POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI
Capitolato per l’Assicurazione
CAPITOLATO DI POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI
Sommario
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 4
Art. 1 – Descrizione rischio 4
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 4
Art. 3 – Durata e proroga dell’assicurazione 5
Art. 4 – Pagamento del premio 5
Art. 6- Recesso a seguito di sinistro 6
Art. 7 – Assicurazione per conto di chi spetta 6
Art.11 - Interpretazione del contratto 7
Art.12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 7
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge 7
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 7
Art.1 - Oggetto dell’assicurazione 7
Art.2 - Estensioni di garanzia 8
Art.3 - Limiti territoriali e di risarcimento 9
Art.4 - Esonero denuncia generalità degli assicurati 9
Art. 7 - Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili 10
SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 10
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro 10
Art. 2- Criteri di indennizzabilità 10
Art. 4 - Invalidità permanente 11
Art. 5 - Inabilità temporanea (valida esclusivamente per quelle categorie per le quali sia indicata la relativa somma assicurata alla Sezione 5) 12
Art. 6 - Cumulo di indennità 12
Art. 7 - Controversie e collegio arbitrale 12
Art. 8 - Liquidazione dell’indennità 12
Art. 9 - Rinuncia all'azione di surroga 12
Art.10 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 12
SEZIONE 5 - CATEGORIE E SOMME ASSICURATE – PREMIO ANNUO LORDO 13
Art.1 – Categorie e Somme assicurate 13
Art. 2 – Premio annuo lordo 17
Art.3 – Disposizione finale 18
Assicurazione | Il contratto di assicurazione | ||||
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione; | ||||
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome | ||||
proprio e nell’interesse di chi spetta | |||||
Assicurato | La persona fisica | il cui | interesse è | protetto dalla | |
Assicurazione | |||||
Beneficiario | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli | ||||
altri casi l’assicurato stesso. | |||||
Società/Assicuratori | La Compagnia assicuratrice. | ||||
Premio | La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle | ||||
garanzie da essa | prestate | a termini | della presente | ||
assicurazione | |||||
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni | ||||
che possono derivarne | |||||
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata | ||||
l’assicurazione | |||||
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | ||||
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che | ||||
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali | |||||
abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità . | |||||
Invalidità permanente | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile | ||||
della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, | |||||
indipendentemente dalla specifica professione esercitata | |||||
dall'Assicurato. |
Art. 1 – Descrizione rischio
Le garanzie della presente polizza sono prestate per i rischi di morte ed invalidità permanente a seguito di infortunio, subito dalle diverse categorie di personale dipendente e/ convenzionato, come indicato all’interno della polizza, per le quali sussistono obblighi di copertura assicurativa in capo al Contraente.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito gli assicurati con polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Altre assicurazioni
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Art. 3 – Durata e proroga dell’assicurazione
Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del alla scadenza senza obbligo di disdetta.
alle ore 24,00 del e cesserà automaticamente
Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia, mediante comunicazione raccomandata, inviata almeno 90 giorni prima della data di scadenza.
Si conviene infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.
Art. 5– Regolazione premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all’esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l’Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Ente Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6- Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art. 7 – Assicurazione per conto di chi spetta
Poiché la presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 C.C
Art. 8- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (e-mail o simili) indirizzata alla Società.
Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all’altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/ 2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art.1 - Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali) compreso il rischio in itinere.
Sono compresi in garanzia anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti in genere, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere.
Art.2 - Estensioni di garanzia
Morte Presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.
Art.3 - Limiti territoriali e di risarcimento
La presente assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società sarà oggetto di accordo tra le parti.
Art.4 - Esonero denuncia generalità degli assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità di tutte le persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione e/o registri tenuti dal Contraente.
Art. 5 – Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
Art.6- Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:
a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
b) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
d) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
e) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
f) le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.
Art. 7 - Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza, fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente. Indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno dall'infortunio o dal momento in cui l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telegramma o via e-mail. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Le spese di cura sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Relativamente alla garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio (per le categorie di assicurati aventi diritto) il rimborso delle spese sostenute viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi quali, notule del medico, ricevute del farmacista, fatture e/o altri documenti dell’istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili. La domanda per il rimborso di dette spese corredata dai documenti giustificativi di cui sopra deve essere presentata alla Società entro il 90° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.
Art. 2- Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità convenuta, in favore degli aventi diritto, in caso di decesso, di invalidità permanente e, se compresa in polizza per le singole categorie, di inabilità temporanea dell’Assicurato, per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente
è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di valutazione del danno sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 3- Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida la somma assicurata per il caso morte, indicata per ciascuna categoria nella scheda della Sezione 5
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile (vedi precedente art. 2 Sez. 3 di polizza).
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 4 - Invalidità permanente
L’Indennizzo per Invalidità Permanente è dovuto se essa si verifica entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
Il grado di Invalidità Permanente è accertato facendo riferimento alle percentuali stabilite dall’allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30.06.1965 e successive modifiche.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati dalla tabella INAIL, l’indennizzo è stabilito con riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva capacità lavorativa, indipendentemente dall’attività dell’Assicurato.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dalle lesioni subite dopo che l’indennità per Invalidità Permanente sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.
Art. 5 - Inabilità temporanea (valida esclusivamente per quelle categorie per le quali sia indicata la relativa somma assicurata alla Sezione 5)
Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni.
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità totale o parziale dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l’indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 5, se prevista per la categoria, fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.
L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato.
Art. 6 - Cumulo di indennità
L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.
Art. 7 - Controversie e collegio arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il domicilio dell’Assicurato. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Art. 8 - Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di liquidazione da parte della Società.
L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 9 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art. 1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
Art.10 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati ( con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato e data liquidazione);
d) sinistri respinti.
E’ fatto inoltre obbligo alla Società entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia segnalare l’esistenza di eventuali scoperture assicurative in quanto in assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 5 - CATEGORIE E SOMME ASSICURATE – PREMIO ANNUO LORDO
Art.1 – Categorie e Somme assicurate
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie di seguito indicate, per rischi, prestazioni e somme riportate nelle relative tabelle.
Cat. A) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI BIOLOGI, VETERINARI, CHIMICI, PSICOLOGI AMBULATORIALI
Rischi assicurati come da Accordo collettivo nazionale del 23 Marzo 2005 con correzioni del 3novembre 2005 ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni : infortuni professionali avvenuti anche in occasione dello svolgimento di attività esterna compresi quelli verificatisi in qualità di conducente di veicoli prop ri o di familiari conviventi o in proprietà o in locazione alla Contraente, rischio in itinere per il servizio prestato in Comune diverso da quello di residenza.
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 1.033.000,00.= |
Caso Invalidità Permanente | € 1.033.000,00.= |
Caso Inabilità Temporanea | € 155,00.= giornaliere |
Cat. B) MEDICI ADDETTI ALL’ EMERGENZA TERRITORIALE 118
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 775.000,00.= |
Caso Invalidità Permanente | € 775.000,00.= |
Caso Inabilità Temporanea | € 52,00.= giornaliere |
CAT. C) MEDICI CHE ESPLICANO IL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE Rischi
Assicurati: come da DPR270 del 28/07/2000 - Accordo collettivo nazionale 23 Marzo 2005
: infortuni professionali avvenuti anche in occasione dello svolgimento di attività esterna compresi quelli verificatisi in qualità di conducente di veicoli propri o di familiari conviventi o in proprietà o in locazione alla Contraente, rischio in itinere per il servizio prestato in Comune diverso da quello di residenza.
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
8 | |
Caso Morte | € 775.000,00.= |
Caso Invalidità Permanente | € 775.000,00.= |
Caso Inabilità Temporanea | € 52,00.= giornaliere |
CAT. D) DONATORI DI SANGUE, DONATORI DI PIASTRINE, DI PLASMOFERESI E DI CELLULE STAMINALI
Rischi assicurati: Infortuni avvenuti durante la donazione sia durante le visite di controllo negli ambulatori, inclusi il rischio in itinere e le conseguenze derivanti dalla donazione, compresa la plasmafelisi del sangue e le conseguenze derivanti dalle operazioni di citoafelisi e leucoafelisi.
Inoltre, è garantito il rimborso delle spese mediche sostenute in Istituti di cura non accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale, fino a concorrenza del massimale assicurato ed in eccedenza alle spese non riconosciute, in tutto o in parte, dal Servizio Sanitario Nazionale, per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx, chirurghi o dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento;
- rette di degenza;
- esami di laboratorio ed altri accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso;
- prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche.
Sono altresì comprese le spese per cure e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.
Qualora l'assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l'infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell'assicurato.
La Società effettua rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 260.000,00.= |
Caso Invalidità Permanente | € 260.000,00 .= |
Caso Inabilità Temporanea | € 52,00.= giornaliere |
Rimborso Spese Mediche da Infortunio | € 2.600,00= |
Cat. E) DIPENDENTI IN MISSIONE
Xxxxxx assicurati: come da DPR 384 del 28/11/1990 e successivi CCNL comparto stipulato il07.04.1999
– art. 25 e CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa stipulato il 08.062000 – art. 24: Infortuni che l’Assicurato subisce in qualità di conducente di veicoli, per incidenti di circolazione dal momento in cui sale a bordo del veicolo a quello in cui ne discende; l’assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.
Sono assicurati nella presente categoria:
i dipendenti autorizzati dalla Contraente a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio di veicoli propri o di altro familiare convivente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio; per la identificazione degli Assicurati e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti della Contraente attestanti:
· data e luogo della missione e/o servizio;
· generalità dell’assicurato autorizzato alla mission e/servizio;
· numero dei chilometri percorsi limitatamente alla missione – adempimento di servizioeffettuati con utilizzo di veicoli privati (esclusi quelli della Contraente);
· dichiarazione redatta dalla Contraente, e da presentare alla Società in caso di sinistro,
attestante che il conducente era in missione/servizio con il proprio veicolo per conto e su autorizzazione
della stessa Contraente;
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 150.000,00. |
Caso Invalidità Permanente | € 150.000,00. |
CAT. F) MEDICI SPECIALIZZANDI UNIVERSITARI IN FORMAZIONE PRESSO LA CONTRAENTE
Rischi assicurati: Infortuni professionali, compreso il rischio in itinere
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 150.000,00. |
Caso Invalidità Permanente | € 150.000,00. |
Caso Inabilità Temporanea | € 50,00. giornaliere |
CAT. G) PERSONALE PENITENZIARIO
Xxxxxx assicurati: La garanzia è riferita al personale dell’ASL, per gli Infortuni subiti in occasione dell’espletamento della propria attività professionale svolta presso le strutture penitenziarie, incluso il rischio “in itinere”.
Prestazioni assicurate Somme assicurate pro-capite
Caso Morte | €. 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €. 150.000,00 |
CAT. H) VOLONTARI
Xxxxxx assicurati: La garanzia è riferita ai Volontari ed Assistenti appartenenti ad Associazioni pergli infortuni subiti e le malattie contratte a causa ed in occasione dell’espletamento delle mansioni (compresa la partecipazione a corsi, meeting, seminari etc.) loro affidate da Associazioni per conto dell’Azienda Contraente e/o dall’Azienda Contraente stessa, ovunque esse siano svolte, ivi compreso il rischio “in itinere”.
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 260.000,00. |
Caso Invalidità Permanente | € 260.000,00. |
CAT. I) MEDICI DI ALTRE AZIENDE DEL SSN
Xxxxxx assicurati: La garanzia è riferita agli infortuni professionali di medici del SSN dipendenti di altre aziende, che effettuano prestazioni specialistiche presso la Contraente, compreso il rischio in itinere.
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 155.000,00. |
Caso Invalidità Permanente | € 155.000,00. |
CAT. L) BORSISTI
Rischi assicurati: Infortuni professionali, compreso il rischio in itinere.
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 26.000,00. |
Caso Invalidità Permanente | € 26.000,00. |
CAT. M) PERSONALE DIPENDENTE OPERANTE PRESSO LE STRUTTURE DEL PRONTO SOCCORSO.
Prestazioni assicurate | Somme assicurate pro-capite |
Caso Morte | € 26.000,00. |
Caso Invalidità Permanente | € 26.000,00. |
Rimborso spese mediche da Infortunio | € 5.000,00 |
Xxxxxx assicurati : La garanzia opera per gli Infortuni subiti dal personale della Contraente operante presso le strutture di Pronto Soccorso contro gli infortuni determinati da atti violenti di terzi durante l’orario di Servizio.
Per tutte le categorie assicurate con la presente polizza le garanzie si intendono prestate senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto per il caso Invalidità Permanente
Art. 2 – Premio annuo lordo
Il premio conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) sottoindicati, viene anticipato in via provvisoria sui seguenti preventivi annui denunciati dalla Contraente.
Categoria | Tipo dato variabile | Premio lordo o tasso lordo applicato | Totale premio annuo lordo |
CAT. A) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI etc. | n. assicurati preventivi 355 | Per assicurato 1.033.000 | €……………= |
CAT. B) MEDICI ADDETTI ALL’EMERGENZA TERR. 118 | n. assicurati preventivi 20 | Per assicurato € 775.000,00 | €……………= |
CAT. C) MEDICI ESPLICANO IL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE | n. assicurati preventivi 340 | Per assicurato 775.000,00 | €……………= |
CAT. D) DONATORI DI SANGUE ECC. | n. assicurati preventivi 4.000 | Per assicurato € 260.000,00 | €……………= |
CAT. E) DIPENDENTI IN MISSIONE | preventivo percorrenza Veicoli propri Km = 2.000.000 | Per assicurato € 150.000,00 | €……………= |
CAT. F) MEDICI SPECIALIZZANDI UNIVERSITARI | Numero assicurati 20 | Per assicurato €150.000,00 | €……………= |
CAT. G) PERSONALE PENITENZIARIO | Numero assicurati preventivi 181 | Per assicurato €150.000,00 | €……………= |
CAT. H) VOLONTARI | Numero Assicurati 30 | Per Assicurato 260.000,00 | €……………= |
CAT. I) MEDICI ALTRE AZIENDE SSN | Numero 0 Assicurati | Per Assicurato 155.000,00 | €……………= |
CAT. L) Borsisti | Per Assicurato 26.000,00 | €……………= | |
CAT. M) PERSONALE DIPENDENTE OPERANTE PRESSO LE STRUTTURE DEL PS | Per Assicurato 26.000,00 | ||
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO | €……………= |
PREMIO LORDO ANNUO: €
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
TOTALE | € |
Art.3 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.