Tra
PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RINNOVO DEL CIA DI ASSICURAZIONI GENERALI 29.12.2015
Il giorno 8 luglio 2021, in videoconferenza
Tra
il Gruppo Generali (Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Italia S.p.A., Generali Business Solutions S.c.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., GenertelLife S.p.A., Generali Operations Service Platform S.r.l. e Generali Welion S.c.a.r.l. limitatamente a quanto previsto nel paragrafo di cui al punto 6), rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx e dall’Avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
con l’assistenza del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, del dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx, della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx,
dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, e del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
e
i Coordinamenti delle RSA FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA del Gruppo Generali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA di Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Italia S.p.A., Generali Business Solutions S.c.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., Xxxxxxxxxxxx S.p.A., Generali Operations Service Platform S.r.l. e Generali Welion S.c.a.r.l.
premesso che:
- il CIA di Assicurazioni Generali 29.12.2015 (applicabile al personale dipendente non dirigente delle Società del Gruppo Generali sopra citate) è giunto a scadenza il 31.12.2016 con applicazione di fatto in via ultrattiva;
- nel corso del 2018 le 00.XX. avevano presentato la piattaforma per il rinnovo del suddetto CIA;
- sulla base di tale presupposto, nel mese di febbraio 2019 è iniziato il confronto tra la delegazione aziendale e le 00.XX., con il fine di definire un accordo di rinnovo del CIA 29.12.2015, tenuto conto del contesto economico e di mercato complessivo e dell'esigenza generale di contenimento dei costi;
- l’emergenza sanitaria correlata al diffondersi del virus Covid-19 insorta nel 2020 ha influenzato la negoziazione in corso riguardante il rinnovo del CIA, con conseguente modifica delle modalità e dilazione dei tempi;
- per tali ragioni le Parti, a partire dal mese di gennaio 2021, hanno condiviso l’opportunità di proseguire la trattativa con l’obiettivo di concentrare il confronto prioritariamente su determinati istituti, mantenendo inalterate le restanti previsioni e garantendone continuità di applicazione;
tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:
1) Una Tantum 2021
Al personale in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente Protocollo, verrà corrisposto un importo "una tantum", secondo i seguenti criteri:
• al personale amministrativo, agli Agenti Generali dipendenti di Allean za Assicurazioni ed al personale inquadrato nella Parte l - sezione III del vigente CCNL spetterà un importo come da seguente tabella:
1
livello | UT 2021 |
livello retributivo | Importo |
I livello | 476 |
II livello | 525 |
III livello | 609 |
IV livello | 700 |
V livello | 784 |
VI livello | 875 |
Agente Generale | 1.169 |
Funzionario Business | 1.386 |
Funzionario Business ex II | 1.470 |
Funzionario Senior | 1.554 |
Parte Terza - Generali Italia | |
Addetto call center sezione prima | 297 |
Coordinatore di team | 431 |
Parte Terza - Gtel/Glife | |
Addetto call center sez. I | 297 |
Addetto call center sez. II | 100 |
Coordinatore di team | 431 |
• per il personale di ex parte III è previsto un ulteriore importo una tantum di € 200,0 lordi per tutte le categorie rapportato alla presenza nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2020 (indipendentemente dall’eventuale part time);
• al personale Addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione spetterà un importo nella misura di € 150,00 lordi.
Detto importo verrà corrisposto con la mensilità di settembre 2021 e sarà calcolato in base al livello retributivo al 31.12.2020 e rapportato alla presenza ed all’eventuale part time nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2020; tale importo non sarà considerato utile ad alcun effetto contrattuale e di legge.
I periodi di assenza per maternità saranno considerati come periodo di presenza.
2) Una Tantum Covid 2021
In considerazione degli sforzi profusi e della resilienza dimostrata nel corso del periodo emergenziale, al personale in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente Protocollo - verrà corrisposto un importo "una tantum Covid", secondo i seguenti criteri:
• al personale amministrativo, agli Agenti Generali dipendenti di Alleanza Assicurazioni ed al personale inquadrato nella Parte l - sezione III del vigente CCNL spetterà un importo come da seguente tabella:
livello | UT 2021 |
livello retributivo | Importo |
I livello | 170 |
II livello | 188 |
III livello | 218 |
IV livello | 250 |
V livello | 280 |
VI livello | 312 |
Agente Generale | 418 |
Funzionario Business | 495 |
Funzionario Business ex II | 525 |
Funzionario Senior | 555 |
Parte I, Sezione III - Generali Italia | |
Addetto call center sezione prima | 106 |
Coordinatore di team | 154 |
Parte I, Sezione III - Gtel/Glife | |
Addetto call center sez. I | 106 |
Addetto call center sez. II | 36 |
Coordinatore di team | 154 |
• al personale Addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione spetterà un importo nella misura di € 100,00 lordi.
Detto importo verrà corrisposto con la mensilità di settembre 2021 e sarà calcolato in base al livello retributivo al 31.12.2020 e rapportato alla presenza ed all’eventuale part time nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2021; tale importo non sarà considerato utile ad alcun effetto contrattuale e di legge.
I periodi di assenza per maternità saranno considerati come periodo di presenza.
3) PRV personale amministrativo ed ex parti III
Le Parti hanno concordato di definire anche per l’anno 2022 l’assetto del Premio di Risultato Variabile,
Le Parti hanno altresì convenuto di confrontarsi annualmente, ferma la struttura tripartita del Premio, con l’obiettivo di valutare la validità dei parametri ed eventualmente individuarne ulteriori maggiormente idonei per il Premio di Risultato Variabile degli anni successivi al 2022 e per la durata del presente CIA.
Il predetto premio verrà riconosciuto in base ai valori riportati nella seguente tabella:
Tabella 1 – importo complessivo di riferimento per la determinazione del PRV | |
livello retributivo | Importo |
I livello | 1.868,00 |
II livello | 2.061,24 |
III livello | 2.390,88 |
IV livello |
V livello | 3.076,66 |
VI livello | 3.432,88 |
VI livello - Agente Generale | 4.588,93 |
VII livello - funz. business ex 1° | 5.437,28 |
VII livello - funz. business ex 2° | 5.766,92 |
VII livello – funzionario senior | 6.096,57 |
Parte I, Sezione III - Generali Italia | |
addetto call center sezione prima | 1.167,45 |
coordinatore di team | 1.692,80 |
Parte I, Sezione III - Genertel/GLife | |
addetto call center sezione prima | 933,96 |
addetto call center sez. seconda | 394,25 |
coordinatore di team | 1.365,93 |
Relativamente al personale di Genertel inquadrato nella Parte l - sezione III con il profilo di addetto al contact center operations – disciplina speciale – parte terza del vigente CCNL (art.157), al verificarsi di quanto previsto dal Verbale di intesa del 27.5.2021 relativo agli istituti della flessibilità ivi previsti, verranno riconosciuti gli importi spettanti agli addetti contact center sezione I di Generali Italia; gli importi per i coordinatori di team saranno allineati a quelli previsti per i medesimi inquadramenti normativi in Generali Italia.
4) PRV personale Reti Vendita
In continuità con il processo di valorizzazione della Rete Vendita, in deroga all’art. 82, co.2 del CCNL 22.2.2017 le Parti hanno concordato di istituire, a partire dall’anno 2022, un nuovo Premio di Risultato Variabile, di cui all’Allegato 2, riconosciuto per la prima volta in favore del personale dipendente Addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione di Generali Italia e Alleanza Assicurazioni.
Tale previsione rappresenta un importante riconoscimento dell’unicità e del valore della rete vendita dipendente, che ricopre un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi di business del Gruppo e conferma il percorso di potenziamento avviato con la sottoscrizione, nel mese di dicembre 2020, del Verbale di Incontro per l’implementazione del nuovo modello organizzativo della Rete vendita OP di Generali Italia.
Il predetto premio verrà riconosciuto per l’anno 2022 a tutto il personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione di Generali Italia e Alleanza Assicurazioni per un importo pari a € 300,00 sussistendo i requisiti fissati dall’Allegato 2.
5) Previdenza Integrativa
Con riferimento all’art. 7 ed all’All. 8 del CIA 29.12.2015, con l’obiettivo condiviso di assicurare ai dipendenti del Gruppo condizioni di miglior favore, garantire soluzioni equilibrate per tutti gli aderenti al “Fondo Pensione dei Dipendenti delle Aziende del Gruppo Generali” ( F.P.G.G.) in ottica solidaristica, in linea con le finalità perseguite dal Fondo stesso, nonché dare continuità con un’offerta 100% in Gestione Separata GESAV, a far data dall’1.1.2022, vengono definite le modifiche di cui all’Allegato 3a, attuate secondo una logica di graduazione negli interventi.
Polizze previdenziali facoltative:
a parziale modifica del punto 2 art. 7 del CIA 29.12.2015, la convenzione GESAV (e GEVAL dollari) 61.969 viene chiusa alle nuove adesioni con decorrenza 1.1.2022, ferme le condizioni già in essere, senza la possibilità di versare premi aggiuntivi.
In pari data verrà attivata una nuova convenzione GESAV (e GEVAL dollari) con le condizioni di
6) Garanzie Sanitarie
Con riferimento alle Garanzie Sanitarie previste per i soci del “Fondo Sanitario dei Dipendenti delle Aziende del Gruppo Generali” (F.S.G.G.) di cui all’art. 7 ed agli All.ti 5, 5a, e 6 del CIA 29.12.2015, con il fine condiviso di incentivare l’utilizzo della rete Convenzionata Welion, che rappresenta un’eccellenza del mercato, ed in considerazione del suo costante sviluppo, nonché al fine di assicurare prestazioni sanitarie di alto livello sul territorio nazionale, nella più ampia ottica di garantire la sostenibilità nel tempo delle Garanzie stesse, a far data dal 1.1.2022, vengono definite le modifiche di cui all’Allegato 4, che saranno attuate secondo una logica di graduazione negli interventi.
In tale ottica, le modifiche relative alle percentuali di rimborso applicate in caso di ricorso a strutture fuori convenzione avranno effetto a partire dal 30.6.2023, come dettagliato nel citato Allegato 4.
Al fine di garantire l’effettiva capillarità nella distribuzione del convenzionamento, sia in termini geografici sia in termini di ampiezza delle possibilità di scelta, viene istituita una Commissione Tecnica azienda/xx.xx. per monitorare la capillarità e l’efficienza della rete convenzionata. Nel caso si rilevassero criticità, verranno trovate soluzioni ad hoc relativamente ad eventuali situazioni particolari localizzate sul territorio, in ottica di migliore servizio offerto ai dipendenti.
Generali Welion – estensione Garanzie Sanitarie:
a far data dal 1.1.2022, limitatamente a quanto disciplinato dal presente paragrafo e fermo quanto stabilito dall’Accordo 14.9.2017, viene introdotto, per il personale dipendente di Generali Xxxxxx che abbia superato il periodo di prova, un ampliamento dell’assistenza sanitaria nei termini di seguito previsti:
- agli impiegati che abbiano maturato una anzianità di servizio pari ad un anno, spettano le garanzie di cui ai punti 1, 3b, 3c All. 5 del CIA 29.12.2015, spettanti ai lavoratori inquadrati nella Parte l - sezione III del vigente CCNL; prima del raggiungimento di tale anzianità minima spettano le sole prestazioni per “grandi interventi”;
- agli addetti al contact center inquadrati nella Parte l - sezione III del vigente CCNL che abbiano maturato una anzianità di servizio pari ad un anno, spettano le garanzie di cui ai punti 1, 3b, 3c All.
n. 5a del CIA 29.12.2015, spettanti ai lavoratori inquadrati nella Parte l - sezione III del vigente CCNL; prima del raggiungimento di tale anzianità minima spettano le sole prestazioni per “grandi interventi”;
- ai funzionari spettano le garanzie di cui ai punti 1, 3b, 3c All. 6 del CIA 29.12.2015.
7) Premio Aziendale di Produttività
Con riferimento all’art. 15 del CIA 29.12.2015, si confermano anche per gli anni 2022 e 2023 le regole e le modalità di erogazione del premio, nonché gli importi secondo la tabella A ivi indicata, fermi gli importi corrisposti negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a titolo di “anticipo rinnovo CIA”.
Al personale di Genertel, cui spettavano gli importi indicati nella tabella B3 (90% di tabella A), dall’1.1.2022 saranno attribuiti gli importi di cui alla tabella A del predetto art. 15 del CIA 29.12.2015.
8) Piano di welfare
Con riferimento all’art. 17 del CIA 29.12.2015 a tutto il personale cui si applica il presente Accordo - in servizio a tempo indeterminato al 1° settembre di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal 2021 - verrà messa a disposizione dall’azienda una somma annuale per fini welfare, nelle seguenti misure:
a. € 350,00 per il personale amministrativo;
b. € 340,00 per il personale di produzione;
c. € 220,00 per il personale di Parte III;
d. € 250,00 per il personale addetto al CCV di Genertel e Genertellife.
Detta somma sarà utilizzabile tramite il portale di “flexible benefit”, per rimborso di spese ammesse
dall’art. 51 del TUIR e per servizi ammessi all’art. 100 del TUIR.
Eventuali somme non utilizzate saranno riportate anno per anno. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il residuo welfare sarà fruibile fino al 30 settembre dell’anno successivo la cessazione.
In alternativa ai “flexible benefit”, prima dell’avvio del piano, sarà possibile optare per la destinazione a Previdenza Integrativa a parità di costo per l’Azienda (al netto del contributo di solidarietà dovuto all’INPS).
9) Genertel - Gratifica Xxxxxxxxx ex art. 167 CCNL
Relativamente al personale di Genertel inquadrato nella Parte l - sezione III con il profilo di addetto al contact center vendita – disciplina speciale – parte terza del vigente CCNL (art.157), al verificarsi di quanto previsto dal Verbale di intesa del 27.5.2021 relativo agli istituti della flessibilità ivi previsti, alla mensilità aggiuntiva da pagare il 15 dicembre sarà aggiunto, per il personale di cui al contact center vendita, un undicesimo dei compensi provvigionali corrisposti nei 12 mesi (art. 167 del CCNL).
10) Assegnazione Auto aziendale
In tema di assegnazione auto aziendale, al fine di continuare a garantire l’adeguatezza in termini di sicurezza dell’autovettura aziendale, si confermano nel presente CIA le previsioni richiamate nel Verbale di Accordo sottoscritto in data 20.5.2019.
11) Permessi straordinari per festività abolite:
A far data dall’entrata in vigore del presente protocollo, per tutto il personale la fruizione dei permessi per ex festività abolite sarà consentita, oltre che a giornata intera, anche per mezze giornate, fermi i limiti generali definiti dal CIA stesso. Deve pertanto considerarsi superata ogni specificità nelle modalità di fruizione eventualmente legata all’inquadramento o alla Società di provenienza.
12) Diversity & Inclusion: Sostegno alla genitorialità - Prevenzione e contrasto alla violenza e molestie di genere e coppie di fatto
Le Parti convengono sul ruolo che il lavoro svolge nella realizzazione della vita di ciascuno e sull’importanza di sviluppare un ambiente lavorativo improntato sulla tutela, la dignità e l’inviolabilità della persona.
Il Gruppo garantisce il proprio impegno al sostegno alla famiglia, in ogni sua formazione, e attenzione per la tutela e l’inclusione dei dipendenti in ottica D&I, attraverso l’attivazione di iniziative e azioni mirate.
In relazione a ciò, coerentemente con l’impegno profuso e l’attenzione dedicata da parte del Gruppo Generali verso le tematiche di Diversity & Inclusion, quali fattori alla base di un profondo cambiamento culturale di cui le Aziende del Gruppo sono promotrici, al fine di dare una risposta concreta alle esigenze di sensibilizzazione e sostegno che emergono nel più ampio contesto sociale, viene introdotta un’apposita sezione del CIA dedicata interventi di cui all’Allegato 5.
13) Sconti su coperture assicurative:
Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 8 del CIA 29.12.2015, al fine di rivedere ed adeguare le condizioni di scontistica sulla sottoscrizione di polizze riconosciute ai dipendenti, sarà costituito apposito tavolo tecnico Azienda/XX.XX.
14) Adeguamento riferimenti normativi:
Nella stesura del testo del rinnovo del CIA, le Parti si impegnano ad aggiornare i riferimenti normativi
e contrattuali ivi richiamati sulla base dell’evoluzione nel tempo delle previsioni vigenti.
15) Decorrenza e scadenza
Le disposizioni di cui al presente Protocollo avranno effetto dalla data di stipula dello stesso, ferme le diverse decorrenze indicate negli specifici punti; il CIA 29.12.2015, come integrato dal presente Protocollo, scadrà il 31.12.2023 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni qualora non venga data disdetta scritta da una delle Parti entro tre mesi prima della scadenza.
* * *
Norme finali: le Parti si danno atto che per tutte le disposizioni non ricomprese nel presente Protocollo si fa rinvio alle disposizioni contenute nel CIA 29.12.2015.
Il Gruppo Generali
I Coordinamenti della RSA del Gruppo Generali
FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA
FNA SNFIA
ALLEGATO 1
PREMIO DI RISULTATO VARIABILE PERSONALE AMMINISTRATIVO anno 2022
Premessa
Nell’ambito della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 29.12.2015, le parti hanno concordato di definire l’assetto del Premio di Risultato Variabile, già disciplinato per il 2020 in base all’accordo 8.7.2019 e per il 2021 in base all’accordo 10.7.2020. Ferma la struttura complessiva del Premio, le parti convengono di confrontarsi annualmente per valutare la validità dei parametri ed eventualmente individuarne ulteriori maggiormente idonei per il Premio di Risultato Variabile degli anni successivi al 2022 e per la durata del presente CIA.
Articolo unico
Il personale amministrativo di parte prima (compresa la ex parte terza) delle Aziende del Gruppo cui si applica il presente CIA, nonché gli Agenti Generali dipendenti di Alleanza Assicurazioni avrà diritto ad un “Premio di Risultato Variabile” (di seguito: PRV), secondo le modalità di seguito definite.
1. Il PRV spetterà per l’anno 2022 e sarà determinato con riferimento al livello retributivo e all’azienda di appartenenza al 1° gennaio 2022. Per il personale assunto in corso del 2022, sarà considerato il livello retributivo attribuito alla assunzione.
Tabella 1 – importo complessivo di riferimento per la determinazione del PRV | |
livello retributivo | Importo |
I livello | 1.868,00 |
II livello | 2.061,24 |
III livello | 2.390,88 |
IV livello | 2.747,06 |
V livello | 3.076,66 |
VI livello | 3.432,88 |
VI livello - Agente Generale | 4.588,93 |
VII livello - funz. business ex 1° | 5.437,28 |
VII livello - funz. business ex 2° | 5.766,92 |
VII livello – funzionario senior | 6.096,57 |
Sezione Terza - Generali Italia | |
addetto call center sezione prima | 1.167,45 |
coordinatore di team | 1.692,80 |
Sezione Terza - Genertel/GLife | |
addetto call center sezione prima | 933,96 |
addetto call center sez. seconda | 394,25 |
coordinatore di team | 1.365,93 |
2. Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione con lo stipendio del mese immediatamente successivo alla data di approvazione del Bilancio di Assicurazioni Generali per l’esercizio precedente, salvo conguaglio con l’ultimo cedolino stipendi utile dell’anno.
3. Il PRV, una volta determinata la spettanza annua (punto 5 e successivi), sarà riproporzionato con i medesimi criteri previsti per le mensilità aggiuntive dal CCNL/CCNAL (per assenze non retribuite, assunzioni, cessazioni, part/time, ecc. nell’anno stesso di pagamento).
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in data precedente rispetto al mese di pagamento di cui al punto 2, sarà erogato un importo fisso e definitivo con riferimento ai valori della tabella 1 e ai criteri delle mensilità aggiuntive di cui al punto 3.
5. Qualora il dipendente cessato sia contestualmente riassunto presso un’altra società del Gruppo cui si applichi il presente CIA, ai fini del PRV sarà considerato in costanza di rapporto di lavoro.
6. Il PRV viene determinato in base alle seguenti quote, riferite ai valori di tabella 1:
o Quota A – 75%, secondo un indice di gruppo Country Italia;
o Quota B – 5%, secondo un indice aziendale;
o Quota C – 20%, in base a un obiettivo individuale.
7. La quota A sarà calcolata in base alle “Risultato Netto” conseguito complessivamente dalle Aziende della Country Italia (vedi Allegato A) per l’esercizio 2021, secondo il parametro dalla seguente tabella 2:
Tabella 2 – quota A | |
Risultato Netto Country Italia in milioni di euro | Parametro |
Fino a 650 | 0 |
Tra 650 e 800 | 50 |
Tra 800 e 1.000 | 90 |
Tra 1.000 e 1.300 | 100 |
Tra 1.300 e 1.500 | 105 |
Oltre 1.500 | 110 |
Il “parametro” definisce la percentuale spettante della quota A di tabella 1.
8. La quota B sarà così calcolata:
• per i dipendenti di Assicurazioni Generali, Generali Italia, GBS e GOSP, in base al “Risultato Netto” conseguito dalla società Generali Italia per l’esercizio 2021, secondo la seguente tabella 3:
Tabella 3 – quota B – Generali Italia | |
Risultato Netto in milioni di euro | Parametro |
Fino a 350 | 0 |
Tra 350 e 450 | 50 |
Tra 450 e 550 | 90 |
Tra 550 e 700 | 100 |
Tra 700 e 850 | 105 |
Oltre 850 | 110 |
• per i dipendenti di Alleanza Assicurazioni, in base al “Risultato Netto” conseguito dalla stessa azienda nell’esercizio 2021, secondo la seguente tabella 4:
Tabella 4 – quota B – Alleanza Assicurazioni | |
Risultato Netto in milioni di euro | Parametro |
Fino a 200 | 0 |
Tra 200 e 260 | 50 |
Tra 260 e 320 | 90 |
Tra 320 e 420 | 100 |
Tra 420 e 480 | 105 |
Oltre 480 | 110 |
• per i dipendenti di Genertel e Genertel Life in base al “Risultato Netto” conseguito
complessivamente dalle due aziende per l’esercizio 2021, secondo la seguente tabella 5:
Tabella 5 – quota B – Genertel e X.Xxxx | |
Risultato Netto in milioni di euro | Parametro |
Fino a 90 | 0 |
Tra 90 e 120 | 50 |
Tra 120 e 150 | 90 |
Tra 150 e 200 | 100 |
Tra 200 e 230 | 105 |
Oltre 230 | 110 |
I parametri definiscono la percentuale spettante della quota B di tabella 1. La quota B sarà erogata, qualora spettante, solo in caso sia pagabile, anche parzialmente, la quota A.
9. La quota C sarà determinata, per tutto il personale cui si applica il presente CIA, in relazione alla variazione del “Monte Ferie” del 1° gennaio 2022 rispetto al 1° gennaio del 2021. Per Monte Ferie si intende il totale dei giorni di ferie e di permessi per festività abolite maturati negli anni precedenti non ancora fruiti al 1° gennaio. In caso di pagamento di giornate di ferie nel corso del 2021, queste saranno considerate ai fini del Monte Ferie al 1° gennaio 2022. La quota di PRV si determina secondo il seguente parametro:
Criterio | Parametro |
Monte Ferie incrementato | Zero |
Monte Ferie invariato o ridotto in misura minore o uguale al 50% | 100 |
Monte Ferie ridotto oltre il 50% | 110 |
Il “parametro” definisce la percentuale spettante della quota C di tabella 1.
Il parametro 110 sarà attribuito anche in caso:
• Monte Ferie al 1.1.2022 non superiore a 6 giorni.
Sarà, in ogni caso, riconosciuta una over-performance fino ad un massimo di 115, determinata secondo il seguente parametro:
Criterio | Parametro |
Monte Ferie al 1.1.2022 non superiore a 4 giorni | 111 |
Monte Ferie al 1.1.2022 non superiore a 3 giorni | 112 |
Monte Ferie al 1.1.2022 non superiore a 2 giorni | 113 |
Monte Ferie al 1.1.2022 non superiore a 1 giorno | 114 |
Monte Ferie al 1.1.2022 pari a 0 giorni | 115 |
Sarà riconosciuto come minimo il parametro 100 in caso di:
• assunzione (salvo passaggi infragruppo), nel corso del 2021. Per i passaggi infragruppo, si considereranno in aggiunta al Monte Ferie al 1.1.2022 anche i giorni eventualmente liquidati all’atto della cessazione;
• assenze nel corso del 2021 per Congedo Parentale e Malattia Grave (come definita all’all.1-D al CIA 29.12.2015) complessivamente superiori a 3 mesi nell’anno precedente l’assegnazione del premio;
• assenze nel corso del 2021 dovute a Gravidanza.
Le ferie pianificate nel sistema HR-SAP (o equivalente) dovranno essere autorizzate dal responsabile di norma entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta, dopo il completamento della pianificazione per l’unità organizzativa. In caso di autorizzazione negata, senza contestuale accordo per un periodo sostitutivo equivalente, il responsabile dovrà motivarne le ragioni per iscritto. Qualora si manifestasse, per esigenze di servizio, la necessità di annullamento di ferie già approvate, tale annullamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore dal dirigente responsabile, autorizzato dalla funzione HR. Per i periodi di ferie richiesti e non autorizzati oppure autorizzati e successivamente revocati, senza aver concordato un periodo equivalente sostitutivo, i giorni di ferie annullati saranno conteggiati come fruiti, ai fini delle Monte Ferie per la determinazione della quota C del PRV.
In caso di raggiungimento dell’obiettivo di Monte Ferie non superiore a 6 giorni, il lavoratore potrà
riportare all’anno successivo tali giornate di ferie/permessi per festività abolite residue.
La quota C sarà erogata, qualora spettante, solo in caso sia pagata, anche parzialmente, la quota A.
10. Il PRV complessivamente determinato non potrà eccedere più del 10% l’importo di tabella 1 rapportato come da punto 3 e sarà utile per la determinazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), e sarà utile ai fini della RAL e della determinazione della paga oraria e giornaliera.
11. Le Parti si danno atto che il PRV disciplinato dal presente articolo, costituisce a tutti gli effetti salario variabile aziendale, cui si possono applicare i benefici di Legge tempo per tempo e secondo soglie e modalità previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai fini del criterio di “incrementalità” dei risultati di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per il riconoscimento dei benefici fiscali, sarà condizione, per le quote A e B, l’incremento del “Risultato Netto” per l’aggregato Country Italia e per singola Azienda cui si applica il presente CIA conseguito nell’anno 2021 rispetto a quello conseguito – per le medesime aziende – nell’anno 2020. In relazione a quanto sopra, l’azienda provvederà al deposito del presente accordo secondo i tempi e le modalità previste.
12. Il PRV, qualora ammesso e per la misura prevista dalla legge, potrà essere convertito in Welfare su richiesta del dipendente interessato. In tale caso, il valore convertito, sarà attribuito come credito nello specifico Portale di Flexible Benefits e fruibile in rimborsi e servizi come ammessi dal Portale stesso in base ai disposti degli artt. 51 e 100 del T.U.I.R.
13. Il credito sarà attribuito nel Portale di Flexible Benefits all’inizio del secondo mese successivo rispetto al pagamento del PRV. L’eventuale credito residuo a fine anno, sarà riportato, anno per anno, all’esercizio successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, il credito sarà fruibile nel Portale fino al 30 settembre dell’anno successivo a quello di cessazione.
14. Le eventuali regolazioni del PRV a conguaglio, a fine anno o a cessazione del rapporto di lavoro, avverranno esclusivamente con pagamenti o trattenute in busta paga.
15. Qualora, durante l’esercizio precedente a quello di spettanza del premio, siano intervenute rilevanti operazioni societarie (es. Fusioni, scorpori, ecc) o altri eventi imprevisti tali da incidere significativamente sul risultato del “Risultato Netto” aziendali e/o di country, le parti si incontreranno per esaminare la situazione, al fine di rendere omogenei i termini di confronto dei risultati rispetto alla situazione iniziale.
Allegato A – Risultato netto
Risultato Netto (dopo le imposte)
Il Risultato Netto (dopo le imposte) della singola società, determinato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, come contributo al Consolidato di Country in coerenza con i target HR inclusi nelle BSC 2021 di Country/BU e soggetti a processo di consuntivazione; il dato è incluso nel reporting package inviato alla Capogruppo per la predisposizione del bilancio consolidato di Gruppo che è sottoposto a revisione contabile.
ALLEGATO 2
PREMIO DI RISULTATO VARIABILE PERSONALE DIPENDENTE
ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E ALLA PRODUZIONE
Premessa
Nell’ambito della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 29.12.2015, le parti hanno concordato di definire l’assetto del nuovo Premio di Risultato Variabile riconosciuto per la prima volta in favore del personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione. Ferma la struttura complessiva del Premio, le parti convengono di confrontarsi annualmente per valutare la validità dei parametri ed eventualmente individuarne ulteriori maggiormente idonei per il Premio di Risultato Variabile degli anni successivi al 2022 e per la durata del presente CIA.
Articolo unico
Il personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione di Generali Italia e Alleanza Assicurazioni, in forza alla data del 31 dicembre 2020, cui si applica il presente CIA, avrà diritto ad un “Premio di Risultato Variabile” (di seguito: PRV), secondo le modalità di seguito definite.
1. Il PRV spetterà per l’anno 2022 a tutto il personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva e
alla produzione di Generali Italia e Alleanza Assicurazioni per un importo pari a € 300,00.
2. Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione con lo stipendio del mese immediatamente successivo alla data di approvazione del Bilancio di Assicurazioni Generali per l’esercizio precedente, salvo conguaglio con l’ultimo cedolino stipendi utile dell’anno.
3. Il PRV, una volta determinata la spettanza annua (punto 5 e successivi), sarà riproporzionato con i medesimi criteri previsti per le mensilità aggiuntive dal CCNL/CCNAL (per assenze non retribuite, assunzioni, cessazioni, part/time, ecc. nell’anno stesso di pagamento).
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in data precedente rispetto al mese di pagamento di cui al punto 2, sarà erogato un importo fisso e definitivo con riferimento ai valori della tabella 1 e ai criteri delle mensilità aggiuntive di cui al punto 3.
5. Il PRV viene determinato in base ai seguenti parametri individuati per singola azienda:
o Generali Italia: percentuale OP in resa;
o Alleanza Assicurazioni: premi di nuova produzione Protection Vita e Danni.
6. L’ammontare del premio riconosciuto al personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva e
alla produzione di Generali Italia, sarà calcolato in base ai seguenti parametri:
Tabella 2 – Generali Italia | |
Percentuale OP in resa | Parametro |
50 nel Vita e 50 nel Danni | 50 |
60 nel Vita e 60 nel Danni | 75 |
70 nel Vita e 70 nel Danni | 85 |
74 nel Vita e 74 nel Danni | 100 |
Il “parametro” definisce la percentuale spettante del Premio di tabella 1.
7. L’ammontare del premio riconosciuto al personale dipendente addetto all’organizzazione produttiva
e alla produzione di Alleanza Assicurazioni, sarà calcolato in base ai seguenti parametri:
Tabella 3 – Alleanza Assicurazioni | |
Premi di nuova produzione Protection Vita e Danni | Parametro |
Fino a 75 | 0 |
Tra 75 e 90 | 75 |
Tra 90 e 100 | 90 |
A 100 | 100 |
Il “parametro” definisce la percentuale spettante del Premio di tabella 1.
8. Le Parti si danno atto che il PRV disciplinato dal presente articolo, costituisce a tutti gli effetti salario variabile aziendale, cui si possono applicare i benefici di Legge tempo per tempo e secondo soglie e modalità previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai fini del criterio di “incrementalità” dei risultati di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per il riconoscimento dei benefici fiscali, sarà condizione l’incremento della % OP in resa complessivamente per il personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione di Generali Italia e l’ammontare dei premi di nuova produzione Protection Vita e Danni complessivamente per il personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione di Alleanza Assicurazioni cui si applica il presente CIA conseguito nell’anno 2021 rispetto a quello conseguito – per le medesime aziende – nell’anno 2020. In relazione a quanto sopra, l’azienda provvederà al deposito del presente accordo secondo i tempi e le modalità previste.
9. Il PRV, qualora ammesso e per la misura prevista dalla legge, potrà essere convertito in Welfare su richiesta del dipendente interessato. In tale caso, il valore convertito, sarà attribuito come credito nello specifico Portale di Flexible Benefits e fruibile in rimborsi e servizi come ammessi dal Portale stesso in base ai disposti degli artt. 51 e 100 del T.U.I.R.
10. Il credito sarà attribuito nel Portale di Flexible Benefits all’inizio del secondo mese successivo rispetto al pagamento del PRV. L’eventuale credito residuo a fine anno, sarà riportato, anno per anno, all’esercizio successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, il credito sarà fruibile nel Portale fino al 30 settembre dell’anno successivo a quello di cessazione.
11. Le eventuali regolazioni del PRV a conguaglio, a fine anno o a cessazione del rapporto di lavoro, avverranno esclusivamente con pagamenti o trattenute in busta paga.
Allegato B
Percentuale OP in resa
Percentuale di OP che registrano al 31.12 una resa Vita e/o resa Danni maggiore o uguale al 100%, determinando in modo separato la percentuale di resa nel Vita e nel Danni.
Verranno calcolate due percentuali di OP in resa (Vita e Xxxxx) come segue:
• Denominatore: risorse in essere al 31/12 di ogni anno inquadrati con 1-2-3 livello (esclusi neoassunti a partire da Novembre).
• Numeratore: numero di OP con Resa Vita (Resa IS per le Filiali) / Danni ≥100%.
Premi di nuova produzione Protection Vita e Danni
Obiettivo di raccolta premi di nuova produzione Protection Vita e Danni fissato per il 2021 a €100,9 mln.
ALLEGATO 3a
A far data dall’1.1.2022, vengono definite le seguenti modifiche, attuate secondo una logica di
graduazione negli interventi:
1.a. Gestione Separata di riferimento
I nuovi contributi al Fondo Pensione verranno versati in un'unica gestione separata: GESAV.
I capitali maturati all’1.1.2022 continueranno a far riferimento alle Gestioni Separate di provenienza e
rivalutati secondo quanto disposto dai paragrafi successivi.
1.b. Minimo garantito
Il rendimento minimo garantito sarà annualmente pari a 0% e verranno consolidati i rendimenti positivi tempo per tempo conseguiti dalla Gestione Separata. Sono altresì consolidati i rendimenti ed il capitale maturato negli anni precedenti sino al 31.12.2021.
In deroga all’introduzione del nuovo minimo garantito:
• per il periodo transitorio dall’1.1.2022 all’1.1.2024, con riferimento ai capitali rispetto ai quali si applica oggi una rivalutazione minima garantita superiore allo 0%, questi ultimi continueranno a rivalutarsi con il medesimo livello di garanzia, e quindi fermi gli attuali rendimenti effettivi, e con il massimo del 3% ;
• per il periodo transitorio dall’1.1.2024 all’1.1.2026, con riferimento ai capitali rispetto ai quali si applica oggi una rivalutazione minima garantita superiore allo 0%, questi ultimi continueranno a rivalutarsi con il medesimo livello di garanzia, e quindi fermi gli attuali rendimenti effettivi, e con il massimo del 2%;
• per il periodo transitorio dall’1.1.2026 all’1.1.2028, con riferimento ai capitali rispetto ai quali si applica oggi una rivalutazione minima garantita superiore allo 0%, questi ultimi continueranno a rivalutarsi con il medesimo livello di garanzia, e quindi fermi gli attuali rendimenti effettivi, e con il massimo del 1%.
Quanto specificato per i periodi transitori vale per l’applicazione dei minimi garantiti ferma la regola di rivalutazione delle prestazioni che, anno per anno, consolida il massimo tra il minimo garantito ed il rendimento della gestione separata di riferimento al netto del rendimento trattenuto.
Fanno eccezione i Soci Cessati (le cui condizioni sono disciplinate dal Fondo Pensione) ed i Soci Onorari che abbiano già raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale di vecchiaia (ad oggi 67 anni). Per tali soci Onorari che hanno raggiunto i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica e che tempo per tempo li raggiungeranno, con decorrenza 1.1.2022 ovvero l’anniversario di polizza successivo alla maturazione del relativo requisito, il rendimento minimo garantito sarà annualmente pari a 0% sull’intera posizione previdenziale e verranno consolidati i rendimenti positivi tempo per tempo conseguiti dalla Gestione Separata.
1.c. Rendimento trattenuto:
Il rendimento trattenuto dall’assicuratore sulla performance della Gestione Separata sarà pari 0,10% con aliquota di partecipazione del 100%.
In deroga all’introduzione del nuovo rendimento trattenuto:
• per il periodo transitorio dall’1.1.2022 all’1.1.2024, con riferimento ai capitali rispetto ai quali si applica oggi una rivalutazione minima garantita superiore allo 0%, sarà applicato un rendimento trattenuto pari a 0,05%.
• per il periodo transitorio dall’1.1.2024 all’1.1.2026, con riferimento ai capitali rispetto ai quali si applica oggi una rivalutazione minima garantita superiore allo 0%, sarà applicato un rendimento trattenuto pari a 0,08%.
Fanno eccezione i Soci Cessati (le cui condizioni sono disciplinate dal Fondo Pensione) ed i Soci Onorari che abbiano già raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale di vecchiaia (ad oggi 67 anni). Per tali soci Onorari che hanno raggiunto i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica
di vecchiaia e che tempo per tempo li raggiungeranno, con decorrenza 1.1.2022 ovvero l’anniversario di polizza successivo alla maturazione del relativo requisito, sarà applicato un rendimento trattenuto pari allo 0,5%, sull’intera posizione previdenziale.
1.d. Coefficienti di Conversione in Rendita
Alla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, il capitale maturato potrà essere convertito, totalmente o parzialmente, in una rendita vitalizia, che sarà determinata in base ai coefficienti di conversione adottati tempo per tempo dalla Società e riportati nell’Allegato C (Tavole GENERALI 98 PSL - tasso tecnico 2,5%).
L’importo della rendita si ottiene moltiplicando l’ammontare da convertire per il coefficiente corrispondente all’età dell’assicurato.
I coefficienti di cui all’allegato, validi su tutto il capitale maturato, resteranno in vigore per richieste di
prestazione in forma di rendita pervenute fino al 31.12.2023.
Dall’1.1.2024 all’1.1.2026 sarà garantito il mantenimento della medesima base demografica con tasso
tecnico nel limite del TMG (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ex Reg. 21 IVASS).
Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate. L’assicurato potrà richiedere, tramite
la Contraente, il pagamento in rateazione diversa. Non sono riscattabili eventuali rendite in erogazione.
1.e. Contribuzione una tantum a previdenza integrativa
In relazione alle variazioni di cui ai punti 1.b. e 1.c., per i soci in servizio attivo alla data di stipula del presente Protocollo, ai cui capitali si applicava una rivalutazione minima garantita superiore allo 2,5%, l’azienda riconoscerà alla data del 31.10.2021 una contribuzione una tantum da devolvere in previdenza integrativa, secondo i parametri e gli importi indicati nella seguente tabella:
Fascia d’età | Valore UT |
Fino a 50 anni | € 350,00 |
Oltre 50 anni | € 300,00 |
1.f. Contributo a carico azienda
Per i dipendenti aderenti ad un Fondo Pensione, il contributo a carico azienda viene elevato, a
decorrere dall’1.10.2021, dello 0,5% ed assume i seguenti valori:
• 5,1 % della retribuzione per gli Impiegati;
• 6,5 % della retribuzione per i Funzionari.
1.g. Durata del contratto
Le condizioni valgono per la durata contrattuale e fino a successivo rinnovo.
Allegato C – Tabelle di Conversione in rendita
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE A RENDITA VITALIZIA
x 1 Euro di capitale
Tavole g98 – tasso tecnico 2,5% - rateazione mensile posticipata x.xx.: 1,25%
Età* | Rendita vitalizia | |
M | F | |
50 | 0,04603 | 0,04130 |
51 | 0,04695 | 0,04198 |
52 | 0,04792 | 0,04269 |
53 | 0,04894 | 0,04344 |
54 | 0,05003 | 0,04424 |
55 | 0,05117 | 0,04507 |
56 | 0,05239 | 0,04596 |
57 | 0,05368 | 0,04690 |
58 | 0,05504 | 0,04789 |
59 | 0,05649 | 0,04894 |
60 | 0,05804 | 0,05007 |
61 | 0,05968 | 0,05126 |
62 | 0,06143 | 0,05253 |
63 | 0,06328 | 0,05388 |
64 | 0,06524 | 0,05532 |
65 | 0,06732 | 0,05686 |
66 | 0,06954 | 0,05851 |
67 | 0,07189 | 0,06029 |
68 | 0,07440 | 0,06221 |
69 | 0,07709 | 0,06429 |
70 | 0,07996 | 0,06655 |
*: età rettificata in base alla Tabella di age-shifting
AGE-SHIFTING Gen 98 PML | AGE- Gen | SHIFTING 98 PFL | ||||
1900 | 1921 | 3,5 | 1900 | 1929 | 2,5 | |
1922 | 1930 | 3 | 1930 | 1936 | 2 | |
1931 | 1934 | 2,5 | 1937 | 1940 | 1,5 | |
1935 | 1938 | 2 | 1941 | 1944 | 1 | |
1939 | 1940 | 1,5 | 1945 | 1948 | 0,5 | |
1941 | 1944 | 1 | 1949 | 1952 | 0 | |
1945 | 1947 | 0,5 | 1953 | 1960 | -0,5 | |
1948 | 1952 | 0 | ||||
1953 | 1958 | -0,5 | ||||
1959 | 2000 | -1 |
Le tavole demografiche Generali 98PSL comportano l’utilizzo dello strumento di “age-shifting”, che consiste nel rettificare l’età dell’assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo “shift” annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age shifting.
Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Per età e tipologie di rendita diverse da quelle riportate, i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta della Contraente.
ALLEGATO 3b
POLIZZE PREVIDENZIALI FACOLTATIVE
Con decorrenza 1.1.2022 la convenzione GESAV (e GEVAL dollari) 61.969 viene chiusa alle nuove adesioni, ferme le condizioni già in essere, senza la possibilità di versare premi aggiuntivi.
In pari data verrà attivata una nuova convenzione GESAV (e GEVAL dollari) con le seguenti
principali condizioni:
1. caricamento 0,05% (trattenuta al versamento del premio, per contribuzione ANIA/IVASS);
2. rendimento della Gestione Separata con trattenuto fisso pari allo 0,30%;
3. garanzia del premio investito (a evento dove con evento si intende la scadenza della posizione);
4. scadenza della posizione a 65 anni di età, con differimento annuale automatico;
5. premi ricorrenti in busta paga, senza vincoli, modificabili nel tempo o annullabili liberamente;
minimo di 50 € e massima di 500 € per ciascuna polizza.
6. premi unici non ricorrenti con trattenuta in busta paga, per un importo minimo di 500€ e massimo di € 1.500;
7. premi unici non ricorrenti con unico bonifico bancario da conto corrente intestato
all’assicurato, per un importo minimo di € 2.500;
8. massimo 2 riscatti parziali annuali per ciascuna polizza, senza alcun costo o penale, importo minimo di riscatto parziale 2.500 euro;
9. primo riscatto, totale o parziale, ammesso trascorsi almeno 12 mesi dal 1° versamento, per ciascuna polizza;
10. conversione in rendita con tabelle tempo per tempo definite dalla compagnia (ad oggi A62D TT0).
Le modalità ed limiti di cui al punto 8 si applicheranno anche alla precedente convenzione 61.969, a decorrere da 1.1.2022.
Le trattenute ricorrenti in essere a dicembre 2021 continueranno, in misura invariata dal 1° gennaio 2022 nella nuova convenzione, salvo modifiche o chiusura a cura del dipendente interessato.
L’adesione e i versamenti dei premi sono ammessi per i dipendenti in servizio attivo.
Potranno essere attivate diverse polizze per ciascun dipendente, anche per la medesima gestione separata.
Il beneficiario in vita è sempre l’assicurato; è possibile designare liberamente i beneficiari in caso morte, in caso di mancata designazione ne beneficeranno gli eredi legittimi o testamentari.
ALLEGATO 4
A far data dall’1.1.2022, con le gradualità sotto precisate, vengono definite le seguenti modifiche:
2.x. Xxxxxxxx di medicina o chirurgia ed interventi chirurgici ambulatoriali dovuti a infortuni o malattia:
• per ricoveri e day hospital con o senza intervento chirurgico con preventivo di spesa superiore ai € 5.000, sarà necessario attivare la presa in carico (PIC) da parte della Centrale Operativa di Generali Welion, che potrà indirizzare verso le migliori soluzioni disponibili, ferma la libertà di scelta del dipendente per altra struttura non in convenzione. In caso di patologie oncologiche, cardiovascolari, trapianti nonché per interventi di neurochirurgia, ortopedia, gastroenterologia e urologia non sarà necessario il preventivo passaggio da Centrale Operativo per la PIC;
• in caso di ricorso a strutture convenzionate è previsto l’aumento dei massimali pari al 10%; qualora l’équipe medica non sia convenzionata è prevista la possibilità di richiedere un convenzionamento ad hoc tramite la Centrale Operativa di Welion; qualora il professionista individuato non acceda al convenzionamento, la prestazione complessiva inerente il ricovero verrà rimborsata in forma indiretta;
• in caso di ricorso a strutture fuori convenzione, ad eccezione di patologie oncologiche e cardiovascolari, trapianti nonché per interventi di neurochirurgia, ortopedia, gastroenterologia e urologia per i quali è confermato il rimborso al 100%; a partire dal 30.6.2023 è previsto il rimborso al 90%.
2.b. Prestazioni odontoiatriche:
• è prevista la chiusura della convenzione con Prontocare con contestuale attivazione del network Welion alle medesime condizioni attualmente in uso con Prontocare (copertura al 100% in assistenza diretta); sino all’avvio del nuovo network verrà garantita la prosecuzione dei piani di cura iniziati in studi Prontocare con copertura al 100%. Per i primi 6 mesi dall’avvio della nuova convenzione, sarà riconosciuto il rimborso al 100% nei limiti del massimale per cure effettuate in strutture già Prontocare e non in network Welion;
• a seguito dell’avvio del nuovo network, in caso di cure effettuate in studi convenzionati sarà
previsto l’aumento dei massimali pari al 7%;
• a seguito dell’avvio del nuovo network, qualora la capillarità territoriale della rete dovesse risultare inferiore rispetto a quella attuale, la percentuale di rimborso delle spese per prestazioni odontoiatriche effettuate fuori convenzione sarà elevata secondo la seguente gradualità:
- dal 1.1.2023 è previsto il rimborso al 90% nel limite del massimale;
- dal 1.1.2024 è previsto il rimborso all’85% nel limite del massimale.
2.c. Altre prestazioni
• Visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici: sul presupposto di sviluppare una rete capillare, è previsto l’aumento del rimborso al 90% per prestazioni effettuate presso rete convenzionata.
In caso di ricorso a prestazioni fuori convenzione dal 30.6.2023 è confermato il rimborso all’80% nel limite del massimale.
• Lenti: per acquisti effettuati presso punti vendita in convenzione Salmoiraghi & Viganò viene riconosciuto il rimborso senza scoperto nel limite del massimale che sarà aumentato a €250,00 per gli impiegati, €630,00 per i funzionari ed a €180,00 per il personale addetto al Contact Center; per acquisti in esercizi non convenzionati dal 30.6.2023 è previsto il rimborso all’85% nel limite del massimale di cui sopra.
• Psicoterapia: previsto l’inserimento, come da attuale prassi, nell’elenco delle prestazioni liquidabili nell’ambito del massimale per «visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici»; in caso di prestazione non eseguita da medico psichiatra rimane la necessità di prescrizione del medico generico, come previsto ad oggi. Viene confermato il rimborso pari all’80% nel limite del massimale.
• Fisioterapia, ginnastica posturale: rimborsabilità nell’ambito del massimale per «visite extra- ospedaliere e protesi» previa prescrizione del medico di base; esclusa qualsiasi attività collettiva, anche se presso centri fisioterapici.
In caso di ricorso alle strutture convenzionate, la percentuale di rimborso viene elevata al 100% nel limite del massimale.
• Podologo e prestazioni para-sanitarie (linfodrenaggi e simili), palestre: eliminazione della prassi di rimborso al 80% nell’ambito del plafond «visite extra-ospedaliere e protesi»; tali prestazioni potranno essere rimborsate se inserite all’interno di un percorso di riabilitazione per malattia certificata, a fronte di prescrizione di medico specialista che attesti la patologia che origina la prestazione.
Inoltre, a partire dal 1.1.2022, vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
• Extra-ospedaliere: l’elenco delle prestazioni rimborsabili indicate negli All.ti 5, 5a e 6 viene
integrato con le seguenti prestazioni sanitarie e specialistiche:
arteriografia, cistografia, coronarografia, elettromiografia, esame urodinamico completo, holter, isterosalpingografia, audiometria.
Saranno inoltre rimborsate, previa prescrizione del medico specialista, le visite effettuate presso un nutrizionista, nonché le prestazioni chiropratiche effettuate da personale iscritto ad un albo delle arti sanitarie.
• Oncologia: sono compresi in garanzia i protocolli rientranti negli studi clinici relativi a
sperimentazioni riconosciute dall’AIFA nonché adroterapia, immunoterapia, terapia target.
• Grandi Interventi: in ottica di aggiornamento, l’elenco delle prestazioni per grandi interventi di cui all’All. 6a del CIA 29.12.2015, verrà sostituito con un nuovo elenco suddiviso per tipologia di intervento, secondo il sotto indicato schema; si rinvia all’Allegato D per l’elenco completo:
1. Interventi sul sistema nervoso (01-05) |
2. Interventi sul sistema endocrino (06-07) |
3. Interventi sull’occhio (08-16) |
4. Interventi sull’orecchio (18-20) associati a Interventi su naso, bocca e faringe (21-29) |
5. Interventi sul sistema respiratorio (30-34) |
6. Interventi sul sistema cardio vascolare (35-39) |
7. Interventi sul sistema ematico e linfatico (40-41) |
8. Interventi sull’apparato digerente (42-54) |
9. Interventi sull’apparato urinario (55-59) e Interventi sugli organi genitali maschili (60-64) |
10. Interventi sugli organi genitali femminili (65-71) |
11. Interventi sull’apparato muscolo scheletrico (76-84) |
12. Interventi sui tegumenti (85-86) |
2.d. Ultrattività
Per il personale cessato dal servizio per pensionamento o per risoluzione consensuale a decorrere dalla data di stipula del presente accordo (anche verso Fondo di Solidarietà), se di età superiore a 55 anni, viene riconosciuta un’ultrattività delle coperture con condizioni pari a quelle previste per il personale in servizio, fino a compimento del 67° anno di età, escluse le garanzie integrative ad adesione di cui all’All. 7 del CIA 29.12.2015; successivamente:
- per gli impiegati, verrà riconosciuta un’ultrattività per ulteriori 2 anni, con garanzie di cui ai punti 1, 3b, 3c di cui all’All. 5 del CIA 29.12.2015;
- per i funzionari, verrà riconosciuta un’ultrattività per ulteriori 8 anni, con garanzie di cui ai punti 1, 3b, 3c cui all’All. 6 del CIA 29.12.2015.
Nota a verbale: ai fini dei sopra esplicitati aumenti del massimale riconosciuti in caso di ricorso alla rete convenzionata, si precisa che l’aumento degli stessi viene accordato – anno per anno e per ciascun massimale di spesa – al raggiungimento del massimale “di base”, solo se almeno il 50% della spesa sia relativo a prestazioni effettuate presso strutture convenzionate.
Allegato D – Elenco Grandi Interventi
6. Interventi sul sistema Cardio-Vascolare (35 - 39) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione | 35.1 | Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione |
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non specificata | 35.10 | Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non specificata |
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza sostituzione | 35.11 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza sostituzione |
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione | 35.12 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione |
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza sostituzione | 35.13 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza sostituzione |
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza sostituzione | 35.14 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza sostituzione |
Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi | 35.21 | Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi |
Altra sostituzione di valvola aortica con protesi | 35.22 | Altra sostituzione di valvola aortica con protesi |
Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi | 35.24 | Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi |
Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi | 35.25 | Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi |
Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi | 35.26 | Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi |
Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi | 35.27 | Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi |
Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore | 35.39 | Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore |
Riparazione di difetto settale nel cuore | 35.5 | Riparazione con protesi dei setti interatriale e interventricolare |
Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con innesto tissutale (sintetico o biologico) | 35.6 | Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con innesto tissutale (sintetico o biologico) |
Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite | 35.8 | Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite |
Correzione totale di tetralogia di Fallot | 35.81 | Correzione totale di tetralogia di Fallot |
Correzione totale di completa anomalia della connessione venosa polmonare | 35.82 | Correzione totale di completa anomalia della connessione venosa polmonare |
Correzione totale del tronco arterioso | 35.83 | Correzione totale del tronco arterioso |
Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove | 35.84 | Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove |
Altri interventi su valvole e setti del cuore | 35.9 | Altri interventi su valvole e setti del cuore |
Trasposizione interatriale del ritorno venoso | 35.91 | Trasposizione interatriale del ritorno venoso |
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare | 35.92 | Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare |
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta | 35.93 | Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta |
Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare | 35.94 | Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare |
Bypass aortocoronarico di una o più arterie coronariche | 36.10 | Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, SAI |
36.91 | Riparazione di aneurisma dei vasi coronarici | |
Pericardiectomia ed escissione di lesione del cuore | 37.32 | Asportazione di aneurisma del cuore |
Trapianto di cuore | 37.5 | Trapianto di cuore |
Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi | 38.33 | Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi |
Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi | 38.38 | Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi |
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione | 38.42 | Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione |
Resezione di vasi intracranici con anastomosi | 38.31 | Resezione di vasi intracranici con anastomosi |
Resezione di vasi intracranici con sostituzione | 38.41 | Resezione di vasi intracranici con sostituzione |
Resezione dell'aorta con anastomosi | 38.34 | Resezione dell'aorta con anastomosi |
Resezione di altri vasi toracici con anastomosi | 38.35 | Resezione di altri vasi toracici con anastomosi |
Bypass vascolare extra-intracranico | 39.28 | Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC) |
Intervento di dissezione dell'aorta | 39.54 | Intervento di dissezione dell'aorta |
Altra riparazione di aneurismi | 39.52 | Altra riparazione di aneurismi |
Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto | 39.62 | Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto |
Interventi sul glomo carotideo e altri glomi vascolari | 39.8 | Interventi sul glomo carotideo e su altri glomi vascolari |
9. Interventi sull'apparato Urinario 55 - 59 e Intervento sugli Organi Maschili (60 - 64) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Nefroureterectomia | 55.51 | Nefroureterectomia |
Nefrectomia bilaterale | 55.54 | Nefrectomia bilaterale |
Anastomosi uretero-intestinale | 56.71 | Anastomosi uretero-intestinale |
Nefrocistoanastomosi SAI | 56.73 | Nefrocistoanastomosi SAI |
Cistectomia radicale | 57.71 | Cistectomia radicale |
Chiusura di fistola vescico-intestinale | 57.83 | Chiusura di fistola vescico-intestinale |
Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale | 57.84 | Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale |
Neovescica continente ed ampliamento vescicale | 57.87 | Neovescica continente ed ampliamento vescicale |
Colpoplastica (Xxxxx) per incontinenza urinaria o colposospensione | 59.3 | Colpoplastica (Xxxxx) per incontinenza urinaria |
Prostatectomia radicale qualsiasi tecnica | 60.5 | Prostatectomia radicale |
Prostatectomia perineale | 60.62 | Prostatectomia perineale |
10. Interventi sugli Organi Genitali Femminili (65 - 71) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Annessiectomia monolaterale (qualsiasi metodica) | 65.3 | Ovariectomia monolaterale |
Isterectomia addominale totale | 68.4 | Isterectomia addominale totale |
Isterectomia totale (qualsiasi metodica) | 68.5 | Isterectomia vaginale |
11. Interventi sull'apparato Muscoloscheletrico (76 - 84) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Riduzione cruenta di lussazione dell'anca | 79.85 | Riduzione cruenta di lussazione dell'anca |
Asportazione di disco intervertebrale comprensivo di artrodesi | 80.50 | Asportazione o demolizione di disco intervertebrale, non specificata se con artrodesi intersomatica per via anteriore |
Asportazione di disco intervertebrale anche cervicale (discectomia, compresa eventuale laminectomia e decompressione) | 80.51 | Asportazione di disco intervertebrale |
80.81 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione della spalla | |
Artrodesi vertebrale (qualsiasi sede e metodica) eccetto cervicale | 81.00 | Artrodesi vertebrale, SAI |
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore | 81.04 | Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore |
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore | 81.05 | Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore |
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore | 81.06 | Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore |
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali trasversi | 81.07 | Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali trasversi |
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore | 81.08 | Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore |
Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi approccio | 81.09 | Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi approccio |
Artrodesi vertebrale cervicale (qualsiasi metodica) | 81.01 | Artrodesi atlanto-epistrofea |
Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore | 81.02 | Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore |
Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore | 81.03 | Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore |
Sostituzione totale del gomito | 81.84 | Sostituzione totale del gomito |
Sostituzione totale dell'anca | 81.51 | Sostituzione totale dell'anca |
Revisione di sostituzione dell'anca | 81.53 | Revisione di sostituzione dell'anca |
Sostituzione totale di ginocchio | 81.54 | Sostituzione totale del ginocchio |
Sostituzione della spalla (artroprotesi) | 81.80 | Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) |
Sostituzione parziale della spalla (artroprotesi) | 81.81 | Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica) |
Intervento di ricostruzione del pollice completo di xxxxx e vasi sanguigni | 82.61 | Intervento di ricostruzione del pollice completo di xxxxx e vasi sanguigni |
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice | 82.81 | Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice |
Amputazione a livello dell'omero | 84.07 | Amputazione a livello dell'omero |
Amputazione addomino-pelvica | 84.19 | Amputazione addomino-pelvica |
ALLEGATO 5
DIVERSITY & INCLUSION - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA E MOLESTIE DI GENERE
5 a) Sostegno alla genitorialità
• Congedi parentali su base oraria: aumento da 300 a 450 ore fruibili fino a 6 anni del bambino;
• Congedo parentale: integrazione del 10% dell’indennità riconosciuta dall’INPS per il 1°mese di congedo
parentale se fruito in via continuativa;
• Congedo paternità: integrazione dei giorni di congedo paternità riconosciuti dalla Legge di Bilancio tempo per tempo, a carico Azienda fino a un massimo di 12 giorni totali;
• Malattia bambino: estensione dei permessi non retribuiti per un numero di giorni corrispondente ai giorni di malattia del figlio, sino al compimento del 10° anno di età;
• Inserimento figli asilo nido e/o scuola dell'infanzia: permessi non retribuiti di 5 giorni annui per l’inserimento nell’iter prescolastico (asilo nido e scuola dell'infanzia) dei bambini, anche adottivi o in affidamento.
5 b) Supporto aziendale per la prevenzione ed il contrasto alle molestie e violenza sul lavoro e domestica Nel richiamare la “Dichiarazione Congiunta in Materia di Molestie e Violenze di Genere nei Luoghi di Lavoro" siglata tra ANIA e le XX.XX. del settore in data 14.10.2019, le Aziende del Gruppo cui si applica il presente CIA si impegnano a garantire supporto e assistenza a tutte le lavoratrici e i lavoratori per affrontare e gestire episodi di molestie, aggressioni, micro-aggressioni e violenza, sia in ambiente lavorativo sia in ambito domestico. A tale scopo si prevede l’adozione dei seguenti strumenti di sostegno:
• Consulenza psicologica attraverso una linea dedicata, con garanzia di anonimato;
• Iniziative di sensibilizzazione e adesione a Network e Associazioni specializzate nell’assistenza alle vittime di molestie e violenza;
• Possibilità di cambio di numero di telefono aziendale e indirizzo e-mail;
• 15 giorni di permesso retribuito da utilizzare per appuntamenti medici, procedimenti legali e altre attività relative agli abusi domestici, da comunicare all’HRBP di riferimento per l’attivazione del permesso retribuito;
• in linea con la Dichiarazione Congiunta ANIA/XX.XX. il congedo retribuito di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 80/2015, previsto per un massimo di 3 mesi ed elevato a 4 mesi mediante la sopra richiamata Dichiarazione Congiunta, è elevato a 6 mesi per le dipendenti inserite in percorsi di protezione derivanti da violenza di genere debitamente certificati.
5c) sostegno alle famiglie, D&I
Le Parti convengono sul ruolo che il lavoro svolge nella realizzazione della vita di ciascuno e sull’importanza di sviluppare un ambiente lavorativo improntato sulla tutela, la dignità e l’inviolabilità della persona.
Il Gruppo garantisce il proprio impegno al sostegno alla famiglia, in ogni sua formazione, e attenzione per la tutela e l’inclusione dei dipendenti in ottica D&I, attraverso l’attivazione di iniziative, azioni mirate, percorsi formativi e di sensibilizzazione, partnership con Associazioni e Network specializzati.
In relazione a ciò, coerentemente con l’impegno profuso e l’attenzione dedicata da parte del Gruppo Generali verso le tematiche di Diversity & Inclusion, quali fattori alla base di un profondo cambiamento culturale di cui le Aziende del Gruppo sono promotrici, al fine di dare una risposta concreta alle esigenze di sensibilizzazione e sostegno che emergono nel più ampio contesto sociale, viene introdotta un’apposita sezione del CIA dedicata seguenti interventi:
• garanzie sanitarie: estensione ai figli del partner convivente (stepchild) non disciplinati dalla normativa sulle unioni civili e le coppie di fatto. L’estensione si intende riferita al rapporto del cd. “genitore sociale” (coniuge o partener del genitore biologico che assume il compito di curare la crescita e l’educazione di un figlio che non ha generato), in presenza di un solo genitore biologico;
• sostegno psicologico in tema di procreazione assistita, orientamento sessuale ed identità di genere, con previsione di rimborso dalla psicoterapia nell’ambito delle Garanzie sanitarie. Creazione di partnership con associazioni ed enti specializzati nel sostegno psicologico e sociale in tema di orientamento sessuale e identità di genere, con possibilità di fruirne in forma anonima;
• equiparazione al matrimonio ed alle unioni civili delle convivenze di coppie di fatto (sia eterosessuali che omosessuali) documentate con stato di famiglia od autocertificazione sostitutiva dello stato di famiglia. E’ conseguentemente riconosciuta l’estensione di previsioni di CIA espressamente applicabili al convivente del dipendente, quali le scontistiche per polizze vita previste per il coniuge e convivente di fatto;
• congedo matrimoniale: riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori uniti civilmente, o coniugati attraverso matrimonio contratto all’estero, del congedo matrimoniale della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, ai sensi dell’art. 42 del CCNL;
• estensione dei permessi per decesso, grave infermità/gravi motivi familiari alle coppie di fatto, anche dello stesso sesso, purché la convivenza sia documentata da stato di famiglia od da autocertificazione sostitutiva dello stato di famiglia;
• estensione permessi per malattia bambino al dipendente convivente (anche dello stesso sesso) con genitore di bambino di età inferiore a 3 anni;
• permessi adozione: facoltà di riconoscere - compatibilmente con le esigenze organizzative – un congedo straordinario retribuito parametrato all’indennità INPS (30%) per 4 mesi e fino a 3 anni del bambino in caso di richiesta di adozione di minore figlio del convivente, anche dello stesso sesso. La richiesta può essere formulata una sola volta, indipendentemente dal numero di minori;
• raddoppio permessi: estensione delle 10 ore di permesso aggiuntive previste dall’art. 4, punto 5 del CIA 29.12.2015 al dipendente convivente di fatto con genitore di bambino di età sino a 3 anni, anch'egli convivente;
• ipotesi supplementari di anticipo TFR: le anticipazioni del TFR per spese sanitarie, terapie e interventi straordinari per i familiari, nonché per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per i figli, sono estese ai casi di malattia del partner convivente di fatto e dei figli di quest’ultimo, nonché per acquisto/ristrutturazione dell’abitazione per i figli del convivente di fatto; la convivenza deve essere certificata da stato di famiglia o con autocertificazione sostitutiva dello stato di famiglia.
Altre iniziative che le Aziende del Gruppo si impegnano ad adottare in ottica di parità di genere:
• comunicazione e diffusione, anche tramite documentazione informativa, delle politiche aziendali di inclusione praticate dall'Azienda in sede pre-assuntiva;
• servizio di supporto e consulenza, con seminari di sensibilizzazione su tema omogenitorialità e stepchild adoption e creazione di partnership con professionisti che forniscano assistenza specializzata;
• corporate network: incentivazione e sostegno a gruppi o comunità spontanee di dipendenti attivi in azienda e appartenenti ad es. alla comunità LGBTQI+;
• supporto esterno ad iniziative LGBTQI+ e antidiscriminatorie mediante adesione a realtà associative come quelle aderenti all'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, organo dello stato italiano avente la funzione di promuovere la parità di trattamento).