Contract
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REGOLAMENTO FEDERALE
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Art. 1 – ATTVITA’ DEL REGOLAMENTO FEDERALE
Il presente Regolamento stabilisce e disciplina i criteri e le modalità di versamento delle quote associative dovute dai Soci Federbalneari regionali (di seguito definiti SOCI) a FederBalneari Italia ed è finalizzato a permettere le entrate necessarie all’equilibrio di bilancio della Federazione.
E’ obbligo dei SOCI, ai sensi delle norme contenute nel vigente Statuto, dotare la Federazione delle risorse finanziarie necessarie a svolgere correttamente le sue attività.
Il presente regolamento federale contiene gli elementi che si configurano nella gestione della federazione e che dovranno essere osservati dai soci.
Il presente Regolamento viene allegato allo Statuto di FederBalneari Italia secondo quanto previsto al TITOLO 1 art. 1 del medesimo statuto federale e ne costituisce parte integrante e sostanziale. E’ obbligo di ciascun SOCIO accettare e rispettare le norme contenute nel presente Regolamento.
Art. 2 – CERTIFICAZIONE NUMERO CONCESSIONARIE
Entro e non oltre la data del 28 febbraio di ogni anno ciascun SOCIO dovrà presentare alla Giunta Federale una apposita certificazione (come da allegato A al presente Regolamento) con la quale vengono dichiarati ed indicati il numero degli associati regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con il versamento della quota di adesione.
Alla predetta certificazione dovrà essere allegato un elenco contenente la denominazione degli associati ad ogni singola Federbalneari regionale.
Tale certificazione si rende necessaria ed avrà valore anche al fine di determinare la composizione numerica dell’Assemblea federale e della Giunta federale secondo i criteri e le modalità stabiliti nello Statuto di FederBalneari Italia.
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Potranno essere inviate ulteriori integrazioni attraverso l’invio di altre certificazioni di cui all’allegato a), entro e non oltre la seduta di giunta federale fissata alla data che precede il giorno 30 ottobre di ogni anno.
Tutte le certificazioni presentate nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere approvate dalla Giunta Federale e poste alla ratifica della Assemblea Federale entro e non oltre la data del 30 ottobre di ciascun anno.
I Soci che presentano tempestivamente la regolare certificazione con l’elenco allegato, come innanzi descritti, avranno diritto a richiedere il rilascio del servizio di polizza fideiussoria per le CDM/Imprese aderenti ad ogni singola federbalneari regionale.
Art. 3 – VALORE DELLA QUOTA SOCIO ANNUA E MODALITA’
La quota che ogni Socio dovrà versare a FederBalneari Italia viene stabilita secondo i criteri di seguito indicati:
a) i Soci Federbalneari regionali che avranno certificato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente un numero di imprese compreso tra 1 e 40 iscritti hanno l’obbligo di versare una quota una tantum pari ad € 800,00 (euro ottocento/00);
b) i Soci Federbalneari regionali che avranno certificato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente un numero di imprese compreso tra 41 e 67 iscritti dovranno versare una quota pari ad € 800,00 (euro mille/oo) cui si aggiungono € 75,00 (euro settantacinque/oo) per ogni iscritto dal 41° al 67°;
c) i Soci Federbalneari regionali che avranno certificato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente un numero di imprese superiore a 67 iscritti dovranno versare una quota pari ad € 5.025,00 (euro cinquemilaventicinque/oo), ovvero € 75,00 (euro settantacinque/oo) per le prime 67 adesioni; nulla verrà versato a FederBalneari Italia per gli iscritti successivi e superiori alle 68 adesioni.
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Il pagamento della quota di competenza deve essere versato a FederBalneari Italia in un’unica soluzione entro e non oltre la data del 31 luglio di ciascun anno, secondo quanto previsto dalla certificazione presentata ai sensi dell’art. 2.
La quota che ogni Socio dovrà versare a FederBalneari Italia entro il 31 luglio di ogni anno, viene calcolata e determinata prendendo a base il numero degli associati iscritti ad ogni singola federbalneari regionale secondo la certificazione presentata ai sensi del precedente art. 2 e nei termini ivi indicati.
ART. 4 – SOCI
Sono soci le singole imprese di cui all’art. 1. Queste ultime hanno il dovere di aderire alle associazioni regionali della Federazione, laddove costituite e di agire in conformità allo Statuto e alle indicazioni politiche generali formulate dagli organi Federali Nazionali e Regionali.
Qualora non già diversamente denominate, le singole imprese di cui all’art. 1 assumeranno la denominazione di “FEDERBALNEARI” seguito dal nome della corrispondente articolazione territoriale di appartenenza.
Qualora non già riunite in associazioni regionali, hanno il dovere di promuovere forme unitarie di coordinamento regionale entro un anno dalla loro adesione.
ART. 5 – GIUNTA FEDERALE
La Giunta Federale, i cui componenti sono nominati per la prima volta nell’Atto Costitutivo e salvo per quelli che si identificano con i Presidenti delle Federbalneari regionali e/o territoriali e loro delegati, successivamente eletti dall’Assemblea Federale, è composta dal Presidente della Federazione, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Federbalneari regionali e/o federbalneari territoriali di cui all’art. 4 o loro rappresentanti in regola con i pagamenti delle quote sociali, dal past president.
La Giunta si riunisce di regola una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente della Federazione o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei suoi componenti.
La seduta di giunta potrà svolgersi anche in modalità di video conferenza previa
specifica indicazione contenuta nell’ordine del giorno della convocazione della
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giunta federale.
Il Presidente convoca la Giunta con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario generale.
Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.
A ciascun componente spetta un voto se l’Associazione cui appartiene il
componente è in regola con il pagamento delle quote.
La regolarità dei versamenti è certificata dal Direttore della Federazione o nei casi di assenza della sua nomina, la regolarità dei versamenti sarà accertata dal presidente e ratificata dalla giunta federale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale dal Segretario della riunione che viene poi approvato e sottoscritto anche dal Presidente.
In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri, l’Associazione regionale
e/o territoriale di appartenenza provvederà alla sua sostituzione.
Nel caso in cui un componente di giunta risulti assente per almeno tre volte consecutive alle sedute del medesimo organo federale, lo stesso si intenderà decaduto dal suo ruolo in giunta. La decadenza dal ruolo di membro di giunta dovrà essere assunta dal collegio dei probiviri su proposta del presidente federale previa apposita deliberazione della giunta federale.
Il saldo della quota socio annua potrà avvenire mediante modalità di pagamento introdotte con l’impiego del portale web federale istituzionale che viene utilizzato per la promozione delle attività di FEDERBALNEARI ITALIA e delle proprie associate.
ART. 6 – CONTRIBUZIONI ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI PIU’ NUMEROSE
La giunta, preso atto della presentazione delle certificazioni da parte delle
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associazioni regionali più numerose, che superino i 67 iscritti, al momento della ratifica alla giunta della singola certificazione numerica, assegnerà un contributo “una tantum” in funzione ai servizi erogati a vantaggio della federazione ed effettivamente svolti nell’interesse della medesima. Potranno essere erogati tali contributi ad un massimo di 3 (tre) associazioni regionali in regola con il pagamento della quota socio annua. I contributi potranno essere assegnati anche a scomputo del saldo della QUOTA SOCIO per l’anno in corso.
Qui di seguito il valore economico del contributo assegnabile:
- contributo per servizi istituzionali € 2.500,00
Il valore delle contribuzioni viene ripartito in virtù dello stato del bilancio della federazione. I contributi erogabili saranno ripartiti alle associazioni in funzione all’attività federale effettivamente svolta a vantaggio della federazione.
ART. 7 - ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E REGIONALI
Sono associazioni regionali quelle costituite dalle imprese territoriali di cui all’art. 1 aderenti a Federbalneari Italia. Qualora non già diversamente denominate, le articolazioni regionali assumeranno la denominazione di “FEDERBALNEARI” seguito dal nome della corrispondente regione di appartenenza. E’ fatto obbligo alle associazioni regionali e\o territoriali di agire in conformità allo Statuto e alle indicazioni politiche generali formulate dagli organi Federali Nazionali.
ART. 8 – LICENZA D’USO DEL MARCHIO FEDERBALNEARI
Con provvedimento del Presidente Federale, previo parere vincolante della giunta federale, Federbalneari Italia concede alle singole articolazioni regionali ovvero territoriali nei casi in cui esse non siano ancora costituite, il diritto di poter utilizzare in maniera non esclusiva e in concorso con la Federazione Italia i diritti inerenti il marchio FEDERBALNEARI con tutti i diritti e gli oneri che ne
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conseguono. Le condizioni di concessione in licenza d’uso del marchio sono disciplinate in apposito contratto tra licenziante e licenziatario che la singola associazione regionale ovvero territoriali nei casi in cui esse non siano ancora costituite, si impegna sin d’ora a sottoscrivere, con l’accettazione dello statuto e del presente regolamento.
Il presidente e\o il direttore federale, su mandato della Giunta federale comunicano formalmente alle associazioni regionali ovvero territoriali nei casi in cui esse non siano ancora costituite di procedere alla sottoscrizione del contratto di “licenza d’uso del marchio” da sottoscrivere a favore di Federbalneari Italia.
In caso di mancata sottoscrizione entro i termini indicati dalla comunicazione di giunta federale recante la licenza del marchio, la giunta federale concederà il mandato al presidente di commissariare l’associazione inadempiente con successivo atto.
Le singole articolazioni regionali ovvero territoriali nei casi in cui esse non siano ancora costituite, dovranno concludere separati contratti di sublicenza d’uso non esclusivo del marchio con le singole articolazioni territoriali.
Resta inteso che i singoli contratti di sublicenza dovranno avere il medesimo contenuto del contratto di licenza d’uso concluso tra Federbalneari Italia le singole articolazioni regionali ovvero territoriali nei casi di cui all’art. 12 dello statuto e alle medesime condizioni di cui al contratto di licenza d’uso siglato tra queste ultime.
Con il presente regolamento è, altresì, concesso alle singole articolazioni regionali ovvero territoriali nei casi di cui all’art. dello statuto, il potere di intervenire nei confronti delle singole articolazioni territoriali in caso di violazione dei limiti d’uso del marchio previsti nel contratto di sublicenza che le parti sottoscriveranno;
I poteri conferiti alle singole articolazioni regionali ovvero territoriali nei casi di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto sono i medesimi spettanti ai sensi del presente regolamento e dello statuto alla FederBalneari Italia, nonché quelli previsti dalla legge in caso di violazione dell’uso del marchio.
In ogni caso, resta salva la facoltà della federazione di avocare a sé ogni potere decisionale in merito alla tutela del proprio marchio, in caso di inerzia o ritardo
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da parte delle singole associazioni regionali ovvero territoriali nei casi di cui
all’art. 9 dello statuto. Si veda l’allegato B “LICENZA D’USO DEL MARCHIO”.
ART. 9 – COMMISSARIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E\O REGIONALI
Il Presidente, qualora venga a conoscenza di comportamenti assunti dai membri delle singole articolazioni territoriali e/o regionali che sono in grado di provocare confusione negli associati e nelle Istituzioni presso le quali la Federazione svolge le proprie attività statutarie, può commissariare le singole articolazioni territoriali e/o regionali per un tempo limitato di un massimo di 18 (diciotto) mesi al termine del quale si dovrà procedere a libere elezioni. Tale provvedimento, previo il deferimento al collegio dei probiviri delle singole articolazioni territoriali e/o regionali, è ratificato dalla giunta federale che deve essere all’uopo convocata entro due mesi dall’emanazione dello stesso provvedimento.
Allo stesso modo, il Presidente, qualora venga a conoscenza di comportamenti assunti dai membri delle singole articolazioni territoriali e/o regionali che sono in grado di provocare confusione negli associati e nelle Istituzioni presso le quali la Federazione svolge le proprie attività statutarie, deve deferire al Collegio dei Probiviri i responsabili dei comportamenti contestati i quali avranno il compito di valutare la gravità dei comportamenti assunti dai responsabili.
La contestazione degli addebiti deve avvenire per iscritto e comunicata
all’interessato.
Il commissario federale sarà nominato con apposito atto dal presidente di Federbalneari Italia, su indicazione della Giunta federale. Il Commissario federale avrà poteri ordinari nell’esercizio delle proprie funzioni e resterà in carica fino a nuove elezioni. La giunta federale, attraverso il presidente, avrà poteri di deroga per l’indizione di nuove elezioni dell’associazione territoriale e\o regionale commissariata.
ART. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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1. L’assemblea federale dei soci in apposita seduta ordinaria e\o straordinaria elegge i probiviri federali costituenti il collegio dei probiviri in conformità allo statuto federale.
2. Spetta ai Probiviri la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i componenti dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.
3. La lettera di contestazione degli addebiti deve pervenire alla Segreteria dei Probiviri non oltre 30 giorni dagli atti o dai fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più componenti dell’Associazione e deve contenere l’illustrazione dei fatti e degli atti.
4. I probiviri nominano tra i componenti un segretario. Spetta al Segretario dei Probiviri, attivare le fasi per la formale costituzione del collegio e supportare le successive attività, in particolare: a) richiedere all’autore del fatto e/o atto contestato di nominare nei successivi dieci giorni un garante delle proprie ragioni, scelto tra i soci dell’associazione; b) convocare, entro i dieci giorni successivi la riunione per la formale costituzione del collegio e per l’apertura della fase istruttoria. In tale sede i Probiviri dichiarano per iscritto che non ricorrono fattispecie di incompatibilità, previste dalle leggi, dallo Statuto. Spetta poi al Presidente del collegio informare le parti dell’avvenuta costituzione del collegio.
5. Le parti possono ricusare i Probiviri nominati, nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile, entro e non oltre i dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del collegio arbitrale.
6. I probiviri adottano il provvedimento entro tre mesi dalla prima riunione.
ART. 11 – REGOLE DI COMPORTAMENTO CON I MEDIA
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Le presenti regole di comportamento hanno l’obiettivo di definire le modalità operative di gestione e trattamento dei rapporti con i media – testate giornalistiche, radio, televisioni e stampa online – di Federbalneari Italia.
Federbalneari Italia riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai media verso il pubblico, le Istituzioni e gli stakeholder e, a tale scopo, si impegna a collaborare pienamente con tutti gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli. Per questo motivo le comunicazioni di Federbalneari Italia verso qualunque Organo di informazione devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono, inoltre, essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle agli obiettivi, alle politiche e ai programmi federali.
I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli organi e alle funzioni preposte.
La titolarità della comunicazione verso l’esterno con i media (stampa, televisioni, radio e social network) è in capo alla Presidenza per quanto concerne tematiche nazionali e di posizionamento strategico.
Qualora le Federazioni regionali ritengano opportuno rilasciare o venga richiesto loro di rilasciare dichiarazioni relativamente ad attività che attengono al loro territorio e alle questioni ad esso connesse devono avvisare l’Ufficio che svolge la funzione di Comunicazione e Ufficio Stampa che, oltre a garantire il necessario supporto se richiesto, valuterà la coerenza con gli obiettivi perseguiti a livello nazionale. La necessità di comunicare ogni attività verso i mass media nasce dall’esigenza di contribuire a dare un’immagine coordinata dell’attività federale, evitare eventuali conflitti che, pur non volendo, potrebbero nascere nei diversi posizionamenti, monitorare il posizionamento di Federbalneari Italia e costruire un archivio documentale di tutte le uscite a mezzo stampa.
Nei casi straordinari ove, per motivi di urgenza e per l’immediatezza degli avvenimenti oggetto di dichiarazioni o interviste non sia possibile avvisare preventivamente della richiesta degli organi di stampa o media, la Federazione regionale che ha fornito dichiarazioni o interviste, informa l’Ufficio Comunicazione e stampa dei contenuti delle dichiarazioni o interviste rilasciate.
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Federbalneari Italia, laddove lo ritenesse opportuno, potrà comunicare avviando piani di comunicazione e\o uscite stampa singole nelle diverse regioni e\o sui territori informando l’associazione regionale di riferimento
Art. 12 – DELEGA DI POTERI
Il presente regolamento attribuisce alle singole articolazioni regionali ovvero territoriali, nei casi di cui agli art. 8 e 9 dello statuto, il potere di intervenire nei confronti delle articolazioni territoriali in caso di violazione da parte di queste ultime
delle disposizioni Statutarie e Regolamentari dell’Associazione Federbalneari Italia, che dovranno essere allegate ad ogni singolo contratto di sublicenza per espressa accettazione da parte dei singoli sublicenziatari.
I poteri conferiti alle singole articolazioni regionali ovvero territoriali nei casi in cui esse non siano ancora costituite, ai sensi dello statuto sociale vigente, sono i medesimi spettanti ai sensi del presente regolamento e dello statuto alla FederBalneari Italia, nonché quelli previsti dalla legge in caso di violazione dell’uso del marchio.
Art. 13 - OSSERVATORI FEDERALI
Mansioni e funzionalità
1. Il presidente federale ha facoltà di promuovere all’attenzione della giunta federale, la costituzione di coordinamenti tematici consultivi di prestigio a forte valenza nazionale e con rappresentanza anche regionale, per il buon andamento della federazione. Sono composti da persone qualificate e da tecnici esperti di alcune specifiche tematiche e materie e si definiscono “OSSERVATORI FEDERALI” seguiti dalla denominazione della tematica da trattare oggetto di approfondimento specifico.
2. Ogni socio ha facoltà di promuovere la partecipazione di n. 1 (uno) delegato tecnico in seno ad ogni specifico OSSERVATORIO tematico deliberato dalla giunta regionale.
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3. L’osservatorio federale è così composto:
- N. 1 coordinatore federale
- Da un delegato tecnico regionale nominato da ciascuna associazione regionale socio per singolo osservatorio federale
4. La nomina del coordinatore federale, nonché dei delegati tecnici regionali che siano proposti in nomina dai singoli soci federali, avviene su proposta del presidente e ratificata della giunta federale.
5. Gli osservatori ed i propri partecipanti non prevedono alcun costo del servizio reso a Federbalneari Italia avendone esclusiva funzione consultiva bensì, laddove previsto dal bilancio federale, potranno essere erogati dei rimborsi spese.
6. Gli osservatori si riuniscono a seguito delle proposte di approfondimento tematico richiesto dal presidente della giunta federale e\o dal direttore.
7. Le mansioni in seno agli osservatori hanno una durata di 2 anni solari ma possono essere rinnovate per altri mandati di egual durata.
Art. 14 - ENTE BILATERALE DEL TURISMO ITALIANO
1. Conformemente a quanto previsto dal CCNL Turismo individuato è costituito da FEDERBALNEARI ITALIA e dalle sigle sindacali identificate, l'Ente Bilaterale Italiano del settore Turismo di seguito denominato E.B.I.T.
2. L’E.B.I.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue
finalità di lucro
3. La durata dell'E.B.I.T. è a tempo indeterminato.
4. Spetta al presidente di Federbalneari Italia il compito di proporre alla giunta ed all’assemblea federale per le successive fasi, individuare la fase di costituzione dell’EBIT per il conseguimento degli obiettivi prefissati sul tema del mercato del lavoro;
5. La proposta di nomina dei componenti di FEDERBALNEARI ITALIA e la presidenza di XXXX avvengono su indicazione del presidente e ratificate dalla giunta federale.
6. I componenti di EBIT non possono ricevere emolumenti ma solo rimborsi spesa che saranno determinati e regolati dallo specifico Statuto sociale di EBIT.
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7. Sono soci di E.B.I.T. i membri di giunta, i delegati dei soci e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui al comma 1, seguendo le modalità statutarie di EBIT che ne prevedono la composizione ed il funzionamento.
8. L'E.B.I.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL-Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
9. Le funzioni e le mansioni di EBIT sono determinate dal proprio statuto. A tal fine, in sintesi l'E.B.I.T. attua ogni utile iniziativa, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per 1a loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;
e) istituisce 1a banca dati per 1 incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in attuazione di quanto previsto dal CCNL del Turismo individuato dalla federazione e successive modifiche ed integrazioni;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
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g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale per l’assolvimento dei compiti di
cui all'art. 19 del presente Statuto;
l) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
Art. 15 - CENTRO STUDI FEDERALE
Modalità e funzionamento
1. Il presidente federale ha facoltà di promuovere all’attenzione della giunta federale, la costituzione di coordinamento determinato come “centro studi federale” con funzioni consultive a forte valenza nazionale e con rappresentanza anche regionale, per il buon andamento della federazione
2. E’ composto da persone qualificate e da tecnici esperti di alcune specifiche tematiche e materie tecniche quali l’urbanistica, edilizia, il demanio marittimo, ecc…;
3. Il centro studi federale è guidato da un coordinatore federale;
4. La nomina del coordinatore federale, avviene su proposta del presidente e ratificata della giunta federale.
5. La durata del mandato da coordinatore è pari a 2 anni rinnovabili per egual periodo;
6. Il Centro Studi Federale ed i propri partecipanti non possono ricevere emolumenti di alcun genere per il servizio reso a Federbalneari Italia avendone
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esclusiva funzione consultiva bensì, laddove previsto dal bilancio federale, potranno essere erogati dei rimborsi spese;
7. Il centro studi si riunisce e\o viene chiamato a rispondere delle criticità dei singoli concessionari sulle varie tematiche tecniche di comparto a seguito delle proposte di approfondimento tematico richieste dal presidente della giunta federale e\o dal direttore e\o dalle associazioni territoriali e\o regionali.
Art. 16 - RAPPRESENTANZA FEDERALE A BRUXELLES
Mandato e funzioni
1. Federbalneari Italia con la finalità di promuovere un’azione più diretta a sostegno del sistema di rappresentanza del turismo balneare italiano può promuovere l’apertura di una sede temporanea della rappresentanza federale a Bruxelles.
2. La proposta di apertura e gestione dell’ufficio federale di rappresentanza a
Bruxelles è conferita al presidente federale sentita la giunta.
3. La rappresentanza federale ha funzioni consultive e si rapporta con gli organi politici di Federbalneari Italia stabilendo un legame strategico e diretto tra la stessa federazione e gli uffici della Commissione UE con il fine di incidere e promuovere proposte di comparto e progettualità di sistema nonché in tema di affari economici e giuridici, entrambi riferibili al comparto del turismo integrato costiero.
4. Tale ufficio assume una forte valenza strategica a favore del comparto turistico balneare italiano e delle varie regioni costiere, per il raggiungimento più immediato degli obiettivi federali di sistema richiesti e si rapporta con la giunta e con il presidente.
5. Sono possibili accordi e\o convenzioni con altre realtà associative per
l’apertura e la gestione dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles.
6. Il presidente ha facoltà di nominare un rappresentante federale a Bruxelles e\o un segretario generale della Rappresentanza federale a Bruxelles con un mandato di durata pari a 2 anni e rinnovabile in egual durata senza che vi sia elargizione di alcun tipo di emolumento per il ruolo associativo rivestito.
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7. L’apertura e la gestione dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles sono
determinati dal bilancio federale.
Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte
dell’Assemblea Federale ed è vincolante per ciascun Socio.
Il mancato rispetto di tutti gli obblighi contenuti nel presente regolamento comporterà la sanzione della perdita delle cariche sociali riferite al SOCIO inadempiente per l’anno in cui si è verificata la omissione, previo sollecito scritto di adempimento.
Allegato A).
Da presentare entro il 28 FEBBRAIO di ogni anno
FEDERBALNEARI
Al Presidente
Giunta federale
CERTIFICAZIONE NUMERICA CONCESSIONARI \ IMPRESE ASSOCIATE
Pagine 2 (due) di 2(due)
Il Direttore Il Direttore
Io sottoscritto rappresentante legale della
, nella qualità di SOCIO FEDERBALNEARI ITALIA, in
riferimento a quanto disposto nel vigente “REGOLAMENTO QUOTE SOCIO”.
CERTIFICO
L’adesione di numero concessionari\imprese.
A tal proposito, in riferimento a quanto certificato in termini di concessioni demaniali e\o imprese turistiche aderenti, con la presente nota, mi impegno, in nome e per conto di FEDERBALNEARI a versare, nella casse di FEDERBALNEARI ITALIA, a titolo di versamento QUOTA SOCIO per l’anno , l’importo complessivo pari a € secondo i criteri di calcolo, i termini e le modalità stabilite nel “Regolamento quote socio”
Il pagamento della QUOTA SOCIO verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a:
FEDERBALNEARI ITALIA IBAN :IT
……………………………………….
DICHIARAZIONI SOCIO
X. Xxxxxxxx inoltre di rispettare la presente CERTIFICAZIONE e i tempi indicati nel “REGOLAMENTO”, con la finalità di definire la composizione e la rappresentanza della suddetta associazione negli organi statutari della GIUNTA FEDERALE e dell’ASSEMBLEA FEDERALE DEI SOCI.
B. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale approvato e dal “REGOLAMENTO”, io sottoscritto nella qualità di rappresentante legale e\o delegato della
socio di FEDERBALNEARI ITALIA,
intendo sottoscrivere in tutte le sue parti, la presente certificazione.
C. Allego alla presente l’ELENCO DEI CONCESSIONARI \ IMPRESE ASSOCIATE secondo le modalità e i tempi esplicitati nel “REGOLAMENTO”
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…………………, ……………………
In fede
(Firma del presidente Associazione regionale)
ALLEGATO B)
CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI MARCHIO
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra
Federbalneari Italia, con sede legale in …..alla vix……. (X. F/P.IVA ), di seguito
denominato " Licenziante"; e
Federbalneari …………………, Associazione senza fini di lucro, in persona del legale
rappresentante p.t., con sede legale in ………… (……..) alla via n. (P.IVA
………………………) (C. F ) di seguito denominata "Licenziatario"
e congiuntamente le “Parti”
Premesso che
a) Il Licenziante è titolare pieno ed esclusivo dei seguenti diritti su marchi di impresa: domanda di marchio italiano “Federbalneari ……………….”, come da attestato di registrazione per marchio di impresa di primo deposito n , rilasciato in data
……………… su domanda n. ……………… del …………………, dal Ministero dello
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Sviluppo Economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio Italiano Xxxxxxxx e Xxxxxx;
b) la Licenziante è interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza non esclusiva dei sopraindicati diritti sul marchio nell’ambito del territorio indicato in contratto;
c) la Licenziataria è interessata ad ottenere, verso corrispettivo, licenza non esclusiva sul marchio sopra descritto, riconoscendo al Licenziante il diritto di utilizzare il marchio oggetto di licenza,
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse
1.1. Le premesse son parte integrante e sostanziale del presente atto e la presente non costituisce mera clausola di stile.
2. Oggetto
2.1. Il Licenziante concede alla Licenziataria, che accetta, la licenza d’uso non esclusiva dei diritti inerenti il marchio descritto in premessa (infra, Marchio) con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono, nel territorio di …………………
2.2. Il Licenzia tario non ha facoltà di concedere sublicenze sul Marchio, se non con il consenso scritto del Licenziante.
2.3. Le Parti garantiscono che dalla licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei servizi contrassegnati dai marchi ceduti.
3. Durata del contratto e recesso
3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di
3.2. Alla scadenza, la disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera Raccomandata A/R con Ricevuta di Ritorno o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di mesi. In mancanza, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato di anni in ( )
anni, con disdetta da comunicarsi nelle predette forme, con preavviso di mesi.
3.3. Salvo quanto previsto sopra, il Licenziante può recedere liberamente dal presente contratto nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, constati la violazione da parte del
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Licenziatario delle disposizioni statutarie e regolamentari in essere tra le parti in ragione della quali d Federbalneari Italia.
3.4. A seguito del recesso del Licenziante, il Licenziatario non avrà diritto ad alcun indennizzo, rimborso e/o risarcimento danni.
3.5. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso il Licenziante dovr inviare una comunicazione scritta mediante lettera Raccomandata A/R con Ricevuta di Ritorno o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 6 mesi.
4. Corrispettivo per la licenza di marchio
4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto il Licenziatario corrisponderà alla Licenziante un importo forfettario di euro ( ) per ogni anno di licenza, previo ricevimento della relativa fattura che verrà emessa dal Licenziante con le seguenti modalità:
5. Obblighi del Licenziatario
5.1. Il Licenziatario è tenuto ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro del Licenziante. In particolare, il Licenziatario è tenuto a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio impegnandosi a uniformare le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dal Licenziante, affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare, il Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio per contraddistinguere servizi eguali a quelli corrispondenti prestati nel territorio con lo stesso Marchio dal Licenziante o da altri licenziatari.
5.2. Il Licenziante avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d’uso e la conformità dell’uso stesso alle condizioni sopra specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative del servizio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza del marchio. La Licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a disposizione del Licenziante per facilitargli l’esercizio di tale diritto.
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5.3. È vietato al Licenziatario di utilizzare il Marchio con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate.
5.4. È vietato al Licenziatario di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili al Marchio licenziato o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.
5.5. Il Licenziatario si impegna a prestare i servizi solo all’interno del territorio oggetto di
licenza.
6. Obblighi della Licenziante
6.1. La Licenziante dichiara che il titolo oggetto del presente atto sono di sua piena ed esclusiva proprietà e non sono gravati da vincolo alcuno reale o personale a favore di terzi.
6.2. La Licenziante si obbliga a coltivare le procedure di registrazione del marchio se allo stato di domanda e ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il rinnovo.
6.3. La Licenziante si impegna a rinnovare il Marchio nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto.
7. Oneri e spese
7.1. Le spese del presente contratto sono a carico della Licenziataria, al cui carico sono pure tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.
7.2. Il Licenziante si obbliga sin d'ora a prestare alla Licenziataria la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.
8. Protezione del Marchio
8.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell’uso del Marchio.
8.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli
di esclusiva oppure che l’utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di
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qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al Licenziante.
8.3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell’ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.
9. Cessazione del contratto
9.1. Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di recesso del Licenziante, il Licenziatario cesserà di usare il Marchio con effetto immediato.
10. Cessione del contratto
10.1. Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo scritto tra le parti.
11. Legge applicabile
11.1. Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.
11.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano
12. Foro competente
12.1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, sezione Specializzata in materia di Imprese.
Roma lì,
Il Direttore Il Direttore
IL LICENZIANTE IL LICENZIATARIO
ALLEGATO B)
CONTRATTO DI SUB LICENZA D’USO DI MARCHIO
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra
Federbalneari …………………., con sede legale in …..alla vix……. (X. F/P.IVA ),
di seguito denominato " Sub Licenziante";
e
…………………….……………………, Associazione senza fini di lucro, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in ………… (……..) alla via ……………. n. …… (P.IVA ………………………) (C. F. …………………) di seguito denominata "Sub Licenziatario"
e congiuntamente le “Parti”
Premesso che
d) Il Sub Licenziante è titolare della licenza d’uso non esclusiva dei seguenti diritti su marchi di impresa: domanda di marchio italiano “Federbalneari ” - primo
deposito n. ………….., rilasciato in data ……………… su domanda n del
…………………, dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la lotta
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alla contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - come da contratto siglato con il titolare del marchio sopraindicato, Federbalneari Italia;
e) il Sub Licenziante è autorizzata, da Federbalneari Italia, a concedere in sub licenza d’uso non esclusiva i sopraindicati diritti sul marchio nell’ambito del territorio indicato in contratto;
f) il Sub Licenziatario, in qualità di socia dell’Associazione Federbalneari Italia – come da atto notarile del 1.12.2011, Rep. n°164943 Racc. n°13685 - è interessata ad ottenere, verso corrispettivo, licenza d’uso non esclusiva sul marchio sopra descritto, riconoscendo pertanto al Licenziante il diritto di continuare ad utilizzare il marchio oggetto di licenza,
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
13. Premesse
13.1. Le premesse son parte integrante e sostanziale del presente atto e la presente non costituisce mera clausola di stile.
14. Oggetto
14.1. Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario, che accetta, la sub licenza d’uso non esclusiva e in concorso con la Federazione Balneari Italia e con il Sub Licenziante dei diritti inerenti il marchio descritto in premessa (infra, Marchio) con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono, nel territorio di …………………
14.2. Con la sottoscrizione del presente contratto di sub licenza il Sub Licenziatario accetta espressamente tutto quanto previsto nell’Allegato A – Statuto e Regolamento Federale dell’Associazione Federbalneari Italia.
14.3. Il Sub Licenziatario non ha facoltà di concedere sublicenze sul Marchio, se non con il consenso scritto di Federbalneari Italia.
14.4. Le Parti garantiscono che dalla sub licenza non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei servizi contrassegnati dai marchi ceduti.
15. Durata del contratto e recesso
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15.1. La sub licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di
15.2. Alla scadenza, la disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera Raccomandata A/R con Ricevuta di Ritorno o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di mesi. In mancanza, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato di anni in ( )
anni, con disdetta da comunicarsi nelle predette forme, con preavviso di mesi.
15.3. Salvo quanto previsto sopra, il Sub Licenziante può recedere liberamente dal presente contratto nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, constati la violazione da parte del Sub Licenziatario delle disposizioni statutarie e regolamentari in essere tra le parti in ragione della qualifica, del Sub Licenziatario, di associato dell’associazione Federbalneari Italia.
15.4. A seguito del recesso del Sub Licenziante, il Sub Licenziatario non avrà diritto ad alcun indennizzo, rimborso e/o risarcimento danni.
15.5. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso il Sub Licenziante dovrà inviare una comunicazione scritta, mediante lettera Raccomandata A/R con Ricevuta di Ritorno o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 6 mesi.
16. Corrispettivo per la licenza di marchio
16.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto il Sub Licenziatario corrisponderà al Sub Licenziante un importo forfettario di euro ( ) per ogni anno di licenza, previo ricevimento della relativa fattura che verrà emessa dal Sub Licenziante con le seguenti modalità:
17. Obblighi del Sub Licenziatario
17.1. Il Sub Licenziatario è tenuto ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e decoro del Sub Licenziante. In particolare, il Sub Licenziatario è tenuto a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio impegnandosi a uniformare le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dal Sub
Il Direttore Il Direttore
Licenziante, affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare, il Sub Licenziatario si obbliga espressamente ad usare il Marchio per contraddistinguere servizi eguali a quelli corrispondenti prestati nel territorio con lo stesso Marchio dal Sub Licenziante o da altri licenziatari.
17.2. Il Sub Licenziante avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d’uso e la conformità dell’uso stesso alle condizioni sopra specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative del servizio e il rispetto degli obblighi assunti anche al fine di evitare la decadenza del marchio. La Sub Licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a disposizione del Sub Licenziante per facilitargli l’esercizio di tale diritto.
17.3. È vietato al Sub Licenziatario di utilizzare il Marchio con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate.
17.4. È vietato al Sub Licenziatario di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili al Marchio licenziato o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.
17.5. Il Sub Licenziatario si impegna a prestare i servizi solo all’interno del territorio oggetto di
licenza.
18. Oneri e spese
18.1. Le spese del presente contratto sono a carico del Sub Licenziatario, al cui carico sono pure tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.
18.2. Il Sub Licenziante si obbliga sin d'ora a prestare al Sub Licenziatario la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione.
19. Protezione del Marchio
19.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni
Il Direttore Il Direttore
riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell’uso del
Marchio.
19.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l’utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso al Sub Licenziante.
19.3. Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell’ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.
20. Cessazione del contratto
20.1. Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di recesso del Sub Licenziante, il Sub Licenziatario cesserà di usare il Marchio con effetto immediato.
21. Cessione del contratto
21.1. Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo scritto tra le parti.
22. Legge applicabile
22.1. Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.
22.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano
23. Foro competente
Il Direttore Il Direttore
23.1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, sezione Specializzata in materia di Imprese.
Roma lì,
IL LICENZIANTE IL LICENZIATARIO