CIG 78339056E9
CAPITOLATO-SCHEMA DI CONTRATTO DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (CNI)
CIG 78339056E9
Sommario
ART. 1 - Oggetto dell’appalto, caratteristiche del servizio e valore stimato 3
ART. 2 - Durata e decorrenza dell'incarico 4
ART. 3 - Corrispettivo del servizio 5
ART. 4- Svolgimento dell'incarico 5
ART. 5 - Pagamento dei premi assicurativi 5
ART. 6 - Obblighi delle parti contraenti 6
ART. 8 Risoluzione del contratto 7
ART. 10 - Cauzione definitiva 7
ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari 8
ART. 12 -Trattamento dei dati personali 8
ART. 1 - Oggetto dell’appalto, caratteristiche del servizio e valore stimato
1. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (nel seguito anche CNI), Ente pubblico non economico, in attuazione all’obbligo assicurativo previsto dall'art. 3 DL 13/08/2011 n. 138 convertito nella Legge 04/09/2011, n. 148 e successive modifiche intervenute, intende affidare a un Broker iscritto al Registro Unico di cui al D.Lgs. n. 209/2005 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, in favore del Consiglio Nazionale Ingegneri - C.N.I. ai fini dell'affidamento del servizio di assicurazione per la stipula da parte del CNI di una polizza collettiva RC professionale ad adesione individuale e volontaria rivolta agli appartenenti alla categoria professionale degli ingegneri italiani e gestione dei relativi sinistri.
2. La prestazione del Broker individuato dalla predetta selezione sarà remunerata, solo ed esclusivamente, dalle provvigioni corrisposte dalla Compagnia di assicurazioni affidataria del servizio di assicurazione di cui al comma 1, nella misura della percentuale risultante dall’offerta economica del concorrente aggiudicatario.
3. In maniera esemplificativa e non esaustiva sono richieste le seguenti prestazioni:
A) Servizio di Consulenza:
- identificazione, analisi e valutazione dei rischi degli assicurati finalizzata all’incremento del numero di coperture assicurative degli iscritti all’albo degli ingegneri;
- elaborazione di Piani di Lavoro e determinazione del valore economico della prestazione oggetto della procedura europea a evidenza pubblica che dovrà essere indetta per l'aggiudicazione della Polizza a contraenza C.N.I. diretta a coprire la responsabilità civile professionale di tutti i professionisti beneficiari, sia nella forma di Polizza a contraenza del C.N.I. che nella forma di Convenzione ad adesione individuale e volontaria;
- formulazione del programma assicurativo più adeguato a favore degli iscritti all’albo;
- definizione e gestione delle procedure di adesione alla polizza e relativi supporti informatici;
- erogazione di assistenza e consulenza agli iscritti in fase di stipula e in fase di post-vendita della polizza;
- costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione inerenti gli obblighi assicurativi delle libere professioni;
B) Servizio di brokeraggio:
- gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione della documentazione contrattuale, controllo sulle scadenze e su ogni attività amministrativa-contabile;
- gestione dei sinistri attivi e passivi, in stretta relazione con gli Assicuratori e i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.) con idonea e tempestiva informazione al CNI e/o ad ente suo delegato;
- elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi i principali elementi del Programma Assicurativo, che riassuma gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine. Con riguardo ai sinistri, redazione di rapporti periodici (con cadenza trimestrale) che riportino gli andamenti statistici basandosi sui dati forniti dagli Assicuratori.
4. L'appaltatore dovrà garantire l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti della Fondazione e del CNI impiegati nel servizio e garantire un costante raccordo organizzativo con detti enti individuando in modo chiaro referenti e responsabili.
5. Il Valore stimato dell’appalto, ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14 lett a) DLGS 50/2016, si presume pari a euro 2.400.000 di cui Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) per i primi 36 mesi di durata ordinaria del contratto nonché Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) in caso di ripetizione di servizi analoghi per eguale periodo (ex art. 63 d.lgs 50/2016).
6. Nel caso di mancato avvio della procedura per l'affidamento del servizio assicurativo, entro i tre mesi successivi alla intervenuta efficacia del contratto di consulenza/brokeraggio assicurativo, quest'ultimo dovrà intendersi risolto di diritto senza che le parti abbiano reciprocamente a pretendere alcunché.
7. E’ di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale Ingegneri la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker.
ART. 2 - Durata e decorrenza dell'incarico
1. L'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà durata di 36 mesi, più eventuale opzione per ulteriori trentasei mesi a decorrere dalla data indicata nella
comunicazione di aggiudicazione mediante procedura negoziata ex art. 63 DLGS 50/2016.
2. In ogni caso di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del CNI, il broker si impegna, ove richiesto dal CNI, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente.
ART. 3 - Corrispettivo del servizio
1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile Professionale ad adesione individuale e volontaria che assicura tutti gli appartenenti alla categoria degli Ingegneri italiani verrà remunerato mediante applicazione di una provvigione fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto (compresa l’opzione di ripetizione), come da indicazioni di gara.
2. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà per il Consiglio Nazionale Ingegneri alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso, sarà remunerato direttamente dall'operatore economico affidatario del servizio di assicurazione RC professionale collettivo per la categoria degli ingegneri. Le aliquote provvigionali da porsi a carico degli Assicuratori saranno solo ed esclusivamente quelle risultanti dall'offerta economica ad esito della procedura di affidamento.
ART. 4- Svolgimento dell'incarico
1- Il CNI autorizza il broker a intrattenere rapporti direttamente con gli Assicuratori ferma restando l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente (entro i limiti imposti dalla Legge), la sottoscrizione dei contratti di Assicurazione e di ogni altro documento inerente la gestione del programma assicurativo. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti del CNI né è in grado di impegnare lo stesso a nessun titolo salvo esplicita e specifica autorizzazione.
ART. 5 - Pagamento dei premi assicurativi
1. Il CNI e/o gli Assicurati individuali provvederanno al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione al Broker verrà considerata a tutti gli effetti pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 c.c.
2. Il Broker si impegna a rilasciare al CNI e/o agli Assicurati individuali tutti i documenti comprovanti pagamenti di premio debitamente quietanzati.
3. Il Broker sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa nel caso in cui non provveda al versamento agli Assicuratori entro il termine indicato in polizza, dei premi pagati dagli assicurati o dal CNI.
ART. 6 - Obblighi delle parti contraenti
1. Il Broker si impegna a:
a) eseguire l'incarico secondo il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, con la diligenza dovuta e nell'esclusivo interesse del CNI;
b) garantire la trasparenza nei rapporti con gli Assicuratori aggiudicatari dei contratti;
c) mettere a disposizione del CNI e/o a suo ente delegato ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
2. Il CNI si impegna a:
a. non stipulare o modificare alcuna polizza senza aver preventivamente consultato il Xxxxxx;
b. rendere noto in ogni procedura concorsuale per la stipula di polizze assicurative che la gestione dei contratti è affidata al Xxxxxx;
c. indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto la percentuale di provvigione che gli Assicuratori corrisponderanno al Broker;
d. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale e/o di suo ente delegato;
e. mettere a disposizione del Broker la documentazione, gli atti e le informazioni necessarie al completo e puntuale adempimento di ogni formalità e obbligo inerente l'incarico.
ART. 7 - Penali
1. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste imputabili a titolo di colpa o dolo al Broker sono previste, fatto salvo il risarcimento dei
maggiori danni, le seguenti penali, la cui applicazione è di esclusiva facoltà del CNI:
a. ritardo nella trasmissione dei documenti necessari all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi assicurativi: Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
b. ritardo nei tempi di risposta alle richieste della Stazione Appaltante: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con lettera da CNI.
ART. 8 Risoluzione del contratto.
1. Il contratto deve intendersi risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:
a) frode o grave negligenza dell’aggiudicatario, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
b) cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento;
c) cessione del contratto o subappalto.
d) eventuali mutamenti societari/aziendali che risultino interessare il soggetto aggiudicatario (per effetto di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda).
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il CNI procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell’aggiudicatario inadempiente.
3. In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l’obbligo di trasferire agli uffici di riferimento della Stazione Appaltante i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.
ART. 9 - Subappalto
1. L'impresa aggiudicataria può subappaltare le prestazioni contrattuali nei limiti di quanto previsto dal punto 9 del disciplinare di gara.
ART. 10 - Cauzione definitiva
1. Il Broker aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva, costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art. 107, del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica secondo le forme e le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
2. La riduzione dell’importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 93, comma 7 del citato Decreto.
3. Tale cauzione dovrà essere prestata entro 30 giorni dal termine di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento del presente servizio ed essere predisposta nel rispetto dei modelli allegati al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 2018 n. 31.
ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, il Broker/consulente si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il CNI correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l’utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l’incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c. c.
3. Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell’incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
4. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003).
ART. 12 -Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) si precisa che:
- Finalità del trattamento: i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Fondazione CNI, in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- Natura dei dati trattati: i) dati personali comuni; ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE,limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa;
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: I dati saranno trattati dal personale di Fondazione CNI che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Fondazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- Periodo di conservazione dei dati: Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente;
- Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:
Fondazione CNI xxx XX xxxxxxxxx x. 0 Xxxx;
- Consenso al trattamento dei dati personali Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra
definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Fondazione CNI o della Committente per le finalità sopra descritte.
ART. 13 - Controversie
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 209, comma 3 del Codice, l’autorizzazione all’inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con verbale n. 49/2019 del 13/03/2019.
ART. 14 - Norma di rinvio
1. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d’opera.
2. Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato, nel regolamento di esecuzione della legge stessa, nel D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi”, nel D. Lgs. 209/2005, relativo al Codice delle Assicurazioni private, nel Codice civile nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili.