CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MODENA, AZIENDA U.S.L. DISTRETTO DI MODENA E “… ”PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO IL POLO 3
Allegato B
Fax simile
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MODENA, AZIENDA U.S.L. DISTRETTO DI MODENA E “… ”PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO IL POLO 3
L'anno .... il giorno ... del mese di … presso ...
con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguenza di legge
TRA
Il Comune di Modena, rappresentato dalla ……………………………, in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio, agente nel presente atto in qualità di legale rappresentante (per le materie di competenza, ai sensi della delega …………………….) del Comune di Modena, sede legale xxx Xxxxxxx x. 00, Codice Fiscale e Partita IVA 00221940364;
L'Azienda U.S.L. di Modena – Distretto n. 3, rappresentato dal Direttore del Distretto, dott.
…………………….., sede legale in via S.Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx n.23 - codice fiscale e Partita IVA 02241850367
E
…………………………………………………………………………………………………
PREMESSE
Richiamati:
• la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• la deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e s.m.i ;
• la deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
• la deliberazione di Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009;
• la deliberazione della Giunta Regionale, 12.12.2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 390 del 28 marzo 2011 “ Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R 4/2008 e s.m.i e modifiche ed integrazioni delle D.G.R. 514/2009 e D.G.R. 2110/2009 ” ;
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 1899 del 10.12.2012 “Modifica DGR n. 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale, attuativo dell’articolo 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
• la deliberazione di Giunta Regionale n.1828 del 09/12/2013 "Seconda modifica della DGR 514/2009: "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari";
• la deliberazione della Giunta Regionale del 10/03/2014 n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”;
• la deliberazione di Giunta Regionale n.1018 del 07/07//2014 "Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP"
•l a deliberazione della Giunta Regionale del 11/11/2014 n. 1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”;
• la comunicazione dell’Assessore Regionale alla Sanità Xxxxxx Xxxxxxx del 23/03/2015 prot. PG/2015/188289 “Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio-sanitari e programmazione F.R.N.A.”;
• la deliberazione di Giunta Regionale e n. 715/2015 "Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni";
• la carta dei servizi relativa al servizio di assistenza domiciliare approvata con delibera di Giunta n. 534/2004.
Premesso inoltre che :
➢ con deliberazione di Giunta comunale n. 542 del 24/09/2010 è stato definito quale organismo è competente allo svolgimento dell’istruttoria per la concessione dell'accreditamento l’Ufficio di Piano distrettuale;
➢ con deliberazione di Giunta comunale n. 431 del 26/09/2013, immediatamente eseguibile, è stato approvato il programma attuativo 2013-2014 del Piano Distrettuale per il Benessere e la Salute, in corso di validità nelle more dell'approvazione del prossimo Piano Attuativo per l’anno 2018 ;
➢ con deliberazione di Giunta comunale n. 312 del 21/05/2014 sono state adottate, in sede di programmazione del processo di accreditamento valevole per l’ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo al servizio di assistenza domiciliare sociale;
➢ con deliberazione della Giunta Comunale n.225 del 3.05.2017 sono state approvate le linee di indirizzo per l'avviso di manifestazione per l'accreditamento provvisorio del servizio di assistenza domiciliare – Polo Sociale 3 Buon Pastore Sant'Agnese;
Preso atto che il presente contratto si colloca nell’ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall’assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere semestralmente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati, nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio presso le rispettive sedi legali, ed individuano quali referenti operativi i contraenti del presente contratto, e/o loro delegati.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare, Polo 3 con sede operativa in via ,
nell'ambito della concessione dell'accreditamento provvisorio;
Il contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento provvisorio, ed in particolare:
• di presentare, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l’apposita relazione (sulla base dello schema regionale) a cadenza annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 5.5 , nonché a collaborare con l’Organismo tecnico e l’Ufficio di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 5.5;
• di accettare i percorsi di verifica in ordine al possesso e alla permanenza dei requisiti secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
• ad effettuare su richiesta dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’ufficio qualità del Settore Politiche sociali, sanitarie e per l’integrazione, verifiche periodiche della qualità percepita dall’utente e dai familiari, con particolare riferimento alla metodologia ed alle finalità della “customer’s satisfaction”, in analogia alle modalità di realizzazione dell’indagine di gradimento che connettono gli esiti della soddisfazione alle azioni gestionali, prevedendo conseguenti azioni di mantenimento e miglioramento della qualità;
• di accettare tariffe predeterminate;
• di assumere un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
• di accettare i principi e i criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla LR 2/2003, garantendo il raccordo metodologico ed operativo con i responsabili individuati dall'Amministrazione Comunale e dall'Azienda U.S.L. Distretto 3;
• di assumere il sistema per la contribuzione degli ospiti governato dall’ambito distrettuale ( Comitato di distretto).
ART. 3 DURATA
Il presente Contratto ha durata a far data dal 1 luglio 2017 e scade il 30 giugno 2018 e potrà essere prorogato fino al 30 giugno 2019 fatta salva la verifica della permanenza del possesso dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell’accreditamento definitivo.
Sono previsti momenti di verifica semestrale sull’andamento del servizio.
ART. 4 AMMISSIONE DEGLI UTENTI
L'ammissione ai servizi oggetto del Contratto viene effettuato dai competenti servizi sulla base di quanto definito negli atti e regolamenti in materia.
La documentazione per l’ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale secondo le modalità operative previste dai committenti.
ART. 5 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il soggetto produttore realizza il servizio accreditato assicurando nel periodo di validità del presente contratto i livelli assistenziali, organizzativi e strutturali previsti, dalla DGR 514/2009. Si impegna a collaborare, altresì per la conferma dell’accreditamento, previa verifica del possesso e mantenimento di tutti i requisiti entro il 20 dicembre 2015, fermo restando la piena validità dell’atto di accreditamento sino ad allora.
Il soggetto produttore fornisce il servizio accreditato (attività di assistenza domiciliare), a partire dal 1 luglio 2017, impegnandosi:
• a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni garantite/rimborsate dalle tariffe contenute nel presente contratto;
• ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari in merito alle prestazioni ed ai servizi assicurati;
• ad inserire nel monte ore accreditato gli utenti in carico al Servizio sociale territoriale del Comune di Modena/A.U.S.L .Distretto n. 3 secondo le modalità concordate;
• ad assicurare un monte ore di attività dirette indicativa, sull'utenza non autosufficiente sino ad un massimo di 27.000 annuali. Il pagamento delle ore dirette relative all'utenza non autosufficiente avverrà sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate.
Il soggetto gestore si impegna, inoltre, senza alcun onere aggiuntivo, ad adottare un proprio sistema di rilevazione dell'attività oggetto del presente contratto sia per quanto concerne gli interventi volti all'utenza sia per l'attività indiretta riconosciuta economicamente dal committente.
Si impegna inoltre a mettere a disposizione i dati rilevati e tutte le informazioni utili per consentire un adeguato monitoraggio e controllo dell'attività e verificare la correttezza della fatturazione all'utente.
Il soggetto gestore si rende disponibile a far conoscere le modalità e criteri generali di funzionamento del sistema in uso e a concordare con la committenza i reports di attività nonché la tempistica di invio.
Le parti confermano, per tutta la durata del contratto, la propria disponibilità a valutare eventuali variazioni del volume di attività, ai sensi della L 109/94, del DM 145/2000, e del Libro IV –Titolo II del Codice Civile.
ART. 6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Si configura come prestazione aggiuntiva richiesta al soggetto gestore la fornitura di servizi di assistenza domiciliare rivolta a target diversi dalle persone non autosufficienti, nella misura indicativa massima di 8.000 ore annuali, il pagamento delle ore dirette prestati a target di utenza diversa dalla utenza non autosufficiente, avverrà sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate.
Vengono garantite inoltre le seguenti prestazioni calcolate su base annuale:
• per il soggiorno estivo di Pinarella la tariffa di € 286,30 IVA inclusa, per ogni giornata/operatore, calcolata in base ad articolazione oraria di otto ore giornaliere di cui un'ora e trenta pagata con la maggiorazione per straordinari. Nella tariffa giornaliera per ciascun operatore sono già compresi i rimborsi per l'indennità di trasferta, costi per trasporti e eventuali rimborsi pasti. Si precisa inoltre che le eventuali ore aggiuntive, che dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, verranno remunerate separatamente, dopo un attenta verifica di congruità in base ai piani personalizzati, come segue:
• straordinario diurno € 23,12 IVA inclusa
• straordinario notturno o festivo € 27,32 IVA inclusa
• straordinario notturno festivo € 31,53 IVA inclusa.
Si specifica che il costo complessivo stimato per un turno è di € 10.300,00; la ditta procederà a fatturare al Comune l’intero costo della prestazione aggiuntiva.
• per il servizio lavanderia riconoscendo al gestore il costo mensile per ogni utente beneficiario di € 72,80 comprensivo di IVA, e per l'utilizzo dei bagni effettuati nelle residenze per gli utenti in carico al servizio di assistenza domiciliare riconoscendo al gestore un costo di € 11,13 comprensivo di IVA, per ogni utente per ogni bagno effettuato.
Si specifica che il costo complessivo stimato del servizio è di € 1.000,00; la ditta procederà a fatturare al Comune il costo della prestazione aggiuntiva a cui verrà detratta la quota di compartecipazione degli utenti beneficiari del servizio di lavanderia quantificata in € 30,99 mensili, pertanto l’importo stimato a carico del Comune è di € 300,00 annuo.
Si precisa che la fatturazione per l’utilizzo dei bagni verrà addebitata all’area residenze senza onere alcuno a carico dell’utente e che per quanto concerne il servizio lavanderia ogni gestore utilizzerà la sua struttura di riferimento.
• per il Servizio di fornitura pasti al domicilio
l soggetto gestore si impegna ad assicurare la fornitura dei pasti a domicilio, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative sul sistema di autocontrollo (HACCP) e altre normative vigenti in materia igienico - sanitaria, sulla base delle specifiche esigenze dell'utenza (es. diete normali, diete speciali, diete in bianco ecc.).
Il soggetto gestore si impegna a bollettare direttamente all'utente i pasti effettivamente consumati secondo le modalità e le tariffe sulla compartecipazione dell'utente determinate annualmente dalla Giunta Comunale e dalle normative vigenti, nonché a fatturare all’Azienda U.S.L. la quota che verrà imputata sul F.R.N.A. di € 4,00 per ogni pasto relativo agli utenti non autosufficienti (anziani e disabili). L'Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare la somma pari alla differenza tra il costo totale del servizio e la quota non coperta dalla compartecipazione dell'utente e dal F.R.N.A. Eventuali morosità o mancati pagamenti da parte degli utenti rimangono a carico del soggetto gestore.
Il soggetto gestore assicurerà altresì all'amministrazione Comunale una periodica informativa sui pasti ordinati, effettivamente consegnati e sui bollettini emessi, finalizzata ad un controllo e monitoraggio dei costi messi a rimborso.
Il numero dei pasti presunto è di n. 720 su base annuale, per gli utenti gestiti dal servizio di assistenza domiciliare, per un costo complessivo di € 4.000,00 circa.
Pertanto la somma stimata da riconoscere al gestore da parte del Comune di Modena, al netto degli incassi presunti derivanti dalla compartecipazione degli utenti (€ 1.400,00) e dal F.R.N.A. (€ 1.000,00) è pari indicativamente a € 1.600,00 annuali .
• Servizio di telesoccorso e tele-assistenza:
II telesoccorso riguarda la gestione delle segnalazioni di emergenza inviate dall’utenza alla centrale operativa, funzionante 24 ore al giorno, dall’insorgere del bisogno alla conclusione di tale condizione;
La tele-assistenza è il contatto telefonico, almeno due volte alla settimana, stabilito dagli operatori della centrale con l’utente, sulla base di un piano di lavoro concordato con l’utente stesso ed il Servizio Sociale Territoriale; ha lo scopo di accertare l’insorgenza di eventuali necessità di ordine pratico (es. verifica dell’avvenuta assunzione farmaci) o psicologico, (es. assenza temporanea di persone significative per l’utente), che possono essere soddisfatte attivando strutture operanti sul territorio.
L’utenza del servizio è costituita prevalentemente da :
• anziani soli, parzialmente autosufficienti
• disabili adulti
• adulti con particolari patologie
Tutta la strumentazione tecnologica e di servizio dovrà essere autonomamente fruibile ed utilizzabile anche da soggetti con handicap sensoriale.
Dovrà essere garantita l’attivazione di una centrale operativa remota, capace di realizzare collegamenti rapidi e certi con i singoli terminali, posti presso il domicilio degli utenti del servizio, con la previsione della gestione delle situazioni di emergenza.
Il Servizio di telesoccorso e tele-assistenza dovrà essere garantito 24 h al giorno per tutti i giorni dell’anno. Il servizio viene attivato e disattivato con richiesta scritta. Tale servizio potrà essere attivato o disattivato anche in corso d'anno e per periodi limitati (non inferiori a 30 giorni) sulla base di particolari situazioni di bisogno rilevate e documentate dal dal Servizio Sociale Territoriale
Il Servizio di telesoccorso e tele-assistenza è gratuito per gli utenti in carico al servizio di Assistenza Domiciliare del Servizio Sociale Territoriale del Polo 3 e previsto nel progetto di aiuto formulato dall'A.S. responsabile del caso.
Il soggetto gestore provvederà a richiedere all’Azienda U.S.L. il rimborso a carico del F.R.N.A. per ogni utente non autosufficiente (anziani e disabili) nella misura di € 16,00 mensili ed € 26,00 per ogni nuova attivazione.
Il numero stimato di utenti servito su base annua è di n. 24 per un costo complessivo di € 4.000,00 annuali; pertanto la somma stimata da mettere a rimborso al netto di quanto imputabile sul F.R.N.A. (stima € 2.000,00) è indicativamente pari a € 2.000,00 annuali.
ART. 7 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO
Il Soggetto produttore svolge la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi, così come sono determinati:
• dalle vigenti norme locali e regionali;
• dall’attestazione del rispetto dei requisiti presentata in sede di accreditamento definitivo ;
• dal Regolamento del servizio e delle delibere Comunali;
• dalla carta del servizio redatta dal soggetto gestore;
• dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art. 6 dell'articolato.
Si impegna inoltre ad un corretto e formale utilizzo dei protocolli assistenziali - validati dal soggetto gestore stesso, ed adeguatamente diffusi tra gli operatori - , con particolare riferimento a : igiene e cura della persona, cura degli ambienti, alimentazione ed idratazione, stile di relazione con l’utente, attività di accompagnamento, invio al pronto soccorso, ecc.
ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Il soggetto produttore svolge la propria attività in un contesto di assistenza sanitaria regolamentato dagli accordi della medicina generale e da tutto quanto disposto dal Dipartimento delle cure primarie. Il soggetto produttore si impegna a conoscere e a collaborare con i diversi professionisti sanitari che operano a domicilio in particolare:
- il medico di Medicina Generale agisce, in assenza di altre disposizioni, secondo gli accordi regio- nali ed aziendali ed è di norma informato dell'attività svolta dal soggetto produttore a favore del proprio assistito. Il M.M.G. adegua le proprie prestazioni domiciliari al piano assistenziale stilato in sede di attivazione di particolari progetti di assistenza domiciliare;
- l'infermiere del Servizio di assistenza domiciliare infermieristico qualora sia stato attivato un pro- getto di assistenza domiciliare che preveda suoi accessi al domicilio;
- il fisioterapista qualora sia stato attivato un particolare progetto di riattivazione/riabilitazione do- miciliare.
ART. 9 INCOMPATIBILITA’
Il Soggetto Gestore, all’atto della sottoscrizione, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio, ex art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 30-3-2001 n. 165 ed art. 1, comma 42 legge n. 190 del 2012.
ART. 10 PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO E PARTECIPAZIONE AL COSTO DA PARTE DELL’UTENTE E SUOI FAMILIARI.
Il processo di presa in carico dell’utente viene definito dall’Amministrazione comunale , così come anche l'accesso al servizio di assistenza domiciliare.
L’utente e i familiari sono tenuti a partecipare al costo del servizio secondo le loro possibilità economiche, con riferimento alla tariffa oraria che viene definita annualmente dal Comune di Modena.
La determinazione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti, viene definita sulla base di specifiche delibere comunali e conformemente alla normativa nazionale e regionale di riferimento,con particolare riguardo a quanto previsto dal DPCM 159/2012 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”
Il soggetto gestore garantisce l’espletamento delle attività amministrative connesse:
alla procedura della presa in carico e definizione della quota a carico dell’utente di compartecipazione al costo del servizio;
• alla ridefinizione della quota di compartecipazione al costo del servizio, per gli utenti già in carico, sulla base di specifiche deliberazioni comunali a recepimento di quanto previsto dal DPCM 159/2012 e eventuali modifiche ed integrazioni;
• alla emissione mensile dei bollettini di pagamento agli utenti ;
• alla fatturazione e riscossione della quota imputabile su F.R.N.A. comprese le eventuali quote imputabili all’erogazione delle prestazioni aggiuntive ;
• alla riscossione della quota di compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare, dei pasto e delle prestazioni aggiuntive;
• al monitoraggio dei pagamenti, predisposizione dei solleciti e procedura di iscrizione a ruolo.
Il gestore dovrà rilasciare alle famiglie, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l’attestazio- ne dell’effettivo pagamento delle spese per l’assistenza specifica sostenute per gli utenti, attestazio- ne che essi stessi potranno utilizzare ai fini fiscali, nei casi previsti dalla legislazione vigente.
ART. 11 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il costo di riferimento regionale, e conseguentemente la quota a carico del F.R.N.A., la quota a cari- co dei Comuni ed, all’interno di questa, la quota di partecipazione a carico degli utenti nel periodo di validità del presente contratto, potrà essere aggiornata annualmente.
La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del contratto di servizio, è assicurata dalla tariffa regionale per i servizi accreditati ed è comprensiva delle quote a carico del F.R.N.A., dell’utente, del Comune di Modena, nonché del rimborso da parte dell'A.U.S.L./Distretto delle eventuali prestazioni sanitarie espressamente richieste dal Distretto sanitario al Soggetto Produttore che risulteranno a carico del bilancio del F.S.
L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base del costo di riferimento per il servizio accreditato.
La remunerazione complessiva del soggetto gestore del servizio stesso, con riferimento ad un ora di erogazione del medesimo diretta all'utenza non autosufficiente è definito pari a € 24,70 ; la tariffa comprende tutto ciò che prevede l'accreditamento incluso il costo del personale amministrativo.
Viene previsto anche un volume orario, la cui tariffa oraria è di € 24,70 a totale carico del Bilancio Comunale per garantire le attività di socializzazione definite nei P.A.I. individuali degli utenti in carico.
La stessa tariffa di € 24,70 viene applicata per tutti gli interventi rivolti agli utenti anziani parzialmente autosufficienti e altri target in carico al servizio, il cui volume orario è a carico del Bilancio Comunale; si precisa che il Comune di Modena, in base agli accordi in essere con il Dipartimento Salute Mentale provvederà a rendicontare il 50% del volume orario degli interventi rivolti all'utenza con patologia psichiatrica secondo la modalità definita nella convenzione apposita.
Interventi | Volume orario annuale |
Utenti non autosufficienti | 27.000 |
Anziani parzialmente autosufficienti e altri target e socializzazione | 8.000 |
La quantità sopra riportata è da intendersi quale indicazione di massima annuale a partire dall’anno 2015 e potrà subire variazioni nel corso di validità del presente contratto essendo annualmente rideterminata in base alle risorse economiche disponibili e alle Politiche Regionali e Comunali in materia di attività e servizi a sostegno della non autosufficienza.
Il pagamento del servizio avverrà sulla base delle ore effettivamente svolte che di norma non potranno eccedere i tetti prefissati ; qualora vi siano variazioni in aumento queste dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dall’Amministrazione comunale.
Si specifica che le ore accreditate sono 27.000 per interventi rivolti ad anziani non autosufficienti o utenti con gravi disabilità, mentre sono 8.000 le ore di prestazione diretta rivolti ad altri target comprensive delle attività di socializzazione (5.500 ore per altri target e 2.500 ore per socializzazione). Il monte ore è da intendersi annuale.
Si precisa che verranno rimborsate al gestore le spese per l'acquisto del materiale di socializzazione per un importo presunto di € 1.500,00 annuale; tale importo verrà liquidato al gestore nella prima fattura utile, sarà cura del gestore rendicontare l'elenco delle spese sostenute.
Si precisa inoltre che verranno rimborsate al gestore i costi dei pasti del personale consumati durante i pranzi organizzati con gli utenti per festeggiare particolari ricorrenze, purchè inserite all'interno delle attività di socializzazione del polo e preventivamente autorizzate dal responsabile individuato dall’Amministrazione comunale (Natale, Pasqua o uscite serali).
Per il mantenimento del modello organizzativo e dei livelli di qualità raggiunti si concorda di confermare la presenza di una Responsabile delle Attività Assistenziali per ognuno dei due nuclei di attività presenti nel Polo 3; ogni nucleo impiega mediamente 15 operatori e sarà coordinato da una R.A.A.; il costo delle attività integrative di coordinamento sarà a carico del Bilancio Comunale, in quanto il modello regionale prevede all'interno della tariffa un rapporto coordinatore/operatori: 1/40.
Si ritiene opportuno garantire un ulteriore monte ore annuale fino ad un massimo di 4.750, sulla base delle ore effettivamente svolte, eventualmente in diminuzione, per le seguenti attività;
• attività di equipe
• incontri con i Medici di Medicina Generale, con le R.A.A., con Assistenti Sociali e altri operatori della rete
• progettazione Piani Assistenziali Individualizzati e documentazione
• attesa ingresso utente
• i tempi relativi al trasferimento degli operatori al domicilio degli utenti
si concorda che tale monte ore verrà remunerato in base al solo costo del personale quantificato in € 19,40.
Il soggetto produttore è tenuto inoltre a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Il soggetto produttore deve garantire la continuità del servizio attraverso una presenza costante di operatori. Ai fini della continuità le sostituzioni del personale devono essere garantite dal soggetto produttore con tempi immediati e con operatori in possesso dei requisiti. Il soggetto produttore, qualora a causa di eventi non prevedibili, non fosse in grado di garantire le sostituzioni, è tenuto ad informare per iscritto il responsabile individuato dall’Amministrazione Comunale con assoluta urgenza e comunque a ripristinare il servizio non oltre le 24 ore.
Il soggetto produttore si impegna altresì ad organizzare un servizio di reperibilità, con il supporto di strumenti idonei (cellulari , ecc.) .
Tariffa. | Monte ore accreditate | Socializzazio- ne + altri target | Trasporto+ in- tegrazione + coordinamento | Euro |
€. 24,70 | 27.000 | 8.000 | 864.500,00 | |
€. 19,40 | 10.000 | 194.000,00 | ||
1.058.500,00 |
Il monte ore inserito nella tabella ha valenza annuale a partire dall’anno 2017 e potrà essere ridefinito annualmente con apposita comunicazione scritta al gestore
Il costo del servizio è comprensivo della quota a carico del F.R.N.A., della quota di compartecipazione dell’utente e della eventuale integrazione del Comune.
Si specifica che non sono incluse nella tariffa eventuali prestazioni sanitarie espressamente richieste dal Distretto sanitario al Soggetto Produttore che saranno a carico del F.S. e verranno fatturate direttamente dal gestore all'Azienda U.S.L. Distretto 3 .
Si specifica inoltre che il soggetto gestore dovrà fatturare all’Amministrazione Comunale:
• per le ore relative agli utenti non autosufficienti e con grave disabilità (27.000) la quota decurtata dagli incassi derivanti dalla compartecipazione degli utenti e dalla quota imputabile al F.R.N.A. (definita in € 14,70 oraria), che la ditta si impegna a fatturare direttamente all’Azienda U.S.L.;
• per le ore relative agli anziani parzialmente autosufficienti ed altri target (5.500) la quota decurtata dagli incassi derivanti dalla compartecipazione degli utenti e dalla quota imputabile al F.S.; (definita in € 27,70 oraria calcolata sul 50% delle ore svolte a favore dei soli utenti con patologia psichiatrica), che la ditta si impegna a fatturare direttamente all’Azienda USL;
• per le ore relative alla socializzazione (2.500) l’intera quota in quanto per tale tipologia di interventi non è prevista la compartecipazione da parte degli utenti;
• per le ore relative al trasporto e all’integrazione fino ad un massimo di 5.750 l’importo decurtato dalla quota derivante da quanto imputabile sul F.R.N.A. per le ore relative al trasporto di utenti non autosufficienti, quota calcolata sul 15% delle ore di prestazione diretta € 11, 61 orari (stima presunta sul F.R.N.A. € 32.000,00);
• l’intero importo per un massimo di € 46.900,00 per l’integrazione all’attività di coordinamento.
Pertanto la somma stimata da riconoscere al gestore da parte del Comune di Modena , al netto degli incassi presunti derivanti dalla compartecipazione degli utenti, (circa € 91.000,00), e dal F.R.N.A. (circa € 450.000,00), e dal F.S. per sostenere gli interventi a favore degli utenti con patologia psichiatrica (€ 30.000,00) è pari indicativamente a € 487.500,00 annuali.
Tutte le tariffe citate sono da considerarsi IVA INCLUSA.
Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura. Il Comune e l’A.U.S.L. si impegnano a liquidare al Gestore le tariffe dovute, sulla base di fatture mensili, relative ai servizi erogati nel mese precedente, suddivise in base alle diverse tipologie di prestazione, debitamente rendicontate in prospetti descrittivi, che saranno definiti congiuntamente con i committenti.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, a partire dal 31 marzo 2015 la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, i Committenti non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura è:
- per il COMUNE : UFE5A1
- per l’AUSL : UFLCTZ
In particolare, le fatture saranno intestate e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013, a:
- “Comune di Modena ”, per tutte le prestazioni indicate nel presente contratto, per le sole quote a carico del Comune, corrispondenti alla differenza tra la tariffa totale dovuta e quanto imputato a carico del F.R.N.A. e all’utente. Nelle singole fatture dovranno essere indicati altresì i riferimenti del contratto nonché il codice PAF000038
- “Azienda U.S.L. Modena”, unicamente per le prestazioni rimborsabili dal F.R.N.A. e per le quote a carico della stessa.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal riscontro della regolarità e della conseguente accettazione della fattura, a seguito di verifica e valutazione da parte dei competenti uffici della corretta esecuzione delle attività, della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, all'ottenimento del D.U.R.C., alla presenza in generale di tutti i presupposti che rendono un pagamento esigibile.
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C. senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa.
In ogni caso per pagamenti superiori a € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva o di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali si procederà ai sensi di legge.
Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione.
In merito alla fatturazione la Ditta dovrà attenersi alla disciplina normativa relativa allo “split payment”, di cui all'Art. 1 commi 629-633 della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale ha introdotto l'art. 17-ter del DPR 633/72, sul nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Pertanto nelle fatture occorrerà indicare la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”.
Ai sensi dell’articolo 4.5 delle linee guida approvate dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp) con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, relativa alla Legge n°136 del 13 agosto 2010, i pagamenti effettuati dal committente al produttore non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità.
ART. 12 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore (calamità naturali, ecc.).
In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
ART. 13 - SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
In caso di sciopero del personale del soggetto gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 15 gg. Il gestore si impegna inoltre ad accettare le norme in vigore presso il Comune di Modena per il funzionamento dei servizi essenziali, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 9.3.2004 e successive modificazioni, adottate ai sensi della Legge 12.6.1990
n. 146 e successive modificazioni, e a garantire comunque i servizi nella misura ivi prevista.
Il gestore si impegna dopo aver concordato con il Comune di Modena le modalità di svolgimento dello sciopero, ad informare gli utenti dei servizi con almeno 6 giorni di anticipo.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte del gestore non verrà corrisposta.
ART. 14 RISORSE UMANE
Per tutto il personale presente nel servizio deve essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e le relative indennità.
Il soggetto gestore garantisce l’adeguamento alle norme in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni.
Il soggetto produttore provvede alla fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il personale socio-assistenziale.
Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali, ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
Devono inoltre essere garantite le attività formative connesse all’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio, primo soccorso.
Il soggetto gestore si impegna inoltre a promuovere e garantire la partecipazione degli operatori sociali e sanitari alle attività di formazione e/o aggiornamento professionale finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell’integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all’interno della struttura, anche attraverso modalità coordinate e promosse dai soggetti stipulanti.
Rispetto al personale sanitario, il soggetto gestore si impegna altresì a rendere realizzabile la formazione continua dei propri dipendenti attraverso la partecipazione ai percorsi formativi organizzati dall’A.U.S.L,. sia per gli aspetti tecnico-professionali, che per gli aspetti di umanizzazione e di corretta relazione con il paziente, che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica e amministrativa.
Il gestore si impegna inoltre a promuovere la partecipazione ad attività del Servizio da parte di volontari singoli e/o associati, sulla base di progetti condivisi e previa attivazione delle necessarie assicurazioni; è disponibile alla collaborazione con Enti di Formazione, per la realizzazione di stage e percorsi di tirocinio formativo.
Il personale, i soci ed i collaboratori del Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modena ,
approvato con Deliberazione di Giunta n 601 del 11/12/2013. (scaricabili dal sito del Comune di Modena xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx).
ART. 15 ALTRE RISORSE
Il soggetto gestore mette a disposizione una sede adeguata operativa e le reti informatiche per l’espletamento del servizio.
Il soggetto gestore mette a disposizione dei propri operatori, per l’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto, propri automezzi; lo stesso dovrà provvedere a stipulare assicurazione
R.C.A. e ad assicurare gli operatori alla guida per infortuni e responsabilità civile verso terzi secondo quanto definito all’art. 16.
ART. 16 ASSICURAZIONE
Il gestore si impegna a stipulare, con specifico riferimento al presente contratto e con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza R.C.T./R.C.O. per la copertura assicurativa per danni a terzi, inclusi gli utenti (dove gli utenti sono considerati anche terzi fra loro) i Committenti e i prestatori di lavoro, assumendosi ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente contratto.
Il gestore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del contratto di servizio e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. Il soggetto gestore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme previste in materia.
Il gestore dovrà pertanto provvedere a idonea copertura assicurativa della R.C.A. obbligatoria con un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000 per ogni veicolo utilizzato per il servizio affidato .
Lo stesso è tenuto inoltre all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per i danni derivanti da eventi diversi da quelli rientranti nell’assicurazione R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, causati nella esecuzione del servizio, comprese tutte le eventuali altre attività previste dal contatto, ove gli stessi danni non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia R.C.A.
Tale assicurazione R.C.T. dovrà espressamente prevedere:
⮚ un massimale unico per sinistro non inferiore a € 4.000.000,00;
⮚ l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.
I Committenti sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
L'esistenza e la validità delle coperture assicurativa nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata del contratto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il gestore si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazione ad ogni loro scadenza.
Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o
franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
Qualora il gestore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, essa dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dal soggetto garante, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto.
ART. 17 DANNI A PERSONE O COSE
La Ditta sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, alle attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi; l’impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati
ART. 18 VALORE DEL CONTRATTO
Il valore complessivo del presente contratto, su base annuale, escluse le prestazioni aggiuntive è di
€ 1.058.500,00 IVA compresa
La somma che il Comune di Modena deve riconoscere al gestore è pari a € 487.500.,00. La somma stimata imputabile a carico del F.R.N.A. è pari ad € 450.000,00
La somma stimata imputabile a carico del F.S. è pari ad € 30.000,00
La somma stimata imputabile a carico degli utenti è pari ad € 91.000,00
Si precisa che il valore delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 6 del presente controtto stimate in
€ 18.300,00 annue di cui :
- € 13.900 annue a carico del Bilancio Comunale ;
- € 3.000,00 a carico del F.R.N.A
- € 1.400 a carico degli utenti
Pertanto il valore complessivo annuale del presente contratto è di € 1.076.800,00.
ART. 19 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. SANZIONI
La sospensione o caducazione dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Produttore per il periodo ulteriore e successivo.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invia una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.
Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il contratto di servizio potrà essere risolto.
Al gestore potrà essere comminata una penale, commisurata ai giorni di inadempienza a seguito di diffida, e pari alla tariffa giornaliera relativa agli utenti coinvolti.
Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale, salvo il caso di sostituzione su richiesta del Committente, si applica una sanzione giornaliera di € 100,00.
ART. 20 MODALITA’ DI REVISIONE DEL CONTRATTO
Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.
Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
1. aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
2. approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
3. modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
4. modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
5. modifica del sistema di accesso ai servizi;
6. variazioni significative dell’andamento della domanda.
Quando si verificano i presupposti per una rinegoziazione del rapporto, il committente formula al produttore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del committente.
ART. 21 FLUSSI INFORMATIVI
Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
Il soggetto produttore, inoltre, assicura il proseguimento del flusso informativo verso i Committenti.
In particolare il soggetto produttore si impegna a fornire trimestralmente all'Azienda USL i dati previsti dal flusso informativo regionale Repetto SI-ADI circ.15/2010 “ Specifiche per il sistema informativo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale” e successive modifiche, secondo lo specifico tracciato record e in ottemperanza a quanto previsto dal decreto ministeriale sull'istituzione del sistema informativo per l'assistenza domiciliare.
I committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.
ART. 22 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto , essendo questo riconducibile alla categoria degli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/90, i contenziosi andranno proposti al Giudice Amministrativo.
ART. 23 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I Committenti e il Gestore si impegnano al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e si obbligano a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per lo svolgimento delle rispettive attività.
I Committenti sono titolari, ognuno per l’area di afferenza, del trattamento dei dati relativi agli utenti e il Gestore viene nominato Responsabile esterno del trattamento.
I Committenti e il Gestore adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
ART. 24 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto, redatto in duplice copia è soggetto a registrazione. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico del gestore.
ART. 25 NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
p. IL COMUNE di MODENA p. L'A.U.S.L. Distretto di Modena p.