Contract
Patto parasociale relativo a BE Shaping The Future S.p.A. – Informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.
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1. PREMESSA
A. In data 19 giugno 2022 (la “Data Rilevante”) (i) Mic 2 Luxco S.à r.l. (“Newco NB”), Centurion (BC) Luxco S.à r.l. (“Newco Bain”), Centurion Topco S.à r.l. (“TopCo”), Centurion Midco S.à r.l. (“MidCo”), Centurion Holdco S.à r.l. (“HoldCo”), Centurion Newco S.p.A. (“NewCo”), Centurion Bidco S.p.A. (“BidCo” e unitamente a Newco NB, Newco Bain, TopCo, MidCo, HoldCo e NewCo, le “Società della Catena Centurion”) e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (“ENG” e unitamente alle Società della Catena Centurion, le “Parti ENG”), da un lato, (ii) Overlord S.p.A. (“Roll-Over Holding”), Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP”), Xxxxxxx Xxxxxxxxx (“SA”), Xxxxx Xxxxxxxxx (“CA”), Xxxxxxxxxxxx S.r.l. (“Innishboffin”), Carma Consulting S.r.l. (“CC” e, insieme alla Roll-Over Holding, TIP, SA, CA e Innishboffin, le “Parti Roll-Over”; le Parti Roll-Over, congiuntamente alle Parti ENG, le “Parti”), dall’altro lato, hanno sottoscritto un patto denominato “Re-Investment and Shareholders’ Agreement” (il “Patto”), nell’ambito di una più ampia operazione avente ad oggetto l’acquisto da parte ENG, direttamente o indirettamente per il tramite di un veicolo interamente partecipato (l’“Offerente”), delle complessive n. 58.287.622 azioni di BE Shaping The Future S.p.A. (“BE” o la “Target) detenute da TIP, SA, Innishboffin e CC (congiuntamente, gli “Azionisti Venditori”), complessivamente pari al 43,209% del capitale sociale di BE (la “Compravendita”), al prezzo di Euro 3,45 per azione, in conformità ai termini e alle condizioni previsti dall’accordo denominato “Sale and Purchase Agreement” sottoscritto anch’esso alla Data Rilevante tra gli Azionisti Venditori, da un lato, ENG dall’altro lato, e CA (per alcune specifiche previsioni) (l’“Accordo di Compravendita” o “SPA”). Per maggiori informazioni in merito all’Accordo di Compravendita e alle condizioni sospensive al cui avveramento è subordinato il perfezionamento della Compravendita si rinvia ai comunicati stampa diffusi da TIP e da ENG in data 20 giugno 2022 e reperibili agli indirizzi xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxx.xx.
B. Il Patto, le cui informazioni essenziali sono di seguito pubblicate a norma dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, è volto a disciplinare, tra l’altro:
(a) subordinatamente al perfezionamento della Compravendita, la promozione da parte dell’Offerente di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“OPA”) ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF sulle azioni ordinarie di BE non detenute dall’Offerente. L’OPA – e, ove applicabili, le procedure di c.d. sell out e squeeze out ex artt. 108, comma 1 e 2, e 111 del TUF – sarà promossa allo stesso prezzo per azione pagato dall’Offerente nell’ambito della Compravendita e sarà finalizzata ad ottenere la revoca delle azioni di BE dalle negoziazioni dall’Euronext STAR Milan (il “Delisting”);
(b) il reinvestimento in Newco da parte di determinati soggetti, tra cui TIP, Innishboffin e CC, attraverso Roll-Over Holding;
(c) le regole di governo societario di HoldCo, NewCo, ENG, BE e delle società italiane e estere da questa controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (le “Controllate di BE” e, unitamente a BE, le “Società del Gruppo BE”), ivi inclusa BE Shaping The Future Management Consulting S.p.A. (“BE Consulting”);
(d) il regime di circolazione delle azioni rappresentanti il capitale sociale di NewCo;
(e) il processo di potenziale disinvestimento delle Parti da ENG e/o da BE, il tutto come meglio precisato al successivo punto 5.
2. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al punto 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), c) e d) del TUF.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto HoldCo, NewCo, ENG e BE come meglio precisato al successivo punto 4.
BE Shaping the Future S.p.A. (i.e. BE), è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Roma, Viale dell’Esperanto n. 71, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01483450209, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 27.109.164,85, suddiviso in n. 134.897.272 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, quotate sull’Euronext STAR Milan.
Alla Data Rilevante l’Emittente detiene n. 7.157.460 azioni proprie, pari a circa il 5,306% del relativo capitale sociale.
Alla Data Rilevante nessun soggetto esercita il controllo sull’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF.
Ai fini di completezza informativa, le presenti informazioni essenziali contengono anche una sintesi delle previsioni parasociali del Patto relative a BE Consulting (con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxx x. 00, Xxxx, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09735311004), società interamente posseduta da BE.
4. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari dagli stessi detenuti
Alla Data Rilevante, le pattuizioni parasociali contenute nel Patto vincolano i soggetti di seguito indicati.
Mic 2 Luxco S.à r.l. (i.e. Newco NB), società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 80, route d’Xxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B238193.
Newco NB è controllata con una partecipazione pari al 96,276% del capitale sociale da NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B193692.
Tutte le azioni di categoria “L” di NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l., che si qualificano quali tracking shares ai sensi del diritto lussemburghese e che sono le uniche che comprendono e tracciano gli investimenti della predetta società in ENG (per il tramite Newco NB), sono detenute da NB Renaissance
Partners S.à r.l. SICAV-RAIF, una società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée), sotto forma di società d’investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable), costituita ed esistente ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 00, xxxxx x'Xxxx, X- 0000 Xxxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo e iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 222585.
NB Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF è gestita da Xxxxxxxxx Xxxxxx AIFM S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al numero B222747, nominata quale gestore ai fini della Direttiva 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi.
Centurion (BC) Luxco S.à r.l. (i.e. Newco Bain), società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 0, Xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B240697.
Newco Bain è controllata con una partecipazione pari all’89,22% del capitale sociale da Bain Capital Europe V S.à r.l. SICAV-RAIF, una società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) avente la forma di società d'investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable), costituita ed esistente ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 0 Xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo e iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B224956.
L’intero capitale sociale di Bain Capital Europe V S.à r.l. SICAV-RAIF è detenuto da Bain Capital Europe Fund V SCSp, una società in accomandita speciale (société en commandite special), costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 0 Xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al numero B220252.
Bain Capital Europe Fund V SCSp ha come general partner Bain Capital Investors Europe V S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 0 Xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al numero B220123.
Centurion Topco S.à r.l. (i.e. TopCo), società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée), costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 0, Xxx Xxx Xxxxxx, X- 0000 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B-241047, il cui capitale sociale è detenute da (i) Newco NB, per il 50% e da (ii) Newco Bain, per il restante 50%.
Centurion Midco S.à r.l. (i.e. MidCo), società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée), costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 0, Xxx Xxx Xxxxxx, X- 0000 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B-241139, il cui capitale sociale è detenuto da TopCo per il 99,6%.
Centurion Holdco S.à r.l. (i.e. HoldCo), società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale in 0, Xxx Xxx Xxxxxx, X-
0000 Xxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B241329, il cui capitale sociale è interamente detenuto da MidCo.
Centurion Newco S.p.A. (i.e. NewCo), società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 11220360967, il cui capitale sociale è interamente detenuto da HoldCo.
Centurion Bidco S.p.A. (i.e. BidCo), società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 11230560960, il cui capitale sociale è interamente detenuto da NewCo.
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (i.e. ENG), società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx xxxx'Xxxxxxxxxxx x. 00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 00967720285, il cui capitale sociale è interamente detenuto da BidCo.
Overlord S.p.A. (i.e. Roll-Over Holding), società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx al numero 10113750961, il cui capitale sociale è detenuto da: (i) Innishboffin, per il 46,3%, (ii) TIP, per il 50% e (iii) CC, per il restante 3,7%.
Tamburi Investment Partners S.p.A. (i.e. TIP), società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx al numero 10869270156, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 95.877.236,52, suddiviso in n. 184.379.301 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, quotate sull’Euronext STAR Milan. Nessun soggetto esercita il controllo su TIP ai sensi dell’art. 93 TUF.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (i.e. SA), nato a Roma, il 10 giugno 1969, C.F. CHRSFN69H10H501X.
Xxxxx Xxxxxxxxx (i.e. CA), nato a Roma, il 1 febbraio 1944, C.F. CHRCRL44B01H501W.
Innishboffin S.r.l. (i.e. Innishboffin), società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Xxxxxx Xxxxxx n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 13148571006, il cui capitale sociale è detenuto per l’89,61% direttamente da SA e per il restante 10,39% dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Carma Consulting S.r.l. (i.e. CC), società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Roma, Viale Xxxxxx Pretorio n. 122, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 12969551006, il cui capitale sociale è detenuto per il 96,84% da CA e per il restante 3,16% dalle Xxx.xx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ciascuna per una percentuale pari al 1,58%.
Alla Data Rilevante: nessuna delle Parti ENG detiene azioni di BE; Roll-Over Holding non detiene azioni BE; CA non detiene azioni BE; TIP detiene n. 38.152.225 azioni di BE pari al 28,282% del capitale sociale; SA detiene n. 6.386.826 azioni di BE pari al 4,735% del capitale sociale; Innishboffin detiene n. 10.847.792 azioni di BE pari all’8,042% del capitale sociale; CC detiene n. 2.900.779 azioni di BE pari al 2,150% del capitale sociale.
5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto
5.1. Aumento di Capitale di NewCo e Nuovo Statuto di NewCo
(a) Il Patto prevede che TIP, Innishboffin e CC reinvestano in NewCo, attraverso la Roll-Over Holding, parte dei proventi incassati nell’ambito della Compravendita mediante la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato in NewCo descritto alla successiva lettera (c) (l’“Aumento di Capitale Roll- Over”). Più precisamente, è previsto che TIP, Innishboffin e CC (congiuntamente, gli “Investitori Roll-Over”), reinvestano in NewCo complessivi Euro 53.800.000,00 come segue:
(i) TIP, per Euro 26.900.000,00;
(ii) Innishboffin, per Euro 24.909.400,00; e
(iii) CC, per Euro 1.990.600,00.
(b) Inoltre, su richiesta delle Parti Roll-Over, le Parti ENG hanno inoltre acconsentito che (i) i key managers delle Società del Gruppo BE, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxx, nonché (ii) altri investitori, possano (re)investire (direttamente o indirettamente) in NewCo, attraverso la Roll-Over Holding, un importo massimo complessivo di Euro 15.000.000.00 (tale importo, unitamente all’importo del reinvestimento degli Investitori Roll-Over, l’“Investimento Roll-Over”).
(c) Il Patto prevede l’impegno di HoldCo a far sì che, in tempo utile prima della data di perfezionamento della Compravendita (la “Data del Closing”), l’assemblea straordinaria di NewCo deliberi l’Aumento di Capitale Roll-Over per un importo pari all’Investimento Roll-Over (e quindi pari a complessivi massimi Euro 68.800.000,00) riservato alla Roll-Over Holding, da sottoscrivere e liberare da parte della stessa, in una o più tranche, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla Data del Closing, mediante sottoscrizione in denaro di un massimo n. 1.473.609 azioni speciali di categoria “B” di nuova emissione di NewCo (le “Azioni di Categoria B” o “Azioni B”), aventi i diritti e le prerogative di cui al Nuovo Statuto di NewCo (come infra definito)1, rappresentanti circa il 4,68% del capitale sociale di NewCo (post Aumento di Capitale Roll-Over).
Il Patto prevede altresì l’impegno di HoldCo a far sì che, in tempo utile prima della Data del Closing, l’assemblea straordinaria dei soci di NewCo deliberi la conversione delle n. 30.000.000 azioni ordinarie NewCo possedute, alla Data Rilevante, da HoldCo, in n. 30.000.000 azioni di NewCo di categoria “A” (le “Azioni di Categoria A” o “Azioni A”)2 aventi le caratteristiche previste dal nuovo statuto di NewCo che diventerà efficace alla Data del Closing (il “Nuovo Statuto di NewCo”).
Inoltre, Newco NB, Newco Bain, Topco, Midco e HoldCo si sono impegnate, per quanto di rispettiva competenza, a votare a favore delle delibere dell’assemblea straordinaria di NewCo relative all’Aumento di Capitale Roll-Over, alla conversione delle azioni speciali e all’adozione del Nuovo Statuto di NewCo, rinunciando al diritto di opzione di cui all’art. 2441, comma 1, c.c. relativo all’Aumento di Capitale Roll-Over a favore della Roll-Over Holding.
(d) A seguito della sottoscrizione integrale dell’Aumento di Capitale Roll-Over, il capitale sociale di NewCo sarà così suddiviso:
1 In particolare, le Azioni di Categoria B sono dotate di particolari diritti di veto (cfr. punto 5.7), del diritto di seguito (cfr. punto 5.17.4) e sono soggette alle limitazioni di trasferimento di cui ai punti 5.17.1, 5.17.3 e 5.17.5. Inoltre, i titolari di Azioni B hanno il diritto di opzione di vendita su parte delle Azioni B come meglio precisato al punto 5.18.3.
2 In particolare, le Azioni di Categoria A sono dotate di particolari diritti di veto (cfr. punto 5.7) e di diritti inerenti il trasferimento delle partecipazioni in NewCo (cfr. punto 5.17).
(i) HoldCo possiederà n. 30.000.000 Azioni di Categoria A, rappresentative del 95,32% del capitale sociale di NewCo (fully diluted); e
(ii) Roll-Over Holding possiederà n. 1.473.609 Azioni di Categoria B, rappresentative del 4,68% del capitale sociale di NewCo (fully diluted).
5.2. Gestione interinale delle Società del Gruppo BE
Ai sensi del Patto, le Parti Roll-Over si sono impegnate ad adoperarsi per assicurare che tra la Data Rilevante e la Data del Closing entrambe incluse (il “Periodo Interinale”) l’attività di ogni Società del Gruppo BE sia svolta secondo il corso regolare e ordinario e sostanzialmente nello stesso modo in cui era svolta in precedenza. In particolare, durante il Periodo Interinale:
(i) TIP, SA, Innishboffin e CC, ciascuno per quanto di propria competenza, si asterranno dal:
(1) votare a favore di qualsiasi delibera relativa:
– al pagamento di dividendi o alla distribuzione di riserve o attivi o al rimborso del capitale di BE;
– alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, o di nuovi amministratori, di BE, o comunque prorogare il mandato degli attuali membri del consiglio di amministrazione per un periodo di durata maggiore rispetto a quello deliberato dall’assemblea dei soci dell’Emittente tenutasi il 22 aprile 2020;
– all’adozione di un piano di liquidazione totale o parziale, scioglimento, fusione, scissione della Società;
– all’emissione o alla concessione di opzioni, warrant o altri diritti di acquisto o sottoscrizione di azioni o di qualsiasi altra partecipazione nel capitale sociale di BE;
– all’aumento o alla riduzione del capitale sociale di BE (fatta eccezione per i casi previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.);
– al riscatto, acquisto, acquisizione, riacquisto, rimborso, annullamento o alla cessione, diretta o indiretta, di qualsiasi azione o prestito di BE;
– alla modifica dello statuto di BE (che non sia una diretta conseguenza di qualsiasi azione consentita dal Patto e/o dallo SPA);
(2) stipulare qualsiasi accordo o intesa (diversi dagli accordi o intese previsti dal Patto) o modificare i termini di qualsiasi accordo o intesa esistente tra le Parti Roll-Over e/o le rispettive parti correlate da un lato e qualsiasi Società del Gruppo BE dall’altro;
(3) creare alcun vincolo sulle azioni BE detenute dagli Azionisti Venditori e che saranno oggetto della Compravendita, né vendere o cedere le stesse.
(ii) gli Investitori Roll-Over si adopereranno affinché tutte le Società del Gruppo BE evitino di:
(1) alterare la natura o l’ambito della propria attività;
(2) stipulare contratti di cambio, swap su tassi d’interesse o altri strumenti derivati per un importo superiore a Euro 200.000,00;
(3) vendere (o altrimenti disporre di) o acquistare (o altrimenti acquisire) qualsiasi proprietà immobiliare, qualsiasi azienda o qualsiasi ramo di azienda o qualsiasi partecipazione in altri soggetti;
(4) presentare un’istanza di fallimento o relativa ad un altro provvedimento analogo, nonché avviare trattative formali o informali con i creditori allo scopo di rifinanziare le proprie passività;
(5) concedere, chiedere, ottenere, rimborsare, svincolare o rinunciare a qualsiasi finanziamento o garanzia da parte o a favore di terzi, che non rientri nell’ambito dell’ordinaria amministrazione o sia superiore a Euro 500.000,00;
(6) modificare o accettare di modificare i termini del suo prestito o indebitamento in natura o generare, sostenere o accettare di generare o sostenere un prestito o un indebitamento;
(7) stipulare o costituire una partnership legale o una joint venture o partecipare a qualsiasi altro tipo di ristrutturazione societaria, ad eccezione di quelle eseguite nel corso ordinario degli affari;
(8) creare o accettare di creare gravami sui propri beni (materiali o immateriali) o sul proprio capitale sociale;
(9) modificare qualsiasi piano esistente o adottare qualsiasi nuovo piano pensionistico, di
bonus, di liquidazione, di mantenimento del personale, di benefici per i dirigenti;
(10) risolvere o modificare i termini e le condizioni di qualsiasi contratto ritenuto rilevante ai sensi di quanto previsto dallo SPA;
(11) sottoscrivere eventuali accordi o intese (sia per iscritto che in altro modo) per compiere quanto sopra o consentire o permettere quanto sopra.
5.3. Obblighi di standstill
Salvo quanto diversamente previsto nel Patto, ciascuna Parte (per conto proprio e di eventuali sue affiliate, nonché per conto dei rispettivi amministratori e dirigenti ai sensi dell’art. 1381 c.c.), diversa dall’Offerente, ha assunto l’obbligo, a partire dalla Data Rilevante e fino alla scadenza del termine di 6 mesi decorrente dalla data di perfezionamento dell’OPA (ovvero dalla data del pagamento agli azionisti di BE del corrispettivo dell’OPA): (i) di non acquistare (e fare in modo che le sue affiliate non acquistino) direttamente o indirettamente azioni di BE e/o strumenti finanziari di BE e/o strumenti finanziari correlati; e (ii) di non intraprendere (e fare in modo che nessuna delle sue affiliate intraprenda) alcuna operazione che possa comportare un aumento del prezzo del corrispettivo dell’OPA e/o del prezzo di acquisto da pagare per le azioni BE degli Azionisti Venditori, senza il preventivo consenso scritto di ENG.
5.4. Statuto delle Società del Gruppo BE
Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni del, e a far sì che i relativi organi competenti approvino il, (i) nuovo statuto di BE da adottare non appena possibile dopo il completamento del Delisting, nonché (ii) del nuovo statuto di BE Consulting e delle Società del Gruppo BE, diverse da BE e BE Consulting, da adottare non appena possibile dopo il completamento dell’OPA, che rifletteranno, nella misura massima consentita dalla legge, le relative disposizioni di cui al Patto.
Nel caso in cui NewCo venga fusa con un’altra società (e nella misura in cui tale fusione non rappresenti una forma di Exit dall’investimento (come definito al punto 5.18), tutti i diritti di governance e di Exit concessi a ciascuna Parte e relativi a NewCo saranno mantenuti con, o ceduti alla relativa società risultante dalla fusione.
5.5. Società del Gruppo BE
5.5.1 Riorganizzazione delle Società del Gruppo BE
Le Parti concordano che, non appena le Parti ENG lo riterranno commercialmente e operativamente fattibile, le Società del Gruppo BE saranno riorganizzate (la “Riorganizzazione”) con l’obiettivo, tra le altre cose, di fondere BE nell’Offerente o in un altro veicolo societario interamente posseduto dall’Offerente o in BE Consulting, a seconda dei casi (la “Fusione della Target”).
I rami di attività e le controllate di BE trasferite o possedute da BE Consulting in occasione della Riorganizzazione sono di seguito definite come le “Controllate di BE Consulting” e, unitamente a Be Consulting, le “Società del Gruppo BE Consulting”.
5.5.2 Comitati interni delle Società del Gruppo BE
Al fine di preservare l’autonomia e l’integrità delle Società del Gruppo BE (e, dopo la Riorganizzazione, delle Società di BE Consulting) il Patto prevede che: (i) i comitati nominati all’interno del consiglio di amministrazione di BE (ossia, il Comitato Nomine e Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi) siano mantenuti anche dopo il Delisting e (anche in caso di Delisting) essere nominati in conformità alle regole stabilite dal Codice di Corporate Governance emanato dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate (“Codice CG”) e ad ogni altra legge applicabile alle società quotate (anche per quanto riguarda l’indipendenza dei loro membri); (ii) il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e il connesso Organismo di Vigilanza rimarranno in essere con le stesse regole attualmente applicabili, nonché la struttura e l’organizzazione dell’internal auditing, con l’obiettivo di assicurare un corretto ed efficace monitoraggio e valutazione dei rischi della struttura di corporate governance e del processo decisionale sottostante a livello delle Società del Gruppo BE (e, dopo la Riorganizzazione, delle Società del Gruppo BE Consulting).
5.6. Governo societario delle Controllate di BE
A partire dalla Data del Closing e fino alla prima tra (i) la data di scadenza del secondo mandato triennale da conferirsi a SA in qualità di Amministratore Delegato di BE e BE Consulting; (ii) la data di completamento dell’Exit (come definito al punto 5.18); (iii) la cessazione della carica di SA quale Amministratore Delegato di BE Consulting; e (iv) l’attuazione, in tutto o in parte, della Riorganizzazione:
(i) gli amministratori di tutte le Controllate di BE saranno nominati su designazione di SA, in qualità di Amministratore Delegato di BE; e
(ii) in relazione a qualsiasi Materia Riservata all’Assemblea dei Soci delle Controllate di BE (come definita al punto 5.14.1), ciascuna Controllata BE prevedrà nel proprio statuto un meccanismo ai sensi del quale, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, la relativa decisione sia subordinata alla previa approvazione del consiglio di amministrazione di BE.
Inoltre, ai sensi del Patto, a seguito dell’attuazione, totale o parziale, della Riorganizzazione e fino alla prima delle seguenti date: (i) la data di scadenza del secondo mandato triennale da conferirsi a SA in
qualità di Amministratore Delegato di BE Consulting; (ii) la data di completamento dell’Uscita (come di seguito definita); e (iii) la cessazione della carica di SA quale Amministratore Delegato di BE Consulting:
(i) gli amministratori di tutte le Controllate di BE Consulting saranno nominati su designazione di SA, in qualità di Amministratore Delegato di BE Consulting; e
(ii) in relazione a qualsiasi Materia Riservata all’Assemblea dei Soci delle Controllate di BE (come di seguito definita), ciascuna Controllata di BE Consulting prevedrà nel proprio statuto un meccanismo ai sensi del quale, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, la relativa decisione sia subordinata alla previa approvazione del consiglio di amministrazione di BE.
5.7. Assemblea degli azionisti di NewCo
Per l’intera durata del Patto, l’assemblea dei soci di NewCo sarà validamente costituita e le relative delibere saranno validamente assunte, rispettivamente, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa vigente, fermo restando che le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria di NewCo di seguito indicate saranno valide solo con il voto favorevole di HoldCo (titolare delle Azioni di Categoria A) e della Roll-Over Holding (titolare delle Azioni di Categoria B):
(a) qualsiasi modifica del Nuovo Statuto di NewCo che possa pregiudicare i diritti patrimoniali, di governance, di exit o altri diritti della Roll-Over Holding o comunque collegati alle Azioni di Categoria B;
(b) qualsiasi aumento di capitale, emissione di strumenti finanziari o altra operazione sul capitale effettuata ad un prezzo inferiore al valore di mercato, fermo restando, tuttavia, che il voto favorevole della Roll-Over Holding non sarà richiesto in relazione a ciascuna di tali operazioni se effettuata rispettando entrambe le condizioni di cui ai seguenti punti (i) e (ii):
(i) con l’esclusione del diritto di opzione dei soci (anche per effetto di conferimenti in natura) a favore di un terzo in buona fede (con esclusione, quindi, di qualsiasi affiliata o parte correlata, come definita nel Regolamento Consob n. 17221/2010 delle Parti ENG); e
(ii) (x) ai sensi degli artt. 2446, comma 2, e/o 2447 nonché 2482-bis, comma 4, e/o 2482-ter c.c. (a seconda dei casi) e/o di disposizioni analoghe previste da qualsiasi altra legge applicabile, ma, in tal caso, solo fino all’importo necessario ai fini della ricostituzione del precedente capitale sociale previsto dallo statuto di NewCo o del capitale sociale minimo richiesto dalle disposizioni di legge applicabili; ovvero
(y) al fine di sanare qualsiasi violazione documentata delle pattuizioni relative alla documentazione di finanziamento o di altri accordi a cui una qualsiasi delle Parti ENG sia vincolata ai sensi dei contratti di finanziamento, ma, in tal caso, solo fino all’importo richiesto allo scopo di sanare tale pattuizione o accordo; oppure
(z) in relazione a eventuali operazioni di M&A e straordinarie da realizzare al fine di attuare piani di co-investimento e/o reinvestimento e/o altri piani azionari (quali piani di incentivazione del management) a beneficio di potenziali investitori per un importo non superiore a Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a condizione che in questo caso a tutti gli azionisti di NewCo siano concessi diritti di sottoscrizione pari passu con quelli dei potenziali investitori interessati.
5.8. Consiglio di amministrazione di HoldCo
A partire dalla Data del Closing e per tutta la durata del Patto, 1 (uno) rappresentante designato congiuntamente, di volta in volta, dagli Investitori Roll-Over sarà nominato nel Consiglio di Amministrazione di HoldCo, a condizione che tale amministratore non sia un dirigente di alcuna società del gruppo ENG o Società del Gruppo BE né abbia incarichi dirigenziali in essere e non sia SA.
5.9. Consiglio di amministrazione delle altre Società della Catena Centurion
Nessun rappresentante degli Investitori Roll-Over sarà nominato nel Consiglio di Amministrazione di qualsiasi Società della Catena Centurion, ad eccezione della HoldCo in conformità con il punto 5.8 di cui sopra.
5.10. Consiglio di amministrazione di ENG
A partire dalla Data del Closing e per tutta la durata del Patto, CA (o qualsiasi altro rappresentante designato dagli Investitori Roll-Over) sarà nominato nel Consiglio di Amministrazione di ENG su designazione degli Investitori Roll-Over, a condizione che CA (o qualsiasi altro amministratore designato ai sensi del presente punto 5.10) sia anche un manager o un amministratore o un consulente di una qualsiasi delle Società del Gruppo BE con relative mansioni manageriali, nominato o assunto con il consenso di ENG da non rifiutarsi irragionevolmente (e a condizione inoltre che tale consenso si consideri concesso nei confronti di Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxx).
5.11. Governo societario di BE
5.11.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione di BE fino al completamento dell’OPA
Le Parti Roll-Over faranno in modo che CA e il Signor Xxxxxxx Xxxxxxxx si dimettano a partire dalla Data del Closing a meno che, prima o alla Data del Closing, non si dimettano altri 2 (due) membri del consiglio di amministrazione di BE. Le Parti ENG faranno in modo che l’Offerente, in qualità di futuro socio di maggioranza della Target, invii al Consiglio di Amministrazione della Target, prima della Data del Closing, il nome e i dati di 2 (due) candidati, designati da Newco NB e Newco Bain, che potrebbero essere nominati, per cooptazione, in sostituzione dei due amministratori dimissionari di cui sopra (i “Candidati dell’Offerente”), chiedendo al Consiglio di Amministrazione di valutare la nomina di tali due candidati (e tenendo conto della necessità di assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di rappresentanza di genere previsti dall’art. 147-ter del TUF e dal vigente statuto della Target).
Gli Investitori Roll-Over dovranno intraprendere tutte le azioni necessarie, per quanto di loro competenza, per garantire che il consiglio di amministrazione della Target nomini i Candidati dell’Offerente, previa cooptazione, alla Data del Closing.
La composizione del Consiglio di Amministrazione di BE dovrà in ogni caso garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza e di rappresentanza di genere previsti dall’art. 147-ter del TUF e dal vigente statuto della Target.
5.11.2 Quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di BE fino al completamento dell’OPA
Per la validità di qualsiasi delibera del consiglio di amministrazione della Target sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione, fermo restando che tale maggioranza dovrà includere almeno 2 (due) amministratori designati da Newco NB e Newco Bain ai sensi del punto 5.11.1 che precede.
5.11.3 Composizione del Consiglio di Amministrazione di BE dopo il completamento dell’OPA in caso di mancato Delisting
A seguito del completamento dell’OPA e fino a quando le azioni della Target rimarranno quotate su un mercato regolamentato (o, se precedente, alla cessazione dell’incarico di SA come Amministratore Delegato di BE), il consiglio di amministrazione della Target sarà composto da 9 (nove) membri, la maggioranza dei quali sarà nominata dalle Parti ENG sulla base di una lista che sarà redatta e presentata dalle sole Parti ENG, con l’obiettivo di garantire che il consiglio di amministrazione della Target sia composto nel modo seguente:
(i) 1 (un) membro sarà designato indirettamente da Newco NB tra gli amministratori delegati di NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. (“NB”);
(ii) 1 (un) membro sarà designato indirettamente da Newco Bain tra gli amministratori delegati di Bain Capital Europe Fund V, SCSp (“Bain Fund”);
(iii) 1 (un) membro sarà designato indirettamente da TIP;
(iv) 2 (due) membri indipendenti saranno designati indirettamente dalla Roll-Over Holding tra i più riconosciuti esperti del settore in cui opera la Target; e
(v) 2 (due) membri indipendenti saranno designati congiuntamente e indirettamente dalle Parti ENG tra i più riconosciuti esperti del settore in cui opera la Target;
(vi) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Target sarà l’Amministratore Delegato di ENG su designazione di quest’ultima;
(vii) l’Amministratore Delegato della Target sarà SA su designazione di ENG.
Nel caso in cui i soci di minoranza di BE presentino proprie liste per la nomina dell’organo di amministrazione, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Target sarà aumentato a 11 (undici) e 1 (un) amministratore indipendente aggiuntivo sarà designato dalle Parti ENG e 3 (tre) amministratori saranno designati da tali soci di minoranza, di cui 2 (due) al posto dei 2 (due) membri indipendenti che devono essere designati indirettamente dagli Investitori Roll-Over.
La composizione del consiglio di amministrazione della Target garantirà il rispetto del requisito di indipendenza e di rappresentanza di genere previsto dall’art. 147-ter del TUF e dallo statuto della Target. Nel caso in cui TIP e gli Investitori Roll-Over nominino più di 1 (un) amministratore, dovranno designare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato.
Tutti i candidati da nominare come amministratori indipendenti della Target devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori delle società quotate dalla legge e dal Codice CG adottato dalla Target.
5.11.4 Quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di BE dopo il completamento dell’OPA in caso di mancato Delisting
Dopo il completamento dell’OPA e per tutto il tempo in cui la Target rimarrà quotata in borsa, per la validità di qualsiasi delibera del consiglio di amministrazione della Target sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione, fermo restando che tale maggioranza dovrà includere almeno 2 (due) amministratori designati da Newco NB e Newco Bain.
5.11.5 Composizione del Consiglio di Amministrazione di BE in caso di Delisting – Fusione della Target
Qualora la Target non sia più quotata e dopo il Delisting, le disposizioni di cui ai punti 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3 e 5.14 che seguono si applicheranno, mutatis mutandis, anche alla Target, fermo restando che il Delisting potrà essere realizzato anche attraverso la Fusione della Target. A tal fine, ciascuna Parte eserciterà i rispettivi diritti per garantire che siano intraprese tutte le attività societarie pertinenti per approvare la Fusione della Target.
5.11.6 Composizione del collegio sindacale di BE a seguito del completamento dell’OPA e in caso di mancato Delisting
A seguito del completamento dell’OPA e fino a quando la Target rimarrà quotata su un mercato regolamentato (ossia prima che venga effettuato il Delisting), il collegio sindacale della Target sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, da eleggere attraverso un meccanismo di voto di lista.
Le Parti hanno convenuto che, alla scadenza del mandato degli attuali sindaci della Target, ENG presenterà indirettamente e voterà a favore di una lista con l’obiettivo di garantire che il collegio sindacale di BE sia interamente nominato da Newco NB e Newco Bain, a meno che gli azionisti di minoranza presentino una propria lista, nel qual caso 1 (un) membro effettivo (da nominare in qualità di Presidente del collegio sindacale ai sensi della legge applicabile) e 1 (un) membro supplente saranno designati da tali azionisti di minoranza.
5.12. Governo societario di BE Consulting
5.12.1 Composizione del consiglio di amministrazione di BE Consulting
A partire dal completamento dell’OPA e fino alla prima delle seguenti date: (i) la data di scadenza del secondo mandato triennale da conferirsi a favore di SA in qualità di Amministratore Delegato di BE Consulting (da calcolare considerando il periodo in qualità di Amministratore Delegato della Target dalla Data del Closing); e (ii) la data di completamento dell’Exit (come di seguito definito); e (iii) la cessazione dell’incarico di SA quale Amministratore Delegato di BE Consulting, il consiglio di amministrazione di BE Consulting sarà composto da 7 (sette) membri, da designare nel modo seguente:
(a) 1 (un) membro sarà designato indirettamente da Newco NB tra gli amministratori delegati di NB;
(b) 1 (un) membro sarà designato indirettamente da Newco Bain tra gli amministratori delegati di Bain Fund;
(c) 1 (un) membro sarà designato indirettamente da TIP;
(d) 1 (un) membro indipendente sarà designato indirettamente dalla Roll-Over Holding tra i più riconosciuti esperti del settore in cui BE Consulting opera;
(e) 1 (un) membro indipendente sarà designato congiuntamente e indirettamente dalle Parti ENG tra i più riconosciuti esperti del settore in cui opera BE Consulting;
(f) il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BE Consulting sarà l’Amministratore Delegato di ENG su designazione di quest’ultima; e
(g) l’Amministratore Delegato di BE Consulting sarà SA su designazione di ENG.
5.12.2 Quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di BE Consulting
Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione di BE Consulting sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione, fermo restando che tale maggioranza dovrà comprendere almeno 1 (un) amministratore designato da Newco NB tra gli amministratori delegati di NB e 1 (un) amministratore designato dalla Newco Bain tra gli amministratori delegati del Bain Fund.
5.12.3 Composizione del collegio sindacale di amministrazione di BE Consulting
A partire dal completamento dell’OPA e fino alla prima delle seguenti date: (i) la data di scadenza del secondo mandato triennale da conferirsi a favore di SA in qualità di Amministratore Delegato di BE Consulting (incluso il periodo in qualità di Amministratore Delegato della Target) (ii) la data di completamento dell’Exit (come di seguito definito); e (iii) la cessazione dell’incarico di SA quale Amministratore Delegato di BE Consulting, il collegio sindacale di BE Consulting sarà nominato come segue:
(i) 2 (due) membri effettivi e 1 (un) supplente saranno designati congiuntamente da Newco NB e Newco Bain;
(ii) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente saranno designati dagli Investitori Roll-Over.
Il Patto prevede (i) l’impegno della Roll-Over Holding e/o delle Parti Roll-Over di ottenere le dimissioni dei sindaci di BE Consulting attualmente in carica; e che (ii) uno dei membri effettivi del collegio sindacale di BE Consulting designato da Newco NB o Newco Xxxx xxxx automaticamente nominato Presidente del collegio sindacale.
5.12.4 Regole applicabili in caso di cessazione della carica di SA di Amministratore Delegato di BE Consulting
In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria contenuta nel Patto, le Parti hanno convenuto che, in caso di cessazione della carica di SA quale Amministratore Delegato di BE Consulting in un momento anteriore alla prima tra le seguenti date: (i) la scadenza del suo secondo mandato triennale da conferirsi ai sensi del punto 5.13 (da calcolarsi considerando il periodo come Amministratore Delegato della Target dalla Data del Closing) e (ii) la data di completamento dell’Exit (come di seguito definito):
(a) le disposizioni di cui ai punti 5.12.1 e 5.12.2 cesseranno di essere applicabili;
(b) gli Investitori Roll-Over manterranno il diritto di nominare 1 (un) amministratore di HoldCo ai sensi del precedente punto 5.8 e 1 (un) amministratore di ENG ai sensi del precedente punto 5.10; e
(c) in luogo dei diritti di designazione di cui ai punti 5.12.1 e 5.12.2, TIP avrà il diritto di nominare 1 (un) amministratore di BE Consulting, che non sarà SA.
5.13. Amministratore Delegato della Target e di BE Consulting
Fino alla prima tra (i) la data di scadenza del secondo mandato triennale da conferire a SA in qualità di Amministratore Delegato di BE Consulting (da calcolarsi considerando il periodo in qualità di Amministratore Delegato della Target dalla Data di Closing); (ii) la data di completamento dell’Exit (come di seguito definito); e (iii) la cessazione dell’incarico di SA in qualità di Amministratore Delegato della Target e/o di BE Consulting (a seconda dei casi):
- a partire dal perfezionamento dell’OPA e prima della Riorganizzazione, ai termini e alle condizioni del contratto di amministrazione che sarà stipulato tra SA e ENG alla Data del Closing ai sensi dello
SPA, SA sarà nominato Amministratore Delegato della Target e di BE Consulting (e delle Società del Gruppo BE) e sarà investito dei poteri indicati in allegato al Patto;
- a seguito della Riorganizzazione e ai termini e alle condizioni del contratto di amministrazione che sarà stipulato tra SA e ENG alla Data del Closing ai sensi dello SPA, SA sarà nominato Amministratore Delegato di BE Consulting (e delle Società del Gruppo BE Consulting) e sarà investito dei poteri indicati in allegato al Patto con riferimento al segmento di consulenza aziendale in cui opera attualmente BE e focalizzato sulla prestazione di supporto al settore dei servizi finanziari nell’esecuzione delle strategie di impresa, fornendo sistemi di pagamento, metodi di pianificazione e controllo, compliance normativa, raccolta di informazioni e sistemi di corporate governance per le procedure finanziarie e la gestione patrimoniale;
- prima della Riorganizzazione, SA avrà il potere di designare gli amministratori delle Controllate di BE e, dopo la Riorganizzazione, avrà il potere di designare gli amministratori delle sole Controllate di BE Consulting.
In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Patti, SA e le altre Parti Roll-Over hanno convenuto che, in caso di cessazione della carica di SA quale amministratore e Amministratore Delegato della Target e/o di BE Consulting (a seconda dei casi), SA medesimo non avrà alcun diritto, pretesa o mezzo di tutela (incluso il diritto a qualsiasi danno o risarcimento) nei confronti di qualsiasi Parte ENG ai sensi del Patto e/o di qualsiasi legge applicabile, ad eccezione (i) dell’Opzione Put della Roll-Over Holding nel caso del verificarsi di un Evento di Good Leaver (entrambi come definiti al punto 5.18.3), e/o (ii) dei diritti, delle pretese o dei mezzi di tutela previsti dal contratto di amministrazione che sarà stipulato tra SA e ENG alla Data del Closing ai sensi dello SPA.
5.14. Materie Riservate Controllate di BE/Controllate di BE Consulting
5.14.1 Materie Riservate all’Assemblea dei Soci delle Controllate di BE
Determinate deliberazioni dell’assemblea dei soci di qualsiasi Controllata di BE (e, a seguito della Riorganizzazione, Controllata di BE Consulting) saranno validamente approvate solo con la previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di BE (e, a seguito della Riorganizzazione, di BE Consulting) da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori di BE o BE Consulting (a seconda del caso), restando inteso che tale maggioranza dovrà includere almeno 1 (un) amministratore designato da Newco NB tra gli amministratori delegati di NB e 1 (un) amministratore designato da Newco Bain tra gli amministratori delegati di Bain Fund ai sensi del precedente punto 5.12.1, tra cui le seguenti materie (le “Materie Riservate all’Assemblea dei Soci delle Controllate di BE”):
(a) modifiche statutarie, fusioni, scissioni o trasformazioni, liquidazione o scioglimento, procedure concorsuali, creazione di patrimoni destinati a uno specifico affare, aumenti o riduzioni del capitale sociale (ad eccezione degli aumenti di capitale previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis o 2482-ter c.c.) nonché emissione di strumenti di capitale a un prezzo inferiore al valore di mercato;
(b) approvazione di qualsiasi piano di incentivazione o di stock option che comporti operazioni sul capitale sociale della società in questione;
(c) vendita o acquisto di azioni proprie, emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari partecipativi;
(d) pagamento di dividendi e/o distribuzione di riserve;
(e) eventuale esercizio da parte dell’assemblea dei soci dell’azione sociale di responsabilità, nonché qualsiasi rinuncia o transazione ad essa relativa;
(f) determinazione e modifica dell’importo massimo complessivo per la remunerazione degli amministratori della società in questione;
(g) nomina della società di revisione;
(h) approvazione di acquisizioni o cessioni di partecipazioni, attività o rami d’azienda della società in questione, stipula di accordi di joint venture o di analoghi accordi di partnership diversi da quelli stipulati nel corso ordinario dell’attività e richieste di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.
5.14.2 Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione delle Controllate di BE
Determinate deliberazioni non potranno essere delegate dal consiglio di amministrazione di alcuna Controllata di BE (e, a seguito della Riorganizzazione, Controllata di BE Consulting), pertanto saranno riservate all’esclusiva competenza del medesimo e saranno validamente assunte solo con la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione di BE (e, a seguito della Riorganizzazione, BE Consulting) da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi amministratori, restando inteso che tale maggioranza dovrà includere almeno 1 (un) amministratore designato da Newco NB tra gli amministratori delegati di NB e 1 (un) amministratore designato da Newco Bain tra gli amministratori delegati di Bain Fund ai sensi del precedente punto 5.12.1, tra cui le seguenti materie:
(a) l’approvazione di operazioni straordinarie (comprese le operazioni di M&A, progetto di fusione o scissione);
(b) fatta eccezione per le operazioni esplicitamente incluse nei budget di volta in volta approvati dal Consiglio di Amministrazione di BE (e, a seguito della Riorganizzazione, di BE Consulting) entro i limiti monetari previsti nei budget stessi: (i) la stipula di qualsiasi accordo quadro avente ad oggetto la vendita di servizi/prodotti professionali e contratti di compravendita e/o di fornitura, di valore superiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni); (ii) la stipula di qualsiasi accordo quadro di costo e/o contratto di fornitura, di valore superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione); (iii) la stipula di qualsiasi accordo di distribuzione, di licenza e/o di sponsorizzazione; (iv) la cessione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale; (v) qualsiasi assunzione di indebitamento finanziario;
(c) qualsiasi scostamento sostanziale (ossia che superi l’evoluzione standard del mercato) dall’attuale politica retributiva dei top manager, dei dirigenti di alto livello e/o dei dirigenti senior, nonché dai termini e dalle condizioni del loro attuale contratto di lavoro, qualsiasi decisione relativa alla remunerazione di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione investito di poteri specifici (compresa qualsiasi decisione relativa alla remunerazione dell’Amministratore Delegato);
(d) la revoca e/o il licenziamento dell’Amministratore Delegato e/o del Direttore Finanziario;
(e) qualsiasi operazione con parti correlate non a condizioni di mercato;
(f) la nomina dei rappresentanti e l’attribuzione delle relative istruzioni di voto su qualsiasi delibera relativa ad una Materia Riservata all’Assemblea dei Soci delle Controllate di BE da parte di qualsiasi Controllata di BE (o, a seguito della Riorganizzazione, di qualsiasi Controllata di BE Consulting), fermo restando il diritto di SA - per tutto il tempo in cui tale diritto sarà concesso a SA ai sensi del
Patto - di designare e nominare gli amministratori di qualsiasi Controllata di BE e, a seguito della Riorganizzazione, di qualsiasi Controllata di BE Consulting.
5.15. Sostituzione degli amministratori designati o nominati ai sensi del Patto
Se, in qualsiasi momento, uno o più amministratori di HoldCo, ENG o di qualsiasi Società del Gruppo BE cessasse per qualsiasi ragione dalla carica, la Parte interessata avrà il diritto di designare o nominare, a seconda dei casi, un nuovo amministratore al fine di preservare la composizione di tale consiglio di amministrazione secondo stabilito dal Patto.
5.16. Rinuncia e manleva
Subordinatamente al verificarsi del perfezionamento della Compravendita e con effetto a partire dalla relativa data di dimissioni, le Parti ENG e l’Offerente, per tutto il tempo in cui controlleranno direttamente e indirettamente BE, si impegnano a sottoscrivere e consegnare una lettera di rinuncia e manleva, a ciascuno degli amministratori di BE, Be Consulting e di Be Digitech Solutions S.p.A. attualmente in carica se e nel momento in cui questi ultimi rinunceranno alla loro carica.
5.17. Limitazione del trasferimento delle partecipazioni
I principi generali relativi alle limitazioni al trasferimento delle partecipazioni in NewCo sono disciplinati dal Patto, il quale rinvia alle disposizioni del Nuovo Statuto di NewCo (allegato al Patto) per la relativa disciplina di dettaglio qui di seguito riportata in sintesi.
5.17.1 Lock-Up diretto e indiretto Azioni di Categoria B
Fino al 17 luglio 2024 (il “Periodo di Lock-Up”), i soci titolari di Azioni di Categoria B non potranno effettuare alcun trasferimento delle Azioni di Categoria B, senza il previo consenso scritto dei soci titolari di Azioni di Categoria A.
Fino al 5° (quinto) anniversario dalla data di adozione del Nuovo Statuto di NewCo (il “Periodo di Lock- Up Indiretto”) non potrà essere effettuato alcun un trasferimento di partecipazioni nel capitale sociale di un socio di NewCo diverso da un socio che sia titolare di Azioni di Categoria A (con la precisazione che i trasferimenti mortis causa non rileveranno a tal fine), senza il previo consenso scritto dei soci titolari di Azioni di Categoria A (il “Trasferimento Indiretto Altri Soci”).
5.17.2 Trasferimenti consentiti
I soci titolari di Xxxxxx di Categoria B potranno liberamente trasferire tutte o parte delle Azioni di Categoria B a favore di ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, o sia controllato dai, soci titolari di Azioni B al 100% ovvero sia controllato al 100% dallo stesso soggetto che controlla i medesimi soci.
Le previsioni relative ai trasferimenti consentiti di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai trasferimenti di partecipazioni nel capitale sociale di un socio di NewCo a favore di ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, o sia controllato dai, soci che trasferiscono partecipazioni nel capitale sociale del socio di NewCo ovvero sia controllato al 100% dallo stesso soggetto che controlla i medesimi soci.
5.17.3 Diritto di Prima Offerta dei titolari di Azioni A
Allo scadere del Periodo di Lock-Up, nel caso in cui ciascun socio diverso dai soci titolari di Azioni di Categoria A intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni ad un terzo potenziale acquirente,
i soci titolari di Xxxxxx A avranno il diritto di acquistare tutte le azioni oggetto del prospettato trasferimento a terzi.
5.17.4 Diritto di seguito
Nel caso in cui un socio di NewCo riceva da un terzo acquirente un’offerta per il trasferimento della propria partecipazione, è riconosciuto a tutti gli altri soci non trasferenti il c.d. diritto di seguito, e, cioè il diritto di vendere al terzo acquirente: (i) una percentuale della partecipazione posseduta dal socio non trasferente proporzionale alla percentuale della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento; oppure (ii) l’intera partecipazione posseduta dal socio non trasferente nel caso in cui la relativa partecipazione oggetto del prospettato trasferimento rappresenti più del 50% del capitale sociale di NewCo ovvero, comunque, qualora il relativo trasferimento determini il mutamento del relativo controllo.
5.17.5 Diritto di trascinamento dei titolari di Azioni A
Nel caso in cui i soci titolari di Xxxxxx A intendano trasferire l’intera propria partecipazione in Newco a qualsiasi terzo acquirente che non sia un’affiliata del socio che intende effettuare il trasferimento, tali soci titolari di Azioni di Categoria A avranno il diritto di c.d. trascinamento, ossia il diritto di obbligare gli altri soci a trasferire a tale terzo acquirente l’intera loro partecipazione.
Nel caso in cui venga esercitato il diritto di trascinamento, gli altri soci saranno obbligati a trasferire la propria partecipazione allo stesso prezzo (in contanti o in natura) proporzionalmente pari a quello da riconoscersi ai soci titolari di Azioni A, dedotto il pro quota del costo imputabile a ciascun socio titolare di Azioni di Categoria B relativo al management incentive plan (“MIP”) deliberato da MidCo (in qualità di controllante indiretta di NewCo) a favore di amministratori e dipendenti del gruppo ENG come determinato ai sensi del Nuovo Statuto di NewCo (il “Costo MIP”), essendo tuttavia stabilito che, esclusivamente fino allo scadere del 36° (trentaseiesimo) mese successivo all’adozione del Nuovo Statuto di NewCo, i soci titolari di Azioni di Categoria B saranno obbligati a trasferire l’intera propria partecipazione – attraverso l'esercizio del diritto di trascinamento da parte dei soci titolari di Azioni A, ma ad esclusione del caso in cui tale trasferimento debba avvenire nel contesto della quotazione di ENG o di qualsiasi società controllata da ENG stessa – solo a condizione che i soci titolari di Azioni B ottengano un determinato rendimento minimo, come individuato nel Nuovo Statuto di NewCo (il “Rendimento Minimo”).
I soci titolari di Xxxxxx A ovvero, su designazione di essi, NewCo, avranno il diritto di riscattare, ai sensi dell’art. 2437-sexies c.c., dagli altri soci, a seconda dei casi:
(i) la piena proprietà dell’intera partecipazione da essi detenuta nel caso in cui durante il Periodo di Lock-Up Indiretto si verifichi un Trasferimento Indiretto Altri Soci che determini, in via diretta e/o indiretta, il mutamento del/dei beneficiario/i finale/i della partecipazione di controllo in un socio diverso da un socio che sia titolare di Azioni A, per un corrispettivo pari al fair market value delle suddette partecipazioni, ridotto del 20%, dedotto il pro quota del Costo MIP imputabile a ciascun socio titolare di Azioni B (il “Corrispettivo del Riscatto CoC”);
(ii) una percentuale della partecipazione da essi detenuta, proporzionalmente pari alla percentuale della partecipazione nel capitale di un socio della società trasferita a terzi a seguito del Trasferimento Indiretto Altri Soci, nel caso in cui durante il Periodo di Lock-Up Indiretto si verifichi qualsiasi Trasferimento Indiretto Altri Soci a favore di terzi non preventivamente approvati per iscritto dai soci titolari di Azioni A, per un corrispettivo pari al Corrispettivo del Riscatto CoC;
(iii) la totalità delle partecipazioni da essi detenute qualora si verifichi un trasferimento di partecipazioni nel capitale sociale di una società facente parte della catena di controllo al di sopra di NewCo, che abbia ad oggetto la totalità delle partecipazioni di volta in volta detenute, direttamente o indirettamente da Newco NB e Newco Bain, per un corrispettivo pari al fair market value delle medesime partecipazioni, dedotto il pro quota del Costo MIP imputabile a ciascun socio titolare di Azioni B, essendo tuttavia stabilito che, esclusivamente fino allo scadere del 36° (trentaseiesimo) mese successivo all’adozione del Nuovo Statuto di NewCo, i soci titolari di Azioni di Categoria B saranno obbligati a trasferire l’intera propria partecipazione – attraverso l’esercizio del diritto di riscatto – solo a condizione che i soci titolari di Azioni B ottengano il Rendimento Minimo.
Qualora si verifichi un trasferimento di partecipazioni nel capitale sociale di una società facente parte della catena di controllo al di sopra di NewCo:
(i) tale da implicare l’indiretto cambio di controllo di XxxXx, gli altri soci titolari di Azioni B potranno esercitare il diritto di recesso convenzionale a norma dell’art. 2437, comma 4, c.c. in relazione all’intera propria partecipazione; oppure
(ii) che non determini, invece, un indiretto cambio di controllo di NewCo, gli altri soci titolari di Azioni B potranno esercitare il diritto di recesso convenzionale dalla Società a norma dell’art. 2437, comma 4, c.c. in relazione ad una porzione della partecipazione da determinarsi in misura proporzionalmente uguale alla partecipazione in NewCo indirettamente oggetto di trasferimento.
Ai sensi del Patto, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà pari al relativo fair market value, dedotto il pro quota del Costo MIP imputabile a ciascun socio titolare di Azioni B.
5.18. Exit
Il Patto prevede che Newco NB e Newco Bain siano libere di scegliere le modalità più idonee e opportune per realizzare la cessione delle partecipazioni (dirette e indirette) dalle stesse detenute in HoldCo e, indirettamente, in ENG e nella Target (l’“Exit”).
5.18.1 IPO
Qualora Newco NB e Newco Bain lo ritengano opportuno, ciascuna di esse avrà il diritto esclusivo di avviare e condurre un eventuale processo di disinvestimento tramite quotazione delle azioni di qualsiasi società del gruppo ENG o Società del Gruppo BE sul segmento Euronext STAR Milano gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. e/o su qualsiasi altro mercato con valori equivalente (in termini di liquidità) (l’“IPO”).
In caso di IPO di ENG (o di qualsiasi altra società del gruppo ENG o di qualsiasi altra società che determini la quotazione di ENG su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione), la Roll- Over Holding avrà il diritto di ricevere, e/o, se del caso, il diritto (ma non l’obbligo) di vendere, azioni ENG (o di qualsiasi altra società del Gruppo ENG o di qualsiasi altra società - che faccia quotare ENG su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione - che sarà quotata attraverso l’IPO), a seguito di rimborso/annullamento della partecipazione detenuta dalla Roll-Over Holding in NewCo, ovvero di fusione di NewCo in ENG o di scissione parziale asimmetrica o a seguito di altre modalità tecniche.
5.18.2 Vendita
In assenza delle condizioni di mercato per un’IPO o parallelamente sulla base di una procedura dual-track, ciascuna di Newco NB e Newco Bain avrà il diritto di richiedere la cessione diretta o indiretta della totalità
delle azioni rappresentanti il capitale sociale di NewCo e/o, indirettamente, in qualsiasi società del gruppo ENG o Società del Gruppo BE mediante una vendita o un’asta competitiva o altra procedura di offerta condotta da una o più banche d’investimento di livello internazionale, anche esercitando il diritto di trascinamento.
5.18.3 Opzione Put della Roll-Over Holding
Ancorché le Parti ritengano che la previsione di seguito descritta non abbia natura di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del TUF, per completezza si evidenzia che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 c.c., HoldCo ha concesso a Roll-Over Holding il diritto di vendere (l’“Opzione Put della Roll-Over Holding” o la “Put Option”) a HoldCo medesima – che sarà obbligata ad acquistare (direttamente o tramite designazione di una qualsiasi delle sue affiliate o NewCo) – un numero di Azioni di Categoria B corrispondenti ad una percentuale sul totale delle Azioni B esistenti pari a (i) la percentuale di capitale sociale della Roll-Over Holding detenuta dagli Investitori Roll-Over alla data di perfezionamento della Compravendita (la “Percentuale Put al Closing”) ovvero, se diversa dalla Percentuale Put al Closing (ii) la percentuale di capitale sociale della Roll-Over Holding detenuta dagli Investitori Roll-Over alla data di esercizio della Put Option (la “Percentuale Put all’Esercizio”).
Il Patto disciplina le modalità di esercizio della Put Option, stabilendo, in particolare, che la stessa possa essere esercitata dalla Roll-Over Holding solo subordinatamente al verificarsi di determinati eventi di c.d. “good leaver” individuati dal Patto stesso (ciascuno, l’“Evento di Good Leaver”) ed entro un determinato periodo dal verificarsi dell’Evento di Good Leaver, con riferimento alla Percentuale Put al Closing ovvero alla Percentuale Put all’Esercizio, per un corrispettivo pari al fair market value della relativa partecipazione oggetto della Put Option, da determinarsi secondo quanto stabilito nel Patto.
In caso di esercizio dell’Opzione Put della Roll-Over Holding (e relativa Exit parziale di Roll-Over Holding da NewCo):
(i) gli Investitori Roll-Over avranno il diritto di trasferire le proprie partecipazioni detenute in Roll-Over Holding. In tal caso, non si applicheranno le disposizioni del Patto (e le corrispondenti disposizioni del Nuovo Statuto di NewCo) relative alle limitazioni ai trasferimenti di partecipazioni in Roll-Over Holding; e
(ii) la Roll-Over Holding rimarrà parte del Patto (che in tal caso non si risolverà anticipatamente) continuando ad essere vincolata da tutti gli obblighi ivi previsti, ma potendo continuare ad esercitare solo il diritto di seguito.
6. Durata del Patto e delle pattuizioni parasociali ivi contenute
Il Patto è entrato in vigore alla Data Rilevante e, fatto salvo quanto di seguito precisato, resterà in vigore fino al terzo anniversario della Data Rilevante per tutto il tempo in cui le azioni di Target rimarranno quotate su un mercato regolamentato, fermo restando che tale termine di 3 anni sarà automaticamente esteso fino al 5° (quinto) anniversario della Data Rilevante se (e a partire dalla data in cui) il Delisting di Target sarà stato completato e sarà effettivo prima di tale termine di 3 anni (ciascuna di tali date di risoluzione, la “Data Finale”).
A meno che una delle Parti notifichi per iscritto a tutte le altre Parti la propria intenzione di non rinnovare il Patto almeno 6 (sei) mesi prima della Data Finale, il Patto si rinnoverà automaticamente per un ulteriore periodo di (i) 3 (tre) anni dopo la Data Finale, se, a tale Data Finale, il Delisting di Target non sarà ancora
stato completato, o (ii) 5 (cinque) anni dopo la Data Finale se, prima della scadenza di tale Data Finale, il Delisting di Target sarà stato completato, fermo restando che se il rinnovo verrà eseguito ai sensi del punto
(i) che precede e durante il periodo rinnovato il Delisting di Target sarà completato, tale rinnovo sarà automaticamente esteso fino al 5° (quinto) anniversario della prima Data Finale.
In parziale deroga a quanto sopra (e in considerazione di quanto già evidenziato al precedente paragrafo
5.18.3 in merito alla natura di tale clausola), le previsioni relative all’Opzione Put della Roll-Over Holding rimarranno in vigore fino alla data di scadenza del 2° mandato triennale da conferirsi a favore di SA quale Amministratore Delegato di BE Consulting (da calcolare considerando il periodo quale Amministratore Delegato della Target dalla data del Closing) e quindi fino alla data di approvazione del bilancio 2027 di BE Consulting da parte della relativa assemblea degli azionisti, fermo restando, tuttavia, che se l’Opzione Put della Roll-Over Holding venisse esercitata prima del suo termine di scadenza, la durata si intenderà automaticamente prorogata fino al completo completamento dell’Opzione Put della Roll-Over Holding.
Le Parti hanno convenuto che il Patto dovrà intendersi automaticamente risolto nel caso in cui (i) Roll-Over Holding o HoldCo non sia più azionista di NewCo o (ii) gli Investitori Roll-Over non controllino la Roll-Over Holding, restando inteso che la presente risoluzione non si applicherà in caso di esercizio dell’Opzione Put della Roll-Over Holding (e pertanto, in tal caso il Patto resterà in vigore ed efficace anche se gli Investitori Roll-Over abbiano cessato di controllare la Roll-Over Holding).
7. Soggetto che esercita il controllo
Alla Data Rilevante nessun soggetto esercita il controllo sull’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF.
8. Deposito a Registro delle Imprese
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 23 giugno 2022.
9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di BE xxx.xx-xxx.xx.
24 giugno 2022