercussioni sulle finanze dell’Ente.
La Società A.R.A.L. spa, incaricata della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della quale il Comune di Alessandria detiene una quota di partecipazione azionaria pari al 93,52% del capitale (per euro 6.048.000,00= in relazione al capitale detenuto dal Comune), in data 7 luglio 2017 si è vista notificare l’informazione di garanzia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in ordine ad un’indagine per reati relativi alla gestione dei rifiuti.
L’Assemblea ordinaria della Società in data 7 dicembre 2017 ha preso atto della situazione critica illustrata dall’Amministratore Unico, sia sotto il profilo economico-amministrativo sia sotto quello tecnico-gestionale.
In particolare, al 31 ottobre 2017 la situazione contabile esponeva una perdita economica di
esercizio di euro 1.317.697,00, perdita identificata alla fine dell’esercizio 2017 in complessivi
euro 1.063.432,00 (v., verbale Assemblea societaria del 15 maggio 2018).
Successivamente, il Comune di Alessandria si è visto notificare in data 10 aprile 2018 ricorso per sequestro conservativo da parte della ditta Xxxxxx srl (credito vantato euro 2.086.753,00), in data 17 maggio 2018 richiesta di pignoramento presso terzi da parte della ditta Solero scrl di Asti (credito euro 838.829,00) ed il 30 maggio 2018 richiesta di pignoramento presso terzi, da parte dei Comuni, soci di A.R.A.L. spa, Xxxxxx e Quargnento (credito euro 549.783,00).
Merita evidenziare come nel frattempo, al fine di percorrere misure di risanamento comprensive di richieste di procedure alternative al fallimento, venne anche pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, finalizzata all’affitto di un ramo d’azienda, con affidamento in house o gara a doppio oggetto, comprendente la ricerca di un partner industriale, in capo ad AMAG Ambiente spa.
Tuttavia, con lettera del 25 giugno 2018 la detta AMAG spa ha comunicato l’impossibilità di presentare manifestazioni di interesse per l’affitto del ramo d’azienda A.R.A.L. spa.
Ciò in quanto da un’analisi di fattibilità “…emergono criticità di natura giuridica e tecnica,
ambientale ed economica tali da non rendere possibile la partecipazione alla procedura”. In definitiva, la gara sopracitata per l’affitto del ramo d’azienda andò deserta.
In data 11 luglio 2018 l’Amministratore Unico di A.R.A.L. spa ha approvato un piano di
risanamento alternativo alla dichiarazione di fallimento.
Successivamente la società, in data 19/7/2018, ha presentato richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Alessandria in data 26 febbraio 2020.
Con detto provvedimento il Tribunale ha disposto che:
- la società proceda secondo il piano sotto il controllo del Commissario Giudiziale;
- la società provveda, per i prossimi esercizi sociali e sino all’adempimento del concordato, a depositare in Cancelleria ed a trasmettere al Commissario giudiziale: a) i bilanci d’esercizio, corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, unitamente alla relazione del collegio sindacale, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio; b) i bilanci trimestrali analitici e riclassificati costituiti da conto economico e stato patrimoniale non appena disponibili, e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento; c) con cadenza trimestrale un prospetto con allegata documentazione contenente un aggiornamento sulle disponibilità finanziarie e sugli affidamenti bancari disponibili ed utilizzati; d) con cadenza semestrale una dettagliata relazione
illustrativa in ordine all’attuazione e alla tenuta del piano industriale, economico e finanziario e della proposta concordataria, nonché un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società allegando un prospetto da cui si evidenzino i dati previsti nel piano, i dati consuntivi semestrali e gli eventuali scostamenti, fornendo idonee spiegazioni in ordine a questi ultimi;
- la società provveda al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo, secondo il piano o, in difetto, nel rispetto della “par condicio” e delle cause legittime di prelazione.
Quanto alla situazione del credito vantato dal Comune, lo stesso ammonta, per la parte ammessa al privilegio, ad euro 22.451,74 (tributi IMU e TARI), rettificato dal Commissario Giudiziale in euro 26.022,81 e per la parte chirografaria ad euro 546.786,03, rettificato in aumento di ulteriori euro 7.777,96 (quota capitale e interessi finanziamento concesso per euro 541.028,23, proventi per la raccolta differenziata per euro 2.921,13, sanzioni IMU per euro 2.836,67), per un credito totale di euro 569.237,77.
Allo stato, nulla risulta in ordine ad eventuali riparti assegnati dalla procedura concordataria
all’Ente.
Con la nota del 30 settembre 2020, l’ente ha comunicato che, in sede di rendiconto 2020, si provvederà ad accantonare al 100%, prudenzialmente, a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, anche l’importo relativo all’incremento dei crediti chirografari.
2. VALORIAL srl
La Società XXXXX.X.Xx. srl, con Socio Unico il Comune di Alessandria, venne posta in liquidazione con deliberazione del Consiglio Comunale di Alessandria in data 28 giugno 2012.
Con lo stesso provvedimento venne dato mandato alla Giunta comunale di istruire appositi procedimenti per la vendita degli immobili comunali destinati a vincolo di copertura delle esposizioni finanziarie della Società.
Tuttavia, la dichiarazione di dissesto finanziario rese impossibile l’esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Comunale, atteso che gli artt. 252 (comma quarto, lett. b e 255, primo comma) del TUEL prevedono la destinazione vincolata dei proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio disponibile a favore della costituenda massa attiva del dissesto finanziario dell’Ente.
La crisi del mercato immobiliare ha, poi, impedito che si potesse concludere la fase intermedia di liquidazione per passare alla redazione del bilancio finale di liquidazione, prodromica alla chiusura del procedimento ed alla richiesta di cancellazione della società al registro delle
imprese.
I successivi tentativi di recupero in bonis della liquidazione societaria, con particolare riferimento all’ipotesi di realizzare il trasferimento di tutti gli immobili disponibili dell’Ente comunale al Soggetto partecipato, sono rimasti privi di effetto.
Ciò in conseguenza di una massa passiva di liquidazione molto elevata per consentire un impatto finanziariamente assorbibile: euro 8.216.933,00 di debiti di finanziamento, euro 1.992.331,00 di perdite per esercizi precedenti a fronte di rimanenze immobiliari per euro 972.418,00.
Conseguentemente, in esecuzione del relativo mandato assembleare del 16 marzo 2018, il Commissario Liquidatore depositava istanza di fallimento in proprio ed il Tribunale di Alessandria sentenziava il fallimento di VALOR.I.A.L. srl in liquidazione, con sentenza n. 36, del 7 maggio 2018.
Ad aggravare la già compromessa situazione finanziaria, nei confronti della medesima società VALORIAL S.R.L., l’Ente si è dovuto far carico degli oneri legati all’escussione, ad opera della banca, della fideiussione a suo tempo rilasciata alla suddetta società (per la somma di euro 4.505.000), onere che ha costituito ulteriore aggravamento sul bilancio dell’ente.
In particolare, la successiva controversia con la banca, instaurata a seguito dell’escussione di detta garanzia, è stata definita con una transazione prevedente il pagamento del 100% della somma capitale nonché di ulteriori euro 10.000 a titolo di interessi passivi.
In definitiva, nonostante la rateizzazione conseguita dall’Ente, l’onere che ne è derivato è risultato molto pesante per le casse dell’Amministrazione comunale.
3. X.X.X.XX. s.r.l. in liquidazione.
Detta società, Azienda Speciale Pluri-servizi Alessandrina, nasce nel luglio 1998 dalla trasformazione dell'A.T.A., Azienda Teatrale Alessandrina, fondata nel 1978, per gestire il cinema-teatro di Alessandria.
Nel gennaio 2002 l'Azienda Speciale è stata trasformata in S.p.A., totalmente partecipata dal Comune di Alessandria, mantenendo gli stessi servizi ma potenziando la propria organizzazione sul territorio al servizio dell'utenza.
Il 13 luglio 2009 viene modificato l’assetto aziendale in X.X.X.XX. ( Azienda Servizi e Progetti Alessandria ) S.r.l. e la società si occupa della gestione del Servizio Giovani ( Ludoteca "C'è Sole e Luna", Informagiovani, Scambi Internazionali e Punto D ), del Servizio Informatico, dell'Ufficio Contravvenzioni, del Servizio di Mediazione Culturale, del Servizio Provveditorato,
del Servizio di refezione e assistenza alla mensa degli asili nido comunali.
Il 18 marzo 2013 l'Azienda è stata posta in liquidazione con relativa data d'iscrizione in Camera di Commercio il 5 aprile 2013.
La società vanta crediti per l’importo di euro 3.350.782,32, ammontare che si riferisce a fatture emesse dalla società fino al 31/12/2011.
Fino alla concorrenza della detta somma X.X.X.XX. s.r.l. risulta, a suo tempo, insinuata nella
massa passiva dell’Ente costituita all’epoca della procedura di dissesto.
La proposta transattiva, formulata dell'Organismo Straordinario Liquidazione al fine della definizione dei relativi rapporti di debito/crediti, è stata rifiutata dalla società.
La somma corrispondente risulta accantonata nel fondo contenzioso del rendiconto al 31/12/2019 dell’Ente a copertura dell’eventuale richiesta di pagamento, atteso che la controversia pendente non è stata definita con il tentato accordo transattivo.
Xxxxxx evidenziare che, come confermato nel corso dell’adunanza dal xxxx. XXXXXXX, Direttore del Gabinetto del Sindaco, Aspal srl fino al 2013 ha rivestito il ruolo di concessionario in house del Comune di Alessandria per la riscossione di tributi minori.
Successivamente, essendo emerso dalle risultanze di inchieste penali, azionate da querela presentata dal Comune di Alessandria, che non risultavano riversate alle casse comunali le somme incassate in relazione ai tributi riscossi e che, tra l’altro, durante il dissesto l’OSL non aveva riconosciuto la possibilità di transazione con la società, trattandosi non di crediti/debiti di natura commerciale, oggetto di eventuale parziale rinuncia bensì di tributi, ossia entrate finanziarie proprie del Comune, è stato riferito che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha proposta istanza di fallimento della società.
La società, di cui il Comune è socio unico, si trova in stato di liquidazione da diversi anni; tramite il liquidatore ha presentato un Piano di ristrutturazione aziendale conformemente a quanto previsto dalla vigente legge fallimentare.
Detto piano, tuttavia, non risulta essere stato accettato dal Comune in quanto l’accettazione avrebbe comportato la rinuncia da parte dell’ente alle proprie stesse pretese creditorie, segnatamente, si sarebbe tradotta in rinuncia ad incassare i crediti derivanti dalle entrate tributarie minori, mai riversate dalla società alle casse comunali.
Inoltre, impregiudicata la fattibilità dell’operazione di compensazione tra crediti e debiti reciproci di natura commerciale, le spese dell’intera procedura di ristrutturazione aziendale sarebbero state poste a carico dell’Ente, stante l’assoluta mancanza di liquidità della società.
Per di più, laddove la compensazione crediti/debiti di natura commerciale fosse stata anche
praticabile, l’onere finanziario di pagamento dell’IVA verso l’erario sarebbe stato, parimenti, posto a carico dell’Ente per l’operazione dello “split payment”, mentre la normativa vigente non lo consente (posto, tra l’altro, che non può ritenersi applicabile a fatture così risalenti nel tempo e, comunque, in epoca antecedente la sua introduzione nell’ordinamento giuridico).
La Sezione condivide la posizione dell’Ente, vale a dire, che la messa in liquidazione e la stessa istanza di declaratoria fallimentare della società costituiscono segnali importanti circa la solidità economico-finanziaria della stessa, di modo che la mancata accettazione del Piano di ristrutturazione aziendale rappresenta una evidente applicazione del divieto di soccorso finanziario dei propri Organismi partecipati che versino in situazioni del genere di quello poc’anzi descritto.
4. A.M.I.U. s.p.a.
La società si occupava del settore dello smaltimento rifiuti.
Accertato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2485 del Codice Civile, il verificarsi della causa di scioglimento della medesima per la perdita dell’intero capitale sociale, la Società A.M.I.U. S.p.A. è stata posta definitivamente in liquidazione con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, avvenuta in data 14 gennaio 2013 e, successivamente, dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria.
Il Comune di Alessandria si è insinuato nella massa passiva, in qualità di creditore chirografario.
La società, a sua volta, vanta crediti per l’importo di euro 2.950.008,83, ammontare che si riferisce a fatture emesse dalla società fino al 31/12/2011.
Fino alla concorrenza della detta somma, A.M.I.U. spa risulta, a suo tempo, insinuata nella
massa passiva dell’Ente, costituita all’epoca della procedura di dissesto.
La proposta transattiva, formulata dell'Organismo Straordinario Liquidazione al fine della definizione dei relativi rapporti di debito/crediti, è stata rifiutata dalla società.
La somma corrispondente risulta accantonata nel fondo contenzioso del rendiconto al 31/12/2019 dell’Ente, a copertura dell’eventuale richiesta di pagamento a chiusura della transazione con il Comune ed è ad oggi ancora pendente, in attesa di un confronto con i creditori fallimentari.
g. Risultano, inoltre, partecipazioni del Comune di Alessandria in società, per le quali, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18, del 6/2/2019 "Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni — Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 — Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche" - è stata prevista la cessione a titolo oneroso.
Si tratta di:
- Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A.;
- XXXX.XX. S.r.l;
- Banca Popolare Etica S.c.r.l..
Più in particolare:
Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A.
Con riferimento alla partecipazione in Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a., l'alienazione della quota (31%) di partecipazione, di cui alla ricognizione straordinaria delle partecipate, deliberata con provvedimento del Consiglio Comunale n. 90 del 28 settembre 2017, è stata spostata all’esercizio 2019, in conseguenza dell’avvio di un’istruttoria, volta ad ottenere la deroga all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4, c. 9, del D. Lgs. 175/2016, in merito all’alienazione della stessa, come deliberato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 18 del 6/2/2019.
Banca Popolare Etica S.c.r.l. – (il cui Statuto della società prevede il diritto di recesso dei soci).
Il Comune di Alessandria ha esercitato il diritto di recesso, facendone oggetto di comunicazione alla società (quota 0,0021%) in data 17/10/2019 (prot. 80648), ai sensi della'art. 15 dello Statuto Sociale.
L’ente è, tuttora, in attesa della risposta della società.
In data 21/10/2019 la Banca ha comunicato che le azioni possedute dal Comune sarebbero state rimborsate ad euro 59,00 l’una, conformemente alla deliberazione dell’assemblea dei soci in data 18/5/2019.
Il recesso è attualmente in corso di valutazione visto che la partecipazione, seppur estranea ai fini istituzionali dell'ente, è stata valutata per un importo poco significativo e non implica oneri al bilancio dell’Ente.
XXXX.XX. S.r.L. –
Tra le misure di razionalizzazione in ordine alle partecipate, dal Piano risulta quella, da effettuarsi entro il termine del 31/12/2019, relativa alla cessione a titolo oneroso della partecipazione, pari al 20% del Capitale Sociale, detenuta dal Comune di Alessandria in XXXX.XX. s.r.l. (l’Ente aveva già ceduto una quota pari all’80% del Capitale Sociale nell’esercizio 2008 per un corrispettivo di euro 14.410.110,00 esente IVA ).
Con D.D. n. 3283 del 24/10/2019, a seguito di procedura su piattaforma gare, è stato affidato l'incarico di redazione di perizia di stima asseverata del valore economico della quota.
Il professionista incaricato ha redatto perizia di stima trasmessa in data 18/12/2019.
Nel Piano viene dato atto che il procedimento di alienazione della partecipazione – 20% - detenuta dal Comune di Alessandria in XXXX.XX. s.r.l. era “attualmente in atto”.
Con nota datata 20 ottobre 2020 il Comune di Alessandria ha comunicato la positiva conclusione della vendita della quota di partecipazione detenuta dal Comune nella soc. FARMAL srl: infatti, in data 14 ottobre 2020, all’esito di gara pubblica, la Società Alessandria Salute srl è risultata aggiudicatrice della quota in oggetto, per la somma di euro 3.501.500,00 ed è in corso l’aggiudicazione definitiva (v., perfezionata con successiva determina n. 1755 del 18 novembre 2020).
La stessa società ha garantito la conclusione dell’iter previsto entro il 31 dicembre 2020 con
versamento del corrispettivo dovuto al Comune di Alessandria.
Quanto al perfezionamento della cessione della quota di partecipazione nella Società XXXX.XX, il Soggetto aggiudicatario ha confermato l'impegno ad ultimare la procedura d'acquisto (con versamento immediato dell'intera somma di cessione di 3.501.500,00 euro) entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (v., corrispondenza via Pec, agli atti, con la quale la società aggiudicatrice si impegna ad addivenire al rogito notarile di cessione delle quote e delle licenze entro il 31 dicembre 2020).
Con nota del 13 novembre 2020 il Comune ha, inoltre, comunicato che, d'intesa con il Soggetto aggiudicatario (che ha individuato a proprie spese il notaio rogante), l'atto pubblico sarà rigorosamente fissato nella prima decade di dicembre 2020, che sono in xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx da parte dell'acquirente e che l'Ente è in possesso della cauzione provvisoria di gara a garanzia del rispetto dei tempi e delle clausole di capitolato.
Con nota del 27 novembre 2020 l’ente ha trasmesso copia della garanzia fideiussoria – rilasciata il 13 ottobre 2020 da Intesa S.Paolo, nei limiti del 2% dell’importo posto a base di gara, presentata dal soggetto aggiudicatore, società Alessandria Salute srl – in sede di offerta
per l’acquisizione della quota pari al 20% della società XXXX.Xx. srl nonché la determina n. 1755 del 18 novembre 2020 di aggiudicazione definitiva della vendita (aggiudicazione, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione della relativa determina all’albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell’ente e sulle due testate nazionali G.U.R.I. e G.U.U.E.).
Nel corso dell’odierna discussione l’Ente, in persona del Segretario Generale, ha depositato agli atti, mediante trasmissione immediata in modalità telematica, all’indirizzo mail della segreteria istituzionale della Sezione del Controllo, di cui viene dato atto in verbale, un atto unilaterale di impegno, datato 1 dicembre 2020, a firma del legale rappresentante pro tempore della società ALESSANDRIA SALUTE srl, alla presenza di un Notaio.
Tale documento, dopo aver ripercorso i momenti salienti che avevano caratterizzato la procedura di cessione, attraverso pubblica gara, della quota di partecipazione, detenuta dal Comune di Alessandria nella società FARMAL srl – 20% del capitale sociale e sei licenze relative alla gestione delle singole farmacie – procedura definita con aggiudicazione provvisoria (v., determina comunale n. 1610 in data 4 novembre 2020), cui aveva fatto seguito, con determina comunale n. 1755 del 18 novembre 2020, l’aggiudicazione definitiva, esplicita, attraverso i rappresentanti legali del soggetto aggiudicatore che “…l’adempimento alla richiesta del Comune di Alessandria di definire l’acquisizione del 20% delle quote di proprietà dello stesso nella società FARMAL srl, oltre che le sei licenze relative alle singole farmacie entro il 31 dicembre 2020, è reso ostico dalle criticità tecnico-giuridiche del bando stesso, inerenti, in particolare, alla difficoltà di volturazione delle sei licenze”.
Ciò comporta per la società aggiudicatrice ALESSANDRIA SALUTE srl l’onere di completare complesse operazioni societarie “…che si concluderanno con una fusione inversa con la società FARMAL srl al fine di porre rimedio al disallineamento prodotto dal bando stesso tra gestione delle farmacie e la proprietà delle stesse”.
Nel contempo, la società aggiudicatrice si premurava di assicurare che si tratta di problematiche che “…possono essere certamente risolte ma …ciò richiede necessariamente di avere a disposizione un intervallo di tempo maggiore rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2020.”
Quindi, con il richiamato atto unilaterale, la società ALESSANDRIA SALUTE srl si impegna a definire, con rogito notarile, l’acquisizione delle quote di partecipazione del Comune di Alessandria nella società FARMAL srl – pari al 20% - e delle sei licenze relative alla gestione delle singole farmacie e dunque a pagare il prezzo offerto di euro 3.501.500,00, di cui all’offerta presentata il 13 ottobre 2020, entro la data del 30 marzo 2021.
In difetto, viene espressamente prevista l’obbligazione a carico del soggetto aggiudicatore di pagare al Comune di Alessandria una penale di euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo
accertato.
Ad avviso del Comune, la confezione e la trasmissione di simile atto unilaterale di impegno costituiscono elemento utile a dimostrare la bontà e serietà della definizione dell’operazione con la società aggiudicatrice.
Infine, la Segretaria Generale, in sede di adunanza, ha evidenziato come, di recente, comunque, il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto, sia intervenuto a favore degli Enti in riequilibrio, fornendo loro un cospicuo contributo pubblico: a tale riguardo, l’Ente ripone adeguati auspici che possano esserci analoghe aperture nel prossimo futuro anche per il Comune di Alessandria da parte del dicastero di riferimento.
Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.
Nel corso dell’istruttoria è stato chiesto di dettagliare la genesi e l’evoluzione del consistente debito attualmente esistente nei confronti del Consorzio di bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani – euro 4.114.262,00 - nonché di riferire se e quali procedure giudiziali siano eventualmente pendenti in ordine al debito assunto verso il Consorzio nonché ogni elemento utile per le valutazioni di competenza.
L’importo di euro 4.114.262,00 si riferisce a corrispettivi spettanti al consorzio fino al 31/12/2011 e non pagati.
Al fine di recuperare il proprio credito il Consorzio si è insinuato nella massa passiva dell”Ente con riferimento alla procedura del dissesto e ha poi rifiutato la proposta transattiva dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
La somma di euro 4.114.262,00 è stata originariamente accantonata nel fondo contenzioso del rendiconto al 31/12/2018 dell’Ente al fine di fronteggiare l’eventuale richiesta di pagamento a chiusura della transazione con il Comune.
Con Determinazione Dirigenziale n. 3349 del 29/10/2019 è stato utilizzato il fondo contenzioso e si è proceduto alla transazione per euro 3.380.933,17 a seguito di formale accettazione da parte del Consorzio.
La transazione ha prodotto un risparmio netto di euro 733.328,83 sul fondo contenzioso accantonato nel rendiconto 2019 (dato dalla differenza tra il fondo inizialmente accantonato al 1/1/2019 – euro 4.114262,00 e l’importo transatto).
Con riferimento all’evoluzione della situazione debitoria si precisa che il debito esistente al 31/12/2018 nei confronti del Consorzio di Bacino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, pari a euro 1.596.340,00 (residui passivi), derivava essenzialmente da ritardi di
pagamento della quota consortile 2018 (euro 94.326,00) e delle prestazioni previste dal Piano Finanziario TARI (euro 626.007,00 dell’esercizio 2017 ed euro 876.007,00 dell’esercizio 2018) estinti totalmente nel corso del 2019.
Al 31/12/2019 il debito esistente nei confronti del Consorzio è pari a euro 848.839,00 e deriva esclusivamente dalla competenza 2019: quota consortile euro 94.202,00 e prestazioni previste dal Piano euro Finanziario TARI per il 2019, per euro 754.637,00, a chiusura della gestione dei residui.
h. Per quanto concerne le procedure di alienazione di quote di partecipazioni, il Comune di Alessandria ha esposto quanto segue:
ELENCO PROCEDURE ALIENAZIONE IN CORSO
SOCIETA' PARTECIPATA | % PARTECIPAZION E DETENUTA | CAPITALE SOCIALE al 31/12/2019 | % MINIMA DA ALIENARE | VALORE NOMINALE | VALORE QUOTA X.X 00/00/0000 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX ONE | STATO DELLA PROCEDURA |
XXXX.XX. S.R.L | 20,00% | 40.000,00 | 100% | 8.000,00 | 885.500,00 | (**) | PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA IN DATA 7/9/2020 SCADENZA: 13/10/2020 |
Rivalta Terminal Europa (*) | 0,19% | 14.013.412,00 | 100% | 26.625,48 | 22.462,64 | (***) | VEDI NOTA |
Banca Popolare Etica s.p.a. (*) | 0,001% | 73.980.165,00 | 100% | 1.553,58 | 43.777,46 | 1.770,00 | IN CORSO DI VALUTAZIONE |
(*) recesso
XXXX.XX. S.r.l. (**)– In merito alla alienazione della partecipazione societaria nella società, la valutazione a base di gara - pari a euro 3.429.533,27 – si è recentemente conclusa con l’aggiudicazione per euro 3.501.500,00.
Rivalta Terminal Europa S.p.A (***)
Il Comune di Alessandria, in data 18/11/2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 312, ad oggetto “L. 147/2013 art. 1 c. 569 - Cessazione della quota non alienata delle quote nella società Rivalta Terminal Europa S.p.A., ha effettuato il recesso dalla società ai sensi e per gli effetti della normativa citata (che prorogava il termine fissato dal c. 29, dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, per l’alienazione delle partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità, decorso il quale la partecipazione non alienata, mediante procedura ad evidenza pubblica, sarebbe cessata automaticamente).
La società ha protratto i tempi della decisione in merito alla determinazione del valore della quota.
Nel frattempo, con D. Lgs. 175/2016, è stato abolito il comma 569 della L. 147/2013 art. 1.
A tutt’oggi, è in corso un contenzioso con la società per la determinazione del valore delle quote, la liquidazione delle stesse a favore del Comune di Alessandria e, quindi, l’effettivo definitivo recesso del Comune dalla società.
Non è stato fornito un quadro aggiornato dello stato della controversia.
Tutte le situazioni sopradescritte richiedono, in definitiva, all’Ente di adottare ogni misura utile a fare fronte alle maggiori ed eventuali spese legate ai contenziosi in essere, improntando, dunque, la propria gestione ad un comportamento decisamente prudente, ponderando i rischi e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione.
Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate.
In attuazione di quanto disposto nel contesto del nuovo Regolamento sui Controlli interni dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.72 del 09/07/2018, la Giunta comunale, con propria deliberazione n.11 del 24/01/2019, ha approvato il Sistema di controllo sulle società partecipate, con il duplice obiettivo di:
a) garantire la più efficace azione di indirizzo e di controllo nelle società partecipate non quotate, rientranti nel contesto del perimetro di consolidamento;
b) definire la metodologia attraverso cui fornire direttive/obiettivi alle predette società nonché un sistema di controlli, allo scopo di verificarne l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall’Amministrazione stessa.
Il Comune di Alessandria, con nota del 30 settembre 2020, informava che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2020 “Sistema di controllo sulle società partecipate – modifiche e integrazioni” (allegato n. 17), tenuto conto delle funzioni assegnate al Settore Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari e Soggetti partecipati, l’Organo esecutivo aveva provveduto alla ratifica della nuova composizione del Comitato di controllo.
In data 18 giugno 2020, il Comitato di controllo ha preso atto delle relazioni illustrate dal dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari e Soggetti partecipati afferenti agli obiettivi delle partecipate del Gruppo AMAG, di X.X.XX. S.p.A. e dell’A.S.M. Costruire Insieme.
Nella riunione del 13 luglio 2020 il Comitato di controllo ha preso atto delle relazioni illustrate
dal dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari e Xxxxxxxx partecipati afferenti a:
-situazione liquidatoria di ASPAL s.r.l. in liquidazione, alla luce dell’istanza di fallimento
presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
-corrispondenza del Gruppo AMAG per morosità afferenti al piano di rientro di Xxxxxx s.r.l.;
-valutazioni in ordine ai bilanci 2019 del Gruppo AMAG.
I contenimenti della spesa realizzati, in parte derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19, sono desumibili dai dati inseriti nella tabella riportata di seguito:
Aggiornamento tabella (Piano di Riequilibrio pag. 122-123) con i dati relativi a impegni di competenza 2019 - 30/6/2020
SOCIETA'/ORGANIS MO | ATTIVITA' | impegnato 2018 | impegnato 2019 | stanziamento 2020 | impegnato al 30/6/2020 |
agevolazioni tariffarie | 400.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | - | |
contratto di servizio | |||||
AMAG MOBLITA' | per il servizio di trasporto | 700.000,00 | 700.000,00 | 470.000,00 | 250.000,00 |
alunni | |||||
contratto di servizio | |||||
per il servizio di trasporto | 400.000,00 | 400.000,00 | 270.000,00 | 66.666,67 | |
disabili | |||||
CISSACA | contributo consortile contratto di servizio per assistenza alunni disabili | 2.777.739,76 550.591,85 | 2.626.315,67 600.000,00 | 2.777.739,76 440.000,00 | 1.388.869,88 400.000,00 |
Azienda Speciale Costruire Insieme | contratto di servizio per la gestione di attività culturali | 1.149.999,96 | 1.263.999,96 | 1.250.000,00 | 416.666,66 |
CSI | gestione servizi informatici | 790.443,17 | 207.870,31 | 80.920,20 | 20.230,05 |
Nota sui dati CSI: dall'1/7/2020 è stato adottato il software di un altro fornitore
In altri casi, in presenza di contratti vigenti l’ente riferisce che non è stato possibile realizzare un contenimento della spesa nell’immediato: obiettivo dell’Ente è quello di provvedere al momento del rinnovo dei contratti e delle convenzioni.
14.Spesa degli organi politici istituzionali
Con riferimento alle spese per gli organi istituzionali, nel piano viene evidenziato che nel triennio 2016- 2018 le stesse esse hanno subito una riduzione.
La tabella riporta l’andamento dell'ultimo triennio delle spese di competenza per il funzionamento degli organi politici istituzionali, al fine della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla riduzione dei costi della politica.
Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di competenza. Per il Bilancio le Previsioni definitive | Rendiconto esercizio 2016 | Rendiconto esercizio 2017 | Rendiconto esercizio 2018 | Variazione % | Bilancio in corso d'esercizio 2019 | Variazione % |
Spese per il funzionamento del Consiglio | 315.063,09 | 295.853,25 | 275.198,57 | -6,98% | 249.795,67 | -9,23% |
Spese per le indennità dei Consiglieri e Gettoni di presenza dei Consiglieri | 186.963,83 | 148.496,10 | 184.477,19 | 24,23 | 174.900,00 | -5,19% |
Spese per il funzionamento della Giunta | 798.055,03 | 755.575,14 | 622.305,40 | -17,64% | 537.622,52 | -13,61% |
Spese per le indennità degli Assessori | 406.643,44 | 424.146,27 | 483.164,99 | 13,91% | 329.000,00 | -31,91% |
Totale | 1.697.725,39 | 1.624.070,76 | 1.565.146,15 | -3,63% | 1.291.318,19 | -17,50% |
Il sopradescritto prospetto risulta compilato con i dati dall’esercizio 2016 al 2018, dai quali si ricava che le spese in parola subiscono una sensibile riduzione, che, nel 2019, si attesta in una percentuale del -17,50%.
Nella sezione II del Piano, al punto 9.7, tali spese, a partire dall’esercizio 2019 e per tutta la
durata del Piano, sono indicate in euro 1.291.318,19.
15. Strumenti di finanza derivata.
Merita, preliminarmente, rammentare che la Sezione del Controllo del Piemonte, con la richiamata delibera n.14/2019, osservava che “la situazione finanziaria dell’Ente è apparsa ulteriormente aggravata dalla presenza di strumenti finanziari derivati in essere”.
Xxxxxxxx, in realtà, di un unico contratto stipulato con Unicredit in data 20/12/2003 e scadente in data 20/12/2027, nozionale pari a euro 48.164.882,46, per il quale “…si è evinto che l’Ente, nel 2016, ha pagato alla banca differenziali negativi pari ad euro 1.150.945,25”.
L’Ente, peraltro, ha riferito che “…il differenziale viene previsto ed impegnato tutti gli anni semestralmente; pertanto ogni sei mesi il bilancio del Comune risente di questo differenziale….attualmente, tale differenziale è in via di diminuzione ed è arrivato a coprire cifre che, a livello annuo, erano intorno ai 900.000 euro qualche anno fa mentre, allo stato, le cifre annue coperte si aggirano intorno ai 750.000 euro proprio perché i tassi hanno ripreso lentamente a diminuire”.
In effetti, l’Ente ha, in sede di predisposizione del Piano, segnalato di aver proceduto alla estinzione di tutti gli altri strumenti derivati, sottoscritti a suo tempo, evidenziando alla Corte la presenza di costi impliciti da contratti quantificati in euro 3.561.883,47 asseverati da specifica perizia (rif. raccomandata A.R. prot. n. 1005 in data 7 marzo 2016).
Nella tabella sottostante vengono riportati i flussi di cassa maturati e quelli futuri in base alle attese della curva Forward.
Nozionale | Interessi ricevuti | Tasso di interesse ricevuto | Interessi pagati | Tasso di interesse pagato | Differenziale flusso | Data cedola |
28.438.226,64 | 5.031,99 | - 0,035% | 575.084,14 | 4,00% | 580.116,13 | 20/06/2016 |
27.449.096,76 | 12.697,49 | - 0,091% | 558.131,63 | 4,00% | 570.829,12 | 20/12/2016 |
26.445.115,08 | 19.519,43 | - 0,146% | 534.778,99 | 4,00% | 554.298,42 | 20/06/2017 |
25.425.786,54 | 18.870,17 | - 0,146% | 516.990,99 | 4,00% | 535.861,16 | 20/12/2017 |
24.390.616,08 | 17.633,06 | - 0,143% | 493.232,46 | 4,00% | 510.865,52 | 20/06/2018 |
23.339.603,70 | 13.406,66 | - 0,113% | 474.571,94 | 4,00% | 487.978,60 | 20/12/2018 |
22.272.254,34 | 17.002,39 | - 0,151% | 450.394,48 | 4,00% | 467.396,87 | 20/06/2019 |
21.188.565,00 | 35.693,53 | - 0,3314% | 430.834,15 | 4,00% | 466.527,68 | 20/12/2019 |
20.088.544,68 | 36.825,20 | - 0,3567% | 412.931,20 | 4,00% | 449.756,40 | 22/06/2020 |
18.971.194,26 | 32.203,68 | - 0,3358% | 383.639,71 | 4,00% | 415.843,39 | 21/12/2020 |
17.837.011,80 | 26.464,85 | - 0,2935% | 360.704,02 | 4,00% | 387.168,87 | 21/06/2021 |
16.685.502,24 | 19.551,68 | - 0,2318% | 337.417,93 | 4,00% | 356.969,61 | 20/12/2021 |
15.516.170,52 | 12.025,29 | - 0,1533% | 313.771,45 | 4,00% | 325.796,74 | 20/06/2022 |
14.329.016,64 | 4.804,47 | - 0,066% | 291.356,67 | 4,00% | 296.161,14 | 20/12/2022 |
13.123.545,54 | -1.738,29 | 0,0262% | 265.387,25 | 4,00% | 263.648,96 | 20/06/2023 |
11.899.262,16 | -7.394,04 | 0,1222% | 241.951,66 | 4,00% | 234.557,62 | 20/12/2023 |
10.656.166,50 | -11.834,81 | 0,2185% | 216.675,39 | 4,00% | 204.840,58 | 20/06/2024 |
9.394.258,56 | -15.016,29 | 0,3145% | 191.016,59 | 4,00% | 176.000,30 | 20/12/2024 |
8.113.043,28 | -16.801,36 | 0,4096% | 164.063,76 | 4,00% | 147.262,40 | 20/06/2025 |
6.812.025,60 | -17.600,79 | 0,5028% | 140.024,97 | 4,00% | 122.424,18 | 22/12/2025 |
5.491.205,52 | -16.465,94 | 0,5931% | 111.044,38 | 4,00% | 94.578,44 | 22/06/2026 |
4.150.087,98 | -14.230,78 | 0,6783% | 83.924,00 | 4,00% | 69.693,22 | 21/12/2026 |
2.788.177,92 | -10.687,99 | 0,7582% | 56.383,15 | 4,00% | 45.695,16 | 21/06/2027 |
1.045.475,34 | -4.395,12 | 0,8316% | 21.141,83 | 4,00% | 16.746,71 | 20/12/2027 |
totale | 155.564,48 | 7.625.452,74 | 7.781.017,22 |
Quanto all’unico contratto in derivati, in essere al momento della predisposizione del Piano, per un valore nominale iniziale, pari a € 48.164.882,46, sottoscritto con UniCredit in data 20 febbraio 2003, tale contratto, definito tecnicamente Interest Rate Swap con Collar strutturato, prevede un corridoio di oscillazione del tasso d’interesse delimitato da un livello di tasso massimo binario (tasso Cap 1 e Cap 2) e da un livello di tasso minimo (tasso Floor).
Attraverso la sottoscrizione del detto contratto Swap, l’Ente ha riferito, nell’ambito del Piano, di aver deciso di contenere il rischio di tasso d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del Boc a tasso variabile sottostante.
Il contratto, più in particolare, prevede:
> Data Iniziale: 20-12-2003;
> Scadenza finale: 20-12-2027;
> Nozionale Iniziale: € 48.164.882,46.
Lo strumento derivato in essere (IRS con sottostante Buono Ordinario Comunale) è in scadenza nell’anno 2027, con pagamento semestrale del differenziale mark to market tra tasso di interesse variabile del sottostante ed intervallo di oscillazione concordato.
Lo stesso non prevede alcun esborso finale a carico dell’Ente ma l’estinzione anticipata secondo le clausole contrattuali non è stata, almeno fino alla predisposizione del Piano, reputata finanziariamente sostenibile a bilancio dell’Ente (valore di euro 4.115.413,71: fair value al 18 aprile 2019).
Già con la propria Delibera n. 14/2019, la Sezione del Controllo del Piemonte aveva evidenziato che la natura del contratto derivato prevede un rimborso alla scadenza il cui onere, se non adeguatamente accantonato negli anni precedenti la stessa scadenza, potrebbe
determinare notevoli difficoltà nel bilancio dell’Ente legate al reperimento di
adeguate risorse.
Per effetto della strategia di copertura, precedentemente descritta, ed in seguito al susseguirsi di tassi Euribor 6 mesi inferiori al tasso minimo (tasso Floor), gli oneri sempre crescenti, regolati dal contratto in derivati, registrati a partire dal 2009, sono stati compensati negli anni, a detta dell’Ente, dalla contestuale ed automatica riduzione degli interessi a tasso variabile sul debito sottostante, mantenendo così il costo complessivo del debito (prestito obbligazionario sottostante e derivato) nel limite inferiore (tasso Floor) definito nella strategia.
Secondo l’ente, infatti, la sommatoria tra i differenziali del derivato e gli interessi passivi sul debito sottostante si sarebbe compensata nel tempo, lasciando inalterato il costo finale sintetico del debito (TFSCFS) ad un livello prossimo al 4,00% del debito sottostante.
Considerato, quindi, l’effetto di compensazione precedentemente descritto, che si verifica per tassi Euribor 6 mesi inferiori al 4,00% (livello del tasso Floor al momento della predisposizione del Piano), dato che i maggiori oneri per il derivato in caso di riduzione dei tassi d’interesse sono compensati dai risparmi di spese per interessi sul debito sottostante, il Comune di Alessandria ha riferito di aver deciso di non accantonare ulteriori risorse nel fondo rischi, non esistendo, asseritamente, un concreto rischio di maggiori pagamenti di oneri finanziari nel complesso della strategia.
Tale rischio, secondo l’Ente, diventa concreto solo per tassi Euribor 6 mesi superiori al 4,00%, ipotesi giudicata dal Comune poco probabile, posto che l’Euribor 6 mesi presentava nel 2019 un tasso addirittura negativo.
La Sezione, prendendo atto di quanto comunicato dal Comune di Alessandria, dopo aver rilevato con la propria Delibera n. 14/2019 che la situazione del contratto finanziario derivato ancora in essere appariva oltremodo penalizzante per l’Ente, invitava quest’ultimo a comunicare eventuali azioni volte a creare accantonamenti prudenziali nel corso dei successivi esercizi tali da mitigare una evidente condizione di debito progressivo.
Ciò in quanto, dalle informazioni trasmesse attraverso il SIQUEL, era risultato che nel 2016 il contratto avesse generato solo flussi negativi, pari ad euro 5.596.486,56 (dati conformi a quelli risultanti nel questionario), in netto peggioramento rispetto al 2015, allorchè i flussi negativi erano risultati pari ad euro 837.284,70.
Né era stato indicato il valore del mark to market, mentre era stata data risposta negativa rispetto alla presenza di un adeguato accantonamento in ragione del mark to market in essere.
Dalla nota informativa sugli strumenti finanziari derivati, allegata al rendiconto, invece, si era
tratta notizia che l’Ente, nel 2016, avesse pagato alla banca differenziali negativi pari ad euro 1.150.945,25, situazione protrattasi anche nel 2017.
Venne, pertanto, ritenuto opportuno richiedere all’Ente di chiarire la correttezza dei dati indicati nei vari documenti ed approfondire i profili di convenienza economica per l’Ente locale connessi alla stipulazione ed al mantenimento dello strumento finanziario in parola.
Venne, infine, chiesto all’Ente ed all’Organo di revisione di confermare, così come esposto nel questionario al rendiconto 2016, l’assenza di accantonamenti propedeutici al rimborso a scadenza dello strumento finanziario in essere.
L’ente ammise una “…non corretta compilazione della tabella riferita agli strumenti di finanza derivata”, confermando che l’ammontare esatto dei flussi negativi era quello risultante nella nota informativa, per euro 1.150.945,25 e, provvedendo, nel contempo, alla sostituzione del questionario.
L’ente precisava, altresì, la presenza di costi impliciti da contratto derivato,
quantificati in euro 3.561.883,47, costi asseverati da specifica perizia.
Nel corso della discussione all’Adunanza, cui fece seguito la Delibera n. 14/2019, il Direttore Generale di Ragioneria, confermò come, agli inizi dell’anno 2000, il Comune di Alessandria avesse stipulato una serie di contratti derivati: tuttavia, dopo la dichiarazione del dissesto finanziario, non solo tutti i contratti derivati erano stati chiusi ma l’Amministrazione aveva anche ottenuto una perizia asseverata da una consulenza esterna (in seguito trasmessa alla Procura della Corte dei conti), relativamente ai costi impliciti pertinenti i contratti in questione.
Posto che la perizia, nel frattempo acquisita, aveva quantificato i costi in questione in circa
3.500.000 euro, il Comune di Alessandria aveva provveduto a sollevare contestazioni in merito all’onere corrispondente agli Istituti di credito, procedendo, nel contempo, ad interrompere i termini prescrizionali.
Essendo rimasto attivo solo un contratto derivato IRS (Interest Rate Swap), contratto derivato di Interest Rate Swap, con la trasformazione del tasso variabile in tasso fisso con il differenziale a carico dell’una o dell’altra parte, a seconda dell’andamento del mercato, a causa del successivo crollo dei tassi di interesse, il differenziale era risultato a carico dell’Ente.
Secondo l’Ente, l’estinzione anticipata del detto contratto avrebbe prodotto, allo stato, un costo
equivalente a non meno di circa 4-5 milioni di euro.
Nell’occasione succitata, il medesimo xxxx. Xxxxxxx riferiva dell’esistenza di trattative in corso, che ponevano come contropartita sinallagmatica dello sviluppo della vicenda le osservazioni di cui alla perizia asseverata, che il Comune aveva applicato ai costi impliciti degli altri contratti.
Veniva, altresì, preannunciato che, se il differenziale del derivato in questione si fosse
avvicinato a cifre prossime a quelle accettabili dalla banca rispetto ai costi impliciti, il Comune di Alessandria non avrebbe escluso di tentare di chiudere la partita.
Ciò anche perchè il differenziale viene previsto ed impegnato tutti gli anni semestralmente: pertanto, ogni sei mesi il bilancio del Comune risente negativamente di questo differenziale.
Ad ogni buon conto, l’Ente, nè nella risposta fornita attraverso le controdeduzioni né in sede di discussione, ha chiarito le proprie intenzioni in merito all’adozione di accantonamenti nei propri bilanci e rendiconti, limitandosi ad effettuare una valutazione finanziaria sugli interessi passivi da sostenere (peraltro, a detta dell’Ente, non particolarmente penalizzanti nell’attuale fase economica).
La situazione del contratto derivato in essere veniva rappresentata dall’Ente nei termini sopra
illustrati anche in sede di predisposizione del Piano di riequilibrio.
Di tal che, atteso che nell’istruttoria, curata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, non risultava formulato alcun quesito in ordine agli oneri connessi al contratto derivato, la Sezione, con propria Delibera n. 91 del 27 luglio 2020, invitava l’Ente a comunicare l’ammontare degli eventuali accantonamenti prudenziali, eventualmente effettuati, medio-tempore, nel corso degli esercizi, tali da mitigare una evidente condizione di debito progressivo nonché a comunicare l’ammontare degli interessi effettivamente pagati e ricevuti negli anni 2016-
2019 e maturati sino al 30 giugno 2020.
In data 18 settembre 2020 perveniva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nota, in allegato alla quale, conformemente al disposto di cui all’art. 62, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall’art. 3, della legge n. 203/2008 e poi modificato dall’art. 1, comma 572, della legge n. 147/2013, veniva trasmessa copia della documentazione relativa alla estinzione anticipata, avvenuta il 4 agosto 2020, del contratto di swap, stipulato dal Comune di Alessandria con Unicredit Banca nel 2003.
Attraverso la documentazione sopra richiamata, veniva, in particolare, dato atto del perfezionamento di un accordo transattivo concluso tra il Comune di Alessandria ed Unicredit Banca (accordo transattivo autorizzato dalla Deliberazione di Giunta Comunale 163/2020, sottoscritto in data 4 Agosto 2020 dalle parti e previamente trasmesso al MEF Dipartimento del Tesoro via PEC con nota prot. 57347 del 29/07/2020 come da normativa vigente e di cui all’art. 41 c. 2bis L. 448/2001 e s.m.i.).
Per effetto di tale accordo, è risultato che la Banca UNICREDIT si è accollata sia il costo di estinzione anticipata all’attualità, pari ad € 3.402.943,00 sia il flusso non pagato alla data del 20/06/2020, pari ad € 423.564,18.
Il Comune di Alessandria, dal canto suo, si è impegnato a corrispondere le rate non pagate per l’anno 2019, per un importo complessivo, pari ad € 922.250,10 (la prima rata già pagata nel mese di agosto 2020, le altre, previste una a fine dicembre 2020 e l’ultima il 30 giugno 2021), senza nulla più dovere all’istituto di credito, potendo quindi liberare le risorse finanziarie, previste fino al 2027, per la corresponsione del differenziale mark to market.
In definitiva, il Comune, una volta corrisposte le rate dovute per l’anno 2019, sarà libero da ogni obbligazione ivi dedotta, in quanto tale contratto è stato consensualmente risolto a seguito di accordo transattivo.
Tutto ciò, in corrispettivo della rinuncia definitiva ed irrevocabile, ad opera delle parti, ad esperire qualsiasi azione in qualunque sede giurisdizionale, diretta ad affermare pretese o ragioni nascenti a qualsiasi titolo dalla sottoscrizione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi compresa, da parte del Comune, la rinuncia ad ogni iniziativa di contestazione giudiziale e/o extragiudiziale con riferimento a domande inerenti la nullità, l’annullabilità, l’illiceità e l’invalidità del derivato in oggetto, e, da parte della Banca, la rinuncia ad esigere altri pagamenti o prestazioni di ogni natura allo stesso titolo.
Dalla documentazione trasmessa, si trae notizia del fatto che il valore mark to market, alla data del 21 luglio 2020, risultava pari ad euro 3.402.943,00, e che, per effetto della documentata risoluzione congiunta del detto sinallagma, il Comune di Alessandria non è più vincolato da alcun contratto derivato.
Il Comune riferisce di essersi determinato verso la soluzione transattiva in quanto il contratto, a suo tempo sottoscritto, non contempla la clausola up front, che secondo la Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8770/2020, costituisce un indice di indebitamento per l’ente pubblico, se al momento della sottoscrizione, cioè della formazione dell’accordo, quest’ultimo si trovasse in una condizione di svantaggio rispetto alla posizione dell’altro contraente, finendo con l’accettare condizioni deteriori.
Ne consegue, secondo la tesi perorata dall’ente, che, avendo la clausola up front finalità di compensazione del detto disequilibrio, al fine di far “partire” alla pari i due contraenti, se al momento della formazione del consenso, cioè, della sottoscrizione del contratto, fosse stata prevista una clausola up front e, quindi, fosse risultato accertato che, al momento della formazione dell’accordo, il Comune di Alessandria versasse in condizioni deteriori, il contratto potrebbe essere affetto da nullità per palese violazione dell’art. 42 TUEL.
L’assenza di siffatta clausola, nel caso specifico, ha indotto l’ente a ritenere che il caso analizzato dalle SS.UU. della Cassazione sia difforme da quello scaturente dal contratto sottoscritto, a suo tempo, dal Comune di Alessandria.
Certamente, non possono sottacersi i rilevanti oneri economici, prodotti nel tempo a causa dell’andamento sfavorevole dei flussi, parametrati nel sinallagma, a carico del Comune di Alessandria, i quali sono da ricondurre, sia alla natura aleatoria del contratto, sia alle cd commissioni implicite – costi dell’operazione non comunicati dalla Banca.
Ad avviso dell’ente, peraltro, l’ omessa informazione sui costi impliciti da parte della banca intermediaria all’ente locale potrebbe avere un’incidenza sotto il profilo, non della nullità dell’accordo per violazione di legge nel suo iter formativo, ma sotto quello della annullabilità ai sensi degli artt. 1429-1430 c.c. in quanto, il consenso si sarebbe formato da parte del contraente più debole, con un errore essenziale ricadente sulla identità oggetto della prestazione (art. 1429 c. 1 n.2 c.c.), e cioè la corresponsione di questi cd costi impliciti alla intermediaria.
Posto che l’azione di annullamento, a differenza dell’azione di nullità, si prescrive in 5 anni dal giorno in cui l’ errore è stato scoperto, e che il comune di Alessandria è venuto a conoscenza dei detti costi impliciti già nell’anno 2013, dopo aver fatto ricorso ad una perizia, appare giocoforza, a detta del Comune, che l’esperimento di un’azione giudiziale di annullamento da parte dell’ ente potrebbe essere paralizzata dall’opponibilità dell’ eccezione di prescrizione.
In buona sostanza, mancando l’espressa previsione di una clausola up front, l’esperimento di un’azione di nullità per mancata formazione del consenso per violazione di legge (art. 42 TUEL), potrebbe non trovare accoglimento in sede giudiziale, poiché la semplice sottoscrizione di un contratto di IRS non presuppone ex se indebitamento per l’ente locale che lo sottoscrive (Corte Cassazione Sezione Unite n. 8770/2020 punto 10.1.4), in assenza di denaro percepito dalla parte più svantaggiata per effetto della previsione espressa di tale clausola. In tale ultimo caso l’indebitamento è presunto.
Non ritenendo presente tale situazione, nella fattispecie di cui al contratto, sottoscritto dal Comune di Alessandria, l’ente ha optato per la soluzione transattiva, giudicata maggiormente ragionevole, non solo in quanto avallata dalla Giunta Comunale – anche sulla base della consulenza di un professionista esterno del foro di Milano, che ha condotto l’attività di mediazione con la Banca intermediaria - ma anche perché l’eventuale azione giudiziale non avrebbe avuto esiti in tempi brevi, con la conseguenza che le somme a bilancio avrebbero dovuto comunque essere previste con ingenti vincoli per l’ente fino al 2027.
Tutto ciò premesso, ed ai fini che interessano nella presente sede, la Sezione prende atto del fatto che, attraverso l’accordo transattivo, già perfezionato, sotto il profilo strettamente economico, il Comune abbia conseguito in prospettiva risparmi per circa 2 milioni di euro, senza sottacere l’innegabile beneficio costituito dalla liberazione per l’Ente da ogni obbligazione
dedotta nel richiamato strumento derivato.
L’operazione di estinzione dello swap risulta, infatti, significativa, in termini contabili, perché chiude definitivamente l’esperienza in merito ai contratti derivati, riportando l’Ente nella condizione di ordinario indebitamento derivante dai mutui, il cui controllo risulta più agevole rispetto ai rischi aleatori prodotti dallo strumento finanziario in questione.
Nel contempo, tuttavia, non sembra alla Sezione possibile far passare sotto silenzio il fatto che il derivato in esame abbia rappresentato negli anni per l’Ente un onere finanziario non indifferente, che si è aggiunto, ovviamente, al prezzo sopportato per il servizio del debito sottostante.
In effetti, le condizioni, convenute al momento del collocamento di buoni ordinari per euro 49.506.000,00, soggetti a rimborso in cinquanta quote semestrali, ad un tasso di interesse pari ad euribor a 6 mesi, più uno spread di 0,125%, contemplavano, quale interest rate swap, che le parti provvedessero a pagamenti legati allo stesso tasso variabile, di modo che il Comune doveva pagare euribor a 6 mesi mentre controparte, uno spread di 0,125% sullo stesso tasso.
E’ doveroso precisare che, unitamente al detto swap, un interest rate collar relegava l’oscillazione dei flussi entro un massimo ed un minimo, rispettivamente, dati dal cap comprato e dal floor venduto, secondo scadenze non omogenee e crescenti quanto al secondo.
In particolare, a carico dell’ente è stato posto il 2,9% fino al dicembre 2015 ed il 4% fino alla scadenza, tasso protetto oltre il 4,75%, effetto però annullato da eventuali sconfinamenti oltre il 5,75%, soglia al di là della quale, da una parte, vengono eliminati gli effetti positivi del cap, e, dall’altra, viene invertita la dinamica dei flussi swap, e, pertanto, da spread a ricevere a spread a pagare per importo quasi triplo rispetto al regime vigente al di sotto del detto limite.
Se, pertanto, non sembra revocabile in dubbio che l’ente si fosse proposto, al momento della sottoscrizione del contratto derivato in oggetto, di contenere i movimenti dei tassi variabili entro un margine di oscillazione, in realtà, tale sperato obiettivo, realizzatosi fino al 2009/2010, non si è più consolidato, successivamente, quando, in coincidenza con il rialzo eccessivo dei tassi, con copertura garantita dal cap comprato, annullata dal cap superiore venduto, l’ente si è trovato onerato di uno spread maggiore degli interessi sul debito sottostante.
Giova rammentare che, come già accertato dalla Sezione con la Delibera n. 14/2020, nel 2016 il contratto generò "solo flussi negativi per euro 5.596.486,56, in peggioramento rispetto al 2015, quando furono negativi per euro 837.284,70”.
Al riguardo, la Sezione rammenta che il paragrafo 3.23 del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), chiarisce, in primo
luogo, che la rilevazione dei flussi finanziari, sia conseguenti all'esistenza di contratti di finanza
derivata che discendenti dal sottostante contratto di indebitamento, devono avvenire nel rispetto del Principio dell'integrità del bilancio (o meglio, delle singole poste contabili di entrata e di spesa, che vanno sempre iscritte al lordo delle eventuali corrispondenti spese ed entrate).
Pertanto, tenuto conto della natura di negozi autonomi, rivestita dai contratti derivati e da quelli di finanziamento sottostanti, i rispettivi flussi finanziari devono trovare adeguata e separata contabilizzazione.
Nello specifico, la regolazione annuale dei flussi che hanno natura di interessi è rilevata, rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I dello schema di bilancio di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.
Il Principio contabile applicato specifica poi, ai fini che qui interessano, che l’eventuale differenza positiva – che nella specie è stata generata negli anni precedenti al 2015, salvo poi diventare penalizzante per l’ente, stante la persistente oscillazione dal positivo al negativo come sopra documentato - costituisce quota vincolata dell'avanzo (rectius, del risultato) di amministrazione, destinata, secondo il seguente predeterminato ordine di priorità, a: garantire i rischi futuri del contatto, ridurre il debito sottostante in caso di estinzione anticipata, finanziare investimenti.
Invece, gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento del debito sottostante (i cosiddetti “up front” derivanti dalle operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del DM n. 389/2003), in conseguenza della loro assimilazione ad un’entrata da indebitamento (cfr. art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003), vanno contabilizzati nel titolo VI dell’entrata (“accensioni di prestiti”).
Pertanto, come già chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, SRC Liguria, deliberazioni n. 55/2016 e n. 129/2018/PRSE, nonché n. 106/2018/PARI, Sez. Lombardia, n. 45/2019) il saldo netto positivo, accumulatosi nel tempo, fra flussi finanziari (positivi e negativi) dei singoli contratti di finanza derivata va necessariamente vincolato, in aderenza all’esposto Principio contabile applicato (per essere destinato alla copertura di flussi negativi in esercizi successivi ovvero alla riduzione del sottostante debito o a sole spese di investimento).
Ad ogni buon conto, considerata l’evoluzione della situazione nella fattispecie in esame, la Sezione ribadisce quanto già segnalato nella precedente deliberazione, peraltro, totalmente aderente all’indirizzo giurisprudenziale contabile consolidato in materia.
Vale a dire, che la reiterata richiesta all’ente, diretta ad accertare l’adozione di accantonamenti nei propri bilanci e rendiconti, non era fine a se stessa bensì connessa al tendenziale indice di rischiosità del contratto di finanza derivata, che si evidenzia, come nel caso in esame, nella oggettiva costante negatività, nel tempo, dei valori del mark to market, termine con il quale
comunemente si intende (Corte di Cassazione, Sez. II penale, sent. n. 47421 del 21.12.2011) “una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata”, il cui valore è influenzato da una serie di fattori e sistematicamente modulato in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.
La tabella, che segue, espone i flussi finanziari negativi che l’Ente ha sostenuto dal 2016 al 2019, per un totale pari ad euro 4.162.601,05, mentre il risparmio ipotizzato dal 2020 fino alla scadenza del derivato, secondo le stime della curva Forward è pari ad euro 3.815.892,48.
Nozionale | Interessi ricevuti | Tasso di interesse ricevuto | Interessi pagati | Tasso di interesse pagato | Rata complessiva | Data cedola | |||
28438 226,64 | € | - 5031,99 € | - 0,035% | 575084,14 | € | 4,00% | 580516,13 | € | 20/06/2016 |
27449 096,76 | € | - 12697,49 € | - 0,091% | 558131,63 | € | 4,00% | 570829,12 | € | 20/12/2016 |
26445 115,08 | € | - 19519,43 € | - 0,146% | 534778,99 | € | 4,00% | 554298,42 | € | 20/06/2017 |
25425 786,54 | € | - 18870,17 € | - 0,146% | 516990,99 | € | 4,00% | 535862,16 | € | 20/12/2017 |
24390 616,08 | € | - 17633,06 € | - 0,143% | 493232,46 | € | 4,00% | 510865,52 | € | 20/06/2018 |
23339 603,70 | € | - 13406,66 € | - 0,113% | 474571,94 | € | 4,00% | 487979,60 | € | 20/12/2018 |
22272 254,34 | € | - 17002,39 € | - 0,151% | 450394,48 | € | 4,00% | 467396,87 | € | 20/06/2019 |
21188 565,00 | € | - 24019,00 € | - 0,223% | 430834,15 | € | 4,00% | 454853,23 | € | 20/12/2019 |
20088 544,68 | € | - 10632,98 € | - 0,103% | 412931,20 | € | 4,00% | 423564,18 | € | 22/06/2020 |
18971 194,26 | € | - 32235,33 € | - 0,3361% | 383639,71 | € | 4,00% | 415875,04 | € | 21/12/2020 |
17837 011,80 | € | - 32079,21 € | - 0,3557% | 360704,02 | € | 4,00% | 392783,23 | € | 21/06/2021 |
16685 502,24 | € | - 30211,56 € | - 0,3581% | 337417,93 | € | 4,00% | 367629,49 | € | 20/12/2021 |
15516 170,52 | € | - 27234,58 € | - 0,3472% | 313771,45 | € | 4,00% | 341006,03 | € | 20/06/2022 |
14329 016,64 | € | - 23972,83 € | - 0,3291% | 291356,67 | € | 4,00% | 315329,50 | € | 20/12/2022 |
13123 545,54 | € | - 20150,19 € | - 0,3037% | 265387,25 | € | 4,00% | 285537,44 | € | 20/06/2023 |
11899 262,16 | € | - 16429,12 € | - 0,2716% | 241951,66 | € | 4,00% | 258380,78 | € | 20/12/2023 |
10656 166,50 | € | - 12702,05 € | - 0,2345% | 216675,39 | € | 4,00% | 229377,44 | € | 20/06/2024 |
9394 258,56 | € | - 9216,55 € | - 0,193% | 191016,59 | € | 4,00% | 200233,14 | € | 20/12/2024 |
8113 043,28 | € | - 6060,11 € | - 0,1478% | 164063,76 | € | 4,00% | 170123,87 | € | 20/06/2025 |
6812 025,60 | € | - 3488,72 € | - 0,0997% | 140024,97 | € | 4,00% | 143513,69 | € | 22/12/2025 |
5491 205,52 | € | - 1374,45 € | - 0,0495% | 111044,38 | € | 4,00% | 112418,83 | € | 22/06/2026 |
4150 087,98 | € | 30,84 € | 0,0015% | 83924,00 | € | 4,00% | 83893,16 | € | 21/12/2026 |
2788 177,92 | € | 747,36 € | 0,053% | 56383,15 | € | 4,00% | 55635,79 | € | 21/06/2027 |
1045 475,34 | € | 550,96 € | 0,1042% | 21141,83 | € | 4,00% | 20590,87 | € | 20/12/2027 |
A questo punto, la Sezione, prendendo atto della decisione formalizzata dall’Ente di ricorrere, attraverso la transazione, a soluzioni alternative di regolamentazione dei flussi negativi prodotti dagli strumenti di finanza derivata, non può non esprimere, quanto meno, delle perplessità in merito all’operato precedente l’accordo transattivo, atteso che il Comune avrebbe dovuto attenersi alla necessità di predisporre, sulla base del principio di prudenza, congrui accantonamenti a garanzia, come detto, dei rischi insiti nel contratto in esame.
La Sezione ritiene, pertanto, di disporre l’invio alla Procura contabile in sede per le eventuali valutazioni di competenza in ordine a quanto osservato sul punto specifico.
C. RISANAMENTO
Questo paragrafo riepiloga l’esame della seconda sezione del Piano, riguardante il risanamento. Più in particolare, la seconda sezione del piano, dedicata al risanamento dell’Ente, si apre con le misure di riequilibrio economico finanziario.
1. Misure di riequilibrio economico-finanziario
Il Piano di riequilibrio presentato dal Comune di Alessandria ha una durata di venti anni, a decorrere dall’anno 2019 (2019-2038) e prevede il recupero del disavanzo, come infra precisato.
Si precisa che l’Ente non ha richiesto il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria
degli enti locali previsto dall’art. 243 ter del TUEL.
La massa debitoria, quantificata in € 75.058.588,24, si compone di:
- disavanzo dell’esercizio 2018 (€ 68.159.576,46);
- debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare (€ 55.554,09);
- sopravvenute insussistenze per € 4.651.384,07 (residui attivi cancellati) - debiti per interessi
moratori da ritardato pagamento (€ 882.538,36);
- passività potenziali da contenzioso (€ 1.309.535,26).
Per il ripiano di tale massa passiva sono previste, a partire dal 2019, quote annuali di importo crescente fino al 2038: si inizia con € 1.109.313,66 nel 2019 e si termina con € 3.938.467,62, quota che in realtà diventa costante a partire dall’esercizio 2022.
Si osserva al riguardo che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella deliberazione n.5/2018, raccomanda di adottare misure che abbiano una maggiore incidenza nei primi anni previsti dal piano, per poi stabilizzarsi negli anni successivi, dando prova di aver adottato, dunque, misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti e non soltanto misure contingenti a sostegno di un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti.
Tuttavia, la Commissione, nell’ambito della propria Relazione, ha ritenuto di segnalare l’esistenza di altro recente indirizzo giurisprudenziale, segnatamente, richiamando la deliberazione n. 125/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, la quale sulla questione ha ritenuto superabile l’indirizzo espresso nelle linee guida dalla Sezione Autonomie, allorquando alcune delle misure, adottate dall’ente, richiedano tempi di implementazione che non sono immediati, di talchè esse sono destinate a produrre il loro impatto finanziario positivo in un arco temporale necessariamente spostato in avanti.
La Commissione, con particolare riferimento alla fattispecie concreta, tenuto conto della vicenda
complessiva, che ha interessato nel tempo il Comune di Alessandria e le criticità che hanno contribuito alla creazione della situazione finanziaria dell’ente, ha giustificato i termini dell’operazione che, di fatto, comporta una minore incidenza degli oneri di ripiano sui primi anni del percorso di riequilibrio.
L’effettivo disavanzo, secondo la Commissione, deve essere valutato alla luce della definizione dei rischi di contenzioso e dei debiti per interessi di mora, nonché del sensibile miglioramento dell’efficacia nelle riscossioni delle entrate che potrà incidere positivamente sulle somme da accantonare a fondo crediti dubbia esigibilità.
Ad ogni buon conto, ad avviso della Sezione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nell’unità di bilancio, risulta caratterizzata da una maggiore autonomia organizzativa in capo all’amministrazione.
Tale maggiore autonomia, però, comporta, per l’ente il dovere ineludibile di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati, gestendo anche il pagamento del debito pregresso accumulato ed impegnando l’azione amministrativa dell’ente, nel senso dell’assorbimento costante del disavanzo evidenziato, anche al lordo di nuove ed impreviste perdite finanziarie, in base al principio di autoresponsabilità.
Nella parte dedicata al risanamento, il Comune espone le misure che intenderà adottare per garantire il suddetto riequilibrio e, più nello specifico, espone le previsioni di bilancio che consentiranno di assicurare la realizzazione degli equilibri di parte corrente, pur in presenza della copertura del disavanzo a cui il piano è preordinato.
Per realizzare il suddetto obiettivo, il Comune ha previsto l’adozione delle seguenti generali misure di risanamento:
-Riordino radicale del settore entrate e riscossioni, con obiettivi di recupero evasione e revisione delle procedure di riscossione coattiva;
-Massima prudenza contabile nell’inserimento a bilancio finanziario di previsioni di entrate non certe e di utilizzo di futuri avanzi di amministrazione, da vincolare esclusivamente a nuovi investimenti solo in caso di effettiva riscossione;
-Razionalizzazione degli Organismi partecipati;
-riduzione della spesa di personale, in relazione alle cessazioni dal servizio che si determineranno nel periodo in applicazione della vigente normativa e s.m.i.;
-revisione e riduzione della spesa;
-riduzione dei compensi agli organi politici;
-riduzione del debito.
Nel dettaglio, in relazione al conseguimento del risanamento, nel piano l’Ente ha previsto le misure che seguono, per ripristinare un equilibrio strutturale ed una sana gestione finanziaria, giusta quanto riportato nei paragrafi seguenti.
2. Equilibrio di parte corrente
L’Ente ha compilato i prospetti relativi agli equilibri di parte corrente e di parte capitale.
Il Comune di Alessandria rappresenta il piano con struttura idonea a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo squilibrio accertato nella parte prima.
Segnatamente, l’equilibrio di bilancio di parte corrente e di parte capitale, già dal rendiconto dell’esercizio 2018, risultano formalmente rispettati, come pure l’equilibrio in riferimento alle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo.
Il rispetto degli equilibri di bilancio per tutta la durata del piano, in via previsionale, risulta ̀parimenti assicurato, ad esclusione che nell’esercizio 2019, ove lo squilibrio di €
2.247.627,71 deriva dalla parte corrente.
Circa il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio nell’esercizio 2019, l’Ente riferisce che nel predisporre il Piano di Riequilibrio, nel prospetto relativo agli equilibri di bilancio di previsione - annualità 2019 - si è evidenziato un equilibrio finale negativo di euro 2.247.627,71, derivante unicamente dalla parte corrente e determinato dalle seguenti voci:
- Debiti per partite fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art.194 TUEL: euro 55.554,09;
- Debiti per interessi moratori di ritardato pagamento: euro 882.538,36;
- Analisi dei rischi legali da contenzioso: euro 1.309.535,26.
Dall'analisi del preconsuntivo 2019, precedente al Riaccertamento ordinario dei residui, si evince, dall'allegato Verifica Equilibri 2019 (Allegato D), che il risultato di competenza W1 è positivo per euro 15.952.039,19.
Il dato, peraltro, non solo è confermato dalle risultanze del Rendiconto 2019 ma appare in miglioramento, ammontando ad euro 18.604.340,26 (v., W1, risultato di competenza).
In ordine agli effetti delle misure di risanamento sugli equilibri dei bilanci degli anni interessati dal Piano – 2019/2038 - l’Ente ha prodotto il relativo prospetto, al fine di rappresentare gli interventi di riequilibrio, necessari per eliminare le cause del disavanzo oggetto di recupero e ripristinare le condizioni di una sana e stabile gestione finanziaria.
Ciò posto, i prospetti, che seguono, riepilogano le previsioni in ordine agli equilibri per gli anni oggetto del Piano.
EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | |
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | - | - | - | - | - | |
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | + | 2.879.019,53 | 1.297.663,63 | 1.296.365,55 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 |
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | - | 1.109.313,66 | 3.497.662,48 | 3.497.662,48 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 |
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | + | 109.422.917,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,10 |
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | - | 105.571.552,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,47 |
di cui: | ||||||
- fondo pluriennale vincolato | 1.297.663,63 | 1.296.365,55 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | |
- fondo crediti di dubbia esigibilità | 13.409.547,14 | 15.683.999,00 | 16.133.845,47 | 16.133.845,00 | 00.000.000,47 | |
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale xxx.xx dei mutui e prestiti obbligazionari | - | 12.939.000,00 | 11.056.300,00 | 10.898.000,00 | 11.019.600,00 | 11.293.500,00 |
G) Somma finale (G=A- AA+B+C-D-E-F) | - 7.317.928,82 | 355.990,00 | 85.990,00 | 455.990,00 | 455.990,00 | |
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | ||||||
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) | + | 3.662.062,11 | - | - | - | - |
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | + | 199.229,00 | 100.000,00 | 370.000,00 | - | - |
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | - | 515.990,00 | 455.990,00 | 455.990,00 | 455.990,00 | 455.990,00 |
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | + | 1.725.000,00 | - | - | - | - |
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | - 2.247.627,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | + | 4.657.848,39 | 620.847,10 | - | - | - |
R) Entrate Titoli 4.00-5.00- 6.00 | + | 23.302.162,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | - | 199.229,00 | 100.000,00 | 370.000,00 | - | - |
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | + | 515.990,00 | 455.990,00 | 455.990,00 | 455.990,00 | 455.990,00 |
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | - | 1.725.000,00 | - | - | - | - |
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | - | 26.551.771,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 |
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | 620.847,10 | - | - | - | - |
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I- S1-S2-T+L-M-U-V+E | - | 0,00 | - | - | - | |
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | - 2.247.627,71 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | ||||||
Equilibrio di parte corrente (O) | - | - 2.247.627,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | - | 3.662.062,11 | - | - | - | - |
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. | - 5.909.689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 | ANNO 2027 | ANNO 2028 | |
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | - | - | - | - | - | |
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | + | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 |
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | - | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 |
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | + | 112.271.127,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,10 |
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | - | 97.722.842,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,17 |
di cui: | ||||||
- fondo pluriennale vincolato | .295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | |
- fondo crediti di dubbia esigibilità | 16.133.845,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,47 | |
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale xxx.xx dei mutui e prestiti obbligazionari | - | 11.449.000,00 | 11.768.000,00 | 11.549.600,00 | 11.448.000,00 | 8.866.500,00 |
G) Somma finale (G=A- AA+B+C-D-E-F) | 455.990,00 | 455.990,00 | 1.015.791,30 | 1.406.691,30 | 4.282.691,30 | |
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | ||||||
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | - | 455.990,00 | 455.990,00 | 1.015.791,30 | 1.406.691,30 | 4.282.691,30 |
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
R) Entrate Titoli 4.00-5.00- 6.00 | + | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | + | 455.990,00 | 455.990,00 | 1.015.791,30 | 1.406.691,30 | 4.282.691,30 |
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | - | 1.125.990,00 | 1.125.990,00 | 1.685.791,30 | 2.076.691,30 | 4.952.691,30 |
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I- S1-S2-T+L-M-U-V+E | - | 0,00 | - | - | - | |
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | ||||||
Equilibrio di parte corrente (O) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | - | - | - | - | - | - |
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO | ANNO 2029 | ANNO 2030 | ANNO 2031 | ANNO 2032 | ANNO 2033 | |
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | - | - | - | - | - | |
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | + | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 |
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | - | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 |
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | + | 112.314.629,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,10 |
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | - | 96.298.742,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,17 |
di cui: | ||||||
- fondo pluriennale vincolato | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | |
- fondo crediti di dubbia esigibilità | 16.133.845,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,47 | |
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale xxx.xx dei mutui e prestiti obbligazionari | - | 8.272.000,00 | 8.150.000,00 | 7.766.000,00 | 7.938.000,00 | 6.789.500,00 |
G) Somma finale (G=A- AA+B+C-D-E-F) | 5.100.591,30 | 5.416.291,30 | 5.993.691,30 | 6.018.491,30 | 7.363.391,30 | |
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | ||||||
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | - | 5.100.591,30 | 5.416.291,30 | 5.993.691,30 | 6.018.491,30 | 7.363.391,30 |
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | - | - | - | - | - | |
R) Entrate Titoli 4.00-5.00- 6.00 | + | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | + | 5.100.591,30 | 5.416.291,30 | 5.993.691,30 | 6.018.491,30 | 7.363.391,30 |
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | - | 5.770.591,30 | 6.086.291,30 | 6.663.691,30 | 6.688.491,30 | 8.033.391,30 |
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I- S1-S2-T+L-M-U-V+E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | ||||||
Equilibrio di parte corrente (O) | - | - | - | - | - | - |
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | - | - | - | - | - | - |
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. | - | - | - | - | - |
EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO | ANNO 2034 | ANNO 2035 | ANNO 2036 | ANNO 2037 | ANNO 2038 | |
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | - | - | - | - | - | |
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | + | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 |
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | - | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 | 3.938.467,62 |
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | + | 112.314.629,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,10 |
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | - | 95.339.042,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,17 |
di cui: | ||||||
- fondo pluriennale vincolato | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | 1.295.171,99 | |
- fondo crediti di dubbia esigibilità | 16.133.845,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,47 | |
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale xxx.xx dei mutui e prestiti obbligazionari | - | 6.514.000,00 | 4.198.000,00 | 2.519.000,00 | 2.348.000,00 | 2.385.000,00 |
G) Somma finale (G=A- AA+B+C-D-E-F) | 7.818.291,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,30 |
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | ||||||
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | - | 7.818.291,30 | 10.304.591,30 | 12.119.391,30 | 12.375.291,30 | 12.421.591,30 |
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | - | - | - | - | - | |
R) Entrate Titoli 4.00-5.00- 6.00 | + | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | + | 7.818.291,30 | 10.304.591,30 | 12.119.391,30 | 12.375.291,30 | 12.421.591,30 |
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | - | 8.488.291,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,30 |
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I- S1-S2-T+L-M-U-V+E | - | - | - | - | - | |
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | - | - | - | - | - | |
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | ||||||
Equilibrio di parte corrente (O) | - | - | - | - | - | - |
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | - | - | - | - | - | - |
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. | - | - | - | - | - |
N.B.: per la lettura delle tabelle che precedono, si specifica che le voci a zero sono state eliminate.
Ciò premesso, l’Amministrazione comunale, che ha inviato copia del rendiconto al 31.12.2019, formula delle nuove previsioni di entrata e di spesa tenuto conto dei fattori di cui si dirà nel seguito.
Pertanto, vengono riassunti i risultati conseguiti nelle gestioni già concluse (2016, 2017, 2018 e 2019) e gli equilibri di parte corrente elaborati sulla base delle nuove previsioni di entrata e di spesa, prevedendo la quota annuale di recupero del disavanzo come programmata nel piano.
In buona sostanza, i dati forniti dal Comune di Alessandria, in sede di approvazione del Piano evidenziano, per il triennio 2016-2018, il raggiungimento dell’ equilibrio finale rispettivamente a euro 38.219.745 per il 2016, euro 769.198 per il 2017 ed euro 17.796.062 per il 2018.
Solo nell’esercizio 2017, l’ente ha presentato un saldo di parte corrente negativo, ampiamente compensato da un equilibrio di parte capitale positivo.
I dati sul rendiconto 2019, fonte BDAP, presentano, al contrario, come detto, un equilibrio complessivo negativo pari a euro – 451.025 euro, frutto di un saldo tra equilibrio di parte corrente negativo pari a -1.697.963 ed un equilibrio di parte capitale positivo pari a 1.246.937.
Rispetto ai dati programmati nel piano si rileva quanto segue:
Al 31/12/2016 è emerso un equilibrio finale di euro 38.219.745; Al 31/12/2017 è emerso un equilibrio finale di euro 769.198;
Al 31/12/2018 è emerso un equilibrio finale di euro 17.796.062;
Al 31/12/2019, sulla base dello schema di rendiconto trasmesso dall’Ente, si registra invece un
disequilibrio di euro -451.025 (equilibrio di parte corrente negativo di euro – 1.697.963).
Giova precisare, ai fini della dimostrazione del conseguimento dell’equilibrio finale, che il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, in Legge n. 58 del 28/06/2019 (GU n.151 del 29-6-2019 - Suppl. Ordinario n. 26), all’art. 38, comma 1- quaterdecies, ha riconosciuto al Comune di Alessandria, nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Pertanto, nel Piano gli importi iscritti negli anni 2020 e 2021 al titolo IV Entrate e Titolo II delle Uscite sono da intendersi comprensivi dei 10 milioni.
Tali importi, sempre secondo le previsioni del Piano, saranno utilizzati “prioritariamente” a copertura di garanzia per gli investimenti previsti al piano POR FESR 2014/2020 – Asse VI, nonché per effettuare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria al patrimonio demaniale, indisponibile e disponibile dell’Ente e in sostituzione al ricorso all’indebitamento.
Il Comune di Alessandria ha precisato, con nota 30 settembre 2020, che il Responsabile del Settore lavori pubblici, infrastrutture, disability e smart city, ha elaborato un piano comprensivo di tutti gli investimenti programmati dall’Amministrazione comunale, nel triennio 2020-2021- 2022, mediante utilizzo dei fondi relativi al contributo previsto dall’art. 38 c. 1- quaterdecies, in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Va, al riguardo, raccomandato all’Ente che l’utilizzo delle predette somme avvenga
esclusivamente per le finalità individuate dal relativo vincolo.
Contestualmente, sono stati indicati i riferimenti del Bilancio di Previsione 2020-2022 per la parte attinente all’entrata delle suddette risorse, già accertata, con apposito atto, per la quota relativa all’anno 2020.
a) Entrate correnti
Preliminarmente, occorre rilevare che il Comune, in sede di redazione del piano, aveva specificato di aver già elevato tutte le aliquote tributarie fino al massimo consentito dalla legge; ne deriva che nessun effetto positivo ai fini del risanamento è presumibile che possa derivare dalla leva tributaria.
I valori previsionali di entrata del titolo I sono, quindi, pressochè invariati rispetto agli anni precedenti, non essendoci margini di incremento delle tariffe o aliquote, già deliberate nei massimi edittali in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario avvenuta nel 2012.
Per riequilibrare il bilancio, l’ente prevede, nei 20 anni di durata del piano, di porre in essere politiche di riduzione delle spese attraverso la riorganizzazione e la riduzione di servizi e consumi e di realizzare un incremento delle entrate soprattutto attraverso il miglioramento dell’efficacia delle riscossioni e, in particolar modo, agendo sul fronte dell’evasione tributaria.
L’Amministrazione confida di accertare nel ventennio 2019-2038 le seguenti entrate:
- € 4.500.000,00 da recupero IMU nel 2019;
- € 2.500.000,00 negli anni successivi;
- € 3.300.000,00 da recupero evasione TARI nel 2019,
- € 2.000.000,00 negli anni successivi.
Nel 2019, tuttavia, non può non rilevarsi, oggettivamente, come l’ente abbia incassato, complessivamente, la somma di € 147.965,19, in conto competenza, e quella di € 691.359,54 in conto residui, pur avendo accertato l’entrata per € 10.141.365,41.
In relazione al rilevato sensibile disallineamento con il dato dell’accertamento complessivo, l’Ente ha precisato che negli ultimi due mesi del 2019 sono stati notificati atti relativi al recupero TARI per un totale di euro 3.787.000,00, incassati al 31/12/2019 per euro 54.510,45.
E’ stato, altresì, fatto presente, a parziale giustificazione dei ridotti introiti, rispetto alle previsioni, che parecchi utenti hanno chiesto la rateizzazione e in molti casi si è provveduto alle
rettifiche, e, comunque, la riscossione ha subito un rallentamento generalizzato, acutizzato
ulteriormente dall’emergenza epidemiologica ancora in atto.
Per quanto riguarda, invece, il recupero del tributo non versato nei termini, l'attività di sollecito, sempre realizzata con notifica atti a fine 2019, ha generato una sensibilizzazione anche a sanare le posizioni relative alla TARI 2018 e 2019, incrementando gli incassi anche su quelle posizioni non ancora oggetto di sollecito.
In esito a richiesta formulata con delibera istruttoria n. 91/2020 il Comune ha esposto i dati
relativi al recupero dell’evasione tributaria in c/competenza ed in c/residui, come segue:
RECUPERO EVASIONE | ||||||
c/competenza | ||||||
IMU | ||||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | |||
accertato | € | 5.112.076,52 | € | 6.265.309,83 | € 38.730,56 | |
incassato | € | 520,93 | € | 93.454,74 | € | - |
ICI | ||||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | |||
accertato | € | 542,49 | € | 282,00 | € | - |
incassato | € | - | € | - | € | - |
TARI | ||||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | |||
accertato | € | 3.641.401,57 | € | 3.841.873,68 | € | 6.080,95 |
incassato | € | 291.709,61 | € | 54.510,45 | € | - |
TASI | ||||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | |||
accertato | € | 39.815,00 | € | 34.182,00 | € | - |
incassato | € | - | € | - | € | - |
c/residui | ||||||
IMU | ||||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | |||
accertato | € | 3.964.146,04 | € | 8.337.950,87 | € | 13.294.820,42 |
incassato | € | 31.602,45 | € | 1.202.872,52 | € | 283.528,27 |
ICI | ||||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | |||
accertato | € | 1.981.571,99 | € | 1.489.779,68 | € | 1.445.460,02 |
incassato | € | 139.440,00 | € | 44.601,66 | € | 7.648,39 |
TARI | ||||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | |||
accertato | € | 1.245.244,47 | € | 4.421.711,87 | € | 7.601.754,74 |
incassato | € | 105.726,36 | € | 606.786,24 | € | 536.218,64 |
TASI | ||||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | |||
accertato | € | - | € | 39.815,00 | € | 73.997,00 |
incassato | € | - | € | - | € | - |
Dai dati riportati risulta evidente che:
- in c/competenza gli accertamenti risultano inferiori agli stanziamenti;
- in c/residui gli incassi non migliorano molto il dato 2019.
A fronte della detta constatazione, l’Ente ha sviluppato un’indagine con società specializzate nelle bonifiche e verifiche delle banche dati, per supportare il lavoro dei servizi tributi che avrebbero difficoltà a raggiungere gli obiettivi prefissati a bilancio.
Per quanto riguarda la gestione della TARI, in base alle disposizioni di XXXXX, si fa presente che, a causa dell’Emergenza sanitaria da COVID-19 e delle disposizioni normative vigenti, l’Amministrazione ha deciso di approvare le tariffe TARI 2020, sulla base di quelle del 2019, programmando per dicembre 2020 la predisposizione e l’approvazione del PEF secondo quando previsto nelle disposizioni ARERA e il contestuale richiesta di conguaglio.
Per il 2020 si è provveduto ad emettere un acconto pari a circa il 65% del dovuto annuale con scadenza rate previste per il 28 febbraio e il 30 giugno 2020.
Le situazioni di accertamento ed incasso possono essere riepilogate come segue:
c/competenza | |||||
TARI | |||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | ||
accertato | € | 18.290.787,00 | € | € | |
incassato | € | 12.889.959,75 | € | € | |
c/residui | |||||
TARI | |||||
Anno | 2018 | 2019 | 30/06/2020 | ||
accertato | € | 18.090.878,89 | € | € | 22.800.208,77 |
incassato | € | 1.321.691,81 | € | € | 1.451.424,41 |
c/resid |
ANNO 2018
Accertato euro 18.290.787,00
Incassato nel 2018 : euro 12.889.959,75
nel 2019 : euro 1.156.564,89
nel 2020 (fino a giugno ): euro 152.837,80
Residuo ad oggi per la TARI 2018 ammonta ad euro 3.320.577,96. ANNO 2019
Accertato euro 18.958.176,40
Incassato nel 2019 : euro 13.000.016,48 nel 2020 (fino a giugno ): euro 738.282,66 ANNO 2020
Accertato euro 12.112.379,48 (acconto pari al 65% circa del totale ) Incassato nel 2020 (fino a giugno): euro 7.599.163,71
Per le entrate proprie (titolo 1 e 3), nelle gestioni 2017, 2018 e 2019, si rilevano i seguenti scostamenti tra accertamenti e previsioni del piano:
Previsioni | |||||||
definitive | differenza tra | differenza tra | |||||
di | piano e | piano e | |||||
competenz | accertamenti di | accertamenti | previsioni definitive | accertamenti di | accertamenti | ||
a | competenza | effettivi | di competenza | competenza | effettivi | ||
76.471.260,0 | 20.599.353,8 | ||||||
2019 | 76.588.753,40 | 7 | 919.182,00 | 00.000.000,03 | 0 | -6.079.303,83 | |
PIANO | |||||||
2019 | 75.552.078 | 26.678.657,63 | |||||
i dati 2017 e 2018 non sono nel piano che inizia con il 2019 | |||||||
previsioni | accertamenti | differenza tra | previsioni | accertamenti | differenza tra | ||
definitive di | di | previsioni definitive | definitive di | di | previsioni definitive | ||
competenza | competenza | e accertamenti | competenza | competenza | e accertamenti | ||
BDAP | |||||||
74.934.206,4 | 27.549.069,8 | ||||||
2018 | 69.605.696,00 | 8 | 5.328.510,00 | 00.000.000,00 | 0 | 0.000.000,78 |
BDAP | ||||||
2017 | 68.087.285,00 | 00.000.000,6 0 | 0.000.000,23 | 00.000.000,00 | 00.000.000,2 2 | -9.013.627,61 |
Come si evince dal grafico che precede, il maggiore scostamento negativo si registra nell’anno 2017 (esercizio non contemplato nel Piano), allorchè è stata registrata una differenza tra previsioni definitive (extra-Piano, fonte BDAP) ed accertamenti effettivi pari ad euro - 9.013.627 mentre nelle gestioni successive si rileva un tendenziale miglioramento.
Nel 2019 – primo anno del Piano - la differenza tra previsioni del Piano ed accertamenti effettivi ammonta ad euro -6.079.303.
La Sezione rammenta, in proposito, il generale divieto di destinare entrate di parte capitale a spese correnti, al di là delle tassative ipotesi previste da disposizioni di legge o dei principi contabili, per cui si evidenzia che, di norma, entrate di parte capitale non possono essere destinate alla copertura del disavanzo di amministrazione.
Al riguardo, si sollecita l’Ente e l’Organo di revisione ad effettuare una rigorosa verifica sulle modalità di impiego delle entrate di parte capitale al fine di evitarne un utilizzo improprio o privo di adeguata copertura normativa.
b) Spese correnti
Dalla tabella, di cui al punto 9, del piano di riequilibrio (pag.118), si ricava che, nel periodo della durata di quest’ultimo, l’ente prevede una flessione significativa delle spese correnti, la cui variazione, calcolata in percentuale rispetto al 2018, è stimata in valori che vanno dal -5,57% nel 2020 fino a raggiungere il dato di -10,14% nel 2038.
Il Comune ha fornito un aggiornamento dei dati con nota del 30 settembre 2020, dalla quale si evidenzia una tendenza alla diminuzione delle spese correnti per il 2020, confermate, in proporzione al periodo, dagli impegni al 30 giugno 2020.
Rendiconto 2019 | Previsione definitiva 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Impegnato al 30.6.2020 | Previsione 2023 | |
Titolo 1 - Spese correnti | 84.610.395,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,47 |
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all’anno base (n) relativo all’ultimo rendiconto approvato | 18.407.132,99 | - 7.389.953,32 | 9.896.164,72 | 7.200.883,42 (*) | 13.311.448,41 | ||
Variazione % della spesa corrente rispetto all’anno base (n)relativo | 21,76% | -8,73% | 11,70% | 17,02% (*) | 15,73% |
all’ultimo rendiconto approvato |
Con stessa nota del 30 settembre 2020 il Comune di Alessandria ha altresì fornito i risultati raggiunti con le azioni di contenimento dei costi per singolo Settore/Servizio oltre ad una tabella riassuntiva di seguito riportata che espone l’impatto di dette misure sulla spesa corrente nel 2019 rispetto al 2018:
Tabella spese corrente per macroaggregati anni 2018-2019
Macroaggregati | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 | variazione | |
101 | redditi da lavoro dipendente | 22.797.487,00 | 00.000.000,96 | -854.409,41 |
102 | imposte e tasse a carico ente | 1.500.101,86 | 1.551.669,61 | 51.567,75 |
103 | acquisto beni e servizi | 42.934.200,00 | 00.000.000,01 | -322.340,49 |
104 | trasferimenti correnti | 5.830.978,80 | 5.819.701,58 | -11.277,22 |
105 | trasferimenti di tributi | - | - | 0,00 |
106 | fondi perequativi | - | - | 0,00 |
107 | interessi passivi | 4.857.934,27 | 4.926.311,60 | 68.377,33 |
108 | altre spese per redditi di capitale | - | - | 0,00 |
109 | rimborsi e poste correttive delle entrate | 597.872,14 | 311.095,95 | -286.776,19 |
110 | altre spese correnti | 13.244.205,43 | 7.446.678,35 | - 5.797.527,08 |
TOTALE | 91.762.780,00 | 00.000.000,06 | - 0.000.000,31 |
Dalla tabella si evince che l’impegnato della spesa corrente nell’anno 2019 ha registrato un
miglioramento su vari macroaggregati tra i quali Personale (101) e altre spese correnti (110).
Su quest’ultimo punto, si precisa che la voce di spesa ha riguardato i pagamenti derivanti dalle transazioni successive alla chiusura della procedura di liquidazione straordinaria, derivanti dall’intervento dell’Organismo straordinario di liquidazione (OSL), la cui quota di debito ereditata è stata estinta per il 75%.
Il 25% restante risulta accantonato nell’avanzo nell’apposito fondo contenzioso.
Per quanto concerne le misure di contenimento della spesa, l’Ente, relativamente alla spesa del personale, riferisce dei risparmi realizzati nelle gestioni concluse e di quelli programmati nel Piano.
In particolare, le spese di personale hanno registrato un decremento, diminuendo dalla somma di euro 25.643.111,60 nel 2016, un ulteriore decremento di euro 23.930.211 nel 2017 e un lieve aumento di euro 25.086.116 nel 2018.
Come precisato da ultimo dall’ente, il totale delle spese di personale dell’anno 2019, pari ad
euro 25.333.256,05, calcolato in ragione della sola competenza 2019, dovrebbe essere
depurato dell’importo di euro 1.805.930,20, a titolo di FPV pagato nel 2019 ma riferito all’anno
2018.
Di conseguenza, la spesa di personale, riferita alla sola competenza 2019, ammonta ad euro 23.527.325,85 e, depurata delle componenti escluse, ammonta a euro 22.499.827,34.
In relazione ai predetti importi, l’Ente specifica che l’incremento registrato nell’anno 2018 è da ricondurre agli oneri conseguenti alla sottoscrizione del CCNL per il comparto funzioni locali che hanno neutralizzato i risparmi derivanti dalle cessazioni avvenute nel corso dell’anno stesso.
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In conclusione, quindi, sulla base di tutto quanto sopra illustrato, tenuto conto delle precisazioni effettuate dall’Ente e degli altri elementi istruttori acquisiti, gli equilibri di parte corrente sembrano poter sostenere il recupero del disavanzo così come previsto nel piano, oltre a quello emerso in sede di rendiconto 2018 e 2019, a condizione che si verifichino i presupposti per l’accertamento delle entrate di parte corrente.
Le dette entrate dovranno avere carattere ripetitivo e strutturale per permettere negli anni a
venire il ripristino dell’equilibrio duraturo del bilancio.
3. Ripiano del disavanzo di amministrazione
Si riassumono di seguito le misure adottate e programmate dall'ente per il ripiano integrale del disavanzo di amministrazione con indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della misura adottata e della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare.
Come in precedenza descritto, con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l’Ente si impegna a ripianare, nel periodo 2019 – 2038, un disavanzo di amministrazione, complessivamente pari ad euro 75.058.588,24 (v. infra).
disavanzo da ripianare
rideterminazione dei risultati di amministrazione degli
esercizi 2012/2017 -
46.887.506,73
risultato di amministrazione 2018 (disavanzo dovuto
all’adeguamento degli accantonamenti al fondo crediti
dubbia esigibilità e rischi contenzioso) -
21.272.069,73
riaccertamento dei residui attivi e passivi come richiesto dalle linee guida della Corte dei Conti
in sede di piano di riequilibrio finanziario pluriennale - 4.651.384,07
debiti per partite fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art.
194 TUEL - 55.554,09
debiti per interessi moratori di ritardato pagamento - 882.538,36
analisi dei rischi legali da contenzioso -
1.309.535,26
totale disavanzo da ripianare: -
75.058.588,24
Sulla base della predetta massa passiva complessiva, quantificata nei termini che precedono, vengono indicate, come in appresso, le relative quote di ripiano e la percentuale di recupero sulla massa passiva:
Quote disavanzo iscritta nel 2019 1.109.313,66 1,48
Quote disavanzo iscritta nel 2020 3.497.662,48 4,66
Quote disavanzo iscritta nel 2021 3.497.662,48 4,66
Quote disavanzo da iscrivere per gli anni 2022-2038 3.938.467,62 5,25 annui.
L’Ente ha, recentemente precisato, con nota del 30 settembre 2020, che il disavanzo di amministrazione, emerso nel rendiconto 2019, pari a euro -75.024.248,46, deliberato con atto
di Consiglio Comunale 46 del 15/07/2020, è differente rispetto al disavanzo iscritto e approvato con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (pari ad euro -75.058.588,24).
Nel 2019, infatti, la quota di ripiano del disavanzo di euro 1.109.313.66 è stata ripianata soltanto per euro 34.339,78, mentre la differenza di euro 1.074.973,88 è stata rinviata direttamente al bilancio di previsione 2020/2022 all’esercizio 2020, in linea con il dettato normativo previsto dall’art. 243–bis del TUEL.
Per l’anno 2020, quindi, è stata iscritta una quota di ripiano del disavanzo di amministrazione 2019 pari ad euro 4.572.634,36, che rappresenta sia la quota parte di ripiano del disavanzo previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (euro 3.497.662,48) sia la quota aggiuntiva derivante dalle risultanze del rendiconto 2019 (euro 1.074.973,88), mentre per gli anni 2021 e 2022 la quota di ripiano è pari ad euro 3.497.662,48, come previsto nel PRFP 2019-2038.
ANALISI DEL DISAVANZO | ||||
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL | Disavanzo dell'esercizio precedente (a) | Disavanzo dell'esercizio 2019 (b) | disavanzo ripianato nell'esercizio 2019 (c)=a-b | quota del disavanzo da ripianare nel 2019 (d) |
Le cause principale del peggioramento sul risultato di amministra Le cause principale del peggioramento sul risultato di amministrazione 2019 sono principalmente ad un ricalcolo puntuale del FCDE ed alle risultanze del Riaccertamento dei residui. zione 2019 sono riconducibili principalmente ad un ricalcolo puntuale del FCDE ed alle risultanze del Riaccertamento dei residui. | 75.058.558,24 | 75.024.248,46 | 34.309,78 | 1.109.313,66 |
In funzione del ripiano del disavanzo all’esercizio 2020 del bilancio 2020-2022, dovranno, quindi, essere applicate le seguenti quote di recupero del disavanzo:
-euro 3.497.662,48, quota disavanzo prevista nel Piano da applicare all’esercizio 2020;
-euro 1.074.973,88, quota disavanzo ordinario prevista nel piano e non recuperata al 31.12.2019;
-euro 4.572.634,36, quota totale di ripiano del disavanzo di amministrazione 2019 iscritta nel 2020 .
Il peggioramento sul risultato di amministrazione 2019 è stato ricondotto principalmente ad un ricalcolo puntuale del FCDE ed alle risultanze del Riaccertamento dei residui attivi e passivi, il cui differenziale negativo viene evidenziato, contabilmente, in sede di approvazione del conto consuntivo 2019 e assorbito dal piano pluriennale ventennale.
Peraltro, i maggiori debiti fuori bilancio e gli interessi di mora (di cui in premessa),
rappresentano nuovo debito (ancorché incerto nell’importo finale per possibili transazioni) che viene inserito a spesa corrente aggiuntiva 2019, con emersione di disavanzo presunto di amministrazione del corrente anno pari a euro 938.092,45.
Non è superfluo rammentare che, ai fini dell’attuazione del percorso di risanamento, l’ente, nella formazione del risultato di amministrazione, dovrà, costantemente, porre attenzione alla corretta applicazione dei principi contabili, che, come noto, impongono all’ente la costituzione di fondi da accantonare o vincolare, e sulla cui entità l’Organo di revisione è chiamato a svolgere un’attenta valutazione di congruità.
4. Revisione dei residui
L’art. 243 bis, comma 8, lettere e), dell’art. 243 bis del TUEL, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, prescrive l’effettuazione di una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi, conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.
In merito, l’Ente nel piano, in generale, ha assicurato che è in corso una verifica sulle effettive motivazioni per il mantenimento delle poste a bilancio, stralciando i residui divenuti inesigibili ovvero eliminando eventuali economie.
Ciò premesso, la Commissione ministeriale, con la propria relazione, ha verificato che la capacità di realizzo e di smaltimento dei residui attivi e passivi, nel triennio 2016-2018, risulta essere molto bassa.
Infatti, con riferimento alle entrate proprie nel 2016 la medesima capacità, quanto ai residui attivi, è attestata al 33,65%; nel 2017 al 22,43%, nel 2018 al 24,45% e nel 2019 al 18%.
Analisi sull'anzianità dei residui attivi
Esercizio di riferimento | Valori assoluti | ||||||
Titolo 1 Tributi propri | Titolo 2 Trasferiment i correnti | Titolo 3 Entrate extratributari e | Entrate Proprie (Titolo 1 e Titolo 3) | Titolo 4 Entrate in conto capitale | Titolo 6 Accensione prestiti | Totale entrate | |
2013 e precedenti | 4.857.489.56 | 41.131,05 | 2.428.565,81 | 7.286.055,37 | 5.200.616,34 | 3.086.992,00 | 00.000.000,06 |
0000 | 0.000.000,36 | 437,25 | 766.601,27 | 6.723.473,43 | 34.845,88 | 0,00 | 6.758.756,56 |
2015 | 5.553.584,23 | 1.231.176,70 | 5.553.679,00 | 00.000.000,44 | 210.376,17 | 1.013.474,00 | 00.000.000,16 |
0000 | 0.000.000,14 | 270.222,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,59 | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,74 |
0000 | 0.000.000,85 | 570.811,88 | 6.009.387,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,16 |
0000 | 00.000.000,29 | 549.197,81 | 8.498.673,00 | 00.000.000,64 | 718.510,76 | 1.919.886,00 | 00.000.000,23 |
Totale residui | 52.563.967,23 | 2.662.976,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 000.000.000,91 |
L’analisi conferma un progressivo incremento dei residui, passando da euro 13.562.291,16 del
2015 ad euro 21.774.978,74 del 2016, ad ulteriori euro 18.222.022,16 del 2017, e, infine, a
euro 32.703.753,23 del 2018.
L’incremento, in realtà, prosegue anche nel 2019: infatti, l’ammontare complessivo dei residui attivi risulta, al 31 dicembre 2019, pari ad euro 121.897.074,05 (v., Rendiconto 2019), con un aumento di circa euro 13.000.000,00 rispetto al dato risultante alla fine del 2018, che risultava pari ad euro 108.136.596,91.
I residui passivi riferiti alle spese correnti risultano smaltiti nella percentuale del 51,45% nel 2016, del 43,76% nel 2017, del 54,91% nel 2018 e del 57,36% nel 2019.
Analisi sull'anzianità dei residui passivi
Esercizio di riferimento | Valori assoluti | ||||
Titolo 1 Spese correnti | Titolo 2 Spese in conto capitale | Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti | Titolo 7 Spese per servizi per c/terzi | Totale spese | |
2013 e precedenti | 4.082.768,26 | 314.374,20 | 0,00 | 189.972,45 | 4.587.114,91 |
2014 | 1.198.672,00 | 8.244,06 | 0,00 | 40.758,65 | 1.247.674,71 |
2015 | 2.012.112,94 | 264.781,94 | 0,00 | 80.196,45 | 2.357.091,33 |
2016 | 5.198.151,82 | 108.645,95 | 0,00 | 172.597,78 | 5.479.395,55 |
2017 | 8.429.281,04 | 1.535.865,58 | 0,00 | 113.032,00 | 00.000.000,71 |
0000 | 00.000.000,00 | 0.000.000,98 | 278.544,14 | 938.844,00 | 00.000.000,35 |
Totale residui | 55.032.004,31 | 7.873.685,71 | 278.544,14 | 1.535.402,00 | 00.000.000,56 |
Le tabelle che precedono rappresentano che vi sono sia residui attivi sia residui passivi, anteriori al 2013, anche di rilevante consistenza, afferenti, i primi, soprattutto ai Xxxxxx I e III, mentre i residui passivi al Titolo I.
La significativa presenza di quote di residui, relativi ad esercizi così risalenti nel tempo, risulta sintomatico dell’esistenza di condizioni non propriamente ispirate ad una sana gestione finanziaria.
Al già rilevato incremento della massa di residui attivi alla fine del 2019 – euro 121.897.045,00 circa rispetto ad euro 108.136.596,00 – si aggiunge l’ulteriore considerazione in base alla quale, dall’esame del Rendiconto 2019, si registra che il totale dei residui passivi, attestati a fine 2018 ad euro 64.719.636,00, è aumentato fino all’importo di euro 88.672.697,60.
Sotto quest’ultimo profilo, risulta, quindi, inevitabile il monito all’Ente di assicurare un fisiologico smaltimento dei residui passivi, attraverso un regolare flusso di cassa, che deve pervenire dalla rinforzata gestione delle riscossioni e non certo dal ricorrente ed eccessivo utilizzo di anticipazioni di tesoreria.
Per altro verso, pesa non poco il cospicuo ricorso alle stesse anticipazioni di tesoreria, evento dichiarato, comunque, dall’ente necessario per scongiurare un ulteriore rallentamento dei pagamenti.
Nel proprio percorso di sistematico risanamento, pertanto, appare inevitabile che l’Ente assuma le iniziative necessarie per regolarizzare i flussi di cassa e per riacquisire una fisiologica gestione dei residui, che non comporti ritardi nei pagamenti.