MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI CULTURE, DIRITTI E RELIGIONI – FORUM INTERNAZIONALE DEMOCRAZIA & RELIGIONI (FIDR)
MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI CULTURE, DIRITTI E RELIGIONI – FORUM INTERNAZIONALE DEMOCRAZIA & RELIGIONI (FIDR)
Tra
- L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore Prof. Xxxx Xxxxx Xxxxxx, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 22/10/2018 e del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2018;
- L’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 15/05/2018;
- L’Università degli Studi di Padova, rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 14/05/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2019;
- L’Università degli Studi dell’Insubria-Como-Varese, rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 22/10/2018 e del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2018;
- L’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, debitamente
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/04/2019;
- l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico dell’8/10/2018 e del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2018;
- l’Università degli Studi di Ferrara, rappresentata dal Rettore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/11/2018;
- L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/10/2018;
nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università”
premesso che
- in data 07.10.2015 gli Atenei del Piemonte Orientale, Milano, Padova, Insubria-Como-Varese e Cattolica hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Culture Diritti e Religioni - Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR), nel seguito indicato con il termine di “Centro”;
- in data 09.10.2017 è stato sottoscritto un Atto aggiuntivo alla suddetta convenzione in virtù del quale hanno aderito al Centro gli Atenei di Milano –Bicocca e Ferrara;
- il 7 ottobre 2018 scadrà la convenzione istitutiva sopra indicata e le parti, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovando la suddetta convenzione;
- medio tempore l’Università degli Studi di Torino ha manifestato la volontà di aderire al Centro e che il Consiglio Scientifico del Centro, riunitosi in data 2/2/2018, ha accolto la richiesta di adesione;
- si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata nel 2015, anche in adeguamento alla normativa vigente e includendo tra le parti l’Università degli Studi di Torino;
quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1: Finalità del Centro
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione, si rinnova il Centro Interuniversitario Culture Diritti e Religioni - Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR), nel seguito anche “Centro”, costituito sul tema del rapporto fra Democrazia e
fenomeno religioso nelle attuali società plurietniche e pluriculturali e al fine di sviluppare iniziative comuni nell’ambito delle ricerche riguardanti:
- la negoziabilità dei valori fondativi della comunità politica;
- la predisposizione normativa di modelli educativi finalizzati a favorire il dialogo e la tolleranza;
- le politiche di sicurezza, religioni e democrazie protette;
- il fondamentalismo religioso e le costituzioni democratiche;
- la universalità dei diritti fondamentali e policy makers;
- i “postulati legali” e l’efficacia dei sistemi normativi.
Il Centro è una struttura finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività sopra indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie delle Università aderenti.
Art. 2: Composizione del Centro
All’atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti e Strutture delle Università convenzionate:
- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Xxxxxx Xxxxxxxx”: Dipartimento di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economico Sociali;
- per l’Università degli Studi di Milano: Dipartimento di Scienze Giuridiche “Xxxxxx Xxxxxxxx”;
- per l’Università degli Studi di Padova: Dipartimento di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata;
- per l’Università degli Studi dell’Insubria-Como-Varese: Dipartimento di Diritto, Economia e Culture;
- per l’Università Cattolica del Sacro Cuore: Centro di ricerca sulle Relazioni interculturali;
- per l’Università degli Studi di Milano – Bicocca: Dipartimento di Giurisprudenza;
- per l’Università degli Studi di Ferrara: Dipartimento di Giurisprudenza;
- per l’Università di Torino: Dipartimento di Giurisprudenza.
Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.
Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Scientifico adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle Università, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla propria normativa interna vigente in materia, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.
Possono inoltre aderire studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.
Le adesioni individuali vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Scientifico. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.
Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili
La rappresentanza legale e processuale del Centro è conferita al Magnifico Rettore dell’Ateneo sede
amministrativa del Centro.
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore.
Al momento della sottoscrizione della presente convenzione il Centro ha sede amministrativa presso
l’Università del Piemonte Orientale.
La sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.
Le Università firmatarie del presente atto convengono che la sede del Centro debba seguire il criterio della rotazione.
Lo spostamento della sede amministrativa sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.
Le attività scientifiche del Centro sono svolte nelle unità di ricerca o sezioni tematiche operanti presso le sedi delle Università convenzionate, articolandosi in base ai piani elaborati dal Comitato Scientifico.
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.
Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto all’acquisto.
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nell’Università sede amministrativa.
Art. 4: Finanziamento del Centro
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
- dai contributi annui eventualmente assegnati volontariamente dai Dipartimenti e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti dagli Atenei contraenti;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I rapporti tra le Università coinvolte saranno oggetto di specifici accordi scritti tra le stesse. I risultati delle attività di ricerca svolte in comune tra le parti, salvo diverso e specifico accordo, dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore e sede amministrativa del Centro. Tutti gli oneri relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.
Art. 5: Organizzazione del Centro
Sono organi del Centro:
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;
- l’Assemblea degli afferenti al Centro.
Art. 6: Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è l’organo di indirizzo, programmazione e deliberazione delle attività del
Centro.
Il Comitato Scientifico è costituito da un rappresentante di ciascun Ateneo designato dalle rispettive Università ed è nominato dal Rettore dell’Ateneo sede amministrativa.
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.
Art. 7: Compiti del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico:
- elegge al proprio interno il Direttore;
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- approva annualmente il bilancio preventivo, le variazioni in corso d’anno ed il rendiconto consuntivo, nel rispetto del Regolamento in materia vigenti nell’Università sede amministrativa;
- propone le collaborazioni di cui all’art.10;
- nomina i Responsabili delle Unità di ricerca/sezioni tematiche di cui all’art.11;
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali;
- vaglia e approva il piano annuale di sviluppo e la relazione annuale di cui all'art. 8;
- propone eventuali modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli
organi competenti degli Università convenzionate;
- delibera sulle adesioni o sui recessi di Atenei al Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli adempimenti conseguenti;
- delibera il rinnovo o lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli adempimenti conseguenti;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore Xxxxxxx.
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.
La convocazione deve essere fatta per scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato.
Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Scientifico può invitare alla riunione persone esterne senza diritto di voto.
Art. 8: Il Direttore
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Scientifico tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica tre anni; il suo mandato è rinnovabile con il limite di due mandati consecutivi.
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici in conformità con i regolamenti adottati dall’Università sede amministrativa; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento o dell’Ateneo sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Scientifico, nel rispetto e secondo quanto previsto dai propri regolamenti vigenti in materia.
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:
- vigila sull’osservanza della presente convenzione;
- designa il Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, fra i componenti del Comitato Scientifico;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico e l’Assemblea degli Afferenti al Centro e cura
l’esecuzione delle relative delibere;
- formula proposte al Comitato Scientifico per il miglioramento o l’estensione dell’attività svolta dal
Centro;
- provvede all’acquisizione di quanto occorre per il funzionamento del Centro entro i limiti e secondo
le modalità previsti dai regolamenti dell’Ateneo sede amministrativa);
- provvede all’utilizzo dei fondi sulla base del piano di utilizzo predisposto dal Comitato Scientifico;
- sottopone all’approvazione del Comitato Scientifico il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro e la relazione scientifica finale;
- sottopone all’approvazione del Comitato Scientifico il bilancio preventivo e le variazioni al bilancio
in corso d’anno ed il conto consuntivo predisposti, corredandoli con apposita relazione;
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Scientifico;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Scientifico;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Scientifico) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Scientifico.
- esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.
Art. 9: l’Assemblea
L’Assemblea è costituita dagli afferenti al Centro.
È convocata dal Direttore almeno una volta all’anno per valutare l’attività del Centro e formulare proposte al Comitato Scientifico.
L’Assemblea è presieduta dal Direttore e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Direttore.
Art. 10: Collaborazioni con altri Enti
Il Centro può svolgere programmi di supporto alla didattica e formazione, ricerca, in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Scientifico, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.
Art. 11: Unità di ricerca/sezioni tematiche e loro Responsabili
Le attività scientifiche del Centro si svolgono nelle unità di ricerca/sezioni tematiche operanti presso le unità convenzionate.
A ciascuna unità di ricerca/sezioni tematiche è preposto un Responsabile nominato dal Comitato Scientifico del Centro tra il personale docente e ricercatore del Dipartimento aderente al Centro dell’Università presso cui le unità di ricerca/sezioni tematiche sono istituite, il quale cura lo svolgimento delle attività e dei programmi nell’ambito delle direttive stabilite dagli Organi del Centro e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo.
Art. 12: Modifiche della convenzione
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Scientifico e con la conseguente approvazione degli Organi competenti delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.
Art. 13: Recessi
Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Ateneo sede amministrativa, con almeno 90 giorni di preavviso, salvo l’obbligo di portare utilmente a compimento le attività in corso di esecuzione, in modo da non pregiudicare gli altri Atenei convenzionati o Terzi.
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Comitato Scientifico.
Art. 14: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro
L’Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell’altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 15: Coperture assicurative
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Ogni Università convenzionata, su indicazione dei rispettivi Dipartimenti aderenti, si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto.
Art. 16: Obblighi di riservatezza
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.
Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.
Il Comitato Scientifico può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi.
Art. 18: Durata
La presente convenzione ha la durata di tre anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione.
Art. 19: Controversie
Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Art. 20: Spese, bollo e firma digitale
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 15, c.2 bis della Legge 241/1990.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.