CODICE EUROPEO DEI CONTRATTI
CODICE EUROPEO DEI CONTRATTI
Libro Secondo
DEI SINGOLI CONTRATTI
Titolo Secondo
DEI CONTRATTI DI SERVIZI(*)
Capo Primo
DISPOSIZIONI COMUNI
Sezione Prima Art. 230
Norme applicabili
1. I contratti disciplinati nel presente Titolo sono sottoposti, oltre che alle norme del Libro Primo, alle disposizioni comuni di cui al presente Capo e alle disposizioni previste per ciascuno di tali contratti nei Capi successivi del Titolo medesimo.
2. Le norme comuni di questo Capo Primo sono derogabili dall’accordo delle parti se in esse ciò è previsto.
3. I contratti disciplinati nel presente Titolo, che vengono conclusi od eseguiti nel territorio di uno Stato-membro dell’Unione europea, sono inoltre regolati dalle altre norme in esso vigenti, anche se dovute ad accordi collettivi o a statuizioni giurisprudenziali, e inoltre dagli usi locali, qualora ne venga espressamente convenuta l’applicazione in sede di conclusione del contratto, purché non siano incompatibili con disposizioni inderogabili del presente Titolo.
(*) Come nel Libro Primo e nel Libro Secondo-Titolo Primo di questo progetto di codice, anche nelle norme del presente Titolo Secondo non ricorre il termine di ‘obbligazione’ bensì quello di ‘obbligo’. Ciò è conforme ad una risoluzione adottata dal gruppo di lavoro accademico nel convegno preliminare
Art. 231
Ruolo delle parti
Nelle disposizioni del presente Titolo, ‘committente’ è la parte che conferisce all’altra che accetta, denominata ‘cooperante’, l’incarico di eseguire, di norma verso corrispettivo, un’opera, o uno o più servizi anche di carattere continuativo o periodico, o prestazioni di natura intellettuale o manuale, quali previsti nelle norme del Titolo medesimo.
Art. 232
Forma degli atti
1. A meno di diverso accordo, la norma di cui all’art. 36 comma 21 non trova applicazione nei rapporti relativi a prestazioni di breve durata e che sono volte a soddisfare esigenze usuali della vita quotidiana.
2. Nei rapporti relativi a prestazioni di natura professionale o intellettuale valgono, per la forma, le norme e gli usi in vigore nello Stato-membro del cooperante.
3. Se il contratto viene concluso con la forma scritta (sia pure per via elettronica o con gli altri mezzi di comunicazione introdotti dalla tecnologia), anche ogni successiva dichiarazione volta a modificarlo, ad incidere sulla sua esecuzione, a denunciarne inadempienze, a farlo cessare, esige, a meno di patto contrario, la stessa forma.
4. Se per motivi di urgenza non risulta possibile ricorrere alla scrittura, le dichiarazioni verbali devono essere seguite da un
dell’ottobre 1990, in relazione all’obbiettivo perseguito di uniformare il diritto dei contratti nell’Unione europea, e all’esigenza di realizzarlo senza imporre a talune aree giuridiche dei concetti ivi non conosciuti. Si osservò infatti nella predetta sede che “traditionnellement la théorie des obligations est ignorée en Angleterre” (Rev. trim. dr. civ. 1991, 717). Qui infatti l’obligation è semplicemente uno degli effetti del contratto, e non assume nella struttura del diritto privato quel ruolo fondamentale che viene ad essa attribuito nei diritti del continente. Ciò a prescindere dall’espressione che per la nozione di obbligo viene usata nelle versioni in varie lingue di questo progetto di codice.
1 Art. 36: “Forma speciale richiesta per la prova del contratto, comma 2: Per la prova dei contratti di valore superiore a 5.000 Euro è richiesta la forma scritta. Per l’opponibilità ai terzi occorre che il documento o i documenti rechino data certa a meno che venga provato che il terzo ne era a conoscenza”. In nota viene d’ora in avanti riferito il contenuto delle norme che non sono pubblicate in questo volume; e che sono comunque consultabili, nelle cinque lingue ufficiali dell’Accademia, nel sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
atto scritto dello stesso contenuto. La prova della ricezione delle dichiarazioni verbali, anche effettuate col mezzo telefonico o mediante un nuncius, può essere fornita con qualsiasi mezzo.
Art. 233
Comprensibilità delle dichiarazioni
1. Salvo diverso accordo espresso, nei rapporti transfrontalieri le dichiarazioni contrattuali devono essere stese nella lingua del committente, nonché nella lingua del cooperante o in una lingua che quest’ultimo dichiara di comprendere agevolmente. Se il contratto deve avere esecuzione in uno Stato diverso da quello del cooperante, salvo diverso accordo, gli atti predetti devono essere redatti anche nella lingua del luogo in cui ne è prevista l’esecuzione. In caso di discordanza, prevalgono le espressioni di cui alla lingua del cooperante o del luogo di esecuzione.
2. Nei casi di cui al comma che precede, Uffici organizzati dalle Autorità amministrative, quali quelli previsti dall’art. 2032, collegati in una rete multinazionale, forniscono alle parti, con tariffe ufficiali, testi di contratti e di dichiarazioni contrattuali-tipo e, salva l’eventuale assistenza di natura professionale, coadiuvano le parti stesse nella lettura e interpretazione dei vari atti che ad esse pervengono e nella stesura delle dichiarazioni ulteriori.
3. Ogni dichiarazione, esistente in atti, documenti, fogli illustrativi, etichette, involucri e simili, deve essere espressa con parole di significato agevolmente comprensibile da chiunque e senza l’uso di sigle non idoneamente esplicate. E, se la dichiarazione è stampata o dattiloscritta o trasmessa per via telematica o elettronica, deve risultare, per i colori usati e per le dimensioni dei caratteri di stampa, tale da essere facilmente leggibile da chiunque. In caso contrario, la dichiarazione si considera come non scritta e pertanto irrilevante (parole scritte con caratteri di stampa le cui lettere minuscole siano di altezza inferiore a 1 millimetro devono ritenersi illeggibili). Ma se la dichiarazione stessa sia tale per le ragioni sopra indicate da non rendere noto un rischio o pericolo che deve essere segnalato, essa
2 Art. 203: “Xxxxxxx incaricato di assistere i contraenti, comma 1: Un apposito ufficio o un impiegato, presso ogni comune, hanno il compito di fornire ai consumatori, e in generale ai contraenti, delle delucidazioni sui loro diritti e doveri, e inoltre di ricevere reclami con richieste di intervento nei confronti delle controparti, al fine di risolvere tempestivamente e amichevolmente i problemi che possano insorgere prima o dopo la conclusione dei contratti”.
comporta una responsabilità solidale per chi l’ha emessa e per il contraente che l’ha trasmessa.
4. Le norme di cui all’art. 232 e al presente articolo si applicano non solo ai rapporti regolati in questo Titolo Secondo, ma a tutti i rapporti disciplinati nel presente codice, se non viene per essi diversamente disposto.
Art. 234
Onerosità e gratuità. Gratuità presunta.
1. I contratti disciplinati in questo Titolo Secondo sono di norma a titolo oneroso, a meno di patto contrario, essendo comunque ad essi applicabili gli artt. 36 comma 23 e 232 commi 1 e 2. Se in virtù di tale accordo sono a titolo gratuito, essi, a prescindere dal corrispettivo medesimo, producono gli stessi altri obblighi e diritti previsti per i correlativi contratti a titolo oneroso, salva l’applicabilità dell’art. 168 comma 2, lett. b)4.
2. La gratuità di una prestazione, se non esclusa per determinati rapporti dalle norme applicabili e se non espressamente convenuta, si presume qualora essa venga resa nell’ambito di una convivenza di carattere familiare, anche di fatto, o fra soggetti legati da stretta parentela o da effettiva amicizia, ma in quest’ultima ipotesi se ciò risulti anche dalle circostanze e sia conforme alla prassi. E’ salva in ogni caso la prova contraria.
Art. 235
Prestazioni di mera cortesia
1. Se venga promessa una prestazione del tutto gratuita e di mera cortesia che poi non venga eseguita, la controparte- promissaria può ottenere un’equa riparazione del nocumento che ne abbia subìto, qualora ricorrano le seguenti condizioni: che la promessa sia stata fatta per iscritto in termini non equivoci, o che risulti notoria nella comune cerchia di persone, o che sia stata accompagnata dal ricevimento in via amichevole di una somma per parziale rimborso della spesa, o che ne sia iniziata l’esecuzione. Ma in tutti questi casi la riparazione è esclusa se il
3 Sulla necessità della forma scritta per la prova dei contratti di valore superiore a 5.000 Euro (vedi supra nota 1).
4 Art. 168: “Valutazione equitativa del danno, comma 2, lett.b): Tenuto conto del comportamento, dell’interesse e delle condizioni economiche del creditore, il giudice può equitativamente limitare l’entità dei danni risarcibili: … b) in caso di colpa lieve del debitore, soprattutto nei contratti nei quali non è previsto a suo favore alcun corrispettivo per la prestazione da lui dovuta”.
promittente abbia preavvertito in tempo ragionevole la controparte-promissaria della successiva inesecuzione, o dandole modo di adottare una diversa soluzione.
2 La riparazione è pure esclusa se il mancato adempimento dipende da fatto non addebitabile al promittente; ma è in ogni caso dovuta se dipende da dolo o colpa grave di quest’ultimo.
3. In caso di colpa lieve è applicabile la norma di cui all‘art. 168 comma 2, lett. b)5.
Art. 236
Progetti di interesse comune e sovvenzioni liberali
1. In assenza di previsioni normative o pattizie, e salvo quanto previsto dagli artt. 22, 23, 45 comma 7, e 100 commi 1 e 26, le promesse rivolte alla generalità, con dichiarazioni scritte o verbali, in sede, di natura o con finalità politica, scientifica, culturale, filantropica e simili, relative ad opere, attività, ricerche quali realizzabili dal promittente, o dal gruppo al quale egli appartiene, non hanno alcun effetto giuridico, neppure per chi abbia effettuato delle lecite erogazioni liberali al promittente, in relazione a tali promesse.
2. Ma se, al di fuori dell’area politica, le promesse stesse hanno per oggetto un’attività determinata o un progetto specifico, per la cui attuazione è stato raccolto denaro anche mediante una
5 Supra nota 4.
6 Art. 22: “Offerta al pubblico, comma 1: L’offerta al pubblico, quando contiene gli elementi essenziali del contratto, alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi…”. Art. 23: “Promessa al pubblico, comma 1: La promessa rivolta alla generalità …. ha effetto vincolante per chi la emette non appena è resa pubblica e decade dopo il termine in essa indicato, o desumibile dalla natura o dallo scopo della medesima, o dopo il decorso di un anno dalla sua emissione se non si è verificata la situazione in essa prevista”. Art. 45: “Effetti obbligatori, comma 7: Il “dovere di corrispondere un indennizzo alla controparte sorge a carico di chi ha dichiarato per iscritto alla medesima, in termini non equivoci, che si sono verificati o si verificheranno un fatto o una situazione, qualora questi non si siano verificati o non si verifichino”. Art. 100: “Inadempimento dovuto al mancato avverarsi di situazioni promesse: 1. Si ha inadempimento di un obbligo contrattuale se non si è verificato o non si verifica un evento, o uno stato di fatto o di diritto di cui un contraente ha promesso o assicurato il verificarsi, anche senza alcuna controprestazione. 2. Se in una dichiarazione, che non è contenuta in un contratto né ha costituito oggetto di una promessa o di un’assicurazione, si afferma che un evento si è verificato o non verificato o si verificherà o non verificherà, qualora la dichiarazione medesima risulti non conforme al vero, chi l’ha emessa può rispondere, verso chi ne subisca un pregiudizio, sul piano aquiliano”.
sottoscrizione pubblica o privata, con l’individuazione dei contribuenti e dell’ammontare da essi versato, e poi l’attività o il progetto non vengano entro la data indicata o entro un termine ragionevole intrapresi, è ammessa la richiesta di restituzione delle somme stesse anche mediante azioni di gruppo.
3. Non è dovuto alcun indennizzo a chi abbia effettuato attività, od omesso di compierle, facendo affidamento sulle promesse di cui ai commi che precedono e avendo conseguentemente subìto un nocumento.
Art. 237
Sponsorizzazione: nozione
1. La sponsorizzazione è un rapporto contrattuale, a prestazioni corrispettive, con il quale un ente pubblico, o un’impresa o un privato (sponsorizzatore) finanziano con un contributo di natura economica, per un periodo determinato, l’attività o anche un singolo progetto che un soggetto (sponsorizzato) si impegna a realizzare in piena autonomia, ma portandone a conoscenza il pubblico, principalmente nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dello spettacolo, dello sport, delle telecomunicazioni, e altri.
2. Lo sponsorizzato si impegna a svolgere l’attività indicata nel comma che precede, adottando o indicando, in modo palese e corretto, il nome o il logo-tipo o il marchio o un elemento che valgano ad individuare lo sponsorizzatore: e ciò nelle pubblicazioni, negli stampati, negli abbigliamenti, negli arredamenti, nei luoghi, nei tempi con cui e in cui l’attività stessa o il progetto vengano attuati, come specificamente convenuto. I predetti segni identificativi non possono riguardare medicinali, o trattamenti terapeutici per i quali occorre la prescrizione medica, o beni che siano nocivi; e lo sponsorizzato deve fare uso dei beni stessi rispettando le prescrizioni che devono essere osservate nei luoghi e nei tempi in cui svolge la sua attività prevista.
Art. 238
Forma e contenuto del contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di cui al comma 1 dell’art. 237 deve essere concluso con atto scritto, nel quale devono essere in primo luogo indicate chiaramente la durata del contratto e le prestazioni alle quali sono tenuti: a) lo sponsorizzatore, anzitutto circa l’entità, la data o le date di corresponsione del contributo; circa le indicazioni verbali o grafiche o circa gli oggetti che deve fornire alla controparte nei termini previsti – e se necessario tempestivamente
sostituendoli – per l’uso pattuito che da questa deve esserne fatto; circa l’impegno, cui egli è tenuto, di adottare a richiesta della controparte le misure occorrenti in caso di sopravvenuti problemi o eventuali inconvenienti a questa non imputabili; b) lo sponsorizzato, anzitutto circa i modi, i luoghi, i tempi in cui si impegna a fare palesemente uso delle indicazioni verbali o grafiche o degli oggetti predetti; circa l’obbligo cui è tenuto di comunicare tempestivamente alla controparte qualsiasi impossibilità o difficoltà che intervenga sia nello svolgimento dell’attività sia nell’utilizzo delle indicazioni ed oggetti predetti; circa l’obbligo, cui egli pure è tenuto, di dare notizia allo sponsorizzatore dei risultati dell’attività svolta e, se del caso, dell’uso che ha effettuato delle indicazioni ed oggetti predetti.
2. Nel contratto può essere espressamente previsto: che l’attività dello sponsorizzato debba essere svolta in una data sede o in un determinato luogo, oppure con prestazioni di una specifica compagine composta come indicata nel contratto stesso o quale avente un particolare livello qualitativo; o anche che lo sponsorizzato abbia una data qualifica professionale o di merito o appartenga ad una specifica classe o categoria professionale o di merito. In presenza di tali indicazioni, qualora anche una soltanto delle predette condizioni manchi, o venga meno, lo sponsorizzatore ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1147.
Art. 239
Patrimonio separato e rapporto fiduciario (“trust”)
1. Con atto pubblico, sottoposto alle trascrizioni
7 Art. 114: “Diritto alla risoluzione del contratto, comma 1: Verificandosi un inadempimento di rilevante importanza, nel senso di cui all’art. 107 (infra in questa nota), il creditore ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, intimando al debitore di eseguirlo entro un termine ragionevole, e comunque non inferiore a quindici giorni, con l’avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto”. (Art. 107: “Inadempimento di rilevante importanza, comma 1: … un inadempimento è di rilevante importanza se concerne uno degli obblighi principali (e non secondari) del contratto, e inoltre quando, tenuto conto della qualità delle persone e della natura della prestazione, l’inadempimento stesso cagiona al creditore un pregiudizio tale da privarlo sostanzialmente di ciò che egli è in diritto di attendersi dal contratto. 2. Si considera, in particolare, di rilevante importanza l’inadempimento quando: a) è totale; b) è parziale, ma l’interesse del creditore di ottenere la parte rimanente è venuto obbiettivamente meno. 3. Sono obbligazioni secondarie quelle il cui adempimento è di scarsa importanza avuto riguardo all’economia del rapporto contrattuale e all’interesse del creditore”).
indicate nel comma 2 di questo articolo, il committente-fiduciante trasferisce al cooperante-fiduciario, che accetta, la titolarità di diritti o la proprietà di beni al fine di costituire un patrimonio separato ed autonomo appartenente a quest’ultimo, che, stante la fiducia in lui riposta dalla controparte, si impegna ad effettuare per tale patrimonio e/o con la sua utilizzazione unicamente le prestazioni previste dal contratto.
2. L’atto pubblico è sottoposto alla trascrizione sia nel registro immobiliare del luogo ove si trovano i beni immobili trasferiti, sia nel registro dei patrimoni separati ove si trovano i beni immobili e mobili e i diritti trasferiti. Questo secondo registro deve essere istituito in ogni comune ed impostato sulla duplice base di elenchi nominativi riferiti sia ai cooperanti-fiduciari, sia alle località ove sono situati gli immobili trasferiti:, essendo entrambi gli elenchi in ordine alfabetico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi sono necessarie tutte queste forme di pubblicità.
3. I beni che formano il patrimonio predetto non possono essere costituiti in garanzia a favore di terzi, né possono essere sottoposti ad esecuzione forzata da parte di terzi né a procedure di insolvenza se non per debiti da assumere o già assunti per la realizzazione degli scopi previsti dal contratto.
4. Se il cooperante-fiduciario è una persona fisica, i beni del patrimonio separato non sono soggetti alle regole del regime matrimoniale e di successione a causa di morte. Tali beni non possono comunque subire una destinazione diversa da quella prevista dal contratto.
5. Ogni atto non conforme alla destinazione prescritta, posto in essere dal cooperante-fiduciario, è inefficace nei confronti dei beneficiari della destinazione. Chiunque abbia interesse può agire per far valere tale inefficacia e proporre le azioni conseguenti.
6. L’incarico di cui al comma 1 di questo articolo può avere per oggetto prestazioni di qualsiasi natura, non necessariamente previste in questo codice, purché pienamente lecite in ogni senso, e attinenti alla gestione o consentite dall’utilizzazione del patrimonio stesso, anche per la realizzazione di iniziative o opere a favore di un singolo beneficiario espressamente previsto nel contratto.
7. Continua ad essere ammessa la costituzione di un “trust” negli Stati-membri in cui questo istituto è in vigore, secondo la normativa ivi prevista, e con beni in essi presenti.
Art. 240
Attuazione e cessazione del rapporto fiduciario
1. L’esecuzione dell’incarico di cui all’art. 239 è disciplinata dalle norme di questo codice che sono relative al contratto che
comporta le prestazioni costituenti oggetto dell’incarico stesso, o che sono applicabili analogicamente. Il cooperante-fiduciario deve comunque indicare espressamente tale sua qualità negli atti con i quali dà esecuzione all’incarico. Per l’adempimento dell’incarico stesso può agire giudizialmente qualunque interessato.
2. Se l’incarico viene conferito ad una società o ad una persona giuridica, deve essere indicata nel contratto la persona fisica alla quale sono affidate le funzioni operative, con la quale il committente-fiduciante può avere contatti, anche per esercitare controlli. La sua sostituzione deve essere approvata per iscritto dal committente-fiduciante o dai suoi eredi.
3. Il rapporto è a titolo oneroso. Può essere a titolo gratuito se ciò è espressamente previsto nel contratto e soltanto per scopi di natura filantropica, o se il beneficiario è un familiare o un parente stretto di una delle parti. In questo secondo caso è comunque dovuto al cooperante-fiduciario il rimborso delle spese sostenute, anche per un’eventuale garanzia prestata, salvo il risarcimento dei danni subìti senza sua colpa nell’esecuzione dell’incarico.
4. L’incarico deve essere eseguito entro il termine previsto dal contratto, che non può eccedere la vita dell’eventuale beneficiario o comunque i novantanove anni. Allo scadere di questi termini il rapporto si estingue ed i beni del patrimonio separato, eventualmente presenti, sono devoluti secondo quanto indicato nell’atto costitutivo; o, in mancanza di tali indicazioni, vengono destinati dal giudice competente, su istanza di qualunque interessato, a fini di pubblica utilità.
5. Il committente-fiduciante può nominare, sia al momento della costituzione del patrimonio separato, sia in un momento successivo, purchè previsto nell’atto costitutivo, un supervisore con poteri di vigilanza sull’attività del cooperante-fiduciario. L’ufficio di supervisore è a titolo gratuito.
6. Il cooperante-fiduciario e il supervisore decadono dall’incarico ricevuto se sottoposti a procedura di insolvenza e senza possibilità di subingresso dell’organo preposto a quest’ultima. Spetta al committente-fiduciante provvedere alla loro sostituzione.
Sezione Seconda Art. 241
Doveri reciproci di cooperazione
1. Salvo quanto previsto nelle norme del Libro Primo, le parti nelle trattative precontrattuali, nella conclusione e nell’esecuzione del contratto nonché procedendo all’estinzione di esso, hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede, senza
alcuna reticenza e con spirito di reciproca e leale cooperazione, al fine di consentire il raggiungimento di tutti i risultati che ciascuna parte intende conseguire, nonché allo scopo di preservare la controparte da ogni pregiudizio ingiusto ed evitabile.
2. Ogni parte ha inoltre l’obbligo di fornire alla controparte tutte le informazioni e gli elementi, di cui sia a conoscenza, che possano a questa essere utili per determinarsi circa il rapporto da instaurare o la continuazione di quello già in atto. In relazione ai dati così ottenuti, la controparte è tenuta al rispetto della riservatezza.
3. Ogni parte, prima di mettere in contatto con la controparte o con i beni di questa un suo ausiliario, sostituto, subcontraente, o comunque una persona o un’impresa di cui si avvalga, ha l’obbligo di assicurarsi che essi abbiano i requisiti necessari per evitare alla controparte stessa ogni pregiudizio, e che consentano comunque di conseguire il buon risultato del rapporto contrattuale.
Art. 242
Obblighi del committente prima dell’esecuzione
1. Nei confronti del cooperante, il committente ha gli obblighi indicati nel presente articolo e nel successivo art. 243, oltre a quelli previsti dalle varie norme di questo codice nonché comunitarie e nazionali, in quanto applicabili, ed è responsabile per ogni danno che derivi da un inadempimento degli obblighi previsti dalle norme seguenti, essendo inoltre esperibili i rimedi di cui all’art. 248.
2. Prima della conclusione del contratto il committente è tenuto a:
a) fornire alla controparte, in modo preciso e completo, tutte quelle indicazioni o istruzioni che siano necessarie per una corretta esecuzione della prestazione richiesta: dovendosi ritenere, in caso di mancanza o insufficienza di tali indicazioni o istruzioni, e se esse non emergano dalle circostanze o dalla natura della prestazione richiesta, che in proposito il committente si è affidato alla autonoma e ragionevole determinazione del cooperante;
b) comunicare al cooperante quali rischi ed oneri non usuali, dei quali sia a conoscenza, possa comportare l’esecuzione richiesta; e, se questa esiga il contatto o comunque la presenza di persone, animali, o cose, appartenenti alla sfera di pertinenza del committente stesso, deve anche comunicare quali misure a lui note occorra adottare per evitare che subiscano danni o ne producano.
3. Dopo la conclusione del contratto il committente è tenuto a:
a) mettere tempestivamente a disposizione del cooperante i mezzi occorrenti per eseguire la prestazione, che non debbano essere forniti da quest’ultimo, dopo essersi assicurato che essi siano idonei allo scopo e non espongano a pericoli; nonché consegnargli tempestivamente i documenti attestanti la sussistenza delle autorizzazioni di natura anche amministrativa, che non debbano essere procurati dal cooperante ai sensi dell’art. 76 comma 28;
b) versare al cooperante, conformemente agli accordi o agli usi, gli acconti sul compenso dovutogli e sulle spese che egli deve affrontare.
Art. 243
Obblighi del committente durante e dopo l’esecuzione
1. Durante l’esecuzione del contratto il committente è tenuto
a:
a) provvedere affinchè nei luoghi da lui detenuti e dove
debba essere effettuata la prestazione, il cooperante, i suoi ausiliari e subcontraenti si trovino in condizioni di piena sicurezza, possano inoltre agevolmente organizzare e svolgere l’attività dovuta, con le necessarie pause, e custodire durante queste ultime gli strumenti di lavoro;
b) adottare quelle necessarie precauzioni che valgano nella sfera di sua pertinenza ad evitare ostacoli o a ritardare o rendere più gravosa la prestazione per il cooperante;
c) informare il cooperante con ragionevole tempestività, subito dopo essersene reso conto, di ogni anomalia o vizio della prestazione, affinchè egli possa provvedere a porvi rimedio senza un evitabile aggravio di oneri.
2. Il committente, se è stata eseguita la prestazione dovuta, ossia se si è realizzato il risultato concordato o è avvenuto il compimento dell'attività prevista, come prescritto nelle disposizioni del presente Titolo in relazione anche a quanto disposto dall’art. 75 comma 39, ed egli ha effettuate le necessarie
8 Art. 76: “Autorizzazione del creditore o di terzi, comma 2: Se per l’adempimento dell’obbligo è necessaria la disponibilità, la presenza o la cooperazione di un terzo o l’autorizzazione di una pubblica autorità, salvo patto contrario è il debitore che è tenuto a stabilire i necessari contatti con il terzo o a procurarsi la debita autorizzazione delle autorità competenti”.
9 Art. 75: “Modalità dell’esecuzione, comma 3: Se il contratto prevede un obbligo di fare di natura professionale, questo si considera adempiuto quando il
veri2iche, è tenuto, qualora non sussistano giusti motivi per opporsi, a pagare, nei termini previsti dall’art. 83 comma 110, il corrispettivo dell’ammontare convenuto. In assenza di un accordo sull’ammontare stesso, questo deve essere di entità con2orme alla prestazione e22ettuata in relazione alle tari22e esistenti o comunemente praticate, o, in mancanza di esse, in misura con2orme agli usi o, in2ine, ad equità. Se viene concordata una ritenuta di garanzia, questa, a meno di speci2iche norme in proposito, non può essere superiore al dieci per cento dell’importo dovuto, e il committente deve e22ettuarne il deposito nei modi previsti dall’art. 10511.
3. Se la prestazione convenuta può essere eseguita soltanto da chi è iscritto ad un albo o elenco pro2essionale abilitanti, o è in possesso di una obbligatoria autorizzazione amministrativa, al cooperante che sia privo di tali requisiti non è dovuto alcun corrispettivo nè rimborso-spese, stante la nullità del rapporto. In tale caso quest’ultimo può esperire l’azione di arricchimento senza causa soltanto per quei vantaggi che una sua azione o attività, per
xxxxxxxx abbia posto in essere con la dovuta diligenza tutti gli atti che sono necessari per il verificarsi del risultato previsto, salvo che in base all’accordo delle parti, alle circostanze o agli usi, debba ritenersi che l’adempimento si verifichi solo con la piena realizzazione del risultato medesimo”.
10 Art. 83: “Tempo dell’adempimento. comma 1: Gli obblighi che nascono dal contratto devono essere adempiuti nel tempo previsto, espressamente o implicitamente, dal medesimo, o, in difetto di una tale previsione, tenendosi conto degli usi e delle circostanze, in relazione alla natura della prestazione e al modo e luogo in cui essa deve essere adempiuta. Se il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita non è determinato dal contratto o non è determinabile in base ai criteri predetti, e non è neppure ragionevole prevedere a favore del debitore un lasso adeguato di tempo per predisporre ed effettuare l’adempimento, l’obbligo deve essere adempiuto immediatamente”.
11 Art. 105: “Adempimenti richiesti al debitore per essere liberato, comma 1: In caso di mora del creditore “il debitore, se anziché far constare con sua dichiarazione l’inadempimento del creditore intenda adempiere l’obbligo che è a suo carico e liberarsi dal medesimo, è tenuto ad effettuare nei confronti di quest’ultimo, nel luogo in cui l’obbligo stesso deve essere adempiuto, una offerta reale o per intimazione della totale prestazione dovuta, comprensiva degli accessori, frutti e interessi e nelle forme che vengano prescritte, su sua domanda, dal giudice di prima istanza competente per valore del luogo in cui l’offerta deve essere effettuata. … 3. Se il creditore accetta l’offerta e riceve la prestazione, il debitore è liberato… 4. Se il creditore non accetta l’offerta e si tratta di un obbligo di dare, il debitore per essere liberato è tenuto ad effettuare la consegna di quanto dovuto nelle forme prescritte dal giudice indicato nel comma 1 del presente articolo, e circa le quali la richiesta può essere proposta nella stessa domanda di cui al comma 1. La regolarità della consegna e la liberazione del debitore vengono accertate dal giudice medesimo”.
la quale la iscrizione e autorizzazione predette non sono necessarie, abbia procurato al committente.
4. Il committente, nei limiti di quanto dovuto al cooperante, è tenuto a corrispondere a coloro che hanno collaborato con quest’ultimo quali lavoratori dipendenti o autonomi per l’esecuzione della prestazione, e che gliene facciano formale richiesta, quanto ad essi è dovuto dal cooperante che verso di loro è inadempiente. In presenza della suddetta richiesta il committente, dandone comunicazione scritta alla controparte, può sospendere il pagamento alla stessa della somma in questione, ai sensi dell’art. 10812, facendosi autorizzare dal giudice ad effettuarne il deposito analogamente a quanto previsto dall’art. 124 comma 313, e detraendo alla fine quanto da lui versato ai detti collaboratori da ciò che egli debba al cooperante.
5. Al termine di rapporti contrattuali di carattere continuativo, se è previsto dalle disposizioni vigenti, o dagli usi, o è conforme a equità, deve essere corrisposta al cooperante una liquidazione di fine rapporto, da calcolarsi, in mancanza di previsioni normative o di accordi intersindacali, secondo gli usi o in base a criteri equitativi conformi a rapporti analoghi. Il committente è tenuto altresì a rilasciare al cooperante, se non ricorrono ragioni ostative, un’attestazione relativa all’attività continuativa da lui prestata e, se egli lo domandi, anche sulla qualità della medesima.
Art. 244
Obblighi del cooperante prima dell’esecuzione
1. Il cooperante nei confronti del committente ha gli obblighi indicati nel presente articolo e nel successivo art. 245, oltre a quelli previsti dalle varie norme di questo codice nonchè
12 Art. 108: “Diritto del creditore di sospendere l’esecuzione nei contratti sinallagmatici, comma 1 : Nei contratti sinallagmatici se una parte non adempie o non si offre di adempiere il suo obbligo, quale che sia la gravità dell’inadempimento, il creditore è in facoltà di sospendere la prestazione che sia da lui dovuta contemporaneamente o successivamente, a meno che tale suo rifiuto sia contrario a buona fede. 2. Si considera contrario a buona fede il rifiuto:
a) che comporta per la controparte conseguenze eccessivamente onerose; b) che determina l’estinguersi dell’obbligo del creditore quando l’inadempimento, già verificatosi, è di lieve entità; c) che pregiudica un diritto fondamentale della persona”.
13 Art. 124: “Diritti delle parti, comma 3: “Qualora sussistano fondate ragioni per dubitare se la prestazione sia dovuta al cessionario o al cedente, il ceduto può farsi autorizzare dal giudice ad effettuarne il deposito o a provvedere come da lui prescritto, secondo quanto previsto dall’art. 105 (supra nota 11)”.
comunitarie e nazionali, in quanto applicabili, ed è responsabile per ogni danno che derivi da un inadempimento agli obblighi previsti dalle norme seguenti, essendo nei suoi confronti esperibili i rimedi di cui all’art. 248.
2. Prima della conclusione del contratto, o comunque appena risulti possibile, il futuro cooperante è tenuto, nell’ambito della sua sfera di competenza, ad informare esaurientemente il futuro committente sulla possibilità di ordine giuridico e materiale di effettuare la prestazione richiesta; a fornirgli inoltre ogni opportuno consiglio circa l’utilità e la convenienza della prestazione stessa, considerate le esigenze della controparte medesima e circa eventuali soluzioni per essa più utili o economicamente più convenienti.
3. Prima di iniziare l’esecuzione della prestazione il cooperante è tenuto altresì a compiere le necessarie verifiche per accertarsi che sussistano tutte le condizioni che gli consentano di effettuarla senza esporre il committente ed i terzi, nonchè i suoi collaboratori e se stesso, a qualsiasi danno o pregiudizio di natura materiale o giuridica; e, sorgendo anche solo un timore o un dubbio circa possibili difficoltà in proposito, deve informarne immediatamente il committente, senza dare inizio all’esecuzione, sino a che non venga eliminata ogni causa ostativa o temuta tale.
Art. 245
Obblighi del cooperante durante e dopo l’esecuzione
Nel corso dell’esecuzione, anche se subentri ad altri che già l’abbia iniziata, il cooperante è tenuto:
a) qualora si manifestino anche solo timori o dubbi circa difficoltà o pericoli di qualsiasi natura, ad informarne immediatamente il committente, sospendendo l’esecuzione, sino a che venga eliminata qualsiasi causa ostativa o temuta tale, e adottando tempestivamente quelle misure che siano necessarie per evitare rischi e preclusioni;
b) ad eseguire la prestazione dovuta con la massima cura e puntualità, come prescritto dall’art. 75, commi 1 e 214, con
14 Art. 75: “Modalità dell’esecuzione, comma 1: Ogni parte è tenuta ad adempiere esattamente ed integralmente tutti gli obblighi nascenti dal contratto che incombono su di essa, senza che sia necessaria una richiesta dell’avente diritto. Nell’eseguire le prestazioni dovute, il debitore deve comportarsi conformemente a quanto pattuito dalle parti, secondo buona fede e con quella puntuale diligenza che è richiesta nel caso specifico, in base agli accordi, alle circostanze e alla prassi corrente. 2. Per l’obbligo che viene adempiuto
l’impiego degli strumenti occorrenti ed evitando di 2arsi sostituire da estranei senza il consenso del committente, salvo che ciò sia previsto da altre norme di questo Titolo, o sia necessario per la natura della prestazione, o sia con2orme agli usi;
c) ad e22ettuare non solo le operazioni espressamente previste dall’accordo delle parti, ma anche tutte quelle che sono necessarie per un compiuto adempimento del contratto;
d) ad attenersi a tutte le indicazioni 2ornitegli dal committente, quali prescritte dall’art. 242 comma 2, lett. a), ma segnalando inoltre preventivamente,e comunque tempestivamente, al committente se le indicazioni stesse siano erronee o insu22icienti e se i mezzi messigli a disposizione siano inadeguati;
e) ad indicare al committente preventivamente, salvo e22ettivi motivi di urgenza, quelle modi2iche o sostituzioni che in sede di esecuzione si rendano necessarie od opportune rispetto alle indicazioni 2ornitegli dal medesimo, anche per quanto concerne i beni o strumenti consegnatigli per e22ettuare o sui quali eseguire la prestazione; deve inoltre precisare se tali modi2iche o sostituzioni comportino ulteriori oneri a carico della controparte, e quali, e 2ornirgli la prova delle avvenute sostituzioni mediante la consegna dell’oggetto sostituito, salvo che questo sia andato inevitabilmente del tutto distrutto;
2) a comunicargli tempestivamente le circostanze preesistenti, se non già note, o sopravvenute che possano determinare la sospensione o l’interruzione del rapporto contrattuale o il recesso dal medesimo;
g) a custodire con la massima cura i beni e strumenti ricevuti dal committente per l’esecuzione del contratto o conseguiti in sede di esecuzione di esso e destinati al predetto, tutelando i diritti del medesimo, al 2ine di evitare ogni suo nocumento, e procedendo anche alla vendita di essi, previa comunicazione alla controparte, se non è evitabile il loro deterioramento;
h) a consentire al committente, come previsto dall’art. 246 comma 3, di e22ettuare, anche a mezzo di persone da lui delegate, ispezioni, veri2iche, collaudi, 2ornendogli comunque i dovuti rendiconti nel corso e in ogni caso al termine dell’esecuzione, come previsto dagli accordi, o dagli usi, o con2ormemente alla natura della prestazione;
i) a porre rimedio entro un congruo termine alle inadempienze e agli inconvenienti veri2icatisi nel corso
nell’esercizio di una attività professionale o imprenditoriale, il grado della diligenza richiesta dipende anche dalla natura della prestazione dovuta”
dell’esecuzione e denunciatigli dal committente o dei quali si renda conto egli stesso, come previsto dalle norme di cui agli art. 92 e segg.15;
15 Art. 92: “Inadempimento dell’obbligo di consegnare una cosa determinata. L’obbligo di consegnare una cosa certa e determinata si considera inadempiuto se entro il termine e nel modo previsto la cosa non viene consegnata, o viene consegnata ma presenta dei difetti, o se viene consegnata una cosa diversa o che può ritenersi tale, a meno che, nelle varie ipotesi predette, e salvo il risarcimento dei danni: a) il debitore ottenga dal creditore una proroga del termine o questa gli venga concessa dal giudice per ragionevoli motivi; b) si tratti di difetti rimediabili e il creditore acconsenta a che il debitore, a proprie spese, provveda entro un congruo termine alle riparazioni o il giudice lo autorizzi a effettuarle; c) la cosa dovuta sia andata perduta o si sia deteriorata senza responsabilità del debitore o il creditore accetti la consegna di una cosa diversa o il giudice dichiari che, per ragionevoli motivi, l’adempimento può ritenersi in tal modo avvenuto; d) il creditore eserciti la facoltà di versare un corrispettivo ridotto in proporzione del minor valore della cosa ricevuta e il cui ammontare, in mancanza di accordo, è fissato dal giudice”. Art. 93: “Inadempimento dell’obbligo di consegnare una quantità di cose generiche. L’obbligo di consegnare una quantità di cose determinate solo nel genere si considera inadempiuto se le cose non sono consegnate entro il termine e nel modo previsto, se esse sono di qualità o quantità inferiore o superiore a quella dovuta, o di specie diversa, a meno che, nelle varie ipotesi predette, e salvo il risarcimento del danno: a) il debitore ottenga dal creditore una proroga del termine per la consegna di tutte le cose o di quelle non ancora consegnate o una tale proroga gli venga concessa dal giudice per ragionevoli motivi; b) il creditore restituisca l’eccedenza, oppure la trattenga pagandola ad un prezzo proporzionalmente corrispondente a quello contrattuale, c) il creditore accetti le cose della qualità inferiore o nella quantità minore ricevute, versando un corrispettivo proporzionalmente minore la cui misura, in mancanza di accordo, viene fissata dal giudice; d) la quantità di cose dovute, o una parte di esse, è andata perduta o si è deteriorata, senza responsabilità del debitore, e il creditore accetti la consegna di una quantità di cose diverse o la sostituzione di talune o la riparazione di quelle difettose o il giudice ritenga che, per ragionevoli motivi, l’obbligo può considerarsi adempiuto con la consegna di cose diverse o in parte sostituite o riparate”. Art. 94: “Inadempimento di un obbligo di fare, comma 1: L’obbligo di fare si considera inadempiuto se, entro il termine prescritto, l’opera non è stata ultimata come previsto nel contratto, o è stata eseguita parzialmente, o in modo difettoso, o con l’impiego di cose o materiali inidonei, a meno che, nelle ipotesi predette, e salvo il risarcimento del danno, venga dal creditore o dal giudice concesso al debitore un termine per l’ultimazione delle opere, o per l’eliminazione dei difetti, o per le riparazioni dei danni prodotti, o per la sostituzione delle cose o dei materiali inidonei impiegati, sempre che tali riparazioni e sostituzioni possano considerarsi ragionevoli in base al contratto, agli usi, o alla buona fede. … 3. Se si tratta di un obbligo di cui all’art. 75 comma 2 (supra nota 14), esso si considera inadempiuto se il risultato conseguitone è insoddisfacente, a meno che il debitore dimostri di essere in possesso dell’abilitazione professionale occorrente, quando richiesta, e inoltre di avere tempestivamente adottato le tecniche necessarie, nonché impiegato mezzi,
l) a rispondere dell’operato dei suoi ausiliari, il cui intervento risulti ammissibile o anche inammissibile in base al contratto o alla natura del rapporto.
Art. 246
Diritti del committente
1. Il committente, oltre ai diritti previsti dalle norme di questo codice, comunitarie e nazionali, in quanto applicabili, e ai diritti che sono in correlazione con gli obblighi incombenti sul cooperante e di cui agli artt. 244 e 245, ha inoltre i seguenti diritti.
2. Il committente può, se la situazione e la natura del rapporto lo consentano o se ciò sia con2orme agli usi, impartire al cooperante, che non le ri2iuti, delle istruzioni strettamente vincolanti circa l’esecuzione della prestazione che escludono per il cooperante medesimo ogni autonomia quanto alla scelta dei metodi e dei mezzi da impiegare, dovendo a tali istruzioni egli scrupolosamente attenersi, salvo l’adempimento da parte del committente degli obblighi previsti dall’art. 242 commi 2 e 3 e dall’art. 243 comma 1. Nel caso predetto il cooperante è esente da responsabilità, sia per il mancato conseguimento del risultato previsto nel contratto, sia per i danni subìti dal committente e da terzi come conseguenze dell’osservanza delle istruzioni vincolanti medesime.
3. Il committente ha il diritto di essere in2ormato dal cooperante sull’andamento dell’esecuzione nel xxxxx xx xxxx, xxxxxx xx x00xxxxxxxx xxxxx xxxx0xxxx, anche per mezzo di terzi, sempre che esse non siano così invasive da intralciare o ritardare l’attività di quest’ultimo o da nuocere alla sua reputazione.
4. Il committente ha il diritto di apportare quelle modi2iche al contenuto delle prestazioni, dovute dal cooperante, che non comportino per quest’ultimo un aggravio di spese, e, se esse ciò comportino, è tenuto a corrispondergli un compenso ulteriore, che può essere determinato in proporzione a quello pattuito o, in mancanza di accordi, nei modi che sono previsti dall’art. 243 comma 2; ma se le modi2iche richieste sono di entità tale da comportare una sostanziale diversità delle prestazioni previste e
attrezzature, luoghi, collaboratori idonei, quali occorrenti”. Art. 95: “Inadempimento di un obbligo di non ƒare. L’obbligo di non fare si considera inadempiuto al verificarsi di ogni atto compiuto in violazione di esso, a meno che questo sia dovuto all’opera di un ausiliario o di un incaricato non a conoscenza del divieto pattizio, inserito in un contesto contrattuale più ampio, e al debitore venga concesso dal creditore o dal giudice un termine per la demolizione o il ripristino, ed egli vi provveda tempestivamente, salvo il risarcimento del danno”.
del relativo risultato, il cooperante può recedere dal contratto, salvo il risarcimento dei danni da lui subìti.
5. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo quanto previsto nel presente codice per ipotesi specifiche, dandone comunicazione al cooperante con un ragionevole preavviso, se ciò è possibile tenuto conto delle circostanze; ma deve risarcirgli i danni provocatigli da un recesso anticipato, a meno che sussista una giusta causa: la quale può essere anche costituita dal venire meno, qualunque ne sia la ragione, del presupposto dovuto alla considerazione delle qualità della persona (‘intuitus personae’) o dell’impresa dell’altro contraente, in quanto elemento determinante dell’avvenuto consenso, risultante dall’accordo o dalla natura del rapporto. La comunicazione di recesso ha effetto al momento in cui perviene al cooperante.
6. Il committente ha il diritto di porre fine a un contratto di durata a tempo indeterminato, comunicando disdetta come previsto dall’art. 57 comma 216.
7. Il committente, per conseguire ciò che gli è dovuto per effetto del contratto, può anche rivolgersi agli ausiliari del cooperante ed ai terzi, che hanno consapevolmente avuto parte nell’esecuzione del contratto stesso, e che sono senza alcun titolo idoneo indebitamente nella detenzione di beni o dispongono di diritti che per effetto del contratto spettano al committente. Ma questi, se già non ha adempiuto, deve effettuare il deposito di quanto dovuto, analogamente a ciò che è previsto dall’art. 124 comma 317, salva l’esperibilità, ricorrendone i presupposti, dell’art. 17218.
16 Art. 57: “Decorrenze e cessazione degli effetti in mancanza di termini convenzionali, comma 2: Se nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le parti non hanno fissato alcun termine finale, ciascuna di esse può porre termine al contratto mediante una comunicazione indirizzata alla controparte, dando un preavviso entro un termine che sia conforme alla natura del contratto o agli usi, o a buona fede”.
17 Supra nota 13.
18 Art. 172: “Misure cautelari e provvedimenti d’urgenza, comma 1: Nelle ipotesi espressamente previste dalle norme di questo codice e in tutti quei casi nei quali il diritto o l’aspettativa ragionevolmente fondata di una parte, senza una sua responsabilità, stanno per essere o già sono minacciati, o compromessi o impediti nel loro esercizio, da azioni, omissioni o fatti lesivi che già si sono verificati o che è ragionevolmente prevedibile che si verifichino, il giudice può, su richiesta della parte medesima, pronunciare i seguenti provvedimenti, suscettibili di esecuzione forzata, in base alle norme processuali del luogo in cui vengono emessi: a) una inibitoria, con la quale ordina alla controparte di cessare l’azione o di astenersi dall’omissione, già iniziate o temute; se del caso, impone a quest’ultima anche di
Art. 247
Diritti del cooperante
1. Il cooperante, oltre ai diritti previsti dalle norme di questo codice, comunitarie e nazionali, in quanto applicabili, e ai diritti che sono in correlazione con gli obblighi incombenti sul committente e di cui agli artt. 242 e 243, ha i seguenti diritti.
2. Salvo patto contrario espresso, il cooperante che ha eseguito la prestazione dovuta può ritenere la cosa, che il committente gli ha consegnato per ripararla, modi2icarla, revisionarla, sottoporla a manutenzione o comunque per e22ettuare l’esecuzione del contratto, sino a che non gli venga corrisposto il corrispettivo dovutogli. L’esercizio di tale diritto di ritenzione non è ammesso se è contrario a buona 2ede, analogamente a quanto previsto dall’art. 108 comma 219. L’esercizio di tale diritto è inoltre subordinato al 2atto che il cooperante consegni o si o22ra di consegnare al committente le parti da lui sostituite della cosa ricevuta, come previsto dall’art. 245 lett. e) .
3. Il cooperante che ha eseguito la prestazione dovuta ha anche il diritto, per conseguire il corrispettivo che gli spetta e non gli è stato corrisposto:
a) di rivolgersi a coloro che hanno tratto indebitamente vantaggio dalla sua attività per 2atto del committente;
b) di soddis2arsi sui beni e sui crediti derivanti dalla sua propria attività con precedenza rispetto al committente e ai creditori di questo.
4. Il cooperante può recedere per giusta causa dal rapporto comunicandolo al committente, ma deve dargli modo in ogni caso di poter provvedere a sostituirlo. Costituisce una giusta causa il venir meno, qualunque ne sia la ragione, del presupposto dovuto alla considerazione delle qualità della persona (‘intuitus personae’) o dell’impresa dell’altro contraente in quanto
prestare un’idonea garanzia per i danni già verificatisi o temuti; fissa inoltre un termine per l’ottemperanza al suo provvedimento; può altresì subordinare, se necessario, l’esecuzione del provvedimento stesso alla prestazione di una cauzione da parte del richiedente; b) una ingiunzione, con la quale ordina alla controparte l’esecuzione in forma specifica di una prestazione di dare o di fare; se del caso impone anche a quest’ultima di prestare un’idonea garanzia per i danni già verificatisi o temuti; fissa inoltre un termine per l’ottemperanza al suo provvedimento; può altresì subordinare, se necessario, l’esecuzione del provvedimento stesso alla prestazione di una cauzione da parte del richiedente. 2. Salva l’osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili, la richiesta deve essere rivolta al giudice competente, per adottare i provvedimenti d’urgenza, del luogo in cui l’inibitoria o l’ingiunzione devono essere eseguite”.
19 Supra nota 12.
elemento determinante del prestato consenso, e quale risultante dall’accordo o dalla natura del rapporto. La comunicazione di recesso ha effetto al momento in cui perviene al committente. Se il contratto è a tempo indeterminato è applicabile l’art. 57 comma 220.
5. Se le norme o l’accordo delle parti non dispongono diversamente, nei contratti di servizi il prestatore acquista la detenzione del bene che gli viene consegnato dal committente. Essa gli consente di avvalersi, se e come previsto negli ordinamenti nazionali, dei rimedi concessi al possessore, ma non di acquistare col decorso del tempo mediante prescrizione acquisitiva la proprietà del bene medesimo.
Art. 248
Rimedî
Salvo quanto previsto dall’art. 17221, essendo i contratti disciplinati in questo Titolo a prestazioni corrispettive, il committente e il cooperante hanno entrambi il diritto in ogni caso di inadempimento o di ritardo, rispetto alle scadenze, di avvalersi anzitutto dei rimedî previsti dagli artt. 11122, 114 e 11623 nonché
20 Supra nota 16.
21 Supra nota 18.
22 Art. 111: “Adempimento in forma specifica, comma 1: Nei confronti del debitore che non ha adempiuto l’obbligo, quale che sia l’importanza dell’inadempimento, il creditore ha il diritto di ottenere, se oggettivamente possibile, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, l’adempimento o il completamento di esso in forma specifica. 2. Il creditore in particolare: a) può ottenere giudizialmente la consegna della cosa certa e determinata o della quantità di cose indicate solo nel genere e dovutegli, che siano nella disponibilità del debitore, o che questi abbia trasferito ad un terzo in mala fede o con un atto simulato; b) può farsi autorizzare dal giudice a procurarsi in quanto possibile, a spese del debitore, la cosa certa e determinata o la quantità di cose indicate solo nel genere dovutegli, che siano nella disponibilità di terzi; c) può ottenere che il debitore sia condannato ad adempiere, in quanto possibile, o a completare la prestazione dovuta; o può farsi autorizzare dal giudice ad eseguire o completare personalmente o a far eseguire o completare da terzi, a spese del debitore, la prestazione medesima; d) può ottenere che il debitore sia condannato a distruggere ciò che ha compiuto in violazione di un obbligo di non fare, o può farsi autorizzare dal giudice a distruggere personalmente o a far distruggere da terzi, a spese del debitore, ciò che questi ha compiuto in violazione di un’obbligazione di non fare; e) può ottenere che il giudice pronunci una sentenza che ha l’effetto del contratto che il debitore si è impegnato a concludere con un contratto preliminare ineseguito. 3. Il giudice, per indurre il debitore inadempiente ad ottemperare alla condanna volta ad assicurare l’esecuzione in forma specifica della prestazione che sia oggettivamente possibile, può inoltre condannare il debitore, per il caso che egli non ottemperi o ottemperi con ritardo,
dalle altre norme del presente codice applicabili nelle predette ipotesi.
Capo Secondo
DEL MANDATO
Art. 249
Nozione
1. Il mandato è il contratto con il quale il mandante, quale committente, con2erisce un incarico al mandatario, quale cooperante, che accettandolo si impegna ad eseguirlo – come previsto dalle norme del Libro Primo, del Capo che precede e del presente Capo – per conto, ossia nell’interesse del primo, salvo quanto previsto nel successivo art. 251. L’incarico può avere per oggetto il compimento di uno o più atti idonei a produrre, o preparare in via preliminare, o 2avorire e22etti di natura giuridica, nonché operazioni strumentali di natura materiale nell’ambito di attività di amministrazione e gestione.
2. L’incarico può essere con2erito, contestualmente o meno, a più soggetti per il conseguimento del medesimo risultato; e se essi si impegnano ad agire congiuntamente, pur senza addivenire ad un loro temporaneo raggruppamento, rispondono in solido verso il mandante, salvo diverso patto. L’incarico può essere con2erito anche nell’interesse del mandatario, o di un terzo; nel qual caso sono applicabili le norme pertinenti di cui agli artt. 72 e seg.24
al pagamento di una pena pecuniaria fino al triplo del valore della prestazione dovuta, che spetterà in misura del settanta per cento al creditore e del trenta per cento allo Stato. Tale pena può essere costituita da una somma fissa, sulla quale decorrono gli interessi nella misura fissata dal giudice, oppure da un importo dovuto per ogni giorno di ritardo e da ripartirsi come da lui prescritto”.
23 Art. 114: Diritto alla risoluzione del contratto (supra nota 7). Art. 116: “Risarcimento del danno comma 1: … in caso di inadempimento, e quale che ne sia la gravità, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore il risarcimento dei danni subiti …”.
24 Art. 72: “Attribuzione di un diritto a un terzo, comma 1: Le parti possono concludere un contratto con il quale attribuiscono un diritto ad un terzo, ponendo a carico di una delle parti stesse il dovere di soddisfare il diritto del terzo… . 3. Salvo patto contrario, il terzo beneficiario acquista il diritto nei confronti del promittente per effetto della conclusione del contratto predetto e senza che sia necessaria una sua accettazione. Egli tuttavia può manifestare la sua rinuncia. In tal caso il promittente è tenuto ad adempiere non più a favore del terzo beneficiario bensì a favore della controparte stipulante, salvo che dalla volontà dei soggetti o dalla natura del rapporto risulti diversamente….”. Art. 73: “Facoltà spettanti al terzo, comma 1: Il terzo beneficiario, il cui diritto può essere
3. Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione dopo la morte del mandante di un incarico, che risulta incompatibile con le norme che regolano la sua successione a causa di morte, è nullo. E’ pure nullo il contratto con il quale il mandante con2erisce l’incarico di compiere un atto ‘personalissimo’, che pertanto può essere compiuto soltanto da lui in base alle norme vigenti nel luogo in cui ne è prevista l’esecuzione.
4. Sono sottoposte alle regole di questo Capo, in quanto applicabili, le attività dei procuratori e collaboratori dell’imprenditore indicate nell’art. 6925, impregiudicate, se del caso, le disposizioni relative al rapporto di lavoro subordinato.
5. Le norme di questo Capo non si applicano ai rapporti di intermediazione 2inanziaria, né ai contratti e alle prestazioni che costituiscono oggetto di una speci2ica regolamentazione nei Capi seguenti di questo Titolo.
Art. 250
Specie di mandato
1. Il mandato è ‘generale’ se riguarda tutta l’attività del mandante o un intero settore di essa; ed esige la 2orma scritta, quale prevista dall’art. 34 comma 126. Esso non consente, se non viene
subordinato alla condizione che la parte stipulante adempia ai suoi obblighi contrattuali nei confronti della parte promittente, può agire nei confronti di quest’ultima come se fosse egli stesso una parte contraente, ed esperire qualsiasi azione per omesso, ritardato o inesatto adempimento, nonché avvalersi di qualsiasi clausola di esonero o di limitazione di responsabilità prevista nel contratto. 2. Il promittente può opporre al terzo le eccezioni che dipendano dalla invalidità o dalla inefficacia del contratto, nonché dall’omesso, ritardato o inesatto adempimento del contratto stesso, ma non quelle eccezioni che derivino da altri rapporti intercorrenti fra lui e lo stipulante”.
25 Art. 69: “Procuratori e collaboratori dell’imprenditore, comma 1: Chi è preposto continuativamente ad un’impresa o ad un ramo di essa, ed ha in tale veste contatti con terzi, si considera munito del potere di concludere in nome e nell’interesse dell’imprenditore i contratti relativi all’attività dell’impresa che possono usualmente stipulare coloro che rivestono nella zona medesima una funzione analoga. 2. I collaboratori dei soggetti indicati nel comma che precede e che sono a contatto con i terzi si considerano muniti del potere di concludere i contratti relativi ai beni che consegnano direttamente e di riscuotere il corrispettivo, salvo che nei locali ove operano vi sia un addetto alla riscossione. 3. Nell’ipotesi di cui ai due commi precedenti i terzi hanno comunque il diritto di esigere che il preposto o il collaboratore del medesimo forniscano la prova dei loro poteri”.
26 Art. 34: “Forma speciale richiesta a pena di nullità, comma 1: Quando per la conclusione di un contratto è richiesta una forma speciale a pena di nullità, tale forma deve essere adottata dalle parti nel momento in cui esse manifestano, anche
precisato per iscritto nel contratto stesso o in atto successivo, il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ossia di alienazione, imposizione di vincoli, concessione in godimento a terzi di durata ultradecennale, o che comunque incidano sulla consistenza dei beni ai quali 2a ri2erimento il contratto. Questa nozione di ‘atti di straordinaria amministrazione’ è applicabile non solo al contratto di mandato, ma anche ad ogni altra situazione ricorrente nel presente codice.
2. Il mandato è ‘speciale’ se relativo ad un singolo atto, o a più atti speci2icamente determinati; ed esige la 2orma richiesta per le operazioni che devono essere e22ettuate in esecuzione di esso.
3. Salvo quanto previsto dalle norme concernenti le prestazioni di natura intellettuale e pro2essionale, il mandato può essere con2erito, per il compimento di atti in sede processuale o amministrativa, a chi sia in possesso delle autorizzazioni o abilitazioni che siano necessarie, osservandosi inoltre la 2orma prescritta per tali atti dalle leggi processuali e amministrative dello Stato-membro in cui gli atti stessi devono essere compiuti, e se ciò venga in esso consentito.
4. Salvo quanto previsto dalle disposizioni che regolano l’attività di mediazione in a22ari e di intermediazione nei rapporti di lavoro, se una persona o un’impresa, munite delle pertinenti autorizzazioni o abilitazioni che siano prescritte, rivolgono un’o22erta al pubblico di eseguire incarichi di varia natura a titolo oneroso, il contratto di mandato si considera concluso nel momento in cui la prestazione o le prestazioni relative vengano da chiunque richieste, nella 2orma e con le modalità previamente proposte dall’o22erente, a meno che la richiesta stessa venga contestualmente da lui ri2iutata. La persona o l’impresa che accettano l’incarico, hanno l’obbligo a pena di nullità di rilasciare al richiedente un documento attestante le condizioni pattuite.
Art. 251
Mandato con rappresentanza
1. Il mandato può essere con2erito con il potere di rappresentare il mandante nei con2ronti dei terzi, ossia di agire in suo nome oltre che per suo conto. In tal caso gli atti compiuti dal mandatario, nei limiti delle 2acoltà con2eritegli, producono i loro e22etti direttamente in capo al rappresentato, come previsto dall’art.
se in atti non contestuali ove ciò è ammissibile, la loro volontà di accordarsi su tutti gli elementi del contratto”.
60 comma 127; e al rapporto contrattuale si applicano le norme di cui agli artt. da 60 a 6928 e le disposizioni di cui sotto. La procura con la quale viene conferito tale potere può essere rilasciata anche con atto separato.
2. Il mandatario è autorizzato e tenuto a compiere non solo gli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche quelli che devono ritenersi necessari per la loro attuazione.
3. Se il mandatario eccede i limiti fissati nel contratto, gli effetti degli atti da lui compiuti restano a suo carico, a meno che il mandante li ratifichi o ne tragga effettivo vantaggio. Non può ritenersi che il mandatario abbia ecceduto i limiti fissatigli, se è ragionevole ammettere nel caso specifico un suo margine di discrezionalità o egli abbia conseguito risultati sostanzialmente più vantaggiosi di quelli previsti. E’ salva comunque la responsabilità del mandante per inesattezze a lui imputabili nel testo del contratto o della procura.
4. L’obbligo di cooperazione che incombe sul mandatario comporta la sua responsabilità per i danni che il mandante subisca a causa dell’inadempimento del terzo con il quale ha trattato, che sia dovuto a situazioni o fatti dei quali il mandatario fosse, o dovesse essere, a conoscenza al momento della stipulazione del contratto, e che non abbia rivelato al mandante.
Art. 252
Mandato senza rappresentanza
1. Se il mandato è senza rappresentanza, il mandatario agisce nell’interesse del mandante, ma in nome proprio, e gli atti da lui compiuti con o nei confronti del terzo producono i loro effetti in capo al mandatario medesimo, anche se il terzo è venuto a conoscenza del mandato.
2. Il mandatario è poi tenuto nei termini previsti dal contratto a trasferire al mandante i beni e i diritti che ha acquistato
27 Art. 60: “Contratto concluso dal rappresentante, comma 1: “Il contratto concluso da un soggetto autorizzato dall’interessato ad agire in nome e nell’interesse di quest’ultimo produce direttamente effetto in capo al rappresentato medesimo, se il rappresentante ha agito nei limiti delle facoltà conferitegli, e il terzo che conclude il contratto è consapevole del rapporto di rappresentanza”.
28 Norme concernenti: gli effetti del contratto concluso dal rappresentante (supra nota 27); il rappresentante apparente; il conferimento e la revoca della procura; la rappresentanza senza potere e relativa ratifica; la capacità richiesta per i soggetti; il contratto con se stesso e il conflitto di interessi; i procuratori e collaboratori dell’imprenditori (supra nota 25).
per effetto delle operazioni da lui effettuate in esecuzione del mandato.
3. Se il mandatario non provvede come previsto nel comma 2 che precede, il mandante, per conseguire quanto il predetto ha acquistato in esecuzione del mandato, può avvalersi nei suoi confronti dei rimedi previsti dagli artt. 11129 e 11230, ricorrendo anche alle misure urgenti di cui all’art. 17231, ma deve contestualmente fare offerta reale o per intimazione delle somme e prestazioni che sono dovute al mandatario.
4. Sempre in caso di inadempimento del mandatario, se il contratto è stato concluso con atto avente data certa e in esso è individuabile il contenuto del rapporto, il mandante può inoltre, a sua scelta, inviare una dichiarazione scritta al mandatario ed al terzo, col quale quest’ultimo sta trattando o ha trattato, per richiedere al terzo di trasferirgli direttamente i beni e diritti destinati al mandatario, offrendosi di versare all’uno e all’altro quanto ad essi spettante. Se non sussistono giusti motivi per rifiutare, il terzo deve provvedere come richiestogli dal mandante. Il mandatario inadempiente ha l’obbligo di comunicare prontamente al mandante, che glieli richieda, il nome e i recapiti del terzo con il quale sta trattando o ha trattato.
29 Supra nota 22.
30 Art. 112: “Sostituzioni in forma specifica e riparazione, comma 1: Se il debitore ha in tutto o in parte inadempiuto l’obbligo, il creditore, a prescindere dal risarcimento del danno, ha il diritto di ottenere, in quanto oggettivamente e soggettivamente possibile, che il primo: a) gli consegni una cosa diversa che è nella sua piena disponibilità o gli effettui una prestazione diversa – che siano tali da realizzare in modo appagante l’interesse del creditore medesimo - verso il pagamento di una ulteriore somma o l’eventuale restituzione di parte della somma versata, che, in caso di disaccordo, sono determinate dal giudice, per l’ipotesi che la cosa o la prestazione diverse siano di maggiore o minore valore; b) provveda alle riparazioni che sono necessarie per eliminare i difetti o le imperfezioni delle cose consegnate o dell’opera effettuata; c) se sorgono problemi nella messa in opera o nell’impiego della cosa consegnata dipendenti da un’imperfezione di essa, provveda ad installarla, a farla funzionare, ad inviare dei tecnici che ne insegnino l’utilizzo ed eventualmente ne curino per un certo periodo la manutenzione necessaria per il proficuo impiego della medesima. 2. Il creditore può inoltre farsi autorizzare dal giudice ad effettuare lui stesso o a far effettuare da terzi, a spese del debitore, le riparazioni necessarie. 3. Il creditore che intende esercitare i diritti di cui sopra deve dare prontamente avviso al debitore appena ha scoperto i difetti.
4. Prima che il creditore abbia inviato l’avviso di cui al precedente comma al debitore, questi ha il diritto, previa notifica al creditore, di provvedere alle necessarie sostituzioni o eliminazioni dei difetti, o a completare le consegne, a proprie spese”.
31 Supra nota 18.
5. I creditori del mandatario non possono soddisfarsi sui beni e sui crediti che gli sono stati trasferiti dal mandante per l’esecuzione del mandato o che ha acquistato come risultato dell’esecuzione stessa, se il contratto di mandato è stato concluso con atto avente data certa e in esso sono individuabili i beni e diritti stessi; oppure se si dimostra che i creditori erano a conoscenza del rapporto di mandato. Se i beni ceduti dal mandante al mandatario o da questo acquistati sono immobili o mobili registrati, la norma che in questo comma precede è applicabile se il contratto di mandato è stato trascritto nei registri immobiliari e in esso sono indicati i beni medesimi.
Art. 253
Esecuzione del contratto
1. Il mandato è un contratto a prestazioni corrispettive, come previsto dall’art. 248. Al mandatario sono applicabili, ricorrendone i presupposti, gli artt.75 comma 332, e 162 comma 333.
2. Se il mandato è conferito a più mandatari, è applicabile l’art. 249 comma 2, prima parte; se è conferito ad un solo mandatario da più mandanti è applicabile l’art. 88 comma 334.
3. Se è espressamente convenuto che l’incarico venga eseguito gratuitamente e non nell’ambito di un altro rapporto contrattuale, il mandatario risponde in caso di inadempimento o di ritardo solo se ha agito con dolo o colpa grave. Se è previsto che l’incarico venga eseguito a titolo di mera cortesia, si applica l’art. 235.
32 Supra nota 9.
33 Art. 162: “Condizioni della responsabilità contrattuale, comma 3: Nel caso previsto dal comma 3, prima parte, dell’art. 75 (supra nota 9), il debitore è esente da responsabilità per danni se dimostra di avere adottato la diligenza richiesta nella situazione specifica, come indicato nella disposizione stessa, e se fornisce le prove richieste dall’art. 94 comma 3 (supra nota 15). Se il debitore di una prestazione professionale per eseguirla ha agito - col consenso informato del danneggiato, o dei suoi parenti, o di chi è preposto alla sua rappresentanza o assistenza legale - in un campo nel quale la sperimentazione scientifica non ha ancora raggiunto risultati consolidati, risponde soltanto se si è comportato con colpa grave”.
34 Art. 88: “Adempimento degli obblighi solidali e indivisibili, comma 3: Se un debitore è tenuto ad effettuare una prestazione a favore di più creditori, ognuno di essi ha il diritto di chiedere l’adempimento dell’intero obbligo solo se questo è indivisibile o se ciò è stato espressamente convenuto o è disposto dalla legge: nel qual caso l’esecuzione effettuata a favore di uno dei concreditori libera il debitore anche nei confronti di tutti gli altri. Nei rapporti interni l’obbligo solidale si divide tra i diversi creditori in parti uguali, salvo patto contrario, a meno che esso sia stato contratto nell’interesse esclusivo di uno o di taluni di essi”.
4. Il mandatario non può, salvo patto contrario, fare uso delle somme e dei beni che si è procurato in esecuzione del mandato. Se ciò gli è consentito e ne fa uso, è tenuto a corrispondere al mandante rispettivamente gli interessi e un equo compenso. Se ha eseguito la prestazione dovuta, il mandatario ha su tali somme e beni, nei limiti di cui all’art. 247 comma 2, il diritto di ritenzione qualora abbia fondati motivi per ritenere che il mandante non sia pronto ad adempiere i suoi obblighi; e, in tal caso, ha inoltre il diritto, previa comunicazione al medesimo, di soddisfarsi sui crediti derivati dall’esecuzione del mandato.
Art. 254
Adempimenti conseguenti all’esecuzione dell’incarico
1. Se richiesto dalla natura dell’incarico, oltre che previsto dal contratto, il mandatario è tenuto a dare notizia al mandante dell’attività in corso, e comunque ad informarlo dei risultati conseguiti al termine dell’esecuzione, sottoponendogli il rendiconto finale come previsto dal successivo comma 2.
2. Se non risulta diversamente dal contratto o dalla natura dell’incarico, il rendiconto deve costituire la completa esposizione delle operazioni effettuate con l’indicazione analitica delle entrate e spese relative, ed essere inoltre accompagnato dai documenti giustificativi, affinché sia possibile accertare se il mandatario ha eseguito esattamente ed integralmente l’incarico. Tuttavia nel mandato senza rappresentanza il mandatario, se non è in ritardo nell’esecuzione, è tenuto a comunicare al mandante i nomi dei terzi con i quali ha trattato solo se ciò è previsto dal contratto o risponde a precise esigenze del mandante, come se una tale comunicazione può rendersi necessaria per l’uso o la manutenzione dei beni procuratigli o per far valere la responsabilità del produttore oltre a quella del fornitore.
3. Il mandante deve rendere nota al mandatario con ragionevole sollecitudine la sua approvazione del rendiconto, oppure comunicargli per iscritto le sue contestazioni o richieste ulteriori, in mancanza delle quali, decorso quel termine che è previsto dagli accordi o è conforme alla natura della prestazione o agli usi, il rendiconto deve ritenersi approvato, salvo che solo successivamente sia possibile accertare un inadempimento di rilevante importanza, oppure il mandante abbia esonerato la controparte dall’obbligo di sottoporgli il rendiconto.
4. Il mandatario che ha adempiuto gli obblighi previsti dal contratto, e ne ha dato esatto rendiconto, ha il diritto di essere compensato come convenuto o come indicato nell’art. 243 comma 2, indipendentemente dal risultato che ne è derivato, salvo quanto
previsto dall’art. 94 comma 335. Egli ha comunque il diritto di essere rimborsato delle spese sostenute e mallevato degli impegni assunti conformemente agli accordi, nonché risarcito dei danni subiti a causa della sua fedele esecuzione.
Art. 255
Cessazione del rapporto
1. Salvo quanto previsto dall’art. 246 comma 5, il recesso da parte del mandante non ha effetto se l’incarico è stato totalmente eseguito, e, a meno di patto contrario espresso, non è ammesso se il mandato è stato conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. In quest’ultimo caso il rapporto non si estingue neppure per la sopravvenuta incapacità di agire o per la morte del mandante, al quale subentrino rispettivamente o chi ne assuma l’amministrazione dei beni o la tutela, o gli eredi. Per il mandatario vale la disposizione di cui all’art. 247 comma 4.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1 che precede, la sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contraenti o la sua morte determinano l’estinzione del rapporto. Questa disposizione non si applica per il contraente che sia un imprenditore, a meno che sussista una giusta causa di recesso.
3. In caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte del mandante, il mandatario è tenuto a non sospendere l’adempimento già iniziato, se ciò può comprometterne l’esito, sino a che non intervengano nel rapporto chi assuma l’amministrazione dei beni o la tutela del soggetto, o, rispettivamente, gli eredi. Se questi indugiano oltre un termine ragionevole, il mandatario può invitarli a dichiarare le loro intenzioni entro un dato termine, decorso inutilmente il quale il rapporto si estingue.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del mandatario, i suoi eredi o parenti stretti sono tenuti a darne subito notizia al mandante.
Capo Terzo
DELLA COMMISSIONE
Art. 256
Nozione
1. La commissione è il contratto con il quale il committente conferisce al commissionario (cooperante), verso corrispettivo, l’incarico di vendere o comprare beni mobili. Il commissionario
35 Supra nota 15.
accettando l’incarico si impegna ad agire nei confronti dei terzi in nome proprio e nell’interesse del committente, osservando, oltre alle norme del Libro Primo, le disposizioni del Capo Primo del Libro Secondo, e quelle del presente Capo.
2. Può esercitare l’attività di commissionario un imprenditore, che è inoltre in possesso di una specifica abilitazione amministrativa a dedicarsi a tale attività nel settore dei beni che costituiscono oggetto dell’incarico conferitogli. Egli è tenuto ad indicare tale settore nei documenti contrattuali e nelle comunicazioni che rivolge alla clientela e al pubblico.
3. Il contratto è a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 248; e, salvo quanto disposto dagli artt. 215, 216 e 21736 e dalle norme concernenti il contratto di agenzia di commercio, può avere carattere continuativo.
4. Se il bene che viene procurato al committente è stato fabbricato o prodotto dal commissionario, si applicano le norme di cui all’art. 17737 ed ivi richiamate.
5. Le norme di questo Capo non si applicano ai rapporti di intermediazione finanziaria ed ai contratti che costituiscono oggetto di una specifica disciplina.
36 Art. 215: “Somministrazione, comma 1. Se il venditore si obbliga ad effettuare, verso corrispettivo di un prezzo, consegne continuative o periodiche di beni mobili, l’entità e la scadenza di ciascuna di tali consegne, se non concordate al momento della stipulazione del contratto, possono essere di volta in volta indicate con congruo anticipo dal compratore entro i limiti convenuti….”. Art. 216: “Vendita con patto di esclusiva, comma 1: La vendita con patto di esclusiva, a favore del venditore o del compratore, è ammessa nei limiti consentiti dalle norme comunitarie e nazionali, e solo se non abbia lo scopo o l’effetto di determinare un abuso della posizione dominante, nella quale un’impresa venga a trovarsi anche se attraverso il collegamento con altri rapporti contrattuali analoghi….”. Art. 217: “Concessione di vendita, comma 1: Con questo contratto un produttore-venditore si obbliga a fornire al prezzo convenuto i beni da lui prodotti a un concessionario-rivenditore nella quantità concordata fra un minimo ed un massimo; e quest’ultimo si obbliga a ricevere tali beni nella quantità da lui richiesta non inferiore al minimo previsto, per rivenderli in nome proprio e a proprio rischio nella zona pattiziamente stabilita, praticando modalità, condizioni e prezzi di vendita indicati nel contratto….”.
37 Art. 177: “Nozione, comma 1: La vendita di beni mobili ha per oggetto beni mobili materiali e immateriali. 2. Essa comporta, oltre a quanto previsto dall’art. 174 (:... “il venditore si obbliga a trasferire o trasferisce la proprietà di un bene, o un diritto su di esso, al compratore, il quale si obbliga a pagare o paga al venditore un corrispettivo in denaro [prezzo] con le modalità in uso…”) gli ulteriori obblighi di cui alle norme che seguono” (concernenti il venditore: artt. 187 e ss.: infra nota 38; e il compratore: artt. 201 e ss.)”.
Art. 257
Obblighi e diritti delle parti
1. Per i beni che costituiscono oggetto del contratto, al committente verso il commissionario, e a quest’ultimo verso il primo, fanno capo gli stessi diritti ed obblighi previsti per il venditore e per il compratore e di cui agli artt. 18738 e segg., in quanto applicabili.
2. Il committente, conferendo al commissionario l’incarico di vendere dei beni, deve, consegnandoglieli, attribuirgli il potere di alienarli, e deve munirlo dei documenti a ciò necessari, oltre a quelli di cui agli artt. 18939 e 194 comma 240, e inoltre fornirgli tutte le indicazioni di cui agli artt. 18841 e segg.
38 Art. 187: “Obblighi principali. In relazione al tipo e alla natura del bene, come specificato nelle norme seguenti, gli obblighi di chi offre in vendita e, rispettivamente, di chi vende sono, oltre a quelli indicati in disposizioni particolari e a prescindere da quanto previsto in caso di inadempimento, i seguenti: a) dare preventivamente tutte le necessarie informazioni all’eventuale compratore; b) consegnare al compratore il bene venduto, che deve essere pienamente conforme al contratto, come previsto dalle disposizioni del presente capo, deve possedere tutti i requisiti dovuti, ed essere inoltre accompagnato da tutte le informazioni necessarie per la sua utilizzazione; c) trasmettergliene la proprietà e il possesso; d) garantire il compratore da pretese di terzi sul bene; e) provvedere se del caso alla installazione del bene; f) concedere al compratore una garanzia pluriennale di corretto funzionamento; g) provvedere se del caso alla periodica manutenzione del bene”. Le norme successive riguardano le vendite: al pubblico (artt. 188-189); fra imprenditori (art. 190); fra privati consumatori (art. 191); di beni usati (art. 192).
39 Art. 189: “Vendite al pubblico: informazioni contestuali, comma 1: Il venditore ha l’obbligo per i beni confezionati, inscatolati, imbottigliati, e accompagnati da etichette, da stampati illustrativi o contenenti istruzioni per l’uso e la manutenzione e simili, di fornire con essi i dati completi concernenti: il fabbricante o produttore, i loro segni distintivi, la loro sede e recapiti anche telefonici ed elettronici, il tipo, la qualità e l’esatta denominazione merceologica e commerciale dei beni, il luogo e la data di fabbricazione o di produzione, i materiali e procedimenti impiegati nella fabbricazione o produzione e, di conseguenza, le caratteristiche essenziali dei medesimi; l’eventuale presenza in essi di materiali o sostanze pericolose o nocive per l’uomo o per l’ambiente e le precauzioni da adottare per l’installazione, l’uso, la conservazione, la pulitura di essi; le imprese, con i relativi indirizzi completi, alle quali il compratore potrà rivolgersi per la manutenzione e riparazione, ecc. dei medesimi. In relazione al tipo e alla qualità del bene può essere necessario – e può inoltre essere prescritto dalle autorità amministrative locali – che vengano forniti altri dati specifici. 2. La data di scadenza entro la quale sono possibili la consumazione o l’uso deve essere indicata in modo particolarmente evidente per tutti i beni con finalità terapeutiche, o destinati all’alimentazione, o alla pulizia o al trattamento estetico del viso e del corpo, o il cui uso possa comunque comportare dei contatti con
questo. 3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono devono essere fornite anche sulle confezioni ed etichette dei beni che sono venduti negli spacci interni di aziende, associazioni e simili, e inoltre dei beni che sono prelevabili dagli apparecchi di distribuzione automatica. Su questi ultimi è comunque obbligatoria l’indicazione del venditore, della sua sede e suoi recapiti anche telefonici ed elettronici. 4. Se vengono venduti al minuto dei beni sfusi esposti sul banco di vendita e sprovvisti di etichette, i dati essenziali indicati nel comma 1 del presente articolo devono, in relazione alla natura dei beni, essere contenuti in avvisi chiaramente visibili collocati accanto ai beni stessi; e inoltre nei documenti di cui al successivo comma 5 devono fra l’altro essere in ogni caso specificati la provenienza dei beni e la data entro la quale essi devono essere utilizzati. 5. Il venditore ha inoltre l’obbligo di consegnare al compratore la fattura, la ricevuta, o lo scontrino di cassa su carta non deteriorabile, recanti la sua denominazione e i suoi recapiti anche telefonici ed elettronici, dai quali risultino chiaramente la denominazione e il tipo del bene venduto, nonché la data della vendita e il prezzo pagato, anche al fine di dare al compratore la possibilità di esercitare i diritti previsti dalle norme seguenti. 6. Nelle vendite a distanza i dati di cui al comma 1 del presente articolo devono essere contenuti anche nelle lettere di offerta e di accettazione e comunque nella corrispondenza, oltre che nell’eventuale scrittura di contratto. 7. Tutte le indicazioni di cui ai commi che precedono devono essere espresse chiaramente e anzitutto nella lingua nazionale del luogo di vendita, oltre che in altre lingue. Le indicazioni più usuali possono essere fornite ricorrendo a figure o simboli, purchè essi siano di uso abituale e di significato largamente acquisito. 8. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti le altre informazioni previste per i contratti conclusi da un consumatore al di fuori dei locali commerciali, o a distanza, o per i quali è comunque prescritta la consegna al consumatore stesso di un documento particolare o di un altro supporto durevole che debba contenere delle informazioni specifiche”.
40 Art. 194: “Consegna del bene venduto, comma 2: “Nella vendita su documenti, la consegna deve essere effettuata mettendo a disposizione del compratore il titolo rappresentativo della merce nonché gli altri documenti che sono previsti dal contratto o, in difetto, dagli usi”.
41 Art. 188: “Vendite al pubblico: inƒormazioni preliminari, comma 1: Salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla produzione e la vendita di medicinali e di prodotti alimentari, l’offerta in vendita di beni mobili che avviene nei locali destinati al commercio al pubblico, anche se attigui ai luoghi di fabbricazione o produzione, è sottoposta alle norme seguenti. 2. Chi offre in vendita un bene ha l’obbligo di indicare anzitutto in modo chiaro il prezzo, e di ricorrere ad una presentazione corretta nell’eventuale messaggio pubblicitario, tanto più se questo è comparativo, così da non indurre in errore il cliente. Inoltre il venditore ha l’obbligo di fornire preventivamente al pubblico, e in particolare al possibile cliente, tutte le informazioni … concernenti: il tipo e l’esatta denominazione del bene, il fabbricante o produttore, il luogo, la data e il procedimento di fabbricazione o produzione, la qualità e le materie prime impiegate, le caratteristiche fondamentali, l’uso al quale può essere destinato e la relativa scadenza, le modalità di installazione, di pulitura e di conservazione e le relative scadenze. In relazione al tipo e alla qualità del bene può essere necessario – e può inoltre essere prescritto dalle autorità amministrative locali – che vengano forniti
3. Il commissionario è tenuto ad attenersi alle istruzioni del committente. Per la vendita di beni, tali istruzioni possono riguardare essenzialmente la custodia di essi, le indicazioni da 2ornire ai compratori, il prezzo minimo di vendita, e il termine entro il quale le vendite devono essere e22ettuate; per l’acquisto di beni, tali istruzioni possono riguardarne essenzialmente il tipo e la qualità, il costo massimo, il termine entro il quale procurarli.
4. Salvo quanto previsto nel comma che precede, il commissionario è tuttavia autonomo nell’organizzazione ed attuazione della sua attività, potendo egli operare con trattative dirette, o rivolte al pubblico, o attraverso aste, e inoltre concedere dilazioni ai terzi con i quali tratta, come previsto nel seguente comma 5.
5. Il commissionario non può concedere dilazioni di pagamento se non nei limiti previsti dal contratto. Qualora non vi si attenga, il committente, se non intende rati2icarle, né accettare garanzie, può esigere subito dal commissionario, considerato quale compratore del bene della cui vendita è stato incaricato, la somma pari al prezzo totale che egli ha praticato, decurtato della provvigione dovutagli.
6. Il commissionario non è tenuto a rivelare al committente i nomi dei soggetti con i quali ha trattato per eseguire l’incarico, salvo che ciò sia previsto dal contratto, o risponda a precise esigenze del committente come previsto dall’art. 254 comma 2, o se egli sia inadempiente o in ritardo, nel qual caso si rende applicabile il successivo art. 258 comma 5.
Art. 258
Esecuzione del contratto
1. Il commissionario appena si avvede che il bene consegnatogli per la vendita presenta dei vizi o che vi è pericolo che si deteriori, deve in2ormarne prontamente il committente, e, non ricevendo da lui istruzioni in proposito, deve sospendere
altri dati specifici. 3. Se il bene è esposto in vendita, i dati informativi essenziali devono essere indicati in un cartello stabilmente collocato accanto al bene e chiaramente visibile. Se il bene è conservato all’interno del luogo di vendita, queste informazioni devono essere fornite mediante la consegna di un dépliant illustrativo, oltre che, se del caso, verbalmente dal venditore. 4. Tutte le indicazioni e informazioni di cui ai commi che precedono devono essere espresse in modo chiaramente visibile e agevolmente comprensibile, anzitutto nella lingua del luogo ove avviene la vendita. 5. Chi offre in vendita un bene ha inoltre l’obbligo di consentire al possibile cliente di esaminare o far esaminare il bene, con tutte le dovute cautele…”
l’esecuzione o, rispettivamente, provvedere secondo le esigenze, anche in deroga alle istruzioni ricevute.
2. Il commissionario, appena si rende conto di non essere in grado di adempiere l’impegno come convenuto, deve darne immediata comunicazione al committente; e, se tale impossibilità dipende da cause che non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto e che non possono essergli addebitate, egli è esente da responsabilità purché non abbia tardato ad informarne il committente.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 256 comma 4, il commissionario incaricato di vendere o comprare dei beni che hanno un prezzo di mercato risultante dai listini ufficiali, può, a meno di patto contrario, comprare per sé quelli che è incaricato di vendere, e, rispettivamente, fornire al committente quelli dei quali egli dispone, purchè a condizioni non inferiori a quelle fissate dal committente, avendo comunque il diritto di percepire il corrispettivo convenuto.
4. Eseguito l’incarico, il commissionario è tenuto a rimettere al committente l’importo ricavato dalla vendita del bene affidatogli, o a trasmettergli la proprietà del bene procuratogli, se non è convenuto che sia il terzo a provvedervi direttamente. In caso di ritardo rispetto al termine convenuto, o da ritenersi ragionevole data la natura dell’incarico, può tenersi conto del danno subito dal committente in base agli artt. 166 e segg.42 in sede di corresponsione al commissionario della provvigione.
42 Art. 166: “Funzione e modi del risarcimento, comma 1: Salvi i temperamenti di cui alle disposizioni seguenti, il risarcimento deve assolvere di norma alla funzione specifica di eliminare le conseguenze dannose dell’inadempimento, o dell’inesatto adempimento, o del ritardo, o delle altre situazioni in relazione alle quali, secondo le norme del presente codice, il risarcimento stesso è dovuto: e ciò deve avvenire, di norma, creandosi quello stato di fatto che sussisterebbe se le predette situazioni non si fossero verificate. 2. Pertanto, se possibile, il danno deve essere risarcito mediante una esecuzione o reintegrazione in forma specifica, integrate, se necessario, da un indennizzo in denaro. Se però ciò non è in tutto o in parte possibile, o è eccessivamente gravoso per il debitore, tenuto conto dell’interesse del creditore, e in ogni caso se quest’ultimo lo richiede, il risarcimento deve essere effettuato mediante il versamento di una corrispondente somma di denaro. 3. In particolare, se non è diversamente disposto in un’altra norma di questo codice o se la situazione concreta non esiga necessariamente una diversa soluzione, il risultato del risarcimento deve essere tale da far conseguire al creditore, o, nei casi previsti, ad un terzo: a) il soddisfacimento del suo interesse (positivo) a che il contratto fosse puntualmente ed esattamente eseguito, tenendosi conto anche delle spese e degli oneri che egli ha dovuto affrontare e che si sarebbero compensati con l’esecuzione, qualora il danno derivi dall’inadempimento, o dall’inesatto adempimento o dal ritardo; b) il
5. Se il commissionario non provvede come previsto nel comma che precede, il committente può esigere, ai sensi degli artt. 11143 e 11244, dal commissionario, o anche dal terzo se il contratto è stato concluso con atto avente data certa, il tras2erimento dei beni o delle somme che sono stati conseguiti, ricorrendo anche alle misure previste dall’art. 17245: ma deve contestualmente 2are o22erta reale o per intimazione delle somme e prestazioni dovute al commissionario ed eventualmente al terzo, e, in caso di contestazione, deve provare che il commissionario ha acquistato il bene per l’esecuzione del contratto di commissione. Il commissionario ha pertanto l’obbligo, in caso di inadempimento o di ritardo nell’esecuzione, di comunicare prontamente il nome e i recapiti del terzo con il quale ha trattato al committente che gliene 2accia richiesta.
Art. 259
Compenso dovuto al commissionario
1. Il commissionario che ha eseguito la prestazione commessagli, di vendere o comprare, ha il diritto di ricevere, entro il termine convenuto o come previsto dall’art. 8346, il compenso dovutogli. Questo è costituito, di regola, da una provvigione a percentuale calcolata rispettivamente sul valore in moneta del bene venduto e trasmesso al terzo, o sul prezzo del bene acquistato e pervenuto al committente. La misura di tale percentuale, se non è convenuta 2ra le parti, è con2orme alla misura praticata usualmente nel luogo in cui le vendite o gli acquisti devono e22ettuarsi come indicato nel contratto, o, in di2etto, è con2orme ad equità. Salvo patto contrario, le spese di trasporto dei beni sono a carico del committente.
soddisfacimento del suo interesse (negativo) a che il contratto non fosse stato concluso o che la trattativa non si fosse avuta, negli altri casi, e in particolare se il danno deriva dall’inesistenza, dalla nullità, dall’annullamento, dall’inefficacia, dalla rescissione, dalla mancata conclusione del contratto e da ipotesi simili. 4. Comunque l’entità dei danni deve essere calcolata tenendosi conto dei vantaggi che, in relazione al contratto medesimo, il debitore ha già procurato, senza ricevere alcun corrispettivo, al creditore, e ai quali quest’ultimo non può o non intende rinunciare. 5. Sono fatte salve le norme di questo codice che, in determinati casi, prevedono particolari modalità per il risarcimento del danno”. Gli artt. 167, 168 e 169 riguardano rispettivamente il Fatto del creditore, la Valutazione equitativa del danno, e il Risarcimento per i debiti pecuniari.
43 Supra nota 22.
44 Supra nota 30.
45 Supra nota 18.
46 Supra nota 10.
2. Il commissionario che ha eseguito l’incarico di vendere o comprare, e ha fondati motivi per ritenere che il committente non voglia o non sia il grado di corrispondergli il compenso dovutogli, ha, nei limiti di cui all’art. 247 comma 2, il diritto di ritenzione e il privilegio generale sui beni dei quali abbia la detenzione a causa del rapporto, nonché il diritto, previa comunicazione alla controparte, di soddisfarsi sul ricavato della loro vendita con preferenza rispetto al committente e suoi creditori.
Art. 260
Garanzia di esecuzione (‘Star del credere’)
1. Se il commissionario incaricato di vendere garantisce che la vendita verrà effettuata ad un determinato prezzo, o ad un prezzo ricompreso entro un limite minimo e massimo, egli è tenuto in ogni caso, entro il termine concordato o entro un termine ragionevole, a versare al committente l’importo come sopra determinato, o, rispettivamente, l’importo intermedio fra il minimo e il massimo fissati, in entrambi i casi al netto della provvigione dovutagli.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il commissionario non può invocare a proprio favore il caso fortuito o la forza maggiore, né altra causa liberatoria, salvo il fatto del committente o il vizio del bene affidatogli per la vendita. In queste due ultime ipotesi, al commissionario è dovuto, oltre alla percentuale della provvigione convenuta, anche un compenso ad hoc, tenendosi conto pure del tempo dedicato all’operazione stessa.
Art. 261
Cessazione del rapporto
1. Il committente non può recedere dal contratto se questo è stato concluso anche nell’interesse del commissionario o di un terzo e, in ogni caso, se il commissionario ha già dato inizio all’esecuzione. Se il recesso è ammissibile, è dovuto al commissionario un compenso ridotto, nella misura che può essere calcolata tenendosi proporzionalmente conto dell’attività già svolta con riguardo al compenso convenuto, o, in mancanza di un tale accordo, secondo equità.
2. Il commissionario può recedere dal contratto per giusta causa come previsto dall’art. 247 comma 4.
3. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire di una delle parti non è causa di estinzione del rapporto, che continua nei confronti di chi, come successore, prosegue l’attività della stessa, o di chi assume la tutela o la cura del soggetto.
Capo Quarto
DELL’AGENZIA DI COMMERCIO
Art. 262
Nozione
1. Con il contratto di agenzia di commercio il preponente (committente) conferisce nel proprio interesse, verso corrispettivo, all’agente di commercio (cooperante, infra: agente), che accetta, l’incarico di ricercare e promuovere, o concludere se munito di procura, professionalmente e stabilmente, degli affari, concernenti vendite, acquisti o prestazioni di servizi, in una zona a lui affidata in via esclusiva. In questa zona l’agente non può assumere un tale incarico da altri preponenti per analoghi affari. Il contratto è regolato dalle norme del Libro Primo, del Capo Primo di questo Titolo, e del presente Capo.
2. Prima della stipulazione del contratto ogni parte deve fornire all’altra – entro i limiti delle esigenze della riservatezza non solo di ordine personale – tutte quelle informazioni che le consentano di valutare l’opportunità di concluderlo: da parte di entrambe, relative anzitutto alla organizzazione e portata dell’attività da esse svolta, e, da parte dell’agente, relative alla situazione del mercato nella zona prevista. Tali informazioni devono essere fornite anche successivamente da una parte all’altra, se siano richieste, e quando ve ne sia l’utilità; e in caso di reticenza o di infedeltà la controparte ha il diritto di risolvere il rapporto e di ottenere il risarcimento del danno subìto.
3. Il contratto è a prestazioni corrispettive, come previsto dall’art. 248. Deve essere concluso per iscritto ai sensi dell’art. 34 comma 147, e sono applicabili gli artt. 232 e 233.
4. Il contratto è nullo se l’agente non è legalmente abilitato ad esercitare l’attività affidatagli, anche in relazione allo specifico settore merceologico.
Art. 263
Obblighi e diritti del preponente
1. Il preponente deve fornire anzitutto all’agente tutte le informazioni e la documentazione occorrenti per l’esecuzione
47 Art. 34: “Forma speciale richiesta a pena di nullità, comma 1: Quando per la conclusione di un contratto è richiesta una forma speciale a pena di nullità, tale forma deve essere adottata dalle parti nel momento in cui esse manifestano, anche se in atti non contestuali ove ciò è ammissibile, la loro volontà di accordarsi su tutti gli elementi del contratto”.
dell’incarico e, nel corso del rapporto, ogni ulteriore elemento di cui disponga e che sia necessario per l’impostazione e lo svolgimento dell’attività.
2. A meno di diversi accordi, i contratti relativi agli affari promossi dall’agente, al quale non è conferita la rappresentanza, sono conclusi dal preponente. Questi invia la dichiarazione di accettazione all’agente, incaricandolo di trasmetterla al terzo; provvede poi a consegnare a quest’ultimo i beni o a mettergli a disposizione i servizi oggetto del contratto procurato dall’agente ed effettua le altre prestazioni dovute per l’esecuzione dell’affare; invia quindi all’agente la fattura con l’incarico di trasmetterla al terzo, e riscuote il credito derivante dall’operazione, salvo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 264.
3. Il preponente deve inviare all’agente il conto delle provvigioni dovutegli ogni tre mesi di attività, e versargli poi senza indugio la relativa somma in mancanza di rilievi da parte dell’agente; il quale, in caso di ritardo del preponente o di contestazioni, ha il diritto di ottenere anche in via stragiudiziale dal preponente, per effettuare delle verifiche, un estratto delle scritture contabili di quest’ultimo, sulle quali l’agente è tenuto ad osservare la massima riservatezza.
Art. 264
Obblighi e diritti dell’agente
1. L’agente deve in primo luogo possedere un’adeguata conoscenza del mercato relativo alla zona e al settore merceologico in cui opera; deve procurarsi un’idonea conoscenza dei beni, servizi o altre utilità di cui promuove la diffusione, e pertanto dei loro caratteri, pregi e anche dei rischi che l’uso ne può comportare; deve adempiere l’incarico affidatogli svolgendo una appropriata pubblicità preliminare con la diffusione di dati veritieri sui beni o servizi stessi; e, acquisiti i clienti, deve poi tenere con essi sistematici contatti, attenendosi alle istruzioni del preponente, operando nel suo esclusivo interesse e informandolo preventivamente dei rischi che un eventuale affare possa procurare.
2. Salvo quanto previsto nel comma 1 che precede, l’agente è autonomo nell’organizzazione ed attuazione della sua attività, essendo a suo carico ogni relativa spesa.
3. Se è incaricato della riscossione, l’agente non può concedere sconti o dilazioni se non espressamente autorizzato.
4. L’agente è autorizzato e tenuto a ricevere dal terzo ogni dichiarazione concernente l’esecuzione del singolo contratto da lui promosso, compresi i reclami relativi alle consegne e prestazioni
dovute dal committente, e può validamente agire per salvaguardare i diritti di quest’ultimo relativi ai singoli affari.
5. L’agente, appena si rende conto di non essere in grado di adempiere come convenuto, deve darne immediata comunicazione al committente; e, se tale impossibilità dipende da cause che non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto e che non possono essergli addebitate, egli è esente da responsabilità purché non abbia tardato ad informarne il committente. Se per l’agente l’impossibilità di adempiere è causata da una malattia di carattere transitorio, è ammissibile una sospensione del rapporto con una sua sostituzione temporanea.
6. L’agente ha diritto alla provvigione, o comunque al corrispettivo pattuito, per ogni affare che è stato concluso o che il preponente e il terzo avrebbero dovuto concludere nella zona di sua competenza e che inoltre è stato o avrebbe dovuto essere regolarmente eseguito: e ciò, nell’un caso e nell’altro, tenendosi conto dei comportamenti dei soggetti e delle circostanze tutte. In caso di esecuzione parziale, per effetto di un ragionevole accordo fra il preponente e il terzo, l’agente ha il diritto ad una provvigione proporzionalmente ridotta.
7. Per un singolo affare del quale appaia incerto il buon risultato l’agente, prima di promuoverlo, può impegnarsi a rinunciare in caso di inadempimento del terzo a quella che sarebbe la sua provvigione, o a una parte di essa.
Art. 265
Durata e cessazione del rapporto
1. Il contratto può essere a tempo determinato, ma, salvi casi eccezionali, di durata non inferiore ad un anno. Se l’esecuzione prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente convenuto, il rapporto diventa a tempo indeterminato; e, in tal caso, ogni parte può recedere comunicando il preavviso all’altra nel termine che è convenuto, o che è conforme agli usi del luogo in cui l’agente opera, come previsto dall’art. 57 comma 248.
2. Alla cessazione del contratto il preponente deve all’agente, o in caso di sua morte ai suoi eredi, il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 243 comma 5, ricorrendo le condizioni e nei limiti previsti dall’art. 266. Le parti possono all’atto della conclusione del contratto, o anche successivamente, accordarsi sulla natura e il criterio di calcolo di tale trattamento di fine rapporto, optando concordemente per una delle tre soluzioni normative di cui all’art.
48 Supra nota 16.
266, ma restando impregiudicato quanto in esso disposto nel comma 2.
3. Non sussistendo ragioni ostative, l’agente ha diritto di ottenere dal preponente l’attestazione relativa all’attività da lui prestata, come previsto dall’art. 243 comma 5, ultima parte.
4. Con atto scritto l’agente può impegnarsi, verso corrispettivo, a non trattare per un periodo non superiore al biennio, dopo la cessazione del rapporto, gli stessi affari nella medesima zona riservatagli. Tale corrispettivo è calcolato conformemente alle convenzioni intersindacali del luogo ove l’agente ha operato o, in mancanza, secondo equità, tenendosi conto della durata del rapporto contrattuale.
Art. 266
Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 265 comma 2, può essere calcolato applicando in modo equitativo uno dei tre criteri qui di seguito indicati:
a) un’indennità di natura ‘remuneratoria’ può esser dovuta all’agente se ricorrono queste condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che gli deriverebbero dagli affari con tali clienti;
b) un ‘indennizzo’ può essere dovuto all’agente per il pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni:
- che privino l’agente delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente;
- che non abbiano consentito all’agente di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti su raccomandazione del preponente per l’esecuzione del contratto;
c) un’indennità di natura ‘previdenziale’ può essere dovuta all’agente in misura proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e dell’entità stabilita dagli accordi intersindacali del luogo ove l’agente ha operato.
2. Se le parti non hanno preso alcun accordo nell’ambito di questi tre criteri di calcolo, la scelta fra di essi al termine del contratto spetta all’agente.
3. Anche se le parti si sono accordate in proposito, l’agente ha comunque il diritto di percepire quella liquidazione che, effettuata secondo uno dei tre predetti criteri e considerandosi le vicende concrete del rapporto, risulti per lui più elevata.
4. La liquidazione di fine rapporto non è dovuta all’agente: se il contratto viene risolto a causa di una sua grave inadempienza, o per suo recesso, salvo che questo avvenga per suoi motivi di salute o di età o per ragioni imputabili al preponente, o se d’accordo con quest’ultimo l’agente xxxx il contratto ad un terzo.
Capo Quinto
DELLA MEDIAZIONE IN AFFARI
Art. 267
Nozione
1. La mediazione in affari è un rapporto giuridico, usualmente trilaterale ma talora anche multilaterale, che può assumere natura contrattuale, e si attua in vista della conclusione di un affare fra soggetti potenzialmente interessati a concluderlo, mediante l’intervento di un mediatore in affari (cooperante, infra: mediatore) non legato ai medesimi da alcun rapporto stabile di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. La mediazione in affari è regolata dalle norme del Libro Primo, del Capo Primo di questo Titolo, e del presente Capo.
2. Le funzioni di mediatore possono essere esercitate soltanto da chi le svolga professionalmente e ne sia legalmente abilitato, essendo nullo il rapporto stesso in mancanza di tale abilitazione, salva l’applicabilità dell’art. 243 comma 3.
3. Salvo che per affari di importo non superiore a quello indicato nell’art. 36 comma 249, e comunque salvo patto contrario scritto, il rapporto produce effetti contrattuali quando:
a) con atto scritto, dopo eventuali contatti verbali di cui all’art. 268 comma 1, un soggetto (committente) chiede al mediatore di essere messo a contatto con un altro soggetto che possa essere interessato a concludere con lui un contratto di vendita, acquisto, locazione di beni o servizi, essendo ammessa l’indicazione nell’atto medesimo della misura della provvigione eventualmente dovuta dal richiedente al mediatore; o
b) con atto scritto due o più soggetti (committenti), che il mediatore ha messo in contatto, dichiarino di accettare l’intervento del medesimo per la conclusione fra essi di un contratto di vendita, acquisto, locazione di beni o servizi; essendo ammessa l’indicazione
49 Supra nota 1.
nell’atto medesimo della misura e suddivisione della provvigione eventualmente dovuta al mediatore in affari.
4. Le norme del presente Capo non si applicano alla mediazione che ha la funzione di evitare o precedere un rapporto processuale, e alle mediazioni in affari disciplinate da norme speciali.
Art. 268
Obblighi del mediatore
1. Il mediatore che venga avvicinato da un soggetto il quale desidera assumere informazioni circa le condizioni del mercato, in vista della possibilità di concludere, con o senza il suo successivo intervento, un contratto di vendita, acquisto, locazione di beni o servizi, ha l’obbligo, se accetta il colloquio che pur non determina effetti contrattuali, di dichiarare dati assolutamente veritieri ed esatti, e di mantenere inoltre il più assoluto riserbo con chiunque sulle notizie che venga ad apprendere nel colloquio medesimo, circa la situazione, le disponibilità economiche e le esigenze della persona che si è rivolta a lui. Se, successivamente, si instaura una trattativa, il mediatore ha l’obbligo di agire in modo imparziale; e se con il suo intervento l’affare viene concluso, si applica l’art. 269 comma 1.
2. Se il rapporto ha assunto natura contrattuale, come previsto dall’art. 267 comma 3, il mediatore ha l’obbligo di agire in modo imparziale nei confronti di tutte le parti che ha messo in contatto. Egli deve informarle esaurientemente di tutti i dati e di tutte le circostanze, che conosce o dovrebbe conoscere, dalla cui valutazione possa desumersi per ciascuna di esse, e in relazione agli interessi che gli vengano manifestati, la convenienza e la stessa possibilità dell’affare.
3. Mentre sono in corso le trattative provocate dal mediatore, questi non può intrattenersi con altri soggetti per il medesimo affare. Ma, se le trattative si prolungano oltre il ragionevole, egli può fissare un termine alle parti, scaduto inutilmente il quale l’affare deve intendersi ad ogni effetto da esse rinunciato.
4. Il mediatore deve coadiuvare le parti nelle trattative e assisterli nella stesura degli atti occorrenti per la conclusione dell’affare, verificando la legittimazione di coloro che sottoscrivono e rispondendo dell’autenticità delle sottoscrizioni. Se richiesto, deve assistere anche le parti medesime per la regolarizzazione amministrativa e fiscale degli atti, avendo comunque il dovere di ragguagliarle esaurientemente al riguardo.
5. Egli deve conservare diligentemente un esemplare degli atti sottoscritti dalle parti per il periodo di tempo previsto, dalle leggi di
ogni Stato-membro, per le scritture contabili delle imprese commerciali.
6. Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti, e, dopo la conclusione dell’affare, può essere incaricato da una parte di rappresentarla nella sua esecuzione, spettandogli in entrambi i casi uno specifico compenso, da calcolarsi, in mancanza di accordo, come previsto dall’art. 269 comma 2.
Art. 269
Diritti del mediatore
1. Il mediatore ha il diritto, salvo diverso accordo, di percepire da ciascuna parte la provvigione per l’affare che è stato concluso con il suo intervento, anche se una di esse o entrambe si siano rese poi nell’affare medesimo inadempienti, a meno che il diritto alla provvigione sia stato espressamente subordinato per iscritto all’avvenuto adempimento degli obblighi assunti da entrambe le parti. Anche se l’affare non viene concluso, il mediatore salvo quanto previsto dal comma 5 di questo articolo, ha diritto al rimborso delle spese che ha sostenuto per incarico di una parte o di entrambe.
2. La misura della provvigione e la suddivisione di essa fra le parti, in mancanza di accordi, devono essere calcolate conformemente alle tariffe professionali, o, in mancanza di esse, in base agli usi, o infine secondo equità tenendosi conto del valore dell’affare.
3. La provvigione è dovuta anche se l’affare concluso non ha effetto per una causa di invalidità della quale il mediatore non era a conoscenza, o per il verificarsi di una condizione risolutiva. In presenza di una condizione sospensiva la provvigione è dovuta al verificarsi della stessa.
4. Su richiesta delle parti che hanno concluso l’affare, o di una di esse, il giudice può ridurre equamente la provvigione convenuta che sia eccessivamente elevata, prima che essa venga corrisposta.
5. Se il mediatore durante le trattative o successivamente è stato incaricato dalle parti, o da una di esse, di effettuare indagini o comunque prestazioni ulteriori, ha il diritto di essere compensato, oltre che rimborsato delle spese sostenute, nella misura corrispondente all’interesse di ciascuna parte, anche se poi l’affare non è stato concluso. Un compenso gli è dovuto, salvo patto contrario, per le prestazioni richiestegli ai fini della regolarizzazione degli atti e per l’esecuzione dell’affare. In mancanza di accordo, il compenso è determinato equamente, tenendosi conto anche delle tariffe vigenti per prestazioni analoghe.
6. Se per la conclusione dell’affare sono intervenuti più mediatori, la provvigione deve essere suddivisa fra di essi, tenendosi ragionevolmente conto dell’apporto di ognuno.
7. Per la dettagliata segnalazione effettuata ad un soggetto che ne ha fatto richiesta, e che poi si è avvalso di essa concludendo un affare all’insaputa del mediatore, può, considerate le circostanze del caso, essere dovuto a quest’ultimo un compenso da calcolarsi secondo equità.
Art. 270
Affare concluso dopo il fallimento delle trattative
Se dalle parti, o da una di esse, dopo che le trattative sono fallite, viene concluso quell’affare che era stato prospettato dal mediatore, e a sua insaputa, questi ha diritto di ricevere dalla parte o dalle parti predette un compenso, da calcolarsi equamente, considerate le circostanze del caso.
Art. 271
Intermediazione nei rapporti di lavoro
1. Per l’intermediazione nei rapporti di lavoro, consentita da disposizioni nazionali, è ammesso che, in queste ultime o nella prassi, la provvigione venga prevista come dovuta esclusivamente dal datore di lavoro che si è avvalso dell’indicazione del mediatore.
2. Per le richieste, verso compenso, di indicazioni nominative o consigli, in vista dell’assunzione di dirigenti o di personale di alto livello, si applicano, salvo patto diverso, le norme del Capo Ottavo di questo Titolo, sulle professioni liberali.
Art. 272
Inadempimento di una delle parti e responsabilità del mediatore
Se, concluso il contratto, si è verificato l’inadempimento di una delle parti, messe in contatto dal mediatore, quest’ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall’altra parte, se tale inadempimento è dovuto ad una circostanza della quale il mediatore stesso era o avrebbe dovuto essere a conoscenza prima della stipulazione del contratto medesimo, e della quale non ha informato il soggetto che ha subìto il danno.
Capo Sesto
DELL’APPALTO
Art. 273
Nozione
1. L’appalto è il contratto con il quale l’appaltatore (cooperante) si impegna a proprio rischio a costruire, o completare o modificare, e consegnare al committente un bene nuovo o diverso di natura materiale, mobile o immobile, verso corrispettivo in danaro. Il contratto è regolato dalle norme del Libro Primo, del Capo Primo del presente Titolo Secondo, integrate dalle disposizioni pertinenti di questo Capo Sesto.
2. Se con un medesimo contratto è convenuta anche l’esecuzione di attività consistenti in prestazioni di lavoro autonomo di carattere manuale, che non abbiano una funzione né strumentale né connessa con la costruzione o la modificazione di un bene quale indicato nel comma 1 che precede, trovano applicazione per le predette attività le norme relative al contratto di servizio di cui al Capo Settimo del presente Titolo. Tale criterio sull’applicabilità di norme relative a un contratto diverso vale per ogni altro contratto disciplinato da questo codice che abbia un contenuto misto.
3. Se il contratto di appalto ha per oggetto la costruzione, il completamento o la modificazione di opere immobiliari consistenti in edifici o impianti industriali o strutture simili il cui preventivo sia di importo superiore alla somma indicata annualmente con provvedimento degli Uffici amministrativi competenti della zona in cui le opere devono essere eseguite, l’appaltatore deve, a pena di nullità del rapporto, essere congruamente assicurato per l’attività di impresa che esercita.
4. La norma di cui al comma 3 di questo articolo si applica anche ai contratti di appalto che hanno per oggetto la costruzione, il completamento o la modificazione di cose mobili il cui preventivo sia di importo superiore alla somma indicata annualmente con provvedimento degli Uffici amministrativi competenti della zona in cui le opere devono essere eseguite.
5. Il contratto di appalto è a prestazioni corrispettive come previsto dall’art. 248. Agli obblighi assunti dalle parti principali e complementari si applica l’art. 162 comma 150.
50 Art. 162: “Condizioni della responsabilità contrattuale, comma 1: In caso di inadempimento, di inesatto adempimento o di ritardo il debitore è tenuto a risarcire quei danni che, ragionevolmente, devono considerarsene la conseguenza. Salvo quanto previsto nel comma 3 di questo articolo (supra nota 33), il debitore è esente da responsabilità se dimostra che l’inadempimento,
Art. 274
Forma del contratto e degli atti complementari
1. Nei rapporti che hanno per oggetto la costruzione, il completamento o la modi2icazione di opere immobiliari consistenti in edi2ici o impianti industriali o strutture simili, per il testo contrattuale, per il progetto e il preventivo ad esso allegati, è necessaria a pena di nullità la 2orma scritta ai sensi dell’art. 34 comma 151; e per i rapporti indicati nell’art. 273 comma 3, la 2orma scritta deve essere idonea per l’iscrizione ipotecaria a 2avore dell’appaltatore quale prevista dall’art. 289 comma 2.
2. Nei rapporti di cui al comma 1 che precede, è necessaria la 2orma scritta richiesta per la prova degli atti dall’art. 36 comma 252 per gli atti seguenti: per il progetto e il preventivo non allegati al contratto, nonché per il capitolato d’oneri, se previsto dalla legge o dal contratto, e per gli altri atti d’uso, quali relativi ad indagini e controlli svolti durante le trattative e nel corso dell’esecuzione.
3. Il contratto e tutti gli altri atti di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo devono essere redatti, con2ormemente a quanto previsto dall’art. 232 e 233, in altrettanti esemplari originali e consegnati a tutte le parti contraenti nonché all’architetto e al direttore dei lavori.
4. Nei contratti che hanno per oggetto la costruzione, il completamento o la modi2icazione di beni mobili, la 2orma scritta è necessaria per la prova come previsto dall’art. 36 comma 253. L’appaltatore ha comunque l’obbligo di rilasciare al committente, che gli consegna del materiale da tras2ormare o un bene da modi2icare, una ricevuta indicante ciò che egli riceve, il risultato che si impegna ad ottenere ed entro quale termine approssimativo. Questa dichiarazione è soggetta a registrazione 2iscale solo in caso di uso. L’appaltatore che ne omette il rilascio è soggetto ad una sanzione pecuniaria, dell’importo 2issato dagli U22ici amministrativi competenti, e che è destinata al 2ondo per l’assistenza degli imprenditori che esercitano la medesima attività dell’appaltatore.
5. Il soggetto, al quale siano imputabili omissioni o insu22icienti indicazioni rispetto a quanto previsto nei commi che precedono, risponde dei danni che ne derivino, salvo il diritto della parte danneggiata, se del caso, di risolvere il contratto.
l’inesatto adempimento o il ritardo non sono riconducibili alla sua condotta, essendosi verificati per effetto di una causa (estranea) imprevedibile e irresistibile”.
51Supra nota 47.
52 Supra nota 1.
53 Supra nota 1.
Art. 275
Progetto di massima ed esecutivo
1. Il progetto di massima e l’integrante progetto esecutivo devono fornire la rappresentazione completa, grafica e tecnica, con tutti i necessari dati quantitativi e qualitativi e i necessari riferimenti amministrativi, della costruzione da eseguire; ed entrambi devono essere redatti da un professionista o da un’organizzazione professionale che siano a ciò abilitati per legge, e inoltre siano congruamente assicurati per la responsabilità civile derivante dall’esercizio di questa attività professionale.
2. I predetti progetti devono essere sotto tutti i profili pienamente idonei alle finalità alle quali sono destinati. Possono essere redatti dallo stesso appaltatore che sia in possesso della relativa abilitazione legale e che sia congruamente assicurato per l’attività di impresa che esercita. Devono ottenere l’approvazione amministrativa prima dell’inizio dei lavori.
3. Salvo patto contrario, il progettista o i progettisti hanno il dovere e il diritto di seguire e controllare l’andamento dei lavori e di riferirne tempestivamente al committente.
Art. 276
Preventivo di spesa e capitolato d’oneri
1. Il preventivo di spesa, se il corrispettivo è convenuto in tutto o in parte a corpo o a misura o in economia, deve contenere tutti gli elementi che consentano di calcolare, con la sola integrazione dei dati successivamente accertabili, e comunque entro limiti di ragionevole precisione, l’importo che si prevede sarà dovuto, ed il tempo occorrente per l’esecuzione dell’opera.
2. Il capitolato d’oneri, se previsto dalla legge o dal contratto, deve contenere la descrizione precisa e analitica dei lavori da eseguire conformemente alle esigenze del committente, e delle relative condizioni, delle modalità tecniche e dei termini che l’appaltatore deve osservare.
Art. 277
Prestazioni personali dell’appaltatore
Se l’esecuzione del contratto comporta delle prestazioni che richiedono una elevata e non comune perizia e, come risulta dagli accordi o dalle circostanze, il committente lo ha concluso proprio in considerazione della specifica competenza ed esperienza dell’appaltatore o di un suo collaboratore, le prestazioni stesse
devono essere eseguite dai predetti personalmente, salva la cooperazione di ausiliari, quale necessaria ed usuale nella prassi.
Art. 278
Ausiliari dell’appaltatore e subappalto
1. A prescindere da quanto previsto dall’art. 7954, e al di fuori del caso previsto dall’art. 277, l’appaltatore può, a suo rischio e sotto la sua responsabilità, affidare a terzi sotto il suo controllo l’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto e, salvo patto contrario, dare in subappalto l’intera esecuzione di esso. Gli ausiliari dell’appaltatore hanno il diritto di agire nei confronti del committente come previsto dall’art. 243 comma 4.
2. I subappaltatori hanno verso l’appaltatore le stesse responsabilità che quest’ultimo ha verso il committente; ma per farle valere l’appaltatore deve, a pena di decadenza, comunicare ad essi per iscritto le pretese avanzate dal committente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esse. Per la cessione del contratto sono applicabili le norme di cui agli artt.118- 12055.
54 Art. 79: “Adempimento da parte di un terzo, comma 1: Se il contratto non prevede che un obbligo debba essere adempiuto personalmente dal debitore, o se ciò non sia richiesto dalla natura della prestazione, l’adempimento può essere effettuato da un soggetto incaricato dal predetto, o da un terzo anche all’insaputa del debitore medesimo; ma il creditore può rifiutare tale adempimento se esso determini un suo pregiudizio o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. 2. Il terzo che ha adempiuto, se aveva garantito l’obbligo o aveva un interesse diretto all’adempimento di esso, è surrogato nei diritti del creditore. Questi ha comunque la facoltà di surrogarlo nei propri diritti, in modo espresso, al momento in cui riceve il pagamento, salvo che il terzo abbia adempiuto senza che il debitore ne fosse a conoscenza”
55 Art. 118: “Nozione, comma 1: Ciascuna parte, in quanto il rapporto in concreto lo consenta, può cedere a titolo gratuito o oneroso, totalmente o parzialmente a un terzo (o a più altri soggetti), la propria posizione contrattuale relativa ad un contratto che non ha ancora esaurito i suoi effetti. 2. In tale occasione le parti possono modificare il contenuto del contratto che viene ceduto e possono anche accordarsi e transigere sui diritti e sugli obblighi già derivati e che possono derivare da esso o dalla sua esecuzione o inesecuzione…”. Art. 119: “Modi in cui può effettuarsi la cessione, comma 1: La cessione del contratto può effettuarsi mediante un accordo fra il cedente e il cessionario, il quale produce i suoi effetti o nel momento in cui esso viene notificato al ceduto se questi ha dato preventivamente il suo consenso, oppure quando quest’ultimo ha comunicato al cedente e al cessionario la sua accettazione. 2. La cessione può avvenire anche mediante un accordo trilaterale fra cedente, ceduto e cessionario, e deve effettuarsi comunque in questo modo per il caso previsto dal comma 2 del precedente art. 118. In tale accordo devono essere definite tutte le posizioni delle
3. In sede di applicazione dell’art. 243 comma 4, se l’appalto ha per oggetto la costruzione di edi2ici o impianti immobiliari, hanno il diritto di rivolgersi al committente anche i subappaltatori, quale che sia l’entità del loro apporto, così come tutti coloro che hanno prestato la loro attività per l’e22ettiva esecuzione dell’immobile e non hanno ricevuto dall’appaltatore, anche se egli è divenuto insolvente, quanto di loro spettanza; e 2ra questi ultimi si intendono compresi: i dipendenti dell’appaltatore, i suoi ausiliari quali prestatori di lavoro autonomo, i suoi 2ornitori di beni o strumenti che sono stati impiegati nella realizzazione della costruzione e i vettori che hanno portato nel cantiere i beni o strumenti medesimi. Il committente è tenuto nei con2ronti dei predetti entro i limiti in cui, al momento della richiesta del pagamento, egli è ancora debitore verso l’appaltatore.
parti e precisati i diritti e gli obblighi rispettivi e le loro decorrenze… 5. La cessione deve aver luogo a pena di nullità in quella forma che è richiesta per la conclusione del contratto che viene ceduto e essa è opponibile ai terzi se la notifica al ceduto o la sua accettazione o il contratto trilaterale hanno luogo mediante atti aventi data certa, a meno che venga provato che i terzi ne erano pienamente a conoscenza…”. Art. 120: “Diritti e doveri dei soggetti, comma 1: Quando la cessione diviene efficace, il cedente è liberato verso il ceduto dai suoi obblighi che vengono nel momento stesso assunti dal cessionario. Tuttavia il ceduto può, al momento della sua adesione preventiva, contestuale o successiva, dichiarare di non voler liberare il cedente; e in questo caso può poi agire contro di lui se il cessionario non adempie ai suoi obblighi, purché abbia dato notizia al cedente dell’inadempimento medesimo entro quindici giorni da quando esso è stato accertato, pena, in difetto, il risarcimento del danno. 2. Il cedente è tenuto a fornire al cessionario tutte le informazioni che gli consentano di far valere i diritti e di eseguire gli obblighi nascenti dal contratto ed a consegnargli tutti i documenti pertinenti…. 4. Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti che abbia col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento della sua adesione preventiva, contestuale o successiva. 5. La responsabilità del cedente sia circa la validità del contratto ceduto sia circa l’esecuzione del medesimo dipende dalla natura del contratto con il quale è stata effettuata la cessione, e in ogni caso dalla volontà delle parti. 6. Se però nell’effettuare la cessione le parti non hanno fatto riferimento ad alcuna figura contrattuale, né questa è desumibile dal contenuto dell’accordo per via di interpretazione, si osservano, salvo patto contrario, le norme seguenti. Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente risponde della invalidità e della inefficacia del contratto ceduto. Egli risponde altresì come fideiussore, nei limiti del corrispettivo ricevuto, se è in buona fede per gli obblighi del ceduto già sorti, salvo che l’inadempimento di questi dipenda da fatto del cessionario. Se la cessione è a titolo gratuito il cedente garantisce soltanto la validità del contratto ceduto e risponde dell’esecuzione di questo solo se lo ha promesso, e se è in buona fede”.
Art. 279
Cooperazione del committente
Salvo quanto previsto nell’art. 76 comma 156, se per l’esecuzione del contratto si rende necessaria la cooperazione del committente, pur non essendo ciò convenuto, l’appaltatore è tenuto a richiederla tempestivamente e il committente a provvedere con ragionevole sollecitudine. In caso di indugio da parte di quest’ultimo, l’appaltatore può fissargli per iscritto un termine adeguato; decorso inutilmente il quale egli può ottenere un congruo indennizzo e, se la sua attività non può proseguire, può procedere alla risoluzione del contratto come prescritto dall’art. 11457.
Art. 280
Appalto con riserva di gradimento
1. L’appalto con riserva di gradimento, nel quale il committente si limita ad esprimere sommarie indicazioni per la costruzione di un bene mobile con materiale fornito dall’appaltatore, non si perfeziona sino a che nel termine convenuto non venga comunicato il gradimento; e il committente, quando gli viene sottoposto il bene ultimato, deve limitarsi ad un semplice esame di esso, senza farne uso se non nei limiti strettamente indispensabili per valutarne la consistenza; e all’appaltatore che glielo chieda deve consentire di effettuare, entro un termine ragionevole, quelle modifiche che è presumibile possano determinare la sua accettazione.
2. Se il committente entro il termine convenuto non procede all’esame del bene o nega definitivamente il suo gradimento, l’appalto si considera come non avvenuto. Se invece il bene gli è stato consegnato perché possa esaminarlo presso di sé, ed egli non si pronuncia entro il termine predetto, il bene stesso si considera accettato.
56 Art. 76: “Autorizzazione del creditore o di terzi, comma 1: “Quando l’adempimento dell’obbligo richiede la disponibilità, la presenza o la cooperazione dell’avente diritto, il debitore deve comunicare preventivamente a quest’ultimo che è pronto ad adempiere e deve concordare con lui le modalità dell’adempimento conformemente a quanto previsto dal contratto. Se l’avente diritto non si dichiara disponibile entro un congruo termine o le parti non raggiungono un accordo al riguardo, il debitore può fare offerta formale della sua prestazione ai sensi dell’art. 105 (vedi supra nota 11)”.
57 Supra nota 7.
3. In ogni caso il committente può in seguito sollevare dei reclami soltanto per difetti o vizi manifestatisi successivamente e che non potevano essere accertati al momento dell’esame del bene.
Art. 281
Appalto a prova
1. L’appalto a prova è sottoposto alla condizione sospensiva che la conformità del bene agli accordi e al progetto venga verificata non dal committente o da suoi incaricati, bensì da un terzo esperto o da un collegio di esperti, designati dalle parti di comune accordo, o, in mancanza, nominati dal giudice di prima istanza del luogo dove il bene è stato eseguito. Gli esperti devono pronunciarsi in veste di arbitratori sulla base di un equo apprezzamento, e possono indicare, se del caso, quali riparazioni o correttivi si rendano necessari perché l’opera sia accettabile. La loro valutazione è impugnabile davanti al giudice se manifestamente iniqua o erronea come previsto dall’art. 31 comma 358.
2. Se il risultato della valutazione è favorevole, il committente può in seguito sollevare dei reclami soltanto per difetti o vizi manifestatisi successivamente e che non potevano essere accertati al momento della prova. Se il risultato di questa è sfavorevole, il committente può chiedere il risarcimento del danno se l’appaltatore ha agito in mala fede.
Art. 282
Partecipazione di più imprese all’appalto (joint venture)
1. Negli appalti che hanno per oggetto la costruzione, il completamento o la modificazione di edifici o impianti o strutture immobiliari, cui partecipano diverse imprese appaltatrici allo scopo di realizzare con l’apporto distinto ma coordinato di ciascuna di esse il risultato convenuto, è ammissibile l’adozione dell’assetto strumentale di cui ai commi seguenti di questo articolo, osservandosi le prescrizioni ivi indicate.
2. Le singole imprese appaltatrici, conservando la loro indipendenza ed autonomia organizzativa, decisionale ed operativa, ed evitando comunque qualsiasi forma di concentrazione, mediante un atto scritto rilasciano un mandato collettivo speciale, temporaneo ma irrevocabile, che conferisce la rappresentanza ad
58 Art. 31: “Contenuto determinato o determinabile, comma 3: “Se la determinazione del contenuto rimessa ad una delle parti contraenti o ad un terzo non viene effettuata entro un congruo termine o è manifestamente iniqua od erronea, essa viene fatta dal giudice”.
una di esse quale mandataria-capogruppo, attribuendole le funzioni di stipulare il contratto di appalto con il committente, e di rappresentarle in via esclusiva nei suoi confronti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, anche processuali, attinenti al contratto stesso, sino all’estinzione di esso.
3. Dell’esecuzione del contratto di appalto l’impresa capogruppo è responsabile verso il committente in via solidale con ognuna delle imprese partecipanti, le quali rispondono, ciascuna, solo dell’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza.
Art. 283
Promotore immobiliare
1. In virtù di un mandato di comune interesse, con o senza rappresentanza, conferito per iscritto a pena di nullità, che ha effetto nei confronti dei terzi con la sua trascrizione nei registri immobiliari, un imprenditore-mandatario munito di idonea copertura assicurativa, assumendo la funzione di ‘promotore immobiliare’ si obbliga nei confronti di un committente-mandante ad attuare a proprio rischio, verso il corrispettivo concordato, un programma di costruzioni immobiliari.
2. Egli è tenuto a far progettare e poi a realizzare su terreno da lui acquistato, se non ne dispone il committente-mandante, l’immobile, effettuandone o affidandone l’esecuzione ad imprenditori idonei, come previsto dal comma 1 dell’art. 278; e risponde come un appaltatore verso la controparte anche di tutte le prestazioni dei predetti.
3. Se viene espressamente convenuto, il promotore immobiliare ha pure il compito di vendere come mandatario, durante l’esecuzione o al termine di essa, l’immobile stesso, o parti del medesimo, alle condizioni indicate nel contratto o successivamente. E’ inoltre tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di natura giuridica, amministrativa, finanziaria e fiscale che sono necessari per l’attuazione del programma stesso, e a consentire, come previsto per un appaltatore, le verifiche, il collaudo, nonchè a fornire il rendiconto completo della sua attività al committente-mandante.
4. Il committente-mandante è tenuto come tale ad adempiere gli obblighi che incombono su di lui nei confronti del promotore immobiliare; e, se il mandato è senza rappresentanza, risponde sulla base di procure speciali dei debiti assunti in suo nome dal predetto.
Art. 284
Obblighi del committente
1. Il committente ha gli obblighi di cui ai commi successivi del presente articolo, oltre a quelli previsti dagli artt. 242 e 243 e dall’art. 279.
2. Se oggetto del contratto è la costruzione di edifici o impianti o strutture simili, egli ha l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’appaltatore: il terreno o comunque il luogo in cui l’opera deve essere eseguita, assicurandosi che possa esserlo senza rischi; inoltre gli spazi necessari per l’organizzazione del cantiere, procurandogli e garantendogli altresì gli accessi anche per i mezzi pesanti e i macchinari ingombranti, e salvaguardandolo da ogni interferenza o pretesa di terzi sull’area medesima.
3. Ha inoltre l’obbligo di procedere tempestivamente alle verifiche in corso d’opera, che siano previste per i pagamenti rateali, e di non ritardare il collaudo finale; di pagare all’appaltatore gli acconti pattuiti e il prezzo dovuto; ma, salvo patto contrario, dopo il collaudo finale egli ha la facoltà di depositare, a garanzia di sue future, eventuali pretese, il 5% della somma dovuta presso un notaio, o similmente, per il periodo di sei mesi; dopo di che la somma stessa sarà messa a disposizione dell’appaltatore se nel frattempo non sia stata accertata la presenza di vizi, o siano intervenuti un accordo fra le parti o un provvedimento, anche ai sensi dell’art. 17259, circa l’ammissibilità e la destinazione del deposito stesso.
Art. 285
Obblighi dell’appaltatore
1. L’appaltatore ha gli obblighi di cui al presente articolo, oltre a quelli previsti dal contratto e da altre norme di questo codice, nonché da norme comunitarie e nazionali applicabili, e dagli usi.
2. A pena di nullità del contratto, l’appaltatore deve essere coperto da una garanzia assicurativa che sia congrua per l’attività imprenditoriale che svolge e che, rispetto all’impegno contrattuale che assume, deve essere di entità idonea in base alle tabelle tenute dagli Uffici amministrativi competenti del luogo di esecuzione.
3. Egli ha l’obbligo di eseguire l’opera, conformemente agli accordi e nei termini convenuti, ma in piena autonomia tecnica e organizzativa, salvo quanto previsto dall’art. 246 comma 2.
59 Supra nota 18.
4. Egli ha inoltre i seguenti obblighi, oltre a quelli previsti dagli artt. 244 e 245. Se oggetto del contratto è la costruzione di edifici o impianti immobiliari, egli ha l’obbligo di accertarsi, preliminarmente, che il terreno e comunque il luogo in cui la prestazione richiesta deve essere effettuata siano pienamente idonei e compatibili con l’opera da realizzare, anche in relazione a limitazioni dipendenti da prescrizioni normative o diritti di terzi, e che l’opera stessa sia ivi realizzabile senza danni per il committente e per i terzi.
5. Egli pure ha l’obbligo di verificare la congruità dei permessi amministrativi, progetti, documenti, strumenti e materiali fornitigli dal committente, e di segnalargli tempestivamente ogni insufficienza di essi; e deve inoltre procurare i documenti, strumenti e materiali idonei di sua competenza; egli deve infine, eseguita l’opera, consegnarla al committente, consentendogli inoltre di effettuare in ogni tempo ogni opportuna verifica.
6. In mancanza di accordi, gli strumenti ed i materiali occorrenti devono essere apprestati dall’appaltatore, ed essere congruamente idonei per il risultato da conseguire e comunque di qualità non inferiore alla media.
Art. 286
Obblighi del progettista
1. Il progettista deve essere legalmente abilitato ad esercitare la richiesta attività professionale, ed essere inoltre congruamente assicurato per la responsabilità civile relativa all’esercizio della professione medesima, come previsto nel comma 2 dell’art. 285 come a lui applicabile.
2. Egli ha l’obbligo di verificare preliminarmente l’idoneità e compatibilità, anche per la presenza di eventuali limitazioni normative o dovute a diritti di terzi, dei luoghi nei quali l’opera deve essere realizzata, in relazione anche alle sue dimensioni; di redigere un progetto che corrisponda alle esigenze estetiche e tecniche anche di ordine soggettivo del committente e che sia completo e conforme ai canoni della tecnica più aggiornata e alle pertinenti prescrizioni normative; di procurare le necessarie autorizzazioni, non solo amministrative, di sua competenza; di fornire durante il corso dei lavori le istruzioni che gli vengano richieste circa le modalità di esecuzione, e di provvedere con tempestività alle modifiche e integrazioni del progetto stesso che si rendano necessarie o che gli vengano richieste dal committente o dall’appaltatore.
Art. 287
Obblighi del direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori, se non è menzionato nel contratto di appalto, può essere nominato successivamente e indicato all’appaltatore dal committente, dal quale viene retribuito come prestatore di lavoro autonomo o subordinato.
2. Senza interferire nell’autonomia che compete all’appaltatore, salva l’ipotesi di cui all’art. 246 comma 2, egli esercita in concreto, sul piano tecnico, tutti quei poteri che spettano al committente. Gli competono pertanto il potere e dovere di direzione, vigilanza, controllo sull’idoneità dei materiali, strumenti, ausiliari dell’appaltatore, sulla regolarità dell’esecuzione e delle verifiche in corso d’opera e al termine dei lavori.
3. E’ tenuto ad informare tempestivamente il committente e l’appaltatore, e se del caso il progettista, di ogni fatto e situazione che possano comportare pericoli o ritardare o pregiudicare l’esecuzione, che egli può, se risulta indispensabile e mancando direttive del committente, far temporaneamente sospendere.
Art. 288
Garanzie spettanti al committente
1. Salvo patto contrario scritto, il committente, al momento della stipulazione del contratto e comunque prima di mettere a disposizione dell’appaltatore l’area sulla quale verrà installato il cantiere, ha il diritto di ottenere da quest’ultimo la prestazione di una garanzia fideiussoria per il caso che il ritardo o l’impossibilità dell’esecuzione dei lavori o le vicende dell’impresa appaltatrice rendano poi, anche per un tempo limitato, inutilizzabile l’area medesima, con relativo danno per il committente; ma ciò, soltanto se la copertura assicurativa, di cui all’art. 273 comma 3, sia inadeguata.
2. Se l’appaltatore non presta la predetta garanzia, che risulti dovuta, il committente può intimargli per iscritto di provvedervi entro un ragionevole termine, decorso inutilmente il quale può, se del caso, risolvere il contratto.
3. Per le macchine o le apparecchiature destinate ad un uso prolungato, che l’appaltatore non ha costruito ma installato nell’opera realizzata, il committente ha il diritto di ricevere da lui il relativo documento di ”garanzia” che ad esse per legge o per uso debba essere allegato.
4. L’appaltatore deve inoltre garantirgli la reperibilità, indicando i relativi luoghi, dei pezzi di ricambio occorrenti per le manutenzioni e le revisioni che siano rese necessarie dal normale
uso dei beni suddetti: nei cinque anni successivi alla consegna o nei dieci anni successivi, nell’ipotesi di cui all’art. 296 comma 4. Risultando i pezzi di ricambio poi non reperibili, del danno che il committente subisce sono responsabili in solido l’appaltatore e il produttore che ha emesso il documento di ”garanzia”, salvo che si provveda a sostituire adeguatamente le macchine o le apparecchiature predette. Questa norma si applica anche al contratto di vendita in relazione a quanto disposto dall’art. 187 lett. f)60.
Art. 289
Garanzie spettanti all’appaltatore
1. L’appaltatore, per i diritti che gli competono in virtù del contratto, ha il diritto di pegno sui beni mobili consegnatigli dal committente, e da lui riparati, come previsto dall’art. 247 comma 2, nonché sui materiali, strumenti e altri beni mobili che il committente gli ha consegnato per effettuare le prestazioni convenute, sino a che tali diritti non siano stati totalmente soddisfatti.
2. Salvo patto contrario scritto l’appaltatore, che assume l’obbligo di costruire edifici o impianti immobiliari, ha il diritto di iscrivere ipoteca sull’immobile di proprietà del committente, sul quale l’opera deve essere realizzata, per un importo pari al prezzo concordato e risultante dal contratto. Il committente ha il diritto di ottenere la cancellazione dell’ipoteca, o una riduzione dell’importo di essa, quando abbia versato all’appaltatore rispettivamente tutto quanto dovutogli o almeno un quarto del corrispettivo previsto dal contratto, se nel frattempo non sono intervenute modifiche del progetto che abbiano comportato un notevole aumento del costo. In caso di cessazione anticipata del rapporto, il committente ha il diritto di ottenere la cancellazione oppure la riduzione dell’ipoteca in misura pari all’ammontare dei suoi debiti o crediti residui.
3. L’iscrizione dell’ipoteca prevista dal comma 2 di questo articolo non ha luogo se il committente presta all’appaltatore, per il presumibile importo della prestazione il cui prezzo esatto non risulti dal contratto, una garanzia fideiussoria emessa da una banca o da un’impresa assicuratrice, le quali possono poi corrispondere all’appaltatore stesso le relative somme in pagamento dei suoi crediti che vengano maturando.
4. Se in assenza dell’iscrizione ipotecaria la garanzia fideiussoria non viene prestata, l’appaltatore può intimare per iscritto al committente di provvedervi entro un dato termine,
60 Supra nota 38.
decorso inutilmente il quale può sospendere la prestazione e, se del caso, risolvere il contratto.
Art. 290
Garanzie spettanti ai cooperatori
1. Il progettista, se non riceve dal committente un acconto pattuito, dovutogli prima della consegna del progetto, ha il diritto nei limiti previsti dall’art. 10861 di trattenere gli elaborati, da lui già redatti come destinati al committente, sino al soddisfacimento del suo credito. Dopo la consegna del progetto ha il diritto di ritenzione sui beni e i documenti ricevuti dal committente per l’esecuzione del medesimo, per il tempo necessario alla tutela dei suoi diritti.
2. Agli ausiliari e subappaltatori si applica l’art. 278 comma 3.
Art. 291
Modifiche del progetto durante l’esecuzione
1. L’appaltatore non può effettuare modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto e dal contratto se non è autorizzato per iscritto dal committente.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare e il committente è tenuto ad accettare quelle modifiche, rispetto al progetto, che siano necessarie per evitare pericoli o rischi, o per assicurare una corretta esecuzione del contratto: ma ciò, previa tempestiva comunicazione della parte, che per prima si è resa conto dell’esigenza stessa, alla controparte.
3. Se le modifiche comportano un costo che eccede il quarto del prezzo complessivo, entrambe le parti possono risolvere il contratto. In tal caso all’appaltatore è dovuto un compenso per le opere già eseguite, salvo che la necessità delle modifiche sia causata da sue negligenze, nel qual caso tale compenso deve essere limitato ai vantaggi che il committente consegue, salvo comunque il risarcimento del danno che quest’ultimo invece subisca.
4. Su richiesta scritta del committente, l’appaltatore ha l’obbligo di effettuare verso compenso quelle modifiche rispetto al progetto che, senza la necessità di sostenere costi eccessivi, gli siano consentite dai mezzi di cui la sua organizzazione dispone, avendo altrimenti la facoltà, se del caso, di risolvere il contratto.
5. Nel corso della costruzione di edifici o impianti immobiliari, a meno della indifferibile necessità di impedire un grave danno incombente, nessuna modifica del progetto può essere intrapresa senza le necessarie autorizzazioni amministrative.
61 Supra nota 12.
6. Nei casi previsti dai precedenti commi il compenso spettante all’appaltatore deve essere calcolato come previsto dall’art. 243 comma 2.
Art. 292
Verifiche periodiche
1. Se il contratto ha per oggetto la costruzione di edifici o impianti di notevole entità, il committente può effettuare in corso d’opera, a sue spese, le verifiche di cui all’art. 246 comma 3, quando egli lo ritenga opportuno, e deve dare pronto avviso per iscritto all’appaltatore di ogni anomalia o vizio che abbia a riscontrare, fornendogli le necessarie istruzioni affinché egli possa porvi rimedio e fissandogli, se del caso, un termine per provvedervi.
2. In funzione del collaudo finale il committente deve effettuare la verifica non appena gli viene comunicata l’ultimazione dell’opera.
3. Il committente deve in ogni caso procedere alle verifiche senza alcun intento vessatorio, ma con quello spirito di cooperazione che è prescritto dall’art. 241, al solo scopo di controllare se l’esecuzione è conforme agli accordi e se le opere “in economia” risultano effettuate tenendo conto del suo interesse quale committente, osservando inoltre la dovuta riservatezza circa gli elementi dell’organizzazione interna dell’appaltatore di cui venga nell’occasione a conoscenza.
4. L’appaltatore, che deve essere preavvertito, è tenuto a facilitare lo svolgimento delle verifiche, mettendo a disposizione per le necessarie prove o ispezioni i suoi ausiliari ed attrezzi.
Art. 293
Collaudo
1. Nei contratti di cui al comma 1 dell’art. 292, il committente ha l’obbligo di dare subito notizia all’appaltatore dei risultati della avvenuta verifica finale. E se l’opera risulta eseguita conformemente agli accordi, deve essere emessa senza indugio a cura del committente una dichiarazione scritta di avvenuto collaudo con esito positivo, che vale come accettazione dell’opera e consente all’appaltatore di procedere alla consegna della medesima.
2. Se il contratto ha per oggetto l’esecuzione di opere di non rilevante entità su beni immobili, oppure l’esecuzione di beni mobili, il committente, salve le eventuali verifiche in corso d’opera, appena l’appaltatore gli comunica che l’opera è compiuta, deve senza indugio procedere alla verifica finale e comunicarne il risultato. Se il committente tarda a provvedere alla verifica o a
comunicarne il risultato, decorso inutilmente un ulteriore termine fissatogli per iscritto dall’appaltatore, l’opera si considera accettata anche prima della sua consegna.
3. Nel corso della verifica finale il committente che riscontra delle difformità rispetto al progetto, o dei vizi ai quali è possibile porre rimedio, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta all’appaltatore, fissandogli un termine adeguato per provvedervi. Se l’appaltatore non vi provvede senza giustificato motivo, il committente ha il diritto di avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 10862, nonché di farsi autorizzare dal giudice a provvedervi lui stesso a spese dell’appaltatore, come previsto dall’art. 111 comma 2, lett. c), seconda parte63.
4. Se nel corso della verifica finale vengono riscontrati difformità o vizi di tale gravità, da far considerare l’opera totalmente inadeguata o inutilizzabile, il committente ha il diritto di risolvere il contratto, oltre al risarcimento del danno, e salvo comunque il suo diritto di avvalersi invece dei rimedî previsti dagli artt. 11264 e 11365.
Art. 294
Consegna dell’opera
1. Intervenuta l’accettazione espressa o tacita, l’appaltatore ha l’obbligo, previo preavviso, di effettuare a sue spese al committente la consegna dell’opera realizzata, che deve essere totalmente disponibile e utilizzabile. Nel frattempo egli deve provvedere alla sua custodia e, se necessario, alla sua manutenzione, ma non può farne uso se non per controllarne l’efficienza.
2. Il committente non può senza giustificato motivo differire il momento della consegna. L’appaltatore ha, in caso di mora del predetto, il diritto di avvalersi del rimedio di cui all’art. 10566. Se l’appaltatore, ultimata l’opera, si rifiuta di consegnarla al committente, questi ha il diritto di avvalersi del rimedio di cui all’art. 11167.
62 Supra nota 12.
63 Supra nota 22.
64 Supra nota 30.
65 Art. 113: “Riduzione del corrispettivo, comma 1: Il creditore che intende accettare la consegna di una cosa diversa di valore inferiore, o con delle imperfezioni, o una quantità di cose inferiori a quella dovuta, o una prestazione di fare diversa da quella pattuita oppure con imperfezioni, ha il diritto, dandone tempestiva comunicazione al debitore, di pagare un corrispettivo inferiore a quello pattuito, facendosi eventualmente restituire parte di quello versato, nella misura che, in mancanza di accordo, è determinata dal giudice”
66 Supra nota 11.
67 Supra nota 22.
3. Se il contratto ha per oggetto la costruzione di edifici o impianti di notevole entità, la consegna deve essere accompagnata dalla stesura e sottoscrizione di una dichiarazione delle parti, contenente, oltre alla data, l’indicazione di eventuali riserve e di ulteriori prestazioni occorrenti, con i relativi termini di scadenza.
4. La consegna determina il passaggio al committente della proprietà dell’opera eseguita con materiale fornito dall’appaltatore. In questo caso con la consegna, e anche con la mora del committente nel riceverla, passa a quest’ultimo pure il rischio del perimento o deterioramento dell’opera stessa. Se però l’opera è stata eseguita con materiale fornito in parte dall’appaltatore e in parte dal committente, il perimento o il deterioramento di essa che avvenga prima della consegna, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, è a carico di entrambe, in misura proporzionale all’entità del rispettivo apporto.
5. Il committente, che ha ricevuto senza riserve la consegna, ha il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 296 se denuncia per iscritto, entro novanta giorni dalla scoperta, la presenza nell’opera di difformità e vizi che non erano riconoscibili all’atto della verifica finale e della consegna – salvo che essi siano stati occultati o taciuti in mala fede dall’appaltatore – o di difetti che si sono manifestati successivamente.
Art. 295
Corrispettivi e relativi pagamenti
1. Se le parti non hanno convenuto l’entità del corrispettivo, né come debba essere calcolato e quando debba essere corrisposto, esso è dovuto all’appaltatore in misura conforme alle tariffe esistenti nel luogo dell’esecuzione o, in mancanza di esse, agli usi del luogo medesimo, e deve essere corrisposto integralmente, salvo quanto previsto dall’art. 284 comma 3, all’atto della consegna
2. Se è previsto che l’opera venga realizzata in parti distinte e separabili, l’appaltatore, salvo patto contrario, può esigere il corrispettivo corrispondente ad ogni parte eseguita, e della quale, previa verifica e accettazione di essa da parte del committente, egli effettui la consegna.
3. Il committente che nei confronti di un terzo si è impegnato a far realizzare e fargli consegnare l’opera, risultando ciò espressamente nel testo del contratto di appalto, può effettuare il pagamento all’appaltatore del corrispettivo dovutogli sino e non oltre il momento in cui riceve dal terzo il relativo ammontare.
4. Salvo diverso accordo, negli appalti ‘a forfait’ che hanno comportato lavori ulteriori per modifiche, nonché negli appalti a misura, o con prestazioni da effettuarsi ‘in economia’, o con
rimborso spese e compenso a percentuale, l’appaltatore, intervenuta l’accettazione espressa o tacita, è tenuto a sottoporre al committente, senza indugio, il rendiconto dei costi con tutti gli elementi giustificativi. Se l’appaltatore ritarda senza addurre giustificati motivi, e ne risulta così procrastinata la consegna dell’opera con pregiudizio per il committente, questi può chiedere un provvedimento d’urgenza, quale previsto dall’art. 17268, affinché sia calcolato da un perito l’ammontare presumibile del corrispettivo dovuto, ne venga disposto il deposito, e sia emessa una ingiunzione per la consegna dell’opera. Se l’appaltatore ritarda la consegna avendo ricevuto il pagamento del corrispettivo dovutogli, il committente può avvalersi del rimedio di cui all’art. 11169, salva la possibilità di chiedere un provvedimento di urgenza.
5. Anche se il corrispettivo è stato pattuito globalmente, o ne è stato convenuto il modo di determinarlo pure per prestazioni da effettuarsi ‘in economia’ o a percentuale sulle spese rimborsabili, l’appaltatore, se ricorrono le circostanze straordinarie e imprevedibili di cui all’art. 97 comma 170, può chiederne la revisione procedendo come previsto dall’art. 15771.
6. L’appaltatore può procedere come previsto nel comma 5 di questo articolo, se il contratto ha per oggetto la realizzazione di opere immobiliari, anche se dopo l’inizio dei lavori si manifestino problemi di natura geologica, idrica e simili, che erano in precedenza imprevedibili.
7. Salvo patto contrario, non è dovuto alcun corrispettivo per i preventivi di spesa emessi dall’appaltatore, anche su richiesta del committente, prima dell’inizio dei lavori o durante gli stessi per l’esecuzione di modifiche rispetto al progetto.
Art. 296
Difformità e vizi dell’opera
1. Entro il termine di prescrizione di cinque anni, decorrenti dalla data di consegna dell’opera, il committente, in relazione a
68 Supra nota 18.
69 Supra nota 22.
70 Infra nota 71.
71 Art. 157: “Rinegoziazione del contratto, comma 1: Se si sono verificati degli avvenimenti straordinari e imprevedibili, quali indicati nell’art. 97 comma 1 (“….che abbiano reso eccessivamente gravosa l’esecuzione e che pertanto… attribuiscano al debitore il diritto di ottenere la rinegoziazione del contratto….”), la parte che intende avvalersi della facoltà prevista da tale norma deve indirizzare alla controparte una dichiarazione che contenga le necessarie indicazioni e inoltre precisi - a pena di nullità della richiesta - quali diverse condizioni ella propone per mantenere in vita il contratto stesso…”.
quanto previsto dall’art. 294 comma 5, ha il diritto di agire come indicato nei commi seguenti.
2. Per le difformità rispetto al progetto o per i vizi ai quali è possibile porre rimedio, il committente, previa comunicazione scritta indirizzata all’appaltatore entro novanta giorni dalla loro scoperta, ha il diritto di esigerne da quest’ultimo l’eliminazione entro un termine ragionevole. Se l’appaltatore non vi provvede senza giustificato motivo, il committente ha il diritto di agire, ricorrendone i presupposti, come previsto dagli artt. 11172, 11273, 11374 e 11475, salvo il risarcimento del danno.
3. Se le difformità o i vizi che si manifestano sono di gravità tale da far considerare l’opera totalmente inadeguata o inutilizzabile, il committente, previa comunicazione scritta indirizzata all’appaltatore entro novanta giorni dalla loro scoperta, ha il diritto di ottenere da quest’ultimo la sostituzione in forma specifica prevista dall’art. 112 comma 1, lett. a)76. Se la sostituzione non ha luogo o non è possibile, il committente ha il diritto di risolvere il contratto, restando impregiudicato il suo diritto alle restituzioni che siano dovute e al risarcimento del danno.
4. Se il contratto ha per oggetto la costruzione o la progettazione o il collaudo di edifici o di strutture o impianti immobiliari, o di beni destinati a durare a lungo, il committente, se in questi si manifestano gravi difetti anche dipendenti da un vizio del suolo può, previa comunicazione scritta indirizzata all’appaltatore entro un anno dalla loro scoperta, far valere i diritti previsti dagli artt. 111, 112, 113 e 11477 entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrenti dalla consegna.
5. I diritti attribuiti da questo articolo al committente nei confronti dell’appaltatore spettano anche, nei confronti del committente e dell’appaltatore stesso, quali coobbligati e corresponsabili in solido, a colui che dal committente ha acquistato a qualunque titolo il bene medesimo.
Art. 297
Cessazione del rapporto
1. Il committente può risolvere il contratto senza alcuna motivazione in ogni momento, anche ad esecuzione in corso,
72 Supra nota 22.
73 Supra nota 30.
74 Supra nota 65.
75 Supra nota 7.
76 Supra nota 30.
77 Supra rispettivamente note 22, 30, 65 e 7.
inviando una comunicazione scritta all’appaltatore e versandogli quanto dovutogli come previsto dall’art. 295 comma 1 per la parte delle opere eseguite sino a quel momento, e inoltre indennizzandolo per le spese sostenute e le perdite subite, e compensandolo del mancato guadagno. E’ ammissibile a questo riguardo una valutazione equitativa in base all’art. 16878. Tuttavia l’indennizzo deve essere in ogni caso comprensivo di una quota relativa ai costi improduttivi della mano d’opera e dei materiali, nonché alle spese generali. E il compenso per il mancato guadagno non può essere inferiore alla differenza fra il corrispettivo pattuito per l’intera opera e il costo effettivo della medesima. Il rapporto si estingue quando l’appaltatore ha ricevuto dal committente gli importi appena qui sopra indicati, maggiorati degli interessi di mora in caso di ingiustificato ritardo.
2. L’appaltatore può risolvere il contratto per giusta causa, come previsto dall’art. 247 comma 4, adottando le misure ivi prescritte, e ha il diritto di ricevere dal committente quanto previsto dal comma 1 di questo articolo. Il rapporto si estingue quando le predette misure siano state poste in essere.
3. Nell’ipotesi di cui all’art. 277, con la morte dell’appaltatore il rapporto di estingue e il committente deve pagare ai suoi eredi il corrispettivo, calcolato in base art. 295 comma 1, per la parte dell’opera eseguita che risulta di sua effettiva utilità.
4. Se l’esecuzione dell’opera già iniziata diviene impossibile per una causa che non è imputabile ad alcuna delle parti, il rapporto si estingue, e si applica il criterio indicato nel comma 3 di questo articolo.
78 Art. 168: “Valutazione equitativa del danno, comma 1: Se l’esistenza del danno è provata, o comunque non contestata, ma risulta impossibile o eccezionalmente difficile anche ricorrendo a consulenze tecniche la determinazione del suo preciso ammontare, è ammessa una valutazione equitativa di esso, la quale deve essere effettuata sulla base delle prove parziali e degli elementi attendibili forniti dalle parti, e tenendo conto delle circostanze tutte del caso, secondo il metodo presuntivo applicato con un criterio particolarmente prudente di probabilità e verosimiglianza. 2. Tenuto conto del comportamento, dell’interesse e delle condizioni economiche del creditore, il giudice può equitativamente limitare l’entità dei danni risarcibili: a) se il risarcimento integrale risulta sproporzionato e crea per il debitore delle conseguenze palesemente insostenibili, considerata anche la sua condizione economica, e sempre che l’inadempimento, l’inesatto adempimento o il ritardo non dipendano da sua mala fede; b) in caso di colpa lieve del debitore, soprattutto nei contratti nei quali non è previsto a suo favore alcun corrispettivo per la prestazione da lui dovuta”.
Capo Settimo
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Art. 298
Nozione
1. Col contratto di servizio il prestatore di servizio (cooperante; infra: prestatore) si obbliga ad effettuare a vantaggio del committente, verso corrispettivo, una prestazione o un’attività, non costituenti oggetto di professioni liberali nè aventi natura intellettuale, che producono un risultato economicamente utile, non consistente nella creazione o trasformazione di un bene tangibile. Il contratto è a prestazioni corrispettive come previsto dall’art. 248, ed è regolato dalle norme del Libro Primo nonché del Capo Primo del presente Titolo, integrate dalle disposizioni di questo Capo Settimo. Per la forma del contratto si applicano gli artt. 232 e 233.
2. Costituiscono, in linea meramente esemplificativa, attività di servizio le prestazioni di riparazione, manutenzione, tinteggiatura, pulitura di un bene, di sgombero di aree, di giardinaggio, di semina e raccolta di prodotti, di ristorazione, alloggio, climatizzazione, di pubblicità e simili, purché non disciplinate da altre norme di questo codice, e se svolte come indicato nel seguente comma 3 di questo articolo.
3. Il prestatore svolge la sua attività in modo autonomo, assumendo verso il committente l’obbligo di realizzare in ogni caso lo specifico risultato concordato.
4. Se con un medesimo contratto viene convenuta anche l’esecuzione di prestazioni che rientrano nel contratto di appalto, si applica la norma di cui all’art. 273 comma 2.
Art. 299
Obblighi e diritti del committente
1. Il committente, se il servizio deve essere eseguito presso il suo domicilio o la sua sede, ha comunque l’obbligo di assicurare al prestatore il necessario uso dell’acqua, dell’energia elettrica e similari e degli strumenti non di competenza di quest’ultimo, nonché di garantire l’idoneità in ogni senso dei luoghi in cui l’attività deve essere prestata.
2. Il committente nel corso dell’esecuzione ha il diritto di ricevere dal prestatore informazioni sull’andamento di essa e di effettuare delle verifiche come previsto dall’art. 246 comma 3, nonché di richiedergli anche verbalmente delle modifiche rispetto a quanto concordato, nei limiti di cui all’art. 291 comma 4 e come previsto dall’art. 246 comma 4.
3. Il committente, quando il servizio è terminato, ed egli ne ha verificato la conformità agli accordi, o anche prima se è stato previsto il versamento di acconti, o se l’esecuzione deve effettuarsi in varie partite, e pertanto al termine di ognuna di esse, deve versare al prestatore il corrispettivo previsto nel successivo comma 4 di questo articolo, comprensivo dell’ulteriore compenso dovutogli per le variazioni effettuate e della maggiorazione dovuta per una revisione del corrispettivo, come previsto rispettivamente dall’art. 291 comma 4 e dall’art. 295 comma 5.
4. Il corrispettivo dovuto dal committente al prestatore può essere convenuto o in via globale (à forfait), o a misura, o ad ore, o a quantità di risultato. E’ ammissibile concordarne un ammontare minimo garantito, nonché la corresponsione oltre che in denaro anche parzialmente o totalmente in beni.
5. Il committente ha diritto che il prestatore ponga tempestivamente rimedio a quelle anomalie che vengono riscontrate durante l’esecuzione, nonché al termine di essa, come previsto dall’art. 296 commi 1, 2 e 3.
6. Gli ausiliari del prestatore hanno il diritto di agire contro il committente come disposto dall’art. 243 comma 4.
Art. 300
Obblighi e diritti del prestatore
1. Il prestatore deve essere congruamente assicurato per l’attività che svolge, e deve esporre nella sua sede in modo visibile il documento che attesta il rapporto assicurativo. Egli deve inoltre, a pena di nullità del contratto, essere legalmente abilitato a svolgere l’attività stessa ed a utilizzare gli strumenti ed i materiali necessari per l’esecuzione. I documenti abilitanti devono essere esposti nella sua sede. Al prestatore che opera prevalentemente con il lavoro proprio sono applicabili non le norme di questo comma ma le disposizioni nazionali che regolano questo tipo di attività.
2. Se per l’esecuzione di determinate prestazioni di riparazione, manutenzione, revisione di un bene e simili è previsto, nell’interesse del committente dal rapporto intervenuto fra quest’ultimo e il produttore, che il prestatore per effettuarle debba essere autorizzato dall’impresa costruttrice del bene medesimo, il contratto di servizio è nullo se il prestatore non è in possesso di tale autorizzazione. Si applica in questo caso l’art. 243 comma 3. L’esistenza dell’autorizzazione predetta deve anch’essa essere resa palese mediante l’esposizione del relativo documento nella sede, ed essere menzionata negli atti contrattuali.
3. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, a prescindere dalle sanzioni previste dalle leggi
nazionali e dai regolamenti locali, possono dar luogo all’applicazione delle misure disposte dagli Uffici amministrativi di cui all’art. 274 comma 4, ult. parte.
4. Adempiuti gli obblighi di informazione preventiva previsti dall’art. 244 comma 2, il prestatore deve astenersi dall’intraprendere prestazioni che non siano richieste e necessarie, limitandosi ad esigere dalla controparte, se giustificato, un equo compenso per il tempo dedicatole o, se ha dovuto recarsi presso il domicilio o la sede della medesima, l’usuale “diritto di accesso” (o “di uscita”).
5. Previa la formulazione gratuita, salvo patto contrario, di un preventivo, che sia accettato, egli deve eseguire le prestazioni richiestegli e necessarie con la cura e puntualità previste dall’art. 245, con quelle variazioni e modifiche che il committente gli richieda e nei limiti previsti dall’art. 291 commi 2, 3 e 4; tuttavia può rifiutarsi, sino a risolvere il contratto, di iniziare l’esecuzione se il committente non gli fornisca la documentazione attestante l’esistenza della necessaria autorizzazione amministrativa, come previsto dall’art. 242 comma 3, lett. a), e di effettuare quelle prestazioni che non siano conformi a correttezza o alla prassi del suo settore.
6. Salva la cooperazione di ausiliari, se necessaria e usuale nella prassi, l’esecuzione deve essere effettuata personalmente dal prestatore quando ciò è espressamente convenuto o risulta dalle circostanze, o il contratto è stato concluso tenendosi in specifica considerazione la perizia del medesimo. Diversamente il prestatore può affidare a terzi, sotto la sua responsabilità, l’esecuzione parziale del servizio e, a meno di patto contrario espresso, l’intera esecuzione di esso. Si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 278 e l’art.
279 per quanto concerne la necessità della cooperazione del committente.
7. Se il committente gli consegna un bene per una riparazione o manutenzione, il prestatore deve rilasciargli un documento di ricezione come previsto dall’art. 274 comma 4, osservando le forme prescritte dagli artt. 232 e 233.
8. Il prestatore ha l’obbligo, salvo diverso accordo, di procurare e far intervenire il personale, gli attrezzi e il materiale occorrenti sia per l’esecuzione del servizio, sia per porre rimedio ai prevedibili vizi e inconvenienti, assicurandosi della loro idoneità e dandosi cura affinché non abbiano a recare nocumento o disturbo ad altri, specie se il servizio viene prestato presso il domicilio o la sede del committente; ma, eseguita la prestazione, non ha l’obbligo, salvo patto contrario, di riordinare e ripulire i luoghi in cui ha svolto la sua attività.
9. Il prestatore deve verificare periodicamente l’esecuzione del servizio, specie se affidato ai suoi ausiliari, e se del caso informarne
il committente, consentendo al predetto di effettuare ogni controllo nei limiti indicati dall’art. 246 comma 3, ed eliminando tempestivamente ogni anomalia che intervenga. Se si rende necessario o opportuno provvedere alla sostituzione non prevista di un pezzo componente del bene consegnatogli dal committente per una riparazione o manutenzione, il prestatore deve – come previsto dall’art. 245, lett. e) – avvertire preventivamente il medesimo ed ottenere il suo assenso anche per quanto concerne la spesa, e poi mettergli a disposizione il pezzo sostituito; e inoltre, in ogni caso di sostituzione, è tenuto a fornirgli il documento di “garanzia” che debba per legge o per uso essere allegato al pezzo nuovo: in difetto di che, il committente può rifiutarsi di effettuare il pagamento, salva la sanzione pecuniaria di cui all’art. 274 comma 4.
10. Nell’ipotesi di cui al comma 9 che precede, il prestatore è inoltre tenuto, salvo patto contrario espresso, a rimuovere ed asportare il bene sostituito per l’eventuale sua rottamazione senza alcun ulteriore compenso o rimborso spese. Questa norma si applica anche nell’ipotesi della consegna del bene mobile venduto, quale prevista dall’art. 187 lett. b).
11. Terminato il servizio, il prestatore ha l’obbligo di fornire al committente tutte le necessarie informazioni e gli utili suggerimenti circa le misure che deve osservare prima di avvalersi del risultato ottenuto e successivamente, sia per evitare qualsiasi nocumento per sé e per altri, sia per fruire nel modo più proficuo del servizio stesso, indicandogli anche quali ulteriori operazioni di manutenzione siano necessarie od opportune, e dopo quanto tempo; e deve inoltre, salvo patto contrario, mettere a disposizione del committente un adeguato quantitativo del materiale usato, per consentirgli successive riparazione o rappezzi.
12. Il prestatore ha il diritto di ritenzione previsto dall’art. 289 comma 0, x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ha il diritto di agire come previsto dall’art. 278 comma 2.
Art. 301
Servizi di carattere permanente di utilità generale
1. Nei servizi di carattere permanente sotto indicati, che possono interessare una larga cerchia di persone, il prestatore ha gli obblighi indicati in questo articolo, la cui inosservanza, anche se non produttiva di conseguenze dannose, può comportare, oltre che l’applicazione delle norme comunitarie e nazionali anzitutto in tema di sicurezza, salute, igiene e l’esperibilità dei rimedi previsti nel Libro Primo, anche la sanzione pecuniaria indicata nell’art. 274 comma 4.
2. Nei servizi relativi – in linea esemplificativa – alla manutenzione di ascensori, scale mobili, funivie e funicolari; impianti idraulici, di gas, di illuminazione; computer, apparecchiature meccaniche ed elettroniche; officine, luoghi di lavoro, di studio e di soggiorno; scale, cortili, strade; e in ogni caso in senso lato similari, il prestatore ha l’obbligo non solo di effettuare tutte le revisioni periodiche, oltre a quelle convenute, che appaiono necessarie a mantenere il servizio in piena efficienza, ma anche e specificamente di predisporre e mantenere costantemente funzionali i mezzi che garantiscano agli utenti la possibilità di fargli agevolmente pervenire le richieste di pronto intervento per inconvenienti del servizio, alle quali deve prontamente seguire un tempestivo rimedio. Il prestatore ha l’obbligo di garantire la piena immediatezza dell’intervento stesso in ogni ora del giorno e della notte, e in tutti i giorni dell’anno, se l’interruzione e l’anomalia del servizio, o l’inconveniente possono essere tali da incidere comunque sulla libertà di movimento di una o più persone: pena, in difetto, la revoca dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di servizio, oltre alle altre sanzioni applicabili.
3. Nei servizi di ristorazione e alloggio, relativi a ristoranti, mense, alberghi, locande, campeggi, luoghi di agriturismo, spiagge e a casi in senso lato similari, il prestatore ha l’obbligo di esporre in modo chiaramente visibile, e consegnare se d’uso all’utente, la lista completa di tutte le prestazioni che offre, con i prezzi comprensivi di imposta, di effettuargli inoltre in concreto queste prestazioni, esigendo i prezzi medesimi, e di rilasciargli un documento analitico di ricevuta valido agli effetti fiscali.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano in via analogica per ogni altro servizio di carattere permanente o continuativo di utilità generale.
Art. 302
Xxxxxx ed estinzione del rapporto
1. Se le parti si sono accordate sul servizio da prestare ma non sulla entità e sulla durata di esso, si deve aver riguardo alla natura e allo scopo del servizio stesso in relazione alle esigenze del committente.
2. Se il contratto è stato concluso in considerazione della specifica perizia del prestatore, esso cessa con la sua morte e il committente deve agli eredi un compenso per il servizio prestato nei limiti dell’utile che egli ne trae, a meno che la prestazione dovuta possa essere adeguatamente e con analogo risultato continuata dai successori del prestatore e il committente non intenda risolvere il rapporto come previsto nel successivo comma di questo articolo.
3. Il committente può, osservando la disposizione di cui all’art. 246 comma 5, risolvere unilateralmente il contratto anche se ne è iniziata l’esecuzione, compensando il prestatore per il servizio effettuato, per il mancato guadagno e il danno subìto, nonché rimborsandogli le spese affrontate. Se si rende conto che l’esecuzione non procede come dovuto, il committente può intimare per iscritto al prestatore di provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento dei danni.
4. Il prestatore può risolvere il contratto come previsto dall’art. 297 comma 2, osservando la disposizione di cui all’art. 247 comma 4.
5. Se l’azienda a vantaggio della quale il prestatore deve eseguire il servizio viene trasferita, l’acquirente subentra nel rapporto ed è responsabile in solido con l’alienante verso il prestatore per i crediti da quest’ultimo acquistati sino al momento del trasferimento, anche se, successivamente a questo, l’acquirente o il prestatore risolvono il contratto come previsto dai commi 3 e 4 di questo articolo: nel qual caso essi hanno i diritti e gli obblighi previsti in questi due commi.
Art. 303
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nelle norme di questo Capo, sono applicabili le norme del Capo Primo di questo Titolo Secondo, e, in quanto compatibili, le norme del Capo Sesto di questo stesso Titolo Secondo.
Capo Ottavo
DELLE PRESTAZIONI INTELLETTUALI E DELLE PROFESSIONI LIBERALI
Art. 304
Nozioni
1. Una prestazione è intellettuale se diretta a realizzare un prodotto dell’ingegno, quale dovuto ad un’attività di natura creativa o interpretativa ed esecutiva, ma non avente necessariamente una consistenza tangibile, e alla cui realizzazione concorre anche l’esplicarsi di energie fisiche o manuali del prestatore (cooperante).
2. In relazione a quanto previsto in questo Capo Xxxxxx, una prestazione è da considerarsi di natura professionale se viene attuata in sede di esercizio di una professione liberale, anche se non si tratta di una professione “protetta”, ossia se essa non è
disciplinata da norme comunitarie o nazionali e se per l’esercizio della medesima non è prescritta un’abilitazione o iscrizione in albi ufficiali, essendo la stessa lecitamente invalsa nelle prassi, o regolata da una corporazione privata riconosciuta. Chi esercita una professione liberale ha comunque l’obbligo di essere, a pena di nullità del contratto, legalmente abilitato a svolgerla, e inoltre di avere una congrua copertura assicurativa. L’attività professionale può essere esercitata in forma associata, come previsto dalle norme comunitarie e nazionali che disciplinano le singole professioni. In questi rapporti l’art. 243 comma 3, parte seconda, non trova applicazione.
3. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, la prestazione deve essere effettuata in regime di autonomia e indipendenza, ossia senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del cliente (committente) e a proprio rischio.
4. Se non viene espressamente convenuto che la prestazione stessa debba produrre comunque uno specifico risultato, il contratto crea a carico del prestatore l’obbligo di agire come previsto dall’art.
75 comma 379. Se pertanto il risultato atteso si rivela poi irrealizzabile perché impossibile – impregiudicato quanto previsto dall’art. 97, comma 280 – o se esso non viene realizzato, il prestatore ha diritto al compenso, come previsto dall’art. 305 comma 5, eccetto il caso di un suo inadempimento degli obblighi che su di lui incombono.
5. Il contratto – che è regolato dalle norme del Libro Primo, del Capo Primo di questo Titolo, e del presente Capo – può essere concluso in qualsiasi forma e può risultare da fatti concludenti e anche dalle circostanze. Tuttavia, per la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico e del compenso convenuto, si applica l’art. 36, comma 281.
Art. 305
Obblighi e diritti del cliente
1. Il cliente che è in condizione di farlo, o coloro che
79 Art. 75. “Modalità dell’esecuzione, comma 3: supra nota 9. Vedi anche art.
162: “Condizione della responsabilità contrattuale”, comma 3: supra nota 33.
80 Art. 97: “Obblighi che non possono considerarsi inadempiuti, comma 2: Se…la prestazione diviene oggettivamente impossibile…, ma nel contratto può ritenersi esplicitamente o implicitamente contenuta una garanzia che l’adempimento è possibile, il debitore deve risarcire il danno che il creditore ha subìto per avere confidato nell’esecuzione della prestazione”.
81 Supra nota 1.
necessariamente lo coadiuvano o si prendono cura di lui, hanno l’obbligo di rendere nota ogni condizione soggettiva e oggettiva, di cui siano o dovrebbero essere al corrente, la cui conoscenza possa essere necessaria e utile per il prestatore al fine di una corretta esecuzione della prestazione, essendo comunque quest’ultimo tenuto ad effettuare con la migliore diligenza ogni necessaria e opportuna verifica circa l’esattezza di queste indicazioni.
2. Il cliente, o in sua assenza o indisponibilità coloro che lo coadiuvano o si prendono cura di lui, hanno il diritto di essere informati sulla prestazione in corso, sia pure entro gli eventuali limiti imposti dalla riservatezza e dalla deontologia professionale, oltre che dalla prudenza, e di effettuare verifiche circa l’esecuzione in atto, nei limiti di cui all’art. 246, comma 3.
3. Il cliente ha il diritto di porre fine al contratto, anche se in corso di esecuzione, corrispondendo al prestatore il compenso per l’attività svolta e rimborsandogli le spese sostenute. Per il caso di un tale recesso, anticipato, sono salve le norme comunitarie o nazionali che, per talune attività, impongano al cliente di corrispondere al prestatore una indennità supplementare o anche l’intero compenso convenuto.
4. Il cliente deve, a meno di diverso accordo, versare anticipatamente al prestatore un fondo-spese per gli esborsi che è prevedibile debba sostenere, nonché gli acconti d’uso sul compenso.
5. Terminata la prestazione, il cliente, che ne abbia verificato la conformità agli accordi, deve corrispondere al prestatore il compenso dovutogli, nella misura convenuta, o, in mancanza di accordo, conforme alle tariffe ufficiali o agli usi. Gli ordini e collegi professionali sono autorizzati ad emettere pareri non vincolanti sull’entità del compenso che non sia stato concordato. Sono salve le norme comunitarie e nazionali che per talune professioni vietino e considerino nulli i patti con i quali il compenso venga concordato attribuendo al prestatore una parte del bene o della somma ricavata dalla prestazione. L’accordo sulla misura del compenso, concluso con una persona diversa da quella che ha tratto vantaggio dalla prestazione, è vincolante per il prestatore ma non per quest’ultima.
6. E’ ammesso che, per motivi di ordine etico o sociale, il prestatore effettui gratuitamente la sua prestazione, o si limiti a richiedere il solo rimborso delle spese, anche per le attività per le quali le norme comunitarie o nazionali dispongono l’inderogabilità per il prestatore dei minimi delle tariffe ufficiali. Ma la gratuità non esonera minimamente quest’ultimo dagli obblighi che incombono su di lui, né incide minimamente sui diritti che competono al cliente, come dispone il comma 1 dell’art. 234, che per il resto non trova qui applicazione.
7. Il cliente ha il diritto di chiedere al prestatore di porre tempestivamente rimedio agli inconvenienti riparabili, ai quali ha dato luogo la prestazione, e di risolvere il rapporto se il predetto non vi provvede entro un congruo termine fissatogli. Entro il termine di prescrizione di dieci anni, il cliente può avvalersi dei rimedi previsti dagli artt. 111, 112 e 11382 e chiedere anche il risarcimento dei danni per ogni anomalia che abbia a verificarsi, denunciata entro novanta giorni dalla scoperta, che sia attribuibile a qualsiasi inadempienza del prestatore agli obblighi che gli fanno carico. Se è stato espressamente convenuto, come previsto dall’art. 304 comma 4, che la prestazione deve comunque produrre un risultato specifico, il prestatore è in ogni caso responsabile, salvo che egli dimostri che il mancato conseguimento del risultato è dovuto a fatto del cliente, o a una causa estranea imprevedibile e irresistibile.
Art. 306
Obblighi e diritti del prestatore
1. Il prestatore, richiesto della prestazione, deve anzitutto verificarne la possibilità e l’utilità, e informarne, se del caso con la dovuta cautela, il cliente.
2. Salvo che ricorrano condizioni di assoluta necessità ed emergenza, egli deve astenersi dall’effettuare la prestazione contro o senza il consenso, reso consapevolmente e se del caso per iscritto, dal cliente o dei suoi congiunti, a meno di un ordine dell’autorità.
3. Il consenso di cui al comma 2 di questo articolo implica soltanto la preventiva accettazione del rischio normale che una corretta esecuzione può comportare.
4. Eccettuati i casi di emergenza o di assoluta necessità, o di assenza di altre possibilità, il prestatore deve astenersi dall’effettuare prestazioni di particolare difficoltà e complessità se egli non ne ha la dovuta preparazione, competenza, o esperienza, dovendo piuttosto adoperarsi, se le condizioni e i tempi lo consentono, per reperire un prestatore idoneo.
5. Salvo che in caso di emergenza o di assoluta urgenza, o se non sono date altre possibilità, il prestatore ha l’obbligo di effettuare la prestazione nel luogo ove lo prescrive la legge, o lo prevede la prassi professionale, o lo richiede la natura della prestazione in funzione del miglior esito di essa. Egli comunque ha l’obbligo di verificare preliminarmente l’idoneità del luogo e delle attrezzature ivi presenti e occorrenti; e, non sussistendo alcuna delle condizioni di cui alla prima parte di questo comma, la scelta del luogo in cui deve essere effettuata la prestazione spetta al cliente.
82 Supra rispettivamente nota 22, 30 e 65.
6. Il prestatore deve eseguire la prestazione personalmente e, se ciò è conforme alla prassi e purchè non incompatibile con la specifica natura della prestazione stessa, può avvalersi sotto la sua direzione e responsabilità di ausiliari. Egli deve agire con tutta la diligenza richiesta dalla natura della prestazione; e, quanto alle modalità dell’esecuzione, deve tener conto dei desideri, oltre che delle obbiettive esigenze, del cliente, ma nei limiti imposti dalla legge, dall’etica, dalla prassi e deontologia professionale. Si applicano, ricorrendone il caso, le norme di cui all’art. 288 commi 3 e 4.
7. La durata del rapporto dipende dalla natura del medesimo, e, se la prestazione deve essere eseguita personalmente dal prestatore, il contratto si estingue con la sua morte.
8. Gli ausiliari non possono avvalersi, né verso di essi possono essere esercitati, i diritti di cui rispettivamente all’art. 243 comma 4, e 278 comma 2.
9. Se il fatto non può provocare alcun nocumento al cliente, il prestatore ha il diritto di trattenere i beni e documenti ricevuti dal medesimo, o che sono stati posti in essere durante l’esecuzione e gli sono stati consegnati, ma soltanto per il tempo previsto dalle leggi che regolano la sua attività o professione. La norma di cui all’art. 247 comma 2, sul diritto di ritenzione, non trova applicazione.
10. Il diritto del prestatore di fare uso personale o anche commerciale delle scoperte e dei ritrovati dovuti al suo ingegno è regolato dalle norme comunitarie e nazionali sulla proprietà intellettuale.
11. Il prestatore ha il diritto di recedere dal contratto per giusta causa, ma, a meno di impossibilità obbiettiva, non deve sospendere la sua prestazione, se ciò può provocare nocumento al cliente, sino a che non è stato reperito chi può adeguatamente subentrare a lui. Egli ha in tal caso il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute e un compenso per l’attività svolta.
Capo Nono
DEL DEPOSITO
Art. 307
Nozione
1. Il deposito è il contratto con il quale il depositante (committente) e il depositario (cooperante) si accordano nel senso che il primo consegna, o si impegna a consegnare, un bene al secondo, il quale verso corrispettivo si obbliga a tenere disponibile un adeguato spazio per custodirlo e poi restituirlo nello stesso stato
in cui l’ha ricevuto. Il contratto è regolato dalle norme del Libro Primo, del Capo Primo di questo Titolo, e del presente Capo.
2. E’ ammesso l’affidamento in custodia di un bene immobile, e ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del presente Capo, con l’osservanza inoltre delle disposizioni comunitarie e nazionali concernenti gli immobili.
3. Il contratto può concludersi anche mediante comportamenti concludenti, come previsto dall’art. 1, comma 283. Si considera concluso tacitamente se un bene, dopo l’esecuzione di un altro precedente contratto, rimane presso colui che in quest’ultimo è stato il prestatore, e dura finché colui che l’ha consegnato non lo ritiri. E il rapporto stesso è regolato dalle norme di questo Capo, anche se il depositario, come tale, non esige alcun corrispettivo.
4. Se con uno stesso contratto viene contestualmente convenuto l’affidamento in custodia di un bene a titolo oneroso nonché l’esecuzione di prestazioni rientranti in un altro contratto, si applica il criterio di cui all’art. 273 comma 2.
5. Se un bene, di cui il proprietario ha perso la detenzione viene affidato, da chi esercita una funzione pubblica o da un privato, a un soggetto che lo riceve in custodia, si ha un contratto di deposito a favore di terzo, quale previsto dagli artt. 72 e segg.84 Se il bene stesso viene collocato da un terzo in uno spazio destinato a deposito a pagamento, ma senza che alcuno lo riceva in custodia, al contratto si applicano le norme concernenti la gestione di affari altrui, oltre a quelle del presente Capo.
6. La collocazione di un bene in uno spazio terreno o acqueo, disponibile verso pagamento preventivo o successivo di una somma di danaro, dà luogo a un contratto di locazione di area e non a un contratto di deposito, a meno che l’affidamento in custodia risulti esplicitamente dal documento di ricezione che venga emesso o da un avviso chiaramente esposto al pubblico contenenti entrambi l’indicazione del depositario, oppure se il bene venga collocato in uno spazio chiuso o recintato, visibilmente soggetto a sorveglianza, e accessibile soltanto a chi versi o si impegni a versare una somma di danaro, e il depositario risulti indicato come sopra precisato.
7. La gratuita promessa di sorvegliare a distanza o anche di custodire presso di sè un bene, o di consentirne la temporanea collocazione in uno spazio di cui si ha la disponibilità, non dà luogo
83 Art. 1: “Definizione [del contratto]: comma 2: “Salvo quanto previsto nelle disposizioni seguenti, l’accordo si forma anche mediante comportamenti concludenti, attivi od omissivi, quando ciò sia conforme ad intese precedenti, o agli usi o a buona fede”.
84 Supra nota 24.
a un contratto di deposito. A tale promessa si applica l’art. 235, salvo l’obbligo di restituire il bene stesso, quale esistente.
Art. 308
Condizioni e modalità di attuazione
1. Per esercitare professionalmente l’attività di depositario è necessario, a pena di nullità del contratto e salve le sanzioni di legge, il possesso di un’autorizzazione amministrativa e la presenza di una congrua copertura assicurativa.
2. Il contratto è a prestazioni corrispettive, come disposto dall’art. 248, e il depositario è inadempiente se non è integralmente raggiunto il risultato convenuto, e di cui all’art. 304 comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 162 comma 185.
3. Può essere concluso con qualunque forma, salvo quanto previsto dal successivo art. 309, comma 1, ed essendo impregiudicato ciò che dispone l’art. 36 comma 286.
4. Ricevendo il bene affidatogli in deposito, il depositario ne acquista la detenzione, come previsto dall’art. 247 comma 5.
5. Il depositario può servirsi del bene ricevuto in deposito solo con l’espresso consenso del depositante e per l’uso da questi indicatogli; e se i beni depositati sono fungibili, la facoltà di uso concessagli determina il trasferimento a lui della proprietà dei medesimi, con l’obbligo della restituzione di altrettanti beni della stessa specie e qualità. Si applicano in tal caso le norme concernenti il contratto di mutuo.
Art. 309
Obblighi e diritti del depositante
1. Il depositante, affidando in custodia un bene, per il cui possesso è richiesto un titolo di legittimazione, ha l’obbligo di esibire o consegnare la documentazione che lo attesti al depositario; il quale, in difetto di tale esibizione o consegna, può rifiutarsi di riceverlo.
2. Il depositante, in relazione all’obbligo previsto dal comma 3 dell’art. 310 di dichiarare al depositario ciò che è contenuto nel bene depositato, è tenuto a provvedere, in relazione a tale contenuto, se del caso, a quanto disposto nel comma 1 di questo articolo.
3. Il depositante ha l’obbligo di indicare, se del caso nella forma dovuta, al depositario se il bene affidatogli in custodia, o
85 Art. 162: “Condizioni della responsabilità contrattuale”: comma 1, supra nota
50. Sui contratti a prestazioni corrispettive vedi art. 248.
86 Supra nota 1.
quanto in esso contenuto, esigano uno speciale trattamento, o particolari condizioni climatiche, essendo il depositario esente da responsabilità per perdite o danneggiamenti che si sarebbero evitati se egli fosse stato informato delle predette esigenze.
4. Il depositante, se richiesto dal depositario, ha l’obbligo di indicargli un recapito, non necessariamente suo personale, al quale il predetto possa rivolgersi in ogni caso di emergenza o necessità.
5. Il depositante può ritirare il bene depositato in qualunque momento, salvo che termini ed orari dei quali egli è stato informato siano previsti nell’interesse del depositario, o per esigenze dell’organizzazione aziendale di quest’ultimo.
6. Salvo diverso accordo, il depositante deve provvedere a sue spese al ritiro del bene depositato, e nel luogo in cui l’ha consegnato.
7. Prima di ritirare il bene affidato in custodia, il depositante deve verificare attentamente se esso gli venga restituito nello stesso stato in cui l’aveva consegnato; e ha l’obbligo di denunciare subito al depositario, nella forma dovuta87, quei danni che risultino palesi, ai fini del risarcimento. Dopo il ritiro del bene depositato, il depositante può denunciare al depositario entro sessanta giorni dalla scoperta, ai fini del risarcimento, quei danni dei quali non era obbiettivamente possibile rendersi conto al momento del ritiro del bene medesimo.
8. Il depositante ha l’obbligo di corrispondere al depositario il corrispettivo che è stato convenuto, o che è indicato nel documento di ricezione e può considerarsi tacitamente accettato dal depositante. Il pagamento, se non avvenuto in precedenza, deve essere effettuato al momento del ritiro del bene depositato, salvo diverso accordo. Per i depositi prolungati nel tempo, il corrispettivo deve essere pagato alle scadenze rateali convenute, o conformemente agli usi.
Art. 310
Obblighi e diritti del depositario
1. Ricevendo il bene in deposito, il depositario deve consegnare al depositante, salvo patto contrario, un documento di ricezione, dal quale devono risultare la data, l’ora, gli estremi del bene, il suo affidamento in custodia, e il corrispettivo globale o a tempo. Il depositario può farsi rilasciare dal depositante una copia, da quest’ultimo sottoscritta, del documento predetto consegnatogli. Se il documento stesso viene emesso da un dispositivo automatico,
87 Art. 36: “Forma speciale richiesta per la prova del contratto”, comma 2: supra
nota 1.
esso può contenere soltanto la data, l’ora, la menzione dell’avvenuto deposito e del corrispettivo dovuto.
2. Il depositario ha l’obbligo di custodire, nel luogo che sia convenuto, il bene che gli viene consegnato, con tutta quella diligenza che è necessaria per conservarlo nella sua esistenza e piena integrità, comprese tutte le sue parti componenti e tutti gli accessori, e per restituirlo nello stesso stato in cui si trovava quando l’ha ricevuto. In ogni caso di perdita o di danneggiamento del bene, o di una delle sue parti o di suoi accessori, il depositario è esente da responsabilità soltanto se dimostri che ciò è dipeso dal bene stesso, o da fatto del depositante, o da una causa estranea imprevedibile e irresistibile. Non rientra in queste due ultime ipotesi il furto del bene stesso, se non avvenuto con coazione dovuta a violenza fisica o minaccia grave.
3. L’obbligo della custodia si estende a quanto contenuto nel bene e ai frutti che esso produce. Se quest’ultimo fatto comporta una prestazione ulteriore del depositario, egli ha diritto ad un equo compenso ed al rimborso delle spese sostenute. Xxxxxxx tuttavia sul depositante l’obbligo di rendere edotto colui al quale affida il bene di quanto in esso contenuto, nonché, in caso di perdita o danneggiamento, l’onere della prova relativa al contenuto stesso. Il depositario può rifiutarsi di ricevere in deposito un bene contenente oggetti pericolosi, o facilmente deperibili, oppure di valore particolarmente elevato.
4. Se il deposito è a lunga durata, con la facoltà del depositante di ritirare il bene affidato in custodia tutte le volte che esso gli occorra e poi di volta in volta riconsegnarlo al depositario, ai fini della responsabilità di quest’ultimo per perdita o danneggiamento incombe sul depositante l’onere della prova circa la presenza del bene stesso presso il depositario.
5. Il depositario può avvalersi di ausiliari per la custodia del bene; e, salvo patto contrario, non essendo previsto un luogo specifico per la custodia, può affidarlo in subdeposito ad un terzo, che diviene solidalmente corresponsabile verso il depositante.
6. Il depositario può alienare il bene affidatogli solo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 245 lett. g), ult. parte; e può collocarlo in un luogo diverso da quello convenuto, come previsto dal comma 2 di questo articolo, solo col consenso del depositante o per emergenze o ragioni di sicurezza.
7. In ogni caso di perdita o danneggiamento del bene affidatogli, il depositario ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al depositante, al recapito da lui indicatogli, e di raccogliere e consegnargli ogni elemento e documento disponibile, che possa consentirgli di esercitare i suoi diritti in proposito.
8. Salvo diverso accordo, il depositario deve riconsegnare il bene al depositante nel luogo in cui gli è stato consegnato, e quando quest’ultimo lo richieda, a meno che un termine sia stato previsto nell’interesse della controparte. Se è stata convenuta la durata del deposito, il depositario non può chiedere al depositante di riprendersi la cosa prima della scadenza del termine se non per giusta causa.
9. Il depositario non adempie l’obbligo di restituire il bene affidatogli ove si limiti a consegnare al depositante il titolo rappresentativo di esso: e comunque rimane responsabile, in solido, con colui di cui si avvalga per la riconsegna, sino a che al depositante non sia pervenuto il bene del tutto integro.
10. Previa riconsegna del documento di ricezione di cui al comma 1, il depositario deve restituire il bene affidatogli a chi glielo ha consegnato, quale che sia il titolo della detenzione di quest’ultimo, o ad un suo delegato il cui nominativo venga indicato nel documento predetto. Se questo è andato smarrito, il depositario può adempiere l’obbligo della restituzione valutando quegli altri documenti ed elementi disponibili, che consentano di verificare la legittimazione di chi richiede la restituzione. Se l’affidamento in custodia ha luogo in occasione di pubbliche calamità (deposito necessario), l’avvenuta consegna del bene può essere provata con qualunque mezzo.
11. Il depositario ha il diritto di ritenzione di cui all’art. 247 comma 2.
Art. 311
Norma di rinvio
Il deposito in albergo e il deposito nei magazzini generali sono regolati dalle normative comunitarie e nazionali applicabili.
Capo Decimo
DEL CONTRATTO DI DESTINAZIONE
Art. 312
Nozione
1. Col contratto di destinazione il prestatore (cooperante) si obbliga verso corrispettivo a concludere, in nome proprio o del committente e per conto di quest’ultimo: a) quale spedizioniere, un contratto di trasporto di beni; b) quale operatore di viaggi (infra: operatore), un contratto di viaggio ed eventualmente di alloggio, nel luogo di arrivo, per persone; e, in entrambi i casi, ad effettuare le altre prestazioni conseguenti e accessorie, concordate. Con uno
stesso contratto possono convenirsi prestazioni della prima e insieme della seconda specie, con altre conseguenti e accessorie.
2. Se lo spedizioniere si impegna, con mezzi propri o altrui, ad effettuare il trasporto di beni si applicano le norme relative al contratto di trasporto. Se l’operatore si impegna, con mezzi propri o altrui, ad effettuare il viaggio e a dare alloggio al committente, si applicano rispettivamente le norme relative al contratto di trasporto e al contratto di servizio.
3. Il contratto è a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 248. Ad esso si applicano anche le norme comunitarie e nazionali pertinenti, se compatibili con le disposizioni del Libro Primo, del Capo Primo e del presente Capo Decimo di questo Libro Secondo, le quali ultime, in caso contrario, si sostituiscono alle prime, come previsto dall’art. 144 comma 588.
Art. 313
Prestazioni accessorie
1. Oltre che essere tenuto a dare tutte le informazioni e i suggerimenti di cui all’art. 244 comma 2, e gli avvertimenti relativi ai rischi ai quali il viaggio e il luogo di destinazione possono esporre beni e persone, il prestatore può assumere l’impegno di fornire, verso il rimborso delle spese necessarie e un ragionevole compenso, le prestazioni accessorie indicate in via esemplificativa nei commi seguenti.
2. Quale (a) spedizioniere egli può provvedere: al ritiro dei beni dal committente, all’imballaggio, custodia, consegna al vettore dei beni destinati al trasporto; al loro deposito e immagazzinaggio; alla prenotazione di prestazioni di adeguamento, riparazione, revisione dei beni medesimi; alla loro assicurazione per perdite, danni, ritardato recapito; ad accertamenti peritali; ad anticipazioni e riscossioni; alle necessarie operazioni amministrative e doganali.
3. Quale (b) operatore può procurare (a prescindere dall’alloggio e ristoro che siano oggetto del contratto): la prenotazione del posto sul mezzo di trasporto, il noleggio di automezzi con o senza conducente, l’accesso a musei, spettacoli, manifestazioni sportive, palestre, case di cura o di riposo, ambulatori medici; la prenotazione per la partecipazione ad escursioni turistiche; la stipulazione di rapporti assicurativi per eventuali inadempienze e situazioni impreviste suscettibili di recare nocumento al committente o a terzi.
88 Art. 144: “Nullità parziale, comma 5: La nullità parziale non si verifica se alla clausola o parte nulla subentrano una diversa clausola o parte, per effetto di una norma imperativa o in virtù del trattamento di conversione…”
Art. 314
Presupposti e modalità di attuazione del rapporto
1. Il prestatore deve essere, a pena di nullità del contratto, legalmente abilitato ad esercitare l’attività alla quale si dedica e di cui all’art. 312 comma 1, ed inoltre dotato di una congrua copertura assicurativa in relazione alla medesima.
2. Il contratto esige, a pena di nullità, la forma scritta e l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 232 e 233.
3. Se la prestazione non si esaurisce nella sola consegna del documento di trasporto di cose o persone contro versamento dell’importo dovuto, il prestatore ha l’obbligo di emettere e consegnare al committente un documento contenente tutti i dati quantitativi e qualitativi relativi all’itinerario del viaggio e alla successiva collocazione dei beni o alla sistemazione dalle persone, come prescritto nelle norme comunitarie e nazionali applicabili; e può far sottoscrivere dal committente e trattenere un secondo originale o una copia del documento medesimo.
4. Il prestatore deve inoltre consegnare al committente uno o più documenti, da lui sottoscritti, recanti tutte le indicazioni necessarie, e che siano tali da consentire a quest’ultimo di ottenere dal terzo o dai terzi le prestazioni previste nel contratto o nei contratti che sono stati con questi conclusi dal prestatore nell’interesse del committente medesimo.
5. Circa la scelta del terzo o dei terzi con i quali il prestatore deve concludere il contratto o i contratti e circa il contenuto dei medesimi, si applicano i criteri di cui all’art. 242 comma 2 lett. a) seconda parte e di cui all’art. 244 comma 3.
Art. 315
Obblighi e diritti delle parti
1. Xxxxxx il prestatore non ha concluso il contratto o i contratti previsti dall’accordo, il committente può comunicargli il suo recesso, offrendosi di tenerlo indenne dalle spese sostenute e documentate e di corrispondergli un equo compenso per l’attività preliminare già intrapresa. Sono salvi i diritti attribuiti dalle norme comunitarie e nazionali ai committenti, quali consumatori, nei contratti turistici.
2. Il prestatore può recedere dal contratto per giusta causa, ma deve dare modo in ogni caso al committente di poter provvedere a sostituirlo, come previsto dall’art. 247 comma 4, che si rende in questo caso applicabile.
3. Salvo patto contrario, il committente può cedere il contratto concluso con il prestatore, nonchè il contratto o i
contratti che quest’ultimo ha concluso in nome del primo con i terzi.
4. Il prestatore è tenuto ad avvertire immediatamente il committente della sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione al contratto come convenuto, nonché di sopraggiunti rischi, problemi o difficoltà per pericoli o ritardi che possano verificarsi, indicandogli in modo esauriente eventuali soluzioni alternative con le condizioni tutte che queste comportano, e fissandogli un termine entro il quale egli può comunicare le sue intenzioni.
5. Se la prestazione convenuta diviene oggettivamente impossibile si è applica l’art. 97 comma 289.
6. Il prestatore risponde verso il committente della mancata o imperfetta esecuzione – ossia della mancata conclusione del contratto o dei contratti previsti dall’accordo nonchè dell’omessa o imperfetta esecuzione delle prestazioni accessorie convenute – se non dimostra che esse sono dovute a fatto del committente, o allo stato del bene o dei beni del quale egli non debba rispondere, o a una causa estranea imprevedibile e irresistibile.
7. Il prestatore non è responsabile delle inadempienze dei soggetti con i quali ha concluso i contratti nell’interesse del committente, salvo che tali inadempienze siano riconducibili a situazioni di cui egli era o avrebbe dovuto essere a conoscenza e che non ha reso tempestivamente note a quest’ultimo.
8. Il committente è tenuto a versare al prestatore gli acconti pattuiti, nei tempi previsti, e a corrispondergli il compenso nella misura convenuta o, in mancanza di accordo, in misura conforme alla tariffe ufficiali, se esistano, o alla prassi. Il committente deve inoltre rimborsare al prestatore le spese che si sono rese necessarie per l’esecuzione, anche se non previste dagli accordi, e se documentate.
Art. 316
Norma di rinvio
Per quanto non previsto negli articoli che precedono, e in particolare per quanto concerne il conferimento e l’esecuzione dell’incarico, si rinvia alle norme del Capo Secondo di questo Titolo sul contratto di mandato, in quanto applicabili.
89 Supra nota 80.
Capo Undicesimo
DEL TRASPORTO
Art. 317
Nozione
1. Con il contratto di trasporto il vettore (prestatore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o beni da un luogo a un altro, ed a compiere le altre prestazioni conseguenti e accessorie, se convenute.
2. Il contratto è a prestazioni corrispettive, come previsto dall’art. 248; e il vettore è inadempiente se non viene esattamente e integralmente raggiunto il risultato convenuto, e di cui al comma che precede, salvo quanto previsto dall’art. 162 comma 190.
3. Il contratto si considera concluso nel momento in cui il vettore accetta di eseguire il trasporto richiestogli dal committente. Nel trasporto di persone, se il corrispettivo può essere versato sul mezzo di trasporto, il contratto si considera concluso nel momento in cui il passeggero entra nel mezzo medesimo, o, se questo viene prenotato, nel momento in cui la richiesta effettuata anche per via telefonica o elettronica viene accettata.
4. Se per il trasferimento da un luogo a un altro di persone o di beni il prestatore mette a disposizione del committente, per un determinato tempo e verso corrispettivo, un mezzo di trasporto con conducente e altro personale di servizio per prestazioni accessorie (noleggio), al rapporto si applicano le norme del Capo Settimo concernenti il contratto di servizio. Queste norme si applicano anche per le prestazioni di rimorchio in acqua o in terra, di rimozione e dislocazione di veicoli con carri attrezzi, nonché per il trasferimento di beni in connessione o a seguito di prestazioni di sgombero, riordino, pulitura di ambienti o simili, salva l’applicabilità, ricorrendone i presupposti, della norma di cui all’art. 273 comma 2.
5. Se viene convenuta la prestazione a titolo oneroso di una serie continuativa o periodica di trasporti di persone o di beni, per un determinato periodo di tempo, al rapporto è applicabile anche la norma di cui all’art. 21591 concernente la somministrazione.
90 Art. 162: “Condizioni della responsabilità contrattuale”, comma 1: supra nota
50.
91 Art. 215: “Somministrazione 1. Se il venditore si obbliga ad effettuare,
verso corrispettivo di un prezzo, consegne continuative o periodiche di beni mobili, l’entità e la scadenza di ciascuna di tali consegne, se non concordate al momento della stipulazione del contratto, possono essere di volta in volta indicate
6. Il trasporto a titolo gratuito è regolato dalle norme relative al trasporto a titolo oneroso.
7. Per quanto non previsto nelle disposizioni di questo Capo Undicesimo, al contratto di trasporto per xxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, 0xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx applicano le norme comunitarie, nazionali e convenzionali in vigore e successive modi2icazioni, in quanto pertinenti, se compatibili con le disposizioni del Libro Primo, del Capo Primo e del presente Capo Undicesimo di questo Libro Secondo, le quali si sostituiscono alle prime, se incompatibili, come previsto dall’art. 144 comma 592.
Art. 318
Prestazioni accessorie
Oltre che essere tenuto a dare tutte le in2ormazioni e i suggerimenti di cui all’art. 244 comma 2, nonché gli avvertimenti relativi ai rischi ai quali il trasporto e il luogo di destinazione possono esporre le persone o i beni, il prestatore può assumere l’impegno di 2ornire, verso il rimborso se del caso delle spese necessarie e un ragionevole compenso, le prestazioni accessorie qui indicate in via esempli2icativa. Nel trasporto di persone: il trasporto anche del bagaglio a mano, nonché del bagaglio o del veicolo consegnati al vettore e la custodia e la successiva riconsegna di questi se collocati nella stiva o in un luogo separato; la prenotazione di posti riservati; la climatizzazione; la somministrazione di vitto e bevande e la predisposizione di un alloggio o della possibilità di pernottamento in caso di trasporto prolungato o in più tappe o di soste impreviste; l’assistenza e l’idonea sistemazione di persone malate o inabili; e altre prestazioni simili o utili al conseguimento del risultato concordato. Nel trasporto di beni: l’imballaggio; l’assicurazione dei beni; le operazioni doganali e amministrative; l’alimentazione e la cura di animali trasportati; la riscossione dal destinatario della spesa del trasporto nonché del prezzo del bene o dei beni a lui consegnati; la rispedizione del bene trasportato; e altre prestazioni simili o utili al conseguimento del risultato concordato.
con congruo anticipo dal compratore entro i limiti convenuti. 2. In mancanza di accordo, il prezzo deve essere pagato alle scadenze d’uso per le consegne continuative, e al momento della singola fornitura per le consegne periodiche. 3. Se per l’inadempimento di una delle parti, che sia di rilevante importanza ai sensi dell’art. 107 (supra nota 7), la controparte addiviene alla risoluzione del contratto, per le prestazioni eseguite precedentemente si applica l’art. 114 comma 5 (supra nota 7). 4. Se il contratto è a tempo indeterminato si applica l’art. 57 comma 2 (supra nota 16)”.
92 Supra nota 88.
Art. 319
Presupposti e modalità di attuazione del rapporto
1. A pena di nullità del contratto, e salve le sanzioni disposte dalle leggi nazionali applicabili, il vettore deve essere legalmente abilitato ad esercitare l’attività di trasporto, e deve affidarne l’esecuzione a conducenti che abbiano acquisito la qualificazione iniziale prescritta dalle norme comunitarie e nazionali applicabili e che abbiano poi seguito i corsi di qualificazione periodica che siano previsti dalle norme medesime. Sempre a pena di nullità del contratto, il vettore deve aver stipulato una copertura assicurativa congrua in relazione all’attività medesima.
2. Il vettore legalmente abilitato, se il mezzo di trasporto lo consente quanto a disponibilità di spazio e idoneità di carico, e se non ostino ragioni attinenti allo stato di salute delle persone o alla condizione dei beni, loro confezionamento o imballaggio, né sussistano situazioni eccezionali o cause di forza maggiore, ha l’obbligo di effettuare il trasporto delle persone o dei beni richiestogli conformemente alle condizioni generali da lui adottate, e per il quale gli venga versato il corrispettivo come dovuto.
3. Salvi gli obblighi a carico delle parti previsti dalle norme successive per le singole modalità del trasporto, si applicano per la forma del contratto le disposizioni di cui agli artt. 36 comma 293, 232 e 233. E’ comunque indispensabile che in qualsiasi documento emesso dal vettore vengano indicati in modo completo la sua denominazione, la sua sede, i suoi recapiti telefonici ed elettronici, nonché il luogo e relativi recapiti telefonici ed elettronici al quale possano rivolgersi richieste e reclami.
4. In assenza di accordi circa l’esecuzione del trasporto di persone o di beni, il vettore è autonomo nella scelta del mezzo da usare, del personale di cui avvalersi, del percorso da seguire per giungere alla destinazione prevista, e, salvo patto contrario, può cedere il contratto, intendendosi comunque applicabile la norma di cui all’art. 245 lett. a). Se invece nella documentazione da cui risulta il contenuto dell’accordo sono specificamente indicati il mezzo di trasporto e il personale addetto, il vettore non può sostituirli senza il consenso espresso del committente, il quale può risolvere il rapporto se il vettore non si conforma alle indicazioni predette, salvo il risarcimento del danno.
5. Nel trasporto di persone il passeggero ha diritto di rinunciare al viaggio, di chiedere la modifica del percorso e della classe di ‘comfort’ anche durante il viaggio, facendosi rimborsare
93 Supra nota 1.
o versando la differenza rispetto a quanto corrisposto, e relative penalità previste. Può inoltre cedere il contratto, ma solo con l’intervento del vettore se il documento di viaggio è stato rilasciato in forma nominativa.
6. Nel trasporto di beni, il mittente può rinunciare al trasporto anche dopo che esso è iniziato facendosi restituire i beni medesimi e può chiederne la riconsegna a un altro destinatario e in un luogo diverso, rimborsando al vettore le spese da lui sostenute e corrispondendogli un adeguato indennizzo.
Art. 320
Trasporto cumulativo
1. Con un unico contratto e per la medesima destinazione è ammesso che più vettori assumano ciascuno l’obbligo di effettuare il trasporto di persone o di beni per una tratta di rispettiva spettanza dell’intero percorso. Ma in tal caso devono essere espressamente manifestate, come indicato nel comma 3 dell’art. 319, sia la volontà del mittente di avvalersi dell’opera dei singoli vettori, sia la volontà di ognuno di questi ultimi di succedere al precedente, proseguendone l’esecuzione, ed avendo essi anche il diritto, subentrando, di far constatare per iscritto lo stato dei beni, quale ad essi pervenuti.
2. I vettori rispondono come disposto dall’art. 328 comma 3.
Art. 321
Trasporto multimodale
1. Salvo quanto previsto dall’art. 319 comma 4, il vettore può con unico contratto eseguire o far eseguire il trasporto di persone o di cose come operatore multimodale (OTM), con l’utilizzo in successione di due o più mezzi di trasporto, dei quali egli o altri abbiano la disponibilità. Per i beni può effettuare il trasporto stesso avvalendosi di casse mobili (containers).
2. Il vettore è responsabile di qualsiasi inadempienza o danno come disposto dall’art. 328. Ma dei danni verificatisi durante il trasporto su uno dei mezzi utilizzati e a causa di esso o degli addetti al medesimo, è responsabile anche chi ne è il detentore.
Art. 322
Dovere di reciproca cooperazione delle parti
Fondamentale dovere di tutte le parti durante l’esecuzione – sia di chi la effettua, sia di chi comunque ne fruisce – e analogamente durante le operazioni precedenti e successive, è
quello di comportarsi con la diligenza massima; inoltre con spirito di cooperazione, in misura più intensa di quanto previsto dall’art. 241, stanti i valori che sono esposti a rischio nel trasporto di persone, e i pericoli che possono derivare nel trasporto di persone o di beni non soltanto dall’uso e dalla conduzione del mezzo.
Art. 323
Obblighi del passeggero
Il committente, se passeggero, ha l’obbligo: a) di pagare prima, o durante, o dopo il trasporto, come prescritto dal vettore, il corrispettivo nella misura convenuta, o in quella conforme alle tariffe previste da disposizioni normative o dalle condizioni praticate al pubblico e rese note dal vettore, o risultante da dispositivi automatici ammessi dalla normativa vigente e presenti sul mezzo; b) di presentarsi puntualmente alla partenza del mezzo di trasporto; c) di comportarsi con prudenza prima, durante e al termine del viaggio, avendo cura di non esporsi a rischi evitabili; d) di collocare il bagaglio a mano negli spazi ad esso destinati e di ritirarlo senza indugio al termine del viaggio; e) di osservare durante il viaggio medesimo e negli ambienti di sosta le indicazioni contenute negli avvisi ivi esposti, e di attenersi agli avvertimenti trasmessi dai diffusori sonori o direttamente comunicati dal personale addetto al servizio stesso, esibendogli, se richiesto, i documenti che siano stati emessi dal vettore.
Art. 324
Obblighi del mittente
Il committente, se mittente nel trasporto di beni, ha l’obbligo:
a) di pagare il corrispettivo (se non previsto a carico del destinatario) prima, o durante, o dopo il trasporto come prescritto dal vettore, nella misura convenuta, o in quella conforme alle tariffe previste da disposizioni normative o dalle condizioni praticate al pubblico e rese note dal vettore, o risultante da dispositivi meccanici ammessi dalla normativa vigente e presenti sul mezzo di trasporto; b) di indicare al vettore, in modo esauriente e con precisione, il destinatario e il suo indirizzo e i suoi recapiti telefonici ed elettronici, il luogo di destinazione dei beni, nonché la natura, la dimensione, il peso, la quantità dei medesimi per consentirgli la compilazione e il rilascio dei documenti previsti dalle norme indicate nell’art. 317 comma 7; c) di indicare con precisione al vettore le esigenze relative alla conservazione e collocazione posturale e ambientale dei beni da trasportare; d) di consegnargli i documenti che è prescritto debbano accompagnare i
beni stessi; e) di consegnargli i beni medesimi in condizioni tali da poter essere trasportati senza che subiscano o arrechino danni, anche per quanto concerne il loro confezionamento o imballaggio, se non è previsto che a questi debba provvedere il vettore.
Art. 325
Obblighi del destinatario
1. Se il mittente si impegna ad inviare o invia al destinatario, in seguito o senza sua richiesta, dei beni, il cui prezzo o il corrispettivo per l’uso di essi nonché la spesa del trasporto sono a carico del destinatario medesimo, ed è previsto che il vettore si assuma l’incarico di riscuotere per conto del mittente i predetti importi, il destinatario è tenuto a versare tali somme al vettore all’atto del ricevimento dei beni, che altrimenti non possono essergli consegnati.
2. L’obbligo di cui al comma che precede non sussiste e il destinatario può rifiutarsi di ricevere i beni: a) se non li ha ordinati e non intende profittare degli effetti derivanti dall’accordo concluso a suo favore dal mittente e dal vettore ai sensi dell’art. 7294; b) se risulta a prima vista che i beni sono diversi da quelli ordinati, o sono danneggiati in modo inaccettabile, avendo egli in tal caso il diritto di far constatare per iscritto, anche con l’intervento di esperti o di terzi, lo stato di essi; c) se i beni sono pervenuti con eccessivo ritardo rispetto al tempo previsto; d) per altri gravi motivi che siano come tali verificabili.
3. Se il destinatario si rifiuta di ricevere i beni, o se nessuno in ore lavorative è presente nel luogo della consegna, neppure dopo un ragionevole tempo di attesa, e nonostante si sia provveduto o tentato di provvedere a preavvertirlo dell’arrivo dei beni per telefono o per via elettronica o in altro modo, il vettore deve darne immediata comunicazione al mittente, ed attenersi alle sue istruzioni.
4. Se nel comportamento del destinatario sussistano gli estremi dell’inadempimento, il mittente può agire come previsto dall’art. 11495, nonché avvalersi degli altri rimedi esperibili, previsti nel Libro Primo, salvo il risarcimento del danno.
Art. 326
Obblighi del vettore
1. Il vettore ha l’obbligo: a) di accogliere le persone e il loro
94 Art. 72: “Attribuzione di un diritto a un terzo”, comma 1: supra nota 24.
95 Supra nota 7.
bagaglio, o di consentirne e se necessario facilitarne l’accesso nel mezzo di trasporto; nonché di ritirare dal mittente i beni da trasportare o consentirne la collocazione nel mezzo medesimo; b) di effettuare il trasporto nei tempi convenuti, adottando tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità, la salute e la confortevole permanenza delle persone nel mezzo di trasporto e negli ambienti di sosta, nonché per garantire la migliore conservazione dei beni da trasportare in relazione anche alle specifiche indicazioni del mittente circa l’esigenza di porli in una data positura, di collocarli in determinate condizioni ambientali, di rifornirli o alimentarli periodicamente; c) di riconsegnare al destinatario i beni trasportati o di consentirne a quest’ultimo il ritiro; d) di eseguire le prestazioni accessorie convenute.
2. Se diviene impossibile l’inizio o la prosecuzione del trasporto di persone, il vettore deve darne immediata comunicazione ai viaggiatori – e se del caso al committente – e provvedere alla loro temporanea e confortevole sistemazione, offrendo inoltre ad essi una diversa e soddisfacente soluzione. Se diviene impossibile l’inizio o la prosecuzione del trasporto di beni, o se durante il medesimo essi si deteriorano, il vettore deve provvedere alla loro custodia o all’adozione dei possibili rimedi e, se sia inevitabile, anche alla loro vendita, dandone comunque immediata comunicazione al mittente e attenendosi, in quanto possibile, alle istruzioni del medesimo. Se l’impossibilità del trasporto non è imputabile al vettore, egli ha diritto in entrambi i predetti casi al rimborso delle spese sostenute e ad un ragionevole compenso per l’attività prestata.
Art. 327
Responsabilità del mittente
1. Oltre che per il mancato pagamento del corrispettivo dovuto e per l’inadempimento degli obblighi pattiziamente assunti, il mittente è responsabile, come previsto dall’art. 16296, dei danni cagionati al vettore dal ritardo con cui rende disponibili i beni da trasportare, dall’insufficiente indicazione del destinatario o del luogo di destinazione, dalla omessa o non completa consegna dei documenti che devono accompagnare i beni trasportati, dalla pericolosità o dalle condizioni inadeguate dei medesimi o dal loro confezionamento o imballaggio, se a questi non deve provvedere il vettore, dall’omesso avvertimento circa le cautele che è necessario adottare nella collocazione ambientale degli stessi.
96 Supra nota 50.
2. Il vettore deve, a pena di decadenza, denunciare i fatti che hanno provocato i danni subìti entro sessanta giorni dalla scoperta, se già non riconosciuti dal mittente, ed entro il termine di prescrizione di dieci anni.
Art. 328
Responsabilità del vettore
1. Dei danni che si verificano durante ed a causa del trasporto
– per le persone, dall’inizio dell’accesso al mezzo di locomozione sino al completo abbandono del medesimo, e per i beni, dalla loro presa in consegna sino alla riconsegna al destinatario – il vettore è responsabile, come previsto nei commi seguenti, se non prova che l’evento dannoso è stato causato da fatto del passeggero, o da vizio del bene trasportato, suo confezionamento o imballaggio, o da una causa estranea imprevedibile e irresistibile, come disposto dall’art. 16297.
2. E’ nulla ogni clausola contenuta nelle scritture contrattuali o nelle condizioni generali, ed è inapplicabile negli Stati-membri dell’Unione europea ogni disposizione normativa che, in relazione a quanto previsto dal comma 1 che precede, escluda dal risarcimento un danno superiore o inferiore a un dato ammontare.
3. Nei trasporti comulativi di beni, e di cui all’art. 320, tutti i vettori sono responsabili in solido nei confronti del mittente e, se del caso, del destinatario, dei danni che si verificano in qualunque momento del trasporto. Il vettore che ha risarcito il danno, se il fatto dannoso non è avvenuto durante il suo percorso, può agire in via di regresso, o nei confronti del vettore che risulti essere il responsabile, o, se il responsabile non viene individuato, nei confronti di tutti gli altri in misura proporzionale alla lunghezza del percorso di ciascuno; salvo il diritto di ognuno di essi di provare che il fatto dannoso non è avvenuto durante la sua tratta.
4. Nel trasporto di persone il vettore è responsabile nei confronti del passeggero, o dei suoi eredi, o, se del caso, del committente che ha stipulato il contratto: dei danni provocati dalla mancata effettuazione del trasporto o dal ritardo nella effettuazione di esso oltre i limiti di tempo previsti dalle disposizioni vigenti o condizioni generali o clausole pattizie; dei danni conseguenti alla morte, alle lesioni e malattie del passeggero, alla perdita o al danneggiamento del bagaglio o del veicolo consegnati al vettore stesso.
5. Nel trasporto di beni il vettore è responsabile verso il mittente e, se del caso, verso il destinatario, dei danni provocati
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dalla mancata effettuazione del trasporto, dal ritardo nella esecuzione di esso oltre i limiti di tempo previsti dalle disposizioni vigenti o condizioni generali o clausole pattizie, dalla perdita o dal danneggiamento dei beni consegnatigli per il trasporto, se non riconducibili ad omesse o insufficienti indicazioni del mittente circa le esigenze di conservazione dei beni stessi. E’ inoltre responsabile verso il mittente del danno cagionatogli per la mancata riscossione di quanto dovuto dal destinatario, come previsto.
6. Il passeggero o i suoi eredi o il committente, il mittente, il destinatario devono, a pena di decadenza, denunciare i fatti che hanno provocato i danni subìti entro sessanta giorni dalla scoperta, se già non riconosciuti dal vettore, ed entro il termine di prescrizione di dieci anni.