Contratto Integrativo Aziendale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Politiche sindacali
––––––––––––––––––––––
Contratto Integrativo Aziendale
Area Dirigenza
Medica
Applicativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17.10.2008 della Dirigenza Medica e Veterinaria
(quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007)
Varese, 25 Giugno 2009
Indice Sommario
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 | Campo di applicazione | Pagina | 5 |
Articolo 2 | Decorrenza e durata | Pagina | 5 |
TITOLO II° - SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
Articolo 3 | Principi generali | Pagina | 6 |
Articolo 4 | Contingenti per garanzia servizi minimi essenziali | Pagina | 6 |
TITOLO III° - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 5 | Principi generali | Pagina | 7 |
Articolo 6 | Delegazione trattante | Pagina | 7 |
Articolo 7 | Contrattazione collettiva integrativa aziendale | Pagina | 7 - 8 |
Articolo 8 | Informazione | Pagina | 8 - 9 |
Articolo 9 | Concertazione | Pagina | 9 |
Articolo 10 | Consultazione | Pagina | 10 |
Articolo 11 | Interpretazione autentica | Pagina | 10 |
Articolo 12 | Modalità di svolgimento delle relazioni sindacali | Pagina | 10 - 11 |
Articolo 13 | Commissioni tecniche paritetiche | Pagina | 11 |
Articolo 14 | Clausola di raffreddamento | Pagina | 11 |
Articolo 15 | Ufficio Politiche Sindacali | Pagina | 12 |
Articolo 16 | Prerogative sindacali sui luoghi di lavoro | Pagina | 12 |
Articolo 17 | Comitato aziendale pari opportunità | Pagina | 12 - 13 |
Articolo 18 | Comitato aziendale sul Mobbing | Pagina | 13 |
TITOLO IV° - FONDI CONTRATTUALI
Articolo 19 | Descrizione generale fondi contrattuali | Pagina | 14 |
Articolo 20 | Definizione dei criteri di attribuzione della Retribuzione di | risultato | |
e premio per la qualità della prestazione individuale | Pagina | 14 |
TITOLO V° - ISTITUTI ECONOMICI E NORMATIVI DI PECULIARE INTERESSE
Articolo 21 | Linee generali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Pagina | 15 | |
TITOLO VI° - VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI | |||
Articolo 22 | Disposizioni transitorie Pagina TITOLO VII° - NORME FINALI | 16 | |
Articolo 23 | Norma finale e di rinvio | Pagina | 17 - 18 |
ALLEGATI AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ALLEGATO 1) Tabelle contingenti personale dirigente per garanzia dei
minimi assistenziali in caso di sciopero | Pagina | 19 - 23 | |
ALLEGATO 2) | Prospetti fondi contrattuali 2002-2005 | Pagina | 24 - 31 |
ALLEGATO 3) | Criteri per l’attribuzione della Retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale | Pagina | 32 – 36 |
Nota a verbale XX.XX. Pagina 37
Addì 25 giugno 2009 presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, ha avuto luogo l’incontro tra l’Amministrazione dell’Azienda nominata, e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica, quali parti costituenti la Delegazione Trattante in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
Premesso che:
- In data 05.05.2009 la Delegazione Trattante ha sottoscritto l’ipotesi di Contratto Integrativo;
- Successivamente in data 07.05.2009 con nota prot. n. 0021491 il Direttore Generale ha
provveduto alla trasmissione dell’ipotesi di Contratto Integrativo al Collegio Sindacale;
- Il Collegio Sindacale non ha sollevato alcun rilievo, entro i 15 giorni stabiliti dall’art. 4, comma 7 del C.C.N.L. 17.10.2008, in merito alla compatibilità dei costi derivanti dall’ipotesi di Contratto Integrativo con i vincoli di bilancio
le Parti appresso nominate, al termine del presente incontro, sottoscrivono in via definitiva l’allegato Contratto Integrativo Aziendale relativo alla Dirigenza Medica.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
• Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXXX Direttore Generale
• Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX Direttore Amministrativo
• Xxxx. Xxxxxxx XXXX Direttore Sanitario
• Dott. Xxxxxx XXXXXX Direttore Medico di Presidio
• Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX Dirigente U.O. Sviluppo Gest. Risorse Umane
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
• ANAAO ASSOMED Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx
• AAROI (firmataria CCNL-UMSPED) Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Dr Xxxxxxx Xxxxxx
Dr. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
• CGIL FP MEDICI Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
• CIMO ASMD D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
• S.N.R. (firmataria CCNL-UMSPED) Dr. Xxxxx Xx Xxxxx
• AOGOI (firmataria CCNL-FESMED) Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
• FED. CISL MEDICI Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale appartenente all’Area della Dirigenza Medica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese.
C.C.N.L. 5.12.1996 (riproposto dall’articolo n. 1 del C.C.N.L. 5.8.1997) e dall’articolo n.
Articolo 2 Decorrenza e durata
4. Le disposizioni contenute nel presente contratto conservano la propria efficacia fino alla stipula definitiva di un nuovo contratto integrativo aziendale.
TITOLO II° - Servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Disposizioni particolari - contingenti per garanzia servizi minimi essenziali
1. Nell’ambito del quadro normativo sopra richiamato, le parti convengono in particolare che:
TITOLO III° - RELAZIONI SINCADALI
2. Questo assetto prevede quattro livelli di coinvolgimento:
- la contrattazione integrativa;
- l’informazione ( preventiva o successiva );
- Direttore Medico di presidio
- Direttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane.
- le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.
Contrattazione collettiva integrativa aziendale
a) materie riferite al rapporto tra la parte pubblica e quella sindacale (lettera A);
3. Il secondo raggruppamento prevede la definizione dei criteri generali per:
a) l’individuazione delle risorse (ex art. 56 C.C.N.L. 3.11.05) da attribuire ai dirigenti per la realizzazione di obiettivi aziendali generali, assegnati dall’Azienda alle singole strutture e/o servizi individuati ai sensi della vigente legislazione, nazionale e/o regionale e dall’Atto Aziendale.
L’assegnazione individuale della quota spettante avviene attraverso la retribuzione di risultato, per la quale si deve tenere conto della valutazione dell’attività del singolo dirigente. E’, pertanto, ribadito il carattere variabile della retribuzione di risultato;
b) la disciplina, a livello aziendale, della stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” (articolo. 43 della Legge numero 449/97);
c) la distribuzione delle risorse contrattuali, tra i tre fondi previsti sulla base di quanto stabilito dai CC.CC.NN.LL. e dalla Regione in sede di assegnazione delle risorse aggiuntive;
d) la rideterminazione dei fondi stessi , in rapporto alla riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione regionale.
4. Il terzo raggruppamento conferma il livello di contrattazione aziendale per i seguenti
argomenti:
a) le linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di
formazione manageriale e formazione continua;
b) le pari opportunità;
c) gli aspetti derivanti dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
e) i criteri generali per la definizione dell’atto aziendale sulla disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria;
f) le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni tecnologiche, organizzative e dei processi di esternalizzazione; relativamente a quest’ultima fattispecie, si evidenzia che la negoziazione attiene esclusivamente all’ambito “degli effetti”, vale a dire dell’impatto che tali processi possono avere sulle condizioni di lavoro dei dirigenti.
5. Nelle materie comprese nel terzo gruppo, sugli aspetti che non riguardino direttamente l’erogazione di trattamenti economici al personale, in caso di mancato accordo passati 30 giorni dall’inizio della trattativa prorogabili d’intesa di altri 30 giorni, le parti contraenti riprendono reciproca libertà d’iniziativa.
Articolo 8
Informazione
1. L’informazione è un livello di relazione sindacale che assicura trasparenza e partecipazione, si realizza comunicando e trasmettendo documentazione ai soggetti sindacali.
2. L’Azienda informa periodicamente le parti sindacali firmatarie del presente contratto sulle seguenti materie previste dall’articolo n. 6, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 3.11.2005:
a) atti di valenza generale, anche finanziari, che riguardano il rapporto di lavoro;
b) l’organizzazione degli uffici;
c) la gestione complessiva delle risorse umane;
d) la costituzione dei fondi contrattuali.
3. In linea generale l’informazione dovrebbe avvenire almeno una volta all’anno al fine di assicurare un’ampia partecipazione alla vita aziendale e ,comunque, in presenza di iniziative riguardanti:
a) l’innovazione tecnologica;
b) gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione, con particolare riferimento agli impatti che questi hanno sull’organizzazione e condizione di lavoro;
c) i criteri generali di valutazione delle attività dei dirigenti.
4. L’informazione è sempre preventiva nelle materie oggetto di contrattazione integrativa, concertazione e consultazione e successiva nelle altre materie fra quelle di cui al punto precedente. L’informazione avviene attraverso i mezzi ritenuti più idonei a tal fine, ivi compresi quelli telematici.
5. L’informazione, qualora ciò si renda necessario ovvero qualora le parti ne ravvisino l’opportunità, può essere resa anche negli incontri di trattativa.
6. L’Azienda si impegna a trasmettere gli elenchi degli atti deliberativi adottati, di norma nei 20 giorni successivi alla seduta, su richiesta scritta di uno o più soggetti sindacali e secondo le modalità e i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di diritto d’accesso, l’Azienda rilascia copia di singoli atti deliberativi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
7. L’informazione di cui al presente contratto non può in ogni caso derogare rispetto alla vigente disciplina di legge in materia di accesso agli atti e di riservatezza.
Articolo 9 Concertazione
1. La concertazione consiste in una modalità di confronto tra le parti, che può concludersi con una intesa (che non ha natura contrattuale) oppure con posizioni diverse e a seguito delle quali ciascun soggetto riacquista la propria autonomia di azione.
2. La concertazione deve seguire una procedura formale che si avvia con la richiesta di una delle parti, la parte richiedente può essere sia quella pubblica, che avvia l’iter per la concertazione relativa ad una specifica materia contrattuale, oppure quella sindacale, una volta ricevuta l’informazione a seguito di una comunicazione aziendale. In quest’ultimo caso gli incontri devono essere avviati, di norma, entro quarantotto ore e concludersi tassativamente entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Dell’esito della concertazione viene redatto un verbale dal quale devono emergere le posizioni delle parti.
4. Poiché la natura della concertazione è politica, l’Azienda può procedere discrezionalmente non essendo vincolante la posizione delle parti sindacali.
5. La concertazione si svolge sui criteri generali inerenti le seguenti materie, previste dall’articolo n. 6, comma 1, lettera b) C.C.N.L. 3.11.2005:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) articolazione delle posizioni, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) valutazione dell’attività dei dirigenti;
d) articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze;
e) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
f) determinazione della riduzione stabile della dotazione organica di personale derivante dalla riconversione o cancellazione di attività per effetto della revisione o ristrutturazione dei servizi a livello aziendale o regionale.
1. La consultazione consiste in una modalità di confronto tra le parti diretta a chiarire la posizione delle XX.XX. su materie specifiche. Per raccogliere queste informazioni si può procedere anche attraverso la posta elettronica. Non è obbligatorio pervenire ad un accordo e non è necessario redigere un verbale.
2. La consultazione è obbligatoria:
a) sull’organizzazione generale;
b) sulla articolazione e disciplina delle strutture (servizi,uffici,dipartimenti,distretti);
c) sulla consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
d) nei casi che riguardano la consultazione periodica dei rappresentanti per la sicurezza.
Articolo 11 Interpretazione autentica
1. Nei casi in cui insorgano controversie di carattere generale sull’interpretazione di clausole del contratto integrativo od altro tipo di accordo, la delegazione trattante si riunisce, su richiesta di una o più delle parti firmatarie del presente contratto, per definire l’interpretazione autentica.
2. Durante l’esame è sospesa l’applicazione della clausola controversa, l’accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della sua vigenza.
Articolo 12
Modalità di svolgimento delle relazioni sindacali
1. L’Azienda riconosce nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore fondamentale della dinamica aziendale ed assume quindi l’impegno del confronto proficuo con le rappresentanze sindacali, al fine di ricercare un equilibrio tra le attese e le aspirazioni dei singoli e le finalità dell’Azienda stessa, nel quadro delle compatibilità organizzative.
2. Le parti contraenti convengono di confermare e valorizzare gli accordi a suo tempo intervenuti in materia, quali regole contrattuali di reciproco comportamento, al fine di una maggiore snellezza e proficuità del lavoro per entrambe :
a) Gli incontri avranno di norma cadenza bimestrale e si svolgeranno nella giornata di martedì ferme restando le modalità di convocazione riportate al punto successivo.
b) Gli incontri per la trattazione delle materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione, come sopra specificate, sono convocati dall’Azienda, di norma almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata, salvo casi di particolare necessità e/o urgenza ovvero legati a specifiche contingenze.
c) Il termine di cui sopra, comunque non perentorio, non si applica qualora la data dell’incontro sia fissata di comune accordo dalla delegazione trattante nel corso di precedente seduta (c.d. “autoconvocazione”).
d) L’Azienda trasmette alle parti sindacali l’eventuale documentazione utile per la trattativa almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata, qualora ciò sia possibile, tenuto conto della specificità e/o complessità delle materie.
e) Gli accordi saranno forniti in copia, dopo la sottoscrizione, alle parti firmatarie e
successivamente anche su supporto informatico.
g) Nelle comunicazioni di convocazione dell’incontro è fissata dove possibile, oltre
l’ora di inizio, anche quella di fine.
h) Delle sedute non è obbligatorio redigere apposito verbale.
i) La redazione del verbale è obbligatoria solo nel caso della concertazione, il cui esito deve essere formalizzato in apposito verbale che riporti una sintesi delle posizioni espresse da tutte le parti.
j) La forma scritta è obbligatoria per gli accordi di contrattazione decentrata.
k) Quando un partecipante intende riportare integralmente a verbale una dichiarazione ha l’obbligo di dettarne il testo in modo chiaro e preciso.
l) Il verbale fa fede quale documento ufficiale dell’esito della concertazione.
m) Copia dei verbali di concertazione sarà inviata alle parti sindacali di norma, nei 15 giorni successivi.
n) Per l’esame di questioni di particolare rilievo, la delegazione trattante può convocare tavoli tecnici ristretti cui partecipano i soggetti sindacali nel numero massimo di uno per ogni sigla sindacale; le questioni esaminate in tali sedi vengono riportate nella successiva riunione di delazione trattante per l’assunzione delle eventuali decisioni negoziali.
Articolo 13
Commissioni tecniche paritetiche
1. Qualora ne ravvisi la necessità nel quadro di una migliore partecipazione all’attività aziendale, a scopi di verifica e/o monitoraggio di applicazioni contrattuali ovvero per l’approfondimento e/o elaborazione di proposte per la trattativa, la Delegazione Trattante può decidere di comune accordo la costituzione di commissioni tecniche, senza alcun potere negoziale, di volta in volta individuate a seconda delle necessità e di durata limitata allo svolgimento dei compiti assegnati .
2. Tali commissioni sono composte in modo paritetico da n. 1 componente designato da ciascuna delle parti sindacali firmatarie del presente contratto. L’Azienda partecipa con un numero pari di componenti.
3. La designazione dei componenti deve essere formulata nello spirito della rappresentatività
prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro.
Articolo 14
Clausola di raffreddamento
1. Entro i primi 30 giorni di negoziato in sede di contrattazione integrativa, prorogabili su accordo delle parti di altri 30 giorni, le parti medesime si impegnano reciprocamente a non prendere iniziative unilaterali sulle materie oggetto della trattativa. Analogamente si procede per il periodo in cui si svolge la concertazione e la consultazione.
Ufficio Politiche Sindacali
2. L’ U.P.S. ha funzioni esclusive di interfaccia operativa e di garanzia delle attività di supporto tecnico giuridico della Delegazione Trattante. L’ UPS non ha alcuna competenza in materia di:
a) rappresentanza dell’Azienda al tavolo negoziale;
b) ricezione e/o gestione di contenzioso;
c) conciliazione di controversie.
3. Nell’ambito delle competenze spettanti, come sopra indicate, l’U.P.S. svolge, in particolare le seguenti attività :
a) monitoraggio periodico, in sintonia con la Direzione Aziendale, degli argomenti da trattare ai vari livelli relazionali;
b) convocazione degli incontri fissati dalla Direzione Aziendale, di norma per iscritto
ovvero con altro mezzo idoneo;
c) garanzia dell’informazione delle parti sindacali nelle materie indicate nel presente contratto, mediante invio dei documenti, atti e/o provvedimenti a tal fine inoltrati allo stesso U.P.S. dai Dirigenti competenti;
d) gestione delle pratiche affidate e riguardanti il riscontro di richieste sindacali scritte di informazioni e/o chiarimenti su singole fattispecie;
e) studio ed elaborazione di piattaforme, proposte di accordi e/o testi di contrattazione integrativa aziendale e concertazione;
f) trasmissione degli accordi alle Strutture interessate all’applicazione degli stessi;
g) verifiche dei protocolli applicativi degli accordi che si rendano necessari;
h) predisposizione atti deliberativi in materia di relazioni sindacali;
i) gestione reportistica periodica.
Articolo 16
Prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
1. L’Azienda garantisce la fruizione delle prerogative spettanti alle parti firmatarie del presente
contratto, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale nazionale .
2. Per ciò che attiene alle modalità di ripartizione e fruizione dei permessi sindacali e di partecipazione alle assemblee, le parti si danno reciprocamente atto che la materia è compiutamente disciplinata, a livello nazionale, dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7.8.1998 e successive modifiche ed integrazioni, al quale pertanto rinviano integralmente.
Articolo 17
Comitato Aziendale Pari Opportunità
1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente per l’attivazione del Comitato Aziendale
Pari Opportunità. Il Comitato è costituito :
a) da 1 componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo lasciando la possibilità di individuazione di un delegato comune da parte di più sigle sindacali e prevedendo comunque un minimo di almeno 3 rappresentanti;
b) da un pari numero di componenti designati dall’Azienda.
Per ogni componente titolare deve essere designato anche un supplente.
2. Il Comitato, nella nuova composizione di cui sopra, dovrà essere costituito entro 90 giorni dalla data di stipula del presente contratto .
3. In occasione della prima riunione, il Comitato nomina il presidente, da scegliersi fra i rappresentanti dell’Azienda e il vice-presidente, da scegliersi fra i componenti di nomina sindacale. Il Comitato svolge le funzioni attribuite dalla vigente disciplina collettiva nazionale, alla quale pertanto si rinvia integralmente, ed è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. La partecipazione alle riunioni del Comitato è considerata attività di servizio a tutti gli effetti .
Articolo 18
Comitato Aziendale sul Mobbing
1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché il prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 del C.C.N.L. 3.11.2005 è stato costituito
presso l’Azienda il Comitato Aziendale sul Mobbing , del quale fanno parte :
a) 1 componente designato da ciascuna delle OO. SS. firmatarie del contratto collettivo lasciando la possibilità di individuazione di un delegato comune da parte di più sigle sindacali e prevedendo comunque un minimo di almeno 3 rappresentanti
b) da un pari numero di componenti designati dall’Azienda .
c) da 1 rappresentante del Comitato Pari Opportunità, da questo designato .
Per ogni componente titolare può essere designato anche un supplente.
4. Il Comitato, nella nuova composizione di cui sopra, è già stato costituito alla data di stipula
del presente contratto
5. In occasione della prima riunione, il Comitato ha nominato il presidente, scelto fra i rappresentanti dell’Azienda e il vice-presidente, scelto fra i componenti di nomina sindacale. Il Comitato svolge le funzioni indicate nel citato articolo 7, al quale pertanto si rinvia integralmente, ed è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. La partecipazione alle riunioni è considerata attività di servizio a tutti gli effetti .
6. Il Presidente del Comitato è invitato nelle sedute di delegazione trattante quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti il fenomeno del mobbing ed in particolare le tematiche generali relative all’avvio di adeguate ed opportune azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle situazioni di criticità.
7. Le proposte formulate dal Comitato, in relazione alla raccolta dei dati relativi al fenomeno del mobbing ed alle iniziative da intraprendere, vengono presentate alla delegazione trattante. Le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dalla vigente disciplina collettiva nazionale relativamente alle molestie sessuali (Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro – articolo 43 del C.C.N.L. Integrativo del 10.2.2004)
TITOLO IV° - FONDI CONTRATTUALI
Descrizione generale fondi contrattuali
c) Fondo per retribuzione di risultato e qualità della prestazione individuale – Articolo
n. 26 (c.d. “fondo di risultato”)
Definizione dei criteri per l’attribuzione della Retribuzione di risultato e premio per la qualità
TITOLO V° - ISTITUTI ECONOMICI E NORMATIVI DI PECULIARE INTERESSE
Linee generali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
b) si impegna a dare compiuta applicazione a quanto stabilito D.lgs n. 81/2008 in
c) ha già provveduto e,comunque, provvederà anche in futuro attraverso il Servizio di
Prevenzione e Protezione a scongiurare il pericolo che variazioni delle attività
lavorative possano compromettere la sicurezza sul lavoro.
TITOLO VI° - VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
1. Il presente contratto decentrato integrativo entra in vigore dal giorno successivo alla data di
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57 del CCNL 3 novembre 2005;
k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente
C.C.N.L.;
l) criteri generali per la disciplina del fondo di perequazione (5%) sulla Libera Professione
Intramuraria;
m) attuazione del Piano Organizzazione Aziendale (POA) dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” Varese.
Contratto Integrativo Aziendale
Area Dirigenza
Medica
Allegato n. 1
Tabella dei contingenti di personale Dirigente Medico per la garanzia dei minimi assistenziali in caso di sciopero
OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - VARESE | |||
U.O. – Servizio - Sezione | N. Dirigenti in servizio | Note | |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||
Pronto Soccorso e accettazione | Numero di personale dirigente pari a quello normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero | ||
Rianimazione Terapia Intensiva Generale | |||
Terapia intensiva neurochirurgica | |||
Terapia intensiva cardiochirurgica | |||
Unità Coronaria (UCIC) | |||
Emodialisi | |||
S.S.U. Em. 118 | |||
Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative per il servizio di trasporto malati | |||
Anatomia ed Istologia Patologica | 2 | 1 | |
Anestesia e Rianimazione A | 1 | 1 | |
Anestesia e Rianimazione B | 2 | 1 | |
Anestesia e Rianimazione C | 2 | 2 | |
Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative | 2 | 2 | |
Cardiochirurgia | 2 | 2 | |
Cardiologia I | 1 | 1 | Presenza di n.1 emodinamista |
Cardiologia II | 1 | 1 | |
Chirurgia Generale I | 2 | 2 | |
Chirurgia Generale II | 2 | 2 | |
Chirurgia Generale III ad indirizzo toracico | 2 | 1 | |
Chirurgia Plastica | no | no | |
Chirurgia Spinale | no | no | |
Chirurgia Vascolare | Deve essere attivata | ||
Dermosifilopatia | 1 | 1 | |
Diabetologia | 1 | 1 | |
Direzione Medica | 1 | 1 | |
Ematologia | Deve essere attivata | ||
Endocrinologia | 1 | 1 | |
Farmacia Ospedaliera | 1 | 1 | |
Gastroenterologia | 1 | 1 | |
Geriatria | 2 | 1 | |
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale | 1 | 1 | |
Malattie Infettive e Tropicali | 2 | 1 | |
Medicina Generale I | 2 | 2 | |
Medicina Generale II | 2 | 2 | |
Medicina del Lavoro e Preventiva | 1 | 1 | |
Medicina di Laboratorio di analisi chimico-cliniche | 1 | 1 | |
Medicina di Laboratorio di microbiologia | 1 | 1 | |
Medicina Legale | 1 | 1 | |
Medicina Nucleare | 1 | 1 | |
Nefrologia e Dialisi | 1+1 trapianti | 1+1 trapianti | |
Neuroradiologia | 1 | 1 | |
Neurochirurgia | 2 | 2 | |
Neurologia e Stroke | 1 | 1 | |
Oculistica | 2 | 1 |
Odontostomatologia | 1 | 1 | |
Oncologia | 2 | 1 | |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 2 | |
Otorinolaringoiatria | 2 | 1 | |
Audiovestibologia | 1 | 1 | |
Pneumologia | 2 | 2 | |
Psichiatria (SPDC) | 1 | 1 | |
Radiologia A | 2 + 2 P.S. | 2 + 2 P.S. | |
Radiologia B | |||
Radioterapia | 2 | 2 | |
Reumatologia | no | no | |
Riabilitazione Specialistica | no | no | |
Urologia | 2 | 2 | |
Centro Trapianti | Vedi Nefrologia | ||
1) La copertura dei turni notturni è assicurata dallo stesso numero di personale Dirigente già previsto dalla programmazione ordinaria | |||
2)I turni di Pronta Disponibilità rimangono invariati ove non specificato altrimenti |
OSPEDALE XXXXXXX DEL PONTE - VARESE | |||
U.O. – Servizio - Sezione | N. Dirigenti in servizio | Note | |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||
Nido, Neonatologia e T.I. Neonatale | Numero di personale dirigente pari a quello normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero | ||
Ostertricia A e B - Sala parto | |||
Punto di primo intervento | |||
Anestesia e Rianimazione | 3 | 2 | |
Direzione Medica | 1 | 1 | |
Laboratorio | 1 | 1 | |
Neuropsichiatria Infantile | 1 | 1 | |
Ostetrica e Ginecologia A | 2 | 2 | |
Ostetrica e Ginecologia B | 2 | 2 | |
Pediatria | 2 | 2 | |
Radiologia | 1 | 1 | |
1) La copertura dei turni notturni è assicurata dallo stesso numero di personale Dirigente già previsto dalla programmazione ordinaria | |||
2)I turni di Pronta Disponibilità rimangono invariati ove non specificato altrimenti |
OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE | |||
U.O. – Servizio - Sezione | N. Dirigenti in servizio | Note | |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||
Riabilitazione Cardiologica | 1 | 1 guardia | |
Riabilitazione Neuromotoria | 1 | ||
Riabilitazione Pneumologica | 2 | ||
Radiologia | PD diurna come festivi | PD diurna come festivi | |
1) La copertura dei turni notturni è assicurata dallo stesso numero di personale Dirigente già previsto dalla programmazione ordinaria | |||
2)I turni di Pronta Disponibilità rimangono invariati ove non specificato altrimenti |
STRUTTURE PSICHIATRICHE EXTRA OSPEDALIERE - VARESE | |||
U.O. – Servizio - Sezione | N. Dirigenti in servizio | Note | |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||
CRM - Via X. Xxxxx - Varese | 1 | Riferimento SPDC - Circolo | |
CD e CPS - Xxx Xxxxxxx - Xxxxxx | 0 | 0 | |
XXX - Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxx | 1 | Riferimento SPDC - Circolo | |
CPS - Azzate | 0 | 0 | |
CPS - Arcisate | 0 | 0 | |
CD - Bisuschio | 0 | 0 | |
Residenzialità leggera Casa Alloggio - Arcisate | 0 | 0 | |
1) La copertura dei turni notturni è assicurata dallo stesso numero di personale Dirigente già previsto dalla programmazione ordinaria | |||
2)I turni di Pronta Disponibilità rimangono invariati ove non specificato altrimenti |
OSPEDALE DI LUINO | |||
U.O. – Servizio - Sezione | N. Dirigenti in servizio | Note | |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||
Pronto Soccorso | Numero di personale dirigente pari a quello normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero | ||
Anestesia e Rianimazione | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Chirurgia Generale | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Direzione Medica | 1 | 1 | |
Farmacia | 1 Pres. Verbano | 1 Pres. Verbano | |
Medicina Generale | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Ortopedia e Traumatologia | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Riabilitazione Specialistica | 1 | 1 | |
Medicina di Laboratorio del Verbano | 1 | 1 | |
Radiologia del Verbano | 1 | 1 | |
1) La copertura dei turni notturni è assicurata dallo stesso numero di personale Dirigente già previsto dalla programmazione ordinaria | |||
2)I turni di Pronta Disponibilità rimangono invariati ove non specificato altrimenti |
OSPEDALE DI CITTIGLIO | |||
U.O. – Servizio - Sezione | N. Dirigenti in servizio | Note | |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||
Pronto Soccorso | Numero di personale dirigente pari a quello normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero | ||
Anestesia e Rianimazione | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Chirurgia Generale | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Direzione Medica | 1 | 1 | |
Farmacia | 1 Pres. Verbano | 1 Pres. Xxxxxxx | |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx | 0 | 1 | |
Medicina Generale | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Ortopedia e Traumatologia | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Ostetricia e Ginecologia | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Pediatria | 1 + 1 P.D. | 1 + 1 P.D. | |
Radiologia del Verbano | 1 | 1 | |
S.P.D.C | 1 | 1 | |
1) La copertura dei turni notturni è assicurata dallo stesso numero di personale Dirigente già previsto dalla programmazione ordinaria | |||
2)I turni di Pronta Disponibilità rimangono invariati ove non specificato altrimenti |
STRUTTURE PSICHIATRICHE EXTRA OSPEDALIERE - VERBANO | |||
U.O. – Servizio - Sezione | N. Dirigenti in servizio | Note | |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||
CPS Luino | 0 | 0 | |
CPS Laveno | 0 | 0 | |
CPM - Villa Xxxxx - Xxxxx | riferimento CRM | riferimento SPDC Cittiglio | |
CD - Villa Xxxxx - Xxxxx | riferimento CRM | riferimento SPDC Cittiglio | |
CRM Luino | 1 | riferimento SPDC Cittiglio | |
1) La copertura dei turni notturni è assicurata dallo stesso numero di personale Dirigente già previsto dalla programmazione ordinaria | |||
2)I turni di Pronta Disponibilità rimangono invariati ove non specificato altrimenti |
Contratto Integrativo Aziendale
Area Dirigenza
Medica
Allegato n. 2
Prospetti Fondi Contrattuali anni 2006 / 2007 Rideterminati ai sensi del C.C.N.L. 17.10.2008 Della Dirigenza Medica e Veterinaria
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI: indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con Incarico di direzione di struttura complessa. | |||||
AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA | |||||
oneri | irap | Totale | |||
FONDO ANNO 2006 | 9.982.331,44 | 2.773.091,67 | 848.498,17 | 13.603.921,29 | art.24 CCNL 17.10.2008 |
FONDO ANNO 2007 | 10.789.453,95 | 2.997.310,31 | 917.103,59 | 14.703.867,85 | art.24 CCNL 17.10.2008 |
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL: trattamento accessorio, legato alle condizioni di lavoro | |||||
AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA | |||||
oneri | irap | Totale | |||
FONDO ANNO 2006 | 2.080.005,54 | 517.921,38 | 176.800,47 | 2.774.727,39 | art.25 CCNL 17.10.2008 |
FONDO ANNO 2007 | 2.121.391,84 | 528.226,57 | 180.318,31 | 2.829.936,71 | art.25 CCNL 17.10.2008 |
FONDO PER IL FINAZIAMENTO DELLA: retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione e premio per la qualità della prestazione individuale | |||||
AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA | |||||
oneri | irap | Totale | |||
FONDO ANNO 2006 | 88.467,60* | 22.028,43* | 7.519.74* | 118.015,77* | art.26 CCNL 17.10.2008 |
FONDO ANNO 2007 | 153.495,37* | 38.220.34* | 13.047,10* | 204.762,81* | art.26 CCNL 17.10.2008 |
L’Azienda, in considerazione dell’incapienza del fondo di cui all’art. 26 C.C.N.L. 17.10.2008 (Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale) dovuta all’operazione di conglobamento disposta dall’art. n. 41, commi 2 e 3, terza alinea, del C.C.N.L. 3.11.2005 e tenendo conto che alla data del presente contratto integrativo non è stata ancora attivata l’operazione di perequazione prevista dall’art. 9, comma 4 C.C.N.L. 3.11.2005, prende formale impegno ad inoltrare alla Direzione Sanità della Regione Lombardia specifica richiesta affinché il valore del fondo in questione sia da considerarsi azzerato al 31.12.2003 e gli incrementi previsti dal
C.C.N.L. 17.10.2008 siano portati in aggiunta rispetto a quanto realizzatosi con le operazioni di cui
sopra.
Fo ndo pe r la re xxxxxxxx ne di pos iz io ne , equiparazio ne , s pec ific o trattame nto e indennità di dire zio ne di s truttura c omple s s a
in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003 |
Riduzione fondo ex art. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) nella misura di 1/365 di 3.507.384,00 | ||||
TOTALE | 9 .863 .408 ,57 |
art. 9, 3°comma CCNL 8/6/2000 II biennio economico: RIA personale cessato: anno 2004 - 2005 - 2006 -2007 - 2008 (provvisorio) | 74 .117 ,18 | |||
Riduzione fondo ex artt. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) Posizione RIA | ||||
articolo 10, comma 3 CCNL 05/07/2006 risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8 dal 01/01/2004 | ||||
dal 01/02/2005 |
dal 31/12/2005 | 23 .997 ,85 |
articolo 10, comma 4 CCNL 05/07/2006 A decorrere dal 31/12/2005 incremento di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 3,00 x 13 x n.535 dipendenti | ||||
20 .807 ,84 |
incremento nuovo ospedale n.7 unità |
articolo 24, comma 2 CCNL 17/10/2008 A decorrere dal 01/01/2007 incrementati dalle risorse individuate nell'art.20 | ||||
TOTALE FONDO | 9 .982 .331 ,44 |
in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003 |
Riduzione fondo ex art. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) nella misura di 1/365 di 3.507.384,00 | ||||
TOTALE | 9 .982 .331 ,44 |
art. 9, 3°comma CCNL 8/6/2000 II biennio economico: RIA personale cessato: anno 2004 - 2005 - 2006 -2007 - 2008 (provvisorio) | 168 .736 ,64 | |||
Riduzione fondo ex artt. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) Posizione RIA | ||||
articolo 10, comma 3 CCNL 05/07/2006 risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8 dal 01/01/2004 | ||||
dal 01/02/2005 |
dal 31/12/2005 |
articolo 10, comma 4 CCNL 05/07/2006 A decorrere dal 31/12/2005 incremento di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 3,00 x 13 x n.535 dipendenti | ||||
incremento nuovo ospedale n.7 unità | 130 .609 ,94 |
articolo 24, comma 2 CCNL 17/10/2008 A decorrere dal 01/01/2007 incrementati dalle risorse individuate nell'art.20 | ||||
507 .775 ,93 |
TOTALE FONDO | 10 .789 .453 ,95 | |||
incrementati dalle risorse individuate nell'art.20 |
TOTALE FONDO | 10 .974 .022 ,45 |
Fo ndo pe r il trattame nto acc es s o rio le g ato alle c o ndizio ni di lav o ro | |
in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007 |
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003
TOTALE | 1 .731 .073 ,19 |
articolo 11, comma 2 ccnl 05/07/2006 A decorrere dal 31/12/2005 ed a valere dal 01/01/2006 incremento di € 12,38 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 12,38 x 13 x n.535 dipendenti | ||||
86 .102 ,90 |
per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 37,79 x 13 x n.535 dipendenti | 262 .829 ,45 |
incre mento 7 unità nuovo o s pe dale |
ind po lizia g iudiziaria |
articolo 25 comma 2 ccnl 17/10/2008 per l'anno 2007 €.74,83 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 n.569 |
articolo 25 comma 2 ccnl 17/10/2008 per l'anno 2008 €.138,98 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 n.569 Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007 |
TOTALE FONDO | 2 .080 .005 ,54 |
Fo ndo pe r il trattame nto acc es s o rio le g ato alle c o ndizio ni di lav o ro
in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003
articolo 11, comma 2 ccnl 05/07/2006 A decorrere dal 31/12/2005 ed a valere dal 01/01/2006 incremento di € 12,38 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 12,38 x 13 x n.535 dipendenti | ||||
per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 37,79 x 13 x n.535 dipendenti |
incre mento 7 unità nuovo o s pe dale | 27 .215 ,03 |
ind po lizia g iudiziaria | -28 .407,00 |
articolo 25 comma 2 ccnl 17/10/2008 per l'anno 2007 €.74,83 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 n.569 | 42 .578 ,27 |
articolo 25 comma 2 ccnl 17/10/2008 per l'anno 2008 €.138,98 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 n.569 Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007 |
TOTALE FONDO | 2 .121 .391 ,84 |
Fo ndo pe r la retribuzio ne di ris ultato e pe r la qualità de lla pre s tazio ne indiv iduale
in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003
Riduzione fondo ex art. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005
TOTALE | 0 * |
Riduzione fondo ex artt. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) |
articolo 12, comma 3 CCNL 05/07/2006 A decorrere dal 31/12/2005 e a valere dal 01/01/2006 incremento di € 12,72 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 12,72 x 13 x n.535 dipendenti | |||||
88 .467 ,60 |
incre mento 7 unità nuovo o s pe dale |
articolo 26 comma 2 CCNL 17/10/2008
per l'anno 2007 €.112,25 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 n.569
articolo 26 comma 2 CCNL 17/10/2008
per l'anno 2008 €.208,46 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 n.569
Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007
TOTALE | 88 .467 ,60 * |
TOTALE FONDO | 88 .467 ,60 * |
Fo ndo pe r la retribuzio ne di ris ultato e pe r la qualità de lla pre s tazio ne indiv iduale
in applicazione del CCNL 17-10-2008 Ibiennio 2006-2007
Ammontare del fondo consolidato al 31/12/2003
Riduzione fondo ex art. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005
TOTALE | 88 .467 ,60 * |
Riduzione fondo ex artt. 41, 2° e 3° comma ccnl 3/11/2005 (conglobamenti) |
articolo 12, comma 3 CCNL 05/07/2006
per ogni dirigente in servizio al 31/12/2003 € 12,72 x 13 x n.535 dipendenti
incre mento 7 unità nuovo o s pe dale | 1 .157 ,52 |
articolo 26 comma 2 CCNL 17/10/2008
per l'anno 2007 €.112,25 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 n.569
63 .870 ,25 |
articolo 26 comma 2 CCNL 17/10/2008
per l'anno 2008 €.208,46 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005 n.569
Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007
TOTALE | 153 .495 ,37 * |
TOTALE FONDO | 153 .495 ,37 * |
Contratto Integrativo Aziendale
Area Dirigenza
Medica
Allegato n. 3
Criteri per l’attribuzione della Retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale
(Contratto Integrativo Aziendale del 09.10.2007 e 15.12.2008)
Il presente accordo viene stipulato in attesa che la Regione Lombardia si esprima in merito alla domanda di perequazione conseguente all’azzeramento del “Fondo retribuzione di risultato e premio per qualità della prestazione individuale” (art. n. 56 C.C.N.L. 3/11/2005 biennio economico 2002-2003 e art. n. 12 biennio economico 2004-2005 C.C.N.L. 5/7/2006) dovuto al “conglobamento” disposto dall’art. n. 41, commi 2 e 3, terza alinea, del CCNL 3.11.2005.
In applicazione dell’art. n. 4 del C.C.N.L. 03.11.2005, con l’osservanza dei criteri ivi individuati, le parti sottoscrivono e concordano quanto segue:
Retribuzione di risultato art. n. 26 C.C.N.L. 17.10.2008
Premesso che:
• il fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale è annualmente destinato a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione;
• la retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati ed il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnate alle singole strutture sulla base della metodologia della negoziazione per budget;
• il predetto fondo è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali.
Rilevato che la Direzione Generale, a conclusione della fase negoziale con i responsabili di Dipartimento, coadiuvati dai Responsabili di Unità Operativa, ha individuato gli obiettivi da realizzare all’interno delle articolazioni organizzative aziendali, assegnando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento.
Il sistema premiante è improntato sul modello consolidato e quindi si basa su obiettivi aziendali di unità operativa distinti in:
• finanziari
• organizzativi
Gli obiettivi negoziati, vengono successivamente illustrati dal dirigente responsabile, ed assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell’Unità Operativa/Dipartimento e l’erogazione dell’incentivo è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati, valutati dalla competente Unità di Valutazione e del Controllo Strategico ai sensi del D.lgs n. 286/1999.
Visti gli accordi tra la delegazione dell’Azienda Ospedaliera di Varese e le XX.XX. dei Dirigenti Medici, siglati nel periodo 1999/2008, relativi alla definizione dei criteri generali per l’attribuzione del fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale, così come oltre specificato, si conferma quale strumento di valutazione l’apposita scheda già ampiamente condivisa.
• obiettivi informativi
• SISS
• sanitari
• finanziari
Considerato infine che, come previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., i progetti dovranno definire gli obiettivi prefissati e i parametri di misurazione del raggiungimento dei risultati, nonché i compensi previsti commisurati anche all’effettivo apporto individuale ed al raggiungimento degli obiettivi.
Conglobamento
Constatato quanto disposto con art. 41 del C.C.N.L. 3.11.2005, commi 2 e 3, terza alinea dove si prevede, con decorrenza 31 dicembre 2003, per i dirigenti medici con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni e per i dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiori a cinque anni, il conglobamento ed il conseguente riassorbimento nel trattamento economico, stabilito con il comma 1 dello stesso articolo, dell’importo di €. 1.245,24 con conseguente riduzione in misura annua pro-capite del fondo previsto dall’art. 56 del C.C.N.L. 3.11.2005.
Preso atto della consistenza del fondo di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 17.10.2008 e di quanto sopra premesso, si stipula il presente accordo aziendale nel rispetto delle disponibilità economiche previste dal fondo di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 17.10.2008, che potrà essere incrementato da quanto dovesse residuare dai fondi ex articoli 24 e 25 del C.C.N.L. 17.10.2008, precisando che:
1. Secondo la disponibilità del Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale, ciascun dipendente parteciperà, secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi punti alla ripartizione del fondo.
2. La distribuzione a saldo del Fondo per la retribuzione di risultato, è subordinata alla realizzazione degli obiettivi misurati per ogni unità operativa, alla quantificazione definitiva del fondo, ed avverrà come segue:
A) Raggiungimento obiettivi al 100%
RAPPORTO FONDO/ACCONTI EROGATI | IPOTESI OPERATIVE CONSEGUENTI |
1) Fondo pari a quote acconto erogate | Conferma quote acconto erogate |
2) Fondo superiore a quote acconto erogate | Erogazione quota residua mediante saldo |
3) Fondo inferiore a quote acconto erogate | Recupero quote acconto eccedenti in proporzione valore quote erogate |
B) Raggiungimento parziale obiettivi
Una volta proporzionalmente ridotto il Fondo, valgono i criteri di ripartizione di cui alla precedente lettera A) in relazione alla parte spettante.
C) Mancato raggiungimento degli obiettivi
Recupero delle quote di acconto erogate
Premio per la prestazione della qualità individuale art. 66 CCNL 5.12.1996
In relazione alla prosecuzione del processo di aziendalizzazione come sopra evidenziato, il fondo unico per la qualità della prestazione individuale, è utilizzato, in linea con le modalità impiegate negli anni precedenti, a titolo di riconoscimento delle attività connesse con gli obiettivi principali stabiliti dall’Azienda, tenuto conto dei fattori di valutazione di cui al 3° comma dell’art. 66.
Prima della distribuzione del fondo l’Azienda si impegna a comunicare alle XX.XX. i criteri adottati, nonché ogni altra utile informazione richiesta dai Sindacati.
Retribuzione di risultato
Viene confermato per la distribuzione del fondo dello stipendio di risultato, il sistema definito con gli accordi siglati dal 2000 al 2008 limitatamente al raggiungimento di obiettivi di Unità Operativa, secondo la metodologia di budget.
Obiettivi di Unità Operativa
Gli obiettivi assegnati a ciascuna U.O. sono quelli descritti nelle schede di budget, con illustrazione degli indicatori per obiettivo, così come condivisi e sottoscritti dai Responsabili di U.O.
Tali obiettivi sono suddivisi di norma in:
• obiettivi informativi
• SISS
• sanitari
• finanziari
Il Responsabile di U.O. è tenuto a coinvolgere tutto il personale appartenente all’Unità Operativa, richiedendo la fattiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, e a dare riscontro all’amministrazione dell’avvenuto coinvolgimento.
Individuazione del budget di risultato per Unità Operativa
Il budget di Unità Operativa, alimentato dallo stipendio di risultato, è costituito dalle quote individuate per ciascuna posizione, cui vanno aggiunte le eventuali disponibilità provenienti dall’anno precedente.
Il budget di Unità Operativa viene definito sulla base del fabbisogno di personale.
Su tale importo vengono evidenziate le quote di abbattimento per i Dirigenti Xxxxxx a rapporto di lavoro non esclusivo.
Nella quantificazione del budget si tiene conto dei seguenti parametri :
• 1,5 per i Dirigenti Medici Responsabili di struttura complessa
• 1 per i Dirigenti Medici non Responsabili di struttura complessa.
Il budget così definito viene assegnato all’ Unità Operativa.
Criteri di distribuzione del budget all’interno dell’U.O.
Nei limiti del budget assegnato,successivamente all’attività svolta dall’unità di valutazione e del controllo strategico, l’attribuzione del compenso di risultato è effettuata secondo la metodologia siglata con l’ accordo del 12.12.2002 riguardante il sistema di valutazione del personale dirigenziale:
1. il Dirigente responsabile di struttura complessa e di staff viene valutato da parte dell’alta Direzione Aziendale;
2. il Dirigente responsabile di struttura complessa valuta i Dirigenti non responsabili di struttura
complessa.
Criteri di valutazione per gli obiettivi di Unità Operativa
1. Il compenso spetta ai Dirigenti formalmente destinatari degli obiettivi tenendo conto dell’effettiva presenza in servizio. Per i Dirigenti Xxxxxx assunti a tempo indeterminato o incaricati il compenso non sarà corrisposto per i primi 6 mesi (periodo di prova).
2. Il compenso è corrisposto in stretta correlazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, verificato dall’Unità di valutazione e del controllo strategico.
Criteri di liquidazione
In conformità alle prescrizioni contrattuali, che subordinano la corresponsione della retribuzione di risultato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di valutazione, si prevede il pagamento di un acconto pari al 50% entro il mese di giugno dell’anno di competenza e del relativo saldo a conclusione del processo di valutazione.
Il collegamento dell’incentivo ai risultati economici
Il raggiungimento degli obiettivi è valutato sulla base dello scostamento tra valore previsto e valore ottenuto dell’indicatore riportato nella scheda dell’indicatore.
Se gli obiettivi vengono raggiunti solo parzialmente gli importi verranno liquidati con le seguenti percentuali:
fino al 49% | 0% |
dal 50% al 59% | 20% |
dal 60% al 69% | 40% |
dal 70% al 79% | 60% |
dal 80% al 89% | 80% |
dal 90% al 100% | 100% |
Metodologia di valutazione
Viene assunta la metodologia di valutazione per risultati, articolata nelle seguenti fasi:
- colloquio per l’assegnazione degli obiettivi
- modalità operative per il perseguimento degli obiettivi
- verifiche periodiche da parte dell’Unità di Valutazione e del controllo strategico a cui seguirà l’eventuale liquidazione del I° semestre
- valutazione dei risultati finali conseguiti da parte dell’Unità di valutazione e del controllo strategico
- comunicazione delle valutazioni finali.
Le XX.XX. della Dirigenza Medica, firmatarie del presente contratto integrativo, ritengono sottostimata la costituzione storica del Fondo di risultato e ritengono non accettabile la sua mancata positivizzazione come dai dettami del C.C.N.L. 5.7.2006.
Si riservano quindi di chiedere una puntuale verifica della costituzione progressiva, nel tempo, del fondo stesso.