CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Agente della Riscossione per le province siciliane
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI SERIT SICILIA S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO
ART. 4 - REQUISITI DEL BUONO PASTO
ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA ART. 7 - REQUISITI DELLE SOCIETA' DI EMISSIONE ART. 8 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
ART. 9 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 11 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL ART. 12 - SUBAPPALTO
ART. 13 - PREZZO ART. 14 - PAGAMENTI
ART. 15 - CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA' ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 19 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA ART. 20 - TRASPARENZA
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 22 - REGISTRAZIONE E SPESE
ART. 23 - CONTROVERSIE ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATI
ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE SEDI DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE SEDI DI SERIT SICILIA S.p.A.
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il personale dipendente di SERIT SICILIA S.p.A. (di seguito “Stazione appaltante”), da utilizzare presso gli esercizi che svolgono le attività previste dall’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17.01.2006, ovvero:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 25.08.1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della Legge 08.08.1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
La Società aggiudicataria è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro consegna, da parte dei dipendenti della Stazione appaltante, di apposito “buono pasto” avente esclusiva funzione di controllo.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ordini in pendenza della stipula. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs n. 12.04.2006 n. 163, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare il servizio in oggetto per ulteriori 24 mesi.
Tale esercizio costituisce mera facoltà per la Stazione appaltante, senza che la Società aggiudicataria possa vantare pretese o diritti di sorta.
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO
Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in circa 1.040 unità, pari a circa 207.939 buoni annui.
L’importo presunto dell’appalto è fissato, per il periodo considerato, comprensivo dell’ulteriore eventuale periodo di 24 mesi, in € 4.400.000,00 (quattromilioniquattrocentomila/00), oltre IVA in misura di legge.
ART. 4 – REQUISITI DEL BUONO PASTO
Il buono pasto, oltre ad avere i requisiti di cui all’art. 5, D.P.C.M. 18.11.2005, dovrà consentire all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale dello stesso buono che, attualmente, è di:
- € 5,29, relativamente ai buoni per i lavoratori a tempo pieno;
- € 3,62, relativamente ai buoni per i lavoratori a tempo parziale. Ogni buono pasto dovrà recare a stampa :
a) la denominazione di SERIT SICILIA S.p.A.;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
c) il numero progressivo;
d) il nominativo ed il numero di matricola dell’avente diritto;
e) il valore facciale espresso in valuta corrente;
f) il termine temporale di utilizzo, cioè la scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti che non deve essere inferiore a mesi sei dalla data di emissione;
g) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
h) la dicitura «il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore».
La Società aggiudicataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
I buoni dovranno essere tascabili, numerati in ordine progressivo e dovranno essere fascicolati in blocchetti (confezionati come da richiesta di approvvigionamento) contenenti la quantità di buoni spettanti, mese per mese, ad ogni singolo dipendente.
Sulla copertina dei suddetti blocchetti dovrà essere indicato il nominativo e il numero di matricola del dipendente.
Gli ordinativi di approvvigionamento dovranno essere effettuati tramite procedura informatica messa a disposizione dalla Società aggiudicataria, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
Nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero dei buoni pasto indicato nell’art. 3 del presente Capitolato, alle stesse condizioni del contratto che sarà sottoscritto, secondo le effettive esigenze della Stazione appaltante medesima.
Inoltre, qualora a seguito di accordi interni alla Stazione appaltante il valore facciale del buono venisse modificato, si applicherà, sul nuovo valore stabilito, lo sconto risultante dall’offerta formulata.
ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Società aggiudicataria dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Stazione appaltante attraverso esercizi convenzionati con la Società aggiudicataria medesima aventi i requisiti di cui al successivo art. 8 del presente Capitolato.
La Società aggiudicataria si impegna a fornire mensilmente un numero variabile di buoni, intestati ai singoli fruitori, sulla base dell’ordine della Stazione appaltante.
A richiesta della Stazione appaltante, nel caso di apertura di nuove sedi, la Società aggiudicataria dovrà assicurare l’estensione del servizio con il convenzionamento di ulteriori esercizi, nelle vicinanze delle nuove sedi.
La convenzione con gli esercizi aggiuntivi dovrà essere effettuata entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta formulata dalla Stazione appaltante.
La Società aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione appaltante l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi che abbiano gli stessi requisiti richiesti dal presente Capitolato e, contestualmente, dovrà garantire le stesse condizioni contrattuali.
La consegna dei buoni pasto, secondo le quantità ed i tagli richiesti, sarà mensilmente effettuata, dalla Società aggiudicataria, presso le strutture indicate nell’Allegato n. 1 e
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
dovrà essere eseguita entro 6 (sei) giorni consecutivi dalla data di ricezione dell’ordinativo di approvvigionamento. In caso di ritardata consegna, saranno applicate le penalità previste nel successivo art. 17.
Le spese di stampa, imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo complessivo dell’appalto e sono a carico della Società aggiudicataria.
La Società aggiudicataria si impegna a ritirare i buoni pasto non utilizzati dalla Stazione appaltante, senza oneri a carico di quest’ultima, provvedendo all’emissione di note di credito per lo stesso valore di emissione, IVA compresa, entro 30 giorni dalla data della lettera di restituzione dei buoni.
L’importo delle suddette note di credito verrà detratto dal pagamento effettuato a fronte delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la Società aggiudicataria provvederà all’effettuazione di un accredito, di pari importo, a favore della Stazione appaltante. In particolare il buono-pasto potrà essere utilizzato secondo le modalità legislative e/o contrattuali regolanti il servizio mensa aziendale.
La Società aggiudicataria si impegna a sostituire i buoni scaduti per quanto concerne il termine temporale di utilizzo, o deteriorati, con altrettanti buoni (intestati allo stesso nominativo, di pari importo e con validità prorogata), purché resi entro 60 giorni successivi alla scadenza indicata sul buono pasto.
Il buono pasto non potrà in nessun caso essere convertito in denaro, né dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle di cui all’art. 1 del presente Capitolato e non potrà essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti della Stazione appaltante.
ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA
Le convenzioni tra la Società aggiudicataria e gli esercizi convenzionabili dovranno essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.C.M. del 18.11.2005.
Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto è erogato dagli esercizi in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005.
I buoni pasto acquistati dovranno poter essere utilizzati da parte dei dipendenti in esercizi convenzionati, che risultino situati nelle vicinanze delle Sedi indicate nell’Xxxxxxxx x. 0, xxxxx restando che dovrà essere assicurato il numero minimo di n. 2 esercizi convenzionati siti a non più di 500 metri dalle stesse.
La Società aggiudicataria si impegna a fornire periodicamente ed anche dietro semplice richiesta, l’elenco aggiornato degli esercizi siti nell’area di interesse della Stazione appaltante.
La Società aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali risoluzioni del contratto con gli esercizi convenzionati, provvedendo altresì a nuove convenzioni sostitutive nelle vicinanze di quelli risolti, così come si impegna a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi, qualora la Stazione appaltante segnali eventuali disservizi da parte dei locali convenzionati oppure su motivate proposte avanzate dalla stessa.
La Stazione appaltante si riserva altresì di pretendere dalla Società aggiudicataria la disdetta del contratto nei confronti di quegli esercizi che risultassero non di gradimento o che si fossero resi in qualche modo inadempienti.
La Stazione appaltante si riserva di controllare, attraverso propri incaricati, la regolarità delle prestazioni da parte degli esercizi convenzionati. Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla Società aggiudicataria, la quale si impegna al ripristino del rispetto degli stessi. Qualora perdurassero le suddette
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
inadempienze, potrà addivenirsi da parte della Stazione appaltante alla risoluzione del contratto prima della scadenza e fermo restando il diritto di quest’ultima ad un risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo appalto.
Sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere anticipatamente, con un preavviso di almeno un mese, il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo previsto, senza che la Società aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell’effettivo servizio prestato.
E’ convenuto che ogni rapporto giuridico e finanziario con i titolari dei locali convenzionati sarà tenuto solo ed esclusivamente da parte della Società aggiudicataria che si impegnerà a tenere la Stazione appaltante sollevata ed indenne da ogni eventuale pretesa giuridica o risarcitoria degli stessi.
La Stazione appaltante non potrà essere chiamata a rispondere per eventuali danni causati dai fruitori del servizio buoni-pasto nei confronti degli esercizi convenzionati.
La Società aggiudicataria dovrà indicare il nome ed il recapito di un referente, il quale dovrà essere sempre a disposizione per ricevere comunicazioni, segnalazioni di disservizi e simili.
La Società aggiudicataria, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti impegni:
a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell’appalto;
b) adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti contenute nel D.P.C.M. 18.11.2005;
c) garantire che l’offerta sarà considerata impegnativa per l’intera durata dell’appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal Bando, dal Disciplinare, dal presente Capitolato e dal Contratto;
d) garantire e manlevare la Stazione appaltante, al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la Società aggiudicataria e i pubblici esercizi con l’impresa convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società aggiudicataria ed il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce alla attuazione della presente convenzione;
e) garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
f) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
g) mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta tecnica;
h) fornire, a richiesta della Stazione appaltante, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati;
i) aderire tempestivamente e comunque nei 30 (trenta) giorni successivi alle richieste della Stazione appaltante, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
l) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
m) comunicare immediatamente alla Stazione appaltante l’eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto dell’impresa disporre la sostituzione dell’esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione;
n) sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto scaduti o deteriorati, restituiti dalla Stazione appaltante nel rispetto dei termini di cui all’art. 5 del presente Capitolato;
o) assicurare un collegamento informatico (e-mail ed eventuali altri) con la Stazione appaltante per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento.
ART. 7 – REQUISITI DELLE SOCIETA' DI EMISSIONE
Potranno presentare offerte esclusivamente le società di emissione dei buoni pasto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 18.11.2005, in particolare :
a) l’attività di emissione di buoni pasto dovrà essere svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
b) tali società dovranno avere come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
c) il bilancio delle società di emissione deve essere corredato da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, che esprima un giudizio ai sensi dell’art. 156 dello stesso Decreto, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409-bis del c.c.;
d) le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato D.P.C.M. 18.11.2005, non possono essere ricoperte da coloro che:
1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del c.c.;
2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 o della Legge 31.05.1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16.03.1942, n. 267;
c) alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
I soggetti offerenti non dovranno altresì trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
ART. 8 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto deve essere erogato, per conto della Società aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa convenzionati, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto “a valore”, di generi alimentari di buona qualità organolettica.
Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto, oggetto del presente Capitolato, dovrà essere erogato da esercizi convenzionati, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 18.11.2005 e delle prescrizioni del presente Capitolato.
Detti esercizi dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie e svolgere una delle seguenti attività previste dall’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 25.08.1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della Legge 8.08.1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D. Lgs. 31.03.1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Gli esercizi convenzionati dovranno:
1. essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come previsto anche nell’art. 4 del menzionato D.P.C.M. 18.11.2005, dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della Legge 30.04.1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio;
2. avere caratteristiche tali da garantire una adeguata ricettività;
3. esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del buono pasto presso l’esercizio).
ART. 9 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara d’appalto viene aggiudicata con il sistema della procedura aperta (pubblico incanto) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., da valutarsi sulla base degli elementi descritti nel successivo art. 10 del presente Capitolato, tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 2 del D.P.C.M. 18.11.2005, ove si prevede che il valore assunto a base d’asta per le gare non possa essere inferiore al valore facciale del buono pasto.
ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Come indicato nell’articolo precedente, la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:
- OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI
- OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI
Con riferimento all’OFFERTA ECONOMICA i concorrenti dovranno indicare la percentuale unica di sconto sul valore facciale indicato, IVA esclusa.
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
Ai fini dell’aggiudicazione, il calcolo dei punteggi verrà effettuato avendo a riferimento il prezzo derivante dall’applicazione dello sconto sul valore facciale di € 5,29.
Il punteggio massimo di punti 40 sarà attribuito all’offerta che presenti il prezzo più basso per ogni singolo buono pasto.
A quelle con prezzo superiore sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente formula:
Prezzo Minimo
P = x 40 Prezzo Singola Offerta
P = punteggio
Prezzo minimo= il minor prezzo offerto
Prezzo singola offerta= prezzo offerto concorrente i-esimo Il tutto moltiplicato per 1 (coefficiente correttivo).
All’offerta economica dovranno essere altresì allegate le giustificazioni degli elementi costitutivi dell’offerta (art. 87 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163).
Con riferimento all’elemento OFFERTA TECNICA, la Stazione appaltante individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco indicato:
a) RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI: fattore ponderale punti 10
Il punteggio massimo di punti 10 è attribuito all’offerta che prevede da parte delle società concorrenti il rimborso medio del buono pasto più elevato, XXX xxxxxxx, agli esercizi convenzionati.
Esempio di calcolo rimborso medio: valore facciale buono pasto = € 5,29 – commissione media = 5%
€ 5,29 – 5% = 5,29 – 0,26 = € 5,03
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
Rimborso Singola Offerta
x 10 Rimborso Massimo
Il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 1.
Per una migliore comprensione della attribuzione del punteggio, si specifica quanto segue:
Rimborso Singola Offerta: Valore facciale del buono meno commissione percentuale media applicata alla rete di esercizi convenzionati;
Xxxxxxxx Xxxxxxx: Valore facciale del buono meno la minore commissione percentuale media applicata alla rete di esercizi convenzionati.
La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione dell’elenco degli esercizi convenzionati, così come indicato al successivo punto b).
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
b) RETE DEGLI ESERCIZI: fattore ponderale punti 10
Il punteggio massimo di punti 10 è attribuito all’offerta che presenti il maggior numero di esercizi già convenzionati situati nelle immediate vicinanze delle Sedi indicate nell’allegato n. 2, fermo restando che dovrà essere assicurato il numero minimo di n. 2 esercizi convenzionati siti a non più di 500 metri dalle stesse.
Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula:
Numero Esercizi Singola Offerta
x 10 Numero Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 0,95.
L’affidamento del servizio è subordinato alla circostanza che la società concorrente fornisca la prova di aver attivato alla data dell’offerta il numero di convenzioni indicato in sede di offerta stessa.
A tal fine la Società aggiudicataria dovrà allegare all’offerta tecnica l’elenco autocertificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, degli esercizi pubblici già convenzionati con l’indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l’indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza e la percentuale di commissione a ciascuno di essi applicata.
Il suddetto elenco dovrà, inoltre, riportare: il numero totale degli esercizi convenzionati e la media percentuale aritmetica di commissione, utile all’assegnazione del punteggio di cui al precedente punto a).
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla società aggiudicataria, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ad ulteriore conferma dell’esistenza delle convenzioni già attivate con gli esercizi in sede di offerta, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi.
c) TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI: fattore ponderale punti 10
il punteggio massimo di punti 10 verrà attribuito alla società concorrente che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture degli esercizi convenzionati nel minor tempo.
Per l’attribuzione del punteggio si seguirà la seguente formula:
P = Tempo min. x 10
Tempo
dove:
P= punti
Tempo= giorni concorrente i-esimo Tempo min= giorni minimi offerti
d) PROGETTO TECNICO: fattore ponderale punti 30
Il punteggio massimo pari a punti 30 sarà attribuito, sulla base di un progetto tecnico dettagliato ed esaustivo presentato da ciascuna società concorrente, al progetto che
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
meglio risponda alle esigenze organizzative della Stazione appaltante, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative tecnologiche, che rendano il servizio richiesto ancora più funzionale.
La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a 100.
La Stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare per motivate ragioni di convenienza e pubblico interesse.
Nel caso di gara deserta, considerata tale anche in presenza di offerte non ritenute valide, la Stazione appaltante, come previsto dall’art. 57 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione tramite procedura negoziata.
Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le prime due cifre decimali.
ART. 11 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL
Nell’esecuzione del servizio, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi.
ART. 12 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo contrattuale, ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.
L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il concorrente deve indicare il servizio che intende subappaltare e la relativa percentuale; con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i..
E’, inoltre, fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, di trasmettere alla contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto.
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
ART. 13 – PREZZO
1. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla Società aggiudicataria e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dalla Stazione appaltante ed effettivamente consegnato dalla Società aggiudicataria.
2. Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa ed onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e nel presente Capitolato, e di qualsiasi onere connesso, come sopra precisato.
3. Le variazioni dell’imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.
ART. 14 – PAGAMENTI
1. Il pagamento delle somme dovute alla Società aggiudicataria viene eseguito entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e previa attestazione, da parte della Direzione Generale SERIT SICILIA S.p.A. - Ufficio Personale e Formazione quale Funzione preposta al controllo, della regolare esecuzione delle prestazioni.
2. La Società aggiudicataria alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante:
a) il riferimento all’ordinativo emesso dalla Stazione appaltante;
b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l’indicazione della relativa numerazione;
c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
d) l’aliquota IVA come per legge.
3. Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario.
4. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della Società aggiudicataria, di tutte le condizioni contrattuali ed all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.
5. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
ART. 15 – CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
La Stazione appaltante si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Società aggiudicataria alle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto.
Le suddette verifiche, tra l’altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all’uopo convenzionati dalla Società aggiudicataria ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal Capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e della Stazione appaltante.
ART. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
La Società aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, gli utilizzatori dei buoni pasto con le seguenti coperture assicurative e relativi massimali:
▪ Polizza R.C.T.
5.000.000,00 euro per ogni sinistro
5.000.000,00 euro per danni a cose
5.000.000,00 euro per persona infortunata
▪ Polizza infortuni
160.000,00 euro in caso di morte
130.000,00 euro in caso di invalidità
La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere estesa anche ai rischi connessi ai trasferimenti “da” e “per” il luogo di ristoro effettuato dai dipendenti a piedi o con qualsiasi mezzo.
Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, furti, rapine e aggressioni che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio.
ART. 17 – INADEMPIENZE E PENALITA'
Le inadempienze eventualmente riscontrate durante l’esecuzione del servizio, oggetto della presente gara, non imputabili a forza maggiore o a caso fortuito, saranno contestate dalla Stazione appaltante - a mezzo raccomandata AR - alla Società aggiudicataria.
La Società aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.
Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, saranno definitivamente applicate le penali previste da detto articolo.
La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto alla Società aggiudicataria a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Ove l’ammontare delle penali applicate superi la somma complessiva del 10% del corrispettivo globale del valore dell’appalto aggiudicato, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui al successivo art. 18 del presente Capitolato.
La Società aggiudicataria non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione appaltante.
In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10 (dieci), la misura della penale sarà pari al 5% dell’importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dalla Stazione appaltante, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, punto 4.
In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto presso una o più delle sedi indicate nella richiesta di approvvigionamento, per ogni giorno di ritardo la Società aggiudicataria pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all’art. 14, punto 4.
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la Società aggiudicataria, comunque, si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l’errata consegna, senza costi aggiuntivi per la Stazione appaltante.
Nel caso la Società aggiudicataria non garantisca gli adempimenti previsti all’art. 6, lettere e), f), g), l), m), e o), (Obblighi della Società Aggiudicataria) del Capitolato speciale d’appalto, si applicherà una penale il cui importo ammonterà da un minimo di
€ 100,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni singola contestazione.
Nel caso la Società aggiudicataria non garantisca gli adempimenti previsti all’art. 6, lettere h) e i) del Capitolato speciale d’appalto, si applicherà una penale il cui importo ammonterà da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
Nel caso in cui la Società aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M. 18.11.2005, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.
Restano a carico della stessa Società aggiudicataria, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il mancato rispetto della normativa in materia, di quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato speciale d’appalto, costituisce valida causa di risoluzione del contratto medesimo, fatta salva sempre e comunque la facoltà di richiedere, da parte della Stazione appaltante, il risarcimento di tutti i danni causati dalla Società aggiudicataria.
2. La Stazione appaltante, inoltre, potrà dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre che al verificarsi di gravi e reiterate inadempienze/negligenze commesse nello svolgimento del servizio:
a) qualora la Società aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
b) qualora la Società aggiudicataria non si adegui alle prescrizioni vigenti contenute nel suddetto D.P.C.M. 18.11.2005 nei termini in esso previsti;
c) ove la Società aggiudicataria addivenga alla cessione del contratto;
d) qualora la Società aggiudicataria sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l’esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, arrecando grave nocumento alla Stazione appaltante;
e) in caso di dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale della Società aggiudicataria;
f) qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare;
g) qualora la Società aggiudicataria superi il limite di penalità del 10% dell’ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell’appalto aggiudicato, come determinato all’art. 17;
h) nel caso si accerti che la Società aggiudicataria non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione dell’offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati; nel caso il numero dei locali convenzionati sia ridotto di
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
oltre il 3% rispetto a quello indicato in sede di gara ed in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto;
i) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell’anno solare;
l) in caso di mancata comunicazione di cessione dell’impresa;
m) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
n) negli altri casi previsti dallo schema di contratto agli artt. 4 (Obbligazioni specifiche della “Società Aggiudicataria”), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Riservatezza), 11 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Penali), 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito, divieto di subappalto oltre il limite stabilito dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto), 20 (Trasparenza).
3. La risoluzione del contratto, in tali ipotesi sarà subordinata alla comunicazione, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla Società aggiudicataria. Inoltre, la Stazione appaltante è autorizzata ad incamerare la cauzione definitiva prestata dalla Società aggiudicataria, a carico della quale resterà anche l’onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con la Società aggiudicataria inadempiente, per proseguire il servizio.
4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Società aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante, per il rimanente periodo contrattuale.
5. In caso di risoluzione del contratto, alla Società aggiudicataria sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 14, punto 4.
ART. 19 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. La Stazione appaltante ha diritto - nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti della Società aggiudicataria, anche se non gravi - di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi alla stessa Società aggiudicataria con lettera raccomandata AR.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro la Società aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare - o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali - che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante. In caso di recesso della Stazione appaltante, la Società aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite - purché correttamente ed a regola d’arte - secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
ART. 20 - TRASPARENZA
1. L’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente in sede di stipula del Contratto:
- dichiarerà che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiarerà di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- dichiarerà di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 10.10.1990 n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- si obbligherà a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società aggiudicataria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa della Società aggiudicataria, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’impresa aggiudicataria acconsente, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all’espletamento dell’appalto, nonché per quelle legate alla stipulazione dei contratto.
ART. 22 – REGISTRAZIONE E SPESE
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
Tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti o future saranno a carico della Società aggiudicataria.
ART. 23 – CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto relativo a questo Capitolato, saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario.
Competente sarà il Foro di Palermo.
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare, dal Bando di gara e dallo schema di Contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento Santo Digangi
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
ALLEGATO N. 1
ELENCO DELLE SEDI DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO SERIT SICILIA S.p.A.
SEDI CONSEGNA | INDIRIZZO | CAP |
AGRIGENTO | XXXXXX XXXXXXX 00 | 00000 |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXXXX 00/X | 00000 |
XXXXXXX | XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX | 00000 |
XXXXXXXXX XXXXXXXX - XX | XXX XXXXXXXX 0 | 00000 |
XXXX | XXXXXX XXXXXXXXX 0/0 | 00000 |
XXXXXXX | XXX XXX XXXXX 000, xxxxxxx 000 | 00000 |
XXXXXXX | XXX XXXXXX 0 | 00000 |
XXXXXX | XXX XXXXXXXXX xxx. XXX XXXXXXXX | 00000 |
XXXXXXXX | XXX XXXXX XXXXX, 00 | 00000 |
XXXXXXX | XXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXX XXX XXXXX | 00000 |
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
ALLEGATO N. 2
ELENCO DELLE SEDI AZIENDALI DI SERIT SICILIA S.p.A.
PROVINCIA | SPORTELLI | INDIRIZZO | CAP | |
AGRIGENTO | AGRIGENTO | XXXXXX XXXXXXX 00 | 00000 | |
XXXXXX | XXX XXXXX XXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXXXX' | XXX XXXXXXX XXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXX | XXX XXX XXXXXXX 000 | 00000 | ||
XXXXXX | XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXX | c/o Casa Comunale – XXXXX XXXXXXX 0 | 00000 | ||
XXXXXXX | XXX XXXXXX 0 | 00000 | ||
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXXXX 00 X | 00000 | |
XXXX | XXX XXXXXX 00 | 00000 | ||
XXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXXX 00/00 | 00000 | ||
XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXX X .XX XXXXXX 00/X | 00000 | |
XXXXXXXXXXX | XXXXX X. XX XXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXX | XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX | 00000 | ||
XXXXXX | XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXXXXXXX | XXX XXXXXXXX 0 | 00000 | ||
XXXXXXX' | XXX XXXXX 00 | 00000 | ||
XXXX | XXXX | X. XXX XXXXXXXXX 0/0 | 00000 | |
XXXXXXX | XXX X. XXXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXX XXXXXXXX | XXX X. X'XXXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXX | XXXXXXXXXX P.G. | XXX XXXXXXXXX XXXXX 0 | 00000 | |
XXXXXX | XXXXXX XXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXX | XXX XXX XXXXX 000, xxxxxxx 000 | 00000 | ||
XXXXXXX | XXX XXXX. XXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXXXX | XXX XXXXXXX' 00 | 00000 | ||
XXXXX | XXXXXXXX' X. XXXXXXXX, xxxxx.xx XXXXX XXXXXXX | 00000 | ||
XXXX'XXXXX XX XXXXXXXXX | XXX XXXXXXX XX 00 | 00000 | ||
XXXXXXXX | XXXXXX X. XXXXXXX XXXXX 0 | 00000 | ||
XXXXXXX | DIREZIONE GENERALE - Palermo | XXX XXXXXXXX XXXXXXXX 0 | 00000 | |
XXXXXXXX | XXX XXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXX' | XXXXXX XXXXXXXXXX 0 | 00000 | ||
XXXXXXXX | XXX XXX X. XXXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXXX | XXX XXXX XXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXX | XXX X. XXXXXX 0 | 00000 | ||
XXXXXXXXX | XXX XXXXXXX 00 | 00000 | ||
XXXXXXX XXXXXXX | VIA SPUCCHES 11 | 90018 |
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione:
PROVINCIA | SPORTELLI | INDIRIZZO | CAP |
RAGUSA | MODICA | XXXXX XXXXXXX X 0/X | 00000 |
XXXXXX | XXX XXXXXXXXX xxx. Xxx Xxxxxxxx | 00000 | |
XXXXXXXX | XXX XXXXXXXX 00 | 00000 | |
XXXXXXXX | LENTINI | XXX XXXX. XXXXXXXX XXX 00 | 00000 |
XXXX | XXXXXX X. XXXXXXX 0 | 00000 | |
XXXXXXX | XXX XXXX XXXX 00 | 00000 | |
XXXXXXXX | XXXXX XXXXX XXXXX 00 | 00000 | |
XXXXXXX | ALCAMO | XXXXX XXXXXX 00 X | 00000 |
XXXXXXXXXXXXX | XXX X. XXXXXXX 00/00 | 00000 | |
XXXXXXX | XXX X. XXXXXXXXX, 00 | 00000 | |
XXXXXXXXXXX | XXX X. XXXXXX 0 | 00000 | |
XXXXXXX | XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX | 00000 |
Capitolato Speciale d’Appalto – Firma/e per accettazione: