REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI CITTADINI
COMUNE DI PESARO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI CITTADINI
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del …
INDICE | |||
Art.1 | Requisiti di assegnazione | Pag. | 3 |
Art.2 | Modalità di richiesta | “ | 3 |
Art.3 | Assegnazione | “ | 3 |
Art.4 | Obblighi degli assegnatari | “ | 3 |
Art. 5 | Durata dell’assegnazione | “ | 3 |
Art. 6 | Istituzione nuovi orti o ampliamento | “ | 4 |
Art. 7 | Divieti | “ | 4 |
Art. 8 | Attività ammesse | “ | 4 |
Art. 9 | Scambio di orti | “ | 4 |
Art.10 | Spese e quota di iscrizione | “ | 4 |
Art.11 | Diritto di subentro e rinuncia | “ | 4 |
Art.12 | Recesso – Revoca | “ | 4 |
Art.13 | Comitato di Gestione | “ | 5 |
Art.14 | Sanzioni | “ | 5 |
Art.15 | Entrata in vigore | “ | 5 |
Art.1 – Requisiti di assegnazione
1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti, di proprietà dell'amministrazione comunale, vengono assegnati in gestione, tramite i Quartieri di appartenenza, ai residenti nel territorio del Comune di Pesaro, anche se abitanti in quartieri diversi da quello in cui è ubicato il terreno, che non svolgano attività lavorativa retribuita e che abbiano compiuto il 60º anno di età.
Art.2 – Modalità di richiesta
1. La richiesta è effettuata tramite moduli reperibili presso le sedi dei Quartieri e il sito istituzionale del Comune di Pesaro
2. Il richiedente dovrà in essa dichiarare:
▪ di non svolgere alcuna attività retribuita;
▪ di non avere nel territorio comunale altri appezzamenti coltivati ad orto in proprietà od altro titolo.
3. Non è consentita la presentazione della domanda nel caso in cui il richiedente risulti già assegnatario di un appezzamento di terreno ad uso orto sito in un altro quartiere.
4. Per la formazione della graduatoria il Consiglio di Quartiere dovrà tenere presente le seguenti priorità:
a) data di presentazione della domanda;
b) numero del protocollo di iscrizione nel caso di coincidenza di data di iscrizione;
Art.3 – Assegnazione
1. Ad ogni famiglia anagrafica è assegnato in gestione non più di un appezzamento.
2. L’intestazione della domanda e la successiva eventuale assegnazione potrà essere costituita da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio.
3. Nel momento dell’assegnazione di un orto il/i richiedente/i che abbia/no formulato più domande in quartieri diversi è/sono obbligato/i a rinunciare alle ulteriori ed eventuali domande presentate in quartieri diversi, permettendo in tal modo l’aggiornamento tempestivo delle graduatorie.
Art.4 – Obblighi degli assegnatari
1. Gli assegnatari dovranno coltivare direttamente l’orto assegnato e non cederlo, nemmeno temporaneamente, a terzi; in caso di momentanea assenza del dei titolari, il terreno potrà essere coltivato da un delegato, preferibilmente facente parte della stessa famiglia anagrafica e comunque legato ad essa da un grado di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II grado, per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione e controllo da parte del Comitato di Gestione.
2. Ogni assegnatario è tenuto all’ordine e alla perfetta pulizia, oltre che del proprio orto, anche delle parti comuni quali: sentieri, recinzioni, strade e zone limitrofe avvalendosi anche della collaborazione dell’Amministrazione Comunale.
3. In ogni caso, onde garantire il decoro dell’intera area, l’assegnatario deve tenere l’orto e le zone limitrofe ben pulite da erbacce e da quant’ altro deturpi e degradi l’ambiente.
4. Per evitare la proliferazione di zanzare e/o animali ogni assegnatario dovrà rigorosamente attenersi e rispettare le ordinanze del Comune di Pesaro.
5. L’altezza delle canne e materiale di sostegno delle culture non dovrà superare i 180 cm e il taglio dovrà
essere omogeneo.
6. Il materiale di sostegno, le canne, i bastoni e gli attrezzi da lavoro non utilizzati dovranno essere riposti negli spazi riservati a detta funzione.
Art.5 – Durata dell’assegnazione
1. Gli orti sono assegnati per un periodo di 2 anni, rinnovabili entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, presentandosi presso la segreteria del Quartiere con un documento di riconoscimento.
2. Il Referente di Quartiere, coaudiuvato dal Comitato di Gestione, provvede ad aggiornare la graduatoria ogni qualvolta ci sia la necessità; esso ha la facoltà e gli obblighi propri del responsabile di procedimento e attesta la rispondenza dei criteri di assegnazione
Art.6 – Istituzione nuovi orti o ampliamento
1. Nel caso di apertura di una struttura dedicata ad orti presso un nuovo Quartiere, l’assegnazione sarà riservata esclusivamente ai residenti del medesimo Quartiere per i primi sei mesi dalla data dell’effettiva apertura delle iscrizioni.
2. Lo stesso criterio sarà applicato Nel caso di ampliamento o apertura di nuove strutture dedicate ad orto, presso Quartieri dove già esistono analoghe strutture.
Art. 7 – Divieti
1. Nell’appezzamento attrezzato per le finalità cui è adibito, si fa divieto di:
a) affittare o cedere in uso ad altri il lotto assegnato;
b) appropriarsi di prodotti di orti altrui;
c) commercializzare i prodotti coltivati;
d) costruire qualsiasi tipo di struttura fissa o temporanea come capanni o similari e erigere divisori fissi;
e) tenere animali da cortile o da guardia;
f) manomettere fontanelle idriche e installare apparecchiature automatiche per il riempimento dei contenitori di acqua;
g) coltivare: albero da frutto, carciofi, patate, viti e tutto ciò che non fa parte dei prodotti orticoli;
h) utilizzare liquami maleodoranti;
i) entrare con mezzi a motore all’interno degli orti, e comunque utilizzare mezzi meccanici di ogni tipo;
j) appoggiare canne e materiali di sostegno sulla recinzione esterna per non deteriorare la medesima e mantenere il minimo di decoro ambientale.
Art.8 – Attività ammesse
1. All’interno dell’orto è consentito tenere un annaffiatoio, un tubo di gomma, una bottiglia girevole ad un’altezza
massima di 1 ml, una serra costituita da rete di colore verde non più alta di 1 ml.
Art.9 – Scambio di orti
1. È consentito lo scambio di appezzamenti solo tra due assegnatari entrambi favorevoli. La domanda di un eventuale scambio deve essere presentata, in via preliminare ai rispettivi Comitati di Gestione e successivamente depositata presso il Referente di Quartiere.
Art.10 – Spese e quota di iscrizione
1. Le spese relative alla manutenzione dei terreni, delle parti comuni e delle attrezzature necessarie sono a carico degli assegnatari.
2. Ogni anno l’assegnatario è tenuto a versare una quota decisa dall'Amministrazione Comunale, in accordo
con i Comitati di Gestione, in base alle esigenze che emergeranno relativamente ad ogni struttura.
Art.11 – Diritto di subentro e rinuncia
1. In caso di decesso dell’assegnatario, o di uno degli assegnatari nel caso di doppia intestazione, nessun diritto sul lotto potrà essere preteso da membri della famiglia o da un suo o loro delegato, ad esclusione del coniuge o convivente more uxorio, il quale ha diritto al subentro nella gestione, anche se non avesse presentato la domanda.
2. In caso di rinuncia degli aventi diritto si procederà alla nuova assegnazione sulla base della graduatoria di cui all'art.2. I familiari o i delegati potranno in ogni caso provvedere entro 3 mesi alla raccolta dei prodotti dell'orto.
Art. 12 – Recesso – Revoca
1. L’assegnatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla concessione, con un preavviso di almeno tre mesi.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione dando all’assegnatario un preavviso di almeno 3 mesi, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza, di 15 giorni.
3. In caso di recesso o revoca, all’assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.
Art.13 – Comitato di Gestione
1. Presso ogni Quartiere è istituito il Comitato di Gestione quale organismo che, in attuazione degli intenti e delle finalità nonché del funzionamento delle aree nel loro complesso, ha il compito di gestione degli orti rapportandosi con l'Amministrazione Comunale.
2. Durante la prima riunione dell’Assemblea degli assegnatari degli appezzamenti, convocata dall’Amministrazione Comunale, viene eletto il Comitato di Gestione degli orti, costituito, in via ordinaria, da due Consiglieri e di un Presidente, individuati tra gli assegnatari stessi, con le modalità decise dall’Assemblea stessa e si prende atto della costituzione del Comitato di Gestione. Di ogni seduta sarà redatto un verbale che verrà inviato entro dieci giorni, all’Amministrazione Comunale.
3. Nel caso di aree vaste composte da numerosi appezzamenti di terreno il Comitato di Gestione potrà essere costituito da cinque membri, di cui quattro con funzione di Consigliere e un Presidente.
4. Il Comitato di Gestione vigila sul costante rispetto del presente regolamento e potrà proporre eventuali modifiche o integrazioni. Propone, informa e sottopone a verifica dell’Amministrazione Comunale richieste, proposte, ecc. che abbiano carattere di utilità per l'intera comunità degli anziani e per i singoli soggetti. Si pronuncia su eventuali controversie insorte tra assegnatari. Convoca, ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza, l'assemblea degli assegnatari. Si occupa della consegna delle chiavi dell'orto e della gestione delle quote di iscrizione di cui all’art.10.
5. Ogni assegnatario dovrà rispettare le decisioni prese dal Comitato di Gestione e dall’Amministrazione
Comunale.
Art. 14 – Sanzioni
1. Ai sensi del “Regolamento per la disciplina, l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 07.05.2012 e dell'art. 7-bis del TUEL, le violazioni al Presente regolamento ed alle decisioni assunte dal Comitato di Gestione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Euro 50,00 ed Euro 150,00
2. Il Comitato di Gestione, nel caso riscontri delle irregolarità da parte degli assegnatari, può applicare agli stessi un richiamo verbale nel quale invita il destinatario a provvedere in merito assegnando un termine congruo.
3. Qualora l’assegnatario non provveda, il Presidente del Comitato di Gestione comunicherà l’inottemperanza, all’Amministrazione comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. L’Amministrazione comunale, dopo aver verificato i fatti provvede all’irrogazione della sanzione pecuniaria e
nei casi di reiterazione delle violazioni più gravi alla revoca dell’assegnazione.
5. Il mancato versamento delle spese e delle quote previste dall’art. 10 comporta la revoca di diritto dell’assegnazione
6. Il Comitato di Xxxxxxxx viene rinnovato ogni due anni, in occasione dell’Assemblea di fine anno.
Articolo 15 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione