con nota di Robert Schulmers, magistrato della Corte dei conti
Corte dei conti, Sezione Lombardia, sentenza n. 372 del 14 giugno 2006
con nota di Xxxxxx Xxxxxxxxx, magistrato della Corte dei conti
Xxxxxxxxx e massime
Giudizio di responsabilità amministrativa – Giurisdizione del giudice contabile in materia di contratti collettivi decentrati illegittimi – Sindacato in via incidentale sulla validità di tali accordi al fine di accertare l’illiceità di comportamenti produttivi di danno erariale – Sussistenza.
Premesso che una condotta dannosa per le casse pubbliche può trarre origine dalla sottoscrizione da parte degli amministratori o dipendenti pubblici di contratti (quali quelli lavoristici) non conformi a legge o a sovrastanti fonti negoziali, ne consegue che la Corte dei conti – non diversamente da quanto accade nelle analoghe ipotesi di atti amministrativi illegittimi – ben può svolgere incidenter tantum il proprio sindacato sulle predette previsioni contrattuali al solo fine di cogliere, in caso di acclarata macroscopica violazione del dettato normativo o di sovrastanti fonti contrattuali nazionali da parte di coloro che ne dovevano fare retta e legittima applicazione, profili di illiceità
comportamentale forieri di danno erariale. E’ pertanto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dei convenuti [Fattispecie di danno erariale conseguente alla ingiustificata riduzione dell'orario di lavoro settimanale – da 36 a 35 ore – accordata alla generalità dei dipendenti di un piccolo Comune, con contestuale mantenimento del precedente trattamento retributivo, in attuazione di una clausola di un contratto collettivo decentrato palesemente nulla per contrarietà con la sovraordinata disposizione del CCNL].
Giudizio di responsabilità amministrativa – Svolgimento del processo – Integrazione del contraddittorio su richiesta della parte – Obbligatorietà – Esclusione.
Va disattesa l'eccezione formulata dalla difesa di taluni convenuti, afferente la mancata evocazione in giudizio degli asseriti restanti coautori degli illeciti alla base del giudizio di responsabilità (rappresentanti sindacali firmatari
dell’accordo collettivo decentrato; funzionari dell’ARAN cui era stato trasmesso il testo contrattuale), in quanto, fermo restando il preliminare accertamento del reale concorso causale di detti soggetti alla verificazione dell'ipotizzato illecito, in generale la scelta della Procura contabile di evocare in giudizio alcuni soltanto dei coautori di un illecito è frutto di una scelta insindacabile da parte del Giudice, che potrà valutare l'eventuale mancata partecipazione al giudizio di detti coautori solo sotto il profilo del quantum di quota di danno residuo imputabile ai soggetti citati. Ne consegue che non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di presunti ulteriori coautori del danno erariale sub iudice, potendo il giudicante imputare ai convenuti il quantum ad essi addebitabile pro quota [Fattispecie di danno erariale conseguente alla ingiustificata riduzione dell'orario di lavoro settimanale – da 36 a 35 ore – accordata alla generalità dei dipendenti di un piccolo Comune, con contestuale mantenimento del precedente trattamento retributivo, in attuazione di una clausola di un contratto collettivo decentrato palesemente nulla per contrarietà con la sovraordinata disposizione del CCNL].
Responsabilità amministrativa – Contrattazione collettiva decentrata – Contratto collettivo decentrato contenente clausola nulla per palese violazione del CCNL – Conseguente danno subito dall’Amministrazione in sede di applicazione dell’accordo – Colpa grave delle parti pubbliche stipulanti l’accordo – Sussistenza.
Il danno subito da un Comune in seguito alla ingiustificata riduzione dell'orario di lavoro settimanale – da 36 a 35 ore – accordata alla generalità dei propri dipendenti, con contestuale mantenimento del precedente trattamento retributivo, in attuazione di una clausola di un contratto collettivo decentrato palesemente nulla per contrarietà con le superiori disposizioni del CCNL (che limitavano tale beneficio ad una sola particolare categoria di dipendenti e non alla generalità degli stessi), sul piano etiologico-causale è ascrivibile in modo decisamente prevalente (60% del danno) ai componenti della delegazione pubblica firmataria del cennato accordo decentrato, la cui condotta è frutto di evidente colpa grave stante l'inequivoca formulazione della sovraordinata e inderogabile previsione contrattuale nazionale, che non si prestava, per la sua chiarezza, ad alcun dubbio interpretativo (la restante quota di responsabilità va invece ascritta
ai componenti della Giunta comunale ed al segretario comunale che diedero esecuzione all’accordo).
Responsabilità amministrativa – Contrattazione collettiva decentrata – Contratto collettivo decentrato contenente clausola nulla per palese violazione del CCNL – Conseguente danno subito dall’Amministrazione in sede di applicazione dell’accordo – Colpa grave degli amministratori e del segretario comunale per l’applicazione della clausola contrattuale palesemente nulla – Sussistenza.
Il danno subito da un Comune in seguito alla ingiustificata riduzione dell'orario di lavoro settimanale – da 36 a 35 ore – accordata alla generalità dei propri dipendenti, con contestuale mantenimento del precedente trattamento retributivo, in attuazione di una clausola di un contratto collettivo decentrato palesemente nulla per contrarietà con le superiori disposizioni del CCNL (che limitavano tale beneficio ad una sola particolare categoria di dipendenti e non alla generalità degli stessi), sul piano etiologico-causale è ascrivibile nella misura del 40%, frazionabile in quote eguali, ai
componenti della Giunta comunale, che avevano dato impulso all’attuazione del predetto accordo, nonché al segretario comunale, che, quale garante della legalità dell’azione amministrativa, non aveva fatto un uso appropriato del proprio potere consultivo (la prevalente quota di responsabilità va invece ascritta ai funzionari firmatari dell’accordo). Invero, sotto il profilo della colpa grave, (a) non va dimenticato che l'assunzione della carica di membro di una Giunta Comunale impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e anche in piccoli Comuni ove l'attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione, come nel caso di specie, e non può delegarsi tale obbligo di doveroso riscontro normativo a soggetti terzi; mentre (b) il segretario comunale, in considerazione della specifica professionalità giuridico-amministrativa e dei compiti gestionali cui è ex lege preposto, ben avrebbe potuto e dovuto cogliere e segnalare, non solo in sede deliberativa, ma anche e soprattutto nella successiva fase applicativa, la palese discrepanza tra il chiaro e tassativo disposto del CCNL e la largheggiante (come tale illegittima) previsione dell'accordo decentrato dalla cui applicazione è conseguito il danno.
Responsabilità amministrativa – Contrattazione collettiva decentrata – Contratto collettivo decentrato contenente clausola nulla per palese violazione del CCNL – Conseguente danno subito dall’Amministrazione in sede di applicazione dell’accordo – Contributo causale delle parti sindacali stipulanti l’accordo – Sussistenza.
Nel quantificare il danno subito da un Comune in seguito alla ingiustificata riduzione dell'orario di lavoro settimanale – da 36 a 35 ore – accordata alla generalità dei propri dipendenti, con contestuale mantenimento del precedente trattamento retributivo, in attuazione di una clausola di un contratto collettivo decentrato palesemente nulla per contrarietà con le superiori disposizioni del CCNL (che limitavano tale beneficio ad una sola particolare categoria di dipendenti e non alla generalità degli stessi), occorre tenere in considerazione il contributo etiologico-causale attribuibile ai componenti della controparte sindacale (RSU) che, unitamente alla parte pubblica, ebbero a sottoscrivere tale accordo, atto bilaterale e non unilaterale. Invero, quale che sia la natura, pubblica o privata, di tale rappresentanza sindacale, ed indipendentemente dalla loro mancata evocazione in giudizio, è innegabile che se da un atto negoziale derivi un danno, del relativo risarcimento debbano rispondere in modo paritetico tutte le parti contraenti, con la conseguenza che dal danno ipotizzato da parte attrice una quota addebitabile ai componenti della RSU debba essere
necessariamente scomputata [Fattispecie di danno erariale conseguente all’applicazione di una clausola di un contratto collettivo decentrato palesemente nulla per contrarietà con la sovraordinata disposizione del CCNL, per la quale la Xxxxxxx aveva convenuto in giudizio sia i delegati pubblici artefici del contratto integrativo illegittimo, sia gli
amministratori comunali, che avevano dato impulso all’attuazione del predetto accordo, sia, infine, il segretario
comunale, che, quale garante della legalità dell’azione amministrativa, non aveva fatto un uso appropriato del proprio potere consultivo].
Responsabilità amministrativa – Contrattazione collettiva decentrata – Contratto collettivo decentrato contenente clausola nulla per palese violazione del CCNL – Conseguente danno subito
dall’Amministrazione in sede di applicazione dell’accordo – Contributo causale dei funzionari dell’ARAN cui è stato preventivamente trasmesso l’accordo – Esclusione.
Il danno subito da un Comune in seguito alla ingiustificata riduzione dell'orario di lavoro settimanale – da 36 a 35 ore – accordata alla generalità dei propri dipendenti, con contestuale mantenimento del precedente trattamento retributivo, in attuazione di una clausola di un contratto collettivo decentrato palesemente nulla per contrarietà con le superiori disposizioni del CCNL (che limitavano tale beneficio ad una sola particolare categoria di dipendenti e non alla generalità degli stessi), sul piano etiologico-causale non è ascrivibile in alcun modo all'ARAN, in quanto l'Agenzia, pur destinataria della trasmissione del testo contrattuale decentrato ex art.46, co.5, d.lgs. n.165 del 2001, non ha per legge alcun potere di direttiva né di sindacato sulla validità delle clausole negoziali ivi contenute, né gode di poteri interdittivi sulla efficacia del contratto stesso [Fattispecie di danno erariale conseguente all’applicazione di una clausola di un contratto collettivo decentrato palesemente nulla per contrarietà con la sovraordinata disposizione del CCNL, per la quale la Xxxxxxx aveva convenuto in giudizio sia i delegati pubblici artefici del contratto integrativo illegittimo, sia gli amministratori comunali, che avevano dato impulso all’attuazione del predetto accordo, sia, infine, il segretario
comunale, che, quale garante della legalità dell’azione amministrativa, non aveva fatto un uso appropriato del proprio potere consultivo].
Sent. 372/2006
N.23391 ********* REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Xxxx.Xxxxxxxx XXXXXXXXX Presidente Dott.Xxxx XXXXXX Magistrato rel.
Xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXXXXX Magistrato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 23391 del registro di segreteria, nei confronti di:
……………, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Xxxx Xxxxx e presso lo steso
selettivamente domiciliati in Milano, Galleria San Carlo n.6 e , rappresentato
e difeso dall'avv. Xxxxxx Xxxxxx e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, viale Xxxxxx Xxxxx n.23;
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del giudizio;
ascoltata, nelle due udienze pubbliche, la relazione del Magistrato designato prof.Xxxx Xxxxxx e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx e del Procuratore Regionale dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639. FATTO
Con atto di citazione depositato il 25 novembre 2005, la Procura Regionale Lombardia conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale, dopo una segnalazione dell'11.5.2004 di alcuni consiglieri del Comune di Inzago, i convenuti in epigrafe, esponendo quanto segue: a) che, con contratto collettivo decentrato 19.1.2000, asseritamene attuativo dell'art.22 del CCNL nazionale enti locali 1.4.1999 relativo al quadriennio 1998-2001, il Comune di Inzago, in persona dei delegati di parte pubblica Catanzariti Xxxxxxxxxx (assessore comunale) e Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (funzionaria comunale), aveva operato una riduzione da 36 a 35 delle ore settimanali del personale "adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale", con estensione della riduzione, dal 2001, a tutti i lavoratori dell'ente; b) che la Giunta Comunale di Inzago, in persona dei sigg.
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, con delibera 10.1.2001 n.8, aveva assunto, senza alcun rilievo critico del Segretario Comunale dr.Xxxxxxxx Xxxxxx, un "atto di indirizzo" volto a pungolare i responsabili dei servizi dell'ente a dare attuazione alla predetta riduzione oraria a 35 ore in attuazione dell'accordo decentrato 19.1.2000; c) che con successivo contratto collettivo decentrato 21.3.2001, il Comune di Inzago, sempre in persona dei delegati di parte pubblica Catanzariti Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, aveva ribadito la predetta riduzione da 36 a 35 delle ore settimanali del personale, anche se con modalità diverse da quelle indicate nella delibera di Giunta 10.1.2001 n.8; d) che tale riduzione oraria si era protratta dal gennaio 2001 al gennaio 2004, data in cui, su impulso del Segretario Comunale e in attuazione del sopravvenuto art.45, CCNL nazionale enti locali 22.1.2004 relativo al quadriennio 2002-2005, i responsabili di servizio avevano ripristinato l'orario settimanale di 36 ore; e) che tale generalizzata riduzione oraria era illegittima e frutto di colpa grave dei convenuti, in quanto in palese contrasto con l'art.17 del CCNL nazionale enti locali 6.7.1995 relativo al quadriennio 1994-1997 ostativo alla predetta riduzione oraria e con l'art.22, CCNL nazionale enti locali 1998-2001, richiedente tassativi presupposti per la riduzione de qua (turnazione o programmazione plurisettimanale; miglioramento delle attività istituzionali e, in particolare, ampliamento dei servizi all'utenza) assenti nel caso di specie, caratterizzato dalla generalizzata riduzione oraria per tutti i dipendenti comunali; f) che la predetta riduzione oraria a 35 ore a favore di 43 dipendenti non legittimati nell'arco temporale gennaio 2001-gennaio 2004, aveva arrecato un danno erariale, da erogazione di maggiori somme a fronte di minor prestazione lavorativa resa, pari a euro 41.162,88; h) che le deduzioni inviate in riscontro al notificato invito e le dichiarazioni rese in sede istruttoria dai convenuti, volte a valorizzare sia il conseguito miglior funzionamento dei servizi in osservanza dell'art.22, CCNL nazionale enti locali 1998-2001, sia il mancato annullamento del contratto decentrato, non avevano escluso l'ipotizzato danno erariale.
Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna pro-quota dei convenuti al ristoro del cennato danno di euro 41.162,88, oltre accessori, secondo il seguente riparto: a) Catanzariti Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx per il 25% ciascuna; b) Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx per il 10% ciascuno.
In fase istruttoria il Comune di Inzago, con nota 6.3.2006 n.3958, comunicava che parte del personale comunale (18 unità) aveva aderito alla richiesta di effettuare un piano di recupero delle ore lavorative non prestate sulla base del contratto collettivo decentrato 19.1.2000, con conseguente decurtabilità della somma di euro 18.658,60 dall'importo del danno erariale ipotizzato dalla Procura.
Si costituivano i convenuti Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Catanzariti Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Xxxx Xxxxx, chiedendo in via preliminare che il Collegio disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti sia dei rappresentanti delle RSU che avevano sottoscritto, con i rappresentanti Comunali evocati in giudizio, l'accordo decentrato 21.3.2001 all'origine dell'asserito danno, sia dei funzionari dell'ARAN che avevano controllato e certificato la conformità del predetto accordo decentrato al CCNL nazionale.
Sempre in via pregiudiziale, la difesa dei convenuti eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte sia in materia di sindacato sulla interpretazione del CCNL, spettante ex lege (art.64, d.lgs. n.165 del 2001) alle parti stipulanti ed alla Corte di Cassazione, sia sulla asserità nullità dei contratti collettivi decentrati, nella parte in cui avevano stabilito la riduzione oraria de qua, per contrasto con il CCNL, materia devoluta per legge al giudice ordinario del lavoro e non suscettibile di applicazione del potere di disapplicazione da parte del giudice contabile.
Nel merito, i convenuti ribadivano la assenza di colpa grave nel proprio comportamento, stante la piena conformità a fonti legislative (art.13, d.lgs. 8.4.2003 n.66) e contrattuali (art.22, CCNL 1.4.1999 di comparto 1998-2001) della riduzione oraria settimanale a 35 ore dell'orario di lavoro nel Comune di Inzago e la piena rispondenza di detta riduzione oraria al miglioramento del servizio reso dal Comune al pubblico, attraverso l'uniformità degli orari rispetto all'utenza, l'ampliamento dei servizi all'utenza stessa, l'apertura anche il sabato dei servizi al pubblico, l'articolazione oraria in più turni con la previsione di due rientri pomeridiani compensati da una mattina di chiusura, il tutto realizzato in parallelo ad una complessiva riorganizzazione della dotazione organica, approvata con delibera 27.9.2000 n.206.
Chiariva la difesa dei convenuti che l'orario settimanale era stato successivamente riportato a 36 ore in ottemperanza al sopravvenuto art.45 del XXXX 0000-0000.
In via conclusiva, la difesa dei convenuti eccepiva altresì, in primo luogo, l'assenza di danno erariale atteso il computo stipendiale dei fruitori della riduzione a 35 ore secondo criteri (c.d. coefficiente 156) conformi alla vigente normativa, il mancato incremento dello straordinario e il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunali, ed invocava poi la riduzione dell'addebito o, comunque, una imputazione del quantum che tenesse conto del contributo causale di altri soggetti non evocati in lite.
Si costituiva il Segretario Comunale dr.Xxxxxxxx Xxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Xxxxxx Xxxxxx, eccependo preliminarmente il difetto di nesso causale tra il danno arrecato e la propria condotta, essendosi egli incardinato, quale Segretario Comunale, in data 14.9.2000, ben successiva all'accordo contrattuale decentrato 19.1.2000, all'origine del danno de quo, ed essendo la successiva delibera di Giunta 8/2001, a cui aveva partecipato, meramente attuativa di una scelta (asseritamene dannosa) già effettuata con il cennato accordo 19.1.2000, poi doppiato dal successivo accordo decentrato 21.3.2001 al quale egli era stato estraneo. In via gradata, eccepiva l'assenza di colpa grave nell'assunzione della delibera di Giunta
n.8 del 2001, in quanto assunta in buona fede in ottemperanza all'accordo decentrato 19.1.2000, a sua volta attuativo dell'art.4 del CCNL 1.4.1999 che sembrava consentire la riduzione oraria oggetto di causa, così ingenerando un giustificato affidamento dei deliberanti. In via ulteriormente gradata, il convenuto eccepiva l'assenza di un proprio obbligo ex lege (l. n.127 del 1997) di verifica sulla legittimità dei deliberati di Giunta ed invocava comunque la valutazione, in sede di quantificazione del danno, dei vantaggi comunque percepiti dall'ente comunale.
All'udienza dell'11 aprile 2006, sentito il magistrato relatore prof.Xxxx Xxxxxx, la Procura Regionale, in persona del Sostituto Procuratore Generale predetto, insisteva sulla pretesa al ristoro del danno arrecato all'Amministrazione comunale, senza, allo stato, alcuna riduzione, in considerazione della mera prospettazione di una futura disponibilità al predetto parziale intervenuto recupero orario. I difensori dei convenuti ribadivano gli argomenti esposti in comparsa di costituzione.
Con ordinanza istruttoria dell'11.4.2006 il Collegio chiedeva chiarimenti alle parti e la Procura attrice depositava nota esplicative inviate dal Comune di Inzago il 18 e 19.4.2006.
Quindi la causa all'udienza del 4.5.2006 veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La fattispecie sottoposta al vaglio dell'adita Sezione Giurisdizionale attiene alla pretesa risarcitoria azionata dalla Procura Regionale Lombardia nei confronti di amministratori comunali, segretario comunali e parti pubbliche stipulanti contratti collettivi decentrati, per un danno derivante dall'illegittima riduzione dell'orario settimanale (da 36 a 35 ore) di 43 dipendenti del Comune di Inzago, in non corretta applicazione di previsioni ostative alla generalizzata restrizione oraria contenute in sovraordinate fonti contrattuali nazionali.
2. In xxx xxxxxxxxxxx xx disattesa l'eccezione formulata dall'avv.Xxxxx, patrono di taluni convenuti, afferente la mancata evocazione in giudizio degli asseriti restanti coautori degli illeciti alla base del presente contenzioso (rappresentanti delle RSU che avevano sottoscritto, con i rappresentanti Comunali citati in giudizio, l'accordo decentrato 21.3.2001 all'origine dell'asserito danno; funzionari dell'ARAN che avevano controllato e certificato la conformità del predetto accordo decentrato al CCNL nazionale): difatti, fermo restando il preliminare accertamento del reale concorso causale di detti soggetti alla verificazione dell'ipotizzato illecito (tema di seguito vagliato al punto 5., lett.a), in generale la scelta dell'attrice Procura di evocare in giudizio alcuni soltanto dei coautori di un illecito è frutto di una scelta insindacabile da parte della Sezione giurisdizionale, che potrà valutare l'eventuale
mancata partecipazione al giudizio di detti coautori solo sotto il profilo del quantum di quota di danno residuo imputabile ai soggetti citati. In altre parole, a fronte di un supposto danno erariale, al Procuratore presso la Corte di conti spetta di indagare sull'apporto causale e di valutare l'elemento soggettivo, dolo o colpa grave, insito nelle condotte tenute dai presunti responsabili legati all'amministrazione da un rapporto di servizio, sì da convenire in giudizio coloro che sono ritenuti meritevoli della condanna risarcitoria per la parte del pregiudizio patrimoniale cagionato; al giudice contabile spetta, invece, di giudicare la parte citata e nel far ciò gli compete anche il potere di modulare, se del caso, il quantum debeatur, ossia di determinare il danno da imputare anche in considerazione delle condotte casualmente rilevanti di soggetti estranei al processo, siano essi soggetti pubblici o privati (legati o meno da rapporto di servizio con la p.a. danneggiata), qualora dovesse emergere che con le loro condotte vi abbiano avuto parte, così da evitare che i soggetti citati in giudizio debbano sopportare il peso di un risarcimento che invece sarebbe spettato in parte ad altri se ritualmente convenuti o, comunque, anche se non evocabili in giudizio (in quanto sottratti alla giurisdizione contabile), apportatori, sul piano causale, di un contributo alla verificazione del danno.
Ne consegue che non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di presunti ulteriori coautori del danno erariale sub iudice, potendo il giudicante imputare ai convenuti il quantum ad essi addebitabile pro quota (sul punto, ex pluribus, X.xxxxx, Sezione giurisdizionale Regione Calabria, 21 febbraio 2006 n.249).
3. Sempre in xxx xxxxxxxxxxx, xx rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sia in materia di sindacato sulla interpretazione del CCNL, spettante ex lege (art.64, d.lgs. n.165 del 2001), secondo la difesa di taluni convenuti, in via esclusiva alle parti stipulanti ed alla Corte di Cassazione, sia sulla cognizione circa la asserità nullità dei contratti collettivi decentrati, nella parte in cui avevano stabilito la generalizzata riduzione oraria de qua, per contrasto con il CCNL, materia devoluta ex lege al giudice ordinario del lavoro e non suscettibile di applicazione incidentale del potere di disapplicazione da parte del giudice contabile.
Osserva sul punto il Collegio che il sindacato della Corte sulle predette previsioni contrattuali o su provvedimenti amministrativi non avviene principaliter, ma incidenter tantum, al solo fine di cogliere, in caso di acclarata macroscopica violazione del dettato normativo o di sovrastanti fonti contrattuali nazionali da parte dei convenuti che ne dovevano fare retta e legittima applicazione in sede di contrattazione decentrata, profili di illiceità comportamentale forieri di danno erariale. In altre parole, questa Corte non si sostituisce né si aggiunge agli organi giurisdizionali (a.g.o.) o istituzionali (controparti sindacali) preposti ex lege al sindacato o all'interpretazione autentica di clausole dei CCNL, ma si limita a verificare la corretta e ragionevole applicazione di detti contratti collettivi, la cui inosservanza (o la cui cattiva osservanza) da parte di amministratori o funzionari pubblici può tradursi in un danno erariale devoluto alla giurisdizione contabile, che deve dunque istituzionalmente leggere ed interpretare norme, legislative o contrattuali, per coglierne la portata ed il significato ragionevole al fine di valutare la corretta applicazione delle stesse da parte dei convenuti.
D'altro canto una condotta dannosa per le casse pubbliche può trarre origine sia dall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte di amministratori o dipendenti pubblici, sia dalla sottoscrizione da parte degli stessi di contratti (quali quelli
lavoristici) non conformi a legge o, come nel caso sub iudice, a sovrastanti fonti negoziali: in entrambi i casi, quale che sia lo strumento, unilaterale o consensuale, adottato, ciò che in sede giuscontabile viene in rilievo è il "comportamento gestionale" dannoso tradottosi in tale manifestazione volitiva, pubblicistica o privatistica e non già l'annullamento o la modifica di quest'ultima, sindacata, si ripete, solo incidenter tantum da questa Corte.
4. Ciò chiarito e venendo al merito, occorre precisare che l'attrice Xxxxxxx si duole in citazione non già, genericamente, della avvenuta riduzione oraria da 36 a 35 ore lavorative settimanali, scelta gestionale in astratto lecita in quanto avallata dal dato contrattuale nazionale soprarichiamato, ma del fatto che nell'applicare in concreto tale riduzione siano stati superati i puntuali limiti contrattuali nazionali, avendo i convenuti, con l'art.3, co.2 del contratto decentrato 19.1.2000 (e successiva delibera "pungolatoria" di Giunta 8/2001), esteso, dal 2001, la restrizione oraria a 35 ore settimanali anche a "tutti i lavoratori dell'Ente" e, dunque, anche a 43 soggetti non "adibiti a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi dell'art.17, co.4, lett. b) e c) del CCNL del 6.7.1995", come tali non abilitati a poter fruire della contrazione oraria in base al chiaro disposto dell'art.22, co.1 del sovraordinato CCNL di comparto 1.4.1999 (anni 1998-2001) e ciò anche alla luce del generale regime orario di 36 ore statuito dall'art.17, CCNL 6.7.1995 (quadriennio 1994-1997), non abrogato né disapplicato dai successivi CCNL (v. art.28, CCNL 1.4.1999) e solo parzialmente derogato (con riduzione a 35 ore) dal CCNL 1.4.1999 nelle sole tassative ipotesi predette (art.22 co.1 cit.).
Giova chiarire, in fatto, che a seguito delle note esplicative inviate dal Comune di Inzago il 18 e 19 aprile 2006 in ottemperanza a espressa richiesta istruttoria della Corte, pare evidente che i predetti 43 dipendenti non erano "adibiti a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi dell'art.17, co.4, lett. b) e c) del CCNL del 6.7.1995", in quanto si limitavano ad assicurare "in forma autogestita i vari servizi nella giornata del sabato, recuperando le ore prestate, in detta giornata, nel corso della settimana" (v. nota 19.4.2006 n.6547): evidente appare, a fronte di detto anomalo sistema di "autogestione", l'assenza di una formale articolazione dell'orario di lavoro in cicli di turnazione o di programmazione settimanale ed il contrasto di tale atipico regime con i rituali sistemi di turnazione e di orario settimanale regolamentati espressamente dagli art.17, co.4, lett. c) (che richiama l'art.13, d.P.R. n.286 del 1987) e 17, co.4, lett.b) del CCNL 6.7.1995 cit.
Orbene, tale ampliamento generalizzato dei lavoratori abilitati a fruire della contrazione lavorativa a 35 ore settimanali nel periodo gennaio 2001-gennaio 2004 disposto dal contratto decentrato 19.1.2000, viola il divieto legislativo di sottoscrizione "in sede decentrata (di) contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali" (art.40, co.3, d.lgs. n.165 del 2001), e le relative clausole erano dunque affette da "nullità" e come tali inapplicabili (art.40, co.3, cit.).
Tale condotta è frutto di evidente colpa grave delle parti stipulanti l'accordo decentrato 19.1.2000 (art.3, co.2), stante l'inequivoca formulazione della sovraordinata e inderogabile previsione contrattuale nazionale, che non si prestava, per la sua chiarezza, ad alcun dubbio interpretativo, consentendo (art.22 cit.) la contrazione oraria de qua solo a favore di lavoratori "adibiti a regimi di orario
articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi dell'art.17, co.4, lett. b) e c) del CCNL del 6.7.1995", e, dunque, non a favore di tutti i dipendenti del Comune di Inzago.
Sul piano etiologico-causale, a parziale rettifica di quanto reclamato dalla attrice Xxxxxxx, tale colpevole condotta è ascrivibile in modo decisamente prevalente (60% del danno) ai firmatari del cennato accordo decentrato 19.1.2000 (art.3, co.2), conditio sine qua non del successivo intervento della Giunta (delibera 8/2001) volto a sollecitare i responsabili di settore a dare piena attuazione all'illegittimo disposto contrattuale decentrato. Inoltre, con successivo contratto collettivo decentrato 21.3.2001, il Comune di Inzago, sempre in persona dei delegati di parte pubblica Catanzariti Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, ha ribadito la predetta riduzione da 36 a 35 delle ore settimanali del personale, anche se con modalità diverse da quelle indicate nella delibera di Giunta 10.1.2001 n.8, così reiterando colposamente l'iniziale scelta negoziale illegittima.
Ai componenti di Giunta che ebbero ad assumere la predetta delibera 8/2001 ed al Segretario Comunale dr.Xxxxxxxx va invece ascritto, nella misura del 40% frazionabile in quote eguali, il colpevole comportamento "pungolatorio" nei confronti dei responsabili di settore a dare attuazione ad un illegittimo (rectius nullo, v. supra) disposto contrattuale dannoso per l'ente, invece di stimolare le parti contrattuali ad un intervento di rettifica o revoca della clausola de qua (art.3, co.2, accordo decentrato), o, almeno, di indirizzare i capo-struttura alla non applicazione dell'illegittimo dato negoziale.
Non va dimenticato che l'assunzione della carica di membro di una Giunta Comunale impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e anche in piccoli Comuni ove l'attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione, come nel caso di specie, e non può delegarsi tale obbligo di doveroso riscontro normativo a soggetti terzi, risultando altrimenti deresponsabilizzabile, con tale "delega" ogni scelta operata dall'organo comunale. La predetta delibera "pungolatoria" verso i capi struttura rappresenta inoltre una evidente scelta gestionale e non già politica posta in essere da organi politici, che, come tale, involge la loro responsabilità per il danno successivamente arrecato alle casse comunali.
Quest'ultima condotta colpevole caratterizza anche il Segretario Comunale dr. Amatruda che, in considerazione della specifica professionalità giuridico- amministrativa e dei compiti gestionali cui è ex lege preposto, ben avrebbe potuto e dovuto cogliere e segnalare, non solo in sede deliberativa, ma anche e soprattutto nella successiva fase applicativa, la palese discrepanza tra il chiaro e tassativo disposto dell'art.22, CCNL 1.4.1999 e la largheggiante (come tale illegittima) previsione dell'art.3, co.2, dell'accordo decentrato 19.1.2000. Del resto, come più volte rimarcato da questa Corte, l'affidamento, alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 97 t.u. 18 agosto 2000 n. 267, al segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell'ente locale assorbe, in qualche guisa, lo specifico compito, dianzi espressamente previsto dall'art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142, di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni di giunta; di tal che l'evoluzione normativa in materia ben lungi dall'evidenziare una sottrazione del segretario in questione alla
responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume alcun rilievo esimente l'art. 17 commi 85 e 86 l. 15 maggio 1997 n. 127 che ha espressamente abrogato l'istituto del previo parere di legittimità de segretario comunale (ex pluribus Corte Conti, sez. II, 23 giugno 2004, n. 197/A; Corte Xxxxx, sez. II, 17 marzo 2004, n. 88/A; X.Xxxxx reg.
Lombardia, sez. giurisd., 11 marzo 2005, n. 185).
5. Venendo alla quantificazione del danno cagionato alle casse Comunali, lo stesso viene determinato dalla istante Procura in euro 41.162,88, pari alla quota di salario e accessori corrisposta nel periodo gennaio 2001-gennaio 2004 a 43 dipendenti, i quali in detto arco temporale hanno fruito della illegittima riduzione oraria.
Sul punto osserva il Collegio che la predetta somma va sensibilmente ridotta, tenendo conto delle seguenti circostanze:
a) poiché, sul piano causale, il danno de quo trae origine, in via prevalente, dall'accordo decentrato 19.1.2000, un evidente contributo etiologico è stato dato anche dai componenti della controparte sindacale (RSU) che ebbero sottoscrivere tale accordo, atto bilaterale e non unilaterale. Quale che sia la natura, pubblica o privata, di tale rappresentanza sindacale, ed esclusa, per i motivi precisati al precedente punto 2., la necessità di una evocazione in giudizio dei relativi membri, è innegabile che se da un atto negoziale derivi un danno, del relativo risarcimento debbano rispondere in modo paritetico tutte le parti contraenti. Ne consegue che, dal danno ipotizzato dalla Procura, una quota addebitabile ai componenti della RSU debba essere necessariamente scomputata.
Nessun contributo causale (con portata decurtante sul danno predetto) può invece essere ascritto all'ARAN, come reclamato dall'avv.Xxxxx nella accurata difesa di taluni convenuti, in quanto l'Agenzia, pur destinataria della trasmissione del testo contrattuale decentrato ex art.46, co.5, d.lgs. n.165 del 2001, non ha per legge alcun potere di direttiva né di sindacato sulla validità delle clausole negoziali ivi contenute, né gode di poteri interdittivi sulla efficacia del contratto stesso. L'unico potere residuo dell'Agenzia, in un sistema di contrattazione integrativa ispirato ad un maggior coinvolgimento diretto delle amministrazioni nella cura delle relazioni sindacali decentrate, attiene alla definizione, in sede di contrattazione nazionale, degli spazi da concedere alla contrattazione integrativa (art.40 e 46, co.1, d.lgs.
n.165 cit.) e al mero monitoraggio (si ripete, senza poteri di intervento interdittivo o correttivo) sull'applicazione dei contratti nazionali da parte di quelli integrativi (art.46, co.4, d.lgs. n.165 cit.). Né vi è stata, nel caso di specie, alcuna richiesta di assistenza dell'Aran da parte del Comune di Inzago in sede di contrattazione integrativa, come sarebbe stato possibile in base all'art.46, co.2, d.lgs. n.165 cit., con conseguente esclusione di coinvolgimenti dell'Agenzia nella illegittima scelta negoziale.
b) La contrazione oraria censurata dalla attrice Xxxxxxx è stata affiancata da una ristrutturazione organizzativa dei servizi del Comune di Inzago, non contestata dalla attrice Xxxxxxx, che ha portato ad un miglioramento dei rapporti con l'utenza, caratterizzato da una maggior apertura degli orari al pubblico, ivi compreso il sabato mattina. I vantaggi, in termini di efficienza e di rispondenza a finalità istituzionali, ottenuti senza corrispondere straordinario ai dipendenti, derivanti da
tale ristrutturazione che ha affiancato la pur illegittima contrazione oraria, non possono essere pretermessi dal Collegio, alla luce del noto disposto dell'art. 1, co.1- bis, l.14.1.1994 n.20.
c) Le finalità ispiratrici della illegittima contrazione oraria non sono icto oculi stravaganti, clientelari o pretestuose, ma, anzi, traggono origine da una meritoria scelta migliorativa dell'azione amministrativa esterna dell'ente comunale. Tale circostanza induce ad una ragionevole riduzione dell'addebito.
Alla luce dei concorrenti rilievi schematicamente sviluppati ai punti a)-c), ritiene equo il Collegio determinare l'importo del danno reclamato dall'attrice Procura in euro 20.000,00 ad oggi già rivalutati, al cui pagamento vanno condannati, senza vincolo di solidarietà, tutti i convenuti, secondo il sovrarichiamato riparto pro-quota, ovvero: 12.000,00 euro, da dividere in parti eguali, da addebitare ai convenuti Catanzariti Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (cui è ascrivibile, sul piano causale, il 60% dell'addebito); euro 8.000,00 da dividere in parti eguali tra i restanti convenuti Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx (cui è ascrivibile il residuo 40% dell'addebito).
Sulle somme predette, già rivalutate, andranno calcolati gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Le spese di lite sono a carico dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando, condanna i sigg.
……………….. al pagamento della somma di euro 6.000,00 ciascuna ad oggi già rivalutati oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
condanna i sigg. al pagamento della somma di euro 1.600,00
ciascuno ad oggi già rivalutati oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4.5.2006.
Il Giudice Il Presidente
dr. Xxxx Xxxxxx dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14.6.2006
Il Direttore della Segreteria