CONVENZIONE PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
Approvata dalla Commissione Tecnica del Sistema Bibliotecario Làdiris in data / / /, dalla Commissione Politica del Sistema Bibliotecario Làdiris in data 22/_12_/ 2011 / e dalle seguenti amministrazioni:
▪ Consiglio comunale di Selargius, delibera n. , del / / /
▪ Consiglio comunale di Quartu Sant’Elena, delibera n. , del / / /
▪ Consiglio comunale di Quartucciu, delibera n. , del / / /
TITOLO I. ISTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1 - Istituzione
I Comuni di Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Selargius,
sottoscrivono la seguente Convenzione, ai sensi dell’art.30 del d.lgs n° 267 del 18.8.2000, al fine di istituire e gestire in modo coordinato il servizio che sarà denominato “Làdiris -Sistema Bibliotecario”.
Attraverso il Sistema i Comuni aderenti attuano l’integrazione e la cooperazione dei propri servizi bibliotecari ai sensi della L.R.14/06.
Art. 2 - Finalità
Il Sistema Bibliotecario “Ladiris” è lo strumento mediante il quale le Biblioteche e i Sistemi Bibliotecari urbani aderenti, fatta salva l’autonomia di ciascuno
▪ coordinano l’acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni librari e documentari posseduti dalle biblioteche;
▪ realizzano un sistema informativo integrato che favorisca la conoscenza e l’accesso a livello provinciale regionale e nazionale del patrimonio librario e documentario di tutte le sedi delle biblioteche presenti nel Sistema sia che esse siano sede singola o sede inserita in un Sistema Bibliotecario Urbano;
▪ promuovono attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione della lettura e dell’informazione, in modo da realizzare economie di scala nella gestione dei servizi centralizzati;
▪ collaborano per la realizzazione del Distretto Culturale del territorio.
▪ definiscono una propria carta dei servizi
▪ definiscono un processo di qualificazione dei servizi
Art. 3 - Sede e durata
Il Sistema ha sede presso la Biblioteca Centrale del Sistema Urbano del Comune di Selargius – Comune capo convenzione (d’ora in poi denominato “Comune Centro Sistema”.
Tale biblioteca assume le funzioni di Biblioteca Centro Sistema.
La Convenzione ha la durata di 10 anni dalla data di costituzione del Sistema (gennaio 2006) e potrà essere annullata per volontà espressa da almeno la metà più uno dei Comuni che l’hanno approvata.
Art. 4 - Compiti e funzioni
Il Sistema si propone di svolgere i seguenti compiti:
a) Coordinamento dei programmi delle biblioteche associate. Definizione di norme comuni per la gestione delle raccolte, per l’organizzazione dei servizi al pubblico, per le procedure di elaborazione automatica dei dati, per la misurazione dei servizi ed indicatori di sviluppo. Formulazione di programmi di collaborazione con altri sistemi bibliotecari e servizi centralizzati al di fuori del sistema bibliotecario.
b) Coordinamento degli acquisti. Definizione di un comune programma di incremento delle raccolte con l’individuazione di indirizzi di sviluppo delle singole biblioteche. Coordinamento delle acquisizioni attraverso procedure di affidamento di forniture centralizzate a librerie, distributori e case editrici, al fine di raggiungere condizioni di acquisto favorevoli a tutte le biblioteche. Accesso a un servizio centralizzato di informazione del mercato editoriale e multimediale.
c) Sistema informatico integrato. Realizzazione di una rete informatica integrata tra tutte le biblioteche attraverso l’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale e al Catalogo regionale dei beni librari e documentari in modo da garantire la gestione delle funzioni operative delle singole biblioteche e l’integrazione reciproca dei dati con aggiornamento costante degli archivi, consentendo il recupero e la diffusione delle informazioni bibliografiche delle singole biblioteche e favorendo l’accesso dei cittadini alle risorse documentarie presenti nel territorio a livello provinciale, regionale e nazionale.
d) Formazione di cataloghi collettivi coordinati. Realizzazione, aggiornamento e distribuzione in tutte le biblioteche di cataloghi collettivi, al fine di consentire una puntuale informazione sul
patrimonio librario e documentario posseduto dalle biblioteche. Collaborazione ed integrazione del proprio catalogo bibliografico informatizzato con altri progetti esterni, regionali e/o nazionali al fine di costruire una rete informativa più ampia.
e) Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario. Il servizio consente a tutti gli iscritti alle biblioteche l’accesso e la fruizione di tutto il patrimonio documentario e permette ad ogni singola biblioteca di avere a disposizione nel proprio comune i documenti richiesti provenienti da una qualunque delle biblioteche associate oltre alla partecipazione a progetti di prestito interbibliotecario regionali, nazionali e/o sovranazionali.
f) Aggiornamento del personale delle biblioteche e dei servizi centralizzati. Partecipazione a corsi di addestramento ed aggiornamento professionale in loco e/o in altre sedi e a viaggi di studio.
g) Definizione di standard e livelli di qualità del servizio bibliotecario convenzionato.
h) Predisposizione di programmi perla realizzazione di livelli di qualità.
i) Promozione attività culturali. Promozione e coordinamento di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell’informazione, del libro e del documento. Il Sistema è disponibile a collaborare con interventi di consulenza biblioteconomica, di informazione editoriale, di catalogazione di libri con scuole che affrontino con adeguate risorse umane e finanziarie l’istituzione di biblioteche di istituto. Accoglie e si fa promotore di progetti di indagine sulla lettura, di mostre del libro in collaborazione con le scuole che inseriscono nei programmi questa tipologia di interventi.
j) Collaborazione e integrazione per realizzare un distretto culturale. Recepisce tutte le indicazioni che provengono dagli Enti convenzionati, integrandosi anche con altre Agenzie culturali del territorio. A tal fine, assicura la propria partecipazione a proposte di progetti.
k) Predisposizione e attuazione di un Piano di comunicazione interna ed esterna.
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE
Art. 5 - Organi del Sistema Bibliotecario
Sono organi del Sistema Bibliotecario:
a) Conferenza dei Sindaci e il suo Presidente;
b) Direttore-Coordinatore del Sistema;
c) Commissione Tecnica.
La gestione amministrativa del Sistema si realizza tramite gli organi competenti del Comune Centro Sistema. Ogni Amministrazione aderente al sistema dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio responsabile, la massima collaborazione. Il Sistema Bibliotecario, per il proprio funzionamento, può avvalersi di personale anche non di ruolo.
La consultazione e la partecipazione dei Comuni convenzionati all’amministrazione del Sistema si realizza mediante la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai loro delegati, e presieduta dal Sindaco del Comune Centro Sistema o suo delegato.
Il Presidente e i componenti della Conferenza dei Sindaci rimangono in carica per il periodo di durata delle Amministrazioni che rappresentano.
Art. 6 - Compiti della Conferenza dei Sindaci
Spetta alla Conferenza dei Sindaci la determinazione:
a) delle modalità di coordinamento delle attività delle biblioteche nell’ambito del Sistema, in funzione delle finalità di cui all’art. 2 della presente convenzione;
b) del programma pluriennale e piano attuativo annuale delle attività e degli obiettivi, nonché delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
c) dei criteri di ripartizione delle quote dei Comuni convenzionati;
d) del programma di sviluppo dei servizi e delle loro priorità;
e) delle eventuali proposte di modifica della presente convenzione;
f) della proposta di esclusione dal Sistema di Comuni aderenti sulla base della procedura indicata all’art.19.(Disciplina delle esclusioni) nel quale è prevista l’attivazione della procedura di esclusione per i Comuni associati che:
a) non provvedono alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti per ciascun anno
b) non provvedano nei termini stabiliti ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento del Sistema
c) non rispettino le decisioni della Conferenza dei Sindaci
d) non rispettino la presente convenzione.
L’istanza di esclusione è presentata dal Comune capofila o da altro Comune Associato al Presidente della Conferenza dei Sindaci dopo il terzo sollecito e per ritardi comunque superiori ai sei mesi, con riguardo alle scadenze pattuite o decise dalla Conferenza dei Sindaci.
L’esclusione deliberata dalla Conferenza dei Sindaci secondo le modalità di voto espresse dall’art.7 deve essere ratificata entro sei mesi dai restanti Comuni aderenti e comunicata al Comune escluso.
La Conferenza verifica le risultanze finali della gestione finanziaria e le attività svolte nell’anno precedente mediante la relazione annuale predisposta dal Coordinatore del Sistema e il prospetto finanziario relativo alle spese effettuate nell’anno precedente predisposto dal Comune Centro Sistema.
La Conferenza valuta e approva le richieste di adesione di altri Comuni alla presente Convenzione;
Le proposte una volta approvate dalla Conferenza dei Sindaci dovranno essere ratificate dall’Ente che ne ha fatto richiesta con approvazione della Convenzione. L’adesione sarà effettiva una volta sottoscritta la convenzione dai dirigenti dei servizi bibliotecari. Ogni tre anni presso i rispettivi Consigli Comunali di ciascun Comune aderente saranno ratificate le conseguenti modifiche da apportare alla Convenzione ed eventuali ulteriori modifiche.
Art. 7. – Modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci
La Conferenza si riunisce di regola almeno due volte all’anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
L’avviso di convocazione deve essere recapitato – anche mediante fax o posta elettronica – almeno 5 giorni prima dalla data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
Per la validità della Conferenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni convenzionati (arrotondato per difetto in caso di numero dispari).
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Per quanto non previsto nella presente convenzione, per il funzionamento della Conferenza si fa riferimento alla normativa vigente in materia e al regolamento degli Organi istituzionali del Comune Centro sistema, in quanto compatibili.
Art. 8. – Compiti del Presidente
Il Presidente:
a) convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci;
b) dispone l’attuazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale di attività del Sistema;
c) tiene i rapporti con le Amministrazioni Comunali, la Provincia e la Regione;
d) attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza dei Sindaci;
e) opera una supervisione sulla trasformazione in programmi e progetti esecutivi, realizzata dagli organi tecnici, delle indicazioni generali della Conferenza dei Sindaci.
Art. 9 – Direttore - Coordinatore del Sistema Bibliotecario
Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario è un dipendente, di categoria D1 o superiore, inserito nella Pianta organica del Comune Centro Sistema e assegnato alla dotazione di personale del Servizio Bibliotecario.
Alla copertura del posto di Coordinatore del Sistema l’Amministrazione del Comune Centro Sistema procederà secondo la normativa vigente in materia relativa alle assunzioni di personale e in base alle indicazioni espresse dalla Conferenza dei Sindaci.
In assenza di tale figura in pianta organica, viene incaricato provvisoriamente un funzionario qualificato di categoria D1 o superiore scelto tra il personale del Centro Sistema e nominato dal Sindaco in base alle indicazioni espresse dalla Conferenza dei Sindaci. Al Coordinatore del Sistema spettano i compensi previsti per questa tipologia di incarico di cui alla normativa vigente.
Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario svolge le seguenti funzioni:
a) assiste alle sedute della Conferenza dei Sindaci e ne redige i verbali;
b) convoca e coordina la Commissione tecnica del Sistema, ne redige i verbali e i prospetti delle presenze;
c) provvede al collegamento fra la Conferenza dei Sindaci e la Commissione tecnica del sistema;
d) cura la realizzazione dei programmi e l’organizzazione dei servizi centralizzati del sistema, attua le proposte della Commissione tecnica e predispone i relativi atti istruttori in collaborazione con i competenti organi amministrativi del Comune Centro Sistema;
e) predispone una relazione annuale sullo stato del Sistema e delle biblioteche associate da inviare alla Conferenza dei Sindaci;
f) collabora, per quanto di competenza, alla formulazione del prospetto finanziario preventivo e consuntivo;
g) invia copia delle Deliberazioni e un elenco delle determinazioni riguardanti il Sistema con relativo impegno di spesa adottate dagli organi istituzionali del Comune Centro Sistema, ai componenti della Conferenza dei Sindaci e ai dirigenti dei servizi bibliotecari dei Comuni ed Enti associati;
h) ricerca e organizza progetti e bandi finalizzati al potenziamento dei servizi del sistema.
i) Segnala al Presidente del Sistema ogni problema relativo al funzionamento della Commissione tecnica e all’attuazione dei programmi del Sistema
Art. 10 - La Commissione Tecnica
La Commissione Tecnica è composta dai responsabili dei servizi bibliotecari o loro delegati che effettuano servizio presso le Biblioteche, anche se non di ruolo e dal Coordinatore del Sistema Bibliotecario. E’ facoltà del rappresentante di ciascun Comune di essere affiancato o sostituito temporaneamente da uno o più operatori della propria biblioteca. Di ogni sostituzione del rappresentante del Comune deve essere data comunicazione scritta anche via e-mail o fax al Coordinatore del Sistema.
La Commissione Tecnica ha compiti propositivi e di consulenza tecnica nei confronti della Conferenza dei Sindaci ; garantisce la cooperazione tecnica tra le biblioteche per il funzionamento del Sistema sulla base di accordi di procedure tecniche che possono riguardare tutte o una parte delle sedi bibliotecarie del Sistema. La partecipazione alla Commissione Tecnica è considerata a tutti gli effetti diritto e dovere dei responsabili di biblioteca che vi prendono parte .
I Comuni si impegnano a garantire la partecipazione alla Commissione Tecnica di almeno un membro incaricato. L’assenza ingiustificata del rappresentante del Comune membro della Commissione tecnica viene comunicata dal Coordinatore del Sistema al Presidente e ai dirigenti dei servizi bibliotecari dei Comuni ed Enti associati.
I compiti della Commissione Tecnica sono:
▪ esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del sistema;
▪ proporre le forme di coordinamento delle procedure delle biblioteche aderenti;
▪ elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi con particolare riferimento al coordinamento delle attività;
▪ coordinare gli acquisti del materiale librario e documentario;
▪ studiare e progettare attività inerenti al libro e alla diffusione del servizio di pubblica lettura;
▪ proporre alla Conferenza dei Sindaci schemi dei programmi e dei piani annuali delle attività;
▪ Collaborare con il coordinatore del Sistema fornendo tutti i dati relativi al funzionamento delle biblioteche necessari per la predisposizione di atti amministrativi e della relazione consuntiva annuale;
▪ Svolgere tutti gli altri incarichi che, nell’ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente o della Conferenza dei Sindaci
La Commissione tecnica si riunisce almeno bimestralmente e non più di due volte al mese, è convocata dal Coordinatore del Sistema anche via fax o e-mail almeno 5 giorni prima della data fissata. Le riunioni della Commissione Tecnica sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.
La Commissione tecnica può essere convocata anche su richiesta dei bibliotecari e/o della Conferenza dei Sindaci per problemi specifici e urgenti.
I lavori della Commissione tecnica sono coordinati dal Coordinatore del Sistema o in sua assenza da un membro eletto in seduta dai presenti.
Di ogni riunione viene redatta una relazione riassuntiva dei lavori che è inviata dal Coordinatore del Sistema ai Componenti della Conferenza dei Sindaci e ai dirigenti dei servizi bibliotecari dei Comuni ed Enti associati.
Art. 11 - Funzioni del Comune Centro Sistema e dei Comuni referenti
Il Comune Centro Sistema:
▪ Assegna il personale tecnico necessario per il Coordinamento del Sistema;
▪ Mette a disposizione adeguati spazi e mezzi per gli uffici, per il funzionamento dei servizi centralizzati e per il personale del Sistema
▪ attua sul piano amministrativo i programmi definiti dalla Commissione dei Sindaci;
▪ adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema;
▪ realizza la gestione formale e contabile del Sistema sulla base del prospetto finanziario;
▪ iscrive nel proprio bilancio le quote di partecipazione propria e degli altri Comuni aderenti per le spese derivanti dal Sistema;
▪ assicura il personale amministrativo necessario al funzionamento del Sistema.
Il Comune capofila, su delega della Conferenza dei Sindaci, è autorizzato a negoziare e a stipulare con terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni proprie del Sistema, espresse dall’art.4, con l’intento ultimo di potenziare il livello di integrazione e di snellire l’attività amministrativa delle biblioteche dei Comuni associati.
Altre funzioni possono essere individuate dalla Conferenza dei Sindaci e affidate al Centro Sistema o agli altri Comuni associati al Sistema sulla base del programma pluriennale e piano attuativo annuale delle attività e degli obiettivi del sistema.
Art. 12 - Costi di gestione del servizio e di ampliamento dei servizi di cooperazione
I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a garantire il corretto funzionamento dei servizi bibliotecari del proprio Comune, con sede e personale idonei nel rispetto degli standard regionali come da normativa vigente.
La gestione e il funzionamento del servizio associato, sia nella forma della gestione diretta che in affidamento a terzi, sono a carico dei Comuni associati e saranno ripartiti come segue:
a) spese per lo sviluppo di secondo livello di cooperazione: i Comuni associati garantiscono una quota di partecipazione per lo sviluppo di secondo livello di cooperazione;
b) spese di funzionamento del servizio: parte della quota di partecipazione dei Comuni associati possono essere utilizzati per le spese sostenute dal Comune Centro Sistema per garantire e assicurare, tramite le sue strutture, il corretto funzionamento del servizio, la gestione tecnico contabile, la responsabilità gestionale connessa al servizio associato e la indispensabile attività lavorativa del proprio personale al servizio dei comuni associati; rientrano altresì parte delle spese sostenute per assicurare il funzionamento del Centro Sistema quali spese telefoniche e materiale di consumo.
c) spese di gestione dei servizi bibliotecari: nell’eventualità di progetti comuni di gestione del sistema e delle biblioteche del sistema la spesa relativa al personale centralizzato sarà ripartita in parti uguali fra tutti i comuni aderenti al Sistema.
I responsabili di servizio dei Comuni aderenti al sistema sono tenuti a garantire la massima collaborazione per la gestione ottimale del servizio.
Ciascun Comune è tenuto a versare al Comune Centro Sistema una quota forfettaria pari a 3.500 € Inoltre ciascun Comune verserà una quota pari a 10 cent. per abitante.
Per quanto riguarda le spese di gestione dei servizi bibliotecari di cooperazione di cui al punto c) , qualora si riterrà opportuno presentare un progetto alla Regione, si valuteranno le modalità di determinazione delle quote comunali, da versare sulla base della direttiva regionale, dell’entità del progetto e della tipologia di affidamento dei servizi.
TITOLO III - PROGRAMMI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Art. 13 - Programmi pluriennali e piano attuativo annuale
I piani delle attività annuali e pluriennali del Sistema bibliotecario individuano:
a) gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema intercomunale, in base agli standard regionali e livelli di qualità stabiliti dalla Regione;
b) i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti di cui all’art.4 anche attraverso interventi su singole realtà bibliotecarie;
c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) Le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
e) Le previsioni dei contributi annuali dei Comuni destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
f) Le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionali;
g) Il sistema tramite il Comune Centro Sistema potrà inoltrare procedure di accreditamento e presentare progetti a valenza culturali relativi a:
1. servizio civile;
2.tirocini formativi e di orientamento con l’Agenzia Regionale del Lavoro e l’Università; 3.progetti della Comunità Europea;
4.richieste di finanziamento provinciale, regionale, statale, europeo e bandi vari.
Art. 14 - Modalità di approvazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività
La procedura prevista per l’approvazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività è la seguente:
a) la Conferenza dei Sindaci si riunisce entro il termine ritenuto necessario, ai fini della programmazione, per discutere e approvare il piano delle attività annuali, quello pluriennale e le eventuali richieste di contributi;
b) il Comune Centro Sistema provvede, a seguito dell’approvazione dei Piani da parte della Conferenza dei Sindaci ai conseguenti atti amministrativi e iscrive a bilancio le spese e le entrate previste per l’anno di competenza.
Art. 15 - Finanziamento
Al finanziamento del Sistema si provvede:
1. per le spese di funzionamento dei servizi bibliotecari del proprio Comune con fondi propri delle Amministrazioni Comunali.
2. per le spese di incremento dei servizi di secondo livello e per le spese di funzionamento del sistema di cui al precedente art. 12 con fondi costituiti:
a) dalle quote dei comuni associati
b) dalle assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione o da altri Enti
c) da proventi derivanti dalla gestione di servizi e dalla vendita di prodotti o servizi forniti dal Sistema a soggetti esterni o interni al Sistema stesso;
d) sponsorizzazioni
e) altre entrate ordinarie o straordinarie
3. per le spese di gestione dei servizi bibliotecari: fondi comunali e regionali (qualora si riterrà opportuno presentare un progetto alla Regione, si valuteranno le modalità di determinazione delle quote comunali, da versare sulla base della direttiva regionale e dell’entità del progetto e della tipologia di affidamento dei servizi);
- Le quote a carico di ciascun Comune per l’esercizio in corso dovranno essere erogate in via ordinaria al Comune Centro Sistema entro il mese di giugno.
- Il Comune Centro Sistema garantisce per l’esercizio in corso in apposito capitolo di bilancio lo stanziamento dei fondi relativi alla propria quota e ne garantisce la spendita come da programmazione del Sistema.
-
Art. 16 - Gestione dei residui e degli avanzi di amministrazione
Eventuali residui e avanzi di amministrazione determinati nella gestione finanziaria del Sistema rimangono vincolati alle finalità del Sistema stesso.
L’eventuale presenza di residui ed avanzi deve essere comunicata, congiuntamente alle informazioni relative al prospetto finanziario dell’esercizio precedente, alla Conferenza dei Sindaci.
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 17 - Recesso della Convenzione
Il recesso di ogni singolo Comune non comporta lo scioglimento del Sistema. Ogni Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal Sistema previa dichiarazione di recesso deliberata dal proprio Consiglio Comunale e comunicata agli altri Comuni entro il 30 settembre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo.
Il recesso del Comune Centro Sistema non comporta l’automatico scioglimento del Sistema qualora, entro 2 mesi, un altro Comune convenzionato dichiari di voler assumere il ruolo di Centro Sistema. In tal caso i beni del Sistema verranno trasferiti al nuovo Comune Centro Sistema.
Art. 18 - Beni del Sistema Bibliotecario
I beni acquistati con i finanziamenti del Sistema sono di proprietà del Comune Centro Sistema, il quale provvederà ad una inventariazione separata.
Della custodia e integrità dei beni del Sistema che non vengono dislocati presso il Centro Sistema sono responsabili i Comuni o gli altri enti convenzionati presso i quali vengono collocati.
In caso di scioglimento del Sistema dovranno essere determinati i criteri e le modalità di rimborso sentiti gli Uffici Regionali competenti, delle quote dei beni acquistati.
Art. 19 – Disciplina delle esclusioni
E’ prevista l’attivazione della procedura di esclusione per i Comuni associati che:
d) non provvedono alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti per ciascun anno
e) non provvedano nei termini stabiliti ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento del Sistema
f) non rispettino le decisioni della Conferenza dei Sindaci
g) non rispettino la presente convenzione.
L’istanza di esclusione è presentata dal Comune capofila o da altro Comune Associato al Presidente della Conferenza dei Sindaci dopo il terzo sollecito e per ritardi comunque superiori ai sei mesi, con riguardo alle scadenze pattuite o decise dalla Conferenza dei Sindaci.
L’esclusione deliberata dalla Conferenza dei Sindaci secondo le modalità di voto espresse dall’art.7 deve essere ratificata entro sei mesi dai restanti Comuni aderenti e comunicata al Comune escluso.
Art. 20 – Ingresso nuovi Convenzionati
La domanda di adesione al Sistema di un nuovo Comune verrà presentata al Presidente del Sistema e valutata dalla Conferenza dei Sindaci; condizioni base di accesso al Sistema sono:
- il rispetto degli standard biblioteconomici regionali vigenti,
- l’accettazione di tutte le decisioni già assunte dalla Conferenza dei Sindaci
- la collaborazione nei servizi cooperativistici già in funzione;
- L’impegno a versare la quota annuale dovuta
Potrà essere valutata dalla Conferenza dei Sindaci l’entrata nel Sistema (oltre a Comuni) di altri Enti e Istituzioni non territoriali la cui sede non è presso uno dei Comuni aderenti al Sistema per cui non possono essere inseriti all’interno del Sistema Bibliotecario urbano di un Comune aderente. A tali Enti o istituzioni , verrà richiesta solo la quota base di € 3.500,00 non avendo questi l’indice degli abitanti. In tal caso nel testo della convenzione ove è scritto “Comune associato e Comune aderente” si intenderà anche l’eventuale Ente o Istituzione associata a eccezione che nel successivo art.21 relativo alla comunicazione al Centro Sistema del numero degli abitanti per il calcolo della quota associativa.
Le proposte una volta approvate dalla Conferenza dei Sindaci dovranno essere ratificate dall’Ente che ne ha fatto richiesta con approvazione della Convenzione. L’adesione sarà effettiva una volta sottoscritta la convenzione dai dirigenti dei servizi bibliotecari. Ogni tre anni presso i rispettivi Consigli Comunali di ciascun Comune aderente saranno ratificate le conseguenti modifiche da apportare alla Convenzione ed eventuali ulteriori modifiche.
Le adesioni di nuovi Comuni formalizzate con firma della convenzione entro il 30 settembre valgono per l’anno in corso e la quota dovrà essere versata in toto per l’esercizio in corso; quelle formalizzate dal 1 ottobre al 31 dicembre avranno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Art. 21 – Determinazione del quorum per le quote di partecipazione alle spese
I Comuni associati comunicano al Centro Sistema entro il 1 febbraio di ogni anno il numero degli abitanti riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente, per determinare le quote di partecipazione alle spese.
Art. 22 – Disposizioni transitorie
Le modifiche alla presente Convenzione verranno deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente ogni Comune aderente provvederà a deliberare la modifica trasmettendone copia al Centro Sistema che provvederà a informarne gli altri associati.
La presente convenzione sostituisce ed annulla la precedente Convenzione, approvata:
- dal Consiglio Comunale di Selargius con delibera n.2 del 17.01.06 e modificata con delibera consiliare n.105 del 24.10.07
- dal Consiglio Comunale di Quartucciu con delibera n.2 del 23.01.06 e modificata con delibera consiliare n.9 del 07.02.08
- dal Consiglio Comunale di Quartu Sant’Elena con delibera n.5 del 25.01.06 e modificata con delibera consiliare n.107 del 20.12.07
- dal Consiglio Comunale di Monserrato con delibera n.7 del 19.01.06
Qualora un Comune o altro Ente associato non provveda entro 6 mesi ad adottare la deliberazione di modificazione si procederà come da art.19 alla sua esclusione dal Sistema.
Per quanto non previsto nella presente Convenzione si osservano le disposizioni di legge vigenti.