ACCORDO
ACCORDO
TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E I COMUNI DI
PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(AI SENSI DELL’ART.15, COMMA 2, DELLA L.241/1990)
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L’anno , addì del mese di
in Milano, presso
TRA
il Sindaco della Città Metropolitana di Milano, autorizzato a quanto infra con deliberazione n. del
, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di , autorizzato a quanto infra con deliberazione n. del
, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di , autorizzato a quanto infra con deliberazione n. del
, esecutiva ai sensi di legge;
E
……..
PER
l’attuazione delle politiche descritte dal Piano strategico metropolitano e per il miglioramento delle capacità di investimento in relazione all’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e nel Piano per gli investimenti complementari al PNRR, con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.
PREMESSO
- Che la Legge 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane indirizza gli enti metropolitani a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
- lo Statuto della Città metropolitana, all'art.30 e ss., prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra la Città metropolitana ed i Comuni;
- i mutamenti, determinati dall'evoluzione della normativa statale (L.56/2014) e dalla normativa regionale successivamente approvata (L.R. 32/2015), hanno finalmente prodotto una ridefinizione del livello di governo intermedio;
- Che gli enti locali sottoscrittori del presente accordo, hanno inteso concludere un accordo quadro per favore il migliore esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione di opere, interventi e
programmi di intervento in diversi ambiti di materie a rilevanza metropolitana in relazione all’attuazione del PNRR;
PREMESSO
- L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU); La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).
- ll Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e si organizza lungo sei missioni: “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”; “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”; “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”; “Istruzione e Ricerca”; “Inclusione e Coesione” e la missione, “Salute”; si
tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.
- Il governo del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme, di cui sono i soggetti attuatori, entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. È significativo il ruolo che avranno gli Enti territoriali, a cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro;
- Che con il D.L. 6 maggio 2021 n.59 è stato approvato il Piano per gli investimenti complementari al PNNR, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
- Ie amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
PREMESSO
- con la Città Metropolitana si è dotata del proprio Piano strategico di cui all'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- Il Piano strategico costituisce atto di indirizzo per l'ente metropolitano e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio;
- Che con successive deliberazioni del Consiglio metropolitano è stato altresì approvato il Piano Territoriale Metropolitano ed il Piano urbano della mobilità sostenibile;
- Che gli obiettivi e le azioni descritte negli strumenti di programmazione richiamati sono obiettivi comuni agli enti sottoscrittori della presente Intesa e sono coerenti con le indicazioni del PNRR;
PREMESSO
- Che per l’attuazione degli obiettivi descritti negli strumenti di programmazione citati è richiesta una intensa collaborazione tra gli enti essendo le politiche di area vasta e quelle di prossimità perseguibili solo con un più intenso raccordo delle azioni poste in essere dai diversi governi locali, raccordo che presuppone e richiede la definizione di una più intensa collaborazione tra gli apparati e le strutture organizzative, anche indirette, degli enti;
- che gli enti sottoscrittori sono interessati a migliorare la loro capacità di investimento e a semplificare le procedure in funzione dell’attuazione delle misure e dell’utilizzo delle risorse contenute e stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano per gli investimenti complementari al PNNR di cui all’art.1 del D.L. 59/2021;
- Che è interesse degli enti sottoscrittori della presente intesa addivenire alla stipula di un accordo ex-art 15 della legge 241/90, per favorire un’azione coordinata dei rispettivi uffici, intesa che si inserisce all’interno del quadro del principio di matrice costituzionale di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche;
PREMESSO
che il comma 44 dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che “d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- che l’art. 30 del Tuel prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell’art. 30 del Tuel stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che nel novero degli uffici possono essere inclusi tanto le unità organizzative in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente, quanto le aziende speciali o le società partecipate in house, soggetti questi ultimi che solo formalmente sono terzi rispetto all’ente controllante, ma che sostanzialmente, per una serie di specificità, possono essere equiparati a un «ufficio interno» dell’amministrazione di riferimento;
ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 – Oggetto
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.
Con il presente accordo la Città Metropolitana ed i
Comuni di intendono definire un
quadro di relazioni stabili nell’ambito della collaborazione istituzionale fra gli uffici della Città metropolitana di Milano e quelli comunali per il miglior esercizio delle funzioni di rilevanza metropolitana e per migliorare la loro capacità di investimento in relazione all’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nel Piano per gli investimenti complementari al PNNR di cui all’art.1 del D.L. 59/2021, con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.
Gli accordi attuativi individuano la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili; sono possibili le seguenti modalità: ufficio comune, avvalimento (anche delle aziende controllate), altre forme di collaborazione e cooperazione.
Art.2 – Forme di collaborazione
Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione della presente intesa
mediante la sottoscrizione di accordi attuativi secondo le esigenze politico-amministrative via via riscontrate.
L’attuazione del PNRR avviene o mediante la costituzione di un ufficio o di più uffici comuni con sede presso la Città Metropolitana, eventualmente articolati per Zone omogenee, ovvero mediante l’avvalimento degli uffici della Città Metropolitana da parte degli enti sottoscrittori.
Dette strutture curano l’organizzazione ed il reclutamento del personale necessario, la progettazione degli interventi, la partecipazione a bandi, l’appalto per l’esecuzione degli interventi, la rendicontazione degli stessi e le relazioni con le Istituzioni funzionali a quanto in oggetto, ed operano attuando la massima semplificazione delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori e per la celere conclusione dei procedimenti amministrativi.
Le parti in ogni caso si impegnano:
- a riconoscere gli uffici comuni appositamente costituiti, ovvero agli uffici di cui si avvalgono, come uniche strutture tecnico-amministrative di riferimento per quanto loro assegnato in relazione agli obiettivi di cui alla presente Intesa;
- ad assicurare agli uffici comuni, e/o a quelli di cui si avvalgono, la trasmissione della documentazione e dei dati richiesti nonché il loro successivo aggiornamento;
- a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei rispettivi apparati amministrativi agli uffici comuni e/o a quelli di cui si avvalgono.
Nell’ambito degli accordi attuativi, da approvarsi con deliberazione dei rispettivi consigli, può essere prevista la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore della Città Metropolitana, che quindi opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Gli enti sottoscrittori del presente accordo possono altresì reciprocamente avvalersi, ratione materiae, dell’opera dei soggetti da ciascuno controllati, in qualunque forma costituiti, al fine di perseguire gli obiettivi della presente Intesa.
Agli uffici comuni vengono forniti dagli enti sottoscrittori le dotazioni strumentali e di personale e tutto quanto necessario al miglior espletamento dei compiti attribuiti.
Gli uffici comuni operano con personale della Città Metropolitana, con personale distaccato dagli enti partecipanti, e con personale appositamente reclutato a tempo determinato a mente dell’art.1 D.L. 80/2021, e del personale di cui all’art.9 del medesimo decreto.
Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento che richiedono l'azione integrata degli enti sottoscrittori e di altri soggetti, la Città Metropolitana può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma o di altri strumenti di programmazione negoziata.
Art.3 – Direzione di Progetto
La Città Metropolitana costituisce allo scopo all’interno della propria organizzazione una specifica Direzione di Progetto con il compito di coordinare le iniziative comunque connesse all’attuazione delle misure del PNNR nell’interesse proprio e degli enti aderenti al presente accordo.
La Direzione di Progetto funge da unico punto di contatto con i Comuni da un lato e con la Regione e il Governo dall’altro.
A detta struttura, ed agli uffici comuni, possono essere assegnate le unità di personale assunte ai sensi del D.L.
9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; le spese per il reclutamento di detto personale specificamente destinato a realizzare i progetti sono poste a carico delle risorse del PNRR, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.
A dette assunzioni provvede la Città Metropolitana di Milano a mezzo del proprio ufficio concorsi.
Art.4 – Rapporti finanziari
La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto del presente accordo.
Al netto delle spese poste a carico delle risorse del PNRR, le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici Comuni e le spese relative all'avvalimento degli uffici metropolitani, e quelle derivanti dalle altre forme di collaborazione, ivi compreso l’avvalimento delle società in house, sono ripartite fra le parti nella misura determinata negli accordi attuativi, in modo da garantirne la funzionalità.
Art.5 – Segreteria tecnica.
E’ costituita una struttura di supporto tecnico al decisore politico composta dal direttore generale della Città Metropolitana, dal responsabile delle Direzione di Progetto della Città Metropolitana e da un dirigente individuato dagli enti sottoscrittori del presente accordo per ciascuna Zona omogenea.
Art.6 - Forme di consultazione
La presente intesa è soggetta a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento, da parte degli enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestino nel corso dell’attuazione. All’uopo il Sindaco della Città Metropolitana convoca incontri, per ciascuna Zona omogenea, tra tutti i Sindaci degli enti aderenti alla presente intesa per consultazioni in merito all’andamento della gestione della funzione associata.
Art.7 – Durata
La presente Intesa ha durata pari alla durata del PNRR.
Non è ammesso il recesso anticipato per i primi tre anni di validità della presente intesa.
Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto del presente accordo, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all’attuazione e per apportare all’Intesa le modifiche che si dovessero rendere necessarie.
Art.8 – Attuazione delle misure già previste negli atti di programmazione della Città Metropolitana.
Le strutture organizzative comunque costituite in esecuzione della presente intesa possono operare, in relazione a quanto stabilito negli accordi attuativi, anche in funzione della realizzazione delle azioni e degli obiettivi descritti negli atti di programmazione della Città Metropolitana, citati in premessa, comunque connessi con il PNRR.
Art.9 – Intesa con il Comune Capoluogo.
Le modalità di raccordo tra la Città Metropolitana ed il Comune di Milano, ai fini dell’attuazione di quanto in oggetto, sono disciplinate anche nell’ambito della specifica Intesa prevista dalle disposizioni attuative del Piano strategico della Città Metropolitana, cui si fa rinvio.
Art.10 – Disposizioni finali
L’efficacia del presente atto è comunque subordinata all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131).
Letto, confermato e sottoscritto
21/06/2021