Metalmeccanici, Orafi, Argentieri e Odontotecnici (Artigianato)
Metalmeccanici, Orafi, Argentieri e Odontotecnici (Artigianato)
Parti contraenti | Stipula | Decorrenza | Scadenza Economica Normativa | Rinnovo economico | |
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai E Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil | 24.4.20181 | 1.1.2013 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | - |
A decorrere dal 16.6.2011, i ccnl Metalmeccanica ed Installazione di Impianti 27.2.2008, Orafi, Argentieri e Affini 29.5.2008 e Odontotecnici 18.6.2008 sono accorpati in un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro denominato Area Meccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici. 1Aggiornato con il Verbale integrativo 18.5.2018 |
SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI | |||||
Livelli | Qualifiche | 1.5.2018 | Minimi | 1.9.2018 | Contingenza1 |
1Q | Quadri | 1.721,32 | 1.747,39 | ||
1 | Impiegati direttivi | 1.721,32 | 1.747,39 | ||
2 | Impiegati direttivi | 1.601,62 | 1.625,88 | ||
2 bis | Impiegati di concetto - Operai specializzati | 1.512,32 | 1.535,23 | ||
3 | Impiegati di concetto - Operai specializzati | 1.454,22 | 1.476,25 | ||
4 | Impiegati d'ordine - Operai specializzati | 1.370,65 | 1.391,41 | ||
5 | Impiegati d'ordine - Operai qualificati | 1.320,12 | 1.340,12 | ||
62 | Impiegati d'ordine - Operai comuni | 1.258,86 | 1.277,93 | ||
1 Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011 2 Gli impiegati inquadrati in tale categoria, intendendosi quelli di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi, comprensivo del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5° livello professionale. Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24 mesi. NB. Per gli operai rimane in vigore la retribuzione oraria che è possibile calcolare dividendo la retribuzione per il coefficiente orario (173) e moltiplicando il risultato ottenuto per le ore effettivamente prestate. |
SETTORE ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI | |||||
Livelli | Qualifiche | 1.5.2018 | Minimi | 1.9.2018 | Contingenza1 |
1Q | Quadri | 1.722,75 | 1.748.82 | ||
1 | Impiegati con funzioni direttive | 1.722,75 | 1.748,82 | ||
2 | Impiegati con funzioni direttive | 1.605,05 | 1.629,34 | ||
3 | Impiegati di concetto - Operai specializzato | 1.461,01 | 1.483,12 | ||
4 | Impiegati d'ordine - Operai specializzato | 1.374,10 | 1.394,90 | ||
5 | Impiegati d'ordine - Operai qualificato | 1.321,32 | 1.341,32 | ||
62 | Impiegati d'ordine - Operai comuni | 1.252,77 | 1.271,73 | ||
1 Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011. 2 Gli impiegati inquadrati in tale categoria, intendendosi quelli di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi, passeranno automaticamente nella categoria superiore (5° liv.). Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24 mesi. |
SETTORE ODONTOTECNICI | |||||
Livelli | Qualifiche | 1.5.2018 | Minimi | 1.9.2018 | Contingenza1 |
1S | Personale con funzioni direttive | 1.785,52 | 1.812,95 | ||
1 | Personale con funzioni direttive | 1.614,82 | 1.639,63 | ||
2 | Personale di concetto, odontotecnici | 1.529,62 | 1.553,12 | ||
3 | Personale d'ordine, odontotecnici | 1.382,72 | 1.403,96 | ||
4 | Personale d'ordine, odontotecnici | 1.301,91 | 1.321,91 | ||
5 62 | Personale d'ordine e comuni Operai comuni addetti alle pulizie | 1.246,86 1.199,66 | 1.266,01 1.218,09 | ||
1 Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011 2 Gli operai assunti dal 1° gennaio 1990 e inquadrati in tale categoria, dopo 10 mesi di permanenza nella stessa, acquistano il solo livello salariale della categoria superiore (5° liv.). |
INDENNIT¤, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | |||||
E.D.R. | Funzione quadro | Diploma | Laurea | Cassa | |
1 | Quadri: € 70,00; impiegati con funzioni direttive: € 50,00 | 6% del minimo + contingenza | |||
Numero mensilità | Coefficiente giornaliero | Coefficiente orario | Orario normale di lavoro settimanale | ||
13 | 26 | 173 | 40 ore distribuite su 5 giorni2 | ||
1 Conglobato nei minimi retributivi. 2 Per le imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari e per le imprese operanti nei settori dellÊassistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, lÊorario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi |
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI | ||
RETRIBUTIVI | Una tantum | ad integrale copertura del periodo 1.1.2015 – 30.4.2018 verrà corrisposto, ai lavoratori in forza alla data del 24.4.2018, un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni, pari ad € 299,00. XXxxxxxxx verrà erogato in 2 soluzioni: € 150 con la retribuzione di giugno 2018 ed € 149 con la retribuzione di ottobre 2018. Xxxx apprendisti in forza al 24.4.2018 sarà erogato, a titolo di una tantum, lÊimporto di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. XXXxx Xxxxxx non incide sugli istituti contrattuali direttivi e differiti, ivi incluso il TFR |
Premi aziendali e di risultato | non regolamentati | |
Indennità trasferta | Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede compete un'indennità di trasferta di € 30,98741 dallÊ1.1.2000 (€ 35,00 dallÊ1.9.2018). Tale importo comprende due pasti ed il pernottamento. Per quanto non regolamentato si veda lÊart. 26 del CCNL 27.11.1997. Settore Odontotecnici - vedere art. 14 del CCNL 26.7.1993 | |
Gratifica natalizia | operai: 173 ore di retribuzione, da corrispondere in occasione del Natale | |
Tredicesima | impiegati: 1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale | |
Quattordicesima | non prevista | |
Altre mensilità aggiuntive | non previste | |
Scatti anzianità | Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - esistono due diversi regimi per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità (massimo 5 bienni): a. la nuova disciplina prevista per i lavoratori che alla data del 27.11.1997 non hanno ancora maturato il 1° scatto di anzianità: € 32,94, liv. 1; € 29,08, liv. 2; € 26,13, liv. 2 bis; € 24,29, liv. 3; € 21,72, liv. 4; € 20,24, liv. 5; € 18,40; liv. 6; b. accanto alla nuova disciplina viene mantenuto il regime precedentemente in vigore, limitatamente a quei lavoratori che alla data del 27.11.1997 hanno già maturato il 1 scatto di anzianità, con l'unica differenza che viene stabilito l'importo massimo raggiungibile alla data del 30.6.2000 pari a: € 181,79, liv. 1; € 160,62, liv. 2; € 144,09, liv. 2 bis; € 133,76, liv. 3; € 119,82, liv. 4; € 111,55, liv. 5; € 101,23, liv. 6. Xxxxxxx Xxxxx, Argentieri ed Affini – a. Operai: dal 7.10.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 bienni. Alla data del 3.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti, pari a: Livelli € 1 178,18 2 159,07 3 134,80 4 121,88 5 113,62 6 102,77 ai lavoratori che alla data del 7.10.1998 non hanno ancora maturato il primo scatto verranno corrisposti i seguenti importi biennali in cifra fissa: Livelli € 1 33,57 2 29,79 3 24,95 4 22,31 5 20,68 6 18,51 b. Impiegati: i lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7.10.1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno i seguenti importi in cifra fissa: € 33,57, liv. 1; € 29,79, liv. 2; € 24,95, liv. 3; € 22,31, liv. 4; € 20,68, liv. 5; € 18,51, liv. 6. Settore Odontotecnici - a partire dal 4.12.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Gli scatti sono previsti per un massimo di 5 biennali. Al 31.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti, pari a: € 195,22, liv. 1S; € 165,27, liv. 1; € 149,26, liv. 2; € 122,92, liv. 3; € 111,04, lvi. 4; € 103,81, liv. 5; € 94,00, liv. 6. I lavoratori che non hanno maturato alla data del 4.12.1998 il 1 scatto, percepiranno per ogni scatto i seguenti importi in cifra: 35,43, liv. 1S; € 29,95, liv. 1; € 27,04, liv. 2; € 22,27, liv. 3; € 19,84, lvi. 4; € 18,14, liv. 5; € 16,69, liv. 6 | |
Anzianità convenzionale | non prevista | |
Straordinari (limiti e maggiorazioni) | il lavoro straordinario deve essere contenuto nel limite di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali. Il limite annuale è di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Tale riposo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre (semestre per il settore Odontotecnico) tenendo conto delle esigenze tecnico aziendali. Maggiorazioni Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti: a. 15% lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00); b. 25% lavoro straordinario (comprese le prime 3 ore del sabato); c. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre 8 ore); d. 50%, straordinario sabato ore successive alle prime 3; e. 55%, straordinario notturno (oltre 8 ore). Maggiorazioni Xxxxxxx Xxxxx, Argentieri ed Affini: a. 8%, lavoro festivo con riposo compensativo; b. 15%, lavoro notturno a turni; c. 25%, lavoro notturno e lavoro straordinario; d. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo oltre le 8 ore; e. 55%, straordinario notturno oltre le 8 ore; f. il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore; nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%. Maggiorazioni Settore Odontotecnici: a. 25%, lavoro straordinario e notturno; b. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre le 8 ore); c. 55%, straordinario notturno (oltre le 8 ore). ˚ ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato e può avere durata superiore alle 2 ore; le prime 3 ore saranno retribuite con la maggiorazione del 25%, mentre le ore successive con la maggiorazione del 50%. Banca ore – è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dallÊinizio dellÊaccumulo e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di unÊulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Le ore accumulate possono essere recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato. Qualora eccezionalmente non sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi, lÊimporto corrispondente verrà liquidato sulla base della paga oraria in atto a quella data | |
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale | Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Odontotecnici - prevista la contrattazione integrativa a livello regionale |
RETRIBUTIVI | Indennità | Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - di reperibilità: € 10,33 (€ 13,00 dallÊ1.9.2018) giornaliere per la reperibilità su 24 ore e € 5,16 (€ 7,00 dallÊ1.9.2018) per la reperibilità su 16 ore |
Mansioni discontinue | non previste | |
Cottimo, magg. garantita | Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini - le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire un utile non inferiore al 5% del minimo di paga base tabellare. Nel caso in cui un operaio non riesca a conseguire il suddetto utile la retribuzione gli verrà integrata fino a raggiungere detto minimo | |
Erogazione TFR | nessuna particolarità | |
Vitto e alloggio | non regolamentati | |
ORARIO | Ferie | a. operai: 4 settimane, pari a 160 ore; b. impiegati: 4 settimane per anzianità fino a 18 anni e 4 settimane + 5 giorni per anzianità superiore a 18 anni |
Permessi retribuiti | a. 5 ore mensili, cumulabili trimestralmente, per cariche sindacali, per aziende con almeno 8 dipendenti (Settore odontotecnico: per dirigenti sindacali, 3 ore per dipendente con un minimo 16 ore annue); b. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; c. 25 ore annue per aggiornamento professionale; d. studenti: permessi retribuiti pari a 20 ore annue. Diritto allo studio: 150 ore per triennio usufruibili anche in un solo anno; e. 3 giorni per lutto familiare | |
Riduzione orario | 16 ore di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dellÊanno; nel caso in cui siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - qualora, a decorrere dallÊ1.1.1993, venga attuato un regime di flessibilità superiore a 40 ore, allo stesso lavoratore, per lÊanno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta unÊulteriore indennità pari a 8 ore Settore Orafo, Argentiero ed Affini - qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per lÊanno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta unÊulteriore indennità pari a 8 ore Settore Odontotecnico - qualora a decorrere dallÊ1.1.1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per lÊanno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta unÊulteriore indennità pari a 8 ore | |
Festività | a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini: a. Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. b. Impiegati: per le festività cadenti di domenica è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, lÊimporto di una quota giornaliera della retribuzione pari a 1/26 | |
Festività soppresse | 32 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite. I permessi maturati nellÊarco dellÊanno solare (1.1-31.12) potranno essere utilizzati entro il 30.4 dell'anno successivo oppure accantonati in banca ore; qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della loro scadenza | |
Flessibilità orario contrattuale | lÊazienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dellÊanno, con il superamento dellÊorario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali, fino a un massimo di 152 (120 per il settore Metalmeccanico) ore annue. A fronte del superamento dell'orario di lavoro ed in periodi di minore intensità, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi entro un periodo di 6 mesi, per i settori Metalmeccanica e Orafi, entro un periodo di 12 mesi per il settore Odontotecnico. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa allÊorario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dellÊorario. In alternativa lÊazienda, al fine di adeguare le capacità aziendali allÊutilizzo degli impianti, alle esigenze dellÊandamento produttivo e di mercato e alle previsioni di vendita, potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipo di lavorazioni o gruppi di lavoratori, a regimi di flessibilità con compensazione di orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Tali regimi di orario non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiore a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Per le ore prestate oltre lÊorario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi | |
Permanenza massima passaggio cat. superiore | Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di 3 mesi continuativi o di 6 mesi non continuativi nell'arco di 3 anni, salvo sostituzione lavoratori assenti Settore Orafi, Argentieri ed Affini - Passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di almeno 3 mesi continuativi o più periodi non continuativi, purché la somma di questi raggiunga i 6 mesi nellÊarco di 3 anni Settore Odontotecnici - Impiegati: trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, il lavoratore passerà a tutti gli effetti alla categoria superiore, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Tale disimpegno può essere effettuato anche non continuativamente purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga 6 mesi per il passaggio alle altre categorie | |
Passaggio qualifica superiore | nessuna particolarità | |
ASSENZE | Malattia | Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti, Odontotecnici - a. operai: 1) conservazione del posto per 9 mesi. In caso di più malattie, 10 mesi nellÊarco dei 24 mesi precedenti; 2) trattamento economico: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4 giorno (dal 1 giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150 giorno; b. impiegati Retribuzione Anzianità Conservazione del posto 100% 50% |
fino a 5 anni 6 mesi primi 2 mesi successivi 4 mesi oltre 5 anni 8 mesi primi 3 mesi successivi 5 mesi In caso di più malattie, 10 mesi nellÊarco dei 24 mesi precedenti (per gli Odontotecnici, tale disposizione decorre dal 24.4.2018). Xxxxxxx Xxxxx, Argentieri e Xxxxxx – a. operai: 1) conservazione del posto per 9 mesi. In caso di più malattie, 10 mesi nellÊarco dei 24 mesi precedenti; 2) trattamento economico: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno; b. impiegati: Retribuzione Anzianità Conservazione del posto 100% 50% fino a 5 anni 6 mesi primi 2 mesi successivi 4 mesi oltre 5 anni 8 mesi primi 3 mesi successivi 5 mesi | ||
Infortunio | Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti – a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. trattamento economico: A) operai: integrazione indennità Inail al 100% della retribuzione per una durata massima di 150 giorni; B) impiegati: come ipotesi malattia. Settore Orafi, Argentieri e Affini – a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino alla guarigione e retribuzione al 100% per 3 giorni di carenza. Settore Odontotecnici - Conservazione del posto e integrazione indennità Inail al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica | |
Maternità | integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria | |
Congedo matrimoniale | Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni. |
ASSENZE | Settori Orafi, Argentieri e Xxxxxx e Odontotecnici - a. operai: 15 giorni consecutivi remunerati con 80 ore di retribuzione, comprensive di quanto corrisposto dall'Inps; b. impiegati: 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni | |||
Permessi | brevi permessi, al lavoratore che ne faccia richiesta | |||
Sospensione/riduzione lavoro o CIG | nessuna particolarità | |||
Aspettative | a. al termine del periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto ad unÊaspettativa per malattia non retribuita, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta ai lavoratori di assolvere alle precedenti mansioni; b. per tossicodipendenti, per un periodo ritenuto congruo alla riabilitazione; c. il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per lÊintera vita lavorativa. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per lÊesercizio del congedo non dovranno superare: nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti 1 lavoratore; nelle imprese con più di 3 dipendenti, 1 lavoratore ogni 3 o frazioni; d. minimo 1 mese e massimo 6 mesi non frazionabili, in caso di documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza oneri a carico dellÊimpresa | |||
GESTIONE | Prova | Settore Metalmeccanica e Installazioni di Impianti: a. 3 mesi, impiegati; b. 6 settimane, operai liv. 2 bis, 3 e 4; c. 4 settimane, operai liv. 5 e 6. Xxxxxxx Xxxxx, Argentieri ed Affini: a. 3 mesi, impiegati; b. 7 settimane, operai liv. 3; c. 6 settimane, operai liv. 4; d. 4 settimane, operai liv. 5 e 6. Settore Odontotecnici: a. 3 mesi, impiegati; b. 60 giorni lavorativi, operai liv. 1S, 1 e 2; c. 40 giorni lavorativi, operai liv. 3 e 4; d. 20 giorni lavorativi, operai liv. 5; e. 10 giorni lavorativi, operai liv. 6 | ||
Preavviso | Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini Impiegati Anzianità Operai liv. 1 e 2 liv. dal 3 a 6 | |||
fino a 5 anni 6 giorni 1 mese 1/2 1 mese da 5 a 10 anni 8 giorni 2 mesi 1 mese 1/2 oltre 10 anni 10 giorni 2 mesi 1/2 2 mesi per gli operai i termini preavviso potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana. Per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese Settore Odontotecnici - operai: il licenziamento o le dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana Anzianità Cat. 1S, 1 e 2 Cat. 3 e 4 Cat. 5 e 6 | ||||
fino a 5 anni 45 giorni 25 giorni da 5 a 10 anni 50 giorni 40 giorni oltre 10 anni 60 giorni 45 giorni i giorni indicati si intendono di calendario: impiegati: Anzianità Cat. 1 S, 1 e 2 Cat. 3, 4, 5 e 6 | 8 giorni 12 giorni 18 giorni | |||
fino a 5 anni 1 mese 1/2 1 mese da 5 a 10 anni 2 mesi 1 mese 1/2 oltre 10 anni 2 mesi 1/2 2 mesi per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese | ||||
Tirocinio | i lavoratori percepiranno, per un periodo di 6 mesi, un trattamento economico pari allÊ80% della retribuzione prevista per il lavoratore inquadrato nel liv. 5 (liv. 4 per il settore odontotecnico) | |||
Apprendistato | Apprendistato Professionalizzante - - a. Limiti di età: possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 (ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005), ed i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni); b. Periodo di prova: non superiore a 3 mesi. In caso di malattia insorta durante la prova lÊapprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese; c. Precedenti periodi di apprendistato: lÊapprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per interno nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e lÊinterruzione dei due periodi non sia superiore a 12 mesi (analogamente sarà computato il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale); d. Durata: minima pari a 6 mesi e massima fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica di conseguire: A) Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 1° Gruppo (Cat. 1…, 2…, 2 bis e 3…), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4… e 5…), 5 anni; B) Settore Odontotecnico: 1° Gruppo (Cat. 1…S, 1…, 2 e 3 ), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4… e 5…), 5 anni; C) Settore Orafo, Argentiero ed Affini: 1° Gruppo (Cat. 1…, 2… e 3…), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4 … e 5 …), 5 anni; D) Impiegati amministrativi di tutti i livelli, 3 anni; impiegati tecnici, vedere la durata dei rispettivi gruppi al punto precedente; impiegati addetti al centralino, 2 anni; Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6… Cat. in essere alla data del 15.1.2015, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza. Per i contratti stipulati a partire dalla data sopra indicata, la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta: e. di 6 mesi se lÊapprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere. Tale riduzione è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi; f. di 12 mesi se lÊapprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da conseguire; g. Sospensione: in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, sospensione per crisi aziendali od occupazionali, ecc., la durata dellÊapprendistato è prorogata per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore a 15 giorni di calendario; h. Trattamento economico: determinato dallÊapplicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare della categoria o livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato: Semestri Gruppi I II III IV V VI VII VIII IX X 1 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100% 2 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100% Impiegati amm.tivi 70% 70% 75% 80% 85% 90% Impiegati (Centralinisti) 70% 70% 75% 80% i. Formazione: non meno di 80 ore per la formazione tecnico-professionale, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico; la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è integrata, laddove prevista, dallÊofferta formativa pubblica (i profili formativi sono allegati al Verbale di Accordo 15.1.2015); l. Tredicesima: in occasione della ricorrenza natalizia, lÊimpresa corrisponde una gratifica pari a 173 ore; m. Malattia e infortunio: allÊapprendista viene applicato lo stesso trattamento previsto dal Ccnl |
GESTIONE | per gli altri impiegati e operai. Con riferimento ai soli eventi morbosi verificatisi a partire dalla data del 15.1.2015, le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per gli apprendisti assunti ai sensi delle precedenti regolamentazioni; n. Recesso: le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato a norma dellÊart. 2118 del C.C. N.B.: i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente alla data del 24.4.2018 sono coerenti a quanto previsto in materia di apprendistato dal D.lgs. 81/2015 e successive modifiche, e pertanto ne confermano la regolamentazione definita con il precedente Accordo 15.1.2015 | |
Contratto intermittente | non regolamentato | |
Contratto tempo determinato | è consentita lÊapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione; tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. NellÊipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi lÊassenza sia successivamente al rientro di questÊultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne; il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita lÊassunzione di 3 lavoratori a termine. Nelle imprese con più di 5 dipendenti è consentita lÊassunzione fino a 4 lavoratori con contratto a termine. Nelle imprese con più di 10 dipendenti del settore Odontotecnico è consentita lÊassunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto; i predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dellÊanno di assunzione. Ai sensi del D.lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività. Il contratto a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e lÊaltro. In deroga a quanto sopra, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la DPL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In riferimento allÊart. 21, c. 2, 2 parte, D.lgs. 81/2015 le Parti convengono che ai contratti a tempo determinato trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro, lÊobbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro; tale intervallo è stabilito secondo le seguenti misure: 10 giorni per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi; 5 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi. In riferimento allÊart. 21, c. 2, 2 parte, D.lgs. 81/2015, si conviene sullÊassenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto | |
Part time | a. possibilità di prevedere clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dellÊorario di lavoro. La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata della stessa comportano, per il periodo in cui le variazioni vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%; b. consentito il lavoro supplementare, non superiore al 50% dell'orario ridotto pattuito, compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti verrà riconosciuta una maggiorazione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. N.B. Per le imprese del settore Orafi, Argentieri e Affini, la normativa sul lavoro supplementare si applica a partire dallÊ1.1.2013. Fino al 31.12.2012, continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale | |
Lavoro domicilio | non regolamentato | |
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) | non regolamentato | |
Lavoro stagionale | non regolamentato | |
Telelavoro | non regolamentato | |
Lavoro ripartito (job sharing) | non regolamentato | |
Viaggiatori e piazzisti | non previsti | |
Collocamento | non regolamentato | |
PREVIDENZA ASSISTENZA | Previd. integrativa/complem. | le fonti istitutive del Fondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano – Artifond – hanno sottoscritto, in data, 27.1.2011 un „Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dellÊartigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te.‰, in forza del quale, alla data dellÊ1.4.2011, Fon.Te. è diventato a tutti gli effetti il Fondo Pensione di riferimento per i lavoratori dellÊartigianato destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo Pensione Artifond |
Assistenza integrativa | Fondo SAN.ARTI – a decorrere dallÊ1.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti; con pari decorrenza è attivato un contributo a carico azienda pari ad € 10,42 mensili per 12 mensilità. A decorrere dallÊ1.6.2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. La mancata iscrizione al Fondo determina lÊobbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità | |
Ente bilaterale | in relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12.05.2010 e dallÊAtto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto a livello confederale il 30.6.2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31.10.2013 e 29.11.2013, le Parti stabiliscono quanto segue: a decorrere dallÊ1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il TFR e dovrà essere erogato mensilmente. In caso di contratto part-time il suddetto importo sarà corrisposto proporzionalmente allÊorario di lavoro. Per gli apprendisti lÊimporto andrà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione riconosciuta. A partire dallÊ1.7.2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla Bilateralità (tali importi annui sono determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di € 12.500,00, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori): a. Rappresentanza Sindacale: 0,10% - € 12,50; b. Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza: 0,15% - € 18,75; c. Ente Bilaterale Nazionale: 0,01% - € 1,25; d. Rappresentanza Imprese: 0,25% - € 31,25; e. Fondo Sostegno al Reddito: 0,49% - € 61,25 (questo importo è comprensivo dei 34,00 € stabiliti dalla legislazione vigente e della quota relativa alla gestione). A partire dallÊ1.7.2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso specifico codice tributi inserito allÊinterno del modello F24 predisposto dallÊAgenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad € 125,00 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a termine, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari ad € 10,42. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. A partire dallÊ1.1.2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 148/2015 che applicano il CCNL, sono tenute al versamento dei 125,00 € annui e per queste il già punto c. di cui sopra assume il valore di € 2,00 ed il già punto e. assume il valore di € 60,50, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e. |
PREVIDENZA ASSISTENZA | Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. A partire dallÊ1.1.2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. di cui sopra, che applicano il CCNL, si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:a. Rappresentanza sindacale di bacino: € 12,50; b. Rappresentanza Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza: € 18,75; c. ENBA e funzionamento FSBA: € 2,00; d. Rappresentanza imprese contrattazione collettiva: € 31,25; e. Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (Compresi gli Enti delle provincie autonome di Trento e Bolzano): € 27,25; f. FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale (tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dallÊ1.1.2016, mentre lÊincremento dello 0,15% a carico dei lavoratori decorre dallÊ1.7.2016 o dallÊeffettiva operatività del Fondo. A partire dallÊ1.1.2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs. 148/2015, i versamenti sopra richiamati saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a FBNA pari ad € 7,65 al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dallÊ1.7.2016, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale, a carico lavoratore, trattenuta in busta paga | |
Polizze vita | non previste | |
Polizze infortuni | non previste | |
Quadri | non previsti |