Contract
Allegato A) SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA, CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, PROVINCIA DI PISTOIA, PROVINCIA DI PRATO, COMUNE DI CAMPI BISENZIO, COMUNE DI MONTALE, COMUNE DI MONTEMURLO, COMUNE DI PISTOIA, COMUNE DI PRATO E COMUNE DI SIGNA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL TRONCO 2 DELLA CICLOVIA DEL SOLE, TRATTO VERONA-FIRENZE.
REGIONE TOSCANA, con sede legale in Piazza Duomo n. 10 – 00000 Xxxxxxx, C.F. 01386030488 nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo – Mobilità sostenibile Xxxxxxxx Xxxxxxx, a ciò autorizzato/a con deliberazione n.
…………….. del ;
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, con sede legale in Via , , C.F. e P.IVA
nella persona del Sindaco metropolitano , legale rappresentante;
PROVINCIA DI PISTOIA, con sede legale in Via , , C.F. e X.XXX nella persona del Presidente , legale rappresentante;
PROVINCIA DI PRATO, con sede legale in Via , , C.F. e X.XXX nella persona del Presidente , legale rappresentante;
COMUNE DI CAMPI BISENZIO, con sede legale in Via , , C.F. e P.IVA
nella persona del Sindaco , legale rappresentante;
COMUNE DI MONTALE, con sede legale in Via , , C.F. e P.IVA nella persona del Sindaco , legale rappresentante;
COMUNE DI MONTEMURLO, con sede legale in Via , , C.F. e P.IVA
nella persona del Sindaco , legale rappresentante;
COMUNE DI PISTOIA, con sede legale in Via , , C.F. e X.XXX nella persona del Sindaco , legale rappresentante;
COMUNE DI PRATO, con sede legale in Via , , C.F. e P.IVA nella persona del Sindaco , legale rappresentante;
COMUNE DI SIGNA, con sede legale in Via , , C.F. e P.IVA nella persona del Sindaco , legale rappresentante;
PREMESSO CHE
- la Giunta Regionale Toscana, con DGR n. 705 del 19/07/2016, ha approvato il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 27 luglio 2016 da MIT, MIBACT, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx per la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze”, che individua la Regione Xxxxxx-Romagna quale soggetto che ha la funzione di coordinamento e capofila tra le diverse Regioni e di interfaccia con il MIT;
- la Giunta Regionale Toscana ha approvato con DGR n. 1313 del 19/12/2016 un Accordo di Collaborazione, sottoscritto tra i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa il 09/02/2017, per il conseguimento delle attività e azioni previste dal Protocollo ed in particolare la costituzione del Tavolo tecnico specificando modalità, attività e azioni delle Parti per il conseguimento delle finalità e scadenze previste dal Protocollo ed in particolare quelle relative alla redazione del progetto di fattibilità, individuando la Città Metropolitana di Bologna quale soggetto attuatore della progettazione;
- il Decreto Interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 29 novembre 2018 n. 517 ha definito le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi relativi alle ciclovie nazionali – tra i quali la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze” - nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, prevedendo la sottoscrizione di nuovi Protocolli d’intesa, sostitutivi di quelli originariamente sottoscritti nella parte in cui questi non abbiano prodotto effetti;
- in attuazione di tale Decreto, la Giunta Regionale Toscana, con DGR n. 499 del 16/04/2019, ha approvato il nuovo testo del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 19 aprile 2019 da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Veneto, Regione Xxxxxx Xxxxxxx, Regione Lombardia e Regione Toscana, per disciplinare i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione della “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze”;
- in attuazione del sopracitato Protocollo d’Intesa sottoscritto il 27 luglio 2016, le Regioni interessate hanno sottoscritto il 23 gennaio 2017 con la Città Metropolitana di Bologna un accordo di collaborazione in cui quest’ultima è stata individuata come Soggetto attuatore delle procedure inerenti al progetto di fattibilità tecnico-economica di tutta la Ciclovia con le risorse ministeriali finanziate;
- pertanto, la Città Metropolitana di Bologna ha espletato una procedura aperta per l'appalto del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica della Ciclovia del Sole percorso Verona – Firenze CIG 7374971299 - CUP C92C17000200001, conclusasi con l’affidamento del servizio al RTI con capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e mandanti Technital SpA, T&D Ingegneri associati, Cavallin Associati, Studio Agriplan, Land Technology e Services Srl, Sama Scavi Archeologici Soc. Coop;
- con nota prot. PG/2019/638003 del 07 agosto 2019 il soggetto capofila Regione Xxxxxx-Romagna ha consegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnico ed economica della Ciclovia del Sole percorso Verona - Firenze, redatto dal RTI con capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., dallo stesso revisionato sulla base delle indicazioni delle Regioni affidanti il servizio;
- inoltre, in attuazione dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 19 aprile 2019, con decreto direttoriale n. 524 del 13 settembre 2019 è stato istituito un Tavolo Tecnico Operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie del protocollo e dal Soggetto attuatore;
- con DGR n. 258 del 2 marzo 2020 la Giunta Regionale Toscana ha approvato il “Protocollo d'Intesa per la progettazione, la promozione e la realizzazione del tratto toscano della Ciclovia del Sole”, che coinvolge tutti gli Enti interessati da tale intervento;
- con nota prot. PG/2020/256005 del 30 marzo 2020 - prot. Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0000000 - xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Regione Capofila, ha proposto al Ministero delle Infrastrutture, su indicazione delle singole Regioni, i lotti prioritari oggetto di finanziamento MIT;
- con Decreto Interministeriale n. 283 del 20 luglio 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per il beni e le attività culturali e per il turismo ha prorogato di otto mesi tutti i termini stabiliti nel Decreto Ministeriale 29 novembre 2018, n. 517 e nei rispettivi protocolli d’intesa fra cui quello sopra indicato riguardante la ciclovia del Sole sottoscritto il 19 aprile 2019;
DATO ATTO CHE
- nell'ambito del tratto toscano, il lotto funzionale prioritario - proposto con la nota prot. PG/2020/256005 del 30 marzo 2020, sopra indicata - coincide con l’intero Tronco 2 (Pistoia – Campi Bisenzio/Firenze) così come descritto dalla Studio di Fattibilità Tecnico Economica, con costo stimato delle opere di euro 7.370.632,00 e contributo MIT associato di euro 4.228.113,00;
- nella stessa nota sopra citata, per quanto concerne il lotto toscano, viene specificato che nella prima fase verranno attuati prioritariamente gli interventi di nuova realizzazione e adeguamenti funzionali alla continuità e alla percorrenza in sicurezza dell’intero tronco sopra indicato, avvalendosi delle risorse ministeriali già stanziate, a cui concorreranno quote di cofinanziamento degli Enti Locali interessati dal tracciato da individuare successivamente nei rispettivi bilanci.
- il Tavolo Tecnico Operativo di cui al decreto direttoriale 524/2019 sopra riportato, ha espresso, con apposito verbale sottoscritto dalle parti nel mese di settembre 2020, valutazione positiva sul progetto di fattibilità tecnico ed economica e sulla proposta di lotti funzionali prioritari proposti dalle Regioni con nota della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 30/03/2020 sopra indicata;
- con nota prot. 0317332 del 18 settembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che con Decreto direttoriale n. 611 del 7 settembre 2020 è stato autorizzato il trasferimento dell’importo complessivo di euro 7.777.892,21 a favore delle Regioni interessate dalla Ciclovia del Sole e sono stati emessi i relativi ordini di pagamento – per euro 1.206.497,17 (mandato n. 16) e euro 907.559,60 (mandato n. 15) a favore della Regione Toscana - a favore della Regione Toscana – quale prima anticipazione;
- il sopracitato importo pari a euro 2.114.056,77 rappresenta il 50% del contributo MIT previsto a favore delle Regione Toscana per la realizzazione delle opere ricomprese all’interno del lotto funzionale prioritario che coincide con il tronco 2;
VISTI
- l'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo ”, che disciplina gli Accordi fra pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. del , con la quale il presente schema di Accordo di collaborazione è stato approvato;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO TRA
Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Montale, Comune di Montemurlo, Comune di Pistoia, Comune di Prato e Comune di Signa, come sopra rappresentati
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2
Oggetto e finalità dell’Accordo di collaborazione
La Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Pistoia, la Provincia di Prato, il Comune di Campi Bisenzio, il Comune di Montale, il Comune di Montemurlo, il Comune di Pistoia, il Comune di Prato e il Comune di Signa intendono collaborare per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, attività propedeutiche e sinergiche per la realizzazione del progetto denominato “Interventi relativi al Tronco 2 della Ciclovia del Sole, Tratto Verona Firenze”. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva del Tronco 2 che si estende dal Comune di Pistoia fino a Comune di Campi Bisenzio come rappresentato nella cartografia allegata.
Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori
1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
a) mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dal Protocollo di Intesa di cui alla DGR 499/2019 fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Lombardia e Veneto che stabilisce, a seguito della proroga intervenuta, quale termine per l’aggiudicazione della gara dei lavori relativi al tronco 2 il 30 novembre 2021, salvo eventuali proroghe ministeriali che dovessero nel frattempo intervenire; utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente al fine di rimuovere ogni ostacolo di natura tecnica ed amministrativa;
b) rendere disponibili i rilievi, gli studi e le indagini, le analisi, i materiali, i dati, i progetti e quant’altro dovesse rendersi necessario per le attività previste dal presente Accordo;
c) condividere lo stato dell’arte delle iniziative e dei progetti in corso non ricomprese nel presente Accordo ma che siano riconducibili, direttamente o indirettamente, alla ciclovia del Sole;
d) predisporre, non appena ne ricorrano le condizioni, uno specifico Accordo di Programma che disciplini l’iter realizzativo degli interventi ricompresi all’interno del tronco 2.
2. La Regione si impegna inoltre a:
a) rappresentare, limitatamente alle attività del presente Accordo, gli enti firmatari nella interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le strutture ministeriali a vario titolo competenti in materia di ciclovie turistiche di interesse nazionale;
b) coordinare il Gruppo Tecnico di cui all’art 5;
c) monitorare lo stato di avanzamento delle attività, con particolare riferimento alle procedure previste dal MIT verificando il rispetto degli impegni da parte di tutti gli enti sottoscrittori;
d) favorire il coordinamento con soggetti terzi interessati dalla proposta (altri Enti locali, Enti gestori di infrastrutture, Associazioni e soggetti operanti sul territorio, Associazioni attive nel settore della mobilità ciclistica e del cicloturismo, soggetti operanti per la promozione ambientale, territoriale, culturale ed economica dei contesti attraversati);
3. Il Comune di Prato è individuato dai soggetti firmatari quale soggetto attuatore della progettazione dell’intero tronco 2. A tal fine si si impegna a:
a) espletare, in qualità di Stazione Appaltante per la progettazione, le procedure necessarie ad addivenire alla redazione del progetto definitivo – prevedendo nella procedura di appalto un'opzione ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 106, co. 1, lett. a) per la redazione del progetto esecutivo, da esercitarsi laddove ne ricorrano le condizioni - dell’intero tronco 2 della ciclovia;
b) approvare il progetto definitivo ed esecutivo riguardante il territorio di propria competenza;
c) attivare le azioni necessarie per l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici di pianificazione del territorio sulla base del progetto risultante dalla progettazione di cui al punto a) del presente Accordo;
d) attivare le azioni necessarie per garantire la disponibilità delle aree, mediante l'adozione delle procedure espropriative di propria competenza;
e) rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma delle attività di cui all’art. 8 del presente Accordo;
f) produrre un report con cadenza trimestrale contenente l’elenco delle attività svolte, lo stato di avanzamento delle stesse e le eventuali criticità;
g) supportare, in qualità di soggetto attuatore per i servizi di progettazione, la Regione Toscana nell’interlocuzione con le strutture ministeriali a vario titolo competenti anche mediante la partecipazione diretta agli incontri.
4. I Comuni di Campi Bisenzio, Montale, Montemurlo, Pistoia e Signa si impegnano a:
a) collaborare e supportare mediante le proprie strutture il soggetto attuatore nelle attività di progettazione degli interventi;
b) nominare un proprio dipendente che supporti il RUP nelle fasi di progettazione delle opere per la parte di tracciato ricadente nel territorio di competenza;
c) approvare il progetto definitivo ed esecutivo riguardante il territorio di propria competenza;
d) attivare le azioni necessarie per l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici di pianificazione del territorio sulla base del progetto risultante dalla progettazione di cui al punto a) del presente Accordo;
e) attivare le azioni necessarie per garantire la disponibilità delle aree, mediante l’adozione delle procedure espropriative di propria competenza.
5. La Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia si impegnano a:
a) prevedere nei propri strumenti di programmazione e pianificazione del territorio la ciclovia del Sole quale itinerario ciclabile di interesse nazionale;
b) supportare il soggetto attuatore nelle fasi di progettazione delle opere con particolare riferimento ai tratti di percorso ciclabile che interferiscono con la viabilità di competenza provinciale;
Articolo 4 Modalità operative
1. Il coordinamento delle attività di progettazione verrà assicurato mediante il Gruppo Tecnico di cui all’art. 5 del presente Accordo .
2. Il progetto definitivo dovrà essere affidato in un’unica soluzione; nel corso della progettazione potranno essere individuati singoli lotti funzionali sulla base delle caratteristiche tecniche e tipologiche delle opere nonché dei limiti amministrativi dei vari Comuni attraversati.
3. La progettazione dovrà essere coerente con i requisiti previsti dalla Direttiva Ministeriale n. 375 del 20 luglio 2017 “Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema Nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT)” ed eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
4. Il progetto definitivo dovrà contenere un primo modello tecnico-amministrativo di manutenzione del tratto di ciclovia in oggetto con relativa stima dei costi su base annua.
5. L’avvio dell’iter di approvazione del progetto definitivo del tronco 2 è subordinata ad una verifica tecnica preventiva da parte del Gruppo Tecnico.
Articolo 5 Gruppo Tecnico
1. Il Gruppo Tecnico ha come finalità il coordinamento e il monitoraggio delle attività previste dal presente Accordo. In particolare dovrà:
• supportare la stazione appaltante nelle varie fasi della progettazione;
• individuare soluzioni progettuali condivise, con particolare riferimento ai tratti di maggiore complessità;
• verificare gli elaborati progettuali prima dell’avvio dell’iter di approvazione del progetto così come previsto dall’art. 4 comma 5.
2. Il Gruppo Tecnico è coordinato dalla Regione ed è composto da un rappresentante tecnico indicato da ogni soggetto sottoscrittore dell’Accordo.
3. Il Gruppo Tecnico potrà prevedere, in relazione a tematiche specifiche, la partecipazione di altri soggetti interni agli stessi enti firmatari o esterni (altri Enti locali, Enti gestori di infrastrutture, Associazioni e soggetti operanti sul territorio, Associazioni attive nel settore della mobilità ciclistica e del cicloturismo, soggetti operanti per la promozione ambientale, territoriale, culturale ed economica dei contesti attraversati). La partecipazione di tali soggetti agli incontri del Gruppo Tecnico avverrà a titolo gratuito con funzione consultiva.
Articolo 6
Quadro finanziario dell’Accordo e impegni delle Parti
1. Le attività necessarie per la progettazione definitiva ed esecutiva - in caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 3, comma 3 - dell’intero tronco 2 della ciclovia del Sole sono stimate nella somma massima complessiva di euro 400.000,00.
2. La Regione provvede alla copertura economica delle attività di cui al punto 1 del presente articolo mediante lo stanziamento di proprie risorse presenti sul capitolo 32133 secondo la seguente ripartizione:
• euro 150.000,00 sull’annualità 2020
• euro 250.000,00 sull’annualità 2021
3. I Comuni firmatari del presente Accordo si impegnano fin d’ora a prevedere nei propri bilanci, coerentemente con i tempi di realizzazione degli interventi, il cofinanziamento di una quota non inferiore al 20% del costo delle opere risultanti dal progetto definitivo. Il cofinanziamento comunale rappresenta condizione necessaria per la realizzazione delle opere nei rispettivi territori di competenza. Tali quote di cofinanziamento rappresenteranno parte della copertura finanziaria del successivo accordo di programma per la realizzazione delle opere di cui all’art. 3, comma 1, punto
d) del presente atto.
4. Le eventuali economie derivanti dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere destinate al finanziamento del successivo accordo di programma per la realizzazione delle opere.
Articolo 7
Modalità di erogazione delle risorse
1. Il trasferimento delle risorse previste dall’art. 6 del presente Accordo avverrà in favore del Comune di Prato, in qualità di soggetto attuatore della progettazione, secondo la seguente articolazione:
Progettazione definitiva:
• anticipazione di euro 150.000,00 (37,5% dell’intero contributo) alla sottoscrizione del presente Accordo;
• quota intermedia di pagamento fino all’importo corrispondente al 90% del costo della progettazione definitiva all’ultimazione del progetto, previa rendicontazione di almeno il 50% del costo dell’intero servizio;
• saldo corrispondente al 10% del costo della progettazione previa rendicontazione dell’intero servizio.
Progettazione esecutiva, in caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 3, comma 3:
• anticipazione corrispondente al 37,5% del costo della progettazione esecutiva all’avvio della progettazione esecutiva;
• quota intermedia di pagamento fino all’importo corrispondente al 90% del costo della progettazione esecutiva all’ultimazione del progetto previa rendicontazione di almeno il 50% del costo dell’intero servizio;
• saldo corrispondente al 10% del costo della progettazione all’approvazione del progetto da parte dei Comuni territorialmente competenti previa rendicontazione dell’intero servizio.
Articolo 8 Cronoprogramma
1. Le attività saranno attuate nel rispetto dei tempi di avanzamento fisico e finanziario indicati dal cronoprogramma di avanzamento allegato al presente Accordo.
2. Potranno essere concesse proroghe, sempre che opportunamente motivate, nel rispetto dei tempi previsti dal Protocollo di Intesa indicato dall’art.3, comma 1, lettera a) e da eventuali atti successivi.
Articolo 9 Validità dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata dal momento della sottoscrizione alla completa redazione e approvazione da parte dei sottoscrittori del progetto definitivo e del successivo progetto esecutivo. Saranno disciplinati con successivo Accordo di programma di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) i reciproci impegni riguardanti le ulteriori fasi di realizzazione degli interventi.
Articolo 10 Modifiche
Il presente Accordo potrà essere modificato e integrato per iscritto per concorde volontà dei partecipanti, rimanendo escluso il tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.
Sono fatte salve le integrazioni di natura meramente attuativa, che saranno concordate tra i soggetti direttamente interessati, in conformità a quanto stabilito dal presente Accordo.
Articolo 11 Protezione dei dati personali
Le Parti, qualora le attività, di cui presente Accordo, comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, in formato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto.
Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 2 dell'Accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute
insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti nelle forme previste dall’art.15 della L.241/1990 (accordi tra pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni.
REGIONE TOSCANA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE PROVINCIA DI PISTOIA
PROVINCIA DI PRATO COMUNE DI CAMPI BISENZIO COMUNE DI MONTALE COMUNE DI MONTEMURLO COMUNE DI PISTOIA COMUNE DI PRATO
COMUNE DI SIGNA
ALLEGATI
A1) Planimetria generale dell’intervento;
A2) Cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario delle attività di progettazione;