MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONECENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di Appalto Specifico sul Sistema Dinamico d’Acquisizione della P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (di seguito, “SDAPA ICT”), esperito ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx. (di seguito, “Codice dei Contratti”), avente ad oggetto l’acquisizione di n.16 (sedici) video comparatori spettrali da laboratorio nell’ambito dei Progetti 19.2.3 “Ammodernamento tecnologico di SIDAF della P. di S. per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPs” e 38.2.3 “Ammodernamento delle attrezzature per il rilevamento delle caratteristiche di sicurezza dei documenti finalizzata al potenziamento delle Document Expert Units redattrici della Banca Dati SIDAF e FADO per l'inserimento di specimen documentali e alerts”.
CUP relativo al progetto 19.2.3: F81B17000430007; CUP relativo al progetto 38.2.3: F49H18000230006; CIG: 89809133DC
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da D.M. in data registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il
, Visto n. , sono presenti:
1) Ministero dell’Interno – dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, iscritta alla partita fiscale n. in persona del , nella qualità di (di seguito, “Amministrazione”);
e
il nato a il , residente in , via , n. in qualità di dell’impresa
con sede in , via
, n.
Codice fiscale e Partita IVA ,
capitale sociale , numero di iscrizione nel Registro delle Imprese (di seguito,
“Fornitore”) che agisce [in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola; [ovvero in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 46 e 48 del Codice dei Contratti con atto autenticato nella firma per notaio in , rep. _/racc. in data
, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti (in seguito, l’Amministrazione e il Fornitore come sopra rappresentate, anche congiuntamente, “Parti”).
I predetti della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
VISTI
– il Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la Decisione 2007/125/GAI del Consiglio;
– il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi”;
– il Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti che abroga la Decisione n. 574/2007/CE;
– il Regolamento (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e la responsabilità di gestione e di controllo delle Autorità Responsabili;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali e nel quadro del regime di transito speciale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n.840/2015 della Commissione del 29/05/2015 sui controlli effettuati dalle Autorità Responsabili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
– il Regolamento Delegato (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo “Asilo, Migrazione e Integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi”;
– il Regolamento Delegato (UE) n. 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e che abroga la direttiva 95/46/CE ed il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice della Privacy”);
– la Decisione della Commissione n. C (2015) 5414 finale del 5 agosto 2015 che ha approvato il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna (ISF) 2014- 2020 per l’Italia, e le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)6216 final del 18 settembre 2017, C(2017)7915 final del 1 dicembre 2017, C(2018)8362 final del 12 dicembre 2018, C(2019)8657 final del 25 novembre 2019 e C(2020)5620 final del 13 agosto 2020, recanti modifiche alla Decisione stessa;
– il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato, con D.M. dell’8 agosto 2016, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
– il Patto di Integrità, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di seguito (“Patto d’Integrità”).
PREMESSO CHE
a) con decreto prot. 508 del 28/06/2017, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 ISF2 “Border & Visa”, è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale elaborata da questa Direzione Centrale “Ammodernamento tecnologico di SIDAF della P. di S. per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPs” (Progetto n. 19.2.3), per un importo di € 986.820,00, di cui € 493.410,00 di cofinanziamento comunitario ed € 493.410,00 di cofinanziamento nazionale;
b) in data 24 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione relativa al Progetto
n. 19.2.3 “Ammodernamento tecnologico di SIDAF della P. di S. per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPs”, avente CUP F81B17000430007;
c) con nota prot. n. 78208 del 17.11.2020, questa Direzione ha chiesto una rimodulazione della scheda progetto, anche al fine di prevedere l’acquisto di ulteriori due video comparatori spettrali, autorizzata dall’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna con decreto prot. n. 11394 del 1.12.2020;
d) con decreto prot. 683 del 2 febbraio 2018, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014- 2020 ISF2 “Border & Visa”, è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale elaborata da questa Direzione Centrale “Ammodernamento delle attrezzature per il rilevamento delle caratteristiche di sicurezza dei documenti finalizzata al potenziamento delle Document Expert Units redattrici della Banca Dati SIDAF e FADO per l'inserimento di specimen documentali e alerts” (Progetto n. 38.2.3), per un importo di € 1.748.892,91, di cui € 874.446,45 di cofinanziamento comunitario ed € 874.446,45 di cofinanziamento nazionale;
e) in data 10 aprile 2018 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione relativa al Progetto n. 38.2.3, avente CUP F49H18000230006;
f) con nota prot. n. 81336 del 30.11.2020, questa Direzione ha chiesto una rimodulazione della scheda progetto, anche al fine di prevedere l’acquisto di un ulteriore video comparatore spettrale, per un numero complessivo di 14 video comparatori spettrali, autorizzata dall’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna con decreto prot. n. 12174 del 23.12.2020;
g) nell’ambito dei citati progetti è stata prevista l’acquisizione di n.16 (sedici) video comparatori spettrali da laboratorio, di cui 2 (due) nel progetto 19.2.3 e 14 (quattordici) nel progetto 38.2.3, essendo esigenza di questa Amministrazione acquisire strumenti da utilizzare per l’esame non distruttivo della documentazione fotografica di carte d’identità, passaporti, patenti e, in generale, di supporti cartacei;
h) con determina a contrarre ID 1270444 del 6 luglio 2021 è stata indetta, nell’ambito dei predetti progetti, una procedura di gara ex art. 55 del Codice dei Contratti, tramite ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito “SDAPA”), da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo Codice dei Contratti;
i) la predetta procedura, come da nota del Responsabile unico del procedimento (di seguito “RUP”), prot. n. 0104185 del 19 ottobre 2021, è andata deserta;
j) l’acquisizione dei video comparatori spettrali risulta indispensabile per le attività della Polizia Scientifica e per la completa realizzazione dei progetti indicati in oggetto, per cui risulta necessario procedere all’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica;
k) il capitolato tecnico all’uopo redatto dal Servizio per le tecnologie dell’informazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, prot. 0087788 del 12 novembre 2021, prevede la descrizione specifica dei videocomparatori spettrali ed il prezzo da porre a base d’asta, pari a € 1.378.140,38 (unmilionetrecentosettantottomilacentoquaranta\38), oltre IVA al 22%, corrispondente a € 303.190,88 (trecentotremilacentonovanta\88), per un importo complessivo di € 1.681.331,26 (unmilioneseicentoottantunomilatrecentotrentuno\26);
l) l’Amministrazione, con determina a contrarre XX 000000 del 15 novembre 2021 ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura d’affidamento, mediante ricorso al Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione - SDAPA ICT non suddivisa in Lotti ex art. 51 del Codice dei Contratti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del medesimo Codice;
m) con lettera di xxxxxx (di seguito “Lettera di Invito”) del novembre 2021 trasmessa a tutti gli operatori ammessi al SDAPA ICT al momento dell’invio stesso, la Amministrazione ha dato avvio ad un appalto specifico basato sul SDAPA ICT (di seguito “Appalto Specifico”).
n) entro il termine di scadenza indicato nella Lettera di Invito sono pervenute n. offerte;
o) all’esito della predetta procedura di gara è risultato aggiudicatario il seguente operatore economico avendo offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del corrispondente ad un importo di euro ;
p) L’Amministrazione ha pertanto dichiarato, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti, l’aggiudicazione in favore del suddetto operatore con provvedimento prot. n.
del ;
q) L’Amministrazione ha provveduto altresì a comunicare in pari data a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice dei Contratti;
r) L’Amministrazione ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti da parte del Fornitore;
s) [EVENTUALE] con verbale del l’Amministrazione ha avviato l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 7 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall’articolo 51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021;
t) [OVE ALCUNE VERIFICHE SIANO CONCLUSE] l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale/di ordine speciale/previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara;
u) atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale/di ordine speciale/previsti dalla normativa antimafia/nonché di quelli previsti dal Protocollo di Legalità prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara non sono concluse, il presente Contratto viene sottoscritto nelle more della loro conclusione: conseguentemente, lo stesso prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile;
[CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA]
v) [se l’informazione antimafia liberatoria è stata acquisita] in data la Stazione appaltante ha acquisito l’informazione antimafia liberatoria ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di ;
[se l’informazione antimafia liberatoria non è stata ancora acquisita] il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di
, dell’informazione antimafia, richiesta in data , ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell’acquisita dichiarazione resa dall’appaltatore in ordine all’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del predetto Decreto legislativo; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia predette l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;
w) l’appaltatore ha costituito in data con la compagnia una garanzia definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell’articolo 103 del Codice
dei Contratti, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, consegnando l’originale alla Stazione appaltante;
x) l’appaltatore ha prodotto polizza assicurativa, rilasciata dalla Compagnia a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, dell’Ente Aderente o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore dell’Ente Aderente), nell’esecuzione delle attività di gestione e manutenzione oggetto dell’appalto;
y) [in caso di RTI] l’appaltatore ha prodotto, in copia certificata conforme all’originale, l’atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con atto pubblico del
notaio , in data repertorio n.
raccolta n. , registrato a il , al n
. , serie ;
z) in sede di offerta l’appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Capitolato Tecnico Parti I e II, nel Capitolato d’Oneri e nei suoi allegati posti a base di gara;
Tanto premesso, le Parti come sopra rappresentante e costituite convengono quanto segue.
Articolo 1
(Premesse e allegati – Interpretazione del Contratto)
1.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
a) Bando e Capitolato tecnico e d’oneri istitutivi del SDAPA ICT;
b) Capitolato Tecnico Parti I e II;
c) Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico ed i suoi allegati;
d) l’Offerta presentata dal Fornitore in fase di gara;
e) le garanzie come infra richiamate e descritte;
f) [nel caso in cui l’Fornitore sia un R.T./consorzio] l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio;
1.2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti di cui sopra, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Articolo 2
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e corrispettivo)
2.1. Il Contratto ha ad oggetto l’acquisizione di n.16 (sedici) video comparatori spettrali da laboratorio nell’ambito dei Progetti 19.2.3 “Ammodernamento tecnologico di SIDAF della P. di S.
per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPs” e 38.2.3 “Ammodernamento delle attrezzature per il rilevamento delle caratteristiche di sicurezza dei documenti finalizzata al potenziamento delle Document Expert Units redattrici della Banca Dati SIDAF e FADO per l'inserimento di specimen documentali e alerts”.
In particolare, come descritto nel Capitolato Tecnico – Parti I e II, costituisce oggetto della presente procedura di gara la fornitura di:
nr. 16 (sedici) video comparatori spettrali corredati di tutti i componenti hardware e
software, nonché servizi necessari per il loro funzionamento;
nr. 16 (sedici) postazioni PC complete, una per ciascun video comparatore.
Ciascun video comparatore spettrale da laboratorio dovrà essere installato e configurato per un corretto uso secondo le raccomandazioni del produttore e la coerente destinazione d’uso.
La Fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di base di seguito indicati:
1. tutti i componenti dovranno soddisfare i requisiti e presentare caratteristiche tecniche non inferiori a quanto riportato nel Capitolato Tecnico – Parti I e II;
2. i componenti, laddove di pertinenza, dovranno essere forniti secondo le quantità, indicate nel Capitolato Tecnico – Parti I e II.
Connessi alla fornitura della infrastruttura devono essere previsti i seguenti servizi professionali, così come indicati nei paragrafi 2.2, 5.1., 5.2. del Capitolato Tecnico – Parte II, cui si rinvia espressamente:
• Installazione e configurazione della fornitura;
• Piano di distribuzione
• Garanzia di legge.
2.2. Le caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’affidamento dovranno essere in tutto conformi al presente contratto (di seguito, “Contratto”), all’Offerta presentata dal Fornitore in fase di gara, al Capitolato Tecnico Parti I e II, nonché ad ogni altro atto di gara e documento ad esso allegato, tutti da intendersi parte integrante e sostanziale del presente documento, anche se non materialmente allegati.
2.3. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, oneri fiscali esclusi, è di € [●] ([●] /00), oltre IVA, pari al ribasso percentuale complessivo offerto del [●] %, rispetto alla base d’asta.
2.4. Il corrispettivo è contabilizzato a corpo ex articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati nel presente Contratto.
2.5. Il Fornitore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire l’affidamento, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni dell’Amministrazione, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
2.6. Il Fornitore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo ulteriore rispetto a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello stesso, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile all’Amministrazione. Il corrispettivo deve pertanto intendersi fisso ed invariabile.
Articolo 3 (Durata del Contratto)
3.1. Con riguardo alla durata del Contratto si rinvia al Capitolato Tecnico – Parti I e II.
Articolo 4 (Luogo di esecuzione)
4.1. Il Fornitore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico – Parti I e II.
Articolo 5
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto – domiciliazione del Fornitore)
5.1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 101 del Codice dei Contratti, all’esecuzione delle attività di cui al presente affidamento è preposto un direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito “DEC”), nominato dalla Stazione Appaltante, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile ex art. 111, comma 2 del Codice dei Contratti.
5.2. Il DEC dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del Contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara nonché nell’offerta presentata in fase di gara.
5.3. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Fornitore nominerà un responsabile Generale di Progetto (di seguito “Project Manager”) con funzioni di coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di unica interfaccia tecnico e contabile con l'Amministrazione; di tale nomina dovrà essere data immediata comunicazione all’Amministrazione.
5.4. Il Fornitore dichiara di eleggere domicilio in Xxx , x. - XXX - , ove è convenuto che possono essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del Fornitore tutte le
conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 6
(Termini e modalità di esecuzione delle prestazioni)
6.1. Per la descrizione dei termini e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali si rinvia al Capitolato Tecnico Parte I e II da intendersi integralmente richiamati.
Fermo quanto sopra, eventuali ritardi, inadempimenti ovvero inesatti adempimenti rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico – Parti I e II comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 12 del presente Contratto.
Art. 7 (Verifica di conformità)
7.1. La fornitura dovrà essere presentata alla verifica secondo le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato Tecnico parti I e II cui si rinvia.
7.2. La verifica di conformità della fornitura consisterà nell’accertamento della rispondenza della stessa, nella sua globalità, alle caratteristiche tecnico – funzionali descritte nel Capitolato Tecnico – Parti I e II. In caso di ravvisata non conformità delle prestazioni erogate, si applicheranno le penali di cui all’art. 12 del presente contratto.
7.3. Per ogni altro aspetto relativo alla verifica di conformità si rinvia al Capitolato Tecnico – Parti I e II.
Articolo 8
(Divieto di modifiche dell’appaltatore e varianti della Stazione Appaltante)
8.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore se non preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante e, qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8.2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Durante il periodo di efficacia del Contratto, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal presente atto e dal Capitolato Tecnico – Parti I e II, in ossequio a quanto previsto all’articolo 106 del Codice dei contratti.
8.3. Le Parti statuiscono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 12 del Codice dei contratti la Stazione appaltante potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi di cui al
contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi specificati nel contratto.
Articolo 9
(Scioperi e cause di forza maggiore)
9.1. Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro
48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
9.2. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
9.3. Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
9.4. Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
9.5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
9.6. Qualora il Fornitore non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
9.7. Il Fornitore, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico
del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 10
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
10.1. A titolo di garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore, ai sensi degli articoli 93, comma 7 e 103 del Codice dei Contratti, ha costituito una garanzia definitiva di € _ pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. del
, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
10.2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
10.3. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10.4. La garanzia fideiussoria a scelta del Fornitore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei Contratti. Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 1°settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
10.5. La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e
76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e xx.xx., con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
10.6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
10.7. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
10.8. La garanzia sarà svincolata in seguito alla comunicazione da parte dell’Amministrazione al Fornitore dell’avvenuta verifica di conformità con esito positivo. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta verifica di conformità con esito positivo.
10.9. Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
10.10 La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto l’acquisizione di n. 16 video comparatori spettrali da laboratorio nell’ambito del Progetti 19.2.3 “Ammodernamento tecnologico di SIDAF della P. di S. per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPs” e 38.2.3 “Ammodernamento delle attrezzature per il rilevamento delle caratteristiche di sicurezza dei documenti finalizzata al potenziamento delle Document Expert Units redattrici della Banca Dati SIDAF e FADO per l'inserimento di specimen documentali e alerts” – CIG: 89809133DC; CUP F81B17000430007e F49H18000230006”.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte Fornitore, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento della garanzia definitiva emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, [se del caso che procede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria].
Articolo 11
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
11.1 Il mancato rispetto dei tempi di consegna, installazione e configurazione della fornitura nonché degli altri servizi previsti, di cui al Capitolato Tecnico – Parti I e II, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengano eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l’Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione dell’intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno al Fornitore.
11.2 In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo netto contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dal presente articolo, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento della garanzia definitiva, all’esecuzione in danno al Fornitore, [se del caso nonché all’affidamento dell’appalto al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento].
11.3. Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno del Fornitore ed all’incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
11.4. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
11.5. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della PEC/raccomandata A/R con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
11.6. Eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali saranno compensati dalla Stazione Appaltante con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo.
Articolo 12
(Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari – Regolarità fiscale)
12.1. Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 16 aprile 1987, n. 183, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria tecnico
– amministrativa dei Fondi europei e dei Programmi Operativi Nazionali.
12.2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, le parti concordano di stabilire in 60 (sessanta) giorni lavorativi il termine per i pagamenti.
In particolare, tale termine decorrerà, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), da emettersi successivamente alla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità, con esito positivo, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato D.Lgs. n. 231/2002 e xx.xx..
12.3. Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. In caso in cui il Fornitore sia un RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.
12.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. L’Amministrazione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
12.5. La fatture, recante obbligatoriamente l’indicazione, oltre ai pertinenti riferimenti normativi, del CIG, dei CUP, del numero del contratto e dell’oggetto dell’attività prestata, dovrà essere intestata al: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA – VIII SETTORE, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e xx.xx., nonché dalla Legge n. 244/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: 3OQKLB.
La fattura, inoltre, dovrà contenere i riferimenti al progetto finanziato dall’Unione Europea come segue: “ Progetti 19.2.3 Ammodernamento tecnologico di SIDAF della P. di S. per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPs e 38.2.3 Ammodernamento delle attrezzature per il rilevamento delle caratteristiche di sicurezza dei documenti finalizzata al potenziamento delle Document Expert Units redattrici della Banca Dati SIDAF e FADO per l'inserimento di specimen documentali e alerts”.
12.6. Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e xx.xx., il pagamento sarà effettuati in un’unica soluzione a valle dell’emissione del certificato di conformità, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e xx.xx. sul conto corrente di seguito indicato, intestato al Fornitore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010: Numero c/c: , Banca: Gruppo , Agenzia: - , ABI: , CAB: , CIN: , IBAN: .
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
Cognome e nome: Data e luogo di nascita: _ Indirizzo di residenza:
Nazionalità:
12.7. L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dai paragrafi che precedono.
12.8. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Articolo 13
(subappalto, sub-affidamenti, contratti continuativi di collaborazione)
13.1. Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto. [ALTERNATIVA]
Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: [●] Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico.
13.2. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
– il Fornitore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
– il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
– il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, co. 18, del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il subappaltatore;
13.3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
13.4. Il Fornitore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
13.5. Ai sensi dell’art. 106 co. 14 del Codice dei Contratti, si precisa che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
13.6. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione
13.7. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
13.8. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
13.9. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13.10. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub- contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13.11. È fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’art.105, co.2, del Codice dei Contratti, il Fornitore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare:
– nome del subcontraente;
– importo del subcontratto;
– oggetto della prestazione affidata; e dovrà trasmettere al DEC:
– copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
– dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
– dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010.
Il Fornitore ha facoltà di avvalersi dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto:
[indicare gli estremi del contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]
Articolo 14
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
14.1 Il Fornitore dichiara che il prezzo offerto in fase di gara e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche al presente affidamento. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore)
15.1. Il Fornitore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza (di seguito, “Prodotti”), o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
15.2. In tal caso, il Fornitore pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione lo informi immediatamente e per iscritto delle azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e sempre ché l'Amministrazione abbia conferito al Fornitore, riguardo a tali azioni, le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
15.3. Le obbligazioni derivanti dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione del Fornitore possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca allo stesso, a scelta ed a spese di quest’ultimo, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative fosse ragionevolmente attuabile.
15.4. In quest’ultima ipotesi, il Fornitore rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi del Fornitore stesso;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.
15.5. Il Fornitore non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dal Fornitore con apparecchiature o dati non forniti dal Fornitore;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dal Fornitore;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
15.6. Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità del Fornitore in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 16 (Obblighi del Fornitore)
16.1. Fermo tutto quanto previsto nel presente Contratto nonché nella restante documentazione di gara e nel Capitolato Tecnico – Parti I e II, costituiscono specifici obblighi del fornitore l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto a regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche indicate nel Capitolato Tecnico – Parti I e II nonché nel rispetto delle indicazioni e delle istruzioni impartire dall’Amministrazione nel corso dell’esecuzione contratto stesso.
Articolo 17
(Obblighi del Fornitore in materia di tutela della riservatezza)
17.1. Il Fornitore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’appalto. Il Fornitore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
17.2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall’Amministrazione al Fornitore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione e devono essere restituiti alla stessa al completamento del servizio.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell’Amministrazione i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall’appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
Quanto realizzato in esecuzione del presente contratto diviene di proprietà esclusiva dell’Amministrazione.
Parimenti restano di proprietà dell’Amministrazione, le tecniche nonché le scoperte relative all’elaborazione dei dati sviluppati in esecuzione del contratto.
Pertanto, l’Amministrazione avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente
contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.
17.3. Il Fornitore dovrà garantire all’Amministrazione che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
17.4. Il Fornitore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall’Amministrazione e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. Al Fornitore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dall’Amministrazione.
Articolo 18
(Risoluzione e clausola risolutiva espressa)
18.1. L’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essere notificata dalla stessa con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi e ai modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dall’Capitolato Tecnico parti I e II, nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC;
f) fermo quanto previsto in materia di penali, non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Tecnico – Parti I e II, nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e dal Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
i) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
j) gravi violazioni di legge;
k) ogni altra causa prevista dal Capitolato Tecnico – Parti I e II, nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, dal Contratto e dagli altri documenti di gara.
18.2. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
esito negativo delle verifiche di ordine generale/di ordine speciale/previsti dalla normativa antimafia/nonché di quelli previsti dal Protocollo di Legalità prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del Fornitore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività dell’Amministrazione;
sopravvenienza a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
emanazione a carico del Fornitore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
affidamento in subappalto senza autorizzazione dell’Amministrazione;
cessione anche parziale del contratto;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
ai sensi dell’articolo 108, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Contratto e dagli altri documenti di gara.
18.3. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (quali, telegramma, raccomandata A/R o PEC).
18.4. È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione della prestazione.
18.5. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
18.6. In tale caso, il Fornitore avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 19
(Recesso dell'Amministrazione)
19.1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice dei Contratti, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
19.2. Il decimo dell'importo delle forniture e dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
19.3. La Stazione appaltante ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composi-zione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incarica-to della gestione degli affari dell'appaltatore.
19.4. Nel caso di recesso di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile per le attività contrattuali dell’appaltatore sopra individuato.
Articolo 20 (Patto di integrità)
20.1. Le Parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e xx.xx. ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
20.2 l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il Patto di Integrità costituisce legittima causa di risoluzione del Contratto.
Articolo 21
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
21.1. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione indipendente per la valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di Codice di comportamento approvate con Xxxxxxxx
n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.
Articolo 22
(Divieto di cessione del Contratto – Cessione dei crediti derivanti dal Contratto)
22.1. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
La cessione si configura anche nel caso in cui il Fornitore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui quest’ultimo sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
22.2. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’impresa contraente, si applicano in analogia le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
22.3. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del Codice dei Contratti.
Articolo 23
(Clausole del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020)
23.1 È fatto obbligo al Fornitore di accettare incondizionatamente le clausole relative a contratti finanziati con risorse a valere sul Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, di cui alla pertinente documentazione di gara, che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante del presente atto.
23.2 In particolare, il Fornitore ha accettato le seguenti clausole:
• la stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti uffici dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 sulla procedura ed atti di gara; nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, l’Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela;
• ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n.514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”;
• il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 16 aprile 1987, n. 183, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria tecnico – amministrativa dei Fondi europei e dei Programmi Operativi Nazionali.
Articolo 24 (Trattamento dei dati personali)
24.1. Il Fornitore si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice della Privacy.
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.
24.2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Articolo 25
(Spese inerenti al contratto)
25.1. Il Fornitore contraente nel formulare il prezzo dell’offerta ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
- art. 62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e xx.xx.), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa;
- art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e xx.xx.;
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
- art. 16-bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e xx.xx.).
25.2. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali e tutte le spese di xxxxx e registro della copia del contratto e dei documenti di progetto;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle attività;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione delle attività;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.
25.3. Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del collaudo/certificato di verifica di conformità.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Fornitore.
A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto del Servizio.
Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.
25.4. Le spese inerenti al contratto dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n.790 relativamente alle spese di copia e, con mod.F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Articolo 26
(Disposizioni generali e norme di rinvio)
26.1. Le disposizioni del presente Contratto integrano quelle previste nel Capitolato Tecnico – Parti I e II e del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico.
La sottoscrizione del Contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.
26.2. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c..
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
*
Il presente contratto, composto da n. pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.
Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
*
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Il Fornitore
Il Fornitore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.
Il Fornitore
Si allegano:
1. Patto di Integrità;
2. Capitolato Tecnico Parte I;
3. Capitolato Tecnico Parte II;
4. Capitolato d’Oneri per l’Appalto Specifico; 5. …………..