ACCORDO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI
ai sensi della Delibera Alisa n° 1 del 9/01/2023 – Potenziamento dell’offerta di prestazioni di diagnostica per immagini ai fini del contenimento dei tempi di attesa.
LOTTO 1 – ASL1 e ASL2 Capofila
TRA
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 00, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata “ALISA”, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX
E
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n 2, in qualità di capofila per il Lotto 1 (ASL1 e ASL2), incaricata di da Alisa di predisporre gli atti di competenza e di gestire in nome e per conto di X.Xx.Xx. il presente accordo contrattuale con sede in Xxxxxx Xxxxxxx 00 Xxxxxx (codice fiscale/P.IVA n 010162990096), in persona del Direttore Generale Dr Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx;
E
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n 1 con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx xx Xxxxxxx (codice fiscale/P.IVA n 01083060085), in persona del Direttore Generale Dr Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx;
E
Il soggetto gestore Cds Medical srl, con sede legale nel Comune di Genova, via Balleydier 7, codice fiscale partita IVA 02823140997,
nella persona del legale rappresentante, sig. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Genova il 08/07/1976, per l’ unità d’offerta (di seguito denominata “unità di offerta”):
1. Struttura Diagnostica per Immagini con sede nel Comune Albenga in via Al Piemonte 19/2 accreditata con DD 6199/2019, DD 7898/2021 e DD Liguria n. 5635 del 16/09/2022 per prestazioni di diagnostica per immagini,
di seguito denominato soggetto gestore
PREMESSO CHE
a) con deliberazione Alisa n° 277 in data 8/9/2022 veniva indetta manifestazione di interesse per l’acquisto di prestazioni ambulatoriali da soggetti erogatori privati accreditati, mediante approvazione di 2 avvisi (allegato A, volto all’implementazione delle prestazioni di diagnostica per immagini rese dalle strutture sanitarie accreditate già contrattualizzate; Allegato B, volto all’acquisizione da parte delle strutture sanitarie accreditate e non contrattualizzate, di prestazioni di diagnostica per immagini);
b) il presente accordo contrattuale regola l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da Soggetti Erogatori accreditati, secondo quanto stabilito dalla delibera Alisa n° 1 del 9/01/2023 avente ad oggetto “DGR 393 del 6/5/2022 – potenziamento dell’offerta di prestazioni di diagnostica per immagini ai fini del contenimento dei tempi di attesa. Deliberazione Alisa n. 277/2022. Esito e adempimenti conseguenti”;
c) con deliberazione n. 20 del 16/01/2023 di ASL 2 si è preso atto degli esiti della suddetta procedura – manifestazione di interesse, approvati con la ricordata delibera Alisa n° 1/2023;
d) ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il committente intende avvalersi delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate dal soggetto gestore attraverso la unità d’offerta sopra indicata, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti, volta al potenziamento dell’offerta di
prestazioni di diagnostica per immagini, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini liguri;
e) il soggetto gestore mette a disposizione del committente le prestazioni di diagnostica oggetto della presente contrattualizzazione, che verranno remunerate al costo delle tariffe regionali in vigore, come precisato dalla delibera Alisa n° 1/2023 e secondo le modalità stabilite dal presente accordo contrattuale e relativa scheda di budget;
f) la suddetta unità d’offerta risulta autorizzata dal Comune di Albenga ai sensi della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii., ovvero L.R. n. 9/2017 con provvedimento n. 8/2018, n. 1/2022 ed accreditata con DD Reg. Liguria n. 6199/2019, DD 7890/2021 e DD n. 5635/2022 ai sensi dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente
g) l’ unità di offerta è tenuta a rispettare i parametri strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni e normativa nazionale, regionale e/o comunale vigenti;
h) il soggetto gestore dell’unità di offerta ha dichiarato, con autocertificazione ai sensi della vigente normativa, di non incorrere in nessuna delle ipotesi di applicazione della pena accessoria di incapacità a contrattare con la P.A. , di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all’espletamento dell’attività oggetto del presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabili analogicamente al presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o in alcuna situazione di conflitto di interessi ed analoga autocertificazione è stata effettuata dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compresi il/i responsabile/i sanitario/i dell’unità di offerta.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
(Oggetto dell’accordo contrattuale)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all’esercizio dell’unità di offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Liguria e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente ai sensi della vigente normativa.
Le parti con il seguente accordo contrattuale determinano il volume massimo del valore della produzione nell’ambito delle determinazioni assunte da Alisa nella delibera 1/2023, il budget relativo al periodo di validità del presente accordo e le tipologie di attività da assicurare nel rispetto dei requisiti fissati nello stesso con particolare riferimento alla accessibilità, alla appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa e alla continuità assistenziale ed alla scheda di budget allegata.
ARTICOLO 2
(Prestazioni)
Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le disposizioni e/o norme generali statali e/o regionali e quelle specifiche dell’unità di offerta oggetto del presente accordo contrattuale, concorrendo al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti in esse previsti.
Il soggetto gestore eroga prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza in regime ambulatoriale, per le tipologie assistenziali e relative tariffe e volume massimo del valore di produzione erogabile, indicati nell’allegata scheda di budget.
Le predette prestazioni sono erogate secondo la tipologia e con riferimento alle tariffe del nomenclatore tariffario vigente in Xxxxxxx Xxxxxxx.
XXX 0 e ASL1 non sono in ogni caso vincolate all’acquisto delle prestazioni.
Il soggetto gestore, si impegna a:
ARTICOLO 3
(Obblighi del soggetto gestore)
1. Fornire al committente al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale le autocertificazioni di cui alle premesse (lettera h premesse);
2. Erogare il volume di attività definito del presente accordo contrattuale;
3. Garantire a tutti gli assistiti ASL1 e ASL2 le prestazioni sanitarie in osservanza di tutte le indicazioni/adempimenti contenuti nel presente accordo contrattuale per quanto di specifica attinenza alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d’offerta;
4. Rilasciare all’assistito l’attestazione, sulla base dell’effettivo pagamento da parte degli utenti delle spese sostenute per le prestazioni effettuate, che gli stessi potranno utilizzare ai fini previsti dalla legislazione vigente;
5. Rispettare e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97 ed altre disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti;
6. Adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa e/o disposizioni nazionali e/o regionali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L. e/o di ALISA;
7. Garantire in qualunque momento e senza preavviso l’accesso alla unità di offerta da parte di personale delle ASL, di ALISA e dei Comuni per le attività istituzionali di vigilanza e controllo secondo le modalità indicate all’articolo 9 del presente accordo contrattuale;
8. Assolvere il debito informativo, secondo le indicazioni e gli strumenti messi a disposizione da ALISA, necessario ad assicurare il flusso verso la Regione ed il Ministero della Salute nonché il monitoraggio ed il controllo delle attività, secondo le modalità di cui al successivo articolo 11 e, comunque, collaborare per la fornitura, nelle modalità previste, dei dati eventualmente richiesti da ASL/ALISA e/o organismi pubblici di governo clinico regionale e/o nazionale, ai fini del monitoraggio della qualità, appropriatezza e correttezza dei servizi offerti dal soggetto gestore, anche nel contesto di specifici progetti in materia. Eventuali costi di implementazione, utilizzo, gestione e manutenzione di applicativi informatici correlati sono a carico del soggetto gestore. Il soggetto Gestore deve garantire, entro l’apertura delle agende, di aver attivato il software per l’incasso diretto del ticket per l’erogazione di prestazioni in favore di pazienti non esenti nonché per la rendicontazione analitica ad ASL1/ASL 2 delle prestazioni erogate (in ragione della residenza degli assistiti);
9. Rispettare le indicazioni ministeriali, regionali e/o di ASL/ALISA in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria e amministrativa, nel rispetto della tutela della privacy e delle buone pratiche di risk management;
10. Redigere un bilancio annuale secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici ed all’applicazione, per quanto di competenza, delle norme di cui al D.Lgs. n. 231 dell’8.6.2001 e ss.mm.ii. sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica e dell’art. 32 del D.L. n. 90 del 24.6.2014 e ss.mm.ii. (convertito con L. 11.8.2014 n. 114) sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
11. Rispettare la normativa vigente, con particolare riguardo a quella in tema di trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene, igiene dei prodotti alimentari, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche
ai fini DURC, di tutela del lavoro e della contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore;
12. Comunicare all’ASL 2/ASL1, entro il termine perentorio di gg. 5, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie oggetto del presente accordo, come stabilito al successivo articolo 10;
13. Partecipare ad eventuali iniziative e/o progetti promossi da ASL1/ASL2 e/o rivolti alla formazione continua del personale;
14. Rispettare le indicazioni di carattere igienico sanitario volte alla prevenzione del contagio ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione da contagio da Covid 19,
Inoltre, il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente e le autocertificazioni di cui in premessa, con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, si dichiara consapevole che è fatto divieto ai servizi sanitari accreditati, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o quali consulenti, personale in posizione di incompatibilità. L’individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto dell’accordo contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito di formale diffida alla cessazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità, perduri l’inadempienza.
ARTICOLO 4
(Obblighi del Sistema Sanitario regionale)
Gli obblighi degli enti del Sistema Sanitario regionale (SSR) relativamente alla corretta applicazione degli accordi contrattuali si differenziano tra ALISA e le singole ASL1/ASL2 nel modo seguente:
ALISA si impegna a:
- Rilevare il fabbisogno dell’offerta sanitaria anche sulla base di dati epidemiologici e definire i limiti di spesa per il SSR e per le ASL;
- Monitorare l’andamento delle prestazioni e dei relativi costi del presente contratto;
- Coordinare, supervisionare e controllare i budget assegnati ai soggetti gestori per la/le unità di offerta;
- Stabilire a livello regionale le tariffe che remunerano le diverse tipologie di prestazione;
- Accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento secondo le disposizioni vigenti;
- Esercitare attività di vigilanza e di controllo direttamente o avvalendosi di personale delle ASL, secondo procedure operative interne dalla stessa definite;
- Demandare all’ASL capofila le funzioni di formalizzazione del budget, l’applicazione di penali e/o sanzioni, l’effettuazione di contestazioni per inadempimenti alle previsioni del presente accordo contrattuale e/o il recesso e/o risoluzione e/o sospensione e/o modifica e/o integrazione del presente accordo contrattuale, anche parziale;
- Demandare a ciascuna ASL per i propri assistiti, i pagamenti e le gestioni contabili afferenti i medesimi comprese le relative contestazioni contabili, di concerto con l’ASL capofila;
La ASL capofila (ASL2) si impegna a:
- formalizzare il contratto e la relativa scheda di budget con il soggetto gestore per la/le unità di offerta secondo le modalità indicate all’articolo 5;
- applicare penali e/o sanzioni, effettuare contestazioni per inadempimenti alle previsioni del presente accordo contrattuale e/o il recesso e/o risoluzione e/o sospensione e/o modifica e/o integrazione del presente accordo contrattuale, anche parziale, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15;
- demandare all’ASL competente di effettuare i controlli sulla produzione complessiva correlata al presente contratto, e i pagamenti delle relative fatture che perverranno dalle Strutture insistenti sul proprio territorio;
l’ASL competente per territorio (ASL1 o ASL2) si impegna a:
- Svolgere le attività di vigilanza e controllo come meglio specificato all’articolo 9 del presente accordo contrattuale, secondo procedure operative attuative interne definite da ALISA;
- Gestire la lista di attesa secondo le modalità specificate all’articolo 8;
- Effettuare, su delega dell’ASL Capofila, i controlli sulla produzione complessiva correlata al presente contratto, e i pagamenti delle relative fatture che perverranno dalla Strutture insistenti sul proprio territorio, secondo le modalità indicate all’articolo 12;
ALISA ed ASL 2 si impegnano rispettivamente ad adempiere agli obblighi di cui alla delibera Alisa 1/2023.
ARTICOLO 5
(Budget)
Il Budget è stato definito da Alisa con delibera 1/2023 in coerenza con le finalità previste dalla DGR Liguria n. 393/2022, ai fini del potenziamento dell’offerta di prestazioni di diagnostica per immagini, in relazione al fabbisogno individuato da Xxxxx xxxxxxxx.
Il budget rappresenta il tetto di spesa complessiva per la durata dell’accordo contrattuale (quadrimestre) per i servizi oggetto dello stesso che viene determinato nell’ambito delle determinazioni assunte dalla Regione Liguria nella propria DGR 393/2022.
Il Budget rappresenta il livello massimo di spesa nei confronti dell’ente gestore ed il suo importo per la durata dell’accordo contrattuale è indicato nell’allegata scheda di budget.
Il Budget assegnato alla struttura è da intendersi al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria. Il ticket è incassato direttamente dalla struttura contestualmente all’erogazione della prestazione.
Per il soggetto gestore già contrattualizzato con il SSR, l’eventuale spesa derivante dall’erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo, non comporterà la storicizzazione rispetto ai tetti contrattuali riconosciuti; invece per eventuali unità di offerta e/o Gestori non contrattualizzati, l’eventuale accordo contrattuale costituirà un “una tantum” e non darà diritto al convenzionamento- contrattualizzazione definitivi con Alisa.
ARTICOLO 6
(Remunerazione della produzione)
ASL 2 e ASL1 per i propri assistiti applicano al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe stabilite a livello regionale come previsto dalla delibera Alisa n° 1/2023. Non sono in nessun caso ammesse forme di incremento o rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni a carico del SSR.
La eventuale quota di compartecipazione è regolata dalle disposizioni regionali vigenti.
ARTICOLO 7
(Utenti destinatari delle prestazioni)
Le disposizioni del presente accordo contrattuale si applicano alle prestazioni erogate per gli assistiti di ASL1 e ASL2.
ARTICOLO 8
(Presa in carico)
L’accesso alla unità di offerta anche con riferimento alle liste d’attesa è regolato dalle disposizioni regionali vigenti, nel rispetto delle indicazioni fornite da Alisa con delibera 1/2023.
ARTICOLO 9
(Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli)
Ogni unità di offerta deve rispettare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e i requisiti per l’accreditamento istituzionale previsti dalle norme nazionali e/o regionali vigenti.
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e/o regionale ai fini dell'autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nel rispetto dei tempi di adeguamento eventualmente previsti dalla normativa.
Il soggetto gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo contrattuale secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria, da ALISA e da ASL.
L’attività di vigilanza viene esercitata, per quanto di competenza ai sensi della normativa vigente, sulle unità di offerta da parte di Alisa, che può avvalersi del personale delle ASL e dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.). Tale procedura ha l’obiettivo di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento.
L’attività di controllo viene esercitata su ogni unità di offerta da personale delle ASL competenti per territorio sulla base di indicatori di qualità ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento. Essa è finalizzata a valutare la correttezza della modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse.
L’esito delle attività di vigilanza e di controllo verrà utilizzato ai fini del mantenimento e/o della risoluzione del rapporto contrattuale in riferimento alla scadenza contrattuale; detto esito dovrà essere comunicato ad Alisa.
Nell’ambito dell’attività di controllo rientra altresì la verifica della qualità dell’assistenza erogata, laddove non sia possibile verificarla attraverso flussi informativi.
Le suddette attività di vigilanza e controllo possono essere svolte in ogni momento e obbligatoriamente senza comunicazione preventiva. Al termine delle operazioni viene redatto schema di verbale vistato dal legale rappresentante dell’unità di offerta o suo delegato, espressamente indicato, a titolo di presa d’atto.
Il soggetto gestore dell’unità di offerta dovrà rispondere ai rilievi, entro e non oltre il termine prescritto nella comunicazione stessa in forma scritta, certificando le azioni che verranno intraprese. In caso ciò non avvenga, o a seguito di reiterata inadempienza agli stessi, trovano applicazione gli artt. 14 e 15.
ARTICOLO 10
(Sospensione e /o Interruzione delle prestazioni)
Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o attività sanitarie costituenti oggetto del presente accordo contrattuale, il soggetto gestore si impegna a darne comunicazione all’ASL 2 capofila/ASL1 con un anticipo non inferiore a quindici giorni.
Il soggetto gestore si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o l’interruzione dell’attività, a darne comunicazione all’ASL 2 capofila/ASL1, entro il termine perentorio di gg. 5.
In ogni caso l’ASL 2 capofila/ASL1 si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell’assistito ed in accordo con il soggetto gestore e alla revisione, di concerto con ALISA, del presente accordo contrattuale adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo. Durante il periodo di preavviso per il recesso di cui all’art.14, il soggetto gestore deve garantire comunque la continuità delle prestazioni.
Il soggetto gestore si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o l’interruzione dell’attività a darne comunicazione all’ASL 2 capofila/ASL1, entro il termine perentorio di 5 giorni.
Il soggetto gestore si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili (inclusi guasti di apparecchiature, assenze di personale, eventi metereologici che impongano la temporanea chiusura
della struttura) tali da rendere necessaria la sospensione o l’interruzione dell’attività a darne comunicazione all’ASL 2 capofila/ASL1, entro il termine perentorio di 5 giorni, ad avvisare tempestivamente i pazienti prenotati e a fissare a questi ultimi un nuovo appuntamento entro il termine di 10 giorni.
ARTICOLO 11
(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)
Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative e correlate attività di risk management.
Il soggetto gestore si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente accordo contrattuale.
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. ASL 2 e ASL1 non procedono alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.
Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell’attività di risk management.
Il soggetto gestore raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica.
ASL 2 e ASL1 nell’ambito dell’attività di controllo verificano l’appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sanitari, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente accordo contrattuale.
ARTICOLO 12
(Pagamenti)
La Struttura erogante le prestazioni emetterà mensilmente due fatture a carico dell’ASL nel cui territorio è ubicata la propria unità di offerta; il criterio di ripartizione da seguire sarà quello della residenza dei pazienti trattati (ASL1/ASL 2).
Il valore fatturato mensilmente è pari al valore della produzione effettuata nel mese di riferimento, valorizzata secondo tariffario regionale vigente.
Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.
Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Le ASL hanno facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013.
Le ASL ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica dell’andamento della spesa al fine di monitorare l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa consentita, le ASL nulla riconosceranno in merito.
La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.
Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).
In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.
Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013
n. 55, in quanto applicabili.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:
per l’ASL 2: UFPANV
per l’ASL 1: UFVUD1
Per gli Enti Erogatori già contrattualizzati con il SSR, la spesa scaturita dall’erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale non comporterà la storicizzazione rispetto ai tetti contrattualmente riconosciuti ed indicati nei contratti in essere. Per le Strutture non contrattualizzate il presente accordo contrattuale costituirà una tantum e non potrà dar diritto al convenzionamento- contrattualizzazione definitivi.
ARTICOLO 13
(Privacy, nomina a Responsabile Esterno del Trattamento e prevenzione della corruzione)
Il Soggetto Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, “Responsabile del trattamento dati personali” relativamente ai dati comunicati dalle singole aziende per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l’inserimento.
Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente accordo contrattuale.
L’Azienda, all’atto di designare il Soggetto Gestore quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che lo stesso sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.
Il Soggetto Gestore si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.
Xxxxx restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, il Soggetto Gestore si impegna fin d’ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.
Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d’ora a:
✓ predisporre e mantenere aggiornate le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD, acquisendo i relativi consensi, se dovuti, anche alla luce dei Chiarimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali intervenuti con Provvedimento n. 55 del 07.03.2019;
✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
✓ garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all’art. 20, per quanto applicabile;
✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all’art. 33 par. 2 (data breach);
✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2;
✓ designare, ai sensi dell’art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall’art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l’elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto
specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell’ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
✓ comunicare all’Azienda designante, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate dal gestore a richiedere le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l’attivazione, se del caso, di una nuova nominale.
Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell’integrità e della dignità personali; pertanto, il Soggetto Gestore si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.
Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo
11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del X.X.xx. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
ARTICOLO 14
(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze, penali)
Si applicano al rapporto disciplinato nel presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste nel presente accordo contrattuale, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal Codice Civile.
Le relative contestazioni saranno formalizzate con le procedure di cui all’art.15.
In caso di risoluzione dell’accordo contrattuale in danno del soggetto gestore viene applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari al 5 per cento del valore complessivo dell’accordo contrattuale risolto.
In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente accordo contrattuale da parte del soggetto gestore, ove lo stesso non costituisca causa di risoluzione dell’accordo contrattuale, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di € 3.000,00 (tremila) a violazione, previa diffida ad adempiere.
La suddetta penale sarà applicata previa contestazione scritta degli addebiti da parte dell’ASL 2 capofila, anche per conto di ASL1/XXXXX, con le procedure di cui all’art. 15, ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto gestore. Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ad eventuali necessari adempimenti ed il soggetto gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il soggetto gestore non adempia nei termini indicati, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere.
In caso di ulteriore mancato adempimento, l’ASL 2 capofila, anche per conto di ASL1/XXXXX, potrà provvedere d’ufficio a spese del soggetto gestore.
Per ogni giorno di mancata erogazione delle prestazioni oggetto di offerta di disponibilità da parte del soggetto gestore, imputabile a scelta dello stesso verrà applicata, per ciascuna prestazione mancata rispetto alla programmazione formulata in sede di offerta, una penale del 20% dell’importo medio delle prestazioni per singola tipologia, scontate secondo quanto indicato nel presente accordo contrattuale.
Le penali saranno dedotte dai crediti del soggetto gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.
Il pagamento della penale non solleva il soggetto gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
In caso di raggiungimento nel periodo contrattuale di penali per un importo pari al 10% dell’importo del budget assegnato al soggetto gestore per detto periodo per l’unità di offerta oggetto di contestazione, l’ASL 2, anche per conto di ASL1/XXXXX, si riserva il diritto di risolvere, ex art. 1456 c.c., l’accordo contrattuale in qualsiasi momento. In questo caso verrà liquidato il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
Per le contestazioni sollevate su singole prestazioni, con le procedure di cui all’art. 15, l’ASL 2 capofila trascorso inutilmente l’eventuale termine fissato per la regolarizzazione della fattispecie contestata, avrà facoltà di trattenere in riferimento alle prestazioni che sono in contestazione, anche per conto di ASL1/XXXXX, fino al 20% dell’importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa
valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l’incremento della trattenuta fino alla possibilità di risolvere l’accordo contrattuale.
Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL 2 capofila di dichiarare risolto l’accordo contrattuale, ex art. 1456 c.c., anche per conto di ASL1/XXXXX, anche nei seguenti casi:
a. in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio, anche a seguito delle valutazioni negative in esito ai controlli di cui all’art. 9; (con obbligo della unità di offerta sanitaria di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dall’accordo contrattuale fino a diverse specifiche disposizioni dell’ASL 2;
b. in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell’ASL 2;
c. in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali nascenti dal presente accordo contrattuale, oggetto di formale contestazione da parte dell’ASL 2;
d. in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
e. in caso di grave e reiterato mancato rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679;
f. in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancato rinnovo dell’accreditamento istituzionale anche ai sensi delle vigenti disposizioni e normative nazionali e/o regionali e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 9 e/o di sopravvenuta incapacità a contrattare con la P.A.;
g. in caso di grave e reiterata mancanza nell’ottemperanza al debito informativo e nella gestione dell’attività di risk management di cui all’art. 11;
h. in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo contrattuale e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente accordo contrattuale e/o alle disposizioni e/o norme di legge nazionali e/o regionali vigenti e/o in caso di frode, abusi e/o dolo nella stipula e/o gestione degli stessi;
i. in caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
j. in caso di confisca dell’attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell’attività. Fatto salvo il diritto al risarcimento da parte del soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria degli eventuali danni patiti e patiendi;
k. in caso di comunicazione successivamente alla stipula dell’accordo contrattuale di informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e/o di violazioni alla normativa antimafia e/o sulla prevenzione della corruzione e/o in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e/o in materia di igiene, igiene dei prodotti alimentari, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche ai fini DURC, e/o di tutela del lavoro e/o di contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e/o di condanne passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all’espletamento dell’attività oggetto del presente accordo contrattuale e/o per sopravvenuti motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale e/o per sopravvenute ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A. e/o incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o situazioni di conflitto di interesse, per i soggetti di cui all’art. 80, 3 comma, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compreso il/i responsabile/i sanitario/i dell’unità/delle unità di offerta sanitaria e/o di individuazione di situazioni di incompatibilità del personale ai sensi della vigente normativa reiterate e/o non eliminate a seguito di formale diffida.
Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall’accordo contrattuale mediante raccomandata A.R./ PEC, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, fatto salvo per il soggetto gestore
quanto previsto all’art.14 per mancato rispetto della programmazione formulata in sede di offerta. Detto preavviso può essere omesso dall’ASL 2 capofila, in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.
In caso di recesso, il soggetto gestore è tenuto a comunicarlo all’ASL 2 capofila/ASL1 ed a garantire la continuità del servizio come previsto all’art.10.
ARTICOLO 15
(Procedure di contestazione degli inadempimenti)
Le inadempienze al presente accordo contrattuale, saranno contestate formalmente dall’ASL 2 capofila, anche per conto di ASL1/XXXXX, al soggetto gestore presso la sede di legale rappresentanza dello stesso, che, nel termine di giorni quindici, potrà far pervenire alla stessa ASL le proprie controdeduzioni.
ARTICOLO 16
(Foro competente)
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello della ASL 2 capofila.
ARTICOLO 17
(Durata)
Il presente accordo contrattuale decorre dal 16/01/2023 ed ha durata sino al 15/5/2023, come indicato nella delibera Xxxxx n° 1/2023. Secondo quanto previsto dall’avviso approvato con delibera Xxxxx n° 277/2022, la durata dell’accordo, a discrezione di Xxxxx, potrà essere prorogata qualora la struttura non abbia - nel termine del quadrimestre successivo la stipula del contratto - reso integralmente le procedure diagnostiche che le sono state assegnate.
Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita.
Il budget viene formalizzato attraverso la sottoscrizione dell’allegata scheda budget.
Durante la vigenza del presente accordo contrattuale, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all’accordo contrattuale stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale e ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale.
ARTICOLO 18
(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)
Il presente accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.
XXXXX e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. XXXXX, ASL1 e ASL 2, pertanto,
non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria per eventuali richieste di terzi.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e della delibera ANAC 371/2022, il Soggetto Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti da detta normativa. Il Soggetto Gestore in particolare è obbligato ad effettuare i movimenti finanziari afferenti il presente contratto mediante bonifico bancario o postale, tramite conto corrente dedicato, come formalmente comunicato dal legale rappresentante dello stesso, indicando, nel suddetto bonifico bancario o postale, il codice CIG acquisito dall’ASL e a comunicare preventivamente, con nota formale sottoscritta dal proprio legale rappresentante, all’ASL medesima le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, nonché ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.
L’inadempimento ai suddetti obblighi di tracciabilità previsti dall’art.3 della L.136/2010 e smi, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, come previsto dall’art. 3 comma 8 della stessa L.136/2010 e smi.
Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto
Genova, li
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Direttore Generale
(Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX)
ASL2 Capofila -Azienda Sociosanitaria Ligure n. 2 Il Direttore Generale
(Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx)
ASL1 -Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 Il Direttore Generale
(Dr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria – CDS Medical Srl Il Legale Rappresentante
(Sig.Xxxxx Xxxxxxxxx)
Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
ARTICOLO 2 (Prestazioni)
ARTICOLO 3 (Obblighi del soggetto gestore)
ARTICOLO 4 (Obblighi del Sistema Sanitario Regionale) ARTICOLO 5 (Budget)
ARTICOLO 6 (Remunerazione della produzione) ARTICOLO 8 (Presa in carico)
ARTICOLO 9 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli) ARTICOLO 10 (Sospensione e/o interruzione delle prestazioni)
ARTICOLO 11 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sanitarie, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)
ARTICOLO 12 (Pagamenti)
ARTICOLO 14 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze, penali) ARTICOLO 15 (Procedure di contestazione degli inadempimenti)
ARTICOLO 16 (Foro competente) ARTICOLO 17 (Durata)
ARTICOLO 18 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)
Genova, li
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Direttore Generale
(Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX)
ASL2 Capofila- Azienda Sociosanitaria Ligure n. 2 Il Direttore Generale
(Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx)
ASL1 -Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 Il Direttore Generale
(Dr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria - CDS Medical Srl Il Legale Rappresentante
(Sig.Xxxxx Xxxxxxxxx)
Ai fini dell’imposta di bollo il presente contratto viene regolarizzato con il versamento di € 144,00 (n. 9 marche da bollo da € 16,00 cadauna) con mod. F24 (codice 1552).
SCHEDA BUDGET – gestore CDS MEDICAL SRL
Delibera Alisa 1/2023 – potenziamento prestazioni diagnostica
15/05/2023
16/01/2023
Codice Struttura contratto
Validità dal al
STRUTTURA
AREA AMBULATORIALE- PRESTAZIONI: diagnostica per immagini | |
Diagnostica per Immagini- Cds Medical srl | |
Xxx Xx Xxxxxxxx 00/0 | |
Xxxxxxx (XX) |
Tipologia Denominazione Indirizzo Comune
02823140997
Genova
CDS MEDICAL SRL
ENTE GESTORE
02823140997
Denominazione sociale Comune Sede legale Legale rappresentante
codice Fiscale
Xxxxx Xxxxxxxxx
Partita IVA
(periodo 16/01/2023 – 15/05/2023)
€ 166.113,07
BUDGET DI PRODUZIONE
PRESTAZIONI:
Eco prestazioni n. 1.000 RX prestazioni n. 5.800
Letto e sottoscritto
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Direttore Generale
(Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX)
Azienda Sociosanitaria Ligure – ASL2 Capofila Il Direttore Generale
(Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx)
Azienda socio sanitaria Ligure - ASL 1 Il Direttore Generale
(Dr Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Il Gestore- CDS Medical Srl Legale Rappresentante (Sig.Xxxxx Xxxxxxxxx)