Protocollo
Traduzione1
Protocollo
che modifica l’Accordo di libero scambio
tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Serbia2
Concluso a Belgrado il 20 maggio 2015
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 20163 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 aprile 2016 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2017
L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell’AELS»),
da una parte,
e
la Repubblica di Serbia,
(di seguito denominata «Serbia»),
dall’altra,
di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:
visto l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Serbia, firmato a Ginevra il 17 dicembre 2009, di seguito denominato «Accordo»;
visto il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e ricono- scendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro;
viste le discussioni svoltesi al primo incontro del Comitato misto AELS-Serbia che si è tenuto a Ginevra il 25 ottobre 2012, nonché gli scambi successivi riguardanti l’aggiunta all’Accordo di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile;
visto l’articolo 40 dell’Accordo,
convengono di modificare l’Accordo nel modo seguente:
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.632.316.821
3 RU 2017 453
Art. 1
Il testo seguente sostituisce integralmente il Preambolo dell’Accordo:
«Preambolo
L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell’AELS»),
da una parte,
e
la Repubblica di Serbia,
(di seguito denominata «Serbia»),
dall’altra,
di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:
riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS, da una parte, e la Serbia, dall’altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e dura- ture;
richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d’integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cerca- re xxxx e mezzi atti a rafforzare tale processo;
riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà fon- damentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi lo Statuto delle Nazioni Unite4 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle poli- tiche commerciali, ambientali e del lavoro;
richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi stabiliti nelle relative convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro5 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie;
intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di salute e il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute e della sicurezza e di protezione ambientale nei rispettivi territori;
animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversifi- cazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e conformemente al diritto internazionale;
4 RS 0.120
5 RS 0.820.1
decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio6 (di seguito denominata
«OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale;
considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso da esentare le Parti dai loro obblighi derivanti da altri accordi internaziona- li, e in particolare dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’OMC e dagli altri accordi negoziati in base ad esso;
decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di assicurare un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sosteni- bile;
affermando il loro impegno per lo Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;
riconoscendo l’importanza del governo societario responsabile e il suo contributo allo sviluppo economico sostenibile e affermando il loro sostegno agli sforzi per la promozione di norme internazionali pertinenti;
dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo;
convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti;
riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di solleci- tare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello inter- nazionale in questo ambito, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell’OCSE e il Patto mondiale dell’ONU,
hanno deciso, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):»
Art. 2
Il paragrafo 1 dell’articolo 1 («Obiettivi») dell’Accordo è integralmente sostituito dal nuovo paragrafo seguente:
«1. Gli Stati dell’AELS e la Serbia istituiscono una zona di libero scambio in virtù del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti
6 RS 0.632.20
agricoli che sono stati contemporaneamente conclusi tra ogni singolo Stato dell’AELS e la Serbia al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile nei loro territori.»
Al paragrafo 2 dell’articolo 1 («Obiettivi») dell’Accordo la lettera (e) è sostituita dalla lettera (f) dal tenore seguente:
«(f) contribuire in tal modo allo sviluppo e all’espansione armoniosi del com- mercio mondiale.»
Al paragrafo 2 dell’articolo 1 («Obiettivi») dell’Accordo viene aggiunta la lettera (e) dal tenore seguente:
«(e) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al rag- giungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e»
Art. 3
Dopo l’articolo 31 viene aggiunto all’Accordo un nuovo Capitolo 6 intitolato
«Commercio e sviluppo sostenibile», comprendente gli articoli 32–41, dal tenore seguente:
«Capitolo 6
Commercio e sviluppo sostenibile
Art. 32 Contesto e obiettivi
1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull’ambiente uma- no, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, l’Agenda 21 del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il documento finale «Il futuro che vogliamo» della conferenza mondiale Rio+20 del 2012, la Dichiarazione dell’OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, la Dichiarazione ministe- riale del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e la Dichiarazione dell’OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.
2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la prote- zione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo soste- nibile.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, inte- grando e attuando quest’ultimo nelle loro relazioni commerciali.
Art. 33 Campo d’applicazione
Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest’ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e su questioni legate al lavoro7 in relazione al commercio e agli investimenti.
Art. 34 Diritto di regolamentare e livelli di protezione
1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del presen- te Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 36 e 37, sforzan- dosi nel contempo di migliorare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi e politiche.
2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alla protezione ambientale e alle condizioni di lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l’importanza che rivestono le informazioni scienti- fiche, tecniche e di altra natura nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.
Art. 35 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme
1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in un modo efficace che non incida sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.
2. Fatto salvo l’articolo 34, ogni Parte si impegna:
(a) a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro ga- rantito dalle sue leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre inve- stimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo com- merciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; e
(b) a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altri- menti derogare a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre inve- stimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo com- merciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.
Art. 36 Norme e accordi internazionali sul lavoro
1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998,
7 Nel presente capitolo, quando si fa riferimento al lavoro, si includono le questioni attinen- ti all’Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall’OIL.
di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamen- tali, ossia:
(a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva;
(b) l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
(c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e
(d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.
2. Le Parti riaffermano l’impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupa- zione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuo- vere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.
3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan- temente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate».
4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.
Art. 37 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali
1. Le Parti richiamano i loro obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’am- biente di cui sono firmatarie, riaffermano il loro impegno per un’integrazione effet- tiva nelle loro leggi, regolamentazioni, norme e pratiche nazionali di tali accordi nonché per un’adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 32.
2. Le Parti richiamano anche il loro obbligo di attuare in modo efficace le proprie leggi, regolamentazioni e norme ambientali nazionali.
Art. 38 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile
1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all’ambiente, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Ciò può inoltre includere la promozione di tecnologie ecologicamente corrette, di attività di ricerca, sviluppo e innovazione a sostegno dell’economia verde, di energia rinnovabile sostenibile, di merci e servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici.
2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo
sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico.
3. A tale scopo le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la pos- sibilità di cooperare, multilateralmente o bilateralmente, in quest’ambito.
4. Le Parti agevolano la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale.
Art. 39 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali
Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell’ambito di consessi bilaterali, regionali e multilate- rali a cui partecipano.
Art. 40 Attuazione e consultazioni
1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell’attuazione del presente capitolo.
2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qual- siasi questione che rientra nel presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Esse possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o organismi internazionali.
3. Una Parte che ritiene che una misura di un’altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo può ricorrere a consultazioni conformemente all’articolo 43.
Art. 41 Riesame
Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conse- guiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell’ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.»
I numeri dei capitoli e degli articoli che compaiono dopo il nuovo Capitolo 6 ven- gono rinumerati di conseguenza.
Art. 4
Il riferimento all’«articolo 34» nel paragrafo 3 dell’articolo 33 («Consultazioni») dell’Accordo è sostituito con «articolo 44».
Art. 5
Il riferimento all’«articolo 36» nella lettera (b) dell’allegato VII «Regarding Transi- tional Rules covering certain Articles of the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia» è sostituito con «articolo 46».
Art. 6
Il riferimento al «capitolo 7» nell’articolo 7 degli accordi bilaterali sull’agricoltura tra l’Islanda e la Serbia, tra il Regno di Norvegia e la Serbia e tra la Confederazione Svizzera e la Serbia è sostituito con «capitolo 8».
Art. 7
I suddetti emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, il quale provvede a notificarlo a tutte le Parti.
Art. 8
Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo del presente Protocollo presso il Depositario.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo che modifica l’Accordo.
Fatto a Belgrado il 20 maggio 2015 in un unico esemplare in lingua inglese depo- sitato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.
(Seguono le firme)
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