Art.1. Definizioni
Art.1. Definizioni
Nell’ambito e ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e di ogni altro documento allegato si intendono per:
- Somministrante: la società Soenergy S.r.l., erogatrice della fornitura di energia elettrica;
- Cliente: il soggetto che fruisce del servizio di fornitura di energia elettrica;
- Parti: la Somministrante ed il Cliente;
- CGC: le presenti condizioni generali di contratto;
- Proposta di Contratto: la documentazione presentata dalla Somministrante al Cliente e atta a descrivere l’offerta commerciale a cui il Cliente può chiedere di aderire, comprensiva di scheda di confrontabilità dei prezzi e di ogni altra documentazione volta a consentire al Cliente di valutare consapevolmente la suddetta offerta, incluse le informative previste dalla normativa vigente;
- Modulo di Accettazione (di seguito “Accettazione”): il documento contenente la richiesta, da parte del Cliente, della fornitura di energia elettrica alle condizioni di cui alla Proposta Contrattuale e volta a manifestare la volontà di concludere un Contratto di somministrazione di energia elettrica (di seguito “Contratto”);
- AEEG: L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas Naturale.
- Distributore o Gestore di rete: il soggetto che gestisce il servizio di distribuzione.
- Sito: punto di prelievo dell’energia elettrica presso gli immobili del Cliente.
Art. 2. Oggetto del Contratto, condizioni generali di vendita e usi consentiti
Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica da parte della Somministrante al Cliente, per gli usi consentiti e indicati dal Cliente nel Modulo di Accettazione, con le modalità riportate ed alle condizioni specificate di seguito e nella Proposta Contrattuale.
Resta inteso che il servizio di vendita dell’energia elettrica gestito dalla Somministrante è regolato dalle presenti CGC, dalle norme emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.
L’energia elettrica forniti potranno essere utilizzati esclusivamente per l’uso dichiarato e per alimentare i siti del Cliente e non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi o utilizzati per altri scopi.
Art. 3. Competenze della Somministrante
La Somministrante gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell’energia elettrica ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione. Spettano invece al competente Distributore la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l’energia elettrica, la installazione, la gestione, la manutenzione e l'effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna dell’energia elettrica sino al punto di fornitura, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell’energia elettrica al punto di consegna, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. La Somministrante non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del gestore del servizio di distribuzione, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. La Somministrante garantisce al Cliente la fornitura dell’energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità pattuite con le presenti CGC.
Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica non sono imputabili alla Somministrante e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto come meglio specificato all’art. 14.
Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica oggetto della fornitura restano di esclusiva competenza del gestore della rete alla quale i siti risultano collegati.
Art. 4. Condizioni per la conclusione del contratto
Il Cliente, dopo aver valutato attentamente la Proposta di Contratto, richiede alla Somministrante la fornitura di energia elettrica attraverso la presentazione del Modulo di Accettazione debitamente compilato e sottoscritto presso gli sportelli di Soenergy S.r.l., attraverso l’invio dello stesso a Soenergy S.r.l. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di cui all’art 16 o mediante gli agenti commerciali. In ogni caso, le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti CGC.
Il Cliente conferisce mandato alla Somministrante affinché proceda per suo conto a inoltrare la comunicazione di recesso sottoscritta dal Cliente stesso al precedente fornitore, e a stipulare con i competenti distributori i contratti che si rendono necessari per la somministrazione di energia elettrica.
Soenergy S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi:
a. mancanza di solvibilità del Cliente di cui Soenergy S.r.l. si riserva la facoltà di verifica;
b. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
c. sottoscrizione del Cliente a procedure concorsuali;
x. xxxxxxx ottenimento da parte di Soenergy S.r.l. di adeguata copertura assicurativa o bancaria sul credito commerciale, nei confronti del Cliente, da parte di primario istituto con il quale Soenergy S.r.l. ha stipulato o potrebbe stipulare una polizza destinata a coprire il proprio credito commerciale;
e. mancata ricezione da parte di Soenergy S.r.l. di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi;
f. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a Soenergy S.r.l.;
g. qualora la Richiesta di fornitura riguardi aree territoriali non servite da Soenergy S.r.l.
Art. 5 Attivazione, decorrenza ed efficacia della fornitura di energia elettrica. Perfezionamento del contratto
Ai fini dell’esecuzione del Contratto la Somministrante provvede a stipulare per conto del Cliente i contratti per i servizi di trasporto, trasmissione, distribuzione e dispacciamento ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto ai Gestori di rete.
La decorrenza della fornitura avverrà compatibilmente con la data di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione, senza che sia imputabile alla Somministrante ogni ritardo che possa derivare dagli obblighi imposti dalla normativa vigente o da attività dei Gestori di rete.
La fornitura è, in ogni caso, subordinata:
a) al collegamento del Sito del Cliente alla rete di distribuzione, in maniera che il Cliente stesso dichiari essere adeguata rispetto al relativo fabbisogno energetico;
b) all’attivazione del servizio di trasporto e distribuzione;
c) all’ottenimento, a cura e carico del richiedente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura;
d) alla risoluzione da parte del Cliente di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori;
e) alla prestazione da parte del Cliente della garanzia di cui all’art. 12.
f) alla circostanza che i Siti del Cliente non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
Inoltre la richiesta di fornitura presuppone che l’impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal Distributore locale: Soenergy S.r.l. si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere il Contratto stesso di fornitura a quelle installazioni che non rispettassero tali norme.
L’attivazione della nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, e all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario.
Il Contratto si intenderà perfezionato all’avvenuta ricezione e registrazione da parte di Soenergy
S.r.l. del Modulo di Accettazione debitamente compilato e sottoscritto previa verifica del possesso da parte del Cliente dei requisiti previsti dalla Proposta di Contratto. La Somministrante darà
esecuzione alla fornitura solo dopo l’avvenuta registrazione del Cliente nel proprio sistema gestionale. All'atto della stipulazione del Modulo di Accettazione il Cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modifica della fornitura sarà tempestivamente inviata dalla Somministrante al gestore del servizio di distribuzione, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall’AEEG.
Il Contratto decorre dalla data di erogazione del servizio al Cliente intestatario del Modulo di Accettazione con la Somministrante.
Per l’energia elettrica, i tempi di attivazione della fornitura sono disciplinati dalla deliberazione dell’AEEG ARG/elt n.42/08 “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto – trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica – nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato - switching -”, pubblicata nella G.U. n. 94 del 21/04/2008, e s.m.i. In particolare, nell’ipotesi di cambio fornitore qualora la documentazione pervenga entro il 20 del mese, la somministrazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della stessa; in caso contrario la somministrazione decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo o dalla prima data utile.
Fermo restando quanto sopra, qualora il Cliente di energia elettrica sia già somministrato in regime di libero mercato la fornitura avrà decorrenza dalla prima data utile compatibile con i tempi di risoluzione del Contratto in essere con il Fornitore precedente (deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – denominata anche AEEG - n. 144/07 e s.m.i. “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’art.2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.481”, pubblicata nella G.U. n.164 Supplemento ordinario 161 del 17.07.2007 ).
Il Cliente è tenuto a trasmettere a Soenergy S.r.l. le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (GU n.306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni variazione significativa delle condizioni e delle informazioni contenute nel Modulo di Accettazione.
Art. 6. Durata del Contratto
Il Contratto ha durata indeterminata. Le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica oggetto del Contratto avranno la decorrenza e la durata previste nella Proposta di Contratto. L’efficacia del Contratto decorre dall’attivazione della fornitura al Sito oggetto della richiesta di fornitura (“Data di efficacia”). Tale Data di efficacia risulta dalla documentazione della Somministrante e/o del gestore del servizio di distribuzione.
Art. 7 Diritto di recesso
Ai sensi della Delibera dell’AEEG n. 144/07 e s.m.i., è facoltà del Cliente recedere unilateralmente, senza oneri e in qualsiasi momento dal Contratto. La volontà di esercitare tale diritto deve essere manifestata in forma scritta e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Soenergy S.r.l. – Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (XX).
Il Cliente può dare disdetta mediante altre forme di comunicazione, se previste dalla Somministrante e in accordo con la delibera succitata.
Per i Clienti domestici che esercitano per la prima volta la loro idoneità, il recesso per cambio fornitore può essere esercitato con un preavviso di un mese. Il Cliente domestico si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il nuovo esercente procederà all’inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento di cui all’art. 8 delle presenti CGC.
Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte della Somministrante.
Per i Clienti che intendono esercitare il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, il termine di preavviso non potrà essere superiore ad un mese. In questo caso, il Cliente è tenuto ad inoltrare direttamente il recesso al proprio fornitore.
La Somministrante ha facoltà di recedere unilateralmente senza oneri e in qualsiasi momento dal Contratto, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Cliente.
Art. 8. Diritto di ripensamento
E’ fatto salvo il diritto del Cliente di recedere dal Contratto senza oneri aggiuntivi entro 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, nel caso in cui il Contratto sia concluso in luogo diverso dai locali commerciali della Somministrante o qualora sia stipulato per telefono, o altra forma di comunicazione a distanza, inviando entro tali termini una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Soenergy S.r.l. – Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (XX).
Art. 9. Condizioni economiche
Per la somministrazione di energia elettrica oggetto delle presenti CGC il Cliente si impegna a corrispondere a Soenergy S.r.l. i corrispettivi indicati nella Proposta di Contratto.
I prezzi indicati nella Proposta di Contratto non comprendono gli oneri del trasporto, l’imposta erariale, l’addizionale provinciale, l’I.V.A., gli oneri dovuti al Gestore della Rete né qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto ovvero alla somministrazione di energia elettrica, che sono dovuti dal Cliente salvo siano dovuti espressamente dalla Somministrante.
Per la fornitura di energia elettrica è facoltà della Somministrante applicare un eventuale corrispettivo di sbilanciamento dividendo il corrispettivo di sbilanciamento sopportato dall’utente del dispacciamento per l’energia prelevata, comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente il mese di riferimento presso tutti i Siti, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento. Il prezzo è fissato al netto degli oneri conseguenti all’applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO2 in atmosfera.
Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante l’eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria. Eventuali esenzioni o riduzioni avranno decorrenza dalla data di completamento della documentazione necessaria. Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Al Cliente verranno altresì fatturati 1) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT, previsti per i clienti del mercato tutelato dalle delibere dell’AEEG in vigore e pari agli importi risultanti dalle corrispondenti fatture del Distributore. 2) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell’AEEG contenente “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79” e successive modifiche e integrazioni. Tali corrispettivi sono applicati anche alle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 colonna A, di cui all’allegato 1 della Delibera 5/04 dell’AEEG e/o successive integrazioni e/o modifiche, contenente il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi” e successive modifiche ed integrazioni. Qualora i prelievi siano stati trattati su base oraria, i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata delibera 111/06, ripartito per Cliente. Le fasce orarie di fornitura sono quelle definite dalla Delibera dell’Autorità n. 181/06 e successive modifiche e/o integrazioni.
Nel corso del Contratto Soenergy S.r.l. potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe, qualora ciò sia disposto da provvedimenti dell’AEEG o dal Distributore.
Le tasse ed imposte di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti alla conclusione del Contratto, sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti.
Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura importi accessori quali corrispettivi di altri servizi forniti da Soenergy S.r.l., rimborsi di spese da questa sostenute a favore del
Cliente, prestazioni accessorie e specifiche del Distributore locale o arrotondamenti degli importi fatturati.
Art. 10. Pagamenti
La fatturazione dei consumi avrà periodicità mensile o bimestrale ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente - salvo quanto diversamente indicato nella Proposta contrattuale – sulla base dei dati forniti dal Distributore locale.
Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, Soenergy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi stimati sulla base dei consumi storici dell’anno precedente. Nel caso in cui i consumi storici non siano disponibili, Soenergy S.r.l. fatturerà sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati dal Cliente nella Proposta di Contratto.
Eventuali conguagli verranno effettuati da Soenergy S.r.l. su base annuale o al ricevimento delle fatture emesse dal Distributore locale per il servizio di trasporto.
Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate, autorizzati a rilasciare quietanza liberatoria, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale.
Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle bollette stesse, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione delle bollette. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante.
Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve – salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante almeno trenta giorni prima, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante sino alla scadenza naturale del Contratto; deve inoltre pagare i consumi, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura. Eventuali reclami e/o contestazioni relative al Contratto e/o alle fatture emesse, dovranno essere inviate a Soenergy S.r.l. per iscritto, ai riferimenti indicati nel Contratto o nelle fatture e comunque con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti alla Somministrante ai sensi del Contratto.
Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEG (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).
Perdurando il mancato pagamento, verrà inviato al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A.R. indicante il termine ultimo di pagamento e le modalità per comunicarne l’avvenuta effettuazione alla Somministrante. Persistendo ulteriormente l’inadempimento la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di energia elettrica, senza ulteriori avvisi.
Decorsi 15 giorni dalla sospensione senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Per le forniture di energia elettrica, laddove il Cliente finale sia connesso in bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente decorsi almeno 10 giorni, perdurando il mancato pagamento, alla sospensione della fornitura.
La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e bolletta/e.
In ogni caso la Somministrante si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.
Art. 11. Rateizzazione dei pagamenti
Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, per i casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 12. Garanzie
A garanzia dell’esatto adempimento del Contratto la Somministrante potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o di prestare equivalente garanzia nei seguenti limiti.
Per la fornitura di energia elettrica l’importo del deposito cauzionale sarà pari a euro 5,16 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
L’importo applicato potrà poi essere adeguato di anno in anno in base al valore corrente della potenza impegnata. L’importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dalla Somministrante nella prima fattura utile.
La domiciliazione bancaria o postale della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Non sarà pertanto tenuto al versamento del deposito cauzionale il Cliente che si avvalga della domiciliazione bancaria ovvero postale ai fini del pagamento dei corrispettivi.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni dell’AEEG.
Art. 13. Sospensione e risoluzione
La Somministrante può sospendere la fornitura con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
Nell’ipotesi di violazione di anche una solo delle succitate obbligazioni previste a carico del Cliente nelle presenti Condizioni Generali di Contratto ed in caso di mendaci dichiarazioni del Cliente o in condizioni di sicurezza mancanti, la Somministrante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 14. Impossibilità sopravvenuta.
Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, la stessa Somministrante ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di impossibilità sopravvenuta definitiva le parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del Contratto, ferma restando la possibilità per la Somministrante di recedere dal Contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese.
Art. 15. Cause di forza maggiore. Responsabilità della somministrante per interruzioni. Responsabilità e manleva del Cliente
La fornitura può essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, riparazione dei guasti, o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità.
Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Somministrante, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento del danno né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
Inoltre il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Somministrante per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
Art. 16. Comunicazione di variazioni e dichiarazioni
Le comunicazioni dirette alla Clientela saranno effettuate dalla Somministrante mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente (coincidente o meno con l’indirizzo dove avviene la fornitura) oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.
Il Cliente ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza o di occupazione dell’immobile somministrato oltre che le modifiche d’uso delle forniture.
Il Cliente che non è proprietario dell’immobile al quale è destinata la fornitura con la sottoscrizione delle CGC dà atto, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all’attivazione della fornitura e che l’occupazione dell’immobile è fondata su un titolo legittimo.
Tutte le comunicazioni del Cliente eventualmente previste da condizioni di fornitura particolari dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
Soenergy Srl – Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (XX).
Art. 17. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali. Integrazioni e modifiche del contratto La Somministrante si riserva il diritto di variare unilateralmente le clausole contrattuali per giustificato motivo, dandone comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Ai fini del presente articolo si intendono per “giustificato motivo”, ad esempio il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento. In tal caso, salvo diversa disposizione di legge, le modifiche saranno applicate a partire dall’inizio del primo mese successivo a quelle in cui saranno state comunicate ai clienti per iscritto. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri mediante comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo successivo entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla comunicazione della Somministrante.
In corso di Contratto è facoltà della Somministrante proporre al Cliente in forma scritta nuove condizioni economiche rispetto a quelle in essere, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza di tali condizioni e comunque con effetto non antecedente allo scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche.
Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il Cliente potrà recedere dal Contratto inviandone comunicazione a mezzo raccomandata con effetto allo scadere dei sessanta giorni dalla ricezione da parte del Cliente della proposta e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità in corso. In assenza di recesso o di accettazione delle nuove condizioni proposte si applicherà quanto stabilito nella Proposta Contrattuale.
Art. 18. Livelli di qualità, reclami, indennizzi automatici
In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare un reclamo scritto o una richiesta di informazioni scritta. Al momento della presentazione del reclamo, che può essere formalizzato con l’eventuale assistenza del personale dell’Ufficio Relazioni Clienti, il Cliente dovrà fornire tutti gli estremi in suo possesso relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione, ai sensi della Delibera dell’AEEG n. 164/08 e s.m.i. “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”, con la gradualità di attuazione stabilita all’art. 52 della Delibera stessa (pubblicata sul sito dell’AEEG in data 20 novembre 2008).
Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero verde attivato dalla Somministrante oppure presso gli uffici commerciali della stessa. La Somministrante, direttamente o tramite la società di distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall’AEEG. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
Per la fornitura di l’energia elettrica, il Cliente ha il diritto di ricevere un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto degli standard generali e specifici di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica nei tempi e con le modalità previste dalla delibera 333/07 e s.m.i. “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011” (G.U. n. 22 del 26.01.08, SO n. 22) e dalla delibera n. 164/08 succitata per la parte di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica.
Art. 19. Cessione del Contratto
La Somministrante potrà cedere il Contratto, oppure i crediti nascenti dal Contratto di fornitura, ad altra società di vendita facente parte del Gruppo Soelia S.p.a., ovvero ad altre società dalla stessa partecipate ed abilitate a concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica, restando immutate le condizioni praticate al Cliente.
Art. 20. Foro competente – Domicilio – Registrazione
In ogni caso di controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto, foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Ferrara.
Le parti eleggono il proprio domicilio in Ferrara. Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Art. 21. Trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica
Il trasferimento dell’energia elettrica ai Siti del Cliente, avverrà tramite servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del Contratto di trasporto stipulato per conto del Cliente.
Il Cliente, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato/i, con e/o senza rappresentanza ai sensi rispettivamente degli art. 1704 e 1705 c.c., alla Somministrante, affinché la stessa o altra Società dalla essa demandata provveda, per conto del primo, alla stipula dei contratti per il trasporto, bilanciamento e scambio di energia elettrica prelevata nonché, ove previsto, per il dispacciamento dell’energia elettrica, unitamente alla sottoscrizione di tutte le eventuali condizioni tecniche e quant’altro inerente a detto rapporto, e a tutto quanto necessario per l’espletamento di tale/i mandato/i nei rapporti con TERNA e con il Distributore competente.
Il Cliente si impegna a effettuare tutto quanto necessario e opportuno per consentire l’espletamento del/i mandato/i conferito/i nel rispetto delle norme in materia e di quanto richiesto dai gestori di rete competenti.
La Somministrante per l’attività inerente il mandato relativo all’attività di trasporto fatturerà al Cliente il pagamento dei corrispettivi, come indicato all’art. 9 che precede.
Il Cliente dichiara di accettare, fin d’ora, il contenuto dei contratti che la Somministrante o altra Società dalla stessa demandata provvederà a sottoscrivere nell’espletamento del/i mandato/i e di accettarne, senza riserve, i contenuti.
Detto/i mandato/i cesserà/nno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto di fornitura, essendo irrevocabile/i da parte del Cliente fino a detta data.
Art. 22. Lettura dei consumi
Il Distributore Locale effettua il tentativo di lettura del gruppo di misura dell’energia elettrica con la periodicità e le modalità previste dalla delibera dell’AEEG n.156/07 e s.m.i. “Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07” (GU n. 164 Supplemento ordinario 161 del 17.07.2007).
Ai sensi della citata delibera, l’impresa distributrice è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, nei casi in cui i punti siano trattati monorari:
a) almeno una volta all’anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Il Distributore installerà, presso ciascun impianto, gli strumenti di misura, di limitazione e di controllo che riterrà necessari o che saranno stabiliti dalle norme in vigore.
Il Cliente è depositario delle apparecchiature e dei materiali di proprietà del Distributore, installati nella sua proprietà, e ne risponderà in qualunque caso. La rottura o la manomissione dei sigilli, con o senza prelievi di energia elettrica, la manomissione del contatore sarà perseguita a termini di legge, compresa la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Il Cliente ha l’obbligo di avere la massima cura del contatore e dell’impianto che ha in dotazione e custodia; dovrà mantenere pulito e decoroso l’alloggiamento e sarà responsabile per eventuali danni che le apparecchiature dovessero subire.
La Somministrante è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dell’impianto interno, la cui gestione e manutenzione è a carico del Cliente.
In caso di manomissione o di comprovata incuria del contatore la Somministrante potrà interrompere la somministrazione della fornitura.
Il contatore non può essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione della Somministrante o del Distributore locale ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti. Le segnature dei contatori formano prova ineccepibile ed assoluta dell’avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale.
Il Cliente e la Somministrante hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l’esattezza della misura del contatore.
23. Assegnazione bande di importazione e/o bande di energia CIP 6
Ai fini dell'assegnazione delle bande d'importazione e delle bande di energia CIP.6, ottenibili tramite la partecipazione della Somministrante alle procedure di assegnazione indette da TERNA/GRTN o altro ente preposto il Cliente si impegna, anche nel corso del periodo contrattuale, a rilasciare alla Somministrante, o ad altra società da questa indicata, i mandati scritti entro i termini prestabiliti dalle disposizioni di TERNA/GRTN e dell'AEEG per la partecipazione alle procedure di assegnazione. Nel caso in cui le modalità di assegnazione fossero differenti da quanto in vigore alla data di perfezionamento del contratto e non consentissero, quindi, l'applicazione di quanto indicato dal presente punto, le Parti concorderanno in buona fede le necessarie modalità di partecipazione e le relative nuove condizioni economiche.
Art. 24. Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.
Il Cliente riceve in allegato i seguenti documenti:
■ Informativa in merito al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03); Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas.
■ Proposta di Contratto per la Somministrazione di Energia Elettrica.
■ nel caso di Proposta di Contratto per la Somministrazione di Energia Elettrica, le schede di confrontabilità dei prezzi di cui alla deliberazione dell’AEEG 110/07 e s.m.i. (G.U. n. 142 del 21 giugno 2007).
■ nel caso di Proposta di Contratto per la Somministrazione di Energia Elettrica, le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto.
Soenergy S.r.l.
SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL SOCIO UNICO SOELIA S.P.A.
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