COMUNE DI ARDEA
COMUNE DI ARDEA
(Prov. di Roma) REP. 5153 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO . CIG 5394549AA7
L’anno duemilaquattordici e, addì diciotto del mese di aprile in Ardea e
nella residenza comunale, avanti a me dott.ssa Marina INCHES in qualità di Segretario Generale del comune di Ardea autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:
Da una parte:
1. L’Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX – Dirigente dell’ Area Servizi alla persona - Servizi Educativi del Comune di Ardea, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce, parte che di seguito sarà chiamata ENTE COMMITTENTE, Codice fiscale: 80108730583 – Partita I.V.A 02300511009.
E dall’altra:
. la A.T.I. (Associazione Temporanea Imprese), costituitasi a mezzo di atto rep. n. 64603 racc. n. 18117 registrato all’Agenzia delle Entrate al
n. 159561 in data 15/4/2014 – notaio Dott. Paolo De Agostini in Roma
–, tra la DOMUS CARITATIS Soc. Coop. Sociale con sede in Roma – via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx n. 25 – 00173 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione 05010241007 e la
Associazione VIRTUS ITALIA Onlus – Consorzio di Solidarietà Sociale, con sede in Roma via Xxxxxx Xxxxxxxxxx n. 146 c.f. 96237340588 – p.i. 04699181006, rappresentate dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Venosa (PZ) il 11/8/1977 c.f. LCCLLL77M51L738E giusta Procura Speciale rep. n. 64602 del 14/4/2014 – Notaio Dott. Paolo De Agostini in Roma, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente ”APPALTATORE“.
Le parti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, d’accordo tra loro, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e dichiarano di convenire fra loro quanto segue:
PREMESSO
CHE con deliberazione n. 70 di G.C. del 12/9/2013 è stato approvato il seguente atto di indirizzo “Servizio di assistenza educativa scolastica – Atto di indirizzo e contestuale impegno di giunta a prevedere nel redigendo bilancio pluriennale la spesa per il servizio da affidare con gara per il triennio 2014/2016;
CHE con determinazione dirigenziale n. 210 del 22/10/2013 sono stati approvati gli atti di gara mediante “Procedura aperta – D.lgs 163/06 per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
CHE con determinazione dirigenziale n. 109 del 12/12/2013 è stata nominata la commissione di gara;
CHE con determinazione dirigenziale n. 21 del 17/02/2014 sono stati approvati i verbali di gara dal n. 1 del 12/12/2013 al n. 5 del 27/12/2013; CHE con la suddetta determinazione è stato affidato l’appalto per il servizio di assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, in via definitiva alla Ditta Domus Caritatis Cooperativa Sociale con sede in Roma – xxx X. Xxxxxxxxx, 00 – per gli anni 214/215/2016. Per l’anno scolastico 2016/2017, alla scadenza contrattuale, l’Ente Committente si riserva la facoltà di utilizzare le procedure previste ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006;
CHE per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si
rimanda al capitolato speciale d’appalto che seppur non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I suddetti comparenti, come sopra costituiti, volendo tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto dell’Appalto.
Il presente contratto ha per oggetto la gestione del servizio comunale d’assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Ardea, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Il servizio ha lo scopo di favorire l’integrazione scolastica, lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Il servizio su richiesta della scuola potrà essere assegnato agli alunni in
possesso di certificazione rilasciata dai servizi sanitari competenti e prevede lo svolgimento di compiti di assistenza specialistica da svolgersi all’interno della scuola, attraverso l’integrazione di differenti professionalità.
L’assistenza di base è di competenza della scuola e deve essere garantita dai collaboratori scolastici che hanno, tra i loro compiti contrattuali:
- l’ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso alle aree esterne nelle strutture scolastiche, nell’uscita da esse e nello spostamento degli stessi alunni nei locali della scuola, l’ausilio materiale nelle attività di cura alla persona, di utilizzo dei servizi igienici e di cura dell’igiene personale.
L’assistenza specialistica garantita dal Comune non può quindi essere standardizzata o codificata ma efficacemente e funzionalmente diversificata,orientata a soddisfare i bisogni individuali dell’alunno in base al PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Il servizio comunale ha le seguenti finalità:
a) Agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito scolastico per garantire il loro diritto allo studio;
b) Facilitare l’inserimento e la partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
c) Sostegno personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
d) Ogni altro sostegno ed attività specialistica, ad esclusione di quelle didattiche e di quelle di assistenza di base, nell’ambito delle attività
gestite dalla scuola.
L’operatore che esplica questo tipo di intervento deve essere in possesso di attestato regionale di OOS o AEC.
Art. 2 - Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) ovvero triennio 2013/2014 – 2014/ 2015 – 2015/2016, con facoltà dell’amministrazione comunale, alla scadenza del contratto, di utilizzare le procedure previste ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 per l’anno scolastico 2016/2017. Art. 3 – Destinatari del Servizio e Prestazioni.
I destinatari del servizio di assistenza scolastica sono i minori in età di obbligo scolastico o frequentanti la scuola dell’infanzia , residenti ad Ardea e frequentanti le scuole dell’obbligo o dell’infanzia di Ardea o dei Comuni limitrofi che siano portatori di handicap grave.
L’assistenza educativa scolastica si articola in interventi socio-educativi a favore del minore, in orario scolastico.
L’intervento è finalizzato a garantire un supporto alle attività educative/didattiche attraverso l’attività di educatori che collaborino con le insegnati di classe.
Le attività scolastiche possono essere condotte con minori singolarmente, con il gruppo classe o al di fuori del gruppo classe, in un’aula distinta appositamente messa a disposizione dalla struttura scolastica, fermo restando che obiettivo principale dell’attività deve essere l’integrazione del minore all’interno della sua classe.
L’assistenza educativa scolastica infine può anche prevedere consulenza psicopedagocica agli insegnanti rispetto ai casi individuali da parte del coordinatore educativo del soggetto aggiudicatario e senza aggravi di spesa per l’ente.
Art. 4 – Obblighi dell’Appaltatore in merito al servizio.
Il personale dovrà rispondere ai requisiti di idoneità sanitaria e psico- attitudinali in relazione ai quali l’Ente Committente si riserva il
diritto di esprimere parere di idoneità, e conseguentemente di richiedere la sostituzione del personale.
L’Appaltatore garantisce la piena esecuzione delle prestazioni in accordo con gli indirizzi fissati dal Servizio Sociale comunale.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà assicurare una continuità nel rapporto operatori-utente limitando il turn-over del personale.
Il mancato invio dell’elenco del personale operante entro i termini temporali previsti dal capitolato speciale d’appalto, comporterà una penale di € 500,00.
Art. 5 - Organizzazione del Servizio.
L’Appaltatore garantisce la piena esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato speciale d’appalto e secondo gli indirizzi fissati dall’ufficio comunale competente.
L’ Appaltatore appaltatrice presenterà all’Ufficio Servizi Sociali relazioni trimestrali sul servizio.
Per quanto riguarda tutte le altre prestazioni si rimanda al capitolato speciale d’appalto.
Art. 6 – Applicazione del D.lgs 81/2008 e del D.lgs 196/2003.
L’ Appaltatore è tenuta ad ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D.lgs 81/2008 e s.m.i.
L’Ente committente potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti del succitato decreto.
Per quanto riguarda il D.lgs 196/2003 la Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza piene del medesimo decreto e dovrà indicare un responsabile della privacy.
Art. 7 - Standards tecnici e norme di sicurezza.
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
L’Appaltatore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
L’ Appaltatore adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. È stato acquisito il D.U.V.R.I. Art. 8 - Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro.
L’ Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti di soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza di suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
L’ Appaltatore è tenuta, inoltre, all’osservanza ed applicazione di
tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
A tale riguardo in sede di transazione delle fatture, l’ Appaltatore dovrà aver cura di trasmettere anche un’autocertificazione a firma del legale rappresentante con la quale si attesti il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per tutti i lavori impegnati nell’appalto, nonché copia del DURC.
L’Ente committente potrà richiedere all’Appaltatore, in qualsiasi momento, l’esibizione del libro matricola DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l’Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questo Ente Committente procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’ Appaltatore che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate maggiori spese sostenute da questo Ente Committente.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’ Appaltatore.
Art. 9 - Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e Assistenziale.
L’ Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Art. - 10 Modalità di raccordo con gli uffici competenti.
Ogni rapporto intercorrente tra l' Ente Committente e l’ Appaltatore inerente la prestazione oggetto del presente contratto viene curato dai Servizi Sociali del Comune di Ardea per l'Amministrazione e dal referente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per l’ Appaltatore.
Art. 11 - Corrispettivo.
L’importo contrattuale per il triennio 2014/2016 ammonta ad € 2.556.060,00 (€ duemilionicinquecentocinquantasei/00) iva compresa al 4%, per un costo annuo quindi di € 852.020,00.
Art. - 12 Modalità di pagamento e garanzie.
L’Ente Committente è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non
oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili, previa accertamento di conformità del Responsabile del procedimento. L’ Appaltatore si obbliga ad indicare il “conto dedicato” al fine del rispetto della disciplina di cui alla legge n.136/2010, allo scopo l’ Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra richiamata.
Cod. IBAN XX00X0000000000000000000000 – Banca Unipol spa – Ag.
di Roma v.le Ciamarra . Cod. CIG: 5394549AA7.
In base alla potranno essere posti a carico del Comune gli interessi moratori sul credito che verranno fatturati all’Ente Committente dall’ Appaltatore.
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, l’ Appaltatore ha presentato polizza fidejussoria n. 000526.91.003472 della
Compagnia di Assicurazioni CATTOLICA per l'importo di € 127.803,00 e con validità fino alla conclusione del rapporto, a copertura delle prestazioni da eseguirsi e dei seguenti rischi. Art. 13 - Controlli – verifiche e rilievi dell’Amministrazione comunale.
L’Ente Committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare o far effettuare controlli per verificare la corrispondenza delle norme stabilite nel Capitolato e nel presente contratto.
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di questa Amministrazione da operatori all’uopo
incaricati e dal coordinatore incaricato dall’ Appaltatore.
Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
Il Responsabile del Servizio comunale competente farà pervenire all’ Appaltatore, per iscritto, le eventuali contestazioni.
Se entro 15 giorni dalla data della comunicazione , l’Appaltatore non fornirà alcuna controprova probante potrà applicare le misure sanzionatorie previste dal presente contratto.
Art. 14 – Penalità
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Appaltatore e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale, dal progetto presentato dall’impresa in sede di offerta e dal contratto, l’Ente Committente applicherà una penale da € 200,00 ad € 2.000,00.
Se l’Appaltatore sarà sottoposta al pagamento di tre penali, il contratto si intenderà risolto di diritto per grave inadempimento.
L’Ente Committente escuterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute.
Art 15 – Divieto di subappalto.
E’ vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di subappalto
totale o parziale, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In ogni caso responsabile dell’operato del subappaltatore occulto sarà l’appaltatore, sia verso il comune che verso terzi.
L’appaltatore si obbliga per se ed i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’Appaltatore sarà facoltà dell’Ente Committente recedere dal contratto, provvedendosi a termini di legge.
Art. 16 - Inadempienze e cause di risoluzione
L’Ente Committente con nota del nota del 19/4/2014 prot. gen.le 12896 ha inoltrato richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 alla Prefettura di Roma;
Che stante l’urgenza , al fine di regolamentare il servizio di assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto.
Le parti di comune accordo sottopongono il presente contratto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1353 del C.C., dando atto che all’eventuale acquisizione di informativa negativa, L’Ente Committente recederà dal contratto, liquidando all’Appaltatore, esclusivamente il valore del servizio già eseguito ed il rimborso di eventuali spese sostenute, senza che questi possa vantare alcunché, essendo obbligo dell’Amministrazione comunale attivare il recesso immediato del contratto.
È causa di risoluzione del presente contratto la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali.
È motivo di risoluzione la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 17 – Recesso del Contratto.
L’Amministrazione comunale potrà recedere dal contratto e/o risolverlo per grave inadempimento ed eventuale richiesta di risarcimento danni, nel modo e nelle forme di legge, oltre ai casi espressamente previsti dalla normativa vigente, anche specificatamente nei seguenti casi:
a) abbandono dell’appalto da parte della ditta aggiudicataria;
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge, relativi al servizio;
c) inosservanza da parte della ditta appaltatrice di uno o più impegni assunti con il Comune;
d) in caso di fallimento e/o frode della ditta;
e) in caso di cessione, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
f) in caso di inadempienze gravi;
g) fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termini dell’art. 1453 del C.C.;
In tutti i casi previsti la Ditta appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni e l’esecuzione in danno.
Art. - 18 Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda.
Qualora l’Appaltatore, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.
Art. - 19 Controversie.
Nel caso di controversie, l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’Ente Committente
le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto. In assenza di una soluzione concordata, per tutte le controversie derivanti
dall’esecuzione del presente contratto il Foro esclusivo è quello del Tribunale di Velletri.
Le parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale.
Art. - 10 Spese per stipula contratto.
Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Art. - 21 Norme di chiusura.
Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rimanda tutto al capitolato speciale d’appalto e valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.
Tutte le spese inerenti il presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore, che se le assume. Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Ardea: Il Dirigente II^ Area x.xx Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX
Per la ATI (DOMUS CARITATIS Soc. Coop. sociale e VIRUS ITALIA onlus – consorzio di solidarietà sociale)
x.xx Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Segretario Generale
x.xx Dott.ssa Marina INCHES