OPERE STATALI ESEGUITE DA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
OPERE STATALI ESEGUITE DA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
Allestimento museale, adeguamento Funzionale e Valorizzazione
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Art. 60, 146 e ss. del Dlgs 50/2016
(articoli 43, commi da 3 a 6, 241, 243, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto interamente a a corpo
Committente : MiBACT – SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA - Via Skylletion , 1 ROCCELLETTA DI BORGIA -CZ-
Stazione appaltante: SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
Oggetto dell'Appalto:
POLO MUSEALE DI SIBARI-CASSANO IONIO -CS- - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA SIBARITIDE - INTERVENTI DI ALLESTIMENTO MUSEALE E MULTIMEDIALE
Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Xxxxx XXXXXXXXXX Progettista/i:
Dott. Xxxxxxxxxx X'XXXXXXX Arch. Xxxxxxx XXXXXXXX Xxx. Xxxxxx XXXXXXXXX
Ass. Progettazione archeologica:
Xxxx. Xxxxxx XXXXXX Progettazioni di settore:
Dott. Xxxxxxx x: DE ROSIS Geom. Xxxxxxxxx XXX XXXX Collaboratori alla Progettazione:
P.I. Xxxxxxxx LA REGINA
Ufficio di Direzione dei Lavori :
Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione : Geom Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX Impresa esecutrice dei Lavori: Da aggiudicarsi
Direttore tecnico di Cantiere : Da nominarsi
INDICE GENERALE ARTE PRIMA — NORME GENERALI DELL'APPALTO
Art. 1 Oggetto dell'appalto
Art. 2 Ammontare dell'appalto e modalità di stipulazione del contratto
Art. 3 Distribuzione degli importi
Art. 4 Forma e principali dimensioni delle opere Art. 5 Invariabilità del prezzo — Elenco prezzi Art. 6 Lavori in economia
Art. 7 Nuovi prezzi
Art. 8 Condizioni dell'appalto
Art. 9 Cronoprogramma dei lavori
Art. 10 Piano di qualità di costruzione e di installazione
Art. 11 Programma esecutivo dell'impresa
Art. 12 Variazioni dei lavori
Art. 13 Eccezioni dell'appaltatore — Riserve
Art. 14 Garanzie Definitive
Art. 15 Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile contro terzi
Art. 16 Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 17 Garanzie
Art. 18 Subappalto
Art. 19 Consegna dei lavori
Art. 20 Impianto di cantiere e programma dei lavori
Art. 21 Direzione dei lavori
Art. 22 Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 23 Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 24 Termine di ultimazione dei lavori e penale
Art. 25 Proroghe
Art. 26 Danni di forza maggiore Art. 27 Contabilità dei lavori Art. 28 Conto finale
Art. 29 Pagamenti in acconto
Art. 30 Anticipazioni
Art. 31 Piani di sicurezza
Art. 32 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 33 Personale dell'appaltatore
Art. 34 Lavoro notturno e festivo
Art. 35 Proprietà degli oggetti ritrovati
Art. 36 Collaudo
Art. 37 Certificato di regolare esecuzione
Art. 38 Anticipata consegna delle opere — Premio di accelerazione
Art. 39 Controversie
Art. 40 Osservanza delle leggi e documenti contrattuali
PARTE SECONDA — MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Articoli da 41 a ....
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STORICO ARTISTICO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
PARTE PRIMA — NORME GENERALI DELL'APPALTO
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dell’intervento di “allestimenti museali e multimediali al Museo Nazionale della Sibaritide" per come identificato in intestazione comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente di seguito descritte al presente articolo.
- Vetrine e arredi;
- supporti allestimenti;
- pannelli didattici e stampati espositivi;
- modelli e ricostruzioni;
- allestimento area esterna;
- restauro auto d'epoca;
- targhe;
- collegamento tra due moduli;
- opere xxxxx xxxxxxx;
- opere edili interne;
- impianti elettrici;
- interventi impianto termico;
- rete Wi-fi;
- materiali a piè d'opera ;
- impianto fotovoltaico, collegamenti, inverter e allacciamenti.
Sono parte integrante dell'appalto t utte le attività di organizzazione e coordinamento d elle v arie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno e ssere e seguite n ella p iena conformità con tutta l a n ormativa vigente in m ateria d i l avori pubblici i nclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a € 618 .358 ,85 di cui €
604 .257 ,36 per lavori ed € 14 .101 .49 per costi/oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso, e si compone delle seguenti categorie di lavori e relative classificazioni:
- Opere di allestimento museale: € 305.076,95 , cat. OS6 , classifica II, incidenza percentuale sull'ammontare dei lavori 49,34%;
- impianti per la produzione di energia elettrica: 104.000,00, cat. OG9 classifica I, incidenza percentuale sull'ammontare dell'appalto: 16,82%
- impianti elettrici speciali : € 97.378,38, cat. OS30 , classifica I, incidenza percentuale sull'ammontare dei lavori 15,75%;
- opere civili e strutturali (ivi compresi costi della sicurezza) : € 54.850,69, classifica I, incidenza percentuale sull'ammontare dell'appalto: 8,87%;
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica: € 32.244, 33, classifica I, incidenza percentuale sull'ammontare dell'appalto: 5,21%.
- Impianti elettromeccanici termici e condizionamento: € 24.808,50 , cat. OS28 , incidenza percentuale sull'ammontare dei lavori 4,01%
In relazione alle opere da appaltare comprese nell'appalto , si prospetta la seguente situazione:
Importi in euro | Soggetti a ribasso | Non soggetti a ribasso | |
1 | Lavori a corpo | €. 604.257,36 | |
1a | Costi di sicurezza da PSC | € 14.101,49 | |
2 | Importo totale da assoggettare a ribasso d’asta | € 604.257,36 | |
3 | Importo totale non soggetto a ribasso d’asta | € 14.101,49 | |
4 | |||
IMPORTO TOTALE APPALTO | € 618.385,85 |
L’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui alla tabella è stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;
b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,00%;
L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella precedente tabella:
a) importo sottoposto a ribasso d’asta, il cui totale è riportato alla riga 2 della tabella netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara;
b) importo della parte non soggetta a ribasso dei lavori in economia e dei costi per l’attuazione del piano di sicurezza (PSC) il cui totale e riportato alla riga 3 della tabella, non soggetti a ribasso.
Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto non può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, non essendo il computo metrico tra i documenti di riferimento dell'appalto. Il tutto fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
L'importo contrattuale determinato a seguito di offerta in sede di aggiudicazione sarà liquidato nei vari SAL in base alle valutazioni a corpo riportate nel riepilogo, posto in calce al computo metrico. Per ogni voce a corpo per categoria di lavoro sarà allibrata in contabilità l'effettiva percentuale di realizzazione. Non potranno essere invocate dalle parti misurazioni di quantità singole facenti riferimento al computo metrico. L'appalto è da considerarsi "chiavi in mano" e ai prezzi delle categorie a corpo si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.
Il prezzi contrattuali sono vincolanti e i l computo metrico potrà essere invocato dalle parti solo nel caso di valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del presente Capitolato.
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 3
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento agli importi per lavori compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/10 risulta riassunta nel computo metrico .
I pagamenti in corso d'opera dei lavori effettivamente eseguiti saranno effettuati quando il credito non risulti inferiore ad €. 100 .000 ,00 (centomila) al netto dell’offerta del ribasso d’asta e della prescritta trattenuta di garanzia e del recupero dell'anticipazione se erogata.
Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore dei lavori:
Sono pertanto comprese nell'appalto le seguenti opere:
- Vetrine e arredi;
- supporti allestimenti;
- pannelli didattici e stampati espositivi;
- modelli e ricostruzioni;
- allestimento area esterna;
- restauro auto d'epoca;
- targhe;
- collegamento tra due moduli;
- opere xxxxx xxxxxxx;
- opere edili interne;
- impianti elettrici;
- interventi impianto termico;
- rete Wi-fi;
- materiali a piè d'opera ;
- impianto fotovoltaico e collegamenti .
Il progetto esecutivo a base dell'appalto consta dei seguenti elaborati di progetto:
1. Relazione tecnica e descrittiva e documentazione fotografica.
2. Computo metrico estimativo.
3. Computo metrico estimativo della sicurezza.
4. Stima dell’incidenza della manodopera.
5. Elenco dei prezzi.
6. Analisi dei prezzi fuori tariffa.
7. Piano delle misure di sicurezza e di coordinamento.
8. Piano di manutenzione dell’opera:
9. Capitolato speciale di appalto opere edili, impiantistiche, di arredo e di allestimento
10. Capitolato prestazionale sistema multimediale
11. Capitolato prestazionale sistema Servizi
12. Determinazioni dei compensi per i servizi di ingegneria e architettura da affidare a contraenti esterni;
13. Cronoprogramma.
14. Quadro economico dell’intervento
15. Schema di Contratto di appalto (lavori edili ed impiantistici, di arredo e allestimento)
16. Schema di contratto di appalto (Allestimento Multimediale)
17. Schema contratto di appalto ( Servizi)
R.00 Planimetrie di inquadramento territoriale (catastale-ortofoto -CTR) (Scala 1:4000);
R.01 Pianta generale stato di fatto con indicazione degli interventi (Scala 1:500)
R.02 Pianta copertura (Scala 1:200)
R.03 Prospetti e piante con indicazione degli interventi edili puntuali (Scala 1:200 / 500);
COLLEGAMENTO SALE 4 E 5 -Architettonico-
SF.01 Pianta Sezione e Prospetto Stato di fatto (Scala 1:50);
PR.01 Pianta, Sezione, Prospetto e Particolare Progetto (Scala 1:50); PR.02 Abaco infissi e particolari (Scala 1:20 - 10);
ST.01 Relazione tecnica generale di calcolo; ST.02 Relazione di calcolo
ST.03 Relazione sui materiali
ST.04 Relazione geotecnica e sulle fondazioni ST.05 Relazione geologica intervento limitrofo ST.06 Pianta carpenteria fondazioni (Scala 1:50);
ST.07 Pianta carpenteria primo impalcato (Scala 1:50); ST.08 Pianta e carpenteria copertura (Scala 1:50); ST.09 Carpenteria pilastri (Scala 1:50);
IMPIANTI:
Elettrico e fotovoltaico
El.01 Relazione tecnica impianto elettrico e fotovoltaico; El.02 Planimetria impianto elettrico;
El.03 Schema impianto fotovoltaico;
Allestimenti e arredi
AA.1 Supporti anfore e Capitelli; AA.2 Pedane;
AA.3 Supporti forgia, epigrafe, porta AA.3bisSupporto trabeazione
AA.4 Area medievale e vano accesso tetto AA.5 Struttura di copertura macchina d'epoca AA.6 Arredamento sale.
ALLESTIMENTO MUSEALE:
RS. Mult. 01 – Relazione Specialistica “Progetto di allestimento museale”
RS. Mult. 02 a– Relazione Specialistica “Progetto di allestimento museale” rete Wifi e Workstation 3D
RS. Mult. 02b – Relazione Specialistica “Progetto di allestimento museale” Scenografia e riprese fotografiche RS. Mult. 03a – Relazione Specialistica “Progetto di allestimento museale” -Sito Web e Applicativo-
RS. Mult. 03b – Relazione Specialistica “Progetto di allestimento museale”
RS. Mult. 04a – Relazione Specialistica “Progetto di allestimento museale”- HARDWARE- RS. Mult. 04b – Relazione Specialistica “Progetto di allestimento museale”- SOFTWARE-
PI.0 Planimetria stato attuale - allestimento museale- PI.1 Planimetria allestimenti museali
PI.1a Planimetria pannellistica ingresso PI.2a Planimetria pannellistica corridoio
Pr.1 Prospetti e planimetria pannellistica Sala 1 La Preistoria
Pr.2 Prospetti e planimetria pannellistica Sala 7 -Ricognizioni nel territorio Pr.3 Prospetti e planimetria pannellistica Sala 2 -La Protostoria
Pr.4 Prospetti e planimetria pannellistica Sala 3 -Sibari Età Arcaica Pr.5 Prospetti e planimetria pannellistica Sala 4 -Thurii e la Turiatide
Pr.6 Prospetti e planimetria pannellistica Sala 5 -Le popolazioni italiche Pr.7 Prospetti e planimetria pannellistica Sala 6 -L'età Romana
Pr.8 Prospetti e planimetria pannellistica Sala 7 -Il Medioevo
La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati dall'articolo 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito a misura sulla base dell'Elenco prezzi dell'appalto individuato dal presente capitolato.
Art. 5
INVARIABILITÀ DEL PREZZO — ELENCO PREZZI
Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.
I prezzi globali d elle voci a c orp o in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dal riepilogo del computo metrico allegato al contratto e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro.
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.
I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.
Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti privati.
Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche, un prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta, e può essere aumentato soltanto nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, applicandolo all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale viene stabilita annualmente dal Ministro dei Lavori pubblici (con decreto da emanare entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Art. 6
LAVORI IN ECONOMIA
I lavori in economia eventualmente necessari, non compresi nell'appalto, non daranno luogo ad una valutazione a c o r p o o a misura ma saranno inseriti nella contabilità generale secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. Sull'importo dei lavori in economia il ribasso d'asta verrà applicato sulla parte non afferente al costo della manodopera (non soggetta a ribasso ) ma solo sulla parte afferente a spese generale , utile impresa, consumo carburanti e noleggio attrezzature.
L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori e dal personale incaricato, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.
Art. 7
NUOVI PREZZI
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:
- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
- La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile
del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante fatte salve le potestà variantive riservate a quest'ultimo dalla normativa e tenuto conto che trattasi di interventi su beni culturali .
Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.
Art. 8
CONDIZIONI DELL'APPALTO
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
Art. 9
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore s’impegna a rispettare i tempi e la durata complessiva dei lavori secondo il Cronoprogramma facente parte del Progetto. In ogni caso, il termine fissato contrattualmente per l’ultimazione dei lavori, valutato in 240 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori (fatte salve eventuali richieste di offerte migliorative di riduzione dei tempi) , non potrà subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori. Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:
- una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;
- l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Art. 10
PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori. Tale piano dovrà in ogni caso essere redatto qualora richiesto dal Direttore dei lavori trattandosi di intervento specialistico che interessano beni culturali aperti al pubblico .
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.
Tutte le lavorazioni del presente capitolato sono suddivise in tre classi di importanza:
- critica (strutture, impianti e parti anche indirettamente legate alla sicurezza delle prestazioni e dei livelli di funzionalità richiesti all'opera completata);
- importante (strutture, impianti e loro parti legate alla regolarità delle prestazioni richiesti all'opera completata);
- comune (tutti i componenti e i materiali non compresi nelle due classi precedenti).
L'appartenenza alle diverse classi di importanza determina alcuni livelli di priorità, oltre che nell'attività di controllo, anche nelle priorità che verranno assegnate:
- nell'approvvigionamento dei materiali e nei criteri di qualità richiesti per le singole parti;
- nella identificabilità dei materiali;
- nella valutazione delle eventuali condizioni di non conformità alle specifiche prescrizioni.
Art. 11
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'IMPRESA
Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all'articolo 40 comma1 del
D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, un proprio programma esecutivo nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:
- una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;
- l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Art. 12
VARIAZIONI DEI LAVORI
Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi:
— per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
— per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera;
- per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera;
- nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile;
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti;
- entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro;
- entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori.
Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso.
La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato:
- dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute;
- dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 207/2010.
Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.
La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.
L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016.
Art. 13
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE — RISERVE
Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono disciplinate dall’articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016. Le eventuali riserve vengono immediatamente comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al responsabile del procedimento che, valutata la ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.
Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, procede secondo l'indirizzo normativo per la risoluzione della controversia.
Per il presente intervento l'amministrazione intende escludere il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 209 del codice dei contratti. Qualora diverse pattuizioni contrattuali rendessero possibile il ricorso all'arbitrato il responsabile del Procedimento può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Decreto Legislativo 50/2016. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 citato.
L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Art. 14
GARANZIE DEFINITIVE
Per la stipulazione del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, per la garanzia provvisoria;
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 5% dell'importo totale dei lavori risultante dal conto finale per come liquidato in sede di collaudo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Decreto
Legislativo 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo
pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
Art. 15
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO XXXXX
L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.
L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.
Art. 16
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE
Per i lavori di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente articolo.
Art. 17
GARANZIE
Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.
Art. 18
SUBAPPALTO
Nel caso di opere pubbliche, la stazione appaltante dovrà indicare nel progetto e nel bando di gara le categorie prevalenti ed il relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da realizzare; la quota parte subappaltabile delle suddette categorie prevalenti è definita in una quota non superiore al 30% delle singole categorie ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
1. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto ( completo di computo metrico ed elaborati accessori che consentano la precisa individuazione delle opere concesse in sub appalto) presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
c) che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 136 del Decreto Legislativo 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 €, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).
2. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
3. Ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 €, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo;
c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, del Decreto Legislativo 50/2016, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 223/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006);
e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
6. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lett. d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4, lett. d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. (Solo nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori)
9. Ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016, se una o più d’una delle lavorazioni relative strutture, impianti ed opere speciali, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
10. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. 207/2010. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
11. Nel caso di sub affidamenti di cui all' articolo 7 ed in particolare per le "forniture in opera" dovrà essere comunicata la stipula del contratto completo delle generalità dell'affidatario, l'importo affidato e uno specifico elaborato da cui si evinca che l'importo della manodopera da utilizzare in cantiere per l'installazione è inferiore al valore dei materiali.
a) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da 6 mesi ad un anno).
Art. 19
CONSEGNA DEI LAVORI
Nel caso di amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto e, qualora la registrazione alla Corte dei Conti non sia richiesta per legge, non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto. Per le altre stazioni appaltanti il termine fissato per la consegna dei lavori è di quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell'appaltatore per l'espletamento di tale atto.
Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i disegni di progetto dei lavori da eseguire.
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
- le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i tracciamenti, il posizionamento di sagome e capisaldi;
- le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area in cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e che si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste.
- la redazione di uno stato di fatto o di consistenza qualora all'applatatore vengano consegnate aree e/o fabbricati con materiali dell'Amministrazione.
Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al responsabile del procedimento che, se richiesto, ne rilascerà copia conforme all'appaltatore.
Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle opere contrattuali. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare
quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per l'eventuale rimborso delle spese in caso di mancata stipula del contratto.
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fisserà una nuova data; trascorsa inutilmente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale stabilito verrà calcolata dalla data della prima convocazione.
Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna. In caso di consegna parziale dei lavori l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle opere situate nelle aree già disponibili.
Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate.
Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei luoghi rispetto alle indicazioni progettuali, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna secondo le modalità già indicate nel presente capitolato.
Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.
Art. 20
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L'appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto completo del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come prescritto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10.
In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.
Art. 21
DIREZIONE DEI LAVORI
La stazione appaltante, prima della gara, provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, all'istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere. Trattandosi di intervento che afferisce al restauro di superfici decorate dell'architettura l'Ufficio di DD.LL dovrà prevedere un restauratore di beni cilturali.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:
- l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- la verifica del programma di manutenzione;
- la predisposizione dei documenti contabili;
- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;
- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- assistenza alle operazioni di collaudo;
- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate;
- la segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
Il direttore dei lavori provvederà all'assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere assegnati all'ufficio di direzione dei lavori.
Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.
Art. 22
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.
Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
Art. 23
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di
verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.
Art. 24
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 240 (duecentoquaranta), salvo diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (dell'ultimo verbale in caso di consegna frazionata) .
L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.
Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.
L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Art. 25
PROROGHE
L'appaltatore, qualora per cause oggettive a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.
La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
La concessione della proroga non dovrà comportare oneri per la Stazione appaltante e, per tale motivo, all'atto della sua concessione l'appaltatore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in tal senso.
Art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Trattandosi di interventi su beni culturali - per cui vige l'obbligo della conservazione pena la perdita di valore o del bene culturale stesso -l'appaltatore nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori non dovrà tralasciare alcun dettaglio o precauzione per salvaguardare i beni oggetto dei lavori non tralasciando di segnalare per iscritto situazioni, circostanze o fasi lavorative da cui possono derivare criticità.
L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti
- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;
- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;
- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.
Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.
L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.
Art. 27
CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste mensili/ settimanali degli operai dei mezzi d'opera e delle provviste;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati di avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.
Art. 28
CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni. Per il seguente appalto il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro 15 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.
Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
Art. 29
PAGAMENTI IN ACCONTO - RITARDO NEI PAGAMENTI
L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo di € 100.000,00-
Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.
La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l'elenco prezzi contrattuale.
I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Qualora vi sia un ritardo accertato nella corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante saranno dovuti all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, come previsto dalla normativa vigente sull'argomento:in primis quella specifica di settore ( con specifiche indicazioni di calcolo ) sia
quelle generali.. Al fine di consentire alla stazione appaltante la definizione degli importi impegnati e da impegnare per l'esecuzione dell'opera, qualora l'appaltatore ritenga siano dovuti interessi e gli stessi non vengano corrisposti direttamente dall'Amministrazione, il medesimo appaltatore, trascorsi 60 giorni dalla cessazione dall'evento che egli ritiene aver causato maturazione di interessi è tenuto a presentare apposita richiesta all'amministrazione. La suddetta richiesta, pena la decadenza da ogni diritto, deve essere comunque presentata prima della sottoscrizione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 30
ANTICIPAZIONI
La stazione appaltante concede l’ anticipazione sull’importo contrattuale in conformità dei casi consentiti dalla normativa vigente subordinata all'inizio effettivo dei lavori, alla prestazione di polizza ( nei termini di legge) a garanzia di importo pari all'anticipazione stessa maggiorata dell'importo dell'IVA e degli interessi per il periodo di riferimento. L'anticipazione sarà recuperata progressivamente all'emissione dei pagamenti e, allo stato finale, dovrà risultare recuperata per intero.
Art. 31
PIANI DI SICUREZZA
Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.
L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.
Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Art. 32
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. 145/2000, al Reg. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
- la redazione di progetti e/o stralci di progetti esecutivi qualora la necessità degli stessi derivi da opere migliorative offerte in procedure concorsuali di affidamento dell'appalto ad "offerta economicamente più vantaggiosa" ; in tal caso la progettazione dovrà essere redatta, a spese dell'operatore economico offerente, da tecnico qualificato in possesso di idonea abilitazione e di iscrizione all'albo, se dovuta. Nessun compenso potrà in ogni caso essere richiesto per tale prestazione . La suddetta progettazione di dettaglio sulle opere migliorative dovrà ottenere, se dovute, specifiche approvazioni da parte di Enti ed Uffici preposti prima della stipula del contratto.
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con idonee strutture, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei
lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;
- la costruzione di accessi, strade, ponti, passerelle, canali e in genere di tutte quelle opere provvisorie necessarie per mantenere il transito su strade pubbliche o private e su percorsi interni interessati da opere di deviazione o per assicurare la continuità delle reti impiantistiche a servizio del complesso monumentale, comprese anche le eventuali opere di protezione provvisorie;
- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono, …), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, compresa la segnalazione, sia diurna sia notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, dei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori oggetto dell’appalto;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- la custodia, vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ACEA, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potrà
richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compenso;
- l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i lavori;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;
- le spese per le operazioni di collaudo, ad eccezione dell’onorario per i collaudatori, che rimane a carico dell’Amministrazione;
- l’impegno a custodire e quindi consegnare all’Amministrazione ogni bene di valore archeologico, storico o artistico che sia rinvenuto durante l’esecuzione dei lavori. I rapporti fra l’Amministrazione e l’Impresa nel caso di rinvenimento di oggetti restano regolati dall’art. 35 del Capitolato Generale;
- la fornitura di attrezzi, strumenti e relativa mano d’opera per l’esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione dell’esecuzione delle opere di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- l’assistenza topografica durante l’esecuzione delle opere, la conservazione fino al collaudo dei capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna, nonché i riferimenti alla contabilità dei lavori;
- l’obbligo di rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti ed ogni altro ingombro residuale.
Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:
1. le spese relative alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese inerenti le copie degli atti e dei disegni anche per pratiche svolte dall'Amministrazione e inerenti i lavori in appalto;
2. l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell'acqua e per l'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza;
3. ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati, se del caso;
4. le spese relative alle prove diagnostiche sui materiali e manufatti da costruzione;
5. le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;
6. la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l’appalto;
7. l’esecuzione di campioni e prototipi ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
8. la redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
9. l’esecuzione a proprie spese, se non già preventivamente condotte, delle indagini diagnostiche atte a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti; indispensabili per identificare correttamente le patologie di degrado in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d’acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica;
10. la redazione, nel caso di utilizzo di schemi ed apparecchiature equivalenti a quelle di progetto , dei progetti esecutivi, e comunque l’adeguamento dei medesimi in caso di non perfetta conformità rispetto ai disegni architettonici, degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, se non già forniti dalla Stazione Appaltante, da consegnare in triplice copia alla medesima; dovranno altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore; in ogni caso a lavori ultimati, se sono state apportate varianti in corso d'opera, l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori elaborati grafico descrittivi (AS BUILT) con il rilievo esatto del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo riportando tali dati sulle tavole di progetto e allegando diagrammi, schemi di funzionamento e indicazioni manutentive delle apparecchiature installate;
11. tutti i disegni di progetto e le specifiche eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, dovranno essere controllati ed accettati dall'Appaltatore che ne assumerà pertanto la responsabilità; i disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati all'Appaltatore durante il corso dei lavori;
12. l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità;
13. l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;
14. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli
delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;
15. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
16. l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
17. lo svolgimento della pratica e della spesa relativa alla denuncia delle opere in cemento armato e metalliche al Genio Civile secondo quanto previsto dalla legge 11 maggio 1971,
n. 1086 e dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, se del caso;
18. la predisposizione di tutta la documentazione e le spese relative riguardante l'isolamento termico degli edifici ai sensi della vigente normativa in materia, quando non già fornita dalla Committenza;
L'Appaltatore resta altresì obbligato:
- a fornire periodicamente, a sua cura e spese, le fotografie a colori, in formato cartaceo e digitale, delle opere in corso o già ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, nel formato di cm 20x25 e nel numero di almeno 4 esemplari per ciascun soggetto; dovrà altresì essere fornita una serie di diapositive a colori, una per soggetto e per ogni singolo intervento; per le opere di particolare rilievo potranno essere disposti dalla Direzione Lavori
degli ingrandimenti di maggiore formato; resta inteso che i rilevamenti fotografici dovranno essere affidati ad esperti professionisti del ramo;
- ad installare, a proprie cure e spese, e mantenere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dall'Amministrazione; il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi; per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore Lavori potrà richiedere che venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere; tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto; la tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema fornito dall’Amministrazione, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere; in fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori; in particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera; il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi
dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo fisso ed invariabile.
L’appaltatore deve, inoltre, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen.
145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, con deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato in caso di variazione, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Art. 33
PERSONALE DELL'APPALTATORE
Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.
L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 34
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
Art. 35
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI
La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva, come per legge, la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
Il rinvenimento di tali oggetti rientra tra le finalità dell'intervento e, qualora avvenga anche al di fuoiri dell'area di scavo dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.
La temporanea interruzione delle opere al di fuori delle aree in cui è previsto lo scavo archeologico dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Art. 36
COLLAUDO
Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 150, del Decreto Legislativo 50/2016 e per gli interventi sui Beni del Patrimonio culturale .
A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine, in conformità dell’articolo 102, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016.
Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo( non sono ammesse iscrizione di riserve sull'atto di collaudo); le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10. L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore.
Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:
a. i verbali di visita al cantiere;
b. le relazioni previste;
c. il certificato di collaudo;
d. il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;
e. le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
f. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 104.e dell'articolo 103 (cauzione definitiva) del Decreto Legislativo 50/2016.
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 37
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità
con cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.
Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
Xxxxxxx, anche per il certificato di regolare esecuzione, i limiti e le condizioni di provvisorietà per i due anno successivi alla sua emissione così come già riportato per il certificato di collaudo.
Art. 38
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE — PREMIO DI ACCELERAZIONE
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera eseguita prima dell'effettuazione del collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:
— che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere;
— che sia stato richiesto o redatto , dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti a rete;
— che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici;
— che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato;
— che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna anticipata.
La stazione appaltante può richiedere all'organo di collaudo di verificare che le condizioni prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l'organo di collaudo redige un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro utilizzabilità.
La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell'appaltatore.
In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante ( o l'ente a cui le opere sono destinate) si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente.
Non sono previsti per il presente appalto premi di accelerazione.
Art. 39
CONTROVERSIE
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo. Dopo aver consultato l'appaltatore sulle condizioni di un eventuale accordo, il responsabile del procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla stazione appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e all'appaltatore.
Nel caso di adesione dell'appaltatore alle ipotesi presentate di accordo xxxxxxx, il responsabile del procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.
Ove ciò non risultasse possibile o contrattualmente escluso, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto,
dovranno essere risolte nei modi previsti dalla normativa. Non è previsto per i presente appalto il ricorso all'arbitrato.
Art. 40
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
f) dell'Elenco Prezzi; g)
PARTE SECONDA — MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 41
MISURAZIONE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore agli accertamenti e misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 207/10.
Art. 42
VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto
della normativa generale e particolare già citata.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'appaltatore.
Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente proposte dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall'articolo 149 del Decreto Legislativo 50/2016. e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore.
Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso,
l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l'appalto.
Art. 43
VALUTAZIONE DEI LAVORI
Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa a corpo tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Sono incluse nell'importo tutte le opere individuate negli elaborati progettuali ovvero espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio.
Eventuali varianti valutate a misura saranno compensate con la misurazione delle opere effettivamente eseguite.
DISPOSIZIONI
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei modi previsti dalla normativa vigente;
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA (qualora introdotte in sede di esecuzione delle opere)
Tutte le opere da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quanto altro necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto.
Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore dei
lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante.
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per la posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore indipendentemente dall'ordine di arrivo degli stessi in cantiere.
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 29 del presente Capitolato, all’importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono le seguenti.
SCAVI IN GENERE
In aggiunta ai particolari obblighi emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere, l’Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri che dovrà affrontare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi genere ed entità, secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato compresi, le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi, nel caso di opere a misura, dovrà essere effettuata nei seguenti modi:
a) il volume degli scavi di sbancamento dovrà essere determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
b) gli scavi di fondazione (di sbancamento, a sezione obbligata o a sezione ristretta) saranno computati, per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento; oppure dal terreno naturale, quando lo scavo di sbancamento non verrà effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali poiché, ogni maggiore scavo, si riterrà già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco. Nel caso di scampanature messe in opera nella parte inferiore degli scavi, i relativi volumi dovranno essere valutati geometricamente, suddividendoli in
figure elementari semplici ovvero, applicando il metodo delle sezioni ragguagliate; inoltre, per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di sbatacchiature, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, saranno applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco;
c) scavi archeologici: I prezzi per tali scavi sono quelli previsti in progetto; nel caso di altri scavi i sovrapprezzi per questo tipo, in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione dovranno essere pagati al metro cubo secondo le modalità indicate alla lett.b) del presente articolo con opportuni sovrapprezzi relativi alla specifica morfologia del sito. L’onere del vaglio del terriccio e la custodia dei reperti in appositi contenitori, sarà compreso nel prezzo indicato.
RILEVATI E RINTERRI
Il volume dei rilevati o rinterri, nel caso di lavori a misura, dovrà essere determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a m³ per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE A SECCO
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai ecc., sarà valutato, per lavori a misura, a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
I prezzi relativi ai lavori che ammettono demolizioni, anche parziali, dovranno intendersi sempre compensati di ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.
a) Demolizione di murature: verrà, in genere, pagata, in caso di appalto a misura, a volume di muratura concretamente demolita, comprensiva di intonaci e rivestimenti a qualsiasi altezza; tutti i fori, pari o superiori a 2 m², verranno sottratti. Potrà essere accreditata come demolizione in breccia quando il vano utile da ricavare non supererà la superficie di 2 m², ovvero, in caso di demolizione a grande sviluppo longitudinale, quando la larghezza non supererà i 50 cm. L’appaltatore potrà reimpiegare i materiali di recupero, valutandoli come nuovi, in sostituzione di quelli che egli avrebbe dovuto approvvigionare ossia, considerando lo stesso prezzo fissato per quelli nuovi oppure, in assenza del prezzo, utilizzando il prezzo commerciale detratto, in ogni caso, del ribasso d’asta. L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall’importo netto dei lavori.
b) Demolizione di tramezzi: dovrà essere valutata, nel caso di applato a misura, secondo l’effettiva superficie (m²) dei tramezzi, o delle porzioni realmente demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti; detraendo eventuali aperture dimensionalmente pari o superiori a 2 m².
c) Demolizione di intonaci e rivestimenti: la demolizione, a qualsiasi altezza, degli intonaci dovrà essere computata secondo l’effettiva superficie (m²) asportata detraendo, eventuali aperture dimensionalmente pari o superiori a 2 m², misurata la luce netta, valutando a parte la riquadratura solo nel caso in cui si tratti di murature caratterizzate da uno spessore maggiore di 15 cm.
d) Demolizione di pavimenti: dovrà essere calcolata, indipendentemente dal genere e dal
materiale del pavimento per la superficie compresa tra le pareti intonacate dell’ambiente; la misurazione comprenderà l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco. Il prezzo sarà comprensivo dell’onere della, eventuale, demolizione dello zoccolino battiscopa indipendentemente dalla natura.
e) Rimozione e/o demolizione dei solai: questa operazione dovrà essere valutata a superficie (m²) in base alle luci nette delle strutture. Nel prezzo delle rimozioni e/o demolizioni dei solai saranno comprese:
- la demolizione del tavolato con sovrastante cretonato o sottofondo e dell’eventuale soffitto su arellato o rete se si tratta di struttura portante in legno;
- la demolizione completa del soffitto e dei pavimento, salvo che non risulti prescritta e compensata a parte la rimozione accurata del pavimento, se si tratta di struttura portante in ferro;
- la demolizione del pavimento e del soffitto, salvo che non risulti prescritta la rimozione accurata del pavimento se si tratta del tipo misto in c.a. e laterizio.
f) Rimozione della grossa orditura del tetto: dovrà essere computata al metro quadrato misurando geometricamente la superficie delle falde del tetto senza detrarre eventuali fori. Nel caso la rimozione interessi singoli elementi o parti della grossa orditura, verrà computata solamente la parte interessata; nel prezzo dovrà essere compensato anche l’onere della rimozione di eventuali dormienti.
MURATURE IN GENERE
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, dovranno essere misurate geometricamente, a volume od a superficie, in riferimento alla specifica categoria e in base a misure prese sul vivo ovvero escludendo gli intonaci. Dovranno essere detratti tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e i vuoti di canne fumarie, canalizzazioni ecc., caratterizzati da una sezione superiore a 0,25 m², in quest’ultimo caso rimarrà all’Appaltatore, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Dovrà, inoltre, essere detratto il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
I prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, s’intenderanno comprensivi di rinzaffo delle facce visibili dei muri. Il rinzaffo dovrà essere sempre eseguito e sarà compreso nel prezzo unitario, anche nel caso di muri che dovranno essere poi caricati a terrapieni; per questi ultimi dovrà, inoltre, essere compresa la, eventuale, formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. I prezzi della muratura di qualsiasi specie si intenderanno compresi di ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Le murature, qualunque sia la loro curvatura in pianta o in sezione anche se costruite sotto raggio, non potranno essere comprese nella categoria delle volte; dovranno essere pertanto, valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcuna maggiorazione di compenso.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, dovranno essere valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata dovrà essere considerata della stessa natura della muratura.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio dovranno essere misurate a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m², intendendo nel
prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la D.L. ritenga opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietra o mattone in spessore superiore ad una testa, dovranno essere pagati a volume (m³) e, a secondo del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, con i prezzi di elenco con i quali si intendono remunerate tutte le forniture, e le lavorazioni per fornire la struttura voltata finita con tutti i giunti delle facce viste frontali e dell’intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni in foglio o ad una testa dovranno essere liquidate a superficie (m²), come le analoghe murature.
MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO
La pietra da taglio da pagarsi a volume dovrà essere sempre valutata al metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie (m²), dovranno essere valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
PARAMENTI A FACCIA-VISTA
I prezzi stabiliti per le lavorazioni a faccia-vista, da pagare separatamente dalle murature, comprendono il compenso per i piani di posa e di connessura, per la lavorazione faccia vista e qualunque altro eventuale costo del pietrame di rivestimento allorché questo sia previsto di qualità e provenienza differente da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.
La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine in mattoni verrà eseguita per la loro superficie effettiva (m²), dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio o artificiale.
CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, dovranno essere in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intenderanno compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
COPERTURE A FALDA (SOLAI INCLINATI)
I solai inclinati (ossia le coperture in genere) dovranno essere computati al metro quadrato, determinando le dimensioni della proiezione orizzontale della superficie delle falde del tetto senza sottrarre i vani adibiti a comignoli, abbaini, lucernari o ad altre parti sporgenti dalla copertura, purché non eccedenti, ciascuno di essi, la superficie di 1 m²; in questo caso dovranno essere sottratti per intero. Non dovranno essere considerate sovrapposizioni ed adiacenze dei giunti. Nel prezzo delle coperture saranno compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione salvo la grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci, terzere, colmi ecc.), l’isolamento termico, l’impermeabilizzazione, le gronde ed i pluviali che verranno valutati a parte.
MANTO DI COPERTURA
Il manto di copertura dovrà essere computato al metro quadrato, misurando geometricamente le superfici delle falde del tetto, senza sottrarre i vani adibiti a comignoli, abbaini, lucernari ed altre parti sporgenti dalla copertura, purché non eccedenti, ciascuno di essi, la superficie di 1 m²; in questo caso dovranno essere sottratti per intero. Le eventuali lastre di piombo, zinco o ferro messe in opera sulla copertura per i compluvi ovvero all’estremità delle falde, intorno ai lucernari, agli abbaini, ai comignoli ecc., saranno pagate a parte coi prezzi fissati in elenco per questi materiali.
VESPAI
Nel prezzo previsto per i vespai è compreso l'onere per la fornitura e posa in opera dei materiali secondo le prescrizioni progettuali o le indicazioni del direttore dei lavori; la valutazione sarà effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.
MASSETTI
L’esecuzione di massetti in calce idraulica naturale o cemento a vista ovvero massetti di sottofondo normali o speciali (alleggeriti, strutturali ecc.) dovrà essere computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e computati a lavoro eseguito. Il prezzo comprenderà il conglomerato, le sponde per il contenimento del getto, l’eventuale rete elettrosaldata prescritta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici, la creazione di giunti nonché tutte le lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori richiesti.
PAVIMENTI
I pavimenti, indipendentemente dalla tipologia, dovranno essere valutati per la superficie (m²) vista tra le pareti intonacate dell’ambiente; la misura non comprenderà l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprenderanno l’onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, escluso il sottofondo che verrà invece pagato a parte, per il suo volume effettivo (m³) in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco.
Ogni prezzo relativo ai pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intenderà compreso degli oneri, delle opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque sia l’entità delle opere stesse.
POSA IN OPERA DI XXXXX, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici ovvero ai volumi effettivi, dei materiali in opera, determinati con i criteri descritti per le “murature in pietra da taglio”.
Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato, si intenderà compreso nei prezzi.
Nello specifico detti prezzi, comprenderanno gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la relativa provvisoria protezione, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera. Resteranno escluse, dal suddetto prezzo, le prestazioni dello scalpellino e del marmista per gli eventuali ritocchi agli elementi da montare allorché le pietre e/o i marmi non fossero forniti dall’appaltatore stesso.
I prezzi di elenco risultano comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i
pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon
collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.
Il prezzo previsto per la suddetta posa in opera dei marmi e pietre, anche se la fornitura sarà affidata all’Appaltatore, comprenderà altresì l’onere dell’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, a prescindere dall’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti all’Appaltatore dalla stazione appaltante compreso, inoltre, ogni eventuale onere per spostamento di ponteggi e di apparecchiature di sollevamento.
IMPERMEABILIZZAZIONE
Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei metri quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal calcolo verranno dedotti i vuoti superiori ad 1 mq.
I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.
Il prezzo indicato comprenderà tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera richiesti, la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto richiesto.
INTONACI
Il calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verrà fatto in base alla superficie effettivamente eseguita; il prezzo indicato sarà comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione includendo le riprese, la chiusura di tracce, i raccordi, i rinzaffi ed il completo trattamento di tutte le parti indicate.
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore inferiore a 15 cm. saranno calcolate le superfici eseguite detraendo tutti i vuoti presenti (porte, finestre, etc.) e non considerando le riquadrature.
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore superiore a 15 cm. il calcolo verrà eseguito vuoto per pieno con le seguenti specifiche:
a. per i vani inferiori a 4 mq. di superficie non saranno detratti i vuoti o le zone mancanti e non saranno computate le riquadrature dei vani;
b. per i vani superiori a 4 mq. di superficie si dovranno detrarre tutti i vuoti e le zone mancanti ma dovranno essere calcolate le eventuali riquadrature dei vani.
Nel caso di lesene, riquadrature o modanature saranno computate le superfici laterali di tali elementi solo quando la loro larghezza superi i 5 cm.; dovranno essere, inoltre, inclusi nel prezzo anche i raccordi o curve dell'intonaco con raggio di curvatura inferiore a cm. 15 e la misurazione verrà effettuata come per gli spigoli vivi.
Gli intonaci esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla detrazione delle aperture per porte e finestre superiori ad 1 mq.; l'applicazione di intonaco per l'esecuzione di lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate come superfici piane.
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per un coefficiente di 1,2.
Nel prezzo unitario fissato per gli intonaci interni ed esterni saranno comprese anche tutte le lavorazioni necessarie per la chiusura e le riprese da eseguire dopo la chiusura di tracce o dopo la messa in opera di pavimenti, zoccoletti e telai per infissi interni ed esterni.
Nel caso di lavori particolari verranno fissate apposite prescrizioni (per la valutazione di tali
opere) in mancanza delle quali resta fissato quanto stabilito dalle norme del presente capitolato TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere risulteranno compresi tutti gli
oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno, di norma, misurate con le stesse norme
Sancite per gli intonaci.
L’esecuzione di coloritura o verniciatura degli infissi dovrà ottemperare alle seguenti norme:
a. le porte, bussole e simili, (x 2) dovranno essere computate due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se presenti, non detraendo l’eventuale superficie del vetro. Così facendo, risulterà compresa anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassonetto tipo romano per tramezzi e dell’imbotto tipo lombardo, sempre per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
b. le finestre senza persiane, (x 3) ma con controsportelli, dovranno essere computate tre volte la luce netta dell’infisso, in questo modo risulterà compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);
c. le finestre senza persiane e senza controsportelli, (x 1) dovranno essere computate una volta sola la luce netta dell’infisso, in questo modo risulterà compresa anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);
d. le persiane comuni, (x 3) dovranno essere computate tre volte la luce netta dell’infisso, in questo modo risulterà compresa anche la coloritura del telaio;
e. il cassettone completo tipo romano, (x 6) ovvero con controsportelli e persiane, montati su cassettone, dovrà essere computato sei volte la luce netta dell’infisso, in questo modo risulterà compresa anche la coloritura del cassettone e della soglia;
f. le opere in ferro semplici e senza ornati, (x 0,75) quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi per vetrine di negozi, dovranno essere computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, in questo modo potrà essere ritenuta compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
g. le opere in ferro di tipo normale a disegno, (x 1) quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, dovranno essere computate una volta per l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
h. le opere in ferro ornate, (x 1,5) cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere stirate, dovranno essere computate una volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;
b) k) i radiatori dei termosifoni dovranno essere pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni elemento e dalla loro altezza.
c) Tutte le coloriture o verniciature s’intenderanno eseguite su ambo le facce con i rispettivi prezzi di elenco; inoltre si intenderà compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
APPARATI DECORATIVI
Per gli apparati decorativi, trattandosi di interventi specialistici che interesseranno il reale sviluppo superficiale del manufatto, andranno esclusi i sistemi di misurazione che implicheranno proiezioni in piano o valutazioni vuoto per pieno. Si procederà, pertanto come di seguito specificato:
a. manufatti da valutare a corpo: tutti quei manufatti complessi, costituiti da materiali di
natura diversa, di dimensioni ridotte, di forma complessa o che presentino finiture particolarmente e finemente lavorate;
b. manufatti da valutare a misura: secondo le seguenti prescrizioni.
x. Xxxxxxx, fasce, mostre modanature, balaustre di altari per manufatti di fattura complessa e fortemente lavorati dovrà essere calcolata la superficie inscrivibile in forma geometrica regolare moltiplicata per la lunghezza. Per manufatti semplici dovrà essere calcolata la superficie effettiva tramite lo sviluppo del profilo per la lunghezza della loro membratura più sporgente. Il prezzo dovrà comprendere il compenso per la lavorazione degli spigoli. A compenso della maggiore forma dei risalti, la misura di lunghezza verrà aumentata di 0,40 m per ogni risalto. Saranno considerati risalti quelli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che impongano un doppio profilo.
b. Bugnati, anteridi e cassettoni: i bugnati e le anteridi comunque gettati, ed i cassettonati, qualunque sia la loro profondità, verranno misurati secondo la loro proiezione su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tenere conto dell’incremento di superficie prodotto dall’aggetto delle bugne ovvero dei cassettoni. I prezzi dei bugnati resteranno validi ed immutabili qualunque sia la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizione in serie (continua o discontinua).
c. Sculture a tutto tondo: per le sculture a tutto tondo dovrà essere misurata la superficie laterale del cilindro medio circoscrivibile incrementato del 20% per sculture di decoro semplice, del 40% per sculture di decoro complesso. Il cilindro medio dovrà essere misurato rilevando la circonferenza in almeno quattro punti significativi escludendo quelle minime (collo, caviglia, polso ecc.). Le parti molto aggettanti non dovranno essere incluse nel cilindro medio, ma calcolate con gli stessi criteri e ad esso sommate. Nel caso di sculture cave, la valutazione sarà da esprimersi a corpo.
d. Rilievi, fregi: il manufatto andrà inquadrato in una o più forme geometriche piane e regolari. Lo sviluppo della superficie sarà incrementato del 20% per bassorilievi, del 40% per rilievi medi, del 60% per altorilievi. Per altorilievi molto aggettanti l’incremento andrà valutato a seconda del caso. Potranno eventualmente essere assimilabili a sculture a tutto tondo o richiedere incrementi sino al 100%.
e. Dipinti: se non riconducibili in forme geometriche semplici e di facile valutazione si dovrà ricorrere al calcolo della loro superficie effettiva con le formule più idonee della geometria.
f. Manufatti archeologici: i manufatti (sia oggetti integri sia frammenti) riconducibili a semplici forme geometriche, saranno inquadrati nella suddetta forma di riferimento. Per tutti gli altri manufatti, la superficie verrà computata moltiplicando lo sviluppo del loro profilo per la circonferenza del minimo cilindro circoscrivibile. Gli elementi applicati dovranno essere valutati con gli stessi criteri e sommati. Il computo metrico dovrà comprendere anche la misura della superficie interna misurabile.
- Nel prezzo di tutte le decorazioni dovrà essere compreso l’onere per l’ossatura (nei casi in cui gli elementi non superino l’aggetto di 5 cm), per l’abbozzatura dei bugnati, per l’arricciatura della malta, per l’intonaco di stucco perfettamente profilato ed eventualmente levigato, per le xxxxxx, i calchi, le forme, per l’esecuzione dei campioni-modello nonché tutto quanto occorra a condurre le opere in stucco perfettamente a termine.
- Per lavorazioni particolarmente disagevoli potranno essere valutati i seguenti incrementi:
a. Interventi su volte, soffitti, settori circolari si calcolerà l’effettivo sviluppo geometrico aumentato del 10% nel caso di volte e soffitti (maggior onere per superfici rivolte verso il basso).
b. Ambienti disagiati (ad es., ipogei, ambienti urbani ad alta densità di traffico) si applicherà l’incremento previsto in progetto per disagi conseguenti alla distanza del sito o a particolari condizioni climatiche e/o ambientali. Tale incremento sarà da valutare anche per opere ubicate
in siti isolati di difficile accesso.
OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO
La valutazione di dette operazioni (ristabilimento parziale della coesione di materiale lapideo, ristabilimento della coesione degli intonaci per mezzo di pennelli, siringhe e pipette), data l’evidente difficoltà di stabilire l’esatta misura delle porzioni di materiale che necessitano l’esecuzione di questo intervento, verrà espressa secondo diversi criteri:
- a metro quadrato con un prezzo distinto secondo la percentuale di diffusione del fenomeno di degrado;
- a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato cui vanno riportati i casi al di sotto di questa misura;
La stesura di uno strato protettivo a base di malta idraulica su superfici disgregate lapidee o mosaici verrà valutata a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato.
L’applicazione e la rimozione di bendaggi protettivi sarà valutata con un prezzo al decimetro quadrato nel caso di preconsolidamento su materiale lapideo e mosaici al metro quadrato nel caso di stucchi, intonaci e dipinti murari. Data la funzione di sostegno, la superficie da bendare dovrà sempre eccedere l’estensione del fenomeno di degrado che ne richiederà l’applicazione. La superficie minima sarà pari a un decimetro quadrato nel caso di materiale lapideo e mosaici ovvero, pari a 0,5 m² per stucchi, intonaci e dipinti murari a cui andranno riportati anche i casi di bendaggi al disotto di queste misure.
Il ristabilimento dell’adesione e della coesione della pellicola pittorica sarà stimato in metri quadrati o parti di metro quadrato delle porzioni di materiale interessato in maniera diffusa da distacchi o disgregazioni.
Il puntuale bloccaggio delle tessere mobili della superficie mosaicata sarà valutato a singolo intervento.
OPERAZIONI DI PULITURA
La valutazione di tutte le operazioni di pulitura eseguite su materiale lapideo, stucchi, dipinti murari, intonaci e mosaici (con sostante solventi a tampone o a pennello, a secco, ad umido, con impacco ecc.) sarà eseguita al metro quadrato o parti di metro quadrato delle porzioni di materiale interessate in maniera diffusa da strati e/o depositi soprammessi. Le rifiniture saranno valutate al decimetro quadrato per materiali lapidei ovvero al metro quadrato per stucchi e dipinti murari. Nel caso di puliture di dipinti murari nel suddetto prezzo sarà esclusa l’incidenza del risciacquo con acqua distillata e l’applicazione di materiale assorbente per l’estrazione di sali solubili e dei residui dei sali utilizzati per l’operazione di pulitura; le suddette operazioni saranno valutate al metro quadrato.
Allorché si parli di cicli di applicazione questi dovranno essere intesi come l’insieme di operazioni costituito dall’applicazione del prodotto indicato secondo il metodo descritto dalla D.L. e dalla successiva rimozione meccanica o manuale delle sostanze da esso solubilizzati.
Nell’uso della nebulizzazione o dell’automazione per puliture di materiali lapidei saranno a carico dell’appaltatore ed inclusi nel prezzo la canalizzazione delle acque di scarico e la protezione delle superfici circostanti mediante gomme siliconiche, teli di plastica e grondaie.
OPERAZIONI DI DISERBO E TRATTAMENTO DA ATTACCHI BIOLOGICI
Alla rimozione di vegetazione superiore saranno riferiti due diversi tipi di valutazione uno al metro quadrato uno al metro lineare tra loro alternativi; ciò in considerazione del fatto che questo fenomeno può verificarsi sia su ampie zone di diffusione sia lungo elementi rettilinei quali cornici, angoli, marcapiani oppure lungo fratture o fessure.
OPERAZIONI DI RIMOZIONI DI STUCCATURE O DI ELEMENTI NON IDONEI APPLICATI IN PRECEDENTI INTERVENTI
La valutazione del prezzo per la rimozione di stuccature (profondità massima 3 cm) non idonee eseguite nel corso di precedenti interventi seguirà tre criteri:
- al metro nei casi di stuccature con forma lunga e molto sottile servite per chiudere o sigillare fessurazioni;
- al metro quadrato nei casi di stuccature o rifacimenti abbastanza estesi (oltre il metro quadrato);
- al decimetro quadrato nei casi di stuccature con estensione al di sotto del metro quadrato sarà in ogni caso utile dare tre diverse stime ovverosia entro 5 dm² tra 5 e 20 dm² tra 20 e 1 m².
La durezza del materiale utilizzato per le stuccature (gesso, calce, cemento, resina ecc.) resterà un criterio fondamentale di distinzione dei costi in quanto inciderà direttamente e sensibilmente sui relativi tempi di esecuzione così come lo stato di conservazione del manufatto modificherà, altrettanto sensibilmente, il tempo necessario alla rimozione.
Per l’asportazione di elementi metallici la valutazione sarà espressa per ciascuno elemento rimosso e sarà altresì differenziata a seconda dell’adesivo con cui saranno stati vincolati e della lunghezza degli stessi elementi.
La rimozione temporanea di inserti in pietra o di fasce, cerchiature o grosse staffe sarà valutata per ogni singolo intervento (previo eventuale progetto).
OPERAZIONI DI DISTACCO E RIADESIONE DI SCAGLIE, FRAMMENTI E PARTI PELLICOLANTI O CADUTE
Le operazioni in oggetto saranno valutate a singolo frammento in linea generale potranno essere individuate due categorie con relative valutazioni: frammento di dimensioni limitate che comprenderà sia la scaglia sia il pezzo più pesante ma comunque maneggiabile da un singolo operatore, frammento di grandi dimensioni che comprenderà un complesso di operazioni preparatorie e collaterali. In entrambi i casi qualora si rivelasse necessaria un’operazione di bendaggio preliminare questa sarà contabilizzata a parte secondo le indicazioni fornite alla relativa voce. Saranno altresì esclusi gli oneri di eventuali controforme di sostegno che dovranno essere aggiunti al costo dell’operazione.
La riadesione di frammenti di dimensioni limitate già distaccati o caduti, sarà valutata sempre al pezzo singolo e prevedrà una differenziazione di difficoltà nel caso di incollaggi semplici e di incollaggi con inserzioni di perni. In questo ultimo caso saranno contemplate ulteriori valutazioni dovute alla possibilità o meno di sfruttare eventuali vecchie sedi di perni, alla diversa lunghezza e al diverso materiale dei perni (titanio, acciaio inox, carbonio ecc.).
Il consolidamento di grosse fratture mediante iniezione di consolidanti e adesivi (organici ed inorganici) avrà una valutazione al metro, tuttavia per l’elevata incidenza delle fasi preparatorie verrà contemplata una superficie minima di 0,5 m a cui andranno riportati anche i casi di fatturazioni al di sotto di tale misura.
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
Nell’operazione di consolidamento mediante impregnazione (ristabilimento della coesione di materiale lapideo, mosaici, ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o doratura/argentatura all’intonaco per mezzo di pennelli, siringhe e pipette), data l’evidente difficoltà di stabilire l’esatta misura delle porzioni di materiale che necessitano l’esecuzione di questo intervento, verrà espressa secondo diversi criteri:
– a metro quadrato con un prezzo distinto secondo la percentuale di diffusione del fenomeno di degrado
ovverosia entro il 30% in un metro quadrato, tra il 30% e il 50% e tra il 50% ed il 100%.
- a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato cui vanno riportati i casi al disotto di questa misura
Nell’operazione di ristabilimento dell’adesione tra supporto murario ed intonaco e tra i diversi strati di intonaco l’esecuzione di questo intervento verrà espressa:
- a singolo intervento per distacchi contenuti in precise dimensioni ed espresse in decimetri quadrati;
- a metro quadrato per distacchi di dimensioni più limitate ma diffuse sulla superficie secondo percentuali differenti.
Nell’operazione di consolidamento ad impacco il costo verrà valutato al metro quadrato, sarà contemplata una superficie minima di 1 m² a cui andranno riportati anche quei casi di impacchi al di sotto di questa misura. Il costo della manodopera sarà minore nel caso di oggetti a tutto tondo, dove l’impacco sarà sostenuto facilmente da una fasciatura, mentre aumenterà nel caso di superfici che richiederanno il sostegno dell’impacco con controforme e puntellature.
Il ristabilimento dell’adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione su materiali lapidei eseguito in maniera puntuale mediante incollaggi con resine sintetiche, sarà valutato a singolo intervento, nel caso di ristabilimento dell’adesione eseguito mediante infiltrazione di malta idraulica verrà contemplata una superficie minima pari a 1 dm² a cui andranno riportati anche i casi di intervento al di sotto di questa misura.
Le operazioni di puntellatura provvisoria di applicazione di perni di distacco e di collocamento di piccole parti saranno da valutare a singolo intervento.
OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA (COMPRENDENDO ANCHE LE INTEGRAZIONI PITTORICHE E LE PROTEZIONI SUPERFICIALI)
Le operazioni di stuccatura, in considerazione della diversa morfologia e delle dimensioni delle lacune saranno valutate secondo tre criteri:
- al metro lineare nei casi di stuccature con forma lunga e molto sottile al fine di chiudere o sigillare fessurazioni;
- al metro quadrato nei casi di stuccature o rifacimenti abbastanza estesi (oltre il metro quadrato). Nel caso di dipinti murari saranno individuate tre diverse valutazioni che prevedranno su ogni metro quadrato di superficie una diversa percentuale di estensione di velature o reintegrazioni non idonee: entro il 70%, entro il 30% ed entro il 15%;
- al decimetro quadrato nei casi di stuccature con estensione al di sotto del metro quadrato sarà in ogni caso utile dare tre diverse stime ovverosia entro 5 dm² tra 5 e 20 dm² tra 20 e 1 m².
La microstuccatura (ovvero la sigillatura di zone degradate per fenomeni di scagliature, esfoliazione, pitting, microfessurazione o microfratturazioni) sarà valutata al metro quadrato distinguendo tre percentuali di diffusione del fenomeno sul supporto: entro il 70%, entro il 30% ed entro il 15%.
La revisione estetica per l’equilibratura di stuccature ed integrazioni (ovvero la possibilità di assimilare al colore della pietra originale tutte le parti non equilibrate) verrà valutata al metro quadrato delle porzioni di materiale interessate in maniera diffusa dal fenomeno di squilibrio.
OPERAZIONI DI INTEGRAZIONI DI PARTI MANCANTI
L’integrazione delle lacune sarà differenziata secondo le tipologie di intervento e la valutazione di queste sarà al decimetro quadrato (dm²) per superfici comprese entro i 50 dm² e al metro quadrato per superfici superiori al metro quadrato.
OPERAZIONI DI PROTEZIONE
Le operazioni di protezioni dovranno essere valutate a superficie effettiva (m²) con detrazione dei vuoti o delle parti non interessate al trattamento con superficie singola superiore a 0,5 m².
Operazioni di stacco ed applicazioni nuovi supporti
Le operazioni saranno valutate al metro quadrato per interventi compresi entro i 2,5 m², oltre tale misura saranno valutate in riferimento al singolo progetto.
INFISSI IN LEGNO
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, dovranno essere misurati da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le pareti mobili saranno, similmente, computate a superficie con lo stesso criterio. Le parti centinate dovranno essere valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi risulteranno comprese e compensate le mostre e contromostre; nel caso in cui vengano montate separatamente dall’infisso dovranno essere misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo.
Le serrande avvolgibili si computeranno al metro quadrato aumentando la luce netta di 5 cm in larghezza e 20 cm in altezza; le persiane a cerniera o scuri esterni verranno calcolati sulla base della superficie misurata sul filo esterno degli stessi includendo nel prezzo di tutti i tipi di persiane, le mostre, le guide, le cerniere ed il loro fissaggio, i copribili ed ogni altro onere.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla D.L.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l’onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. Superfici unitarie non inferiori a 1,5 m².
LAVORI IN LEGNO
Nella valutazione dei legnami non dovrà essere tenuto conto degli incastri e dei nodi necessari per l’unione dei diversi pezzi, allo stesso modo non dovranno essere detratte le relative mancanze o intagli. I prezzi inerenti, la lavorazione e la posizione in opera dei legnami saranno comprensivi di ogni compenso per la fornitura di tutta la chioderia, delle staffe, dei bulloni ecc. occorrente per gli sfridi, per l’esecuzione degli incastri e degli innesti di qualunque specie, per palchi di servizio e/o per qualunque altro mezzo provvisionale e lavoro per il sollevamento il trasporto e la posa in opera.
La grossa armatura dei tetti (capriate, arcarecci, terzere, puntoni ecc.) e dei solai (travi principali) dovrà essere misurata in metri cubi di legname in opera, nel suddetto prezzo saranno comprese e compensate la ferramenta, la catramatura delle teste, nonché tutti gli oneri elencati sopra.
LAVORI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo dovranno essere, in generale, valutati a peso; i relativi prezzi verranno applicati a lavorazione completamente ultimata, al peso effettivo dei metalli determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’appaltatore, escludendo dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera; saranno pertanto anche compresi e compensati l’esecuzione dei necessari fori e degli incastri nelle murature e pietre da taglio, le piombature, le sigillature e le malte.
I prezzi dei profilati in ferro (a doppio “T” , ad “H”, ad “L” a “C” o con qualsiasi altro profilo) per solai, piattabande, collegamenti ecc., varranno anche in caso di eccezionale lunghezza, considerevole ampiezza di sezione e specifica tipologia per cui sia richiesta un’apposita fabbricazione. Saranno altresì compensati, oltre il trasporto in alto o la discesa in basso, tutte le
provviste, tagli, lavorazioni ecc., necessari per congiungere le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato ossia applicazione di chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, bulloni, chiodature ecc. nonché tutte le procedure necessarie al fine di garantire le travi ai muri d’ambito ovvero per collegare due o più travi tra loro. Sarà inoltre, compensato ogni altro lavoro prescritto dalla D.L. per la perfetta riuscita del solaio e per far esercitare alle travi la funzione di collegamento sui muri d’ambito.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione e ad ogni sfrido sarà compreso l’onere per la legatura di ogni singolo elemento con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in opera dell’armatura stessa.
LAVORI IN VETRO O CRISTALLO
Saranno valutate riferendosi alle superfici effettive (m²) di ciascun elemento all’atto della posa in opera.
Per gli elementi non rettangolari si assume come superficie quella del minimo rettangolo circoscrivibile. Il prezzo risulterà comprensivo del mastice, dei siliconi, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro. Superfici unitarie non inferiori a 0,5 m².
LATTONERIE
Le opere da lattoniere quali, canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, saranno misurate a
peso.
Nel prezzo sarà compresa la fornitura di cicogne, tiranti, grappe, cravatte, armille, collari. I tubi
in ghisa si valuteranno a peso; i tubi in PVC, cemento amianto, cemento, grès ceramico, saranno valutati a metro lineare.
COIBENTAZIONI
Verranno valutate a superficie, a volume ovvero a metro lineare a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette con superficie superiore a 0,5 m². In linea generale si utilizzerà il metro quadrato per solai o pareti di appoggio ed il metro lineare per il rivestimento isolante di tubazioni (salvo nel caso di isolanti a lastre nel qual caso si
utilizzerà il metro quadrato). Nel prezzo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
IMPIANTI TERMICO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO
a. Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
a. Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
b. Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
c. Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
d. I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
e. Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso. È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera. b) Apparecchiature
f. Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
g. I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt ). Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.
h. I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile. Sono compresi l’apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed
in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della portata dell’aria. È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento.
- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
- I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali di collegamento.
- I gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
- Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
- I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
- I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente.
- Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta
- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
- I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d’opera alimentata elettricamente.
IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
a. Canalizzazioni e cavi
- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono
attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti
- i materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi.
- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici
- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a. il numero dei poli;
b. la tensione nominale;
c. la corrente nominale;
d. il potere di interruzione simmetrico;
e. il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.
I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
PONTEGGI FISSI E MOBILI
I ponteggi esterni ed interni si intenderanno sempre compensati con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l’installazione.
I ponteggi mobili (piattaforma telescopica) saranno compensati in conformità a quanto previsto in relazione ai noleggi.
NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 44
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori. L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:
- in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
- in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste — le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.
Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovrà essere redatta, su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
- le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
- le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e delle fatture.
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.
Il ribasso sui lavori in economia previsti in contratto verrà applicato, ad esclusione del costo della manodopera, su tutte le altre componenti ivi compresi spese generali ed utile impresa.
Art. 45
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI: PROVENIENZA E QUALTÀ
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
I materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di conservazione, restauro, risanamento o manutenzione da eseguirsi sui manufatti potranno provenire da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile compatibili con i materiali preesistenti, così da non risultare incompatibili con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.
Nel caso di prodotti industriali (ad es., malte premiscelati) la rispondenza a questo capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
L’Appaltatore avrà l’obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le campionature e prove preliminari sui materiali (confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate) impiegati e da impiegarsi (in grado di garantire l’efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NorMaL recepite dal Ministero per i Beni Culturali con decreto 11 novembre 1982, n. 2093. Il prelievo dei campioni (da eseguirsi secondo le prescrizioni indicate nelle raccomandazione NorMaL) dovrà essere effettuato in contraddittorio con l’Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato.
In particolare, su qualsiasi manufatto di valore storico-architettonico-archeologico, ovvero sul costruito attaccato, in modo più o meno aggressivo da agenti degradanti, oggetto di intervento di carattere manutentivo, conservativo o restaurativo, e se previsto dagli elaborati di progetto o richiesto dalla D.L., l’Appaltatore dovrà mettere in atto una serie di operazioni legate alla conoscenza fisico materica, patologica in particolare:
- determinazione dello stato di conservazione del costruito oggetto di intervento;
- individuazione degli agenti patogeni in aggressione;
- individuazione delle cause dirette e/o indirette nonché dei meccanismi di alterazione.
Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte di una fornitura di materiale sarà obbligo dell’Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna osservazione in merito, alla loro rimozione (con altri materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisisti richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera. Sarà inteso che l’Appaltatore resterà responsabile per quanto ha attinenza con la qualità dei materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell’Amministrazione in sede di collaudo finale.
L'appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.
Art. 46
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
L'appaltatore è tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato,
restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'appaltatore.
art 46 Bis
Specificazione delle prescrizioni tecniche
2 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.
2.1 MATERIALI IN GENERE.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzaticon materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che lʹAppaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
2.2 SCAVI IN GENERE.
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date allʹatto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nellʹesecuzione degli scavi in genere lʹAppaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
LʹAppaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero a discariche autorizzate e/o a centri di recupero a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate in cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dellʹAppaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
2.3 SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata allʹatto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò
possa dare allʹAppaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi per le varie profondità da raggiungere. È vietato allʹAppaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
Gli scavi per fondazione dovranno, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, e/o opere provvisionali, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materia, di fondazioni e/o strutture in c.a. ed in acciaio esistenti,durante lʹesecuzione tanto degli scavi che delle murature.
LʹAppaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature lʹAppaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dellʹopera, da restare quindi in posto in proprietà della Stazione Appaltante; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Qualora gli scavi interessino zone già finite con rinterri, vespai e massicciate stradali, l’impresa dovrà procedere al reinterro utilizzando nuovi materiali idonei per il reinterro, per i vespai e per la massicciata stradale e seguendo le stesse altezze di quelli realizzati.
2.4 RILEVATI E RINTERRI.
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, vuoti vasche esistenti, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque lʹAppaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dellʹAppaltatore.
È obbligo dellʹAppaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dallʹassestamento delle terre, affinché allʹepoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
2.5 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.
Le demolizioni e/o rimozioni di murature, calcestruzzi, pareti in c.a.p. , coperture in lamiera e vetro, gronde, pluviali, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine ed incluso ogni onere relativo alle precauzioni necessarie in modo da non arrecare alcun danno alle strutture da mantenere. Da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi. Sono compresi gli oneri per ponteggi, gru, ed ogni altro macchinario e/o accessorio al fine della perfetta esecuzione in sicurezza dei lavori.
Rimane pertanto vietato di gettare dallʹalto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle eventuali demolizioni e rimozioni lʹAppaltatore deve inoltre provvedere alle necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le eventuali demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni concordate. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellʹAppaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare allʹAppaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi delle norme vigenti.
I materiali di scarto, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, devono sempre essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche, a cura e spese dell’appaltatore quando ciò sia previsto nel prezzo.
2.6 VESPAI E INTERCAPEDINI.
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale
potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco allʹaperto, in modo da assicurare il ricambio dellʹaria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti collʹasse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.
2.7 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO.
2.7.1 Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nellʹallegato nel DM 14 gennaio 2008.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellʹimpasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo dʹacqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dellʹacqua contenuta negli inerti.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per lʹordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
2.7.2 Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto nel DM 14 gennaio 2008. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto DM 14 gennaio 2008. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste dal D.M. 14 gennaio 2008.
2.7.3 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Nellʹesecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso lʹappaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64. Resta comunque valido il riferimento al D.M. 14 gennaio 2008.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dellʹopera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati dai disegni esecutivi, dalla relazione di calcolo, dalla relazione geologica e geotecnica, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, allʹatto della consegna dei lavori.
Lʹesame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo lʹappaltatore dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise regole del contratto.
2.8 SOLAI.
2.8.1 Generalità.
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. I solai dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista
per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel DM 14 gennaio 2008.
2.8.2 Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione.
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in
laterizio, del tipo autoportanti, od in altri materiali. Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dallʹassociazione di elementi prefabbricati. Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008.
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
2) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
3) solai realizzati dallʹassociazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
2.8.3 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio, autoportanti (tipo lamiera predalle):
I solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti categorie:
1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2) solai con blocchi aventi funzione statica collaborante con il conglomerato.
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dallʹuno allʹaltro elemento.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve essere minore di 1/8 dellʹinterasse e comunque non inferiore a 8 cm. Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm.
Lʹinterasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta, il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere < di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso < di 12 cm.
Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30. Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi
costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm. Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
- possedere spessore non minore di 1/5 dellʹaltezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti limiti:
– distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
– distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate Norme contenute nel DM del 9 gennaio 1996.
In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati. Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
2.8.4 Solai prefabbricati.
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali,
inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma lʹipotesi di comportamento a diaframma dellʹintero orizzontamento, gli
elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
2.9 STRUTTURE DI ACCIAIO.
2.9.1 Generalità.
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64
«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circolari e dai DM in vigore attuativi delle leggi citate.
LʹImpresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dellʹapprovvigionamento dei materiali, allʹesame ed allʹapprovazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere forniti a cura e spese dellʹAppaltatore.
2.9.2 Controlli in corso di lavorazione .
LʹImpresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola dʹarte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo lʹImpresa informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 gg fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
2.9.3 Montaggio.
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, lʹimpresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
Lʹassemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la DD.LL..
Nella progettazione e nellʹimpiego delle attrezzature di montaggio, lʹImpresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata.
2.9.4 Prove di carico e collaudo statico.
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori unʹaccurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole dʹarte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dellʹImpresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione della L. 1086/71.
2.10 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE.
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dellʹedificio (pareti, pavimenti controterra, terrazzi, coperture, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:
– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) Impermeabilizzazioni al piano copertura;
b) Impermeabilizzazioni di opere interrate (pareti esterne delle vasche di accumulo dell’acqua);
c) Impermeabilizzazione, rivestimento, dei lati interni e del fondo delle vasche di accumulo;
10.3. Per la realizzazione delle diverse categorie di lavori si procederà per come segue:
2.10.1 Per la impermeabilizzazione della copertura.
L’impermeabilizzazione della copertura sarà garantita attraverso il corretto montaggio delle
lamiere grecate cibentate di copertura. Si dovrà fare altresì attenzione al montaggio delle parti in vetro che dovranno essere perfettamente sigillate e dotate di giungi in neoprene adatto agli amineti esterni. Tutte le giunzioni dovranno comunque essere protette. Per la realizzazione del nuovo manto di copertura in coppi (o altro a seconda delle indicazioni della D.L.) , si dovrà ottenere il nulla osta da parte della DD.LL. relativamente al colore ed al modello. Il manto dovrà essere montato con tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardia dell’incolumità delle persone. Sono compresi tutti gli oneri di taglio, sollevamento in quota, fissaggio e prove di tenuta.
2.11 SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI.
11.1. Definizioni.
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dellʹedificio.
I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda delle loro funzioni in:
– rivestimenti per esterno e per interno;
– rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
– rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
2.11.1 Sistemi realizzati con prodotti rigidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le indicazioni seguenti:
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà lʹesecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.
In alternativa alla posa con letto di malta si procederà allʹesecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
b) Per le lastre di marmo, pietra, calcestruzzo, e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta allʹacqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, lʹallineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della
superficie risultante.
c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto in b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, lʹesecuzioni dei fissaggi la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, lʹesecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
2.12 OPERE IN VETRO E SERRAMENTISTICA.
Si intendono per opere in vetro quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre o porte.
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
2.12.1 Modalità.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di
prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per lʹisolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano allʹesterno rispetto allʹinterno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
Lʹesecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
2.12.2 Posa dei serramenti.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e
quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta allʹaria ed isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere lʹelasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto lʹazione del vento od i carichi dovuti allʹutenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
– assicurando il fissaggio con lʹausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
– sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli, ecc.;
– curando lʹimmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta.
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.
2.12.3 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dellʹesecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) lʹassenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta allʹacqua, con spruzzatori a pioggia, ed allʹaria, con lʹuso di fumogeni, ecc.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
2.13 ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE.
2.13.1 Generalità.
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al sistema rispetto allʹesterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (realizzazione con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (realizzazione con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2.13.2 Modalità Costruttive.
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è
composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o danneggiamenti ed opportunamente protette dalla corrosione. Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dellʹelemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dellʹedificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta allʹacqua, allʹaria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc.
La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nellʹarticolo a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nellʹarticolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nellʹarticolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia allʹarticolo sullʹesecuzione di queste opere. Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dellʹesecuzione si curerà la completa esecuzione dellʹopera con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), allʹesecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere dʹaria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nellʹarticolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nellʹesecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso lʹutilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire lʹadeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con lʹinterposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
2.14 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI.
2.14.1 Generalità.
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– pavimentazioni su strato portante;
– pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del terreno).
2.14.2 Aspetti funzionali.
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali.
La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
- strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;
- strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
- strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
- il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
- strato impermeabilizzante (o drenante);
- lo strato ripartitore;
- strati di compensazione e/o pendenza;
- il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni verificate, altri strati complementari possono essere previsti in corso d’opera.
2.14.3 Specifiche.
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture
metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
b) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e lʹesecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
c) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore. Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nellʹarticolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta allʹacqua, barriera o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati allʹarticolo sulle coperture continue. Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato allʹarticolo sulle coperture piane.
Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nellʹapposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dellʹutilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
2.14.4 Prescrizioni.
Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o da suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
- Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si
procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento allʹacqua, ecc.
- In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
- Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per lʹesecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati.
- Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
- In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
- Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo,
conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
- Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dellʹesecuzione.
- Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nellʹarticolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante lʹesecuzione si curerà a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà, in particolare, la continuità e
regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) lʹesecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre lʹimpiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
2.15 COMPONENTI DELLʹIMPIANTO DI ADDUZIONE DELLʹACQUA.
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.15.1 Apparecchi sanitari.
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono soddisfare i seguenti requisiti:
– robustezza meccanica;
– durabilità meccanica;
– assenza di difetti visibili ed estetici;
– resistenza allʹabrasione;
– facile pulizia di tutte le parti che possono venire a contatto con lʹacqua sporca;
– resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
– funzionalità idraulica.
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi.
2.15.2 Rubinetti sanitari.
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione;
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata dʹacqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati e gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura dʹacqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere lʹacqua alla temperatura prescelta.
b) I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze allʹacqua;
- tenuta allʹacqua alle pressioni di esercizio;
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano allʹesterno dellʹapparecchio sul quale devono essere montati;
- proporzionalità fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
c) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.
2.15.3 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sullʹargomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di
inalterabilità alle azioni chimiche ed allʹazione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
2.15.4 Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- inalterabilità alle azioni chimiche ed allʹazione del calore;
- non cessione di sostanze allʹacqua potabile;
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dallʹinterno e/o dallʹesterno;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale a quella di xxxxxxxxx collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.
2.15.5 Rubinetti a passo rapido, flussometri .
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dellʹacqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità.
2.15.6 Cassette per lʹacqua.
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola lʹafflusso dellʹacqua, realizzato in modo che, dopo
lʹazione di pulizia, lʹacqua fluisca ancora nellʹapparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente dʹacqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dellʹacqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
2.15.7 Tubazioni e raccordi.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dellʹacqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.
b) I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863.
c) I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
d) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm.
e) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 16.
f) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
2.15.8 Valvolame, valvole di non ritorno, pompe.
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte dʹacqua devono essere conformi alla norma
UNI 7125.b) Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma UNI 9157.
c) Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335.
d) La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
e) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.
2.15.9 Apparecchi per produzione acqua calda
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della Legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a regola dʹarte; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ).
2.15.10 Esecuzione dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua.
In conformità alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
Si intende per impianto di adduzione dellʹacqua lʹinsieme delle apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono lʹacqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo, vasche o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
a) Impianti di adduzione dellʹacqua potabile.
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
a) Fonti di alimentazione.
b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dellʹacqua calda.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale, inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182.
a) Le fonti di alimentazione dellʹacqua potabile saranno costituite da acquedotto pubblico gestito o controllato dalla pubblica autorità.
Gli accumuli devono possedere le seguenti caratteristiche:
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dallʹesterno;
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
- avere le prese dʹaria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorità competenti;
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dellʹacqua contenuta ogni due giorni per serbatoi con capacità fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m3 giornalieri per serbatoi con capacità maggiore;
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).
b) .. le reti di distribuzione dellʹacqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo dʹariete.
Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e lʹeliminazione dellʹaria. Quando sono incluse reti di circolazione dellʹacqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;
- la collocazione dei tubi dellʹacqua non deve avvenire allʹinterno di cabine elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dallʹacqua, allʹinterno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.
- Inoltre i tubi dellʹacqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dellʹacqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;
- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dallʹazione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
- nellʹattraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere allʹinterno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di
contenere anche lʹeventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive, lʹinterspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dellʹestensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;
- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dellʹacqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.
c) Nella realizzazione dellʹimpianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili.
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanit., da parti dellʹimpianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64‐8.
Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni oltre a scegliere
componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dellʹacqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/min.).
In fase di posa si curerà lʹesecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti anti vibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.
2.15.11 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua opererà come segue:
a) darà il proprio N. O. alle eventuali soluzioni proposte dall’Appaltatrice;
b) comunque, nel corso dellʹesecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che lʹesecuzione sia coerente con
quella concordata.
In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione ed antivibranti, ecc.
c) Al termine dellʹinstallazione verificherà che siano eseguite dallʹinstallatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore).
Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182 punti 25 e 27. Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dellʹimpianto, dettagli
costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dellʹinstallatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
2.16 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE.
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.16.1 Definizioni.
Si intende per impianto di scarico delle acque usate lʹinsieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono lʹacqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.
Funzionalmente sarà suddiviso per come segue:
- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramaz., colonne, collettori);
- parte destinata alla ventilazione primaria;
- parte destinata alla ventilazione secondaria;
2.16.2 Materiali e componenti.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183.
1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di acciaio zincato UNI 6363 e UNI 8863 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa
riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
o tubi di PVC per condotte allʹinterno dei fabbricati: UNI EN 1329‐1;
o tubi di PVC per condotte interrate: UNI EN 1401‐1;
o tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;
o tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451‐1;
o tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte allʹinterno dei fabbricati: UNI 8451.
2) Per gli altri componenti vale quanto segue:
- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua;
– in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
o minima xxxxxxxxx, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dellʹacqua;
o impermeabilità allʹacqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
o resistenza allʹazione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque discarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
o resistenza allʹazione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
o opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
o resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
o resistenza agli urti accidentali;
- in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
o conformazione senza sporgenze allʹinterno per evitare il deposito di sostanze contenute
o trasportate dalle acque;
o stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;
o sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari allʹasse longitudinale;
o minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
o durabilità compatibile con quella dellʹedificio nel quale sono montati;
2.16.3 Realizzazione dell’impianto
Per la realizzazione dellʹimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI 9183.
- Nel suo insieme lʹimpianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere lʹestensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
- Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quanto applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.
- I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc.
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto allʹasse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento.
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dellʹasse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta allʹesterno, possono:
- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo superiore del troppopieno dellʹapparecchio collocato alla quota più alta nellʹedificio;
- essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico;
- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.
I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dallʹestradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili.
Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra.
Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi.
La loro posizione deve essere:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.
I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.
Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.
10) Gli scarichi a pavimento allʹinterno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un secondo attacco.
2.17 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE.
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.17.1 Definizioni.
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche lʹinsieme degli elementi di raccolta, convogliamento e recapito a collettori fognari comunali. Lʹacqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni allʹaperto. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
- converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, xxxxxxxx, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori .
2.17.2 Metodologia Costruttiva.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a. in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere allʹaggressione chimica degli inquinanti atmosferici, allʹazione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.);
b. gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda oltre a quanto detto in a) se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la
rispondenza delle
gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;
c. i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a quanto indicato nellʹart. relativo allo scarico delle acque usate;
inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6904 e UNI EN 10088‐2;
d. per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale lanorma UNI EN 124
2.17.3 Materiali.
Per la realizzazione dellʹimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 9184 Fa 1‐93.
a) Per lʹesecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nellʹarticolo impianti di scarico acque usate. I pluviali montati allʹesterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.
b)I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate.
Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;
c) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne allʹedificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
2.17.4 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua opererà come segue:
a) nel corso dellʹesecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che lʹesecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta allʹacqua come riportato nellʹarticolo sullʹimpianto di scarico acque usate.
b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dellʹopera e si farà rilasciare dallʹesecutore una dichiarazione di conformità dellʹopera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.
3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
3.1 IMPIANTO ELETTRICO.
3.1.1 Caratteristiche tecniche degli impianti elettrici.
Gli impianti da eseguire alle condizioni del presente Capitolato dʹappalto devono comprendere la fornitura e la posa in opera dei materiali per la realizzazione di:
‐ linee principali di alimentazione;
‐ impianti di forza motrice ed utilizzazioni varie;
‐ organismi, elementi ed apparati di protezione;
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici si fa riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi articoli.
Nel prezzo totale richiesto si intendono comprese, tutte le eventuali forniture ed opere che, allʹatto esecutivo, risultino strettamente necessarie al completamento a regola dʹarte dellʹimpianto, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti, salvo soltanto lʹulteriore spesa afferente alle eventuali varianti espressamente ordinate per iscritto alla Direzione dei lavori in corso dʹopera e da valutarsi a parte.
3.1.2 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti.
Gli impianti devono essere realizzati a regola dʹarte. (Sono da considerare eseguiti a regola dʹarte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) secondo lʹart. 2 della Legge 1 marzo 1968, n. 186).
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell’offerta ed in particolare essere conformi:
‐ alle prescrizioni delle norme CEI;
‐ alle prescrizioni e indicazioni dellʹENEL o dellʹAzienda locale distributrice dellʹenergia elettrica;
‐ alle prescrizioni dei VV.F. e delle autorità locali.
3.2 DATI DI PROGETTO.
Nella progettazione dell’impianto elettrico oltre agli elaborati grafici di progetto, dove sono indicate le destinazioni dʹuso dei vari ambienti, sono stati altresì presi in considerazione i seguenti dati:
‐ tensione di alimentazione;
‐ sistema di distribuzione;
‐ carichi elettrici derivanti dalle destinazioni d’uso;
3.3 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI
3.3.1 Cavi e conduttori.
a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V (simbolo di designazione 07). Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V (simbolo di designazione 05). Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nellʹesecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI‐UNEL 00722‐74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti, rispettivamente ed
esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo‐verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, essi devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto lʹimpianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto), devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI‐UNEL 35024‐70 e 35023‐70. Indipendentemente dai valori ricavati con le presenti indicazioni, le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse sono:
0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2 kW;
2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;
4 mm² per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori e, nei circuiti polifase, quando la sezione dei conduttori di fase sia inferiore o uguale a 16 mm². Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori di neutro può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dellʹart. 524.3 delle norme CEI 64‐8 ed. 1994.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
Le sezioni minime dei conduttori di protezione possono essere desunte dalla Tabella presente
nelle norme CEI 64‐8/5 art. 543.1.2, con le prescrizioni riportate negli articoli successivi delle stesse norme CEI 64‐8/5 relative ai conduttori di protezione.
f) propagazione del fuoco lungo i cavi:
i cavi in aria, installati individualmente, cioè distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non propagazione del fuoco di cui alle norme CEI 20‐35.
Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di
propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti in conformità alle norme CEI 20‐22;
g) provvedimenti contro il fumo:
allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, in alternativa, si deve ricorrere allʹimpiego di cavi di bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20‐37 e 20‐38.
h) problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
qualora i cavi, in quantità rilevanti, siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi, bruciando, sviluppino gas tossici o corrosivi.
Ove tale pericolo sussista, occorre fare ricorso allʹimpiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici o corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI 20‐37 e 20‐38.
3.3.2 Sezione Minima Del Conduttore Di Terra.
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati:
sezione minima (mm2)
‐ protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (rame) 16 (ferro, zinco)
‐ non protetto contro la corrosione 25 (rame) 50 (ferro, zinco)
‐ protetto meccanicamente norme CEI 64‐8/5 art. 543.1
3.3.3 Canalizzazioni.
A meno che non si tratti di installazioni volanti, i conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc.
Negli impianti in edifici civili e similari, si devono rispettare le prescrizioni riportato qui di seguito. Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.
Nellʹimpianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie leggera, per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante, per gli attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza
che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm.
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.
Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione.
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione, impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che, nelle
condizioni di installazione, non sia possibile introdurre corpi estranei; inoltre, deve risultare agevole la dispersione del calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo.
I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante.
Qualora si preveda lʹesistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili, se non a mezzo di attrezzo, posti tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. I
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato in apposite tabelle.
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni, devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano allʹimpianto dellʹascensore o del montacarichi stesso.
Canalette porta cavi
Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23‐19. Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicano le norme CEI 23‐32.
La sezione occupata dai cavi non deve superare la metà di quella disponibile e deve essere tale da consentire unʹoccupazione della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64‐8/5 art. 522.8.1.1.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64‐8, utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti.
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20‐20.
Per i canali metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto previsto dalle norme CEI 64‐8.
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino
i livelli di segregazione assicurati dalle pareti.
I materiali utilizzati devono avere caratteristiche di resistenza al calore anormale ed al fuoco che soddisfino quanto richiesto dalle norme CEI 64‐8.
3.3.4 Tubazioni Per Le Costruzioni Prefabbricate.
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23‐17. Essi devono essere inseriti nelle scatole, preferibilmente con lʹuso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di
giunzione.
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è, in genere, possibile apportare sostanziali modifiche, né in fabbrica, né in cantiere.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare, le scatole rettangolari porta‐apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con lʹuso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti, comprese le scatole di riserva conduttori, necessarie per le discese alle tramezze, che si monteranno in un secondo tempo, a getti avvenuti.
3.3.5 Posa di Cavi Elettrici, Isolati, Sotto Guaina, Interrati
Per lʹinterramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:
1) sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere il cavo (o i cavi), senza premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia;
2) si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto, lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno 15 cm più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più cavi);
3) sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore disposto secondo lʹandamento del cavo (o dei cavi), se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a 5 cm o, al contrario, in senso trasversale (generalmente con più cavi);
4) sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo, pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dallʹiniziale scavo.
Ovviamente, lʹasse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà, trovarsi in uno stesso piano verticale con lʹasse della fila di mattoni.
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazione ai manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
La profondità di posa dovrà essere almeno 0,5 m, secondo le norme CEI 11‐17 art. 2.3.11.
3.3.6 Posa Di Cavi Elettrici, Isolati, Sotto Guaina, in Cunicoli Praticabili. I cavi saranno posati:
entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), allʹuopo fatte predisporre dallʹAmministrazione;
entro canalette di materiale idoneo, come cemento, ecc. (appoggio egualmente continuo), tenute in sito da mensole di calcestruzzo armato;
direttamente sui ganci, grappe, staffe, o mensole (appoggio discontinuo) in piatto o profilato di acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti allʹumidità, ovvero ancora su mensole di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, si assicurerà un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera circolazione dellʹaria.
A questo riguardo la Xxxxx dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sarà altresì di competenza
della Ditta soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (xxxxxx xxxxxx, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito, di massima, intorno a 70 cm.
In particolare, le parti in acciaio debbono essere zincate a caldo.
Ogni 150÷200 m di percorso, i cavi dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile.
3.3.7 Posa di Cavi Elettrici, Isolati, Sotto Guaina, in Tubazioni Interrate o Non Interrate, o in Cunicoli Non Praticabili
Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini,
sotterranei, ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili con i dovuti adattamenti.
Per la posa interrata delle tubazioni non idonee a proteggere meccanicamente i cavi, valgono le prescrizioni precedenti circa lʹinterramento dei cavi elettrici, le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa, il rinterro, ecc. Per le tubazioni adatte a fornire protezione meccanica ai cavi, non è prescritta una profondità minima di posa.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flangie, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per lʹinfilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
‐ ogni 30 m circa, se in rettilineo;
‐ ogni 15 m circa, se è interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
3.3.8 Protezione contro i contatti indiretti.
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dellʹimpianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento dellʹisolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), deve avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili di acqua, gas e altre tubazioni che entrano nel fabbricato, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti nellʹarea dellʹimpianto elettrico utilizzatore stesso.
3.3.9 impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti. Elementi di un impianto di messa a terra.
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64‐8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norme CEI 64‐8/5 art. 542.2);
il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, e destinato a collegare i dispersori fra
di loro ed al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno debbono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno, (norme CEI 64‐8/5 art. 542.3);
il conduttore di protezione che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese a spina (e destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. È vietato lʹimpiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione;
il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro può avere anche la funzione di conduttore di protezione (norme CEI 64‐8/5);
il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare lʹequipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee cioè le parti conduttrici, non facenti parte dellʹimpianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra, (norme CEI 64‐8/5 artt. 547 e seguenti).
3.3.10 Coordinamento dellʹimpianto di terra con dispositivi di interruzione.
Una volta attuato lʹimpianto di messa a terra, la protezione contro i contatti diretti può essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:
coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede lʹinstallazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt ² 50/Is (sistemi TT) dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dellʹimpianto di terra, nelle condizioni più sfavorevoli, ed Is è il valore, in Ampère, della corrente di intervento del dispositivo di protezione; se lʹimpianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata. Qualora il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti sia del tipo a tempo inverso, Is è la corrente che ne provoca il funzionamento automatico entro 5 secondi. Quando il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti è del tipo a scatto istantaneo, Is è la corrente minima che ne provoca lo scatto istantaneo.coordinamento fra impianto di messa a terra ed interruttori differenziali (sistemi TT).
Questo tipo di protezione richiede lʹinstallazione di un impianto di terra coordinato con un
interruttore con relè differenziale, che assicuri lʹapertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.
Affinché detto coordinamento sia efficiente, deve essere osservata la seguente relazione:
Rt ² 50/Id dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
3.3.11 Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti diretti può essere realizzata adottando:
‐ macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzioni o installazioni: apparecchi di classe II.
In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre parti dellʹimpianto di classe II.
3.3.12 Protezione delle condutture elettriche.
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64‐8 art. 433.
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro protezione, devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di
impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib ² In ² Iz If ² 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23‐3 e CEI 17‐5. Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nellʹimpianto, in modo tale da garantire che, nel conduttore protetto, non si
raggiungano temperature pericolose secondo la relazione:
Iq ² I Ks2
conforme alle norme CEI 64‐8, art. 434.4.
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
È tuttavia ammesso lʹimpiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore, a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione.
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che lʹenergia specifica I2t, che viene lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata, senza danno, dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
3.3.13 Coordinamento con le opere di specializzazione edile e con le altre non facenti parte del ramo dʹarte della ditta appaltatrice.
Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo dʹarte della Ditta, ed escluse dallʹappalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali e funzionali degli impianti oggetto dellʹappalto, è fatto obbligo alla Ditta di renderne note tempestivamente allʹAmministrazione le anzidette esigenze, onde la stessa Amministrazione possa disporre di conseguenza.
3.3.14 Materiali di rispetto.
Per la scorta di materiali viene data, a titolo esemplificativo, la seguente indicazione:
‐ fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta pari al 20% di quelli in opera;
‐ bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo almeno di una unità;
‐ una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
‐ lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in opera.
3.3.15 Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra. Protezione dʹimpianto.
Al fine di proteggere lʹimpianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e per limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, allʹinizio dellʹimpianto deve essere installato un limitatore di sovratensioni, che garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e di terra. Detto limitatore deve essere modulare e componibile ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.
3.3.16 Protezione contro i radiodisturbatori.
Protezione bi‐direzionale di impianto.
Per evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio, motori elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità, ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal D.M. 10 aprile 1984 in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, lʹimpianto elettrico deve essere disaccoppiato in modo bi‐direzionale a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi devono essere modulari e componibili ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere comprese almeno tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.
Protezione unidirezionale di utenza.
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a memoria programmabile dai disturbi generati allʹinterno degli impianti e da quelli captati via etere, è necessario installare un filtro, in aggiunta a quanto descritto nella protezione bi‐direzionale dell’impianto, il più vicino possibile alla presa di corrente da cui sono alimentati. Le caratteristiche del nuovo filtro dipendono dal tipo di utenza, così come più appresso indicato.
Utenze monofasi di bassa potenza 62
Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso. Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 Mhz.
Utenze monofasi e trifasi di media potenza
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto A il più vicino possibile allʹapparecchiatura da proteggere.
3.3.17 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti.
Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende, quindi, che le prestazioni e le garanzie, per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e lʹesercizio in genere sono riferiti alla potenza impegnata. Detta potenza viene indicata dallʹAmministrazione o calcolata in base a dati forniti dallʹAmministrazione.
Si definisce corrente dʹimpiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale, alla tensione nominale ed al fattore di potenza.
Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata nelle norme CEI‐UNEL 35024‐1 e 35024‐2.
3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.
3.4.1 Assegnazione dei valori di illuminazione.
I valori medi di illuminazione, da conseguire e da misurare, entro 60 giorni dallʹultimazione dei lavori, su un piano orizzontale posto a 0,85 m dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno desunti dai prospetti delle norme UNI 10380. Se non indicato altrimenti, dei tre valori indicati dovrà essere preso quello centrale.
Il rapporto tra i valori minimi e massimi di illuminazione, nellʹarea di lavoro, non deve essere inferiore a 0,8 (art. 5.2.2 UNI 10380).
63
3.4.2 Ubicazione e disposizioni delle sorgenti.
Particolare cura si dovrà porre allʹaltezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle sorgenti luminose, per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento, diretto o indiretto, secondo quanto indicato nelle norme UNI 10380, art. 5.2.4.
In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione si intendono ubicati a soffitto, con disposizione simmetrica, e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformità consentito.
3.4.3 Servizi di sicurezza.
I servizi di sicurezza, comprendenti la sorgente, i circuiti e gli apparecchi di illuminazione, devono assicurare lʹilluminazione necessaria per la sicurezza delle persone, in caso di mancanza dellʹilluminazione ordinaria.
Essi dovranno essere installati negli ambienti per la cui destinazione è richiesta, dalle vigenti norme, unʹilluminazione di sicurezza.
3.4.4 alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza. Alimentazione dei servizi di sicurezza.
Laddove siano richiesti servizi di sicurezza, sono ammesse le seguenti sorgenti di alimentazione:
‐ batterie di accumulatori;
‐ pile;
‐ altri generatori indipendenti dallʹalimentazione ordinaria;
‐ linea di alimentazione dellʹimpianto indipendente da quella ordinaria utilizzabile (ad esempio, dalla rete pubblica di distribuzione), solo quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possono mancare contemporaneamente;
‐ gruppi di continuità.
Lʹintervento deve avvenire automaticamente.
Lʹalimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel modo seguente:
‐ T = 0: di continuità (per lʹalimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione);
‐ T <0,15 s: ad interruzione brevissima;
‐ 0,15 s<T<0,5 s: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza);
‐ 0,5 s<T<15 s: ad interruzione media;
‐ T>15 s: ad interruzione lunga.
La sorgente di alimentazione deve essere installata a posa fissa in locale ventilato accessibile solo a persone addestrate; questa prescrizione non si applica alle sorgenti incorporate negli apparecchi.
La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri scopi, salvo che per lʹalimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi e purché, in caso di sovraccarico, lʹalimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata.
Qualora si impieghino accumulatori, la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 6 ore la ricarica (Norme CEI 34‐22).
Gli accumulatori non devono essere in tampone. Non devono essere usate batterie per auto. Qualora si utilizzino più sorgenti ed alcune di queste non siano previste per funzionare in parallelo, devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga.
Lʹalimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dellʹimpianto; in ogni caso i circuiti relativi devono essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, ovvero una modifica su un circuito non compromettano il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.
A tale scopo può essere necessario utilizzare cavi distinti, canalizzazioni distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi, ecc.
Per quanto possibile, va evitato che i circuiti dellʹalimentazione di sicurezza attraversino luoghi con pericolo dʹincendio; quando ciò non sia praticamente possibile, i circuiti devono essere resistenti al fuoco.
È vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza. La protezione contro i corto
circuiti e contro i contatti diretti e indiretti deve essere idonea nei confronti sia dellʹalimentazione ordinaria, sia dellʹalimentazione di sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.
I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono essere scelti ed installati in modo da evitare che una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.
I dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, ad eccezione di quelli di allarme, devono essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone addestrate.
Negli impianti di illuminazione, il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dellʹalimentazione.
Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve compromettere né la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dellʹaltro circuito.
Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.
3.4.5 Quadro generale di protezione e distribuzione.
Detto quadro deve essere installato nel locale centrale, deve avere caratteristiche costruttive tali da rispettare le norme tecniche specifiche e tale da proteggere contro i contatti diretti. Il grado di protezione (IP) è quello prescritto dalla normativa. Esso deve essere munito di sportello con serratura.
Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il comando degli impianti a valle.
3.4.6 Prove dei materiali.
LʹAmministrazione indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dellʹappalto. Le spese inerenti a tali prove non saranno a carico allʹAmministrazione, la quale si assumerà le sole spese necessarie allʹeventuale partecipazione alle prove di propri incaricati.
In genere non saranno richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) od equivalenti ai sensi della Legge 10 ottobre 1977, n. 791.
3.4.7 Accettazione dei materiali.
I materiali dei quali sono stati richiesti campioni non potranno essere posti in opera che dopo lʹaccettazione da parte dellʹAmministrazione. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per lʹadozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta non dovrà porre in opera i materiali rifiutati dallʹAmministrazione, provvedendo, quindi, ad allontanarli dal cantiere.
3.4.8 Modo di esecuzione ed ordine dei lavori.
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dʹarte e le prescrizioni della Direzione del lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato speciale dʹappalto e dal progetto‐offerta concordato.
Lʹesecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.
La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dellʹedificio.
Salvo preventive prescrizioni dellʹAmministrazione, la Ditta ha facoltà di svolgere lʹesecuzione dei lavori
nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La Direzione dei lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nellʹesecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
3.4.9 Gestione dei lavori.
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento OO.PP e dal Capitolato generale.
Verifiche e prove in xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Durante il corso dei lavori, lʹAmministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto.
Le verifiche potranno consistere nellʹaccertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
3.4.10 Collaudo definitivo degli impianti.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, lʹesecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato speciale dʹappalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto stesso.
Ad impianto ultimato, si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
‐ rispondenza alle disposizioni di legge;
‐ rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;
‐ rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
‐ rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, nel collaudo definitivo, dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
- che siano state osservate le norme tecniche generali di cui è detto allʹart. 9;
- che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni, richiamate al par. 1 dellʹart. 4, inerenti allo specifico appalto, precisate dallʹAmministrazione nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto‐offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto;
- che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto‐offerta, relative a quanto prescritto nel par. 2 dellʹart. 4, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto;
- che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e c);
- che i materiali impiegati nellʹesecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nellʹart. 5, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;
- inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria.
Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. Esame a vista
Deve essere eseguita unʹispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi allʹimpianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce lʹimpianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
‐ protezioni e misura di distanze nel caso di protezione con barriera,
‐ presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzioni polarità, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dellʹimpianto e dellʹopposizione dei contrassegni diidentificazione
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nellʹimpianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa ed alle caratteristiche dellʹambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali di funzionamento contemporaneo, o in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI‐UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei dovuti contrassegni di identificazione, ove prescritti.
Verifica della sfilabilità dei cavi
Si devono estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o di condotto compreso tra due cassette o scatole successive e controllare che questʹoperazione non abbia provocato danneggiamento agli stessi.
La verifica va eseguita su tratti di tubo o di condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra lʹ1% ed il 5% della lunghezza totale.
A questa verifica si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o del condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto ed al dimensionamento dei tubi o dei condotti. Misura della resistenza di isolamento
Si deve eseguire con lʹimpiego di un ohmetro, la cui tensione continua sia 250 V, nel caso di misura su parti di impianto di categoria O o su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza, oppure di 500 V, in caso di misura su parti di impianto di prima categoria.
La misura si deve effettuare tra ogni conduttore attivo ed il circuito di terra e fra ogni coppia di conduttori tra loro.
Durante la misura, gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura è relativa ad ogni circuito, intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione. I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
‐ 500.000 Ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
‐ 250.000 Ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguali a 50 V. Misura delle cadute di tensione
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dellʹimpianto ed il punto scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione).
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente; nel caso di apparecchiature con assorbimento istantaneo, di corrente si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture.
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.
Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi Si deve controllare che:
‐ il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dellʹimpianto e della sua alimentazione;
la taratura degli apparecchi di protezione contro sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dellʹimpianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme CEI 64‐8).
Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 547/1955, va effettuata la denuncia degli stessi alle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) a mezzo dellʹapposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra.
Si devono effettuare le seguenti verifiche:
a) esame a vista dei conduttori di terra e protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di posa, nonché lo stato di conservazione, sia dei conduttori stessi, sia delle giunzioni. Si devono inoltre controllare i conduttori di terra, il morsetto di terra degli utilizzatori fissi ed il contatto di terra delle prese a spina;
b) si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dellʹimpianto, utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo
voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dallʹimpianto di terra e tra di loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano sistemati ad una distanza dal loro contorno pari a 5 volte la dimensione massima dellʹimpianto stesso; questʹultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione ed il dispersore ausiliario;
c) deve essere controllato in base ai valori misurati, il coordinamento degli stessi con lʹintervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziali; per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;
d) quando occorre, sono da effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste sono di regola eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati.
Le norme CEI 64‐8 forniscono le istruzioni per le suddette misure;
e) nei locali da bagno deve essere eseguita la verifica delle continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e
gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di protezione. Detto controllo è da eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari.
3.4.11 norme generali comuni per le verifiche in corso dʹopera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo degli impianti.
Prima di iniziare le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli
impianti, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile), siano conformi a quelle previste nel Capitolato speciale dʹappalto e cioè quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte dellʹappalto), allʹatto delle verifiche o del collaudo, non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di correnti di alimentazione delle caratteristiche contrattualmente previste, purché ciò non implichi una dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni.
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da parte dellʹAzienda elettrica distributrice o qualora lʹAmministrazione non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, le verifiche in corso dʹopera, la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori, nonché il collaudo definitivo potranno ugualmente aver luogo, ma il collaudatore dovrà tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per lʹalimentazione che spetta a quelle
contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
Per le verifiche in corso dʹopera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo, la Ditta è tenuta, a richiesta dellʹAmministrazione, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza poter perciò accampare diritti a maggiori compensi.
Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese nellʹAppalto, spetterà allʹAmministrazione di provvedere a quelli di propria spettanza qualora essa desideri che le verifiche in corso dʹopera, quella provvisoria e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalità.
3.4.12. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare l’impianto completo e funzionante. La fornitura dell'ascensore dovrà essere rigorosamente effettauata con l'utilizzo dei vani già realizzati rispetto ai quali sono a carico dell'impresa tutte le operazione di adattamento necessarie all'installazione dell'ascensore.
.3.4.13 OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
– i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
– ponteggi di servizio interni ed esterni;
– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
E' compresa nella fornitura l'assistenza al collaudo dell'ascensore anche da parte dell'utilizzatore finale nonché due anni di manutenzione completa dalla data di installazione .
3.4.14 OPERE DI ALLESTIMENTO MUSEALE
Allestimenti di ambienti museali - Apparati e sistemi espositivi
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche, materiche e prestazionali ritenute indispensabili per la corretta realizzazione delle vetrine, degli apparati espositivi e degli arredi, destinati agli ambienti espositivi del Museo. Tali specifiche dovranno essere rispettate in fase di realizzazione anche se eventualmente in disaccordo con le informazioni riportate negli altri elaborati progettuali.
Riferimenti normativi
La realizzazione degli allestimenti delle sale museali e di ogni ambiente espositivo o di servizio, dovranno rispondere alle norme specifiche per i musei, in particolare agli standard derivati dal Codice deontologico dell’International Council of Museums - ICOM, recepiti, tra l’altro, dal D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (art. 150, comma 6, del D. Lgs. n. 112 del 1998) e fatti propri dall’Atto preliminare di definizione
del sistema museale regionale" approvato dal Consiglio Regionale della Calabria il 13 dicembre 2010, con deliberazione n. 63.
Si fa riferimento soprattutto agli ambiti relativi alla sicurezza del museo (Ambito V) e alla gestione e cura delle collezioni (Ambito VI) che rinviano a norme obbligatorie e cogenti.
Oltre alle indicazioni dell’Atto di indirizzo sugli standard, sopra citato si dovrà ottemperare alle norme specifiche del “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” (Decreto 20 maggio 1992, n. 569). In merito alla sicurezza antincendio si rimanda inoltre alle norme tecniche contenute nei “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” (Decreto interministeriale 10 marzo 1998).
Per quanto concerne la gestione e la cura delle opere, gli standard museali prescrivono in modo analitico i metodi e le condizioni di conservazione degli oggetti e delle opere.
Raccomandano che la cura delle collezioni si fondi su di un’idonea politica di prevenzione concernente le condizioni ambientali, la manutenzione dei locali, le misure di protezione dai rischi e le misure di sicurezza. Fissano quindi i parametri ambientali per reperti e manufatti, classificati in base ai materiali costitutivi e alle tecniche di lavorazione, mediante tabelle relative alla fotosensibilità, ai valori termo- igrometrici e altro ancora, come gli agenti inquinanti e la prevenzione di attacchi microbiologici. Circa le condizioni ambientali di esposizione e dello stato di conservazione delle opere da esporre si rimanda alle seguenti norme che dovranno essere rigorosamente rispettate in fase di realizzazione dell'opera:
UNI U840000460:2004 Progetto di norma “ Beni culturali – vetrine per esposizioni permanenti e temporanee – Identificazione, classificazione e marcatura” , Commissione UNI Beni Culturali Gruppo di Lavoro 22.
UNI 10586:1997 "Condizioni climatiche per ambienti di conservazione di documenti grafici e
caratteristiche degli alloggiamenti".
UNI 10829:1999 " Beni culturali - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi". UNI 10969:2002 "Beni culturali - Principi generali per la scelta e il controllo del microclima per la conservazione dei beni culturali in ambienti interni".
UNI 11120:2004 "Beni culturali - Misurazione in campo della temperatura dell'aria e della superficie dei manufatti".
UNI 11131:2005 "Beni culturali - Misurazione in campo dell'umidità dell'aria".
UNI EN 15757:2010 "Conservazione dei Beni Culturali - Specifiche concernenti la temperatura e l'umidità relativa per limitare i danni meccanici causati dal clima ai materiali organici igroscopici"
UNI EN 15758:2010 "Conservazione dei Beni Culturali - Procedure e strumenti per misurare la temperatura dell'aria e quella della superficie degli oggetti".
Principi generali
Tutti gli apparati espositivi, gli arredi e le vetrine saranno realizzati con principi costruttivi e materiali che garantiscono la perfetta conservazione degli oggetti d'arte, la loro sicurezza, la migliore visibilità per i visitatori, la massima facilità di utilizzo da parte del museo per le operazioni di allestimento, disallestimento, manutenzione, etc.
Tutte le opere dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte secondo le specifiche contenute negli elaborati grafici, nella relazione tecnica e nel capitolato tecnico e comprenderanno:
-la produzione di tutte le componenti degli apparati allestitivi di fattura industriale in officina, la fornitura, il montaggio, la distribuzione al piano e ai singoli locali dell’edificio interessati dai lavori, compreso l’eventuale sollevamento con mezzi meccanici;
-gli eventuali imballaggi ed il regolare smaltimento degli stessi, compresi tutti gli oneri e obblighi per la messa in funzione.
-gli allacciamenti elettrici fino al punto di consegna dell’alimentazione, comprese le eventuali modifiche e spostamenti di prese esistenti e punti luce necessari;
-la pulizia degli elementi, lo sgombero e la pulizia accurata dei locali.
La ditta affidataria dovrà consegnare prima dell’inizio dei lavori alla committenza la documentazione comprendente disegni esecutivi d’officina, dettagli di particolari costruttivi, campionature in scala reale di tutti i prodotti forniti, sistemi di apertura compresi dettagli delle bordature, guarnizioni, zoccolatura, tipi di illuminazione all’esterno all’interno delle vetrine, gamma di colori delle verniciature, schede tecniche, certificazioni ecc.
La campionatura dovrà essere completa. Tale documentazione sarà vincolante e dovrà essere approvata dalla D. L. prima dell’inizio dei lavori.
Le proposte di eventuali modifiche dovranno essere migliorative e non potranno in ogni caso essere oggetto di revisione dei prezzi e aumento dei costi.
L’ente appaltante e la D.L. hanno la facoltà di richiedere modifiche migliorative alla documentazione proposta senza richiedere revisione dei prezzi, aumento dei costi e prolungamento dei tempi di esecuzione.
Le misure del progetto si intendono indicative. La ditta affidataria avrà l’obbligo di visionare i locali da allestire e verificare le misure sul posto.
Dovrà inoltre verificare l’ampiezza dei passaggi ed adeguarsi ad essi in modo tale da consentire il trasporto al piano di materiali.
Tutti gli oggetti progettati, in particolare opere con meccanismi in movimento, dovranno essere certificati in ogni loro parte dalla ditta esecutrice.
La ditta dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutte le strutture e dei meccanismi realizzati nel termine minimo di due anni dalla data di collaudo delle opere e senza pretendere alcun compenso o indennizzo.
Gli apparati allestitivi e gli arredi dovranno essere finiti in ogni loro parte e completi di tutte le attrezzature che li compongono, compresi i sistemi di apertura e chiusura, i corpi illuminanti nonché i cablaggi, gli allacciamenti necessari per dare l’opera perfettamente funzionante, terminata, certificata e quindi collaudabile.
Tutti gli impianti elettrici all’interno dei mobili e le opere in generale dovranno essere eseguiti a norma di legge.
Le accensioni e gli spegnimenti delle parti elettriche dovranno essere azionati dal quadro generale dedicato.
In mancanza di punti elettrici funzionali all’allestimento, la ditta affidataria avrà l’obbligo di provvedere alla loro realizzazione mediante aperture–chiusura di tracce e ripristino con tinteggiature delle murature esistenti.
L’impresa appaltatrice dovrà, prima dell’installazione dei corpi illuminanti, verificare ed eventualmente adeguare l’impianto elettrico esistente, alle esigenze dei carichi delle apparecchiature che si andranno ad installare. In particolar modo dovrà essere verificato che formazione e sezioni delle linee di alimentazione dei corpi illuminanti e rispettive protezioni nei quadri elettrici, siano dimensionate per il carico applicato. Onere dell’impresa sarà l’eventuale sostituzione e/o integrazione di ogni parte di impianto necessaria a garantire il corretto funzionamento e l’installazione dell’impianto di illuminazione come previsto dal progetto.
La ditta affidataria dovrà organizzare la realizzazione nella sotto-struttura degli apparati allestitivi di tutti i necessari cablaggi per gli attacchi elettrici delle soprastanti vetrine espositive. Dovrà inoltre realizzare tutte le retro-strutture necessarie per il sostegno degli apparati espositivi.
Il lavoro comprenderà l'adattamento degli elementi alle eventuali modanature delle murature e agli apparati tecnologici esistenti. Questi ultimi dovranno essere funzionanti ed ispezionabili.
Nel caso che elementi tecnici e decorativi esistenti come termoconvettori, grigli di areazione, cornici, boiserie, ecc. fossero situati in posizione inaccessibile perché mascherati dalle nuove strutture di allestimento, la ditta dovrà provvedere al loro spostamento con le modifiche necessarie per il loro perfetto funzionamento comprese le ispezioni e gli adeguati fori di ventilazione.
Nel caso che fossero situati in una posizione impossibile da ispezionare e inadeguata rispetto ai nuovi apparati, la ditta dovrà trovare una soluzione alternativa idonea, approvata dalla D.L., o provvedere al loro spostamento e funzionamento in uno spazio più adatto.
La ditta affidataria avrà l’obbligo di verificare che tutte le strutture e apparati realizzati non influiscano e non creino danni alla staticità complessiva dell’immobile. In particolare, a discrezione della D.L., la ditta esecutrice dovrà fornire documentazione attestante l’idoneità statica dell’arredo sui solai e sulle murature esistenti.
La ditta affidataria sarà direttamente responsabile dell' opera finita e montata.
Le opere si riterranno terminate quando tutti gli enti, le commissioni e la Direzione lavori avranno dato parere positivo con nulla osta all’esercizio di competenza.
In caso di discordanza fra le descrizioni dei diversi elaborati progettuali (disegni e relazione tecnica), si dovrà dare prevalenza al presente capitolato tecnico ed elenco descrittivo delle voci.
Per assicurare la conservazione delle Opere d'Arte le vetrina dovranno garantire un elevato livello di tenuta alla polvere ed all’aria, un livello stabile di umidità relativa, l’assenza di sostanze inquinanti all’interno dello spazio di esposizione, e in particolare quelle emesse dai materiali utilizzati. Per questa ragione devono essere utilizzati materiali inerti e non out-gassing, come l’acciaio verniciato a polvere, guarnizioni inerti. Per tutte queste ragioni di conservazione non è possibile l’utilizzo dell’MDF o similare, in quanto non garantisce la stabilizzazione della umidità relativa e può contenere, esso stesso o le vernici che lo ricoprono, sostanze potenzialmente dannose per gli oggetti esposti.
Dovranno essere presentati da parte del costruttore tutti i certificati che documentino la non emissione di sostanze nocive da parte dei materiali utilizzati per la costruzione delle vetrine.
Le vetrine deve essere realizzata secondo il principio dei compartimenti stagni, ovvero vi deve essere una netta separazione, a tenuta, tra gli spazi tecnici e lo spazio di esposizione. Gli elementi che compongono la vetrina, base a plinto inclinato e spazio di esposizione, anche se tra loro separati, devono costituire un unico assieme, con tenuta all’aria, e devono essere tra loro organici per garantire l’insieme delle prestazioni della vetrina.
Le parti vetrate devranno essere realizzate con vetri antisfondamento, stratificati (tre strati) con una pellicola di PVB interposta, extrachiari La lastre in vetro saranno fissate al telaio portante mediante elementi metallici ad esse incollati con siliconi strutturali, e non dovranno presentare all’esterno elementi relativi al loro fissaggio.
Il sistema di apertura dovrà garantire le seguenti prestazioni:
1) Facilità di utilizzo da parte degli operatori del museo. La vetrina dovrà poter essere aperta anche da una sola persona, dovrà offrire la maggiore apertura possibile e il maggiore accesso possibile allo spazio di esposizione, sia per il suo allestimento che per operazioni di manutenzioni, anche ad allestimento in essere.
2) Sicurezza. Nessun sistema di apertura dovrà essere visibile dall’esterno a vetrina chiusa, né dovrà essere smontabile dall’esterno. I congegni di apertura utilizzati dovranno essere resistenti alle forzature meccaniche.
3) Sicurezza di esercizio. Tutti i dispositivi di apertura dovranno essere in grado di reggere il peso delle parti movibili, anche di grandi dimensioni, in posizione di apertura in piena sicurezza.
4) Tutti i sistemi di apertura dovranno contribuire sostanzialmente all’efficacia dei sistemi di tenuta alla polvere ed all’aria.
Per garantire le prestazioni sopra esposte, il sistema di apertura dovrà essere realizzato in materiali adatti, particolarmente robusti. Dovrà essere garantita la massima riduzione delle dimensioni dei congegni di apertura per una maggiore leggerezza visiva della vetrina, specialmente in presenza del top in vetro.
Le guarnizioni dovranno concorrere a garantire una elevata tenuta all’aria delle vetrine. Le guarnizioni dovranno essere in materiali inerti che non emettano sostanze volatili potenzialmente dannose per l'opera esposta. Dovrà essere garantita una compressione uniforme e costante delle guarnizioni lungo tutto il loro perimetro secondo la modalità o-ring. Le guarnizioni dovranno essere collocate in posizione protetta
e non attaccabile dall’esterno, a vantaggio della sicurezza e dell’estetica.
Si dovranno evitare le soluzione di tutti quegli elementi che possono interferire con l’efficienza delle guarnizioni (flessioni delle lastre di vetro o delle strutture, instabilità delle vetrine, etc.).
Serrature
Le vetrine e tutti gli apparti espositivi dovranno essere dotati di serrature di sicurezza di primaria qualità. Le serrature dovranno essere comunque collocate in posizione non visibile sia per un vantaggio estetico che per non renderle immediatamente individuabili dalle persone non autorizzate. Si precisa che le serrature di sicurezza non devono avere alcuna relazione con la compressione delle guarnizioni che deve essere garantita da altri dispositivi.
Strutture
La vetrine dovranno essere particolarmente solide ed adeguatamente fissate al pavimento dove possibile. Dovranno essere adottate tutte le soluzioni per garantire la solidità strutturale e la relazione con l’efficienza del sistema di tenuta. Dovrà inoltre essere garantita la solidità e stabilità della vetrina anche nelle fasi di apertura.
Controllo microclimatico
Le vetrine saranno dotata di un sistema di stabilizzazione della umidità relativa di tipo passivo.
Il vano, o cassetto, per la collocazione del materiale igroscopico sarà dimensionato tenendo conto della quantità di materiale tampone da utilizzare in relazione al volume espositivo e sarà dotato di una guarnizione ad anello per renderlo a tenuta rispetto all’ambiente esterno. Il cassetto sarà posto in comunicazione con il volume espositivo mediante fessure o fori opportunamente dimensionati e posizionati. Al suo interno sarà collocato un vassoio in acciaio inox per il posizionamento del materiale igroscopico. Il vano per il materiale igroscopico dovrà essere accessibile esclusivamente dall’esterno della vetrina. Dovranno essere messi in atto tutti i principi costruttivi atti a garantire la migliore efficienza del sistema, anche in ragione del contenimento dei costi di gestione e manutenzione.
Dovranno essere adottati sistemi che tendono a ridurre la necessità di interventi di manutenzione, e a ridurre i costi di esercizio del sistema.
Apparati di illuminazione
Superiormente o lateralmente alle vetrine saranno realizzati dei sistemi di illuminazione con tecnologia LED, in modo tale che lo stesso disperda il calore dei diodi sempre verso l'esterno del vano espositivo.
L'accensione e lo spegnimento di tutti i corpi illuminanti delle sale espositive e delle vetrine sarà comandato dai rivelatori di presenza installati nelle sale in modo che l'accensione del corpi illuminanti avvenga solo in presenza di persone per ovvie ragioni di tutela dell'opera e di risparmio energetico.
Marcatura delle vetrine
La marcatura della vetrine museali dovrà essere effettuata apponendo, in posizione visibile durante le operazioni di manutenzione, una targa identificativa, in cui siano riportati in modo indelebile i dati seguenti:
Ragione sociale del produttore.
Codice identificativo del tipo di prodotto. Numero di matricola del prodotto.
Potenza elettrica eventualmente installata. Designazione della vetrina.
Fascicolo tecnico
Per ogni apparato espositivo dovrà essere approntato un fascicolo tecnico ai sensi del- V, allegato VI, 91/368/CEE [2], 93/44/CEE [3] e 93/68/CEE [4].
Il fascicolo tecnico deve comprendere la documentazione seguente:
Caratteristiche dei materiali e delle tecniche costruttive, con particolare in-dicazione delle sostanze (come ad es. vernici, collanti, sigillanti, legno), in grado di rilasciare composti volatili organici (VOC) specificandone il tipo.
Certificato di collaudo (per ogni singolo prodotto).
Manuale di uso e manutenzione (per ogni tipologia di prodotto, con le va-rianti necessarie)(vedi Norma UNI-10893 e UNI-10653), comprendente:
Procedure di installazione e movimentazione; Procedure di apertura/chiusura;
Procedure di manutenzione ordinaria;
Procedure di manutenzione straordinaria e sostituzione di componenti; Guida alla ricerca e riparazione dei guasti
Procedure per la pulizia delle superfici interne ed esterne
Disegni di assieme del prodotto con indicazione dei sulle componenti base e degli ingombri in apertura e chiusura
Schemi funzionali degli impianti installati Schemi di connessione
Distribuzione dei pesi e dei carichi superficiali Certificazione tecnica dei materiali impiegati. Certificazione di sicurezza dei materiali impiegati. Condizioni ed esclusioni di garanzia.
3.4.15 OPERE A VERDE Messa a dimora alberature Lavori preliminari del terreno.
Qualora le operazioni di impianto siano previste in area priva di prato stabile, prima di procedere all’impianto di essenze arboree, si dovrà preparare il terreno di posa mediante lavorazione meccanica del terreno stesso fino a 15 - 20 cm di profondità e successivi passaggi d’affinamento meccanico e manuale, prevedendo l’eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe ed altri residuali procedendo al loro conferimento in discarica secondo le vigenti normative. In tutte quelle sezioni dell’area ove non sarà possibile la lavorazione manuale, si procederà al completamento dell’intervento manualmente utilizzando le attrezzature idonee al caso.
Questo intervento prevede pertanto una prima sistemazione delle quote finali del terreno e dovrà consentirne il loro assestamento.
Nelle porzioni di terreno ove è presente vegetazione consolidata, si dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea infestante. Nel caso in cui la stessa non presenti semi maturi, dovrà essere interrata.
Nel caso in cui si eseguano movimenti di terra di una certa importanza, si fa obbligo dell’accantieramento del terreno vegetale superficiale, (i primi 30 - 40 cm corrispondenti allo strato fertile) in luogo diverso e distinto da quello di profondità. Il terreno fertile sarà utilizzato in fase di realizzazione delle opere a verde, previa lavorazione adeguata, in modo tale da creare zone di contatto con lo strato di terreno sottostante.
In presenza di prati stabili di valore, si dovrà cercare di rispettarne la presenza, limitando le lavorazioni predette alle sole parti prive di vegetazione o di valore. L’opera inizierà attraverso interventi di trinciatura e pulizia dell’area.
E’ fatto in ogni caso l’obbligo di preservare la vegetazione esistente, salvo diverso formale parere tecnico dell’Amministrazione competente.
Essenze arboree
Le alberature fornite dovranno:
1. Essere di provenienza certa e documentabile;
2. Avere dimensioni di altezza di alnmeno m 2,00 fuori terra all'impianto
3. Essere esenti da attacchi d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni, alterazioni di qualsiasi natura, scortecciamenti, ferite o altro che possa compromettere il regolare sviluppo ed il portamento tipico della specie; il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, azioni e lesioni meccaniche in genere. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. Questa dovrà presentare tutor apicale di riferimento o portare apici vegetativi apicali diffusi (tav. n. 1);
4. Essere in zolla o vaso o altro sistema analogo di contenimento e trasporto, in cui la terra dovrà essere compatta, di buona qualità e consistenza, ben aderente alle
radici, senza crepe evidenti, con struttura e tessitura tali da non creare condizioni d’asfissia. Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli), rinforzato se le piante raggiungono i 5 metri d’altezza. In fase di posa questo involucro sarà aperto almeno fino a metà della sua dimensione;
5. Avere l'apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e radici capillari fresche e sane, e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro;
6. Avere il cartellino di riconoscimento della specie, fissato virilmente alla pianta tramite filo elastico;
7. Se si tratta d’alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di porta-innesto e l’altezza d’innesto;
8. Essere avvolte al colletto con fascia di gomma di altezza cm. 5, estendibile, quale protezione dagli urti meccanici e dall’azione dei decespugliatori;
Alberature stradali
Per queste piantagioni deve essere prevista una porzione superficiale minima di terreno non pavimentata (cioè terreno libero) pari ad almeno ml. 2 di raggio misurati dalla base del tronco per alberi di 1ª e 2ª grandezza – o comunque non inferiore a 12 3
mq; di ml.1,5 di raggio per gli alberi di 3ª grandezza. - o comunque non inferiore a 6 mq. La porzione di terreno libera da pavimentazione non dovrà avere soluzioni di continuità col sottosuolo ovvero non dovrà presentare strati intermedi impermeabili tra lo strato di terreno esplorato dalle radici ed il sottosuolo medesimo. L’apparato radicale di detti alberi dovrà, poi, essere libero di espandersi lateralmente nel suolo. In casi eccezionali, qualora la superficie minima prevista non possa essere garantita, l’Ufficio Ambiente potrà autorizzare misure di rispetto inferiori da quelle prescritte purché siano in ogni caso garantite condizioni di vita ottimali per le piante messe a dimora, dietro parere scritto di un tecnico abilitato. Sarà possibile altresì utilizzare grigliati in materiale ferroso per realizzare strutture portanti permeabili.
Si dovrà, inoltre, limitare quanto più possibile l’impiego di pavimentazioni impermeabili ad acqua e gas atmosferici. Tutte le piante andranno protette al colletto con idonei ausili protettivi antiurto.
Distanze di piantagione
La distanza di piantagione (sesto d’impianto) degli alberi dovrà tenere conto dello sviluppo in larghezza della chioma. A tal fine si riportano, per alcune tra le specie più frequentemente utilizzate, i relativi valori indicativi
Alberi di 1^ grandezza (altezza finale oltre i 20 m.): distanza minima d’impianto m. 10
Alberi di 2^ grandezza (altezza finale compresa tra i 10 e i 20 m.): distanza minima
d’impianto m. 7
Alberi di 3^ grandezza (altezza finale non superiore ai 10 m.): distanza minima d’impianto m. 4
Alberi aventi portamento ascendente (forme fastigiate, piramidali e colonnari): distanza minima d’impianto m. 5.
Norme per la protezione degli alberi esistenti
L'applatatore, salvo diverse disposizioni, è tenuto alla conservazione delle eventuali piante esistenti sull’area della sistemazione.
Tutta la vegetazione esistente indicata per la sua conservazione dovrà essere protetta con recinzioni e barriere, provvisorie, ma solide ed in particolare si dovrà operare proteggendo:
Tronco: proteggere il tronco da possibili urti meccanici mediante il posizionamento a terra di uno steccato atto ad evitare danni da urto dei mezzi meccanici. Tale steccato 4
dovrà circondare interamente il tronco del vegetale, potrà essere realizzato con materiali di circostanza o con tavole di legno da cantiere, dovrà avere un’altezza minima di m 1,10 e dovrà essere collocato ad una distanza minima dal tronco di cm. 50.
Radici: la posa di tubazioni dovrà avvenire al di fuori della proiezione della chioma dell’albero sul terreno, eccezion fatta per le specie la cui chioma abbia uno sviluppo contenuto rispetto il normale portamento a seguito di consistente potatura di contenimento o ci si trovi di fronte a piante con portamento ascendente; in questi casi l’area di rispetto avrà un raggio minimo di 4 metri, misurati alla base del tronco.
Qualora ciò non sia possibile i lavori di scavo entro quest’area dovranno essere eseguiti a mano. Le radici asportate dovranno presentare un taglio netto; si possono tagliare solamente le radici aventi un diametro inferiore ai 3 cm.; per radici aventi un diametro maggiore, l’attraversamento dovrà passare al di sotto di esse. Lo scavo deve rimanere aperto il minor tempo possibile e comunque per un periodo di tempo non superiore ad 1 settimana. Qualora ciò non sia possibile le radici affioranti dovranno essere coperte con juta e bagnate periodicamente a seconda dell’andamento stagionale.
Suolo: le operazioni di cantiere non devono peggiorare le condizioni strutturali, chimiche e biochimiche del terreno interessato dagli apparati radicali delle specie vegetali. L’area di rispetto corrisponde alla proiezione della chioma dell’albero sul terreno stesso
Al fine di evitare costipamenti del terreno non possono essere depositati materiali di cantiere nella zona corrispondente alla proiezione della chioma dell’albero sul terreno stesso quali: inerti, prefabbricati, materiali da costruzione, macchinari, gru, ecc. Non dovranno essere versate su di esso acqua di lavaggio dei pavimenti e dei macchinari, in particolare le acque contenenti polveri di cemento, oli, petrolio e suoi derivati (nafta, benzina, ecc.), vernici, solventi, liquidi impermeabilizzanti e quanto altro possa nuocere o risultare fitotossico per gli apparati radicali.
Gli accessi al cantiere dovranno essere collocati a debita distanza dalla zona interessata dagli apparati radicali. Qualora ciò non sia possibile la parte superficiale del terreno dovrà essere ricoperta con uno strato di 20 cm. di materiale drenante (ghiaia, lapillo vulcanico, vulcanite, ecc.) sul quale verranno poste tavole di legno da cantiere o piastre di ferro.
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Non dovrà essere modificata la quota di campagna nell’area interessata dagli apparati
radicali né con riporti di terreno superiori ai 15 centimetri (10 centimetri per le conifere) né con asportazioni di terreno. Eventuali livellamenti nella zona di terreno interessata dagli apparati radicali dovranno essere eseguiti a mano.
I materiali di risulta del cantiere dovranno essere rimossi dal cantiere stesso; è severamente vietato interrarli sul posto.
Buche di piantumazione per essenze arboree
La buca di piantumazione dovrà avere dimensioni di 1,50 metri x 1,50 metri x profondità di 1,50 metri, salvo diverse specifiche disposizioni del Servizio Ambiente. Durante l’esecuzione degli scavi andrà posta la massima attenzione all’eventuale presenza di cavi e tubazioni sotterranee. Il fondo della buca dovrà essere drenato con almeno 15 cm di ghiaia grossa o argilla espansa . Qualora lo strato di terreno al fondo delle buche si presenti eccessivamente compatto formando una suola impermeabile, si dovrà provvedere alla “rottura” della stessa, ed intervenire con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ristagni di acqua sotto alla zolla.
Pali di sostegno
Per fissare gli alberi al suolo, rendendoli stabili, dovranno essere infissi saldamente nel terreno a buca aperta e prima dell’immissione nella buca della pianta da sostenere, n
°3 pali di sostegno (tutori) in legno di castagno o Pino trattato e decortecciato per ogni pianta. I tutori dovranno essere avere diametro ed altezza adeguati alle dimensioni delle piante, ovvero ad essa superiori. I pali tutori dovranno essere fissati alla pianta con adeguati legacci elastici non incarnanti.
Messa a dimora delle piante
Dovrà essere posta attenzione affinché non si creino degli abbassamenti del terreno al di sotto del colletto delle piante. In tal senso il colletto dovrà sempre essere messo in fase di posa superiormente al piano di campagna in modo che durante l’assestamento del terreno questo si collochi in modo adeguato rispetto ad esso e mai in modo inferiore al piano campagna. Ovviamente questa altezza sarà dettata dalla consistenza del terreno e dalle dimensioni della zolla e della buca di escavazione.
Resta da evitare che si lascino gli apparati radicali sollevati rispetto al fondo della buca (creando un cuscino d’aria dannoso). Le piante andranno abbondantemente irrigate, dopo la posa, per favorire l’assestamento delle radici ed il loro contatto col terreno.
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Tutti i tronchi saranno da proteggersi con materiale naturale, di preferenza mediante doppio giro di arelle di altezza ml. 2.
Tutte le piante dovranno essere protette al colletto con telo di juta, se necessario, o altro materiale protettivo dagli urti e dagli interventi meccanici.
Epoca di piantumazione
Per le alberature a foglia decidua: da dicembre a metà marzo ( a vegetazione naturalmente caduta)
Per le alberature a foglia sempreverde: da metà marzo a fine aprile oppure ad ottobre (fase di riposo vegetativa). Possono essere previsti anche altre epoche per situazioni particolari, da concordarsi con l’Amministrazione.
Per piante in vaso, servite da impianto irriguo automatico, durante tutto l’anno. Aiuole
La profondità dello scavo per la messa a dimora di alberi e arbusti dovrà rispettare le dimensioni delle piante, relativamente alle dimensioni delle zolle ed alla necessità della loro più agevole collocazione. La messa a dimora delle piante dovrà essere effettuata in modo tale che il livello del terreno e il colletto dei fusti si trovino alla stessa quota. Le aiuole dovranno essere di dimensioni adeguate allo sviluppo elle
alberature e pertanto almeno rispettando le precedenti indicazioni per le alberature stradali. Di preferenza le aiuole di nuova realizzazione dovranno essere di larghezza minima pari a ml. 5 ed ampiezza altrettanto adeguata.
Tappezzanti e/o perenni
Prima dell’impianto si dovrà precedere eliminare le infestanti, lavorando in profondità il terreno, zapparlo, livellarlo, posizionare il tessuto non tessuto o telo antialga e stendervi sopra almeno 5 cm di corteccia di pino o lapillo vulcanico o ghiaietto, e successivamente l’impianto di irrigazione a goccia.
Manutenzione
La manutenzione che l'appaltatore è tenuto ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia (e che dovrà essere prevista anche per le piante preesistenti) comprende le seguenti operazioni:
1. Potature di formazione e di rimonda (straordinaria e di sicurezza per le alberature esistenti eventualmente di questo bisognose)
2. Irrigazioni e controllo degli impianti in genere 7
3. Falciature, diserbi, sarchiature
4. Concimazioni
5. Eliminazione e sostituzione piante morte
6. Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi
7. Difesa dalla vegetazione infestante
8. Sistemazione dei danni causati da erosione, assestamenti, rotture, incurie
9. Ripristino della verticalità delle piante
10. Controllo dei parassiti e delle fisiopatie in generale Formazione del tappeto erboso
Tale intervento procede anzitutto attraverso una accurata preparazione meccanica del terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, zappatura fine, livellatura, erpicature), prevedendo una eventuale integrazione di migliorative del terreno, concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, distribuzione di 100 g/mq di concime composto ternario, semina con almeno 40 g/mq di seme di elevata rusticità, la cui composizione sarà da concordarsi con l’Amministrazione (di preferenza prato di tipo stabile, resistente al calpestio, a basso accrescimento ed elevata rusticità, bassa esigenza irrigua), rullatura. Si dovrà inoltre provvedere a bagnature leggere e frequenti.
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Allegato 2) Criteri di collaudo delle opere a verde
L'appaltatore s’impegna a sistemare ed a piantumare le aree destinate a verde, secondo il progetto approvato. Eventuali varianti, anche nella scelta delle essenze previste, devono essere preventivamente autorizzate.
L'applatatore s’impegna a fornire la garanzia d’attecchimento del 100% sulle piante messe a dimora effettuando, tempestivamente, tutti i lavori necessari di manutenzione ordinaria, come definita nel capitolato delle opere a verde. Ove
l’Impresa non provvedesse a tale cura la stazione applatante , previa comunicazione scritta, stabilirà un tempo massimo entro il quale eseguirla, ed in caso di mancata
effettuazione di questa provvederà d’ufficio, addebitando la relativa spesa .
Le sostituzioni dovranno avvenire con piante identiche a quelle fornite. Le piante s’intendono attecchite quando, al termine di ulteriori 3 anni a decorrere dall’inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante siano sane e in buono
stato vegetativo.
4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LʹAPPALTO.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LAVORI.
4.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
Lʹappalto è soggetto allʹesatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 626/94, in
materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla Legge 26
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). 4.1- 4.9 Omissis
4.9 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
La Stazione Appaltante procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilità o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
4.10 Omissis
4.11- 4.12 omissis .
4.13 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO.
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 47
CATEGORIE DI LAVORO DEFINIZIONI GENERALI
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti. Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, le responsabilità e gli oneri dell'appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti, formano parte integrante del presente capitolato.
art. 48 METODOLOGIE D'INDAGINE
(omissis)
Art. 49
RILIEVI — CAPISALDI — TRACCIATI
Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l'appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull'area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.
Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari all'esecuzione dei lavori sarà effettuata con l'impiego di xxxxxx e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si eseguirà il successivo tracciamento.
Art. 50
DEMOLIZIONI, ASPORTAZIONI, SMONTAGGI
GENERALITÀ
Le operazioni di demolizioni e smontaggi dovranno essere conformi a quanto prescritto nel DPR 7 gennaio 1956, n. 164 (in modo particolare negli articoli 10, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76). Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di murature, intonaci, solai ecc., nonché l’operazione di soppressione di stati pericolosi in fase critica di crollo, anche in presenza di manufatti di pregevole valore storico-architettonico, dovranno essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, al fine sia di non provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture, sia di prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali. Particolare attenzione dovrà essere fatta allo scopo di evitare la formazione d’eventuali zone d’instabilità strutturale. Sarà vietato demolire murature superiori ai 5 m d’altezza senza l’uso d’idonei ponti di servizio indipendenti dalla struttura oggetto d’intervento. Per demolizioni da 2 m a 5 m d’altezza sarà obbligo, per gli operatori, indossare idonee cinture di
sicurezza complete di bretelle e funi di trattenuta.
Sarà assolutamente interdetto: gettare dall’alto i materiali, i quali dovranno essere, necessariamente, trasportati o meglio guidati a terra, attraverso idonei sistemi di canalizzazione (ad es. tubi modulari telescopici) la cui estremità inferiore non dovrà risultare ad altezza maggiore di 2 m dal livello del piano di raccolta; l’imboccatura superiore del canale, dovrà, inoltre, essere protetta al fine di evitare cadute accidentali di persone o cose. Ogni elemento del canale dovrà imboccare quello successivo e, gli eventuali raccordi, dovranno essere opportunamente rinforzati. Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti (ad es. la carpenteria lignea), dovrà essere calato a terra con idonei mezzi (gru, montacarichi ecc.). Al fine di ridurre il sollevamento della polvere prodotta durante i lavori sarà consigliabile bagnare, sia le murature, sia i materiali di risulta.
Prima dell’inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di conservazione e di stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica su strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle condutture elettriche, del gas e dell’acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni. Si dovrà, inoltre, provvedere alle necessarie opere di puntellamento ed alla messa in sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione. Sarà, inoltre, necessario delimitare ed impedire l’accesso alla zona sottostante la demolizione (mediante tavolato ligneo o d’altro idoneo materiale) ed allestire, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte a protezione contro la caduta di materiali minuti dall’alto. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico del materiale di demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovrà essere consentito soltanto dopo che sarà sospeso lo scarico dall’alto. Preliminarmente all’asportazione ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sarà indicato il loro preventivo rilevamento, classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti.
Questo tipo di procedura dovrà essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle
dimensioni prescritte negli elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per l’eventuale mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati, si dovrà provvedere al ripristino delle porzioni indebitamente demolite seguendo scrupolosamente le prescrizioni enunciate negli articoli specifici. Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli ecc.) dovranno essere opportunamente calati a terra, scalcinati, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e custoditi, nei luoghi di deposito che saranno segnati negli elaborati di progetto (in ogni caso dovrà essere un luogo pulito, asciutto, coperto eventualmente con teli di pvc e ben ventilato; sarà, inoltre, consigliabile non far appoggiare i materiali di recupero direttamente al contatto con il terreno interponendovi apposite pedane lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non danneggiarli, sia nelle operazioni di pulitura, sia in quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, resteranno tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati (dall’appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell’ambiente e di
eventuale recupero e riciclaggio dei materiali stessi.
Per demolizioni di notevole estensione sarà obbligo predisporre un adeguato programma nel quale verrà riportato l’ordine delle varie operazioni.
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIE
La demolizione delle murature, di qualsiasi genere esse siano, dovrà essere preceduta da opportuni saggi per verificare la tipologia ed il reale stato di conservazione. Gli operatori addetti alla