MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 5. PROTOCOLLO - SEGRETARIATO GENERALE
Prot. n.0013142/24 del 07/05/2024
Il Ministero del Turismo
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
VISTA la Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura”, Investimento 4.2, “Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche” del citato PNRR e, in particolare, la misura M1C3-33 che individua il target da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 di almeno 300 imprese sostenute dalla linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo»;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 1, il quale prevede: i) al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. è istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii) al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l’altro, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati; iii) al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; iv) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che stabilisce che per l’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3 - 25, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono concessi contributi diretti alla spesa per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 3;
VISTO l’articolo 3 comma 2 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai sensi del quale sono soggetti beneficiari le imprese di cui all’articolo 1, comma 4 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale, in alternativa alle misure previste dall’articolo 1;
VISTO l’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che stabilisce che il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e che gli interventi di cui al comma 1, del medesimo articolo 3, devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
VISTO l’articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulla quota delle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato;
VISTO l’articolo 3, comma 5 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che gli incentivi di cui all’articolo 3 sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 del citato decreto- legge;
VISTO l’articolo 3, comma 6 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede l’adozione di un decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale, anche in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 357 della legge n. 311 del 2004, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione degli incentivi finanziari di cui al medesimo articolo 3, in conformità alla predetta Misura M1C3-25, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione dell’intervento agevolativo e all’erogazione del contributo diretto alla spesa;
VISTO l’articolo 4-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 come emendato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha previsto per gli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del citato decreto-legge sono da considerare comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tra cui le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti, da ritenersi applicabile, per ragioni analogiche, anche alla presente misura del PNRR, per tipologia di soggetti e di interventi;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
VISTA la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l’altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2022, recante, ai sensi dell’articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato sull’obbligo di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, comma 354, della citata legge 311 del 2004 (di seguito il “Decreto Garanzia”);
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha previsto l’utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e della carta d’identità elettronica (CIE) per accedere ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, dal Regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020 e dal Regolamento (UE) 2021/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che all’allegato I al predetto regolamento reca la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 e modificata con decisioni C(2022) 1545 del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134, C(2023) 3913 del 19 giugno 2023 relativa al caso SA.107312 (2023/N) e C(2023) 8654 del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N);
VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
VISTO il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2022 al n. 132, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di incentivo sono definiti dal Ministero del Turismo con successivo provvedimento, con il quale sono altresì impartite le indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento e sono precisati gli oneri informativi a carico delle imprese;
VISTA la delibera del CIPESS n. 14 del 14 aprile 2022, rubricata “Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato di misure nel settore del turismo”, pubblicata in G.U. in data 09 giugno 2022, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e del comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale è stata approvata l’assegnazione di 600 milioni di euro a valere sulla quota del 50% delle risorse residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per il finanziamento agevolato della presente misura a sostegno del settore del turismo.
VISTA la “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito degli incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo ex articolo 3, del decreto- legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” del 29 agosto 2022, stipulata tra Ministero del turismo, CDP e Associazione Bancaria Italiana (ABI);
VISTA la “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A - INVITALIA in ordine alle attività amministrative e di supporto tecnico-specialistico per il procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all’articolo 3 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Misura M1C3-25 Investimento 4.2.5 del PNRR. Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2021” del 20 dicembre 2022, prot. n.19036/22;
VISTO l’Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23, emanato con decreto del Ministro del Turismo;
DECRETA
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:
a) “ABI”: l’Associazione Bancaria Italiana;
b) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, che abbia già aderito alla Convenzione alla data di emanazione del presente Avviso ovvero aderente in data successiva;
c) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
d) “Contratto di finanziamento”: il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto beneficiario;
e) “Contributo”: il contributo alla spesa nella forma del contributo a fondo perduto in conto impianti;
f) “Convenzione”: la convenzione stipulata, il 29 agosto 2022, tra il Ministero, l'ABI e CDP, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal Finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 2, comma 10 del Decreto, così come successivamente modificata per effetto del presente Avviso;
g) “Decreto”: il Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2021;
h) “Delibera di finanziamento”: la deliberazione del Finanziamento bancario adottata dalla Banca finanziatrice a seguito della valutazione del merito di credito dalla stessa effettuata in relazione al Finanziamento, e pertanto anche per conto di CDP per quanto riguarda il Finanziamento agevolato, secondo i propri modelli di valutazione e nel rispetto della Convenzione e della normativa applicabile, così come sintetizzata ed attestata dalla Banca finanziatrice mediante gli schemi definiti dalla Convenzione;
i) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al Soggetto beneficiario a valere sulle risorse del FRI per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi del Decreto;
j) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi del Decreto;
k) “Finanziamento”: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
l) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;
m) “Grandi imprese”: le imprese diverse dalle PMI;
n) “Invitalia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. – Invitalia;
o) “Ministero”: il Ministero del Turismo;
p) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al Regolamento GBER, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
q) “PNRR”: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
r) “Procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi di cui al presente Avviso, gestito da Invitalia, accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx;
s) “Programma di investimento”: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione, oggetto della domanda di incentivo avanzata ai sensi del Decreto e che presenti spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00;
t) “Provvedimento di concessione”: l’atto di ammissione all’incentivo, controfirmato dal Soggetto Beneficiario, che comprende la delibera di Finanziamento agevolato di CDP e la Delibera di finanziamento della Banca finanziatrice;
u) “Regioni del Mezzogiorno”: l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, il Molise, la Sardegna e la Sicilia;
v) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 972/2020 del 2 luglio 2020, n. 452/2021 del 15 marzo 2021, n. 1237/2021 del 23 luglio 2021, n. 917/2023 del 4 maggio 2023 e n. 1315/2023 del 23 giugno 2023 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
w) “Soggetto beneficiario”: l’impresa beneficiaria degli incentivi di cui al Decreto;
x) “Soggetto gestore”: il soggetto del quale si avvale il Ministero per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al Decreto e all’erogazione del relativo Contributo, sulla base di appositi accordi convenzionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;
y) “TFUE”: il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188;
Articolo 2
(Ambito di applicazione e risorse disponibili)
1. Il presente Avviso definisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto, gli elementi utili per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», con riferimento alle domande di incentivo presentate nei termini indicati all’art. 9 comma 2 del presente Avviso, e in particolare, tra l’altro, alle modalità per la presentazione delle domande di incentivo, nonché alle indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento, precisando gli oneri informativi a carico delle imprese.
2. Gli investimenti devono assicurare il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
3. Il Decreto disciplina, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le condizioni e le modalità per l'accesso ai Finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI da parte delle imprese che presentino un Programma di investimento coerente con le previsioni del successivo articolo 5 del presente Avviso.
4. Per la concessione del Contributo sono rese disponibili risorse pari a complessivi 180 milioni di euro nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al netto delle risorse impegnate per la copertura degli incentivi delle domande ammesse a seguito dell’emanazione dell’Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23.
5. Per la concessione degli incentivi nella forma del Finanziamento agevolato sono rese disponibili le risorse a valere sul FRI, assegnate dalla citata delibera CIPESS del 14 aprile 2022 n. 14 ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a complessivi 600 milioni di euro, al netto delle risorse impegnate per la copertura degli incentivi delle domande ammesse a seguito dell’emanazione dell’Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23.
6. In coerenza con i principi generali di attuazione del PNRR, una quota pari al 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 4 è riservata a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.
7. Una quota pari al 50 (cinquanta) per cento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 è riservata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
8. Sulle risorse di cui al precedente comma 4 gravano altresì gli oneri derivanti dall’affidamento delle attività di gestione di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il Credito Sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, destinate agli investimenti realizzati nei territori di propria competenza, previo accordo con il Ministero fino a copertura integrale del costo dell’investimento e nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
10. Nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto, il Ministero, CDP e ABI, hanno stipulato la Convenzione per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei Finanziamenti. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione degli incentivi sono svolti dal Ministero per il tramite del Soggetto gestore e la valutazione del merito di credito e la gestione del Finanziamento agevolato è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai Finanziamenti agevolati.
Articolo 3
(Titolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero attua l’intervento agevolativo avvalendosi, per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative relative alla gestione della misura e all’erogazione del Contributo, del necessario supporto operativo e gestionale di Invitalia, in qualità di Soggetto gestore.
Articolo 4
(Soggetti beneficiari e ambito di applicazione)
1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1:
1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.
4. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.
5. Le imprese indicate al precedente comma 1 devono essere:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
b) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
c) con stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
d) in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
e) in regime di contabilità ordinaria;
f) in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
g) laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso;
6. Non sono ammesse domande presentate da imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o membri della governance aziendale così come risultante dal Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. L’esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi nazionali o comunitari e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
e) che siano controllate, collegate o associate, ai sensi di quanto previsto dal Codice civile e dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005 ad imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo;
f) che si trovino, alla data dell’ultimo bilancio approvato, in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014.
Articolo 5
(Interventi ammissibili)
1. Il Programma di investimento, come previsto dall’articolo 5, comma 2, lett. d), del Decreto, deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il Programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.
2. Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.
3. I Programmi di investimento devono avere i seguenti requisiti:
a) essere compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;
b) essere organici e funzionali all’attività esercitata dall’impresa proponente;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
d) essere realizzati nell’ambito di una o più delle unità locali dell’impresa proponente ubicate nel territorio nazionale;
e) comportare spese ammissibili, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER;
f) essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva;
g) non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;
h) essere avviati entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento e conclusi entro il 31/12/2025. La data di avvio è quella definita al precedente punto c), la data di conclusione è la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario può essere autorizzata, per una sola volta, una proroga del termine di avvio, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lettera e).
4. I Programmi di investimento devono essere conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e di apportare un contributo sostanziale (cfr Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente – DNSH) a norma dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nella Scheda n. 2 dell’Allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente - DNSH” pubblicata nella Sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero.
In particolare:
a) l’attività non conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
b) l’attività non conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
c) l’attività non nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;
d) l’attività non nuoce all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Tale requisito si intende soddisfatto se l’attività (1) non conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; (2) non comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o (3) non comporta lo smaltimento a
lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
e) l’attività non comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
f) l’attività non nuoce alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Tale requisito si intende soddisfatto se l’attività (1) non nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (2) non nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione;
5. I Programmi di investimento devono escludere esplicitamente tutte le seguenti attività:
• attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
• attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
• attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
Articolo 6
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese d’investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati nel precedente articolo 5, di cui al documento “Spese ammissibili” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:
a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.
In presenza di Programma di investimento multisede, i limiti sopra riportati sono riferibili ad ogni singola sede.
2. Tutte le spese del Programma di investimento complessivo – incluse quelle eventualmente riconosciute necessarie ma, per loro natura o per esubero sulle percentuali o limite massimo non ammesse alle agevolazioni - devono essere pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.
3. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese relative ad investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese.
4. Tutti i beni mobili acquistati devono essere nuovi di fabbrica e devono essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, direttamente dal Soggetto beneficiario ed esclusivamente sul territorio nazionale.
5. Tutti i beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da imprese e/o professionisti, che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo non si siano trovati nelle condizioni di controllo, collegamento o associazione, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e al decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, rispetto al Soggetto beneficiario.
6. In relazione al Programma di investimento proposto, ciascuna impresa proponente può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso agli incentivi.
Articolo 7
(Incentivi concedibili)
1. Gli incentivi sono articolati nel Contributo e nel Finanziamento agevolato, concessi tenendo conto della dimensione dell’impresa e della ubicazione delle singole unità locali interessate dal Programma di investimento sul territorio nazionale;
2. Laddove l’ubicazione delle singole unità locali interessate dal Programma di investimento ricada in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.
3. Il Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi), correlati all’effettiva durata del Programma di investimento e decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.
4. L’ammortamento è effettuato a rate semestrali, costanti e posticipate con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
La data della prima rata di ammortamento corrisponderà alla prima scadenza utile successiva al termine del periodo di preammortamento, la cui durata sarà commisurata alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento. Il preammortamento massimo indicato non ricomprende l’eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30/6 o 31/12). L’Eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al preammortamento, nel limite della durata massima del finanziamento sopra indicata.
L’incentivo derivante dal Finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al precedente comma 3.
5. Al Finanziamento agevolato è associato un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla Banca finanziatrice. Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto, sulla base di quanto previsto nella Convenzione. Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie.
6. Il Contributo è concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenendo conto dei limiti percentuali massimi di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto.
7. Gli incentivi soddisfano i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento GBER.
8. Qualora il valore complessivo dell’incentivo superi i massimali di aiuto ESL previsti dal Regolamento GBER, l’importo dell’incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina, riducendo il Contributo concedibile.
9. Il Finanziamento, unitamente al Contributo, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili. Il Soggetto beneficiario dovrà assicurare la copertura integrale del Programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
10. L’ammontare degli incentivi è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore all’importo nominale di quanto previsto nel Provvedimento di concessione.
11. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
12. Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, misura M1C3-4.2, l’attribuzione degli incentivi di cui al presente Avviso avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa previsto per la misura e nel rispetto delle riserve di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 del presente Avviso. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 300 imprese beneficiarie, tenuto conto anche dei Provvedimenti di concessione relativi alle domande di incentivo presentate in relazione all’Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23, l’incentivo riconoscibile a valere sul contributo a fondo perduto verrà ridotto in misura proporzionale per tutti i Soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di incentivo in relazione al presente Avviso al fine di raggiungere l’obiettivo minimo di 300 imprese beneficiarie, fermo restando l’obbligo di dimostrare la copertura integrale del progetto.
Articolo 8
(Banche finanziatrici)
1. Ai fini dell'accesso al Finanziamento, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice in relazione all’importo del Finanziamento richiesto e devono allegare alla domanda di incentivo un’attestazione di conferma e sintesi da parte della relativa Banca finanziatrice dell’intervenuta adozione della Delibera di finanziamento secondo quanto previsto nella Convenzione, o, in alternativa, attestato della Banca Finanziatrice, redatto secondo lo schema definito dalla Convenzione, della pendenza dell’istruttoria del finanziamento.
2. La Banca finanziatrice è scelta dall'impresa che intende presentare domanda di incentivo nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell'ABI e di CDP. Nel caso di costituzione, ai fini del Finanziamento Bancario, di un pool di banche senza rilevanza esterna, l’attestazione deve essere predisposta dalla Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso, con la quale il Soggetto beneficiario stipulerà il relativo Contratto di finanziamento.
3. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la Banca finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio anche per conto di CDP, e si obbliga, laddove ne ricorrano le condizioni, alla stipula del Contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP, e a rilasciare la Delibera di finanziamento.
4. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto.
Articolo 9
(Procedura di concessione degli incentivi)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste e non impiegate per la copertura degli incentivi delle domande ammesse a seguito dell’emanazione dell’Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul proprio sito istituzionale l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie.
2. La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la Procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
3. La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx a partire dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2024. Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.
5. La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
6. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.
7. È disponibile la sezione informativa dell’incentivo e la guida alla compilazione della domanda sulla procedura on line nell’apposita sezione dedicata alla misura del sito di Invitalia S.p.a. (xxx.xxxxxxxxx.xx ).
8. L’iter di presentazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
a) registrazione ed accesso alla Procedura informatica attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d’identità elettronica (CIE);
b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
d) caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
e) caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
f) inoltro dell’istanza e dei relativi allegati con conseguente generazione del protocollo.
g) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima ed il suo protocollo.
Le domande non presentate in forma elettronica utilizzando la Procedura informatica messa disposizione di Invitalia s.p.a. non saranno prese in esame.
9. La domanda da presentare comprende, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione, redatta sulla modulistica di cui al precedente comma 3:
a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa richiedente e al Programma di investimento;
b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento con indicazione delle coperture finanziarie complessivamente previste, e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori, nonché dell’effetto di incentivazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento GBER, nel caso di Grandi imprese;
c) documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;
d) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
e) dichiarazione sul rispetto principi previsti dal PNRR, incluso il rispetto del principio del DNSH;
f) asseverazioni di stima dei costi, rilasciate da professionisti indipendenti abilitati all’esercizio della professione per l’ambito di riferimento dell’intervento da agevolare;
g) dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto e dal presente Avviso e necessarie ai fini antimafia, antiriciclaggio e dimensione aziendale;
h) attestazione della Banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della Delibera di finanziamento, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione, contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della Banca Finanziatrice. In alternativa, attestato della Banca Finanziatrice, redatto secondo lo schema definito dalla Convenzione, della pendenza dell’istruttoria del finanziamento, fermo restando che la delibera dovrà essere adottata entro e non oltre il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione.
i) la Delibera di finanziamento, per le imprese che hanno allegato alla domanda l’attestato di pendenza dell’istruttoria del finanziamento, a pena di inammissibilità, da presentare a mezzo pec al Soggetto Gestore entro 10 giorni dalla chiusura della piattaforma.
j) contratto, regolarmente registrato, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero idonea attestazione di essere proprietari degli immobili presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
k) in caso di istanza presentata da proprietari degli immobili, anche contratto, regolarmente registrato, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico da parte di un soggetto terzo.
10. L’istruttoria delle domande di incentivo è svolta nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base della documentazione presentata dall’impresa richiedente. Invitalia, in particolare:
a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione degli incentivi, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione presentata;
b) accerta l’ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria dell’impresa proponente, e del Programma di investimento con particolare riguardo alle previsioni, ai criteri e agli elementi di cui al precedente articolo 5, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice;
c) valuta l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda e previste dal Programma di investimento, determina l'importo dei corrispondenti incentivi concedibili confermando l’effetto di incentivazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento GBER in caso di partecipazione di Grandi imprese, come definite ai sensi del medesimo Regolamento GBER.
11. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria, Invitalia acquisite le attestazioni rilasciate dalle Banche finanziatrici in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della Delibera di finanziamento redatte secondo gli schemi di cui alla Convenzione, può richiedere gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità definite dalla Convenzione di cui all’articolo 2, comma 10, del Decreto. Resta ferma la facoltà per Invitalia di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari all’istruttoria all’impresa richiedente, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 15 giorni. Nel
caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di incentivo è valutata sulla base degli elementi disponibili ovvero dichiarata inammissibile, attivando la procedura di cui al successivo comma 14.
12. Il merito di credito è verificato dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione e nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nella normativa applicabile. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare, la capacità economico-finanziaria dell’impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del Finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese richiedenti.
13. Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni, le spese ammissibili si riducano ad un importo inferiore a 500.000,00 euro, al netto dell’IVA, la domanda è deliberata inammissibile.
14. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 10 si concluda con esito negativo, Xxxxxxxxx comunica all’impresa proponente i motivi che potrebbero determinare il rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di ricevere eventuali osservazioni. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini di istruttoria, che ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della riposta o, in mancanza, dopo 10 giorni dalla data di invio della comunicazione. Laddove le osservazioni inviate dall’impresa proponente non siano ritenute idonee a sanare anche uno solo dei profili di criticità rilevati, il Ministero delibera la non accoglibilità e rigetto della domanda stessa, dandone informazione a mezzo PEC all’impresa proponente e alla Banca finanziatrice;
15. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 10 si concluda con esito positivo, Invitalia, trasmette, a mezzo PEC, all’impresa proponente, alla Banca finanziatrice e a CDP, la proposta di concessione degli incentivi, riportante, in particolare, l’ammontare delle spese ammesse agli incentivi, l’importo del Contributo, degli eventuali mezzi propri messi a disposizione dal Soggetto beneficiario, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario, nonché la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento.
16. L’impresa proponente, ricevuta la comunicazione dell’esito positivo della valutazione, richiede alla Banca finanziatrice la rimodulazione della Delibera di finanziamento, comunicando, a mezzo PEC, dell’avvenuta richiesta il Soggetto Gestore entro 10 giorni dalla ricezione della proposta di concessione degli incentivi. La Banca finanziatrice, se necessario, rimodula e rilascia all’impresa proponente una nuova attestazione della Delibera di finanziamento, inviandone copia a CDP.
17. Invitalia, ricevuta la documentazione, trasmette la proposta di concessione definitiva al Ministero, alla Banca finanziatrice e a CDP, al fine dell’assunzione, da parte di quest’ultima, della delibera di Finanziamento agevolato.
18. CDP, ricevuta la proposta di concessione degli incentivi, completa dell’attestazione della Delibera di finanziamento, entro i 10 giorni lavorativi successivi, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette alla Banca Finanziatrice attraverso il proprio portale e al Ministero e a Invitalia, a mezzo PEC.
19. Il Ministero, acquisita la delibera di Finanziamento agevolato da CDP, adotta, entro 60 giorni, il Provvedimento di concessione indicante l’ammontare delle spese ammesse agli incentivi, l’ammontare e la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento, gli obblighi in capo al Soggetto beneficiario nonché le condizioni di revoca e l’eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza, e lo trasmette al Soggetto beneficiario ai fini della
sottoscrizione per accettazione da parte di quest’ultimo, entro 10 giorni. Tale provvedimento, la cui efficacia resta subordinata alla stipula del Contratto di finanziamento, viene contestualmente tramesso a CDP e alla Banca finanziatrice.
20. Entro 90 giorni dal ricevimento del Provvedimento di concessione, la Banca finanziatrice procede alla stipula del Contratto di finanziamento con il Soggetto beneficiario, in nome e per conto proprio e di CDP, pena la decadenza dagli incentivi. È fatta salva la facoltà, da parte del Soggetto beneficiario o della Banca finanziatrice, di richiedere al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni.
21. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il Ministero o il Soggetto gestore può richiedere all’impresa proponente i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti già forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, il Ministero o il Soggetto Gestore invia all’impresa proponente una comunicazione di decadenza della domanda stessa, dandone informazione, a mezzo PEC, alla Banca finanziatrice.
Articolo 10
(Erogazione degli incentivi e gestione del Finanziamento)
1. Le agevolazioni concesse sono erogate sulla base di Stati Avanzamento Lavori (SAL) degli investimenti complessivamente da realizzare, presentati dalla beneficiaria già quietanzati, in massimo tre tranches, compresa quella relativa all’erogazione a saldo. I SAL, di cui il primo deve essere di importo non inferiore al 20% del totale degli incentivi riconosciuti, sono presentati con procedura telematica, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito web istituzionale da Invitalia, e corredati dalla documentazione specificamente richiesta. Ai fini dell’erogazione degli incentivi, la Beneficiaria è tenuta a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nel Provvedimento di concessione, nel quale sono definite le modalità di valutazione delle richieste di erogazione.
2. Il Contratto di finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20 (venti) per cento. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal contratto anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella Convenzione. Il Soggetto beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente alla Banca finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero e a Invitalia;
3. Ai fini dell’erogazione, il Soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, ad esclusione di anticipi e acconti, consistente in fatture quietanzate, regolarmente contabilizzate, al netto di eventuali note di credito. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato anche per la parte eventualmente non ammissibile alle agevolazioni. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare indispensabilmente i codici CUP assegnati alla domanda di incentivo e comunicati nel Provvedimento di concessione.
4. La prima richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del Provvedimento di concessione;
5. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (Contributo e Finanziamento agevolato) non può superare l’80 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante. Il residuo 20 per cento degli incentivi è erogato a saldo. L’erogazione a saldo è disposta entro 3 mesi dalla data di richiesta dal Soggetto beneficiario, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile da Invitalia e concernente il raggiungimento degli obiettivi, oltre che della documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.
6. I Programmi di investimento devono essere realizzati conformemente alla proposta di investimento approvata ad esito dell’attività istruttoria. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal Provvedimento di concessione, fermo restando le percentuali massime di ammissibilità delle specifiche categorie di investimento e il limite massimo di incentivi concedibili. Nel rispetto di detti limiti è, inoltre, possibile azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste, laddove debitamente supportate da perizia giurata di stima di un professionista abilitato. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Ministero per il tramite del Soggetto Gestore in sede di istruttoria dello stato avanzamento lavori presentato;
7. Entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione a stato avanzamento lavori ed entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione a saldo, Invitalia provvede a:
a) verificare il corretto andamento delle attività nonché l’avanzamento del Programma di investimento;
b) verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate;
c) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati.
d) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
e) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 7, comma 13, del decreto 28 dicembre 2021;
f) verificare la regolarità contributiva del Soggetto beneficiario;
g) verificare che il Soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
h) verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’erogabilità delle risorse pubbliche e comunicare tempestivamente al Ministero eventuali casi particolari di sospensione ove previsto dalla medesima normativa;
i) calcolare gli incentivi spettanti;
j) in caso di esito positivo delle verifiche, comunicare alla Banca finanziatrice l’ammontare della quota di Finanziamento da erogare al Soggetto beneficiario, al lordo dell’eventuale anticipo concesso.
8. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’impresa proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Invitalia può richiederli attraverso una comunicazione scritta, una sola volta durante lo svolgimento delle verifiche, con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con la sospensione e lo stralcio temporaneo delle spese non adeguatamente rendicontate.
9. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
10. L’erogazione delle quote di Contributo è effettuata da Invitalia. Il Contributo deve essere registrato nel bilancio del Soggetto beneficiario con il metodo indiretto, e riscontato in funzione del piano di ammortamento degli investimenti sulla base dei quali è stato erogato.
11. Il Ministero trasferisce periodicamente a Invitalia le somme necessarie per le erogazioni di cui al precedente comma, sulla base del relativo fabbisogno, fermo restando il rispetto dei vincoli sull’utilizzo dei relativi fondi. Tali erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 30 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 3 mesi dalla data di richiesta del Soggetto beneficiario.
12. L’erogazione delle quote di Finanziamento è effettuata dalla Banca finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di Invitalia, all’esito positivo delle verifiche effettuate.
13. La messa a disposizione alla Banca finanziatrice, da parte di CDP, delle risorse per l’erogazione del Finanziamento agevolato è disciplinata dalla Convenzione. La Convenzione stabilisce, tra l’altro, le modalità di erogazione del Finanziamento, nonché gli impegni del Ministero ovvero del Soggetto gestore, della Banca finanziatrice e di CDP, in conformità alle previsioni del presente articolo.
Articolo 11
(Variazioni)
1. Il Soggetto beneficiario comunica a Invitalia e alla Banca finanziatrice, preventivamente, ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del Programma di investimento, ovvero di natura soggettiva, che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. In caso di modifiche che comportino variazioni del Programma di investimento, ovvero di natura soggettiva conseguenti a operazioni societarie o di cessione dell’attività, tale comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale che comportino la variazione di titolarità del programma da agevolare o agevolato, Invitalia procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte del Soggetto beneficiario, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero, al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di incentivo o alla revoca totale o parziale degli incentivi concessi.
3. Le variazioni di cui ai punti precedenti devono essere sempre espressamente assentite dal Ministero, previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per beneficiare degli incentivi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice.
L'erogazione degli incentivi resta sospesa fino a quando le variazioni non siano state assentite dal Ministero e, se del caso, dalla Banca finanziatrice.
4. Qualora dalle verifiche effettuate da Invitalia emerga la necessità di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti forniti dal Soggetto beneficiario, in assenza di risposta entro il termine assegnato, può essere avviata procedura di revoca parziale o totale degli incentivi.
5. La Banca finanziatrice comunica al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione degli incentivi.
6. Il Ministero e la Banca finanziatrice provvedono a effettuare le modifiche al Provvedimento di concessione e al Contratto di finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo. La Convenzione specifica gli ulteriori impegni del Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di cui al presente articolo.
Articolo 12
(Revoche)
1. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono revocati, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario;
b) fallimento o liquidazione, anche volontaria, del Soggetto beneficiario e cessazione dell’attività;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo degli incentivi;
d) inadempimento ad almeno due rate del Finanziamento agevolato, anche in relazione ai soli interessi di preammortamento;
e) mancata realizzazione del Programma di investimento entro i termini previsti;
f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel Programma di investimento, fatta salva l’autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali
ammessi agli incentivi, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del
Programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le Grandi imprese;
g) la mancata registrazione del Contributo nel bilancio del Soggetto beneficiario con il metodo indiretto di cui all’art. 10, comma 10 del presente Avviso;
h) altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dal Provvedimento di concessione
o dal Contratto di finanziamento.
2. Gli incentivi sono revocati, oltre che al ricorrere delle circostanze previste al punto precedente, nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 11, nonché nel caso di ingiustificata violazione degli obblighi posti a carico del Soggetto beneficiario dal presente Avviso, con particolare riferimento alla trasmissione del rapporto tecnico finale sul Programma di investimento, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni intervenute e alla trasmissione delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio dell’intervento realizzato. La revoca è, inoltre, disposta nel caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione e dal Contratto di finanziamento.
3. La revoca totale degli incentivi comporta la risoluzione del Contratto di finanziamento e l’obbligo di restituzione da parte del Soggetto beneficiario di tutto il debito residuo a scadere. La revoca totale comporta, altresì, l’obbligo di restituzione da parte del medesimo Soggetto beneficiario dell’importo del beneficio di cui lo stesso ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi come specificato nel precedente articolo 7.
Laddove sia disposta entro i 3 anni dalla conclusione dell’intervento (5 anni per le Grandi imprese) la revoca comporta anche la restituzione dell’importo del Contributo erogato maggiorato delle somme previste nel Provvedimento di concessione.
4. Nel caso di cui al comma 1 lettera e) del presente articolo, la revoca degli incentivi è parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale. In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e i maggiori incentivi eventualmente già erogati vengono detratti dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperati.
5. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione, ferme restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I termini della sopra citata maggiorazione sono specificati, in relazione al Finanziamento agevolato, dalla Convenzione.
Articolo 13
(Estinzione anticipata del Finanziamento)
1. Il Soggetto beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il
Finanziamento dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario della
commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla Convenzione.
Articolo 14
(Vigilanza e controlli)
1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento degli incentivi. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi di Invitalia o del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Articolo 15
(Monitoraggio e valutazione)
1. I risultati dei Programmi di investimento e l’efficacia degli interventi di cui al presente Avviso sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
2. Il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere a Invitalia, a partire dalla data di stipula del Contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio (quinto per le Grandi Imprese) successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una specifica relazione annuale redatta secondo le indicazioni fornite dal Provvedimento di concessione. Le Banche finanziatrici provvedono a fornire ogni ulteriore informazione utile alle attività di cui al presente articolo.
3. Restano fermi gli obblighi a carico dei Soggetti beneficiari stabiliti dall'articolo 16 ai fini delle attività di controllo e monitoraggio.
Articolo 16
(Obblighi a carico dei Soggetti beneficiari per attività di controllo e monitoraggio)
1. Al fine di consentire l’espletamento da parte del Ministero delle attività di cui agli articoli 14 e 15, i Soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal
Ministero o da Invitalia;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o di Invitalia al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento degli incentivi;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.
Articolo 17
(Trattamento dei dati personali)
1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono gli incentivi ai sensi del presente Avviso sono tenuti in fase di compilazione della domanda di incentivo e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito web di Invitalia.
Articolo 18 (Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto.
2. Il Ministero si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi provvedimenti.
Il Segretario Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.