CONVENZIONE TRA AREU LOMBARDIA E AREUS SARDEGNA PER LE ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
CONVENZIONE TRA AREU LOMBARDIA E AREUS SARDEGNA PER LE ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
tra
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito per brevità AREU o Amministrazione concedente), con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx x.000 e sede amministrativa in Milano, via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, Legale Rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
e
Azienda Regionale Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito per brevità AREUS o Amministrazione utilizzatrice) C.F./P.IVA 01526480916, con sede in Nuoro via Xxxxx Xxxxxxx, n.25, in atto rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
VISTI
• l’articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”;
• l’articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
• l’articolo 25, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
• la Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 25/NOVEMBRE/2009, e in particolare l'art. 26, comma 3, il quale prescrive che: “Gli stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo 112 ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati
• l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una
coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000”;
• il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato, in adeguamento alla disposizione del Regolamento UE 2016/679, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
• la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, e s.m.i.;
• l’articolo 69, comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale”, a norma del quale <<Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali>>;
• l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”;
• il Decreto 27 aprile 2006 del Ministero delle Comunicazioni recante “Servizio112 Numero Unico Europeo d’emergenza” relativo all’individuazione del Servizio Numero Unico Europeo di emergenza (NUE 112) quale servizio abilitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 127, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, a ricevere chiamate d’emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118;
• il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 22 gennaio 2008, recante “Numero unico di emergenza europeo 112”;
• il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2009, concernente “Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112”;
• l’articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, e s.m.i., il quale stabilisce che, “AREU garantisce altresì l'operatività del servizio Numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo… In riferimento all’attività NUE 112 svolta dall’Agenzia, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l’afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa” e che “In relazione al NUE 112, la Giunta regionale oltre ad assegnare annualmente uno specifico finanziamento…definisce le modalità di collaborazione dell’Agenzia con altre amministrazioni pubbliche per l’implementazione e lo sviluppo del servizio sul territorio nazionale”
• la lettera a) dell’articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l’istituzione del Numero Unico Europeo 1 1 2 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in
ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
• la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche che ammoderna e rafforza le previsioni di attuazione del Numero Unico Europeo di emergenza 112 negli Stati membri;
• la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio) che, all’art. 1 comma 982 e ss., prevede “Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato <<Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112>>, con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”;
• l’art 7 della Legge Regionale 01 marzo 2022, n. 1 recante “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021”;
DATO ATTO CHE
AREU e AREUS hanno sottoscritto una convenzione in data 30.03.2021 per la durata di due anni, in attuazione della convenzione stipulata nel 2017, finalizzata a regolamentare la collaborazione tra i due Enti per la riorganizzazione del sistema regionale dell’emergenza – urgenza sanitaria extra ospedaliera e l’attivazione del NUE 112, nell’ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Regione Sardegna;
RILEVATA
La necessità di proseguire la collaborazione sinergica per attività di interesse comune;
RICHIAMATI
• la richiesta del Direttore Generale di AREUS prot. AREU n. 21382 del 30.12.2021, con la quale, in esecuzione del mandato ricevuto, chiede di attivare nell’ambito della CUR NUE 112 di Milano, il Disaster Recovery della CUR NUE 112 per la Regione Sardegna;
• l’opportunità di procedere a disciplinare le modalità operative ed economiche per l’erogazione da parte di AREU anche della funzione di Disaster Recovery richiesta allo scopo di scongiurare l’interruzione del sistema di soccorso;
• la Deliberazione della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00/00 del 11.08.2022 attraverso la quale si stabilisce:
- di dare mandato alla presidenza della Regione di procedere alla richiesta di sottoscrizione del protocollo approvato con la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X / 5866 del 28 novembre 2016;
- di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Xxxxxxx Xxxxxxxxx x xx
Xxxxxxx Xxxxxxxx per l’attuazione, in Regione Sardegna, del servizio NUE 112;
- di autorizzare AREUS alla stipula delle convenzioni che si renderanno necessarie per l’attivazione del servizio NUE 112 e del sistema Disaster Recovery (DR) temporaneo presso la Regione Lombardia
• il Protocollo d’intesa finalizzato a rinnovare la collaborazione sinergica per attività di
interesse comune, ed in particolare la costituzione, attivazione e funzionamento del
Numero unico di emergenza (NUE), secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), sottoscritto in data 26.09.2022 tra Regione Lombardia e Regione Sardegna;
Tutto ciò visto e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 PREMESSE
Quanto sopra premesso, visto e considerato costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo.
Art. 2 OGGETTO
AREU e AREUS convengono di realizzare una collaborazione effettuata d’intesa tra le parti ovvero tra i soggetti che verranno, all’uopo, dalle parti stesse appositamente individuate, nei seguenti ambiti di intervento:
• l’implementazione e funzionamento del servizio NUE 112 Sardegna al fine di migliorare il livello del servizio reso ai cittadini di riferimento.
• l’attribuzione temporanea ad AREU della funzione di Disaster Recovery (DR) presso la CUR NUE 112 di Milano, nelle more di perfezionamento del modello CUR NUE 112 della Regione Sardegna, dislocata nelle due sedi di Cagliari e Sassari, con DR reciproco.
• formazione e addestramento nell’ambito dell’attività oggetto della presente convenzione a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali.
Le parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto formativo, professionale e progettuale atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente atto.
Art. 3 PROGRAMMA SERVIZIO NUE 112
1. AREU concede ad AREUS, il diritto di utilizzare attraverso l’istituto del diritto di riuso con gestione a carico del cedente, il Programma AREU NUE 112, completo della relativa documentazione (Allegato A – Manuale Operatore AREU NUE 112), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo.
2. AREUS dichiara in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale, organizzativo ed economico di conoscere esaustivamente il Programma e le relative specifiche tecniche e funzionali e che, sulla scorta dette risultante, detto Programma è pienamente idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle eventuali personalizzazioni che si potranno rendere necessarie.
3. Salvo quanto pattuito con il presente atto, il diritto di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti rimangono in via esclusiva in capo ad AREU.
4. Il programma verrà istallato a cura di soggetti terzi idoneamente individuati
dall’Amministrazione utilizzatrice, con oneri a proprio carico.
5. Tutte le restanti attività connesse ad esempio, alla configurazione, al funzionamento, alla gestione, alla manutenzione e all’assistenza, non rientranti nel precedente comma 4 del Programma sono a esclusiva cura di soggetti terzi idoneamente individuati dall’Amministrazione utilizzatrice.
6. Nel caso in cui il Programma modificato e/o integrato presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità e innovatività, l’Amministrazione concedente sarà titolare esclusiva di tutti, nessuno escluso, i relativi diritti.
7. Qualora il Programma venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura dell’Amministrazione cedente, anche su istanza formale dell’Amministrazione utilizzatrice, resta si d’ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso, con rimborso proporzionato dei costi sostenuti.
Art. 4 DISASTER RECOVERY - NON OPERATIVITÀ O TRABOCCO DELLE CHIAMATE DELLA CUR
1. L’Amministrazione concedente si impegna a continuare a porre in essere quanto necessario affinché possa essere garantito il subentro della CUR NUE 112 di Milano a favore della costituenda CUR dell’Amministrazione utilizzatrice nei casi di seguito riportati:
• dichiarata “non operativa”;
• “trabocco delle chiamate” per saturazione dei flussi della CUR.
2. Nel caso in cui per garantire il servizio di cui al precedente comma 1 si renda necessario adeguare l’infrastruttura tecnologica della CUR NUE 112 lombarda, l’Amministrazione utilizzatrice si impegna a rimborsare ad AREU gli oneri economici che la stessa dovrà sostenere.
3. Nel caso in cui dovesse attivarsi il servizio di cui ai precedenti commi, per effettiva non operatività della CUR dell’Amministrazione utilizzatrice o in caso di suo vicariamento temporaneo per il verificarsi di una situazione di trabocco, quest’ultima si impegna a riconoscere ad AREU il rimborso dei costi sostenuti e connessi all’effettivo impegno del personale, valorizzato ai sensi dell’art. 9 “Condizioni economiche”.
Art. 5 BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE E PROPRIETÀ INTELETTUALE
1. AREU garantisce che è titolare dei diritti di uso e riuso del Programma di cui al precedente art. 3 “Programma Servizio NUE 112” sul territorio della Repubblica Italiana e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
2. AREUS prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.
Art. 6 RESPONSABILITÀ
1. AREUS manleva AREU da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che Lo stesso AREUS o terzi dovessero subire per l’utilizzo di quanto oggetto della presente convenzione.
2. AREUS si obbliga a manlevare e tenere indenne XXXX anche nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria o stragiudiziale da parte di terzi, assumendo a proprio
carico tutti gli eventuali oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. Tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di terzi riconducibili alle attività di specifica competenza di AREUS saranno da questa prese in carico e gestite, ferma restando la disponibilità di AREU a fornire tutta la collaborazione e il supporto professionale per la fase d’istruttoria della pratica.
4. Le responsabilità correlate a errori dei singoli operatori, riconducibili a comportamenti che si discostino dalle apposite disposizioni e/o dalle regole generali dell’utilizzo del bene e della Copia informatica per consultazione, rimarranno in capo ad AREUS titolare dei rapporti giuridici con i singoli operatori.
Art. 7 CESSIONE A TERZI
Ad AREUS è fatto assoluto divieto di stipulare qualsivoglia tipo di negozio giuridico con altri soggetti per la subconcessione di qualsiasi diritto d’uso e riuso connesso al Programma oggetto della presente convenzione.
Art. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE
1. L’amministrazione utilizzatrice si impegna a rimborsare ad AREU tutte le spese, dirette e indirette, dalla stessa sostenuta connesse alla realizzazione di quanto prescritto nella presente convenzione, così come dettagliato nell’Allegato B – Prospetto spese, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L’amministrazione utilizzatrice provvede a rimborsare ad AREU previa presentazione da parte di quest’ultima della documentazione giustificativa di spesa sostenuta (note spese – xxxx, alloggi, viaggi – e documentazione relativa agli oneri del personale impiegato valorizzato secondo il Contratto nazionale di Lavoro, area sanità e il Contratto integrativo le fatture di acquisto);
3. L’amministrazione utilizzatrice si impegna a versare, previa verifica dell’attività svolta da AREU e previa verifica della regolarità della documentazione giustificativa di spesa trasmessa con cadenza di xxxxx xxxxxxxxxx, ad AREU quanto indicato al capoverso precedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile da parte della stessa;
4. Gli oneri aggiuntivi, rispetto a quanto già previsto dal presente articolo derivati sia da ulteriori attività prestate da AREU sia dall’approvazione di nuove disposizioni normative nazionali, saranno immediatamente riconosciuti e rimborsati ad AREU a decorrere dalla data di entrata in vigore delle già menzionate disposizioni;
5. L’attività del personale di AREU, relativa alla collaborazione e/o attività formativa di cui agli articoli precedenti, dovrà essere resa in orario di servizio ed il relativo onere rimarrà a carico delle rispettive Aziende di appartenenza dei professionisti.
6. L’attività lavorativa del predetto personale di XXXX non può, in nessun caso,
generare orario aggiuntivo in regime di straordinario.
Art. 9 DURATA E RISOLUZIONE
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di due anni, con esclusione del tacito rinnovo.
Alla scadenza del termine convenuto la presente convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti.
Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno sei mesi, esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla home page dei rispettivi portali web ufficiali.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte dell’Amministrazione utilizzatrice, la stessa si impegna a tenere indenne l’Amministrazione cedente da tutti gli oneri economici già sostenuti e che dovranno essere sostenuti sino all’effettiva interruzione del servizio.
Art. 10 REVISIONE DEL CONTRATTO
Trattandosi, la presente convenzione, di accordo di durata, le Parti prevedono, se necessario, una revisione della stessa con cadenza di norma annuale.
Art. 11 RAPPORTI
Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con la presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Parti contraenti, o tra quelle da loro appositamente individuate
Art. 12 IMPOSTE E ONERI
Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni sono a carico di AREUS per entrambe le parti.
Inoltre, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art.5 del D.P.R. n.131/86
Art. 13 CONTROVERSIE
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 14 RISERVATEZZA
Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.
Art. 15 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO
Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di Prevenzione della corruzione e Codice di Comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente Convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Allegato A: Manuale operatore AREU NUE 112
Allegato B: Preventivo costi
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Milano/Nuoro, data dell’ultima sottoscrizione digitale apposta
Per AREU,
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per AREUS,
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Le parti specificatamente approvano l’articolo inerente alla definizione del Foro. Per AREU, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per AREUS, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx