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N. 346/C.G.
OGGETTO: CAPITOLATO GENERALE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALLE XX.XX.XX.XX. DEL VENETO. PRESA D'ATTO MODIFICHE APPORTATE DALLA GIUNTA .^REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N. 5329 DEL 7.IO.1986.
\IL COMITATO DI GESTIONE: Premesso:
- che con deliberazione n.609 del 5.3.1985, esecutiva ai sensi di legge (timbro data XX.XX.XX. 15.3.1985 n. I5T74) è stato disposto di adottare, in conformità alle disposizioni della Regione del Veneto impartite con circolare n.7 del 25.1.1985, il Capitolato Generale per forniture di beni e servizi, di cui all'art- 69 della L.R. 20.3.1980 n. 18;
- che con nota 20.1.1987 n. I605/I3I la Giunta Regionale del Veneto ha fatto presente quanto segue:
""Con la precedente circolare n.7 del Z5.I.X985 è stato trasmesso il capitolato generale per le forniture di beni e servizi delle Unità Locali Socio Sanitarie del Veneto, approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi ed ai fini dell'art. 69 della L.R. 20.3.1980 n.I8.
Nello stesso tempo anche il Ministero della Sanità, con nota del 3.2.1986 n. 100/96.25.196/90, ha trasmesso una propria proposta di capitolato generale, suggerendone, pur nel rispetto dell'autonomia legislativa regionale in materia, l'adozione in tutto il territorio nazionale per una uniforme ed omogenea procedura contrattuale.
Alla luce di quanto sopra e sulla scorta anche di alcune osservazioni e segnalazioni pervenute dalle U.L.S.S- del Veneto, è apparso opportuno sottoporre ad un attento riesame, nel contesto legislativo regionale vigente e attraverso il lavoro della commissione permanente di studio e consulenza dei provveditori—economi, lo stesso capitolato generale regionale approvato a suo tempo; tale capitolato è risultato praticamente conforme ali'articolalo nazionale, risultandone più snello perchè integrato da una legislazione regionale più puntuale e completa di quanto ipotizzato in sede centrale.
OMISSIS….
di recepire le modifiche al Capitolato Generale per forniture di beni e servizi alle XX.XX.XX.XX. del Veneto, apportate dalla Giunta Regiona le del Veneto al precedente Capitolato, prendendo atto che d^ cpnse- guenza il testo del predetto Capitolato risulta essere il seguente: "CAPITOLATO GENERALE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALLE ULSS DEL VENETO ' "~""
Art.I - Sfera di applicazione
Per i contratti stipulati dalle Unità Locali Socio Sanitarie -con esclusione di quelli relativi a opere pubbliche e provviste in economia - devono essere osservate le procedure previste dalla presente normativa, fatte salve le specifiche procedure contenute nella legge regionale 20.3.1980 n.I8 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché le disposizioni della legge 30.3.I98I n. 113 e successive modi- ficazioni e integrazioni.
ART.2 - Norme generali
Le gare per l'approvvigionamento di beni e servizi possono essere effettuate, secondo le procedure previste dagli articoli che seguono, nelle forme dell'asta pubblica, dell'appalto concorso, della licitazione private e della trattativa privata.
Nei capitolati speciali, regolanti le forniture, possono essere inserite clausole in deroga a quelle del presente capitolato generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura medesima.
Alle ,gare ad appalto concorso, a licitazione privata e a trattativa privata, possono essere invitate solo le ditte iscritte nell'albo regionale dei fornitori del servizio sanitario nazionale.
La deliberazione di addivenire alla stipula di un contratto, la scelta della forma di contrattazione e la determinazione delle normative particolari del capitolato, sono di competenza del Comitato di Gestione delle Ulss, salvi i limiti di cui alle presenti disposizioni.
ART.3 - Asta pubblica
L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede del- l'Ulss. Un estratto u^ .;so è altresì pubblicato sul Bollettino Uffi- ciale della Hegione e su due o più quotidiani, di cui uno a larga dif- fusione locale e almeno uno a divulgazione nazionale, non meno di 36 giorni prima di quello fissato per la gara.
L'avviso deve contenere:
— l'oggetto del contratto
— le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara
— i criteri di aggiudicazione
— il giorno, l'ora ed il luogo ove si svolgerà la gara. ART.4 - Licitazione privata
La licitazione privata ha luogo mediante l'invio a mezzo raccoman- data, almeno 21 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, alle ditte o persone ritenute idonee, di una lettera
di invito a gara in cui siano indicati:
- il capitolato contenente l'oggetto e le condizioni generali e parti- colari del contratto
- il luogo ed il termine per la presentazione delle offerte
- il giorno, l'ora ed il luogo della gara
- il criterio scelto per l'aggiudicazione.
La ditta o persona che ritiene di partecipare alla gara dovrà far pervenire copia del capitolato, sottoscritto e accettato - o di- chiarazione sostitutiva di accettazione incondizionata del medesimo
- e offerta in bollo indicante il prezzo o il miglioramento sul prezzo
base stabilito, in plico sigillato da aprirsi all'atto dello svolgimen to della gara.
Qualora le modalità di gara prevedano lo svolgimento di prove tecniche su campioni presentati con l'attribuzione di punteggi, questi dovranno essere attribuiti prima dell'apertura delle offerte economi- che.
Il Presidente della gara procederà all'apertura dei plichi conte- nenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione ai sensi dell'art.
54 della legge regionale 20.3.1980 n.I8 e successive modificazioni e integrazioni.
L'aggiudicazione può essere fatta solo in presenza di almeno due offerte valide.
L'aggiudicazione dovrà comunque avvenire non oltre 120 giorni dalla data di scaden^ftajgtesata per la presentaeione delle offerte.
Il verbale di aggiudicazione ha valore di contratto e viene sotto- scritto anche dall'aggiudicatario se presente alla gara.
I partecipanti alla gara possono farsi rappresentare nella seduta di aggiudicazione da un proprio rappresentante munito di idonea procu- ra.
ART.5 - Appalto concorso
Quando, data la natura della fornitura, sia ritenuto conveniente avvalersi della collaborazione e competenza tecnica da parte dell'offe- rente per l'elaborazione del progetto definitivo di fornitura, si ri- corre all'appalto-concorso.
Le persone o ditte ritenute idonee dal Comitato di Gestione del-
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l'Ulss sono invitate a% presentare, entro termini e con forme stabili- te, il progetto della fornitura che si intende appaltare.
Il progetto deve inoltre indicare il prezzo della fornitura e la rinuncia assoluta a qualsiasi compenso per la progettazione presen- tata, anche in caso di mancata aggiudicazione.
L'aggiudicazione avviene in base all'esame tecnico comparativo dei progetti presentati e dei relativi prezzi, tenuto conto degli ele- menti tecnici ed econooiici offerti, a sensi dell'art. 56 della legge regionale 20.3.1980 n.X8 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.6 - Trattativa privata
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando siano andate deserte le gare per asta pubblica o licitazione privata;
2) per l'acquisto, sia all'interno che all'estero, di beni la cui pro- duzione è garantita da privativa industriale e che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici necessari, nonché negli altri casi previsti dall'art.57 della L.R. n.18/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) per notivi d'urgenza, imprevisti e imprevedibili, purché la fornitu- ra sia limitata alle esigenze non procrastinabili;
4) per l'affidamento di lavori o forniture complementari a una forni- tura in atto, resi neceói>ari da circostanze impreviste ed il cui importo non superi il 2D% del contratto originario;
5) per tutti i casi in cui il valore della fornitura o del servizio non superi l'importo di cui all'art.57 della L.R. n.18/80 e successi- ve modificazioni e integrazioni, e purché gli stessi non derivino da artificioso frazionamento, ripetizione, completamento di altre forni- ture o lavori e ne sia data ampia e concreta giustificazione nell'atto deliberativo.
ART.7 — Deposito cauzionale provvisorio
Il deposito cauzionale provvisorio, per essere ammessi a parteci- pare alla gara, è fissato dall'amministrazione sulla base del 2,50% dell'ammontare presunto della spesa.
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Il deposito cauzionale provvisorio, che sarà infruttifero, può essere costituito, a scelta del concorrente, in contanti, con assegno circolare, in titoli di Stato o a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nei modi stabiliti dalla legge IO.6.1982 n. 348.
A richiesta, sono esonerati dal presentare la cauzione provviso- ria i fornitori dell'Ulss che risultino, al momento della gara, sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'Ufficio Ragioneria del- l'Ulss stessa, creditori per importi esigibili superiori alla cauzione da presentare; in tal caso questi ultimi dovranno esplicitamente auto- rizzare il congelamento dei crediti non contestati per l'importo pari alla cauzione richiesta.
L'Amministrazione appaltante può non richiedere la cauzione prov visoria quando l'importo presunto della gara sia inferiore a lire cen to milioni. e=^=^
Il deposito cauzionale provvisorio viene restituito, ai concorren- ti non aggiudicatari, immediatamente dal Presidente della gara, o dal- l'Amministrazione dell'Ulss non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione.
ART.8 - Deposito cauzionale definitivo
Il deposito cauzionale definitivo che sarà infrirtfci-fero, è fissa- to nella misura del 5% dell'ammontare effettivo della spesa qualora questa superi l'importo di lire 20 milioni e deve essere costituito dalla ditta aggiudicataria con una delle modalità previste dall'artico- lo precedente entro IO giorni dall'aggiudicazione.
I capitolati speciali possono prevedere la possibilità di prescin- dere dalla cauzione definitiva, qualora il contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo non inferiore allo 0,50% dell'importo della fornitura.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rappor- to contrattuale e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dalla liquidazione dell'ultimo conto e dalla definizione di "tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza.
ART.9 - Norme per la compilazione dell'offerta
L'offerta, redatta in carta semplice per la trattativa privata ed in carta legale per le altre forme di gara, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
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1) data, luogo di nascita e qualifica dell'offerente sottoscrittore;
2) dichiarazione di presa visione e incondizionata accettazione delle norme e condizioni riportate nel capitolato generale e speciale, ove esistente, nonché quelle contenute nella lettera d'invito, anche in caso di fornitura parziale;
3) a) per la licitazione privata, prezzo unitario ovvero la percentua- le di ribasso o aumento offerti ;
b) per l'appalto concorso, prezzo unitario riferito all'intera for- nitura o progetto.
I prezzi devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità è valido quello scritto in lettere ;
4) forma di costituzione del deposito cauzionale definitivo, prescelta in caso di aggiudicazione.
Per le forniture di importo superiore a lire 100 milioni devono essere allegati i seguenti documenti, oltre al deposito cauzionale provvisorio:
a) certificato del Tribunale, di data non anteriore a 3 mesi dal termi- ne ultimo per la presentazione dell'offerta, dal quale risulti che la ditta concorrente è nel libero esercizio della propria attività nonché la indicazione delle persone autorizzate a impegnare legalmente la ditta;
b) certificato di iscrizione alla CCIA, di data non anteriore a 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
e) modello GAP/2, debitamente compilato e sottoscritto, ove richiesto dalla vigente normativa. . - " " . _ -
/ ~ Per le forniture di importo inferiore à'IireiOÒ milioni eTsuffi—/ Sciente l'invio del solo modello di cui„.al precedente punto c}.^----. 7 '-
-■ Qualóra la fornitura superi le 200.000 unità di conto europee dovrà essere esibita la documentazione prescritta dalla legge 30.3.81 n. 113.
La documentazione di cui sopra e la busta sigillata contenente esclusivamente l'offerta, dovranno essere inserite in un plico sigil- lato e controfirmato sui lembi di chiusura, da inviare con raccomanda- ta all'indirizzo dell'appaltante e recante il nominativo del mittente e l'oggetto della gara.
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- IO -
ART.10 - Stipulazione'del contratto
Salvo il caso di aggiudicazione per asta pubblica o licitazione privata, dove il verbale di aggiudicazione assume valore di contratto, la stipula del contratto - ove richiesta - deve avvenire entro 45 gior- ni dalla data di aggiudicazione o di comunicazione all'aggiudicatario dell'aggiudicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.
I contratti sono stipulati, nelle forme di legge, dal legale rap- presentante dell'Ulss o da un suo delegato e da un funzionario ammini- strativo individuato dal Comitato di Xxxxxxxx quale Ufficiale Rogante per compitì. di istituto, nel caso di atto pubblico amministrativo.
I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del legale rappresentante della ditta o della persona delegata a quietanzare o riscuotere per conto della ditta stessa, ovve ro l'indicazione di altre modalità di estinzione dei mandati di paga mento.
II rappresentante legale della ditta fornitrice può, in qualunque momento, prima dell'avvenuto pagamento, revocare la procura o il manda to, precedentemente conferito, a mezzo raccomandata a.r. diretta al Presidente dell'Ulss.
Tutte le spese di contratto, di bollo e di registrazione compre- se, sono a completo carico della ditta aggiudicataria.
ART.II - Divieto 01 subappalto
E' Fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l'oggetto del contratto sotto pena di risoluzione dello stesso e perdi- ta della cauzione definitiva, nonché del risarcimento di ogni conse- guente danno.
I capitolati speciali possono prevedere e regolamentare i raggrup- pamenti d'imprese di cui all'art.9 della legge 30.3.I98I n. 113.
ART. 12 - Modalità di consegna dei beni e per l'espletamento dei servizi
La consegna dei beni o l'espletamento del servizio devono essere effettuati nel tempo, nel luogo, in quantità e con le modalità indica- ti nei singoli capitolati speciali o nelle lettere di invito.
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ART.13 - Ammontare delle forniture
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Nei contratti di compravendita a consegna ripartita e nei contratti di somministrazione è in facoltà dell'amministrazione appaltante richiedere l'esecuzione contrattuale fino alla concorrenza del 20%, in più o in meno, dell'importo della fornitura.
ART.14 - Collaudo
Le norme contrattuali prevedono le forme di collaudo delle opere e delle forniture.
Il collaudo deve essere effettuato da personale tecnicamente ido- neo dell'Ulss o, se necessarxo, da persone individuate all'uopo dal Comitato di Gestione, entro i termini indicati dal capitolato speciale.
Per le forniture il cui importo non superi il valore di lire 150 milioni è sufficiente una certificazione di regolare esecuzione sotto- scritta dal responsabile del servizio o del settore dell'Ulss competen- te per materia.
Nei capitolati speciali devono altresì essere indicate le modali- tà per un corretto controllo di qualità dei beni e servizi forniti.
ART.15 - Modalità di pagamento
I contratti dÀ»£grnitura di beni o ssrvizi devono prevedere la clausola di pagamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura semprechè siano intervenuti il collaudo positivo o la certifi- cazione di regolare esecuzione o la consegna delle merci non soggette a collaudo.
In caso di ritardato pagamento da parte dell'Ulss, per cause di forza maggiore, sono dovuti gli interessi risarcitori, su domanda del fornitore, nella misura stabilita dall'art. 58 della L.R. n. 18/1980 e successive modificazioni e integrazioni.
ART.16 - Penalità e risoluzione anticipata del contratto
/ Nel caso di rilevata difformità dei beni forniti rispetto alle caratteristiche previste dai capitolati speciali o dal contratto,
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l'Ulss ha diritto di respingere la fornitura ed il fornitore ha l'ob- bligo di provvedere, nel termine indicato dal capitolato speciale, alla sua sostituzione con beni rispondenti ai requisiti di gara.
In caso di mancata sostituzione l'Ulss può provvedere all'acqui- sto di beni similari sul mercato, ponendo a totale carico del fornito— re inadempiente le maggiori spese sostenute. A quest'ultimo è imposta, inoltre, una penalità pari al 5% dell'importo della merce non consegna- ta. Dopo il 15° giorno di ritardo l'Ulss ha diritto di risolvere U. contratto e incamerare il deposito cauzionale.
Il fornitore che intende contestare la dichiarazione di "non ri- spondenza al capitolato" può, a sua volta, richiedere il giudizio del collegio arbitrale di cui al successivo art.19.
Qualora il giudizio, inappellabile, del predetto collegio jsia favorevole al fornitore, l'Ulss deve accettare la fornitura e provvede- re al pagamento delle spese per l'esperto. Nel caso, invece, che ±1 giudizio sia favorevole all'Ulss, il fornitore, oltre alla sostituzio- ne dei beni, deve provvedere al pagamento della penalità di cui al 2.° comma del presente articolo e alle spese per l'esperto.
Per i prodotti soggetti al controllo di Stato obbligatorio, qualo- ra entro il termine di consegna il controllo di serie della partita da consegnare non fosse stato ancora completato dall'Istituto Superio- re di Sanità, il termine di consegna resta stabilito in IO giorni de- correnti dalla data &A recezione del certificato rilasciato dal predetto Istituto, limitatamente alla serie facente parte della provvista non ancora controllata.
In caso di mancata consegna dei beni o effettuazione dei servizi oltre il termine massimo stabilito dal capitolato speciale o dal con- tratto, l'amministrazione avrà il diritto di incamerare il deposito e di servirsi presso altre ditte, a suo insindacabile giudizio, ponen- do a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli even- tuali danni conseguenti.
L'Amministrazione ha facoltà di chiedere la risoluzione del con- tratto nei seguenti casi:
a) in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico inte- resse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del C.C-, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguiti e dei mancati guadagni;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
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e) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di mora- toria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario ;
d) nei casi di subappalto avvenuto nonostante il divieto di cui al precedente articolo II;
e) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
f) nel caso l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo di cui ai precedenti 2° e 6° comma del presente articolo.
L'aggiudicatario può chiedere La risoluzione del contratto, oltre che secondo il disposto dell'art. 1672 del C.C., nel caso in cui la stipulazione del contratto non intervenga entro il termine previsto dal precedente articolo IO.
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai qua- li l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
ART.17 - Revisione prezzi
Nei capitolati speciali, ove necessario, devono essere indicate le modalità revisi^pjMjj^; , * S
ART.18 - Garanzia e responsabilità
Per le forniture di beni usualmente soggetti a garanzia l'offeren- te dovrà precisarne l'estensione, le modalità ed i termini che comun- que non possono essere inferiori a quelli previsti dal Codice Civile.
L'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per infor- tuni e danni, a persone o a cose, arrecati all'Ulss o a terzi per fat- to dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
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RT. 19 - Controversie''
Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti sono tenute a richiedere il giudizio di un collegio arbitra- le, composto da un rappresentante dell'Ulss e da un rappresentante del fornitore, presieduto da un esperto del settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nel cui territorio ha sede l'Ulss.
ART.20 - Rinvio alla legislazione nazionale e regionale
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato e dalla Regione del Veneto in tema di contabilità, di contratti e di appalti delle Ulss.
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