tra
CONTRATTO NORMATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, PRESIDIO E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN USO PRESSO GLI IMMOBILI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, OLTRE MINUTO MANTENIMENTO EDILE
LOTTO N. CIG
tra
Agenzia delle Entrate (di seguito anche brevemente “AdE”) con sede legale in __, Via , C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante , domiciliato per la carica ove sopra, _,
Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito anche brevemente “AdER”) con sede legale in , Via _ , C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante _ , domiciliato per la carica ove sopra, sopra
di seguito congiuntamente “Amministrazioni”
e
(di seguito anche solo “appaltatore”) con sede legale in
_, via _ n. , C.F. , P.I. __,
matricola INPS (sede territoriale Inps ), codice INAIL
, C.C.N.L. , n. dipendenti _ , in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio _ composto da
.
Premesso
- con accordo perfezionato in data 18 aprile 2018, Agenzia delle entrate – Xxxxxxxxxxx ha conferito all’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per l’individuazione e la selezione delle imprese alle quali affidare i servizi di conduzione, presidio e
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0521164.19-12-2018-U
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manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, oltre minuto mantenimento edile;
- Agenzia delle Entrate, in ragione dell’accordo di cui al punto che precede, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio su indicato in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle entrate – Riscossione;
- che, pertanto, con Determina del n. del , AdE ha avviato – in nome proprio e in nome per conto di AdER – una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei servizi in oggetto, suddivisa in 11 lotti funzionali- territoriali;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dall’appaltatore è risultata quella economicamente più vantaggiosa tra quelle presentate per il Lotto ;
- che, pertanto, con provvedimento prot. n. / del , AdE ha disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto _ in favore dell’appaltatore;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la stazione appaltante ha verificato in capo all’appaltatore il possesso dei prescritti requisiti;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016 è spirato il termine dilatorio di
stand still previsto dal medesimo articolo;
- che qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all’appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che l’appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l’appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva , ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il e valida sino al
_;
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Schema contratto esecutivo);
• Allegato “B” (Capitolato tecnico);
• Allegato “C” (Offerta tecnica ed Offerta economica dell’appaltatore);
• Allegato “D” (DUVRI).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto normativo, con acclusa appendice “penali”;
• Contratto esecutivo;
• Capitolato tecnico ;
• Offerta tecnica ed economica dell’appaltatore.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dalla stazione appaltante, prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’appaltatore ed accettate dalla stazione appaltante.
3. Ai fini del presente contratto normativo, alle espressioni e ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:
SEDI: uffici amministrativi, sportelli per la riscossione, archivi e altri locali di AdE e di AdER.
CONTRATTO è il presente contratto normativo sottoscritto dalle Amministrazioni e dall’appaltatore, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito all’emissione di singoli contratti esecutivi da parte di ciascuna Amministrazione;
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE (DEC): Figura designata dalle Amministrazioni ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, con le funzioni e le
responsabilità attribuite dall’art. 111 del medesimo Decreto e dal Decreto n. 49 del 7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Articolo 2
Oggetto, attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione
1. Con il presente contratto le Amministrazioni, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affidano all’appaltatore, che accetta, i servizi di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, oltre minuto mantenimento edile presso le sedi ubicate nelle regioni .
2. Come meglio specificato nel Capitolato tecnico, il servizio sarà articolato in:
a) servizio di manutenzione, programmata e non programmata, dei seguenti impianti tecnologici presenti presso gli immobili in uso: a) termoidraulici, condizionamento ed idrico-sanitario; b) elettrici e speciali; c) antincendio; d) elevatori.
b) servizio di minuto mantenimento edile, nonché, laddove previsto, servizio di presidio tecnologico.
In particolare, l’Appaltatore si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte del presente contratto, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Progetto e relativi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, le attività indicate nel Capitolato e, più in generale, si impegna a garantire la corretta gestione, conduzione e manutenzione degli impianti, secondo gli standard indicati nei suddetti documenti di gara, oltreché a :
- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, dal presente Contratto normativo, dai contratti esecutivi, dal Capitolato tecnico e relativi allegati e dall’Offerta tecnica ove migliorativa;
- condurre gli impianti e le relative apparecchiature che ciascuna Amministrazione affida all’Appaltatore al fine del raggiungimento e del rispetto dei parametri di funzionamento e di comfort richiesti;
- mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza;
- assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni
richieste;
- garantire la totale salvaguardia degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna.
3.L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie e utilizzo delle risorse indicate nell’Offerta Tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara.
Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su migliorie/soluzioni/strumenti devono essere immediatamente rimossi dall’Appaltatore.
4.I servizi affidati dovranno essere svolti secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel presente Contratto normativo, nei contratti esecutivi, nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell’Offerta tecnica ove migliorativa.
5.Le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla successiva sottoscrizione, da parte delle singole Stazioni appaltanti, di specifici contratti esecutivi in conformità allo schema di cui all’allegato A al presente contratto, nei quali saranno specificati le sedi presso cui eseguire i servizi commessi, le tempistiche entro cui i servizi stessi dovranno essere attivati e la durata complessiva del servizio.
6. L’appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla sottoscrizione e restituzione dello stesso. La mancata sottoscrizione del contratto esecutivo da parte dell’appaltatore nei termini di cui sopra comporterà la risoluzione automatica del presente contratto per grave inadempimento dell’appaltatore stesso.
7.L’appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo delle Amministrazioni all’utilizzazione dell’intero massimale di gara, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell’appaltatore medesimo. Pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti delle Amministrazioni, qualora i contratti esecutivi ovvero la relativa durata ovvero i relativi corrispettivi risultassero inferiori rispetto all’importo complessivo e alla durata previsti dal presente contratto.
8.Resta inteso che la durata dei contratti esecutivi sarà fissata dalle Amministrazioni e che la stessa non potrà essere comunque superiore a quella del presente contratto normativo; i contratti esecutivi, inoltre, potranno essere emessi fino a concorrenza del corrispettivo massimo previsto all’art. 4 comma 1.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto normativo ha la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi e per un importo massimo pari al valore annuale, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, come di seguito meglio schematizzato ( n.b. inserire la riga corrispondente al/ai lotto/i di aggiudicazione):
Lotto | Opzione rinnovo (AdE+AdER) | Oneri per Sicurezza da interferenza |
12 mesi | ||
1 | € 921 652,43 | € 33 868,14 |
2 | € 1 558 542,77 | € 41 050,94 |
3 | € 846 592,66 | € 28 848,48 |
4 | € 1 757 527,93 | € 42 662,90 |
5 | € 1 101 329,48 | € 37 062,18 |
6 | € 1 029 228,16 | € 34 836,04 |
7 | € 1 086 538,04 | € 45 350,09 |
8 | € 1 420 439,08 | € 63 244,36 |
9 | € 1 337 446,62 | € 60 816,45 |
10 | € 430 161,96 | € 17 898,20 |
11 | € 852 760,01 | € 31 690,36 |
Totale | € 12 342 219,16 | € 437 328,12 |
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni – nel corso dell’esecuzione del presente appalto – si riservano la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto o dei relativi contratti esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante.
4. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1, venga raggiunto il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto e i relativi contratti esecutivi dovranno intendersi conclusi al momento del suddetto raggiungimento.
Articolo 4 Corrispettivi
0.Xx corrispettivo massimo contrattuale, omnicomprensivo, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale di cui all’art. 1 e per la durata di cui all’art. 3 comma 1, è pari ad €
, , al netto di IVA, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad €
, _ , così suddiviso:
a) Corrispettivo per i Servizi di manutenzione programmata. Le attività e i servizi compresi nel corrispettivo sono quelli relativi alla: Manutenzione Programmata Preventiva; Reperibilità e Pronto Intervento; Presidio tecnologico (ove previsto); il corrispettivo per le suddette attività sarà determinato secondo quanto dettagliatamente previsto nel par. 7.1 del Capitolato Tecnico.
b) Il massimale contrattuale per le attività non programmate è pari complessivamente ad € < Lotto 1 > < Lotto 2 > < Lotto 3 > < Lotto 4 > < Lotto 5 > < Lotto 6 > < Lotto 7 > < Lotto 8 > < Lotto 9 > < Lotto 10 > < Lotto 11 >, secondo quanto dettagliatamente previsto nel par. 7.2 del Capitolato Tecnico .
0.Xx corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3.I corrispettivi dovuti per l’esecuzione del presente appalto, a decorrere dall’eventuale periodo di rinnovo potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate. In tal caso, l’adeguamento sarà applicato sui prezzi unitari offerti in misura pari al 90% della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche
ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. L’appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. L’appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte delle Amministrazioni e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. L’appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. L’appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare
tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. L’appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, l’appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall’appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall’appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte delle Amministrazioni, le quali si limiteranno a fornire al Responsabile del Contratto per l’appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l’appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Le Amministrazioni potranno richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali delle Amministrazioni medesime e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le Amministrazioni potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
10.L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
00.Xx sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
12. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà,
anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Articolo 7
Obblighi del Terzo Responsabile
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore accetta la delega ad assumere la responsabilità dell’esercizio, del controllo, della conduzione e della manutenzione degli impianti oggetto del presente contratto in riferimento alla normativa di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e del D. Lgs. 19 agosto 2005. Il Terzo Responsabile risponderà di ogni inadempienza derivante dagli obblighi gravanti su di lui, per tutto il periodo di validità del contratto, rimanendo comunque soggetto a tutte le sanzioni previste dalla normativa in vigore.
Articolo 8 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, le Amministrazioni applicheranno nei confronti dell’appaltatore le penali indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali, le Amministrazioni contesteranno all’appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; le Amministrazioni, ricevute le controdeduzioni dell’appaltatore, ne valuteranno la fondatezza e adotteranno le decisioni conseguenti entro i successivi 7 giorni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore.
3. In caso di applicazione delle penali le Amministrazioni emetteranno una nota di debito. L’importo delle penali potrà essere detratto direttamente dai corrispettivi fatturati
dall’appaltatore ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Amministrazioni di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
5. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 10.
Articolo 9
Fatturazione e modalità di pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo di ciascun Contratto esecutivo delle Amministrazioni, avverrà con cadenza bimestrale, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente contratto, dai suoi allegati e dal singolo contratto esecutivo di riferimento. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” all’appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
2. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata alle Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
3. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte delle Amministrazioni dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il Direttore dell’esecuzione, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività oggetto di ciascun contratto esecutivo, procederà in contraddittorio con l’appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell’esecuzione provvederà a rilasciare l’attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse all’appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest’ultimo all’emissione, a titolo di saldo, della fattura per l’ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore.
5. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, per le Stazioni appaltanti procederanno al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto nonché allo svincolo delle ritenute dello 0,5% di cui al comma 3.
6. Le fatture dovranno essere intestate secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo.
7. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato all’appaltatore ed acceso presso , A.B.I. , C.A.B. _ , IBAN . L’appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
8. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
1.
2.
9. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
10. L’appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
11. Le Amministrazioni verificheranno, in relazione ai contratti sottoscritti dall’appaltatore con i propri eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di
nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l’appaltatore si obbliga ad inviare alle Amministrazioni copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dall’appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalle Amministrazioni in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, le Amministrazioni provvederanno a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alle Amministrazioni, l’appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
14. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008
n. 40, le Amministrazioni verificheranno, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall’appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, le Amministrazioni -ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederanno alla sospensione del pagamento.
Articolo 10 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalle Amministrazioni - a mezzo posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, le Amministrazioni medesime hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Xxxxxxxxx e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa
dichiarazione da inoltrare all’appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto, attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’appaltatore ), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (Recesso), 13 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 14 (divieto di subappalto), 16 (riservatezza), 20 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità e Patti d’integrità ) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall’appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
2. Le Amministrazioni potranno, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore -a mezzo posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
c) mancato reintegro della cauzione;
d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
3. In caso di risoluzione, le Amministrazioni hanno la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà delle Amministrazioni di procedere all’esecuzione del Contratto e dei relativi contratti esecutivi a spese dell’appaltatore .
Articolo 11
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore , si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Articolo 12 Recesso
1. Le Amministrazioni si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, ossia per singolo ambito territoriale, dal presente Contratto normativo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all’appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Alla data di efficacia del recesso l’appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
3. L’appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., Agenzia delle Entrate ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e il Contraente non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. L’Amministrazione procederà con il recesso previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.
Articolo 13 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. L’appaltatore terrà indenne le Amministrazioni di qualsiasi danno possa derivare alle Amministrazioni medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, l’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso potrà arrecare, nell’ambito delle prestazioni contrattuali, nonché a terzi, e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accesa con la compagnia assicurativa ………………………..che prevede un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.
3. Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze resteranno a carico dell’Appaltatore, assumendo questa l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alle Committenti e/o a Terzi.
4. L’Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.
5. Le predette polizze assicurative dovranno essere dedicate esclusivamente alle attività oggetto del presente Contratto, avere validità dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Committenti e che, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
7. Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalle Committenti - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).8. La cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
10. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 14 Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto di, limiti, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, anche in relazione alla tipologia di intervento da subappaltare, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, l’appaltatore dovrà trasmettere alle Amministrazioni la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, AdE procederà a richiedere all’appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
3. Le Amministrazioni rilasceranno l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L’eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti delle Amministrazioni per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5.I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall’appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/20106.6L’appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L’appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
7. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, le Amministrazioni revocheranno l’autorizzazione al subappalto.
8.L’appaltatore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, le Amministrazioni sospenderanno il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.9.L’appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalle Amministrazioni inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte delle Amministrazioni Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
00.Xx caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 15
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi compreso il rimborso alla stazione appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni per legge.
2. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto,; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d’uso.
Articolo 16 Riservatezza
1. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’appaltatore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo le Amministrazioni potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 17 Trattamento dei dati personali
1. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a generalità, codice fiscale, posizione debitoria, conto corrente dedicato dell’appaltatore Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l’Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell’articolo seguente “Designazione del Responsabile del trattamento”.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente contratto stesso e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D. Lgs. n. 196/2003.
3. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
4. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
5. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento”).
7. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
8. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
9. L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del contratto.
10.I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
- per l’Agenzia delle Entrate, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- per l’Appaltatore, il dott. ………………….. , il cui dato di contatto è:
……………………………….. .
Art. 17 bis – Designazione del Responsabile del trattamento
1. L’Appaltatore è designato dall’Agenzia delle Entrate “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all’esecuzione del Contratto.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l’esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto.
5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto.
6. Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
8. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle
protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
9. Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei xxxx00.Xx Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,…).
12. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
13. Il Titolare comunica che i Responsabili della protezione dati personali sono:
_
.
Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati è il
dott.
.
14. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni
documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
15. Al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
16. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
Articolo 18
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. AdE ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione
_. Il direttore dell’esecuzione sarà indicato in ciascun Contratto esecutivo.
2. AdER ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione e direttore dell’esecuzione di tutti i contratti esecutivi
_.
Articolo 19
Responsabile di contratto per l’Appaltatore
1. L’appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto con l’AdE il sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’AdE.
2. L’appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto con l’AdER il sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’AdER.
3. I responsabili di contratto dovranno essere sempre rintracciabili attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
4. Le comunicazioni al responsabile del Contratto con l’AdE pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare _ ;
⮚ Telefono ;
⮚ ;
⮚ Indirizzo di posta elettronica certificata .
5. Le comunicazioni al responsabile del Contratto con l’AdER pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare _ ;
⮚ Telefono ;
⮚ ;
⮚ Indirizzo di posta elettronica certificata .
L’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
6. Tutte le comunicazioni fatte ai Responsabili di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’appaltatore medesimo.
7. I responsabili di contratto dell’appaltatore opereranno in collegamento con il Direttore dell’esecuzione delle Amministrazioni coordinandosi con i medesimi.
Articolo 20
Codice etico, Modello 231, Patti d’integrità e Protocollo di legalità.
1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 dei Patti d’integrità e del protocollo di legalità delle Amministrazioni consultabile sul sito web /xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/ e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con i Patti d’integrità e il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, le Amministrazioni avranno facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
2. L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i..
3. L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D.Lgs. n. 159/2011.
Articolo 21 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto e dei contratti esecutivi sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 22 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
, lì
L’Appaltatore | Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate - Riscossione |
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.