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DELIBERAZIONE N. 14 DEL 17/01/2022 | |
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO FI- NANZIATE DALLA FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO | |
Esercizi/o 2022 Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € 0,00 - Importo esercizio corrente: € . | STRUTTURA PROPONENTE UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Il Dirigente Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € . | |
- Utilizzato: € . | |
- Residuo: € . | |
Autorizzazione n°: . | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
Responsabile del Procedimento Xxxxxxx Xxxxxx | |
L’Estensore Lucia D'Auria Proposta n° DL-2-2022 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 14/01/2022 | Data 14/01/2022 |
IL DIRETTORE SANITARIO Xxxxxx Xxxxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante data 13/01/2022 Assente Parere del Direttore Scientifico ISG Xxxx Xxxxxxx data 14/01/2022 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - allegato - pag. 6 - All.1 Convenzione siglata rinnovo Borse Fondazione AIRC |
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed in- tegrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01.2021 e n. 380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;
il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del ricono- scimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisio- terapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Isti- tuto Nazionale Tumori Regina Xxxxx (IFO-IRCCS IRE);
il decreto legge del 13 settembre 2012 n. 158, convertito in legge n. 189 del 8 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, art. 17;
Premesso che l’art. 7 del D. Lgs. n. 288/2003, contempla le diverse tipologie di ricavi de- gli IRCCS;
che l’art. 8 del D. Lgs. n. 288/2003 prevede l’attuazione di misure di collega- mento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ri- cerca;
che la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC (FIRC), nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di sostegno finanziario della ri-
cerca scientifica in ambito oncologico, attribuisce borse di studio destinate al perfezionamento professionale di giovani ricercatori selezionati a propria esclusiva cura;
che a seguito della fusione, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro è dive- nuta Titolare del Trattamento di tutti i dati personali che Fondazione Italiana
per la ricerca sul cancro - A.I.R.C. ha raccolto nel corso del tempo e le medesime finalità A.I.R.C;
persegue
Considerato che gli IFO-IRE hanno interesse a collaborare con Fondazione AIRC ritenendo che l’attività di studio e di ricerca in ambito oncologico svolta dai borsisti sia coerente con le proprie finalità;
Tenuto conto che con nota folium n. 15514 del 1 dicembre 2021 il Direttore Scientifico ha comunicato la volontà di rinnovare la Convenzione per l’erogazione di borse di studio finanziate dalla Fondazione AIRC già siglata ed allegata alla presen- te;
che Fondazione AIRC si è impegnata, attraverso pagamenti trimestrali antici- pati, a trasferire agli IFO-IRE le somme necessarie al pagamento di tre mensi- lità di ciascuna borsa, fino al completamento di ciascun stanziamento annua- le;
che, oltre al compenso lordo, è stabilito che per ciascuna borsa di studio corri- sponderà a questi Istituti anche l'aliquota dovuta a titolo di Imposta Regionale per le Attività Produttive per l’8.5% e INAIL per lo 0.8%;
che eventuali modifiche delle condizioni di svolgimento della borsa di studio dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Scientifica, a cui dovrà essere inviata, per tempo, formale richiesta a mezzo e-mail, scriven- do all’indirizzo: xxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxx.xx.
che l’istituzione dovrà informare tempestivamente Fondazione AIRC, comu- nicando il periodo di astensione dall’attività di ricerca e l’eventuale recupero concordato con il borsista. Durante il periodo di sospensione Fondazione
AIRC sospenderà l’erogazione del contributo, che sarà posticipata al periodo di recupero.
che l’eventuale rinuncia alla borsa di studio da parte di un borsista dovrà esse- re comunicata dall’Istituzione ospitante a Fondazione AIRC via e-mail all’indirizzo sopra indicato non appena ne venga a conoscenza. A seguito di tale comunicazione Fondazione AIRC sospenderà l’erogazione dei relativi fondi.
Preso atto che con nota folium n. 15514 del 1 dicembre 2021 la Direzione IFO-IRE ha comunicato la volontà di rinnovare la Convenzione per l’erogazione di borse di studio finanziate dalla Fondazione AIRC;
che gli IFO-IRE e la Fondazione AIRC hanno siglato la Convenzione per la durata di anni cinque, a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione delle Parti, e si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di cinque anni, che allegata alla presente è parte integrante e sostanziale;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15
Propone
Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati, di:
• Prendere atto che con nota folium n. 15514 del 1 dicembre 2021 la Direzione IFO- IRE ha comunicato la volontà di rinnovare la Convenzione per l’erogazione di borse di stu- dio finanziate dalla Fondazione AIRC;
• Prendere atto che gli IFO-IRE e la Fondazione AIRC hanno siglato la Convenzione per la durata di anni cinque, a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione delle Parti, e si
intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di cinque anni, che allegata alla presente è parte integrante e sostanziale;
Il Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presen- te deliberazione.
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Xxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019
In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “RINNOVO CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALLA FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO” e di renderla
disposta.
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE
DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALLA FONDAZIONE AIRC
TRA
La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro (nel seguito: AIRC), con sede legale in Milano in Xxxxx Xxxxxx, 00 codice fiscale 80051890152 qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante Xxxx.
Xxxxxx Xxxxxx, nato a Milano, il 13 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede
e
gli Istituti Fisioterpaici Ospitalieri in qualità di Istituzione ospitante titolari di borse di studio istituite da AIRC (nel seguito: Istituzione), avente sede in (indirizzo completo: città/provincia), C.F. 02153140583 /PARTITA IVA 010330110006, rappresentato dal Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx,
nel seguito: le Parti
PREMESSO CHE
1. AIRC è un ente senza scopo di lucro il cui scopo statutario è provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale di giovani ricercatori, attraverso l’erogazione di contributi liberali.
2. L’Istituzione è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca biomedica, non economica, oncologica o di interesse oncologico e soddisfa i requisiti previsti per la “Hosting Istitution” indicati nei bandi AIRC. Per Organismo di Ricerca si intende un’entità (ad esempio, università, ospedale o istituto di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca non economica. Gli eventuali utili derivanti dall’attività di ricerca non economica devono essere reinvestiti in attività di ricerca non economica. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
3. AIRC pubblica ogni anno bandi per l’assegnazione di borse di studio, che invitano i ricercatori a presentare le proprie candidature.
4. I ricercatori assegnatari di borsa di studio sono selezionati ad esclusiva cura di AIRC, attraverso un severo processo di valutazione, basato su criteri esclusivamente meritocratici. Le candidature presentate a AIRC sono valutate tramite il metodo internazionale del peer review (o valutazione da parte di pari): ogni candidatura è sottoposta al giudizio di almeno tre esperti indipendenti che non hanno conflitto di interesse con il richiedente. Tali revisori sono parte di un gruppo di quasi 600 esperti internazionali e/o sono membri del Comitato Tecnico Scientifico, scelti per la loro expertise in campo oncologico.
5. L’attività di ricerca proposta dai titolari della borsa di studio deve essere svolta presso enti senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie la conduzione di attività di ricerca scientifica e che operino in campo oncologico, e che abbiano manifestato la propria disponibilità a consentire lo svolgimento del progetto proposto dal ricercatore in risposta al Bando pubblicato da AIRC, con propria organizzazione di beni e servizi.
6. AIRC intende mettere a disposizione dell’Istituzione ospitante l’importo lordo di ciascuna borsa di studio assegnata.
Alla luce di tutto quanto precede, al fine di disciplinare le modalità di erogazione del contributo finanziario e gli impegni di ciascuna parte a seguito dell’attribuzione del contributo,
le Parti
CONVENGONO
le condizioni specificate nella seguente convenzione (nel seguito: “convenzione”).
Articolo 1 - Modalità di comunicazione degli assegnatari
AIRC invierà all’Istituzione ospitante entro la fine di ogni anno l’elenco dei borsisti assegnatari di borsa di studio per l’anno successivo.
Articolo 2 - Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo finanziario annuale da parte di AIRC avverrà con trasferimenti trimestrali anticipati (31.12 - 31.03 - 30.06 - 30.09) delle somme necessarie al pagamento delle borse di studio da erogare nel trimestre successivo. Contestualmente all’erogazione dell’importo lordo della borsa, saranno trasferite le relative quote degli oneri relativi all’IRAP per 8,5% e INAIL per lo 0.8%
L’Istituzione chiede che i trasferimenti trimestrali anticipati effettuati a mezzo bonifico bancario avvengano sul seguente conto:
INTESTATARIO CONTO CORRENTE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri ISTITUTO BANCARIO: Unicredit
AGENZIA: IFO
INDIRIZZO BANCA: Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 cap 00144 IBAN: XX00X0000000000000000000000
L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie inviando una comunicazione formale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante a mezzo e-mail, scrivendo all’indirizzo: xxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Articolo 3 - Modalità di erogazione della borsa di studio al ricercatore
L’Istituzione si impegna ad erogare, con cadenza mensile, l’importo assegnato ai ricercatori selezionati da AIRC, al netto delle eventuali trattenute fiscali e contributive a carico del titolare della borsa di studio, provvedendo alla relativa certificazione dei compensi, in qualità di sostituto d’imposta.
In funzione dell’importo messo a disposizione da AIRC, l’Istituzione concorderà con ciascun assegnatario della borsa di studio la modalità di erogazione ed il trattamento fiscale più vantaggioso per quest’ultimo tra le opzioni consentite dalla legge vigente, scegliendo se attivare borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme contrattuali compatibili con l’importo assegnato. Gli ulteriori oneri fiscali, contributivi ed assicurativi restano a carico dell’Istituzione, la quale si impegna a non trattenere ai borsisti alcun onere di carattere amministrativo, qualora la forma contrattuale applicabile fosse la borsa di studio non sono previsti oneri contributi.
L’Istituzione ha facoltà di integrare l’importo lordo della borsa con fondi propri, a condizione che tali fondi non siano riconducibili ad altre erogazioni da parte di AIRC.
Articolo 4 – Responsabilità dell’Istituzione
Ogni responsabilità ed onere legato allo svolgimento del progetto da parte del borsista è a carico dell’Istituzione.
Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l’effettuazione delle relative spese, l’istituzione opererà in piena autonomia, secondo le norme di legge e regolamenti vigenti, assumendone la
completa responsabilità; pertanto AIRC resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi (personale dipendente, creditori, collaboratori interni o esterni, fornitori, ecc…) in relazione allo svolgimento del programma della borsa di studio e sarà totalmente estranea a responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse alla borsa di studio.
L’erogazione della borsa di studio deve avvenire in ottemperanza alla normativa vigente. L’attività di ricerca dovrà essere condotta nel rispetto delle policies pubblicate da AIRC.
L’Istituzione si impegna ad applicare ai titolari della borsa di studio, le tutele previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. L’Istituzione si impegna a dare idonea copertura assicurativa contro eventuali infortuni ai borsisti ospitati e per l’attività da loro svolta.
L’Istituzione si impegna inoltre a garantire ai borsisti ospitati la disponibilità di spazi e mezzi necessari allo svolgimento dell’attività di ricerca per cui è stata assegnata loro la borsa di studio e un’adeguata formazione sotto la supervisione del responsabile scientifico indicato nella candidatura/nell’application.
L’Istituzione si impegna a favorire la partecipazione dei borsisti alle attività di comunicazione e raccolta fondi di AIRC.
L’Istituzione si impegna a fornire un rendiconto relativo all’erogazione della borsa nelle modalità indicate da AIRC.
Qualora l’Istituzione non ottemperi alle obbligazioni di cui agli Art. 3 e 4 AIRC si riserva il diritto di recedere con effetto immediato dalla presente convenzione, sospendendo le borse di studio in corso e le relative erogazioni.
Articolo 5 – Responsabilità di AIRC
L’erogazione del contributo finanziario avverrà nei limiti dell’importo assegnato annualmente per le borse di studio elencate nella comunicazione di cui all’articolo 1. Eventuali maggiori oneri, connessi allo svolgimento dell’attività del borsista, resteranno a carico dell’Istituzione.
Articolo 6 – Gestione delle variazioni delle condizioni di svolgimento della borsa di studio Eventuali modifiche delle condizioni di svolgimento della borsa di studio dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Scientifica, a cui dovrà essere inviata, per tempo, formale richiesta a mezzo e-mail, scrivendo all’indirizzo: xxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxx.xx. Qualora abbia luogo una interruzione dell’attività di progetto per un periodo superiore a 40 giorni consecutivi (ad esempio per documentata maternità o malattia), la borsa sarà sospesa con facoltà di recupero.
L’istituzione dovrà informare tempestivamente AIRC, comunicando il periodo di astensione dall’attività di ricerca e l’eventuale recupero concordato con il borsista. Durante il periodo di sospensione AIRC sospenderà l’erogazione del contributo, che sarà posticipata al periodo di recupero. L’eventuale rinuncia alla borsa di studio da parte di un borsista dovrà essere comunicata dall’Istituzione ospitante a AIRC via e-mail all’indirizzo sopra indicato non appena ne venga a conoscenza. A seguito di tale comunicazione AIRC sospenderà l’erogazione dei relativi fondi.
A seguito della rinuncia alla borsa di studio da parte del titolare, il relativo progetto terminerà. L’istituto si impegna a restituire a AIRC entro i due mesi successivi alla comunicazione di rinuncia da parte del borsista, l’eventuale residuo non corrisposto a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:
BANCA INTESA SAN PAOLO
INTESTATARIO CONTO CORRENTE: FONDAZIONE AIRC IBAN: IT 14 H 03069 09400 100000103528
Articolo 7 – Acknowledgements
Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati della ricerca svolta dal borsista dovranno recare il riconoscimento a AIRC tra gli “acknowledgements” o il “funding”, riportando la dicitura indicata
nella Lettera di Assegnazione che il borsista ha ricevuto; analogamente eventuali interviste o articoli rilasciati sulla ricerca svolta dal borsista a media generalisti (televisioni, radio, giornali, siti Internet) dovranno recare la citazione del sostegno da parte di AIRC.
Articolo 8 – Durata
La presente convenzione ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione delle Parti, e si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di cinque anni; le Parti si riservano in ogni momento la facoltà di recesso da comunicarsi mediante formale richiesta a mezzo e-mail, scrivendo all’indirizzo: xxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxx.xx. Qualora una delle parti decida di recedere volontariamente dalla presente convenzione, dovrà comunque tenere fede agli impegni assunti, permettendo ai borsisti di completare le borse di studio in corso.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare la normativa sulla protezione dei dati ed in particolare il regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Le parti si impegnano ad ottenere tutti i consensi necessari per la trasmissione di dati personali a parti terze per la durata e gli scopi della presente convenzione.
In relazione al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano ad assicurare:
• che è stata messa in atto una procedura per valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, in particolar modo per evitare il trattamento non autorizzato o illegale dei dati o per evitare lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento di dati sensibili;
• che tutto il personale che ha accesso ai dati o al loro trattamento è obbligato a considerare e trattare i dati come confidenziali;
• che i dati personali non verranno trasmessi al di fuori dell’Area Economica Europea a meno che non vengano rispettate le norme del regolamento sulla protezione dei dati;
• di collaborare per rispondere ad eventuali domande da parte dell’interessato che fornisce i dati e ad assicurare il rispetto dei termini di legge per quanto riguarda la sicurezza, notifiche di eventuali violazioni, valutazione dell’impatto e consultazioni con l’Autorità di Sorveglianza o di controllo;
• di notificare all’altra parte eventuali violazioni;
• di distruggere le copie del presente contratto entro i termini indicati dal Codice Civile;
• di mantenere una completa ed accurata raccolta di dati ed informazioni atte a dimostrare il rispetto di questa clausola;
• di non trasferire i dati a terzi senza l’autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Inoltre i dati personali necessari per dare esecuzione agli accordi esistenti possono essere condivisi
• con i fornitori che le Parti utilizzano nello sviluppo e gestione delle attività previste dall’Accordo
• con i Revisori che possono svolgere attività di controllo
• con eventuali cofinanziatori (istituzioni quali Ministeri e UE, donatori che abbiano effettuato donazioni finalizzate, tribunale e famiglie di chi ha effettuati lasciti).
Resta inteso che le informazioni relative al progetto sono pubblicate sul sito di AIRC e possono condivise con i partner aderenti a ICRP.
I dati identificativi, di recapito e relativi all’attività del ricercatore, con il suo consenso, possono essere condivise con incaricati AIRC per il coinvolgimento del ricercatore in attività istituzionali e campagne di raccolta fondi.
Articolo 10 – Comunicazioni
Ogni comunicazione inerente l’oggetto della convenzione o la richiesta di modifica delle condizioni della stessa, dovrà essere inviata a mezzo e-mail, scrivendo all’indirizzo: airc.direzione- xxxxxxxxxxx@xxx.xx. L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente a AIRC ogni variazione
dello stato giuridico dell’Ente stesso e del rapporto tra l’Ente e il borsista. L’Istituzione ha l’obbligo di informare tempestivamente AIRC di qualsiasi modifica intervenuta nello svolgimento del progetto, in particolare di qualunque variazione del ruolo del borsista nell’Istituzione o suo trasferimento. Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente a AIRC le eventuali modifiche incorse nell’assetto giuridico (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc…) o qualunque rilevante variazione a carico degli organi amministrativi; analogamente dovrà essere comunicata l’eventuale cessazione dell’attività, l’insorgenza di procedure concorsuali, o qualunque altro evento che possa pregiudicare l’affidabilità economico finanziaria dell’Istituzione.
Articolo 11 - Risoluzione delle controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione della presente Convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge italiana.
Se quanto stabilito al comma precedente non risultasse sufficiente a risolvere la vertenza, le Parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dalla presente Convenzione o in relazione alla stessa.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente quello di Milano.
Articolo 12 – Registrazione e Bollo
Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge
n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC.
La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale a cura dell’Istituzione ospitante. L’istituzione con nota scritta chiederà ad AIRC il rimborso della quota di spettanza.
L’imposta di bollo è assolta mediante contrassegno telematico con codice identificativo n.
Articolo 13 - Documenti che integrano la presente convenzione
La documentazione che disciplina i rapporti tra AIRC e l’Istituzione in relazione ai progetti elencati nella lettera citata all’art. 1 (Bando, Applications, Lettere di Assegnazione, ecc.) ha validità ai fini della determinazione dei termini dell’accordo tra le parti.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Milano Roma,
Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Il Legale Rappresentante Il Presidente
(Xxxxxx Xxxxxx)
Il Legale Rappresentante Direttore Generale
(Xxxxxx Xxxxxxxx)
DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)
Esito Verifica Firme 14 gennaio 2022
File : C:/Users/minutiello.catia/dikeTmpdir_17098/1712/Convenzione_IFO_Borse Fondazione AIRC.pdf.p7m
Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/01/2022 08.46.53 (UTC Time) Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : XXXXXX XXXXXX
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2 Cod. Fiscale : TINIT-SRNNDR64E13F205P
Stato : IT
Cod. Ident. : 20215029022578
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 19/05/2021 13.04.58 (UTC Time) Validità Cert fino al: : 19/05/2024 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data e Ora Firma : 17/12/2021 12.54.09 (UTC Time)
Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/01/2022 08.46.53 (UTC Time) Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : XXXXXX XXXXXXXX
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2 Cod. Fiscale : TINIT-CRMMRN59C55H501I
Stato : IT
Cod. Ident. : 20215023509
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 29/10/2021 11.07.18 (UTC Time) Validità Cert fino al: : 29/10/2024 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data e Ora Firma : 16/12/2021 15.40.45 (UTC Time)
InfoCert S.p.A.