CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI
Le presenti condizioni generali di fornitura regoleranno i rapporti intercorrenti tra Eelectron Spa, con sede in Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (XX), capitale sociale Euro 800.000, codice fiscale, partita IVA I11666760159, e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano (di seguito “Eelectron”), e l’impresa incaricata da Eelectron per la fornitura del materiale codificato ovvero ogni soggetto che riceve un ordine di acquisto nel quale è indicato il riferimento alle presenti condizioni di fornitura (di seguito il “Fornitore”)
ARTICOLO 1 – NATURA ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI
1.1. Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito “Condizioni Generali”) non obbligano Eelectron ad affidare al Fornitore l’approvvigionamento di prodotti (di seguito “Prodotti”) fino a che specifici contratti di fornitura (di seguito “Contratti di Fornitura”) non siano stati conclusi tra Eelectron e il Fornitore a seguito di ordini di Eelectron accettati dal Fornitore con le modalità di seguito specificate.
1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni Ordine di acquisto (di seguito ”Ordine”) emesso da Eelectron, tramite suoi procuratori debitamente autorizzati, nei confronti del Fornitore per la fornitura di Prodotti. Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell’Ordine cui si riferiscono e hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che regoleranno gli approvvigionamenti da eseguirsi in forza di specifici Ordini di Fornitura.
1.3 Il Fornitore dovrà comunicare a Eelectron l’accettazione dell’Ordine inviando copia dell’ordine firmato per accettazione dal Legale Rappresentante, (di seguito “Conferma d’Ordine”) con le seguenti modalità: posta elettronica, fax
Il Contratto di Fornitura si intende concluso al momento della ricezione, da parte di Eelectron, della Conferma d’Ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale Conferma d’Ordine, il Contratto di Fornitura si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali per silenzio assenso trascorsi cinque (5) giorni solari dalla data di invio dell’Ordine e, comunque, qualora il Fornitore dia inizio alla realizzazione e/o alla fornitura dei beni indicati nell’Ordine.
Qualora l'accettazione del fornitore contenga condizioni nuove o diverse da quelle contenute nell'ordine di Eelectron esse si considerano quale nuova proposta che non vincola Eelectron
1.4 Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da Eelectron.
1.5 Le presenti condizioni sono valide a tempo indeterminato a partire dalla data di sottoscrizione e annullano e sostituiscono le precedenti condizioni eventualmente sottoscritte.
ARTICOLO 2 – CONSEGNA DEI PRODOTTI
2.1 Le modalità e i termini di consegna dei Prodotti sono specificati nell’Ordine. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati alla data e nel luogo specificati nell’Ordine. I termini convenuti per la consegna si intendono tassativi: sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alla data di consegna concordata, a meno di espressa autorizzazione scritta di Eelectron.
2.2 Fermo restando ogni diritto di Eelectron al risarcimento del danno, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna dei Prodotti, in tutto o in parte, rispetto alla data specificata nell’Ordine, Eelectron avrà facoltà di risolvere il Contratto Fornitura in tutto o per la parte oggetto dell’inadempienza.
2.3 In caso di mancata consegna dei prodotti entro il termine stabilito Eelectron potrà richiedere al fornitore la corresponsione di una penale pari al 3% del valore dell'intero ordine per ogni settimana lavorativa di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2.4 I prodotti devono essere consegnati dal fornitore adottando tutte le misure atte a garantire il corretto trasporto e stoccaggio dei materiale senza comprometterne l'integrità o la capacità di adempiere alla propria funzione. Per ogni non conformità Eelectron potrà richiedere al fornitore la corresponsione di una penale dell'importo di Euro 50,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2.5 L'imballo della merce si intende a perdere salvo diverso accordo scritto; l'imballo deve in ogni caso essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto utilizzato.
ARTICOLO 3 –QUALITÀ’ E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
3.1 I Prodotti dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche e funzionali definite nell’Ordine.
3.2 Allo scopo di verificare tale conformità, Eelectron avrà diritto di ispezionare e/o far ispezionare da terzi da lui incaricati l’esecuzione dei Prodotti.
3.3 Qualora venga riscontrata nei Prodotti una difettosità e/o una non corrispondenza a quanto ordinato anche rispetto alle eventuali specifiche tecniche di Eelectron, il Fornitore dovrà prontamente porre rimedio riparando/sostituendo il Prodotto.
Nel caso di Prodotti non conformi, Eelectron, a sua scelta, avrà anche la facoltà, oltre al rimedio della sostituzione di cui sopra, di (a) recuperare i Prodotti non conformi con lavorazioni supplementari a propria cura e a spese del Fornitore, in base a preventivi accordi scritti in tal senso, ovvero (b) rifiutare i Prodotti stessi o l’intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione, risolvendo con semplice comunicazione scritta al Fornitore il relativo Contratto di Fornitura; in tale caso nessun importo ad alcun titolo sarà dovuto al Fornitore.
Resta salvo ed impregiudicato il diritto di Eelectron di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso di mancata accettazione dei Prodotti per non conformità degli stessi rispetto a quanto ordinato.
3.4 I diritti di ispezione e/o di accettazione dei Prodotti non comportano alcuna rinunzia di Eelectron a far valere ogni altro suo diritto di legge e di Contratto, ivi espressamente inclusi la garanzia per vizi e/o difetti di funzionamento di cui all’articolo 4 e il risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 4 –GARANZIA DA VIZI
4.1 Salvo diverso accordo scritto, tutti i Prodotti consegnati dal Fornitore saranno coperti da garanzia di buon funzionamento per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
4.2 Eelectron avrà facoltà di ottenere il risarcimento da parte del Fornitore dei danni diretti conseguenti alla difettosità e/o non conformità del Prodotto rispetto a quanto ordinato.
ARTICOLO 5 -RISERVATEZZA
Ogni informazione tecnica, tecnologica, costruttiva e di processo e qualsiasi dato, disegno o specifica di cui il Fornitore venga in possesso o comunque a conoscenza per effetto dell’emissione di un Ordine o dell’esecuzione di un Contratto di Fornitura deve ritenersi strettamente confidenziale e pertanto soggetta all'obbligo di riservatezza.
Il Fornitore si obbliga ad utilizzare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura ed a mantenere l'obbligo di riservatezza per i cinque (5) anni successivi al completamento delle forniture.
ARTICOLO 6 -SICUREZZA
Il Fornitore si impegna a fornire esclusivamente Prodotti conformi alla normativa vigente; il fornitore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni relative a sostanze regolamentate e/o bandite dall'unione europea e, in particolare quelle indicate nel regolamento 2006/1907/CE (regolamento REACH).
Ove applicabile, il fornitore anche nel caso in cui produca o commercializzi i prodotti al di fuori dell'unione europea garantisce che tutti i prodotti sono conformi alle normative europee ed in particolare (ma non esclusivamente):
- direttiva 2006/95/ce (direttiva bassa tensione)
- direttiva 2004/108/CE (direttiva compatibilità elettromagnetica)
Il fornitore si impegna a tenersi informato in merito a futuri sviluppi, emendamenti ed integrazioni alle direttive UE. Nel caso in cui i prodotti non siano conformi alle disposizione del regolamento il fornitore si impegna a informare preventivamente e tempestivamente Eelectron.
ARTICOLO 7 –RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Nel caso in cui Eelectron dovesse essere convenuta in giudizio per responsabilità civile e/o contrattuale, imputabile alla difettosità e/o non affidabilità dei Prodotti forniti dal Forniture, il Fornitore sarà obbligato a mantenere Eelectron indenne ed a risarcire i danni
eventualmente subiti da Eelectron stessa. A tal fine, Eelectron informerà tempestivamente il Fornitore sulle contestazioni di terzi attribuibili alla difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti forniti.
ARTICOLO 8 – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE
I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione di Contratti di Fornitura eseguiti secondo specifiche tecniche fornite da Eelectron, saranno di esclusiva proprietà di Eelectron, unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nel Contratto di Fornitura.
ARTICOLO 9 –MARCHI
Il Fornitore non potrà modificare, alterare, oscurare, rimuovere od in altro modo interferire con qualsiasi marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo eventualmente apposti sulle forniture su espressa richiesta di Eelectron.
Il Fornitore si impegna a non apporre alcun proprio marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo su Prodotti forniti in base ad apposite specifiche tecniche di Eelectron, senza il previo consenso scritto di Eelectron.
Resta quindi convenuto che la violazione di tale divieto autorizzerà Eelectron a non accettare la suddetta fornitura, a risolvere il relativo Contratto di Fornitura e a ottenere il risarcimento del danno subito.
ARTICOLO 10 –FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno essere inviate a Eelectron in formato digitale alla mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx e riportare le indicazioni del numero di Ordine.
2.I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità riportate nell’Ordine.
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA
Nel caso di mancata o inesatta esecuzione dei Contratti di Fornitura da parte del Fornitore, Eelectron potrà risolvere i medesimi ai sensi dell’art. 1454 c.c., mediante diffida ad adempiere nel termine di 7 giorni solari dalla ricezione da inviare al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r.
Se entro tale termine il Fornitore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, ferma la conseguente risoluzione automatica del Contratto di Fornitura, Eelectron avrà diritto, senza necessità di azione giudiziale, di trattenere, a titolo di acconto sul risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, le somme comunque maturate a favore del Fornitore, anche in forza di forniture diverse da quella non eseguita o eseguita in modo inesatto, con rinuncia del Fornitore ora per allora a qualsiasi eccezione a riguardo.
ARTICOLO 12 – RECESSO
Eelectron si riserva la facoltà di recedere dai Contratti di Fornitura non ancora integralmente eseguiti dal Fornitore, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1) cessione, da parte del Fornitore dell'azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui il Fornitore é obbligato ai sensi dei Contratti di Fornitura;
2) messa in liquidazione del Fornitore;
3) richiesta di fallimento del Fornitore o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale.
Il Fornitore dovrà informare Eelectron a mezzo raccomandata A.R. del verificarsi di una delle suddette ipotesi, entro 15 (quindici) gg. solari dalla data dell'evento.
Eelectron potrà esercitare la facoltà di recesso di cui al presente articolo dandone comunicazione
al Fornitore mediante raccomandata A.R., anticipata tramite fax o via e-mail, ed in tal caso farà fede la data del fax o della e-mail, da inviarsi entro trenta (30) gg. solari dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente. Il recesso avrà effetto immediato, salvo diversi accordi tra Eelectron e il Fornitore per il completamento delle forniture non ancora eseguite.
ARTICOLO 13 - FORZA MAGGIORE
Laddove la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore i termini di consegna sono prorogati per un tempo pari alla durata della causa di forza maggiore.
Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo rilevante nella consegna Eelectron ha diritto di revocare annullare l'ordine, in tutto o in parte mediante comunicazione scritta al Fornitore.
ARTICOLO 14 –FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali, degli Ordini emessi da Eelectron e dei relativi Contratti di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano
Il Fornitore, confermando l’ordine di acquisto emesso da Eelectron, dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: 1.3 (accettazione tacita ordini), 2 (consegna dei Prodotti), 3 (qualità ed accettazione dei Prodotti), 4 (garanzia da vizi), 7 (resp. verso terzi).