PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO DI GARA LOTTO 1
Numero gara: 8706568
SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHIO KASKO
DEFINIZIONI
Nel testo che segue devono intendersi per:
• Assicurato La contraente o qualsiasi altro soggetto il cui interesse è
protetto dalla presente assicurazione
• Contraente L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 che stipula il presente contratto assicurativo, nell’interesse proprio e/o di altri.
• Condizioni di Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Assicurazione
• Dipendenti Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati, tirocinanti.
• Franchigia L’importo eventualmente pattuito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
• Scoperto La percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
• Garanzia La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
• Indennizzo La somma che la Società eroga all’assicurato in caso di sinistro.
• Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
• Risarcimento La somma che la Società eroga all’avente diritto in caso di sinistro.
• Rischio La possibilità che si verifichi l’evento dannoso.
• Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
• Società La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di compagnie che prestano l’assicurazione.
CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI DI PROPRIETA’ DI DIPENDENTI
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione e Somme Assicurate
La Società assicura i veicoli utilizzati dai Dirigenti, dipendenti, Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale, Medici del Servizio di Emergenza Territoriale “118”, Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Generale e Pediatria Generale e per tutto il Personale, in rapporto convenzionale, per i componenti delle Commissioni e Organismi e da tutti coloro i quali utilizzano il proprio mezzo, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio e per le quali sia intervenuta regolare autorizzazione dell’Azienda.
Detti veicoli si intendono assicurati contro tutti i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:
• COLLISIONE con altri veicoli;
• URTO contro qualsiasi ostacolo;
• RIBALTAMENTO;
• USCITA di strada durante la circolazione;
• SOSTE e FERMATE;
• INCENDIO – AZIONE DEL FULMINE;
• ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL SERBATOIO O DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE;
• SPESE SOSTENUTE E GUASTI ARRECATI allo scopo di circoscrivere l’incendio al fine di limitarne i danni;
• EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d’aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane;
• TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI in genere;
• EVENTI DIVERSI, quali rotture di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
• FURTO E/O RAPINA (consumati o tentati);
• DANNI PRODOTTI AL VEICOLO nell’esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
• DANNI DA CIRCOLAZIONE conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
• TRAINO attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
• ROTTURE CRISTALLI, entro il limite di € 500,00 per ogni sinistro.
L’assicurazione comprende le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di uno degli eventi compresi in polizza, entro il limite di € 500,00.
L’assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, purché stabilmente installate sul veicolo.
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
La somma assicurata per ciascun veicolo è pari a € 30.000,00 (trentamila).
Art. 2 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante quando:
• Il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
• Il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
• I danni sono determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
• I danni sono direttamente o indirettamente dovuti e/o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento, derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
• Direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• Durante la partecipazione a corse, gare e relative prove.
Art. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno sarà pari:
a) In caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro;
b) In caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero (intendendosi per valore commerciale il valore desunto dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro di Quattroruote).
Da detto indennizzo verrà comunque dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Azienda ed i dipendenti sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro di cui all’art. 1310 del codice civile), riguardanti gli stessi rischi, eventualmente stipulate dai proprietari dei veicoli assicurati.
La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza quindi l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 4 - Procedure per la gestione dei sinistri
Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.
a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice.
a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all’accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell’assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni.
a.3) La Società assicuratrice, entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all’Azienda Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all’accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell’indennizzo dovuto.
a.4) La Società Assicuratrice s’impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio;
a.5) La Società si impegna a dare comunicazione all’Azienda Contraente dell’avvenuta definizione del sinistro o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo;
b) Adempimenti a carico dell’Azienda Contraente.
In caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 60 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza.
Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione:
- dichiarazione redatta dal dipendente, dalla quale risulti il soggetto proprietario dell’automezzo, che dovrà essere il dipendente stesso o altra persona facente parte del nucleo familiare dello stesso, e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con dati identificativi del veicolo (marca, modello e targa), luogo, data ed ora dell’evento, nonché gli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro;
- denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all’automezzo dovuti da atti dolosi di terzi;
- dichiarazione del dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio fuori dall’ufficio;
- in caso di sinistro l’Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall’Assicurato sono a carico della Società, quand’anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.
Art. 5 - Produzione di informazione sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, l’Assicuratore nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del presente contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto) tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- Il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
- La data di accadimento dell’evento;
- La data della denuncia;
- La tipologia del rischio assicurato;
- La tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- L’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti senza seguito con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data ……. con liquidazione pari a €……………….
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €…… ;
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurato in essere che l’Azienda, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Azienda deve fornire adeguata motivazione.
Art. 6- Soggetti preposti alla determinazione del danno
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell’assicurazione. A tal fine, la Società dovrà inviare a quest’ultimo una proposta di indennizzo. Qualora il beneficiario dell’assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente dell’Ordine Peritale competente per territorio. La Società ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell’arbitro dissenziente.
Art. 7 - Liquidazione dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato dalla Società, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, a favore dell’intestatario del documento attestante l’importo del danno (fattura/preventivo). Nel caso tale indicazione non
corrispondesse con il nominativo dell’intestatario del libretto di circolazione, sarà facolt à della Società, prima di procedere al pagamento dell’indennizzo, chiedere la preventiva autorizzazione dell’intestatario.
L’indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all’arbitrato, saranno ricalcolati in base al tasso di variazione dei “numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati”, pubblicati dall’ISTAT relativamente al periodo trascorso dall’avvenimento del sinistro al pagamento dell’indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.
In ogni caso la Società rimetterà l’indennizzo liquidabile a termini di contratto all’Azienda Contraente, che stipula il presente contratto in adempimento all’art. 19 del
D.P.R. n.384/90, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto all’indennizzo risarcimento. Contestualmente all’accettazione dell’atto di quietanza, l’Azienda rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.
Art. 8 - Recuperi
Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di es so, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese neces sarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. L’Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto.
Art. 9 - Determinazione del premio
Il premio sarà computato moltiplicando il premio unitario convenuto per i chilometri complessivamente percorsi in un anno dai veicoli di cui al precedente art. 1. Per ciascuna annualità assicurativa il premio risulterà costituito da una rata anticipata, determinata in via forfetaria e provvisoria all’atto della stipulazione della polizza sulla base del chilometraggio annuo preventivo in km. 250.000 e da una eventuale regolazione attiva, passiva o nulla computata sulla base dei dati chilometrici riferiti all’uso dei veicoli dei dipendenti comunicata a consuntivo dall’Azienda.
Inoltre:
- l’Azienda è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli;
- nel caso di dichiarazioni inesatte sul numero dei chilometri la Società riconoscerà la piena validità del contratto salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio;
- l’Azienda, ai fini della regolazione del premio del periodo di assicurazione, fornirà alla società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo il numero dei km percorsi nello stesso periodo.
Art. 10 - Pagamento del premio – termini di rispetto
L’Azienda pagherà alla Direzione della Società, ovvero all’agenzia a cui è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.
La rata del premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Trascorso tale termine l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Gli eventuali premi di regolazione di cui al precedente art. 9 saranno versati entro 90 giorni dalla presentazione della relativa appendice da parte della Società.
Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell’atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell’Azienda, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società.
Trascorsi i termini fissati per il pagamento l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Art.11 - Durata del contratto
1. L’Assicurazione copre tutti i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto che ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023 e avvenuti a partire da 30 gg. precedenti alla stipula del presente contratto;
2. L’assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l’Azienda ha ricevuto formale richiesta di risarcimento danni o formale conoscenza dell’evento dannoso;
3. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l’Azienda rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa agli atti della specifica gara, o direttamente all’aggiudicatar io, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
4. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l’insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa;
5. In ogni caso, le richieste di risarcimento danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede gara.
Il suddetto contratto non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.
All’Azienda competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.
Si conviene, infine, che alla scadenza del contratto, al Contraente spetterà l a facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Compagnia previo pagamento di un premio addizionale pro- rata.
Art. 12 - Variazioni del Rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assi curatore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Azienda contraente come ad esempio: variazione significativa del numero dei dipendenti; adozione di strumenti per la riduzione del rischio; delibere dell’Azienda che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte e altri elementi idonei ad incidere sul rischio assicurato.
3. L’Azienda contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art.13 - Facoltà di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l’indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’assicuratore si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 5 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art.14 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia a favore della Contraente all’azione di surroga prevista dall’art. 1916 del codice civile.
Art.15 - Imposte
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabili dalla legge presenti e fut uri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.16 - Riferimento al codice civile – Foro competente
Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Azienda Contraente.
Art.17 - Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, nonché le innovazioni ed aggiornamenti normativi delle garanzie e delle somme assicurate non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art.18 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte a mezzo di posta elettronica certificata oppure in casi ove non sia possibile tramite lettera raccomandata A.R.
Art. 19 - Altre assicurazioni
Il presente contratto è stipulato indipendentemente dall’esistenza di altre coperture assicurative per le quali il Contraente in sede di stipula della presente polizza è esonerato dalla denuncia preventiva.
Art. 20 - Interpretazione della Polizza
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 21 - Trattamento dei dati
La compagnia assicuratrice assume l’obbligo di trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento), assicurare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti ivi stabiliti e ad adottare misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è realizzato in modo conforme alla disciplina dettata dal Regolamento.
La stessa compagnia assume l’obbligo di sottoscrivere, in merito al trattamento dei dati personali, ogni eventuale atto di incarico e nomina deliberato da ASL Roma 6 in ossequio alle disposizioni di cui al GDPR.
Art. 22 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – ex L. 13 agosto n. 136
La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto n. 136.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente rapporto assicurativo dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dedicato.
Qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane s.p.a., Asl Roma 6 procederà all’immediata risoluzione del rapporto assicurativo.
Allegati:
1. Sinistrosità